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Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali et dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico

Commento alle modifiche  dellʼordinanza sulle epizoozie,  dellʼordinanza sulla protezione degli animali e  dellʼallegato dellʼordinanza concernente il Sistema dʼinformazione per il Servizio veterinario pubblico

I. Considerazioni generali La presente modifica dellʼordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) ha come obiettivi lʼaggiornamento di disposizioni relative alla lotta contro singole epizoozie, lʼinserimento di nuove epizoozie e lʼadeguamento delle disposizioni sul passaporto per equide alle mutate necessità. Sono inoltre introdotte alcune modifi- che per la registrazione dei cani secondo lʼarticolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) che comportano, a loro volta, adeguamenti dellʼordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) e dellʼallegato dellʼordinanza del 29 ottobre 2008 concernente il Sistema dʼinformazione per il Servizio veterinario pubblico (O-SISVet; RS 916.408).

II. Panoramica delle principali modifiche

1.) Modifica dellʼordinanza sulle epizoozie

1.1 Passaporto per equide

Dal 1° gennaio 2011, tutti gli equidi (animali della specie equina) tenuti in Svizzera de- vono essere registrati nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) e muniti di un pas- saporto per equide. Dalla prassi è emerso che i processi per il rilascio dei passaporti elaborati in collaborazione con diverse organizzazioni equine sono risultati, per molti servizi che emettono tali documenti, dispendiosi e difficilmente praticabili. Questi ultimi hanno quindi continuato a utilizzare i dati delle loro banche dati invece di estrapolarli, come previsto, dalla BDTA. È inoltre stato messo in discussione lʼobbligo, per tutti gli equidi, della segnalazione (immagine grafica dellʼequide) nel passaporto, dato che que- sta operazione comporta dei costi e per alcuni animali non è sempre facile da compiere, ad esempio per gli asini. Grazie al riconoscimento di tutti gli equidi nati dopo il 1° gennaio 2011 mediante microchip e alla registrazione del numero del microchip nella BDTA e nel passaporto per equide, è possibile garantire unʼidentificazione univoca anche senza segnalazione. Per questo motivo, dal punto di vista del diritto in materia di epizoozie si è deciso di rinun- ciarvi in futuro. La segnalazione deve continuare a essere obbligatoria soltanto per gli animali iscritti nel libro genealogico di cui allʼarticolo 2 lettera a dellʼordinanza del 31 ottobre 2012 sullʼallevamento di animali (RS 916.310). Sono ammesse alcune ecce- zioni se ragioni private lo richiedono, ad esempio se per una competizione in Svizzera o allʼestero è richiesta la segnalazione dellʼequide. Il proprietario risponde in prima perso- na dellʼosservanza di queste prescrizioni.

Il processo per il rilascio del passaporto deve quindi essere semplificato in modo da consentire ai servizi che emettono i passaporti di richiedere al gestore della BDTA il co- siddetto «passaporto di base» (ossia il modello di passaporto completato con i dati di cui allʼarticolo 15d capoverso 1 lettere a–e OFE) e, se necessario, di integrarlo con il certifi- cato di ascendenza o una segnalazione nel caso di animali iscritti nel libro genealogico; se richiesto, devono completarlo con ulteriori annotazioni e schede aggiuntive. Questo nuovo processo garantisce che i dati contenuti nel passaporto concordino con quelli re- gistrati nella BDTA e che i servizi competenti per il rilascio dei passaporti non debbano più estrapolare i dati dalla BDTA.

1.2 Sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS)

La comparsa, nel novembre del 2012, della PRRS a seguito dellʼimportazione di sperma suino destinato allʼinseminazione artificiale ha mostrato che i prodotti genetici importati rappresentano un elevato rischio per la diffusione della PRRS. Per sorvegliare meglio le aziende che, per lʼinseminazione artificiale o il trasferimento embrionale, utilizzano em- brioni, sperma od ovuli importati e, in caso di epizoozia, per adottare i provvedimenti adeguati, è necessario adattare le disposizioni sulla PRRS.

1.3 Besnoitiosi

Nel 2012, in otto bovini importati da regioni endemiche della Francia è stata diagnostica- ta la besnoitiosi. I capi di bestiame sono stati uccisi. In seguito sono stati esaminati tutti gli animali importati da queste regioni dal 2005. Anche se non sono stati riscontrati altri casi, attualmente si sottopongono ad analisi sierologica per la ricerca della besnoitiosi, prima o dopo lʼimportazione, tutti gli animali provenienti dalle regioni endemiche. Con l’inserimento della besnoitiosi nellʼOFE si crea una base legale per le suddette analisi e si introduce una regolamentazione per i casi di sospetto e di epizoozia.

