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Dipartimento federale dell’economia della formazione e della ricerca DEFR

Commento all’avamprogetto di modifica dell’Ordinanza sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (Ordinanza sui recipienti a pressione, OSRP)

1. Contesto

A vent’anni dall’introduzione del cosiddetto concetto della «New Approach», strategia che ha contribuito in modo decisivo all’istituzione della libera circolazione delle merce nel mercato interno europeo, è stata constatata la necessità di migliorarne l’attuazione. In effetti, il quadro legislativo è diventato sempre più complesso e spesso per lo stesso prodotto è prevista l’applicazione contemporanea di diverse prescrizioni. Se poi tali prescrizioni non sono uniformi, il mondo economico e le autorità si trovano di fronte a difficoltà attuative sempre maggiori. Per ovviare a queste lacune orizzontali, il 1° gen- naio 2010 è entrato in vigore nell’UE il nuovo quadro legislativo per la commercializ- zazione dei prodotti (il cosiddetto New Legislative Framework, NLF)1, il cui scopo è il rafforzamento delle prescrizioni europee relative alla sicurezza dei prodotti e dei mec- canismi per la loro attuazione nonché il conseguimento di una maggiore coerenza nei diversi settori economici.

Il NLF stabilisce requisiti di base per l’accreditamento degli organismi preposti alla va- lutazione della conformità e per la vigilanza del mercato e persegue un quadro norma- tivo uniforme (p. es. definizioni armonizzate) e condizioni concorrenziali paritarie fra gli operatori economici (pari diritti e obblighi). L’intera legislazione europea sui prodotti va adeguata al nuovo quadro legale. Nell’ambito del cosiddetto «Alignement Package»2 sono già state riviste otto direttive europee, che entreranno in vigore il 20 aprile 2016.

Le direttive interessate non hanno subito una revisione sostanziale: gli adeguamenti riguardano le definizioni, gli obblighi degli operatori economici, i requisiti per l’accredi- tamento degli organismi preposti alla valutazione della conformità e i principi di base della vigilanza del mercato.

Il NLF introduce definizioni legali uniformi per i concetti fondamentali che fino ad oggi, nel quadro della «New Approach», venivano definiti in maniera diversa nelle singole direttive settoriali europee, permettendo in tal modo di utilizzare gli stessi termini per tutto il mercato interno dell’UE.

1 Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. 2 Direttiva 2014/28/UE (esplosivi), 2014/29/UE (recipienti semplici a pressione), 2014/30/UE (compatibilità elettro- magnetica), 2014/31/UE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 2014/32/UE (strumenti di mi- sura), 2014/33/UE (ascensori), 2014/34/UE (apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva), 2014/35/UE (materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione).

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Anche gli obblighi degli operatori economici vengono ridefiniti. Nella messa a disposi- zione e nell’immissione sul mercato, gli operatori economici devono agire con respon- sabilità e nel pieno rispetto dei requisiti normativi vigenti. L’UE presuppone il principio della responsabilità graduata, che stabilisce una ripartizione chiara e proporzionale dei diritti e degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore nel processo di fornitura e distribuzione.

I nuovi requisiti per l’accreditamento degli organismi preposti alla valutazione della conformità stabiliti dal NLF assicurano inoltre un livello qualitativo uniforme nell’esecu- zione della valutazione della conformità.

Infine, il NLF definisce i requisiti di base a livello orizzontale nell’ambito della vigilanza del mercato per gli Stati membri e le autorità nazionali che, come avvenuto fino ad oggi, continuano a disporre delle autorizzazioni e dei mezzi necessari per ritirare dal mercato o distruggere i prodotti non conformi o pericolosi. Queste misure di salvaguar- dia, come le prescrizioni sui controlli dei prodotti provenienti da Paesi terzi, trovano ora il loro fondamento giuridico nel NLF, che prevede inoltre l’introduzione di nuovi mezzi di comunicazione per la collaborazione fra le autorità nazionali e fra tali autorità e la Commissione.

