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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Rapporto esplicativo

Avamprogetto di ordinanza sulla cittadinanza svizzera

Agosto 2015

I. Situazione iniziale Il 20 giugno 2014 il Parlamento ha adottato la nuova legge sulla cittadinanza (nLCit)1. Nel messaggio del 4 marzo 20112 concernente la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza svizzera, il Consiglio federale segnalava che dopo la revisione sarebbe stata varata una pertinente ordinanza. A tutt’oggi esiste unicamente un’ordinanza del 23 novembre 20053 sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza (Ordinanza sulle tasse LCit). Vi è una necessità di legiferare a livello di ordinanza segnatamente per quanto riguarda i criteri d’inte- grazione determinanti per la naturalizzazione, le procedure di competenza federale e gli emolumenti per le decisioni di prima istanza nel settore della cittadinanza. Nella nuova ordinanza sono concretizzati più da vicino i criteri d’integrazione introdotti dalla nuova legge sulla cittadinanza. Questi criteri comprendono l’osservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici, il rispetto dei valori della Costituzione federale, le conoscenze linguistiche, la partecipazione alla vita economica o l’acquisizione di una formazione, la promozione e il sostegno dell’integrazione dei fami- liari e la familiarità con le condizioni di vita svizzere. Chi ambisce alla naturalizzazione non deve peral- tro esporre a pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Per la prima volta, la riveduta legge sulla cittadinanza prevede espressamente l’obbligo per le autorità di considerare le circostanze individuali del richiedente nell’esame delle sue conoscenze linguistiche e della sua capacità di mantenersi economicamente. Se per motivi quali disabilità o malattia o altre per importanti circostanze personali il richiedente non può soddisfare questi criteri, l’inadempienza non è considerata a priori un ostacolo alla naturalizzazione (art. 12 cpv. 2 nLCit). Anche queste categorie di deroghe sono concretizzate nella nuova ordinanza. Occorre altresì disciplinare le procedure di competenza federale e la collaborazione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) con altri servizi federali e con le autorità cantonali di naturalizzazione nell’ambito della procedura di naturalizzazione. Ciò comporta anche l’introduzione di direttive unitarie per l’effettuazione delle indagini nel quadro delle procedure di competenza federale e l’introduzione di termini per il trattamento delle domande di naturalizzazione. L’ordinanza disciplina altresì le tasse per le decisioni di prima istanza erogate dalla SEM nel settore della cittadinanza. Oggi queste tasse sono rette in particolare dall’ordinanza sulle tasse LCit, che viene integrata nella nuova ordinanza d’esecuzione della LCit. Sono previste modifiche riguardanti i punti seguenti: le tariffe delle tasse per la naturalizzazione agevolata, la reintegrazione e l’annullamento della naturalizzazione come anche per la stesura del rapporto cantonale d’indagine subiscono un rialzo par- ziale. Inoltre le tasse sono, di norma, prelevate anticipatamente e a fondo perso.

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II. Commenti alle singole disposizioni

Articolo 1 L’articolo 1 definisce il campo d’applicazione della nuova ordinanza d’esecuzione. Lettera a: si tratta di definire i requisiti materiali per il rilascio dell’autorizzazione federale di naturaliz- zazione nel quadro di una procedura di naturalizzazione ordinaria e i requisiti per la naturalizzazione agevolata e per la reintegrazione. Occorre concretizzare maggiormente i criteri d’integrazione e gli altri requisiti per la naturalizzazione. L’ordinanza deve stabilire per esempio quali conoscenze linguistiche occorrono per poter ambire alla naturalizzazione, oppure quale grado di familiarità con le condizioni di vita in Svizzera deve avere il candidato, a quali condizioni si considera che ha vincoli stretti con la Svizzera e in quali casi si considera che viola l’ordine e la sicurezza pubblici o espone a pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Lettera b: laddove la Confederazione abbia l’esclusiva competenza per la naturalizzazione, le compete parimenti di disciplinare la procedura. Per quanto riguarda la naturalizzazione agevolata e la reintegra- zione, tale competenza è formulata espressamente nella riveduta legge sulla cittadinanza tramite perti- nenti norme derogatorie (art. 25 cpv. 2 e 29 cpv. 2 nLCit). Le procedure di competenza federale vanno codificate nella nuova ordinanza, così come occorre definire più da vicino la collaborazione della SEM con gli altri servizi federali e con le autorità di naturalizzazione cantonali nell’ambito della procedura di naturalizzazione. Ciò implica anche l’introduzione di direttive unitarie per lo svolgimento di indagini nel quadro di procedure di competenza federale come anche l’introduzione di termini per il trattamento delle domande di naturalizzazione. Lettera c: l’ordinanza precisa altresì le tasse per l’erogazione di decisioni di prima istanza in materia di cittadinanza da parte della SEM. Oggi questa tariffe sono disciplinate dall’ordinanza sulle tasse LCit. Se tale ordinanza non dispone altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 set- tembre 20044 sugli emolumenti (OgeEm). Le disposizioni dell’ordinanza sulle tasse LCit sono integrate nella nuova ordinanza.

Articolo 2 Familiarità con le condizioni di vita svizzere per la naturalizzazione ordinaria Nel quadro della revisione parziale della LCit, il criterio della «familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri» per la naturalizzazione ordinaria è stato sostituito con quello della «familiarità con le condizioni di vita svizzere» (art. 11 lett. b nLCit). Si tratta di un adeguamento squisitamente termino- logico. Nel quadro della naturalizzazione ordinaria, questo criterio specifico viene ad aggiungersi ai criteri d’integrazione veri e propri di cui all’articolo 12 nLCit. Conformemente alla prassi odierna della SEM, si considera che il richiedente si è familiarizzato con le condizioni di vita svizzere se parla una lingua nazionale, possiede determinate conoscenze sulla Sviz- zera, s’impegna a favore di un’associazione o intrattiene contatti con cittadini svizzeri 5. Occorrono an- che conoscenze delle basi dell’ordine politico e sociale. Queste conoscenze, unitamente alla familiarità con le condizioni di vita svizzere, devono essere atte a giustificare la supposizione che una volta acqui- sita la cittadinanza svizzera il richiedente sia in grado di usufruire in maniera adeguata del proprio status e in particolare anche dei diritti partecipativi che esso conferisce in tema di processo politico. A fronte della prassi applicata sinora, la familiarità con le condizioni di vita svizzere è concretizzata come segue: i candidati alla naturalizzazione devono possedere conoscenze del contesto geografico, politico e societale della Svizzera, partecipare alla vita sociale e culturale della società in Svizzera e intrattenere regolari contatti con cittadini svizzeri. Capoverso 1: Lettera a: le nozioni geografiche e storiche richieste possono abbracciare per esempio conoscenze sulla ripartizione geografica della Svizzera, le sue origini, le lingue nazionali e le regioni linguistiche come anche delle sue principali bellezze. Siccome acquisire la cittadinanza svizzera significa anche accedere

4 RS 172.041.1 5 Istruzioni SEM, consultabili sotto: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Istruzioni e circolari > V. Cittadinanza > Ma- nuale sulla cittadinanza >Capitolo 4: Requisiti comuni e criteri di naturalizzazione > n. 4.7.2.2 Familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri (stato: 15 giugno 2015) 3

ai diritti politici, i richiedenti devono possedere conoscenze elementari di civica, segnatamente per quanto riguarda i diritti in termini di partecipazione politica, per esempio alle votazioni o elezioni, come anche per quanto riguarda l’organizzazione politica del Paese, i diritti fondamentali e il sistema giuridico nazionale. Le conoscenze della realtà societale possono abbracciare per esempio conoscenze delle tra- dizioni svizzere, della sicurezza sociale, delle prestazioni sanitarie o del sistema educativo in Svizzera. Lettera b e c: vi sono molti modi possibili di partecipare alla vita sociale e culturale della società in Svizzera. Si pensi alla partecipazione a eventi o festività di carattere pubblico, all’appartenenza a un’as- sociazione o all’esercizio di un volontariato. La familiarità con le condizioni di vita svizzere sottintende che si deve trattare di attività con un certo «effetto integrativo». Gli stranieri che hanno contatti esclusi- vamente entro la loro cerchia culturale non soddisfano questo criterio e pertanto vanno esclusi dalla naturalizzazione. In quest’ottica, alla lettera c è detto esplicitamente che la familiarità con le condizioni di vita in Svizzera presuppone anche regolari rapporti con cittadini svizzeri. Conformemente all’avamprogetto di ordinanza, la concessione dell’autorizzazione federale di natura- lizzazione non presuppone alcuna integrazione locale, come per esempio la partecipazione alla vita so- ciale e culturale nel Comune di residenza oppure contatti con cittadini svizzeri nel Comune di residenza. A fronte della mobilità odierna e della vastità delle reti sociali che spaziano oggigiorno oltre i confini comunali e cantonali, esigere un tale riferimento locale sarebbe anacronistico oltre che penalizzante per gli stranieri desiderosi di acquisire la cittadinanza svizzera. Uno degli obiettivi della revisione totale della LCit era di eliminare o comunque ridurre al minimo le conseguenze negative sulla procedura di naturalizzazione della mobilità all’interno della Svizzera, oggigiorno di per sé auspicabile. Va rilevato che le prescrizioni federali per la naturalizzazione ordinaria sono prescrizioni minime; ciò è una conse- guenza logica della ripartizione delle competenze prevista dalla Costituzione federale per quanto ri- guarda la naturalizzazione ordinaria (art. 38 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 19996 [Cost.]). Per quel che riguarda la naturalizzazione ordinaria sussiste pertanto la particolarità secondo cui i Cantoni possono formulare esigenze supplementari oltre a quelle dettate dal diritto federale. Capoverso 2: nell’ordinanza occorre precisare che i Cantoni possono testare le conoscenze di base sul contesto geografico, storico, politico o societale svizzero nel quadro di esami obbligatori di civica. Al- cuni Cantoni sottopongono già tuttora i richiedenti a test standard in materia di civica, ovvero in vista della naturalizzazione (p. es. AG, BE, SG, SZ). Di norma questi Cantoni offrono anche pertinenti corsi preparatori. Se un Cantone prevede di svolgere siffatti test deve altresì garantire che i candidati alla naturalizzazione possano prepararvisi adeguatamente grazie ad ausili o corsi specifici (p. es. corso in vista della naturalizzazione, corso d’integrazione). Il superamento dei test non deve richiedere cono- scenze linguistiche superiori a quelle richieste per la naturalizzazione dal diritto federale o cantonale. Si tratta di garantire che il test in vista della naturalizzazione non si trasformi in un test linguistico più approfondito per via indiretta.

Articolo 3 Compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera Onde garantire i fondamenti democratici e costituzionali della Svizzera e tutelare la libertà della sua popolazione, possono essere naturalizzati esclusivamente gli stranieri che non costituiscono una minac- cia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. La nozione giuridica indeterminata di compromis- sione della sicurezza interna o esterna della Svizzera ricorre anche nel diritto in materia di stranieri e d’asilo, per esempio nel contesto della revoca dell’asilo o della revoca del permesso rilasciato confor- memente al diritto in materia di stranieri oppure del disconoscimento della qualità di rifugiato7. La nozione abbraccia tuttora segnatamente la minaccia della priorità statale in materia di prerogative militari e politiche. Ciò comprende per esempio la minaccia mediante terrorismo, estremismo violento, spionaggio, criminalità organizzata, atti o tentativi volti a compromettere gravemente le relazioni della Svizzera con altri Stati o a modificare mediante la violenza l’ordine dello Stato8. Nel contesto della naturalizzazione è di centrale importanza che il richiedente accetti il monopolio sta- tale dell’uso legittimo della forza e che il suo comportamento consenta di dare per acquisito quel minimo

