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Commento relativo all’ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITEAC)

1 Situazione iniziale

La Svizzera si è impegnata nell’Allegato veterinario (allegato 11 dell’Accordo agrico- lo1) a promulgare condizioni d’importazione e di transito equivalenti per contenuto per gli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi come l’UE. In ambito veterinario, la Svizzera e gli Stati membri dell’UE sono considerati come uno spazio veterinario comune: infatti, i controlli alle frontiere che vengono effettuati negli Stati membri dell’UE2 sono riconosciuti in Svizzera, e viceversa. Nel traffico con gli Stati membri dell’UE, in virtù dell’Allegato veterinario valgono per la Svizzera le medesime dispo- sizioni come tra gli Stati membri dell’UE. Per garantire l’equivalenza di contenuto, l’ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione di animali da compagnia (OIAC)3, che è parte integrante dell’Allegato veterinario, deve venire adattata solo leggermente a livello materiale a seguito del nuovo regolamento (UE) n. 576/20134 e del nuovo regolamento di esecuzione (UE) n. 577/20135. Nel contempo, nel quadro della prevista ristrutturazione degli atti nor- mativi nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e pro- dotti animali, l’OIAC va rielaborata nella sua organizzazione complessiva. Occorre possibilmente riunire in un’ordinanza autonoma e a sé stante tutte le rego- lamentazioni relative all’importazione, al transito e all’esportazione di animali da compagnia, anziché disciplinarle insieme ai requisiti per l’importazione, il transito e l’esportazione professionali di animali e prodotti animali a seconda del luogo di pro- venienza.

1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, RS 0.916.026.81 2 Questo vale, nell’applicazione, anche per la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein. Nella presente parte, il termine «UE» comprende quindi anche tali Stati. 3 RS 916.443.14 4 Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003. 5 Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consi- glio. 1/16

2 Spiegazioni relative alle singole disposizioni

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione La disposizione ricalca l’articolo 2 OIAC, con solo alcuni adattamenti di tipo redazio- nale. Le ordinanze citate in questo articolo saranno adattate successivamente alle nuove ordinanze previste in materia di importazione, transito ed esportazione di ani- mali e prodotti animali nel traffico con gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia, da un lato, e nel traffico con i Paesi terzi, d’altro lato.

Art. 2 Definizioni In questa disposizione vi sono le definizioni dei termini utilizzati nella nuova ordinan- za. Per sottolineare il carattere autonomo dell’ordinanza e agevolarne la leggibilità a livello generale, anziché rimandare (come finora) fondamentalmente alle definizioni elencate nell’ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE)6, si è qui invece preferito descrive- re per esteso le definizioni usate. Occorre sottolineare che la definizione del termine «animale da compagnia» usata in questa ordinanza non coincide del tutto con la de- finizione secondo l’ordinanza sulla protezione degli animali. Inoltre in tutto il nuovo atto normativo l’Islanda e la Norvegia sono parificate agli Stati membri dell’UE. In conformità con l’Allegato veterinario (in combinato disposto con l’Accordo SEE), in caso di importazione e di transito attraverso questi due Paesi i controlli vengono e- seguiti già in uno Stato membro dell’UE oppure in Islanda o Norvegia.

Capitolo 2: Disposizioni d’importazione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 3 Numeri massimi per l’importazione di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi L’articolo 3 stabilisce il numero massimo ammesso di animali da compagnia che possono essere importati alle condizioni agevolate sancite nella nuova ordinanza. Finora il numero massimo ammesso era regolamentato nel campo d’applicazione. Inoltre, d’ora in poi è previsto che, in determinati casi, l’USAV ha la facoltà di autoriz- zare l’importazione temporanea di oltre cinque animali da compagnia alle condizioni agevolate secondo la nuova ordinanza (per esposizioni, concorsi ecc.).

6 RS 916.443.10 2/16

Art. 4 Importazione di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi attraverso gli aeroporti nazionali Questa disposizione stabilisce le restrizioni per quanto riguarda i posti d’ispezione frontalieri per gli animali da compagnia che vengono importati da Paesi terzi per via aerea diretta. La norma coincide con l’articolo 7 capoverso 1 OIAC. L’importazione è limitata a determinati aeroporti dove l’USAV ha istituito un posto d’ispezione veterina- rio di confine (ovvero il «servizio veterinario di confine»), grazie al quale può effettua- re un controllo più approfondito su alcune specie di animali da compagnia.

