Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell’economia SECO Condizioni di lavoro Ispettorato federale del lavoro
Rapporto esplicativo
Revisione dell’ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4)
Passaggi (art. 7, 8 e 10 OLL 4)
Indice 1 Contesto...................................................................................................................... 3
2 Obiettivo...................................................................................................................... 3 3 Confronto OLL 4 – prescrizioni dell’AICAA .............................................................. 4
4 Commento .................................................................................................................. 5
4.1 Articolo 7 Rampe di scale e uscite ................................................................................ 5 4.2 Articolo 8 Vie d’evacuazione......................................................................................... 8 4.3 Articolo 10 Porte e uscite con accesso a vie d'evacuazione ......................................... 9
1 Contesto
L’ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4; RS 822.114) stabilisce le esigenze specifiche inerenti alla costruzione e alla trasformazione di aziende industriali e di una serie di aziende non industriali comportanti pericoli notevoli (art. 1 OLL 4) elencate in maniera esaustiva. Oltre a stabilire le esigenze concernenti i locali di lavoro, l’illuminazione e l’aerazione dei locali, la sezione 3 dell’l’OLL 4 disciplina i passaggi (art. 6-16 OLL 4), in particolare le vie d’evacuazione. L’OLL 4 si prefigge di proteggere le persone occupate in tali aziende dai pericoli legati alla loro attività, dovuti a prodotti chimici pericolosi, microrganismi dei gruppi 3 e 4 (ad es. malaria, HIV), macchine e attrezzature a pressione pericolose, carichi di incendio, ecc. Nella sua norma di protezione antincendio e nelle direttive antincendio, l’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA) disciplina la protezione antincendio per tutti gli edifici assicurati. Tali testi costituiscono diritto cantonale e stabiliscono la protezione antincendio minima per gli edifici. Per 10 anni alle aziende industriali sono state applicate, in materia di vie d’evacuazione, le stesse esigenze valide per tutti gli altri edifici. A tal riguardo l’OLL 4 e le prescrizioni dell’AICAA erano conformi tra loro. L’AICAA sta ora rivedendo, dopo aver esaminato la redditività delle misure antincendio, le sue prescrizioni, che dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2015. In relazione alle vie d’evacuazione stabilisce nuove esigenze che non sono direttamente comparabili con quelle dell’OLL 4. Nel quadro dell’esame della regolamentazione, il Consiglio federale intende in particolare eliminare gli elementi ridondanti tra la legge sul lavoro e le prescrizioni dell’AICAA e procede quindi alla presente revisione.
2 Obiettivo
Con la revisione dell’OLL 4 il Consiglio federale si prefigge di adeguare le disposizioni concernenti le vie d’evacuazione alle prescrizioni dell’AICAA in modo da mantenere la conformità tra le due regolamentazioni.
In tale ambito occorre continuare a garantire la protezione dei lavoratori nelle aziende industriali e armonizzare, se possibile, l’attuazione della protezione antincendio.
3 Confronto OLL 4 – prescrizioni dell’AICAA
OLL 4 Prescrizioni dell’AICAA
Campo Aziende industriali Le prescrizioni di protezione d’applicazione Aziende non industriali comportanti antincendio valgono per le costruzioni pericoli notevoli secondo l’articolo 1 e gli impianti nuovi ed esistenti capoverso 2 OLL 4 nonché, in modo analogo, per le costruzioni provvisorie (art. 2 norma di Parti di aziende assoggettate protezione antincendio) all’OLL 4.
Pericoli/rischi Lavoro con sostanze chimiche Incendio pericolose Lavoro con microrganismi dei gruppi 3 e 4 Lavoro con macchine e attrezzature a pressione pericolose Incendio Esplosione Ecc.
Altre particolarità In queste aziende sono presenti persone in media 9 ore e, nel caso di lavoro a turni, fino a 24 ore al giorno. La probabilità che si verifichi un evento pericoloso aumenta con la durata d’esercizio. La velocità di propagazione di un incendio dipende dal tipo e dalla distribuzione del carico d’incendio nel locale e dalla disposizione degli impianti.
