Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unita di direzione Protezione dei consumatori
Versione 1.09.2014
Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell’ordinanza sui prodotti chimici
Contenuto A) In generale 2 1. Introduzione ........................................................................................................... 2 2. Forma della revisione ............................................................................................ 2 3. Contenuto della revisione ..................................................................................... 3
B) Ripercussioni 4 1. Ripercussioni per l’economia ............................................................................... 4 2. Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni ................................................ 4
C) Rapporto con il diritto internazionale e con il principio Cassis de Dijon 4
D) Commento alle singole modifiche 5 1 Osservazioni generali sulla terminologia ............................................................. 5 2 Titolo primo: Disposizioni generali ....................................................................... 7
Allegato 1 Tabella delle correlazioni tra la vecchia e la nuova numerazione dell’OPChim inclusa una motivazione nel caso in cui un articolo o un capoverso sia stato abrogato 24
Allegato 2 Recepimento del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento UE- CLP, CLP) nella OPChim 2015 28
Allegato 3 Modifiche terminologiche generali relative ai destinatari di prodotti chimici 39
1
A) In generale
1. Introduzione
L’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11) disciplina la valutazione dei pericoli e dei rischi legati a sostanze e preparati chimici, nonché le condizioni di immissione sul mercato e d’utilizzazione delle sostanze e dei preparati che potrebbero mettere in pericolo la salute delle persone o l’ambiente. Al momento della sua entrata in vigore, nell’agosto 2005, l’OPChim era ampiamente in sintonia con le direttive europee corrispondenti. L’armonizzazione con il diritto europeo permette di seguire l’evoluzione del progresso tecnico e quindi di assicurare un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente, ma anche di evitare ostacoli tecnici al commercio.
Dal 2005 la legislazione europea sulle sostanze chimiche ha subito notevoli modifiche in seguito all’entrata in vigore dei seguenti regolamenti:
a) regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimi- che (regolamento UE-REACH);
b) regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento UE-CLP). Questo regolamento introduce nell’Unione Europea (UE) il Sistema mondiale armonizzato di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) proposto dall’ONU.
Per mantenere in Svizzera un livello di protezione della salute e dell’ambiente simile a quello dell’UE ed evitare ostacoli tecnici al commercio, è necessario rivedere a intervalli regolari la legislazione sui prodotti chimici, tanto più che i rimandi al diritto europeo sono statici. Dal 2005 l’OPChim è già stata ri- veduta quattro volte.
L’introduzione del sistema GHS avviene in maniera scaglionata sul modello europeo:
• con la 3a revisione dell’OPChim, entrata in vigore il 1° dicembre 2010, è stata introdotta la possibi- lità di classificare e di etichettare su base volontaria le sostanze e i preparati secondo il sistema GHS e sono state fissate le date per l’introduzione dell’obbligatorietà di questo nuovo sistema in Svizzera, ossia il 1° dicembre 2012 per le sostanze e il 1° giugno 2015 per i preparati; • a con la 4 revisione dell’OPChim, entrata in vigore il 1° dicembre 2012, sono state adeguate al si- stema GHS le condizioni di classificazione e di etichettatura delle sostanze; • la presente revisione totale dell’OPChim ha come obiettivo principale di adeguare al sistema GHS le condizioni di classificazione e di etichettatura dei preparati a partire dal 1° giugno 2015 e porta- re così a termine l’introduzione del nuovo sistema di classificazione e di etichettatura.
2. Forma della revisione
Una revisione totale dell’OPChim è opportuna per i motivi seguenti:
• Con la presente revisione si conclude il passaggio al nuovo sistema di classificazione e di eti- chettatura. Il completamento del cambio di sistema è suggellato da un nuovo atto normativo, omogeneo, ovvero da un’ordinanza senza troppe disposizioni abrogate o introdotte. • Con la presente revisione sono abrogati molti articoli e in molti punti rimangono quindi «buchi» relativamente grandi.
Di conseguenza è stato necessario rinumerare tutti gli articoli dell’OPChim. Inoltre, la struttura del tito-
lo secondo è stata leggermente modificata: le disposizioni sull’imballaggio, sull’etichettatura e sulla scheda di dati di sicurezza sono state raggruppate nel capitolo relativo al controllo autonomo. In que- sto modo il testo ha una migliore coerenza interna.
È stato inoltre necessario modificare l’ordine degli allegati. Gli allegati 1, 2 e 4 sono stati abrogati. Ri- mangono quindi gli allegati 3, 5, 6 e 7 della vecchia versione dell’ordinanza ai quali si aggiunge un nuovo allegato (allegato 2). Gli allegati devono essere numerati nell’ordine delle disposizioni cui si rife- riscono.
Per facilitare la lettura della nuova ordinanza, un allegato al presente rapporto fornisce le precisazioni seguenti: - allegato 1: tabella indicante le corrispondenze tra la vecchia e la nuova numerazione. Dato che non resta più traccia di tutti gli articoli abrogati, le spiegazioni in merito complicherebbero la lettura. Tali spiegazioni figurano quindi nel documento allegato.
La presente revisione totale implica anche che tutti gli atti normativi che rimandano all’OPChim siano adeguati in maniera conforme. Per motivi di tempo non è tuttavia possibile preparare questo oneroso lavoro per l’indagine conoscitiva. Le modifiche degli altri atti normativi riconducibili alla revisione totale dell’OPChim (adeguamento dei rimandi) verranno perciò effettuate dopo l’indagine conoscitiva.
3. Contenuto della revisione
Modifiche risultanti dal sistema GHS Come già indicato nelle revisioni precedenti, l’introduzione del sistema GHS in Svizzera avviene sulla base delle stesse esigenze che si sono presentate nell’Unione europea: per questo motivo nell’OPChim sono presenti numerosi rimandi al regolamento UE-CLP. Le autorità sono consapevoli del fatto che questa procedura complica la lettura dell’ordinanza, ma è il solo modo di assicurare la ri- presa fedele delle esigenze estremamente tecniche sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e dei preparati.
La presente revisione consente di abrogare i criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio dei preparati basati sulle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e di indicare le disposizioni del regolamento UE-CLP che devono essere applicate. Queste nuove esigenze entreranno in vigore il 1° giugno 2015, in contemporanea con l’Unione europea.
Inoltre è necessario adeguare il contenuto della scheda di dati di sicurezza all’introduzione completa del sistema GHS, che nell’UE avviene tramite l’introduzione di una revisione dell’allegato II del rego- lamento UE-REACH. La revisione dell’OPChim assicura anche la ripresa del nuovo contenuto della scheda di dati di sicurezza.
Notifica di nuove sostanze Il progetto di revisione apporta qualche adattamento al processo di notifica di nuove sostanze. Per aumentare l’efficacia è precisato che la valutazione dei rischi, definita nella legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1), può essere fatta durante la valutazione dei documenti di notifica.
Semplificazione del controllo autonomo delle disposizioni tecniche Per facilitare gli adeguamenti futuri delle disposizioni tecniche alla rapida evoluzione della legislazione europea, il progetto di revisione propone di delegare a livello di ufficio l’aggiornamento delle norme seguenti: • le norme tecniche relative alla classificazione e all’etichettatura, come pure alla classificazione e all’etichettatura armonizzate; • le norme tecniche relative alla scheda di dati di sicurezza; • i metodi di esame;
• il fascicolo tecnico per le nuove sostanze.
Chiarificazione degli attori nella fornitura dei prodotti chimici La revisione totale offre l’occasione di chiarire l’utilizzo di diversi termini e di trovare una soluzione che sia trasparente ed esplicita in tutte e tre le lingue ufficiali. Dove finora nella versione francese veniva utilizzato il termine «utilisateur», in tedesco era scritto «Abnehmerin», «Bezügerin» o «Verwenderin» e in italiano «destinatario», «acquirente» o «utilizzatore». Grazie alla definizione e all’utilizzo coerente di tre termini che designano le persone che acquistano prodotti chimici viene fatta chiarezza: «commerciante», «utilizzatore professionale», «utilizzatore pri- vato». Queste modifiche terminologiche non dovrebbero comportare modifiche materiali (v. dettagli al punto D, pag. 5).
B) Ripercussioni
1. Ripercussioni per l’economia
Le modifiche legate all’introduzione del sistema GHS sono già state comunicate nel 2010 e ampia- mente accettate dai settori interessati (industria chimica, distributori, associazioni per la protezione dei consumatori e ispettori cantonali). L’adeguamento delle esigenze concernenti i preparati proposto nel- la presente revisione sarà attuato allo stesso tempo e con le stesse misure che nell’UE. Il cambio di sistema simultaneo consentirà di evitare i possibili ostacoli tecnici al commercio e i costi supplementari che risulterebbero se la Svizzera mantenesse il sistema vigente.
2. Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni
Dopo un’introduzione graduale che deve essere completata nel giro di cinque anni e dopo il termine del periodo transitorio di liquidazione di due anni (31 maggio 2017), durante il quale i due sistemi di classificazione sono presenti in commercio in parallelo, i prodotti chimici, fatta eccezione per i biocidi e i prodotti fitosanitari, possono essere immessi sul mercato soltanto secondo il sistema GHS. Ciò ridu- ce la complessità e consente un controllo efficiente dei prodotti chimici immessi sul mercato. A causa della revisione totale, tutti i documenti (ordinanze, istruzioni, formulari e progetti) che riman- dano all’ordinanza sui prodotti chimici devono essere rivisti e adeguati.
C) Rapporto con il diritto internazionale e con il principio Cassis de Dijon
In occasione della Conferenza ONU sull’ambiente e lo sviluppo di Rio de Janeiro del 1992 è stato de- ciso di sviluppare a livello di ONU un sistema uniforme che prevedesse criteri armonizzati per la clas- sificazione e l’etichettatura di sostanze, preparati ed elementi armonizzati per la comunicazione dei pericoli che ne possono scaturire (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS). Nel 2002, in occasione del Vertice ONU sulla Terra a Johannesburg, la comunità di Stati ha raccomandato di integrare il sistema GHS nel diritto nazionale entro il 2008. Con l’attuazione integrale del sistema GHS la Svizzera dà seguito a questa raccomandazione. L’UE ha introdotto il si- stema nel 2008 con scadenza al 2015. Dato che quest’ultima fase avviene in contemporanea e che il sistema è introdotto materialmente nella stessa misura di quanto fatto nell’UE, si evita che ci siano nuovi ostacoli al commercio nei rapporti con l’UE.
I prodotti chimici non soggetti a notifica o autorizzazione sono sottoposti al principio Cassis de Dijon, di cui all’articolo 16a della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51). Tale principio consente di immettere sul mercato un prodotto chimico che soddisfa i requisiti dei regola- menti UE-REACH e UE-CLP con un’etichettatura e una scheda di dati di sicurezza redatte unicamen- te nella lingua o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio (art. 16e
LOTC). L’etichettatura e la scheda di dati di sicurezza devono tuttavia soddisfare le esigenze dell’OPChim concernenti l’indicazione del fabbricante e alcune informazioni della scheda di dati di si- curezza. Tale necessità è definita sotto forma di deroga al principio Cassis de Dijon all’articolo 2 dell’ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS 946.513.8). La presente revisione dell’OPChim non modifica le condizioni di applicazione del prin- cipio Cassis de Dijon.
D) Commento alle singole modifiche
1 Osservazioni generali sulla terminologia
Al fine di uniformare la terminologia dell’OPChim vengono apportate le modifiche seguenti: sono introdotti tre diversi destinatari di prodotti chimici, definiti all’articolo 2 e utilizzati coerentemente nel testo: • Berufliche Verwenderin / utilisateur professionnel / utilizzatore professionale L’utilizzatore professionale acquista i prodotti chimici in Svizzera (l’importatore è equiparato al fabbricante). Si distingue per il fatto che impiega prodotti chimici a scopo di lucro. In particola- re viene designato come utilizzatore professionale: o chi fornisce un servizio a scopo di lucro, impiegando un prodotto chimico, sia direttamente (ad es. un’impresa di pittura) o indirettamente (ad es. un’impresa di ristorazione che per il mantenimento dell’esercizio pulisce la cucina o le strutture esterne con prodotti chimici); o chi acquista prodotti chimici per combinarli in un nuovo preparato o per trasformarli chimi- camente. In questo caso assume la posizione di fabbricante in relazione al nuovo prepa- rato o al prodotto chimico generato. Tuttavia, per quanto concerne gli obblighi dei materiali di partenza rimane utilizzatore professionale; o chi utilizza prodotti chimici nell’ambito della ricerca o di una formazione, anche se questa attività non è a scopo di lucro; o una persona giuridica che utilizza prodotti chimici nell’ambito di un’attività di pubblica utili- tà (soprattutto per cooperative, associazioni e fondazioni, ad es. cantieri di ristrutturazione ecclesiastici). Le persone fisiche che utilizzano i prodotti chimici nell’ambito di un’attività di pubblica utilità rientrano nella definizione di utilizzatori privati.
