Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Organo d’esecuzione del servizio civile ZIVI Organo centrale
Rapporto esplicativo concernente la revisione della legge federale sul servizio civile
2 agosto 2013
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 I motivi della revisione: di che cosa si tratta?
La legge sul servizio civile (legge federale sul servizio civile sostitutivo, LSC, RS 824.0) risale al 1995 ed è in vigore dal 1° ottobre 1996. Nelle sue linee generali, si è rivelata efficace. È stata sottoposta a una prima revisione nel 2004, dopo che sul piano esecutivo era emersa la necessità di apportare alcuni miglioramenti (Messaggio del 21 settembre 2001 concernente la modifica della legge federale sul servizio civile, FF 2001 5451). Nella LSC sono stati quindi introdotti obiettivi e norme supplementari riguardanti il servizio civile straordinario, specificati i criteri decisionali che disciplinano la procedura d’ammissione e abolita la Commissione di riconoscimento. Una seconda revisione è seguita nel 2009 (Messaggio del 27 febbraio 2008 concernente la modifica della legge federale sul servizio civile sostitutivo e della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, FF 2008 2255). Questa seconda revisione era incentrata sull’introduzione della prova dell’atto che ha sostituito il precedente esame volto a dimostrare la credibilità dei motivi di coscienza addotti. Alla legge sono state inoltre apportate alcune piccole modifiche e integrazioni. La nuova, terza revisione, della LSC è determinata: a. dalla mozione 11.3362 Rendere più utile il servizio civile migliorando la formazione, depositata dal consigliere nazionale Walter Müller il 13 aprile 2011. Questa mozione chiede che le persone che prestano servizio civile (civilisti) siano formate meglio e più a lungo in vista degli impieghi, soprattutto per quanto riguarda la cura e l’assistenza alle persone. Si tratta di aumentare l’utilità del servizio civile soprattutto nell’ambito sanitario e in determinati settori del sociale. Entrambe le Camere hanno trasmesso la mozione (il Consiglio nazionale il 30 settembre 2011, il Consiglio degli Stati il 30 maggio 2012). b. dalla revisione, avvenuta o in corso, di diverse norme alle quali fa riferimento la LSC o che sono importanti per l’esecuzione del servizio civile. Ciò rende necessario modificare la legislazione in materia di servizio civile: − a questo proposito, la revisione più importante riguarda la legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (legge militare, LM, RS 510.10), che rientra nella serie di modifiche apportate alle basi legali nel contesto del progetto di ulteriore sviluppo dell’esercito (USEs). In quanto servizio sostitutivo, il servizio civile è, infatti, per molti versi, strettamente legato alle norme che disciplinano l’esecuzione del servizio militare. Le modifiche alla LM sulla base di questo progetto di sviluppo si ripercuotono pertanto sul servizio civile e sulla LSC. Un avamprogetto di revisione della LM (entrata in vigore prevista: 1° gennaio 2016), è stato approvato dal Consiglio federale il 26 giugno 2013. L’avamprogetto prevede una parziale ridefinizione della durata dell’obbligo di prestare servizio militare: i militari di truppa e i sottufficiali dovranno prestare il servizio militare entro nove anni dalla loro incorporazione nell’esercito (la legge stabilisce il limite di dodici anni dando facoltà al Consiglio federale di alzarlo o abbassarlo). Si riduce quindi anche la durata dell’obbligo di prestare servizio civile, che va a sua volta ridefinita. Il parallelismo tra LM e LSC fa sì che le rispettive modifiche debbano entrare in vigore nello stesso momento; è quanto determina la tempistica della presente revisione della LSC: il relativo messaggio dovrà essere sottoposto al Consiglio federale nel primo trimestre 2014. − l’articolo 4 LSC e le corrispondenti disposizioni esecutive non sono più in linea con la politica agricola che in futuro prevede un ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti. La LSC va perciò adeguata alle nuove norme in materia di agricoltura. c. Sul piano della prassi è emersa la necessità di ottimizzare alcuni aspetti dell’esecuzione, soprattutto a seguito del notevole aumento del numero di civilisti e dei giorni di servizio prestati dal 2009 in poi dopo l’introduzione della prova dell’atto. L’accresciuta mole di lavoro richiede l’adozione di vari provvedimenti volti a rendere l’esecuzione più efficiente e semplice e a continuare a garantire che tutti i civilisti prestino i giorni di servizio richiesti entro il limite di età previsto.
2/29
Negli ultimi anni il Consiglio federale ha ribadito più volte di non ritenere necessario procedere a una nuova revisione della LSC, ma sempre in risposta a chi chiedeva una revisione per ridurre il numero delle domande d’ammissione, diminuire l’attrattiva del servizio civile e minimizzare gli effetti, in termini numerici, della prova dell’atto. Come mostra la sua risposta alla mozione Müller, non si è invece opposto alle richieste di revisione che perseguivano altri obiettivi ed erano dovute ad altri motivi. L’Esecutivo ritiene, infatti, che debba essere possibile in qualsiasi momento adeguare la legislazione all’evolversi della situazione e adottare misure intese a ottimizzare l’esecuzione.
1.1.2 Esperienze maturate finora sul piano dell’esecuzione
a. Ammissioni La figura seguente illustra l’andamento del numero di ammissioni annue dal 2008. La prova dell’atto vige dal 1° aprile 2009.
Rispetto al 2011, nel 2012 le ammissioni sono aumentate del 10 per cento. Nei primi quattro mesi del 2013 (dal 1° gennaio al 30 aprile) l’aumento è stato del 5,5 per cento e si è passati da 1854 a 1955 ammissioni.
b. Civilisti, impieghi e istituti d’impiego L’introduzione della prova dell’atto ha portato a un aumento delle cifre relative all’esecuzione (numero di civilisti, giorni di servizio prestati, istituti d’impiego, posti d’impiego ecc.). L’organo d’esecuzione del servizio civile ha saputo far fronte in ogni senso a questa crescita. Pur con la necessità di qualche intervento correttivo (cfr. quanto illustrato al n. 1.2.4), nel complesso l’esecuzione non presenta problemi, nonostante la crescente mole di lavoro. La crescita perdurerà finché le ammissioni annue supereranno i licenziamenti. Il periodo di permanenza medio nel servizio civile è di 8-9 anni. Le cifre continueranno quindi ad aumentare fino al 2020 circa, anche se il numero di ammissioni dovesse rimanere invariato.
3/29
Oltre alla produttività e all’efficienza attuative è migliorata anche la qualità di tutte le prestazioni, in particolare l’assistenza fornita ai civilisti e agli istituti d’impiego. Civilisti e istituti d’impiego devono rispondere a elevati requisiti. Dei 2104 civilisti che hanno terminato il servizio civile alla fine del 2012 1 solo 59 (2,8 %) non avevano prestato tutti i giorni richiesti. La sfida principale alla quale si dovrà far fronte nei prossimi anni consisterà nell’acquisire un numero sufficiente di istituti e posti d’impiego per continuare a garantire l’esecuzione dell’obbligo di prestare servizio civile. Attualmente sono disponibili 12 600 posti d’impiego. Entro il 2018 si prevede un fabbisogno di 20 000 posti d’impiego (molti posti, infatti, non sono disponibili durante tutto l’anno, perché ad esempio gli istituti d’impiego non hanno mezzi economici sufficienti o perché certe attività sono stagionali). Per gli ambiti d’attività esistenti, sono disponibili potenzialmente solo circa 1000 posti d’impiego. Si profila dunque una carenza, in particolare per gli impieghi di lunga durata. L’organo d’esecuzione sta lavorando a tre nuovi ambiti d’attività: «servizi di assistenza e cura a domicilio», «economia alpestre» e «scuola». Pur essendo tutti e tre necessari per coprire il fabbisogno di nuovi posti d’impiego, il maggior numero di posti può però essere senza dubbio acquisito nell’ultimo ambito in elenco, la scuola. Per consentire l’accesso a questo ambito è tuttavia necessaria una revisione della LSC. A questa esigenza risponde la modifica proposta.
c. Aspetti finanziari, costi unitari Le spese funzionali nette di esecuzione sono scese, i costi per ogni giorno di servizio civile prestato sono diminuiti di due terzi dal 2009 e, da allora, il livello di autofinanziamento è raddoppiato.
1 Motivi: soggiorno all’estero/esenzione dal servizio (36), nessun impiego a causa di un procedimento penale in corso e in relazione ai dati forniti da RIPOL (sistema informatizzato di ricerca della Confederazione) (8), problemi di salute (9), altre cause (6).
4/29
1.1.3 Sono necessari altri interventi per ridurre le ammissioni?
A metà 2010 e nuovamente a metà 2012 il DEFR ha presentato al Consiglio federale e al Parlamento due dettagliati rapporti sugli effetti della prova dell’atto. Nel primo il DEFR prospettava una profonda revisione dell’ordinanza sul servizio civile (OSCi, RS 824.01) intesa a diminuire l’attrattiva del servizio civile ed entrata in vigore il 1° febbraio 2011. Nel secondo, invece, non delineava ulteriori misure, dato che quelle adottate nel 2011 si erano rivelate efficaci e dall’analisi degli esoneri dal servizio militare risultava che la prova dell’atto non incideva sugli effettivi dell’esercito al punto da metterli a rischio:
5/29
Il raffronto tra il 2008 (prima dell’introduzione della prova dell’atto) e il 2012 mostra che il numero di esoneri annui dal servizio militare è aumentato di sole 1500 unità nonostante 3500 ammissioni in più al servizio civile. Sono stati, infatti, 2000 in meno gli esoneri dovuti a inabilità al servizio militare. Rispetto al periodo che ha preceduto l’introduzione della prova dell’atto, dal 2010 è quindi aumentato il numero di persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che adempiono al loro obbligo, sancito dalla Costituzione, prestando servizio militare o civile. Il numero di ammissioni mensili registrate dopo il 2008 permette di illustrare gli effetti della prova dell’atto e della revisione dell’ordinanza entrata in vigore il 1° febbraio 2011:
Questi effetti possono essere evidenziati anche analizzando varie fasi:
Fase 1 (2008): prima dell’introduzione della prova dell’atto Fase 2 (04.2009–03.2010): primo anno successivo all’introduzione della prova dell’atto Fase 3 (04.2010–01.2011): 10 mesi successivi all’introduzione di un periodo di attesa di almeno quattro settimane per le domande di ammissione al servizio civile presentate durante il servizio militare (nella figura proiettate su 12 mesi) Fase 4 (02.2011–01.2012): primo anno successivo alla revisione dell’ordinanza del 2011 Fase 5 (02.2012–01.2013): secondo anno successivo alla revisione dell’ordinanza del 2011
Il Consiglio federale e le commissioni della politica di sicurezza del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati hanno quindi accolto le conclusioni alle quali è giunto il secondo rapporto, ossia che la prova dell’atto non mette a rischio il numero degli effettivi dell’esercito. Pertanto, non è necessario adottare ulteriori misure volte a diminuire il numero di ammissioni e l’attrattiva del servizio civile né a livello di legge né di ordinanza. Dato che le condizioni quadro non sono cambiate, queste conclusioni permangono valide. La presente revisione non mira dunque a diminuire ulteriormente il numero di ammissioni o l’attrattiva del servizio civile. Un eventuale effetto attenuante sull’attrattiva del servizio civile di alcune misure proposte con la presente revisione sarebbe solo di tipo secondario e indotto da misure intese ad aumentare l’efficienza e la qualità attuative o a promuovere il pari trattamento dei civilisti e di chi presta servizio militare. In Consiglio degli Stati rimangono pendenti due interventi parlamentari depositati da alcuni consiglieri nazionali che chiedono ulteriori misure. La mozione 09.3861 Commisurare la durata del servizio civile
6/29
al servizio militare, depositata dalla consigliera nazionale Eichenberger il 24 settembre 2009, mira a proteggere gli effettivi dell’esercito evitando un eccessivo aumento del numero di persone che scelgono di prestare servizio civile. La mozione chiede che al Parlamento sia data la facoltà di aumentare il fattore di calcolo della durata del servizio civile ordinario innalzandolo da 1,5 a 1,8 al massimo. Il Consiglio nazionale ha approvato la mozione il 14 aprile 2011. L’iniziativa parlamentare 10.528, Porre termine alla facoltatività del servizio civile, depositata dal consigliere nazionale Engelberger, il 16 dicembre 2010, chiede di limitare la possibilità di presentare in qualsiasi momento una richiesta di prestare servizio civile durante lo svolgimento del servizio militare. Chiede in particolare l’abrogazione dell’articolo 16 capoverso 2 LSC. Il 5 aprile 2011 la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ha deciso di dar seguito all’iniziativa parlamentare. Il 21 marzo 2013 il Consiglio degli Stati ha deciso di sospendere la trattazione dei due interventi parlamentari per oltre un anno e di attendere il prossimo rapporto del Consiglio federale relativo agli effetti della prova dell’atto che sarà disponibile presumibilmente a metà 2014. A fronte delle conclusioni alle quali sono giunti i due rapporti in merito agli effetti della prova dell’atto non sussiste, tuttavia, alcuna necessità di proseguire nella direzione chiesta dai due interventi parlamentari. A ciò si aggiunge anche il fatto che l’ulteriore sviluppo dell’esercito prevede una riduzione degli effettivi. Una prima reazione agli effetti della prova dell’atto si è avuta all’inizio del 2010 con due mozioni dello stesso tenore (10.3003, Modifica della legge federale sul servizio civile, depositata dalla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale il 12 gennaio 2010, e 10.3006, depositata dalla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati il 26 gennaio 2010) secondo le quali la prova dell’atto rappresenterebbe un pericolo per la stabilità degli effettivi e per il principio costituzionale dell’obbligo militare generale. Il Consiglio nazionale ha adottato la mozione il 1° marzo 2010 e il Consiglio degli Stati il 16 marzo 2010. Nella sessione estiva 2013 il Consiglio degli Stati ha tolto di ruolo le due mozioni dato che il Consiglio federale ha preannunciato che a metà 2014 presenterà un ulteriore rapporto sugli effetti della prova dell’atto. Nella sessione autunnale del 2013, il Consiglio nazionale tratterà lo stralcio delle due mozioni.
