Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo
Il Consiglio federale
13 febbraio 2013
tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA e l’avamprogetto di legge federale sull’attuazione di tale Accordo
tra la Svizzera e gli Stati Uniti per l’applicazione agevolata della normativa FATCA
1. Situazione iniziale
1.1 La normativa Foreign Account Tax Compliance Act
Con la normativa «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) del 18 marzo 2010, gli Stati Uniti intendono tassare tutti i conti detenuti all’estero da persone assoggettate all’obbligo fiscale illimitato statunitense. La normativa FATCA sarà applicata progressiva- mente a partire dal 1° gennaio 2014.
La normativa FATCA esige che gli istituti finanziari esteri (foreign financial institutions) si re- gistrino presso l’autorità fiscale statunitense (Internal Revenue Service, di seguito denomina- ta «IRS») e stipulino all’occorrenza un accordo concernente l’istituto finanziario estero o ac- cordo FFI. Sono considerati istituti finanziari le entità che gestiscono conti o depositi in modo diretto o indiretto per conto di terzi (banche, assicurazioni sulla vita, fondi d’investimento, fondazioni, ecc.).
Stipulando un accordo FFI, l’istituto finanziario si impegna a identificare, tra i conti che ha in gestione, quelli intestati a soggetti statunitensi (U.S. persons) e a comunicare periodicamen- te all’IRS in merito alle relazioni con questi clienti. A tale scopo e quando necessario, l’istituto finanziario deve chiedere il consenso al titolare del conto. Se il titolare del conto si rifiuta di dare il suo consenso, viene considerato recalcitrante (recalcitrant account holder) e, di con- seguenza, sarà prelevata un’imposta alla fonte del 30 per cento sui pagamenti corrisposti a questo cliente.
Se un istituto finanziario estero si rifiuta di concludere un accordo FFI, nonostante soggiaccia a tale obbligo ai sensi della normativa, viene considerato non partecipante (alla normativa FATCA). Gli istituti finanziari statunitensi e gli istituti finanziari esteri partecipanti sono tenuti a prelevare un’imposta alla fonte del 30 per cento su tutti i pagamenti di origine statunitense corrisposti a un istituto finanziario non partecipante. Questa trattenuta deve essere applicata anche se il pagamento è corrisposto a un cliente non americano. A medio termine, gli altri i- stituti finanziari interromperanno le loro relazioni con l’istituto non partecipante. Gli istituti fi- nanziari svizzeri non possono permettersi una situazione simile e devono pertanto assogget- tarsi alla normativa FATCA.
1.2 L’accordo per l’applicazione agevolata della normativa FATCA
L’onere amministrativo e finanziario che l’applicazione della normativa FATCA provoca agli istituti finanziari esteri, ha sollevato critiche a livello internazionale. Per far fronte a questa si- tuazione, il ministero delle finanze statunitense si è dichiarato disposto a concedere determi- nate agevolazioni amministrative nell’ambito degli accordi bilaterali con le altre giurisdizioni, a condizione che queste ultime garantiscano che tutti i loro istituti finanziari partecipino alla normativa FATCA. A questo scopo, ha messo a disposizione due modelli:
• il modello I, pubblicato il 25 giugno 2012, è basato sul principio dello scambio automati- co di informazioni e prevede che gli istituti finanziari delle giurisdizioni partner dichiarino i conti statunitensi alle rispettive autorità fiscali, che inoltreranno a loro volta tali informa- zioni all’IRS. Già l’8 febbraio 2012, in una dichiarazione congiunta con gli Stati Uniti, i cinque Stati membri dell’UE Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia e Spagna avevano manifestato la loro intenzione di stipulare gli accordi bilaterali sulla base del modello I. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno firmato un accordo il 12 settembre 2012 con la Gran Bretagna, uno il 15 novembre 2012 con la Danimarca e uno il 19 novembre 2012 con il Messico;
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• il modello II, pubblicato il 14 novembre 2012, è destinato in primo luogo agli Stati che ri- fiutano lo scambio automatico di informazioni. Tuttavia, questo modello può rivelarsi in- teressante anche per gli Stati che preferirebbero sottoscrivere il modello I ma che, ad esempio per motivi di natura legale, non sono ancora in grado di farlo. Il modello II pre- vede un flusso diretto di informazioni tra gli istituti finanziari delle giurisdizioni partner e l’IRS (ossia senza l’interposizione delle autorità fiscali della giurisdizione partner) basato sulle dichiarazioni di consenso dei clienti statunitensi. Questo modello è completato da uno scambio di informazioni su richiesta, grazie al quale gli Stati Uniti possono chiedere informazioni sui conti di quei soggetti statunitensi che non hanno acconsentito alla tra- smissione dei propri dati. Il 21 giugno 2012, in una rispettiva dichiarazione congiunta con gli Stati Uniti, la Svizzera e il Giappone hanno manifestato la loro intenzione di negoziare un accordo bilaterale secondo questo modello.
In un comunicato stampa dell’8 novembre 2012, il ministero delle finanze statunitense ha annunciato che sono già oltre 50 le giurisdizioni interessate a concludere un accordo bilate- rale per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. Le trattative con queste giurisdizio- ni sono a diversi stadi di avanzamento.
2. Le trattative tra la Svizzera e gli Stati Uniti
Con decisione del 15 giugno 2012, il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento federa- le delle finanze (DFF) a elaborare una dichiarazione d’intenti per quanto riguarda l’avvio delle trattative con gli Stati Uniti sull’Accordo per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. La dichiarazione d’intenti comprende i punti seguenti: a. la Svizzera garantisce che tutti gli istituti finanziari svizzeri che non sono considerati e- sclusi («exempt») dal campo di applicazione della normativa FATCA o adempienti («de- emed-compliant») stipulino con l’IRS un accordo FFI; b. la Svizzera concede agli istituti finanziari svizzeri un’autorizzazione ai sensi dell’articolo
271 del Codice penale (CP) affinché possano adempiere i loro obblighi derivanti
dall’accordo FFI (in particolare la notifica dei conti intestati a soggetti statunitensi e la no- tifica del numero totale e del valore complessivo dei conti intestati ai soggetti statunitensi recalcitranti che non hanno acconsentito alla notifica dei loro dati del conto all’IRS); c. la Svizzera presta assistenza amministrativa in caso di domande raggruppate concer- nenti i clienti statunitensi recalcitranti, conformemente alla convenzione per evitare le doppie imposizioni; d. le parti definiscono particolari categorie di istituti finanziari svizzeri che sono considerati esclusi dal campo d’applicazione della normativa FATCA (exempt) oppure adempienti (deemed compliant); e. le parti pattuiscono misure volte ad agevolare dal punto di vista amministrativo l’applicazione della normativa FATCA per gli altri istituti finanziari svizzeri; f. gli Stati Uniti rinunciano all’obbligo di riscossione dell’imposta alla fonte previsto dalla normativa FATCA sui pagamenti corrisposti agli istituti finanziari svizzeri.
Il 21 giugno 2012 è stata pubblicata la dichiarazione congiunta della Svizzera e degli Stati Uniti, nella quale esprimono l’intenzione di avviare le trattative.
Il 29 agosto 2012, il Consiglio federale ha conferito al DFF il mandato di avviare le trattative.
Il 30 novembre 2012, il Consiglio federale ha approvato il contenuto di un Accordo FATCA ai sensi del disegno esistente e ha definito la procedura ulteriore per l’entrata in vigore
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dell’Accordo.
Il 3 dicembre 2012, la parafatura dell’Accordo ha segnato la fine delle trattative con gli Stati Uniti. Nei due allegati dell’Accordo, considerati parti integranti dello stesso, sono descritti gli obblighi di diligenza nell’identificazione dei conti statunitensi (allegato I) e definite le catego- rie di istituti finanziari svizzeri trattati come esclusi dal campo d’applicazione della normativa o come adempienti (allegato II). Infine, all'Accordo viene allegato un memorandum d'intesa che non istituisce nuovi diritti né nuovi obblighi, ma contiene solo alcune regole di interpreta- zione che le Parti hanno adottato d'intesa.