• Händlerin / commerçant / commerciante Il commerciante acquista i prodotti chimici in Svizzera (l’importatore è equiparato al fabbrican- te). Il termine è introdotto in maniera analoga alla definizione di cui all’articolo 2 lettera b dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81). Tuttavia nell’OPChim il commerciante è definito in maniera più restrittiva, dato che fornisce a titolo commerciale i prodotti chimici «invariati» (a differenza di quanto riportato sulla OR- RPChim: «senza modificarne la composizione»). Questa differenza è data dal fatto che nell’OPChim chi travasa o modifica l’etichetta, per definizione, diviene fabbricante ai sensi dell’OPChim.
• Private Verwenderin / utilisateur privé / utilizzatore privato L’utilizzatore privato è sempre una persona fisica. Acquista e utilizza i prodotti chimici a scopi non di lucro, ovvero per scopi personali oppure, ad esempio, nell’ambito di attività del tempo libero o per servizi di buon vicinato. Le persone giuridiche che utilizzano prodotti chimici a scopi non di lucro, ad esempio le fondazioni, rientrano tra gli utilizzatori professionali.
I termini «breite Öffentlichkeit / grand public / pubblico» vengono sostituiti, rispettivamente da «private Verwenderin / utilisateur privé / utilizzatore privato». In tedesco i termini «Abnehmerin» e «Bezügerin» vengono sostituiti con «berufliche Verwenderin oder Händlerin»; in italiano, i termini «destinatario» e «acquirente« con «utilizzatore professionale o com-
merciante». Nella versione francese veniva già utilizzato il termine «utilisateur», che viene sostituito con «utilisateur professionel » o sostituito dal «commerçant». L’espressione «messo a disposizione del pubblico» è sostituita con «pubblicato», dato che i dati non confidenziali definiti nella OPChim sono pubblicati su Internet dall’organo di notifica conformemente alla legge sulla trasparenza (LTras; RS 152.3).
La sostituzione dei termini e le precisazioni non generano alcuna modifica materiale. Un elenco delle espressioni modificate nelle tre lingue si trova nell’allegato 3 del presente rapporto esplicativo. Queste non sono citate nei commenti ai singoli articoli.
2 Titolo primo: Disposizioni generali
Art. 1 (finora art. 1) Oggetto e campo d’applicazione Cpv. 4 Gli attuali articoli 13–15 (classificazione dei preparati secondo il sistema finora vigente) vengono a- brogati. Il contenuto è disciplinato al nuovo articolo 7. Di conseguenza ai prodotti cosmetici, per quan- to concerne la protezione dell’ambiente e la classificazione e la valutazione della loro pericolosità per l’ambiente, si applicano esclusivamente gli articoli 5–7 e 82.
Cpv. 5 lett. c È aggiornato il rinvio all’ordinanza sugli alimenti per animali.
Cpv. 5 lett. d È aggiornato Il rinvio alla legge sulle armi.
Cpv. 6 Nella nuova versione dell’OPChim l’etichettatura di sostanze e preparati pericolosi per l’esportazione è disciplinata all’articolo 13.
Art. 2 (finora art. 2) Definizioni Cpv. 2 lett. o Per uniformare la terminologia, nella versione italiana la raccomandazione viene fatta agli «utilizzatori professionali» invece che ai «destinatari».
Art. 3 (finora art. 3) Sostanze e preparati pericolosi Dal 1° giugno 2015 i preparati saranno considerati pericolosi se rispondono ai criteri del sistema GHS relativi ai pericoli fisici, ai pericoli per la salute, ai pericoli per l’ambiente o ad altri pericoli. Questi criteri tecnici sono definiti nell’allegato I parti 2–5 del regolamento UE-CLP. Dato che vengono spesso ade- guati al progresso tecnico, sono inseriti nelle prescrizioni tecniche dell’allegato 2 numero 1 che posso- no essere aggiornate dall’UFSP d’intesa con l’UFAM e la SECO (v. commenti all’art. 85 e all’allegato 2).
Art. 4 (finora art. 6a) Persistenza, bioaccumulo e tossicità Contenuto immutato.
Titolo secondo: Presupposti per l’immissione sul mercato Capitolo 1: Controllo autonomo Sezione 1: Principio
Art. 5 (finora art. 7) Soppressione del titolo diventato inutile dato che la sezione 1 contiene solo un articolo. Contenuto immutato.
Sezione 2: Classificazione delle sostanze e dei preparati
Art. 6 (finora art. 8 e 9 cpv. 1) Classificazione delle sostanze Cpv. 1 Per la classificazione delle sostanze sono determinanti gli articoli 5, 7–13 e 15 del regolamento UE- CLP. L’articolo 6 del regolamento UE-CLP concerne esclusivamente i preparati e le sostanze in essi contenuti. L’articolo 14 del regolamento UE-CLP concerne esclusivamente i preparati. Non è quindi necessario rinviare a questi due articoli per la classificazione delle sostanze.
Gli articoli determinanti del regolamento UE-CLP di cui sopra contengono rimandi agli allegati rilevanti del regolamento UE-CLP in cui sono riportate le disposizioni di esecuzione tecnica. Per la classifica- zione delle sostanze si tratta degli allegati seguenti:
− allegato I: principi generali per la classificazione e l’etichettatura (parte 1), noché criteri di classifi- cazione ed elementi dell’etichetta per le classi e le categorie di pericolo riprese dal sistema GHS dell’ONU nelle parti 2 (pericoli fisici), 3 (pericoli per la salute), 4 (pericoli per l’ambiente) e 5 (altri pericoli); − allegato VI: classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose; − allegato VII: tabella di conversione.
Dato che vengono spesso adeguati al progresso tecnico, questi allegati sono inseriti tra le prescrizioni tecniche dell’allegato 2 numero 1, la cui versione determinante è stabilita dall’UFSP d’intesa con l’UFAM e la SECO (v. commenti all’art. 85 e all’allegato 2).
Cpv. 2 Come previsto dall’attuale articolo 8 capoverso 1 lettera b, è il fabbricante a doversi assumere la re- sponsabilità di procedere alla classificazione complementare delle sostanze soggette a classificazione armonizzata secondo l’allegato VI del regolamento UE-CLP per le classi di pericolo non figuranti in una voce armonizzata dell’allegato VI (principio dell’art. 4 par. 3 del regolamento UE-CLP).
Osservazione in merito all’allegato VI del regolamento UE-CLP La versione determinante dell’allegato VI del regolamento UE-CLP è definita nell’allegato 2 numero 1 OPChim. L’ordinanza del DFI concernente la classificazione viene abrogata nell’ambito di questo pro- getto (v. art. 92).
Cpv. 4 (finora art. 9 cpv. 1) Come finora deve essere possibile (a livello dipartimentale) stabilire in Svizzera in via supplementare la classificazione e la conseguente etichettatura di determinate sostanze, se l’allegato VI del regola- mento UE-CLP non contiene una classificazione ufficiale. Possono verificarsi i seguenti casi: a) la sostanza non è elencata nell’allegato VI del regolamento UE-CLP; b) la sostanza è elencata nell’allegato VI, ma non è contemplata una classificazione armonizzata per una determinata classe di pericolo.
Art. 7 (finora art. 10) Classificazione dei preparati Analogamente all’articolo 6, anche per la classificazione dei preparati è fatto riferimento in un solo ar- ticolo alle prescrizioni determinanti del regolamento UE-CLP.
Dal 1° giugno 2015 i fabbricanti devono procedere alla classificazione dei propri preparati secondo gli articoli 6–15 del regolamento UE-CLP che disciplinano:
− l’identificazione e l’esame delle informazioni (identificazione ed esame delle informazioni di- sponibili sulle miscele [art. 6]; sperimentazione su animali e sull’uomo [art. 7]; produzione di nuove informazioni su sostanze e miscele [art. 8]);
− la valutazione delle informazioni sui pericoli e le decisioni sulla classificazione (valutazione delle informazioni sui pericoli delle sostanze e delle miscele [art. 9]; limiti di concentrazione e fattori M per la classificazione delle sostanze e delle miscele [art. 10]; valori soglia [art. 11]; casi particolari che richiedono un’ulteriore valutazione [art. 12]; decisione di classificare le so- stanze e le miscele [art. 13]; disposizioni particolari relative alla classificazione delle miscele [art. 14]; revisione della classificazione delle sostanze e delle miscele [art. 15]).
Le disposizioni tecniche per l’esecuzione degli articoli sopra citati del regolamento UE-CLP sono con- tenute negli allegati I, VI e VII del regolamento UE-CLP (cfr. commento all’art. 6 cpv. 1).
Sezione 3: Imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati
Art. 8 (finora 34a) Imballaggio Dal 1° giugno 2015 i fabbricanti devono procedere all’imballaggio dei propri preparati secondo l’articolo 35 del regolamento UE-CLP. L’articolo 35 del regolamento UE-CLP contiene le prescrizioni generali sull’imballaggio. Le disposizioni tecniche per l’esecuzione dell’articolo 35 del regolamento UE-CLP sono contenute negli allegati I e II del regolamento UE-CLP. Vi rientrano ad esempio le di- sposizioni riguardanti le chiusure di sicurezza per bambini (allegato II, 3.1), avvertenze riconoscibili al tatto (allegato II, 3.2), deroghe alle disposizioni relative all’etichettatura per esplosivi (allegato I, 1.3.5), imballaggi solubili monouso (allegato I, 1.5) e prodotti non imballati (allegato II, 5). Dato che sono spesso adeguati al progresso tecnico, gli allegati tecnici del regolamento UE-CLP sono inseriti tra le prescrizioni tecniche dell’allegato 2 numero 1, la cui versione determinante può essere stabilita dall’UFSP d’intesa con l’UFAM e la SECO (v. commenti all’art. 85 e all’allegato 2).
Art. 9 (finora art. 37 cpv. 4) Imballaggio di generatori aerosol La disposizione vigente sull’imballaggio di aerosol resta rilevante. Perciò è stata ripresa dall’articolo 37 capoverso 4 (prescrizioni particolari) e aggiornata. Inoltre viene rinviato alla direttiva 75/324/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol modificata l’ultima volta dalla direttiva 2013/10/UE. Con questa modifica del 20 marzo 2013 la direttiva è adeguata al sistema GHS.
Art. 10 (finora art. 34b) Etichettatura In merito alla terminologia vedere le «Osservazioni generali sulla terminologia» a pagina 5.
Cpv. 1 Dal 1° giugno 2015 i fabbricanti devono procedere all’etichettatura dei propri preparati secondo gli ar- ticoli 17 paragrafo 1, 18 ad esclusione del paragrafo 2 ultimo periodo, 19–23, 25 paragrafi 1, 3 e 4, 26–28, 29 paragrafi 1–4, 31, 32 paragrafi 1–5 e 33 del regolamento UE-CLP che disciplinano:
− il contenuto dell’etichetta (disposizioni generali [art. 17], identificatori del prodotto [art. 18], pit- togrammi di pericolo [art. 19], avvertenze [art. 20], indicazioni di pericolo [art. 21], consigli di prudenza [art. 22], deroghe alle disposizioni relative all’etichettatura in casi particolari [art. 23], informazioni supplementari figuranti sull’etichetta [art. 25], ordine di precedenza per i pitto- grammi di pericolo [art. 26], ordine di precedenza per le indicazioni di pericolo [art. 27], ordine di precedenza per i consigli di prudenza [art. 28], esenzione dai requisiti di etichettatura e im- ballaggio [art. 29]);
− l’apposizione delle etichette (disposizioni generali relative all’apposizione delle etichette [art. 31], disposizione delle informazioni sull’etichetta [art. 32], disposizioni particolari relative all’etichettatura dell’imballaggio esterno, dell’imballaggio interno e dell’imballaggio unico [art. 33]).
Gli articoli determinanti del regolamento UE-CLP di cui sopra contengono rimandi agli allegati rilevanti del regolamento UE-CLP che contengono le disposizioni di esecuzione tecnica. Per l’etichettatura di sostanze e di preparati si tratta degli allegati seguenti:
− allegato I: principi generali per la classificazione e l’etichettatura (parte 1), criteri di classificazione ed elementi dell’etichetta per le classi e le categorie di pericolo riprese dal sistema GHS dell’ONU nelle parti 2 (pericoli fisici), 3 (pericoli per la salute), 4 (pericoli per l’ambiente) e 5 (altri pericoli); − allegato II: contiene diversi elementi del sistema europeo di classificazione ed etichettatura previ- gente, tra cui elementi particolari per l’etichettatura di determinate sostanze e miscele classificate
(frasi EUH) e indicazioni di pericolo supplementari che devono figurare sull’etichetta di alcune mi- scele; − allegato III: contiene le frasi H del sistema GHS dell’ONU e le frasi EUH e gli elementi supplemen- tari dell’etichetta dell’allegato II in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea; − allegato IV: elenco dei consigli di prudenza; contiene nella parte 1 una panoramica della classifi- cazione delle frasi P del sistema GHS dell’ONU relativo alle classi e alle categorie di pericolo, mentre nella parte 2 sono elencate tutte le frasi P in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea; − allegato V: contiene i pittogrammi di pericolo; − allegato VI: classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose.
