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Commissione degli affari giuridici CH-3003 Berna

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11.489 Iniziativa parlamentare

Abrogazione dell'articolo 293 CP

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RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DEGLI AFFARI GIURIDICI DEL 13 NOVEMBRE 2014

Compendio L’iniziativa parlamentare 11.489 si prefigge di abrogare l’articolo 293 CP che pu- nisce la «pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete». La maggioranza della Commissione degli affari giuridici ritiene importante mantenere questa disposizione poiché tutela il processo di formazione della volontà delle autorità. Essa auspica tuttavia una sua armonizzazione con la giurisprudenza della Corte europea dei di- ritti dell’uomo in modo da permettere alle autorità giudiziarie di soppesare l’interesse al mantenimento del segreto e gli interessi opposti che spingono per l’informazione all’opinione pubblica. La minoranza della Commissione propone l’abrogazione dell’articolo 293 CP.

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Rapporto

1 Introduzione

L’iniziativa parlamentare 11.489 intitolata « Abrogazione dell’articolo 293 CP » è stata depositata dal consigliere nazionale Josef Lang il 30 settembre 2011, poi ripre- sa dal consigliere nazionale Geri Müller all’inizio della 49a legislatura, il 14 dicem- bre 2011. Il suo tenore è il seguente: «Occorre abrogare l'articolo 293 del Codice penale (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete)». Fondandosi sulla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 27 marzo

1996 nella causa Goodwin contro Regno Unito, l’autore dell’iniziativa considera

l’articolo 293 CP1 contrario all’articolo 10 CEDU2 relativo alla libertà di espressio- ne. Egli ricorda che già nel 19963 il Consiglio federale ne aveva proposto l’abrogazione. L’argomentazione principale si basava essenzialmente sul fatto che tale disposizione tutela innanzitutto unicamente i segreti formali, vale a dire segreti che riguardano fatti dichiarati tali dalla legge o dalla decisione di un’autorità; in se- condo luogo, è ingiusto che il terzo che ha reso pubblica l’informazione sia condan- nato, mentre l’autore dell’indiscrezione riesce spesso a sfuggire al perseguimento poiché rimane sconosciuto o beneficia dell’immunità. Infine, quando si tratta di au- tentici segreti di Stato o di segreti militari, il diritto vigente prevede una protezione sufficiente, indipendentemente dall’articolo 293 CP4. La proposta del Consiglio fe- derale ha suscitato accese discussioni. Accolta dalla maggioranza della Commissio- ne incaricata dell’esame preliminare, è stata respinta da una maggioranza risicata dei due Consigli a beneficio di una soluzione di compromesso, ovvero l’introduzione dell’attuale capoverso 3 che permette al giudice di prescindere da qualsiasi pena se «il segreto portato a conoscenza del pubblico è di poca importanza». Il 31 agosto 2013 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha deciso di dare seguito a questa iniziativa con 12 voti contro 9 e 2 astensioni. Il 22 ottobre 2012, con 5 voti contro 4 e 2 astensioni, la Commissione omologa del Consiglio degli Stati ha dato il suo accordo all’elaborazione di un progetto. La Commissione è stata assistita nei suoi lavori dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 112 cpv. 1 LParl5).

2 L’articolo 293 CP e le disposizioni affini

Intitolato «Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete», l’articolo 293 è inserito nel titolo quindicesimo della parte speciale del Codice penale dedicato ai «reati con- tro la pubblica autorità». Il capoverso 1 definisce il reato: «senza averne diritto, ren-

1 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0).

2 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101) 3 Messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1996 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Diritto penale e procedurale dei mass media; FF 1996 IV 449; oggetto 96.057)

