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Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO)

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale della migrazione UFM

Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest’ultima all’ufficio europeo di so- stegno per l’asilo

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione Berna,

1 Situazione iniziale

L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (European Asylum Support Office, EASO) è stato aperto ufficialmente il 19 giugno 2011 sull’isola di Malta. L’EASO ha un ruolo fondamentale per l’attuazione del Sistema europeo comune sull’asilo (CEAS) dell’Unione europea (UE), il quale prevede l’armonizzazione dei sistemi sull’asilo a livello dell’UE. L’EASO è finalizzato a rafforzare la cooperazione a livello pratico nel settore dell’asilo e a supportare gli Stati mem- bri dell’UE nell’adempimento dei loro obblighi a livello europeo e internazionale per la tutela delle persone bisognose di protezione. L’EASO funge da centro di competenza per le que- stioni dell’asilo e supporta altresì gli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza sono esposti a una particolare pressione. Può distaccare squadre di sostegno per fornire un aiuto pratico sul posto agli Stati membri che ne abbisognano. Consente inoltre di coordinare le informazioni sugli Stati di provenienza e le offerte formative destinate agli operatori nel setto- re dell’asilo a livello europeo. È altresì finalizzato alla costituzione di un centro d’analisi e informazioni sulla situazione in materia d’asilo nei singoli Stati membri dell’UE. Il regolamento (UE) n. 439/2010 1 che istituisce l’EASO (di seguito Regolamento EASO) non costituisce uno sviluppo della normativa di Schengen e Dublino, tuttavia prevede la possibili- tà per i quattro Stati che partecipano alla cooperazione Dublino (Norvegia, Islanda, Liechten- stein e Svizzera) di partecipare alle attività dell’Ufficio di sostegno (consid. 24 e art. 49 par. 1). I quattro Stati associati hanno deciso di partecipare all’EASO e di svolgere negoziati congiunti con la Commissione europea. È tuttavia perseguita la conclusione di quattro ac- cordi a sé stanti con l’UE. Per la Svizzera, il Consiglio federale ha approvato un pertinente mandato negoziale il 6 luglio 2011. Le Commissioni della politica estera delle due Camere hanno approvato il mandato rispettivamente il 5 settembre 2011 (CPE-S) e il 1° novembre 2011 (CPE-N).

2 Svolgimento dei negoziati

Il 21 maggio 2012 hanno preso il via i negoziati con la Commissione europea, ultimati il 28 giugno 2013 con la parafa dell’accordo. In tutto sono state svolte quattro tornate negozia- li. I negoziati sono stati condotti congiuntamente con gli altri Stati associati a Schengen e Du- blino. Ciò ha conferito maggior peso agli argomenti avanzati dai quattro Stati associati nei confronti della Commissione europea e ha altresì evitato alla Svizzera di dover recepire un accordo negoziato dall’UE con un altro Stato qualora le trattative con tale Stato si fossero concluse più velocemente, costituendo un caso precedente. I negoziati sono stati intensi. In diverse questioni importanti non vi era convergenza tra il punto di vista dei quattro Stati associati e quello della Commissione europea oppure tra le esigenze dei quattro Stati associati. La Norvegia, in particolare, era piuttosto propensa a un avvicinamento rispetto alla posizione della Commissione europea in vista di una conclusione celere dei negoziati. In fin dei conti la Svizzera è riuscita a far confluire le proprie esigenze centrali nell’accordo.

Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 mag. 2010 che istitui- sce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, GU L 132 del 29.05.2010, pag. 11.

