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Modifica dell'ordinanza del DATEC sull'indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell'esecuzione dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell’ambiente UFAM Divisione Economia e osservazione ambientale Divisione Protezione dell’aria e prodotti chimici

9 giugno 2014

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza del DATEC sull’indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell’esecuzione dell’ordinanza relativa alla tas- sa d’incentivazione sui composti organici volatili (RS 814.018.21)

1 Premessa e spiegazioni generali

Basi giuridiche

Secondo l’articolo 4 capoverso 6 dell’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti orga- nici volatili (OCOV; RS 814.018), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), il Diparti- mento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) emana pre- scrizioni sull’indennità da versare ai Cantoni e al Principato del Liechtenstein per il loro aiuto nell’ambito dell’esecuzione. Dette prescrizioni sono disciplinate nell’ordinanza del DATEC sull’indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell’esecuzione dell’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (RS 814.018.21; di seguito: ordinanza sull’indennità).

La vigente regolamentazione dell’indennizzo

Le disposizioni attualmente in vigore stabiliscono che l’indennizzo annuale versato ai Cantoni per il loro sostegno nell’esecuzione dell’ordinanza sulla tassa d’incentivazione sui COV è composto da un indennizzo di base per unità d’indennizzo e da un supplemento (art. 2 ordinanza sull’indennità):  l’indennizzo di base annuale ammonta complessivamente a 1 980 000 franchi per la totalità dei Cantoni. Fissato nel 1999 in vista dell’introduzione nel 2000 della tassa, è stato versato per la pri- ma volta nel giugno 2000. L’indennizzo di base per Cantone è di 150 000 franchi per unità d’indennizzo. L’unità d’indennizzo di un Cantone è stata stabilita in base al numero di occupati per Cantone nel settore industriale e commerciale;  per il 2013 e il 2014 viene inoltre corrisposto ai Cantoni un supplemento sull’indennizzo di base per un totale di 496 000 franchi all’anno. La chiave di ripartizione per questo supplemento si basa sul numero di impianti stazionari per Cantone esentati dalla tassa d’incentivazione sui COV se- condo l’articolo 9 OCOV (il supplemento è fissato a 2000 franchi per impianto).

Necessità di adeguamento della vigente regolamentazione dell’indennizzo

In occasione dell’ultima revisione dell’ordinanza sull’indennità (in vigore dal 1° gennaio 2013) sono stati annunciati sia una nuova valutazione dell’indennizzo sulla base del primo anno di applicazione della nuova soluzione in materia di esenzione secondo l’articolo 9 OCOV che un rilevamento dell’onere d’esecuzione complessivo che i Cantoni devono sostenere nell’ambito dell’applicazione della tassa d’incentivazione sui COV.

Secondo la decisione del 27 giugno 2012 del Consiglio federale sulla revisione dell’OCOV, la possibilità di esenzione dal pagamento della tassa è prorogata a tempo indeterminato e vincolata a condizioni supplementari.

I motivi sono i seguenti:  la chiave di ripartizione per l’indennizzo di base è stata stabilita nel 1999 (secondo il numero di occupati per Cantone nel settore industriale e commerciale). Grazie all’esecuzione dell’OCOV si dispone oggi di chiavi di ripartizione più adatte allo scopo dell’indennizzo;  con l’entrata in vigore della nuova soluzione in materia di esenzione dalla tassa di cui all’articolo 9 OCOV, l’onere per l’esecuzione a carico dei servizi cantonali per la protezione dell’aria è aumen- tato (valutazione dei piani di provvedimenti, verifica del rispetto dei requisiti della miglior tecnica disponibile MTD, attuazione dei provvedimenti). Soprattutto per i primi due anni dell’esecuzione, ovvero il 2013 e il 2014, si è considerato un onere dell’esecuzione particolarmente elevato. Con l’ulteriore supplemento di 2000 franchi a impianto si è tenuto conto di questo maggiore onere. L’onere medio dell’esecuzione relativo alla verifica dell’attuazione dei piani di provvedimenti e al relativo aggiornamento sarà invece meno elevato a partire dal 2015;  in seguito alla revisione dell’OCOV entrata in vigore il 1° gennaio 2013 lo stirene non è più sogget- to alla tassa d’incentivazione sui COV. Con la soppressione dei bilanci dei COV per lo stirene (pari a circa il 7% dei bilanci dei COV nel 2012) si riduce l’onere per l’esecuzione a carico dei Cantoni interessati.

