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Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En)

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'energia UFE Divisione Efficienza energetica e energie rinnovabili

Novembre 2014

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn, RS 730.01) e dell'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En, RS 730.05)

1. Situazione iniziale 1

2. Punti essenziali del progetto 1

2.1 Rimborso del supplemento di rete 1

2.2 Procedura di indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali

idroelettriche 2 2.3 Relazione fra gli attestati ai sensi della legislazione sul CO2 e il bonus di cogenerazione 2 2.4 Costi computabili in relazione alla garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici 2 2.5 Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di trasformatori di potenza 3

2.6 Adeguamento della OE-En 3

3. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per

Confederazione e Cantoni 3

4. Conseguenze su economia, ambiente e società 3

5. Commento ai singoli articoli 4

5.1 Modifica della OEn 4

5.2 Modifiche della OE-En 6

1. Situazione iniziale

Nel quadro della presente modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) vengono effettuati diversi ade- guamenti, sia in considerazione delle esperienze maturate sinora, sia come conseguenza di prece- denti adeguamenti dell’OEn e della legislazione sul CO2. Gli ambiti interessati sono i seguenti:

  • rimborso del supplemento di rete (cfr. capitolo 2.1);

  • procedura di indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche (cfr. capitolo 2.2);

  • relazione fra gli attestati ai sensi della legislazione sul CO2 e il bonus di cogenerazione (cfr. capitolo 2.3);

  • costi computabili in relazione alla garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici (cfr. capitolo 2.4);

  • esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di trasformatori di potenza (cfr. capitolo 2.5). Nel contempo devono anche essere aggiunte due fattispecie all’ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En) (cfr. capitolo 3).

2. Punti essenziali del progetto

2.1 Rimborso del supplemento di rete

Dal 1° gennaio 2015 il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione, di cui all'articolo 15b della legge del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne), aumenterà, passando da 0,6 ct./kWh a 1,1 ct./kWh. I consumatori finali dovranno perciò pagare importi più elevati. È emersa quindi l’esigenza di rimborsare il supplemento ai grandi consumatori di energia elettrica a intervalli più ravvicinati ri- spetto alla situazione attuale. In tal modo si evitano problemi di liquidità per i consumatori finali, in quanto i mezzi finanziari non vengono più bloccati per oltre un anno nel fondo RIC. Nel contempo vengono precisate le condizioni e le modalità di calcolo del rimborso.

La regolamentazione attuale prevede che il rimborso del supplemento venga effettuato ai consuma- tori finali una volta all'anno, dopo l'approvazione della domanda di rimborso da loro presentata. Dal 1° agosto 2015, su richiesta del consumatore finale, l'UFE dovrà poter effettuare il rimborso a ca- denza trimestrale. Se non viene presentata una richiesta di versamento trimestrale, il rimborso conti- nua ad essere effettuato una volta all'anno.

Per il versamento a intervalli di durata inferiore a un anno deve poter essere determinata l'entità del rimborso. A tale scopo occorre disporre dei dati che consentono di stabilire il rapporto tra costi dell’elettricità e plusvalore lordo. È quindi necessario che i consumatori finali presentino tali dati con la prima richiesta di rimborso trimestrale, sulla base del conto annuale e delle fatture dell'energia elettrica. Con questi dati e con le fatture dell'energia elettrica del trimestre precedente la richiesta, viene calcolato l'importo del rimborso. Al termine dell'anno contabile il consumatore finale presenta la domanda di rimborso vera e propria, sulla base della quale viene determinato l'importo definitivo. Le eventuali differenze rispetto ai versamenti provvisori vengono compensate mediante versamenti a saldo o con la restituzione della differenza.

Viene inoltre corretta la definizione di plusvalore lordo. Si precisa che di regola deve essere utilizzato il conto individuale; il conto consolidato deve essere utilizzato se sussiste l'obbligo di allestire un conto consolidato (conto di gruppo).

2.2 Procedura di indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali

idroelettriche

In sede di applicazione delle procedure di indennizzo per le misure di risanamento concernenti cen- trali idroelettriche, la società nazionale di rete (Swissgrid) ha rilevato la necessità di introdurre alcuni adeguamenti e ha chiesto una corrispondente modifica dell’ordinanza.