3 Risultato dei negoziati

La Svizzera ha ampiamente osservato il mandato negoziale. Nonostante l’impegno profuso dalla delegazione svizzera non è tuttavia stato possibile ottenere determinati elementi con- templati dal mandato, come per esempio i diritti di voto in ambito operativo. Proprio su que- sto punto era però chiaro sin da principio che sarebbe stato assai arduo ottenere concessioni sul fronte europeo, giacché, da un lato, il Regolamento EASO stesso non riconosce siffatti diritti agli Stati associati e, dall’altro, questi ultimi erano stati avvertiti sin da prima dei nego- ziati, mediante un’informativa della Commissione europea, che sarebbero, sì, stati ammessi a partecipare all’EASO ma senza diritto di voto. La Svizzera e gli altri Stati associati sono cionondimeno riusciti a negoziare determinate di- sposizioni non direttamente comprese nel mandato negoziale ma comunque vantaggiose per la Svizzera. Si pensi al meccanismo d’informazione e consultazione, applicabile in caso di problemi d’interpretazione per quanto riguarda l’applicazione del Regolamento EASO oppure nell’ambito della preparazione di modifiche legislative a livello dell’UE per quanto concerne l’EASO.

4 Commenti alle singole disposizioni dell’accordo

Qui di seguito sono commentate le principali disposizioni dell’accordo.

  • Portata della partecipazione (art. 1): come gli altri Stati associati, la Svizzera parteci- pa a pieno titolo alle attività dell’EASO. Ciò significa anche che, qualora il suo siste- ma d’asilo e d’accoglienza venisse a trovarsi sotto particolare pressione, il nostro Pa- ese potrebbe ricorrere all’appoggio dell’EASO. L’accordo presenta un carattere statico, il che significa che la Svizzera non è tenuta a recepire eventuali sviluppi del Regolamento EASO. Il recepimento da parte svizzera presupporrebbe un emendamento dell’accordo EASO con l’UE.

  • Consiglio di amministrazione (art. 2): le parti hanno convenuto il conferimento agli Stati associati dello statuto di osservatori in seno al Consiglio diamministrazione dell’EASO e del diritto di partecipare alle deliberazioni in merito a tutti i punti all’ordine del giorno (salvo l’elezione della presidenza del Consiglio diamministrazione). Gli Sta- ti associati non hanno pertanto ottenuto diritti di voto per quanto riguarda gli interventi operativi. La Svizzera è riuscita a negoziare siffatti diritti soltanto nell’ambito dell’agenzia di protezione delle frontiere Schengen Frontex, invocando quale argo- mento a sostegno la propria posizione particolare di Stato associato alla normativa Schengen. Siccome sotto il profilo legale l’EASO non fa parte né dell’acquis di Schengen né di quello di Dublino, la posizione della Svizzera si è rivelata piuttosto debole. Conformemente all’art. 16 par. 1 del Regolamento EASO, tuttavia, ciascuno Stato partecipante all’EASO - pertanto anche la Svizzera - conserva la propria auto- nomia per quanto riguarda la selezione del numero e dei profili degli esperti e la dura- ta della missione nell’ambito dell’invio delle squadre di sostegno per l’asilo. Su loro ri- chiesta, gli Stati associati partecipano peraltro già tuttora a titolo informale alle sedute del Consiglio diamministrazione.

  • Contributo finanziario (art. 3 e Allegato I): per quanto riguarda la chiave di riparto, gli Stati associati e la Commissione europea si sono basati per analogia sulla chiave di riparto per la cooperazione Schengen e Dublino fissata conformemente all’art. 11 par. 3 dell’accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione eu- ropea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera

all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS;

