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Commissione degli affari giuridici CH-3003 Berna
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10.417 Iniziativa parlamentare.
Ampliare i diritti delle parti lese nella procedura penale militare
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RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DEGLI AFFARI GIURIDICI DEL 15 AGOSTO 2013
101-04/10.417n/RK--CAJ
Compendio
I diritti di partecipazione di cui attualmente la parte lesa dispone nella procedura pe- nale militare sono meno estesi di quelli previsti dal nuovo Codice di procedura pena- le. Il processo penale militare che ha fatto seguito all’incidente della Jungfrau nel 2007 ha evidenziato che il diritto vigente non soddisfa tutte le esigenze di un codice di procedura penale moderno per quanto concerne i diritti di parte della parte lesa. La Commissione ritiene pertanto che vi sia la necessità di intervenire a livello legi- slativo e propone di adeguare i diritti di parte della parte lesa nella procedura penale militare a quelli previsti dal Codice di procedura penale svizzero.
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Rapporto
1 Genesi
1.1 Iniziativa parlamentare
Il 17 marzo 2010, il consigliere nazionale Christian Lüscher ha presentato un’iniziativa parlamentare tesa a modificare la procedura penale militare al fine di permettere alla vittima e ai suoi congiunti di costituirsi parte civile e di beneficiare di tutti i diritti di parte, indipendentemente dalla loro legittimità a far valere pretese civili contro l’imputato. Il 20 gennaio 2011, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (di seguito "la Commissione") ha proceduto all’esame pre- liminare dell’iniziativa e, conformemente all’articolo 109 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento (LParl), ha deciso senza opposizioni di darle seguito. Il 1° aprile 2011, anche la Commissione degli affari giuridici nel Consiglio degli Stati ha approvato senza opposizioni questa decisione (art. 109 cpv. 3 LParl).
1.2 Lavori della Commissione
La Commissione ha riservato due sedute – una in ottobre 2012 e una in agosto 2013 – all’attuazione dell’iniziativa parlamentare. Il 15 agosto 2013, ha approvato all’unanimità il progetto preliminare allegato. Conformemente alla legge del 18 marzo 20052 sulla consultazione, questo progetto preliminare è sottoposto a consultazione. In virtù dell’articolo 112 capoverso 1 LParl, la Commissione è stata assistita nei suoi lavori dal Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Situazione iniziale
Conformemente all’articolo 118 capoverso 1 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP)3, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, il danneggiato può di- chiarare di voler partecipare alla procedura penale in veste di accusatore privato. In base all’articolo 119 capoverso 2 CPP, il danneggiato può chiedere unicamente la condanna dell’autore del reato (partecipazione con un’azione penale) o far valere pretese civili in via adesiva (partecipazione con un’azione civile) o combinare en- trambe le posizioni (partecipazione con un’azione penale e civile). In tal modo può partecipare alla procedura anche chi fa valere una pretesa di diritto pubblico di risar- cimento dei danni (ad esempio nei confronti di un impiegato della Confederazione per danni causati nell’esercizio del proprio servizio). Questa pretesa non può essere fatta valere in via adesiva nella procedura penale, ma il danneggiato può partecipare
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alla procedura con un’azione penale4. In qualità di accusatore privato, essa acquisi- sce lo statuto di parte in virtù dell’articolo 104 capoverso 1 lettera b CPP e in quanto tale beneficia dei diritti di parte estesi nel quadro della procedura preliminare, in quella dibattimentale e in quella di ricorso. Essa è in particolare abilitata a contestare le decisioni di prima istanza. Nella procedura del decreto d’accusa non aperta al pubblico, per contro, l’accusatore privato non ha alcuno statuto di parte. Sempreché facciano valere proprie pretese civili nei confronti dell’imputato, i congiunti di una vittima5 possono partecipare inoltre alla procedura in qualità di parte civile (art. 122 cpv. 2 CPP)6. Essi non possono tuttavia partecipare alla procedura con un’azione penale. I congiunti di un danneggiato deceduto sono anche legittimati ad agire ci- vilmente se gli sono subentrati nei suoi diritti processuali in veste di accusatore pri- vato conformemente all’articolo 121 CPP. In occasione dell’unificazione della Procedura penale, la Procedura penale militare del 23 marzo 19797 (PPM) quale ordinamento processuale speciale è stato voluta- mente escluso. Da questa decisione consegue che i diritti di parte del danneggiato sono molto diversi a seconda del tipo di ordinamento processuale. Per quanto ri- guarda la procedura penale militare, questi diritti sono definiti negli articoli 163 e 165 PPM. Contro l’accusato, la parte lesa può far valere dinanzi ai tribunali militari le pretese di diritto civile derivanti da un reato soggetto al Codice penale militare del 13 giugno 19278 (CPM). Se tuttavia un reato è commesso nell’esercizio di un’attività di servizio, la parte lesa può far valere unicamente pretese nei confronti della Confederazione, la quale risponde del danno conformemente all’articolo 135 della legge militare del 3 febbraio 19959 (LM). In questo caso la parte lesa non bene- ficia di alcuna legittimazione a far valere pretese di diritto civile nei confronti dell’accusato ed esercita - ma soltanto in quanto vittima - unicamente un diritto all’informazione nel corso del dibattimento (cfr. art. 84g PPM). Non beneficia nep- pure di un diritto di interporre appello contro una sentenza del tribunale militare (art.