1.2 La nuova normativa proposta
1.2.1 Adempimento della mozione 11.3362, Rendere più utile il servizio civile migliorando la formazione, depositata dal consigliere nazionale Müller il 13 aprile 2011
Gli articoli 36, 37 e 48 LSC che disciplinano la formazione e l’introduzione dei civilisti vengono rielaborati e riprendono quanto chiesto dalla mozione come segue: la Confederazione forma i civilisti in funzione dei loro impieghi e gli istituti d’impiego introducono i civilisti al loro lavoro in base al mansionario. Chi presta servizio civile segue quindi dei corsi di formazione organizzati dall’organo d’esecuzione, che a questo scopo gestisce un centro di formazione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dei corsi e in particolare specifica chi è esonerato.
1.2.2 Adeguamento della LSC alla revisione della LM per l’ulteriore sviluppo dell’esercito
L’adeguamento è incentrato sulla necessità di ridefinire la durata dell’obbligo di prestare servizio civile e i limiti di età. In merito alla cessazione dell’obbligo di prestare servizio civile, finora l’articolo 11 capoverso 2 LSC rinviava all’articolo 13 LM che stabiliva per ogni grado militare i limiti di età relativi all’obbligo di prestare servizio militare. Per i militari di truppa e i sottoufficiali la nuova LM non prevede più alcun limite di età fisso, ma introduce una durata di incorporazione nell’esercito di al massimo dodici anni a decorrere dall’assolvimento della scuola reclute. All’articolo 11 LSC è quindi necessario introdurre una nuova disposizione per i civilisti che non avendo terminato la scuola reclute non erano incorporati nell’esercito prima dell’ammissione al servizio civile. Per questi civilisti, l’obbligo di prestare servizio civile termina 12 anni dopo l’inizio dell’anno successivo al passaggio in giudicato dell’ammissione al servizio civile. Per i civilisti che hanno terminato la scuola reclute ed erano incorporati nell’esercito l’obbligo di prestare servizio civile dura quanto l’obbligo di prestare servizio militare. In altri termini, per la durata dell’obbligo di prestare servizio civile è in questi casi possibile continuare a rinviare come è avvenuto finora alle disposizioni dell’articolo 13 LM.
7/29
1.2.3 Adeguamento della LSC alla politica agricola 2014-2017
Il profondo mutamento in atto nella legislazione agricola (in particolare il sistema dei pagamenti diretti) richiede una modifica delle disposizioni riguardanti gli impieghi dei civilisti nelle aziende agricole. Il riconoscimento degli istituti d’impiego non sarà più condizionato dalla necessità delle aziende agricole di ottenere un sostegno. Il quadro entro il quale si può prestare il servizio civile viene ridefinito (art. 4 bis cpv. 2 e 2 ). In agricoltura i civilisti possono essere impiegati in particolare negli ambiti in cui le aziende agricole ricevono contributi per la biodiversità, contributi per la qualità del paesaggio o aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali.
1.2.4 Le altre proposte per ottimizzare l’esecuzione del servizio civile
Le esperienze maturate negli ultimi anni sul piano dell’esecuzione hanno evidenziato una necessità di ottimizzazione. La crescente mole di lavoro ha reso più complessa l’esecuzione. Si tratta dunque di snellire ulteriormente le procedure dove possibile e si rendono necessarie modifiche in particolare ai seguenti articoli della LSC: − articolo 3a, Obiettivi e 4, Ambiti d’attività: poiché il numero di civilisti e dei giorni di servizio civile da prestare è in costante aumento e la disponibilità di posti d’impiego negli ambiti d’attività esistenti è pressoché esaurita, è urgente trovare nuovi istituti e posti d’impiego. L’introduzione della «scuola» come nuovo ambito d’attività del servizio civile implica che il servizio civile dovrà «contribuire a sostenere la formazione e l’educazione scolastiche» (art. 3a LSC); nell’articolo 4 capoverso 1 LSC la scuola viene introdotta come nuovo ambito d’attività. Viene inoltre creata una nuova base legale che permetta di testare nuovi ambiti d’attività per ampliare il campo d’azione bis dell’organo d’esecuzione (art. 4 cpv. 1 ); − articolo 7, Impieghi all’estero: l’articolo viene riformulato d’intesa con il DFAE con particolare riferimento alle questioni legate alla sicurezza; − articolo 11, Termine dell’obbligo di prestare servizio civile: sono precisate le disposizioni relative al licenziamento anticipato. Il licenziamento anticipato è previsto anche per motivi di salute tali da non permettere più l’impiego o nel caso di comportamenti violenti inammissibili; − articoli 12, Esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile e 19, Preparazione degli impieghi: in relazione all’esame dell’esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile, le nuove disposizioni concedono all’organo d’esecuzione di prendere visione del casellario giudiziale per verificare l’esistenza di procedimenti penali in corso. L’organo d’esecuzione potrà inoltre accedere online ai dati del casellario giudiziale per verificare sentenze emesse o procedimenti penali pendenti (per procedere all’esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile o per verificare la buona reputazione della persona soggetta al servizio civile in vista di determinati impieghi). Questo richiede corrispondenti adeguamenti del Codice penale (CP; RS 311.0, art. 365 e 367); − articoli 16–18b, Procedura d’ammissione: non è più possibile presentare domanda prima del reclutamento. Il corso d’introduzione da seguire dopo l’ammissione finora previsto è sostituito da una giornata d’introduzione da seguire prima dell’ammissione entro tre mesi dalla presentazione della domanda. Ai richiedenti la cui domanda è pendente il comando militare deve consentire di frequentare la giornata introduttiva durante il servizio militare; − articolo 19, Preparazione degli impieghi: sono definite le responsabilità e l’istituto d’impiego valuta l’idoneità del civilista. In genere l’organo d’esecuzione verifica solo la reputazione del civilista e se il comportamento di quest’ultimo potrebbe non renderlo idoneo al prossimo impiego. In caso di dubbi motivati in tal senso, l’organo d’esecuzione può non approvare la convenzione d’impiego; − articolo 29, Prestazioni a favore di chi presta servizio civile: chi utilizza il proprio alloggio privato non riceve più alcuna indennità per l’alloggio. Questa correzione comporta, come effetto secondario, uno sgravio di gran parte degli istituti d’impiego. I civilisti, di contro, sono meno attirati economicamente dal servizio civile; − articolo 46, Tributi dell’istituto d’impiego: è precisato e aggiornato l’elenco dei casi nei quali gli istituti d’impiego possono essere esentati dal tributo;
8/29
− articolo 72, Rifiuto del servizio civile: l’esclusione dal servizio civile con la quale la legge vigente punisce chi rifiuta di prestare servizio civile è abrogata, in quanto le persone interessate la considerano un’agevolazione. La pena per il rifiuto del servizio civile è ridotta a un anno; − articolo 78a, Obblighi di comunicazione e diritto di ricorso: le autorità cantonali competenti sono tenute a comunicare all’organo d’esecuzione decisioni penali, decreti di non luogo a procedere e di abbandono del procedimento in base alle denunce a loro trasmesse da quest’ultimo. L’organo d’esecuzione ha il diritto di ricorrere contro i decreti di non luogo a procedere e di abbandono del procedimento; − articoli 81-83b, Disposizioni transitorie: le norme necessarie nel quadro della seconda revisione dell’LSC vengono abrogate e sostituite da disposizioni che si riferiscono alla presente revisione; − articoli 81-84 Codice penale militare (RS 321.0), Violazioni degli obblighi di servizio: le disposizioni riguardanti la punibilità dell’inosservanza di una chiamata in servizio militare vengono riformulate e semplificate. Le sanzioni per fattispecie penali analoghe vengono unificate.
1.3 Motivazione e valutazione delle soluzioni proposte
Ulteriore sviluppo dell’esercito (USEs): per determinare i limiti di età, in futuro il rimando alla LM non sarà più sufficiente. La nuova LM prevede limiti di età per militari di truppa e sottufficiali; per il servizio civile è necessario introdurre disposizioni specifiche. I nove anni previsti per l’obbligo di prestare servizio militare a decorrere dalla conclusione della scuola reclute non sono sufficienti per l’esecuzione del servizio civile che ha una durata equivalente a una volta e mezzo la durata del servizio militare se il civilista non conclude la scuola reclute e quindi deve prestare un elevato numero di giorni di servizio. Per questo gruppo di civilisti, la LSC riprende quindi lo stesso limite (12 anni) definito nella LM rivista. Si rinuncia a una norma di delega analoga a quella prevista dall’articolo 13 capoverso 2 dell’avamprogetto della LM che consentirebbe al Consiglio federale di prevedere una durata diversa. Nell’adempimento dell’obbligo sancito dalla Costituzione, quel che conta, infatti, per il servizio civile è che tutti i civilisti prestino effettivamente tutti i giorni di servizio civile previsti. Il fattore 1,5 fa sì che l’esecuzione del servizio civile richieda più tempo per garantire lo svolgimento dei giorni di servizio entro il raggiungimento del limite di età. Poiché le motivazioni addotte per le modifiche previste dalla revisione della LM non sono applicabili al servizio civile, si rinuncia inoltre ad altre modifiche: − nessuna riserva in merito all’esonero dei medici dal servizio. − nessuna indennità per perdita di guadagno per i civilisti che non possono essere collocati tra un impiego e un altro e quindi non percepiscono alcuna indennità di disoccupazione. Mozione Müller: gli articoli riguardanti la formazione dei civilisti vengono modificati. L’obbligo di seguire una formazione cui sottostavano finora i civilisti che svolgevano compiti di cura (art. 36 cpv. 3) diventa un obbligo di formazione generale per tutti i civilisti (art. 36 cpv. 1). I dettagli, in particolare tipo e durata dei corsi, nonché condizioni relative alla frequenza sono stabiliti dal Consiglio federale. Su questa base diventa quindi possibile adempiere a quanto chiesto dalla mozione Müller, ossia aumentare l’utilità degli impieghi dei civilisti grazie a una formazione migliore e più lunga. Misure di ottimizzazione più importanti: la procedura d’ammissione viene ottimizzata tramite la sostituzione del corso d’introduzione da seguire dopo l’ammissione con una giornata d’introduzione che costituisce la condizione necessaria per l’ammissione. Al servizio civile sono così ammessi solo i richiedenti ben informati e consapevoli degli obblighi di un civilista. L’esecuzione viene in questo modo decisamente facilitata ed è prevedibile che questa modifica porterà a una diminuzione del numero di ammissioni. Un altro aspetto importante è l’inserimento della scuola come nuovo ambito d’attività. È infatti urgente trovare nuovi istituti e posti d’impiego per consentire ai civilisti, sempre più numerosi, di prestare i loro giorni di servizio.
1.4 Attuazione
L’attuazione spetterà anche in futuro alla Confederazione, per il tramite dell’organo d’esecuzione del servizio civile del DEFR.
9/29
Altre modifiche previste alla OSCi per l’attuazione delle nuove disposizioni contenute nella LSC sono illustrate nel commento ai singoli articoli ai numeri 2 e 3. La LSC è concepita come una legge quadro nella quale sono definiti principi e norme di delega. Le disposizioni d’esecuzione sono disciplinate nell’OSCi. La presente revisione corregge alcune incoerenze in merito. La LSC disciplinerà interamente l’obbligo degli istituti d’impiego di pagare tributi (art. 46). L’attuazione della legge rivista sarà costantemente monitorata nell’ambito del controlling, della gestione della qualità e delle procedure interne di assicurazione della qualità.
1.5 Interventi parlamentari
La presente revisione adempie alla mozione 11.3362 Rendere più utile il servizio civile migliorando la formazione, depositata dal consigliere nazionale Walter Müller il 13 aprile 2011.