2. Conseguenze per la Svizzera

Secondo la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51), il legislatore deve elaborare le prescrizioni tecniche in modo da renderle compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera (art. 4 cpv. 2) e il Consiglio federale può concludere accordi internazionali con l’intento di ridurre o rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio (art. 14 LOTC). L’Accordo fra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement, MRA)3 copre 20 settori di prodotti e le re- lative disposizioni legislative, regolamentari e amministrative equivalenti. Per la com- mercializzazione sul mercato svizzero e su quello dell’UE, i prodotti rientranti nel campo di applicazione del MRA vengono sottoposti a un’unica valutazione della con- formità (verifica, certificazione, ispezione) svolta da un organismo riconosciuto ai sensi dell’Accordo. Le otto direttive dell’«Alignment Package» rientrano nel campo di applicazione del MRA. Per garantire l’equivalenza fra la legislazione europea e quella svizzera anche dopo il 20 aprile 2016, le corrispondenti ordinanze svizzere devono essere tempesti- vamente adeguate e i capitoli del MRA interessati devono essere rivisti tramite una decisione del Comitato misto. Prima dell’entrata in vigore delle direttive UE dovranno essere rinotificati presso la Commissione europea tutti gli organismi di accreditamento preposti alla valutazione riconosciuti nel quadro del MRA.

3. Ordinanze interessate

L’adeguamento riguarda le seguenti otto ordinanze settoriali: Ordinanza Direttiva Capitolo MRA Ufficio compe- tente

3 RS 0.946.526.81

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Ordinanza sulla sicurezza 2014/29/UE 6, Apparecchi a pres- SECO/ABPS dei recipienti semplici a sione pressione (RS 819.122) Ordinanza sugli apparecchi 2014/34/UE 8, Apparecchi e si- UFE e i sistemi di protezione uti- stemi di protezione lizzati in ambienti esplosivi destinati a essere uti- (RS 734.6) lizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva Ordinanza sui prodotti elet- 2014/35/UE 9, Materiale elettrico e UFE trici e bassa tensione (SR compatibilità elettro- 734.26) magnetica Ordinanza sulla compatibi- 2014/30/UE 9, Materiale elettrico e UFCOM lità elettromagnetica (RS compatibilità elettro- 734.5) magnetica Ordinanza sugli strumenti di 2014/32/UE 11, Strumenti di mi- METAS misurazione (RS 941.210) sura e imballaggi pre- confezionati Ordinanza del DFGP sugli 2014/31/UE 11, Strumenti di mi- METAS strumenti per pesare a fun- sura e imballaggi pre- zionamento non automatico confezionati (RS 941.213) Ordinanza sulla sicurezza 2014/33/UE 17, Ascensori SECO/ABPS degli ascensori (RS 819.13) Ordinanza sugli esplosivi 2014/28/UE 20, Esplosivi per uso FEDPOL (RS 941.411) civile

Il presente documento tratta la revisione dell’Ordinanza sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (Ordinanza sui recipienti a pressione, RS 819.122) per la tra- sposizione nel diritto svizzero della direttiva 2014/29/UE concernente l’armonizza- zione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mer- cato di recipienti semplici a pressione (rifusione).

4. Rapporto tra la disposizione legale svizzera proposta e la normativa UE

La presente ordinanza traspone la normativa europea ad eccezione della marcatura CE.

5. Basi giuridiche

L’Ordinanza sui recipienti a pressione si basa sull’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11). Le ulteriori basi legali sono la legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF, RS 832.20), la legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE, RS 734.0) e la legge federale del 6 ottobre

1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51).

6. Entrata in vigore

Analogamente a quanto previsto dall’articolo 42 della direttiva UE sui recipienti sem- plici a pressione, la Svizzera prevede l’entrata in vigore dell’Ordinanza sui recipienti semplici a pressione il 20 aprile 2016.

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7. Commento alle singole disposizioni dell’Ordinanza sulla sicurezza dei reci-

pienti semplici a pressione

Premesse:

Il presente avamprogetto d’ordinanza si basa sul metodo dei rimandi già applicato - e accettato dalle cerchie interessate - in occasione del recepimento della direttiva UE relativa alle macchine nell’Ordinanza sulle macchine. Le novità riguardano, oltre alla struttura dell’ordinanza, le definizioni, gli obblighi degli operatori economici, i criteri ap- plicabili agli organismi di valutazione della conformità e i princìpi per la vigilanza del mercato. Non sono invece interessate le prescrizioni materiali relative ai recipienti semplici a pressione. La versione di riferimento della direttiva UE sui recipienti semplici a pressione è quella pubblicata sulla GU L 96 del 29.3.2014, pagina 45. Pertanto, in caso di revisione della direttiva UE sui recipienti a pressione, l’ordinanza dovrà essere modificata di conse- guenza. In questo modo si garantisce un rimando statico e non dinamico nel diritto svizzero.

Il diritto svizzero non può prescrivere il requisito della marcatura CE, poiché questo simbolo appartiene all’UE. La Svizzera, comunque, ammette la marcatura CE se ap- posta in maniera conforme al diritto UE, pur non prevedendola nella propria legisla- zione. Si ha in questo caso una riserva per quanto concerne la marcatura CE (cfr. commento all’art. 3).