4 FF 1996 IV 449, 492 segg.

5 Legge del 3 dicembre 2002 sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento; RS 171.10)

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de pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un’autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall’autorità nei limiti della propria competenza». La sanzione è la multa per un ammontare massimo di 10’000 franchi (art. 106 cpv. 1 CP); si tratta quindi di una contravvenzione (art. 103 CP). Il capoverso 2 stabilisce che anche la complicità è punibile (cfr. art. 105 cpv. 2 CP) e il capoverso 3, introdotto alla fine degli anni Novanta (cfr. n. 1), permette al giudice di «prescindere da qualsiasi pena se il segreto portato a conoscenza del pubblico è di poca importanza». La persona rimane condannata ma è esente da pena. Il bene giuridicamente protetto è principalmente il processo di formazione della volontà delle autorità che va preservato da perturbazioni esterne. Nell’ambito di questo processo, i membri di un governo, un’autorità amministrativa o giudiziaria devono poter porre liberamente domande, esprimere le loro proposte, critiche, dubbi ecc. La disposizione mira quindi a tutelare più la «sfera privata» delle autorità che le informazioni in sé6, le quali sono protette solo indirettamente. L’articolo 293 CP si fonda sulla nozione formale di segreto: è ritenuta segreta l’informazione dichiarata tale dalla legge o da una decisione dell’autorità, indipendentemente dalla sua classificazione («interna», «segreta», «confidenziale» ecc.); l’importante è l’esclusione esplicita di ogni pubblicità da parte della legge o della decisione dell’autorità. Viceversa, un’informazione è «materialmente segreta» se è nota soltanto a una cerchia ristretta di persone, se il suo detentore non auspica la sua divulgazione e se vi è un interesse legittimo al mantenimento del segreto. Quest’ultimo aspetto è centrale. Il diritto penale prevede altre disposizioni affini. Nel tredicesimo titolo «Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale», l’articolo 267 reprime il «tradimento nelle relazioni diplomatiche». Il registro è qui più grave: si tratta di un «segreto che doveva essere conservato nell’interesse della Confederazione», la pena è più grave e la negligenza è anche punibile. Allo stesso modo, nel titolo ventesimo («Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale»), l’articolo 329 punisce con la multa la «violazione di segreti militari». Si trovano anche disposizioni simili nel Codice penale militare (cfr. art. 86 [«Spionaggio e violazione proditoria di segreti militari»] e 106 CPM 7 [«Violazione di segreti militari»]).

3 Genesi del progetto

3.1 Affare «Jagmetti»

L’articolo 293 CP ha da sempre suscitato critiche. Nel 1996, lo stesso Consiglio fe- derale ne aveva proposto l’abrogazione; il presidente della Confederazione e il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia l’avevano persino definito come ob- soleto dinanzi al Consiglio nazionale8. Alla fine del gennaio 1997 la «Sonntagszei- tung» aveva pubblicato due articoli del giornalista Martin Stoll con diversi passaggi tratti da un documento strategico confidenziale redatto dall’ambasciatore Carlo Jag- metti a proposito dell’affare dei fondi ebraici in giacenza («Botschafter Jagmetti be-

6 DTF 107 IV 185, 188; G. FIOLKA, in Niggli/Wiprächtiger (edit.), Basler Kommentar, Strafrecht II, art. 111-392 CP, 3a ed., Basilea 2013, art. 293 N. 8.

