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Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali

Commento all’ordinanza dell’USAV sulla detenzione di cani e animali da com- pagnia (Ordinanza sui cani e gli animali da compagnia) Avamprogetto: aprile 2014 Abbreviazioni: OPan = ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali; RS 455.1 USAV = Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

I. Oggetto e campo d’applicazione L’ordinanza concretizza alcuni articoli dell’OPAn per favorirne un’applicazione unitaria (requisiti riguardanti i mezzi di trasporto per cani e gatti, trattamento dei cani). Inoltre, precisa la definizione di «comportamento oltremodo aggressivo» determinante per la notifica di incidenti con cani. Sono considerati da compagnia secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b OPAn gli animali tenuti o destinati ad essere tenuti presso l’alloggio domestico per l’interesse che suscitano o per compagnia. In questa categoria rientrano, per esempio, i cani, i gatti, i roditori, gli uccelli ornamentali e i pesci da acquario. L’articolo 69 OPAn distingue tre scopi di utilizzo dei cani: da lavoro, da compagnia e da laboratorio. Sono considerati cani da lavoro, tra l’altro, i cani di servizio della poli- zia e dell’esercito, i cani guida per non vedenti e i cani da protezione del bestiame. Questi ultimi, insieme ai cani da laboratorio, sono esclusi dal campo di applicazione della presente ordinanza quando sono in servizio. Visto che sono impiegati per la difesa da animali estranei, i cani da protezione del bestiame hanno in parte altre esi- genze. L’impiego, l’addestramento e la detenzione di questi cani sono disciplinati nell’ordinanza sulla caccia (RS 922.01, art. 10quater) e nelle direttive che l’Ufficio fede- rale dell’ambiente deve elaborare in collaborazione con l’USAV.

II. Disposizioni generali sulla detenzione

Articolo 2 Rumori eccessivi (art. 12 OPAn)

I rumori presenti nell’ambiente in cui un animale vive possono comprometterne il be- nessere. In base all’articolo 12 OPAn, un animale non può essere esposto a rumori eccessivi per un lungo periodo. L’articolo 2 elenca i segnali che permettono di rico- noscere se un animale non è più in grado di adattare il suo comportamento ai rumori circostanti.

Articolo 3 Mezzi e contenitori di trasporto per cani e gatti (art. 165 cpv. 1 lett. f e 167 cpv. 1 lett. d OPAn)

Sono soprattutto i cani ad essere spesso trasportati. Gli animali devono essere tra- sportati in modo che non mettano in pericolo la sicurezza stradale e non possano

ferirsi. In base all’OPAn, gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente per as- sumere una posizione normale del corpo. I box per cani occupano molto spazio nei veicoli. Per questo può succedere che i cani siano trasportati in box troppo piccoli. I cani e i gatti hanno abbastanza spazio a disposizione durante i viaggi se possono stare in piedi, girarsi e sdraiarsi nel mezzo di trasporto (box o portabagagli di un vei- colo).

Articolo 4 Mezzi di trasporto utilizzati come ricovero temporaneo per cani e gatti (art. 165 cpv. 3 OPAn)

L’USAV fa uso della possibilità accordatagli dall’articolo 165 capoverso 3 OPAn di prevedere deroghe alle dimensioni minime indicate nelle tabelle 10 e 11 dell’allegato 1 OPAn. I cani e i gatti devono in ogni caso potersi sdraiare sul fianco con le zampe allungate e, conformemente alla loro posizione tipica, leggermente piegate.

Articolo 5 Ricovero (art. 72 OPAn)

