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Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn).

Commento alla modifica dell’ordinanza sulle epizoozie e dell’ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

I. Osservazioni generali La presente modifica dell’ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 1995 (OFE; RS 916.401) ha come oggetto lo spostamento di due epizoozie dalle epizoozie da sorvegliare alle epizoozie da combattere così come l’aggiornamento di alcune disposizioni sulla scorta delle nuove conoscenze e l’adozione di prescrizioni concrete per quanto riguarda la direzione dei laboratori di diagnostica e la procedura per il loro riconoscimento. Le modifiche da apportare all’ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OESA; RS 916.441.22) hanno invece come og- getto lo stato degli equidi come pure l’eliminazione dei rifiuti di pesce nelle acque di pro- venienza, l’introduzione di prescrizioni relative al riscaldamento dei latticini prima della somministrazione ad animali ad unghia fessa, alcune innovazioni e precisazioni riguardo alla somministrazione dei sottoprodotti di origine animale e riguardo agli impianti dove avviene la trasformazione di alimenti per animali da compagnia e da reddito nonché l’estensione delle eccezioni per la garanzia di eliminazione in Svizzera.

II. Le principali modifiche in panoramica 1.) Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie

1.1 Paratubercolosi

Attualmente nell’OFE la paratubercolosi figura come epizoozia da sorvegliare. Di conse- guenza quando viene riscontrato un caso di sospetto o un caso di epizoozia, non viene presa nessuna misura. Invece, in futuro, se si nutre il sospetto della presenza di paratu- bercolosi oppure se la malattia è diagnosticata su un animale infetto, sarà obbligatoria- mente necessario adottare misure adeguate. Ciò fornirà la conferma ufficiale che gli ani- mali infetti sono stati comprovatamente allontanati dall’effettivo e che l’azienda è esente da paratubercolosi in questo senso. Poiché gli studi hanno dimostrato che in Svizzera la prevalenza di paratubercolosi è bassa rispetto al confronto sul piano internazionale, nel nostro Paese non è necessario lanciare un programma coordinato di lotta contro questa malattia. L’allontanamento attivo dalla popolazione di animali degli esemplari clinicamente malati, che secernono l’agente infettivo in elevate quantità (cosiddetti «high shedders»), contribuisce sia a non peggiorare la situazione relativa alla paratubercolosi in Svizzera sia a venire in aiuto delle aziende colpite. In tal modo, si riesce a mantenere immutata la situazione, attualmente positiva, in Svizzera e a rafforzarla. Le misure da adottare assi- curano inoltre miglioramenti per quanto riguarda l’esportazione di animali vivi e di prodotti di origine animale. Per fare sì che in futuro sia obbligatorio prendere misure adeguate in caso di sospetto e in caso di epizoozia, la paratubercolosi deve essere inserita tra le epi- zoozie da combattere.

1.2 Malattia emorragica epizootica

La malattia emorragica epizootica (EHD) è una malattia infettiva dei ruminanti. Il virus della EHD è molto affine al virus della Blue tongue, e in tassonomia è anch’esso catalo- gato nel Genere Orbivirus e nella famiglia Reoviridae. Come nel caso della «malattia della lingua blu», i suoi vettori sono gli insetti Culicoides. La malattia è provocata soprattutto nei cervi a coda bianca e in altri animali ungulati che vivono in libertà (in particolare in Nordamerica): per questo motivo attualmente essa figura nell’OFE come malattia emorragica dei cervi (art. 5 lett. m). Tuttavia, essa ha fondamen- talmente la stessa gamma di organismi ospiti e un’evoluzione molto simile a quella della febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu»). Tra gli animali da red- dito risultano maggiormente colpiti i bovini. Va inoltre sottolineato che è impossibile distin- guere i suoi sintomi clinici da quelli della Blue tongue. La malattia emorragica epizootica può potenzialmente causare ingenti perdite nella produzione, in particolare per le aziende con bestiame da latte, che possono vedere diminuire la produzione di latte. Anche gli ovini e i caprini possono esserne contagiati, ma raramente mostrano sintomi clinici. Finora in Europa non sono ancora stati messi in evidenza virus della EHD. Tuttavia non è possibile escludere che la EHD arrivi in Svizzera e vi prenda piede, data la presenza nel nostro Paese sia degli organismi ospiti sia dei vettori. Il pericolo maggiore consiste nella diffusione di vettori infetti. Negli ultimi dieci anni la malattia si è manifestata in vari Paesi del bacino del Mediterraneo (Israele Marocco, Algeria, Tunisia, Turchia). In particolare i casi scoppiati nella Turchia occidentale risultano essere direttamente a ridosso dell’Europa. L’esempio del virus della Blue tongue negli anni 2006–2010 ha dimostrato che un virus trasmesso da vettori è in grado di diffondersi in pochissimo tempo su grandi distanze. Non è inoltre da escludere che le specie autoctone di Cullicoides dell’Europa siano capaci di trasmettere oltre che la «malattia della lingua blu», magari anche i virus della EHD. Affinché in caso di sospetto o di epizoozia conclamata sia possibile ordinare le misure idonee, la EHD è inserita nella categoria delle epizoozie da combattere e, insieme alla «malattia della lingua blu», viene disciplinata appositamente in una sezione ad hoc.

1.3 Laboratori di diagnostica

Per svolgere i compiti affidatigli, il servizio veterinario svizzero deve poter contare su una rete di laboratori riconosciuti in grado ottemperare ai requisiti sempre più numerosi e im- pegnativi in fatto di qualità e capacità. La Strategia per la salute animale in Svizzera 2010+ della Confederazione e dei Cantoni mira quindi – nell’ottica del riconoscimento precoce e della prevenzione – a poter disporre di laboratori svizzeri che garantiscano una gamma possibilmente ampia di analisi. Sulla base di un accertamento delle esigenze e dei requisiti in materia di diagnostica di laboratorio approntato dall’Ufficio federale della sicurezza ali- mentare e di veterinaria (USAV) di concerto con i veterinari cantonali, è stata eseguita una valutazione comune delle aspettative nei confronti di chi, per conto dello Stato, si deve occupare della diagnostica di laboratorio relativa alla medicina veterinaria, in parti- colare alle epizoozie, ed è stato stilato un catalogo delle misure per la sua attuazione. Tale catalogo contiene essenzialmente i seguenti punti:

  • rafforzamento della garanzia della qualità in collaborazione con il Servizio di accredi- tamento svizzero;

  • adattamento delle prescrizioni per il riconoscimento dei laboratori da parte dello Stato a requisiti ed esigenze sempre maggiori;

  • determinazione di una prestazione orientata ai clienti tramite un accordo contrattuale tra laboratorio e committente (Cantone). La modifica dell’ordinanza sulle epizoozie prevede, oltre all’adozione di altre prescrizioni per il riconoscimento dei laboratori, anche l’introduzione di norme concrete sulla forma- zione e sul perfezionamento professionali del direttore del laboratorio di diagnostica e del suo sostituto così come del personale cui viene affidata l’esecuzione delle analisi vere e proprie. Inoltre sono disciplinate la procedura per il riconoscimento dei laboratori e le con- dizioni per la revoca di tale riconoscimento.