2 Commento ai singoli articoli
Art. 3a cpv. 1 lett. b ed e nonché cpv. 2 Capoverso 1 lettera b: concerne soltanto il testo francese (rettifica di un errore di traduzione). Capoverso 1 lettera e: finora (cfr. lett. a) in ambito scolastico i civilisti potevano essere impiegati solo quando contribuivano a migliorare la situazione scolastica di allievi bisognosi di assistenza, ad esempio per coadiuvare gli insegnanti presso scuole che prevedono un servizio di sostegno pedagogico per l’integrazione di bambini disabili. Per creare nuovi campi d’impiego in futuro saranno possibili anche impieghi nelle scuole ordinarie. Con l’obiettivo di fornire un sostegno alla formazione scolastica e all’educazione (lett. e) viene creata la base che consente di inserire nell’elenco degli ambiti d’attività menzionati nell’articolo 4 capoverso 1 il nuovo campo d’attività della scuola (cfr. art. 4 bis cpv. 1 lett. b ). Con le disposizioni proposte i civilisti potranno essere impiegati per la sorveglianza durante le pause, sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico, nel servizio mensa, in quello di portineria, per aiutare gli alunni a fare i compiti, nello svolgimento di progetti scolastici o come collaboratori degli insegnanti. In linea di massima, non potranno però fungere da insegnanti. Come tutti gli altri impieghi anche quelli in ambito scolastico saranno regolamentati attraverso precisi mansionari e ispezioni periodiche in modo da garantire che pongano elevati requisiti e che i civilisti siano impiegati in maniera coerente e facciano un buon lavoro. In questo modo si attua il principio dell’equivalenza tra impieghi nel servizio civile e servizi d’istruzione militari (art. 5). Il fatto che gli impieghi in ambito scolastico non possano essere fatti valere come stage nell’ambito di una formazione per l’insegnamento lo si può desumere dall’articolo 4a lettera d. Capoverso 2: questa modifica è dovuta al fatto che nel Rapporto sulla politica della sicurezza 2010 è cambiata la denominazione della Cooperazione nazionale per la sicurezza che ha assunto il nome di Rete integrata Svizzera per la sicurezza.
bis bis bis Art. 4 cpv. 1 lett. b , d, e ed h, 1 , 2 e 2 bis Capoverso 1 lettera b : all’elenco degli ambiti d’attività viene aggiunto il nuovo ambito «scuola: dal livello prescolastico al livello secondario II compreso» (cfr. art. 3a lett. e). La terminologia si riferisce alla descrizione del sistema formativo svizzero ad opera dell’Ufficio federale di statistica (www.bfs.admin.ch > 15 – Education, science > Sistême d’éducation). Circoscrivendo il termine «scuola» in questo modo si esclude il livello terziario (scuole universitarie e alte scuole pedagogiche, scuole universitarie professionali, formazione professionale superiore). I civilisti devono essere, infatti, impiegati a sostegno della formazione scolastica e dell’educazione di bambini e giovani. Il campo delimitato abbraccia non solo la scuola dell’obbligo e la scuola dell’infanzia, ma anche la formazione professionale di base (compresa la maturità professionale) e la formazione superiore di cultura generale del livello secondario II (licei e scuole medie specializzate compresa la maturità specialistica). Capoverso 1 lettera d: l’ambito d’attività «foreste» (nella legge vigente alla lett. e) è relativamente limitato riguardo a possibilità d’impiego. Dato che la persona soggetta al servizio civile può prestare i suoi periodi d’impiego al massimo in due ambiti d’attività (cfr. art. 36 cpv. 1 OSCi), molti civilisti rinunciano a prestarli in ambito forestale perché spesso non è garantito che in questo piccolo ambito
10/29
possano prestare tutti i giorni di servizio previsti. Si propone quindi di integrare le foreste nell’ambito d’impiego più ampio della protezione dell’ambiente e della natura e della salvaguardia del paesaggio (lett. b). Nel contempo, il termine ormai desueto di «Forstwesen» viene sostituito da «Wald» in modo da allineare il testo tedesco alla terminologia della legge federale sulle foreste (LFo, RS 921.0). Gli impieghi nell’ambito delle foreste vanno dalla cura del bosco (lavori con piante e alberi) ai lavori nell’ambito dei pericoli naturali e delle infrastrutture (ad es. manutenzione di opere di protezione e sentieri forestali). Capoverso 1 lettera h: nel ciclo di gestione integrata dei rischi nazionale nell’ambito della protezione civile il termine «aiuto» in caso di catastrofi e di situazioni d’emergenza rappresenta solo una fase specifica per far fronte a un determinato evento. Nella lettera h dovranno figurare anche le altre due fasi della gestione dei rischi; si specifica così che gli impieghi per il servizio civile sono sostanzialmente un’opzione – com’è avvenuto finora – per tutte e tre le fasi della gestione integrata dei rischi. Questi impieghi si concretizzano solo se i servizi competenti a livello locale li richiedono. bis Capoverso 1 : la legge vigente non fornisce le basi legali per gli impieghi a titolo di prova in ambiti d’attività non compresi nell’elenco contemplato dall’articolo 4 capoverso 1 LSC. Questo rende più difficile definire le possibilità e i limiti, il senso e i benefici degli impieghi in altri campi d’attività (ad es. aiuto alle autorità civili). Prima di creare e prevedere un nuovo ambito d’attività nella LSC questi aspetti andrebbero però chiariti. Ciò vale in particolare per programmi prioritari che prevedono la collaborazione con partner. Inoltre il servizio civile beneficia di maggiori margini di manovra, anche perché una revisione della LSC è un processo che si estende su vari anni. Gli impieghi a titolo di prova limitati nel tempo permettono di raccogliere esperienze e di agire sulla base di certezze acquisite al momento di introdurre una modifica di legge. Si tratta di rispondere ai seguenti quesiti: vi sono istituzioni che intendono impiegare civilisti ed è possibile elaborare mansionari adeguati per questi impieghi (ad esempio nell’ambito della cultura, dello sport di massa o della pubblica amministrazione)? La domanda di impieghi negli ambiti in questione è sufficiente ed è richiesta una formazione specifica? L’impiego produce i benefici auspicati? Vanno, infine, individuate le eventuali condizioni particolari che richiedono l’elaborazione di norme specifiche. Capoverso 2: secondo il diritto vigente i civilisti possono prestare servizio in aziende agricole solo all’interno di progetti volti a migliorare le condizioni di vita o di produzione. Il servizio civile consente impieghi nel settore primario a condizione che rientrino in progetti intesi a migliorare l’infrastruttura, gestire le foreste oppure allestire e curare superfici di compensazione ecologica (cfr. FF 2008 2255, qui 2287). Vale inoltre il principio che l’impiego dev’essere possibile soltanto a favore di aziende agricole che necessitano di sostegno (cfr. FF 1994 III 1445, qui 1490). A livello di ordinanza è stata inserita una soluzione basata sul sistema dei pagamenti diretti. Il sistema dei pagamenti diretti, ulteriormente sviluppato nella politica agricola 2014–2017, dovrà promuovere, con uno specifico tipo di pagamento diretto, le prestazioni di interesse generale ai sensi dell’articolo 104 della Costituzione federale (Cost.; RS 101). Sono previsti contributi per il paesaggio rurale, la sicurezza dell’approvvigionamento, la biodiversità, la qualità del paesaggio, i sistemi di produzione, l’uso efficiente delle risorse e contributi di transizione (cfr. art. 70 della legge federale sull’agricoltura [LAgr, RS 910.1] nella versione secondo la cifra I del 22 marzo 2013). Per i contributi riferiti alle prestazioni i limiti di reddito e di sostanza non hanno più ragione d’essere; si applicano solo nel caso di contributi di transizione (cfr. Messaggio concernente l’evoluzione della politica agricola negli anni 2014–2017 [Politica agricola 2014–2017] del 1° febbraio 2012, FF 2012 1757, qui 1877). Nella legislazione sul servizio civile questo radicale cambio di sistema cui è soggetta la legislazione agricola si traduce nell’eliminazione della condizione che vincola l’impiego alle aziende agricole che necessitano di sostegno e nella ridefinizione dell’ambito nel quale può essere prestato il servizio civile: si propone che gli impieghi del servizio civile si svolgano in situazioni in cui vengono fornite prestazioni di interesse generale per salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale secondo l’articolo 104 capoverso 1 lettera b Cost. (cpv. 2 lett. a e b). I civilisti possono quindi essere impiegati in particolare in aziende agricole che ricevono contributi per la biodiversità (con i sottotipi di contributi per la qualità e l’interconnessione), contributi per il paesaggio rurale (con i sottotipi di contributi per la preservazione dell’apertura del paesaggio, contributi di declività e d’estivazione) o contributi per la qualità del paesaggio previsti con la revisione dell’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13) . Questi impieghi possono riguardare anche la lotta alle neofite invasive.
11/29
I civilisti possono essere impiegati anche per il miglioramento strutturale (cpv. 2 lett. c) in aziende agricole che ricevono aiuti agli investimenti sulla base dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali rivista (OMSt; RS 913.1). Si tratta di impieghi che servono soprattutto a migliorare le infrastrutture. Questi impieghi sono consentiti solo se legati a determinati progetti o programmi (cpv. 2 frase introduttiva). Tale genere di impieghi può riguardare, com’è avvenuto finora, anche interventi che non rientrano nell’ambito d’attività dell’agricoltura vero e proprio. Ad esempio oltre che di lavori forestali può trattarsi anche di interventi nell’ambito della protezione dell’ambiente e della natura nonché della salvaguardia del paesaggio. Anche gli impieghi in aziende agricole nelle quali sono svolti questi interventi rientrano nell’ambito d’attività dell’agricoltura. Sulla base della politica agricola 2014-2017 al termine tedesco «Landwirtschaftsbetriebe», troppo ristretto, viene sostituita l’espressione «landwirtschaftliche Betriebe» che comprende tutte le forme aziendali sostenute con gli strumenti di politica agricola citati. Ciò corrisponde all’interpretazione data finora all’articolo 104 capoverso 2 Cost. (definizione ampia delle aziende contadine che coltivano il suolo, cfr. FF 2012 1757, qui 1875). Istituti d’impiego possono quindi essere anche aziende d’estivazione e aziende con pascoli comunitari. Com’è avvenuto finora, le aziende agricole riconosciute come istituti d’impiego ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 si vedranno assegnare ogni anno un contingente di giorni di impiego di servizio civile, in genere stagionali, per adempiere a questo tipo di compiti (cfr. FF 2008 2255, qui 2287). bis Il Consiglio federale stabilisce quali progetti e programmi saranno considerati (cpv. 2 lett. a). Gli impieghi finora previsti dalla OSCi a sostegno delle prestazioni ecologiche e per migliorare le infrastrutture saranno considerati anche nella nuova normativa. bis bis Capoverso 2 lett. b: il capoverso 2 vigente disciplina un solo caso di possibilità di impiego anche nella produzione agricola e silvicola (ovvero a seguito di una convocazione d’ufficio). Le altre eccezioni sono disciplinate nell’articolo 7 OSCi. Con le nuove disposizioni, il Consiglio federale decide in quali casi siano consentiti impieghi in aziende agricole al di fuori dei progetti e dei programmi. È così possibile reagire tempestivamente in caso di modifiche di ordinanze in materia agricola tali da legittimare casi derogatori. La norma di delega non implica però che in futuro a livello di ordinanza possa essere ammesso qualsiasi impiego a scopo di lucro. La dicitura «progetti e programmi» che compare nel testo indica chiaramente che deve sempre trattarsi di impieghi ai sensi del capoverso 2 (in aziende agricole e negli ambiti d’attività menzionati). La nuova politica agraria va rispettata e l’organo d’esecuzione è tenuto a coinvolgere nell’elaborazione delle disposizioni dell’ordinanza le istanze specializzate della Confederazione (UFAG ed eventualmente UFAM).
Art. 4a lett. a n. 2 e 3 nonché lett. b Lettera a: l’attuale elenco di motivi di esclusione si riferisce unicamente al rapporto che un civilista ha con l’istituto d’impiego. Capita quindi che un civilista presti servizio in un istituto d’impiego gestito da uno dei genitori o della cui direzione fa parte un fratello o una sorella. Oppure che sia impiegato in un reparto diretto da un parente stretto o che la moglie o la partner del civilista sia responsabile della pianificazione dell’impiego del personale e dei civilisti. Sebbene simili impieghi comportino un elevato rischio di abusi, finora il diritto vigente non permetteva di vietarli. Per garantire maggiormente l’esecuzione corretta ed evitare abusi, all’elenco degli impieghi esclusi viene aggiunto alla lettera a un ulteriore motivo di esclusione: il rapporto stretto con persone impiegate nell’istituto d’impiego. L’espressione di «persone vicine» dovrà essere specificata nell’ordinanza e dovrà comprendere oltre ai familiari anche, ad esempio, partner, amici e colleghi con i quali il civilista intrattiene rapporti particolarmente stretti. Gli impieghi sono comunque esclusi solo se le persone vicine possono effettivamente influire sulle attività del civilista. Anche in questo caso dovrà essere l’ordinanza a specificare di quali posizioni si tratta (funzioni di sorveglianza, istruzione e coordinamento in relazione all’impiego del civilista). Il livello di controllo minimo è costituito da una dichiarazione da parte del civilista e dell’istituto d’impiego nella convenzione d’impiego. Lettera b: la terminologia viene adeguata a quella della lettera a n. 3. La disposizione di cui alla lettera b si riferisce a persone vicine che ad esempio beneficiano di una prestazione di servizi dell’istituto d’impiego, ma non lavorano nello stesso. Un civilista dovrà quindi poter prestare servizio in una casa per anziani nella quale vive sua nonna, escludendo però la possibilità che il mansionario preveda prestazioni di assistenza unicamente a beneficio di quest’ultima.