173 cpv. 1bis PPM).
La Commissione ritiene che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino una parziale discriminazione della parte lesa coinvolta in una procedura penale militare rispetto a quella coinvolta in una procedura penale secondo il CPP. In linea con l’autore dell’iniziativa anche la Commissione ritiene urtante che in alcune procedure rette dalla PPM la parte lesa e i suoi congiunti possano beneficiare soltanto di diritti di partecipazione limitati. Per questa ragione ritiene giustificato modificare le basi legali in questo ambito.
4 Cfr. al riguardo la risposta del Consiglio federale del 4 luglio 2012 all’interpellanza 12.3355 «Per una procedura penale rispettosa dei diritti dei danneggiati» presentata dal consigliere nazionale Mauro Poggia.
5 Per la nozione di vittima e di congiunti della vittima cfr. l’art. 116 CPP.
6 Cfr. Viktor Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, N 6 ad art. 117 e N 6 ad art. 122. 7 RS 322.1 8 RS 321.0 9 RS 510.10
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2.2 Il nuovo disciplinamento proposto
La Commissione ritiene che la parte lesa dovrebbe godere fondamentalmente degli stessi diritti sia nella procedura penale militare sia nella procedura penale secondo il CPP. Essa propone pertanto di armonizzare i diritti di parte della parte lesa in entrambi gli ordinamenti processuali. Le norme relative all’accusatore privato vanno quindi codificate nella PPM come lo sono nel CPP. Gli articoli 118–121 CPP vanno quindi ripresi nella PPM senza sostanziali modifiche materiali. Le disposizioni particolari relative alla procedura penale applicabili alle vittime e ai loro congiunti (art. 84a–84i PPM) sono parzialmente adeguate.
Con questo nuovo disciplinamento la Commissione intende migliorare la posizione processuale delle parti lese e dei loro congiunti per quel che concerne l’azione penale nell’ambito di procedimenti penali diretti contro membri dell’esercito che hanno agito nel quadro di un’attività di servizio. Non auspica per contro modificare nella sostanza tutto ciò che riguarda le azioni di responsabilità qualificate come controversie di diritto pubblico. Di fatto, tuttavia, la modifica legislativa migliora la posizione delle parti lese anche in questi casi: l’istituzione dell’accusatore privato dovrebbe innanzitutto offrire alle parti lese la possibilità garantita dal diritto processuale di far valere in via adesiva in occasione del procedimento penale pretese civili nei confronti dell’autore del reato. In mancanza di pretese civili, l’inchiesta penale facilita, per le parti lese, la raccolta di prove destinate a sostenere eventuali pretese di responsabilità nei confronti di altre persone che non siano l’imputato.
3 Commento alle singole disposizioni
Sostituzione di un’espressione L’attuale PPM non distingue chiaramente la parte lesa, quale nozione generica, dalla vittima. Con la modifica soltanto la parte lesa che si costituisce accusatore privato potrà godere dei diritti di parte. Di conseguenza, negli articoli 114 capoverso 1, 153 capoverso 2, 154 capoversi 1 e 2, 175 capoverso 2, 179 capoverso 1, 183 capoversi 2 e 2bis nonché 202 l’espressione «parte lesa» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con quella più precisa di «accusatore privato»10.