4 Commento
4.1 Articolo 7 Rampe di scale e uscite
Vecchio Nuovo Articolo 7 Articolo 7 1 1 Le rampe di scale devono essere dotate di uscite che Le rampe di scale devono essere dotate di uscite che danno direttamente sull’esterno. danno direttamente sull’esterno. 2 2 Devono essere predisposte le vie d’evacuazione Devono essere predisposte le vie d’evacuazione seguenti: seguenti: a. almeno una rampa di scale o un’uscita che dia a. almeno una rampa di scale o un’uscita che dia direttamente sull’esterno per i piani con superfici direttamente sull’esterno per i piani con superfici 2 2 massime fino a 600 m ; massime fino a 900 m ; b. almeno due rampe di scale per i piani con superfici b. almeno due rampe di scale per i piani con superfici massime fino a 1800 m 2; per ogni porzione di massime fino a 1800 m 2; per ogni porzione di 2 2 superficie supplementare sino a 900 m è richiesta superficie supplementare sino a 900 m è richiesta un’ulteriore rampa di scale; un’ulteriore rampa di scale; c. in edifici con più di 8 piani completi o che superano c. abrogata i 25 metri di altezza deve esserci almeno una rampa di scale per una superficie sino a 600 m 2; per ogni porzione di superficie supplementare di
600 m2 un’ulteriore rampa di scale.
3 3 Negli edifici con un solo piano interrato si deve potere Negli edifici con un solo piano interrato si deve potere accedere da ogni locale a una rampa di scale e, accedere da ogni locale a una rampa di scale. Se vi inoltre, a un’uscita di soccorso praticabile in piena sono diversi piani interrati, l’edificio deve avere almeno sicurezza. La larghezza utile dell’uscita di soccorso due rampe di scale. deve essere di almeno 0,80 metri. Se vi sono diversi piani interrati, l’edificio deve avere almeno due rampe di scale. 4 4 Se sono prescritte due o più uscite o rampe di scale, Abrogato queste non devono trovarsi a oltre 15 metri dalle estremità dell’edificio. 5 5 Negli edifici con oltre 8 piani completi o che superano Abrogato i 25 metri di altezza, le necessarie rampe di scale devono essere concepite come rampe di scale di sicurezza.
Capoverso 1 Il capoverso 1 rimane invariato. Motivazione La norma di protezione antincendio dell’AICAA descrive, all’articolo 35, la via d’evacuazione (via di fuga) come il percorso più breve per mettersi in salvo in un luogo sicuro all’aperto o in un luogo sicuro nel fabbricato. Considerata la varietà dei pericoli esistenti nelle aziende industriali non è possibile definire un luogo sicuro all’interno dell’edificio. Nel caso in cui si verifichi un evento deve essere possibile lasciare l’edificio. Non è ammesso rimanere all’interno dell’edificio in attesa dei soccorsi.
Capoverso 2 Lettera a La superficie di un piano per cui è richiesta almeno una rampa di scale o un’uscita che dia direttamente sull’esterno viene aumentata da 600 m2 a 900 m2.
Motivazione Questa esigenza è identica a quanto previsto dal progetto di direttiva antincendio dell’AICAA «Vie di fuga e di soccorso». L’aumento della superficie a 900 m2 comporta una riduzione minima e accettabile del livello di protezione, sempreché venga rispettata la lunghezza delle vie d’evacuazione prevista all’articolo 8 capoversi 3 e 5.
Lettera b Viene mantenuta l’esigenza di avere un’ulteriore rampa di scale nelle aziende industriali in funzione della superficie.
Motivazione Il progetto di direttiva antincendio dell’AICAA «Vie di fuga e di soccorso» disciplina soltanto le esigenze concernenti la seconda rampa di scale in funzione della superficie (900 m2) e del numero di persone per piano. A partire da una superficie di 900 m2 per piano non sono richieste ulteriori rampe di scale. Non viene preso in considerazione neanche il potenziale di pericolo specifico nelle aziende industriali e nelle aziende non industriali comportanti pericoli notevoli.
Lettera c La lettera c viene abrogata.
Motivazione Le aziende industriali situate in edifici alti vengono trattate nell’OLL 4 come tutte le altre aziende industriali. Le prescrizioni applicabili agli edifici alti e le altre esigenze in materia di costruzione sono definite dall’AICAA.
Le aziende situate in edifici alti devono soddisfare, oltre alle esigenze in materia di vie d’evacuazione (art. 7 cpv. 2 lett. a e b OLL 4), anche le esigenze supplementari per gli edifici alti previste dalle prescrizioni dell’AICAA.
Ciò comporta una riduzione minima e accettabile del livello di protezione.
Capoverso 3 Secondo il capoverso 3 deve esserci almeno una rampa di scale in ogni piano interrato. A partire dal secondo piano interrato devono esserci almeno due rampe di scale. Al capoverso 3 non viene più richiesta, in aggiunta, un’uscita di soccorso per il primo piano interrato.