Dato che sono spesso adeguati al progresso tecnico, gli allegati tecnici del regolamento UE-CLP rile- vanti per l’etichettatura sono inseriti tra le prescrizioni tecniche dell’allegato 2 numero 1, la cui versio- ne determinante può essere stabilita dall’UFSP d’intesa con l’UFAM e la SECO (v. commenti all’art. 85 e all’allegato 2).
Cpv. 2 Corrisponde all’attuale disposizione dell’articolo 40 (in combinato disposto con l’attuale allegato 1 nu- mero 5). Anche in futuro i preparati che presentano rischi particolari devono essere etichettati in ma- niera adeguata. In Europa i requisiti corrispondenti sono stati trasposti dal diritto previgente nel rego- lamento UE-CLP (art. 25 par. 6 del regolamento UE-CLP in combinato disposto con le disposizioni di esecuzione dell’allegato II).
Cpv. 3 Estensione della disposizione ai preparati. I requisiti per le indicazioni del fabbricante e i requisiti lin- guistiche per l’etichettatura erano regolamentati in maniera identica nell’articolo 39 per i preparati eti- chettati secondo il sistema finora vigente.
Cpv. 4 e 5 Contenuto immutato.
Cpv. 6 Il contenuto è ripreso dall’attuale articolo 48 capoverso 1 lettera b, che viene abrogato. In tal modo viene garantito il proseguimento della prassi consolidata seguita finora.
Art. 11 (finora allegato 1 numero 5.6) Etichettatura di generatori aerosol Le attuali disposizioni sui generatori aerosol restano rilevanti per i generatori aerosol che non rientra- no nel campo d’applicazione della legge sulle derrate alimentari e sono perciò state riprese dall’attuale allegato 1 numero 5.6 e aggiornate. Inoltre è rinviato alla direttiva 75/324/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol modificata l’ultima volta dalla direttiva 2013/10/UE. Con questa modifica del 20 marzo 2013 la direttiva è adeguata al sistema GHS.
Art. 12 (finora art. 34c) Deroghe alle disposizioni di etichettatura Cpv. 1 lett. a e b Come finora (art. 34c), anche con il nuovo sistema di etichettatura deve essere possibile, in singoli casi motivati, richiedere deroghe alle disposizioni di etichettatura. La nuova disposizione riprende il te- nore dall’attuale articolo 48a e si applicherà dal 1° giugno 2015 a sostanze e preparati.
Cpv. 1 lett. c Nell’elenco delle possibili motivazioni per richiedere una deroga è introdotta la lettera c. Dato che sia l’OPChim sia il regolamento UE-CLP definiscono deroghe al proprio campo d’applicazione tramite ri- mandi alla normativa speciale corrispondente (ad es. su medicinali, mangimi, derrate alimentari con additivi) è possibile che in singoli casi (quando la normativa speciale europea e svizzera presentano differenze nel campo d’applicazione) determinati prodotti siano esclusi dal campo d’applicazione del
regolamento UE-CLP, ma non da quello dell’OPChim. L’introduzione della nuova lettera c permette di evitare gli ostacoli al commercio che potrebbero presentarsi in questi casi.
Art. 13 (finora art. 34d) Etichettatura di sostanze e preparati pericolosi per l’esportazione L’articolo 34d veniva già applicato per analogia anche ai preparati (con rimando all’art. 34e).
Art. 14 (finora 43) Utilizzazione di un nome chimico alternativo
Cpv. 4 Questo articolo è stato ripreso dal regolamento REACH e introdotto a seguito di un’armonizzazione delle normative per le sostanze «non phase-in» (cfr. art. 24 (8) CLP e art. 119 (2) lett. f REACH).
Art. 15 (finora 44) Domanda di utilizzazione di un nome chimico alternativo Cpv. 1 Nel nuovo capoverso 1 viene definito il modo in cui deve essere presentata la domanda.
Sezione 4: Scenari d’esposizione e scheda di dati di sicurezza per sostanze e preparati
Art. 16 (finora art. 50a cpv. 1–3) Obbligo di elaborare uno scenario di esposizione Contenuto immutato.
Art. 17 (finora art. 50a cpv. 4) Requisiti per l’elaborazione di scenari d’esposizione Contenuto immutato.
Art. 18 (finora art. 51) Scopo della scheda di dati di sicurezza Contenuto immutato.
Art. 19 (finora art. 52) Obbligo di redigere una scheda di dati di sicurezza Adeguamento alla terminologia dell’articolo 21.
Art. 20 (finora art. 53) Requisiti per le schede di dati di sicurezza e la loro stesura Cpv. 1 I requisiti dettagliati per le informazioni dei singoli capitoli della scheda di dati di sicurezza sono elen- cati nell’allegato II del regolamento UE-REACH. Dato che è spesso adeguato al progresso tecnico, questo allegato è inserito tra le prescrizioni tecniche dell’allegato 2 numero 3 che possono essere ag- giornate dall’UFSP d’intesa con l’UFAM e la SECO (v. commenti all’art. 85 e all’allegato 2).
Annotazione sul capoverso 3 (finora 5) Durante l’indagine conoscitiva sulla quarta revisione dell’OPChim è stato fatto notare che sarebbe op- portuno stabilire le conoscenze tecniche necessarie per la redazione delle schede di dati di sicurezza. La qualità delle schede di dati di sicurezza ne guadagnerebbe sicuramente, tuttavia va tenuto presen- te che anche l’UE non ha definito requisiti in materia. Nell’ottica della LOTC, una misura unilaterale di questo tipo presuppone che sia presa in esame una modifica della OIPPE. Se si procede a una modi- fica della OIPPE ne uscirebbe penalizzato il mercato svizzero, mentre se non si procede a una sua modifica verrebbero creati ostacoli al commercio. Data l’attuale situazione è quindi meglio non ricorre- re alla possibilità di definire requisiti per la redazione della scheda di dati di sicurezza.
Art. 21 (finora art. 54) Obbligo di consegnare la scheda di dati di sicurezza Cpv. 1 La disposizione per il commercio al dettaglio (su richiesta; finora art. 54 cpv. 3) è stata inserita come ultima frase al capoverso 1.
Art. 22 (finora art. 55) Aggiornamento Contenuto immutato.
Art. 23 (finora art. 56) Obbligo di conservare le schede Contenuto immutato.
Capitolo 2: Notifica e comunicazione di nuove sostanze Sezione 1: Notifica di nuove sostanze
Art. 24 (finora art. 16) Obbligo di notifica Semplice adeguamento formale per mettere meglio in evidenza le situazioni in cui una nuova sostan- za è sottoposta a notifica, in particolare quando è contenuta un preparato. Dato che il numero di nuove sostanze notificate in Svizzera era molto inferiore a quello delle sostanze «non phase-in» registrate in conformità al regolamento UE-REACH, le autorità ritengono che molte nuove sostanze immesse sul mercato contenute in un preparato non siano state notificate, probabil- mente per una mancanza di attenzione alle esigenze legali.
Art. 25 (finora art. 16a) Quantità determinante di sostanza Contenuto immutato.
Art. 26 (finora art. 17) Eccezioni all’obbligo di notifica Cpv. 1 lett. a La formulazione vigente di questa eccezione non è abbastanza precisa e lascia supporre che tutte le nuove sostanze contenute in un polimero in concentrazione inferiore al 2 per cento del peso non siano sottoposte a notifica. Di fatto si tratta di escludere unicamente le unità monometriche o altre sostanze legate chimicamente a un polimero come indicato all’articolo 6 paragrafo 3 del regolamento UE- REACH. La modifica adatta l’eccezione al testo del regolamento UE-REACH.
Cpv. 1 lett. j Questa nuova eccezione riprende l’eccezione prevista all’articolo 2 paragrafo 6 lettera c del regola- mento UE-REACH. Una nuova sostanza notificata in Svizzera, esportata e poi reimportata, eventual- mente all’interno di un preparato, è esentata da una seconda notifica. L’importatore deve dimostrare che la sostanza reimportata è la stessa di quella notificata. L’ordinanza non precisa in che forma deb- ba avvenire questa dimostrazione.
Cpv. 3 (nuovo) In seguito alla revisione dell’OPChim, entrata in vigore il 1° dicembre 2012, e all’abrogazione dell’articolo 62 concernente specificatamente l’annuncio di nuove sostanze vi era una certa incertezza sulle nuove sostanze non sottoposte a notifica. L’introduzione del capoverso 3 ha lo scopo di chiarire la situazione precisando che le nuove sostanze non assoggettate a notifica, perché immesse sul mer- cato in quantità inferiori a una tonnellata all’anno, sono sottoposte all’obbligo di annuncio se soddisfa- no i criteri di cui all’articolo 48, ovvero se sono pericolose, PBT o vPvB. In questo caso la nuova sostanza deve essere annunciata in quanto tale anche se viene immessa sul mercato contenuta in un preparato o un oggetto dal quale è destinata ad essere liberata in condizioni di impiego normali o ragionevolmente prevedibili, come è il caso per l’obbligo di notifica (art. 24). Que- sto è indicato al capoverso 3 dall’espressione «secondo l’articolo 48».
Art. 27 (finora art. 18) Forma e contenuto della notifica Cpv. 1 Come per la registrazione secondo il regolamento REACH, le notifiche delle nuove sostanze devono avvenire in forma elettronica. Il formato richiesto dall’organo di notifica è il formato IUCLID, com’è il caso anche nell’UE. La lettera accompagnatoria può essere inviata in forma cartacea o elettronica con firma certificata (legge sulla firma elettronica, FiEle; RS 943.03).
Cpv. 2 lett. b n. 6 Soppressione dell’espressione «se del caso» dato che per ogni notifica sono richieste informazioni minime concernenti l’esposizione. La lettera b rimanda all’allegato 4 che fornisce maggiori dettagli sul- le informazioni da fornire. Relativamente alle informazioni sull’esposizione, l’allegato 4 capitolo 6 ri- prende il testo dell’allegato VI capitolo 6 del regolamento UE-REACH.
Cpv. 2 lett. b n. 7 Il testo è stato modificato perché le informazioni fisico-chimiche, ad esempio le informazioni relative ai nanomateriali, non contengono soltanto risultati di studi.
Cpv. 3 Adeguamenti ai criteri del regolamento UE-CLP concernenti i valori soglia per una sostanza in un pre- parato.
Art. 28 (finora art. 18a) Relazione sulla sicurezza chimica Contenuto immutato.
Sezione 2: Impiego di dati di precedenti notificanti e durata di protezione dei dati
Art. 29 (finora art. 20) Impiego di dati di precedenti notificanti Contenuto immutato.
Art. 30 (finora art. 21) Durata di protezione dei dati Contenuto immutato.
Art. 31 (finora art. 22) Domanda cautelativa intesa a evitare esperimenti su vertebrati Contenuto immutato.
Art. 32 (finora art. 23) Impiego di dati di precedenti esperimenti su vertebrati Contenuto immutato.
Art. 33 (finora art. 24) Diritto d’indennizzo di precedenti notificanti per dati di esperimenti su vertebrati Contenuto immutato.
Sezione 3: Comunicazione di nuove sostanze destinate all’attività di ricerca e sviluppo orienta- ta ai prodotti e ai processi
Art. 34 (finora art. 25) Obbligo di comunicazione Contenuto immutato.
Art. 35 (finora art. 26) Forma e contenuto della comunicazione Cpv. 1 Per la comunicazione deve essere utilizzato il formato elettronico IUCLID, come per la notifica (v. art. 27 cpv. 1). La lettera accompagnatoria può essere inviata in forma cartacea o elettronica con firma certificata (legge sulla firma elettronica, FiEle; RS 943.03 / v. art. 27 cpv. 1).
Cpv. 2 Immutato.
Cpv. 3 (nuovo) Adeguamento all’obbligo di notifica (art. 27 cpv. 5) e all’articolo 9 paragrafo 4 del regolamento UE- REACH che prevede la stessa possibilità. Come per la notifica, anche per la comunicazione alle auto- rità deve essere possibile richiedere, in singoli casi, altri rapporti d’esame sempreché siano disponibili e possano essere procurati con un onere sopportabile.
Sezione 4: Procedura per la notifica e la comunicazione
Art. 36 (finora art. 27) Conferma di ricezione e inoltro dei documenti Contenuto immutato.
Art. 37 (finora art. 28) Verifica della notifica o della comunicazione Cpv. 2 (nuovo) L’articolo 16 LPChim prevede che le nuove sostanze soggette a notifica siano sottoposte anche a una valutazione dei rischi, ma senza precisare quando questa deve essere effettuata. Il nuovo capoverso 2 ha lo scopo di indicare che, in certi casi specifici, può essere effettuata una valutazione mirata dei ri- schi al momento della verifica della documentazione di notifica di una nuova sostanza.
Una valutazione dei rischi approfondita richiede spesso informazioni supplementari e comportano un ritardo di diversi mesi. L’esperienza dei servizi di valutazione mostra, tuttavia, che ci sono situazioni particolari in cui, durante la valutazione della documentazione di notifica e nello stesso lasso di tempo, è possibile valutare un rischio specifico e definire misure mirate di riduzione dei rischi. Ad esempio se dalla documentazione di notifica risulta una mutagenicità positiva e l’utilizzazione prevista della so- stanza non è limitata a un’attività professionale, le autorità possono vietare che sia fornita agli utilizza- tori privati, almeno finché tale proprietà non è stata valutata in maniera più approfondita.