12/29
Art. 7 Impieghi all’estero Nel capoverso 1 rimane inalterato il carattere potestativo degli impieghi all’estero. I civilisti non hanno quindi automaticamente diritto a prestare servizio all’estero. Il capoverso 2 rimane inalterato. Il capoverso 3 descrive, con un elenco non esaustivo, gli obiettivi perseguiti con gli impieghi all’estero (cfr. cpv. 4 lett. d). Il capoverso 3 lettera b specifica che gli impieghi possono essere disposti in tutte le fasi della gestione integrata dei rischi nell’ambito della protezione civile (cfr. elenco all’art. 4 cpv. 1 lett. h). Il requisito dell’idoneità agli impieghi all’estero previsto dal capoverso 1 vigente è sostituito dal criterio dei requisiti particolari ai quali devono rispondere sia i civilisti sia gli istituti d’impiego. Il capoverso 4 lettera a stabilisce ora che tutte le disposizioni relative agli impieghi all’estero dovranno essere disciplinate a livello di ordinanza. Le legge vigente prevede che possano essere assegnati a impieghi all’estero civilisti che sono idonei per carattere, capacità professionali o esperienze precedenti nello stesso ambito. Continueranno a vigere queste condizioni. Nell’ordinanza saranno però precisate e descritte in maniera più dettagliata, in quanto gli impieghi all’estero potranno essere svolti unicamente da civilisti qualificati e in grado di reagire opportunamente in particolari situazioni di rischio. I civilisti impiegati all’estero dovranno anche essere consapevoli che la promozione civile e militare della pace prevede un approccio integrato e può essere necessario cooperare con l’esercito. Il Consiglio federale tratta anche gli aspetti legati alla sicurezza (cpv. 4 lett. b) definendo a quali condizioni sia possibile e ragionevole inviare un civilista all’estero. Deve essere disciplinato anche il coordinamento con le istanze specializzate competenti (cpv. 4 lett. c) per l’esame degli obiettivi di un impiego e il Consiglio federale deve avere la facoltà di disciplinare altri possibili tipologie di impiego all’estero (cpv. 4 lett. d). Si pensi ad esempio all’accompagnamento di persone disabili in campi vacanze o in viaggi, per i quali gli istituti d’impiego hanno una certa richiesta, o alla protezione dell’ambiente transfrontaliera ad esempio in un ecosistema unitario che si trova in una zona di confine.
Art. 7a, rubrica e cpv. 1 Il titolo e il capoverso 1 specificano che le disposizioni dell’articolo 7a si applicano agli impieghi per tutto l’ambito d’attività indicato dall’articolo 4 capoverso 1 lettera h e in tutte le fasi della gestione integrata dei rischi nell’ambito della protezione civile.
Art. 8 Capoverso 1: viene corretto un errore di traduzione del testo italiano: il termine «sottoufficiali» viene sostituito con l’espressione «sottufficiali superiori».
Art. 9 lett. a-c Lettera a: il corso d’introduzione come parte dell’obbligo di prestare servizio civile viene meno perché sostituito da una giornata d’introduzione da assolvere prima dell’ammissione al servizio civile (cfr. art. 17a). Viene inserito l’obbligo di sostenere un colloquio presso l’organo d’esecuzione che finora figurava nella OSCi solo come «colloquio personale». In futuro si distinguerà quindi tra colloquio da sostenere presso l’organo d’esecuzione e presentazione presso gli istituti d’impiego (cfr. lett. c). Il colloquio presso l’organo d’esecuzione viene disposto nel caso ad esempio in cui il civilista chieda una consulenza personalizzata, non collabori sufficientemente per l’adempimento dei propri obblighi, abbia bisogno di aiuto nella ricerca di possibilità d’impiego o necessiti di un’assistenza particolare da parte dell’organo d’esecuzione o all’interno dell’istituto d’impiego. L’inserimento nell’elenco degli obblighi del colloquio da sostenere presso l’organo d’esecuzione permetterà in futuro, nel caso in cui il civilista non rispondesse alla convocazione, non solo, com’è avvenuto finora, di prevedere sanzioni disciplinari per violazione di un obbligo fondamentale (ottemperare alle convocazioni e alle istruzioni dell’organo d’esecuzione o dei suoi delegati conformemente all’art. 27 cpv. 3 lett. b), ma di sporgere denuncia per omissione di servizio (cfr. art. 73 e 74) o rifiuto del servizio civile (art. 72). Lettera b: l’espressione «per gli impieghi previsti» è superflua e viene quindi eliminata. Si rimanda inoltre all’intero articolo 36 completamente rivisto (cfr. commento all’art. 36).
13/29
Lettera c: il termine «potenziali» è superfluo e viene quindi eliminato perché non si dispongono convocazioni per il colloquio di presentazione negli istituti d’impiego se questi ultimi non possono essere considerati per un successivo impiego.
Art. 10 Inizio dell’obbligo di prestare servizio civile Il testo dell’articolo 10 vigente diventa il capoverso 1 e viene aggiunto un nuovo capoverso 2 con funzione di specifica: L’amministrazione militare dovrà poter far rispettare l’obbligo di custodia in luogo sicuro e di manutenzione dell’equipaggiamento personale, gestire la procedura del licenziamento ed esigere la restituzione dell’equipaggiamento personale anche dopo il termine dell’obbligo di prestare il servizio militare. I dettagli in merito dovranno essere disciplinati nella LM (articoli 25, 112 e 122) e nelle relative ordinanze esecutive.
bis Art. 11 cpv. 2, 2 e3 Capoverso 2: conformemente all’avamprogetto di revisione della LM la durata dell’obbligo di prestare servizio militare viene resa più flessibile; per le persone che non hanno ancora terminato la scuola reclute e quindi non sono ancora state incorporate nell’esercito il licenziamento non è più vincolato al raggiungimento di un determinato limite di età. Il momento del licenziamento dal servizio civile per i civilisti che non erano ancora stati incorporati nell’esercito non può quindi più essere definito sulla base delle disposizioni della LM. Questi casi richiedono una specifica disposizione nella LSC (cpv. 2 lett. a). Con una durata fissa di 12 anni per l’obbligo di prestare servizio civile a partire dall’inizio dell’anno successivo al momento in cui l’ammissione al servizio civile è passata in giudicato, si propone una soluzione che rimane aderente alle disposizioni precedenti (licenziamento al più tardi alla fine dell’anno in cui la persona che deve prestare il servizio civile compie 34 anni), ma che nel contempo garantisce sufficiente margine di manovra sul piano dell’esecuzione. Non vi è motivo di introdurre la possibilità di aumentare o ridurre la durata massima dell’obbligo di prestare servizio civile. Tutti gli altri casi possono essere valutati com’è avvenuto finora applicando per analogia le disposizioni relative alla durata dell’obbligo di prestare servizio militare contenute nella LM (cpv. 2 lett. b). bis Capoverso 2 : il testo di legge vigente consente di concordare un posticipo del licenziamento «in bis particolare» in relazione a impieghi all’estero. L’articolo 15 capoverso 3 OSCi prevede accordi in merito anche per disciplinare i casi di rigore. Secondo la legislazione vigente, si è in presenza di un caso di rigore se un civilista più anziano, con numerosi giorni di servizio ancora da prestare, non è in grado per motivi fondati di prestare tutti i giorni di servizio rimanenti prima del licenziamento. Questi casi devono ora essere disciplinati dalla legge. Capoverso 3: nella pratica è emerso che in determinati casi non vi sono possibilità d’impiego adeguate per i civilisti con problemi di salute benché nella vita civile siano in grado di svolgere le proprie attività grazie a posti di lavoro appositamente concepiti a questo scopo. Il licenziamento anticipato per motivi di salute non deve quindi essere fondato unicamente su previsioni relative a una incapacità al lavoro duratura. Alla lettera b è prevista solo un’estensione minima delle possibilità di licenziamento che, come mostrano le esperienze maturate sul piano dell’esecuzione, dovrà essere applicata unicamente in rari casi eccezionali per i quali finora non era prevista alcuna soluzione. Per verificare il grado dei problemi di salute addotti dovrà sempre essere disposta una visita medica (cfr. art. 33 cpv. 1). Con la disposizione proposta alla lettera c è possibile licenziare i civilisti che in relazione al loro obbligo di prestare servizio civile hanno fatto ricorso alla violenza o hanno minacciato di farlo. A essere determinante è la gravità della fattispecie: la minaccia o l’atto violento deve essere tale da indurre l’organo d’esecuzione a ritenere che il civilista non sia più tollerabile nel servizio civile. In simili casi non basta poter impedire al civilista di prestare servizio civile solo in presenza di una condanna a suo carico (cfr. avamprogetto art. 12). La lettera d corrisponde alla lettera b vigente.
Art. 12 Esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile Capoverso 1: finora era prevista solo la possibilità di escludere il civilista dalla possibilità di prestare servizio civile. Viene ora creata la possibilità di escludere in maniera permanente dal servizio civile un civilista risultato intollerabile nel servizio civile a seguito di una condanna.
14/29
Capoverso 2: sarà possibile escludere il civilista dalla possibilità di prestare servizio civile solo temporaneamente se, in base a quanto gli viene imputato, sussistono dubbi sulla sua tollerabilità nel servizio civile, ossia finché il procedimento penale è pendente. Al termine del procedimento il civilista viene escluso definitivamente dal servizio civile o riammesso con tutti i diritti e gli obblighi previsti. Capoverso 3: è introdotta la possibilità per l’organo d’esecuzione di prendere visione dei dati del casellario giudiziale per verificare se sono in corso procedimenti penali. Il rimando al Codice penale va quindi integrato. L’organo d’esecuzione non intende verificare prima di ogni impiego se per il civilista vi sia un’iscrizione nel casellario giudiziale. Procederà in tal senso solo per ragioni particolari (specificamente in caso di accordi con l’istituto d’impiego per ambiti d’impiego particolarmente sensibili). Capoverso 4: dato che l’articolo 12 prevede ora il diritto dell’organo d’esecuzione di prendere visione dei dati del casellario giudiziale in relazione a procedimenti penali pendenti, è necessario disciplinare anche la richiesta di informazioni complementari e la consultazione dei documenti penali presso i ministeri pubblici. Poiché questo aspetto era già previsto nell’articolo 19 capoverso 4, il capoverso 4 dell’articolo 12 viene formulato in maniera analoga. Si rinuncia tuttavia al requisito del consenso da parte della persona interessata. L’organo d’esecuzione deve poter far ricorso a informazioni supplementari. In certi casi la consultazione del casellario giudiziale potrebbe risultare insufficiente, e dovrà invece poter tener conto di tutti i dati disponibili. In tal senso l’estratto del casellario giudiziale non offre informazioni sufficienti. Una volta creata la base formale e legale, dal punto di vista della protezione dei dati non è necessario che la persona interessata dia il suo consenso. Non deve inoltre essere lasciato alla discrezione della persona interessata consentire o meno di effettuare questa verifica Capoverso 5: la protezione dei diritti della personalità e gli scopi dell’indagine sono preponderanti rispetto al diritto di consultazione dell’organo d’esecuzione.
Art. 14 cpv. 5 lett. d Il capoverso 5 lettera d non è più necessario in quanto nell’articolo 36 capoverso 1 viene introdotto l’obbligo di frequentare i corsi di formazione dell’organo d’esecuzione.
Art. 16 Momento della presentazione della domanda Il precedente capoverso 2 costituisce l’unico contenuto dell’articolo. La possibilità prevista dal diritto vigente di presentare la domanda d’ammissione subito dopo aver partecipato alla giornata d’orientamento non si è dimostrata valida e risulta pertanto inutile. Tra la manifestazione informativa e l’esame dell’idoneità al servizio militare effettuato al momento del reclutamento passano in genere 1-2 anni. Capita, quindi, che le domande siano ritirate prima del reclutamento o che vadano dimenticate dai richiedenti. In passato ne sono derivate incertezze e confusione che rendevano necessari accertamenti piuttosto onerosi sul piano amministrativo. Il capoverso 1 viene quindi abrogato.
Art. 16a cpv. 2 Questa disposizione viene modificata. Le modalità di trasferimento elettronico di informazioni relative a procedure alle quali si applica la legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) tra una parte interessata e un’autorità amministrativa federale sono disciplinate nell’ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE- PA; RS 172.021.2).
Art. 16c lett. c Le indicazioni inserite alla lettera c sono necessarie per determinare il momento del licenziamento ordinario dal servizio civile ai sensi dell’articolo 11.
bis Art. 17 cpv. 1 bis L’abrogazione dell’articolo 16 capoverso 1 rende superfluo il capoverso 1 .