Motivazione L’esigenza prevista finora concernente un’uscita di soccorso nel primo piano interrato è risultata irrealizzabile. Spesso le uscite di soccorso vengono quasi subito ostruite o chiuse. Già nella sua versione attuale la direttiva antincendio dell’AICAA rinuncia a chiedere uscite di soccorso per il primo piano interrato. Sopprimendo questa esigenza si intende armonizzare
l’OLL 4 e la direttiva antincendio dell’AICAA «Vie di fuga e di soccorso» per quanto riguarda il primo piano interrato.
Per gli altri piani interrati l’AICAA non prevede più alcuna esigenza supplementare in relazione alle rampe di scala in quanto la possibilità di evacuazione e di salvataggio non deve più essere differenziata tra i piani superiori e i piani interrati dei nuovi edifici. Pertanto, secondo l’AICAA i piani superiori e gli interrati devono essere equiparati.
Nell’OLL 4 viene mantenuta l’esigenza di un rampa di scale supplementare a partire dal secondo piano interrato, indipendentemente dalla superficie del piano. Nelle aziende industriali e non industriali comportanti pericoli notevoli, i locali che presentano il potenziale di pericolo più elevato (ad es. depositi di solventi, cisterne di gas) vengono spesso ubicati nei piani interrati. Per queste situazioni si applicano esigenze maggiori in modo da garantire un’evacuazione sicura. È pertanto indispensabile che un edificio con vari piani interrati disponga di più di una rampa di scale.
Capoverso 4 Il capoverso 4 viene abrogato. Motivazione La distanza massima consentita (15 m) tra le uscite o le rampe di scale e l’estremità dell’edificio non viene più prescritta. Le uniche distanze disciplinate sono le lunghezze delle vie d’evacuazione all’articolo 8 capoversi 3 e 5. Ciò comporta una riduzione minima e accettabile del livello di protezione e un’armonizzazione con gli standard dell’AICAA.
Capoverso 5 Il capoverso 5 viene abrogato. Motivazione Le aziende industriali situate in edifici alti vengono trattate nell’OLL 4 come tutte le altre aziende industriali. Le prescrizioni applicabili agli edifici alti e le altre esigenze in materia di costruzione sono definite dall’AICAA.
Le aziende situate in edifici alti devono soddisfare, oltre alle esigenze in materia di vie d’evacuazione (art. 7 cpv. 2 lett. a e b OLL 4), anche le esigenze supplementari per gli edifici alti previste dalle prescrizioni dell’AICAA.
Ciò comporta una riduzione minima e accettabile del livello di protezione.
4.2 Articolo 8 Vie d’evacuazione
Vecchio Nuovo Art. 8 Art. 8 1 1 In caso di pericolo, i posti di lavoro, i locali, gli edifici e In caso di pericolo, i posti di lavoro, i locali, gli edifici e il sedime dell’azienda devono poter essere il sedime dell’azienda devono poter essere abbandonati in qualsiasi momento in modo rapido e abbandonati in qualsiasi momento in modo rapido e sicuro. I passaggi che in caso d’emergenza servono da sicuro. I passaggi che in caso d’emergenza servono da vie d’evacuazione devono essere segnalati in modo vie d’evacuazione devono essere segnalati in modo adeguato e vanno sempre mantenuti liberi da ostacoli. adeguato e vanno sempre mantenuti liberi da ostacoli. 2 2 La via d’evacuazione è il tragitto più breve che una La via d’evacuazione è il tragitto più breve che una persona può percorrere da un qualsiasi posto persona può percorrere da un qualsiasi posto nell’edificio o nell’impianto per recarsi all’aperto, in un nell’edificio o nell’impianto per recarsi all’aperto, in un luogo sicuro. luogo sicuro. 3 3 Se le vie d’evacuazione portano a una rampa di scale Se le vie d’evacuazione portano a una rampa di scale o a un’uscita sull’esterno, la loro lunghezza massima è o a un’uscita sull’esterno, la loro lunghezza massima è di 35 metri. Se le vie d’evacuazione portano ad almeno di 35 metri. Se le vie d’evacuazione portano ad almeno due rampe di scale o uscite distanziate tra loro e che due rampe di scale o uscite distanziate tra loro e che danno sull’esterno, la lunghezza della via danno sull’esterno, la lunghezza della via d’evacuazione è al massimo di 50 metri. d’evacuazione è al massimo di 50 metri. 4 La lunghezza di una via d’evacuazione è misurata in 4 La lunghezza di una via d’evacuazione è misurata in linea retta nei locali e lungo il tragitto nei corridoi. Non è linea retta nei locali e lungo il tragitto nei corridoi. Non è misurato il tratto fra le rampe di scale e l’esterno. misurato il tratto fra le rampe di scale e l’esterno. 5 5 Se un locale ha una sola uscita, nessun punto di La distanza tra ogni punto del locale e l’uscita più quest’ultimo deve trovarsi a oltre 20 metri dall’uscita. vicina è al massimo di 35 metri. Se le uscite dal locale Tale distanza raggiunge i 35 metri se i locali hanno due non danno direttamente sull’esterno o su una rampa di o più uscite. Se le uscite dal locale non danno scale, deve esserci un corridoio di collegamento. In direttamente sull’esterno o su una rampa di scale, deve questo caso, la lunghezza totale della via esserci un corridoio di collegamento. In questo caso, la d’evacuazione è al massimo di 50 metri. lunghezza totale della via d’evacuazione è al massimo di 50 metri.
