Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale IPI
Ordinanza sulla protezione degli stemmi Allegato IV al rapporto esplicativo relativo al diritto di esecuzione «Swissness»
Berna, 20.06.2014
Indice
1. Situazione iniziale 3
2. Base legale 3
3. Commento dei singoli articoli 3
4. Ripercussioni 6
4.1 Per la Confederazione a livello di personale e di finanze 6
4.2 Per i Comuni e i Cantoni a livello di personale e di finanze 6
4.3 Per l’economia 7
4.4 Per altri gruppi della società 7
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1. Situazione iniziale
La revisione della legge per la protezione degli stemmi è una revisione totale che abroga la legge federale del 5 giugno 1931 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici in vigore sino ad ora. Di conseguenza deve essere emanata anche una nuova ordinanza. L’ordinanza sulla protezione degli stemmi disciplina i seguenti tre punti principali:
1. Competenza
L’esecuzione della legge sulla protezione degli stemmi compete, come già finora, all’IPI.
2. Contenuto dell’elenco dei segni pubblici protetti
L’articolo 18 della legge federale del 21 giugno 2013 1 sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (LPSP) prevede la gestione da parte dell’IPI di un elenco elettronico dei segni pubblici svizzeri ed esteri. Lo scopo di tale elenco consiste nel garantire la registrazione di tutti i segni pubblici e così facilitare anche l’esecuzione della legge all’IPI. L’elenco è una semplice banca dati elettronica che contiene le informazioni più importanti relative ai segni pubblici registrati.
3. Intervento dell’Amministrazione delle dogane
Conformemente agli altri atti normativi in materia di proprietà intellettuale l’intervento dell’Amministrazione delle dogane è stabilito esplicitamente nell’articolo 32 LPSP. L’Amministrazione delle dogane è autorizzata a informare l’ente pubblico interessato in merito all’introduzione sul territorio doganale svizzero o all’asportazione da esso di merci munite illecitamente di un segno pubblico. In tal modo le è possibile fornire la relativa assistenza doganale. La legge rinvia alle corrispondenti disposizioni della legge sulla protezione dei marchi (LPM) 2. Per le disposizioni della presente ordinanza si rinvia analogamente alle disposizioni applicabili dell’ordinanza sulla protezione dei marchi 3 (art. 56-57 OPM).
2. Base legale
La nuova legge sulla protezione degli stemmi contiene una norma di delega generale al Consiglio federale in conformità della quale quest’ultimo è responsabile dell’emanazione delle disposizioni esecutive (articolo 33 LPSP).
3. Commento dei singoli articoli
Art. 1 Competenza L’esecuzione della legge sulla protezione degli stemmi compete, conformemente all’articolo 1, all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), qualora non sia di competenza di altri enti, come ad esempio nel caso delle misure d’intervento doganali la cui esecuzione compete all’Amministrazione federale delle dogane (AFD).
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Art.2 Lingue delle richieste inviate all’IPI Le istanze inviate all’IPI devono essere depositate in una lingua ufficiale della Confederazione conformemente al capoverso 1 (cfr. articolo 70 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 4). La lingua scelta dalla deponente è al contempo la lingua del procedimento. Di principio anche i documenti probatori devono essere tradotti in una lingua ufficiale (capoverso 2). Tuttavia l’IGI può accettarli anche nella lingua originale se detti documenti possono essere facilmente letti e compresi. Se la traduzione o l’attestazione dell’esattezza di un documento probatorio richiesta dall’IPI non viene presentata entro il termine stabilito, il documento probatorio in questione non è preso in considerazione. Nei casi in cui le circostanze lo richiedano, l’IPI può pretendere anche un’attestazione relativa all’esattezza della traduzione.
Art. 3 Contenuto dell’elenco dei segni pubblici protetti L’articolo 18 LPSP prevede che, in quanto organo d’esecuzione della Confederazione nel settore della protezione degli stemmi, l’IPI gestisca un elenco elettronico dei segni pubblici svizzeri ed esteri. Con tale elenco s’intende registrare i segni pubblici protetti in Svizzera. Essenzialmente lo scopo della semplice banca dati consiste nel fornire un’informazione generale e favorire la trasparenza. Ognuno, infatti, può farsi un quadro dei segni pubblici dei Cantoni (tra cui rientrano anche i segni pubblici dei distretti, dei circoli e dei comuni; cfr. art. 18 cpv. 3 LPSP) mediante una semplice consultazione della banca dati. Se un segno figura nell’elenco, si crea una presunzione confutabile, che si tratti di un segno pubblico. La protezione di un segno pubblico che non è contenuto nell’elenco deve essere invece dimostrata in virtù della rispettiva norma. L’elenco non è legalmente vincolante. Gli stemmi e gli emblemi esteri che godono della protezione in virtù dell’articolo 6ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CUP; riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 5) e che sono stati notificati alla Svizzera, vengono pubblicati indipendentemente dall’elenco come avviene già attualmente. Nonostante detta pubblicazione, per terzi non è facile individuare quali siano i segni esteri protetti in Svizzera. Con l’elenco s’intende creare, per motivi di trasparenza, una lista di tutti i segni pubblicati in Svizzera liberamente accessibile a tutti. L’articolo 3 illustra in dettaglio i dati che sono indicati nell’elenco.
