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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)

Ufficio federale dei trasporti UFT Divisione politica

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sugli impianti a fune

(versione del 1° luglio 2014)

Nota: Il presente rapporto esplicativo presuppone la lettura delle disposizioni cui fa riferimento.

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 2 Campo d’applicazione L’ordinanza sugli impianti a fune (OIFT; RS 743.011) si applica a tutti gli impianti di trasporto che sono compresi nel campo d’applicazione della pertinente legge federale (LIFT; RS 743.01), leggermente più 1 ampio di quello della direttiva CE sugli impianti a fune . Vi figurano infatti anche gli impianti di trasporto a fune impiegati in Svizzera per scopi agricoli e adibiti al trasporto di viaggiatori. Anche il trasporto di viaggiatori ai sensi dell’articolo 81 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20) è considerato trasporto di persone ai sensi della LIFT. All’ordinanza sono sottoposti pure gli impianti di trasporto a fune di competenza cantonale che rientra- no nel campo d’applicazione della LIFT, ossia gli impianti di trasporto a fune gestiti a titolo non profes- sionale, i piccoli impianti a fune e le sciovie. L’ordinanza si applica agli impianti a fune con autorizzazione cantonale solo se le sue disposizioni sono applicabili ai Cantoni. Pertanto, le disposizioni del capitolo 2 (costruzione di impianti a fune soggetti a concessione federale) concernenti la concessione e la procedura non trovano applicazione. (Si applicano però le prescrizioni relative all’attestato di sicurezza se il Cantone non ha emanato disposizioni in materia). I Cantoni possono ovviamente dichiarare applicabili altre disposizioni del capitolo 2 dell’ordinanza. Ad esempio, possono decidere di applicare singole disposizioni per alcuni aspetti mentre per altri – ad esempio l’obbligo di picchettamento, i costi di pubblicazione e i termini di disbrigo – possono continua- re ad applicare le disposizioni cantonali. Poiché con la legge sugli impianti a fune il legislatore non ha esercitato il diritto sancito dalla Costitu- zione federale di emanare disposizioni nel settore degli impianti non adibiti al trasporto di persone, i Cantoni mantengono la propria competenza in questo ambito. Né l’OIFT né la LIFT si applicano agli ascensori ai sensi della pertinente ordinanza (RS 819.13). Poiché sono considerati impianti a fune (funivie o funicolari), gli impianti monofune a una sola cabina devono soddisfare anche i requisiti essenziali definiti dalla direttiva europea. Impianti di trasporto a fune trasferibili: gli impianti a fune sono considerati trasferibili se possono esse- re costruiti senza l’approvazione dei piani da parte della Confederazione o senza licenza edilizia can- tonale. Se serve una licenza cantonale, l’impianto a fune (inclusi gli impianti speciali) è considerato non trasferibile anche se, pur non essendo permanente, viene costruito periodicamente nello stesso luogo o negli stessi luoghi.

Art. 3 Definizioni Capoverso 1: per impianti speciali si intendono gli impianti di trasporto retti dalla LIFT analoghi alle funivie, alle funicolari o alle sciovie. Poiché tali impianti rientrano nel campo d’applicazione della LIFT

1 GUCE L 106 del 3.5.2000, pagg. 21-48

ma non in quello della direttiva CE sugli impianti a fune, i requisiti essenziali definiti nella direttiva non trovano applicazione diretta. Tuttavia, il DATEC può stabilire per questi impianti altri requisiti essenziali (art. 5 cpv. 2 OIFT). Finché ciò non avviene, gli impianti speciali devono adempiere le regole tecniche riconosciute (art. 5 cpv. 4 LIFT). Capoverso 2: il termine «piccoli impianti a fune» contempla ora anche le piccole funicolari. Il criterio della capacità per senso di marcia (8 passeggeri) vale a prescindere dal numero di dispositivi utilizzati per il trasporto di passeggeri.

Capoverso 3: la definizione del termine «trasporto professionale» corrisponde a quella dell’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV). Trovano inoltre applicazione i capoversi 2 e 3 del medesimo articolo, che non vengono però ripresi in quanto si limita- no a concretizzare il capoverso 1. La definizione si estende anche al trasporto gratuito finalizzato ad ottenere un vantaggio economico, ad esempio nel caso di un ristorante di montagna che offre gratui- tamente il trasporto in funivia per attirare i clienti. Questa possibilità risulta dall’articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 2 della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1) Capoverso 7: l’infrastruttura comprende anche le costruzioni che servono a proteggere l’impianto (o- pere di protezione). Capoverso 8: tra le attività rilevanti per la sicurezza sono elencate solo le attività che hanno un influs- so diretto sulla sicurezza dell’esercizio. Pertanto, nel capoverso non figurano ad esempio le attività di manutenzione. Questo non significa che sia consentito svolgerle in condizioni di incapacità di servizio, ma piuttosto che vanno applicate le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Osservazione sugli articoli 4 e 4a Si distinguono due tipi di autorizzazione cantonale: l’autorizzazione cantonale di costruzione e di eser- cizio e l’autorizzazione per il trasporto di viaggiatori.

1. Autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio

Chi intende costruire un impianto a fune per il trasporto di persone necessita di un’autorizzazione edi- lizia e di un’autorizzazione d’esercizio del Cantone sempreché non debba richiedere l’approvazione dei piani e l’autorizzazione d’esercizio all’UFT.

2. Autorizzazione per il trasporto di viaggiatori

Per determinate forme di trasporto di viaggiatori occorre un’autorizzazione cantonale, segnatamente nei casi in cui non è necessaria una concessione federale. Questo vale però solo per le forme che non sono del tutto escluse dalla privativa sul trasporto di persone.

Secondo l’articolo 3 capoverso 2 LIFT determinati impianti necessitano di un’autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio, ad esempio gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone che non necessitano di una concessione. Secondo l’articolo 7 LTV, le sciovie e i piccoli impianti di trasporto a fune senza funzione di collega- mento (ai sensi della privativa) necessitano di un’autorizzazione del Cantone. La disposizione si appli- ca anche agli impianti a fune di maggiori dimensioni che rientrano nelle categorie menzionate all’articolo 7 LTV. Spetta ai Cantoni decidere quali aspetti esaminare, quante autorizzazioni rilasciare complessivamente e quando. È quindi possibile che venga rilasciata un’unica autorizzazione cantonale con la quale si consente la costruzione dell’impianto e al contempo si verifica se sono soddisfatti i presupposti legati alla privativa di cui all’articolo 4a capoverso 2 OITF.

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Di norma, la competenza per il rilascio dell’autorizzazione edilizia coincide con quella per il rilascio dell’autorizzazione di trasporto e spetta all’UFT o al Cantone. Vi è però un caso speciale nel quale le due competenze non coincidono. Si tratta dei piccoli impianti a fune con funzione di collegamento (sempre che non rientrino nei casi disciplinati dall’art. 7 OTV), per i quali è necessaria un’autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio (secondo l’art. 4 cpv. 2 LITF e l’art. 4 OITF) e una concessione per il trasporto di persone rilasciata dall’UFT (interpretando al contrario l’art. 7 LTV e l’art. 4a OITF).

Art. 4 Autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio Capoverso 1 lettere a e b: tutti i piccoli impianti a fune e le sciovie (comprese le manovie) necessitano di un’autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio. Capoverso 1 lettera c: il requisito si applica anche a tutti gli altri impianti che rientrano nel campo di applicazione della LITF e che non necessitano di una concessione federale. Occorre un’autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio per tutti gli impianti soggetti ad auto- rizzazione per il trasporto di persone secondo l’articolo 7 LTV e l’articolo 7 dell’ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV; RS 745.11) o che non sottostanno alla privativa sul trasporto di viaggiatori secon- do l’articolo 8 OTV. Le sciovie e i piccoli impianti a fune necessitano sempre un’autorizzazione canto- nale di costruzione e di esercizio. Capoverso 2: a meno che i Cantoni non emanino deroghe (cfr. cpv. 4), a comprova della sicurezza va presentata la stessa documentazione come per gli impianti a fune soggetti a concessione federale. Lo stesso vale per i controlli effettuati dalle autorità. Questo è logico visto che per gli impianti a fune sog- getti ad autorizzazione cantonale valgono in linea di massima gli stessi requisiti tecnici di quelli appli- cati agli impianti soggetti a concessione federale (cfr. art. 5). I documenti da presentare per certificare l’osservanza delle altre prescrizioni (ossia quelle che non concernono la tecnica di sicurezza) sono disciplinati dal diritto cantonale. Capoverso 4: i Cantoni possono emanare disposizioni complementari e deroghe solo se la legge sugli impianti a fune e la direttiva CE sugli impianti a fune lo consentono. In particolare, non possono definire requisiti di sicurezza diversi per gli impianti a fune che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva europea o creare ostacoli alla messa in circolazione di com- ponenti di sicurezza e sottosistemi. Possono invece emanare deroghe o disposizioni complementari a quelle dell’OITF in materia di manu- tenzione, esercizio, procedura, recupero, protezione contro gli incendi e direzione tecnica. Ad esem- pio, possono prevedere che le organizzazioni di recupero siano riconosciute dalle autorità, che per gli impianti automatici viga l’obbligo di concludere un contratto di manutenzione oppure che a determina- te condizioni non sia necessario nominare un sostituto del capotecnico. Le disposizioni complementari sono ad esempio necessarie per la riscossione degli emolumenti e il rimborso delle spese.