Art. 5 Riserva delle misure atte a evitare la propagazione di un’epizoozia In base all’Allegato veterinario CH-UE, la Svizzera è tenuta, da un lato, ad adottare contemporaneamente le misure di protezione emanate dall’UE in caso di pericolo acuto di propagazione di epizoozie provenienti da Paesi terzi all’UE. D’altro lato, pe- rò, può anche prevedere specifiche limitazioni per l’importazione o il transito, se da parte dell’UE sono state introdotte contro singoli Stati membri dell’UE restrizioni per l’esportazione. Inoltre, conformemente all’articolo 20 dell’Allegato veterinario la Sviz- zera può anche adottare misure per l’importazione o il transito che vanno ben oltre le prescrizioni contenute negli atti normativi e le misure di protezione dell’UE. In virtù dell’articolo 24 capoverso 3 della legge sulle epizoozie, questo tipo di limitazioni per l’importazione o il transito possono essere emanate dall’USAV. Nell’allegato 2 sono elencate simili misure emanate dall’USAV, conformemente all’articolo 24 capoverso

3 LFE, per evitare la propagazione di un’epizoozia. Questi tipi di limitazione

all’importazione, al transito e all’esportazione in futuro non devono più essere pro- mulgati in ordinanze separate dell’USAV bensì, nella misura in cui sono coinvolti gli animali da compagnia, vanno elencati nell’allegato 2 di questa ordinanza: l’obiettivo principale consiste nel garantire la rintracciabilità della cronologia anche nella RS.

Sezione 2: Cani, gatti e furetti

Art. 6 Suddivisione degli Stati e dei territori in base al rischio di rabbia Nell’articolo 6 viene effettuata una suddivisione in grandi linee degli Stati e dei territo- ri in base al loro differente rischio per quanto riguarda la rabbia. Questa differenzia- zione coincide con quella contenuta nell’articolo 1 OIAC. Nell’allegato 3 figura invece l’elenco dettagliato con la suddivisione degli Stati e dei territori in linea con il diritto UE. Alla lettera b, conformemente alle disposizioni dell’UE, è inoltre aggiunta una precisazione in merito al passaporto per animali da compagnia.

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Art. 7 Numero massimo Per l’importazione di cani, gatti e furetti si applica, anche per gli animali provenienti dagli Stati membri dell’UE (come pure dall’Islanda e dalla Norvegia), lo stesso nume- ro massimo ammesso di animali al seguito che è stabilito nell’articolo 3 per gli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi. Le condizioni per le eccezioni si applicano per analogia; non è però richiesta alcuna autorizzazione.

Art. 8 Identificazione L’articolo 8 regolamenta l’identificazione tramite microchip e coincide completamente con l’articolo 8 OIAC. Per i requisiti tecnici si rimanda all’allegato 4. L’obbligo per il proprietario di notificare entro dieci giorni i cani importati per la registrazione presso l’ufficio determinato in base al domicilio del detentore degli animali, in futuro sarà re- golamentato nell’ordinanza sulle epizoozie.

Art. 9 Passaporto per animali da compagnia L’articolo 9 sono definiti i requisiti per il passaporto per animali da compagnia; la di- sposizione ricalca sostanzialmente l’articolo 9 OIAC. Per i requisiti dettagliati si ri- manda all’allegato 4, che contiene il riferimento al nuovo regolamento di esecuzione (UE) n. 577/20137. Questo articolo prevede inoltre una disposizione transitoria: i pas- saporti rilasciati precedentemente al 29 dicembre 2014 continuano a essere validi fino alla morte dell’animale per il quale sono stati emessi.

Art. 10 Certificato veterinario L’articolo 10 stabilisce i requisiti per il certificato veterinario e coincide, in ampie parti, con l’articolo 10 OIAC. Anche qui si rimanda ai requisiti dettagliati nell’allegato 4, che contiene il riferimento al nuovo regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 8. Nel capoverso 2 lettera b viene copiata la stessa esatta formulazione («visto») contenuta nell’atto normativo dell’UE, onde evitare discrepanze nell’interpretazione; material- mente non vi è comunque nessuna modifica.