Art. 4 Informazioni sul contenuto dell’elenco dei segni pubblici protetti Chiunque può accedere all’elenco per prenderne visione. In virtù dell’articolo 4 l’IPI fornisce informazioni circa il contenuto dell’elenco, qualora queste informazioni non risultino dalla consultazione dell’elenco.
Art. 5 Intervento dell’Amministrazione federale delle dogane L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è abilitata a intervenire in caso di introduzione sul territorio doganale o all’asportazione da esso di merce munita illecitamente di un segno pubblico protetto in Svizzera o all’estero. La disposizione autorizza l’Amministrazione delle dogane a procedere contro la merce contrassegnata illecitamente con uno stemma pubblico o altri segni pubblici. L’intervento si riferisce anche al deposito di merce in un deposito doganale oppure in un deposito franco doganale, a cui è fatto esplicitamente riferimento nell’ordinanza.
4 RS 101 5 RS 0.232.04
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I depositi doganali o depositi franchi doganali non sono più citati nelle altre ordinanze concernenti la proprietà intellettuale (OPM, ODes, OBI e OTo). Nell’ambito dell’adeguamento della nuova terminologia della legge federale sulle dogane «Introduzione sul territorio doganale o asportazione da esso» sono stati modificati gli articoli corrispondenti nelle altre ordinanze concernenti la proprietà intellettuale (art. 54 OPM, art. 37 ODes, art. 112 OBI e art. 16 OTo) e la disciplina relativa ai depositi doganali è andata persa senza che nessuna modifica materiale fosse intenzionale. Anche questi atti normativi devono essere modificati. Tuttavia dette modifiche vengono apportate in un altro pacchetto di revisione indipendentemente dal progetto «Swissness» e vengono prese in considerazione nell’ambito della revisione concernente il rinnovo del sistema di gestione elettronica dei titoli di protezione dell’IPI che richiede diverse modifiche in queste ordinanze. L’implementazione della suddetta revisione è prevista entro la fine del 2015.
Art. 6 Domanda d’intervento all’Amministrazione federale delle dogane Qualora chi è legittimato per uno stemma pubblico o segni pubblici abbia, mediante ricerche private oppure in seguito a una comunicazione dell’Amministrazione delle dogane, punti d’appoggio concreti relativi all’introduzione nel territorio doganale svizzero o all’asportazione da esso di oggetti contrassegnati illecitamente con uno stemma pubblico o con segni pubblici, questa persona può chiedere all’Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo della merce. In virtù del capoverso 2 la domanda d’intervento deve essere presentata alla Direzione generale delle dogane. Il sito internet della Direzione generale delle dogane (http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04202/04284/04299/index.html?lang=it) contiene ulteriori informazioni in merito alla presentazione di una domanda. Chi è legittimato per uno stemma pubblico o segni pubblici deve fornire all’Amministrazione delle dogane tutte le informazioni di cui dispone necessarie per la decisione dell’Amministrazione delle dogane. In particolare deve essere fornita una descrizione precisa della merce in questione. Come nelle restanti ordinanze concernenti la proprietà intellettuale il termine per il trattamento delle domande da parte della Direzione generale delle dogane è di 40 giorni lavorativi. Pertanto la suddetta Direzione deve decidere sulla domanda entro e non oltre 40 giorni lavorativi dopo la ricezione della documentazione completa (capoverso 3). In virtù del capoverso 4 una domanda autorizzata è valevole due anni, se non è stata presentata per un periodo più breve. La domanda può essere prolungata prima della scadenza del periodo di validità.
7 Ulterioridisposizioni applicabili all’intervento dell’Amministrazione federale delle dogane L’articolo 32 LPSP in relazione all’intervento dell’AFD rinvia alle corrispondenti disposizioni della legge sulla protezione dei marchi (art. 70–72h LPM). Come nella legge anche per le disposizioni della presente ordinanza si rinvia analogamente alle disposizioni applicabili dell’ordinanza sulla protezione dei marchi (art. 56–57 OPM).
Disposizioni finali Solitamente nelle disposizioni finali si inserisce anche una disposizione che annulla le ordinanze precedenti. Nel presente caso una tale disposizione è superflua, poiché il regolamento esecutivo del 5 gennaio 1932 6 della legge sulla protezione degli stemmi pubblici è già stato abrogato dall’ordinanza del 22 agosto 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale 7.
6 CS 2 942 7 Cfr. numero 25 della presente ordinanza nella RU 2007 4479.
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Art.8 Disposizione transitoria In virtù dell’articolo 15 i termini fissati dall’IPI prima dell’entrata in vigore della nuova legge restano immutati.
Art. 9 Entrata in vigore L’entrata in vigore è stabilita dal Consiglio federale. In virtù dell’articolo 37 capoverso 2 LPSP la legge sulla protezione degli stemmi e la presente ordinanza entrano in vigore contemporaneamente alle modifiche della legge sulla protezione dei marchi.