1.4 Encefalomieliti equine

Dal 1° gennaio 2013 lʼencefalite giapponese (JE), lʼencefalomielite equina orientale (E- EE), occidentale (WEE) e venezuelana (VEE), nonché la febbre del Nilo occidentale (WNF) – tutte forme di encefalomielite equina – sono considerate nellʼUE epizoozie soggette a notifica1. Ai fini dellʼequivalenza, nel capitolo sulle epizoozie da combattere deve essere inserita una nuova sezione intitolata «Encefalomieliti equine», in cui figura- no, oltre alla JE, la EEE, la WEE e la VEE (forme di encefalomielite equina causate da Togaviridae), finora classificate come epizoozie da eradicare, e la WNF, finora classifi- cata come epizoozia da sorvegliare. Tutte queste malattie sono zoonosi trasmesse da zanzare vettrici. Fatta eccezione per la febbre del Nilo occidentale, le altre zoonosi non sono attualmente presenti in Europa. Tuttavia, non può essere esclusa una loro introduzione nel nostro Paese. Per poter rea-

1 Allegato I della decisione di esecuzione 2012/737/UE della Commissione, del 27 novembre 2012, che modifica gli allegati I e II della direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità, GU L 329 del 29.11.2012, pag 19.

gire rapidamente e adeguatamente in caso di epizoozia, è importante emanare già ora le necessarie disposizioni.

1.5 Polmonite enzootica dei suini (PE)

In passato, la polmonite enzootica è stata combattuta con successo, ragione per cui at- tualmente si manifestano solo pochi casi allʼanno. Tuttavia, se in unʼazienda si osserva un focolaio di PE, lʼabbattimento di una sola parte degli animali risulta spesso molto di- spendioso e le aziende vicine vengono inutilmente esposte per lungo tempo a un rischio elevato di contaminazione, a causa di un periodo di risanamento di almeno sei mesi. Per questo motivo, lʼOFE deve essere modificata in modo che, in futuro, nella lotta alla PE, possano essere eliminati gli effettivi infetti.

1.6 Altre modifiche

Devono inoltre essere apportate alcune modifiche puntuali. Ad esempio, gli obblighi dei detentori di animali devono essere estesi in modo che in- comba loro la responsabilità di adottare tutti i provvedimenti necessari per consentire direttamente nellʼazienda un prelievo sicuro di campioni sugli animali. I cacciatori e i guardiacaccia devono avere lʼobbligo di notificare senza indugio a un ve- terinario la comparsa di unʼepizoozia negli animali selvatici e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa. Il proprietario di un gregge di pecore che transuma sul territorio di più Comuni non deve più indicare il percorso esatto per ricevere lʼautorizzazione, ma soltanto i Comuni che rientrano nell’itinerario. I Cantoni saranno inoltre obbligati a elaborare un piano di raccolta del latte che, nel caso di comparsa dellʼafta epizootica, disciplini la raccolta del latte. Infine, si definiscono le espressioni «aborto» e «animale nato morto» e nelle disposizioni relative allʼaccertamento delle cause di aborto si apportano differenti precisazioni.

2.) Modifiche relative alla registrazione dei cani secondo l’articolo 30 capover- so 2 LFE (OFE, OPAn e O-SISVet) Secondo l’articolo 30 capoverso 2 LFE, i Cantoni provvedono alla registrazione dei cani in una banca dati centrale. La banca dati centrale è gestita dalla ANIS SA. Quest’ultima collabora sul piano informatico con la Identitas SA, la ditta che gestisce la BDTA. Per adeguare meglio la banca dati alle esigenze degli uffici veterinari cantonali, l’Associazione svizzera dei veterinari cantonali ha affidato a un gruppo di lavoro il compi- to di elaborare proposte di miglioramento. Le esigenze variano da Cantone a Cantone, in particolare a causa dell’eterogeneità del- le legislazioni cantonali in materia e dei sistemi di riscossione delle tasse sui cani. Il progetto presentato dovrebbe accontentare tutti i Cantoni. Il gruppo di lavoro propone di modificare singole disposizioni dell’OFE, dell’OPAn e dell’allegato dell’O-SISVet. Il progetto prevede in particolare che in futuro i veterinari cantonali possano accedere dal

sistema informatico SISVet, gestito dall’Ufficio federale di veterinaria UFV, alla banca dati centrale tramite un’interfaccia. LʼOPAn e lʼO-SISVet si trovano attualmente in stadi diversi di revisione. Le modifiche proposte si riferiscono al diritto vigente. Potrebbe quindi risultare necessario procedere, dopo l’indagine conoscitiva, a ulteriori adeguamenti per tenere conto delle modifiche intervenute nel frattempo.