7 Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consi- glio. 8 Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consi- glio. 4/16

Art. 11 Vaccinazione antirabbica Questa disposizione contiene i requisiti per la vaccinazione antirabbica e coincide in ampia misura con l’articolo 12 OIAC. Tuttavia, d’ora in poi secondo il capoverso 4 una vaccinazione primaria viene riconosciuta unicamente se è stata somministrata all’animale a partire da un’età di 12 settimane. Finora, invece, le vaccinazioni prima- rie venivano considerate valide se erano state eseguite semplicemente seguendo le raccomandazioni del fabbricante. In singoli casi, in tali raccomandazioni la vaccina- zione primaria è consigliata già a un’età inferiore alle 12 settimane; nella pratica, pe- rò, si è constatato che gli animali su cui la vaccinazione veniva eseguita prima delle 12 settimane di età, spesso non risultavano sufficientemente protetti contro la rabbia a causa degli anticorpi materni ancora presenti nel loro corpo. Inserendo nella dispo- sizione la prescrizione dell’età minima per la vaccinazione primaria (alla stregua tra l’altro di quanto stabilito nel relativo atto normativo dell’UE) si riprende un requisito già vigente in passato in Svizzera. I requisiti tecnici per il vaccino sono sanciti nell’allegato 4.

Art. 12 Animali provenienti dall’UE e da altri Stati europei che utiliz- zano il passaporto per animali da compagnia Il capoverso 1 regolamenta che cani, gatti e furetti provenienti dagli Stati di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a e b devono essere accompagnati da un passapor- to per animali da compagnia; la norma corrisponde all’articolo 14 capoverso 1 OIAC. Il capoverso 2 disciplina l’obbligo di vaccinazione antirabbica e coincide con l’articolo 14 OIAC. Secondo il capoverso 3, d’ora in poi potranno essere importati anche gli animali di età compresa tra le 12 e le 16 settimane che sono già stati sottoposti a vaccinazione primaria ma per i quali non è ancora trascorso completamente il perio- do d’attesa di 21 giorni. Nell’articolo 14 capoverso 3 OIAC finora è unicamente previ- sto che gli animali o sono già vaccinati in maniera valida oppure sono di età inferiore alle 12 settimane e, dunque, non vaccinati. Ora viene invece introdotta un’ulteriore differenziazione: la condizione per la sua applicazione consiste nel soddisfare gli ul- teriori requisiti di cui al capoverso 3 lettera a oppure b, che coincidono ampiamente con l’articolo 14 capoverso 3 OIAC. La novità, tra questi requisiti è comunque che, secondo la lettera a, anziché un attestato veterinario è richiesta soltanto una dichia- razione del detentore o della persona autorizzata; alla lettera b viene precisato che la madre degli animali in questione, prima di partorirli doveva essere stata vaccinata contro la rabbia. Inoltre è nuova anche la possibilità che l’USAV, in casi motivati e su richiesta, può autorizzare eccezioni all’obbligo di vaccinazione antirabbica, ad es. per gli animali considerati masserizie di trasloco per i quali è comprovato che per motivi medici non possono essere vaccinati (capoverso 4).

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Art. 13 Animali provenienti da Stati e territori con situazione epizo- oziologica favorevole riguardo alla rabbia I capoversi 1 e 2 disciplinano che cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c devono essere accompagnati da un certificato veterinario; tale norma coincide con l’articolo 15 capoversi 1 e 4 OIAC.

Il capoverso 3 regolamenta l’obbligo di vaccinazione antirabbica e ricalca l’articolo 15 capoversi 2 e 3 OIAC. Secondo il capoverso 4, d’ora in poi potranno essere importati anche gli animali di età compresa tra le 12 e le 16 settimane che sono già stati sotto- posti a vaccinazione primaria ma per i quali non è ancora trascorso completamente il periodo d’attesa di 21 giorni. Nell’articolo 15 capoverso 3 OIAC finora è unicamente previsto che gli animali o sono già vaccinati in maniera valida oppure sono di età in- feriore alle 12 settimane e, dunque, non vaccinati. Ora viene invece introdotta un’ulteriore differenziazione: la condizione per la sua applicazione consiste nel sod- disfare gli ulteriori requisiti di cui al capoverso 4 lettera a oppure b, che coincidono ampiamente con l’articolo 15 capoverso 3 OIAC. La novità, tra questi requisiti è co- munque che, secondo la lettera a, anziché un attestato veterinario è richiesta soltan- to una dichiarazione del detentore o della persona autorizzata; alla lettera b viene precisato che la madre degli animali in questione, prima di partorirli doveva essere stata vaccinata contro la rabbia.