Naturalmente è più efficace, sia per le autorità, sia per il notificante, che il risultato di tale valutazione mirata dei rischi sia comunicata in una sola fase, ovvero al momento dell’accettazione della notifica (v. art. 39 cpv. 2). Ad esempio, come indicato all’articolo 16 LPChim, il notificante sarà informato e sentito in merito ai provvedimenti proposti per ridurre i rischi prima che sia presa una decisione. Invece, per rispettare la procedura di notifica, non si esigerà lo svolgimento di ulteriori analisi (art. 16 cpv. 1 LPChim) in questa fase di valutazione dei rischi, fatto salvo naturalmente se la documentazione di no- tifica deve essere completata ai sensi dell’articolo 38 capoverso 2.
Questo nuovo capoverso non introduce nuove esigenze per il notificante né nuovi obblighi per le auto- rità. Consente di agire in situazioni specifiche, ma non introduce una valutazione sistematica dei rischi nel quadro della valutazione della documentazione di notifica.
Art. 38 (finora art. 29) Completamento della documentazione Cpv. 2 L’articolo 39 (finora art. 30) indica che l’esame della documentazione di notifica ha lo scopo di verifica- re che i documenti siano completi e sufficienti per valutare i rischi e i pericoli connessi con la sostanza. Di conseguenza è necessario inserire il termine «rischi» anche nell’articolo 38 capoverso 2.
Art. 39 (finora art. 30) Accettazione della notifica o della comunicazione Cpv. 2 Se una valutazione mirata dei rischi è stata effettuata parallelamente alla valutazione della notifica e devono essere ordinati provvedimenti per ridurre i rischi, questi saranno menzionati nella decisione concernente l’accettazione della notifica.
Sezione 5: Legittimazione all’immissione sul mercato
Art. 40 (finora 31) Immissione sul mercato di sostanze assoggettate all’obbligo di notifica Abrogazione del capoverso 2, v. allegato 1.
Art. 41 (finora art. 32) Immissione sul mercato di sostanze assoggettate all’obbligo di comuni- cazione Contenuto immutato.
Capitolo 3: Requisiti per gli esami
Art. 42 (finora art. 33) Principio Cpv. 1 Si precisa che si tratta degli esami necessari alla valutazione dei rischi e dei pericoli di sostanze e preparati.
Art. 43 (finora art. 34) Requisiti Cpv. 1 I metodi d’esame intesi a determinare le proprietà di sostanze e preparati hanno un carattere chiara- mente tecnico. Dato che sono inoltre spesso adeguate al progresso tecnico, sono inseriti tra le pre- scrizioni tecniche dell’allegato 2 numero 2 che possono essere aggiornate dall’UFSP d’intesa con l’UFAM e la SECO (v. commenti all’art. 85 e all’allegato 2).
Titolo terzo: Obblighi del fabbricante dopo l’immissione sul mercato Capitolo 1: Considerazione delle nuove conoscenze ai fini della valutazione, classificazione ed etichettatura
Art. 44 (finora art. 57) Nuova valutazione di sostanze, preparati e oggetti Il testo viene armonizzato meglio con l’articolo 30 del regolamento UE-CLP, riferito anch’esso all’etichettatura. La nuova valutazione secondo l’articolo 44 continua a dover essere eseguita dal fab- bricante direttamente all’insorgere di nuove conoscenze e in concomitanza con un’eventuale nuova classificazione e la relativa etichettatura dei prodotti appena fabbricati (importati).
Non viene invece stabilito né all’articolo 44 OPChim né all’articolo 30 del regolamento UE-CLP che cosa succede con i prodotti già etichettati prima dell’insorgere di nuove conoscenze (problematica del- la liquidazione delle scorte). In generale ciò non è neanche possibile dato che, oltre alla nuova classi- ficazione dei pericoli e alla nuova etichettatura, nel caso concreto, possono essere importanti anche altri aspetti (basati sui rischi) per la liquidazione delle scorte. Ad esempio, oltre al genere e alla gravità del pericolo, può risultare importante esaminare se la forma del prodotto immessa sul mercato oppure l’impiego previsto del prodotto hanno un’incidenza sul nuovo pericolo oppure se la nuova classifica- zione ed etichettatura hanno conseguenze per l’utilizzazione (divieto di fornitura a privati, esclusione dalla vendita a libero servizio). Perciò il fabbricante, nell’ambito del controllo autonomo, deve assu- mersi la responsabilità di decidere in merito non solo alla nuova classificazione ed etichettatura, ma anche alle conseguenze che nel singolo caso ne risulterebbero dalla liquidazione delle scorte.
Art. 45 (finora art. 58) Aggiornamento e conservazione dei documenti Contenuto immutato.
Capitolo 2: Informazioni ulteriori e rapporti d’esame complementari per le nuove sostanze
Art. 46 (finora art. 59) Informazioni ulteriori Cpv. 1 Nel nuovo capoverso 1 viene definito come devono essere inserite le informazioni ulteriori.
Art. 47 (finora art. 60) Informazioni da sottoporre a seconda delle quantità Contenuto immutato.
Capitolo 3: Obbligo di annuncio
Art. 48 (finora art. 61) Sostanze e preparati soggetti all’obbligo di annuncio Contenuto immutato.
Art. 49 (finora art. 64) Contenuto dell’annuncio Alla lettera b è eliminato il riferimento alla direttiva 1999/45/EG, in modo che rimanga solo il riferimento al regolamento UE-CLP. Osservazione Nell’ambito dell’ultima revisione dell’OPChim è stata annunciata una modifica dell’articolo 49 (finora 64) in concomitanza con i lavori dell’articolo 45 paragrafo 4 del regolamento UE-CLP. Gli sviluppi sul piano europeo in merito all’attuazione dell’articolo 45 paragrafo 4 del regolamento UE-CLP (requisiti armonizzati per l’annuncio di preparati per centri di informazione tossicologica) continuano ad essere seguiti da vicino. Tuttavia, al momento non è disponibile un progetto della Commissione per un allega- to supplementare al regolamento UE-CLP. In base alle discussioni in corso sarà principalmente l’entità dell’annuncio ad essere interessata dalle novità (requisiti per la dichiarazione delle sostanze contenute, rilevanti per la compilazione della sche- da di dati di sicurezza, indicazione di scopi di impiego standardizzati, consegna di codici per attuare un riferimento univoco alla versione formulata del prodotto).
Art. 50 (finora art. 65) Annuncio esaustivo Il riferimento alla direttiva 1999/45/EG è stato eliminato dato che la direttiva sarà abrogata il 1° luglio 2015. L’impiego di un nome che designa i principali gruppi funzionali non necessita di un elenco di ri- ferimento, mentre un nome sostitutivo non si basa su criteri scientifici che consentono un collegamen- to al nome della sostanza: le autorità devono quindi autorizzare in anticipo una denominazione chimi- ca alternativa secondo il procedimento di cui all’articolo 15. Art. 51 (finora art. 66) Forma dell’annuncio e dell’annuncio esaustivo Adattamento allo sviluppo tecnico: per l’annuncio deve essere impiegato lo strumento elettronico messo a disposizione dall’organo di notifica (http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13950/14240/index.html?lang=it).
Art. 52 (finora art. 67) Modifiche Contenuto immutato.
Art. 53 (finora art. 68) Forma particolare dell’adempimento dell’obbligo di annuncio Contenuto immutato.
Art. 54 (finora art. 69) Eccezioni all’obbligo di annuncio Contenuto immutato.
Titolo quarto: Regole di comportamento per l’utilizzazione di sostanze, preparati e oggetti Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 55 (finora art. 70) Rispetto delle indicazioni del fabbricante Contenuto immutato.
Art. 56 (finora art. 71) Immissione nell’ambiente Contenuto immutato.
Art. 57 (finora art. 72) Custodia Cpv. 6 L’esperienza mostra che gli utilizzatori hanno difficoltà a interpretare l’espressione «che non sono for- niti a titolo commerciale» contenuta nell’articolo 57 capoverso 6 e nell’articolo 62 capoverso 3. Questi capoversi riguardano il travaso di sostanze o preparati chimici in un altro contenitore e la loro custodia all’interno di un’impresa o sul luogo di lavoro. La persona che travasa prodotti chimici in un nuovo con- tenitore per metterli in vendita diviene un fabbricante ai sensi dell’OPChim e deve soddisfare tutti i re- quisiti riguardanti la classificazione, l’imballaggio e l‘etichettatura. Dato che si tratta di due articoli specifici in materia di custodia, le disposizioni speciali formulate in questi articoli non sostituiscono naturalmente i requisiti di etichettatura e di imballaggio per la messa a disposizione o la fornitura a terzi di cui agli articoli 8 e seguenti. Di conseguenza, l’espressione «che non sono forniti a titolo commerciale» può essere eliminata senza essere in contraddizione con le esi- genze connesse alla fornitura a titolo commerciale.
Art. 58 (finora art. 73) Obblighi particolari in caso di fornitura di sostanze e preparati Il termine «destinatario» è soppresso dato che l’obbligo di interpretazione della scheda di dati di sicu- rezza è connesso alla consegna della stessa.
Art. 59 (finora art. 74) Persona di contatto per i prodotti chimici Contenuto immutato.
Art. 60 (finora art. 75) Pubblicità Contenuto immutato.
Capitolo 2: Utilizzazione di sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2
Art. 61 (finora art. 76) Sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2 Contenuto immutato.
Art. 62 (finora art. 77) Conservazione Cpv. 3 V. commento all’articolo 57.
Art. 63 (finora art. 78) Esclusione della vendita a libero servizio Cpv. 2 lett. b Lo scopo dell’esclusione dalla vendita a libero servizio è quello di garantire che il cliente sia informato esplicitamente in maniera appropriata sui pericoli, i rischi e i provvedimenti per ridurre i rischi nell’utilizzazione della sostanza o del preparato. Se questo è garantito, ad esempio se alla cassa il cli- ente è informato al momento della lettura del codice a barre, l’esclusione della vendita a libero servizio non è proporzionato.
Art. 64 (finora art. 79) Limitazioni della fornitura L’articolo è adeguato alla terminologia degli articoli 13–19 del Codice civile svizzero (CC; RS 210). Al capoverso 2 l’espressione usata finora «persone maggiorenni» è sostituita con «persone che hanno l’esercizio dei diritti civili». Al capoverso 3 la fornitura a persone minorenni è collegata alla capacità di discernimento.
Art. 65 (finora art. 80) Obblighi particolari concernenti la fornitura Cpv. 2 Il capoverso 2 è adeguato sul piano terminologico al capoverso 1 («esplicitamente» invece di «in mo- do adeguato»). In entrambi i casi deve essere garantita un’informazione adeguata.
Art. 66 (finora art. 81) Conoscenze specifiche per la fornitura In merito alla terminologia vedere «Considerazioni generali sulla terminologia», pag. 5.
Cpv. 1 lett. a L’espressione «consumatore finale professionale» è sostituta con una parafrasi della cerchia di desti- natari. Come finora non è necessario disporre di conoscenze specifiche per la fornitura di prodotti chimici del gruppo 1 alle aziende che le utilizzano in qualità di responsabili della formulazione, con lo scopo di immetterle nuovamente sul mercato in forma diversa. In quanto responsabili della formula- zione (fabbricanti), queste aziende devono disporre per forza di cose delle conoscenze adeguate per l’utilizzazione corretta dei prodotti chimici.
Art. 67 (finora art. 82) Furto, perdita, erronea immissione sul mercato Cpv. 3 lett. c L’autorità cantonale deve sapere in ogni caso a chi sono stati forniti i prodotti chimici per poter even- tualmente intraprendere i provvedimenti del caso.
Cpv. 4 L’autorità cantonale decide in base alla situazione se e come avvertire in merito ai pericoli (ad es. in- formazione radiofonica o volantini).
Art. 68 (finora art. 83) Campioni Contenuto immutato.
Art. 69 (finora art. 83a) Sostanze e preparati destinati all’autodifesa Cpv. 1 Secondo l’attuale articolo 83a OPChim, per la fornitura al pubblico di sostanze e preparati destinati all’autodifesa sono necessarie, tra l’altro, conoscenze specifiche. Il requisito delle conoscenze specifiche per sostanze e preparati destinati all’autodifesa è abrogato. Tutti gli altri sono per contro mantenuti, in particolare l’esclusione della vendita a libero servizio, per i motivi seguenti: - gli spray per l’autodifesa sono spesso offerti in negozi che altrimenti non distribuiscono prodotti chimici e quindi il requisito delle conoscenze specifiche non è proporzionato; - uno spray per l’autodifesa deve mettere temporaneamente fuori combattimento un ag- gressore, non arrecare danni duraturi: dopo circa mezz’ora i sintomi scompaiono del tutto (v. sito web UFSP).
Capitolo 3: Utilizzazione di sostanze estremamente preoccupanti
Art. 70 (finora art. 83b) Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti Contenuto immutato.
Art. 71 (finora art. 83c) Oggetti contenenti sostanze estremamente preoccupanti Contenuto immutato.