Art. 17a Giornata d’introduzione
15/29
I civilisti che non seguono i corsi d’introduzione ai quali vengono convocati dopo l’ammissione al servizio civile rappresentano un terzo dei casi di sanzioni disciplinari. Questo fenomeno causa una grande mole di lavoro amministrativo. Si tratta spesso di omissione del servizio per negligenza dato che, nonostante ricevano una dettagliata documentazione scritta durante la procedura d’ammissione, in occasione del benvenuto al servizio civile e al momento della convocazione, i civilisti sono scarsamente consapevoli delle conseguenze in caso di inosservanza di una convocazione. Vi sono anche civilisti che hanno presentato e confermato la loro domanda senza avere le idee chiare e evidentemente senza aver letto con attenzione le informazioni scritte ricevute. Dopo aver frequentato il corso d’introduzione questi civilisti affermano che non avrebbero presentato domanda se prima dell’ammissione fossero stati a conoscenza degli obblighi di un civilista. Il corso d’introduzione viene quindi abolito e i suoi contenuti vengono trasmessi in forma adeguata durante una giornata d’introduzione precedente all’ammissione. Viene così garantita una sufficiente informazione (non solo per iscritto) del richiedente già prima dell’ammissione e di conseguenza si riduce l’onere amministrativo per l’applicazione delle sanzioni disciplinari e la risoluzione di eventuali problemi che dovessero presentarsi in seguito sul piano dell’esecuzione. Inoltre, la partecipazione alla giornata d’introduzione è un impegno supplementare per il richiedente. La sua disponibilità ad assumere tale impegno è un primo segnale di serietà. Dato che la giornata d’introduzione precede l’ammissione, la partecipazione a questa giornata non è considerata adempimento dell’obbligo di prestare servizio civile e al richiedente non viene quindi computato un giorno di servizio. La giornata d’introduzione non rientra perciò nei contenuti dell’obbligo di prestare servizio civile di cui all’articolo 9. Non viene versato soldo e il richiedente non ha diritto a indennità per perdita di guadagno. Beneficia solo della copertura fornita dall’assicurazione militare (art. 1a cpv. 1 lett. o modificato della legge federale sull’assicurazione militare). Capoverso 1: la disposizione che prevede la partecipazione alla giornata d’introduzione entro tre mesi dalla presentazione della domanda velocizza la procedura d’ammissione. In particolare, si evita un allungamento dei tempi di decisione sulle domande causato dalla mancata partecipazione dei richiedenti alla giornata d’introduzione. Le responsabilità dell’effettiva partecipazione alla giornata d’introduzione spettano al richiedente. Le conseguenze giuridiche in caso di inadempienza sono oggetto dell’articolo 18 capoverso 2. Capoverso 2: la legge prevede negli articoli 18-18c una serie di indicazioni precise in merito alla procedura d’ammissione. Basandosi sulla sua competenza generale di emanare disposizioni d’esecuzione (art. 79 cpv. 1), il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli. La procedura dovrà essere la seguente: chi ha presentato una domanda completa in tutte le sue parti, riceve una prima serie di informazioni sul servizio civile e sugli obblighi dei civilisti oltre all’invito a iscriversi a un corso d’introduzione da frequentare in una data entro le otto settimane successive. La disponibilità di date possibili per le giornate d’introduzione deve essere tale che il richiedente possa partecipare alla giornata entro due settimane dalla conferma del ricevimento della domanda. L’iscrizione alla giornata d’introduzione viene confermata dall’organo d’esecuzione mediante l’invio di un invito che attiva l’assicurazione militare. Capoverso 3: anche le spese di viaggio e di vitto per la giornata d’introduzione sono a carico della Confederazione. Come avviene per la manifestazione informativa per il servizio militare la frequentazione della giornata d’introduzione non viene a posteriori computata come giorno di servizio civile prestato.
Art. 18 Ammissione La partecipazione alla giornata d’introduzione è la condizione per essere ammessi al servizio civile. Il richiedente deve partecipare all’intera giornata in modo da disporre di tutte le informazioni che gli permettano di prendere una decisione. Per consentire al richiedente di riflettere con la dovuta attenzione sulle informazioni ricevute durante la giornata d’introduzione e sulla domanda inoltrata, viene concesso un periodo di riflessione di due settimane a partire dalla partecipazione alla giornata. È ammesso al servizio civile chi non ritira la domanda d’ammissione entro queste due settimane. In futuro le domande non dovranno più essere confermate in maniera esplicita e quindi per l’organo d’esecuzione le procedure risulteranno snellite. Ai richiedenti sarà fatta presente la possibilità di ritirare la domanda e ricordato loro che una volta notificata l’ammissione non potranno più farlo (art. 18a cpv. 2).
16/29
Dato che durante la giornata d’introduzione i richiedenti ricevono tutte le informazioni necessarie per prendere la loro decisione, rispetto a oggi il periodo di riflessione può essere molto più breve. Se si procede con solerzia, la procedura può essere conclusa, come avviene attualmente, nel giro di quattro settimane, periodo che consente di impedire efficacemente l’esodo dal servizio militare, in particolare dalla scuola reclute. Anche la revisione degli articoli 81-84 del Codice penale militare è intesa a contrastare questo fenomeno.
Art. 18b Partecipazione alla giornata d’introduzione e ammissione durante un periodo di servizio militare Capoverso 1: chi presta servizio militare deve comunque poter seguire la procedura d’ammissione normalmente senza dover attendere di aver terminato il servizio. Poter partecipare alla giornata d’introduzione solo dopo il servizio militare non sarebbe conciliabile con il conflitto di coscienza della persona che intende passare al servizio civile. Solo chi ha presentato una domanda e può esibire un invito può partecipare alla giornata d’introduzione. Il vigente articolo 18b diventa il capoverso 2. Per garantire il licenziamento immediato del militare ammesso al servizio civile, l’organo d’esecuzione informa il comando militare direttamente inviandogli copia della decisione di ammissione.
Art. 19 Preparazione degli impieghi Capoverso 1 primo periodo: benché il corso d’introduzione da seguire dopo l’ammissione sia sostituito dalla giornata d’introduzione alla quale il richiedente deve partecipare prima dell’ammissione, il capoverso 1 continua a prevedere l’obbligo per l’organo d’esecuzione di informare la persona che deve prestare servizio civile sui suoi diritti e i suoi obblighi. Già oggi queste informazioni sono fornite in primo luogo per iscritto dopo il corso d’introduzione, ad esempio con un promemoria inviato ai civilisti nel quale figurano le prestazioni da fornire nel contesto di un primo impiego o di un determinato numero di giorni di servizio da prestare l’anno successivo. Capoverso 1 secondo periodo: nell’obbligo di prestare servizio civile rientra ora anche un colloquio da sostenere presso l’organo d’esecuzione (cfr. art. 9 lett. a) che può quindi convocare i candidati in questione. Il fatto che i «colloqui personali con i rappresentanti degli istituti d’impiego» siano sostituiti dall’invito a presentarsi all’istituto d’impiego corrisponde all’adeguamento terminologico effettuato all’articolo 9 lettera c. L’organo d’esecuzione convoca d’ufficio a un colloquio la persona che deve prestare servizio civile se quest’ultima non organizza autonomamente un suo impiego. Capoversi 2-8: la pratica ha mostrato che sono gli istituti d’impiego a poter meglio giudicare se un civilista è idoneo o meno a un determinato impiego e se soddisfa i requisiti specifici formulati nel mansionario. La nuova normativa prevede quindi che siano gli istituti d’impiego a valutarne l’idoneità (cpv. 2). L’organo d’esecuzione partecipa solo in presenza di situazioni e questioni specifiche nelle quali deve assumersi un’elevata responsabilità per evitare rischi particolari e dove vigono obblighi di diligenza più rigorosi: da un lato rimane suo compito avviare accertamenti prima della convocazione per verificare la reputazione e il comportamento tenuto dal civilista, in particolare in occasione di impieghi precedenti, dall’altro è nella miglior posizione per valutare se il civilista è qualificato per gli impieghi all’estero (cpv. 3). Il rimando al Codice penale viene quindi modificato in base ai compiti così specificati dell’organo d’esecuzione. Come nel nuovo articolo 12 capoverso 4 si rinuncia alla condizione del consenso della persona interessata. Se al momento della verifica della reputazione emerge che il civilista ha in corso un procedimento penale anche questo aspetto può essere rilevante ai fini di un’esclusione temporanea dalle prestazioni di servizio civile. È quindi opportuno che i diritti di consultazione per entrambi i casi (verifica della reputazione, verifica dell’esclusione) siano legati alle stesse condizioni. Con le nuove disposizioni, l’organo d’esecuzione può rifiutare esplicitamente la convenzione d’impiego se il civilista non è qualificato per l’impiego all’estero (cpv. 7) o se sussistono fondati dubbi sulla sua idoneità (cpv. 8). In tal caso può annullare una valutazione positiva emessa da un istituto d’impiego. Ciò corrisponde al principio che la convocazione come atto ufficiale è sempre emessa dall’organo d’esecuzione, il quale per giungere a una decisione tiene conto di tutte le circostanze rilevanti.
Art. 21 cpv. 1 La disposizione è rettificata dal punto di vista redazionale.
17/29
Art. 26 cpv. 1 e 2 Capoverso 1: la formulazione che figura nel testo vigente crea false aspettative perché l’organo d’esecuzione non dispone né di servizi che forniscono consulenza e sostegno medico, spirituale, psicologico e sociale né di un servizio sociale. Negli anni scorsi non era emersa una necessità tale da giustificare la creazione di nuove unità organizzative. La consulenza e il sostegno sociale vengono forniti, se necessario, dai servizi sociali comunali, responsabili dei civilisti in quanto privati anche al di fuori degli impieghi del servizio civile (cfr. cpv. 3). «Consulenza sociale» significa praticamente soprattutto indirizzare i civilisti che chiedono un aiuto ai servizi sociali comunali. Com’è avvenuto finora, la consulenza legale – incentrata sulle questioni della protezione contro il licenziamento - è a cura dell’organo d’esecuzione. Il capoverso 2 viene eliminato perché in seguito alla modifica del capoverso 1 non devono più essere presi provvedimenti.
Art. 29 cpv. 2 e 3 Capoverso 2: nel 70 per cento dei casi, per i giorni di servizio civile prestati l’istituto d’impiego non mette a disposizione del civilista un alloggio, ma gli versa un’indennità, attualmente pari a cinque franchi per giorno di servizio prestato. Durante il loro impiego questi civilisti pernottano nei loro alloggi privati. La normativa in vigore avvantaggia i civilisti che pernottano nella loro abitazione privata rispetto a quelli che pernottano nell’istituto d’impiego pur continuando a pagare l’affitto di casa. L’indennizzo per l’utilizzo dell’alloggio privato viene quindi abolito. L’effetto secondario che si produce con questo sgravio degli istituti d’impiego dovrà essere in parte compensato con l’aumento del supplemento applicato alla tariffa di base dei tributi che gli istituti d’impiego devono versare (appendice 2a OSCi), questo per evitare ripercussioni sul mercato del lavoro e non avvantaggiare gli istituti d’impiego interessati rispetto agli altri che mettono a disposizione un alloggio ai civilisti. Capoverso 3: nei corsi di formazione la Confederazione assume il ruolo dell’istituto d’impiego. La Confederazione si fa carico anche di determinate spese connesse con le giornate d’introduzione (art. 17a cpv. 3), mentre l’articolo 37 capoverso 1 specifica chi si assume i costi per l’insegnamento vero e proprio.
Art. 31 La distinzione tra attestato di lavoro e conferma del lavoro è conforme agli usi vigenti nel mondo del lavoro, secondo cui per rapporti di lavoro prolungati vengono emessi i primi e per rapporti di lavoro più brevi le seconde. L’istituto d’impiego può rilasciare al civilista un attestato di lavoro anche nel caso di un impiego inferiore a 54 giorni.
Art. 32 cpv. 2 Capoverso 2: qui viene apportata una modifica terminologica a seguito della sostituzione del corso d’introduzione posteriore all’ammissione con la giornata d’introduzione precedente all’ammissione.
Art. 33 cpv. 1 Capoverso 1: questa disposizione viene armonizzata con la nuova disposizione riguardante il licenziamento anticipato (art. 11 cpv. 3 lett. b). Il licenziamento anticipato per motivi di salute richiede un esame medico.
Sezione 4: Formazione Dato che la nuova normativa proposta prevede che la giornata d’introduzione si svolga prima dell’ammissione, l’intera sezione è incentrata unicamente sulla formazione dei civilisti (cfr. art. 17a, 18 e 18b).