L’Accordo è stato firmato il 14 febbraio a Berna.
Le soluzioni concordate sono commentate qui di seguito ai capitoli 3 (testo dell’Accordo), 4 (allegato I), 5 (allegato II) e 6 (Memorandum d'intesa).
3. Testo dell’Accordo
3.1 Parte A – Obiettivi e definizioni
Gli obiettivi dell’Accordo sono definiti nell’articolo 1 e corrispondono sostanzialmente ai valori di riferimento di cui al capitolo 2 lettere a-f.
All’articolo 2 sono definite numerose espressioni essenziali per l’applicazione dell’Accordo. Se in uno Stato un’espressione acquisisce significati diversi in base ai vari ambiti giuridici, prevale il significato in uso nel diritto fiscale di tale Stato.
3.2 Parte B – Obblighi della Svizzera
3.2.1 Articolo 3 – Direttiva agli istituti finanziari svizzeri
Come descritto brevemente al capitolo 1.1, la normativa FATCA impone agli istituti finanziari esteri di identificare i propri clienti statunitensi, fare regolarmente rapporto all’IRS sui conti di tali clienti e, se necessario, trattenere un’imposta alla fonte sui pagamenti a favore dei clienti recalcitranti.
Ai sensi del paragrafo 1 lettera a, la Svizzera obbliga tutti gli istituti finanziari a registrarsi fino al 31 dicembre 2013 presso l’IRS, fatta eccezione per quegli istituti che, considerato il rischio ridotto di evasione del fisco statunitense, sono considerati esclusi dal campo d’applicazione della normativa FATCA conformemente all’allegato II (cfr. capitolo 5) o considerati adem- pienti. Gli istituti finanziari notificanti devono essere pronti ad adempiere gli obblighi che deri- vano da un accordo concernente l’istituto finanziario estero, in particolare l’obbligo di diligen- za nell’identificazione dei conti statunitensi secondo l’allegato I (cfr. capitolo 4), l’obbligo di notifica e l’obbligo di trattenuta dell’imposta alla fonte.
Ai sensi del paragrafo 1 lettera b, la Svizzera deve ordinare agli istituti finanziari svizzeri noti- ficanti di esigere da ogni titolare di conto, che è stato identificato come soggetto statunitense e che al 31 dicembre 2013 detiene un conto soggetto a notifica, sia il codice fiscale statuni- tense (tax identification number, di seguito denominato «TIN statunitense») sia una dichiara- zione di consenso alla notifica all’IRS dei propri dati del conto. Il consenso è irrevocabile per l’anno in corso e, se non viene revocato entro la fine di gennaio dell’anno considerato, si rin- nova automaticamente ogni anno civile successivo.
Il paragrafo 2 contiene disposizioni analoghe sull’identificazione conti di istituti finanziari non
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partecipanti e sugli obblighi nei confronti di questi istituti finanziari.
L’istituto finanziario svizzero allegherà alla sua richiesta di consenso alla trasmissione dei dati all’IRS indirizzata al cliente una lettera accompagnatoria dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito denominata «AFC»), nella quale sono descritte le conseguen- ze in caso di rifiuto della dichiarazione di consenso: il cliente che non dà il suo consenso alla notifica dei dati dettagliati del conto o non comunica il suo TIN statunitense, è considerato recalcitrante. L’istituto finanziario è tenuto a comunica- re all’IRS, in forma aggregata e senza rivelare nessuna identità, il numero totale di conti de- tenuti dai clienti statunitensi considerati recalcitranti e il valore complessivo del patrimonio di questi conti. Sulla base di queste notifiche, l’IRS può chiedere alla Svizzera l’assistenza amministrativa mediante una domanda raggruppata.
Nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, le autorità fiscali degli Stati con i quali gli Stati Uniti hanno concluso o concluderanno un accordo in base al modello I, devono tra- smettere all’IRS i dati raccolti dai loro istituti finanziari sui clienti statunitensi entro la fine di settembre dell’anno successivo. Durante le trattative, gli Stati Uniti hanno insistito affinché l’IRS riceva entro la fine di settembre dell’anno successivo anche i dati degli istituti finanziari svizzeri relativi ai conti dei clienti statunitensi che non hanno dato il loro consenso e sono quindi considerati recalcitranti e ai conti degli istituti finanziari non partecipanti. Poiché per i documenti di conto di questi clienti vige lo scambio di informazioni sulla base di domande raggruppate conformemente all’articolo 5 (cfr. capitolo 3.2.3), il lasso di tempo summenzio- nato per la trasmissione dei documenti è estremamente breve, in particolare nei casi in cui viene presentato un ricorso contro le decisioni dell’AFC presso il Tribunale amministrativo federale. Per questo motivo la Svizzera ha proposto che gli istituti finanziari svizzeri trasmet- tano la notifica aggregata del numero totale e del valore complessivo dei conti di clienti sta- tunitensi recalcitranti, grazie alla quale l’IRS è in grado di presentare una domanda raggrup- pata alla Svizzera, già entro la fine del mese di gennaio (anziché entro il 31 marzo) dell’anno seguente (lettera b (iii)). Qualora l’IRS presentasse tali domande raggruppate subito dopo la ricezione della notifica aggregata, l’AFC avrebbe a disposizione otto mesi scarsi per il tratta- mento di queste domande entro il termine americano del 30 settembre 2013. Inoltre, a que- sto proposito, il termine per la trasmissione dei documenti richiesti è stato pattuito in genera- le a otto mesi a decorrere dal ricevimento della domanda di assistenza amministrativa statu- nitense. In questo modo, se una domanda raggruppata perviene all’AFC solo in un secondo momento, la Svizzera non è tenuta a chiudere la procedura di assistenza amministrativa in un intervallo ancora più breve. Di conseguenza, l’obbligo degli istituti finanziari svizzeri inte- ressati di prelevare l’imposta alla fonte sui pagamenti a favore di suddetti conti non inizia il 30 settembre dell’anno successivo, bensì solo al termine del periodo di otto mesi a decorrere
dal ricevimento della domanda raggruppata (cfr. in merito il capitolo 3.3.2).
Ai sensi del paragrafo 1 lettera c e del paragrafo 2 lettera b dell’articolo 3, dal 1° gennaio 2014 l’apertura di nuovi conti per soggetti statunitensi e per istituti finanziari non partecipanti è consentita soltanto previo consenso dei diretti interessati alla notifica dei dati dettagliati del conto.
3.2.2 Articolo 4 – Clausola di autorizzazione
Gli istituti finanziari svizzeri, adempiendo gli obblighi derivanti dalla normativa FATCA, com- piono atti sul territorio svizzero per conto di uno Stato terzo che spettano normalmente ad autorità o funzionari pubblici. Se non possiedono un’autorizzazione in tal senso, rientrano nell’ambito giuridicamente protetto dell’articolo 271 CP.
L’articolo 4 chiarisce che gli istituti finanziari svizzeri che stipulano un accordo FFI con l’IRS o che si registrano presso l’IRS per gli atti che soggiacciono alla normativa FATCA, dispon-
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gono di un’autorizzazione di questo tipo e non sono quindi passibili di pena ai sensi dell’articolo 271 CP.