Titolo quinto: Trattamento dei dati
Art. 72 (finora art. 84) Registro dei prodotti Contenuto immutato.
Art. 73 (finora art. 85) Dati confidenziali Cpv. 5 lett. c Abrogazione della direttiva 67/548/CEE. Un altro riferimento non è necessario.
Cpv. 6 I dati non confidenziali sono pubblicati in Internet dall’organo di notifica conformemente alla LTras.
Art. 74 (finora art. 86) Trasmissione di dati all’organo di notifica e ai servizi di valutazione Contenuto immutato.
Art. 75 (finora art. 87) Scambio di informazioni e di dati Cpv. 3 L’esperienza ha mostrato che non solo gli organi di notifica, ma anche i servizi di valutazione possono rendere accessibili dei dati. Cpv. 6 I dati vengono d'ora in poi trasmessi direttamente all’UFSP, dato che quest’ultimo è responsabile per la qualità dell’aria all’interno dei locali.
Art. 76 (finora art. 88) Trasmissione di dati all’estero e a organizzazioni internazionali Contenuto immutato.
Titolo sesto: Esecuzione Capitolo 1: Confederazione Sezione 1: Organizzazione
Art. 77 (finora art. 89) Organo di notifica e comitato di direzione Contenuto immutato.
Art. 78 (finora art. 90) Servizi di valutazione Contenuto immutato.
Art. 79 (finora art. 91) Centro d’informazione tossicologica Contenuto immutato.
Art. 80 (finora art. 92) Commissione di esperti per i prodotti chimici Contenuto immutato.
Sezione 2: Controllo delle vecchie sostanze
Art. 81 (finora art. 94) Cpv. 2 lett. e Correzione di un errore nella versione tedesca e italiana: il termine «Anmelderin» ovvero «notificante» è sostituito con «Herstellerin» ovvero «fabbricante». La modifica non concerne la lingua francese.
Sezione 3: Verifica del controllo autonomo e sorveglianza
Art. 82 (finora art. 95) Verifica del controllo autonomo Contenuto immutato.
Art. 83 (finora art. 96) Sorveglianza in relazione alla difesa nazionale Contenuto immutato.
Art. 84 (finora art. 97) Controllo delle importazioni e delle esportazioni Contenuto immutato.
Sezione 4: Adeguamenti alle prescrizioni tecniche
Art. 85 (finora 97a) Per facilitare gli adattamenti tecnici dell’OPChim alla rapida evoluzione della legislazione europea, l’articolo 39 capoverso 2 LPChim conferisce all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) il potere di dichiarare applicabili modifiche di ordine tecnico. L’articolo 85 concretizza questa delega e consente all’UFSP, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e la Segreteria di stato dell’economia (SECO), di procedere all’aggiornamento concernente: • le norme tecniche relative alla classificazione e all’etichettatura, nonché alla classificazione e all’etichettatura armonizzate; • le regole tecniche relative alla scheda di dati di sicurezza; • i metodi di test; • il fascicolo tecnico per le nuove sostanze.
Questa delega è giustificata dalla frequenza delle modifiche e dal carattere altamente tecnico delle di- sposizioni (v. commento all’allegato 2).
Sezione 5: Delega di compiti e competenze a terzi
Art. 86 (finora art. 98) Contenuto immutato.
Sezione 6: Emolumenti
Art. 87 (finora art. 99) Contenuto immutato.
Capitolo 2: Cantoni Sezione 1: Controllo successivo
Art. 88 (finora art. 100) Compiti delle autorità esecutive cantonali Contenuto immutato.
Art. 89 (finora art. 101) Collaborazione tra le autorità esecutive cantonali e federali Contenuto immutato.
Art. 90 (finora art. 102) Decisioni delle autorità esecutive cantonali Contenuto immutato.
Sezione 2: Controllo dell’utilizzazione e promozione del comportamento ecologico
Art. 91 (finora art. 103) Contenuto immutato.
Titolo settimo: Disposizioni finali Capitolo 1: Abrogazione e modifica di altri atti normativi
Art. 92 (nuovo) Abrogazione di altri atti normativi Sono abrogate l’attuale OPChim e l’ordinanza del DFI concernente la classificazione e la caratterizza- zione delle sostanze.
Art. 93 (nuovo) Modifica di altri atti normativi Con la presente revisione totale devono essere adeguati anche tutti gli atti normativi che rimandano all’OPChim. Tali modifiche saranno presentate nell’allegato 6 con la seconda consultazione degli uffici in un atto modificatorio separato. Le modifiche che si trovano attualmente nell’allegato 6 sono modifiche materiali che riguardano OBioc e OPF.
Capitolo 2: Disposizioni transitorie
Art. 94 (finora art. 110c e 110e) Cpv. 1 lett. a Il termine per la liquidazione dei preparati etichettati prima del 1° giugno 2015 secondo il sistema attu- ale è ripreso dall’attuale articolo 110c capoverso 2 lettera b. Se questi preparati sono immessi sul mercato per la prima volta dopo il 31 maggio 2015 con l’etichettatura attuale (ad es. importazione di scorte di magazzino dallo SEE) non rientrano più nella definizione di preparati pericolosi secondo l’articolo 3. Perciò è precisato che è necessario continuare a redigere una scheda di dati di sicurezza per questi preparati e annunciarli nel registro dei prodotti.
Cpv. 1 lett. b È ripresa la disposizione dell’attuale articolo 34e capoverso 2.
Cpv. 1 lett. c Le disposizioni sull’utilizzazione dei preparati pericolosi secondo il titolo quarto continuano ad essere vincolanti anche se i preparati con l’etichettatura vigente finora non rientrano più nella definizione di preparati pericolosi secondo l’articolo 3.
Cpv. 2 Le aziende che travasano preparati (ad es. drogherie, farmacie ecc.) diventano fabbricanti ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b (modifica dell’imballaggio). Affinché queste, nei casi in cui la con- fezione originale è ancora etichettata dal fornitore secondo il sistema finora vigente, non debbano classificare ed etichettare in prodotti travasati secondo il sistema SHG/CLP (art. 7 e segg.), è introdot- ta un’eccezione corrispondente. Questa tiene conto del fatto che nella pratica sia il fornitore e non la persona che effettua il travaso a disporre delle necessarie conoscenze dettagliate specifiche (in parti- colare la composizione).
Cpv. 3 È ripresa la disposizione dell’attuale articolo 110b capoverso 3.
Capitolo 3: Entrata in vigore
Art. 95 (finora art. 111) È stabilita la data dell’entrata in vigore della revisione totale.
Allegato 1 (finora allegato 5) Equivalenze di espressioni, atti normativi e singole disposizioni La tabella delle equivalenze è completata.
Allegato 2 (nuovo) Elenco delle prescrizioni tecniche determinanti Le prescrizioni tecniche dell’allegato 2 comprendono disposizioni dettagliate sull’attuazione pratica dei requisiti relativi ai metodi di prova, alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e preparati e al contenuto delle schede di dati di sicurezza. Qui di seguito è illustrato da chi e come vengono elaborate queste disposizioni e con quale frequenza vengono modificate.
N. 1 Negli allegati del regolamento UE-CLP trova sostanzialmente applicazione il Sistema mondiale armo- nizzato di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche GHS. Questo sistema è costante- mente rielaborato, a livello dell’ONU, dal sottocomitato dell’ECOSOC per il GHS (SCE GHS) tenendo conto dei progressi tecnici e delle esperienze pratiche scaturite dalla sua applicazione. La Svizzera è rappresentata in questo organismo e prende parte ai suoi lavori. Le modifiche tecniche vengono deci- se dalla comunità degli Stati rappresentati nel SCE GHS su base consensuale. Le modifiche del GHS sono recepite nel regolamento UE-CLP tramite i successivi adeguamenti al progresso tecnico (ATP). Le modifiche sono molto frequenti. Dalla pubblicazione del regolamento UE- CLP il 16 dicembre 2008 sono stati già introdotti 6 ATP (stato: 6 giugno 2014). Ulteriori ATP (il 7° e l’8°) sono previsti a breve termine o sono in fase di elaborazione e riguardano alcune modifiche delle disposizioni tecniche (allegati I–V e VII del regolamento UE-CLP) e/o la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze (allegato VI del regolamento UE-CLP). Informazioni aggiornate sull’attuazione e sul contenuto dei singoli ATP si possono trovare sul sito: http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13766/13781/index.html?lang=it
N. 2 I metodi di prova per determinare le proprietà di sostanze e preparati sono elaborati a livello interna- zionale dal programma dell’OCSE per l’elaborazione di linee guida (Test Guidelines Programme). La Svizzera partecipa al programma, che si occupa dell’adeguamento dei metodi di prova e dell’elaborazione di nuove linee guida, ed è rappresentata nel relativo organo (Working Group of the National Coordinators of the Test Guidelines Programme) e negli organi che successivamente appro- vano le linee guida in materia di metodi di prova. Le nuove linee guida o le modifiche alle linee guida vengono approvate e pubblicate ogni anno dall’OCSE e nell’UE sono attuate tramite il regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, che di conseguenza subisce frequenti modifiche.
N. 3 N. 3.1 I requisiti relativi al contenuto delle schede di dati di sicurezza sono disciplinati nell’allegato II del rego- lamento UE-REACH. In questo allegato sono attuate principalmente le direttive del GHS concernenti la struttura e il contenuto (secondo il GHS la scheda di dati di sicurezza è un elemento per la comuni- cazione del pericolo). Tali direttive sono integrate da alcuni requisiti supplementari del regolamento UE-REACH relativi in particolare all’esposizione. Pertanto, anche per l’elaborazione e la frequenza delle modifiche sono determinanti i lavori del SCE GHS (v. commenti al n. 1). Osservazione: i requisiti relativi alla struttura e al contenuto della scheda di dati di sicurezza erano ori- ginariamente disciplinati in un allegato (allegato 2 OPChim). Date le frequenti modifiche a cui è stata a soggetta l’ordinanza, nel 2012 (4 revisione OPChim) si è deciso di non riportare queste disposizioni in un allegato a parte.
N. 3.2 Ripreso dall’attuale art. 53 cpv. 2.
N. 4 Al numero 4 è disciplinato il periodo transitorio per le prescrizioni tecniche di cui ai numeri 1 e 3. Quanto stabilito al numero 2 (metodi di prova) non richiede alcuna disposizione transitoria. I metodi di prova sono applicabili non appena inseriti nell’allegato 2.
Cpv. 1 La scadenza per la fornitura dei preparati secondo il 1° ATP (regolamento [CE] n. 790/2009) è fissata alla fine di maggio 2017 ed è ripresa dall’attuale articolo 110d capoverso 3.
Cpv. 2 Le scadenze per la fornitura di sostanze e preparati secondo il 2° ATP (regolamento [UE] n. 286/2011) sono armonizzate con le scadenze previste per gli Stati membri del SEE definite all’articolo 2 paragra- fo 2 e all’articolo 2 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 944/2013 [5° ATP].
Cpv. 3 Il periodo transitorio per le schede di dati di sicurezza è armonizzato all’articolo 2 paragrafo 6 seconda frase del regolamento (UE) n. 453/2010.
Allegato 3 (finora allegato 7) Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (elenco delle sostanze candidate) Nessuna modifica materiale.
Allegato 4 (finora allegato 3) Fascicolo tecnico Nessuna modifica materiale: nella parentesi è stato aggiunto il riferimento all’articolo 85.
Allegato 5 (in precedenza allegato 6) Sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2 La frase EUH06 è abrogata tramite il regolamento (UE) n. 487/2013 (4° ATP del regolamento UE- CLP) e sostituita dalle frasi H230 e H231 delle nuove categorie GHS «gas instabili cat. A e cat. B», cui nella sezione 2.2. sono attribuiti determinati gas infiammabili delle categorie 1 e 2.
Allegato 6 Modifica di altri atti normativi (ordinanza sui biocidi e ordinanza sui prodotti fitosani- tari) Nel quadro dell’ultima revisione della OPChim le disposizioni di utilizzazione legate all’etichettatura sono state riorganizzate con l’introduzione dei gruppi 1 e 2 (combinato disposto dell’art. 76 OPChim e dell’allegato 6 OPChim) per migliorarne la comprensibilità e comunicabilità. La regolamentazione spe- ciale vigente finora per i biocidi e i prodotti fitosanitari interferisce tuttavia con questa sistematica. I biocidi e i prodotti fitosanitari del gruppo 2 lettere a e b sono infatti equiparati ai prodotti chimici del gruppo 1 e pertanto non possono essere forniti a privati. Gli altri obblighi relativi al gruppo 1 (cono- scenze specifiche per la fornitura a un utilizzatore professionale e annuncio alla polizia in caso di furto o perdita) non valgono invece per i biocidi e i prodotti fitosanitari del gruppo 2 lettere a e b. Nell’ambito della revisione dell’ordinanza sui biocidi, entrata in vigore il 15 luglio 2014, i Cantoni hanno quindi chiesto che tutti gli obblighi del gruppo 1 valessero coerentemente per i biocidi e i prodotti fitosanitari del gruppo 2 lettere a e b. Poiché gli obblighi relativi a un gruppo rappresentano in ultima istanza un pacchetto di misure completo mirante a ridurre i rischi, questa richiesta è stata presa in considerazio- ne nel presente avamprogetto.