Art. 36 Corsi Capoverso 1: finora dovevano seguire un corso di formazione solo i civilisti che nell’ambito del servizio civile erano chiamati a dispensare cure. La mozione Müller chiede di intensificare la formazione. Viene
18/29
quindi introdotto in linea generale l’obbligo di frequentare corsi di formazione, e si aumentano in questo modo i benefici degli impieghi. Il capoverso 2 apre a possibili futuri sviluppi che consentiranno modifiche della formazione dei civilisti ai fini di un suo miglioramento costante senza dover procedere a una revisione della LSC. La lettera d assicura il «payback» della formazione: più sono i giorni di corso frequentati dal civilista più lungo deve essere l’impiego nell’ambito d’attività per il quale è stato formato. Sarà esonerato dall’obbligo di frequentare un corso di formazione in particolare chi ha acquisito le conoscenze necessarie nel quadro di una formazione professionale (lett. e). Capoverso 3: le valutazioni sistematiche fanno parte della gestione della qualità dell’organo d’esecuzione. Capoverso 4: con riferimento all’estensione dell’articolo 31 ai civilisti viene rilasciato un attestato di frequenza una volta che hanno frequentato interamente il corso di formazione.
Art. 36a Centro di formazione Già dall’agosto 2011 tutti i corsi di formazione vengono svolti presso il centro di formazione dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) di Schwarzenburg. Il rapporto di locazione non può essere prolungato oltre il 2015 a causa delle esigenze dell’UFPP di disporre dei locali per finalità proprie. Sarà quindi necessario individuare una nuova sede che offra spazio sufficiente per rispondere a quanto chiesto dalla mozione Müller.
Art. 37 cpv. 1 Il capoverso 1 riprende la terminologia modificata e non menziona più i corsi d’introduzione.
Art. 38 Indennità per perdita di guadagno L’introduzione dell’indennità di maternità ha portato alla modifica del titolo della legge sulle indennità di perdita di guadagno. Il titolo citato all’articolo 38 non è quindi più valido. Viene sostituito dalla dicitura abbreviata della legge.
bis ter Art. 42 cpv. 2, 2 e2 Capoverso 2: per distinguere meglio tra la situazione in cui la domanda viene accettata e quella in cui bis può essere accettata, il capoverso 2 viene formulato in termini positivi. Nel capoverso 2 viene inoltre sancita la prassi seguita da vari anni, e sostenuta già dalla ex Commissione di riconoscimento del servizio civile, del riconoscimento di un istituto d’impiego sulla base di un mansionario. Finora venivano quindi riconosciuti solo gli istituti o solo le attività indicate nel mansionario. Il riconoscimento dell’istituto d’impiego sulla base di un mansionario implica che tutte le attività del civilista corrispondano a uno o a vari ambiti d’attività elencati all’articolo 4 capoverso 1. Sulla base di questo principio sono finora stati elaborati mansionari relativi alle attività svolte con i giovani nei Comuni o all’assistenza fornita all’interno di scuole integrative. Se l’istituto d’impiego può essere nel complesso attribuito a un unico ambito d’attività, i civilisti possono svolgere compiti anche al di fuori di questo ambito, in quanto vanno a beneficio dell’istituto nel suo insieme. ter Il capoverso 2 corrisponde al capoverso 2 lettera b vigente. L’importanza sul piano pratico di questa disposizione enunciata nel messaggio del 22 giugno 1994 (FF 1994 III 1445, qui 1523-24), ma nel frattempo dimenticata, viene qui ribadita: «Gli istituti richiedenti e le attività proposte possono nel singolo caso non corrispondere all’essenza del servizio civile anche se i presupposti di cui agli articoli 2–6 fossero soddisfatti. Il capoverso 2 sarebbe ad esempio applicabile se nel settore d’attività in cui dovrebbe lavorare la persona che presta servizio civile dev’essere conseguito un guadagno, oppure se un progetto di ricerca serve un ente pubblico di un’azienda d’armamento.» Contraddicono lo spirito del servizio civile anche gli impieghi presso arsenali, fabbriche federali di armi o presso un’amministrazione militare cantonale, e ciò anche se detti istituti servono un interesse pubblico (cfr. FF 1994 III 1486).
Art. 46 cpv. 3
19/29
Capoverso 3: le deroghe a un obbligo previsto per legge vengono definite nella legge e non nell’ordinanza. Questa disposizione specifica quindi i casi nei quali può essere prevista un’esenzione dai tributi. La lettera a corrisponde al capoverso 3 vigente. Le lettere b–e sono riprese dall’elenco dell’articolo 96 OSCi. Nei casi citati alla lettera b l’esenzione dai tributi è giustificata da un lato quando i civilisti renitenti, convocati d’ufficio perché non si erano dimostrati collaborativi in fase di elaborazione della convenzione d’impiego, devono essere sostenuti in maniera particolare dall’istituto d’impiego (finora nell’art. 96 cpv. 1 lett. c OSCi). Dall’altro, quando l’istituto d’impiego deve assistere in maniera particolare civilisti con problemi di salute ed è quindi costretto a farsi carico di un onere particolare. In entrambi i casi l’onere supplementare che viene a crearsi per l’istituto d’impiego deve essere fuori del comune.
Art. 47 cpv. 1 Capoverso 1: la nuova disposizione prevede un aiuto finanziario a favore dell’istituto d’impiego è anche nell’ambito d’attività foreste (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. d). L’impiego dei civilisti in questo ambito può rappresentare un notevole aiuto per i proprietari di boschi ed è sostanzialmente sostenuto dall’UFAM. Dell’esecuzione conforme della legge forestale sono responsabili i Cantoni che devono garantire alla Confederazione il corretto impiego delle sovvenzioni federali. Anche per questo aiuto finanziario dovranno basarsi sui conteggi effettuati dai proprietari dei boschi e in questo modo si potranno evitare doppie sovvenzioni.
Art. 48 Obblighi dell’istituto d’impiego Nel capoverso 1 viene inserito l’obbligo che finora figurava all’articolo 36 capoverso 2 dell’istituto d’impiego di introdurre i civilisti nei loro compiti. Nel contempo viene modificato e riformulato l’intero articolo 48. Gli obblighi vengono suddivisi in tre nuovi capoversi.
Art. 49 Capoverso 2 lettera a: concerne soltanto il testo francese (rettifica di un errore di traduzione).
Art. 50 Cessione di diritti e obblighi Il capoverso 1 lettera b viene eliminato visto che i civilisti devono frequentare solo i corsi di formazione organizzati dall’organo d’esecuzione.
Art. 71 cpv. 2 Capoverso 2: nella prassi il periodo di 30 giorni finora previsto tra la denuncia e l’emissione della decisione formale per l’esecuzione di una procedura disciplinare si è rivelato troppo breve. Poiché nell’interesse dell’uguaglianza giuridica le procedure disciplinari vengono eseguite dal servizio giuridico dell’organo centrale, i centri regionali devono in un primo momento segnalare le mancanze disciplinari; spesso questi accertamenti effettuati per iscritto sono troppo complessi e richiedono un ulteriore scambio di corrispondenza con la persona interessata dalla procedura (garanzia del diritto di essere sentito). Il periodo per il trattamento delle procedure disciplinari viene quindi esteso a 60 giorni.
Art. 72 cpv. 1 e 3 Con l’eliminazione del capoverso 3 l’ultimo periodo del capoverso 1 risulta superfluo. Secondo l’organo d’esecuzione, l’esclusione dal servizio civile inteso come pena accessoria nel caso di un rifiuto di prestare servizio civile ha portato in passato ad alcune sentenze discutibili. Le persone che rifiutavano il servizio civile potevano quindi in certi casi essere escluse dal servizio civile già nell’ambito di un primo procedimento penale, in combinazione con una pena detentiva con la condizionale, e in altri solo al decimo reato. Inoltre, per le persone che non vogliono prestare servizio civile, l’esclusione dal servizio civile non costituisce una sanzione, bensì la realizzazione di un desiderio. Le sanzioni di cui al capoverso 1 vanno quindi adeguate alla riduzione dei giorni di servizio militare da prestare (dagli originari 300 a 225) e a quella dei giorni di servizio civile (passati da 450 a 338). La pena detentiva massima di un anno corrisponde all’incirca al numero dei giorni di servizio civile da
20/29
prestare. Si esclude la conversione della pena senza condizionale in lavoro di pubblica utilità perché un giorno di pena detentiva verrebbe convertito in mezza giornata di lavoro di pubblica utilità. In tal caso, la persona che rifiuta il servizio civile dovrebbe prestare in definitiva solo la metà dei giorni di servizio previsti. Chi è stato condannato a una pena detentiva per aver rifiutato il servizio civile può essere escluso dal servizio civile in virtù dell’articolo 12 capoverso 1 della nuova LSC nel caso in cui non risulti compatibile con esso.
Art. 73 cpv. 4, 74 cpv. 2 e 76 cpv. 2 La sostituzione del termine «il giudice» con il termine «il tribunale» risponde all’esigenza di garantire la parità di genere.
Art. 77 Reati commessi all’esterno Il capoverso 1 attualmente in vigore ha carattere puramente dichiarativo ed è eliminato. In quanto legge speciale, la LSC (diritto penale accessorio) prevale rispetto alle disposizioni del diritto penale generale (CP). Per il resto, il diritto penale accessorio non è in conflitto con il diritto penale generale. Il capoverso 2 confluisce in un unico capoverso.
Art. 78a Obblighi di comunicazione e diritto di ricorso Capoverso 1: attualmente solo l’articolo 301 capoverso 2 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) prevede che le autorità competenti debbano comunicare su richiesta al denunciante come sia espletato il procedimento penale. L’organo d’esecuzione deve invece poter avere un quadro chiaro fino alla fine dell’obbligo di prestare servizio civile, delle conseguenze delle denunce che ha presentato, in particolare in relazione all’articolo 9 lettera d LSC (assicurare che siano prestati tutti i giorni di servizio civile prima del licenziamento). Le decisioni emesse dai servizi cantonali competenti in relazione a una violazione degli obblighi di cui agli articoli 72 e segg. LSC consentono di risalire al comportamento passato del civilista, cosa di cui deve tener conto l’organo d’esecuzione nella valutazione della sua idoneità a un futuro impiego. Anche nell’ambito delle procedure disciplinari il comportamento tenuto in passato dal civilista assume un ruolo importante. Pertanto, l’obbligo dei Cantoni di comunicare senza indugio, gratuitamente e in forma completa all’organo d’esecuzione le decisioni penali, i decreti di non luogo a procedere e di abbandono di un procedimento viene ora definito con maggiore precisione. Capoverso 2: l’organo d’esecuzione è attualmente autorizzato a procedere alla denuncia ma non a ricorrere contro le decisioni delle autorità penali. In quanto denunciante può far valere, come chiunque, il diritto che la sua denuncia sia accettata e trattata in maniera regolare. L’organo d’esecuzione ha inoltre per legge il compito di assicurare l’esecuzione corretta. Per tutelare gli interessi che è chiamato a proteggere, deve poter intervenire in caso di non luogo a procedere o abbandono di un procedimento manifestamente ingiustificati. Viene quindi inserito il diritto di ricorso dell’organo d’esecuzione ai sensi dell’articolo 104 capoverso 2 CPP in base al quale Confederazione e Cantoni possono concedere ad altre autorità che hanno il compito di tutelare interessi di ordine pubblico diritti di parte pieni o parziali. Dato che non rientra nella competenza dell’organo d’esecuzione valutare la giustezza o l’adeguatezza di una sanzione pronunciata, il diritto di ricorso è limitato alle decisioni di non luogo a procedere o di abbandono di un procedimento. Si rinuncia volutamente a introdurre diritti di parte pieni. A ogni denuncia l’organo d’esecuzione verrebbe infatti coinvolto nel procedimento e ciò comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato sia per l’organo d’esecuzione che per le autorità penali interessate.
ter quater Art. 80 cpv. 1 , 1 e 2 lett. d ter Il capoverso 1 : concerne soltanto il testo francese (rettifica di un errore di traduzione). quater Nel capoverso 1 viene recepito l’ampliamento delle possibilità di esclusione di cui all’articolo 12. Nel capoverso 2 lettera d al posto dell’espressione «indennità per perdita di guadagno» viene inserita l’abbreviazione della corrispondente legge (citata per la prima volta all’art. 38 LSC).
Art. 80b cpv. 1 lett. b ed f
21/29
Capoverso 1, lettera b: qui viene apportata una modifica terminologica a seguito della sostituzione del corso d’introduzione posteriore all’ammissione con la giornata d’introduzione precedente all’ammissione. Capoverso 1 lettera f: la sostituzione dell’espressione «autorità della giustizia penale» con l’espressione «autorità penali» adegua il testo alla terminologia del CPP.
Disposizioni transitorie: Sezione 2: Disposizioni transitorie della modifica del ... 2015 Gli articoli 83 e 83b sono obsoleti (v. qui di seguito). I punti corrispondenti del testo della LSC vengono occupati da nuove disposizioni transitorie.
Art. 81 Domande presentate da reclutandi Ai fini di uno sgravio amministrativo, si mira a unificare prima possibile la procedura. Per evitare procedure d’ammissione troppo lunghe, rimarranno valide solo le domande inoltrate da reclutandi dichiarati idonei al servizio militare già al momento del reclutamento e sulle quali è quindi possibile decidere. Se invece la loro domanda scade, i reclutandi devono ripresentarla dopo il reclutamento.