Art. 84a Definizioni e principio Contrariamente al CPP (art. 116), la PPM non definisce i termini di vittima e di congiunti della vittima ai quali il diritto processuale penale svizzero conferisce una posizione particolare. La ripresa della nozione di vittima così come definita nell’articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 23 marzo 200711 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) colma questa lacuna.
10 Rinviamo in merito ai commenti all’art. 84j (nuovo).
11 RS 312.5
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Art. 84b cpv. 3 Le vittime dispongono in ogni fase della procedura penale di un ampio diritto all’informazione relativa ai loro particolari diritti e obblighi. Occorre tralasciare il rinvio al capoverso 1 poiché la definizione di vittima prevista nell’articolo 84a lo rende privo di senso.
Art. 84f cpv. 1 Soltanto la vittima che partecipa alla procedura in qualità di accusatore privato ottiene lo statuto di parte (art. 84j cpv. 5) e può esercitare i rimedi giuridici conformemente alle nuove disposizioni legali. Il capoverso 1 va pertanto abrogato.
Art. 84g In qualità di accusatore privato la vittima ottiene lo statuto di parte ai sensi dell’articolo 84j capoverso 5 e può quindi far valere pretese di diritto civile dinanzi ai tribunali militari e/o partecipare alla procedura penale con un’azione penale. L’esplicito riferimento allo statuto di parte è superfluo e quindi da tralasciare. Dato che gli articoli 163 e seguenti disciplinano le condizioni processuali per far valere le pretese di diritto civile e che l’articolo 84f capoverso 2 disciplina il diritto della vittima all’informazione, il capoverso 2 del vigente articolo 84g va stralciato. Inoltre, i dibattimenti dinanzi ai tribunali militari sono pubblici (art. 48 cpv. 1 PPM).
Art. 84j (nuovo) Definizione, condizioni e statuto Al fine di ottimizzare l’armonizzazione delle disposizioni procedurali della PPM e del CPP relative allo statuto delle parti lese, occorre riprendere dal CPP la categoria di «accusatore privato» applicandola ai privati implicati nel procedimento. La PPM in vigore conosce soltanto una nozione ristretta di parte e per quanto riguarda la parte lesa distingue unicamente fra parte lesa quale nozione generica e vittima12. Il nuovo articolo 84j PPM corrisponde materialmente all’articolo 118 CPP e riprende inoltre la nozione di danneggiato dell’articolo 115 capoverso 1 CPP (utilizzando tuttavia il termine «parte lesa» per una coerenza terminologica interna alla PPM). Per ottenere non soltanto diritti processuali ma anche la facoltà di intervenire come accusatore privato nel procedimento penale acquisendo lo statuto di parte, la parte lesa deve dichiarare esplicitamente al giudice istruttore, al più tardi entro la conclusione dell’istruzione preparatoria, di volere partecipare attivamente alla procedura. Il giudice istruttore è tenuto a informare la parte lesa di questa opportunità.
Art. 84k (nuovo) Forma e contenuto della dichiariazione Il disciplinamento è identico a quello dell’articolo 119 CPP. La parte lesa può, cumulativamente o alternativamente, partecipare attivamente al procedimento penale con un’azione penale e/o civile.
12 Per lo statuto di vittima si veda il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale (FF 2006 1077): ogni vittima è anche parte lesa, ma non tutte le parti lese sono anche vittime.
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Art. 84l (nuovo) Rinuncia e ritiro L’accusatore privato può rinunciare ai propri diritti di parte. La disposizione riprende integralmente l’articolo 120 CPP.
Art. 84m (nuovo) Aventi causa Il disciplinamento degli aventi causa riprende senza modifiche materiali il vigente articolo 121 CPP e non richiede particolari commenti.
Art. 84n (nuovo) Statuto Il disciplinamento dell’obbligo di deporre dell’accusatore privato si rifà nella sostanza all’articolo 180 capoverso 2 CPP. L’accusatore privato deve essere interrogato in qualità di persona informata sui fatti (cfr. art. 178 lett. a CPP) pur non sottostando all’obbligo protetto penalmente di dire la verità13.