La presente revisione totale comporta inoltre un adeguamento di tutti gli atti normativi che rimandano all’OPChim. Tale adeguamento sarà elaborato durante lo svolgimento dell’indagine conoscitiva.
Allegato 1 Tabella delle correlazioni tra la vecchia e la nuova numerazione dell’OPChim inclusa una motivazione nel caso in cui un articolo o un ca- poverso sia stato abrogato
OPChim 2012 OPChim 2015 Commento o motivazione dell’abrogazione 1 1 2 2 3 3
4 Abrogato In seguito al cambio di sistema, i criteri per definire le
5 Abrogato proprietà pericolose utilizzati finora possono essere a-
6 Abrogato brogati il 1° giugno 2015.
6a 4 7 5 Questo articolo, riguardante l’obbligo di classificare, im- ballare ed etichettare i preparati secondo il sistema GHS, avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° giugno 2015, ma è diventato superfluo poiché questi obblighi sono ormai re- 7a Abrogato golamentati nel dettaglio agli articoli 6 e 8. 8 6 Come nel mercato interno europeo, dal 1° giugno 2015 in Svizzera non sarà più necessario indicare due diverse classificazioni, secondo il sistema precedente e secondo il sistema GHS/CLP («doppia classificazione»), nella scheda di dati di sicurezza. Le schede di dati di sicurez- za con una «doppia classificazione» spariranno comple- tamente dal mercato entro il 31 maggio 2017. In seguito sarà applicato unicamente l’allegato II del regolamento UE-REACH nella versione secondo l’allegato II del rego-
8 cpv. 2 Abrogato lamento (UE) n. 453/2010 (v. all. 2 n. 3).
9 cpv. 1 6 cpv. 4
Competenza a livello di ufficio di definire la versione de- terminante (aggiornamento) dell’allegato VI del regola-
9 cpv. 2 85 lett. a n. 1 mento UE-CLP nell’allegato 2 numero 1 OPChim
10 7
11 Abrogato
12 Abrogato
13 Abrogato In seguito al cambio di sistema, le disposizioni sulla
14 Abrogato classificazione dei preparati secondo il sistema finora vi-
15 Abrogato gente possono essere abrogate il 1° giugno 2015.
16 24 16a 25 17 26 18 27 18a 28 Il tempo trascorso ha reso inapplicabile questo articolo. Visto che le notifiche devono essere presentate nel for- mato IUCLID, il fascicolo preparato secondo la direttiva 18b Abrogato 67/548/CEE non può più essere ripreso nella banca dati.
19 Abrogato (2009)
20 29 21 30 22 31 23 32 24 33 25 34 26 35 27 36 28 37 29 38 30 39 Capoverso 2 (abrogato) Il tempo trascorso ha reso inapplicabile questo articolo;
31 40 abrogato per gli stessi motivi dell’articolo 18b.
32 41 33 42 34 43 34a 8 34b 10 34c 12 34d 13 34e cpv. 2 94 cpv. 1 lett. b 34e Abrogato
35 Abrogato In seguito al cambio di sistema, le disposizioni
36 Abrogato sull’etichettatura dei preparati secondo il sistema finora
37 cpv. 1–3 Abrogato vigente possono essere abrogate il 1° giugno 2015.
37 cpv. 4 (aerosol) 9 (imballaggio)
38 Abrogato In seguito al cambio di sistema, le disposizioni
39 Abrogato sull’etichettatura dei preparati secondo il sistema finora
40 Abrogato vigente possono essere abrogate il 1° giugno 2015.
41 Abrogato (2009)
42 Abrogato (2009)
43 14 44 15
45 Abrogato
46 Abrogato
47 Abrogato In seguito al cambio di sistema, le disposizioni
48 (escluso cpv. 1 Abrogato sull’etichettatura dei preparati secondo il sistema finora lett. b) vigente possono essere abrogate il 1° giugno 2015.
48 cpv. 1 lett. b 10 cpv. 6
49 Abrogato (2012)
In seguito al cambio di sistema, le disposizioni sull’etichettatura dei preparati secondo il sistema finora
50 Abrogato vigente essere abrogate il 1° giugno 2015.
50a 16 50a cpv. 4 17 51 18 52 19 Capoverso 4: come nel mercato interno europeo, dal 1° giugno 2015 in Svizzera non sarà più necessario indi- care due diverse classificazioni, secondo il sistema pre- cedente e secondo il sistema GHS/CLP, nella scheda di
53 20 dati di sicurezza («doppia classificazione»; v. commento
all’art. 6 cpv. 2).
54 cpv. 3 diventa contenutisticamente l’ultima frase di 21
54 21 cpv. 1
55 22 56 23 56a Abrogato (2010) 56b–56e Abrogato (2012) 57 44 58 45 59 46 60 47 61 48
62 Abrogato (2012)
63 Abrogato (2012)
64 49 65 50 66 51 67 52 68 53 69 54 70 55 71 56 72 57 73 58 74 59 75 60 76 61 77 62 78 63 79 64 80 65 81 66 82 67 83 68 83a 69 83b 70 83c 71 84 72 85 73 86 74 87 75 88 76 89 77 90 78 91 79 92 80
93 Abrogato (2012)
94 81 95 82 96 83 97 84 97a 85
98 86 99 87 100 88 101 89 102 90 103 91
92 (nuovo)
93 (nuovo)
104–109 Abrogati (2009)
110 Abrogato I termini delle disposizioni transitorie sono scaduti.
110a Abrogato (2010) 110b cpv. 1, 2 e 3, lett. a Abrogato (2012) 110b cpv. 3 lett. b Abrogato I termini delle disposizioni transitorie sono scaduti. 110b cpv. 3 lett. c 94 cpv. 3 110c cpv. 1 e 2 Abrogato I termini delle disposizioni transitorie sono scaduti. 110c cpv. 2 lett. b 94 cpv. 1 lett. a 110c cpv. 3 Abrogato (2012) 110d (salvo cpv. 3 lett. b) Abrogato I termini delle disposizioni transitorie sono scaduti. 110d cpv. 3 lett. b All. 2 n. 4 cpv. 1 111 95
L’allegato 1 «Etichettatura di preparati» è interamente abrogato in quanto contiene solo disposizioni relative ai preparati secondo le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE. Il rimando al regolamento UE-CLP nell’articolo 34b in- Abrogato clude anche gli allegati di questo regolamento senza che Allegato 1 (salvo n. 5.6) sia necessario riprenderli nell’OPChim. Allegato 1 n. 5.6 Art. 11 Allegato 2 Abrogato (2012) Allegato 3 Allegato 4 Allegato 4 Abrogato (2012) Allegato 5 Allegato 1 Allegato 6 Allegato 5 Allegato 7 Allegato 3 Allegato 2 (nuovo) Allegato 6 (nuovo)
Allegato 2 Recepimento del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento UE-CLP, CLP) nella OPChim 2015
In rosso: le disposizioni sulla classificazione e sull’etichettatura secondo il sistema vigente finora (base: direttiva 67/548/CEE e 1999/45/CE) che saranno abrogate.
Disposizioni vigenti finora (base OPChim 2012) OPChim 2015 Rimando al CLP Contenuto Definizione di «pericoloso» Definizione di «pericoloso» Art. 3 Definizione di «pericoloso»: Per sostanze e preparati, ri- Allegati rilevanti del CLP: sostanze (S) secondo CLP Art.3 Sostanze e preparati mando indiretto agli allegati all. I parti 2–5 con i criteri GHS-ONU preparati (P) come finora o già secondo CLP pericolosi CLP (nell’all. 2 n. 1 OPChim: per: prescrizioni tecniche) Art. 4 Pericoli fisici (P come finora) pericoli fisici (all. I parte 2) Art. 5 Pericoli per la salute (P come finora) pericoli per la salute (all. I parte 3) Art. 6 Pericoli per l’ambiente (P come finora) pericoli per l’ambiente, pericolosi per lo strato di ozono (all. I parti 4 e 5) Controllo autonomo Controllo autonomo Art. 7 Disposizioni generali Art. 5 - Obblighi fondamentali del controllo au- tonomo (CH) Art. 7a Soltanto nella RU: data per i preparati - - Scadenza per la riclassificazione dei P: 1.6.2015 Classificazione delle sostanze Classificazione delle sostanze e dei preparati Art. 8 Classificazione da parte del fabbricante (secondo Art.6 Classificazione delle Regole generali per la classificazione art. 5–15 CLP) sostanze delle sostanze: Art. 6 cpv. 1 Art. 5, 7–13 e 15 CLP Identificazione ed esame delle informazioni Art. 5 Identificazione ed esame delle informa- zioni disponibili sulle sostanze. Art. 7 Sperimentazione su animali e sull’uomo Art. 8 Produzione di nuove informazioni su so- stanze e miscele
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Disposizioni vigenti finora (base OPChim 2012) OPChim 2015 Rimando al CLP Contenuto Valutazione delle informazioni sui pericoli e decisione sulla classificazione Art. 9 Valutazione delle informazioni sui pericoli delle sostanze e delle miscele Art. 10 Limiti di concentrazione e fattori M per la classificazione delle sostanze e delle miscele Art. 11 Valori soglia Art. 12 Casi particolari che richiedono un’ulteriore valutazione Art. 13 Decisione di classificare le sostanze e le miscele Art. 15 Revisione della classificazione delle so- stanze e delle miscele Nelle succitate disposizioni del Allegati rilevanti del CLP: CLP si rimanda indirettamente Allegato I: Disposizioni relative alla classificazio- ne e all’etichettatura delle sostanze e delle misce- agli allegati rilevanti del CLP. le pericolose. Per questi allegati è determi- Enuncia i principi generali per la classificazione e l’etichettatura (parte 1), nonché i criteri di classifica- nante la versione secondo zione e di etichettatura per le relative classi e catego- rie di pericolo secondo il GHS-ONU nelle parti 2 (pe- l’all. 2 n. 1 OPChim. ricoli fisici), 3 (pericoli per la salute), 4 (pericoli per l’ambiente) e 5 (altri pericoli). Allegato VI: Classificazione ed etichettatura ar- monizzate di talune sostanze pericolose. Contiene voci armonizzate per le sostanze secondo il GHS (tab. 3.1) e secondo il sistema precedente (tab. 3.2). Allegato VII: Tabella di conversione Classificazione supplementare da parte del fabbri- Art. 6 cpv. 2 Art. 4 par. 3 CLP Classificazione supplementare da par- cante secondo art. 4 par. 3 CLP te del fabbricante per le sostanze con una classificazione ed etichettatura armonizzate mediante una voce dell’allegato VI CLP (classificazione ufficiale) nella versione determinante secondo l’all. 2 n. 1 OPChim.