6 RS 101 7 P.es. art. 75 cpv. 1 lett. d, 103 cpv. 2 LStr [RS 142.20]; p.es. art. 5 cpv. 2, 53, 63 cpv. 2, 78 cpv. 1 lett. b LAsi [RS 142.31] 8 Cfr. DTAF 2013/23 del 18 marzo 2013 consid. 3.2 e 2013/3 del 10 gennaio 2013 consid. 4.2.1 4

di disponibilità al discorso imprescindibile in una democrazia. Le persone richiedenti la naturalizzazione il cui comportamento non consente di escludere senza ombra di dubbio un eventuale ricorso alla violenza quale modalità per risolvere un conflitto politico oppure di cui vi sono fondati motivi di dubitare che agiscano nell’interesse della sicurezza della Svizzera vanno escluse dalla naturalizzazione9. Conforme- mente alla giurisprudenza attuale, è stata riconosciuta la compromissione della sicurezza per esempio nel caso di un richiedente che aveva partecipato a un’occupazione violenta del consolato generale greco a Zurigo e nel caso di un altro richiedente che aveva militato in Svizzera a favore delle «Liberation Tigers of Tamil Eelam» (LTTE) occupando una funzione di un certo rilievo (amministrazione delle donazioni)10. Nel quadro delle naturalizzazioni, la valutazione della compromissione della sicurezza incombe alla SEM. La prassi odierna della SEM prevede regolari consultazioni del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) e, all’occorrenza, dell’Ufficio federale di polizia (fedpol). Il SIC è il centro di competenza per tutte le questioni in materia di attività informative e di prevenzione relative alla sicu- rezza interna ed esterna (art. 8 cpv. 3 lett. c dell’ordinanza del 7 marzo 200311 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport [OOrg-DDPS]) e in quanto tale fornisce indicazioni utili in merito a eventuali compromissioni della sicurezza che potrebbero ostare alla naturalizzazione. Fedpol, dal canto suo, assolve i compiti di polizia preventiva e giudiziaria della Confederazione (art. 1 cpv. 2 lett. b dell’ordinanza del 17 novembre 199912 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia [Org-DFGP]). In veste di autorità competente della Con- federazione in materia di polizia, contribuisce a salvaguardare la sicurezza interna della Svizzera me- diante provvedimenti preventivi, repressivi e collaterali (art. 9 cpv. 1 lett. b Org-DFGP). Pur rivestendo un’importanza cruciale, i pareri del SIC e di fedpol non vincolano la SEM, la quale è chiamata a emettere di propria competenza una valutazione globale della situazione13. Va detto tuttavia che la SEM si di- stanzia dai pareri delle autorità specializzate soltanto per validi motivi. Conformemente all’avamprogetto di ordinanza, la compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera è concretizzata nei termini seguenti: lettere a e b: il richiedente compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera se svolge, sostiene (materialmente o personalmente), promuove in altro modo oppure incoraggia pubblicamente il terrori- smo o l’estremismo violento (vedi commenti ad art. 4 cpv. 1 lett. c). Per terrorismo si intendono le mene tendenti a influire o a modificare Stato e società, da attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati (art. 13a cpv. 1 lett. b della legge federale del 21 marzo 199714 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna [LMSI]). Per estremismo violento si intendono le mene di orga- nizzazioni i cui esponenti negano la democrazia, i diritti dell’uomo o lo Stato di diritto e che allo scopo di raggiungere i loro obiettivi commettono, approvano o incoraggiano atti violenti (art. 14c cpv. 3 lett. b n. 4 LMSI). Lettera c: è escluso dalla naturalizzazione anche il richiedente che partecipa o offre il proprio sostegno a un’organizzazione criminale (art. 260ter del Codice penale svizzero del 21 dicembre 193715 [CP]) o pubblicamente la incoraggia. Nella giurisprudenza del Tribunale federale, la fattispecie di organizza- zione criminale racchiude i consorzi criminali di stampo mafioso e i gruppi terroristi, come l’ETA nei Paesi baschi spagnoli e la rete internazionale di Al Qaïda16. La Svizzera non tiene una vera e propria lista delle organizzazioni terroristiche. Attualmente gli unici gruppi terroristici espressamente vietati dalla legge sono «Al Qaïda» e lo «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate17. Non rientrano,

9 Sentenze del TAF C-3769/2011 del 6 ottobre 2014 consid. 3.4, C-2946/2008 del 21 giugno 2011 consid. 6.2, C-1124/2006 del 21 agosto 2009 consid. 4.3.2 e C-1122/2006 dell’11 gennaio 2008 consid. 3.3. 10 Cfr. decisione non pubblicata del DFGP E4-0220800 del 12 ottobre 2006 consid. 12, cit. in: sentenza del TAF C-1123/2006 del 12 settembre 2008 consid. 3.4. 11 RS 172.214.1 12 RS 172.213.1 13 Cfr. sentenze del TAF C-2848/2012 del 26 agosto 2013 e C-4132/2012 del 30 gennaio 2015 14 RS 120 15 RS 311.0 16 Cfr. DFT 132 IV 132 consid. 4.1.2 e 133 IV 58 consid .5.3.1 17 Cfr. art. 1 della legge federale del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizza- zioni associate; RS 122 5

in linea di principio, nel campo d’applicazione dell’articolo 260ter CP i partiti estremisti e le formazioni o organizzazioni politiche d’opposizione, purché si servano di strumenti adeguati (non criminosi)18. Lettera d: anche la partecipazione o l’appoggio ad attività di spionaggio oppure il fatto di incoraggiarle pubblicamente sono motivi di esclusione dalla naturalizzazione in quanto compromettono la sicurezza. Tali attività abbracciano lo spionaggio politico, economico o militare e lo spionaggio in danno di Stati esteri (art. 272–274 e 301 CP). Conformemente all’avamprogetto di ordinanza, indizi concreti bastano a giustificare la compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera. Per rifiutare la naturalizzazione non occorrono pertanto precedenti penali.

Articolo 4 Osservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici La nozione giuridica indeterminata di sicurezza e ordine pubblici ricorre anche nel diritto in materia di stranieri e di asilo, per esempio nel contesto della revoca dei permessi rilasciati conformemente al diritto in materia di stranieri o della mancata concessione di una protezione provvisoria19. La nozione è già tuttora concretizzata nell’articolo 80 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 ottobre 200720 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA): vi è violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità, in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato oppure se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine di guerra o altri crimini di entità paragonabile. Nel quadro della revisione totale LCit, la nozione di sicurezza e ordine pubblici è stata ripresa nella legge sulla cittadinanza allo scopo di equiparare la nozione di integrazione secondo il diritto in materia di cittadinanza e quella secondo il diritto in materia di stranieri. In linea di principio, la disciplina se- condo l’articolo 80 OASA va pertanto ripresa anche nell’ordinanza LCit. Durante la stesura della pre- sente ordinanza è tuttavia emersa la necessità di adeguare la disposizione, vigente dal 1° gennaio 2008, per quanto riguarda la definizione della nozione di sicurezza e ordine pubblici. Se l’adeguamento sarà adottato nel quadro dell’attuazione della revisione parziale della LCit, il Consiglio federale garantirà il pertinente adeguamento dell’articolo 80 OASA. Capoverso 1 Lettere a e b: le disposizioni corrispondono all’articolo 80 OASA vigente. In futuro, oltre all’inosser- vanza dell’ordine giuridico svizzero, anche il mancato rispetto di decisioni delle autorità e il mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato costituiranno espressamente un ostacolo alla naturalizzazione. Si pensi in particolare ad arretrati in materia di imposte, pigioni, premi di cassa malati o multe, al mancato versamento di contributi di mantenimento o d’assistenza o in generale all’ac- cumulo di debiti. Lettere c e d: le disposizioni corrispondono in linea di massima al vigente articolo 80 capoverso 1 let- tera c OASA, tuttavia con diversi adeguamenti. L’articolo 80 capoverso 1 lettera c OASA vigente elenca comportamenti molto disparati. In parte questi comportamenti costituiscono dei reati e in parte non fanno che riferirsi a reati codificati nel CP, ovvero sono incompleti oppure si riferiscono in parte a fattispecie non codificate in tal forma dal CP. Nell’ottica degli articoli 258 segg. CP, l’avamprogetto di ordinanza precisa che si tratta di «crimini o reati contro la pace pubblica». Inoltre, accanto ai crimini di guerra (art. 264b segg. CP) e ai crimini contro l’umanità (art. 264a CP), è menzionato anche il genocidio (art. 264 CP). Infine, per armonizzare la terminologia con quella dell’articolo 3 della presente ordinanza, la nozione di atto terroristico è sostituita mediante quella di terrorismo. Occorre delimitare l’atto di incoraggiare pubblicamente il terrorismo di cui alla lettera c rispetto alla medesima fattispecie descritta all’articolo 3 lettera a (compromissione della sicurezza interna ed esterna della Svizzera). Quello di incoraggiare pubblicamente un dato reato è un comportamento finalizzato al reclutamento di persone in vista di attività terroristiche. Comprende sia il fatto di rivolgersi personal-

18 Vedasi la nota a piè di pagina n. 15 19 P. es. art. 5 cpv. 1 lett. c, 59 cpv. 3, 62 lett. c, 63 cpv. 1 lett. b, 64d cpv. 2 lett. a LStr [RS 142.20]; p. es. art. 26 cpv. 1bis, 65,

73 LAsi [RS 142.31]

20 RS 142.201 6

mente alle persone che si desidera reclutare sia un indottrinamento in un centro comunitario, in un con- testo religioso o tramite internet. Un comportamento del genere può costituire una minaccia per la sicu- rezza interna o esterna della Svizzera. Azioni pubbliche di propaganda non costituiscono sistematica- mente una siffatta minaccia o un’infrazione della sicurezza pubblica21. Possono tuttavia contrastare con la nostra nozione di ordine, la cui osservanza è considerata, conformemente alla concezione sociale ed etica dominante, una condizione imprescindibile per una coabitazione ordinata. Un tale comportamento va pertanto considerato una violazione dell’ordine pubblico. Il fatto di «pubblicamente fomentare l’odio contro parti della popolazione» può essere assimilato a un reato di discriminazione razziale (art. 261bis CP) e rientrare pertanto nel campo d’applicazione della lettera a. Tuttavia, siccome l’articolo 261bis CP è contestato e la sua applicazione tutt’altro che semplice, nell’OCit è ripresa la disciplina dell’OASA. Capoverso 2: la disposizione corrisponde al vigente articolo 80 capoverso 2 OASA. Capoverso 3: attualmente l’elemento centrale per la Confederazione nel valutare la reputazione del can- didato alla naturalizzazione sotto il profilo penale è l’estratto per privati del casellario giudiziale centra- lizzato (art. 371 CP), sebbene la Confederazione abbia accesso ai dati del casellario giudiziale consul- tabili da parte delle autorità fino alla loro eliminazione (art. 367 cpv. 2 e 4 e 369 CP). Conformemente all’avamprogetto di ordinanza, in futuro la naturalizzazione sarà esclusa fintantoché nel casellario giu- diziale (sistema d’informazione VOSTRA sul casellario giudiziale) figurerà un’iscrizione visibile per le autorità di naturalizzazione della Confederazione e dei Cantoni. In futuro gli stranieri che hanno com- messo reati dovranno pertanto attendere più a lungo prima di poter richiedere la naturalizzazione. Sic- come la naturalizzazione rappresenta il più alto gradino dell’integrazione, è giustificato procrastinarla in attesa che nessuna sentenza, anche di ordine penale, pesi più sul candidato. Peraltro va rilevato che l’estratto per privati è concepito per scopi privati (p. es. ricerca di un alloggio o di un lavoro). La prassi cantonale deroga già oggi, in parte, alla prassi della Confederazione, considerando le iscrizioni del ca- sellario giudiziale sino alla loro eliminazione. Le pene senza condizionale non vengono riportate nell’estratto se sono trascorsi due terzi della durata determinante per l’eliminazione dal casellario giudiziale (art. 371 cpv. 3 CP). Il termine per l’elimina- zione è di 20 anni in caso di pena detentiva di cinque anni o più, di 15 anni in caso di pena detentiva da uno a meno di cinque anni e di dieci anni in caso di pena detentiva inferiore a un anno (art. 369 cpv. 1 lett. a−c CP). Le sentenze che contengono una pena con la condizionale, totale o parziale, non vengono riportate nell’estratto se il condannato ha superato con successo il periodo di prova (art. 371 cpv. 3bis CP). La Confederazione considera anche il fatto che un procedimento penale sia stato aperto e non ancora terminato. In questo caso la procedura di naturalizzazione è sospesa e viene ripresa non appena assodato che il richiedente non è stato condannato a nessuna pena. In futuro verrà a crearsi una situazione particolare per quanto riguarda le condanne penali con ordine di espulsione. Conformemente all’atto normativo per l’attuazione dell’articolo 121 capoversi 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati22, adottato dal Parlamento il 20 marzo 2015, le sentenze che contengono l’espulsione rimangono inscritte nel casellario giudiziale sino alla morte dell’interes- sato. Le autorità di naturalizzazione, tuttavia, potranno consultare le sentenze che contengono l’espul- sione soltanto finché l’interessato sarà oggetto a quest’ultima (art. 367 cpv. 2ter nCP). Questa divergenza in termini di diritti di consultazione tra autorità amministrative e autorità di procedimento penale sarà ulteriormente accentuata nel quadro della revisione totale del diritto relativo al casellario giudiziale (14.053). L’avamprogetto di ordinanza tiene conto di questi sviluppi. Le sentenze che contengono come pena principale una pena detentiva con la condizionale, una priva- zione della libertà con la condizionale, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate d’ufficio dopo dieci anni (art. 369 cpv. 3 CP). Nella prassi, tuttavia, nell’ambito della procedura di naturalizzazione ci si può basare sull’eliminazione dal casellario giudiziale soltanto per le pene severe. Ciò deriva dal principio della proporzionalità. Negli altri casi il termine d’attesa effettivo 21 Sono vietate le azioni propagandistiche a favore di «Al Qaïda» e dello «Stato islamico» nonché delle organizzazioni asso- ciate; vedi nota a piè di pagina n. 18 22 FF 2015 2281 7