7 Codice penale militare del 13 giugno 1967 (RS 321.0)

8 Boll. Uff 1997 N 409

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leidigt die Juden» e «Mit Bademantel und Bergschuhen in den Fettnapf»). Questo affare ha avuto un influsso notevole sulle deliberazioni delle due Camere che hanno poi rinunciato ad abrogare l’articolo 293 CP (cfr. n. 1). Il giornalista della «Sonntagszeitung» è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Zurigo a una multa di 800 franchi in virtù dell’articolo 293 CP. Questa condanna è stata contestata sino a Strasburgo9. In un primo tempo, il 26 aprile 2006, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato la Svizzera per il mancato rispetto della Convenzione10. In seguito al ricorso della Svizzera, il 10 dicembre 2007 la Grande Camera è giunta a una conclusione contraria11 essenzialmente per i seguenti motivi: La prevenzione della divulgazione di informazioni confidenziali è uno scopo legittimo; tuttavia, l’interrogativo principale che si pone è di stabilire se la sanzione pronunciata sia necessaria in una società democratica (cfr. art. 10 par. 2 CEDU). Nella fattispecie la diffusione anche parziale del documento strategico, totalmente sconosciuto al pubblico, ha pregiudicato in generale il clima di discrezione necessario al buon svolgimento delle relazioni diplomatiche e, in particolare, si è ripercossa negativamente sui negoziati che la Svizzera stava conducendo12. La garanzia che l’articolo 10 CEDU offre ai giornalisti riguardo a resoconti su questioni d’interesse generale si applica a condizione che gli interessati agiscano in buona fede sulla base di fatti esatti e forniscano informazioni affidabili e precise nel rispetto della deontologia giornalistica. Gli articoli polemici in questione sono manifestamente riduttivi e incompleti, contengono alcune citazioni di passaggi isolati e fuori contesto, sono incentrati unicamente su una delle strategie elaborate dall’ambasciatore e non spiegano sufficientemente la cronologia degli eventi in cui il rapporto s’iscriveva. Privilegiando titoli sensazionalistici e integrando un’immagine senza legame evidente con il tema trattato, l’impaginazione risultava indegna di un tema così importante e serio come quello dei fondi in giacenza. Si aveva nel complesso l’impressione che il giornalista intendesse fare del rapporto dell’ambasciatore soprattutto un soggetto di scandalo fine a sé stesso e non informare l’opinione pubblica su un tema d’interesse generale.13 La natura e l’entità della sanzione rivestono pure un ruolo: la pubblicazione di deliberazioni segrete di un’autorità costituisce una contravvenzione e la sanzione pronunciata, vale a dire la multa di 800 franchi, è relativamente debole14. In considerazione di tutte queste circostanze, la pena pronunciata non è sproporzionata allo scopo perseguito.

9 Il Tribunale federale si è pronunciato il 5 dicembre 2000 (DTF 126 IV 236).

10 Decisione adottata con 4 voti contro 3.

11 Decisione adottata con 12 voti contro 5.

12 La Corte europea ha recentemente condannato la Svizzera per violazione dell’art. 10 CEDU – decisione presa con 4 voti contro 3 –, in un affare concernente la pubblicazione da parte di un giornalista di verbali di audizioni e di lettere rivolte al giudice dal convenuto (decisione del 1° luglio 2014 nella causa A.B. c. Svizzera; affare losannese detto «du Grand Pont », nel 2003). Uno degli elementi che la Corte ha ritenuto è il fatto che la pubblicazione non ha causato seri pericoli: l’articolo, pubblicato circa due anni prima della sentenza e non incentrato sulla colpevolezza del convenuto, ma sulla sua personalità e sul funzionamento della giustizia penale, non ha pregiudicato la presunzione d’innocenza. 13 Il Consiglio della stampa si è pronunciato il 4 marzo 1997 sugli articoli polemici. Il suo parere, molto critico, è stato ripreso ampiamente dagli organi di Strasburgo. 14 Nella recente decisione di condanna della Svizzera (cfr. nota 12), la multa era di 4'000 franchi, importo che la Corte considera come «relativamente elevato».

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3.2 La reazione del Consiglio federale

