Lexipedia

Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale in particolare all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel periodo 2016-2019

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell’ambiente UFAM Divisione giuridica

Adeguamento di ordinanze nel settore ambientale, in particolare all’ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel periodo 2016-2019

1. Situazione iniziale

Le nuove modalità della politica di sovvenzionamento nel settore ambientale, introdotte nel 2008, hanno dato risultati sostanzialmente buoni. Invece di sovvenzionare numerosi progetti singoli, la Con- federazione e i Cantoni stipulano programmi con sussidi globali o forfettari, i cosiddetti accordi pro- grammatici, in cui stabiliscono congiuntamente gli obiettivi ambientali da raggiungere e i sussidi fede- rali disponibili. La Confederazione garantisce la gestione strategica e orienta l’adempimento dei com- piti mediante la definizione di obiettivi, mentre i Cantoni stabiliscono come intendono raggiungere con- cretamente gli obiettivi definiti. Ciò consente alla Confederazione di fissare delle priorità e al tempo stesso dà ai Cantoni un margine di manovra più ampio. Nel primo periodo programmatico (2008- 2012), grazie a 223 accordi programmatici sono stati investiti in misure ambientali complessivamente 665 milioni di franchi. Per il periodo programmatico corrente (2012-2015) la Confederazione e i Can- toni hanno stipulato 250 accordi programmatici per un totale di 970 milioni di franchi.

Le esperienze maturate durante questi due periodi programmatici e le condizioni mutate richiedono adeguamenti puntuali della legislazione. Le presenti modifiche a livello di ordinanza garantiranno l’ulteriore sviluppo degli accordi programmatici in vista del terzo periodo programmatico. Si tratta prin- cipalmente di armonizzare le regolamentazioni nel settore ambientale e di precisare la terminologia o chiarire alcuni problemi d’interpretazione.

Il progetto comprende anche modifiche di ordinanze volte ad attuare la mozione 04.3664 «Migliorare il coordinamento fra protezione dell’ambiente e pianificazione del territorio». Stando al rapporto del Consiglio federale in adempimento di tale mozione, conformemente a un rapporto di esperti occorre chiarire e concretizzare il coordinamento tra alcuni settori della protezione dell’ambiente e la legisla- zione in materia di pianificazione del territorio, tra l’altro avanzando proposte concrete in leggi e ordi- nanze. Alla base di tale volontà vi è la convinzione del Consiglio federale che una concretizzazione dell’obbligo di armonizzazione reciproca di aspetti della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente migliorerà il coordinamento tra la protezione dell’ambiente e la pianificazione del territo- rio, come richiesto dalla mozione 04.3664. Bisogna riconoscere che soprattutto le ordinanze più re- centi nel settore ambientale perseguono già l’obiettivo di un miglior coordinamento tra la protezione dell’ambiente e la pianificazione del territorio. Questo è il frutto degli sforzi compiuti negli ultimi anni, animati dall’idea che gli strumenti della pianificazione del territorio possano fornire un contributo es- senziale al raggiungimento degli obiettivi di protezione dell’ambiente. Vi è pertanto un bisogno di inter- vento soprattutto a livello di alcune delle ordinanze più vecchie, elaborate quando il bisogno di coordi- namento non era ancora così sentito. Conformemente alla volontà del Consiglio federale, esse vanno pertanto completate mediante disposizioni volte a concretizzare l’obbligo di coordinamento tra la pro- tezione dell’ambiente e la pianificazione del territorio.

Sono inoltre adattate cinque disposizioni dell’ordinanza concernente la Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB), in modo da renderle conformi alla legge nonché alla prassi vigente.

Rudolf Muggli, Koordination zwischen Umweltschutz und Raumplanung: Vorschläge zur rechtlichen Umsetzung, perizia all’attenzione dell’Ufficio federale dell‘ambiente, dicembre 2007.