Secondo l'articolo 17d capoverso 4 OEn, se le domande pervenute eccedono i mezzi finanziari di- sponibili, Swissgrid elabora un piano di pagamento. I versamenti sono effettuati in base all’ordine di inoltro delle domande complete all’autorità cantonale. A tale scopo, Swissgrid deve sapere quando e quali domande vengono presentate ai Cantoni. Attualmente Swissgrid viene a conoscenza di una domanda solamente quando quest'ultima le perviene unitamente alla richiesta dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Ciò si verifica solamente dopo che il Cantone e l'UFAM hanno esaminato la domanda e quindi, a seconda della durata della procedura presso il Cantone e l'UFAM, non sempre alla medesima distanza di tempo dalla data di presentazione della domanda presso le autorità can- tonali, che è determinante ai fini del piano di pagamento. Può quindi accadere che Swissgrid accordi versamenti senza sapere se e per quali importi siano eventualmente state presentate già prima do- bis mande presso un altro Cantone. Di conseguenza, secondo il nuovo capoverso 1 , l'autorità canto- nale deve verificare formalmente, subito dopo la presentazione delle domande, se queste sono complete e, se ciò è il caso, darne senza indugio comunicazione a Swissgrid e all'UFAM. Per una pianificazione affidabile, oltre alla data di presentazione della domanda è necessaria l'indicazione di chi l'ha presentata, del genere di misure considerate (almeno per quanto riguarda le categorie de- flussi discontinui, detriti o possibilità di passaggio per i pesci), della presunta entità dei costi e di quando dovranno essere pagati. Per valutare quest'ultimo punto è necessario conoscere, in partico- lare, la presunta data di conclusione dell’attuazione delle misure e disporre di indicazioni in merito a eventuali previste richieste di pagamento per misure parzialmente concluse, con i relativi importi e termini di pagamento.

L'esame materiale della domanda rimane invariato ed è disciplinato al capoverso 2.

Nel capoverso 4, analogamente a quanto disposto per le notifiche RIC nell'articolo 3g capoverso 2, si precisa che i versamenti sono effettuati in base all’ordine di inoltro delle domande complete all’autorità cantonale.

2.3 Relazione fra gli attestati ai sensi della legislazione sul CO2 e il bonus di coge- nerazione

La legislazione sul CO2 viene modificata a decorrere dal 1° gennaio 2015, fra l’altro, anche per quan- to riguarda gli attestati per la riduzione delle emissioni. L’integrazione inserita nell’appendice 1.5 numero 6.5 lettera h OEn ha lo scopo di precisare il rapporto fra la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete (RIC) e gli attestati per la riduzione delle emissioni definiti nell’ordinanza sul CO2. Si stabilisce ora che per la quota di calore che eccede le esigenze RIC si può beneficiare di un attestato ai sensi della legislazione sul CO2 oppure del bonus di cogenerazione.

2.4 Costi computabili in relazione alla garanzia contro i rischi per gli impianti geo- termici

L'esperienza ha dimostrato che il concetto di "prove di pompaggio" di cui all'Appendice 1.6 nume- ro 2.2 è troppo limitativo, in quanto i test sulle perforazioni si sondaggio possono essere effettuati

anche in modi diversi dalle prove di pompaggio, per es. con tecniche di sollevamento artificiale me- diante gas-lift. L'espressione "prove di pompaggio" viene quindi sostituita con "test sulle perforazioni di sondaggio". Questi test servono fra l'altro a stabilire se le proprietà idrauliche del sottosuolo pro- fondo sono tali da consentire di stimare la portata del pozzo.

2.5 Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di trasformatori di potenza

Nell'appendice 2.22 sono fissate esigenze minime in materia di efficienza energetica dei trasforma- tori di potenza, che devono essere soddisfatte dal 1° agosto 2015 e dal 1° luglio 2021. La Svizzera riprende tali e quali le esigenze del regolamento (UE) n. 548/2014 emanato dalla Commissione eu- ropea per attuare la direttiva 2009/125/CE (direttiva "eco-design") per il gruppo di prodotti dei tra- sformatori di potenza.

2.6 Adeguamento della OE-En

L'adeguamento della OE-En ha lo scopo di colmare determinate lacune dell'ordinanza vigente. Nel settore dell'energia nucleare (Fondo di disattivazione e Fondo di smaltimento) la riscossione degli emolumenti deve essere adeguata anche formalmente alla prassi già in vigore, e nel settore dei trasporti in condotta alla regolamentazione stabilita per casi analoghi dalla legislazione in materia di energia.

3. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per

Confederazione e Cantoni La modifica della procedura di indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelet- triche comporta, come conseguenza, che le autorità cantonali debbano inviare una comunicazione supplementare a Swissgrid e all'UFAM contenente alcuni dati che il richiedente deve fornire nella sua domanda. L'onere supplementare che ne risulta è minimo. Le altre modifiche non hanno alcuna ripercussione sulla Confederazione e sui Cantoni.

4. Conseguenze su economia, ambiente e società

Il rimborso trimestrale del supplemento che viene ora introdotto migliora la liquidità delle imprese che ne hanno diritto, perché queste ultime possono farsi rimborsare ogni tre mesi e non solo ogni anno i supplementi pagati. L'adeguamento della OE--En nel settore dell'energia nucleare non comporta conseguenze a livello economico, perché non fa altro che formalizzare la prassi vigente. Non dovranno quindi essere con- teggiate spese supplementari nuove. Nessuna delle modifiche ha conseguenze sull'ambiente e sulla società.