dev’essere commisurato alla gravità del reato o dei reati (p. es. tre o cinque anni). In questo contesto va osservato che una pena con la condizionale, totale o parziale, può essere revocata fino a tre anni dopo la scadenza del periodo di prova (art. 46 cpv. 5 CP). Inoltre, i reati di lieve entità continueranno anche in futuro a non costituire un ostacolo alla naturalizzazione, laddove l’insieme delle altre condizioni di na- turalizzazione siano indubbiamente soddisfatte. La SEM emanerà pertinenti istruzioni. Per quanto riguarda i giovani, di norma le sentenze non figurano nell’estratto per privati e le autorità di naturalizzazione hanno un accesso limitato ai loro dati personali contenuti nel casellario giudiziale (art. 367 cpv. 2 e 371 cpv. 2 CP). I termini per l’eliminazione delle iscrizioni sono peraltro più brevi che per gli adulti. A fronte di ciò, oggigiorno le autorità cantonali competenti in materia di naturalizza- zione sono tenute a sollecitare informazioni riguardanti i giovani stranieri presso la Procura dei mino- renni23. Contrariamente a quanto previsto dal diritto in materia di stranieri, secondo cui la revoca del permesso di dimora (art. 62 lett. c LStr) o di domicilio (art. 63 cpv. 1 lett. b LStr) presuppone che lo straniero abbia violato «in modo rilevante o ripetutamente», ovvero «gravemente» l’ordine e la sicurezza pubblici, la legge sulla cittadinanza non prevede siffatte limitazioni. Questa disciplina più severa è giustificata, primo perché nel quadro della naturalizzazione gli interessi pubblici e privati in gioco sono di altra natura, secondo perché la naturalizzazione rappresenta il più alto gradino dell’integrazione, pertanto si può richiedere il possesso dei requisiti più severi in tema d’integrazione24. Conformemente al principio di proporzionalità, tuttavia, un’unica inosservanza di un obbligo di diritto pubblico oppure un’unica infrazione di lieve entità non costituisce un ostacolo alla naturalizzazione laddove l’insieme delle altre condizioni di naturalizzazione siano indubbiamente soddisfatte.

Articolo 5 Rispetto dei valori della Costituzione federale La nozione giuridica indeterminata di rispetto dei valori della Costituzione federale ricorre già nel diritto in materia di stranieri, per esempio tra i principi per l’integrazione (art. 4 cpv. 1 LStr) oppure tra i pre- supposti per il rilascio anticipato del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 4 LStr i.c.d. con l’art. 62 cpv. 1 lett. a OASA)25. Conformemente al diritto vigente vi è mancato rispetto dei valori della Costituzione federale per esempio laddove lo straniero non osservi i principi fondamentali della democrazia, dell’au- todeterminazione o della parità dei sessi26. Capoverso 1: conformemente all’avamprogetto di ordinanza, i «valori della Costituzione federale» ab- bracciano i principi fondamentali, i diritti fondamentali e gli obblighi codificati dalla Costituzione fede- rale. Tra i principi portanti della Costituzione federale si annoverano tradizionalmente i principi della democrazia, dello Stato di diritto, dello Stato federale e dello Stato sociale27. I primi due rivestono par- ticolare importanza per la naturalizzazione e vanno pertanto menzionati nell’ordinanza. Tra i diritti costituzionali fondamentali, l’avamprogetto di ordinanza menziona espressamente la parità tra donna e uomo, il diritto alla vita e alla libertà personale, la libertà di credo e di coscienza e la libertà di espressione. Questi diritti fondamentali sono di centrale importanza anche per la naturalizzazione. Opinioni o comportamenti in contrasto con questi diritti fondamentali, per esempio l’assenza di tolle- ranza verso altri gruppi e/o religioni o l’appoggio a un matrimonio forzato, sono segni di un’integrazione insufficiente. In caso di presunto matrimonio forzato – laddove la rilevanza penale non sia dimostrabile – si può considerare che il candidato alla naturalizzazione abbia tenuto un comportamento in chiara contraddizione con i valori e i principi della società svizzera (DTF 134 II 1 consid. 4.3).

23 Cfr. Istruzioni SEM, consultabili sotto: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Istruzioni e circolari, V. Cittadinanza > Manuale sulla cittadinanza, capitolo 4: Requisiti comuni e criteri di naturalizzazione > n. 4.7.3.1. Fedina penale/Precedenti penali (stato 15 giugno 2015) 24 Cfr. al riguardo il messaggio del 4 marzo 2011 concernente la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza svizzera, FF 2011 2576. 25 Altri esempi: art. 77 cpv. 4 lett. a OASA, art. 4 lett. a dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’integrazione degli stranieri (OIntS); RS 142.205 26 Silvia Hunziker, Beat König, Art. 34 AuG, Stämpflis Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Auslän- der (AuG), 2010, n.marg. 53. 27 Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Stämpflis juristische Lehrbücher, 3. Auflage, 2011, §6 Die Strukturprinzipien der Bundesverfassung, n.marg. 1 segg. 8

La Costituzione federale codifica numerosi obblighi, tra cui l’obbligo di prestare servizio militare o servizio civile, l’obbligo di assolvere la scuola dell’obbligo e l’obbligo fiscale. I candidati alla natura- lizzazione sono tenuti a riconoscere tutti gli obblighi costituzionali. L’avamprogetto di ordinanza men- ziona espressamente i primi due. L’obbligo di assolvere la scuola dell’obbligo è del tutto centrale in vista della naturalizzazione, giacché primeggia in linea di principio sull’osservanza di precetti religiosi da parte di singole parti della popolazione28. Anche il fatto di vietare a una ragazza di partecipare alle lezioni obbligatorie di nuoto (a scuola) può essere un indizio di integrazione insufficiente, a maggior ragione laddove la scuola sia venuta largamente incontro alle richieste religiose29. Capoverso 2: come già tuttora in alcuni Cantoni (p. es. AG, BL, SG), in futuro i candidati alla natura- lizzazione dovranno firmare una dichiarazione di lealtà in cui confermeranno di rispettare i suddetti valori della Costituzione federale30. Ad eccezione dei minorenni, tutti i candidati alla naturalizzazione soggiaceranno a tale obbligo a prescindere dal tipo di naturalizzazione richiesta (naturalizzazione ordi- naria o agevolata, reintegrazione). Capoverso 3: conformemente all’avamprogetto di ordinanza, la dichiarazione di lealtà verterà segnata- mente sui valori di cui al capoverso 1. Le autorità competenti saranno libere di determinare gli altri contenuti come anche la forma della dichiarazione. Nel caso della naturalizzazione ordinaria, la respon- sabilità incombe ai Cantoni, per la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione, invece, alla SEM. Se dopo la naturalizzazione emerge che al momento di firmare la dichiarazione il richiedente con ogni evidenza non rispettava o non era intenzionato a rispettare successivamente i valori della Costituzione federale, l’autorità competente può annullare la naturalizzazione (art. 36 nLCit).

Articolo 6 Dimostrazione delle conoscenze linguistiche Nel quadro della revisione totale della LCit, l’esigenza della conoscenza di una lingua nazionale è espressamente codificata nella legge (art. 12 cpv. 1 lett. c nLCit). Le conoscenze linguistiche sono in- contestabilmente un elemento cruciale per l’integrazione. L’ordinanza definisce concretamente le esi- genze in vista della naturalizzazione in termini di livello linguistico e di pertinente dimostrazione. Capoverso 1: conformemente all’avamprogetto di ordinanza, i candidati alla naturalizzazione devono dimostrare di aver raggiunto almeno il livello di riferimento B1 del Quadro Comune Europeo di Riferi- mento per le lingue (QCER) 31 del Consiglio d’Europa per quanto riguarda la conoscenza orale di una lingua nazionale e almeno il livello di riferimento A2 del QCER per quanto riguarda la conoscenza scritta; il diritto federale non richiede pertanto la conoscenza del dialetto in vista della naturalizzazione. Il QCER è uno standard internazionale applicato in tutta Europa per misurare le conoscenze linguistiche degli apprendenti. Prevede tre livelli di capacità comunicative: i livelli A indicano conoscenze basilari, i livelli B un utilizzo autonomo della lingua e i livelli C un utilizzo competente. I tre livelli sono suddivisi in sottolivelli (p. es. A1 e A2 che consentono di definire con maggiore precisione il profilo linguistico richiesto. Il QCER si è affermato nella prassi quale strumento di riferimento per l’insegnamento delle lingue ed è già applicato nel diritto federale. Per il rilascio anticipato del permesso di domicilio, per esempio, sono richieste conoscenze della lingua del luogo equivalenti al livello A2 QCER (art. 62 cpv. 1 lett. c OASA). Per le attività di consulenza o insegnamento (p. es. consulenti religiosi o insegnanti di lingua e cultura dei Paesi d’origine) sono richieste conoscenze della lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro equiva- lenti al livello linguistico B1 QCER (art. 7 dell’ordinanza del 24 settembre 200732 sull’integrazione degli stranieri; OIntS).

28 Vedi nota a piè di pagina n. 24 29 Cfr. sul tema: DTF 135 I 79; sentenze del Tribunale federale 2C_1079/2012 dell’11 aprile 2013, 2C_666/2011 del 7 marzo 2012 30 La dichiarazione di lealtà così definita corrisponde peraltro a una richiesta della mozione del gruppo PPD/PEV/glp del 9 marzo 2010 «Introduzione di una dichiarazione in vista della naturalizzazione» (10.3067) 31 Consultabile sotto: www.coe.int > Council of Europe > Democracy > Democratic Governance > Democracy > Activities >Lan- guages > Common European Framework of Reference for languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) (Stato 26 giugno 2015) 32 RS 142.205 9

Esigendo dai candidati alla naturalizzazione conoscenze dei livelli B1 e A2 è garantito che dispongano di conoscenze linguistiche sufficienti, in linea di massima, per fronteggiare tutte le situazioni che pos- sono presentarsi nella loro realtà di ogni giorno, al domicilio come al lavoro o negli spazi pubblici. L’avamprogetto di ordinanza considera in questo modo i dibattiti parlamentari inerenti alla revisione totale LCit, secondo cui i candidati alla naturalizzazione devono comprendere tanto bene e sapersi espri- mere in questa lingua tanto adeguatamente da potersi destreggiare nella vita quotidiana ed essere in grado di esercitare i propri diritti politici. La LCit approvata dal Parlamento prevede espressamente che i candidati alla naturalizzazione siano in grado di comunicare in una lingua nazionale in situazioni quo- tidiane. Durante i dibattiti parlamentari è stato deciso di non formulare esigenze troppo elevate per quel che riguarda le conoscenze scritte. I candidati alla naturalizzazione devono tuttavia essere in grado di compilare autonomamente un modulo o di redigere testi semplici (candidatura semplice, curriculum vitae, comunicazione breve, ecc.). L’esigenza di conoscenze linguistiche orali e scritte dei livelli B1, ovvero A2 tiene conto anche delle riflessioni seguenti: - conformemente alle disposizioni del diritto in materia di stranieri vigenti, il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un per- messo di dimora se lo straniero ha raggiunto, nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A2 del QCER (art. 34 cpv. 4 LStr i.c.d. con l’art. 62 cpv. 1 lett. b OASA). Grazie alla revisione totale della LCit è stato possibile attuare sistematicamente il «modello graduale dell’integrazione»: conformemente a tale modello, i requisiti d’integrazione devono essere tanto più elevati quanto più estesi sono i diritti conferiti dallo status giuridico auspicato. Pertanto, in vista della naturalizzazione sono poste esigenze più elevate che non per il rilascio del permesso di domicilio; conformemente al nuovo diritto, l’ottenimento del permesso di domicilio è considerato un «primo gradino» in vista della naturalizzazione ordinaria (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. a nLCit). - Nell’ambito della naturalizzazione ordinaria – che, conformemente alla ripartizione delle compe- tenze prevista dalla Costituzione federale, compete in prima linea ai Cantoni – le esigenze in tema di conoscenze linguistiche previste dal diritto federale costituiscono mere prescrizioni minime (art. 38 cpv. 2 Cost.): anche in futuro i Cantoni potranno pertanto prevedere esigenze più severe, per esempio conoscenze della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza o un livello di riferimento QCER più elevato. Parecchi Cantoni richiedono già oggi conoscenze orali della lingua del posto pari al livello B1 (p. es. BE, BS, GE, GR, OW, SG, UR, ZH); il Cantone Svitto, dal canto suo, richiede conoscenze di li- vello B2. I Cantoni che formulano condizioni anche per quanto riguarda le competenze scritte pre- vedono di regola il livello A2 (p. es. BE, BS, ZH). Anche qui, Svitto è più severo e richiede il livello di riferimento B1. Nel quadro della revisione totale della LCit, sotto il profilo delle esigenze in termini di integrazione (art. 12 nLCit), la naturalizzazione agevolata è equiparata alla naturalizzazione ordinaria: l’articolo 20 capoverso 1 nLCit dice espressamente che per la naturalizzazione agevolata si prendono in esame i criteri d’integrazione di cui all’articolo 12; ciò riguarda pertanto anche le conoscenze linguistiche. La nuova disciplina introduce un inasprimento rispetto al diritto e alla prassi vigenti, i quali in vista della naturalizzazione agevolata, anche in caso di dimora in Svizzera, prevedevano esigenze meno elevate in termini di conoscenze linguistiche che non per la naturalizzazione ordinaria. Sinora si considerava per- tanto in primis la minor durata della dimora in Svizzera (5 anni) e anche il fatto che grazie al matrimonio con un cittadino svizzero il candidato alla naturalizzazione agevolata avrebbe avuto modo di integrarsi rapidamente nella realtà svizzera. Capoverso 2: l’avamprogetto di ordinanza esige che le conoscenze linguistiche orali di livello B1 e quelle scritte di livello A2 del QCER vengano dimostrate. Le conoscenze linguistiche sono considerate dimostrate in presenza di una delle costellazioni seguenti: - il richiedente è parlante nativo di una delle lingue nazionali: per «parlante nativo» si intende chiun- que abbia imparato la lingua nell’infanzia all’infuori di un insegnamento formale. Ciò significa che nella sua infanzia il richiedente ha imparato una lingua nazionale svizzera dai genitori o dall’am- biente sociale in cui è cresciuto. Per definizione, il parlante nativo padroneggia molto bene la lingua, di norma se ne serve frequentemente (lingua principale) e ha con essa un forte legame emotivo. 10