Art. 14 Animali provenienti da Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa Questa disposizione stabilisce che cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera d devono essere accompagnati da un certificato veterinario; la norma ricalca le disposizioni valide precedentemente sull’attestato ve- terinario secondo l’articolo 16 capoversi 1, 2, 6 e 7 OIAC. Per cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera d che vengono importati per via aerea diretta è necessaria un’autorizzazione dell’USAV. Questa disposizione corrisponde all’articolo 16 capoverso 7 OIAC. Tutta- via, nella nuova ordinanza viene precisato che i documenti necessari alla verifica del- la domanda d’autorizzazione devono essere inoltrati insieme alla domanda stessa. Questa autorizzazione ha lo scopo di consentire un esame preliminare del rispetto delle condizioni d’importazione; si tratta infatti di assicurare il disbrigo efficiente e tempestivo dei relativi controlli.

Art. 15 Titolazione per animali provenienti da Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa L’articolo 15 disciplina la titolazione e coincide ampiamente con l’articolo 16 capover- si 3-5 OIAC. D’ora in poi, conformemente al capoverso 3 è possibile rinunciare a una titolazione se gli animali provengono da uno Stato o un territorio con una situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia anche se, prima di giungere in Sviz- 6/16

zera, sono stati fatti transitare attraverso uno Stato o un territorio in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa, a condizione che venga dimostrato che i re- quisiti stabiliti alle lettere a e b sono soddisfatti. Il transito attraverso questi Stati o territori in tali casi avviene in misura talmente controllata che una maggiore valuta- zione del rischio e, quindi, anche requisiti più severi per l’entrata in Svizzera non sembrano essere giustificati.

Sezione 3: Uccelli

Art. 16 Il capoverso 1 ricalca l’articolo 17 capoverso 1 OIAC e fa riferimento – per quanto riguarda le misure prima dell’importazione in relazione al certificato veterinario (come la vaccinazione, la quarantena e gli accertamenti diagnostici) – all’allegato 5, che contiene il rimando alla decisione 2007/25/CE9 e che coincide con l’allegato 3 nume- ro 2.1 OIAC. Capoverso 2 : conformemente alla decisione 2007/25/CE, l’importazione di uccelli da compagnia è soggetta a una complessa procedura di controllo a causa del potenzia- le rischio di propagazione dell’influenza aviaria. Infatti, in questo caso non è possibile affidare all’Amministrazione delle dogane l’esecuzione del controllo, perché quest’ultimo deve essere effettuato da parte di veterinari di frontiera formati ad hoc. Appositi posti d’ispezione veterinari di confine esistono unicamente negli aeroporti di Zurigo e Ginevra: di conseguenza, l’importazione diretta di questo tipo di animali pro- venienti da Paesi terzi è limitata ai due principali scali aerei svizzeri.

Capitolo 3: Disposizioni di transito e d’esportazione

Art. 17 Transito Le condizioni di transito per gli animali da compagnia finora non erano mai state fis- sate espressamente. Alla luce del rischio di propagazione di epizoozie e del pericolo potenzialmente derivante per l’uomo e gli animali, per principio per il transito di ani- mali da compagnia vanno poste le stesse condizioni valide per l’importazione. Si ap- plicano quindi le condizioni generali d’importazione, come pure le condizioni specifi- che d’importazione per le singole specie animali. L’unica eccezione è rappresentata dal transito di animali da compagnia per via aerea diretta: in questo caso, infatti, il rischio di propagazione di un’epizoozia è considerato minimo e, di conseguenza, dovrebbero essere determinanti esclusivamente i requisiti imposti dal Paese di destinazione.

Art. 18 Esportazione Le condizioni d’esportazione finora non erano ancora state disciplinate in maniera esplicita. Per le esportazioni verso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia si applicano i medesimi requisiti dell’importazione (vedi Allegato veterinario): inoltre, si

9 Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità. 7/16

applicano anche gli eventuali requisiti vigenti nei singoli Stati. Tuttavia, non viene e- seguito nessun controllo al momento dell’esportazione. Per l’esportazione di animali da compagnia verso Stati al di fuori dell’UE, dell’Islanda e della Norvegia, spetta al detentore o alla persona autorizzata informarsi sulle con- dizioni d’importazione del Paese di destinazione e attenervisi. In Svizzera non viene effettuato alcun controllo al momento dell’esportazione.