3.2.3 Articolo 5 – Scambio d’informazioni
Negli Stati che hanno concluso un accordo di attuazione con gli Stati Uniti sulla base dello scambio automatico di informazioni (modello I) non vige nessun segreto bancario nei con- fronti delle autorità fiscali locali. Gli istituti finanziari di questi Stati sono pertanto tenuti a for- nire alle proprie autorità fiscali tutte le informazioni richieste nell’ambito della normativa FA- TCA. Grazie allo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali di questi Stati, l’IRS riceve tutti i dati necessari sui conti statunitensi gestiti dagli istituti finanziari di detti Stati. Ai sensi del diritto svizzero, le banche non sono autorizzate a trasmettere i dati di clienti sen- za il loro consenso. Nel quadro della procedura di notifica, le banche svizzere possono per- tanto annunciare solo i dati dei conti dei clienti statunitensi e degli istituti finanziari non parte- cipanti che hanno acconsentito alla comunicazione di tali informazioni. Un cliente statuniten- se che ha dichiarato regolarmente il suo conto negli Stati Uniti, non ha quindi motivo di nega- re il suo consenso alla trasmissione dei dati. È pertanto lecito presumere che la maggior par- te dei clienti statunitensi che non hanno firmato la dichiarazione di consenso non hanno ot- temperato ai loro obblighi di dichiarazione riguardo il relativo conto. Affinché un rifiuto di que- sto tipo non sia «conveniente», il sistema di notifica è completato con uno scambio di infor- mazioni per ottenere dati dettagliati sui conti che l’istituto finanziario, in mancanza di una di- chiarazione di consenso, ha dovuto notificare in forma aggregata. Il paragrafo 1, sulla base dell’articolo 26 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni (versione del 23 settem- bre 2009), conferisce all’IRS il diritto di presentare domande raggruppate riguardanti i conti statunitensi e i conti degli istituti finanziari non partecipanti inclusi nella notifica aggregata e di esigere i dati che l’istituto finanziario avrebbe dovuto comunicare se avesse ottenuto l’autorizzazione da parte del titolare del conto. Il Protocollo di modifica del 23 settembre 2009 non è ancora stato approvato dal senato statunitense e non è quindi ancora entrato in vigore; per questa ragione nell'articolo 5 paragrafo 1 si conferma che tali domande raggruppate non possono essere presentate prima della sua entrata in vigore.
Giacché, ai sensi del diritto americano, una notifica è considerata completa solo se contiene il TIN statunitense del titolare del conto, l’istituto finanziario è tenuto a chiedere ai clienti sta- tunitensi anche tale codice.
Il paragrafo 2 stabilisce che queste informazioni verosimilmente rilevanti per l’applicazione e l’esecuzione del diritto fiscale statunitense, anche se né l’istituto finanziario né tantomeno un terzo hanno contribuito all’inosservanza degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti inte- ressati dalla domanda raggruppata.
Dato che le persone interessate dalla procedura possono contestare sostanzialmente solo il loro status di soggetti statunitensi, è stata creata una procedura più rigorosa per il trattamen- to delle domande raggruppate dell’IRS, descritta nel paragrafo 3:
l’AFC sollecita l’istituto finanziario in questione a trasmetterle entro dieci giorni i docu- menti di cui al paragrafo 1 concernenti i conti dei clienti statunitensi e degli istituti finan- ziari non partecipanti che non hanno firmato nessuna dichiarazione di consenso;
l’AFC controlla se per ogni singolo caso ci sono le premesse per la trasmissione delle in- formazioni. Se stabilisce che tali condizioni sono adempiute, emana le opportune deci- sioni finali. L’AFC notifica l’emanazione di queste decisioni finali, in forma anonima, con una comunicazione sul Foglio federale e sul suo sito Internet. Vi è la possibilità di pre- sentare un ricorso contro queste decisioni finali presso il Tribunale amministrativo fede- rale entro 30 giorni a decorrere dalla comunicazione sul Foglio federale, con copia
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all’AFC. Se l’AFC giudica il ricorso ingiustificato, sottopone immediatamente la sua presa di posizione al Tribunale amministrativo federale. La decisione in ultima istanza spetta al Tribunale amministrativo federale. Se l’AFC reputa il ricorso giustificato, riesamina la sua decisione finale e informa il Tribunale amministrativo federale in merito; • entro otto mesi dal ricevimento della domanda raggruppata, l’AFC trasmette all’IRS le in- formazioni sui conti per i quali è stata emessa una decisione finale passata in giudicato o per i quali il Tribunale amministrativo federale fino a quel momento ha respinto il ricor- so presentato contro le decisioni finali dell’AFC. L’AFC comunica all’IRS il numero di casi interessati dalla domanda raggruppata per i quali fino a quel momento non è ancora di- sponibile una decisione passata in giudicato. L’AFC informa inoltre anche l’istituto finan- ziario sui casi che non ha ancora avuto modo di trasmettere all’IRS, affinché l’istituto sappia che deve prelevare l’imposta alla fonte sui pagamenti corrisposti ai conti in que- stione conformemente all’articolo 7 (cfr. capitolo 3.3.2). Questa procedura sarà concretizzata nella legge federale sull’attuazione dell’Accordo FA- TCA (cfr. capitolo 7).
3.3 Parte C – Obblighi degli Stati Uniti
3.3.1 Articolo 6 – Trattamento degli istituti finanziari svizzeri
Gli Stati Uniti trattano tutti gli istituti finanziari svizzeri notificanti, che sono registrati presso l’IRS e rispettano gli obblighi derivanti dall’accordo FFI, come adempienti le disposizioni della normativa FATCA. Rinunciano pertanto alla riscossione dell’imposta alla fonte sui pagamenti verso questi istituti finanziari.
È fatto salvo il diritto degli Stati Uniti di trattare un istituto finanziario svizzero come un istituto finanziario non partecipante ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 2 (cfr. capitolo 3.4.1), nel caso in cui vengano riscontrate gravi inadempienze agli obblighi derivanti dall’accordo FFI e se tali inadempienze non possono essere eliminate entro 12 mesi.
3.3.2 Articolo 7 – Sospensione dell’obbligo di riscossione dell’imposta alla fonte per gli istituti finanziari svizzeri Gli Stati Uniti rinunciano a obbligare gli istituti finanziari svizzeri a trattenere l’imposta alla fonte sui pagamenti verso i conti dei clienti statunitensi e degli istituti finanziari non parteci- panti che non hanno acconsentito alla notifica dei loro dati del conto all’IRS e infine a fare chiudere detti conti se l’istituto finanziario ha rispettato le direttive impartite dalla Svizzera di cui all’articolo 3 e fintantoché la Svizzera trasmette all’IRS le informazioni oggetto di una do- manda raggruppata entro il termine di otto mesi a decorrere dal ricevimento della stessa.
L’istituto finanziario deve trattare i conti, per i quali l’AFC non ha potuto trasmettere le infor- mazioni richieste mediante la domanda raggruppata entro otto mesi a decorrere dal ricevi- mento della stessa, come se fossero conti intestati a titolari recalcitranti. Ciò significa tra l’altro che l’istituto finanziario, una volta scaduto il periodo di otto mesi dal ricevimento della domanda raggruppata e fino al momento in cui l’AFC trasmette i dati dei conti all’IRS, deve trattenere l’imposta alla fonte su tutti i pagamenti di fonte statunitense a favore di questi con- ti.
L’ultimo periodo del paragrafo 2 stabilisce che l’ammontare della trattenuta dell’imposta alla fonte è a carico del titolare del conto, in particolare per i rapporti contrattuali a durata deter- minata (ad es. i contratti assicurativi con un valore di riscatto o i contratti assicurativi di rendi- ta).
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3.3.3 Articolo 8 – Trattamento di determinati pagamenti «passthru» e proventi lordi della vendita di strumenti finanziari Inizialmente, la normativa FATCA prevedeva di applicare dal 1° gennaio 2017 un’imposta al- la fonte proporzionale sia sui cosiddetti pagamenti passthru di origine estera (foreign pas- sthru payments) a favore dei clienti statunitensi recalcitranti, sia sui proventi lordi della vendi- ta, da parte dei clienti statunitensi recalcitranti, di strumenti finanziari statunitensi o non sta- tunitensi che possono generare reddito. L’importo dell’imposta sarebbe stato calcolato in ba- se al valore delle attività di fonte statunitense possedute dall’istituto finanziario rispetto alle sue attività complessive.