Alcuni Cantoni applicano già oggi una disciplina secondo cui le conoscenze linguistiche sono con- siderate dimostrate laddove il richiedente sia parlante nativo della (o di una) lingua ufficiale parlata nel Cantone (p. es. BE, GE, ZH). - Il richiedente ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell’obbligo in Svizzera in una lingua nazionale: trattasi di stranieri nati in Svizzera o che vivono in Svizzera dall’età di 11 anni o prima ancora e che sono cresciuti nel nostro Paese. Di norma padroneggiano la lingua del luogo come se l’avessero appresa in famiglia. In questo caso, tuttavia, non si può parlare di parlanti nativi in senso stretto. - Il richiedente ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in Svizzera in una lingua nazionale: il richiedente è in grado di dimostrare di aver conseguito, in una lingua nazionale, una formazione di livello secondario II (formazione professionale di base, maturità) o terziario (SUP, università). Anche in questi casi le conoscenze linguistiche di una lingua nazionale sono buone o addirittura ottime. - Il richiedente produce un certificato attestante le conoscenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su un test linguistico conforme agli standard qualitativi generalmente rico- nosciuti per le procedure di test linguistici: il raggiungimento dei livelli di riferimento B1 e A2 dev’essere dimostrato sulla base di un certificato, di un diploma o di un documento analogo. Per la concessione dell’autorizzazione federale sono accettate unicamente le conoscenze linguistiche dimo- strate tramite una procedura di test conforme a criteri qualitativi internazionali quali per esempio quelli della Association of Language Testers in Europe (ALTE)33. Siffatti standard qualitativi inter- nazionalmente riconosciuti definiscono i criteri per la predisposizione, lo svolgimento e la valuta- zione dei test, così da ottenere risultati che rispecchino in maniera quanto più possibile affidabile le effettive conoscenze linguistiche del richiedente. Gli elementi del test devono per esempio consentire di valutare oggettivamente il livello linguistico. Occorre inoltre che i richiedenti siano informati an- ticipatamente delle modalità del test. Occorre altresì garantire la confidenzialità sia durante il test sia nel quadro della valutazione dei risultati. Infine, i risultati vanno comunicati in forma scritta e com- prensibile, per esempio descrivendo le conoscenze linguistiche orali e scritte con riferimento al QCER. Con ciò è possibile garantire che i risultati forniscano informazioni affidabili in merito alle cono- scenze linguistiche del candidato alla naturalizzazione. Nella prassi si riscontrano talvolta certificati linguistici non conformi agli standard qualitativi riconosciuti. Pertanto può capitare che le persone che hanno superato tali test non abbiano le conoscenze linguistiche indicate nel certificato. La disci- plina proposta dall’avamprogetto di ordinanza ha inoltre il pregio di esplicitare che i semplici attestati di partecipazione a un corso linguistico non bastano per ottenere l’autorizzazione federale di natura- lizzazione. Oggi diversi Cantoni applicano già procedure proprie per la dimostrazione delle conoscenze lingui- stiche in vista della naturalizzazione ordinaria (p. es. AG, BE, BS, GE, OW, ZH). In corso di proce- dura, questi Cantoni testano i candidati per quanto riguarda la capacità di comunicare nella lingua parlata nel Cantone di residenza. I Cantoni potranno continuare a svolgere questo tipo di procedure proprie anche dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto in materia di cittadinanza. Dalla presente disposizione consegue tuttavia che – laddove ciò non sia ancora il caso – queste procedure cantonali per la dimostrazione delle conoscenze linguistiche devono essere conformi a standard qualitativi ri- conosciuti. L’esigenza delle conoscenze linguistiche non è assoluta: conformemente alla riveduta LCit, in caso di handicap, malattia o altre gravi circostanze personali è possibile derogare a tale esigenza (art. 12 cpv. 2 nLCit). Con ciò sono considerati in particolare il divieto di qualsiasi discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.) e il principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.). Può infatti capitare che un handicap oppure gravi difficoltà nel leggere e scrivere (illetteratismo) impediscano a una persona di acquisire buone cono- scenze di una lingua nazionale. L’avamprogetto di ordinanza concretizza all’articolo 9 le possibili de- roghe.

33 http://www.alte.org/attachments/files/minimum_standards_it.pdf 11

Capoverso 3: conformemente all’avamprogetto di ordinanza, la SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle conoscenze linguistiche e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Lo può fare per esempio tramite consulenze o mettendo a disposizione strumenti adeguati. La SEM può deman- dare questi compiti a terzi. Nel quadro dell’attuazione del sistema di promozione linguistica della Confederazione «fide | Français, Italiano, Deutsch in Svizzera: apprendimento, insegnamento e valutazione»34 è previsto che la SEM o il terzo incaricato testerà le procedure di verifica delle conoscenze linguistiche in essere per controllare che siano rispettati i criteri qualitativi, per esempio i criteri dell’ALTE. Le procedure che risulteranno conformi ai criteri di qualità figureranno in un elenco non vincolante e non esaustivo che verrà regolar- mente aggiornato dalla SEM o dal terzo incaricato. L’elenco potrà essere reso accessibile ai Cantoni. Occorre altresì considerare che la SEM metterà in campo, verosimilmente entro la metà del 2016, una prova delle conoscenze linguistiche basata sul sistema di promozione linguistica fide e conforme ai criteri qualitativi dell’ALTE. Il sistema di promozione linguistica fide è improntato ai livelli di riferi- mento del QCER. Nel quadro del progetto fide sono state sviluppate le basi necessarie per garantire che i corsi di lingua per stranieri pongano un focus sulle conoscenze linguistiche che consentono di muoversi nella realtà quotidiana svizzera. Con fide, gli stranieri sono in grado di adempiere autonomamente i propri compiti e di muoversi in modo sufficientemente autonomo nel contesto svizzero (p. es. contatti con le autorità, redigere una candidatura, fissare un appuntamento dal medico). La procedura di verifica delle conoscenze linguistiche sviluppata nel quadro di fide è parimenti improntata a situazioni concrete e quotidiane della realtà svizzera. Consente pertanto di valutare la capacità di comunicare nella vita di ogni giorno in Svizzera. I candidati alla naturalizzazione che hanno conseguito un attestato delle cono- scenze linguistiche fide ottengono il cosiddetto «passaporto svizzero delle lingue», il quale documenta le conoscenze linguistiche in maniera uniforme a livello svizzero. Il sistema di promozione linguistica fide sarà applicato alle offerte di promozione linguistica e integrativa della Confederazione e dei Cantoni nel quadro dei Programmi d’integrazione cantonali (PIC). L’introduzione graduale di fide, in atto dal 2013, è accompagnata da un gruppo di pilotaggio comune della Confederazione e dei Cantoni. Prima di concedere l’autorizzazione federale di naturalizzazione, la SEM verifica se, conformemente alla documentazione per la domanda, il richiedente possiede effettivamente le conoscenze linguistiche necessarie. Se ciò non è il caso, rifiuta l’autorizzazione. Grazie al previsto supporto ai Cantoni nell’esame delle conoscenze linguistiche, tuttavia, ci si propone di evitare questo tipo di situazioni.

Articolo 7 Partecipazione alla vita economica e acquisizione di una formazione L’acquisizione della cittadinanza svizzera presuppone anche la partecipazione alla vita economica o l’acquisizione di una formazione. Capoverso 1: questo criterio d’integrazione ha due componenti: la «partecipazione alla vita economica» e l’«acquisizione di una formazione». Ci si aspetta pertanto dai candidati alla naturalizzazione che par- tecipino, in linea di massima, attivamente alla vita economica, in senso stretto dunque al mondo del lavoro, così da provvedere finanziariamente con il proprio reddito a sé e ai propri familiari. La prova di questa prima componente del criterio d’integrazione può essere un contratto di lavoro non rescisso o un’attività lucrativa indipendente. Alla base di questo criterio vi è il principio della capacità di mantenersi economicamente. Il criterio va pertanto situato in un contesto più vasto: è considerato soddisfatto laddove il richiedente è in grado di mantenere sé stesso e la sua famiglia e di ossequiare le proprie obbligazioni alimentari con il suo reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto (p. es. assicurazioni sociali, alimenti secondo il Codice civile svizzero del 10 dicembre 190735 [CC]). In questo modo si evita di escludere a priori dalla naturalizzazione le persone che non svolgono un’attività lucrativa ma dispongono di mezzi finanziari sufficienti, per esempio beneficiari di una rendita o persone abbienti. La situazione particolare delle persone soggette a obbligazioni alimentari è considerata nella definizione delle deroghe ai criteri d’in- tegrazione (art. 9).

34 www.fide-info.ch 35 RS 210 12

La percezione di prestazioni dell’aiuto sociale costituisce invece un ostacolo fondamentale alla natura- lizzazione, giacché la persona in questione non è in grado, da sola, di sovvenire ai propri bisogni. Quest’interpretazione è stata adottata dal Consiglio federale già nel messaggio concernente la revisione totale della LCit ed è stata poi consolidata nei dibattiti parlamentari36. La partecipazione alla vita economica dev’essere data sia al momento di presentare la domanda sia al momento della naturalizzazione. Soltanto così è possibile garantire che la capacità di mantenersi econo- micamente perdurerà a medio termine. Capoverso 2: la riveduta LCit equipara l’acquisizione di una formazione alla partecipazione alla vita economica: chi non partecipa alla vita economica nell’accezione sopra descritta può comunque ottenere la naturalizzazione se si adopera per acquisire una formazione. Conformemente all’avamprogetto di ordinanza, la dimostrazione della formazione dev’essere fornita o al momento della presentazione della domanda o al momento della naturalizzazione, per esempio sulla base di un contratto di tirocinio o di un diploma. Nella prassi entrano in linea di conto segnatamente formazioni o formazioni continue nel contesto della scuola dell’obbligo, di una scuola professionale o cantonale (liceo), di una SUP o di un’università. Capoverso 3: in linea di principio, una situazione finanziaria ordinata costituisce già tuttora un presup- posto per la naturalizzazione. Nel quadro di procedure di competenza federale, la percezione di presta- zioni dell’aiuto sociale può essere un motivo di rifiuto della naturalizzazione37. Alcuni Cantoni esclu- dono espressamente dalla naturalizzazione le persone a carico dell’aiuto sociale (p. es. AG, BE, BL, GR, SG, SH, SZ, ZH). Conformemente all’avamprogetto di ordinanza, chi nei tre anni immediatamente precedenti la domanda o durante la procedura di naturalizzazione percepisce prestazioni dell’aiuto sociale è escluso dalla natu- ralizzazione. I Cantoni sono liberi di adottare norme più severe (p. es. estendere il periodo a cinque anni, esigere il rimborso delle prestazioni percepite). Neanche la percezione di prestazioni dell’aiuto sociale costituisce tuttavia un ostacolo assoluto alla na- turalizzazione (cfr. commenti ad art. 6). Nel valutare la partecipazione alla vita economica o l’acquisi- zione di una formazione, le autorità competenti sono vincolate dal divieto costituzionale di qualsiasi discriminazione e dal principio della proporzionalità. Può capitare che una persona cada a carico dell’aiuto sociale a causa di un handicap. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, in questo caso il diniego della naturalizzazione potrebbe costituire una discriminazione: si pensi al caso in cui il richiedente soffra di un handicap che lo rende incapace di sovvenire ai propri bisogni e lo rende pertanto tributario dell’aiuto sociale38. Occorre parimenti evitare di violare il principio della proporzio- nalità, come per esempio nel caso in cui una persona abbia beneficiato o benefici dell’aiuto sociale per motivi di cui non ha colpa (p. es. genitore che alleva i figli da solo, working-poor) oppure ai casi in cui la dipendenza dall’aiuto sociale sia stata minima e si sia protratta per poco tempo.