1.4 Altre modifiche

Per il resto sono introdotte nell’ordinanza alcune modifiche solo di carattere puntuale. Ad esempio i detentori di animali in futuro saranno obbligati a notificare la stabulazione di nuovi effettivi al gestore della banca dati sul traffico di animali, a condizione che nel rela- tivo allevamento di volatili sono tenuti più di 250 animali da allevamento, 1000 galline ovaiole, 5000 polli da ingrasso o 500 tacchini. In base alle nuove conoscenze scientifiche lʼelenco relativo al materiale a rischio di BSE proveniente da bovini può essere lievemente ridotto. In futuro, ampie parti dellʼintestino crasso e dellʼintestino tenue potranno essere utilizzati di nuovo come involucri per insac- cati e anche per la produzione di alimenti per animali da compagnia. Altri tessuti come la scatola cranica, compresi il cervello e gli occhi di bovini di oltre 12 mesi di età, o le co- lonne vertebrali di bovini di oltre 30 mesi di età devono però continuare a essere elimi- nati al momento della macellazione e portati allʼincenerimento. I macellai che acquistano bestiame esclusivamente per macellarlo nella propria azienda, in futuro non avranno più bisogno di una patente per il commercio di bestiame. In fatto di epizoozie da eradicare, viene introdotta una disposizione sull’obbligo di effet- tuare ulteriori nuove analisi di verifica dopo la comparsa di un’epizoozia. Per quanto riguarda la necrosi pancreatica infettiva (IPN), a livello delle misure da adot- tare in caso di epizoozia conclamata è introdotta una precisazione secondo cui l’USAV in futuro avrà la possibilità di emanare direttive tecniche sulla lotta alla IPN. Per precisare maggiormente i compiti spettanti al veterinario cantonale, la corrispondente disposizione viene completata conferendogli la facoltà di ordinare misure volte all’identifi- cazione precoce e alla sorveglianza delle epizoozie. Inoltre, in futuro gli agenti patogeni che colpiscono gli animali saranno analizzati regolar- mente per stabilire se hanno sviluppato antibioticoresistenze. Infine in merito alle epizoozie da sorvegliare, in futuro i guardiacaccia saranno tenuti a notificare al veterinario cantonale la comparsa di un’epizoozia nonché qualsiasi sintomo sospetto che possa farne temere la presenza.

2.) Modifica dell’ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale Secondo la modifica proposta, l’eliminazione dei sottoprodotti di animali acquatici nelle acque di provenienza non sarà più consentita per principio; i Cantoni avranno comunque la possibilità di autorizzare ancora questa modalità d’eliminazione. Nel campo d’applicazione della OESA in futuro gli equidi saranno sempre considerati come animali da reddito. Ne consegue che in futuro essi potranno essere somministrati ai predatori se il proprietario lo decide. Si applicheranno inoltre precise prescrizioni per il riscaldamento di latte e latticini nonché di fanghi di centrifugazione e di separazione provenienti dalla trasformazione del latte prima della somministrazione ad animali ad unghia fessa in futuro. Alcune eccezioni var- ranno però per l’utilizzazione nelle immediate vicinanze del produttore di latte. Per quanto riguarda la somministrazione di sottoprodotti di animali acquatici ad animali diversi dai ruminanti e la somministrazione di farina di pesce a vitelli, in futuro sarà neces- sario che la raccolta, l’immagazzinamento, la trasformazione e il trasporto dei sottopro- dotti siano effettuati separatamente dagli alimenti per animali destinati ai ruminanti e ai bovini o ad altre specie animali. Di per sé non è previsto di proibire in futuro la fabbricazione e la trasformazione di alimenti per animali da compagnia e da reddito in un impianto comune: invece, il criterio per l’am- missibilità sarà costituito dai materiali che vi vengono trasformati. Le deroghe alla garanzia di eliminazione in Svizzera dei sottoprodotti di origine animale saranno ampliate includendo anche i prodotti di cui all’articolo 7 lettera d (tra cui figurano uova, sottoprodotti di uova, latte e prodotti apicoli).

III. Spiegazioni relative alle singole disposizioni

1.) Ordinanza sulle epizoozie

Ingresso Secondo l’articolo 32 capoverso 1bis della legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966 (LFE, RS 916.40), il Consiglio federale regolamenta per quali epizoozie determinate perdite di animali non vengono indennizzate dai Cantoni. In moltissime disposizioni dell’ordinanza sulle epizoozie il Consiglio federale ha fatto uso di tale competenza e, con la presente modifica, esso designa un’ulteriore epizoozia nel cui caso le eventuali perdite non sono indennizzate (art. 239 OFE, paratubercolosi). L’articolo 32 capoverso 1 bis LFE va quindi citato esplicitamente nell’ingresso, quale disposizione su cui si fonda detta competenza.

Titolo primo: Oggetto, epizoozie e scopo della lotta

Art. 4 lett. g e gbis nonché art. 5 lett. a e m Spostamento della paratubercolosi e della EHD dalle epizoozie da combattere alle epi- zoozie da sorvegliare.

Titolo secondo: Movimento di animali, di materie animali, di seme e di embrioni Capitolo 1: Animali

Sezione 2: Identificazione e registrazione dei cani

Introduzione dell’abbreviazione valida per l’ordinanza del 6 giugno 2014 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (RS 916.408).

Titolo secondo: Movimento di animali, di materie animali, di seme e di embrioni Capitolo 1: Animali

Sezione 2a: Identificazione e registrazione di altri animali

Nel caso dei volatili, l’effettivo rappresenta l’unità epidemiologica di riferimento per le mi- sure di sorveglianza e i provvedimenti di lotta. L’articolo 257 OFE prescrive l’obbligo di eseguire prelievi regolari di campioni negli effettivi. Per garantire la lotta all’infezione da Salmonella e determinare l’efficacia dei provvedimenti messi in atto, è necessario cono- scere il numero di effettivi stabulati e analizzati, nonché il rapporto tra gli effettivi che hanno contratto ex novo l’infezione e tutti gli effettivi tenuti in Svizzera. In futuro, quindi, dovranno essere registrate le aziende a partire da dimensioni di 250 animali da alleva- mento, 1000 galline ovaiole, 5000 polli da ingrasso o 500 tacchini (cfr. a questo proposito la modifica dell’ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali [ordinanza BDTA, RS 916.404.1] qui sotto), e i detentori di animali saranno obbligati a notificare la stabulazione di nuovi effettivi al gestore della banca dati sul traffico di animali. Questa dimensione minima corrisponde a quella che vale anche per l’obbligo di analisi per la ricerca di infezioni da Salmonella (art. 257 cpv. 1 OFE). L’incarico di eseguire la notifica obbligatoria può venire delegato a terzi (art. 9 ordinanza BDTA). Il termine per la notifica di un’avvenuta stabulazione è di tre giorni, ovvero la stessa valida nel caso degli aumenti di animali della specie suina e della specie bovina (art. 14 cpv. 2 lett. a e b OFE).