2. Commento alle singole disposizioni

2.1 Modifiche dell’ordinanza del 2 novembre 1994 sulla sistemazione dei corsi d’acqua

bis Art. 1 lett. a Nel catalogo dei requisiti di cui all’articolo 1 OSCA va inserita la partecipazione degli usufruttuari e dei responsabili di danni al finanziamento delle opere d’ingegneria idraulica. Si tratta anche di un’armonizzazione con le misure di protezione secondo la legge forestale, che all’articolo 35 capover- so 1 lettera d prevede a sua volta che i terzi usufruttuari o i responsabili di danni partecipino al finan- ziamento. Per terzi s’intendono in sostanza tutti i proprietari fondiari che non hanno alcun obbligo di protezione e di conseguenza non devono adottare alcuna misura di protezione. Gli usufruttuari sono i proprietari fondiari che traggono un vantaggio finanziario dalle misure di protezione nel senso di una miglior protezione del loro fondo dai pericoli naturali. La partecipazione degli usufruttuari e dei respon- sabili di danni ai costi di una misura di protezione è una condizione anche per il finanziamento dell’acquisto del terreno. Per contenere il più possibile le spese per l’acquisto del terreno a carico della collettività è necessaria una perequazione dei costi tra i proprietari fondiari che beneficiano delle misu- ra e quelli che ne sono penalizzati. A beneficiare della misura sono in particolare i proprietari fondiari il cui fondo ottiene un valore aggiunto grazie alla miglior protezione. A essere penalizzati sono invece i proprietari fondiari che hanno dovuto vendere un terreno minacciato o che sono stati espropriati.

Art. 2 cpv. 1 Se la vita umana e beni materiali considerevoli non possono essere protetti durevolmente mediante misure tecnico-edilizie, spesso non resta che spostare le costruzioni e gli impianti minacciati in luoghi sicuri. In caso di opere al di fuori delle zone edificabili, lo spostamento di costruzioni e impianti sotto- stà tuttavia a limiti rigorosi. In analogia alla protezione da valanghe, cadute di pietre e scoscendimenti, anche per la protezione contro le piene sono comunque previste indennità per lo spostamento delle costruzioni e degli impianti minacciati in luoghi sicuri. Non è per contro accordata alcuna indennità per lo spostamento di costruzioni e impianti minacciati realizzati in zone già delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolose (cfr. art. 2 cpv. 5 lett. a OSCA). Quanto al finanziamento o al sovven- zionamento dello spostamento di costruzioni e impianti in luoghi sicuri, occorre precisare che non si tratta di una misura di protezione supplementare, bensì di un’alternativa a misure tecnico-edilizie mo- tivo per il quali non vi sono maggiori spese. In certi casi lo spostamento è più economico dell’adozione di misure tecnico-edilizie.

Art. 2 cpv. 5 lett. a Il rifiuto di indennità per misure di protezione non deve limitarsi alla protezione delle costruzioni e degli impianti nuovi realizzati in zone con un elevato grado di pericolo, bensì estendersi a tutti gli impianti e a tutte le costruzioni realizzati in zone già delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente perico- lose pur non essendo necessariamente legati a tale ubicazione. Se le costruzioni e gli impianti minac- ciati non sono stati realizzati in zone già delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolo- se e misure di protezione edilizie risultano inadeguate, l’UFAM può sovvenzionare un eventuale spo- stamento in luoghi sicuri secondo l’articolo 2 capoverso 1 OSCA. In seguito a questa modifica, in futu- ro saranno escluse dai sussidi tendenzialmente più misure di protezione di questo genere rispetto al diritto vigente. Sarà così possibile evitare maggiori uscite a carico della Confederazione.