Art. 4a Autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori La disposizione corrisponde ampiamente al tenore dell’attuale articolo 4 capoversi 2 e 3. Capoverso 1: il capoverso precisa gli impianti per i quali è necessaria un’autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori, segnatamente le sciovie, i piccoli impianti a fune senza funzione di collega- mento e gli impianti soggetti ad autorizzazione cantonale secondo l’articolo 7 OTV. Gli impianti che secondo l’articolo 8 OTV non sottostanno alla privativa sul trasporto di viaggiatori non necessitano di un’autorizzazione per il trasporto di persone.

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Capoverso 2: gli impianti a fune che necessitano di un’autorizzazione cantonale per il trasporto di persone non devono ledere gli interessi pubblici della Confederazione, in particolare non devono en- trare in rilevante concorrenza con imprese di trasporto titolari di una concessione federale. Gli interessi pubblici della Confederazione trovano riscontro soprattutto nella Costituzione federale, nelle leggi e ordinanze, ma anche nei piani settoriali e nelle strategie.

Art. 4b Obbligo di presentare il progetto Di regola, un impianto accessorio può avere ripercussioni sulla sicurezza della costruzione e dell’esercizio di un impianto a fune se si trova nel perimetro dell’impianto, accanto ad esso o nelle sue immediate vicinanze. Vanno considerati in particolare la sagoma di spazio libero, la statica e gli influs- si elettromagnetici.

Art. 4c Costruzione simultanea Se costruiti simultaneamente all’impianto a fune, gli impianti accessori che l’UFT può approvare d’intesa con l’autorità cantonale competente comprendono in particolare i parcheggi e gli impianti d’innevamento con le relative condotte, le piste e i relativi ampliamenti nonché i ristoranti in edifici non collegati all’impianto a fune.

Art. 5 Requisiti essenziali Capoverso 1: i requisiti essenziali della direttiva CE sugli impianti di trasporto a fune sostituiscono, per i nuovi impianti, le prescrizioni in materia di costruzione finora contemplate dall’OITF. Oltre ai requisiti essenziali, gli impianti di trasporto a fune devono però anche adempiere le altre di- sposizioni applicabili, ossia quelle in materia di pianificazione del territorio, protezione della natura e del paesaggio o protezione dell’ambiente, esigenza che risulta dall’articolo 9 capoverso 3 LITV. Capoverso 2: se il DATEC stabilisce requisiti essenziali per gli impianti speciali, deve anche definire in che modo va comprovato l’adempimento dei requisiti. Deve inoltre stabilire in che misura i rapporti di perizia devono documentare il rispetto dei requisiti essenziali e quali sono i compiti degli organismi di valutazione della conformità (organismi notificati).

Art. 6 Prescrizioni complementari del DATEC La direttiva CE sugli impianti a fune prevede, unicamente per i componenti di sicurezza e i sottosiste- mi, che la conformità ai requisiti essenziali sia attestata da un organismo notificato indipendente. Spet- ta pertanto ai singoli Stati decidere come garantire il funzionamento sicuro anche delle altre parti dell’impianto (infrastruttura) e delle interazioni tra sottosistemi e infrastruttura. A questo scopo il Dipar- timento può emanare prescrizioni volte a concretizzare i requisiti essenziali nei settori dell’infrastruttura e del sistema globale. Ad esempio, si potrebbero prescrivere le altezze dal suolo attualmente valide in Svizzera per evitare che in futuro si costruiscano impianti a fune con altezze dal suolo ancora maggiori. Laddove tali disposizioni fossero applicate esclusivamente dai Cantoni, in particolare nel caso dei piccoli impianti a fune e delle sciovie, occorre trovare un’intesa con il servizio tecnico di controllo del CITS. È necessario trovare un’intesa anche nel caso in cui tali disposizioni siano applicate in parte dalla Confederazione, in parte dai Cantoni. Se ciò non è possibile, il Dipartimento può comunque emanare prescrizioni in questo senso (esempio: altezze dal suolo per funivie a va e vieni).

Nota: norme tecniche 4/23

In base all’articolo 2 capoverso 2 LIFT, l’UFT ha definito come norme tecniche le norme europee ar- monizzate di cui alla direttiva CE sugli impianti a fune (FF 2006 8955).

Art. 6a Deroga alle norme tecniche (attuale art. 9 invariato) Secondo l’articolo 5 capoverso 3 LIFT, chi intende mettere in servizio un impianto a fune non confor- me alle norme tecniche deve dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo. A tal fine, deve poter provare con un’analisi dei rischi che nel complesso la deroga alle norme tecniche non implica un aumento dei rischi. La formulazione «nel complesso» significa che nella valutazione si pos- sono considerare anche quelle misure di compensazione volte a ridurre i rischi (probabilità di realizza- zione x entità dei danni). Un impianto di trasporto a fune deve quindi soddisfare tassativamente i requisiti essenziali. Tuttavia, non deve per forza essere costruito in base alle norme tecniche definite dall’UFT. Le deroghe sono ammesse solo se il richiedente può dimostrare che la soluzione in deroga alle norme presenta un grado di sicurezza almeno equivalente a quello di una soluzione costruita a norma.

Art. 7 Collegamento di nuove zone L’articolo, che dà continuità alla politica prudente della Confederazione in materia di concessioni e autorizzazioni, garantisce che a livello di politica e diritto dell’ambiente non subentrino modifiche né per gli impianti soggetti a concessione federale né per quelli sottoposti ad autorizzazione cantonale 2 (cfr. messaggio del 22 dicembre 2004 concernente la legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, n. 1.4). Finora, la politica di concessione della Confederazione era sancita 3 dall’articolo 7 dell’ordinanza sul rilascio della concessione agli impianti di trasporto a fune , dalla Con- cezione Paesaggio svizzero (politica settoriale Sport, tempo libero e turismo) e, per gli impianti sogget- ti ad autorizzazione cantonale, dall’articolo 17 dell’ordinanza sulle funivie esenti dalla concessione 4 federale e le sciovie .

Art. 8 Funi Il Dipartimento emana disposizioni per garantire la sicurezza delle funi per tutta la loro durata d’utilizzazione. L’ordinanza sulle funi è stata sottoposta a revisione e rinvia alle norme europee vigenti. Le nuove di- sposizioni non contengono prescrizioni contrarie ai requisiti essenziali applicabili alle nuove funi. L’ordinanza rivista (RS 743.011.11) è entrata in vigore il 1° aprile 2011. Se, in conformità con i requisiti essenziali, le istruzioni di funzionamento e di manutenzione contengo- no prescrizioni volte a garantire la sicurezza delle funi per tutta la loro durata d’utilizzazione, queste ultime prevalgono sulle pertinenti disposizioni dell’ordinanza sulle funi. Capoverso 2: nell’ambito del riconoscimento degli organi di controllo delle funi, l’UFT non dovrà più controllare se questi hanno concluso un’assicurazione di responsabilità civile che garantisce una co- pertura di almeno 10 milioni di franchi. Spetterà piuttosto al committente, analogamente a quanto pre- visto per i periti (cfr. art. 68c), disciplinare d’intesa con l’organo di controllo delle funi l’entità della re- sponsabilità e la copertura assicurativa necessaria.

Art. 10 Statistica e pubblicazione dei dati Continueranno ad essere rilevati gli stessi dati. I dati relativi alle prestazioni d’esercizio (capacità) e alle prestazioni di trasporto (numero di viaggiatori) potranno essere pubblicati.

2 FF 2005 793 3 RS 743.11 4 RS 743.21 5/23

Capitolo 2: Costruzione e modifica di impianti a fune soggetti a concessione federale Il capitolo si applica unicamente agli impianti a fune soggetti a concessione federale. Per quanto riguarda gli attestati di sicurezza e i controlli svolti dall’autorità di autorizzazione, gli allegati 1 e 2 si applicano, ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2, anche agli impianti soggetti ad autorizzazione cantonale, sempre che i Cantoni non dispongano altrimenti. Naturalmente, i Cantoni possono applicare agli impianti soggetti ad autorizzazione cantonale anche le altre disposizioni del capitolo, inserendo un apposito rimando nel diritto cantonale o intercantonale (concordato).