III. Commenti alle singole disposizioni

1.) Ordinanza sulle epizoozie

Art. 3 lett. ibis e n Inserimento della besnoitiosi nellʼelenco delle epizoozie da eradicare (lett. i bis). A seguito dellʼinserimento delle encefalomieliti equine nelle epizoozie da combattere, l’encefalo- mielite è stralciata dalle epizoozie da eradicare (lett. n).

Art. 4 lett. hbis Inserimento delle encefalomieliti equine nelle epizoozie da combattere.

Art. 5 lett. g La febbre del Nilo occidentale figura tra le encefalomieliti equine, ragione per cui può essere stralciata dalle epizoozie da sorvegliare.

Art. 6 lett. zbis e zter Le espressioni «aborto» e «animale nato morto» sono utilizzate nellʼOFE, ma finora non erano mai state definite. Dato che possono sorgere dubbi, ad esempio nellʼambito di una notifica di aborti e animali nati morti, occorre definire entrambe le espressioni.

Dato che in futuro per il passaporto per equide non è più richiesta la segnalazione, la prescrizione relativa al riconoscimento dellʼequide non è più necessaria e lʼarticolo 15b può essere stralciato.

Cpv. 2: si fa riferimento al nuovo passaporto di base rilasciato dal gestore della BDTA. Inoltre, non è più obbligatorio far riconoscere lʼequide prima del rilascio del passaporto. Cpv. 5: dato che la scheda di segnalazione non deve più essere parte integrante del passaporto per equide, se sulla pagina di copertina del passaporto è indicato il numero del microchip, il proprietario – oltre a conservare il passaporto o una copia della scheda di segnalazione – può limitarsi a munire il proprio animale di una copia di detta pagina. Cpv. 6: in questo capoverso si indica che, in occasione della macellazione dell’animale, il proprietario è tenuto a cedere il passaporto con lʼequide. Cpv. 7: dopo lʼannullamento del passaporto di un equide morto da parte di un servizio riconosciuto che rilascia passaporti, su richiesta il documento deve essere rinviato al proprietario.

Cpv. 8: i servizi abilitati a rilasciare passaporti non hanno la possibilità di correggere nella BDTA registrazioni inesatte di passaporti per equide esteri. Non ha quindi senso che il servizio debba verificare la correttezza della registrazione. Questa richiesta è per- tanto soppressa. Inoltre, si precisa che il proprietario dellʼequide è tenuto a far verificare il passaporto di un equide importato da un servizio che rilascia passaporti in Svizzera e di farlo completare nel caso fosse necessario.

Cpv. 1 lett. c e d n. 7: la segnalazione non è più parte integrante del passaporto per equide. In base alle prescrizioni dellʼUE, il colore dellʼequide deve quindi essere inserito nel passaporto. Cpv. 3 e 4: per gli animali iscritti nel libro genealogico, il passaporto per equide deve contenere anche un certificato di ascendenza e la segnalazione verbale e grafica, la quale, ad eccezione dei casi di cui allʼarticolo 15f capoverso 1, deve essere rilasciata da un incaricato del riconoscimento o da un veterinario autorizzato dalla Federazione sviz- zera sport equestri.

Cpv. 1: il passaporto per equide è allestito a partire dal cosiddetto «passaporto di ba- se». Questʼultimo è rilasciato dal gestore della BDTA e contiene i dati di cui allʼarticolo 15d capoverso 1 lettere a−e. Cpv. 1bis: il capoverso 1 diventa capoverso 1bis. Cpv. 3: in futuro, il servizio che rilascia i passaporti non deve più estrapolare i dati dalla BDTA, ma riceve il passaporto di base di cui al capoverso 1 dal gestore della BDTA. Le scadenze di cui allʼarticolo 15c devono essere rispettate dai servizi che rilasciano i passaporti; tuttavia, un sovraccarico a fine anno può causare un ritardo nell’emissione dei documenti, ragione per cui dal diritto vigente viene ripresa la formulazione «normal- mente». I passaporti degli equidi morti devono essere annullati in modo ben visibile, ad esempio perforando il documento o apponendo un timbro trasversalmente sulla prima pagina (copertina).

Alla BDTA non devono più essere notificate le segnalazioni, neanche quelle degli ani- mali iscritti nel libro genealogico. Il capoverso è pertanto stralciato.

Lʼobbligo del riconoscimento decade anche per le organizzazioni estere.