In seguito alla decisione della Grande Camera, il Consiglio federale ha abbandonato la posizione che aveva difeso nel 1996. Lo ha comunicato il 7 maggio 200815 rispondendo alla mozione 06.3038 depositata il 9 marzo 2006 dal consigliere nazionale Josef Lang e intitolata «Abrogazione dell’articolo 293 del Codice penale»: « Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore della mozione e giudica insoddisfacente il tenore dell'articolo 293 del Codice penale. […] In effetti […] il Consiglio federale aveva proposto l'abrogazione dell'articolo 293 del Codice penale nell'ambito della revisione del diritto dei mass media (FF 1996 IV 492 seg.). Tuttavia, visto l'evolversi della situazione negli ultimi dieci anni, attualmente ritiene che una semplice abrogazione non sia la soluzione più appropriata […]. « Anche se la libertà d'espressione ha un'importanza considerevole nella nostra società e deve quindi poter essere esercitata nella misura più ampia possibile, essa non è tuttavia assoluta […] Nella sentenza Stoll del 10 dicembre 2007, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha statuito che la condanna di un giornalista a una multa in applicazione dell'articolo 293 del Codice penale non violava il principio della libertà d'espressione. […] La sentenza dimostra che è lecito perseguire la pubblicazione di segreti essenziali nel rispetto della CEDU. Allo stesso tempo, dai considerandi della sentenza si evince chiaramente che l'articolo 293 del Codice penale, così come lo interpreta attualmente il Tribunale federale, è giudicato difficilmente difendibile; il giudice deve infatti poter esaminare il contenuto dell'informazione confidenziale e ponderare gli interessi per determinare se una condanna è giustificata.. […] «La maggior parte degli argomenti invocati a sostegno di un'abrogazione non sono peraltro del tutto convincenti. In primo luogo, dato che l'articolo 293 del Codice penale protegge unicamente i segreti formali e quindi è in contraddizione con l'articolo 10 CEDU, è più opportuna una sua nuova interpretazione o una modifica invece di un'abrogazione. Secondariamente, l'ingiustizia derivante dal perseguimento del messaggero non è una peculiarità esclusiva dell'articolo 293 del Codice penale; anche altri ambiti del diritto penale puniscono la ricettazione, il possesso o il consumo di materiale illegale senza che ciò sia contestato (cfr. p. es. gli art. 160, 197 cpv. 3 del Codice penale e l'art. 19 LStup). In terzo luogo, le altre disposizioni penali che puniscono la pubblicazione di segreti non coprono lo stesso campo d'applicazione dell'articolo 293 del Codice penale, la cui abrogazione cagionerebbe così lacune nella tutela del segreto. Questioni di politica interna o informazioni su inchieste in corso sarebbero dunque protette soltanto dall'articolo 320 del Codice penale (violazione del segreto d'ufficio). Non è nemmeno certo se gli articoli 179 e seguenti del Codice penale nonché le disposizioni del Codice civile sulla protezione della personalità sono sufficienti per proteggere i privati dalla divulgazione di segreti che li concernono. Infine, l'argomentazione talvolta avanzata secondo cui il principio di pubblicità introdotto dalla legge federale sulla trasparenza (RS 152.3) rende l'articolo 293 del Codice penale obsoleto non è pertinente. Anche dopo l'entrata in vigore di questa legge determinati documenti ufficiali e specifici

15 Con l’accordo dell’autore della mozione, il termine di risposta era stato prolungato in attesa della decisione di Strasburgo.

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settori d'attività dell'amministrazione sottostanno ancora al segreto. Tali informazioni dovranno essere protette anche in futuro […]» Dal momento che non è stata trattata entro il termine legale, la mozione è stata tolta dal ruolo. Il Consiglio federale non ha quindi ricevuto dal Parlamento il mandato di modificare (o abrogare) l’articolo 293 CP. Il progetto più recente riguardante la parte speciale del Codice penale è l’«Armonizzazione delle pene»; l’avamprogetto messo in consultazione l’8 settembre 2010 non prevede comunque la modifica dell’articolo 293 CP, verosimilmente perché le modifiche menzionate dal Consiglio federale nel 2008 esulano dal quadro della sola armonizzazione delle pene16.

3.3 L’iniziativa parlamentare 11.489

La Commissione ritiene che non sia ragionevole mantenere l’articolo 293 CP nel suo attuale tenore. Il fatto di lasciare ai soli tribunali il compito di armonizzare nel singolo caso il testo della disposizione con le esigenze della Corte europea dei diritti dell’uomo creerebbe una grande incertezza giuridica. Dal momento che il Consiglio federale non ha intrapreso lavori per modificare tale disposizione, la Commissione ha deciso di dare seguito all’iniziativa parlamentare 11.489 (cfr. art. 110 cpv. 2 LParl). Le due opzioni possibili per l’attuazione sono l’abrogazione dell’articolo 293 CP, come richiesto dal testo dell’iniziativa, o la sua modifica, soluzione di compromesso quest’ultima preferita dal Consiglio federale nel 2008 (cfr. n. 3.2). Con 15 voti contro 7 e 1 astensione, la Commissione si allinea esenzialmente all’argomentazione del Consiglio federale e decide di adeguare l’articolo 293 CP per renderlo compatibile con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La minoranza preferisce la sua abrogazione, ritenendo, al pari dell’autore dell’iniziativa, che i segreti essenziali continueranno a essere sufficientemente protetti da disposizioni affini del diritto penale (cfr. n. 2). La modifica proposta consiste essenzialmente nel «materializzare» la nozione di «segreto», obbligando il giudice a scagionare il convenuto – non si tratta soltanto di un’esenzione dalla pena – «se nessun interesse pubblico o privato preponderante si è opposto alla pubblicazione» (cpv. 3) dell’informazione. Le due modifiche apportate al capoverso 1 sono d’importanza secondaria.