Sezione 1: Procedura d’approvazione dei piani I piani sono approvati se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 9 capoverso 3 LIFT.

Art. 11 Domanda Occorre presentare la documentazione necessaria per il rilascio dell’approvazione dei piani secondo l’articolo 9 LIFT. Lettera a: l’allegato 1 elenca tutti i documenti necessari per valutare la sicurezza. Il rapporto di sicurezza serve a illustrare la procedura prevista per attestare la sicurezza dell’impianto, elemento necessario ai fini del rilascio dell’autorizzazione d’esercizio. Il calcolo della fune deve essere presentato insieme alla domanda di approvazione dei piani, poiché eventuali modifiche avrebbero effetti rilevanti sulla pianificazione dell’intero impianto. Lettera b: nella legge sui disabili (LDis) è sancito espressamente il principio di proporzionalità. Questo principio garantisce ad esempio che gli impianti a fune non debbano essere progettati per l’accesso alle sedie a rotelle se è escluso sin dall’inizio che possano essere raggiunti da disabili in sedia a rotel- le. Le disposizioni della LDis saranno vincolanti per gli impianti esistenti solo dopo la scadenza dei termi- ni transitori. Le disposizioni della LDis si applicano dal 1° gennaio 2014 ai sistemi di comunicazione e di emissione di biglietti e dal 1° gennaio 2024 agli edifici e agli impianti esistenti. Le disposizioni perti- nenti possono essere consultate al link: http://www.bav.admin.ch/mobile/01244/index.html?lang=it Lettera c: il concetto di «modifica sostanziale» non è definito nell’OITF in quanto è già disciplinato dall’articolo 2 dell’ordinanza concernente l’esame dell’impatto ambientale (OEIA; RS 814.011). Lettera d: secondo il messaggio concernente la LIFT gli obiettivi e i principi politici contemplati nella Concezione Paesaggio svizzero sono concretizzati nell’ambito di un piano sugli impianti a fune che prevede una serie di misure. Non appena il piano sarà elaborato e adottato dal Consiglio federale, nel caso di nuovi progetti occorrerà fornire anche la prova dell’adempimento dei requisiti previsti da tale piano. Lettera e: gli attestati concernenti i diritti necessari per la costruzione e l’esercizio garantiscono che l’amministrazione intervenga solo laddove si può effettivamente costruire. Lettera f: la documentazione necessaria per la valutazione del rispetto delle altre prescrizioni rilevanti riguarda prescrizioni sussidiarie, ossia prescrizioni non motivate sotto il profilo della tecnica della sicu- rezza, quali quelle concernenti la protezione della natura e del paesaggio, le prescrizioni di costruzio- ne cantonali o comunali, ma anche la demarcazione di una fune quale ostacolo aereo. Capoverso 5: se la documentazione è incompleta o lacunosa, l’UFT comunica al richiedente quali sono i documenti mancanti e le lacune riscontrate e gli permette di completare la documentazione inoltrata. Se il richiedente non si avvale di questa possibilità, l’autorità può decidere in base all’articolo

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13 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) di non esamina- re la domanda.

Art. 12 Rapporto di sicurezza Il rispetto delle norme tecniche può servire a certificare che un impianto a fune è conforme alle pre- scrizioni. Il richiedente è invitato a verificare, sulla base dell’elenco di tutti i componenti rilevanti per la sicurezza dell’impianto, in quali parti un guasto o un cattivo funzionamento possono mettere a repentaglio la sicurezza o la salute delle persone.

Art. 13 Picchettamento Anche i muri di sostegno sono considerati costruzioni di genio civile.

Art. 14 Costi di pubblicazione Corrisponde all’attuale articolo 7 dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF; RS 742.142.1).

Art. 15 Termini di disbrigo L’espressione «di norma» si riferisce ai casi concernenti impianti di sostituzione per i quali la procedu- ra di appianamento delle divergenze non provoca grossi ritardi. Il termine inizia a decorrere con la presentazione della domanda completa e soltanto a condizione che questa non subirà (o non dovrà subire) modifiche successive.

Art. 16 Valutazione dei documenti da parte dell’UFT Lettera a: le attività dell’UFT che concernono gli aspetti di sicurezza sono definite esaurientemente nell’allegato 2. Lettera b: l’UFT esamina anche il rispetto delle altre disposizioni, ossia di quelle che non servono a garantire la sicurezza (cfr. art. 11 lett. b-g).

Art. 18 Inizio della costruzione Conformemente all’articolo 6 capoverso 3 OPAPIF, a determinate condizioni l’autorità competente può autorizzare l’inizio dei lavori di costruzione prima che l’approvazione dei piani sia passata in giudicato. È il caso in particolare quando non vi sono opposizioni inevase e l’inizio della costruzione non compor- ta modifiche irreversibili. Un’opposizione è considerata evasa se è stata tolta di ruolo in quanto priva di oggetto o liquidata.

Art. 19 Decisioni intermedie e decisioni parziali Quest’articolo concerne aspetti relativi al diritto in materia di ambiente, concessione o espropriazione. Il richiedente può chiedere che questi aspetti vengano chiariti previamente se teme che il progetto possa fallire a causa di uno di essi, vanificando l’intera pianificazione. L’autorità accoglie una doman- da di questo tipo se non deve sostenere un dispendio amministrativo sproporzionato.

Sezione 2: Concessione 7/23

Questa sezione concretizza le disposizioni della LTV relative alla concessione per gli impianti a fune, che prevalgono su quelle del capitolo 2 sezione 2 OTV (RS 745.11).

Art. 19a Requisiti per il rilascio I requisiti essenziali per il rilascio della concessione sono disciplinati dall’articolo 9 LTV. L’articolo 11 LTV non contiene requisiti complementari rispetto all’articolo 9, bensì una serie di precisazioni. Poiché l’articolo 11 LTV non completa né concretizza integralmente l’articolo 9, verrà stralciato alla prossima occasione. Al contrario, l’articolo 11 capoverso 1 lettere c e d OTV prevede due disposizioni che com- pletano l’articolo 9 LTV. Questi complementi sono ammessi a livello di ordinanza poiché secondo l’articolo 6 LTV l’adempimento dei requisiti non dà diritto al rilascio della concessione. L’articolo 19a contiene tutte le disposizioni complementari e le precisazioni relative all’articolo 9 LTV applicabili agli impianti a fune. Dal capoverso 1 risulta chiaramente che la lettura dell’articolo 9 LTV è sufficiente e che non è neces- sario leggere anche l’articolo 11 LTV. Capoverso 2: non basta avere tutte le autorizzazioni necessarie per l’utilizzo delle vie di comunicazio- ne; può infatti anche risultare necessario disporre dei diritti che non si acquisiscono attraverso con- cessioni, ad esempio i diritti di passaggio. Il capoverso precisa la formulazione dell’articolo 9 capover- so 1 LTV. La sua formulazione corrisponde all’articolo 1 capoverso 1 lettera c OTV. Capoverso 3 lettera a: il contenuto della disposizione corrisponde all’articolo 11 lettere a e b LTV. Capoverso 3 lettera b: il contenuto della disposizione corrisponde all’articolo 11 lettere d e f LTV. Capoverso 3 lettera c: il contenuto della disposizione corrisponde all’articolo 11 lettera e LTV. Capoverso 4: il contenuto della disposizione corrisponde all’articolo 11 capoverso 1 lettera d OTV. Nel rilasciare la concessione, l’UFT non verifica l’affidabilità del concessionario. Tuttavia, la violazione grave e ripetuta di disposizioni di legge da parte del concessionario rappresenta un’infrazione ai re- quisiti per la concessione, che in tal caso può essere revocata senza indennizzo.

Art. 20 Domanda Poiché secondo l’articolo 9 capoverso 2 LITF la concessione è rilasciata contemporaneamente all’approvazione dei piani, le due domande devono essere presentate congiuntamente. Ciò permette di valutare se i requisiti per il rilascio di una concessione secondo l’articolo 9 LTV e l’articolo 19a OITF sono soddisfatti. Se in via eccezionale viene rilasciata una nuova concessione a una società appena costituita e non sono quindi ancora disponibili rapporti d’esercizio, va presentato anche un bilancio di previsione nel quale figura l’entità del capitale proprio e del capitale di terzi rispetto al capitale totale.

Art. 20b Durata L’articolo specifica che le concessioni per gli impianti a fune sono rilasciate e rinnovate di regola per

25 anni, ossia per la durata massima menzionata dall’articolo 6 capoverso 3 LTV.