Titolo prima dell’art. 16 Le disposizioni sull’identificazione e la registrazione dei cani sono raccolte in una sezio- ne separata. Inoltre sono strutturate meglio con la ripartizione negli articoli 16–17c.

Art. 16 Cpv. 2ter: la disposizione precisa che è intesa la banca dati di cui all’articolo 30 capo- verso 2 LFE.

Cpv. 3 lett. dbis: in futuro non è più necessario rilevare dati sulla discendenza dei cani al momento dell’identificazione. Tuttavia i Cantoni devono avere la possibilità di continuare a rilevarli (v. commento all’art. 17).

Art. 17 Cpv. 1 e 2: i Cantoni devono avere la possibilità, come previsto finora dall’articolo 17 capoverso 1 secondo periodo, di prescrivere la registrazione di altri dati. Quale esempio è citato, nel nuovo capoverso 2 dell’articolo 17, la discendenza dei cani. È inoltre possi- bile registrare altri numeri di identificazione (p.es. il numero della targhetta di controllo o, se il diritto cantonale lo prevede, il numero AVS del detentore dell’animale2). Cpv. 3: il capoverso 2 diventa capoverso 3.

Cpv. 1: il capoverso 1bis dell’articolo 17 diventa capoverso 1 dell’articolo 17a. Nella ban- ca dati possono essere immessi, oltre a quelli del detentore dell’animale, anche i nomi e gli indirizzi di altre persone che hanno regolarmente in custodia il cane. Cpv. 2: il capoverso 1ter dell’articolo 17 diventa capoverso 2 dell’articolo 17a. Il gestore della banca dati deve confermare al detentore dell’animale entro dieci giorni l’avvenuta notifica del decesso del cane. Cpv. 3: il capoverso 3bis dell’articolo 16 diventa capoverso 3 dell’articolo 17a. In futuro deve essere notificato al gestore della banca dati anche lo scopo di utilizzo dei cani da lavoro ai sensi dell’articolo 69 capoverso 2 OPAn. Inoltre deve essere indicato se un cane ha le orecchie o la coda recise. In questo caso deve essere specificato se l’animale è stato importato a titolo di trasloco di masserizie, se la recisione è avvenuta per motivi medici o se la coda corta è congenita.

Cpv. 1: il primo periodo del capoverso 4 dell’articolo 17 diventa capoverso 1 dell’artico- lo 17b. Nella disposizione è inoltre precisato che è intesa la banca dati di cui all’artico- lo 30 capoverso 2 LFE. Capoverso 2: il capoverso 3 dell’articolo 17 diventa capoverso 2 dell’articolo 17b.

Cpv. 1 e 2: è stabilito che i veterinari cantonali possono trattare i dati registrati nella banca dati nell’adempimento dei loro compiti legali. L’accesso avviene dal sistema in- formatico centrale di cui all’articolo 54a LFE tramite un’interfaccia. Cpv. 3: il secondo periodo del capoverso 4 dell’articolo 17 diventa capoverso 3 dell’arti- Cpv. 4: i dati registrati nella banca dati vengono cancellati dieci anni dopo il decesso del cane. Nel caso debba attestare di avere le necessarie nozioni di base teoriche, il deten- tore dell’animale dispone in questo modo di un lasso di tempo sufficientemente lungo per dimostrare di avere già posseduto un cane in passato.

2 Cfr. art. 50e cpv. 3 della legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10): «Altri servizi e istituzioni incaricati di eseguire il diritto cantonale possono utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato per adempiere i loro compiti se lo prevede una legge cantonale.»

Titolo prima dell’articolo 18a La sezione 2 diventa sezione 2a.

Art. 33 cpv. 2 Lʼattuale regolamentazione risale ai tempi in cui la raggiungibilità del proprietario di un gregge di pecore in transumanza e del pastore non era garantita come ai giorni nostri grazie agli attuali mezzi di comunicazione. Dato che in caso di epizoozia il contatto do- veva avvenire sulla base delle indicazioni fornite, era necessario definire con precisione lʼitinerario di transumanza. Ai giorni nostri, il contatto è stabilito tramite cellulare o altri mezzi di comunicazione elettronici, ragione per cui non occorre più indicare il percorso preciso, ma è sufficiente comunicare i Comuni che rientrano nell’itinerario.