Capitolo 4: Obblighi al passaggio di confine

Art. 19 Obbligo di esibire documenti Questa disposizione ricalca l’articolo 6 OIAC. Tuttavia è precisato in quali casi un passaporto per animali da compagnia, necessario secondo la nuova ordinanza, op- pure un certificato, previsto sempre secondo la nuova ordinanza, vanno presentati all’Amministrazione delle dogane al momento dell’importazione o del transito.

Art. 20 Traduzione dei documenti La disposizione coincide con l’articolo 11 OIAC.

Capitolo 5: Controlli e misure

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 21 e 22 Controllo del numero massimo all’importazione e in caso di transito Queste due disposizioni regolamentano i controlli generali, validi per tutte le specie di animali da compagnia, che devono essere eseguiti da parte dell’Amministrazione delle dogane. L’Amministrazione delle dogane controlla – sugli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi che giungono per via aerea diretta in un aeroporto nazionale secondo l’articolo 4 e che vengono o importati in Svizzera oppure fatti transitare attraverso la Svizzera con un altro mezzo di trasporto – il rispetto del numero massimo ammesso di animali da compagnia al seguito. Al momento dell’importazione e del transito via terra di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi, l’Amministrazione delle do- gane verifica tramite controlli a campione il rispetto del numero massimo ammesso di animali al seguito.

Art. 23 Ricorso al servizio veterinario di confine Questa disposizione disciplina la collaborazione tra l’Amministrazione delle dogane e il servizio veterinario di confine durante i controlli negli aeroporti nazionali secondo l’articolo 4.

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Sezione 2: Controlli al momento dell’importazione e del transito di cani, gatti e furetti

Art. 24 Importazione per via aerea In questa disposizione sono descritti i controlli che vengono eseguiti al momento dell’importazione per via aerea. Il capoverso 1 corrisponde materialmente all’articolo

20 capoverso 1 OIAC. Inoltre, in conformità con il corrispondente atto normativo

dell’UE (articolo 34 del regolamento (UE) n. 576/201310), viene qui esplicitato anche l’obbligo per l’Amministrazione delle dogane di annotare il controllo eseguito nel pas- saporto per animali da compagnia oppure nel certificato veterinario. Ciò consente di constatare (al momento di passare la frontiera oppure successivamente all’interno del Paese) se il necessario controllo è stato davvero eseguito oppure se è stato deli- beratamente eluso. Per cani, gatti e furetti provenienti da Stati di cui all’articolo 6 ca- poverso 1 lettera a (nonché dall’Islanda e dalla Norvegia) che vengono importati nel territorio d’importazione (escluse le enclavi doganali svizzere), l’Amministrazione del- le dogane esegue soltanto controlli a campione del rispetto del numero massimo ammesso di animali al seguito e delle ulteriori condizioni d’importazione da parte. Per gli animali provenienti da Stati di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b (escluse I- slanda e Norvegia), oltre al controllo del rispetto del numero massimo ammesso di animali al seguito vengono eseguiti soltanto controlli a campione del rispetto delle ulteriori condizioni d’importazione.

Art. 25 Transito per via aerea Nella nuova ordinanza vengono d’ora in poi espressamente regolamentati anche i controlli per il transito. Gli animali da compagnia provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere c e d che vengono introdotti per via aerea diretta nel territorio d’importazione e che, in seguito, vengono fatti transitare su strada o per fer- rovia attraverso il territorio d’importazione, vanno trattati (per quanto riguarda i con- trolli) nello stesso modo come all’importazione per via aerea diretta. Sul transito di cani, gatti e furetti provenienti da Stati di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a non- ché dall’Islanda e dalla Norvegia attraverso il territorio d’importazione (escluse le en- clavi doganali svizzere), vengono eseguiti soltanto controlli per campionatura del ri- spetto del numero massimo ammesso di animali al seguito e delle ulteriori condizioni d’importazione da parte dell’Amministrazione delle dogane. Per gli animali provenien- ti da Stati di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b (escluse Islanda e Norvegia), oltre al controllo del rispetto del numero massimo ammesso di animali al seguito viene eseguito un controllo a campione del rispetto delle ulteriori condizioni di transito.