Contrariamente a quanto lascia intendere la formulazione dell’articolo 15 capoverso 4 OTV, è possibi- le derogare alla durata regolamentare non solo se è stata presentata una domanda in tal senso, ma anche quando si prevede che i requisiti per il rilascio della concessione saranno soddisfatti per un periodo inferiore a 25 anni.

Art. 21 Rinnovo

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Di norma la concessione è rilasciata insieme all’approvazione dei piani per un periodo di 25 anni, mentre le autorizzazioni di esercizio sono rilasciate fino alla scadenza della concessione. In questo modo è possibile rinnovare congiuntamente la concessione e l’autorizzazione d’esercizio. Al momento della decisione sul rinnovo di una concessione occorre valutare se concedere al richie- dente il diritto di gestire l’impianto a fune per altri 25 anni. Il rilascio della concessione implica infatti che una concessione in corso di validità può essere revocata solo dietro indennizzo. Pertanto, il rila- scio della concessione è l’unico momento in cui è possibile mettere a confronto l’interesse del gestore con l’interesse pubblico a favore e contro l’esercizio dell’impianto a fune. Nella decisione sul rinnovo della concessione non si rimette in discussione la decisione di rilascio della concessione se né l’impianto né l’ambiente circostante hanno subito modifiche. Se però sono subentrati cambiamenti, occorre verificare se possono influire sul rinnovo della concessione. Le modifiche dell’ambiente possono essere effettive (ad es. sviluppo residenziale attorno all’impianto) ma anche giuridiche (ad es. se l’area di una stazione della funivia viene classificata come zona resi- denziale). Contrariamente al primo rilascio, in sede di rinnovo della concessione non si procede a una valutazio- ne della redditività. Questa valutazione, infatti, viene condotta esclusivamente nell’interesse pubblico. È ad esempio di interesse pubblico non permettere la costruzione di impianti a fune che in breve tem- po saranno costretti ad interrompere l’attività per motivi economici e che, pertanto, rappresentano un’inutile alterazione del paesaggio. La valutazione della redditività in sede di rinnovo della concessione non servirebbe a nulla visto che l’impianto esiste già e che non è quindi più possibile impedire un’alterazione del paesaggio. La valutazione della redditività sotto il profilo aziendale compete unicamente al richiedente. Fintanto che è necessario un minimo di redditività o una prova dell’esistenza di mezzi sufficienti per mantenere la sicurezza dell’esercizio, questi aspetti vanno verificati nell’ambito della sorveglianza della sicurezza dell’esercizio e non (solo) ogni 35 anni in occasione del rinnovo della concessione.

Art. 22 Modifica La disposizione del capoverso 3 permette di evitare che aumenti minimi della capacità richiedano una nuova valutazione dal punto di vista del diritto della concessione. L’aumento della capacità è valutato nell’ambito della modifica dell’autorizzazione d’esercizio tenendo conto degli aspetti di sicurezza. La grandezza di riferimento è la capacità di trasporto su cui si basa la concessione, ragion per cui i limiti del 30 per cento e di 300 persone non possono essere aggirati con aumenti graduali.

Art. 23 Trasferimento Poiché è rilasciata ad personam, la concessione può essere trasferita unicamente dall’UFT e non dal titolare.

Art. 23a Contratto d’esercizio L’articolo corrisponde ampiamente all’articolo 19 OTV. Il contratti d’esercizio vanno presentati all’UFT solo su richiesta.

Art. 24 Fine della concessione Se la concessione sancisce un obbligo d’esercizio, in particolare per gli impianti a fune con funzione di collegamento, spetta all’autorità decidere se accogliere una richiesta di soppressione della concessio- ne.

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Nel caso di estinzione anticipata dell’autorizzazione d’esercizio, la concessione si estingue tre anni dopo. Ciò significa che in questo lasso di tempo vige una nuova autorizzazione d’esercizio. In caso di estinzione della società concessionaria, si estingue anche la relativa concessione, sempre- ché l’UFT non l’abbia previamente trasferita a un nuovo concessionario secondo l’articolo 23. Non è quindi possibile ottenere una concessione acquistando e successivamente liquidando un’impresa di trasporto a fune.

Art. 25 Consultazione dei Cantoni L’articolo 12 LTV garantisce che i Cantoni interessati vengano consultati anche nell’ambito del primo rilascio dell’approvazione dei piani e della concessione.

Capitolo 3: Esercizio Sezione 1: Autorizzazione d’esercizio L’autorizzazione d’esercizio è rilasciata se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 17 capoverso 3 LIFT.

Art. 26 Attestato di sicurezza Per ottenere un’autorizzazione d’esercizio il richiedente deve dimostrare che l’impianto è conforme alle prescrizioni. L’attestato di sicurezza si compone di tre elementi essenziali. Il primo è rappresentato dalla documen- tazione di cui all’allegato 3. Il secondo dai rapporti di perizia e dagli attestati di conformità (nella LIFT «perizie sulla sicurezza»); si tratta del cosiddetto principio del doppio controllo, secondo il quale i componenti il cui guasto può causare un pericolo immediato per la vita e l’incolumità fisica sono esa- minati da un organismo indipendente che ne attesta la conformità alle prescrizioni. Il terzo elemento è costituito dalla prova che l’esecuzione è conforme alle prescrizioni. Capoverso 2 lettera b: se l’impianto viene trasformato, l’attestato di sicurezza deve essere fornito solo per i componenti modificati e per i punti di contatto con il resto dell’impianto. Se l’impianto non viene trasformato ma si procede unicamente a una modifica d’esercizio, è necessa- rio chiedere una nuova autorizzazione e presentare un complemento dell’attestato di sicurezza solo se la modifica non è contemplata dall’autorizzazione d’esercizio in corso di validità e se l’autorità ritie- ne che sia essenziale (cfr. art. 36a), in quanto può ripercuotersi sulla sicurezza d’esercizio dell’impianto.

Art. 29 Rapporti di perizia Come l’attestato di sicurezza rilasciato da un organo per la valutazione della conformità, anche il rap- porto redatto da un perito deve indicare se il componente risponde alle prescrizioni applicabili, vale a dire ai requisiti essenziali. Fino all’entrata in vigore della LIFT, questi rapporti si chiamavano rapporti d’esame; nella legge figu- rano ora come perizie sulla sicurezza. L’articolo 29 contiene un elenco dei rapporti peritali che devono essere presentati per il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio. (I documenti da inoltrare per l’approvazione dei piani sono elencati all’allegato 1). Secondo l’articolo 17 capoverso 2 secondo periodo l’UFT può richiedere, se necessario, ulteriori peri- zie, ad esempio qualora per il calcolo delle funi venisse utilizzato un software non sufficientemente collaudato.

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Capoverso 1 lettera a: nell’esaminare la convenzione d’utilizzazione’’ la base progettuale il perito deve anche verificare se questi tengono conto delle conoscenze che risultano dagli altri documenti rilevanti per la costruzione dell’impianto, in particolare dalle perizie ambientali. Peraltro, anche dall’analisi della sicurezza possono risultare conoscenze rilevanti. Non si tratta di definire i contenuti della convenzione d’utilizzazione ’’o della base progettuale, bensì di garantire che quando esaminano questi documenti i periti considerino le conoscenze che risultano dalle perizie sui fattori ambientali. Poiché nell’ambito dell’approvazione dei piani l’UFT non può esaminare questi aspetti in modo siste- matico e completo, spetta al richiedente farlo, al più tardi nell’ambito della procedura di autorizzazione d’esercizio, fornendo un rapporto di perizia. Nell’interesse del richiedente la perizia andrebbe tuttavia fornita già nell’ambito della domanda di approvazione dei piani, in modo da individuare ed evitare e- ventuali lacune prima della realizzazione dell’impianto. Il capoverso 1 lettera a precisa che nel caso di trasformazioni e modifiche occorre considerare solo la parte nuova dell’impianto; la parte esistente va considerata nella misura in cui le modifiche possono influire sulla sua sicurezza. Il capoverso 2 non è stato semplicemente stralciato bensì sostituito dall’articolo 68b.