Nella versione tedesca della direttiva UE sui recipienti a pressione è stata introdotta la definizione di «wesentliche Sicherheitsanforderungen». Quest’ultima deve essere con- siderata come un sinonimo della definizione di «grundlegende Sicherheitsanforderun- gen » contenuta nella precedente Ordinanza sui recipienti a pressione, nella legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11) e nell’Ordinanza sulla sicu- rezza dei prodotti (OSPro, RS 930.111).

Le disposizioni concernenti gli organismi di valutazione della conformità sono conte- nute nell’Ordinanza sull’accreditamento e la designazione (OAccD, RS 946.512) e nell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco rico- noscimento in materia di valutazione della conformità (MRA, RS 0.946.526.81). Nel diritto svizzero il capitolo relativo alla vigilanza del mercato è coperto dalle disposizioni sulla sorveglianza del mercato della LSPro e dell’OSPro.

Articolo 1 Il capoverso 1 descrive le modalità di immissione sul mercato e di vigilanza del mercato come oggetto della regolamentazione dell’Ordinanza sui recipienti a pressione. Poiché l’ordinanza sui recipienti a pressione ha come scopo la trasposizione della direttiva UE sui recipienti a pressione, in base all’obbligo contenuto nel MRA, questa relazione viene riportata nel presente capoverso. Non si tratta tuttavia di rinviare in modo globale alla direttiva UE sui recipienti a pressione, ma piuttosto di evidenziare che l’Ordinanza sui recipienti a pressione deve essere interpretata nell’ottica della direttiva UE sui re- cipienti a pressione.

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Con il rimando del capoverso 2 si definisce il campo d’applicazione dell’Ordinanza sui recipienti a pressione affinché corrisponda a quello previsto dalla direttiva UE sui reci- pienti a pressione.

Il capoverso 3 rimanda alle definizioni della direttiva UE sui recipienti a pressione, con la precisazione che alcune definizioni, elencate nell’allegato dell’Ordinanza sui reci- pienti a pressione, hanno un significato diverso. L’allegato all’Ordinanza sui recipienti a pressione riporta una tabella di corrispondenza fra le definizioni UE e le corrispon- denti definizioni svizzere.

Con il rimando si riprendono inoltre le definizioni «immissione sul mercato» (prima messa a disposizione sul mercato) e «messa a disposizione sul mercato» (fornitura di un recipiente per l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito) come previsto dalla direttiva UE sui recipienti a pressione. Così facendo, si deve tenere conto della netta discrepanza che si crea con le defini- zioni di «immissione in commercio» della LSPro e dell’OSPro. La definizione di «im- missione in commercio» contenuta nella LSPro e nell’OSPro è più ampia rispetto alla definizione di «immissione sul mercato» della direttiva UE sui recipienti a pressione poiché comprende sia la «messa a disposizione sul mercato» sia «l’immissione sul mercato» della direttiva UE sui recipienti a pressione. La revisione della LSPro e dell’OSPro consentirà di armonizzare queste definizioni.

Conformemente al capoverso 4, l’Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) trova applicazione in modo sussidiario se l’Ordinanza sui recipienti a pressione e i rimandi alla direttiva UE e ai suoi allegati in essa contenuti non prevedono disposizioni particolari relative ai recipienti semplici a pressione.

Articolo 2 L’articolo 2 definisce le premesse per l’immissione sul mercato di recipienti semplici a pressione. Quest’obiettivo viene raggiunto in prima battuta riprendendo nella lettera a le istruzioni generali dell’articolo 3 capoverso 1 della LSPro. I beni giuridici da tutelare sono definiti in maniera ampia poiché, basandosi sugli articoli 35 e 37 e sulla considerazione 6 della direttiva UE sui recipienti a pressione, sono indicati le persone, gli animali domestici e i beni. Anche se non si ha un rimando diretto a queste prescrizioni, esse riportano il senso della direttiva UE sui recipienti a pressione e sono da considerare data l’esplicita menzione che se ne fa all’articolo 2 lettera a. In seconda battuta, la lettera b rimanda alle relative disposizioni della direttiva UE sui recipienti a pressione.

Articolo 3 Quest’articolo disciplina la procedura per la valutazione della conformità, la riserva re- lativa alla marcatura CE, gli organismi di valutazione della conformità per i recipienti semplici a pressione e le autorità designatrici. Per i relativi principi riguardanti la pro- cedura di valutazione della conformità il capoverso 1 rimanda alle corrispondenti norme della direttiva UE sui recipienti a pressione.