Nell’ambito del sovvenzionamento, per il Cantone è importante sapere con esattezza quali siano i costi computabili e quali siano quelli non computabili. Sono computabili in particolare le spese per la progettazione e l’esecuzione della misura nonché per l’acquisto del terreno necessario per attuare la misura. Vi rientrano anche le spese di picchettazione. Per picchettazione s’intendono lavori di misura- zione volti a delimitare il fondo che ospita le acque. Questi lavori sono necessari per le mutazioni nel registro fondiario (acquisto di terreno) e di conseguenza rientrano tra i costi computabili. Non sono computabili in particolare le tasse e le imposte. La fissazione dei costi computabili si applica sia alle misure indennizzate globalmente nell’ambito dell’accordo programmatico, sia alle misure indennizzate

2 2/8 OSCA; RS 721.100

individualmente. Se prestazioni previste nell’ambito degli accordi programmatici sono fornite da Co- muni, il Cantone provvede a che siano computati unicamente i costi menzionati in questo articolo. La nuova disposizione si rifà alla fissazione dei costi computabili nell’ambito della protezione delle acque (art. 58 OPAc).

L’aumento del limite finanziario da 3 milioni a 10 milioni di franchi fa seguito a una proposta in tal sen- so dell’Amministrazione federale delle finanze. L’UFAM consulterà di conseguenza l’Amministrazione federale delle finanze in merito a indennità superiori a 10 milioni di franchi accordate individualmente.

Art. 24 La realizzazione e l’esercizio di sistemi d’allarme locali o regionali comprendono anche l’allestimento di piani d’emergenza, che garantiscano un intervento mirato e tempestivo in caso di catastrofe. I piani di emergenza definiscono i compiti e le competenze degli interessati e descrivono i possibili scenari nonché le misure da adottare. Per quanto riguarda la realizzazione e l’esercizio di sistemi nazionali di previsione e d’allarme, occorre precisare che dall’entrata in vigore della revisione dell’ordinanza del 18 agosto 2010 sull’allerta e l’allarme (OAll, RS 520.12) il 1° gennaio 2011, l’allerta per i fenomeni meteo- rologici pericolosi compete a MeteoSvizzera (art. 9 cpv. 1 lett. a OAll), mentre l’allerta per le piene e i movimenti di masse geologiche compete all’UFAM (art. 9 cpv. 1 lett. b OAll). Se necessario, i Cantoni completano e precisano l’allerta emanata per il loro territorio (art. 9 cpv. 5 OAll).

Art. 26 cpv. 1 Per imparare dalle catastrofi naturali è importante effettuare un’analisi degli eventi coordinata tra la Confederazione e il Cantone. In linea di massima, gli eventi più estesi e di carattere sovraregionale sono analizzati dall’UFAM (cfr. p. es. l’analisi delle piene del 2005).

Art. 27 cpv. 1 lett. a, b ed e La lettera a è completata con la denominazione corrente di «catasto delle opere di protezione». Alla lettera b, l’espressione «catasto dei pericoli» è sostituita da «catasto degli eventi». Nella prassi in ma- teria di esecuzione, la documentazione degli eventi dannosi è detta «catasto degli eventi». Si tratta di una denominazione corrente. Il catasto dei pericoli va inteso come un’etichetta che raggruppa i catasti delle opere di protezione e degli eventi. I Cantoni non devono limitarsi a documentare gli eventi dan- nosi, ma anche analizzarli secondo la lettera b. La lettera e è abrogata, poiché la documentazione dei maggiori eventi dannosi è già inclusa nel catasto degli eventi di cui alla lettera b.

2.2 Modifiche dell’ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste

Art. 15 cpv. 1 Le basi per la protezione contro le catastrofi naturali sono completate con l’allestimento del catasto delle opere di protezione (lett. a) e l’analisi degli eventi dannosi (lett. b) in analogia con le modifiche concernenti l’elaborazione delle basi per la protezione contro le piene. Alla lettera b, l’espressione «catasto dei pericoli» è sostituita da «catasto degli eventi». Nella prassi in materia di esecuzione, la documentazione degli eventi dannosi è detta «catasto degli eventi». Si tratta di una denominazione corrente. Il catasto dei pericoli va inteso come un’etichetta che raggruppa i catasti delle opere di pro- tezione e degli eventi.