Titolo secondo: Movimento di animali, di materie animali, di seme e di embrioni Capitolo 1: Animali

Sezione 5: Mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe

Art. 27 cpv. 2 In futuro l’USAV, sentiti i Cantoni, avrà la facoltà di emanare prescrizioni tecniche sulle necessarie disposizioni in materia di sorveglianza per quanto concerne la polizia delle epizoozie, per le manifestazioni che prevedono la partecipazione di animali provenienti dall’estero.

Titolo secondo: Movimento di animali, di materie animali, di seme e di embrioni Capitolo 1: Animali

Sezione 7: Commercio di bestiame

Art. 34 Cpv. 1: I macellai che acquistano bestiame esclusivamente per macellarlo nella propria azienda, in futuro non avranno più bisogno di una patente per il commercio di bestiame. Di conseguenza, tale categoria professionale non avrà più nemmeno l’obbligo di seguire la relativa formazione e perfezionamento professionale. Cpv. 6: Sostituzione, con la relativa abbreviazione, del nome per esteso dell’ordinanza del 6 giugno 2014 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico. Cpv. 7: Le tasse per la concessione della patente per il commercio di bestiame finora erano regolamentate nella Convenzione intercantonale del 13 settembre 1943 sul com- mercio del bestiame (Concordato sul commercio di bestiame). Oltre a una tassa di base venivano fatte pagare anche tasse sul fatturato. Con l’articolo 56a LFE, entrato in vigore il 1° gennaio 2014 (RU 2013 943), è stata posta la base per la riscossione di una tassa di macellazione che sostituisce materialmente le tasse sul fatturato conseguito con il com- mercio di bestiame. Il Concordato sul commercio di bestiame viene quindi abolito e le tasse basilari finora riscosse sulla sua base per garantire il finanziamento dei costi per i Cantoni, in futuro ai fini di una regolamentazione uniforme saranno fissate nell’OFE. Il Concordato sul commercio di bestiame prevede tasse di base di 100.- CHF per il com- mercio di cavalli, muli, asini e bovini di età superiore ai tre mesi, e di 50.- CHF per il commercio di bestiame minuto, anche se i Cantoni hanno la facoltà di aumentare tale tassa fino al doppio (art. 15 cpv. 3). Onde evitare un eventuale deficit nelle entrate dei Cantoni che attualmente applicano una doppia tassa di base, nell’OFE le tasse vengono fissate a 200.- CHF e 100.- CHF.

Art. 35 cpv. 4 Adattamento di natura redazionale a seguito della revisione totale dell’ordinanza concer- nente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 2: Obbligo di notifica e primi provvedimenti

Art. 61 cpv. 5 Sostituzione, con la relativa abbreviazione, del nome per esteso dell’ordinanza del 6 giu- gno 2014 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico, nonché adeguamento del rimando aggiungendo i dati che i laboratori che eseguono le analisi devono immettere in ALIS quando diagnosticano un’epizoozia o ne sospettano la pre- senza (nuovo art. 312c cpv. 2).

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta Capitolo 3: Epizoozie da eradicarei

Sezione 1: Disposizioni comuni

Nell’articolo 130, che disciplina la sorveglianza del bestiame, si parte dal presupposto che la Svizzera sia indenne da epizoozie. La conferma in tal senso può tuttavia venire fornita unicamente se, già in precedenza, il territorio era esente da epizoozie. Se invece com- paiono casi di epizoozie che vengono eradicate, in seguito è necessario stabilire tramite nuove ulteriori analisi di verifica se esistono ancora singoli animali positivi o infetti. La competenza circa la verifica dell’efficacia delle misure adottate per combattere le epizoo- zie, secondo la disposizione d’esecuzione della LFE (art. 54) spetta ai Cantoni. Per la definizione del campione rappresentativo necessario per le nuove analisi di verifica di effettivi o animali il veterinario cantonale deve però consultarsi con l’USAV.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta Capitolo 3: Epizoozie da eradicarei Seuione 9: Encefalopatie spongiformi transmissibili

B. Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)

Dal punto di vista scientifico, l’infettività da BSE è associata all’ileo distale (ultimo tratto dell’intestino tenue). L’infettività residua degli altri tratti dell’intestino che non sono gli ultimi quattro metri di intestino tenue e il cieco sono trascurabili. Di conseguenza, in futuro sa- ranno eliminati dalla catena alimentare umana e dalla catena dei mangimi gli ultimi quattro metri di intestino tenue e il cieco.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta Capitolo 4: Epizoozie da combattere

Sezione 8: Paratubercolosi

Titolo prima dell’art. 237 Per le prescrizioni sulla paratubercolosi verrà creata un’apposita sezione.

Art. 237 La paratubercolosi è diagnosticata quando un animale presenta sintomi clinici o muta- menti patologici e anatomici che avvalorano il sospetto di un’infezione da paratubercolosi e quando, contemporaneamente, l’agente infettivo viene messo in evidenza con analisi in laboratori di diagnostica. In presenza di una soltanto delle due condizioni non si tratta di un caso di epizoozia. Avvalendosi del capoverso 2, l’USAV emana in un’istruzione tecnica prescrizioni dettagliate riguardo ai metodi di analisi e al materiale da prelevare con i cam- pioni.

Per la paratubercolosi non occorre prevedere nessuna campagna di lotta di ampio respiro. Inoltre, i sintomi clinici sono aspecifici. Per questi motivi soltanto i veterinari e i laboratori (non i detentori di animali) sono tenuti a notificare i casi di animali che presentano carat- teristiche clinicamente anomale. La notifica va eseguita anche qualora il sospetto di pa- ratubercolosi non venga confermato.

Art. 238 Cpv. 1: In presenza di un sospetto clinico o patologico-anatomico, è necessario effettuare un’analisi finalizzata all’eventuale messa in evidenza dell’agente infettivo. Occorre ese- guire un prelievo di materiale idoneo, e spedirlo per l’analisi in un laboratorio. Cpv. 2: Per la conferma di un caso di sospetto tramite analisi in laboratori di diagnostica, bisogna analizzare l’animale da cui proviene il materiale risultato positivo al fine di stabilire se presenta i sintomi clinici di un’infezione da paratubercolosi. Cpv. 3: Indipendentemente dal fatto se il sospetto sussiste secondo il capoverso 1 oppure il capoverso 2, occorre ordinare le ulteriori misure sancite nel capoverso 3. Ad esempio finché il sospetto viene dichiarato inconsistente, gli animali sospetti non possono essere trasferiti. La trasmissione del Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis (MAP) da animale ad animale avviene prevalentemente per via fecale-orale. Di conseguenza gli animali sospetti, fino alla presentazione del risultato definitivo del laboratorio vanno sta- bulati in modo tale da impedire il contatto diretto con gli altri animali. Visto che la paratu- bercolosi può essere trasmessa ad altri animali tramite il latte, che contiene l’agente in- fettivo, il latte degli esemplari sospetti non può essere somministrato ad altri animali. Adot- tando queste misure in futuro dovrebbe essere possibile scongiurare il contagio di altri animali di specie ricettive. A causa del potenziale zoonotico di MAP, il latte degli animali sospetti non può neppure essere messo in commercio: va invece eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 secondo l’articolo 6 OESA.