4 Commento dettagliato

Variante A (maggioranza della Commissione) Il capoverso 1 menziona gli elementi costituivi dell’infrazione: - la pubblicazione deve riguardare atti, istruttorie o deliberazioni. Rispetto al diritto vigente, non ci sono quindi cambiamenti;

16 Il Consiglio federale ha deciso il 19 settembre 2012 di allinerasi al progetto di armonizzazione delle pene relativo al nuovo regime sanzionatorio e dunque di ritardare la mofifica della legge per poter tener conto delle decisioni del Parlamento in materia di modifica del regime sanzionatorio [12.046] (comunicato stampa).

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- l’informazione deve emanare da un’autorità, vale a dire da un organo stata- le che svolge compiti propri del potere pubblico. Questa autorità può esse- re federale, cantonale o comunale, giudiziaria o amministrativa. Anche questa condizione è presente nel diritto in vigore; - l’informazione deve essere stata dichiarata «segreta» dalla legge o dalla decisione di un’autorità. Il Tribunale federale ha dedotto da una simile formulazione che l’articolo 293 CP non protegge i segreti formali. Il fatto che l’atto sia designato come «interno», «segreto» o «confidenziale» non è determinante. È sufficiente constatare che ogni pubblicità sia stata esclusa dalla legge o da una decisione. La nozione di «segreto formale» si distin- gue chiaramente da quella di «segreto materiale». Un’informazione è ma- terialmente segreta quando è nota soltanto a una cerchia ristretta di perso- ne, il suo detentore non desidera che sia divulgata e vi è un interesse legit- timo a mantenerla segreta. Anche da questo punto di vista il diritto vigente non subisce alcuna modi- fica; - l’informazione dev’essere stata pubblicata, vale a dire resa accessibile a un gran numero di persone. La sua diffusione in un contesto privato non è sufficiente. Anche questo aspetto era già presente nel diritto in vigore; - l’autore deve divulgare questo segreto in modo consapevole e volontario. Anche questo elemento è presente nel diritto vigente. Rispetto al diritto in vigore, la menzione «senza averne il diritto» può essere trala- sciata in quanto ridondante17. Gli articoli 14 e seguenti CP sono infatti sufficienti per evitare la condanna di una persona che, pur essendo autorizzata dalla legge, com- mette un’infrazione. L’informazione deve poi essere stata dichiarata segreta dalla legge o da una decisio- ne «conforme alla legge» presa dall’autorità. È infatti importante precisare che l’autorità deve aver preso la decisione sulla base di una disposizione legale che le conferisce tale diritto. La legge a cui fa riferimento l’articolo 293 CP è una legge in senso materiale, ovvero una norma di diritto, un atto normativo, una regola generale e astratta, qualunque ne sia l’autore e indipendentemente dalla sua collocazione nella gerarchia delle norme.18 Questa precisazione non implica in definitiva alcun cam- biamento rispetto al diritto vigente, in cui si stabilisce che l’autorità deve aver preso la sua decisione «nei limiti della propria competenza». Dalle precedenti considerazioni si può dedurre che il capoverso 1 proposto corri- sponde sostanzialmente a quello in vigore. Il vigente capoverso 3, che consente al giudice di rinunciare alla pena, è sostituito da un motivo di non punibilità, sulla scorta degli articoli 119, 133 capoverso 2, 187 ca- poverso 2 o 320 capoverso 2 CP. L’autore non è quindi punibile se l’interesse alla pubblicazione era più importante rispetto all’interesse del mantenimento del segreto. Questa disposizione obbliga l’autorità di perseguimento penale a procedere a una ponderazione degli interessi in gioco, come richiesto dalla Grande Camera della

17 G. FIOLKA, op. cit. (nota Fehler! Textmarke nicht definiert.), art. 293 N 33 18 A. AUER/G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3a ed., Berna 2013, p. 515 s.; vedi anche l’art. 22 cpv. 4 della legge sul Parlamento (RS 171.10).