Articolo 8 Incoraggiamento all’integrazione dei membri della famiglia I richiedenti la naturalizzazione non sono chiamati unicamente a compiere sforzi integrativi per sé stessi ma anche a sostenere quelli dei familiari. La riveduta LCit codifica espressamente questa condizione per la naturalizzazione (art. 12 cpv. 1 lett. e nLCit). La prassi odierna prevede già l’esame di questo criterio d’integrazione: se nel quadro della procedura di naturalizzazione le autorità competenti costa- tano per esempio che il candidato si oppone all’integrazione della moglie nella realtà svizzera, è consi- derato non integrato e gli viene negata la naturalizzazione. L’avamprogetto di ordinanza elenca diversi campi d’integrazione: il criterio dell’incoraggiamento all’integrazione dei membri della famiglia è considerato soddisfatto se il richiedente sostiene i familiari nell’acquisizione di conoscenze linguistiche in una lingua nazionale, nella partecipazione alla vita eco- nomica o nell’acquisizione di una formazione, nella partecipazione alla vita sociale e culturale della società in Svizzera oppure in altre attività propizie all’integrazione. Tra queste attività figurano anche i

36 FF 2011 2577; Boll. Uff. 2013 N 247 segg.

37 Cfr. istruzioni della SEM, consultabili sotto: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Istruzioni e circolari, V. Cittadi- nanza > Manuale sulla cittadinanza, capitolo 4: Requisiti comuni e criteri di naturalizzazione, n. 4.7.2 e 4.7.3.2 (stato 15 giu- gno 2015) 38 Vedi al riguardo DTF 135 I 49 13

contatti con cittadini svizzeri. I settori di promozione vanno intesi quali alternative: è possibile incoraggiare l’integrazione soltanto laddove sussiste un bisogno effettivo. Nel nostro esempio, se la moglie del richiedente svolge un’attività lucrativa non può, a priori, essere questione di un incoraggiamento o sostegno attivo all’integrazione in questo settore. Va altresì rilevato che una coppia può legittimamente optare per una ripartizione tradi- zionale dei ruoli secondo cui l’uomo assicura il reddito e la donna la custodia dei figli e i lavori dome- stici. I familiari non possono essere costretti a integrarsi. Grazie alla norma proposta è però garantito che l’assenza di qualsiasi volontà d’integrarsi da parte dei familiari non sia imputata al richiedente. È quanto previsto anche dalla disposizione corrispondente della LCit (art. 12 cpv. 1 lett. e nLCit).

Articolo 9 Deroghe ai criteri d’integrazione Nel valutare le conoscenze linguistiche e la capacità di mantenersi economicamente (art. 12 cpv 1 lett. c e d nLCit), le autorità competenti sono tenute a considerare le circostanze individuali del candidato alla naturalizzazione; in questo contesto godono di un certo margine discrezionale. Il Parlamento ha stabilito espressamente che tra i motivi che giustificano una deroga ai criteri d’integrazione non vanno annoverati soltanto handicap e malattie ma anche altre gravi circostanze personali (art. 12 cpv. 2 nLCit): durante i dibattiti parlamentari è stato deciso che vanno consentite deroghe segnatamente per persone che hanno gravi difficoltà a leggere e scrivere (illetteratismo), sono colpite dalla povertà dei lavoratori (working- poor) o ossequiano i propri obblighi di assistenza (genitori che allevano i figli da soli)39. Le categorie di deroga previste dalla LCit, ossia «handicap», «malattia» e «altre gravi circostanze per- sonali» sono concretizzati come segue nell’ordinanza: lettera a: è possibile derogare ai criteri d’integrazione di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettere c e d in caso di handicap fisico, mentale o psichico le cui conseguenze siano tanto gravi da impedire anche a medio termine che il richiedente adempia i criteri d’integrazione. Lettera b: quanto sopra vale per analogia anche in caso di malattia: è possibile derogare ai criteri d’in- tegrazione soltanto se il richiedente è affetto da una malattia le cui conseguenze sono tanto gravi da impedire anche a medio termine che adempia i criteri d’integrazione. Entrano in questione, di norma, malattie di una certa gravità e/o croniche e nel peggiore dei casi (parzialmente) inguaribili, quali per esempio gravi deficienze della vista e dell’udito, malattie psichiche o cancro. Lettera c: conformemente all’avamprogetto di ordinanza, neanche una grande difficoltà – difficilmente superabile – a imparare, leggere o scrivere può costituire un ostacolo alla naturalizzazione. In questi casi la dimostrazione può essere apportata grazie all’attestato di partecipazione a un corso di alfabetizzazione o rialfbetizzazione. Si tratta segnatamente di stranieri con formazione scolastica inesistente o molto ru- dimentale. Lettera d: in procedura di naturalizzazione occorre considerare debitamente anche la situazione di per- sone che pur svolgendo un’attività lucrativa di lungo periodo (e di norma al 100%) non guadagnano a sufficienza per garantire il minimo esistenziale e percepiscono pertanto prestazioni dell’aiuto sociale. Pur partecipando attivamente alla vita economica, queste persone non dispongono di un reddito minimo atto a garantire il sostentamento. Lettera e: occorre altresì considerare la situazione di persone che ossequiano i propri obblighi assisten- ziali. Si pensi ai casi di familiari bisognosi di cure (p. es. genitori malati, figlio handicappato) o ai casi in cui un genitore si dedica esclusivamente all’educazione e alle cure dei figli. Nella sua risposta all’in- terrogazione Hodgers del 18 marzo 2010 (10.1028 Criteri d’integrazione degli stranieri. Precisazioni sul criterio «manifestando la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione»), il Consiglio federale riconosce che la custodia dei figli costituisce un valido motivo giustificante l’ina- dempienza del criterio inerente all’integrazione.

39 Boll. Uff. 2013 N 247 segg. 14

Articolo 10 Unione coniugale Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di natura- lizzazione agevolata se vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge, ovvero da sei anni in caso di domanda presentata all’estero (art. 21 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a nLCit). Nel messaggio concernente la revisione totale LCit, il Consiglio federale ha annunciato che la nozione di unione coniugale sarebbe stata maggiormente precisata nell’ordinanza d’esecuzione40. Conformemente alla giurisprudenza costante del Tribunale federale, l’unione coniugale ai sensi della LCit non presuppone unicamente che il matrimonio sussista formalmente, bensì anche che i coniugi vivano in unione coniugale effettiva e che l’intenzione di entrambi i coniugi di vivere in unione coniu- gale stabile sia intatta41. Conformemente alla prassi costante, sia al momento della domanda sia al mo- mento della naturalizzazione deve sussistere un’unione coniugale effettiva che garantisca la stabilità del matrimonio. La condizione dell’unione coniugale non è adempita laddove al momento della domanda o della procedura di naturalizzazione sia stata promossa una procedura di divorzio oppure i coniugi vivano separati di fatto o legalmente. In casi eccezionali possono sussistere motivi plausibili – in particolare professionali o di salute – che giustifichino un domicilio separato dei coniugi senza che sia rimessa automaticamente in questione l’unione coniugale ai sensi dell’articolo 21 nLCit (DTF 121 II 49 con- sid. 2). I principi di questa giurisprudenza sono ripresi nell’ordinanza.

Articolo 11 Vincoli stretti con la Svizzera La nozione di vincoli stretti con la Svizzera ricorre già nella LCit vigente in svariate disposizioni sulla naturalizzazione agevolata e la reintegrazione42. I «vincoli stretti con la Svizzera» quali condizione per la naturalizzazione intervengono soprattutto nel quadro delle domande presentate all’estero. La SEM ha precisato questa nozione giuridica indeterminata a livello di istruzioni43. Se il candidato alla naturaliz- zazione vive all’estero, il diritto vigente esige da lui che abbia svolto tre soggiorni in Svizzera negli ultimi dieci anni precedenti la presentazione della domanda. Se il Paese di residenza è molto distante, bastano due soggiorni in Svizzera, non necessariamente negli ultimi dieci anni. Occorre inoltre la testi- monianza di due persone di riferimento residenti in Svizzera che conoscano personalmente il candidato alla naturalizzazione e confermino i suoi soggiorni in Svizzera. Il candidato alla naturalizzazione deve inoltre possedere conoscenze orali di una lingua nazionale e conoscenze basilari del contesto geografico e politico della Svizzera e dimostrare di intrattenere contatti con cittadini svizzeri o con organizzazioni di Svizzeri all’estero. Se il candidato alla naturalizzazione vive in Svizzera, i vincoli stretti con il nostro Paese sono dati per acquisiti. Come annunciato dal messaggio concernente la revisione totale della LCit, la nozione di vincoli stretti è maggiormente precisata nell’ordinanza di esecuzione44. Capoverso 1: nel quadro della revisione, il criterio è stato equiparato a quello dell’integrazione riuscita45; anche qui vigeranno in futuro condizioni di naturalizzazione più severe. L’avamprogetto di ordinanza tiene conto di questo sviluppo, prevedendo quale condizione di naturalizzazione diverse visite regolari in Svizzera durante i sei anni precedenti la domanda (lett. a). Gli altri criteri della SEM vigenti sinora per la valutazione dei vincoli stretti sono ripresi nell’ordinanza (cvp. 1 lett. b-d). Siccome nella maggior parte dei casi chi chiede la naturalizzazione agevolata o la reintegrazione se- condo gli articoli 21 capoverso 2, 27 capoverso 1 o 51 capoversi 1 e 2 nLCit risiede all’estero, oggi- giorno sono richieste mere conoscenze orali di una lingua nazionale e conoscenze basilari sulla realtà svizzera. L’ordinanza non formula esigenze più severe. Si astiene altresì dal precisare il livello lingui- stico richiesto: nel caso delle domande presentate all’estero, infatti, la SEM non sarebbe in grado di verificare se il livello linguistico corrisponde agli standard internazionali oppure ciò richiederebbe un onere sproporzionato. Oggigiorno le conoscenze linguistiche del candidato alla naturalizzazione come 40 FF 2011 2597 41 Cfr. sull’intera tematica DTF 135 II 161 consid. 2 con rimandi 42 Art. 21 cpv. 2, 23 cpv. 2, 28 cpv. 1 lett. b, 31b cpv. 1, 58a cpv. 1 e 3, 58c cpv. 2 LCit 43 Consultabili sotto: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Istruzioni e circolari, V. Cittadinanza > Manuale sulla cittadi- nanza, capitolo 4: Requisiti comuni e criteri di naturalizzazione > n. 4.7.2.4 Vincoli stretti (stato 15 giugno 2015) 44 FF 2011 2600 45 FF 2011 2582 15

anche le sue conoscenze della Svizzera sono esaminate, per motivi pratici, nel quadro di colloqui perso- nali svolti dalle rappresentanze svizzere. Questa prassi ha dato buoni risultati e sarà pertanto mantenuta (art. 15 cpv. 2). Per quanto riguarda le domande presentate in Svizzera, la SEM incarica tuttora le autorità cantonali di svolgere le indagini necessarie. In questo contesto, l’esistenza di vincoli stretti con la Svizzera è data per acquisita per il fatto che il richiedente vive nel nostro Paese. Se nutrono dubbi al riguardo, le autorità cantonali invitano l’interessato per un colloquio personale. Anche questa prassi ha dato buoni risultati e sarà pertanto mantenuta (art. 14 cpv. 2). Per quanto riguarda i contatti con cittadini svizzeri, hanno particolare rilevanza quelli con cittadini sviz- zeri residenti in Svizzera. Nella valutazione sono tuttavia considerati anche i contatti con Svizzeri all’estero ovvero con organizzazioni di Svizzeri all’estero. Capoverso 2: le persone residenti in Svizzera che conoscono personalmente il richiedente sono chiamate a confermare i soggiorni in Svizzera e i contatti con cittadini svizzeri. A tal fine, i candidati alla natura- lizzazione dovranno anche in futuro indicare persone di riferimento che conoscono personalmente e che siano in grado di fornire le indicazioni necessarie. La SEM si mette in contatto con le persone di riferi- mento al momento della verifica delle condizioni di naturalizzazione. Capoverso 3: in taluni casi può essere eccessivo richiedere tre soggiorni in Svizzera negli ultimi sei anni (cvp. 1 lett a). Si pensi ai candidati alla naturalizzazione originari di o domiciliati in Paesi molto lontani, che in passato si sono trattenuti per più mesi nel nostro Paese. Il capoverso 3 tiene conto di questi casi speciali.