RS 0.362.31) e all’art. 8 par. 1 dell’accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD; RS 0.142.392.68). La chiave di riparto è pertanto calcolata in base al rapporto tra il PIL della Svizzera e quello di tutti gli Stati partecipanti all’EASO. Grazie alla partecipazione del Regno Unito all’EASO, la Sviz- zera ha un vantaggio rispetto al finanziamento medio della cooperazione Schengen giacché il rapporto tra il PIL della Svizzera e quello di tutti gli Stati partecipanti all’EASO si riduce a favore della Svizzera. La delegazione svizzera ha inoltre ottenu- to che il contributo di riferimento utilizzato per il calcolo del contributo finanziario non contenga né i contributi degli Stati associati, né i contributi volontari degli Stati mem- bri, né altre fonti di finanziamento dell’EASO. Grazie a ciò, il contributo degli Stati as- sociati risulta percentualmente più basso di quello degli Stati membri dell’UE. In previsione di un eventuale cambiamento del bilancio dell’EASO è stato definito un meccanismo di correzione per i contributi degli Stati associati: in caso di aumento straordinario del contributo dell’UE all’EASO, gli Stati associati sarebbero tenuti a partecipare proporzionalmente a tale aumento. Viceversa, in caso di riduzione del bi- lancio di riferimento, il contributo degli Stati associati si ridurrebbe proporzionalmente. Idem qualora in un determinato anno l’EASO non esaurisca il bilancio. In entrambi i casi, i contributi versati dagli Stati associati sarebbero computati sull’anno successi- vo, riducendo conseguentemente il contributo per tale anno. Per la Svizzera l’obbligo di versare i contributi inizia con l’entrata in vigore dell’accordo. Il primo anno il contributo sarà versato pro rata temporis per i mesi di partecipazione effettiva. Le spese occasionate dai periti svizzeri che parteciperanno alle attività dell’EASO saranno rimborsate. • Comitato (art. 11): nel corso dei negoziati, sebbene il mandato negoziale della Sviz- zera non lo prevedesse esplicitamente, è stato convenuto un meccanismo d’informazione e consultazione grazie al quale gli Stati associati si propongono, da un

lato, di essere informati tempestivamente, nel contesto di un Comitato istituito dall’accordo, in merito a eventuali sviluppi dell’EASO e, dall’altro, di poter esercitare un certo influsso sugli sviluppi legislativi a livello dell’UE concernenti l’EASO.

  • Entrata in vigore (art. 13): non è stato necessario convenire una soluzione transitoria, giacché una partecipazione transitoria all’EASO non entra in linea di conto né nell’ottica della Svizzera né in quella della Commissione europea. L’accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente l’ultima notifica.

  • Denuncia e validità (art. 14): le due parti hanno convenuto la possibilità per ciascuna di esse di denunciare l’accordo EASO in qualsiasi momento, osservando un termine di denuncia di sei mesi, senza che la denuncia influisca su altri accordi tra la Svizzera e l’UE. Prima della denuncia occorre tuttavia consultare il Comitato istituito dall’accordo. Nell’ottica dell’UE, l’associazione a Dublino è un presupposto impre- scindibile per partecipare all’EASO, per cui è stato stabilito che la denuncia dell’AAD comporterebbe automaticamente l’estinzione dell’accordo EASO (idem per l’AAS, il cui destino è giuridicamente vincolato a quello dell’AAD). Conformemente a quanto previsto dal mandato negoziale della Svizzera, la denuncia dell’accordo EASO lasce- rebbe invece impregiudicato l’AAD. I restanti articoli dell’accordo sono disposizioni riprese da altri accordi paragonabili conclusi tra la Svizzera e l’UE e che in sede negoziale non hanno generato discussioni di rilievo.

  • Protezione dei dati (art. 4): la Svizzera può applicare le proprie disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati. S’impegna altresì a osservare le disposizioni sulla confidenzialità definite dal Consiglio diamministrazione dell’EASO.

  • Status giuridico (art. 5): l’EASO possiede una personalità giuridica propria, il che gli conferisce autonomia per quanto riguarda aspetti tecnici, giuridici, amministrativi e fi- nanziari.

  • Responsabilità (art. 6): la responsabilità dell’EASO è disciplinata conformemente alle pertinenti disposizioni del Regolamento EASO (art. 45 par. 1, 3 e 5).

  • Corte di giustizia dell’Unione europea (art. 7): la Svizzera riconosce la giurisdizione della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) sull’EASO conformemente all’art. 45 par. 2 e 4 del Regolamento EASO. In virtù di tali disposizioni, la CGUE è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall’EASO e a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimen- to dei danni causati dall’EASO o dai suoi impiegati nonché in merito a una responsa- bilità definita contrattualmente (in virtù di una pertinente clausola di arbitraggio nell’accordo in questione).