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Disposizioni vigenti finora (base OPChim 2012) OPChim 2015 Rimando al CLP Contenuto Precedente classificazione per SDS - - La «doppia classificazione» nelle SDS non sarà più necessaria dall’1.6.2015. Art. 9 Classificazione ufficiale Art. 6 cpv. 4 - Competenza per la determinazione Cpv. 1: Competenza per la determinazione della della classificazione ufficiale a livello classificazione ufficiale a livello di dipartimento di dipartimento se l’all. VI CLP nella versione secondo l‘all. 2 n. 1 OPChim a) non prevede alcuna classificazione armonizzata per una sostanza o b) non contiene alcuna classificazione armonizzata per quanto concerne una determinata classe di pericolo di una sostanza in elenco. Cpv. 2: Competenza per l’aggiornamento delle Art. 85 lett. a n. 1 Rimando indiretto all’all. VI Nelle disposizioni del CLP nominate classificazioni europee a livello di ufficio OPChim (competen- CLP nell’art. 6 cpv. 1 OPChim all’art. 6 cpv. 1 si rimanda indiretta- za, a livello di ufficio di in combinato disposto con mente all’all. VI CLP. Conformemente definire la versione l’all. 2 n. 1 OPChim all’art. 85 lett. a, la versione determi- determinante dell’all. nante dell’all. VI CLP può essere defi- VI CLP nell’all. 2 n. 1 nita dagli uffici competenti nell’allegato OPChim) 2 n. 1 OPChim. Classificazione dei preparati Art. 10 Principio: classificazione secondo le disposizioni sui Art. 7 Classificazione dei Art. 6–15 CLP Regole generali per la classificazione preparati (art. 11–15 della OPChim vigente) o CLP preparati dei preparati Art. 11 Classificazione in funzione delle proprietà fisico- Identificazione ed esame delle informazioni chimiche. Art. 6 Identificazione ed esame delle informa- Art. 12 Classificazione in funzione delle proprietà pericolo- zioni disponibili sulle miscele se per la salute Art. 7 Sperimentazione su animali e sull’uomo Art. 13 Classificazione in funzione delle proprietà pericolo- Art. 8 Produzione di nuove informazioni su so- se per l’ambiente stanze e miscele Art. 14 Limiti di concentrazione per prendere in considera- Valutazione delle informazioni sui pericoli e zione le sostanze decisione sulla classificazione Art. 15 Riclassificazione in funzione delle proprietà perico- Art. 9 Valutazione delle informazioni sui pericoli lose per la salute o per l‘ambiente delle sostanze e delle miscele
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Disposizioni vigenti finora (base OPChim 2012) OPChim 2015 Rimando al CLP Contenuto Art. 10 Limiti di concentrazione e fattori M per la classificazione delle sostanze e delle miscele Art. 11 Valori soglia Art. 12 Casi particolari che richiedono un’ulteriore valutazione Art. 13 Decisione di classificare le sostanze e le miscele Art. 14 Disposizioni particolari relative alla clas- sificazione delle miscele Art. 15 Revisione della classificazione delle so- stanze e delle miscele Nelle succitate disposizioni del Allegati rilevanti del CLP: CLP si rimanda indirettamente Allegato I: Disposizioni relative alla classificazio- ne e all’etichettatura delle sostanze e delle misce- agli allegati rilevanti del CLP. le pericolose. Per questi allegati è determi- Enuncia i principi generali per la classificazione e l’etichettatura (parte 1), nonché i criteri di classifica- nante la versione secondo zione e di etichettatura per le relative classi e catego- rie di pericolo secondo il GHS-ONU nelle parti 2 (pe- l’all. 2 n. 1 OPChim. ricoli fisici), 3 (pericoli per la salute), 4 (pericoli per l’ambiente) e 5 (altri pericoli). Allegato VI: Classificazione ed etichettatura ar- monizzate di talune sostanze pericolose. Contiene voci armonizzate per le sostanze secondo il GHS (tab. 3.1) e secondo il sistema precedente (tab. 3.2). Allegato VII: Tabella di conversione Imballaggio ed etichettatura Imballaggio ed etichettatura Imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose Imballaggio di sostanze e preparati Art. 34a Imballaggio S Art. 8 Imballaggio Art. 35 CLP Disposizioni generali sull’imballaggio Nonché rimando indiretto agli Allegati rilevanti del CLP: allegati del CLP (nell’all. 2 n. 1 Allegato I parte 1 e allegato II. p. es. chiusure di sicurezza per bambini (all. II 3.1), OPChim: prescrizioni tecni- avvertenze riconoscibili al tatto (all. II 3.2), eccezioni che) riguardanti l’imballaggio di esplosivi (all. I 1.3.5), eti- chettatura di imballaggi solubili monouso (all. I 1.5.2.2); prodotti non imballati forniti al pubblico (all. II parte 5). Etichettatura di sostanze e preparati
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Disposizioni vigenti finora (base OPChim 2012) OPChim 2015 Rimando al CLP Contenuto Art. 34b Etichettatura S Art. 10 Etichettatura Art. 17 cpv. 1, 18 escl. cpv. 2 Contenuto dell’etichetta ultimo periodo, 19–23, 25 cpv. Art. 17 Disposizioni generali 1, 3 e 4, 26–28, 29 cpv. 1–4, Art. 18 Identificatori del prodotto 31, 32 cpv. 1–5 e 33 CLP Art. 19 Pittogrammi di pericolo Art. 20 Avvertenze Art. 21 Indicazioni di pericolo Art. 22 Consigli di prudenza Art. 23 Deroghe alle disposizioni relative all’etichettatura in casi particolari Art. 25 Informazioni supplementari figuranti sull’etichetta Art. 26 Ordine di precedenza per i pittogrammi di peri- colo Art. 27 Ordine di precedenza per le indicazioni di peri- colo Art. 28 Ordine di precedenza per i consigli di prudenza Art. 29 Esenzione dai requisiti di etichettatura e imbal- laggio Apposizione delle etichette Art. 31 Disposizioni generali relative all’apposizione delle etichette Art. 32 Disposizione delle informazioni sull’etichetta Art. 33 Disposizioni particolari relative all’etichettatura dell’imballaggio esterno, dell’imballaggio interno e dell’imballaggio unico Nelle succitate disposizioni del Allegati rilevanti del CLP: CLP si rimanda indirettamente Allegato I: Disposizioni relative alla classificazio- ne e all’etichettatura delle sostanze e delle misce- agli allegati rilevanti del CLP. le pericolose. Per questi allegati è determi- Enuncia i principi generali per la classificazione e l’etichettatura (parte 1), nonché i criteri di classifica- nante la versione secondo zione e di etichettatura per le relative classi e catego- rie di pericolo secondo il GHS-ONU nelle parti 2 (pe- l’all. 2 n. 1 OPChim. ricoli fisici), 3 (pericoli per la salute), 4 (pericoli per l’ambiente) e 5 (altri pericoli). Allegato II: Disposizioni particolari relative
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Disposizioni vigenti finora (base OPChim 2012) OPChim 2015 Rimando al CLP Contenuto all’etichettatura e all’imballaggio di talune so- stanze e miscele Riprende diversi elementi del precedente sistema di classificazione ed etichettatura europeo tra cui rien- trano disposizioni particolari per l’etichettatura di de- terminate sostanze e miscele classificate (frasi EUH), disposizioni relative alle indicazioni di pericolo sup- plementari che devono figurare sull’etichetta di alcu- ne miscele nonché disposizioni particolari relative all’imballaggio (chiusure di sicurezza per bambini, avvertenze riconoscibili al tatto). Allegato III: Elenco delle indicazioni di pericolo, informazioni supplementari sui pericoli ed ele- menti supplementari dell’etichetta Contiene le frasi H del sistema GHS-ONU, nonché le frasi EUH e gli elementi supplementari dell’etichetta dell’allegato II in tutte le lingue ufficiali dell’UE. Allegato IV: Elenco dei consigli di prudenza Contiene nella parte 1 una panoramica della correla- zione tra le frasi P del sistema GHS-ONU e le classi e categorie di pericolo. Nella parte 2 sono elencati tutte le frasi P nelle lingue ufficiali dell’UE. Allegato V: Pittogrammi di pericolo Allegato VI: Classificazione ed etichettatura ar- monizzate di talune sostanze pericolose. Contiene un elenco di classificazioni ed etichettature armonizzate di sostanze pericolose secondo il GHS (tab. 3.1) e secondo il sistema precedente (tab. 3.2). Art. 34c Deroghe alle disposizioni di etichettatura Art. 12 Deroghe alle di- Disposizione CH Per i preparati questo punto era disci- sposizioni di etichettatura plinato nell’art. 48a OPChim. Per le sostanze (finora solo deroghe relative alla lingua da utilizzare per l’etichettatura di sostanze secondo il vigente art. 34c) è ampliato con le previste eccezioni secondo il vigente art. 48a. Nuovo è inoltre il fatto che siano possibili eccezioni per sostanze o preparati che rientrano nel campo di applicazione della OPChim, ma non in quello del CLP (possono verificarsi casi di questo tipo quando le sostanze o i preparati rientrano anche nel cam-
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Disposizioni vigenti finora (base OPChim 2012) OPChim 2015 Rimando al CLP Contenuto po di applicazioni di leggi speciali; v. commento all’art. 12). Art. 34d Etichettatura di sostanze pericolose per Art. 13 Etichettatura di so- Disposizione CH Per le sostanze questo punto era di- l’esportazione (nell’indagine conoscitiva sulla stanze e preparati pericolosi sciplinato all’art. 34d, applicato per per l’esportazione 4ª revisione dell’OPChim l’in- analogia ai preparati mediante il ri- dustria ha esplicitamente chie- mando all’art. 34e. sto che sia mantenuta nono- stante l’introduzione del GHS). a Imballaggio ed etichettatura di preparati Con la 5 revisione dell’OPChim, le disposizioni sull’imballaggio e sull’etichettatura secondo il si- stema finora vigente (art. 35–40 e 45–50) sono abrogate anche per i preparati. Per le sostanze a ciò era già avvenuto nel quadro della 4 revisione (2012). Nella tabella seguente è mostrato dove sarà disciplinato in futuro nella OPChim/CLP il corrispondente contenuto. Art. 34e Disposizioni generali Art. 8 e 10 V. rimandi al CLP negli art. 8 e La distinzione tra sistema finora vigen-
10 (OPChim 2015) te (art. 34e cpv. 1 e art. 35–50 O-
PChim) e CLP (art. 34e cpv. 2 e per analogia art. 34a–34d) non sarà più necessaria dall’1.6.2015. Contenuto come sopra agli art. 8 e 10 OPChim 2015. Art. 35 Natura degli imballaggi Art. 8 Art. 35 CLP Principi generali relativi all’imballaggio Art. 36 Struttura degli imballaggi Art. 8 Art. 35 CLP Principi generali relativi all’imballaggio Art. 37 Prescrizioni particolari Art. 8 Rimando indiretto nell’art. 8 Allegati rilevanti del CLP: e art. 9 (aerosol) agli allegati rilevanti del CLP. Allegato II 3.1 e 3.2 Chiusure di sicurezza per bambini, avvertenze rico- Per questi allegati è determi- noscibili al tatto nante la versione secondo Osservazione: art. 37 cpv. 4 OPChim l’all. 2 n. 1 OPChim. (aerosol) trasferito nel nuovo art. 9. Art. 38 Eccezioni Art. 8 Rimando indiretto nell’art. 8 Allegati rilevanti del CLP: agli allegati rilevanti del CLP. Allegato I 1.3.5 Eccezione per esplosivi secondo la normativa speci- Per questi allegati è determi- fica (corrispondenza necessaria all’all. 5 OPChim). nante la versione secondo l’all. 2 n. 1 OPChim. Art. 39 Etichettatura di preparati pericolosi Art. 10 cpv. 1 e cpv. 3 V. rimandi al CLP nell’art. 10 Contenuto come sopra all’art. 10.
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Disposizioni vigenti finora (base OPChim 2012) OPChim 2015 Rimando al CLP Contenuto (produttori-CH) cpv. 1 (OPChim 2015) Menzione del produttore CH discipli- nata all’art. 10 cpv. 3 lett. a OPChim 2015. Art. 40 Etichettatura di preparati che presentano rischi par- Combinato disposto Combinato disposto degli art. Etichettatura di preparati che presen- ticolari dell’art.10 cpv. 2 e 25 (6) e 4 (7) CLP, nonché ri- tano rischi particolari. dell’art. 10 cpv. 1 mando indiretto nell’art. 10 Allegati rilevanti del CLP: cpv. 1 agli allegati rilevanti del Allegato II parte 2 e allegato III parte 2 (frasi EUH) Informazioni su pericoli particolari (determinate frasi CLP. Per questi allegati è de- EUH) ripresi dalla DPD (risp. all. 1 n. 5 OPChim). terminante la versione secon- Può riguardare all’occorrenza anche preparati non pericolosi. do l’all. 2 n. 1 OPChim. a Art. - (abrogati con la 2 revisione OPChim 2009) - - - 41/42 Art. 43 Utilizzazione di un nome chimico alternativo Art. 14 Recepimento dell’art. 24 CLP Procedura in CH tramite RU. Art. 44 Domanda di utilizzazione di un nome chimico alter- Art. 15 (procedura tramite ECHA) nel Requisiti per la richiesta nativo diritto svizzero, rimando diretto all’all. I 1.4. CLP per i criteri in Gli art. 14 e 15 OPChim (finora art. 43 base ai quali è possibile e 44) sono già stati adeguati ai criteri l’utilizzazione di una denomi- del CLP in occasione dell’ultima revi- nazione chimica alternativa. sione (2012). Art. 45 Divieto di etichettare in modo ingannevole Art. 10 cpv. 1 Art. 25 (4) CLP Art. 46 Etichettatura facoltativa Art. 10 cpv. 1 Art. 25 (3) CLP Art. 47 Esecuzione dell’etichettatura Art. 10 cpv. 1 Art. 31 e 32 CLP, nonché ri- Allegati rilevanti del CLP: mando indiretto agli allegati ri- Allegato I, 1.2 Dimensioni e caratteristiche degli elementi levanti del CLP. Per questi al- dell’etichetta legati è determinante la ver- sione secondo l’all. 2 n. 1 O- PChim. Art. 10 cpv. 3 lett. b Requisiti linguistici CH (attuazione dell’art. 17 [2] CLP). Art. 48 Imballaggi interni e imballaggi per il trasporto Art. 10 cpv. 1 Rimando all’art. 33 CLP Requisiti dell’imballaggio esterno e in- terno e regolamentazione del riferi-
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Disposizioni vigenti finora (base OPChim 2012) OPChim 2015 Rimando al CLP Contenuto mento alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose. Art. 48a Deroghe alle disposizioni di etichettatura Art. 12 Disposizione CH Contenuto trasferito per analogia all’art. 12 OPChim. Art. 49 (nel quadro della 4ª revisione OPChim trasferito - all’art. 34d per le sostanze e tramite rimando agli articoli 34e e 34d per i preparati, v. art. 34d). Art. 50 Eccezioni Art. 10 cpv. 1 Art. 23 CLP Deroghe alle disposizioni relati- Allegati rilevanti del CLP: ve all’etichettatura in casi particolari Allegato I n. 1.3 Deroghe alle disposizioni relative all’etichettatura in Art. 29 Esenzione dai requisiti di etichettatu- casi particolari ra e di imballaggio Allegato I n. 1.5 Esenzioni dalle prescrizioni in materia di etichettatura nonché rimando indiretto agli e imballaggio allegati rilevanti del CLP. Per Allegato II parte 5 questi allegati è determinante Elenco delle sostanze e miscele pericolose cui si ap- plica l‘articolo 29 (3) CLP la versione secondo l’all. 2 n. 1 OPChim. Allegato 1 OPChim: Etichettatura di preparati N. 1 Simboli e indicazioni di pericolo Art. 10 cpv. 1 Art. 19 CLP Pittogrammi di pericolo Allegati rilevanti del CLP: Art. 20 CLP Avvertenze Allegato I: Disposizioni relative alla classificazio- ne e all’etichettatura delle sostanze e delle misce- nonché rimando indiretto agli le pericolose allegati rilevanti del CLP. Per Enuncia i principi generali per la classificazione e l’etichettatura (parte 1), nonché i criteri di classifica- questi allegati è determinante zione e di etichettatura per le relative classi e catego- rie di pericolo secondo GHS-ONU nelle parti 2 (peri- la versione secondo l’all. 2 n. 1 coli fisici), 3 (pericoli per la salute), 4 (pericoli per OPChim. l’ambiente) e 5 (altri pericoli). Allegato II: Disposizioni particolari relative N. 2 Frasi R Art. 10 cpv. 1 Art. 21 CLP Indicazioni di pericolo all’etichettatura e all’imballaggio di talune so- nonché riferimento indiretto stanze e miscele Riprende diversi elementi del precedente sistema di agli allegati rilevanti del CLP. classificazione ed etichettatura europeo tra cui rien- Per questi allegati è determi- trano disposizioni particolari per l’etichettatura di de- terminate sostanze e miscele classificate (frasi EUH), nante la versione secondo disposizioni relative alle indicazioni di pericolo sup- plementari che devono figurare sull’etichetta di alcu- l’allegato 2 numero 1 OPChim. ne miscele, nonché disposizioni particolari relative N. 3 Frasi S Art. 10 cpv. 1 Art. 22 CLP Consigli di prudenza all’imballaggio (chiusure di sicurezza per bambini, avvertenze riconoscibili al tatto).