Art. 30 Prova che l’impianto a fune è stato realizzato conformemente alle disposizioni e prova dell’idoneità all’esercizio Capoverso 1: per garantire la sicurezza dell’esercizio non basta che un impianto sia conforme alle disposizioni e sia realizzato conformemente alla decisione di approvazione dei piani. In particolare, occorre che siano soddisfatti anche i presupposti in materia di sicurezza, tra cui un’adeguata organiz- zazione operativa e prescrizioni d’esercizio e di manutenzione complete. Capoverso 2: se in adempimento dell’obbligo di diligenza (art. 18 LIFT) il richiedente dichiara che l’impianto nella sua interezza è stato realizzato conformemente alle disposizioni e può essere gestito in sicurezza, può allegare alla sua dichiarazione quelle del costruttore, che servono da convalida. Non si tratta però di un obbligo: il richiedente può presentare una dichiarazione di conformità sotto la sua personale responsabilità. Se, com’è generalmente il caso, alla costruzione dell’impianto partecipano vari costruttori, le loro di- chiarazioni concernono unicamente la parte di loro competenza e i punti di contatto con l’impianto. La responsabilità per gli aspetti operativi e per il fatto che le dichiarazioni dei costruttori nel loro comples- so devono coprire l’intero l’impianto compete tuttavia, secondo l’articolo 18 LITF, al richiedente o al futuro titolare dell’autorizzazione d’esercizio. Capoverso 3: la direttiva CE sugli impianti di trasporto a fune esige che per i componenti di sicurezza e i sottosistemi vengano fornite le dichiarazioni di conformità del fabbricante. Nel quadro della prova della realizzazione conforme alle disposizioni vanno ovviamente presentate solo le dichiarazioni che non sono già state fornite in precedenza.

Art. 31 Prima utilizzazione di componenti L’articolo è stato stralciato in quanto le basi legali relative alla documentazione sulla vigilanza sull’esercizio e sulla sorveglianza del mercato risultano dagli articoli 59-61 OITF.

Art. 32 Modifiche di progetto prima dell’autorizzazione d’esercizio Ovviamente non occorre una nuova procedura di approvazione dei piani o una nuova procedura can- tonale di autorizzazione per ogni minima modifica progettuale. Quando però la modifica cambia l’aspetto esterno dell’impianto, è generalmente necessario avviare una nuova procedura di approva- zione dei piani per permettere a chi è legittimato a ricorrere di far valere i propri diritti.

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Art. 33 Controllo da parte dell’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione Capoverso 2 lettera c: se un impianto a fune è conforme alle norme armonizzate, si presume che i requisiti essenziali siano adempiuti (art. 5 cpv. 2 LIFT). Per accertare la conformità ai requisiti essen- ziali, sono importanti in particolare l’analisi di sicurezza (art. 12 OITF), la base di progetto aggiornata e la convenzione d’utilizzazione ’’(all. 3 n. 2).

Art. 36 Trasformazioni e modifiche dopo il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio Capoversi 1 e 3: Non occorre una nuova approvazione dei piani o una nuova autorizzazione per ogni trasformazione o modifica dell’impianto o del suo esercizio. Se sono contemplate dalle autorizzazioni rilasciate, le trasformazioni e le modifiche possono essere effettuate senza approvazione dei piani o autorizzazione d’esercizio. È inoltre possibile sostituire un componente con un altro dello stesso tipo (cfr. art. 37). Di per sé, le modifiche d’esercizio non richiedono un’approvazione dei piani o un’autorizzazione, ad esempio nei casi in cui le tipologie d’esercizio rilevanti sono già contemplate dall’approvazione dei piani o dall’autorizzazione esistente. Se non lo sono, occorre appurare se la modifica è rilevante. Una modifica è irrilevante se non lede diritti di terzi, non richiede modifiche costruttive e se l’attestato di sicurezza fornito in vista del rilascio dell’autorizzazione d’esercizio resta valido anche dopo la modi- fica prevista. Se la modifica prevede l’introduzione di corse notturne, può risultare necessario avviare una procedu- ra di approvazione dei piani per tener conto della problematica legata al rumore. Una modifica d’esercizio è considerata sostanziale se prevede in particolare: a. il trasporto di persone con disabilità; b. lo svolgimento di corse notturne; c. il trasporto di merci pericolose; d. altri tipi di trasporto (ad es. trasporto a valle); e. altre tipologie di esercizio (ad es. servizio non presidiato); f. trasporti speciali (ad es. trasporto di slitte, trottinette o mountainbike all’esterno del veicolo); g. esercizio misto (ad es. sciatori e altri passeggeri).

Capoverso 2: il capoverso 3 stabilisce quando è necessaria una nuova approvazione dei piani o una nuova autorizzazione d’esercizio. L’UFT o l’autorità cantonale competente verifica in prima istanza, in qualità di autorità di rilascio, se questi requisiti sono soddisfatti.

Art. 37 Sostituzione di componenti dello stesso tipo I componenti dell’impianto a fune rilevanti per la sicurezza possono essere componenti di sicurezza, sottosistemi o componenti infrastrutturali rilevanti per la sicurezza. Se un componente è sostituito da uno identico per costruzione, occorre di regola soltanto dimostrare, mediante una dichiarazione di conformità, che anche il nuovo componente è stato fabbricato secondo le prescrizioni contenute nell’attestato di conformità o nel rapporto di perizia. Se però l’attestato o il rapporto non sono più validi per il nuovo componente (ad esempio perché sono scaduti), il richiedente è tenuto a fornirne uno nuovo. L’articolo 37 costituisce una lex specialis rispetto all’articolo 36. Ovviamente occorre anche documentare che il vecchio componente e quello nuovo sono dello stesso tipo. 12/23

L’articolo non impedisce alle imprese di trasporto a fune che dispongono delle conoscenze tecniche come pure delle attrezzature e apparecchiature necessarie di provvedere in prima persona alla sosti- tuzione di componenti. Il fabbricante provvede a fornire la dichiarazione di conformità unitamente al nuovo componente.

Osservazione preliminare sull’articolo 38: rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio Finora il rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio era retto dalle stesse condizioni valide per il primo rilascio. In particolare, il richiedente doveva presentare un attestato di sicurezza aggiornato che certifi- casse la sicurezza dell’impianto. In base all’articolo 17 capoverso 4 secondo periodo LIFT, l’autorizzazione d’esercizio è prorogata insieme alla concessione a condizione che sia adempiuto l’obbligo di diligenza sancito dall’articolo 18 LIFT. Pertanto, l’autorità di rilascio dev’essere convinta che il titolare dell’autorizzazione abbia da un lato osservato l’obbligo di diligenza e dall’altro mantenuto l’impianto in condizioni tali da garantirne la sicu- rezza in ogni momento (art. 18 secondo periodo LIFT). Al contempo, però, l’autorità non deve esigere, com’era il caso finora, un attestato di sicurezza aggiornato, inclusa la prova completa della sicurezza del sistema. Spetta piuttosto al richiedente garantire la sicurezza dell’esercizio e del sistema nell’ambito della manutenzione. Sarà lui a dover decidere quali misure adottare per le singole parti dell’impianto, in modo da garantire la sicurezza del sistema (art. 52 OITF).

Art. 38 Rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio Capoverso 1: l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione verifica se sulla base della docu- mentazione presentata emergono indizi concreti di un’infrazione all’obbligo di diligenza e, di riflesso, se la sicurezza dell’esercizio potrebbe risultare compromessa.

Per garantire che l’esame materiale del rispetto delle prescrizioni avvenga nell’ambito della vigilanza sull’esercizio, la procedura di rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio prevede unicamente la verifica formale della documentazione fornita. Se il richiedente adempie formalmente l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 56 e soddisfa entro i termini impartiti gli eventuali vincoli stabiliti dall’autorità di vigilanza, l’autorizzazione d’esercizio è rin- novata senza verifica materiale della documentazione. Capoverso 2: quale presupposto per il rinnovo dell’autorizzazione il legislatore cita unicamente l’adempimento dell’obbligo di diligenza secondo l’articolo 18 LIFT (oltre al rinnovo della concessione). Ovviamente, l’esistenza di un motivo di revoca impedisce il rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio. Se dalla verifica formale in funzione dei rischi non emergono elementi che indicano un’infrazione all’obbligo di diligenza o rischi per la sicurezza, l’autorizzazione è rinnovata senza ulteriori verifiche. Naturalmente, l’autorizzazione è rinnovata anche se l’analisi degli indizi concreti riscontrati non rileva un’infrazione all’obbligo di diligenza o se le infrazioni riscontrate sono state sanate in modo tale da garantire la sicurezza dell’impianto in ogni momento. Capoverso 3: l’autorizzazione d’esercizio è rilasciata per un periodo inferiore a 25 anni se è appurato che l’impianto o un componente non sostituibile durerà meno.

Sezione 2: Organizzazione dell’esercizio Art. 41 Requisiti generali Capoverso 1: gli organi responsabili dell’impresa di trasporto a fune hanno l’obbligo di organizzare l’esercizio e la manutenzione dell’impianto in modo da garantire in ogni momento la sicurezza. La possibilità di affidare la responsabilità operativa al capotecnico (art. 46) non modifica in nulla la loro responsabilità. In particolare, gli organi responsabili sono tenuti ad organizzare l’esercizio e la manu- 13/23

tenzione e a definire le condizioni quadro per la direzione operativa (direzione tecnica) in modo da garantire globalmente un esercizio sicuro. In particolare, la pianificazione della manutenzione e i mez- zi finanziari disponibili per la sua implementazione a livello operativo devono permettere di garantire la sicurezza.