  • Personale dell’Ufficio di sostegno (art. 8): il personale svizzero assunto dall’EASO soggiace alla disciplina in materia di personale applicabile ai funzionari e alle condi- zioni d’assunzione previste per gli altri agenti dell’UE. I cittadini svizzeri possono oc- cupare tutti i posti in seno all’EASO, salvo la funzione di direttore esecutivo.

  • Privilegi e immunità (art. 9): il protocollo dell’UE sui privilegi e le immunità è applicabi- le anche all’EASO e al suo personale.

  • Lotta contro la frode (art. 10 e Allegato II): l’accordo prevede la possibilità di controlli sul posto da parte degli organi europei in Svizzera soltanto in collaborazione con le autorità nazionali di controllo.

  • Allegati (art. 12): tutti gli allegati dell’accordo sono parte integrante dello stesso.

5 Rilevanza dell’accordo per la Svizzera: partecipazione all’EASO

La partecipazione della Svizzera all’EASO comporta sia obblighi sia vantaggi per il nostro Paese. Il principale compito dell’EASO è quello di supportare gli Stati membri dell’UE i cui sistemi di asilo e di accoglienza sono esposti a una particolare pressione. Ciò è anche nell’interesse della Svizzera. Vista la stretta cooperazione con gli Stati dell’UE nell’ambito di Dublino, l’aiuto fornito dall’EASO rafforza l’intero sistema Dublino. Se un giorno anche la Svizzera fosse esposta a una forte pressione migratoria impossibile da gestire con le proprie forze, facendone domanda potrebbe beneficiare del sostegno dell’EASO. I sollevamenti verificatisi nel 2011 in Africa occidentale hanno evidenziato l’importanza per la Svizzera di partecipare alle attività multilaterali a livello europeo. Ciò non significa che le ini- ziative bilaterali non siano benvenute, tuttavia non è giudizioso erigere strutture parallele in settori in cui l’UE è già attiva, come per esempio il sostegno prestato al sistema d’asilo greco o ad altri Stati dell’UE esposti a un’accresciuta pressione migratoria. Riunendo gli sforzi degli Stati europei si ottengono sinergie atte a diminuire i costi complessi- vi dell’asilo. Armonizzando la prassi in materia di procedura d’asilo in tutti gli Stati europei si potenzia l’intero sistema Dublino. Partecipando all’EASO, la Svizzera può inoltre avvalersi del know-how di altri Stati europei - e pertanto meglio tutelare i propri interessi in questo settore - e, viceversa, mettere il proprio

know-how a disposizione di altri Stati europei. Inoltre, grazie alla formazione congiunta degli operatori del settore dell’asilo, alla realizzazione di progetti congiunti (p. es. missioni con- giunte di fact finding negli Stati d’origine) e allo scambio d’informazioni in seno all’EASO, il settore dell’asilo svizzero può guadagnare in efficacia.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni in termini di personale