10 Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003. 9/16

Art. 26 Importazione e transito via terra L’articolo 26 stabilisce che al momento dell’importazione e del transito via terra di cani, gatti e furetti, il rispetto delle condizioni d’importazione e di transito viene verifi- cato soltanto tramite controlli a campione.

Art. 27 Notifiche L’Amministrazione delle dogane rileva regolarmente il numero dei controlli eseguiti al momento dell’importazione per via aerea diretta e il numero dei cani, gatti e furetti contestati durante tali controlli; questi dati vengono trasmessi regolarmente all’USAV.

Sezione 3: Controlli al momento dell’importazione e del transito di uccelli

Art. 28 Conformemente alla decisione 2007/25/CE11, al momento dell’importazione e del transito di uccelli è necessario eseguire un controllo veterinario di confine completo a causa del potenziale rischio di propagazione dell’influenza aviaria.

Sezione 4: Misure

Art. 29 Misure da parte dell’Amministrazione delle dogane In questa disposizione è disciplinata la procedura per l’Amministrazione delle dogane in caso di accertamento di animali da compagnia che non soddisfano le condizioni d’importazione o di transito. Al momento dell’importazione o del transito di animali da compagnia provenienti da Stati membri dell’UE, dall’Islanda e dalla Norvegia, così come al momento dell’importazione o del transito via terra, l’Amministrazione delle dogane comunica all’autorità cantonale competente i casi di animali da compagnia che non soddisfano le condizioni d’importazione o di transito. Inoltre, una notifica all’autorità cantonale competente è parimenti prevista qualora gli animali da compa- gnia, in violazione delle prescrizioni della nuova ordinanza, non vengano importati o fatti transitare attraverso un aeroporto di cui all’articolo 4. Per quanto riguarda gli a- nimali da compagnia provenienti da Paesi terzi che vengono importati o fatti transita- re per via aerea diretta attraverso gli aeroporti nazionali di cui all’articolo 4, la compe- tenza spetta all’USAV (per il tramite del servizio veterinario di confine). In questo ca- so, la corrispondente notifica viene fatta al servizio veterinario di confine.

11 Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità. 10/16

Art. 30 Misure da parte dell’autorità cantonale L’autorità cantonale competente adotta le misure necessarie a garantire la protezio- ne della salute umana e degli animali, a condizione che la relativa competenza non spetti al servizio veterinario di confine. Questo vale anche se, a scoprire in Svizzera e a notificare animali importati o fatti transitare illegalmente, sono privati o altri organi diversi dall’Amministrazione delle dogane. Dato che non sono consentiti l’importazione e il transito di animali da compagnia che non soddisfano i relativi re- quisiti, fondamentalmente la prima misura adottata al confine è quella del respingi- mento. Tuttavia, per motivi legati al benessere degli animali e dettati dalla proporzio- nalità, in singoli casi l’autorità cantonale può anche optare per altre misure.

Art. 31 Misure da parte del servizio veterinario di confine L’articolo 31 sancisce le misure a disposizione del servizio veterinario di confine e ricalca l’articolo 22 OIAC. Se le condizioni d’importazione o di transito non sono soddisfatte, gli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi e importati o fatti transitare attraverso un aero- porto secondo l’articolo 4 vengono portati direttamente dall’Amministrazione delle dogane nei locali del servizio veterinario di confine adibiti alla quarantena. Spetta infatti a quest’ultimo decidere circa le misure da adottare. Fondamentalmente, gli animali da compagnia che non soddisfano le condizioni d’importazione o di transito vanno respinti immediatamente: in questo caso, l’importazione o il transito non sono consentiti. Ma visto che è sempre parimenti ne- cessario tenere conto del benessere degli animali, in concreto possono essere prese in considerazione anche altre misure.

Capitolo 6: Tasse e assunzione dei costi

Art. 32 L’OIAC non contiene finora nessuna regolamentazione riguardo all’assunzione delle spese. Invece, d’ora in poi nella nuova ordinanza, per le autorizzazioni e i controlli eseguiti dall’USAV (tramite il servizio veterinario di confine) si rimanda all’ordinanza del 30 ottobre 198512 sulle tasse dell’USAV. Il detentore o la persona autorizzata de- ve farsi carico dei relativi costi, conformemente al principio della copertura dei costi sancito nell’ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm13). Ciò significa che i costi complessivi derivanti per l’USAV dallo svolgimento dei compiti affidatigli dovrebbero essere finanziati attraverso i proventi delle tasse. Inoltre vengono addossati al deten- tore o alla persona autorizzata anche i costi per i controlli dell’autorità cantonale competente nonché per le eventuali misure disposte dall’autorità cantonale compe- tente o dal servizio veterinario di confine. Questo principio vale già finora poiché – in considerazione del fatto che l’OIAC non prevede nessuna prescrizione specifica in merito –, si applicano le disposizioni dell’OITE.