Art. 84o (nuovo) Esclusione della legittimazione a ricorrere Disciplinata nell’articolo 382 capoverso 2 CPP, la restrizione parziale della facoltà generale di ricorrere data all’accusatore privato, purché abbia dichiarato di voler partecipare al procedimento con un’azione penale, è ripresa senza alcun cambiamento materiale. Oltre all’imputato, soltanto l’uditore è legittimato a interporre ricorso contro la pena o la misura inflitta.
Art. 104 cpv. 3 Prima della chiusura dell’assunzione preliminare delle prove da parte del giudice istruttore, la procedura penale militare in vigore (art. 104 cpv. 3) accorda alla vittima di reati l’opportunità di chiedere che sia un tribunale a decidere. In futuro l’accusatore privato, la vittima o la parte lesa che, soprattutto per ragioni di tempo, non ha potuto o voluto ancora costituirsi accusatore privato e quindi acquisire lo statuto di parte (art. 84j) dovrà poter godere di questa possibilità. I summenzionati partecipanti alla procedura possono pertanto chiedere l’apertura di un’istruzione preparatoria se, nel quadro della procedura investigativa giudiziaria14, non sono d’accordo con il non luogo a procedere, la desistenza15 o la soluzione disciplinare adottata. Conformemente agli articoli 310 e 322 capoverso 2 CPP, le parti possono impugnare con reclamo la decisione di non luogo a procedere e la decisione di desistenza del pubblico ministero.
13 Cfr. messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 1090 e 1102 seg. 14 Cfr. art. 41 dell’ordinanza del 24 ottobre 1979 concernente la giustizia penale militare (RS 322.2) e Martin Ziegler, Der Rechtsschutz des Angehörigen der Armee in der Schweiz - Unter besonderer Berücksichtigung der militärischen Straf- und Disziplinarrechtspflege, Basilea 1988, pag. 66 seg. 15 L’art. 104 cpv. 2 lett. c utilizza l’espressione «non dare seguito al procedimento». L’abbandono dell’istruzione preparatoria, per contro, diventa effettivo con la decisione di desistenza dell’uditore (art. 116 in combinato disposto con l’art. 118 cpv. 1 PPM).
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Art. 116 cpv. 4 La notificazione della decisione di desistenza è condizione necessaria affinché un ricorso possa essere interposto contro la decisione dell’uditore di liquidare una procedura. Dato che la decisione di desistenza può toccare i diritti anche di altre persone e autorità oltre a quelli dell’accusatore privato e della vittima, la decisione va notificata anche a loro. Le autorità militari necessitano della notificazione per salvaguardare gli interessi pubblici della Confederazione. Sono interessati innanzitutto i beni confiscati di proprietà della Confederazione e che sono utilizzati a fini militari come i veicoli dell’esercito, il materiale di corpo, le munizioni, gli oggetti dell’equipaggiamento personale dei militi ecc. Il disciplinamento corrisponde nella sostanza all’articolo 321 CPP.
art. 117 cpv. 4 La PPM in vigore contiene soltanto poche indicazioni concernenti la forma e il contenuto generale delle decisioni di desistenza. Nella decisione di desistenza occorre ora menzionare la decisione sugli oggetti e valori patrimoniali sequestrati che sono dissequestrati o confiscati. La disposizione sulle conseguenze accessorie riprende in larga misura quella del CPP (art. 320 cpv. 2).
Art. 118 cpv. 1 e 2 Le parti e gli altri partecipanti alla procedura che sono penalizzati da un atto procedurale possono ricorrere. Per i terzi direttamente interessati, vi è la possibilità di ricorrere contro la confisca ordinata di oggetti e valori patrimoniali legati al reato o contro decisioni sulle spese e/o sulle indennità. Il capoverso 2 è inutile e va abrogato, poiché il capoverso 1 conferisce lo statuto di parte alla vittima e ai suoi congiunti.
Art. 120 lett. g Nella prassi, non tutti i decreti d’accusa contengono la necessaria indicazione degli oggetti e valori patrimoniali dissequestrati o confiscati. Dal momento che la PPM, contrariamente al CPP (art. 353 cpv. 1 lett. h), non prevede alcuna indicazione sul contenuto di tali decreti, sarebbe opportuno riprendere la relativa disposizione del CPP.