Nell’ambito degli impieghi di squadre di sostegno per l’asilo dell’EASO occorreranno anche impieghi di durata determinata di periti svizzeri in altri Paesi europei, alla stregua dell’intervento odierno delle guardie di confine svizzere nell’ambito di operazioni Frontex. Questi impieghi significano anche un congruo investimento di personale che, per la durata degli impieghi, non è disponibile in Svizzera. Conformemente all’art. 16 par. 1 del Regolamento EASO, lo Stato membro di origine con- serva la propria autonomia per quanto riguarda la selezione del numero e dei profili degli esperti e la durata delle operazioni dell’EASO. Il nostro Paese è libero di rifiutare il distacco di esperti qualora sia urgentemente necessaria la loro presenza in Svizzera. Conformemente all’art. 23 del Regolamento EASO, le spese degli impieghi sono a carico dell’Ufficio di soste- gno. Nell’ambito dell’impegno della Svizzera nel settore delle informazioni sui Paesi di provenien- za (partecipazione a sedute e workshop, ecc.) non ci si devono aspettare grandi cambiamen- ti in termini di personale, giacché la Svizzera è già tuttora rappresentata in gruppi di lavoro e progetti analoghi. A fronte del trasferimento delle attività e dei progetti di questi organi all’EASO, durante i negoziati in vista della partecipazione della Svizzera all’Ufficio di soste- gno si è trattato anche di garantire la continuità della partecipazione svizzera a questi organi di lavoro. Grazie alla partecipazione del nostro Paese all’EASO, gli operatori del settore dell’asilo sviz- zero hanno la possibilità di lavorare presso l’EASO, per una durata determinata, in veste di esperti nazionali. Gli Stati partecipanti all’EASO decidono liberamente in merito a un simile distacco. La partecipazione della Svizzera all’EASO non implicherà la liberazione immediata di capaci- tà dell’UFM in termini di personale a vantaggio di altri compiti. Tuttavia, qualora l’attività dell’EASO, per esempio in Grecia, desse buoni risultati, ciò segnerebbe il ripristino del buon funzionamento del sistema Dublino, il che implicherebbe per la Svizzera la possibilità di tra- sferire nuovamente dei richiedenti l’asilo in Grecia nell’ambito della procedura Dublino. Inol- tre le misure preventive quali per esempio il sistema di allerta rapido, possono concorrere a

evitare il riprodursi di situazioni analoghe in futuro, il che contribuisce a sgravare il sistema d’asilo e a ridurre il fabbisogno di personale. Il fatto di cooperare con i partner europei nell’ambito dell’EASO dovrebbe in oltre contribuire a rendere l’analisi sui Paesi ancora più efficiente, celere e qualitativamente migliore, in parti- colare grazie a missioni di accertamento congiunte nei Paesi di provenienza, a progetti con- giunti e allo scambio d’informazioni specifiche sui Paesi di provenienza.

6.2 Ripercussioni finanziarie

6.2.1 Per la Confederazione

(cfr. punto 4 Commenti alle singole disposizioni dell’accordo; contributo finanziario) Per quanto riguarda la chiave di riparto, gli Stati associati e la Commissione hanno convenu- to di applicare una chiave analoga a quella prevista dall’art. 11 par. 3 AAS, risp. all’art. 8 par. 1 seconda parte AAD per la cooperazione operativa Schengen risp. Dublino (rapporto tra il PIL della Svizzera e quello di tutti gli Stati partecipanti all’EASO). Trattasi di una chiave di riparto usuale già applicata in virtù di altri trattati con l’UE, in particolare nell’ambito della cooperazione Schengen. Il contributo della Svizzera all’EASO sarà comparativamente più esiguo giacché l’EASO vede la partecipazione di un numero maggiore di Stati dell’UE rispet- to ad altre attività nell’ambito di Schengen e Dublino (il rapporto tra PIL della Svizzera e il PIL di tutti gli Stati partecipanti scende conseguentemente a favore della Svizzera). Per calcolare il contributo occorrono cifre riguardanti il PIL valide per tutti gli Stati partecipanti all’EASO. Pertanto è stato convenuto di utilizzare ogni anno per tutti gli Stati partecipanti all’EASO le cifre ufficiali al 31 marzo. Al tavolo negoziale è stato possibile ottenere che l’importo di riferimento per il calcolo del contributo finanziario non comprendesse né i contributi degli Stati membri associati, né i con- tributi volontari degli Stati membri, né altre fonti di finanziamento dell’EASO, ma che il calcolo si basasse esclusivamente sul contributo dell’UE all’EASO iscritto al bilancio dell’UE confor- memente all’art. 33 par. 3 lett. a del Regolamento EASO. Quale esempio si può citare il 2014: per quell’anno l’EASO ha preventivato 15 milioni di euro. Basandosi su un contributo svizzero pari al 3,56 per cento circa (stima del rapporto tra il PIL Svizzera e quello di tutti gli Stati partecipanti) e su un tasso di cambio di 1,25 franchi per

1 euro, la Svizzera dovrebbe versare un contributo pari a circa 667 500 franchi.