Articolo 12 Competenza Capoverso 1: la procedura di naturalizzazione ordinaria è retta dal diritto cantonale. Il Cantone designa pertanto le autorità presso cui va presentata la domanda (p. es. amministrazione del Comune di domici- lio, amministrazione del Cantone di domicilio). Capoverso 2: conformemente alla riveduta LCit, laddove l’autorità designata dal Cantone abbia già svolto le indagini necessarie in merito alle condizioni di naturalizzazione di cui agli articoli 11 e 12 nLCit, il Comune e il Cantone in cui è stata presentata la domanda di naturalizzazione restano compe- tenti anche qualora il candidato alla naturalizzazione si trasferisca in un altro Comune o Cantone (art. 18 cpv. 2 nLCit). Oggigiorno le conseguenze di un trasferimento in un altro Cantone dopo la presentazione di una domanda di naturalizzazione sono rette dal diritto cantonale e variano pertanto da un Cantone all’altro. Alcuni Cantoni considerano la domanda di naturalizzazione priva d’oggetto (p. es. AG, GL, GR); altri Cantoni si assumono invece la competenza per l’intera procedura di naturalizzazione (p. es. BE, SZ). La nuova disposizione della LCit mira ad armonizzare le discipline cantonali e a eliminare le conseguenze negative del trasferimento a un altro Cantone durante la procedura di naturalizzazione. Conformemente all’avamprogetto di ordinanza, durante la procedura di naturalizzazione ordinaria non vi sarà più alcun trasferimento di competenze laddove l’autorità cui va presentata la domanda di natu- ralizzazione designata conformemente al diritto cantonale sia in grado di assicurare la naturalizzazione. Ciò implica infatti che l’autorità competente ha già svolto tutte le indagini necessarie in vista dell’assi- curazione della naturalizzazione (art. 13 cpv. 2 nLCit). Ciò implica anche che, laddove il diritto canto- nale preveda test di naturalizzazione o linguistici oppure audizioni personali da parte di una commis- sione di naturalizzazione, test e audizioni sono già stati svolti. Con la norma esecutiva ci si propone pertanto di garantire che le indagini già svolte non vadano perse. Con ciò si evitano anche sovrapposi- zioni o doppioni. In caso di partenza all’estero, la domanda di naturalizzazione va archiviata come priva di oggetto: infatti, se il richiedente notifica la propria partenza dalla Svizzera o soggiorna per oltre sei mesi all’estero, il permesso di domicilio decade (art. 61 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LStr), per cui non è più soddisfatto il criterio di naturalizzazione formale del permesso di domicilio (art. 9 cpv. 1 lett. a nLCit).

Articolo 13 Decisione cantonale di naturalizzazione La riveduta LCit introduce un unico iter procedurale per la naturalizzazione ordinaria: il Cantone e, qualora il diritto cantonale lo preveda, il Comune possono trasmettere la domanda di naturalizzazione 16

alla SEM soltanto se sono in grado di assicurare la naturalizzazione (art. 13 cpv. 2 nLCit). Se la SEM ha concesso l’autorizzazione federale di naturalizzazione e l’ha trasmessa all’autorità cantonale di natu- ralizzazione in vista della decisione sulla naturalizzazione (art. 13 cpv. 3 nLCit), l’autorità cantonale è tenuta a emanare la decisione di naturalizzazione entro un anno (art. 13 cpv. 3 i.c.d. con l’art. 14 cpv. 1 nLCit). Siccome tra l’assicurazione cantonale della naturalizzazione e l’emanazione della decisione can- tonale intercorre un certo lasso di tempo, prima della decisione di naturalizzazione occorre verificare nuovamente se sono sempre soddisfatte le condizioni di naturalizzazione. Solo così si può concepire la necessaria certezza dell’effettiva realizzazione delle condizioni. In caso contrario l’autorità cantonale deve rifiutare la naturalizzazione (art. 14 cpv. 2 nLCit). L’avamprogetto di ordinanza prevede pertanto che, prima della decisione di naturalizzazione definitiva, l’autorità cantonale verifica nuovamente e sistematicamente i precedenti penali (cpv. 1) e all’occorrenza anche l’integrità finanziaria del candidato alla naturalizzazione (cpv. 2). Capoverso 1: prima della naturalizzazione, l’autorità cantonale competente consulta nuovamente il si- stema d’informazione sul casellario giudiziale VOSTRA. Grazie a VOSTRA, infatti, si possono costa- tare i casi in cui dopo l’autorizzazione federale di naturalizzazione sia stato avviato un procedimento penale contro il candidato alla naturalizzazione. Semplice e rapida, la consultazione VOSTRA rappre- senta un onere supplementare minimo per le autorità cantonali competenti. Capoverso 2: se la naturalizzazione non può essere concessa entro sei mesi dal rilascio dell’autorizza- zione federale di naturalizzazione, l’autorità cantonale competente esamina inoltre nuovamente la par- tecipazione alla vita economica o l’acquisizione di una formazione. Con ciò è possibile escludere che vengano naturalizzati stranieri che inopinatamente abbiano ripreso a percepire le prestazioni dell’aiuto sociale. Grazie al miglioramento dello scambio di dati tra autorità di naturalizzazione e altre autorità cantonali (art. 45 nLCit), le indagini necessarie implicano un onere supplementare del tutto accettabile. Capoverso 3: l’autorizzazione federale di naturalizzazione è concessa per la durata di un anno (art. 14 cpv. 1 nLCit). Allo scadere della durata di validità dell’autorizzazione federale di naturalizzazione, l’au- torità cantonale competente può sollecitare una nuova autorizzazione federale di naturalizzazione presso la SEM purché il richiedente adempia sempre le condizioni di naturalizzazione.

Articolo 14 Presentazione ed esame delle domande in caso di soggiorno in Svizzera Contrariamente alla naturalizzazione ordinaria, la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione possono essere concesse a stranieri residenti all’estero (cfr. art. 21 cpv. 2 e 26 cpv. 1 lett. b nLCit). La decisione di naturalizzazione spetta in ogni caso alla SEM, a prescindere dal luogo (in Svizzera o all’estero) in cui è presentata la domanda (art. 25 cpv. 1 e 29 cpv. 1 nLCit). Il luogo di soggiorno del richiedente è tuttavia determinante per definire l’autorità cui va presentata la domanda e l’autorità che sarà poi chiamata a svolgere le indagini necessarie. Capoversi 1 e 2: come secondo il diritto vigente, il richiedente residente in Svizzera presenta la domanda di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione alla SEM. La SEM esamina se la domanda è completa e incarica l’autorità cantonale competente di effettuare le indagini necessarie per stabilire se sono adem- pite le condizioni di naturalizzazione. Questa ripartizione dei compiti corrisponde al diritto vigente (art. 37 LCit), che viene ripreso anche nella LCit riveduta (art. 34 cpv. 2 nLCit). Capoverso 3: dopo aver ottenuto il rapporto d’indagine la SEM può, all’occorrenza, incaricare l’autorità cantonale competente di svolgere ulteriori indagini oppure svolgere di propria competenza pertinenti indagini complementari (p. es. audizione). In casi motivati, per esempio nel quadro di domande presen- tate da coniugi stranieri di cittadini svizzeri, la SEM può incaricare il Cantone di sentire i coniugi sepa- ratamente oppure di svolgere una visita a domicilio senza preannuncio. Capoverso 4: la SEM determina gli atti da allegare al modulo di domanda. Gli atti variano in funzione del tipo di naturalizzazione (naturalizzazione agevolata o reintegrazione) e del motivo dell’acquisizione della cittadinanza svizzera. È ad esempio possibile ottenere la naturalizzazione agevolata per matrimo- nio con un cittadino svizzero (art. 21 nLCit), per apolidia (art. 23 nLCit) o previa naturalizzazione di un genitore (art. 24 nLCit). La prassi prevede pertanto diversi moduli di domanda cui vanno allegati atti diversi a seconda del caso. Per la domanda di naturalizzazione agevolata del coniuge straniero di un cittadino svizzero, per esempio, è previsto che la coppia fornisca indicazioni sul matrimonio e designi 17

delle persone di riferimento.

Articolo 15 Presentazione ed esame delle domande in caso di soggiorno all’estero Conformemente al diritto vigente, se il richiedente residente all’estero presenta la domanda di natura- lizzazione agevolata o di reintegrazione all’estero la SEM incarica la rappresentanza svizzera di svolgere le indagini necessarie per valutare se sono adempite le condizioni di naturalizzazione. La rappresentanza stila un rapporto d’indagine che sottopone per decisione alla SEM. La nuova ordinanza riprende questa ripartizione dei compiti come anche l’iter procedurale per le domande presentate all’estero. Capoversi 1, 2 e 3: il richiedente residente all’estero presenta la domanda di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione alla rappresentanza svizzera all’estero. La rappresentanza svizzera esamina se la domanda è completa e svolge su incarico della SEM le indagini necessarie per stabilire se sono adem- piute le condizioni di naturalizzazione. Com’è già il caso tuttora, nel quadro delle indagini la rappresen- tanza svizzera invita il richiedente per un colloquio personale e stila un rapporto d’indagine che inoltra alla SEM unitamente alla domanda di naturalizzazione. Capoverso 4: dopo aver ottenuto la domanda la SEM può, all’occorrenza, incaricare la rappresentanza svizzera di svolgere ulteriori indagini. Capoverso 5: la SEM determina gli atti da allegare al modulo di domanda (cfr. commenti ad art. 14 cpv. 4).

Articolo 16 Soggiorno Conformemente alla riveduta LCit, il soggiorno non è interrotto quando lo straniero lascia la Svizzera per meno di sei mesi con l’intenzione di ritornare nella Svizzera: soggiorni all’estero per ferie, viaggi d’affari, tirocini o formazioni brevi non pongono pertanto termine al soggiorno secondo il diritto in materia di cittadinanza. Il soggiorno in Svizzera cessa, invece, di fatto quando lo straniero lascia la Svizzera dopo avere notificato la sua partenza alla competente autorità o ha effettivamente vissuto all’estero durante più di sei mesi (art. 33 cpv. 3 nLCit). Il soggiorno secondo il diritto in materia di cittadinanza non è interrotto quando lo straniero lascia la Svizzera per breve tempo, con l’intenzione di ritornare nella Svizzera (art. 33 cpv. 2 nLCit). Queste norme corrispondono al diritto vigente (art. 36 LCit) e sono riprese nel quadro della revisione totale della LCit. L’avamprogetto di ordinanza definisce da vicino la nozione di «assenza breve dalla Svizzera con l’in- tenzione di farvi ritorno» di cui all’articolo 33 nLCit: è considerato tale il soggiorno all’estero per conto del datore di lavoro o a scopo di perfezionamento della durata massima di un anno. La norma si fonda sul diritto in materia di stranieri: il permesso di domicilio, condizione formale per la naturalizzazione ordinaria secondo il nuovo diritto (art. 9 cpv. 1 lett. a nLCit), decade al momento della notificazione della partenza dalla Svizzera oppure dopo un soggiorno effettivo all’estero di oltre sei mesi (art. 61 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LStr). Tuttavia può, su richiesta, essere mantenuto per quattro anni (art. 61 cpv. 2 LStr). Nella prassi, una siffatta richiesta è autorizzata per un perfezionamento professionale o per un’at- tività all’estero svolta per conto del datore di lavoro in Svizzera oppure per consentire a bambini o giovani di frequentare una scuola all’estero46. Nell’ottica della naturalizzazione, tuttavia, un siffatto sog- giorno all’estero può essere computato sul termine di soggiorno previsto dal diritto federale soltanto fino a un anno, infatti secondo il diritto in materia di cittadinanza la presenza personale del candidato riveste un’importanza centrale.