Art. 121 Notificazione Alla notificazione del decreto d’accusa si applica lo stesso disciplinamento valido per quella di una decisione di desistenza (art. 116 cpv. 4), fatta salva la comunicazione alla vittima.
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Art. 122 cpv. 1 Opposizione La parte lesa costituitasi accusatore privato può opporsi al decreto d’accusa dell’uditore16. Questo rimedio giuridico17, che permette di respingere in maniera motivata un decreto di accusa, deve continuare ad essere accordato anche ad altri partecipanti alla procedura direttamente interessati alla necessaria salvaguardia dei loro interessi se il decreto d’accusa riguarda le loro pretese civili o può influenzare il giudizio in merito a quest’ultime18. La procedura del decreto d’accusa della PPM (art. 119–123) si distingue fondamentalmente da quella del CPP (art. 352–356). Le competenze dell’uditore riguardo al decreto d’accusa sono limitate a una pena detentiva di 30 giorni al massimo o eventualmente a una pena pecuniaria di al massimo 30 aliquote giornaliere. Il pubblico ministero per contro può infliggere una pena detentiva fino a sei mesi al massimo o una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere. Di conseguenza, vi saranno proporzionalmente più decisioni prese dai tribunali militari nel quadro di procedure penali militari rispetto ai casi sottoposti alla giustizia penale civile. La giustizia militare continua in effetti ad applicare il modello con giudice istruttore, che distingue la funzione del giudice istruttore da quella dell’uditore (incaricato dell’accusa19), mentre la giustizia penale secondo il CPP ricorre ampiamente ai decreti d’accusa20. Questa procedura particolare, sommaria e non pubblica si svolge senza dibattimenti e, per lo più, senza accusatore privato. Conformemente all’articolo 354 capoverso 1 CPP, l’accusatore privato non è (generalmente) legittimato a fare opposizione21.
Art. 133bis (nuovo) Partecipazione dell’accusatore privato e di terzi L’accusatore privato è convocato al dibattimento. Pur essendo tenuto a comparire, l’accusatore privato può chiedere al presidente del tribunale militare di esserne dispensato se la sua presenza non è necessaria. Chi è colpito da un provvedimento di
16 Cfr. messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 1213. 17 Cfr. Michael Nonn, in: Wehrenberg/Flachsmann/Bertschi/Schmid (ed.), Kommentar zum Militärstrafprozess, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, N 1 seg. ad art. 122. 18 Cfr. Viktor Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, N 18 ad art. 105 nonché N 2 ad art. 382 e Goran Mazzucchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung und Jugendstrafprozessordnung, Basilea 2011, N 5 e 19 ad art. 115 e N 8 ad art. 354.
19 Art. 8 cpv. 3 PPM
20 Per quanto riguarda la frequenza dell’applicazione della procedura del decreto d’accusa si veda Michael Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, tesi Friburgo 2012, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, pag. 59 segg. e 749. Secondo la sua stima, il 90 % di tutte le cause penali è liquidato seguendo la procedura del decreto d’accusa. 21 Cfr. Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, N 6 ad Art. 354; Franz Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung und Jugendstrafprozessordnung, Basilea 2011, N 6 e 9 segg. ad art. 354; Christian Schwarzenegger in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, N 5 ad art. 354; Michael Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, tesi Friburgo 2012, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, pag. 582 segg. nonché le indicazioni date in quest’opera.
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confisca è libero di decidere se comparire personalmente. Questa disposizione corrisponde materialmente alla vigente disciplina di cui all’articolo 338 CPP.
Art. 144 Arringhe Dato che l’accusatore privato ha anche il diritto all’arringa per presentare e motivare le sue proposte, l’articolo 144 PPM va adeguato per analogia al contenuto dell’articolo 346 CPP. A differenza dell’uditore e del difensore dell’imputato, l’accusatore privato non deve esprimersi sulla misura della pena. Per una questione di coerenza (con l’art. 346 cpv. 1 lett. c CPP), anche terzi colpiti da una proposta di confisca (art. 51–53 PPM) vanno menzionati in questa disposizione. I terzi che partecipano alla procedura possono fare soltanto dichiarazioni concernenti la questione della confisca22.