Cpv. 1: Se viene constatato un caso di epizoozia, è necessario che l’intero effettivo sia controllato con analisi cliniche per appurare se si tratta di paratubercolosi, al fine anche di escludere la presenza di ulteriori animali sospetti o infetti. In questo lasso di tempo nessun animale ha il permesso di lasciare l’azienda. Inoltre gli animali infetti fino alla loro uccisione vanno stabulati in modo tale da impedire il contatto diretto con altri animali. Il latte di animali infetti non può né essere somministrato né venire messo in commercio, ma va invece eliminato come sottoprodotto di origine ani- male della categoria 2 secondo l’articolo 6 OESA. A causa del potenziale zoonotico di MAP, anche la carne degli animali sospetti non può essere immessa nella filiera alimentare: infatti, gli animali infetti non possono venire ma- cellati, bensì devono essere uccisi ed eliminati. Cpv. 2: Se, concluse le analisi cliniche sull’effettivo, non sono stati scoperti altri animali sospetti, e dopo che sono stati eliminati tutti gli animali infetti ed è terminata la pulizia e la disinfezione delle stalle, il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda può venire revo- cato. Dopo la revoca del sequestro, l’azienda viene considerata esente da paratubercolosi ai sensi dell’ordinanza sulle epizoozie.

Art. 239 Ad eccezione dei casi in cui gli animali devono essere macellati o uccisi ed eliminati per ordine dell’autorità onde prevenire la propagazione di un’epizoozia (art. 32 cpv. 1 lett. c LFE), le perdite causate dalla paratubercolosi non vengono indennizzate.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta Capitolo 4: Epizoozie da combattere

Sezione 8a: febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») e ma- lattia emorragica epizootica (EHD)

Titolo prima dell’art. 239a In caso di comparsa della EHD, è necessario adottare le medesime misure come per la malattia della Blue tongue. Per questo motivo le due malattie vanno regolamentate allo stesso modo. Le disposizioni della sezione 8a riguardanti la malattia della Blue tongue devono dunque essere estese anche alla EHD. Nel contempo nella versione in lingua tedesca dell’ordinanza si provvede a unificare la terminologia relativa alla malattia della Blue tongue.

Sono considerati ricettivi della EHD e della «malattia della lingua blu» tutti i ruminanti e camelidi, non soltanto quelli tenuti in cattività. Questa limitazione viene quindi tolta dal capoverso 1. Mentre è accertato che la malattia della Blue tongue può colpire anche i camelidi, per quanto riguarda la EHD non sono ancora stati descritti casi di questo tipo. Tuttavia, l’UE estende le sue corrispondenti condizioni per l’importazione valide per gli animali vivi provenienti da Paesi terzi tra l’altro anche ai camelidi: anche in Svizzera è di conseguenza opportuno applicare ai camelidi le disposizioni in materia di EHD.

Art. 239b frase introduttiva e lettera b La sorveglianza passiva della EHD è ostacolata dall’affinità dei suoi sintomi clinici con quelli della «malattia della lingua blu». La sorveglianza attiva della prevalenza della ma- lattia tramite un programma di sorveglianza attualmente è ancora troppo complicata visto che non esistono metodi diagnostici commerciali. Di conseguenza, non è più obbligato- riamente necessario che l’USAV ponga in essere un simile programma.

Cpv. 1 lett. a: Addizionalmente al sequestro semplice di 1° grado, a seconda della situa- zione di partenza gli animali sospetti vanno sottoposti anche all’esame dei virus della Blue tongue e/o della EHD. Se ad esempio è nota la comparsa della EHD in Svizzera, è suffi- ciente l’esame di tale virus. Nel caso di un animale importato da una zona in cui la «ma- lattia della lingua blu» è endemica, si procede unicamente all’analisi del virus della Blue tongue. Se però si è in presenza di un caso di sospetto clinico senza comparsa contin- gente di epizoozia in Svizzera, è necessario eseguire l’esame per entrambe le epizoozie.

Cpv. 3: Così come per il lancio di un programma di sorveglianza, non sarà più obbligato- riamente necessario nemmeno che l’USAV emani prescrizioni tecniche riguardo al pre- lievo dei campioni e alla loro analisi, nonché ai provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori.

Per entrambe le epizoozie viene messa in atto la medesima strategia di lotta. Attualmente non esiste però ancora nessun vaccino autorizzato contro il virus della EHD. Tuttavia, nell’UE sono già stati sviluppati appositi preparati polivalenti contro i virus della Blue ton- gue e della EHD: in caso di introduzione della malattia su suolo svizzero questi preparati svolgerebbero un ruolo importante per il suo controllo.

Tutt’attorno ai casi di animali che hanno contratto un’epizoozia, occorre istituire un’ampia zona di protezione a causa della spiccata tendenza delle malattie ad assumere grandi proporzioni. Per impedire confusioni con la zona di protezione prescritta nel caso delle epizoozie altamente contagiose, attualmente questo tipo di zona è chiamata «zona deli- mitata a causa della Blue tongue». Dopo l’inserimento della EHD nella sezione 8a, dap- prima il termine usato sarà quello di «zona delimitata a causa della Blue tongue e della EHD» e in seguito solo ancora zona.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta Capitolo 5: Epizoozie degli animali acquatici

Sezione 3: Necrosi pancreatica infettiva (IPN)

Art. 286 cpv. 2-3 Ad eccezione della norma secondo cui è necessario eliminare gli effettivi di pesci infetti, attualmente non vi sono prescrizioni differenziate per la lotta alla IPN. Ne consegue che, oggi come oggi, quando viene messa in evidenza la IPN il modo di procedere dei diversi Cantoni non è affatto uniforme. Invece sarebbe opportuno avere una regolamentazione commisurata alle diverse situazioni, in base a cui le misure da adottare sono strettamente proporzionali al rischio di propagazione dell’epizoozia. Ad esempio, se la IPN viene messa in evidenza in impianti che non forniscono pesci vivi, allora i provvedimenti di lotta deri- vanti dovrebbero essere diversi che per gli impianti risultati infetti che forniscono regolar- mente pesci vivi ad altre aziende di acquacoltura. Occorre quindi precisare che in caso di epizoozia vanno sempre ordinati i provvedimenti di lotta necessari per scongiurare un’ul- teriore propagazione della malattia. Inoltre al fine di incentivare procedure uniformi a li- vello svizzero, l’USAV deve essere abilitato a emanare – d’intesa con l’UFAM e con il laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci – direttive tecniche sulla lotta alla IPN.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta Capitolo 6: Epizoozie da sorvegliare

Art. 291 cpv. 1 Per il 1° agosto 2014, con l’articolo 61 capoverso 6 è stato introdotto per i guardiacaccia l’obbligo di notifica al veterinario cantonale per quanto riguarda la constatazione della comparsa di casi di epizoozie e i sintomi sospetti tali da far temere lo scoppio di un’epi- zoozia. Ciò deve valere in futuro anche per le epizoozie da sorvegliare, per le quali le disposizioni relative all’obbligo di notifica e ai primi provvedimenti di cui agli articoli 61–64 non sono applicabili.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta Capitolo 7: Disposizioni speciali concernenti le zoonosi