Art. 59 cpv. 2 Talvolta non è possibile o è possibile soltanto con ingenti risorse in termini di tempo e di personale effettuare il prelievo di campioni di sangue direttamente in azienda. In partico- lare nelle aziende con allevamento estensivo manca in parte lʼinfrastruttura necessaria per immobilizzare gli animali e spesso questi ultimi e i loro detentori non sono abituati allʼimpiego di tali attrezzature. La possibilità di effettuare i prelievi direttamente in azienda è tuttavia indispensabile per la sorveglianza e la lotta alle epizoozie. In caso di focolai di epizoozie altamente conta- giose o da eradicare, occorre poter intervenire rapidamente. I provvedimenti necessari, come le analisi, i prelievi di campioni e le vaccinazioni, devono poter essere attuati im- mediatamente. Anche per la sorveglianza di diverse epizoozie deve essere possibile prelevare i campioni di sangue direttamente in azienda. Affinché un prelievo avvenga in maniera rapida e innocua per lʼuomo e lʼanimale, è im- portante che vi sia a disposizione o si possa preparare lʼinfrastruttura adeguata per im- mobilizzare gli animali e che tanto lʼanimale quanto il detentore abbiano dimestichezza con queste attrezzature. Con la presente proposta si intende obbligare il detentore di animali ad adottare i ne- cessari provvedimenti affinché un prelievo possa essere eseguito in azienda in modo sicuro e con il minor dispendio possibile. I detentori devono provvedere affinché in a- zienda vi sia a disposizione lʼinfrastruttura adeguata per immobilizzare gli animali e que- sti ultimi siano abituati a questa procedura. La pericolosità e il fabbisogno di personale per eseguire il prelievo di campioni in azienda devono essere ridotti e lʼoperazione deve essere resa possibile in tutte le aziende, indipendentemente dalla forma di allevamento.

Art. 61 cpv. 6 Le epizoozie possono essere introdotte anche tramite gli animali selvatici. Lʼesempio più recente è la progressiva diffusione della tubercolosi nei cervi del Tirolo. Con l’esplicita imposizione ai cacciatori e ai guardiacaccia di notificare la comparsa di unʼepizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa si intende migliorare la sorveglian- za degli animali selvatici.

Nel caso di comparsa dellʼafta epizootica, in Svizzera è previsto che non possa essere consegnato latte per 72 ore (sospensione della fornitura di latte). Dopo la scadenza del divieto il latte deve essere raccolto in base al piano di raccolta del latte elaborato dal Cantone. Dato che il piano non può essere elaborato dopo la comparsa dellʼepizoozia, ai Cantoni è imposto lʼobbligo di elaborarlo preventivamente.

Art. 129 Cpv. 3 lett. a: le indicazioni dettagliate per la diagnosi non sono disciplinate a livello di ordinanza, ma vanno ulteriormente precisate in direttive tecniche. Cpv. 3 lett. b: la denominazione del genere Chlamydophila è cambiata in Chlamydia. Cpv. 3 lett. c: secondo le recenti stime di alcuni esperti, nei suini è opportuno estendere lo spettro delle analisi alla malattia di Aujesky. Cpv. 4: a condizione che la madre possa essere identificata, il prelievo di campioni di sangue delle madri deve essere esteso anche ai suini e ai piccoli ruminanti dato che, ad esempio per la diagnosi della PRRS, lʼanalisi sierologica del sangue è più precisa rispet- to al solo esame del feto. Inoltre si deve esaminare regolarmente, eseguendo test siero- logici, la presenza della malattia di Aujesky negli aborti di suini. Negli ovini e nei caprini, lʼanalisi del sangue può accrescere la sicurezza diagnostica per il virus B. melitensis.

Sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS)

Art. 184 Cpv. 1 lett. f: in ragione della comparsa, nel novembre del 2012, della PRRS a seguito dellʼimportazione di sperma suino destinato allʼinseminazione artificiale, ai fini di una migliore sorveglianza delle aziende interessate la disposizione prevede che lʼimpiego di sperma, ovuli ed embrioni importati dallʼestero per unʼinseminazione artificiale o un tras- ferimento embrionale diventi un motivo di sospetto di PRRS. Rubrica e cpv. 2: lʼarticolo 61 capoverso 5 obbliga i laboratori di analisi che constatano unʼepizoozia o che ne sospettano la presenza a notificarla al veterinario cantonale. Dato che non è importante ripetere questʼobbligo nellʼarticolo 184 capoverso 2, la disposizio- ne vigente è stralciata e la rubrica adeguata di conseguenza.

Art. 185 Cpv. 2 lett. f e 3bis: in futuro, un campione rappresentativo di scrofe madri sottoposte a inseminazione artificiale o a trasferimento embrionale per i quali sono impiegati sperma, ovuli o embrioni importati dallʼestero dovrà essere sottoposto ad analisi sierologica. Su- gli stessi animali dovranno inoltre essere effettuati esami per la messa in evidenza del virus. Questi esami possono essere eseguiti al più presto 28 giorni dopo lʼoccupazione della stalla. Cpv. 3: la disposizione sulla definizione del campione rappresentativo di animali dopo consultazione dellʼUFV si applica anche ai casi di cui al capoverso 2 lettera f.