Art. 16 cpv. 1 La realizzazione e l’esercizio di sistemi d’allarme locali o regionali comprendono anche l’allestimento di piani d’emergenza che garantiscano intervento mirato e tempestivo in caso di catastrofe. I piani di emergenza definiscono i compiti e le competenze degli interessati e descrivono i possibili scenari nonché le misure da adottare. Per quanto riguarda la realizzazione e l’esercizio di sistemi nazionali di previsione e d’allarme, occorre precisare che dall’entrata in vigore della revisione dell’ordinanza del 18 agosto 2010 sull’allerta e l’allarme (OAll, RS 520.12) il 1° gennaio 2011, l’allerta per i fenomeni meteo-

3 3/8 OFo; RS 921.01

rologici pericolosi compete a MeteoSvizzera (art. 9 cpv. 1 lett. a OAll), l’allerta per le piene e i movi- menti di masse geologiche compete all’UFAM (art. 9 cpv. 1 lett. b OAll), mentre l’allerta per le valan- ghe compete all’Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (SNV) dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) (art. 9 cpv. 1 lett. c OAll). Se necessario, i Cantoni completano e precisano l’allerta emanata per il loro territorio (art. 9 cpv. 5 OAll).

Art. 18 cpv. 4 La pianificazione forestale dei Cantoni corrisponde sostanzialmente ai piani direttori cantonali di cui all’articolo 6 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT): essa costituisce lo strumento di pianificazione strategica, che stabilisce gli obiettivi generali di pianificazione per uno svi- luppo forestale sostenibile e rappresenta quindi un fondamento secondo l’articolo 6 LPT. L’obbligo per i Cantoni di tener conto dei risultati d’incidenza territoriale della pianificazione forestale nei loro piani direttori migliora il coordinamento tra la pianificazione del territorio e lo sviluppo forestale. Decisioni nella pianificazione forestale concernenti i collegamenti o le riserve forestali possono assumere rilievo, ad esempio, per il contenuto dei piani direttori concernenti i trasporti o la biodiversità. L’articolo 18 OFo, dedicato alla pianificazione forestale, è pertanto completato con un nuovo capoverso 4, che obbliga i Cantoni a tener conto dei risultati d’incidenza territoriale della pianificazione forestale nei loro piani direttori.

Art. 39 cpv. 5 lett. a Il rifiuto di indennità per misure di protezione non deve limitarsi alla protezione delle costruzioni e degli impianti nuovi realizzati in zone con un elevato grado di pericolo, bensì estendersi a tutti gli impianti e a tutte le costruzioni realizzati in zone già delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente perico- lose pur non essendo necessariamente legati a tale ubicazione. Se le costruzioni e gli impianti minac- ciati non sono stati realizzati in zone già delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolo- se e misure di protezione edilizie risultano inadeguate, l’UFAM può sovvenzionare un eventuale spo- stamento in luoghi sicuri (art. 17 cpv. 1 lett. f in combinato disposto con l’art. 39 cpv. 1 OFo). In seguito a questa modifica, saranno escluse dai sussidi tendenzialmente più misure di protezione di questo genere che non quelle secondo il diritto vigente. Sarà così possibile prevenire maggiori uscite a carico della Confederazione.

Nell’ambito del sovvenzionamento, per il Cantone è importante sapere con esattezza quali siano i costi computabili e quali siano quelli non computabili.. Sono computabili in particolare le spese per la progettazione e l’esecuzione della misura nonché per l’acquisto del terreno necessario per attuare la misura. Vi rientrano anche le spese di picchettazione. Per picchettazione s’intendono lavori di misura- zione volti a delimitare il fondo che ospita le acque. Questi lavori sono necessari per le mutazioni nel registro fondiario (acquisto di terreno) e di conseguenza rientrano tra i costi computabili. Non sono computabili in particolare le tasse e le imposte. La fissazione dei costi computabili si applica sia alle misure indennizzate globalmente nell’ambito dell’accordo programmatico, sia alle misure indennizzate individualmente. Se prestazioni previste nell’ambito degli accordi programmatici sono fornite da Co- muni, il Cantone provvede a che siano computati unicamente i costi menzionati in questo articolo. La nuova disposizione è stata armonizzata con la fissazione dei costi computabili nell’ambito della prote- zione contro le piene (art. 2a OSCA).

