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Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell’economia SECO Condizioni di lavoro Ispettorato federale del lavoro

Febbraio 2014 / Versione per l’indagine conoscitiva

Revisione dell’ordinanza 5 concernente la legge sul la- voro (OLL 5):

Lavori pericolosi per i giovani che seguono una forma- zione professionale di base / Collaborazione tra SECO, SEFRI e SUVA

1. Contesto

All’articolo 29 capoverso 1 la legge sul lavoro (LL; RS 822.11) definisce giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti. Secondo l’articolo 29 capoverso 3 LL, al fine di proteggere la vita e la salute dei giovani o di salvaguardarne la moralità, la loro occupazione in determinati lavori può essere, per ordinanza, vietata o subordinata a condizioni speciali. Questo divieto si basa sulla Convenzione n. 138 dell’Organizzazione internazionale del lavo- ro (OIL) concernente l’età minima di ammissione all’impiego, ratificata dalla Svizzera nel 1999. Secondo l’articolo 3 capoverso 3 della Convenzione, la legislazione nazionale può au- torizzare l’impiego o il lavoro di adolescenti a partire dai sedici anni d’età, a condizione che la loro salute, la loro sicurezza e la loro moralità siano pienamente garantite. L’articolo 6 stabili- sce inoltre che la Convenzione non si applica al lavoro effettuato da fanciulli o da adolescenti in stabilimenti d’insegnamento generale o scuole professionali o tecniche né al lavoro effet- tuato in imprese da persone di almeno quattordici anni se detto lavoro è prescritto ed è parte integrante di un programma d’insegnamento, di formazione professionale o d’orientamento. L’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 (RS 822.115) vieta l’impiego di giovani per lavori pericolosi. Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per la loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, l’educazione, la formazione e la sicu- rezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico (art. 4 cpv. 2 OLL 5). L’ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani (RS 822.115.2) elenca questi lavori. Secondo l’articolo 4 capoverso 4 OLL 5, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) può, d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), preve- dere, con ordinanze in materia di formazione, deroghe per i giovani di età superiore ai 16 anni se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base. La SEFRI stabilisce inoltre le misure necessarie in materia di sicurezza sul lavoro

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e di protezione della salute. Questo significa che i giovani di età inferiore ai 16 anni posso- no iniziare una formazione professionale, ma non svolgere lavori pericolosi, il che in alcune formazioni professionali mette a rischio il raggiungimento degli obiettivi della formazione. Con l’attuazione del concordato HarmoS, che, tra l’altro, armonizza a livello nazionale la du- rata dei livelli di formazione della scuola obbligatoria e aggiorna le prescrizioni nazionali rela- tive all’obbligo scolastico, nei prossimi dieci anni, questo passaggio dalla scuola dell’obbligo alla formazione professionale dovrebbe avvenire in una fascia di età compresa tra i 15 anni e

1 mese e i 16 anni e 1 mese.

Secondo la statistica relativa alla formazione professionale di base dell’Ufficio federale di sta- tistica (UST), 76 559 giovani hanno iniziato nel 2012 una delle oltre 200 formazioni profes- sionali di base disponibili (regolamentate da un’ordinanza sulla formazione AFC [attestato federale di capacità] / CFP [certificato federale di formazione pratica] o un regolamento). Al momento in cui iniziavano la loro formazione di base 18 giovani avevano, in base al loro an- no di nascita, 14 anni (0,03%) e 7756 avevano 15 anni (10,1%). La stessa statistica parte dal presupposto che all’incirca la metà dei quindicenni svolga formazioni professionali di base che prevedono deroghe per i lavori pericolosi e che in molti casi, di fatto, questi giovani non possano iniziare immediatamente un tirocinio. Ciò contraddice il principio a che ogni forma- zione debba corrispondere uno sbocco professionale. Secondo le statistiche del Servizio centrale delle statistiche dell’assicurazione contro gli infor- tuni LAINF (SSAINF) nelle aziende assicurate presso la SUVA la frequenza degli infortuni tra gli apprendisti durante l’intero periodo di tirocinio è 1,61 volte quella degli altri lavoratori (1,36 volte se si escludono gli infortuni nello sport registrati nelle scuole professionali).

Rischio di infortuni professionali nelle aziende assicurate alla SUVA (casi ogni 1000 persone; fonte: SSAINF)

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Infortuni professionali per anno di età (fonte: SSAINF), disponibile soltanto in tedesco

La presente revisione degli articoli 4, 21 e 22a dell’OLL 5 è stata elaborata dai rappresentanti della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP), della SUVA, dell’Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori (AIPL), della SEFRI, delle organizzazioni mantello delle parti sociali (USI e USS/Syna/Travail.Suisse) e della SECO. La revisione deve tener conto degli interessi della formazione svizzera e degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute dei giovani in formazione.

2 Commento agli articoli 4 capoverso 4 e 22a OLL 5: lavori

pericolosi

2.1 Tenore dell’articolo 4 capoverso 4 rivisto

4 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) può, d’intesa con la Se- greteria di Stato dell’economia (SECO), prevedere, segnatamente con ordinanze in materia di forma- zione, deroghe per i giovani di età superiore ai 15 anni se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o di corsi riconosciuti dalle autorità. Le organizzazioni del mondo del lavoro stabiliscono nei piani di formazione misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. Il ricorso a uno specialista della sicurezza sul lavoro conformemente all’ordinanza del 25 novembre 19961 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro è obbligatorio.