Cpv. 1: Attualmente la sorveglianza delle antibioticoresistenze si limita agli agenti zoono- tici e ai germi indicatori in animali sani. Non esistono dati rappresentativi sulle resistenze riguardo agli agenti infettivi batterici in animali malati. Invece, in ambito veterinario le re- sistenze detengono grande importanza e sono in grado di ostacolare la cura degli animali. Questo può causare una durata maggiore della malattia, un peggioramento del rendi- mento a livello di produzione e un incremento della mortalità. Inoltre si riscontra la ten- denza a impiegare in medicina veterinaria proprio gli antibiotici di nuova generazione che hanno un effetto più lungo e più ampio, considerati in parte anche come antibiotici di ri- serva per la medicina umana. I risultati di un programma di sorveglianza sui germi pato- geni per gli animali potranno indicare se questo impiego è giustificato oppure se l’efficacia dei «vecchi» antibiotici (che spesso sono meno problematici per lo sviluppo di antibiotico- resistenze) è ancora sufficientemente garantita. Tali risultati potranno essere usati per stilare direttive terapeutiche per le principali malattie batteriche in campo veterinario. Inol- tre, a livello di sorveglianza dei germi patogeni per gli animali sarà possibile includere, oltre agli animali da reddito che forniscono generi alimentari, anche il settore degli animali da compagnia. Per tali motivi in futuro tra le condizioni sancite nell’articolo 291d capoverso 1 viene inse- rita anche la possibilità di rilevare i dati sugli agenti patogeni per gli animali. Cpv. 2: In futuro, nel quadro della sorveglianza delle antibioticoresistenze sarà possibile analizzare anche i campioni prelevati nell’ambito dell’esecuzione della diagnosi su animali malati.

Titolo quarto: Esecuzione Capitolo 3: Cantone

Art. 301 cpv. 1 frase introduttiva e lett. dbis I compiti del veterinario cantonale, cui spetta dirigere la lotta contro le epizoozie, vengono precisati aggiungendo che egli ordina le misure necessarie all’identificazione precoce e alla sorveglianza per impedire la diffusione di epizoozie.

Art. 309 cpv. 2 Dal 1° gennaio 2010 la registrazione di tutti gli apiari nel Cantone avviene in base all’arti- colo 18a capoverso 2 OFE ad opera di un servizio designato dal Cantone. L’obbligo dell’ispettore degli apiari di tenere un elenco delle sedi delle colonie può dunque essere soppresso.

Titolo quarto: Esecuzione Capitolo 4: Laboratori di diagnostica

Contemporaneamente all’introduzione nell’OFE di ulteriori condizioni per il riconoscimento dei laboratori nonché di norme concrete sulla procedura per il loro riconoscimento e la revoca di quest’ultimo, il diritto vigente viene anche reimpostato ex novo.

Art. 312 Nell’articolo 312 figurano le condizioni che i laboratori devono adempiere per poter otte- nere il riconoscimento. Cpv. 1 e 2 lett. a: Il testo è stato ripreso senza modifiche dal diritto vigente. Cpv. 2 lett. b e c: Possono essere riconosciuti esclusivamente i laboratori che tra i loro compiti principali si occupano di diagnostica di laboratorio relativa alla medicina veterina- ria e/o di sorveglianza della salute degli animali e che sono in grado di eseguire un’ampia gamma di analisi sulle epizoozie. L’offerta di metodi diagnostici deve comprendere tutti i procedimenti della diagnostica microbiologica di routine. Cpv. 2 lett. d: I laboratori riconosciuti eseguono analisi i cui risultati sono determinanti per le misure del servizio veterinario. Sia per garantire il buon esito dei programmi nazio- nali di lotta alle epizoozie sia per accertare, in caso di gravi crisi, l’evoluzione delle epi- zoozie, è indispensabile poter disporre di personale di laboratorio con una valida forma- zione, di una diagnostica rapida e, possibilmente, anche di tragitti brevi per il trasporto in laboratorio dei campioni prelevati. Per garantire durevolmente, nel campo della diagno- stica delle epizoozie, l’infrastruttura e le competenze professionali necessarie e poter avere a disposizione le capacità operazionali necessarie dei laboratori anche in caso di crisi, tra le condizioni per il riconoscimento dei laboratori vi sarà, oltre all’obbligo di avere una sede in Svizzera, anche il fatto di eseguire le analisi in Svizzera. L’importanza di questi requisiti risulta facilmente comprensibile pensando ai casi di comparsa di epizoozie altamente contagiose secondo l’articolo 2 OFE; infatti, in casi simili non è escluso che, in base alle disposizioni di sicurezza internazionali, i campioni di materiale infetto potrebbero dover venire analizzati unicamente in Svizzera. Inoltre, il requisito di avere una sede in Svizzera è finalizzato anche a promuovere la collaborazione tra i Cantoni e i laboratori (cfr. a questo proposito il commento sull’art. 312c cpv. 4). Cpv. 2 lett. e nonché cpv. 3 e 4: In futuro i requisiti riguardanti il direttore del laboratorio saranno completati concretizzando il suo obbligo di vantare una specializzazione nel campo della diagnostica delle malattie infettive relativa alla medicina veterinaria. Inoltre il

direttore deve aver assolto un perfezionamento professionale nell’ambito della lotta alle epizoozie e deve lavorare nel laboratorio almeno al 60 per cento; al suo sostituto si appli-

cano fondamentalmente le stesse condizioni. In casi singoli è comunque possibile preve- dere una deroga dall’obbligo di disporre di una formazione nel campo della medicina ve- terinaria, a condizione però che abbia effettuato studi universitari in scienze naturali e che sia in grado di dimostrare di avere esperienze pluriennali nell’ambito della diagnostica di laboratorio relativa alla medicina veterinaria. Anche nei confronti del personale del labo- ratorio incaricato di eseguire le analisi varranno prescrizioni concrete in materia di forma- zione professionale. Cpv. 2 lett. f: Anche se il collegamento ad ALIS risulta indirettamente dall’obbligo dei laboratori di trasmettere regolarmente i dati al sistema, esso viene espressamente citato come condizione per il riconoscimento. Cpv. 5: La facoltà dell’USAV di emanare istruzioni tecniche viene ampliata anche in ma- teria di riconoscimento di laboratori.

A garanzia di competenza nell’eseguire la diagnosi di tutte le epizoozie elencate nell’OFE, l’USAV designa i cosiddetti laboratori nazionali di riferimento (LNR). Si tratta di solito di istituti specializzati della facoltà Vetsuisse delle Università di Berna e Zurigo oppure di organismi istituzionali dell’amministrazione federale, come ad es. Agroscope. Le condi- zioni sancite nell’articolo 312 devono fondamentalmente applicarsi per analogia anche ai LNR. Tuttavia, in considerazione del particolare orientamento e della precipua specializ- zazione di tali laboratori in fatto di agenti infetti e di specie animali, può capitare che non risulti possibile adempiere contemporaneamente ai requisiti riguardanti la gamma delle analisi eseguite e il direttore del laboratorio (veterinario). È il caso in particolare quando, oltre alla diagnostica vera e propria delle malattie infettive, per un laboratorio è importante la salute degli animali nel suo complesso, comprese quindi la detenzione, l’alimentazione e le questioni relative alla protezione degli animali (ad esempio nel caso di LNR specia- lizzati in epizoozie delle api e dei pesci). La possibilità di autorizzare deroghe serve a tenere conto di questo tipo di situazioni.