12 RS 916.472 13 RS 172.041.1 11/16

Capitolo 7: Passaporto svizzero per animali da compagnia

Art. 33 Emissione e distribuzione del passaporto svizzero per animali da compagnia Il passaporto per animali da compagnia è un documento che deve essere rilasciato per singole specie di animali da compagnia ai fini dell’importazione o del transito in determinati Stati e attraverso essi. L’articolo 33 stabilisce che per l’emissione e la distribuzione del passaporto svizzero per animali da compagnia è competente l’USAV. Il passaporto svizzero per animali da compagnia sarà impostato in linea con le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/201314 della Commissione, allegato III parte 3 e 4. Per la sua emissione e distribuzione, l’USAV può fare ricorso a terzi.

Art. 34 Rilascio dei passaporti svizzeri per animali da compagnia Il passaporto svizzero per animali da compagnia può essere rilasciato unicamente dai veterinari attivi in Svizzera: soltanto loro possono immettervi i dati riguardanti l’animale e il suo detentore. Per contro, le indicazioni relative a eventuali vaccinazioni e titolazioni possono venire inserite anche all’estero. Ai veterinari attivi in Svizzera spetta l’obbligo di annotare nel passaporto la data dell’impianto, il numero e la loca- lizzazione del microchip impiantato nell’animale, come pure il nominativo e le infor- mazioni di contatto del detentore nonché il numero del passaporto per animali da compagnia. I dati devono essere conservati per tre anni e, su richiesta, vanno comu- nicati all’USAV e alle autorità cantonali d’esecuzione.

Capitolo 8: Informazione e formazione

Art. 35 Questa disposizione incarica l’USAV di provvedere a informare i viaggiatori e a for- mare gli organi di controllo, e corrisponde all’articolo 19 OIAC. Inoltre, l’USAV dovrà pubblicare su Internet le condizioni d’importazione.

14 Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consi- glio. 12/16

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 36 Aggiornamento di singoli allegati Tutti i dettagli tecnici che sono contenuti negli allegati 1, 3, 4 e 5 possono essere a- dattati dall’USAV, in conformità con gli atti normativi dell’UE.

Art. 37 Abrogazione e modifica di altri atti normativi (Allegato 6)

Abrogazione: L’OIAC sarà abrogata con l’entrata in vigore della nuova ordinanza.

Modifiche:

1. Ordinanza del 23 aprile 200815 sulla protezione degli animali:

Per motivi legati al benessere degli animali, non è consentito importare e fare transi- tare cuccioli di cane di età inferiore ai 56 giorni, se non sono accompagnati dalla ri- spettiva madre o da una nutrice.

2. Ordinanza del 26 agosto 200916 sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen: Adattamento del rimando all’OIAC.

3. Ordinanza del 18 aprile 200717 concernente l’importazione e il transito per via ae- rea di animali provenienti da Paesi terzi: Adattamento del rimando all’OIAC.

4. Ordinanza sulle tasse dell’USAV del 30 ottobre 198518:

Per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2, all’articolo 12 capo- verso 4 e all’articolo 14 capoverso 4 viene riscossa da parte dell’USAV una tassa a copertura completa dei costi (40.- franchi). Per contro, si è rinunciato a riscuotere una tassa per il controllo (86.- franchi) esegui- to dall’Amministrazione delle dogane. In conformità con l’OITE finora – a seguito dell’aggiunta nell’Allegato veterinario dell’ambito degli animali da compagnia – in analogia con il diritto europeo veniva riscossa, per ogni controllo eseguito, una tassa per il controllo veterinario di confine (86.- franchi). Questo importo è tuttavia orientato piuttosto al controllo degli invii commerciali di merci, che in media causano un onere

15 RS 455.1 16 RS 631.062 17 RS 916.443.12 18 RS 916.472 13/16

lavorativo di più di mezz’ora. Nel frattempo agli Stati membri dell’UE (come pure alla Svizzera) è di nuovo data la facoltà di decidere autonomamente sulle tasse per i con- trolli. Di conseguenza si dovrebbe reintrodurre il vecchio sistema del controllo gratui- to: infatti, l’onere lavorativo reale causato dai controlli giustificherebbe soltanto tasse talmente basse che la loro riscossione implica più lavoro che introiti. Per lʼemissione e la spedizione ai veterinari del passaporto per animali da compagni- a, l’USAV fa pagare una tassa a copertura completa dei costi. Questa tassa corri- sponderà allʼincirca allʼattuale prezzo del passaporto per animali da compagnia.