Nel frattempo, gli Stati Uniti si sono resi conto che l’onere per attuare questa procedura sa- rebbe stato troppo elevato. Per questo motivo, intendono ora inserire una disposizione in tutti gli accordi FATCA, secondo cui le parti contraenti collaboreranno tra di loro e assieme ad al- tri partner per sviluppare una soluzione alternativa di imposizione alla fonte dei pagamenti passthru e dei proventi lordi della vendita di strumenti finanziari che sia realizzabile ed effica- ce e che mantenga al livello più basso i costi di implementazione.
3.3.4 Articolo 9 – Istituti e prodotti finanziari svizzeri considerati esonerati dalla normativa FATCA oppure adempienti alla FATCA Gli Stati Uniti garantiscono che, nell’ambito dell’applicazione della normativa FATCA, tratte- ranno le istituzioni e i prodotti previdenziali, regolamentati o costituiti in Svizzera ed elencati nell’allegato II, come beneficiari effettivi esonerati, come istituti finanziari considerati adem- pienti o come prodotti esonerati.
Tutti gli altri istituti finanziari svizzeri non notificanti sono altresì trattati, a seconda dei casi, come istituti finanziari adempienti, come beneficiari effettivi esonerati o come istituti finanziari esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA.
3.3.5 Articolo 10 – Entità correlate
Conformemente alle disposizioni esecutive del ministero delle finanze statunitense, un istitu- to finanziario è considerato non partecipante se possiede un’entità correlata o una succursa- le in uno Stato il cui diritto non consente all’entità correlata o alla succursale di adempiere gli obblighi cui è vincolato un istituto finanziario partecipante.
L’articolo 10 stabilisce d’altra parte che un istituto finanziario svizzero che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 6 o all’articolo 9, mantiene il suo status di istituto finanziario partecipante o adempiente oppure di beneficiario effettivo esonerato, anche se possiede un’entità correlata o una succursale in una giurisdizione il cui diritto interno non permette a queste ultime di soddisfare pienamente i requisiti posti a un istituto finanziario partecipante o ritenuto adem- piente. Le condizioni affinché tale situazione si presenti sono le seguenti:
da un lato, l’istituto finanziario svizzero tratta detta entità o succursale come se fosse un istituto finanziario non partecipante indipendente e, dall’altro lato, l’entità o la succursale si dichiara come un istituto finanziario non partecipante presso gli agenti pagatori con l’obbligo di trattenuta dell’imposta alla fonte;
l’entità o la succursale identifica i propri clienti statunitensi e comunica all’IRS i dati dei conti di questi clienti statunitensi nei limiti concessi dal diritto applicabile;
infine, da un lato, l’entità o la succursale non sollecita espressamente conti statunitensi detenuti da soggetti statunitensi o istituti finanziari non partecipanti che non risiedono nella stessa giurisdizione in cui è situata l’entità o la succursale e, dall’altro lato, l’istituto
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finanziario svizzero non utilizza l’entità o la succursale come mezzo per eludere i propri obblighi.
3.4 Parte D – Disposizioni generali
3.4.1 Articolo 11 – Verifica e applicazione
Nel caso di errori di lieve entità o amministrativi che hanno dato origine a una notifica errata o incompleta, gli Stati Uniti possono inviare una richiesta di chiarimento scritta direttamente all’istituto finanziario interessato.
Se gli Stati Uniti constatano che un istituto finanziario ha commesso gravi inadempienze ri- guardo agli obblighi derivanti da un accordo FFI o dal presente Accordo, si rivolgono alle au- torità svizzere competenti conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. Se l’inadempienza non sarà eliminata entro 12 mesi, gli Stati Uniti tratteranno l’istituto finanziario in questione come un istituto finanziario non partecipante.
L’IRS pubblicherà una lista di tutti gli istituti finanziari non partecipanti di tutte le giurisdizioni con le quali è stato stipulato un accordo FATCA.
Ai sensi del paragrafo 3, le autorità competenti di entrambi gli Stati hanno la possibilità di consultarsi sui casi di gravi inadempienze che sono stati notificati.
Il paragrafo 4 stabilisce che un istituto finanziario può ricorrere a prestatori esterni di servizi per adempiere i suoi obblighi. La responsabilità resta in questo caso dell’istituto finanziario.
3.4.2 Articolo 12 – Non discriminazione
Gli Stati Uniti garantiscono alla Svizzera una parità di trattamento nel caso in cui concordino per quanto concerne la parte C o l’allegato I soluzioni meno onerose con un’altra giurisdizio- ne partner, anch’essa assoggettata nell’ambito di un accordo FATCA agli stessi obblighi di cui alla parte B. Queste soluzioni meno onerose sono attuate automaticamente nel momento in cui entra in vigore l’accordo FATCA concluso con l’altra giurisdizione partner, come se fossero state convenute nel presente Accordo. La Svizzera conserva tuttavia il diritto di ri- nunciare all’attuazione di tali soluzioni, ad esempio se una soluzione meno onerosa implica automaticamente modifiche in altri ambiti dell’Accordo e se ritiene che l’intero pacchetto non rappresenti nessun miglioramento economico.
3.4.3 Articolo 13 – Reciprocità
L’accordo FATCA pubblicato dagli Stati Uniti secondo il modello I, ossia il modello che pre- vede lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali delle parti contraenti, esiste in due varianti: una che prevede la reciprocità e l’altra invece no. Se però la reciprocità è solo parziale, gli Stati Uniti sono disposti a notificare in maniera automatica soltanto i proventi da interessi sui conti di persone residenti sul territorio dell’altro Stato contraente e i dividendi ac- creditati su detti conti. Negli accordi stipulati finora secondo il modello I con la Gran Breta- gna, la Danimarca e il Messico, gli Stati Uniti hanno convenuto una reciprocità parziale di questo tipo. Per l’accordo FATCA stipulato secondo il modello II, gli Stati Uniti non prevedono invece nessuna reciprocità, in quanto la notifica diretta da parte degli istituti finanziari degli altri Stati non equivale alla trasmissione automatica delle informazioni tra gli Stati contraenti e quindi non è considerata allo stesso modo.
Gli Stati Uniti si sono tuttavia dichiarati disposti a negoziare questo tipo di reciprocità anche
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con la Svizzera alle stesse condizioni convenute con le altre giurisdizioni partner, qualora essa voglia collaborare in materia di applicazione della normativa FATCA sulla base del mo- dello I.
3.5 Parte E – Disposizioni finali
3.5.1 Articolo 14 – Consultazioni e modifiche dell’Accordo
Ai sensi del paragrafo 1, ogni parte contraente è autorizzata a richiedere l’avvio di consulta- zioni qualora incontri difficoltà nell’applicazione o nell’interpretazione dell’Accordo.
Ai sensi del paragrafo 2, l’Accordo può essere emendato con il consenso scritto di entrambe le parti contraenti. Fatto salvo un accordo diverso delle parti, le modifiche entrano di principio in vigore secondo la procedura di cui all’articolo 16 paragrafo 1 (cfr. capitolo 3.5.3).
3.5.2 Articolo 15 – Allegati
Gli allegati I e II costituiscono parte integrante dell’Accordo.
3.5.3 Articolo 16 – Entrata in vigore e fine dell’Accordo
L’Accordo entra in vigore non appena ciascuna parte informa l’altra parte contraente, me- diante notifica scritta per via diplomatica, dell’espletamento della procedura prevista dal suo diritto interno per l’entrata in vigore.
Entrambe le parti possono sciogliere l’Accordo per iscritto con un preavviso di dodici mesi. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza del preavviso di dodici mesi.