Art. 43 Uniformità delle prescrizioni d’esercizio e delle prescrizioni di manutenzione Poiché attualmente né l’UFT né il servizio tecnico di controllo del CITS ritengono necessario emanare prescrizioni per uniformare le prescrizioni d’esercizio e le prescrizioni di manutenzione, l’articolo può essere stralciato.

Art. 44 Organizzazione di recupero in linea Il termine «rapidamente» implica un salvataggio per quanto possibile rapido e comunque sufficiente- mente tempestivo per garantire l’integrità fisica delle persone. Se c’è una protezione sufficiente dal freddo, può essere ammesso un tempo di recupero fino a tre ore, mentre in altri casi può essere ne- cessario soccorrere i passeggeri in meno di due ore. L’impresa di trasporto a fune è libera di delegare il recupero e lo svolgimento delle esercitazioni an- nuali a un’organizzazione esterna. In questo caso, occorre provare che questa è in grado di procedere tempestivamente al recupero. Capoverso 2: la necessità di svolgere più di un’esercitazione all’anno dipende dalla possibilità di ga- rantire, senza esercitazioni supplementari, procedure di recupero ineccepibili per tutti gli impianti e in tutte le condizioni d’esercizio, ad esempio perché il personale addetto alle operazioni di recupero di- spone di un’esperienza sufficiente maturata negli anni.

Art. 45 Personale Il capoverso 4 è stralciato e non viene sostituito. Il divieto di consumare alcol è ora disciplinato dall’articolo 47d. Al divieto di assumere sostanze che potrebbero pregiudicare la sicurezza del servizio subentra il divieto di esercitare attività rilevanti per la sicurezza se non si dispone della necessaria capacità psicofisica perché sotto l’influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti o per altri motivi (art. 18a LIFT in combinato disposto con art. 81 Lferr).

Art. 46 Direzione tecnica Capoverso 1: può rivelarsi necessario nominare più di un capotecnico e di un sostituto capotecnico se in particolare non è possibile rispettare in altro modo le disposizioni della legge sulla durata del lavoro (LDL; RS 822.21). Capoverso 2: al capotecnico è affidata la responsabilità operativa, mentre quella organizzativa e fi- nanziaria compete agli organi responsabili dell’impresa di trasporto a fune. L’impresa può definire discrezionalmente la portata dei compiti e delle responsabilità operative del capotecnico. La delega di compiti presuppone tuttavia che al capotecnico vengano concesse le risorse e le competenze neces- sarie e non esime l’impresa dall’obbligo di controllare l’adempimento regolare dei compiti delegati.

Art. 47 Requisiti della direzione tecnica Capoverso 2: oltre che possedere le conoscenze tecnico-professionali necessarie per il riconoscimen- to da parte dell’autorità di vigilanza, i capitecnici e i loro sostituti devono mantenerle aggiornate. La formazione continua (aggiornamento professionale) è necessaria quando subentrano nuovi sviluppi

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tecnici, modifiche della normativa o modifiche dell’ambiente che possono influire sull’esercizio sicuro e conforme alle prescrizioni. La portata dell’obbligo di formazione continua per il capotecnico e il suo sostituto non è definita, in quanto il bisogno formativo dipende in misura determinante dall’evoluzione tecnica e dalle modifiche della normativa applicabile. Capoverso 3: il riconoscimento quale capotecnico non è vincolato a un’impresa di trasporto a fune in particolare. Ciò significa che non dev’essere ripetuto se il capotecnico intende operare per un’altra impresa. L’impresa di trasporto a fune rimane comunque obbligata a designare il proprio capotecnico e il suo sostituto e a comunicare i loro nominativi all’autorità competente (art. 46 cpv. 1).

Art. 47a Ritiro e revoca del riconoscimento La formulazione ricalca quella dell’articolo 33 dell’ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF; RS 742.141.2), che disciplina la revoca della licenza nel settore ferroviario.

Sezione 3a: Capacità di prestare servizio Secondo l’articolo 18a LIFT, gli articoli 81-85 e 87-88a della legge sulle ferrovie (Lferr) si applicano per analogia agli impianti di trasporto a fune. Questi articoli disciplinano i requisiti per l’esercizio di attività rilevanti per la sicurezza. Secondo l’articolo 85 Lferr il Consiglio federale è tenuto ad emanare disposi- zioni d’esecuzione in materia. Questa sezione comprende ora le disposizioni d’esecuzione per gli impianti a fune.

Art. 47d Incapacità di prestare servizio per influsso alcolico o di altre sostanze Finora al personale era vietato consumare alcol e assumere sostanze che potevano pregiudicare la sicurezza dell’esercizio prima di entrare in servizio e durante il tempo di lavoro (art. 45 cpv. 4). Con la modifica proposta, la materia sarà disciplinata dall’articolo 18a LIFT in combinato disposto con l’articolo 87 Lferr. L’articolo 47d OIFT definisce inoltre i valori limite a partire dai quali l’incapacità di prestare servizio è considerata dimostrata.

Sezione 4: Esercizio e manutenzione Art. 48 Misure di sicurezza Capoverso 1 lettera a: se il capotecnico non è legato contrattualmente e in via esclusiva all’impresa di trasporto a fune, la sua disponibilità deve essere garantita giuridicamente, ad esempio per mezzo di contratti di collaborazione. Capoverso 3: in generale non possono essere trasportate persone che possono palesemente mettere in pericolo l’esercizio dell’impianto. Questa regola vale non solo per i passeggeri ma anche per tutte le altre persone, ad esempio per il personale dell’impresa di trasporto a fune.

Art. 51 Principi di manutenzione L’articolo non esige che l’impresa garantisca la sicurezza dell’impianto in ogni momento, bensì che la manutenzione dell’impianto venga pianificata e effettuata in modo tale che la sicurezza non venga compromessa. Se l’impresa mantiene l’impianto a fune in uno stato ineccepibile adempie l’obbligo di cui all’articolo 51 OITF.

Art. 52 Pianificazione della manutenzione e rinnovo

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Capoverso 1: di regola, per poter pianificare le modalità volte a garantire la sicurezza durante la dura- ta d’utilizzazione dell’impianto è necessario conoscere le eventuali deroghe alle prescrizioni e alle norme applicabili. Su tale base si dovrà poi valutare se la sicurezza è comunque garantita. Capoverso 2: in caso di modifica di singole parti dell’impianto occorre prestare sufficiente attenzione alle interazioni tra le varie parti dell’impianto stesso.

Art. 52a Prescrizioni d’esercizio e di manutenzione Le istruzioni del costruttore sono un elemento importante delle prescrizioni d’esercizio e di manuten- zione. L’impresa deve però completarle integrando gli aspetti che non sono coperti dalle istruzioni. Capoverso 2 lettera b: spetta all’impresa stabilire le misure necessarie a garantire la sicurezza. A tal fine può basarsi eventualmente sulle indicazioni fornite dal costruttore. Lo stesso vale per le indicazio- ni che figurano nelle norme tecniche.

Art. 54 Ricorso a terzi Capoverso 1: essendo responsabile della sicurezza dell’impianto, l’impresa di trasporto a fune è tenu- ta a ricorrere a terzi se non dispone delle dovute competenze. Inversamente, l’impresa può eseguire attività di manutenzione se dispone delle conoscenze e delle apparecchiature necessarie.

Sezione 5: Smantellamento dell’impianto a fune Art. 55 Se l’impianto di trasporto a fune non è più in esercizio, l’obbligo di smantellamento non sussiste fintan- to che l’impianto è mantenuto in uno stato idoneo all’esercizio e l’attività non è definitivamente cessa- ta.

Art. 56 Obbligo di segnalazione e di notifica L’articolo prevede l’obbligo di notifica, che risulta dal diritto in materia di concessione (cpv. 2), come pure l’obbligo di segnalazione in caso di nuove conoscenze, che risulta dal diritto in materia di vigilan- za (cpv. 3 e 4). Capoverso 2 lettera a: i cambiamenti nell’organizzazione o nel personale possono comportare cam- biamenti di responsabilità. Capoverso 4: la disposizione mira in particolare a fare in modo che il fabbricante o l’importatore co- munichi quali tipi di impianto utilizzano componenti dello stesso tipo di quello che è stato all’origine dell’evento. Capoverso 5: gli obblighi di notifica e di segnalazione che le imprese di trasporto a fune titolari di una concessione devono adempiere in caso di eventi rilevanti per la sicurezza sono disciplinati dall’ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni (OII; RS 742.161). Attualmente è in corso la rielaborazione di questa ordinanza, che sarà eventualmente integrata in un nuovo atto normativo.