Articolo 17 Indagini in vista della naturalizzazione ordinaria La decisione della SEM in merito all’autorizzazione della naturalizzazione ordinaria si fonda sul rap- porto d’indagine del Cantone. La SEM può esaminare seriamente se sono adempite le condizioni di naturalizzazione soltanto se i dati riguardanti il candidato alla naturalizzazione sono aggiornati e quanto più possibile completi. Capoverso 1: oltre alle generalità (cognome, nome, data di nascita, stato civile, nazionalità), il rapporto

46 Cfr. Istruzioni SEM, consultabili sotto: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Istruzioni e circolari > I. Settore degli stranieri > Istruzioni e commenti settore degli stranieri (Istruzioni LStr), n. 3.4.4 (Stato 15 giugno 2015) 18

cantonale d’indagine deve contenere dati aggiornati riguardanti le condizioni formali e materiali di na- turalizzazione: deve pertanto indicare se il richiedente è titolare del permesso di domicilio, se ha tota- lizzato il numero di anni di soggiorno in Svizzera richiesti (art. 9 nLCit) e se si è integrato con successo (art. 12 nLCit). Quanto al fatto di non compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 11 lett. c nLCit), oltre alle condanne penali o ai procedimenti penali in corso il rapporto d’indagine deve contenere indi- cazioni riguardanti interventi di polizia in generale, costatazioni della procura dei minorenni o eventuali pene minorili. Soltanto le pene minorili gravi sono iscritte nel casellario giudiziale e pertanto visibili per la SEM. In vista dell’esame dell’integrazione, il rapporto d’indagine deve indicare se il richiedente rispetta i valori della Costituzione federale, possiede le conoscenze linguistiche richieste, partecipa alla vita eco- nomica o acquisisce una formazione e incoraggia e sostiene l’integrazione dei suoi familiari. Il criterio della compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 11 lett. c nLCit) è esaminato dalla Confederazione (SIC, fedpol, Ministero pubblico della Confederazione; art. 34 cpv. 1 nLCit). Capoverso 2: il rapporto d’indagine contiene altresì informazioni sulla familiarità con le condizioni di vita svizzere (art. 11 lett. b nLCit). Questo criterio riguarda unicamente la naturalizzazione ordinaria e costituisce una componente dell’integrazione richiesta. Capoverso 3: qualora il richiedente non possa soddisfare o soddisfi a malapena i criteri per quanto ri- guarda le conoscenze linguistiche (art. 6) o l’esigenza della partecipazione alla vita economica o dell’ac- quisizione di una formazione (art. 7), in quanto malato, disabile o per altre gravi circostanze personali (art. 9), occorre farne menzione nel rapporto d’indagine. Capoverso 4: se due coniugi presentano una domanda di naturalizzazione comune o se i figli minorenni sono integrati nella domanda di naturalizzazione del genitore, il rapporto d’indagine riferisce in merito a ciascun richiedente. La riveduta LCit stabilisce espressamente che per i figli che hanno già compiuto i 12 anni anni le condizioni di naturalizzazione vanno esaminate autonomamente conformemente all’età (art. 30 nLCit).

Articolo 18 Indagini in vista della naturalizzazione agevolata o della reintegrazione in caso di sog- giorno in Svizzera La decisione della SEM in merito alla naturalizzazione agevolata o alla reintegrazione di persone resi- denti in Svizzera che hanno presentato la pertinente domanda in Svizzera si fonda tra le altre cose sul rapporto d’indagine del Cantone. Anche in questo caso, la SEM può esaminare seriamente le condizioni d’entrata soltanto se il rapporto contiene dati aggiornati e quanto più possibile completi riguardanti i candidati alla naturalizzazione. Capoverso 1: l’autorità cantonale competente redige il rapporto d’indagine come per la naturalizza- zione ordinaria. Rimandiamo pertanto ai commenti ad articolo 17 capoversi 1, 3 e 4. Per la naturalizza- zione agevolata e per la reintegrazione non occorre tuttavia un permesso di domicilio, che costituisce invece un presupposto per la naturalizzazione ordinaria; anche la durata del soggiorno in Svizzera ri- chiesto è più breve. Per quanto riguarda la naturalizzazione agevolata di un figlio di madre svizzera o di padre svizzero (art. 51 cpv. 1 e 2 nLCit) si applicano per analogia i criteri d’integrazione di cui all’articolo 20 nLCit. Anche in questi casi, rientranti nel campo d’applicazione delle disposizioni transitorie, il rapporto d’in- dagine deve fornire indicazioni riguardanti l’integrazione del richiedente. Capoverso 2: il rapporto d’indagine riferisce altresì in merito all’adempimento delle altre condizioni specifiche per la naturalizzazione agevolata (art. 21–24, 27 e 51 nLCit), come per esempio l’unione coniugale (art. 21 nLCit) o i vincoli stretti con la Svizzera (art. 51 cpv. 1 e 2 nLCit). Nella grande maggioranza dei casi, la naturalizzazione agevolata riguarda coniugi stranieri di cittadini svizzeri (art. 21 nLCit).

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Articolo 19 Indagini in vista della naturalizzazione agevolata o della reintegrazione in caso di sog- giorno all’estero La decisione della SEM in merito alla naturalizzazione agevolata o alla reintegrazione di persone che hanno presentato la pertinente domanda all’estero si fonda tra le altre cose sul rapporto d’indagine del Cantone. Anche in questo caso, la SEM può esaminare seriamente le condizioni d’entrata soltanto se il rapporto contiene dati aggiornati e quanto più possibile completi riguardanti i candidati alla naturaliz- zazione. Il criterio della compromissione della sicurezza interna ed esterna della Svizzera è parimenti esaminato dalla Confederazione (SIC, fedpol, Ministero pubblico della Confederazione). Capoverso 1: oltre alle generalità, il rapporto cantonale d’indagine deve contenere dati aggiornati ri- guardanti le condizioni materiali di naturalizzazione. In vista dell’esame dell’integrazione, il rapporto d’indagine deve indicare se il richiedente si conforma alla sicurezza e all’ordine pubblici, rispetta i valori della Costituzione federale, possiede le conoscenze linguistiche richieste, partecipa alla vita economica o acquisisce una formazione e incoraggia e sostiene l’integrazione dei suoi familiari. Siccome il richie- dente vive all’estero, questi criteri si applicano tuttavia per analogia (art. 20 cpv. 3, 26 cpv. 2 e 51 cpv. 5 nLCit). La rappresentanza svizzera esamina se il richiedente si conforma all’ordine pubblico dello Stato in cui risiede e se è in grado di mantenersi economicamente in tale Stato. Per quanto riguarda il rispetto dei valori della Costituzione federale va rilevato che tali valori sono generalmente applicabili nell’ambito della naturalizzazione. Il Paese di soggiorno del richiedente non influisce affatto sulla questione, per cui anche i richiedenti residenti all’estero sono tenuti a firmare una pertinente dichiarazione di lealtà (art. 5). Nel caso delle domande presentate all’estero, il rispetto dei valori della Costituzione federale ha una funzione importante anche in un’altra ottica: siccome il criterio dell’incoraggiamento e del sostegno all’integrazione dei familiari può essere adempito soltanto in maniera analogica, occorre verificare che la vita familiare sia improntata ai valori della Costituzione federale. Un genitore straniero che, per esem- pio, vieti ai propri figli di partecipare alla vita pubblica nel Paese di residenza o voglia imporre loro un matrimonio non è considerato integrato (applicazione analogica). Nel caso delle domande presentate all’estero, il criterio delle conoscenze linguistiche è valutato nel quadro del criterio dei «vincoli stretti con la Svizzera» (art. 11; vedi cpv. 2). Capoverso 2: il rapporto d’indagine riferisce altresì in merito ai vincoli stretti del richiedente con la Svizzera (art. 11). Sono qui intese anche indicazioni in merito ai soggiorni in Svizzera e alle conoscenze linguistiche del candidato alla naturalizzazione. Capoverso 3: anche nel quadro di una domanda presentata all’estero occorre tenere debitamente conto delle circostanze personali del richiedente: qualora il richiedente non possa soddisfare o soddisfi a ma- lapena i criteri d’integrazione di cui agli articoli 7 e 11 in quanto malato, disabile o per altre gravi cir- costanze personali (art. 9), occorre farne menzione nel rapporto d’indagine. Capoverso 4: Se i figli minorenni sono integrati nella domanda di naturalizzazione o di reintegrazione di un genitore, il rapporto d’indagine riferisce in merito a ciascun richiedente. Questa esigenza risulta dall’articolo 30 nLCit, il quale prevede l’esame autonomo e consono all’età dei criteri di naturalizza- zione per i figli che hanno già compiuto i 12 anni.

Articolo 20 Indagini in vista dell’annullamento Se ha fondati sospetti che la naturalizzazione agevolata o la reintegrazione sia stata conseguita fornendo false indicazioni o occultando fatti essenziali, la SEM avvia una procedura di annullamento. In simili casi, già secondo il diritto vigente la SEM incarica il Cantone (art. 37 LCit) o la rappresentanza svizzera di svolgere le indagini in vista di esaminare le condizioni per l’annullamento. Se il motivo della procedura di annullamento è il sospetto di un matrimonio fittizio con un cittadino svizzero, la SEM consulta anche eventuali atti riguardanti la tutela dell’unione coniugale, la separazione o il divorzio. Incarica l’autorità cantonale competente o la rappresentanza svizzera competente di inter- rogare il coniuge svizzero. All’occorrenza può pevedere che siano interrogate anche altre persone. Di norma, la SEM predispone un questionario. La prassi vigente è codificata nell’ordinanza.

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Articolo 21 Obbligo di collaborare Nel quadro di una naturalizzazione o dell’annullamento di una naturalizzazione, l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti, in modo esatto e completo (art. 12 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA]47). Le parti sono tenute a cooperare all’accertamento dei fatti (art. 13 PA). L’ordinanza codifica espressamente questo obbligo di collaborare: il richiedente è tenuto in particolare a fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la naturalizzazione (lett. a) e a comunicare senza indugio all’autorità competente i cambiamenti, intervenuti successiva- mente, di cui sa o deve sapere che ostano alla naturalizzazione (lett. b). L’autorità deve poter dare per acquisito che, in caso di comportamento passivo del richiedente, le informazioni fornite restano valevoli. Nel quadro di una procedura di annullamento, il richiedente è tenuto a fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per l’annullamento della naturalizzazione (lett. c).

Articolo 22 Termine per lo svolgimento delle indagini Anche secondo il nuovo diritto la SEM deve poter dare mandato ai Cantoni, nel quadro delle proprie procedure di naturalizzazione (naturalizzazione agevolata, reintegrazione), di effettuare le necessarie indagini (art. 34 cpv. 2 nLCit). Attualmente a livello cantonale si riscontrano notevoli differenze per quanto concerne il tempo necessario per la predisposizione dei rapporti d’indagine. Pertanto la durata di un procedimento federale può variare sensibilmente a seconda del Cantone coinvolto. Nel quadro della revisione totale della LCit è dunque stata creata una base legale in vista dell’introduzione di termini d’ordine per velocizzare le procedure (art. 34 cpv. 3 nLCit). L’avamprogetto di ordinanza prevede di norma un termine di sei mesi per l’espletamento delle indagini. La maggior parte dei Cantoni che durante la consultazione sulla revisione totale della LCit si sono pro- nunciati a favore dell’introduzione di un termine d’ordine hanno considerato che un termine dei mesi sarebbe effettivamente sufficiente48. La presente disposizione consente di considerare anche la comples- sità dei casi che richiedono indagini nettamente più onerose in termini di tempo. Il termine di sei mesi si applica per analogia anche alle rappresentanze svizzere per le domande presen- tate all’estero.

Articolo 23 Termini per il trattamento presso la SEM Nel quadro della naturalizzazione ordinaria, di norma la SEM si pronuncia sul rilascio dell’autorizza- zione federale di naturalizzazione entro quattro mesi dalla ricezione dei documenti completi inerenti alla domanda (cpv. 1). Solitamente si pronuncia sulla naturalizzazione agevolata o sulla reintegrazione entro sei mesi dalla ricezione del rapporto d’indagine dell’autorità cantonale competente o della rappresen- tanza svizzera all’estero (cpv. 2). La norma proposta consente di tenere conto anche della complessità dei casi che richiedono indagini più protratte. Nella maggior parte dei casi la SEM rispetta già sin d’ora i termini di trattamento proposti dall’avam- progetto di ordinanza: nel 95 per cento dei casi, infatti, decide entro quattro mesi sulla concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione e nell’86 per cento dei casi decide entro sei mesi in merito alla naturalizzazione agevolata o alla reintegrazione. A fronte di un forte aumento delle domande, tuttavia, questi termini potrebbero essere rispettati soltanto ricorrendo a personale supplementare.

Articolo 24 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Gli emolumenti nel settore della cittadinanza sono integrati nella nuova ordinanza d’esecuzione. Come secondo il diritto vigente (art. 2 dell’ordinanza sulle tasse LCit), nella misura in cui la presente ordinanza non comporta disciplinamenti speciali, vigeranno anche in futuro le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti.