3.5.4 Clausola finale
L’Accordo è firmato in due esemplari, in lingua inglese e tedesca; entrambi i testi fanno pari- menti fede. Dato che la versione in lingua tedesca non è ancora stata approvata dagli Stati Uniti, verrà firmata successivamente. In uno scambio di note diplomatiche, le parti conferme- ranno la conformità del testo tedesco con quello inglese e l'equivalenza delle due versioni.
4. Allegato I
4.1 Sezione I – Aspetti generali
L’allegato I descrive gli obblighi di diligenza – semplificati rispetto alle disposizioni esecutive del ministero delle finanze statunitense – che gli istituti finanziari svizzeri sono tenuti a rispet- tare quando identificano i conti detenuti da clienti statunitensi o da istituti finanziari non par- tecipanti.
Ai sensi della sezione I lettera C, gli istituti finanziari svizzeri hanno la possibilità di scegliere di identificare i clienti secondo le disposizioni esecutive del ministero delle finanze statuni- tense e non in base al presente allegato I. In tal caso, saranno vincolati a questo tipo di pro- cedura anche negli anni successivi e potranno tornare agli obblighi di diligenza conforme- mente all’allegato I solo se le disposizioni esecutive subiranno modifiche nei loro punti es- senziali.
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4.2 Sezione II – Conti privati preesistenti
La sezione II definisce le modalità secondo le quali un istituto finanziario deve verificare se i titolari dei conti gestiti e tenuti da persone fisiche al 31 dicembre 2013 sono soggetti statuni- tensi.
4.2.1 Conti esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA
I conti privati preesistenti di cui sotto sono esclusi dall’obbligo di verifica, identificazione e no- tifica ai sensi della lettera A:
conti con un saldo inferiore a 50 000 USD al 31 dicembre 2013;
contratti assicurativi con un valore di riscatto e contratti assicurativi di rendita di un valo- re inferiore a 250 000 USD al 31 dicembre 2013;
altri contratti assicurativi con un valore di riscatto e contratti assicurativi di rendita, a condizione che le leggi svizzere o statunitensi oppure le disposizioni esecutive vietino ef- ficacemente la vendita di tali polizze a persone domiciliate negli Stati Uniti. Si è in pre- senza di un caso simile ad esempio, conformemente alla sezione II lettera A.3, quando l’istituto finanziario in questione non dispone della registrazione americana necessaria per questo tipo di vendita e quando il diritto svizzero determina che questo tipo di pro- dotti assicurativi, sottoscritti da persone residenti in Svizzera, sia registrato o assogget- tato all’imposta alla fonte;
conti deposito con un saldo o un valore inferiore a 50 000 USD.
Se un conto con un saldo inferiore a 50 000 USD o un contratto assicurativo con un valore di riscatto o contratto assicurativo di rendita con un saldo inferiore a 250 000 USD diventa un conto di valore elevato durante un anno successivo, ossia diventa un conto con un saldo su- periore a 1 000 000 USD, deve essere eseguita la procedura di esame allargata entro sei mesi a decorrere dalla fine dell’anno considerato (cfr. capitolo 4.2.3).
4.2.2 Conti di valore inferiore
Se, al 31 dicembre 2013, il saldo di un conto supera i 50 000 USD o nel caso dei contratti assicurativi con valore di riscatto e dei contratti assicurativi di rendita i 250 000 USD, ma re- sta inferiore a 1 000 000 USD, l’istituto finanziario deve esaminare i dati esistenti d’identificazione del cliente in maniera elettronica conformemente alla sezione II lettera B per individuare gli indizi statunitensi seguenti:
un inequivocabile riferimento a un luogo di nascita negli Stati Uniti;
un indirizzo postale o di domicilio attuale negli Stati Uniti;
un numero di telefono attuale negli Stati Uniti;
un ordine permanente per il trasferimento di capitali su un conto tenuto negli Stati Uniti;
una procura o un’autorizzazione alla firma attualmente in vigore a favore di una persona con un indirizzo negli Stati Uniti; oppure
un domicilio presso terzi (c/o) negli Stati Uniti o un indirizzo fermobanca quale unico indi- rizzo del titolare del conto a disposizione dell’istituto finanziario.
Se dalla ricerca elettronica dei dati emerge uno di questi indizi statunitensi, l’istituto finanzia- rio è tenuto a trattare il conto come un conto statunitense, a meno che sia in grado di confu- tare tale indizio statunitense grazie a documenti specifici, descritti alla sezione II lettera B.4, che possiede già o che si è procurato a tale scopo. Questi documenti devono essere diret-
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tamente correlati al tipo di indizio statunitense riscontrato.
Se dalla ricerca elettronica dei dati non emerge nessuno di questi indizi statunitensi, non sa- rà necessario eseguire ulteriori controlli fino a quando non interverranno cambiamenti per cui degli indizi statunitensi possono essere associati a un conto (come ad es. la comunicazione da parte del cliente del trasferimento del suo domicilio negli Stati Uniti). È fatto salvo l’obbligo di eseguire un esame più approfondito ai sensi del capitolo 4.2.3, qualora il conto diventi un conto di valore elevato.
La verifica di questi conti privati preesistenti di valore inferiore deve concludersi entro il 31 dicembre 2015.
4.2.3 Conti di valore elevato
Per i conti privati preesistenti con un saldo superiore a 1 000 000 USD al 31 dicembre 2013, deve essere eseguito un esame più ampio e approfondito che può comprendere anche il controllo manuale dei documenti cartacei e la richiesta al responsabile della clientela di e- sprimersi sulle sue conoscenze circa lo status di soggetto statunitense del titolare del conto.
La verifica allargata dei conti di valore elevato deve concludersi entro il 31 dicembre 2014.
Per i conti privati preesistenti che al 31 dicembre 2013 non sono considerati conti di valore elevato, ma che al 31 dicembre di un anno successivo superano 1 000 000 USD, l’esame approfondito deve essere terminato entro sei mesi a decorrere dalla fine dell’anno durante il quale il limite del saldo è stato superato.
4.3 Sezione III – Nuovi conti privati
4.3.1 Conti esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA
I conti deposito aperti dopo il 31 dicembre 2013 e i contratti d’assicurazione sulla vita con va- lore di riscatto stipulati dopo tale data non devono essere verificati, né tantomeno identificati e notificati, se il saldo alla fine dell’anno non supera i 50 000 USD.
4.3.2 Altri nuovi conti privati
Per gli altri nuovi conti privati, l’istituto finanziario deve chiedere al titolare del conto un’autodichiarazione che gli consenta di stabilire se è soggetto all’imposizione fiscale statuni- tense. Tale autodichiarazione deve essere richiesta all’apertura del conto o al più tardi entro 90 giorni a decorrere dalla fine dell’anno civile durante il quale un conto aperto dopo il 31 di- cembre 2013 non soddisfa più i requisiti di cui al capitolo 4.3.1. L’istituto finanziario è tenuto a verificare la veridicità dell’autodichiarazione del titolare del conto.
4.4 Sezione IV –Conti commerciali preesistenti
4.4.1 Conti esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA
I conti commerciali con un saldo inferiore a 250 000 USD al 31 dicembre 2013 devono esse- re verificati, identificati e notificati solo quando il loro saldo supera 1 000 000 USD.
4.4.2 Conti commerciali da verificare
Nel caso dei conti con un saldo superiore a 250 000 USD al 31 dicembre 2013 e dei conti ai sensi del capitolo 4.4.1 con un saldo superiore a 1 000 000 USD, occorre verificare se si trat-
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ta di conti statunitensi. Si tratterà di conti statunitensi, se sono detenuti da:
uno o più soggetti statunitensi specifici conformemente alla definizione dell’articolo 1 pa- ragrafo 1 numero 27 dell’Accordo; oppure
entità estere (quindi non statunitensi) non finanziarie (Non-Financial Foreign Entities, NFFE) passive ai sensi della definizione di cui alla sezione VI lettera B.3 e B.4 del pre- sente allegato I (cfr. capitolo 4.6 sottostante) gestite da una o più persone con cittadi- nanza statunitense o residenti negli Stati Uniti ai sensi della definizione di cui all’articolo
1 paragrafo 1 numero 32 dell’Accordo.