Art. 185a cpv. 1 lett. a e b, nonché cpv. 1bis e 2 In futuro si devono poter eliminare tutti gli animali di un effettivo colpito da PRRS anche se non tutti sono risultati positivi all’analisi sierologica, ovvero anche se non è stato messo in evidenza il virus PRRS in tutti gli animali.

Besnoitiosi

Titolo prima dellʼart. 189a Per regolamentare la besnoitiosi è creata una nuova sezione.

In questo articolo si definisce quando è diagnosticata la besnoitiosi.

I bovini provenienti dalle regioni in cui la besnoitiosi è endemica sono sottoposti ad ana- lisi sierologica prima o dopo lʼimportazione.

In caso di sospetto è ordinato il sequestro semplice di 1° grado dellʼeffettivo interessato.

In caso di epizoozia, oltre al sequestro semplice di 1° grado è ordinata lʼanalisi sierologi- ca di tutti i bovini dellʼeffettivo colpito e l’eliminazione degli animali infetti o sospetti.

Epizoozie equine: morbo coitale maligno, anemia infettiva, morva

Titolo prima dellʼart. 204, nonché art. 204 cpv. 1 lett. a e b, art. 205 e art. 206 cpv. 3, frase introduttiva Inserendo le encefalomieliti equine nella categoria delle epizoozie da combattere, lʼencefalomielite è stralciata dalle epizoozie equine da eradicare. Il titolo prima dellʼarti- colo 204 e le relative disposizioni sono quindi modificati in tal senso. La modifica dellʼar- ticolo 204 capoverso 1 lettera a concerne soltanto il testo italiano. In questa versione si uniforma la traduzione.

Encefalomieliti equine

Titolo prima dellʼart. 244a Per regolamentare le encefalomieliti equine è creata una nuova sezione.

La competenza di definire i metodi di analisi per la messa in evidenza delle encefalomie- liti equine è attribuita allʼUFV. Inoltre, lʼUFV può emanare prescrizioni tecniche sulle ana- lisi e sui provvedimenti necessari per la sorveglianza e la lotta alle encefalomieliti equi-

ne. Dato che lʼepizoozia è trasmessa tramite zanzare vettrici e costituisce un problema intercantonale, le analisi e i provvedimenti possono essere ordinati per regioni o per tut- to il Paese ed estesi ad altre specie animali ricettive.

Cpv. 1: ogni sospetto di encefalomielite equina è notificato dai laboratori di analisi e dai veterinari al veterinario cantonale. Cpv. 2: dato che le forme di encefalomielite equina inserite nellʼordinanza sono zoonosi, un caso sospetto è notificato al medico cantonale.

In caso di sospetto è ordinato il sequestro semplice di 1° grado dellʼeffettivo interessato.

Cpv. 1: in caso di epizoozia, oltre a un sequestro semplice di 1° grado, sono effettuati accertamenti epidemiologici e la pulizia e la disinfezione delle stalle. Nel singolo caso, il veterinario cantonale ordina anche ulteriori provvedimenti, ad esempio una protezione completa dellʼeffettivo dalle zanzare vettrici o un divieto della trasmissione di prodotti sanguigni degli animali dellʼeffettivo colpito, se sono necessarie per impedire la trasmis- sione dellʼepizoozia (lettera c). Cpv. 2: dato che soltanto per determinate forme di encefalomielite venezuelana gli ani- mali infetti rappresentano una fonte di contagio per le zanzare, le quali possono trasmet- tere la malattia allʼuomo e ad altri animali, la loro eliminazione è necessaria solo in que- sti casi. Cpv. 3: il sequestro è revocato non appena è fornita la prova che gli animali rimanenti non costituiscono più una fonte di contagio per lʼuomo o per altri animali.

Polmonite enzootica dei suini (PE)

In futuro, in caso di diagnosi di polmonite enzootica è eliminato lʼintero effettivo suino colpito. Inoltre, il veterinario cantonale deve ordinare lʼeliminazione di effettivi a rischio di contagio.

2.) Ordinanza sulla protezione degli animali

Art. 79 cpv. 4 Le notifiche dei casi in cui un cane ha ferito gravemente una persona o un animale o ha mostrato un comportamento oltremodo aggressivo devono in futuro essere rilevate nel sistema informatico centrale di cui all’articolo 54a LFE. Devono inoltre essere registrate le misure disposte dopo un esame. La registrazione è effettuata dal servizio cantonale competente.