Capitolo 4: Vigilanza e emolumenti Sezione 1: Vigilanza Art. 57 Obbligo di conservare L’articolo adempie tra l’altro l’obbligo contenuto nell’articolo 11 capoverso 6 della direttiva CE sugli impianti a fune.

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Anche i rapporti d’esame delle funi sono parte integrante della documentazione concernente la manu- tenzione. I certificati concernenti i materiali impiegati attestano che un dato componente presenta effettivamente determinate caratteristiche. Sono menzionati separatamente nella documentazione da conservare perché possono rivelarsi necessari anche nel settore dell’infrastruttura, cioè al di fuori di quello dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi. Capoverso 3: se il fabbricante non ha sede in uno Stato membro dell’Unione europea o in Svizzera, l’obbligo di conservazione incombe alla persona che immette in commercio i componenti in Svizzera. Il termine «immissione in circolazione» è definito nell’articolo 2 capoverso 3 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11).

Art. 58 Contabilità Capoverso 1: poiché un’impresa con una capacità finanziaria limitata può essere indotta a risparmiare anche in settori rilevanti per la sicurezza, le informazioni richieste sono importanti affinché l’autorità di vigilanza possa impostare la propria attività in funzione dei rischi. Con la modifica proposta i documen- ti non dovranno più essere presentati annualmente, bensì solo su richiesta. In particolare, l’autorità di vigilanza richiederà i documenti per preparare un audit. In questa sede assume un’importanza partico- lare anche il piano degli investimenti, che illustra come l’impresa intende garantire la manutenzione dell’impianto tenuto conto della durata d’utilizzazione dei vari componenti (lett. d). Il capoverso 3 permette di controllare se le indennità sono impiegate secondo lo scopo al quale sono destinate.

Osservazione preliminare sull’articolo 59 Secondo l’articolo 18 LIFT il titolare dell’autorizzazione d’esercizio deve provvedere alla manutenzione dell’impianto a fune in modo da garantirne la sicurezza in ogni momento. Si tratta di un compito per- manente che non dipende dalla frequenza con la quale l’impianto è sottoposto a un controllo d’esercizio o a un audit.

Art. 59 Vigilanza sulla costruzione, l’esercizio e la manutenzione Secondo l’articolo 23 capoverso 1 LIFT l’autorità di vigilanza è tenuta a sorvegliare sotto il profilo dei rischi la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune. Quest’attività di sorveglianza concerne l’aspetto della sicurezza. Secondo l’articolo 23 capoverso 2 LIFT l’autorità può esigere a tal fine attestati e perizie e procedere autonomamente a prove per campionatura. L’articolo 59 OITF con- cretizza i capoversi 1 e 2 dell’articolo 23 LIFT e attua le prescrizioni degli articoli 14 e 15 della direttiva CE sugli impianti a fune. Oltre alla sorveglianza in funzione dei rischi, l’autorità di vigilanza ha il compito di vegliare all’osservanza delle altre prescrizioni non rilevanti per la sicurezza. La costruzione e l’esercizio degli impianti a fune sono infatti autorizzati soltanto se sono sicuri per le persone, compatibili con le esigen- ze ambientali e conformi alla pianificazione del territorio (art. 3 cpv. 3 LIFT). Pertanto, è opportuno precisare che i compiti dell’autorità di vigilanza non si limitano alla sorveglianza del rispetto delle pre- scrizioni rilevanti per la sicurezza. Capoverso 1: se per i nuovi impianti i requisiti di sicurezza corrispondono ai requisiti essenziali, per quelli esistenti risultano dalle disposizioni vigenti fino all’entrata in vigore della LIFT, a meno che la sicurezza non ne imponga altri. I requisiti ambientali risultano dalla legislazione in materia di protezio- ne ambientale. Il capoverso 2 precisa che per svolgere i controlli d’esercizio e gli audit l’autorità può richiedere atte- stati e prove e procedere a controlli per campionatura. In futuro l’autorità di vigilanza si avvarrà mag-

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giormente di questi strumenti, visto che per il rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio non sarà più ne- cessario presentare un attestato di sicurezza aggiornato. Sebbene sia possibile verificare l’osservanza della legislazione ambientale anche nell’ambito dei con- trolli d’esercizio, l’aggiunta della formulazione «controlli concernenti l’ambiente» permette di ricono- scere quando un controllo serve esclusivamente alla verifica del rispetto delle prescrizioni rilevanti per la sicurezza e quando invece alla verifica del rispetto delle disposizioni ambientali. Ovviamente è pos- sibile anche procedere a controlli combinati. Gli audit devono servire principalmente a verificare l’organizzazione di sicurezza delle grandi imprese. La formulazione «in casi motivati» significa che l’autorità può richiedere attestati e perizie supplemen- tari se può motivare che quelli richiesti dall’ordinanza non sono sufficienti, ad esempio perché un e- vento fa emergere nuovi elementi che non erano stati considerati nella documentazione fornita. Capoverso 3: in linea di massima nel quadro del rilascio dell’autorizzazione d’esercizio la conformità di componenti e di sottosistemi rilevanti per la sicurezza dev’essere esaminata e attestata da un organi- smo di valutazione della conformità o da un perito, e non dall’autorità. Quest’ultima deve però interve- nire in presenza di indizi concreti di non conformità. Capoverso 4: per «autorità specializzate» si intendono quelle della Confederazione (UFAM) e del Cantone.

Art. 60 Misure L’articolo 60 concretizza l’articolo 23 capoverso 3 LIFT. Capoverso 1: vi sono indizi concreti che un impianto a fune possa mettere in pericolo l’incolumità delle persone se non è più conforme alle regole riconosciute della tecnica o se non è più sottoposto a rego- lare manutenzione. Questi indizi possono ovviamente derivare anche da nuove conoscenze, prima ancora che queste vengano integrate nelle regole riconosciute della tecnica. A far sorgere pericoli per la sicurezza non è solo lo stato tecnico dell’impianto. Se l’impianto a fune non è gestito in condizioni di sicurezza, ad esempio senza un capotecnico in violazione dell’articolo 46 capoverso 2, l’autorità di vigilanza dev’essere autorizzata ad adottare le necessarie misure. Poiché non ha il ruolo né di costruttore né di gestore dell’impianto, l’autorità di vigilanza dovrebbe evitare nel limite del possibile di prescrivere il modo in cui un rischio per la sicurezza va sanato. Do- vrebbe piuttosto esigere che sia l’impresa di trasporto a fune a scegliere e proporre le misure adegua- te (di regola il gestore dovrà chiedere il parere di un esperto esterno). Naturalmente può trattarsi an- che di una serie di misure. Capoverso 2: se le misure proposte non sono sufficienti, l’autorità di vigilanza lo segnala all’impresa e chiede a quest’ultima di presentare misure di più ampia portata. Se va considerata un’unica misura, l’autorità può rinunciare a chiedere all’impresa di presentarla. Capoverso 3: la sospensione dell’autorizzazione d’esercizio rappresenta una possibilità meno severa rispetto alla revoca. È pronunciata quando il titolare non può ripristinare immediatamente la sicurezza ma è in grado di provare, nell’ambito dell’audizione, che i motivi di revoca hanno carattere transitorio e che la sicurezza dell’impianto e dell’esercizio può essere ripristinata in tempo utile. Capoverso 4: l’obbligo di informare altre autorità di vigilanza sussiste solo se componenti dello stesso tipo possono rientrare anche nell’ambito di competenza di dette autorità. È il caso ad esempio per i sostegni tubolari. Capoverso 5: le autorità di vigilanza possono gestire una banca dati concernente le misure adottate e i motivi che hanno portato alla loro adozione. La banca dati consentirebbe di garantire la parità di trat- tamento delle imprese di trasporto a fune e il coordinamento tra le autorià di vigilanza; potrebbe inoltre fungere da fonte di informazione per le imprese e i fabbricanti.

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Art. 61 Sorveglianza del mercato Questa disposizione consente l’attuazione delle prescrizioni degli articoli 5, 8 e 14 capoversi 3 e 4 della direttiva CE sugli impianti a fune. L’informazione degli Stati membri e della Commissione europea sarà garantita dall’articolo 12 dell’accordo sulla valutazione della conformità.

Sezione 2: Emolumenti Art. 62 Nel caso degli impianti di trasporto a fune con autorizzazione cantonale, gli emolumenti versati dai proprietari degli impianti e i contributi dei Cantoni sono retti dall’articolo 13 del Concordato concernen- te gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale.