La verifica deve essere eseguita sulla base dei documenti relativi all’identificazione del clien- te posseduti dall’istituto finanziario e, se del caso, sulla base di documenti supplementari che saranno richiesti al titolare del conto.
Inoltre, l’istituto finanziario deve controllare se il conto è detenuto da istituti finanziari non par- tecipanti. In questo caso, i pagamenti a favore di questi conti devono essere inseriti nella no- tifica aggregata conformemente all’articolo 3 paragrafo 2 lettera a (ii) dell’Accordo.
La verifica dei conti commerciali esistenti con un saldo superiore a 250 000 USD al 31 di- cembre 2013 deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2015. I conti che al 31 dicembre 2013 non raggiungono tale limite, ma che al 31 dicembre di un anno successivo presentano un saldo superiore a 1 000 000 USD, devono essere esaminati entro sei mesi a decorrere dalla fine dell’anno considerato.
Qualora dovessero intervenire dei cambiamenti, lo status di un conto di questo tipo deve es- sere di nuovo verificato.
4.5 Sezione V – Nuovi conti commerciali
Per i conti commerciali aperti dal 1° gennaio 2014 occorre verificare, indipendentemente dal loro saldo, se il titolare è un soggetto statunitense specifico, un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner, un istituto finanziario partecipante, un istituto finanziario ritenuto adempiente alla normativa FATCA, un beneficiario effettivo esone- rato, un istituto finanziario escluso dal campo d’applicazione della normativa FATCA oppure un’entità estera non finanziaria attiva o passiva.
4.6 Particolari regole e definizioni
Secondo la sezione VI lettera B.3 per «NFFE passiva» si intende un’entità non finanziaria e- stera, che non è né una NFFE attiva, né una società di persone estera né tantomeno un trust estero soggetto alla trattenuta dell’imposta alla fonte. Una NFFE è invece considerata «atti- va» se soddisfa uno dei criteri elencati alla sezione IV lettera B.4. Qui di seguito sono riporta- ti alcuni di questi criteri:
i redditi passivi rappresentano una quota inferiore al 50 per cento dei redditi lordi e, inol- tre, meno del 50 per cento dei beni patrimoniali genera redditi passivi o serve per con- seguire redditi passivi;
le azioni della NFFE sono quotate in borsa oppure la NFFE è un’entità correlata a un’altra entità quotata in borsa;
l’attività principale della NFFE è la detenzione di partecipazioni di società affiliate che non sono istituti finanziari;
la NFFE è un’organizzazione a scopo religioso, di utilità pubblica, scientifico, artistico, culturale o educativo, esente da imposizione fiscale nello Stato in cui risiede.
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La lettera C definisce a quali condizioni un istituto finanziario deve sommare il valore di tutti i conti detenuti da una persona gestiti dall’istituto stesso o da un’entità a lui correlata.
5. Allegato II
L’allegato II descrive categorie di istituti finanziari svizzeri esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA o ritenuti adempienti e di prodotti esonerati.
5.1 Istituti esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA
Sono definiti beneficiari effettivi esonerati:
le istituzioni statali svizzere, comprese le istituzioni del sistema svizzero di sicurezza so- ciale (sezione I lettera A);
la Banca nazionale svizzera e tutte le istituzioni di sua proprietà (sezione I lettera B);
le organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera ha concluso un accordo di sede e le rappresentanze diplomatiche e consolari (sezione I lettera C); e
gli istituti previdenziali privati del 2° pilastro e del pilastro 3a, gli istituti di libero passag- gio, gli istituti collettori ai sensi dell’articolo 60 LPP, i fondi di garanzia, i fondi di aiuto so- ciale finanziati dai datori di lavoro nonché le fondazioni d’investimento alle quali parteci- pano esclusivamente gli istituti sopraccitati (sezione I lettera D).
5.2 Istituti finanziari ritenuti adempienti
Nel caso degli istituti finanziari elencati alla sezione II e ritenuti adempienti alla normativa FATCA, occorre differenziare tra gli istituti finanziari che soggiacciono all’obbligo di registra- zione e gli istituti finanziari certificati. Gli istituti finanziari che soggiacciono all’obbligo di regi- strazione possono essere obbligati, in parte o a determinate condizioni, a verificare, identifi- care e notificare i conti, mentre gli istituti finanziari certificati sono esonerati da tali obblighi.
5.2.1 Istituti finanziari registrati e ritenuti adempienti
Questa categoria comprende gli istituti finanziari con clientela locale (sezione II lettera A.1), i consulenti svizzeri in investimenti (sezione II lettera A.2), determinate società d’investimento e i veicoli d’investimento collettivo (sezione II lettera C).
È considerato un istituto finanziario con clientela locale un istituto finanziario che soddisfa tutti i criteri sottostanti:
deve essere autorizzato in Svizzera e disciplinato dal diritto svizzero e non deve posse- dere nessuna sede di affari fissa al di fuori della Svizzera;
non è autorizzato a cercare attivamente titolari di conto al di fuori della Svizzera. Il fatto di gestire un proprio sito internet non viene considerato come questo tipo ricerca di clien- tela, nella misura in cui nel sito non si faccia espressamente riferimento alla tenuta di re- lazioni di conto e all’erogazione di prestazioni per persone residenti al di fuori della Sviz- zera o non si cerchi di acquisire in nessun altro modo clienti statunitensi;
deve essere tenuto, conformemente al diritto svizzero, a trasmettere le informazioni rela- tive ai conti detenuti dai clienti svizzeri o a trattenere l’imposta alla fonte. Questo criterio
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è considerato soddisfatto per quanto riguarda i dividendi e gli interessi svizzeri che sog- giacciono all’imposta preventiva;
almeno il 98 per cento dei beni patrimoniali sotto gestione deve essere detenuto su conti di persone residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE. Gli Stati Uniti hanno ri- conosciuto questa estensione del concetto di clientela locale alle persone residenti nell’UE richiesta dalla Svizzera solo nella fase finale delle trattative. Si tratta di un’estensione che è stata convenuta anche negli accordi con la Gran Bretagna e la Da- nimarca;
a partire dal 1° gennaio 2014, non potranno più essere gestiti conti per soggetti statuni- tensi specifici che non risiedono in Svizzera, per istituti finanziari non partecipanti e per entità estere non finanziarie i cui soggetti controllanti sono cittadini statunitensi o risie- dono negli Stati Uniti;
entro il 1° gennaio 2014 dovrà essere posta in vigore una procedura per verificare se un istituto finanziario gestisce conti di soggetti statunitensi specifici non residenti in Svizze- ra, di istituti finanziari non partecipanti e di entità estere non finanziarie i cui soggetti con- trollanti sono cittadini statunitensi o risiedono negli Stati Uniti. Se viene scoperto un con- to di questo tipo, l’istituto finanziario è tenuto a dichiararlo come se fosse un istituto fi- nanziario notificante oppure deve chiudere il conto;
conformemente all’allegato I, l’istituto finanziario deve procedere all’identificazione dei conti aperti prima del 31 dicembre 2013 e detenuti da persone non residenti in Svizzera, dei conti statunitensi e dei conti degli istituti finanziari non partecipanti. Deve inoltre chiudere detti conti oppure dichiararli come se fosse un istituto finanziario notificante;
ogni entità correlata con l’istituto finanziario deve essere stata registrata o costituita in Svizzera e deve soddisfare gli stessi criteri imposti all’istituto;
l’istituto finanziario non deve discriminare i soggetti statunitensi specifici residenti in Svizzera per quanto riguarda l’apertura o la tenuta di conti.