Art. 43 cpv. 1 lett. a e b Nell’ambito dell’attuazione delle priorità di politica forestale della Confederazione e dei Cantoni posso- no sorgere conflitti d’interesse a livello locale o regionale. La loro soluzione presuppone basi tecniche, processi di pianificazione nonché la partecipazione degli ambienti interessati. La promozione delle basi di pianificazione crea basi decisionali valevoli in tutta la Svizzera e consente un coordinamento ottimale dei vari requisiti, assicurando così una gestione forestale sostenibile. Si tratta delle basi di pianificazione sovraziendali dei Cantoni (di norma del servizio forestale cantonale) e non dei proprieta- ri forestali pubblici o privati, a cui spetta la pianificazione a livello aziendale. La Confederazione so-

4 4/8 LPT; RS 700

stiene finanziariamente solo le basi di pianificazione sovraziendali dei Cantoni, il che è precisato con un’aggiunta alla lettera a. Conformemente a una valutazione esterna (PF Zurigo, 2012, su mandato dell’UFAM), la promozione delle migliorie strutturali di cui alla lettera b è dissociata dall’utilizzazione e dallo smistamento del le- gname effettuati congiuntamente nel quadro di unità di cooperazione e formulata in termini più aperti, allo scopo di tener maggiormente conto delle condizioni quadro e dei presupporti specifici nei Cantoni. La Confederazione partecipa ai costi di una strategia cantonale volta a illustrare la procedura e le misure per ottimizzare le strutture e i processi di gestione e di conseguenza anche per migliorare l’efficienza economica. Il sostegno dipende dall’entità e dalla qualità delle misure di ottimizzazione previste e attuate dal Cantone. Per valutare la qualità sono determinanti in particolare una metodolo- gia riconosciuta, la partecipazione degli attori coinvolti e le risorse disponibili. Non è più previsto alcun sostegno per la costituzione di nuove organizzazioni di commercializzazione del legname. Nel frattempo è infatti stata raggiunta una copertura sostanzialmente buona nelle regio- ni. In caso di bisogno bisognerà ampliare le organizzazioni esistenti e non crearne di nuove.

2.3 Modifiche dell’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (rivitalizzazioni)

Una base importante per la pianificazione strategica della rivitalizzazione delle acque stagnanti è lo stato ecomorfologico delle acque (art. 41d cpv. 1 lett. a OPAc). Per alcuni dei grandi laghi prealpini sono disponibili valutazioni secondo vari metodi, ma un metodo standard per valutare la morfologia delle rive dei laghi è ancora in fase di elaborazione. Pertanto, si potrà procedere alle relative rilevazio- ni e alla pianificazione strategica delle rivitalizzazioni solo una volta elaborato il metodo. Il 31 dicembre 2018 quale termine per il completamento delle pianificazioni strategiche per le acque stagnanti si è pertanto rivelato troppo breve e va prorogato di quattro anni.

Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011, cpv. 3 Oggi l’ordinanza sulla protezione delle acque prevede che a partire dal 2016 l’ammontare delle inden- nità sia determinato tenendo conto della lunghezza del tratto rivitalizzato e della larghezza del fondo dell’alveo. A tal fine, al momento dell’entrata in vigore della disposizione il 1° giugno 2011 era previsto un futuro finanziamento di progetti di rivitalizzazione mediante prezzi standard per unità di prestazione (ossia p. es. 5000 CHF per metro lineare di corso d’acqua con una larghezza di 10-15 m). All’epoca il periodo di transizione fino al 2016 era sembrato sufficiente per elaborare i prezzi standard. I lavori corrispondenti sono stati avviati, ma si è dovuto constatare che attualmente non è disponibile una quantità sufficiente di dati relativi a progetti completati per poterli elaborare. Per questo motivo il ca- poverso 3 della disposizione transitoria deve essere prorogato di altri quattro anni (un periodo pro- grammatico) e per il momento l’ammontare delle indennità continuerà a essere stabilito in funzione dell’entità delle misure. Il principio secondo cui le indennità sono stabilite in funzione dell’importanza delle misure ai fini del ripristino delle funzioni naturali delle acque e dell’efficacia delle misure stesse (art. 62b cpv. 3 della legge sulla protezione delle acque ), il che costituisce un incentivo ad aumentare l’efficienza, resta però rispettato: ai progetti con un maggior spazio riservato alle acque, con un buon rapporto costi- benefici e con grandi benefici per le attività di svago sono infatti versati contributi più elevati (criteri dell’art. 54b cpv. 1 lett. c–e OPAc). Con la modifica proposta, le indennità per le rivitalizzazioni secondo l’OPAc e per i progetti di prote- zione contro le piene secondo l’ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua sono trattate in modo compatibile.

OPAc; RS 814.201 LPAc; RS 814.20 7 5/8 OSCA; RS 721.100.1

2.4 Modifiche dell’ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico

Art. 24 cpv. 2 Secondo l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente, il rumore deve essere limitato con misure applicate alla fonte. Le misure alla fonte, ossia le pavimenta- zioni fonoassorbenti, i pneumatici silenziosi, la riduzione della velocità, la moderazione del traffico ecc., ottimizzano il rapporto tra i costi e il numero di persone protette e permettono una protezione generalizzata su grande scala. Nel settore del rumore stradale è il progresso tecnico ad aver consenti- to lo sviluppo di tali misure, in particolare delle pavimentazioni fonoassorbenti. Le finestre insonorizza- te sono per definizione una misura sostitutiva: permettono di isolare gli appartamenti, ma non riducono il rumore ai sensi dell’articolo 11 LPAmb. Per proteggere le persone dal rumore, vi è quindi un interes- se preponderante a ridurre le sovvenzioni alle finestre per aumentare al contempo i contributi della Confederazione per le misure alla fonte. È pertanto opportuno ridurre il sussidio forfettario da 400 a 200 franchi per finestra. Questa modifica consentirà di sovvenzionare con circa 20 milioni di franchi le misure alla fonte a scapito delle finestre insonorizzate. Le risorse liberate saranno impiegate nell’ambito degli accordi programmatici esistenti nel settore della protezione contro l’inquinamento fonico.

2.5 Modifiche dell’ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesag- gio

Art. 13, secondo periodo L’articolo 18 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio stabilisce sostanzialmente che le singole specie devono essere protette in particolare garantendo la conservazione dei loro spazi vitali. Il primo periodo dell’articolo 13 OPN precisa tale principio importan- te per la conservazione e la promozione delle biodiversità: la protezione presuppone segnatamente un adeguato sfruttamento agricolo e forestale dei biotopi. Secondo il secondo periodo dell’articolo 13 OPN questo compito richiede una collaborazione tra i servizi specializzati dell’agricoltura e dell’economia forestale e quelli della protezione della natura e del paesaggio.

In questa disposizione relativa alla collaborazione mancano i servizi specializzati della pianificazione del territorio. Un’integrazione in tal senso è necessaria per i seguenti motivi: la pianificazione del terri- torio è fondamentale per la protezione dei biotopi. Essa offre varie possibilità per garantire adegua- menti e vincoli delle utilizzazioni. Lo strumento più efficace per una protezione vincolante per i proprie- tari fondiari sono le zone protette di cui all’articolo 17 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianifica- zione del territorio. Piani settoriali e direttori vincolanti per le autorità possono contenere disposizioni e indicazioni importanti per la protezione dei biotopi. Non per niente, quale prima misura di protezione e manutenzione tutte le ordinanze concernenti gli inventari dei biotopi d’importanza nazionale chiedono ai Cantoni, competenti per l’esecuzione, di armonizzare i piani e le prescrizioni in materia di pianifica- zione del territorio con gli obiettivi della protezione dei biotopi e di tenerne conto.