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CEDU. Essa permette quindi all’autorità giudiziaria di chinarsi sul contenuto del do- cumento pubblicato. La modifica proposta nel capoverso 3 tutela l’attività governativa e giudiziaria, preservando il processo di formazione della volontà delle autorità e il buon funzionamento della giustitiza e, di qui, la qualità e la serenità di tale attività. Essa protegge le persone private (convenuti, vittime, testimoni ecc.) coinvolte in un procedimento (penale, civile o amministrativo) contro la divulgazione d’informazioni suscettibili di arrecare loro un danno (danno al diritto a un processo equo, al principio della presunzione d’innocenza o ancora alla personalità delle vittime). Inoltre, detta modifica aumenta la responsabilità dei giornalisti confrontati alla questione dell’opportunità di pubblicare un’informazione sensibile. Essa è infine conforme ai principi sviluppati dalla CEDU poiché prevede espressamente l’impossibilità di punire (e non l’impossibilità di pronunciare una sanzione, ciò che sarebbe insufficiente) se l’interesse alla pubblicazione si rivelasse più importante dell’interesse di preservare il segreto.

Variante B (minoranza della Commissione) In caso di abrogazione dell’articolo 293, la divulgazione di un’informazione confi- denziale a titolo secondario, vale a dire da parte di un messaggero in contrapposizio- ne a quella del detentore del segreto, sarebbe repressa unicamente dalle disposizioni seguenti: - tradimento nelle relazioni diplomatiche (art. 267 CP); - violazione di segreti militari (art. 329 CP e art. 106 CPM); - spionaggio e violazione proditoria di segreti militari (art. 86 CPM). Si tratta di segreti considerati essenziali la cui violazione innesca la punibilità sia del detentore sia del divulgatore. Per il resto, ci si accontenterebbe di perseguire l’autore della fuga dell’informazione (in virtù dell’art. 320 CP in particolare)19, ben sapendo che nella maggior parte dei casi rimarrebbe introvabile. Il giornalista che pubblica, per esempio, verbali di sedu- te di commissioni parlamentari o audizioni nell’ambito di un istruttoria penale, co- rapporti o ancora l’espressione del voto di membri di un governo in occasione di una seduta, non sarebbe punibile, tranne nel caso in cui avesse commesso un reato per ottenere i documenti segreti (p. es. furto, coercizione o istigazione a violare un se- greto d’ufficio). L’abrogazione dell’articolo 293 CP ha la particolarità di essere semplice e di dare un segnale chiaro a favore della libertà di stampa. Infatti i giornalisti non dovrebbero in linea di massima più necessariamente chiedersi se sia opportuno o no pubblicare un’informazione sensibile. Detta abrogazione aumenta d’altro canto la trasparenza dell’attività delle autorità e mostra che queste ultime non hanno nulla da nascondere. Sopprime anche l’ingiustizia (ammesso che la si consideri tale) secondo cui si puni- sce unicamente il messaggero, ma non il responsabile della fuga dell’informazione. Essa implica parimenti che le autorità di perseguimento penale dovranno concentrar- si sul perseguimento della violazione di segreti essenziali della Confederazione.

19 D. BARRELET, Les indiscrétions commises par la voie de presse, RSJ 1983 18, p. 20

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5 Conseguenze finanziarie e sull’effettivo del personale

Il presente progetto non avrà alcuna ripercussione significativa di natura finanziaria né sull’effettivo del personale a livello federale, cantonale e comunale.

6 Relazione con il diritto europeo

L’obiettivo della modifica proposta dal Codice penale è di conformarsi alla giuri- sprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

7 Costituzionalità e forma dell’atto

La legislazione in materia di diritto penale rientra nella sfera di competenze della Confederazione (art. 123 cpv. 1 Cost.20). La modifica di una legge federale deve avere questa stessa forma. Le leggi federali sono sottoposte al referendum facoltati- vo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).

20 Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101)

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