Ordinanza de DATEC sul trasferimento di competenze di inchiesta nell'ambito delle procedure penali amministrative all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell'energia UFE Divisione Diritto, forza idrica e smaltimento delle scorie radioattive
13.08.2013
Spiegazioni concernenti il trasferimento di competenze di inchiesta nell'ambito delle procedure penali amministrative all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI)1 secondo l'articolo 55 e 56 LIE
Secondo l'articolo 57 capoverso 1 LIE, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) è l'autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio in caso di infrazioni alla LIE. Il capoverso 2 dello stesso articolo prevede che il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comuni- cazioni (DATEC) possa affidare l'inchiesta e, per gradi, anche il giudizio delle infrazioni all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI). Tuttavia, finora questa disposizione non è mai stata applicata.
Attualmente l'ESTI denuncia all'UFE i casi di sospetta infrazione alla LIE. L'Ufficio effettua le opera- zioni d'inchiesta necessarie e giudica i casi. Negli ultimi anni, sono state inoltrate oltre 300 denunce all'anno, ovvero quaranta volta in più rispetto al passato. Effettuare delle inchieste per un numero così importante di casi è molto dispendioso. L'ESTI attualmente ha già compiti di vigilanza e di controllo nel settore degli impianti a corrente forte e dispone quindi delle strutture e delle competenze tecniche per poter effettuare rapidamente le prime indagini sui casi sospetti. Quando ha la facoltà di effettuare le prime operazioni d'inchiesta (in particolare interrogatori e richieste di informazioni), l'Ispettorato può valutare attentamente i casi considerati sospetti. Se il sospetto viene confermato, l'ESTI trasferisce il caso all'UFE, motivando tale decisione. Se, invece, il sospetto non è confermato, non glielo trasferi- sce. Ciò comporta uno sgravio dell'UFE, che potrà comunque continuare a indagare su tutti i casi.
Con il trasferimento di competenze d'inchiesta (ma non di quella di giudizio), all'ESTI viene data la facoltà di accertare eventuali infrazioni nei confronti della LIE, compito per il quale ha le competenze necessarie. In questo modo l'accertamento dei fatti e, pertanto, anche l'imposizione delle prescrizioni legali avverranno in modo più efficiente. Per gli interessati non cambia niente: la situazione giuridica formale e materiale rimane infatti immutata.
L'ESTI è stato informato dell'intenzione di applicare l'articolo 57 capoverso 2 LIE e si è dichiarato favo- revole.
Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici, LIE, RS 734.0)
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