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Disposizioni vigenti finora (base OPChim 2012) OPChim 2015 Rimando al CLP Contenuto nonché riferimento indiretto Allegato III: Elenco delle indicazioni di pericolo, informazioni supplementari sui pericoli ed ele- agli allegati rilevanti del CLP. menti supplementari dell’etichetta Per questi allegati è determi- Contiene le frasi H del sistema GHS-ONU, nonché le frasi EUH e gli elementi supplementari dell’etichetta nante la versione secondo tratti dall’allegato II in tutte le lingue ufficiali dell’UE. l’all. 2 n. 1 OPChim. Allegato IV: Elenco dei consigli di prudenza Contiene, nella parte 1, una panoramica della corre- lazione tra le frasi P del sistema GHS-ONU e le clas- si e categorie di pericolo. Nella parte 2 sono elencati tutte le frasi P nelle lingue ufficiali dell’UE. Allegato V: Pittogrammi di pericolo N. 4 Dichiarazione Art.10 cpv. 1 Art. 18 (3) CLP Indicazione sull’etichetta delle sostan- ze pericolose contenute N. 5 Disposizioni per i preparati che presentano rischi Combinato disposto Combinato disposto dell’art. Allegati rilevanti del CLP: particolari dell’art.10 cpv. 2 e 25 (6) e dell’art. 4 (7) CLP, Allegato II parte 2 e allegato III parte 2 (frasi EUH) Informazioni su pericoli particolari (determinate frasi dell’art. 10 cpv. 1, nonché rimando indiretto agli EUH) ripresi dalla DPD (risp. all. 1 n. 5 OPChim vi- nonché art. 11 (aero- allegati rilevanti del CLP. Per gente). Può riguardare all’occorrenza anche preparati non pericolosi. sol) questi allegati è determinante Osservazione: l’attuale n. 5.6 è trasfe- la versione secondo l’all. 2 n. 1 rito dall’allegato 1 OPChim (aerosol) OPChim. al nuovo art. 11. N. 6 Applicazione dell’etichetta Art. 10 cpv. 1 Art. 31 e 32 CLP, nonché rife- Allegati rilevanti del CLP: rimento indiretto agli allegati ri- Allegato I, 1.2: Dimensioni e caratteristiche degli elementi levanti del CLP. Per questi al- dell’etichetta legati è determinante la ver- sione secondo l’all. 2 n. 1 O- PChim. N. 7 Etichettatura facoltativa Art. 10 cpv. 1 Art. 25 (3) CLP Il contenuto (possibili elementi dell’etichettatura facoltativa) non è più disciplinato. Solo apposizione e collo- cazione sull’etichetta CLP. Nuovo allegato 2 (prescrizioni tecniche) Prescrizioni tecniche che de- Aggiornamento a livello di ufficio sulla vono essere aggiornate dagli base della delega conferita all’art. 85 uffici competenti (nuovo): lett. a n. 1 OPChim [base: art. 39 cpv. - all. I–VII CLP 2 LPChim]
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Disposizioni vigenti finora (base OPChim 2012) OPChim 2015 Rimando al CLP Contenuto - metodi di prova (UE/OCSE) - all. II REACH (SDS) - all. REACH che definiscono i requisiti del fascicolo tecnico (all. 4 OPChim)
aggiornamento già previsto in precedenza a livello di ufficio: - all. 3 (finora all. 7) OPChim: elenco delle sostanze candi- date SVHC. - all. VI CLP (finora tramite l’ordinanza del DFI concernen- te la classificazione, art. 2)
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Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unita di direzione Protezione dei consumatori
Allegato 3 Modifiche terminologiche generali relative ai destinatari di prodotti chi- mici
bisher / jusqu'à présent / fino ad ora neu / nouveau / novo Art. Art. 1 (5) c de für Endverbraucherinnen und für berufliche oder private Verwenderin- 1 (5) c Endverbraucher nen fr au consommateur final utilisateurs professionnels ou privées it ai consumatori finali agli utilizzatori professionali o privati
2 (2) k de den Abnehmerinnen den beruflichen Verwenderinnen 2 (2) o
fr aux utilisateurs aux utilisateurs professionnels it ai destinatari agli utilizzatori professionali 34b (2) de an die breite Öffentlichkeit an private Verwenderinnen 10 (3) a a fr au grand public à un utilisateur privé it al pubblico agli utilizzatori privati 34b (2) de berufliche Endverbraucherin- berufliche Verwenderinnen 10 (3) b b nen fr à un utilisateur final profes- à un utilisateurprofessionnel sionnel it con i singoli utilizzatori finali con i singoli utilizzatori finali professio- professionali nali 34c (3) de macht sie der Öffentlichkeit veröffentlicht sie. 12 (3) zugänglich. fr la tient à la disposition du la publie. public. it lo mette a disposizione del lo pubblica. pubblico.
36 de breite Öffentlichkeit - -
37 (1) fr grand public -
37 (2) it pubblico -
39 48a (3) de macht sie der Öffentlichkeit - - zugänglich. fr la tient à la disposition du - public. it lo mette a disposizione del - pubblico.
51 de Personen, die beruflich oder berufliche Verwenderinnen und Händle- 18
gewerblich mit Stoffen oder rinnen Zubereitungen umgehen, fr les personnes qui, à titre pro- les utilisateurs professionnels et les fessionnel ou commercial, commerçants utilisent des substances ou des préparations, it le persone che, a titolo pro- gli utilizzatori professionali e i commer-
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fessionale o commerciale, cianti impiegano sostanze o prepa- rati, 54 (1) de an Personen abgibt, die mit an berufliche Verwenderinnen oder an 21 (1) ihnen beruflich oder gewerb- Händlerinnen abgibt, lich umgehen, fr à des personnes qui les utili- à des utilisateurs professionnels ou à sent à titre professionnel ou des commerçants commercial it a persone che li utilizzano a a utilizzatori professionali o a commer- titolo professionale o com- cianti merciale
54 (3) de die berufliche oder gewerbli- - -
che Abnehmerin fr l’utilisateur professionnel ou - commercial it il destinatario professionale o - commerciale
54 (4) b de der Abnehmerin der beruflichen Verwenderin oder der 21 (3) b
Händlerin fr l’utilisateur l’utilisateur professionnel ou le commer- çant it dal destinatario dall’utilizzatore professionale o dal commerciante
54 (4) c de der Abnehmerin der beruflichen Verwenderin oder der 21 (3) c
Händlerin fr de l’utilisateur de l’utilisateur professionnel ou du commerçant it dal destinatario dell’utilizzatore professionale o del commerciante 55 (2) de den beruflichen oder gewerb- den beruflichen Verwenderinnen oder 22 (2) lichen Abnehmerinnen den Händlerinnen fr à tous les utilisateurs profes- aux utilisateurs professionnels ou aux sionnels ou commerciaux commerçants it ai destinatari professionali o agli utilizzatori professionali o ai com- commerciali mercianti
56 de Die berufliche oder gewerbli- Die berufliche Verwenderin oder die 23
che Abnehmerin Händlerin fr L’utilisateur professionnel ou L’utilisateur professionnel ou le com- commercial merçant it Il destinatario professionale o L’utilizzatore professionale o il commer- commerciale ciante
65 de für die breite Öffentlichkeit für private Verwenderinnen 50
fr au grand public aux utilisateurs privés it al pubblico a utilizzatori privati
69 j de an die Endverbraucherin an die berufliche oder private Verwende- 54 i
rin fr au consommateur final à l’utilisateur professionnel ou privé; it al consumatore finale all’utilizzatore professionale o privato
75 (3) de die breite Öffentlichkeit private Verwenderin 60 (3)
fr le grand public l'utilisateur privé it dal pubblico da utilizzatori privati
78 (1) de für die breite Öffentlichkeit für private Verwenderinnen 63 (1)
fr au grand public à des utilisateurs privés it al pubblico a utilizzatori privati
79 de nicht an die breite Öffentlich- nur an berufliche Verwenderinnen oder 64
keit an Händlerinnen fr ne.. pas .. au grand public ne ... pas ... à des utilisateurs privés it non ...al pubblico. non ... a utilizzatori privati 1
80 (1) de die Bezügerin berufliche oder gewerbliche Verwende- 65 (1)
rinnen fr à l’utilisateur à un utilisateur professionnel ou à un commerçant it l’acquirente a utilizzatori professionali o a commer- cianti 80 (2) de an die breite Öffentlichkeit / an private Verwenderinnen / diese 65 (2) die Bezügerin fr au grand public / l'utilisateur à un utilisateur privé /le it al pubblico / l’acquirente a utilizzatori privati 81 (1) a de an berufliche Endverbrau- an Personen abgibt, die diese beziehen, 66 (1) a cherinnen um sie beruflich zu verwenden, ohne sie in anderer Form in Verkehr zu bringen fr à un utilisateur final profes- à une personne qui se les procure à des sionnel fins professionnelles sans les mettre sur le marché sous quelque forme que ce soit; it a un consumatore finale pro- a persone che le acquistano per utiliz- fessionale zarle a titolo professionale, senza im- metterle sul mercato in altra forma;
81 (1) b de an die breite Öffentlichkeit an private Verwenderinnen 66 (1) b
fr au grand public à un utilisateur privé it al pubblico a utilizzatori privati 82 (4) de ob die Öffentlichkeit auf eine ob und wie auf eine Gefährdung auf- 67 (4) Gefährdung aufmerksam merksam gemacht wird. gemacht wird. fr s’il y a lieu de mettre en gar- d’une mise en garde contre tout danger de le public contre tout dan- éventuel et de sa forme. ger éventuel. it se avvertire l’opinione pub- se e come rendere attenti su eventuali blica su eventuali pericoli. pericoli 83c (1) de der Abnehmerin - (wird nicht mehr spezifiziert) fr à l’utilisateur - (n'est plus spécifié) it al destinatario - (non c'é piu spezificato) 83c (1) de berufliche oder gewerbliche an berufliche Verwenderinnen oder an 68 Verwenderinnen Händlerinnen fr aux utilisateurs profession- aux utilisateurs professionnels ou aux nels ou commerciaux. commerçants it a utilizzatori professionali o a utilizzatori professionali o a commer- commerciali cianti 83c (2) de beruflichen oder gewerbli- beruflichen oder gewerblichen Verwen- 71 (2) a a chen Abnehmerinnen derinnen fr l’utilisateur professionnel ou à l’utilisateur professionnel ou au com-
1 Satz wurde umgestellt / la phrase a été réformulée / la frase è stata riformulata
commercial merçant it al destinatario professionale agli utilizzatori professionali o ai com- o commerciale mercianti 83c (2) de privaten Abnehmerinnen privaten Verwenderinnen 71 (2) b b fr à l’utilisateur privé à l’utilisateur privé it ai destinatari privati agli utilizzatori privati
85 (6) de der Öffentlichkeit zugänglich veröffentlichen. 73 (6)
machen. fr rendre publiques publier it rendere accessibili al pubbli- pubblicare co