Sono ritenuti adempienti alla normativa FATCA anche i consulenti svizzeri in investimenti, la cui unica attività consiste nel fornire per conto di terzi, in virtù di una procura o di un’autorizzazione analoga, la propria consulenza per quanto riguarda l’investimento dei beni patrimoniali depositati da un cliente presso un istituto finanziario che non sia un istituto finan- ziario non partecipante, e nel gestire e investire tali beni patrimoniali.
I veicoli svizzeri d’investimento collettivo sono trattati come entità adempienti a condizione che l’identificazione dei clienti e le notifiche siano eseguite da un altro istituto finanziario. Questa condizione può essere ritenuta rispettata per i fondi d’investimento svizzeri; tuttavia, devono conservare il loro patrimonio presso una banca depositaria assoggettata alla legge sulle banche. L’identificazione del cliente e la conseguente notifica spettano alla banca de- positaria.
Numerosi regolamenti dei fondi conferiscono a un investitore il diritto di emettere certificati di quota. Se tali certificati sono al portatore, rappresentano un rischio per gli Stati Uniti, in quan- to possono essere utilizzati per evadere il fisco statunitense. Per questo motivo, l’Accordo e- sige che un veicolo d’investimento collettivo trattato come un’entità adempiente alla normati- va FATCA non emetta più titoli al portatore a partire dal 31 dicembre 2012 né tantomeno li ri- scuota prima dell’entrata in vigore dell’Accordo. Inoltre, il veicolo d’investimento collettivo de- ve garantire il riscatto di questi titoli cartacei al portatore entro il 1° gennaio 2017. Una dispo- sizione transitoria corrispondente dovrà essere aggiunta al disegno concernente la modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol).
5.2.2 Istituti finanziari certificati e ritenuti adempienti
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Questa categoria include, da un lato, le istituzioni costituite in Svizzera non a scopo di lucro e gestita per scopi religiosi, di utilità pubblica, educativi, scientifici, culturali o per altri scopi di interesse pubblico, che sono esenti dall’imposta sul reddito in Svizzera proprio in considera- zione del loro scopo e, dall’altro lato, le comunioni di proprietari per piani.
5.3 Prodotti esonerati
La sezione III enumera i prodotti che non sono trattati come conti finanziari. Ciò significa che anche gli istituti che sono normalmente soggetti all’obbligo di notifica, per questo tipo di conti sono esenti dall’obbligo di verifica, identificazione e notifica.
Sono considerati prodotti esonerati i conti o i prodotti previdenziali detenuti da uno o più be- neficiari effettivi esonerati, le polizze di libero passaggio, i contratti di previdenza vincolata conclusi con gli istituti d’assicurazione e le convenzioni di previdenza vincolata concluse con le fondazioni bancarie ai sensi della OPP 3, nonché altri conti o prodotti detenuti da uno o più beneficiari effettivi esonerati.
6. Memorandum d'intesa
Nel limite del possibile, gli elementi identificati nel corso delle trattative (definizione degli ob- blighi essenziali degli istituti finanziari svizzeri che devono figurare in un accordo FFI, rela- zione fra gli obblighi dell'intermediario qualificato e gli obblighi FATCA, autocertificazione dei beneficiari effettivi esonerati e degli istituti finanziari certificati conformi al FATCA) devono essere chiariti nel quadro di un memorandum d'intesa. Esso non istituirà nuovi diritti né nuovi obblighi, non sarà vincolante sul piano giuridico e non avrà conseguenze giuridiche obbliga- torie; permetterà invece alle parti contraenti di adottare precisazioni di natura tecnica e am- ministrativa. Il memorandum dovrà essere concluso fra autorità e sarà deciso dal Consiglio federale in virtù della sua esclusiva competenza.
7. Disposizioni esecutive definitive del ministero
delle finanze statunitense In numerosi passaggi dell’Accordo e degli allegati si rimanda alle disposizioni esecutive del ministero delle finanze statunitense. Al momento delle trattative dell’Accordo, la versione di tali disposizioni era ancora provvisoria (Proposed Regulations). Il 17 gennaio 2013, il mini- stero delle finanze statunitense ha emanato le disposizioni esecutive definitive (Final Regula- tions) (http://www.irs.gov/PUP/businesses/corporations/TD9610.pdf). Secondo queste dispo- sizioni, gli istituti finanziari esteri di Paesi – come la Svizzera – che hanno concluso un ac- cordo bilaterale con gli Stati Uniti sulla base del modello II, sono tenuti ad applicare il FATCA secondo quanto stabilito da queste disposizioni esecutive, a meno che l'accordo bilaterale non contenga espressamente delle disposizioni derogatorie.
8. Legge federale sull’applicazione dell’Accordo FATCA
L’Accordo FATCA contiene disposizioni relativamente dettagliate e direttamente applicabili. Tuttavia, alcuni obblighi descritti nell’Accordo devono essere concretizzati in una legge fede- rale. Quest’ultima, allo stesso modo dell’Accordo, sottostà al referendum facoltativo.
L’articolo 1 definisce l’oggetto della legge. La legge disciplina l’applicazione dell’Accordo FA- TCA (obblighi di partecipazione, d’identificazione e di notifica all’IRS, scambio di informazio- ni, prelevamento dell’imposta alla fonte, pene previste per violazioni dell’Accordo e della leg- ge).
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Secondo l‘articolo 2 gli obblighi degli istituti finanziari nei confronti dell’IRS sono retti dal dirit- to statunitense applicabile per quanto l’Accordo FATCA non disponga altrimenti.. Gli obblighi di diligenza degli istituti finanziari sono retti dall’allegato I dell’Accordo FATCA. Sono fatti sal- vi il diritto di opzione a favore del diritto statunitense applicabile nonché le definizioni in esso contenute che sono più favorevoli per gli istituti finanziari. In tale contesto, la scelta delle de- finizioni non deve essere fatta in modo che impedisca lo scopo perseguito dall'Accordo FA- TCA.
L’articolo 3 rinvia, per la comprensione delle espressioni utilizzate nella legge, alle definizioni riportate all’articolo 2 paragrafo 1 dell’Accordo FATCA. Se un istituto finanziario si avvale del diritto di opzione di cui all’articolo 2, allora le espressioni utilizzate nella legge sono da inten- dere ai sensi del diritto statunitense applicabile.
Ai sensi dell’articolo 4, tutti gli istituti finanziari svizzeri, nella misura in cui non sono elencati alle sezioni I e II lettera B dell’allegato II dell’Accordo FATCA o che non sono considerati come beneficiari effettivi esonerati o certificati, come istituti finanziari adempienti alla norma- tiva FATCA sulla base del diritto statunitense applicabile, devono registrarsi presso l’IRS. In linea di massima essi devono adempiere gli obblighi derivanti dall’accordo FFI in relazione a tutta la loro clientela. Gli istituti finanziari di cui all’allegato La sezione II lettera A.2 e sezione II lettera C dell’Accordo FATCA sottostanno a tali obblighi soltanto nel caso in cui non è garantito che siano rispettati da un altro istituto finanziario soggetto agli obblighi dell’accordo FFI. Inoltre, gli istituti finanziari di cui all’allegato II sezione II lettera A.1 devono adempiere tali obblighi soltanto in relazione ai conti detenuti da persone o entità non residenti in Svizzera. Nel caso di conti o prodotti di istituzioni secondo l’allegato II sezione I o conti e prodotti se- condo l’allegato II sezione III dell’Accordo FATCA, gli obblighi si limitano a stabilire l’esclusione di questi conti o prodotti dal campo di applicazione della normativa FATCA.
L’articolo 5 rimanda all’allegato I dell’Accordo FATCA per quanto concerne l’identificazione dei clienti statunitensi.