Art. 38 Entrata in vigore La nuova ordinanza entra in vigore in contemporanea con il regolamento (UE) n. 576/201319 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/201320. Visto che i con- trolli nell’ambito dell’importazione e del transito di animali da compagnia, secondo l’Allegato veterinario, vengono eseguiti congiuntamente agli Stati membri dell’UE, all’Islanda e alla Norvegia, un’entrata in vigore contemporanea è indispensabile.

ALLEGATO 1 L’allegato 1 elenca gli animali da compagnia e corrisponde del tutto all’allegato 2 OIAC e all’allegato I del regolamento (UE) n. 576/201321.

ALLEGATO 2 L’allegato 2 è il «contenitore» preposto per le limitazioni dell’importazione e del tran- sito emanate dall’USAV allo scopo di evitare la propagazione di un’epizoozia (vedi note esplicative sull’articolo 5).

ALLEGATO 3 L’allegato 3 coincide con l’allegato 1 ed equivale all’allegato II del regolamento di e- secuzione (UE) n. 577/201322.

19 Regolamento (UE) n. 576/2013 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003. 20 Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consi- glio. 21 Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003. 22 Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consi- glio.

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ALLEGATO 4 Questo allegato contiene i dettagli tecnici riguardanti le condizioni d’importazione e di transito per cani, gatti e furetti. Sono disciplinati l’identificazione, il passaporto per animali da compagnia, il certificato veterinario e i requisiti relativi al vaccino per la vaccinazione antirabbica.

ALLEGATO 5 Questo allegato regolamenta le misure prima dell’importazione di uccelli per quanto riguarda il certificato veterinario e rimanda ai corrispondenti atti normativi dell’UE.

ALLEGATO 6 Vedi note esplicative sull’articolo 37.

3 Ripercussioni finanziarie

La Confederazione in futuro sarà competente per quanto riguarda l’emissione del passaporto svizzero per animali da compagnia e la sua distribuzione ai veterinari. L’onere che ne deriva verrà rifuso tramite la riscossione di una corrispondente tassa a copertura completa dei costi. L’autorizzazione prevista d’ora in poi per l’importazione di più di cinque animali da compagnia per la partecipazione a concorsi, esposizioni o manifestazioni sportive comporta un onere lavorativo supplementare a livello di personale, che però viene compensato dall’abolizione delle autorizzazioni finora necessarie per l’importazione di cani, gatti e furetti di età compresa tra 12 e 16 settimane con una vaccinazione antirabbica che non è ancora valida. Per il resto, la revisione proposta dell’ordinanza è prevalentemente di tipo strutturale e non causa direttamente nessun grosso onere supplementare a livello finanziario o di personale. Gli introiti che verranno a mancare dalla riscossione delle tasse (a seguito della gra- tuità, d’ora in poi, dei controlli eseguiti dall’Amministrazione delle dogane) si com- pensano all’incirca con le nuove tasse previste in futuro per le autorizzazioni neces- sarie in base alla presente nuova ordinanza.

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4 Compatibilità con gli obblighi internazionali della

Svizzera

Le nuove disposizioni dell’ordinanza sono equivalenti alle prescrizioni del diritto UE in conformità con il regolamento (UE) n. 576/201323 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/201324. Le nuove disposizioni dell’ordinanza sono compatibili con l’Allegato veterinario CH-UE. Nel quadro di un futuro adattamento dell’Allegato vete- rinario, tramite decisione del Comitato misto veterinario, sarà necessario ancorare questo adattamento dell’ordinanza anche a livello del diritto internazionale ai fini dell’aggiornamento dell’equivalenza (nel quadro dell’attualizzazione dell’allegato 2 in allegato 11).

23 Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003. 24 Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consi- glio. 16/16