Art. 82 Corso d’introduzione Oltre alle nuove giornate d’introduzione per un periodo transitorio di un anno circa continueranno a essere offerti i corsi d’introduzione. Dato che si applicano le disposizioni meno severe, non è necessario specificare che le domande ancora in sospeso sottostanno alla normativa previgente; i richiedenti non devono partecipare a una giornata d’introduzione prima dell’ammissione, bensì al corso d’introduzione dopo l’ammissione.
Art. 83 Adeguamento della durata del servizio civile ordinario L’articolo 83 non è più necessario perché nell’esecuzione del servizio civile non ci sono più persone alle quali è stata inflitta una prestazione di lavoro di pubblico interesse prima del 1° gennaio 2004. Il nuovo articolo 83 riprende il tenore del precedente articolo 81 rivelatosi efficace in occasione dell’ultima riduzione del numero di giorni di servizio militare da prestare.
Art. 83a Licenziamento dal servizio civile Sostanzialmente il momento del licenziamento non cambia per i civilisti ammessi al servizio civile prima dell’entrata in vigore della presente revisione della LSC (cpv. 1). Una disposizione aggiuntiva sul momento del licenziamento dovuta alle modifiche apportate alla LM è necessaria solo per i civilisti non incorporati nell’esercito o non facenti parte dei militari di truppa o dei sottufficiali prima di essere ammessi al servizio civile (cpv. 2): conformemente alla nuova disposizione contenuta nell’articolo 11 capoverso 2 lettera a, la durata del loro obbligo di prestare servizio civile deve essere limitata a un massimo di 12 anni. I civilisti «vecchi» non risultano quindi svantaggiati rispetto a quelli «nuovi» e rimane tempo sufficiente per l’esecuzione senza che vengano a crearsi nuovi casi di rigore. Eventuali accordi riguardanti un licenziamento posticipato stipulati per risolvere i casi di rigore o in vista di impieghi all’estero continuano a essere validi (cpv. 2 periodo 2); le persone interessate beneficiano però della riduzione del numero di giorni di servizio da prestare. Il capoverso 3 è necessario per evitare richieste di civilisti che vogliono prestare servizio civile oltre il momento del licenziamento per ottenere il rimborso della tassa d’esenzione dal servizio militare, e ciò è possibile solo una volta prestati tutti i giorni di servizio civile previsti. La LSC non offre quindi spazio a prestazioni di servizio civile volontarie unicamente dovute a queste ragioni. L’organo d’esecuzione informa per tempo i civilisti in merito a questo aspetto.
Capitolo 10 sezione 2a (art. 83b) L’articolo 83b risulta superfluo perché non sono più pendenti domande d’ammissione presentate prima del 1° aprile 2009.
22/29
Modifica del diritto vigente:
1. Codice penale
Art. 365 cpv. 2 lett. l ed m Lettera l: nell’articolo 12 capoverso 1 LSC all’organo d’esecuzione viene conferita la competenza di escludere un civilista dal servizio civile. A questo scopo, l’organo d’esecuzione deve poter prendere visione del casellario giudiziale, per cui questo nuovo compito deve essere inserito nel rispettivo elenco che figura nel Codice penale. Lettera m: dato che a seguito della modifica dell’articolo 19 LSC l’organo d’esecuzione non deve più verificare l’idoneità dei civilisti a determinati impieghi ma ne verifica la reputazione se il mansionario lo prescrive, questa modifica deve essere riportata anche in questa sede.
bis Art. 367 cpv. 4 e 4 Secondo il diritto vigente l’organo d’esecuzione può accedere ai dati del casellario giudiziale in due modi: da un lato online per consultare le sentenze per l’esclusione di un civilista dal servizio civile e per valutare l’idoneità a impieghi che pongono particolari esigenze in termini di reputazione (art. 12 cpv. 1 e 2 LSC; art. 19 cpv. 3 LSC; art. 367 cpv. 2 lett. j CP). Dall’altro, per valutare l’idoneità a impieghi particolari, la consultazione dei dati del casellario giudiziale concernenti i procedimenti penali pendenti è consentita solo su richiesta scritta e con il consenso dell’interessato (art. 19 cpv. 3 LSC; bis art. 367 cpv. 4 CP). Capoverso 4: l’articolo 12 LSC rivisto conferisce all’organo d’esecuzione la facoltà di consultare i dati del casellario giudiziale anche per l’esclusione temporanea dalle prestazioni di servizio civile. Inoltre, non è più previsto che l’interessato dia il suo consenso per la verifica della reputazione. Per entrambi gli ambiti, il diritto di consultazione dell’organo d’esecuzione è quindi disciplinato allo stesso modo e non è più necessario fare distinzioni. All’organo d’esecuzione può quindi essere permesso di accedere online ai dati del casellario giudiziale sia in relazione alle sentenze sia ai procedimenti penali pendenti e questo sia in vista dell’esclusione dal servizio civile sia per la verifica della reputazione. Di conseguenza all’articolo 367 capoverso 4 viene aggiunta una lettera (j). bis Capoverso 4 : la modifica del capoverso 4 permette all’organo d’esecuzione di consultare il casellario anche in relazione a procedimenti penali pendenti e rende obsoleta la disposizione speciale del bis capoverso 4 .
2. Codice penale militare
La modifica delle disposizioni del Codice penale militare mira a uniformare i criteri vigenti in materia di esenzione da pena a carico dei militari che non rispondono alla convocazione di presentarsi per il servizio militare e che vengono ammessi al servizio civile o al servizio senz’arma o sono dichiarati inabili al servizio militare. L’esenzione da pena prevista dalla legislazione vigente in caso di rifiuto del servizio (art. 81 cpv. 6 Codice penale militare) è più ampia rispetto a quella relativa all’omissione di servizio (art. 82 cpv. 5 e art. 83 cpv. 4 Codice penale militare). Diversamente da chi rifiuta il servizio militare, oggi chi omette di prestare servizio militare ai sensi dell’articolo 82 del Codice penale militare, ma è ammesso al servizio civile o viene assegnato al servizio non armato, è punibile se non ha presentato domanda di ammissione ai sensi dell’articolo 17 LSC per tempo, avendo quindi l’obbligo di prestare servizio militare. Le condizioni per l’esenzione da pena devono essere svincolate dal rifiuto o dall’omissione di servizio ed essere rese uguali. La fattispecie esistente dell’articolo 84 del Codice penale militare, cioè l’inosservanza di una chiamata in servizio militare, va quindi modificata.
Art. 81 cpv. 6, 82 cpv. 5 e 83 cpv. 4 Gli articoli 81 capoverso 6, 82 capoverso 5 e 83 capoverso 4 rimandano tutti, nella stessa misura e con lo stesso tenore, al modificato articolo 84 del Codice penale militare.
Art. 84
23/29
In relazione alla versione rivista dell’articolo 26 OSCi entrata in vigore il 1° febbraio 2011 dalla prassi quotidiana è emersa l’urgenza di disciplinare i seguenti casi di comportamento sanzionabile: il militare che non presenta la sua domanda d’ammissione al servizio civile al più tardi tre mesi prima del successivo periodo di servizio militare o la presenta (solo) durante il servizio militare, deve continuare a prestare servizio militare per il periodo di riflessione ora previsto per legge (quattro settimane) fino a che la sua domanda non sarà stata trattata o fino a che non sarà passata in giudicato la relativa decisione (art. 17 cpv. 1 secondo periodo LSC). Succede che gli interessati lascino di propria volontà l’esercito o non vi facciano ritorno subito dopo la presentazione della domanda d’ammissione. Le conseguenze sul piano penale non sono sufficientemente coperte dalle disposizioni vigenti degli articoli 81-84 del Codice penale militare e, dal punto di vista dell’uguaglianza giuridica, comportano una evidente disparità di trattamento dei militari che durante il periodo di riflessione continuano a prestare servizio militare in attesa della conclusione del trattamento della loro richiesta rispetto a quelli che non lo fanno. La disposizione proposta all’articolo 84 del Codice penale militare permette di punire con una multa o per via disciplinare anche questo comportamento. La nuova versione dell’articolo 84 nel caso di inosservanza di una chiamata in servizio militare prevede l’esenzione da pena soltanto se l’interessato non è in condizione di entrare in servizio al momento del fatto. Per il resto l’attuale parziale disparità di trattamento viene eliminata sanzionando in tutti i casi (violazione degli articoli 81-83 nonché in seguito servizio civile, servizio non armato o inabilità al servizio) l’inosservanza della chiamata in servizio militare e punendola con una multa. Per i casi di infrazione lieve si deve poter applicare una sanzione disciplinare.
3. Legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM; RS 833.1)
Art. 1a cpv. 1 lett. o La nuova giornata d’introduzione che il richiedente deve seguire prima dell’ammissione corrisponde agli incontri informativi del servizio civile menzionati finora nella legge federale sull’assicurazione militare (LAM; RS 833.1). Chi, dopo essere stato invitato dall’organo d’esecuzione, vi partecipa dove continuare a beneficiare delle prestazioni dell’assicurazione militare. La LSC rivista prevede colloqui presso l’organo d’esecuzione. Anche in questo caso dovrà essere attiva la copertura assicurativa. Le modifiche restanti sono di ordine terminologico.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
3.1.1 Ripercussioni finanziarie
Le seguenti stime sono relative al 2016 e si basano sul fatto che la nuova LM e la nuova LSC entrino in vigore il 1° gennaio 2016. I giorni di servizio militare da prestare vengono ridotti da 260 a 225; sulla base del fattore 1,5 questo comporta 52 giorni di servizio civile in meno da prestare. Ne risultano 1,4 milioni di giorni di servizio civile prestati all’anno, di cui circa 200 000 sono esonerati dai tributi. Per circa il 70 per cento dei restanti 1,2 milioni di giorni di servizio viene versato il supplemento per l’alloggio.
Giorni di servizio civile da prestare La revisione della LM fa sì che in futuro i civilisti non dovranno più prestare 390 ma al massimo 338 giorni di servizio civile (tenendo conto dei due giorni di reclutamento saranno al massimo 335). Ciò determina una minore crescita degli oneri attuativi, in particolare riguardo al numero dei giorni di servizio civile da prestare, convocazioni e impieghi, e verosimilmente anche delle spese d’esecuzione. Inoltre, anche l’aumento delle spese per l’indennità per perdita di guadagno sarà contenuto.
Costi supplementari per la formazione L’adempimento della mozione Müller comporta un prolungamento della durata dei corsi in ambito sanitario e sociale da due a tre settimane (in ambito ambientale non sono previsti prolungamenti). I costi per i corsi aumentano quindi di1-1,1 milioni di franchi all’anno e i costi per aule supplementari,
24/29
soldo e vitto dei civilisti di 0,5-0,6 milioni di franchi all’anno. Ne risultano costi supplementari per 1,5- 1,7 milioni di franchi all’anno.
Formazione senza adempimento della mozione Müller 2016 2017 2018 2019 Numero di corsi in ambito sanitario e sociale 372 398 419 436 Numero di corsi in ambito ambientale 52 54 53 50 Numero di corsi sull’uso della motosega 30 30 30 30 Totale corsi 454 482 502 516 Costi dei corsi (14 000 franchi a corso in ambito ambientale, sanitario e sociale, 3000 franchi a corso sull’uso della motosega) 6 026 000 6 418 000 6 698 000 6 894 000 Costi per le infrastrutture, il vitto e l’alloggio (importo giornaliero 75 franchi) 3 208 962 3 416 188 3 566 866 3 669 849 Soldo 213 931 227 746 237 791 244 657 Totale costi senza spese di viaggio 9 448 893 10 061 934 10 502 657 10 808 506
Formazione con adempimento della mozione Müller 2016 2017 2018 2019 Numero di corsi in ambito sanitario e sociale 439 469 494 514 Numero di corsi in ambito ambientale 52 54 53 50 Numero di corsi sull’uso della motosega 30 30 30 30 Totale corsi 521 553 577 594 Costi dei corsi (14 000 franchi a corso in ambito ambientale, sanitario e sociale, 3000 franchi a corso sull’uso della motosega) 6 964 000 7 412 000 7 748 000 7 986 000 Costi per le infrastrutture, il vitto e l’alloggio (importo giornaliero 75 franchi) 3 708 251 3 949 853 4 128 819 4 254 242 Soldo 247 217 263 324 275 255 283 616 Totale costi senza spese di viaggio 10 919 468 11 625 177 12 152 074 12 523 858
Si prevedono ulteriori costi supplementari per la formazione non legati alla revisione della LSC: − le spese di locazione e alloggio nel centro di formazione UFPP di Schwarzenburg sono contenute. Dato che non sono disponibili locali di proprietà della Confederazione per una soluzione alternativa, dal 2016 per i locali necessari dovranno essere pagati prezzi di mercato. Attualmente si preventiva un importo giornaliero di 75 franchi (cfr. tabelle precedenti). Sarà possibile fornire cifre esatte sui costi supplementari da sostenere per locazione e alloggio solo quando sarà nota la soluzione concreta scelta. − Le spese di viaggio dei civilisti a carico della Confederazione per la partecipazione ai corsi di formazione e per gli impieghi sono attualmente indennizzate alle FFS forfettariamente (1,22 franchi per giorno di servizio civile). L’Unione dei trasporti pubblici prevede entro il 2018 un aumento a 1,55 franchi. L’introduzione dell’eTicketing fornirà inoltre dati più precisi sulle modalità di viaggio dei civilisti, il che potrà portare a un ulteriore aumento dei costi del 10-20 per cento. Ci si può quindi attendere un aumento dei costi di 0,4-0,5 milioni di franchi all’anno. Ne risultano costi supplementari stimati di ca. 3,5 milioni di franchi all’anno.