Capoverso 1: affinché possano espletare regolarmente i loro bisogni fisiologici all’aperto, durante il giorno i cani non devono, di norma, essere rinchiusi in un locale per un periodo prolungato. Il capoverso 2 precisa i requisiti per quanto concerne la protezione dalle condizioni climatiche e l’offerta di spazio in ricoveri e cucce per cani. Al posto di una cuccia, può essere anche previsto l’accesso a un edificio, per esempio a un ripostiglio. I requisiti per un giaciglio adeguato elencati al capoverso 3 hanno lo scopo di garan- tire la comodità del giaciglio e la protezione della salute dei cani. Per un giaciglio a- deguato deve essere impiegato materiale che non irrita la pelle e le mucose, non s’impiglia facilmente nel pelo e non s’insinua negli orifizi corporei. Inoltre, non deve poter essere ingerito, in particolare da cuccioli e cani giovani. Capoverso 4: in base all’articolo 72 capoverso 4 OPAn, l’USAV può stabilire, in de- roga alla tabella 10 dell’allegato 1 OPAn, superfici minime particolari per i box nelle pensioni o nei rifugi per i cani il cui soggiorno dura al massimo tre settimane o che durante il giorno sono tenuti in gruppo in un grande parco esterno. Le dimensioni si applicano ai box singoli e corrispondono alle superfici minime stabilite nell’ordinanza sulla protezione degli animali del 1981. I rifugi per animali non devono pertanto ade- guare i box per questi due casi specifici. Per esempio, per i cani a cui il proprietario ha rinunciato e che non possono essere integrati in un gruppo vanno rispettate le dimensioni minime indicate nella tabella 10 dell’allegato 1 OPAn. Il capoverso 5 definisce i requisiti e la funzione degli schermi tra i box. Tali schermi devono permettere al cane di ritirarsi senza però isolarlo dal cane vicino. Per un cane di rango inferiore può risultare molto stressante non potersi ritirare dal campo visivo dell’animale dominante. Questo aspetto è molto importante quando i box o i canili sono disposti uno di fronte all’altro. Gli schermi devono però offrire ai cani anche la possibilità di osservarsi, per soddisfare così un’esigenza innata e per occuparsi.

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Articolo 6 Dispositivi di addestramento che emettono segnali acustici (art. 76 cpv. 2 OPAn)

A seconda della qualità del tono e della situazione in cui sono usati, i dispositivi di addestramento che emettono segnali acustici sono percepiti dal cane come una pu- nizione (p. es. spari di punizione vietati), una conferma (p. es. clicker) oppure un se- gnale (p. es. fischietto di addestramento). Mentre la legislazione sulla protezione de- gli animali del 1981 vietava l’uso di dispositivi acustici in modo generalizzato, con la revisione del 23 aprile 2008 (art. 76 cpv. 2 OPAn) il divieto è stato circoscritto ai se- gnali acustici considerati molto sgradevoli per i cani. Per valutare se un dispositivo emette segnali molto sgradevoli occorre osservare il comportamento che il cane a- dotta per evitarlo.

Articolo 7 Comportamento oltremodo aggressivo (art. 78 cpv. 1 lett. b OPAn)

In base all’articolo 78 capoverso 1 lettera b OPAn, i casi in cui un cane manifesta un comportamento oltremodo aggressivo devono essere notificati all’autorità cantonale competente. Il capoverso 1 elenca, in funzione della situazione, i segnali di un comportamento oltremodo aggressivo di un cane che deve essere notificato alle autorità. Tra questi figura anche l’inseguimento di persone, per esempio di persone che fanno jogging o di ciclisti, accompagnato da abbaiamenti e ringhi rabbiosi. Il capoverso 2 tiene conto dei compiti dei cani da caccia e di polizia quando sono in servizio. La lesione di un animale selvatico durante la caccia non è pertanto soggetta a notifica. Il ferimento di una persona da parte di un cane da caccia deve invece es- sere notificato anche se è avvenuto durante l’attività venatoria. Durante l’inseguimento di un fuggitivo o in caso di difesa da un attacco può succedere che un cane di polizia pizzichi o urti una persona facendola cadere. I casi di questo tipo, che avvengono durante il servizio, non devono essere notificati alle autorità per accerta- mento. Un comportamento di cui alla lettera d non è però giustificato nemmeno se il cane è in servizio. Un animale che si comporta in questo modo non è ben socializza- to e deve essere notificato poiché potrebbe causare altri problemi se non è gestito adeguatamente. In entrambi i casi, sono tenuti alla notifica i veterinari, i medici, i responsabili di pen- sioni o rifugi per animali, gli addestratori di cani, le autorità doganali e le altre persone incaricate dai singoli Cantoni (cfr. art. 78 OPAn).

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