Art. 163 Esercizio Con l’istituzione dell’accusatore privato occorre precisare la procedura adesiva di cui agli articoli 163 e seguenti ed estenderla in diversi punti. La parte lesa può ancora far valere pretese di diritto civile desunte da un reato soggetto alla PPM soltanto se adempie le condizioni di cui all’articolo 84j. La riformulazione dell’articolo 163 PPM dovrebbe trasporre meglio le esigenze di protezione della vittima e riprende sostanzialmente il disciplinamento dell’articolo 122 CPP.
Art. 163a (nuovo) Quantificazione e motivazione Questa disposizione corrisponde materialmente alla vigente disciplina di cui all’articolo 123 CPP. Essa statuisce l’onere (prescrizione d’ordine) di quantificare e motivare quanto prima l’azione civile come pure di menzionare i mezzi di prova invocati.
Art. 163b (nuovo) Competenza Il tribunale militare investito della causa penale tratta e giudica, indipendentemente dal valore litigioso, l’azione civile fatta valere in via adesiva. Questo disciplinamento corrisponde materialmente a quello dell’articolo 124 capoverso 1 CPP.
Art. 163c (nuovo) Assunzioni di prove Il giudice istruttore deve tenere conto delle istanze probatorie dell’accusatore privato nel limitato quadro definito dal capoverso 1. Può chiedere un anticipo delle spese a copertura dei rischi finanziari a cui lo Stato si espone. Materialmente questa disposizione corrisponde integralmente alla vigente disciplina di cui all’articolo 313 CPP23.
22 Cfr. messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 1189 e Viktor Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, N 2 e 17 seg. ad art. 105 nonché N 2 ad art. 382. 23 Cfr. Esther Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung und Jugendstrafprozessordnung, Basilea 2011, N 3 segg. ad art. 313.
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Art. 164 Procedura Al più tardi nella procedura dibattimentale di primo grado, all’imputato è data l’occasione di esprimersi sulle pretese quantificate e motivate dell’accusatore privato. Se l’imputato le riconosce, le pretese civili dell’accusatore privato sono annotate nel verbale e nel dispositivo della decisione che conclude la procedura. I capoversi 1 e 4 corrispondono alle disposizioni dell’articolo 124 capoversi 2 e 3 CPP.
Art. 173 cpv. 1bis, art. 186 cpv. 1bis L’entità del diritto dell’accusatore privato a ricorrere in appello24 e per cassazione deve essere armonizzata sotto il profilo materiale con la legittimazione a ricorrere dell’accusatore privato secondo l’articolo 202 lettera d, sempreché concerna le sue pretese civili25. A questo proposito, è determinante l’interesse giuridicamente protetto del ricorrente all’annullamento o alla modifica della corrispondente decisione26.
Art. 196 Legittimazione L’articolo 195 PPM è stato modificato il 3 ottobre 2008 e la lettera g abrogata27. Il rimando a tale disposizione nell’articolo 196 va pertanto soppresso. Inoltre l’espressione «parte lesa» è sostituita con «accusatore privato». La legittimazione ricorsuale attribuita a terzi colpiti da una misura di confisca corrisponde per analogia al disciplinamento dell’articolo 118 capoverso 1 PPM.
4 Diritto transitorio
La regola transitoria generale dell’articolo 220 capoverso 1 PPM è applicabile per analogia a una revisione parziale della PPM, cosicché si può rinunciare a un disciplinamento specifico del diritto transitorio. Il nuovo diritto si applica da subito a tutte le procedure pendenti.
5 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
Le modifiche proposte non comportano ripercussioni finanziarie né sull’effettivo del personale.
24 Cfr. Bernhard Isenring/Hans Mathys/Reto Casutt, in:
Wehrenberg/Flachsmann/Bertschi/Schmid (ed.), Kommentar zum Militärstrafprozess, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, N 20 ad art. 173. 25 A proposito della legittimità della parte lesa a ricorrere conformemente all’art. 186, cfr. STMC 13 n. 30. 26 Vgl. Botschaft des Bundesrates vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1308. 27 RU 2009 706
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6 Basi giuridiche
6.1 Costituzionalità
Il progetto si fonda sull’articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)28, che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare nel campo del diritto penale e della procedura penale.
6.2 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera
Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi internazionali della Svizzera.
6.3 Delega di competenze legislative
Il presente progetto non contiene alcuna delega di competenze legislative.
6.4 Forma dell’atto
Il presente progetto assume la forma di una revisione di legge federale.
28 RS 101
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