Art. 101 cpv. 3 Anche la notifica all’autorità cantonale delle fattispecie menzionate nel capoverso 1 de- ve essere registrata nel sistema informatico centrale di cui all’articolo 54a LFE.

Art. 103 lett. c La legge sulle epizoozie è introdotta all’articolo 79 capoverso 4. Alla lettera c dell’artico- lo 103 è pertanto sufficiente menzionare soltanto la sigla.

3.) Allegato dell’ordinanza concernente il Sistema d’informazione per il Servizio veterinario pubblico

Cap. 1.2 n. 10 Nell’elenco del capitolo 1.2 «Fonti di dati» è aggiunta, in un nuovo numero 10, la banca dati centrale per la registrazione dei cani di cui all’articolo 30 capoverso 2 LFE.

Cap. 3 Nel numero 1 «Dati di base» del capitolo 3 «Diritti di accesso» è stata aggiunta nella relativa colonna della maggior parte delle voci del primo sottonumero 1.1 «Informazioni generiche concernenti l’unità (azienda o persona)» e della voce «Tipo di funzione non ufficiale secondo la legislazione sulle epizoozie, la protezione degli animali, le derrate alimentari o l’agricoltura» del primo sottonumero 1.3 «Denominazione dell’unità: perso- na (categoria)» la nuova fonte di dati di cui al capitolo 1.2 numero 10. Nel numero 2 «Dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione», la nuova fonte di dati di cui al capitolo 1.2 numero 10 è stata inserita nella relativa colonna del secondo sottonumero 2.2.1 «Animali» del primo sottonumero 2.2 «Dettagli riguardanti il compito». Nel secon- do sottonumero 2.2.1 sono inoltre menzionati tutti i dati rilevati sui cani registrati, a pre- scindere dal fatto che la rilevazione avvenga in base al diritto federale o a quello canto- nale. La nuova fonte di dati di cui al capitolo 1.2 numero 10 è stata inserita anche nella relati- va colonna del secondo sottonumero 2.2.3 «Relazioni». Il nuovo titolo del primo sottonumero 2.3 è «Animali e spostamenti di animali nella BDTA». È stato inoltre inserito un nuovo sottonumero 2.3a in cui è previsto l’inserimento di un link diretto alla banca dati centrale dei cani. Infine, anche la nota in calce 1 è stata completata con la menzione della banca dati cen- trale dei cani di cui all’articolo 30 capoverso 2 LFE.

IV. Modifica di altri atti normativi

1.) Ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 (RS 916.404.1)

Art. 2 lett. h Il passaporto di base è introdotto come modello di passaporto completato con i dati del gestore della BDTA (di cui allʼarticolo 15d capoverso 1 lettere a–e OFE).

Art. 3 cpv. 1 lett. f Dato che è sempre inteso il proprietario attuale – altrimenti si parlerebbe di proprietario precedente – nellʼarticolo 3 lettera f è cancellato il termine «attuale».

Art. 8 cpv. 1 lett. c e cpv. 6 Con la rinuncia a registrare e caricare la segnalazione nella BDTA decade il ruolo dellʼincaricato del riconoscimento nella BDTA. Le disposizioni corrispondenti possono pertanto essere stralciate.

Art. 12 Cpv. 1 lett. cbis e cpv. 2bis: ogni persona può consultare, senza restrizioni e gratuita- mente, lo scopo di utilizzo di un equide (animale da reddito o animale da compagnia). Cpv. 3: tutte le consultazioni possibili sugli equidi nella BDTA devono poter essere effet- tuate non soltanto tramite lʼUniversal Equin Life Number (UELN), bensì anche solo con il numero del microchip che funge da codice.

Art. 15 I servizi che rilasciano i passaporti non devono più estrapolare i dati dalla BDTA, né per il rilascio del passaporto né per altri scopi. Per questo motivo l’articolo è stralciato.

Art. 16 cpv. 3 Il diritto pubblico non designa più persone addette al riconoscimento degli equidi, ragio- ne per cui il capoverso vigente è adeguato.

Art. 22 cpv. 2 lett. c Nellʼattestato di registrazione non è più necessario aggiungere unʼindicazione sul rico- noscimento.

Art. 25 cpv. 3 Il gestore della BDTA emette i passaporti di base e li mette a disposizione dei servizi che rilasciano i passaporti. A tale scopo importa i dati necessari direttamente dalla BDTA. Gli emolumenti per i passaporti sono disciplinati nellʼallegato dellʼordinanza del 16 giugno 2006 sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA; RS 916.404.2).