Art. 29 cpv. 2 L’articolo 29 capoverso 1 OPN disciplina la protezione preventiva finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d’importanza nazionale nonché le zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale e fintantoché i vari inventari non saranno completati. La disposizione sottopone le potenziali zone protette a una protezione preventiva e obbliga già i Can- toni ad adottare determinate misure di protezione. Il finanziamento è disciplinato all’articolo 29 capo- verso 2 OPN, che per quanto riguarda le misure ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 lettere a e b OPN oggi rimanda solo all’articolo 17 OPN. L’articolo 17 OPN stabilisce unicamente che i Cantoni, previa

OIF; RS 814.41 LPAmb; RS 814.01 OPN; RS 451.1 LPN; RS 451 12 6/8 LPT; RS 700

consultazione dell’UFAM, disciplinano i provvedimenti di protezione e manutenzione dei biotopi d’importanza nazionale e il relativo finanziamento. I Cantoni devono però poter chiedere alla Confede- razione un’indennità anche per la protezione preventiva. Con l’ordinanza del 7 novembre 2007 con- cernente la NPC, l’ammontare dell’indennità per i biotopi è stata disciplinata all’articolo 18 OPN. In tale occasione per una svista è stato omesso l’adeguamento dell’articolo 29 capoverso 2 OPN, svista qui corretta: ora bisogna infatti rimandare agli articoli 17 e 18 OPN.

2.6 Modifiche dell’ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia

Art. 15 cpv. 2 Nell’articolo sullo scopo, la legge del 20 giugno 1986 sulla caccia chiede la protezione della diversità delle specie e degli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori. La protezione degli spazi vitali è garantita in particolare mediante le zone protette per la selvaggina di cui all’articolo 11 LCP. Queste zone non sono però sufficienti per conservare la diversità biologica delle specie di mammiferi e uccelli. Da un lato occorre completare le grandi zone protette per la selvaggina della Confederazio- ne con zone protette cantonali, più piccole e ben distribuite, e dall’altro occorre interconnettere le zone protette mediante una rete funzionale di corridoi di transito. Negli scorsi tre o quattro decenni, però, questi ultimi sono stati continuamente interrotti da nuove e più ampie infrastrutture dei trasporti. La perizia «Korridore für Wildtiere in der Schweiz» (UFAFP, 2001) elenca 303 corridoi d’importanza so- vraregionale. Secondo la DTF 128 II 1 (URP 2002, pag. 39), con il rimando all’articolo 29 dell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio ai corridoi per la selvaggina d’importanza nazionale può essere attribuito lo stesso statuto di protezione vincolante per le autorità come ai biotopi d’importanza nazionale. Di conseguenza, la pianificazione deve tener conto anche dei corridoi per la selvaggina, equiparati ai biotopi (consid. 3d e 4b). Nel 2003 l’UFAM e l’USTRA hanno elaborato una priorizzazione dei corridoi per la selvaggina. Nell’ambito dei progetti di risanamento o ampliamento delle strade nazionali o dei tracciati ferroviari occorre risanare, mediante sottopassaggi o cavalcavia, anche questi corridoi per la selvaggina prioritari. Tali investimenti convengono però solo se anche i Cantoni fanno la loro parte e inseriscono il terreno antistante i passaggi per la selvaggina nonché i corridoi di transito sovraregionali nei piani direttori e di utilizzazione, escludendo ogni attività edilizia. Oltre alle zone protette per la selvaggina della Confederazione e dei Cantoni nonché ai relativi corridoi di transito, anche le zone di tranquillità per la selvaggina di cui all’articolo 7 capoverso 4 LCP e all’articolo 4bis OCP servono a interconnettere gli spazi vitali. Le zone di tranquillità per la selvaggina delimitate mediante una decisione di protezione da parte del Consiglio di Stato vanno pertanto inserite

come perimetri protetti anche nei piani di utilizzazione cantonali e messe così al riparo da nuovi pro- getti di costruzione.