Articolo 25 Tariffe Le tariffe da riscuotere per la procedura di naturalizzazione di competenza federale e la loro entità sono

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rette dal vigente articolo 3 dell’ordinanza sulle tasse LCit. In futuro la Confederazione prevede di au- mentare alcune tasse: l’avamprogetto prevede un aumento delle aliquote per quanto riguarda le tasse per la naturalizzazione agevolata, la reintegrazione, l’annullamento della naturalizzazione e la stesura del rapporto cantonale d’inchiesta. Diversi motivi parlano a favore di un aumento delle tasse: la prassi ha dimostrato che le aliquote vigenti dal 1° gennaio 2006 sono troppo basse e non bastano a coprire le spese. Da alcuni anni le autorità com- petenti svolgono esami più approfonditi delle condizioni d’integrazione, con un conseguente maggiore onere che oggigiorno non è indennizzato. Con l’applicazione della revisione totale della LCit questa situazione verrà tendenzialmente ad aggravarsi: conformemente alla prescrizioni del nuovo diritto, le autorità competenti saranno chiamate a esaminare nuovi criteri d’integrazione e a stilare rapporti d’in- chiesta all’attenzione della Confederazione in virtù delle nuove direttive. Ciò potrà comportare maggiori oneri. Va peraltro rilevato che oggigiorno le tasse per la naturalizzazione agevolata e per la reintegra- zione sono generalmente più basse rispetto a quelle che deve versare un candidato alla naturalizzazione ordinaria. Capoverso 1: Lettera a: la lettera a contiene un adeguamento terminologico riguardante la versione tedesca. Lettera b: per analogia rispetto alla lettera e, è utilizzata la nozione di «decisioni di» anche con riferi- mento alla naturalizzazione agevolata (adeguamento terminologico). Inoltre l’attuale tassa di 450 fran- chi è aumentata di 50 franchi. In futuro la naturalizzazione agevolata del coniuge straniero di un cittadino svizzero costerà complessivamente 850 franchi (500 franchi per la procedura federale e 350 franchi per il rapporto cantonale d’inchiesta). Lettera c: la norma corrisponde al vigente articolo 3 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza sulle tasse LCit; la vigente tassa di 300 franchi per adulto è tuttavia aumentata di 200 franchi. È infatti emerso dalla prassi che l’onere per le restanti naturalizzazioni agevolate e per la reintegrazione degli stranieri mag- giorenni è analogo a quello connesso con la naturalizzazione agevolata dei coniugi stranieri di cittadini svizzeri, pertanto in futuro sarà prelevata la medesima tassa (500 franchi). Anche per la naturalizzazione dei minori la tassa odierna è insufficiente per coprire le spese. Dagli attuali

150 franchi si passerà pertanto a 250 franchi.

Lettera d: occorre revocare la disciplina vigente secondo cui per le decisioni di rifiuto e di non entrata nel merito è prelevata in maniera generale una tassa ex-post di 300 franchi (art. 3 cpv. 1 lett. d dell’or- dinanza sulle tasse LCit). L’avamprogetto di ordinanza prevede espressamente il prelievo di una tassa di 300 franchi per le decisioni negative unicamente nel quadro di una procedura di naturalizzazione ordinaria, laddove sia rifiutata l’autorizzazione federale di naturalizzazione. Questa modifica è una conseguenza del previsto cambiamento di sistema per il versamento delle tasse: in futuro la SEM preleverà le tasse per la concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione, per la decisione di naturalizzazione nonché le tasse a favore dell’autorità cantonale competente general- mente in anticipo e a fondo perso. In caso di rifiuto dell’autorizzazione federale di naturalizzazione, ovvero in caso di rifiuto della naturalizzazione, in linea di massima la tassa versata in anticipo non verrà rimborsata (vedi commenti ad art. 27 cpv. 2 e 28 cpv. 2). Decade pertanto il prelievo di una tassa per le decisioni di rifiuto e di non entrata nel merito previsto dal diritto vigente. È tuttavia consentita una deroga per le decisioni negative in merito alla concessione dell’autorizzazione federale: attualmente la tassa per l’autorizzazione, che conformemente all’avamprogetto di ordinanza sarà prelevata in anticipo, ammonta al massimo a 100 franchi per adulto. Di norma il rifiuto di una siffatta domanda implica che la SEM abbia svolto preliminarmente un esame approfondito (p. es. esame del rapporto cantonale d’in- chiesta, acquisizione del rapporto d’inchiesta SIC). L’importo di 100 franchi non basta a coprire l’onere amministrativo supplementare connesso alla decisione di rifiuto. Per garantire la copertura delle spese, l’avamprogetto di ordinanza prevede pertanto di prelevare una tassa di 300 franchi in caso di rifiuto dell’autorizzazione di naturalizzazione. Concretamente, la tassa sarà fatturata ex-post addizionalmente. Contrariamente alla naturalizzazione ordinaria, per la quale la competenza spetta in primis ai Cantoni, la competenza per la naturalizzazione agevolata e per la reintegrazione spetta alla sola Confederazione. In caso di rifiuto di una pertinente domanda, pertanto, la SEM ha già svolto preliminarmente indagini

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approfondite. È pertanto logico che la SEM prelievi la tassa di 500 franchi anche in caso di decisione negativa (art. 1 lett. b e c). Lettera e: la norma corrisponde al vigente articolo 3 capoverso 1 lettera e dell’ordinanza sulle tasse LCit; la vigente tassa di 400 franchi è tuttavia aumentata di 100 franchi. Le procedure di annullamento sono complesse e richiedono molto tempo, giacché occorre dimostrare che la persona ha ottenuto la cittadinanza svizzera in maniera illegittima. Dalla prassi è emerso che le tasse vigenti sono troppo basse e non bastano a coprire le spese. Lettera f: questa disposizione è nuova. Nella pratica capita sempre più spesso che cittadini svizzeri chiedano alla SEM una conferma della cittadinanza svizzera. Si pensi per esempio alle persone che hanno perso la loro decisione di naturalizzazione. Una tale conferma può essere rilevante laddove un cittadino svizzero desideri essere svincolato dalla cittadinanza di un altro Stato. Ora, per evitare di creare un caso di apolidia, lo Stato interessato emana la decisione di svincolo soltanto se l’interessato è in grado di dimostrare che possiede anche la cittadinanza di un altro Stato. La SEM emana già tuttora conferme della cittadinanza svizzera dietro prelievo di una tassa fondata sull’ordinanza generale sugli emolumenti. Ora la tassa è codificata nell’ordinanza d’esecuzione della LCit. Capoverso 2: la norma corrisponde al vigente articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza sulle tasse LCit. Capoverso 3: la norma corrisponde al vigente articolo 3 capoverso 3 lettera a dell’ordinanza sulle tasse LCit; la vigente tassa di 300 franchi per la stesura del rapporto d’inchiesta da parte del Cantone di do- micilio è aumentata di 50 franchi. Anche qui, infatti, la prassi ha dimostrato che la tassa applicata sinora non basta a coprire l’onere amministrativo sostenuto dalle autorità cantonali.

Articolo 26 Tasse delle rappresentanze di Svizzera all’estero La norma corrisponde al vigente articolo 4 dell’ordinanza sulle tasse LCit.

Articolo 27 Incasso Capoverso 1: anche conformemente al nuovo diritto le tasse possono essere riscosse in anticipo, contro rimborso o dietro fatturazione. La norma corrisponde al vigente articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza sulle tasse LCit. Oggigiorno la SEM esige per esempio il versamento anticipato delle tasse in caso di domanda di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione presentata all’estero (art. 6 cpv. 2 dell’ordi- nanza sulle tasse LCit). Capoverso 2: d’ora in poi la tassa per la concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione, la tassa per le decisioni di naturalizzazione e le tasse destinate all’autorità cantonale competente saranno generalmente riscosse in anticipo. Questa disciplina, già annunciata nel messaggio concernente la revi- sione totale della LCit, ha diversi pregi: consente di escludere che una persona ottenga la naturalizza- zione senza versare le tasse dovute e esonera la Confederazione dall’onerosa incombenza dei solleciti. La norma equipara altresì, sotto il profilo del versamento delle tasse, le domande presentate in Svizzera e quelle presentate all’estero; ricordiamo che già oggi le tasse per le domande all’estero sono prelevate anticipatamente. Capoverso 3: la SEM entra nel merito della domanda di naturalizzazione soltanto se il richiedente versa la tassa anticipata entro il termine previsto. Se il versamento non ha luogo entro tale scadenza, la do- manda di naturalizzazione è archiviata come priva d’oggetto. Capoversi 4 e 5: le norme corrispondono al vigente articolo 6 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza sulle tasse LCit, salvo alcuni adeguamenti di tecnica legislativa.

Articolo 28 Aumento e riduzione delle tasse Capoverso 1: la disciplina secondo cui le tasse possono essere aumentate sino al doppio o ridotte sino alla metà corrisponde al vigente articolo 5 dell’ordinanza sulle tasse LCit, salvo un adeguamento di tecnica legislativa. Capoverso 2: in caso di tassa riscossa anticipatamente (art. 27 cpv. 2), un aumento o una riduzione delle tasse conformemente al capoverso 1 può far sì che la SEM debba successivamente fatturare o rimborsare la differenza. 23

Una riduzione della tassa entra in linea di conto unicamente in caso di onere amministrativo molto ri- dotto (p. es. non entrata nel merito della domanda per mancato adempimento delle condizioni formali di naturalizzazione, ritiro della domanda di naturalizzazione prima dell’inizio dell’esame materiale). Ne consegue che le tasse prelevate in anticipo sono versate in linea di massima a fondo perso, ossia che le tasse integrali sono dovute a prescindere dal risultato della procedura. Il versamento anticipato e a fondo perso delle tasse ha il pregio di garantire in tutti i casi l’indennizza- zione dell’onere amministrativo sostenuto dalla SEM e dall’autorità cantonale competente, quindi anche in caso di decisione negativa o di ritiro della domanda. Oggi non è così: in caso di decisione negativa nel quadro della procedura a livello federale la SEM preleva una tassa pari a complessivi 300 franchi (art. 3 cpv. 1 lett. d dell’ordinanza sulle tasse LCit). Il ritiro della domanda di naturalizzazione, che interviene perlopiù su raccomandazione della SEM, non ha conseguenze finanziarie (archiviazione gra- tuita della domanda come priva di oggetto). In entrambi i casi, di norma sia la SEM sia l’autorità canto- nale competente (stesura del rapporto d’inchiesta) hanno prò già svolto indagini a tutto campo. Ora, secondo il diritto odierno, questo onere consentito da Confederazione e Cantoni è a malapena o non è affatto indennizzato. Il prelievo di una tassa a fondo perso implica che in futuro, in caso di ritiro della domanda di naturaliz- zazione, di non entrata nel merito o di decisione negativa, la SEM dovrà emanare una decisione ordinaria di deduzione della tassa.

Articolo 29 Incasso in caso di svincolo dalla cittadinanza svizzera In caso di svincolo dalla cittadinanza svizzera, conformemente al diritto vigente la SEM non è autoriz- zata a prelevare autonomamente tassa alcuna (art. 46 cpv. 3 LCit). Per i Cantoni la situazione è diversa, infatti sono autorizzati a prevedere tasse a copertura delle spese per il trattamento delle domande di svincolo (art. 46 cpv. 1 LCit). Nel quadro della revisione totale della LCit, questa possibilità per i Can- toni è stata mantenuta (art. 40 nLCit). I cittadini svizzeri che chiedono lo svincolo dalla cittadinanza svizzera sono domiciliati all’estero. Se la legislazione cantonale prevede una tassa di svincolo, oggigiorno essa è fatturata e incassata tramite la SEM, attraverso la rappresentanza svizzera all’estero. Trattasi tuttavia di una procedura piuttosto one- rosa per la Confederazione, a maggior ragione laddove occorra procedere a solleciti per mancato versa- mento. Per motivi di economicità, in futuro spetterà ai Cantoni stessi incassare la tassa laddove sia pre- vista dal loro diritto. L’avamprogetto di ordinanza prevede una pertinente disciplina.

Ordinanza del 23 novembre 200549 sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza Le disposizioni dell’ordinanza sulle tasse LCit sono integrate nella nuova ordinanza d’esecuzione, per- tanto l’ordinanza sulle tasse LCit è abrogata.

Ordinanza del 20 dicembre 200050 relativa all’introduzione del passaporto 2003 Il 1° marzo 2010 il DFGP ha introdotto un nuovo passaporto, ossia il passaporto 10 (detto anche passa- porto biometrico o passaporto elettronico). Da allora può essere emanato unicamente tale passaporto. Il modello antecedente, ossia il passaporto 03, non può più essere rilasciato ma è ancora in circolazione e resta valido fino alla sua scadenza nel 2020. Gli ultimi passaporti 85 hanno perso la loro validità già a fine 2007. L’ordinanza sull’introduzione del passaporto 2003 può essere revocata; la validità dei passa- porti 03 in circolazione è retta dall’articolo 5 del 20 settembre 2002 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d’identità, ODI51).

Ordinanza del 4 dicembre 200952 sul Servizio delle attività informative della Confederazione Allegato 1 numero 4.2.1 È effettuato un adeguamento di tecnica legislativa.

49 RS 141.21 50 RS 143.21 51 RS 143.11 52 RS 121.1 24

Ordinanza del 24 ottobre 200753 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa Art. 29 cpv. 1 e 30 cpv. 1 e 3 È effettuato un adeguamento di tecnica legislativa.

Ordinanza del 12 aprile 200654 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione Art. 2 lett. a n. 2 È effettuato un adeguamento di tecnica legislativa.

Ordinanza del 28 aprile 200455 sullo stato civile Art. 41 lett. e È effettuato un adeguamento di tecnica legislativa.

Ordinanza del 15 ottobre 200856 sul sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di polizia Art. 7 cpv. 1 lett. c È effettuato un adeguamento di tecnica legislativa.

53 RS 142.201 54 RS 142.513 55 RS 211.112.2 56 RS 361.2 25