Maggiori entrate con i tributi degli istituti d’impiego Tariffa di base: il tributo dell’istituto d’impiego in base al salario lordo quale conguaglio per la prestazione lavorativa ottenuta (art. 46 cpv. 1 LSC, appendice 2a OSCi) considera vari elementi, tra cui anche «la qualificazione della persona che presta servizio civile» (FF 1994 III 1445, qui 1525). L’introduzione di una formazione obbligatoria, intensificata dei civilisti (art. 36 cpv. 1 LSC) giustifica quindi un moderato aumento della tariffa di base in quanto la formazione obbligatoria aumenta la
25/29
qualificazione del civilista e di conseguenza il beneficio netto dell’impiego. Nel contempo, un leggero aumento della tariffa di base contribuisce a ridurre l’incidenza sul mercato del lavoro, tendenzialmente in aumento a casa del maggior numero di persone che prestano servizio civile. Supplemento: l’eliminazione delle spese per l’alloggio privato (art. 29 cpv. 2 LSC) è intesa a eliminare i vantaggi di cui godono i civilisti che pernottano nella propria abitazione. L’effetto secondario che si produce con questo sgravio della maggioranza degli istituti d’impiego dovrà essere in gran parte compensato con l’aumento del supplemento applicato alla tariffa di base dei tributi che gli istituti d’impiego devono versare (appendice 2a OSCi), questo per evitare ripercussioni sul mercato del lavoro e non avvantaggiare gli istituti d’impiego interessati rispetto agli altri che mettono a disposizione un alloggio ai civilisti (cfr. n. 3.3). È probabile che l’aumento della tariffa di base e del supplemento per gli istituti d’impiego che non offrono alloggio di cui all’allegato 2a OSCi (cfr. n. 3.3) genererà all’incirca le seguenti entrate supplementari per la Confederazione: l’aumento della tariffa di base di 1 franco farà aumentare di 1,2 milioni di franchi le entrate e l’aumento di 3 franchi del supplemento degli istituti d’impiego che non offrono un alloggio porterà nelle casse dello Stato 2,5 milioni di franchi in più. Ne risultano entrate supplementari di ca. 3,7 milioni di franchi all’anno. È fatto salvo un ulteriore aumento della tariffa di base in un secondo momento a seguito dell’aumento dei salari lordi usuali nel luogo e nella professione su cui si basa la tabella all’appendice 2a OSCi.
Altri oneri nell’esecuzione del servizio civile Le singole modifiche della LSC comporteranno un aumento o una diminuzione del volume di lavoro per l’esecuzione: − Le modifiche dell’articolo 4 (introduzione di un nuovo ambito d’attività), 11 capoverso 3 (licenziamento anticipato di determinati civilisti) e 12 (esclusione dal servizio civile) renderanno più agevole l’esecuzione. − Le modifiche degli articoli 4a (verifica di altri motivi di incompatibilità), 7 (compiti di verifica più estesi e lavori preparatori in relazione a impieghi all’estero) e 11 capoverso 2 (definizione individuale del momento del licenziamento) comporteranno un onere maggiore. La sostituzione del corso d’introduzione da seguire dopo l’ammissione con una giornata d’introduzione prima dell’ammissione non riduce il lavoro necessario per trattare il singolo caso. Nel complesso, comunque, il lavoro diminuirà perché si prevede che saranno ammessi meno richiedenti al servizio civile e quindi sarà anche inferiore il numero di civilisti da seguire perché non erano in chiaro sullo svolgimento del servizio civile. Anche le seguenti misure avranno come effetto secondario quello di diminuire l’attrattiva del servizio civile e di conseguenza di ridurre le ammissioni, il fabbisogno di personale dell’organo d’esecuzione e la mole di lavoro per l’esecuzione: la durata maggiore dell’obbligo di prestare servizio civile rispetto a quello di prestare servizio militare (art. 11 cpv. 2), la giornata d’introduzione da seguire prima dell’ammissione come giornata non computabile, a carico del partecipante (art. 17a e 18), l’eliminazione dell’indennità per l’alloggio privato (art. 29 cpv. 2) e l’eliminazione dell’esclusione punitiva dal servizio civile (art. 72 cpv. 3). Benché singole misure intese a un miglioramento qualitativo causeranno tendenzialmente maggiori oneri, l’ottimizzazione dell’esecuzione e le misure volte ad aumentare l’efficienza avranno nel complesso un effetto inibitore sui costi.
Conclusioni La riduzione del numero di giorni di servizio civile da prestare frenerà la crescita dei costi d’esecuzione, ponendo un limite anche alla crescita dei costi per le indennità per perdita di guadagno. Le entrate supplementari grazie ai tributi versati dagli istituti d’impiego compenseranno presumibilmente tutti i costi supplementari. Altri adeguamenti a livello di esecuzione avranno tendenzialmente l’effetto di ridurre i costi. Pertanto, la revisione della LCS non incide sul bilancio.
26/29
3.1.2 Ripercussioni sull’effettivo di personale
Non è possibile fare previsioni esatte in merito. Si può ipotizzare che la revisione proposta non abbia ripercussioni sull’effettivo di personale: un maggiore fabbisogno di personale in alcuni ambiti, in particolare quello della formazione, è compensato dagli incrementi dell’efficienza ottenuti sul piano dell’esecuzione e dalla minore crescita del volume di lavoro di rispetto a precedenti previsioni.
3.2 Ripercussioni per Cantoni e Comuni nonché per centri urbani,
agglomerati urbani e regioni di montagna L’impiego di civilisti nelle scuole sgraverà Cantoni e Comuni. La revisione dell’articolo 4 LSC rafforza l’agricoltura e le zone di montagna e favorisce i collegamenti tra città e campagna.
3.3 Ripercussioni per l’economia, la società e l’ambiente
Se a causa del periodo di servizio più breve previsto per il servizio militare scende anche il numero di giorni di servizio civile da prestare (cfr. n. 3.1.1), rispetto a oggi ne risultano sgravati i datori di lavoro dei civilisti e rispetto a previsioni precedenti anche il Fondo per le indennità per perdita di guadagno. La formazione intensificata dei civilisti avrà effetti positivi non solo sugli impieghi all’interno degli istituti d’impiego ma anche su tutto il contesto professionale e privato dei civilisti e andranno quindi a beneficio della società. Gli impieghi dei civilisti conformemente al nuovo articolo 4 capoverso 2 LSC avranno effetti positivi su ambiente e tutela della natura, paesaggio e foreste. Il fatto che i civilisti non incorporati nell’esercito avranno tempo 12 anni per prestare servizio civile può aiutare a conciliare formazione, professione e famiglia. Due modifiche della LSC potranno aumentare leggermente l’attrattiva del servizio civile per gli istituti d’impiego: a) la formazione sostanzialmente obbligatoria (art. 36 cpv. 1 LSC) e l’intensificazione della formazione aumenteranno in generale la qualità e i benefici degli impieghi dei civilisti; b) dal punto di vista finanziario il 70 per cento degli istituti d’impiego beneficerà del fatto che l’indennità dei civilisti di 5 franchi al giorno per l’alloggio privato sarà eliminata (art. 29 cpv. 2 LSC). Per l’esecuzione del servizio civile sono urgentemente necessari nuovi istituti e posti d’impiego. Perciò non deve diminuire l’attrattiva del servizio civile per gli istituti d’impiego. E quindi l’aumento della tariffa di base del tributo deve essere tale da risultare praticamente trascurabile per gli istituti d’impiego. Nel complesso la tariffa di base per tutti gli istituti d’impiego e del supplemento concesso agli istituti d’impiego che non offrono un alloggio ai civilisti deve essere inferiore a 5 franchi per giorno di servizio. Aumentando la tariffa di base di 1 franco e il supplemento di 3 per giorno di servizio (cfr. n. 3.1.1) i costi per gli impieghi saranno leggermente più alti per una minoranza degli istituti d’impiego, ma per la maggior parte di essi risulteranno leggermente minori. L’onere finanziario per il singolo istituto d’impiego varierà al massimo di 365 franchi all’anno. L’estensione dell’elenco degli ambiti d’attività e le nuove disposizioni sugli impieghi all’estero non aumenteranno l’attrattiva del servizio civile per potenziali richiedenti e civilisti. Per tutti gli impieghi dovranno infatti valere severi requisiti e chi vuole prestare servizio all’estero dovrà rispondere in futuro a questi requisiti più elevati.
27/29
4 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie
nazionali del Consiglio federale L’avamprogetto di legge non è stato preannunciato né nel messaggio del 25 gennaio 2012 sul programma di legislatura 2011-2015 (FF 2012 597) né nel decreto federale del 15 giugno 2012 sul programma di legislatura 2011-2015 (FF 2012 7469). La revisione avviene con la stessa tempistica della revisione della LM effettuata sulla base del programma di ulteriore sviluppo dell’esercito (le modifiche delle basi legali di questo programma sono state preannunciate nel programma di legislatura 2011–2015). Il principio fondamentale su cui si regge il servizio civile è che civilisti e soldati godano, per quanto possibile, di un pari trattamento. Dato che la LM rivista dovrà entrare in vigore il 1° gennaio 2016, contestualmente dovrà entrare in vigore anche la LSC rivista. Il maggiore volume di lavoro nell’ambito del servizio civile richiede inoltre urgenti interventi sul piano esecutivo. Se da un lato l’esecuzione funziona bene sotto tutti i punti di vista, si profila tuttavia una carenza di posti d’impiego. Le ottimizzazioni proposte a livello di esecuzione assicurano che anche in futuro siano prestati tutti i giorni di servizio civile.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
L’avamprogetto si basa sull’articolo 59 capoverso 1 Cost. che prevede un servizio sostitutivo civile. La legislazione in materia di servizio civile è di competenza della Confederazione. La Confederazione può quindi emanare le disposizioni necessarie in questo ambito. Le modifiche alla LSC proposte sono conformi alla costituzione.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera. Non creano ulteriori impegni della Svizzera nei confronti di altri Stati o di organizzazioni internazionali.
5.3 Forma dell’atto
L’avamprogetto contiene disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo
164 Cost. che devono essere emanate sotto forma di legge federale.
5.4 Altri aspetti giuridici
5.4.1 Delega di competenze legislative
Nei seguenti articoli sono previste nuove deleghe di competenze legislative al Consiglio federale: bis articoli 4 capoverso 2 , 7 capoverso 4, 17a capoverso 2 e 36 capoverso 2.
Allegato: avamprogetto di revisione della LSC
28/29
Indice
1 Punti essenziali del progetto ................................................................................................... 2 1.1 Situazione iniziale ....................................................................................................................... 2 1.2 La nuova normativa proposta ..................................................................................................... 7 1.2.1 Adempimento della mozione 11.3362, Rendere più utile il servizio civile migliorando la formazione, depositata dal consigliere nazionale Müller il 13 aprile 2011 ................................. 7 1.2.2 Adeguamento della LSC alla revisione della LM per l’ulteriore sviluppo dell’esercito ............... 7 1.2.3 Adeguamento della LSC alla politica agricola 2014-2017 .......................................................... 8 1.2.4 Le altre proposte per ottimizzare l’esecuzione del servizio civile ............................................... 8 1.3 Motivazione e valutazione delle soluzioni proposte ................................................................... 9 1.4 Attuazione ................................................................................................................................... 9 1.5 Interventi parlamentari .............................................................................................................. 10 2 Commento ai singoli articoli ................................................................................................. 10 3 Ripercussioni .......................................................................................................................... 24 3.1 Ripercussioni per la Confederazione ....................................................................................... 24 3.1.1 Ripercussioni finanziarie ........................................................................................................... 24 3.1.2 Ripercussioni sull’effettivo di personale ................................................................................... 27 3.2 Ripercussioni per Cantoni e Comuni nonché per centri urbani, agglomerati urbani e regioni di montagna .................................................................................................................................. 27 3.3 Ripercussioni per l’economia, la società e l’ambiente .............................................................. 27 4 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie nazionali del Consiglio federale .................................................................................................................................................. 28 5 Aspetti giuridici ...................................................................................................................... 28 5.1 Costituzionalità e legalità .......................................................................................................... 28 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera ...................................................... 28 5.3 Forma dell’atto .......................................................................................................................... 28 5.4 Altri aspetti giuridici ................................................................................................................... 28 5.4.1 Delega di competenze legislative ............................................................................................. 28
29/29