5. Commento ai singoli articoli

5.1 Modifica della OEn

Rimborso del supplemento di rete

sexies Poiché viene introdotta la possibilità di farsi rimborsare il supplemento ogni tre mesi (cfr. art. 3o prog. OEn), ma il diritto definitivo al rimborso sussiste solamente dopo l'esame della domanda di cui ter all'articolo 3o OEn, il termine per l'investimento del 20 per cento dell’importo rimborsato decorre ora dalla data di approvazione della domanda.

quater La definizione errata di plusvalore contenuta nel capoverso 1 viene corretta. bis Il capoverso 3 e il nuovo capoverso 3 sono ripresi senza variazioni di carattere materiale dall'ordi- nanza vigente. Viene però chiarito che per determinare il plusvalore lordo e i costi dell'elettricità di un consumatore finale ci si basa sul conto individuale dell’anno contabile completo allestito confor- memente alle disposizioni del codice delle obbligazioni (CO) e sottoposto a revisione ordinaria. In determinate situazioni, è però obbligatorio utilizzare il conto annuale consolidato (conto di gruppo) sottoposto a revisione ordinaria per determinare il plusvalore lordo e i costi dell'elettricità. Questo è il caso se (1.) più imprese svizzere o filiali di imprese estere dispongono di un conto di gruppo ai sensi degli articoli 963–963b CO e (2.) tale conto di gruppo è limitato alla Svizzera. Nel capoverso 4 si chiarisce ora che il plusvalore lordo deve essere determinato in base a una nor- ma contabile riconosciuta se il codice delle obbligazioni stabilisce che il conto annuale deve essere allestito in base a una norma contabile riconosciuta. Vengono inoltre effettuati diversi adeguamenti di carattere redazionale.

quinquies Piccoli adeguamenti di natura puramente redazionale.

sexies ter Capoverso 1: entro due mesi dall'approvazione della domanda di rimborso di cui all'articolo 3o OEn l'importo da rimborsare viene versato al consumatore finale. A questo riguardo si deve tenere conto di eventuali rimborsi già versati trimestralmente per l'anno contabile in questione (cfr. cpv. 2). L'attuale capoverso 2 viene ripreso nel capoverso 1 senza variazioni di carattere materiale ma con piccoli adeguamenti di carattere redazionale. Nel nuovo capoverso 2 è introdotta la possibilità del rimborso trimestrale del supplemento. Se desi- dera un rimborso trimestrale, il consumatore deve presentare una richiesta all'UFE al termine del trimestre o dei trimestri per il quale o per i quali desidera il rimborso. Se non viene presentata alcuna richiesta, il rimborso viene versato come finora annualmente. Il diritto al rimborso e l'entità del rimborso stesso dipendono dal rapporto tra costi dell’elettricità e plusvalore lordo del precedente anno contabile completo e dal supplemento versato nel corrispon- dente trimestre completo o nei corrispondenti trimestri completi.

— 4 RS 220

Il nuovo capoverso 3 indica le informazioni e i documenti che devono essere contenuti nella richie- sta di rimborso trimestrale. La prova della quantità di energia elettrica acquistata nel trimestre corri- spondente e del relativo supplemento versato deve essere fornita singolarmente per ogni trimestre completo per il quale si intende chiedere il rimborso trimestrale. Se le prove del plusvalore lordo e dei costi dell'elettricità del precedente anno contabile completo sono già state fornite in una richiesta precedente, la corrispondente documentazione non deve essere presentata una seconda volta. Come stabilito nel capoverso 2 i versamenti trimestrali sono effettuati a titolo di acconto sull’importo definitivo del rimborso. Il nuovo capoverso 4 spiega quello che ciò significa: se il consumatore finale ter ha ricevuto rimborsi trimestrali e dall’esame della domanda di rimborso di cui all'articolo 3o OEn risulta che il rimborso cui ha effettivamente diritto è maggiore degli importi versati come rimborso per l'anno contabile in questione, la differenza deve essere versata entro due mesi dall’approvazione della domanda (cfr. cpv. 1). Se dall'esame della domanda emerge invece che per l'anno contabile in questione sono stati versati rimborsi eccessivi, l'UFE chiede la restituzione dell'importo pagato in eccesso, a beneficio del fondo di cui all'articolo 3k OEn. La restituzione a beneficio del fondo di cui all'articolo 3k OEn degli importi versati trimestralmente a titolo di rimborso viene inoltre chiesta nel bis caso in cui non superino l'importo minimo di 20'000 franchi stabilito nell'articolo 15b capoverso 2 lettera c LEne. Come nel caso della richiesta di restituzione di rimborsi ottenuti indebitamente septies (art. 3o OEn), sugli importi di cui si chiede la restituzione non vengono calcolati interessi.

septies Questa disposizione viene ripresa senza variazioni di carattere materiale dall'ordinanza vigente. Si precisa tuttavia che per per i rimborsi ottenuti indebitamente viene chiesta la restituzione a beneficio del fondo di cui all'articolo 3k OEn.