Capoversi 1 e 2 I capoversi 1 e 2 rimangono invariati.
Motivazione
I capoversi 1 e 2 stabiliscono l’obiettivo di protezione delle vie d’evacuazione e il modo in cui occorre lasciare i posti di lavoro, i locali, gli edifici e il sedime dell’azienda e definiscono la via d’evacuazione. L’obiettivo di protezione è formulato in modo identico all’articolo 20 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI; RS 832.30). Vale pertanto per tutti gli edifici e tutte le aziende.
Capoversi 3 e 4 I capoversi 3 e 4 rimangono invariati.
Motivazione
I capoversi 3 e 4 corrispondono interamente alle esigenze concernenti le distanze delle vie d’evacuazione previste dal progetto di direttiva antincendio dell’AICAA «Vie di fuga e di soccorso».
Capoverso 5
L’esigenza prevista dal capoverso 5, che limita a 20 metri la lunghezza massima della via d’evacuazione di un locale con una sola uscita, è stata soppressa.
Motivazione
Il fatto di portare tale lunghezza a 35 metri comporta un prolungamento minimo e accettabile del tempo di evacuazione. Ciò permette di conformare le esigenze concernenti le lunghezze delle vie d’evacuazione a quanto previsto dal progetto di direttiva antincendio «Vie di fuga e di soccorso».
4.3 Articolo 10 Porte e uscite con accesso a vie d’evacuazione
Art. 10 invariato 1 Le porte sulle vie d’evacuazione devono sempre poter essere riconosciute come tali, essere aperte rapidamente nella direzione d’uscita senza ricorrere a strumenti ausiliari ed essere utilizzate in modo sicuro. 2 Numero, larghezza, forma e disposizione delle uscite devono essere adeguati all’estensione e all’uso previsto dell’edificio o di parti del medesimo, al numero dei piani, ai pericoli che presenta l’azienda e al numero delle persone. La larghezza utile delle porte a un solo battente deve essere di almeno 0,90 metri. Nelle porte a due battenti, che si aprono in una sola direzione, un battente deve avere una larghezza utile di almeno 0,90 metri. Ciascuno dei due battenti delle porte volanti deve avere una larghezza utile di almeno 0,65 metri. 3 La larghezza di porte, scale e corridoi con accesso a vie d’evacuazione non può essere ridotta al di sotto della dimensione minima prescritta né da costruzioni successive né da qualsiasi altra infrastruttura.
Capoversi 1 - 3
L’articolo 10 capoversi 1-3 rimane invariato.
Motivazione
Le esigenze previste dall’articolo 10 OLL 4 sono identiche alle esigenze di base delle prescrizioni dell’AICCA. Per quanto riguarda le porte e le uscite con accesso a vie d’evacuazione è richiesta una larghezza utile di 0,90 metri. Le prescrizioni dell’AICAA autorizzano tuttavia una larghezza delle porte di 0,80 metri per i locali con una bassa concentrazione di persone (< 20 persone). Secondo l’OLL 4, la conformazione delle porte nelle vie d’evacuazione non dipende solo dal numero di persone nei locali, ma anche dall’uso previsto dell’edificio o di parti del medesimo o dai pericoli che presenta l’azienda. La larghezza utile delle porte deve essere tale da permetterne un impiego quotidiano semplice ed ergonomico. Non deve ostacolare il lavoro e la circolazione nei locali. Nel caso in cui dovesse verificarsi un evento, deve inoltre permettere di evacuare facilmente con una barella una persona ferita o indebolita. Per questo motivo l’OLL 4 non prevede alcuna eccezione riguardo alla larghezza utile delle porte nelle aziende industriali e non industriali comportanti pericoli notevoli.