La pianificazione per il bilancio dell’EASO dei prossimi anni prevede un leggero aumento (per il 2015: 16 mio. di euro; per il 2016: 16 mio. di euro); anche il contributo della Svizzera dovrebbe pertanto aumentare conseguentemente. Per quanto riguarda le spese per il personale impiegato in missioni peritali nell’ambito di ope- razioni dell’EASO, saranno a carico dell’Ufficio di sostegno – analogamente alle operazioni Frontex.

6.2.2 Per i Cantoni

Non ci saranno costi supplementari per i Cantoni.

6.3 Ripercussioni giuridiche

Conformemente all’art. 1 del Regolamento EASO, quando i membri di una squadra di soste- gno per l’asilo operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è responsabile dei danni eventuali da loro causati durante le loro operazioni, conformemente alla sua legisla- zione nazionale. Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro di origine per ottenere da quest’ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti erogati alle vittime o agli aventi diritto (art. 21 par. 2 e 3 del Regolamento EASO). Per la Svizzera e gli altri Stati associati non vi è la possi- bilità di deferire un litigio alla CGUE come previsto dall’art. 21 par. 4 del Regolamento EASO per gli Stati membri dell’UE.

Nell’ambito degli interventi dell’EASO, conformemente all’art. 22 del Regolamento EASO gli esperti svizzeri sono assimilati ai funzionari dello Stato membro ospitante per quanto riguar- da i reati che commettano o di cui siano vittime. Per il rimanente, conformemente all’art. 45 del Regolamento EASO la CGUE è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contrattuali o extracontrattuali (cfr. in merito il punto 4, commento ad art. 7).

6.4 Altre ripercussioni

Nell’ottica della politica europea della Svizzera, l’accordo sulla partecipazione della Svizzera all’EASO è da valutare positivamente. Costituisce un allargamento della cooperazione con l’UE e con i suoi Stati membri in un ambito importante in cui sono in gioco interessi congiunti. Rafforza ulteriormente la stretta cooperazione con l’UE nell’ambito della giustizia e degli in- terni. L’accordo è un classico trattato di cooperazione, pertanto non ha nulla a che vedere con le questioni istituzionali discusse tuttora dalla Svizzera e dall’UE. La partecipazione all’EASO non implica il recepimento di elementi della normativa materiale dell’UE sull’asilo (p. es. direttiva sull’accoglienza, direttiva sulla qualifica e direttiva sulle pro- cedure), pertanto non ha ripercussioni di sorta sul diritto materiale svizzero sull’asilo. L’EASO non ha poteri direttivi nei confronti delle autorità nazionali. L’Ufficio di sostegno non ha alcun potere in relazione al processo decisionale delle autorità degli Stati membri responsabili per l’asilo per quanto riguarda le singole domande di protezione internazionale (art. 2 par. 6 e 28 par. 4 nonché consid. 14 del Regolamento EASO). L’accordo ha un carattere statico, per cui in caso di eventuali emendamenti o sviluppi del Regolamento EASO la Svizzera non ha nessun obbligo di recepirli. Il loro recepimento pre- supporrebbe un pertinente adeguamento dell’accordo, previa consultazione del Comitato. Nel contesto del Comitato, gli Stati associati andrebbero informati tempestivamente anche degli sviluppi legislativi a livello dell’UE connessi con l’EASO. L’EASO funge da centro di competenza per le questioni dell’asilo e supporta gli Stati membri dell’UE i cui sistemi di asilo e di accoglienza sono esposti a una particolare pressione. Ne consegue un potenziamento del sistema Dublino in tutta Europa. Sebbene non faccia parte dell’UE, la Svizzera nutre parimenti un interesse al pareggiamento delle pratiche dei singoli Stati per quanto concerne la concessione della protezione internazionale nello spazio Dubli- no: regolarmente si osserva infatti come divergenze troppo marcate tra le varie prassi euro- pee si ripercuotano negativamente sul nostro Paese. Il nuovo regolamento (UE) n. 604/2013 2 (Regolamento III Dublino), che la Svizzera si appre- sta a recepire in virtù dell’associazione a Dublino, introduce all’art. 33 un meccanismo di al-

lerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi (Mechanism for Early Warning, Prepa- redness and Crisis Management) nel cui contesto l’EASO avrà un ruolo cruciale. L’Ufficio di sostegno raccoglierà informazioni sulla situazione degli Stati Dublino sotto il profilo dell’asilo, redigerà pertinenti analisi e supporterà gli Stati esposti a una particolare pressione migratoria nell’attuazione di un piano d’azione preventivo o di un piano d’azione per la gestione delle crisi.

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giu. 2013 che stabili- sce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una do- manda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), GU L 180, 29.06.2013, pag. 31.

L’attività dell’EASO e il sistema Dublino sono intimamente connessi. Nell’accordo è pertanto previsto che in caso di denuncia dell’AAD anche l’accordo EASO decade. Non vale invece il contrario: l’accordo EASO può essere denunciato in qualsiasi momento senza che ciò influi- sca sull’AAD o su altri accordi della Svizzera con l’UE. Gli Stati associati hanno negoziato con l’UE accordi a sé stanti, per cui in caso di denuncia da parte della Svizzera, il nostro Pa- ese non sarebbe vincolato a obblighi di sorta nei riguardi degli altri Stati associati. In questo caso occorrerebbe tuttavia consultare preliminarmente il Comitato istituito dall’accordo. Per quanto riguarda le ripercussioni per l’Amministrazione federale, la partecipazione all’EASO avrà conseguenze perlopiù organizzative per l’UFM. Al momento è in preparazione un pertinente assetto d’attuazione.

7 Rapporti con il diritto internazionale

L’accordo è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. In particolare, è conso- no alle prescrizioni del diritto umanitario internazionale e alle pertinenti disposizioni del diritto internazionale in materia di rifugiati e della tutela internazionale dei diritti dell’uomo. La cooperazione nell’ambito dell’EASO è intimamente connessa all’AAS e, in modo partico- lare, all’AAD. Come detto, il Regolamento EASO non costituisce uno sviluppo della normati- va Schengen o Dublino, bensì è una componente a sé stante del Sistema europeo comune sull’asilo (CEAS). Pertanto la Svizzera non ha né un obbligo contrattuale di recepire il Rego- lamento EASO o di partecipare all’EASO, né un obbligo di recepire in linea di principio tutti i futuri sviluppi del Regolamento EASO. Stante l’intima connessione con l’AAD, l’art. 14 dell’accordo EASO prevede tuttavia che la denuncia dell’AAD comporterebbe anche l’estinzione dell’accordo EASO (cfr. punto 4, commento ad art. 14).

8 Basi legali

Conformemente all’art. 54 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), gli affari esteri competono alla Confederazione. Secondo l’art. 184 cpv. 2 Cost., il Consiglio federale firma e ratifica i trattati internazionali, fatta salva l’approvazione dell’Assemblea federale. La competenza dell’Assemblea federale per l’approvazione dei trattati internazionali è sancita dall’art. 166 cpv. 2 Cost. Sono esclusi i trattati internazionali la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale. Nella fattispecie il Consiglio federale non ha tale compe- tenza. Pertanto l’accordo sulla partecipazione della Svizzera all’EASO va sottoposto all’approvazione dell’Assemblea federale. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), che ha la responsabilità del progetto, è pertanto incaricato di stendere un messag- gio destinato all’Assemblea federale.

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