Art. 10 cpv. 1 Piccoli adeguamenti di natura redazionale.

Procedura di indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche bis

Per poter elaborare il piano di pagamento conformemente all'articolo 17d capoverso 4 OEn, Swis- sgrid deve essere a conoscenza delle domande presentate ai Cantoni. Di conseguenza, l'ordinanza prevede ora che l'autorità cantonale, subito dopo la presentazione di una domanda, verifichi formal- mente se questa è completa e, se così è, ne dia senza indugio comunicazione a Swissgrid e bis all'UFAM, trasmettendo anche i necessari dati in essa contenuti (cpv 1 ).

Il capoverso 2 contiene una modifica di carattere redazionale dovuta al fatto che l'abbreviazione bis UFAM è già stata introdotta nel nuovo capoverso 1 .

Nel capoverso si precisa che, per l'ordine di effettuazione dei versamenti, è determinante l’ordine di inoltro, all’autorità cantonale, delle domande complete.

Relazione fra gli attestati ai sensi della legislazione sul CO2 e il bonus di cogenerazione (ap- pendice 1.5)

Numero 6.5 lettera h: affinché gli impianti di cogenerazione possano chiedere il versamento della RIC, la quota del calore sfruttato esternamente (vale a dire senza il consumo proprio dell'impianto di produzione di energia) deve essere almeno pari al 40 per cento della produzione lorda di calore. Solo per lo sfruttamento del calore che va oltre è possibile chiedere il rilascio di attestati ai sensi della legislazione sul CO2 oppure il bonus di cogeneazione. Il titolare del progetto può scegliere una

di questa opzioni. Non è possibile accordare due volte prestazioni finanziarie per la medesima fatti- specie.

Costi computabili in relazione alla garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici (appen- dice 1.6)

Nel numero 2.2 lettera d, l'espressione "prove di pompaggio" viene sostituita con l'espressione "test sulle perforazioni di sondaggio", di portata più ampia.

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di trasformatori di potenza (ap- pendice 2.22)

Numero 1: l'appendice 2.22 si applica ai trasformatori di potenza con una potenza nominale minima di 1 kVA utilizzati nelle reti elettirche a 50 Hz e nelle applicazioni industriali. I trasformatori per i quali non si applica sono indicati all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 548/2014.

Numeri 2, 3 e 6: le esigenze per la commercializzazione e la cessione, per la procedura di omologa- zione energetica e per l'etichettatura sono quelle stabilite negli allegati I e II del regolamento (UE) n. 548/2014.

Numeri 4 e 5: la dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono contenere le indicazioni che consentono una verifica attendibile della conformità dei singoli apparecchi alle prescrizioni dell'appendice.

5.2 Modifiche della OE-En

Art. 11 lett. h Il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento sottostanno alla vigilanza del Consiglio federale (art. 29 cpv. 1 dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) . Le attività di vigilanza di competenza del Consiglio federale sono svolte dall'UFE, sottoposto dal punto di vista amministrativo al Consiglio federale attraverso il DATEC. La legge sull'energia nucleare (LENu) stabilisce, all'articolo articolo 83 capoverso 1 lettera c, che per l'esercizio della vigilanza possono essere riscossi emolumenti e può essere chiesto il rimborso di esborsi.

Sebbene le spese per le attività di vigilanza siano da considerare parte dei costi amministrativi dei Fondi (art. 5 cpv. 1 lett. d OFDS) e, secondo una prassi costante, l'UFE abbia finora riscosso emo- lumenti dai Fondi per tali attività, manca una base legale esplicita a questo riguardo. L'adeguamento dell'articolo 11 OE-En colma qesta lacuna.

Art. 14 cpv. 1 lett. d L'articolo 13 capoverso 1 della legge sugli impianti di trasporto in condotta (LITC) obbliga i gestori di impianti di trasporto in condotta ad assumere, a determinate condizioni, il trasporto per terzi. In caso di divergenze, sull’obbligo di concludere un contratto e sulle condizioni contrattuali decide l'UFE.

— 5 RS 732.17 6 RS 732.1 7 RS 746.1

Attualmente manca una base legale esplicita per addossare le spese procedurali in questo ambito, diversamente da quanto accade per altre procedure dell'UFE o di altri organi nel settore energetico. Di conseguenza l'articolo 14 capoverso 1 OE-En deve essere modificato.

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