Tale disposizione disciplina la procedura per il rilascio del riconoscimento nonché le con- dizioni per un’eventuale revoca. Se il riconoscimento non viene revocato, ne è prevista una validità di cinque anni. Per agevolare l’inoltro della richiesta di riconoscimento, andrà approntato un formulario standard da usare sempre.

Cpv. 1: Nel diritto vigente, la partecipazione a esperimenti in comune figura tra le condi- zioni per il riconoscimento dei laboratori (art. 312 cpv. 2 lett. c). Visto che, a ben vedere si tratta invece piuttosto di una condizione per il mantenimento del riconoscimento, in futuro la partecipazione a esperimenti in comune verrà inserita tra gli obblighi dei labora- tori, la cui violazione può generare la revoca del riconoscimento (cfr. art. 312b cpv. 6 lett. d). Poiché oggigiorno vi sono anche organismi esterni che propongono esperimenti in comune per la diagnostica in campo veterinario, non è più necessario concentrare l’atten- zione unicamente sugli esperimenti in comune che sono effettuati dai laboratori nazionali di riferimento. Cpv. 2: Testo ripreso senza mutazioni dal diritto vigente (art. 312 cpv. 4).

Cpv. 3: Il primo periodo è stato ripreso senza modifica dal diritto vigente (art. 312 cpv. 3). Inoltre è previsto che, in futuro, un incarico potrà essere impartito o trasmesso a un labo- ratorio non riconosciuto solo se nessuno dei laboratori riconosciuti dispone delle neces- sarie conoscenze tecniche per eseguire l’analisi del campione prelevato. Infine, l’incarico può venire affidato a un laboratorio all’estero unicamente nel caso in cui in Svizzera non esiste alcun laboratorio adatto. Cpv. 4: La convenzione contrattuale tra il Cantone, quale committente, e i laboratori che si occupano di eseguire le analisi è finalizzata ad assicurare i vari specifici requisiti in fatto di diagnostica delle epizoozie, come ad es. la garanzia della possibilità di aumentare le capacità operazionali dei laboratori in caso di epizoozie oppure nel quadro di programmi nazionali di lotta alle epizoozie nonché l’erogazione di prestazioni su misura (ad es. ser- vizio di ritiro). Cpv. 5: Testo ripreso senza modifiche dal diritto vigente (art. 312 cpv. 4bis).

Potrebbe capitare che alcuni dei laboratori attualmente riconosciuti non sono (ancora) in grado di adempiere ai futuri requisiti relativi al direttore del laboratorio. Per concedere loro sufficiente tempo per adeguarsi alla modifica, è previsto per l’applicazione dei requisiti relativi al direttore un periodo transitorio di tre anni a partire dall’entrata in vigore della modifica.

2.) Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Capitolo 1: Disposizioni generali

Il numero 3 della lettera f del diritto vigente include già ora la regolamentazione di cui al numero 4. Oltre all’introduzione della precisazione che ne risulta necessaria, in futuro è prevista una limitazione della deroga ai resti alimentari provenienti da economie domesti- che private. I rifiuti provenienti da ristoranti hanno generalmente un più elevato tenore liquido e questo rende necessaria una «logistica per la raccolta a tenuta stagna». Tale logistica deve essere verificata da parte del servizio veterinario. Per evitare eventuali fraintendimenti di comprensione dovuti a una formulazione con de- roghe e controderoghe, in futuro la lettera f sarà soppressa: in un nuovo capoverso (2 bis) saranno regolamentati i casi in cui l’OESA si applica ai resti alimentari.

Art. 3 lett. f e g In futuro nel campo d’applicazione dell’OESA gli equidi saranno sempre considerati come animali da reddito. La modalità di eliminazione tramite somministrazione ad animali pre- datori sarà quindi possibile anche per gli equidi dichiarati come animali da compagnia secondo l’articolo 15 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti ve-

terinari (RS 812.212.27), se il loro proprietario lo decide. Questa regolamentazione coin- cide con le norme dell’UE1 secondo cui, negli ambiti dell’eliminazione e dei divieti di som- ministrazione, gli equidi vengono parimenti generalmente considerati come animali da reddito.

Capitolo 2: Sottoprodotti di origine animale

Art. 7 cpv. f Precisazione di natura redazionale.

Capitolo 3: Eliminazione Sezione 1: Principi, obbligo di notifica e autorizzazione, controllo autonomo

Art. 10 cpv. 2 lett. h Questa specifica deroga dall’obbligo di notifica è superflua perché l’incenerimento di resti alimentari della categoria 3 in impianti di incenerimento dei rifiuti non rientra nel campo d’applicazione dell’OESA.

Capitolo 3: Eliminazione Sezione 2: Impianti

Art. 18 Questa disposizione era stata emanata per alleggerire il lavoro dei Cantoni, affidando per contro all’USAV il compito di verificare i parametri per la «sterilizzazione alternativa a pressione». Tuttavia, dal 2004 a questa parte, è stata eseguita soltanto un’unica proce- dura di autorizzazione. Inoltre, oggi come oggi non sussiste più l’obbligo di sottoporre alla sterilizzazione a pressione i sottoprodotti di origine animale che dovrebbero soggiacere a questa disposizione. Di conseguenza, la disposizione è diventata obsoleta e può essere soppressa.

1 Direttiva 2002/99/CE del Consiglio del 16 dicembre 2002 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasforma- zione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11, regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1 e regolamento (UE) n. 142/2011 della Com- missione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag.1.

Capitolo 3: Eliminazione Sezione 3: Trasporto

Art. 19 cpv. 2 Precisazione di natura redazionale.

Capitolo 3: Eliminazione Sezione 4: Tipi di eliminazione ammessi

Art. 24 cpv. 2 In occasione della revisione totale della OESA nel 2011, è stata ammessa la possibilità di eliminare nelle acque i rifiuti di pesci derivati dall’eviscerazione effettuata a bordo delle barche utilizzate per la pesca in Svizzera. Inoltre, su richiesta dei Cantoni della Svizzera occidentale, è stata istituita una competenza cantonale secondo cui la possibilità di elimi- nare i rifiuti di pesci in acqua viene estesa anche al luogo della prima trasformazione subito dopo l’approdo a riva delle barche, allo scopo precipuo di ancorare nella legisla- zione una pratica in uso ormai da lungo tempo in questi Cantoni. Tuttavia, da un punto di vista specialistico, questo può comportare problemi perché ad esempio gli uccelli acqua- tici, mangiando i rifiuti di pesci, sono in grado di diffondere eventuali malattie da un spec- chio d’acqua all’altro. Si tratta di un fenomeno che avviene già normalmente in condizioni naturali, senza l’intervento dell’uomo, ma che può essere ingigantito e acuito tramite la «somministrazione» agli animali di quantità localmente anche ingenti di rifiuti di pesci. Per il resto, l’attuale regolamentazione è in conflitto con la Convenzione per la pesca nel lago di Costanza (RS 0.923.31), visto che altri Stati rivieraschi proibiscono l’eliminazione dei rifiuti di pesci nelle acque. Di conseguenza, in futuro la normativa dovrà tornare a essere analoga a quella vigente prima della revisione totale. I Cantoni avranno nondimeno an- cora la possibilità di autorizzare, sotto la propria responsabilità, l’eliminazione dei rifiuti di pesci nelle acque. Nuova però la disposizione secondo cui il veterinario cantonale dovrà discutere la possibilità di un’autorizazione cantonale non soltanto con l’autorità cantonale preposta alla sorveglianza della pesca, ma in futuro anche con l’autorità cantonale prepo- sta alla protezione dell’ambiente.