Capitolo 5: Organismi di valutazione della conformità, procedura di valutazione della conformità e periti La designazione, il riconoscimento e l’inserimento degli organismi di valutazione della conformità nell’allegato 1 dell’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA; RS 0.946.523.21) si basano sul terzo capitolo dell’ordinanza sull’accreditamento e sulla desi- gnazione (OAccD; RS 946.512) e sull’articolo 11 MRA. La vigilanza sugli organismi di valutazione della conformità accreditati si basa sugli articoli 19-21 O- AccD, quella sugli organismi designati sugli articoli 32 e 33 OAccD. In casi eccezionali la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità può essere contestata secondo l’articolo 8 MRA. In fatto di vigilanza, per gli organismi di valutazione della conformità accreditati e designati risulta una doppia competenza da parte del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) e dell’autorità di designa- zione (UFT) di concerto con il SAS, per cui, nella pratica, sarà necessario coordinare adeguatamente le attività.

Sezione 1: Organismi di valutazione della conformità Art. 63 Requisiti Gli organismi di valutazione della conformità esteri (organismi notificati) devono disporre di un’assicurazione di responsabilità civile sufficiente conformemente alle prescrizioni nazionali. La Svizzera accetterà queste assicurazioni a condizione che siano valide non solo negli Stati membri dell’UE, ma anche in Svizzera.

Sezione 3: Periti Art. 68a Persone giuridiche Le persone giuridiche non sono tenute a disporre direttamente di conoscenze specialistiche. Possono però impiegare periti e operare come tali sulla base delle competenze specialistiche delle persone fisiche che impiegano.

Art. 68c Responsabilità e assicurazione Spetta al committente concordare con il perito la portata della responsabilità e dell’assicurazione di responsabilità civile. Pertanto, l’UFT non verifica più se il perito ha concluso un’assicurazione di re- sponsabilità civile con una copertura sufficiente. 19/23

Capitolo 6: Disposizioni penali Art. 69 Chi gestisce un impianto a fune senza disporre della concessione, dell’approvazione dei piani o dell’autorizzazione d’esercizio necessarie o in violazione di esse, è punito ai sensi dell’articolo 27 LIFT e dell’articolo 16 LTV. Le lettere b-d garantiscono che la documentazione indispensabile per l’attività di vigilanza sia effetti- vamente conservata e presentata.

Capitolo 7: Disposizioni finali Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto in vigore Art. 70 Abrogazione del diritto in vigore L’ordinanza menzionata alla lettera e («ordinanza SUVA») va abrogata perché nel suo campo di ap- plicazione si sovrappone al settore degli impianti a fune di competenza cantonale e perché contiene disposizioni tecniche superate che sarebbero in contraddizione con i requisiti tecnici uniformi stabiliti in questa sede per tutti gli impianti di trasporto a fune.

Art. 71 Modifica di altre ordinanze A seguito della modifica dell’articolo 35 dell’ordinanza sugli emolumenti dell’UFT, per tutti i tipi di deci- sioni e prestazioni di servizio sono riscossi emolumenti secondo il tempo impiegato. Non vengono invece riscossi emolumenti per i controlli dell’esercizio e gli audit che non sono stati oggetto di contestazioni o di decisioni. Questo è, tra l’altro, la conseguenza del fatto che nella LIFT è stata stralciata la base legale per una tassa di vigilanza, nella convinzione che questa attività debba essere finanziata attraverso le imposte. La riscossione di un emolumento per controlli d’esercizio e audit che non sono oggetto di contestazio- ni avrebbe inoltre lo svantaggio di indurre l’impresa ispezionata a chiedersi perché proprio nel suo caso sia stato eseguito un controllo così lungo.

Sezione 2: Disposizioni transitorie Art. 72 Impianti esistenti Capoverso 1: per impianti esistenti si intendono gli impianti presenti al momento dell’entrata in vigore della nuova ordinanza sugli impianti a fune. Come già stabilito nella LIFT, le autorizzazioni rilasciate secondo il diritto vigente sono valide fino alla loro scadenza, a condizione che, ovviamente, l’autorizzazione d’esercizio non debba essere revocata prima. Poiché esistono impianti di trasporto a fune con un’autorizzazione d’esercizio cantonale a tempo inde- terminato, è necessario fissare un limite massimo per la durata di validità. Naturalmente anche queste autorizzazioni possono essere rinnovate. Capoverso 2: il fatto che per il rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio si rimandi all’articolo 38 non si- gnifica che per i nuovi impianti si debbano applicare automaticamente le disposizioni materiali in vigo- re, ma piuttosto che, in linea di massima, l’impianto a fune può continuare ad essere gestito confor- memente all’autorizzazione iniziale finché è conforme alle regole della tecnica riconosciute e la sicu- rezza è garantita. Se però l’autorità di vigilanza stabilisce che l’impianto può mettere in pericolo la sicurezza delle persone o di beni materiali, adotta le misure necessarie secondo l’articolo 60. Nel caso singolo ciò può eventualmente comportare l’adeguamento a prescrizioni applicabili ai nuovi impianti. 20/23

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Art. 73 Controlli periodici I controlli periodici sono retti in linea di massima dalle disposizioni vigenti al momento del rilascio dell’autorizzazione d’esercizio. Questo vale sia per le disposizioni materiali sia per le prescrizioni di diritto amministrativo applicabili all’esecuzione dei controlli. Solo se singole disposizioni vigenti al mo- mento del rilascio dell’autorizzazione d’esercizio non sono più documentate con sufficiente sicurezza e pertanto non corrispondono più alle regole riconosciute della tecnica, si applicano le regole tecniche attualmente riconosciute. L’aggiunta del numero 104 precisa che sono possibili deroghe alle disposizioni sui controlli periodici previste dalle pertinenti ordinanze (raccolta rilegata con copertina colorata), sempre che il richiedente sia in grado di provare che la sicurezza è garantita.

Allegato 1 Capoverso 1 numero 7: i calcoli concernenti la fune ai sensi della presente ordinanza comprendono elementi fondamentali quali il calcolo della sezione longitudinale definito nella norma SN EN 12930 e il calcolo della fune. Capoverso 1 numero 8: la disposizione concerne le perizie riguardanti le ripercussioni dell’ambiente sull’impianto a fune. Non riguarda invece le perizie relative alle ripercussioni dell’impianto sull’ambiente, che rientrano nel rapporto di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera c. Capoverso 2 numero 3: l’OITF si basa sul principio secondo cui spetta al richiedente presentare l’attestato di sicurezza. Per attestare la sicurezza occorre far ’eseguire un doppio controllo dei princi- pali aspetti rilevanti per la sicurezza. Il principio del doppio controllo vige per tutti i componenti rilevanti per la sicurezza e per i loro punti di contatto e, quindi, praticamente per l’intero impianto a fune. Finora, però, mancava una verifica sistematica del calcolo delle funi da parte di un organismo indi- pendente. L’UFT ritiene necessario sottoporre a controllo questo calcolo fondamentale poiché negli scorsi anni ha riscontrato errori rilevanti per la sicurezza che avrebbero potuto avere ripercussioni gravi, allo stesso modo di difetti nella costruzione di un componente per la sicurezza. L’attestato di sicurezza va quindi completato da una verifica indipendente del calcolo delle funi. In questo modo adempie la funzione per la quale è stato concepito e può garantire che vengano costruiti unicamente impianti sicuri, basati un calcolo corretto delle funi.

Allegato 2 Numero 1 lettera b: il controllo della disposizione delle strutture portanti si basa sui piani d’insieme e sui piani esecutivi menzionati nell’allegato 1. Numero 2 lettera c: le perizie sui fattori ambientali dovranno essere inserite anche nel rapporto di sicu- rezza. Numero 2 lettera d: il fatto che nell’ambito della procedura di approvazione dei piani un perito non sia stato ricusato per insufficienti conoscenze specialistiche o insufficiente esperienza non significa auto- maticamente che il suo rapporto sia accettato senza verifica. Numero 2 lettera e: le domande di costruzione cantonali possono essere rilevanti dal punto di vista della sicurezza; per esempio, la domanda per la costruzione di un tetto coperto di scandole potrebbe rendere necessarie misure antincendio.

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Allegato 3 Numeri 2 e 3: in linea di principio, ai sensi dell’articolo 32, tutta la documentazione deve essere ag- giornata se nel periodo intercorso tra l’approvazione dei piani e l’autorizzazione d’esercizio il progetto è stato modificato. I numeri 2 e 3 sono menzionati poiché in questi casi subentrano regolarmente complementi o modifiche. I documenti non devono ovviamente essere aggiornati se, in via eccezionale, non ve ne è la necessi- tà. In questo caso è sufficiente fare riferimento alla validità del documento inviato unitamente all’approvazione dei piani. Numero 8: questo numero non esige la presentazione di ulteriore documentazione se dalle dichiara- zioni e dagli attestati di conformità si possono ricavare informazioni sufficienti. Numero 10: di norma, l’istruzione del capotecnico compete al fabbricante. L’istruzione del sostituto potrebbe essere svolta anche dal capotecnico.

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