Allegato 1 n. 3 lett. l Alla BDTA non devono essere notificati né la segnalazione né i dati relativi alla registra- zione della segnalazione. Per questo motivo la disposizione può essere abrogata.

2.) Ordinanza del 16 giugno 2006 sugli emolumenti per il traffico di animali

Allegato 1 n. 5c Lʼemolumento per il passaporto per equide è fissato a 25 franchi; le spese di spedizione sono fatturate secondo la tariffa postale.

3.) Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente lʼimportazione, il transito e lʼesportazione di animali e prodotti animali

Ingresso Lʼingresso dellʼordinanza del 18 aprile 2007 concernente lʼimportazione, il transito e lʼesportazione di animali e prodotti animali (RS 916.443.10) è completato con la men- zione dellʼarticolo 24 capoverso 1 della legge sulle epizoozie. Questa disposizione auto- rizza il Consiglio federale a legiferare in merito allʼimportazione, al transito e allʼespor- tazione di animali e prodotti animali.

Dato che con lʼimportazione di sperma, ovuli ed embrioni di suini per lʼinseminazione artificiale aumenta il rischio di introdurre la PRRS, per migliorare la sorveglianza dellʼeffettivo interessato lʼimportazione di questi prodotti genetici deve essere notificata al veterinario cantonale dieci giorni prima.

V. Ripercussioni delle modifiche di ordinanza

1.) Per la Confederazione Il rilascio del passaporto di base per equide è finanziato dal gestore della BDTA. Gli emolumenti che devono essere versati dal proprietario degli equidi secondo il nuovo numero 5c dellʼallegato dellʼOEm-BDTA servono a coprire questi costi generali. Non vengono pertanto conseguiti utili. I costi per gli adeguamenti del sistema della BDTA sono a carico della Confederazione e al momento non sono ancora stimabili. Da un lato vengono cancellati i componenti che servono allʼincaricato del riconoscimento per registrare le segnalazioni; dallʼaltro deve essere installato un dispositivo tecnico che assicuri il trasferimento dei dati necessari per il passaporto per equide dalla BDTA e che stampi i dati. In base alle esperienze acquisi- te finora, per questi adeguamenti si prevedono costi inferiori a 100 000 franchi. Si parte dal presupposto che questi costi supplementari possano essere coperti con i mezzi a disposizione e finanziati tramite il credito «Uscite dʼesercizio per il controllo del traffico di animali» (A2111.0120 dellʼUFAG). I costi per lʼinterfaccia SISVet–ANIS, che deve consentire lʼaccesso dei veterinari canto- nali alla banca dati sui cani, ammontano a circa 150 000 franchi che saranno finanziati tramite il budget ordinario dellʼUFV e compensati internamente.

2.) Per i Cantoni La semplificazione del sistema per i passaporti per equide, che prevede la rinuncia alla segnalazione, dovrebbe sgravare le autorità preposte allʼesecuzione. Anche le modifi- che di ordinanza riguardanti la banca dati centrale sui cani rispondono alle esigenze di queste autorità. Le modifiche riguardanti la sorveglianza degli aborti (estensione delle analisi degli aborti alla malattia di Aujesky, del prelievo di sangue alle madri dei suini e dei piccoli ruminan- ti) comporteranno presumibilmente un lieve aumento dei costi. Si parte tuttavia dal pre-

supposto che le maggiori spese possano essere compensate da minori costi legati alla lotta contro le epizoozie, dato che le analisi supplementari permetteranno di migliorare e affinare la diagnosi e di individuare più tempestivamente i focolai epizootici.

3.) Per lʼeconomia La rinuncia alla segnalazione obbligatoria nel passaporto per equide permette al pro- prietario di risparmiare, per ogni animale, allʼincirca 100 franchi. Le modifiche proposte non hanno altre ripercussioni sullʼeconomia.

VI. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera Le modifiche proposte, riguardanti il passaporto per equide e le encefalomieliti equine, sono conformi alle disposizioni dellʼUE (regolamento [CE] n. 504/2008 della Commissio- ne, del 6 giungo 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi, GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3 e decisione dʼesecuzione della Commissione, del 27 novembre 2012, GU L 329 del 29.11.2012, pag. 19) e sono compatibili con le disposizioni dellʼallegato 11 dellʼAccordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81). Anche le altre modifiche sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul pia- no internazionale. Lʼadeguamento del rimando allʼOFE nel suddetto accordo, che risulterà necessario a seguito delle presenti modifiche, sarà effettuato a tempo debito.