Art. 25 cpv. 1 lett. e Adeguamento dovuto alla modifica dell’articolo 3 lettere f–g. I Cantoni continueranno a poter stabilire, in ogni autorizzazione d’esercizio, quali sono le specie animali che possono essere sotterrate nei cimiteri per animali.

Capitolo 4: Utilizzazione di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali e la fabbricazione di prodotti tecnici Sezione 1: Divieti e deroghe

Art. 28 lett. a Finora l’OESA non contiene nessuna regolamentazione concernente il riscaldamento dei latticini prima della loro somministrazione ad animali come alimenti. In futuro vigeranno

invece requisiti concreti. Il riscaldamento dei latticini sarà indispensabile perché l’afta epi- zootica è in grado di diffondersi ampiamente attraverso il commercio sovraregionale del siero di latte, prima che venga constatata l’eventuale introduzione su suolo svizzero di questa epizoozia. È concessa un’eccezione unicamente in caso di utilizzo nelle immediate vicinanze del produttore di latte.

Capitolo 4: Utilizzazione di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali e la fabbricazione di prodotti tecnici Sezione 2: Alimentazione degli animali da reddito

Art. 29 frase introduttiva nonché lett. b e bbis Con un’infrastruttura separata a ogni livello della filiera, si riuscirà a far in modo che i sottoprodotti di animali acquatici non vengano contaminati da materiale estraneo. Inoltre, d’altro canto, è necessario escludere che i ruminanti assumano tali prodotti, neppure sotto forma di tracce (ad eccezione dei vitelli per il tramite di mangimi d’allattamento). Negli impianti per la fabbricazione e la trasformazione di alimenti per ruminanti non è dunque consentito produrre nessun «alimento per non ruminanti con farina di pesce». Il latte in polvere contenente farina di pesce non può essere trasformato nello stesso impianto come alimento per bovini o per altre specie di ruminanti. La medesima separazione rigo- rosa vale anche per tutti gli altri livelli successivi della filiera, fino alla mangiatoia. Nella frase introduttiva viene inoltre precisato il rimando all’articolo 27.

Art. 30 lett. a e abis Con la lettera a si chiarisce che i prodotti sanguigni di ruminanti non possono essere impiegati come componente di alimenti destinati a suini, volatili e animali acquatici. La precedente lettera a viene trasformata in lettera abis.

Art. 31 frase introduttiva nonché lett. a, abis e b La frase introduttiva viene completata come nel caso dell’articolo 30. Anche in questo caso nella lettera a si chiarisce che i sottoprodotti di origine animale della categoria 3 non possono essere usati come alimenti da somministrare agli animali acquatici se proven- gono da ruminanti. Per quanto riguarda la separazione da rispettare, si applicano i mede- simi principi come all’articolo 29: inoltre, se necessario, occorre assicurare il rispetto del divieto di cannibalismo di cui all’articolo 27 capoverso 2 (lett. abis). La formulazione della lettera b viene quindi adeguata di conseguenza, sancendo che soggiacciono a tale dispo- sizione anche i prodotti non oggetto di controllo delle carni (ad es. i prodotti preparati a base di pesce) o i prodotti fabbricati con materiale che non proviene direttamente da un macello.

Capitolo 4: Utilizzazione di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali e la fabbricazione di prodotti tecnici Sezione 3: Alimentazione di altri animali

Art. 33 cpv. 1 lett. a numero 1 nonché cpv. 2 Con questa modifica proposta, in futuro dovrebbe essere possibile utilizzare un impianto comune per la fabbricazione di alimenti per animali da reddito e da compagnia, a condi- zione che per tutte le specie animali bersaglio vengano trasformati esclusivamente i ri- spettivi materiali consentiti (ad esempio farina di pesce). Inoltre, per gli alimenti destinati agli animali da compagnia viene fatto qui il riferimento alle prescrizioni di cui all’allegato 5 numero 37.

Capitolo 5: Responsabilità dell’eliminazione

Art. 39 cpv. 3 A seguito dell’ampliamento del campo d’applicazione attuato in occasione della revisione totale dell’OESA del 2011 (estesa tra l’altro anche ai latticini, ai prodotti a base di uova e ai prodotti apicoli), occorre ora rilasciare in parte anche autorizzazioni d’esportazione per prodotti che non rientrano nel campo della garanzia di eliminazione in Svizzera. La deroga dalla garanzia di presa a carico va quindi estesa anche ai prodotti di cui all’articolo 7 lettera d. Inoltre la parte della frase che cita i sottoprodotti di origine animale sottoposti a steriliz- zazione a pressione va sostituita con la formulazione: prodotti derivati immagazzinabili. Per questi ultimi non è generalmente necessaria alcuna garanzia di eliminazione in Sviz- zera. Possono essere immagazzinati provvisoriamente per diversi mesi a temperatura ambiente in contenitori idonei se le esportazioni (ad es. a causa di epizoozie) all’improv- viso non sono più possibili: citiamo come esempi di questo tipo i grassi fusi in contenitori metallici o le farine animali in magazzini di deposito dotati di pavimenti consolidati.

Allegati

Allegato 1 Numero 2: Gli impianti che inceneriscono materiale della categoria 1 in futuro saranno soggetti all’obbligo di relativa autorizzazione anche se dispongono già di un’autorizza- zione conformemente alle disposizioni del diritto ambientale. Ciò riguarda tra l’altro anche gli impianti d’incenerimento rifiuti che si occupano di eliminare i resti alimentari provenienti dagli aerei oppure i cementifici che inceneriscono le farine di categoria 1. Numero 4: Non soltanto la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia sarà sog- getta a obbligo di autorizzazione, bensì esplicitamente anche quella di alimenti destinati ad animali da reddito; per gli alimenti per animali da reddito è particolarmente importante l’attuazione dei divieti di somministrazione (relativi alle farine animali).