Per quanto riguarda la procedura di notifica, all’articolo 6 si fa riferimento al fatto che il cliente è autorizzato a chiedere all’istituto finanziario una copia dei documenti relativi ai conti che lo qualificano come soggetto statunitense. Inoltre, il cliente può far valere presso l’istituto finan- ziario di essere considerato a torto un cliente statunitense, adducendo le prove in tal senso. Se la prova viene addotta, l’istituto finanziario non tratterà più il cliente come se fosse un cli- ente statunitense.
Secondo l’articolo 7, un istituto finanziario può aprire un nuovo conto per un cliente statuni- tense soltanto se quest’ultimo dà il consenso alla notifica dei dati concernenti il conto e se comunica il proprio TIN statunitense. Anche l’apertura di un nuovo conto per un istituto finan- ziario non partecipante o la sottoscrizione di un impegno nei confronti di un simile istituto presuppone che quest’ultimo dia il consenso alla notifica all’IRS.
Conformemente all’articolo 8 capoverso 1 lettera a l’istituto finanziario deve notificare all’IRS secondo il diritto statunitense applicabile i documenti dei conti dei clienti statunitensi che hanno acconsentito alla dichiarazione dei loro dati di conto e che hanno comunicato il loro TIN statunitense. La notifica del numero dei conti di clienti statunitensi che non hanno rila- sciato una dichiarazione di consenso o che non hanno comunicato il loro TIN statunitense e la notifica del valore complessivo del patrimonio depositato su questi conti devono avvenire in forma aggregata il 31 gennaio dell’anno seguente (lettera b). Secondo il capoverso 2, per gli anni 2015 e 2016 le notifiche dei dati concernenti gli istituti fi- nanziari non partecipanti sono disciplinate da norme analoghe. Conformemente alla lettera a, i dati concernenti il conto per i quali è disponibile una dichiarazione di consenso vanno notifi-
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cati secondo il diritto statunitense applicabile. In base alla lettera b, per la notifica aggregata del numero di istituti finanziari non partecipanti che non hanno rilasciato la dichiarazione di consenso e ai quali nel corso dell’anno sono stati pagati importi soggetti a notifica così come per la notifica dell’importo complessivo di tali pagamenti, la scadenza è il 31 gennaio dell’anno successivo.
L’articolo 9 stabilisce che l’AFC riceve le domande raggruppate con cui l’IRS sollecita le in- formazioni di cui all’articolo 8 capoversi 1 lettera b e 2 lettera b.
L’articolo 10 rimanda in linea di massima all’articolo 5 paragrafo 3 lettera b dell’Accordo FA- TCA. Questa disposizione prevede inoltre che l’AFC fornisca informazioni nel Foglio federale e sul suo sito Internet circa il ricevimento di una domanda raggruppata e che emani una de- cisione finale per ogni conto menzionato nella domanda raggruppata. Entro un termine di venti giorni dalla pubblicazione di questa comunicazione nel Foglio fede- rale, il titolare di uno di questi conti può presentare all’AFC una presa di posizione preventiva riguardo alla trasmissione prevista dei dati del suo conto. La presa di posizione del cliente sarà tenuta in considerazione nella decisione finale. L’AFC esorta al contempo l’istituto finanziario a trasmetterle per via elettronica ed entro un termine di 10 giorni i dati soggetti all’obbligo dichiarativo dei conti citati nella notifica aggrega- ta. Sempre entro un termine di 10 giorni, devono essere inviati separatamente all’AFC i do- cumenti che le consentono di verificare se si tratta di un conto soggetto a notifica.
Conformemente all’articolo 11, una volta che la decisione finale è passata in giudicato o che il ricorso contro una decisione finale è stato respinto, i dati di conto richiesti sono trasmessi all’IRS. I documenti dell’istituto finanziario che sono serviti a verificare se il titolare del conto è un soggetto statunitense e un beneficiario effettivo, non vengono invece trasmessi. L’AFC segnala all’IRS la limitazione d’utilizzo delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto sanciti dall’articolo 26 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni. Essa inoltre in- forma l’IRS del numero di casi in cui non può essere prestata l’assistenza amministrativa.
Nella notifica aggregata degli istituti finanziari devono essere inclusi anche i conti statunitensi considerati non rivendicati e per i quali l’istituto finanziario non può procurarsi la dichiarazio- ne di consenso necessaria per la notifica dei dati del conto conformemente alle disposizioni.
L’articolo 12 definisce una procedura speciale per i patrimoni non rivendicati. L’istituto finan- ziario trasmette all’AFC i documenti che si riferiscono a questi conti specificando che si tratta di conti non rivendicati. Anche in questi casi, l’istituto finanziario deve trasmettere separata- mente all’AFC i documenti che lo hanno indotto a trattare il conto come un conto statuniten- se. L’AFC non emette nessuna decisione finale sui conti non rivendicati. Una volta trascorsi otto mesi dal ricevimento della domanda di assistenza amministrativa statunitense, l’AFC trasmette all’IRS i dati concernenti quei conti che, tenendo in considerazione i documenti in- viati separatamente dall’istituto finanziario sullo status di cittadino statunitense dell’ultimo tito- lare del conto conosciuto, devono essere considerati conti statunitensi. Essa inoltre informa l’IRS del numero di casi in cui non può essere prestata l’assistenza amministrativa.
Per quanto riguarda la procedura, sempre che l’Accordo FATCA o la presente legge non prevedano prescrizioni specifiche, si applica l’articolo 19 della legge sull’assistenza ammini- strativa fiscale del 28 settembre 2012 (art.13).
La sezione 5, comprendente gli articoli 14 e 15, contiene disposizioni sulla trattenuta d’imposta alla fonte. Conformemente all’articolo 14, l’AFC comunica all’istituto finanziario quali sono i conti per i quali non è in grado di trasmettere all’IRS i dati entro il termine di otto mesi a decorrere dal ricevimento della domanda raggruppata. Comunica altresì all’istituto finanziario la data ultima
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entro la quale le informazioni dovranno essere trasmesse all’IRS. Durante questo periodo di transizione l’istituto finanziario è tenuto a trattenere l’imposta alla fonte del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense accreditati su questi conti. L’istituto finanziario deve versare annualmente all’IRS gli ammontari d’imposta trattenuti in un anno civile secondo il diritto statunitense applicabile.
L’articolo 15 conferma che l’ammontare d’imposta riscosso è a carico del titolare del conto.
Le disposizioni penali di cui agli articoli 16-19 corrispondono sostanzialmente a quelle della Legge federale del 15 giugno 2012 sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI). Ai sensi dell’articolo 16, chiunque violi gli obblighi di registrazione presso l’IRS, gli obblighi di un accordo FFI, gli obblighi di identificazione o di notifica nonché l’obbligo di riscossione dell’imposta alla fonte, è punito con una multa fino a 250 000 franchi se il reato è intenziona- le e fino a 100 000 franchi se ha agito per negligenza.
Conformemente all’articolo 17, l’omissione intenzionale o per negligenza di esigere dai clienti statunitensi una dichiarazione di consenso e il TIN statunitense è punita con una multa fino a
20 000 franchi.
Ai sensi dell’articolo 18, sono inoltre punibili con multe fino a 5 000 franchi le inosservanze delle prescrizioni d’ordine commesse intenzionalmente o per negligenza (tutte le violazioni dell’accordo, della legge, delle disposizioni esecutive o delle direttive generali nonché delle decisioni emanate dalle autorità in riferimento a questa disposizione). In relazione alla procedura in caso di reati secondo la presente legge, l’articolo 19 stabilisce l’applicabilità della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo e desi- gna l’AFC come autorità di perseguimento e di giudizio.
Gli articoli 20-22 contengono le disposizioni finali. Secondo l’articolo 21, per gli anni 2013 e 2014, le notifiche di cui all’articolo 8 capoverso 1 avvengono per la prima volta nel 2015, ovvero entro il 31 marzo 2015 per quanto riguarda la notifica di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera a ed entro il 31 gennaio 2015 per quanto con- cerne le notifiche di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera b.