Rilevamento dell’onere per l’esecuzione e valutazione dell’attuale sistema dell’indennizzo

Il nuovo calcolo dell’importo dell’indennizzo annuale e della sua ripartizione tra i Cantoni si prefigge di riprodurre nel migliore dei modi l’onere dei Cantoni per l’esecuzione dell’OCOV. A tale scopo, è stata condotta un’inchiesta scritta presso i servizi cantonali per la protezione dell’aria. In particolare si vole- va rilevare i due aspetti seguenti:  l’onere delle autorità cantonali nell’esecuzione dell’OCOV, in diversi periodi e a differenti intensità di esecuzione;  i principali criteri misurabili che determinano l’onere d’esecuzione. Basandosi sulle risposte pervenute durante l’inchiesta, su interviste con specialisti dei COV e su ana- lisi interne sono stati proposti un importo complessivo dell’indennizzo annuale e diverse varianti per la sua ripartizione tra i Cantoni. In vista della ripartizione è stato appositamente istituito un gruppo di lavoro «Indennità ai Cantoni 2015 segg.» . Le diverse varianti di ripartizione (in particolare anche i principali criteri misurabili per stabilire l’onere dell’esecuzione) sono state discusse e sviluppate insieme al gruppo di lavoro.

2 Spiegazioni sui singoli articoli

Art. 2 cpv. 1

L’importo dell’indennizzo annuale è fissato a complessivi 1 917 000 franchi. Questo importo si basa sui dati relativi agli oneri per il personale in equivalenti in posti a tempo pieno (ETP) che le autorità cantonali competenti hanno indicato nel sondaggio per:  il 2012,  il 2013 e  per la media relativa agli anni antecedenti alla revisione dell’OCOV entrata in vigore nel 2013.

Nella composizione del gruppo di lavoro si è prestata particolare attenzione alla rappresentanza delle autorità competenti di Cantoni con un numero importante di aziende produttrici di COV sul proprio territorio e con esperienza nell’esecuzione dell’OCOV (ad. es. i Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna, il Cantone del Vallese e il Cantone di Argovia) come pure alla rappresentanza dei principali organi che espletano compiti nel quadro della tassa d’incentivazione sui COV (Commissione per la tassa d'incentivazione sui COV e Gruppo di lavoro di Cercl’Air sulle emissioni di COV). Il calcolo ha preso in considerazione gli incarichi esterni impartiti nell’ambito dell’esecuzione.

Questi dati hanno permesso di calcolare l’onere di esecuzione medio atteso per tutti i Cantoni dal

2015 (in ETP) secondo la formula seguente:

Il risultato di questo calcolo è stato moltiplicato per un costo di posto a tempo pieno pari a 180 000 franchi (costo ritenuto rappresentativo), da cui risulta un indennizzo complessivo annuo di 1 917 000 franchi (cifra arrotondata).

Art. 2 cpv. 2

La ripartizione dell’indennizzo annuale tra i Cantoni è calcolata sulla base dei principali criteri misura- bili che determinano l’onere relativo all’esecuzione dell’OCOV nei Cantoni: (1) il numero dei bilanci dei COV secondo l’articolo 10 OCOV che il Cantone verifica; (2) il numero dei gestori di impianti stazionari che impiegano COV esenti dalla tassa secondo l’articolo 9 OCOV (aziende secondo l’art. 9); e (3) la complessità delle aziende secondo l’articolo 9 (calcolata tenendo conto del settore e dell’acquisto annuale di COV come indicatori della grandezza dell’azienda). Questi criteri sono stati definiti sulla base dei risultati dell’inchiesta svolta presso i Cantoni e delle sti- me degli esperti dei COV facenti parte del gruppo di lavoro. Per il calcolo delle quote dei Cantoni è stata scelta la seguente formula di calcolo:

5 6 dove indica il numero di bilanci dei COV e il numero di aziende secondo l’articolo 9 . Con la di- versa ponderazione dei bilanci dei COV e delle aziende secondo l’articolo 9 si tiene conto del fatto che le attività legate a queste aziende generano un onere d’esecuzione decisamente maggiore (ad es. può essere necessaria una visita nell’azienda per verificare il rispetto dei requisiti della MTD o il loro adempimento con i provvedimenti programmati). Il numero delle aziende secondo l’articolo 9 tiene conto in modo molto diverso dell’onere di esecuzio- ne effettivo. A seconda del settore e della dimensione aziendale, l’onere di queste aziende varia sen- sibilmente. A tale scopo la ripartizione è integrata da un supplemento di complessità per le aziende secondo l’articolo 9. Tale supplemento attribuisce alle delle aziende secondo l’articolo 9 nel Cantone un valore in base al settore e alla classe di grandezza (grandezza misurata tenendo conto della quan- tità di COV acquistata). Questi due valori sono poi moltiplicati per l’azienda secondo l’articolo 9 e sommati con i valori su scala cantonale:

indica il fattore settoriale e indica il fattore della grandezza dell’azienda con i seguenti valori possibili:

Il criterio «numero degli impianti» (con COV esenti secondo l’art. 9) non ha potuto essere utilizzato, poiché l’interpretazione del concetto di impianto varia da un Cantone all’altro. Quale base dei dati si considera il numero di bilanci dei COV nel Cantone nel 2012 al netto dei bilanci dello stirene che dal 1° gennaio 2013 non è più soggetto alla tassa d’incentivazione. Quale base dei dati si considera il numero di gestori di impianti stazionari le cui domande di approvazione dei piani di provve- dimenti e le domande per stabilire l’adempimento dei requisiti sono state approvate nel 2013 dalla Direzione generale delle dogane. Le domande non approvate, le chiusure d’imprese e le domande ritirate nel 2013 sono prese in considerazione con l’indennizzo nel 2013 o nel 2014 e non sono rilevanti per l’indennizzo a partire dal 2015. Quale base dei dati per la grandezza dell’azienda si considera la quantità di COV acquistata in t/anno secondo il numero 11 dei bilanci dei COV nel 2012.

Settore Valore Grandezza dell’azienda (acquisti COV in t/a) Valore Chimica, produzione di farmaci, aromi 4,0 Acquisti COV < 1000 t/a 0,2 e sostanze profumanti Stampa di imballaggi (compresi verni- 3,2 1000 t/a ≤ acquisti COV < 10 000 t/a 0,6 ciatura, accoppiamento e laminatura) Produzione di pitture, vernici e leganti 2,8 Acquisti COV ≥ 10 000 t/a 1,8 Altri settori 2,4

Con la relazione moltiplicativa di questi due valori, questo supplemento tiene conto in modo adeguato delle aziende complesse per settore e grandezza. Per l’indennizzo annuale ai Cantoni, l’importo complessivo di 1 917 000 franchi è stato ripartito in base alle quote percentuali dei Cantoni e arrotondato a 1000 franchi (cfr. la rappresentazione dettagliata del calcolo in allegato).

Art. 3

L’indennizzo annuale in franchi per Cantone e al Principato del Liechtenstein figura nell’allegato. La base dei dati utilizzata per il calcolo cambierà probabilmente nel tempo (ad es. nuove aziende se- condo l’art. 9, oscillazione della quantità di bilanci dei COV da esaminare). Per tenere conto di questi mutamenti, occorre una verifica periodica. L’allegato dovrà essere aggiornato a seconda dei risultati. Per dare certezza pianificatoria alle autorità cantonali competenti, la verifica si svolgerà a cadenza quinquennale.

Arrotondamento per difetto se <500 franchi; arrotondamento per eccesso se >500 franchi.

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell’ambiente UFAM Divisione Economia e osservazione ambientale Divisione Protezione dell’aria e prodotti chimici

Allegato: calcolo per la ripartizione dell’indennizzo annuale ai Cantone e al Principato del Liechtenstein

Bilanci COV (senza stirene) Aziende secondo l’art. 9 Supplemento di complessità Totale Indennizzo annuale Cantone [numero=punti] [numero] [punti] [punti] [punti] [franchi]

AG 76 18 72 26 174 262 000 AI 0 0 0 0 0 0 AR 8 0 0 0 8 12 000 BE 83 6 24 6 113 170 000 BL 52 12 48 24 124 187 000 BS 10 6 24 27 61 92 000 FL 4 0 0 0 4 6 000 FR 17 2 8 1 26 39 000 GE 14 3 12 5 31 47 000 GL 7 2 8 3 18 27 000 GR 5 0 0 0 5 8 000 JU 19 0 0 0 19 29 000 LU 39 3 12 2 53 79 000 NE 55 0 0 0 55 83 000 NW 3 0 0 0 3 5000 OW 4 1 4 0 8 13 000 SG 63 11 44 10 117 176 000 SH 13 2 8 3 24 36 000 SO 32 4 16 6 54 81 000 SZ 9 1 4 0 13 20 000 TG 30 2 8 3 41 61 000 TI 21 7 28 14 63 95 000 UR 5 0 0 0 5 8000 VD 44 1 4 1 49 73 000 VS 19 8 32 29 80 120 000 ZG 6 3 12 2 20 30 000 ZH 74 6 24 7 105 158 000 Totale 712 98 392 168 1272 1 917 000

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