Allegato 5 numero 31a Con i latticini non riscaldati che vengono somministrati ad animali, in casi sfavorevoli è possibile che in tempi rapidi si diffonda ampiamente l’afta epizootica. Di conseguenza, in questo numero vengono disciplinate ex novo le prescrizioni riguardanti il riscaldamento di

latte e latticini nonché di fanghi di centrifugazione e di separazione: in tal modo può pari- menti venire colmata una lacuna di equivalenza con il diritto UE (direttiva 2002/99/CE2 e regolamento (UE) n. 142/20113). Al numero 311a dell’allegato 5 dell’OESA è prevista una pastorizzazione tramite riscaldamento di latte e latticini ad almeno 72 °C per 15 secondi. Tuttavia, il regolamento dell’UE prevede nell’allegato X, capo II, sezione 4, parte I, punto 1.3 un secondo riscaldamento di breve durata a 72 °C. Gli effetti di una sola pastorizza- zione o di una doppia pastorizzazione sono simili; per tale motivo questa differenza è irrilevante. A livello di contenuto, le prescrizioni e le deroghe corrispondono alla regolamentazione vigente in materia di siero di latte di cui all’allegato 1 numero 4 dell’ordinanza del DFI concernente l’igiene nella produzione lattiera (RS 916.351.021.1). I parametri per il riscal- damento del latte coincidono con quelli di cui all’articolo 49 capoverso 1 lettera a dell’or- dinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (RS 817.024.1).

Allegato 5 numero 38 titolo, frase introduttiva e lett. b In futuro, al fine della verifica del rispetto delle norme microbiologiche saranno prelevati campioni casuali. Questi ultimi vanno prelevati durante la fabbricazione o l’immagazzina- mento degli alimenti per animali pronti oppure dei prodotti derivati destinati a essere usati come ingredienti per la loro produzione (ad es. farina di pesce). I criteri microbiologici sono in linea con quelli di cui al regolamento (UE) n. 142/20114. Inoltre, alla lettera b sono introdotti ex novo anche i criteri da applicare agli alimenti greggi per animali.

Allegato 5 numero 39 Completamento tramite l’aggiunta degli invertebrati, per far in modo che la deroga valga anche per gli insetti.

Allegato 5 numero 42 La formulazione attuale comporta problemi in sede di esecuzione, visto che nel caso delle stazioni di depurazione delle acque di scarico (in relazione alla corrente d’acqua) non si tratta di sistemi chiusi e i residui non vengono inceneriti. Con la modifica proposta e la nuova formulazione che fa riferimento all’incenerimento dei residui della fermentazione secondo le prescrizioni della legislazione in materia di protezione dell’ambiente si include anche la possibilità di ricavarne fosforo. La gamma dei prodotti della categoria 3 che possono venire fermentati senza igienizza- zione nelle stazioni di depurazione delle acque di scarico, deve tuttavia essere limitata (soltanto prodotti di cui all’articolo 7 lettere b–g, analogamente al numero 43). Il motivo è duplice: i prodotti che beneficiano della deroga oggi vengono prevalentemente trasformati in alimenti per animali da compagnia; inoltre non è possibile prevedere come reagirebbe

2 Direttiva 2002/99/CE del Consiglio del 16 dicembre 2002 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 18 del 23.1.2003, pag.11. 3 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag.1.

4 Cfr. nota a piè di pagina 2.

in futuro la biologia delle colonne dei fanghi di depurazione dopo avere ricevuto grandi quantità di scarti della macellazione, né quali potenziali pericoli ne potrebbero derivare.

IV. Modifica di altri atti normativi 1.) Ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 (RS 916.404.1)

Art. 1 cpv. 2 lett. a nonché art. 4 cpv. 1 lett. a Completamento aggiungendo i volatili da cortile. Grazie ai dati da rilevare in futuro, sarà possibile verificare l’efficacia della lotta all’infezione da Salmonella. Ne risulterà una do- cumentazione motivata e paragonabile sul piano internazionale dello stato sanitario degli effettivi di volatili, che potrà essere utile in particolare nell’eventualità che il numero di casi notificati d’infezione umana sia tale da far supporre un’epidemia da Salmonella tra i vola- tili. Inoltre l’articolo 1 capoverso 2 lettera a viene precisato aggiungendo che l’ordinanza si applica anche agli equidi tenuti negli zoo.

Art. 8b e allegato 1 numero 5 Le aziende detentrici di volatili da cortile a partire da determinate dimensioni in futuro dovranno essere registrate nella banca dati sul traffico di animali. In caso di avvenuta stabulazione di un nuovo effettivo delle dimensioni di cui all’articolo 8b, i detentori di ani- mali dovranno notificare al gestore della BDTA i dati di cui all’allegato 1 numero 5.

2.) Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (RS 916.472)

Titolo prima dell’art. 23 nonché art. 23 Per il rilascio e la revoca del riconoscimento di un laboratorio in futuro sarà riscossa – a dipendenza dell’onere lavorativo in termini di tempo – una tassa a completa copertura dei costi che va da 200.- a 500.- franchi, per garantire il finanziamento del dispendio dell’USAV.

V. Ripercussioni delle modifiche alle due ordinanze 1.) Confederazione Le modifiche alle due ordinanze non comportano nessun grosso onere supplementare per la Confederazione. L’estensione delle analisi delle antibioticoresistenze anche agli agenti patogeni per gli animali (art. 291d) avrà come conseguenza un certo qual onere supplementare in termini di personale e causerà costi di laboratorio per circa 150’000 CHF. Questi dispendi supplementari saranno tuttavia coperti tramite le risorse esistenti in seno all’USAV, in particolare attingendo ai mezzi finanziari disponibili per l’identificazione precoce delle epizoozie e per i programmi di sorveglianza.

2.) Cantoni Spostando due epizoozie dal gruppo delle malattie da sorvegliare a quello delle malattie da combattere è lecito attendersi che per i Cantoni vi sarà un certo qual aumento delle uscite. Da un lato potrebbe risultare un onere supplementare a seguito di eventuali perdite di animali in relazione a ordini impartiti dalle autorità in caso di comparsa della paratuber- colosi. D’altro lato vi sarà probabilmente una tendenza all’aumento delle spese per i prov- vedimenti di lotta che non sono coperti da tasse riscosse presso i detentori di animali. Nel caso dei Cantoni che attualmente non pretendono dai commercianti di bestiame il pagamento della doppia tassa di base, l’introduzione della tassa unificata per il rilascio della patente per il commercio di bestiame si tradurrà in maggiori entrate sotto forma di emolumenti. A seguito dell’obbligo di notifica per la stabulazione di nuovi effettivi di volatili (art. 18b OFE), in futuro il loro numero sarà noto, dando così direttamente la possibilità di stabilire il rapporto tra gli effettivi stabulati e gli effettivi analizzati e risultati contagiati: questo fornirà informazioni sull’efficacia della lotta all’infezione da Salmonella. In tal modo i Cantoni sa- ranno esonerati dalla mansione di dovere documentare, all’attenzione dell’USAV, la sor- veglianza della popolazione di volatili, con un conseguente sgravio di lavoro.

VI. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera Le modifiche proposte delle due ordinanze sono in linea con gli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare con l’Allegato veterinario dell’Accordo bilaterale agricolo tra la Svizzera e l’UE (RS 0.916.026.81, allegato 11). Grazie ai dati sui nuovi effettivi di volatili stabulati, in futuro sarà possibile anche adempiere completamente all’obbligo di rendicon- tazione sulla lotta alla salmonellosi tra i volatili, quale parte integrante del rapporto sull’an- damento e sulle fonti delle zoonosi e degli agenti zoonotici (cfr. appendice 1, cifra X, let- tera B, punto 3 Allegato veterinario).

Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). | Lexipedia | Lexipedia