4. Ripercussioni
Come esposto in dettaglio nell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) nel messaggio relativo al progetto «Swissness» 8, la revisione della legge sulla protezione degli stemmi ha lo scopo di eliminare l’attuale diversità di trattamento tra merci e servizi. Mentre oggi è vietato apporre la croce svizzera persino sui prodotti svizzeri, il suo uso è permesso per i servizi. Tale diversità di trattamento, d’altronde non rispettata nella prassi, non è giustificata in considerazione del fatto che la croce svizzera è, dal punto di vista pubblicitario, l’indicazione di provenienza svizzera più prestigiosa. In futuro la bandiera e la croce svizzere potranno essere usate da tutti coloro che soddisfano le condizioni d’uso della designazione «Svizzera», non soltanto in riferimento a servizi, bensì anche in rapporto a prodotti.
Attraverso le disposizioni dell’ordinanza, s’intende concretizzare ulteriormente le direttive definite nella legge.
4.1 Finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione
Tutte le spese supplementari che le nuove disposizioni della legge sulla protezione degli stemmi portano con sé, in particolare le spese per l’esecuzione generale così come la creazione e la gestione dell’elenco elettronico dei segni pubblici protetti, sono a carico dell’IPI. Poiché l’IPI è autonomo dal punto di vista economico-aziendale (cfr. articolo 1 LIPI 9), le nuove attività non hanno ripercussioni sulle finanze della Confederazione.
In riferimento all’intervento delle autorità doganali si può rinviare alle corrispondenti spiegazioni nel messaggio (cfr. pag. 7535), poiché in questo ambito non risulta alcuna modifica delle disposizioni esecutive.
4.2 Finanziarie e sull’effettivo del personale per i Comuni e i Cantoni
Già oggi il perseguimento degli abusi compete ai Cantoni. In virtù delle nuove disposizioni la croce svizzera potrà essere usata per i prodotti svizzeri. In futuro molti casi per cui sino ad oggi i Cantoni avrebbero dovuto intervenire d’ufficio diventeranno superflui. Pertanto non si prevedono oneri supplementari.
8 Cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e di una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici del 18 novembre 2009; pag. 7535 segg. 9 RS 172.010.31
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4.3 Per l’economia
La possibilità di usare in futuro la croce svizzera, in qualità di segno di riconoscimento di gran lunga più noto per un prodotto svizzero, per l’indicazione di provenienza non più soltanto di servizi bensì di tutti i prodotti svizzeri e anche di garantire la sua protezione come elemento di un marchio è di particolare importanza per i produttori che già oggi – contrariamente alle regole in vigore – usano la croce svizzera come elemento di un marchio. La nuova legge sulla protezione degli stemmi permette di eliminare la spada di Damocle che pende su questi imprenditori, dando maggiore certezza giuridica a quelli che soddisfano le condizioni per l’utilizzo dell’indicazione di provenienza svizzera.
Lo stemma della Confederazione Svizzera sarà invece riservato in linea di massima agli enti pubblici. Per non svantaggiare le imprese svizzere tradizionali (ad es. la società Victorinox AG e il Touring Club Svizzero) o le associazioni (Club Alpino Svizzero) che da molti anni utilizzano lo stemma della Confederazione Svizzera o un segno simile legittimamente per i servizi e illegittimamente per la merce è prevista la possibilità di proseguirne l’uso dietro apposita richiesta 10.
La nuova possibilità di apporre a scopi commerciali la croce svizzera anche sui prodotti che soddisfano i criteri della «svizzerità», dovrebbe far sì che per un numero ancora maggiore d’imprese – in particolare PMI – sia conveniente produrre i propri prodotti conformemente ai criteri «Swissness» per poterli contrassegnare con la croce svizzera. La suddetta possibilità si applica sia per le imprese estere sia per quelle svizzere.
4.4 Per altri gruppi della società
Grazie all’uso ammissibile della croce svizzera sui prodotti svizzeri, in futuro per i consumatori sarà più facile riconoscere immediatamente la provenienza svizzera di un prodotto.
10 In futuro i fornitori di servizi privati non potranno più usare lo stemma della Confederazione Svizzera. Inoltre essi non potranno più iscrivere nel registro dei marchi i marchi di servizi che contengono uno stemma. Con tale disciplina si vuole evitare di dare l’impressione in merito a determinati servizi che il fornitore sia un’autorità pubblica oppure che lo stesso svolga un’attività pubblica. Anche qui è possibile far valere il diritto di proseguire l’uso, se sono soddisfatte le rispettive condizioni. La legge (art. 35 cpv. 4 LPSP) prevede per i marchi di servizi contenenti uno stemma e già registrati un diritto illimitato a proseguire l’uso di marchi di servizi registrati in buona fede o depositati prima del 18 novembre 2009. Inoltre sussiste ancora la possibilità di utilizzare la croce svizzera come co-branding o come elemento di un marchio di servizi, se sono soddisfatte le rispettive condizioni di provenienza dei servizi.
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