2.7 Modifiche dell’ordinanza del 20 novembre 1996 concernente la Commissione federale per la sicurezza biologica

Ingresso L’ingresso vigente è obsoleto. Occorre ora rimandare alle disposizioni attributive di competenze della legge sull’ingegneria genetica e della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione .

Art. 1 cpv. 1 L’articolo 1 capoverso 1 stabilisce che la Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB) è una commissione consultiva permanente della Confederazione ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2

RU 2007 5823 OCP; RS 922.01 LCP; RS 922.0 OPN; RS 451.1 17 RS 172.327.8 LIG; RS 814.91 19 7/8 LOGA; RS 172.010

dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Que- sto rimando sottolinea che sono applicabili le norme generali per le commissioni extraparlamentari secondo l’OLOGA.

Art. 3 cpv. 1 e 2 L’articolo 3 capoverso 1 disciplina i rapporti della Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB). La CFSB non dovrà più presentare al Consiglio federale un rapporto ogni anno, bensì in linea di massimo al ritmo delle legislature, ossia ogni quattro anni. Siccome l’articolo 22 capoverso 4 LIG stabilisce già che la CFSB riferisce periodicamente sulla propria attività, non occorre ripeterlo nuova- mente nell’ordinanza. Il capoverso 1 può quindi essere stralciato. Il capoverso 2 non stabilisce più espressamente che l’informazione periodica dell’opinione pubblica deve avvenire almeno ogni due anni. La CFSB informa quando ha qualcosa su cui informare. D’intesa con l’Ufficio federale competente, essa pubblica periodicamente i suoi pareri sul proprio sito Internet. Quando sorgono nuovi rischi, ad esempio legati a nuove tecnologie, la CFSB formula immediatamen- te delle raccomandazioni in merito e le pubblica su Internet.

Art. 5 cpv. 1 e 2 Secondo l’articolo 57e capoverso 1 legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione , le commissioni extraparlamentari constano di regola di 15 membri al massimo. Nel primo periodo dell’articolo 5 capoverso 1, il numero di membri menzionato è pertanto ridotto da 16 a 15. Conformemente alla regola di base per le commissioni extraparlamentari, il Consiglio federale nomina bis i membri e determina la loro funzione (art. 8e OLOGA). Il secondo periodo del capoverso 1 è quindi stato integrato nel capoverso 2 e il testo è stato armonizzato di conseguenza.

Art. 6 L’ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni è stata abrogata . La durata del mandato, il periodo amministrativo, l’età limite e le indennità sono rette dall’articolo 8a segg. OLOGA (cfr. commenti all’art.

1 cpv. 1 sopra). L’articolo 6 va quindi stralciato.

Art. 15 cpv. 1 Il rimando all’articolo 15 capoverso 1 è adeguato. Nel 2006, la denominazione dell’ex Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) è infatti stata modificata in Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

3. Ripercussioni del progetto

Il progetto non comporta alcuna ripercussione di carattere economico. Esso non ha neanche ripercus- sioni finanziarie e sull’effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni. Le modifiche delle ordinanze provocano tutt’al più spostamenti di risorse all’interno dei singoli programmi, ma il volume finanziario globale degli accordi programmatici nel settore ambientale non subisce alcun cambiamen- to. Anche gli adeguamenti dei programmi possono essere attuati con le risorse umane esistenti a livel- lo della Confederazione e dei Cantoni.

OLOGA; RS 172.010.1 LOGA; RS 172.010 22 8/8 Cfr. RU 2008 5949 e RU 2009 6137.

Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale in particolare all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel periodo 2016-2019 | Lexipedia | Lexipedia