Il capoverso 2 definisce la riserva relativa alla marcatura CE. Molti articoli della direttiva UE sui recipienti a pressione contengono disposizioni relative alla marcatura CE. L’ap- posizionedi questo simbolo europeo consente al fabbricante di certificare, sotto la pro- pria responsabilità, che il prodotto soddisfa tutti i requisiti di legge europei utili per ga- rantire la protezione della salute, la sicurezza e la protezione dell’ambiente. Essendo

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un simbolo europeo la legislazione svizzera non può richiederne l’apposizione, ma ne ammette l’uso se apposto in conformità a quanto previsto dal diritto UE. L’articolo 16 della direttiva UE sui recipienti a pressione contiene prescrizioni e condi- zioni per l’impiego della marcatura CE e di altre indicazioni. L’articolo 3 capoverso 2 dell’Ordinanza sui recipienti a pressione rimanda all’articolo 16 commi 3 e 4 della di- rettiva UE sui recipienti a pressione, anche se dal titolo potrebbe sembrare che si rife- risca solamente alla marcatura CE. Il rimando è giustificato dal fatto che le disposizioni relative al numero di identificazione dell’organismo notificato (anch’esse disciplinate dall’articolo 16) sono utilizzabili anche in Svizzera.

Il capoverso 3 stabilisce i requisiti relativi agli organismi di valutazione di conformità.

Nel capoverso 4, per motivi di leggibilità, si rimanda agli articoli dell’OAccD che definiscono le condizioni e la procedura per la designazione di un organismo di valutazione della con- formità come organismo designato e i requisiti per le autorità di designazione.

Articolo 4 Ora gli obblighi degli attori economici sono disciplinati in maniera dettagliata. Allo scopo si rimanda agli articoli della direttiva UE sui recipienti a pressione che stabili- scono gli obblighi dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori e che definiscono i casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori e quali obblighi devono contribuire all’identificazione degli operatori economici.

Articolo 5 Questo articolo rimanda all’articolo 6 della LSPro, nel quale si descrive la presunzione di conformità alle norme. Se per la realizzazione di un prodotto il fabbricante applica una norma secondo l’articolo 6 LSPro, egli ha solo l’obbligo di dimostrare l’applicazione della norma. In questo caso, la presunzione di conformità del prodotto si riferisce all’ambito coperto dalla norma. Ne consegue che in occasione di un controllo, è l’au- torità di vigilanza del mercato ad avere l’onere di produrre una controprova. L’articolo 5, inoltre, stabilisce esplicitamente che la SECO è responsabile della pubblicazione delle relative norme.

Articolo 6 Gli articoli 34 e seguenti della direttiva UE sui recipienti a pressione stabiliscono i criteri per il controllo dei recipienti semplici a pressione da parte degli Stati membri dell’UE. Grazie agli articoli 20-28 OSPro la Svizzera dispone già di un efficace sistema di vigi- lanza dei mercati nell’ambito della sicurezza dei prodotti. Per questo motivo si rimanda ora solamente agli articoli della OSPro concernenti la vigilanza del mercato.

Articolo 7 A seguito dell’entrata in vigore della nuova Ordinanza sui recipienti a pressione viene abrogata l’ordinanza precedente. L’entrata in vigore dell’Ordinanza sui recipienti a pressione determina alcune modifiche nella legislazione attuale. Tali modifiche sono illustrate nel capoverso 2.

Articolo 8 Analogamente a quanto fatto dalla direttiva UE sui recipienti a pressione, si precisa che i recipienti a pressione semplici che sono stati immessi sul mercato fino al giorno prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che sono conformi a quanto prescritto dall’ordinanza di diritto anteriore possono essere messi in servizio anche

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dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. Ciò rientra sicuramente nella normale prassi di applicazione del diritto, ma per maggiore sicurezza viene esplicitato. Analogo trattamento si riserva alle decisioni e agli attestati emessi in virtù dell’ordinanza di di- ritto anteriore.

Articolo 9 La nuova Ordinanza sui recipienti a pressione entra in vigore il 20 aprile 2016, in cor- rispondenza con il termine previsto per gli Stati membri dell’UE. La pubblicazione tem- pestiva della nuova Ordinanza sui recipienti a pressione nella RU garantisce alle cer- chie interessate il tempo necessario per adeguarsi alla nuova ordinanza.

Allegato 1 Cfr. art. 1

07.12.2012

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