La soluzione proposta prevede le seguenti novità:

 riduzione dell’età limite da 16 a 15 anni per le deroghe riguardanti i lavori pericolosi nelle ordinanze in materia di formazione della SEFRI;

 misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute (MSSL) negli atti normativi sulla formazione che o soddisfano i requisiti OIL conformemente all’articolo 3 capoverso 3 della Con- venzione 138;

1 RS 822.116

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o sono fissate dalle organizzazioni del mondo del lavoro (oml) conformemente al nuovo approccio seguito nell’ambito della protezione dei lavoratori e della sicurezza dei prodotti; o sono definite ricorrendo a medici del lavoro e ad altri specialisti della sicurezza sul lavoro. Questo ricorso deve garantire la completezza e la qualità delle mi- sure. Per l’attuazione bisogna distinguere tra

 attuazione nel caso di riforme delle professioni (professioni che devono ancora essere riformate in base alla legge sulla formazione professionale entrata in vigore nel 2004, capitolo 2.2) e

 attuazione nel caso di professioni riformate (professioni già riformate in base alla legge sulla formazione professionale entrata in vigore nel 2004, capitolo 2.3).

2.2 Attuazione nel caso di riforme delle professioni

Situazione attuale Le attuali ordinanze in materia di formazione delle professioni che prevedono deroghe per lavori pericolosi stabiliscono che le persone in formazione devono essere formate, istruite e sorvegliate in base ai maggiori pericoli ai quali sono esposte. Questi provvedimenti particolari sono stati fissati nel piano di formazione sotto forma di obiettivi di valutazione concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Si tratta di una prassi non ottimale, dato che gli obiettivi di valutazione a. definiscono contenuti che la persona in formazione deve possedere solo al termine del tirocinio e b. non forniscono un quadro d’insieme completo e chiaro delle misure di accompagnamen- to a cui si devono attenere i formatori delle aziende di tirocinio durante la formazione dei giovani.

Soluzione proposta Le ordinanze in materia di formazione delle professioni che prevedono deroghe per lavori pe- ricolosi dovranno essere completate come segue:

- Articolo 5 (in base al testo di riferimento delle ordinanze in materia di formazione della SEFRI)

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 5 4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il lo- ro stato di formazione per le attività qui di seguito elencate: [Elencare i lavori ai quali si applica la deroga. Citare testualmente le disposizioni dell’articolo 1 lettere a-l dell’ordinanza del DEFR del 4 dicembre 2007 sui lavori pericolosi per i giovani.] 5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone vengano formate, istrui- te e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate nel piano di formazione sotto forma di obiettivi di valutazione misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

- Articolo 9 (in base al testo di riferimento delle ordinanze in materia di formazione della SEFRI)

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Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9 1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

2 Il piano di formazione:

a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:

1. il profilo professionale,

2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,

3. il livello richiesto per la professione;

b. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla prote- zione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

3 Al piano di formazione sono allegati:

a. l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base (con indi- cazione del centro di distribuzione); b. le misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Come vengono elaborate le misure di accompagnamento? Le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) definiscono le misure di accompagnamento. Il ricorso a uno specialista della sicurezza sul lavoro conformemente all’ordinanza del 25 no- vembre 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (RS 822.116) è obbli- gatorio. Le misure necessarie sono concepite specificamente per i giovani e integrano le mi- sure già impiegate per garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori.

Per l’elaborazione delle ordinanze in materia di formazione e dei piani di formazione la SEFRI consulta la SECO, che a sua volta chiede un parere alla SUVA (art. 21 cpv. 2 OLL 5, cfr. capitolo 4). In questa fase vengono convalidate anche le misure di accompagnamento definite dall’oml. Se la SECO non concorda con le misure, l’oml è tenuta a rielaborarle.

Le misure di accompagnamento approvate vengono allegate sotto forma di lista di controllo al piano di formazione e pubblicate su Internet (www.sefri.admin.ch). Questa nuova lista fun- ge da strumento volto a garantire l’attuazione delle misure di accompagnamento sia per le aziende di tirocinio che per i servizi incaricati della vigilanza sul tirocinio.

Fino a che la SEFRI non ha approvato le misure di accompagnamento, per le aziende che intendono impiegare per lavori pericolosi giovani nell’ambito della formazione professionale di base si applica il diritto previgente (disposizione transitoria art. 22a OLL 5, cfr. capitolo 2.3).

Finanziamento Attualmente i sussidi federali per le riforme delle professioni ammontano a 75 000 franchi per ordinanza in materia di formazione professionale di base dopo il ricevimento del ticket preli- minare2. Per le professioni per le quali sono previste deroghe per i lavori pericolosi, la SEFRI aumenta questo importo forfetario di 5000 franchi, in quanto per queste professioni devono essere elaborate delle misure di accompagnamento.

2 V. «Manuale delle ordinanze: guida per la realizzazione di un’ordinanza sulla formazione professionale di base» su www.sefri.admin.ch

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2.3 Attuazione nel caso di professioni riformate

Affinché la proposta di revisione relativa all’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 si applichi anche al- le professioni già riformate, la OLL 5 contiene la seguente disposizione transitoria:

Art. 22a Disposizione transitoria della modifica del ... Fino all’approvazione da parte della SEFRI delle misure di accompagnamento stabilite nei piani di formazione dalle organizzazioni del mondo del lavoro, l’impiego di giovani per lavori pericolosi è di- sciplinato dal diritto previgente.

Questa disposizione transitoria mira a far sì che le aziende possano far eseguire lavori peri- colosi ai giovani a partire dai 15 anni di età solo se le misure di accompagnamento sono sta- te definite e poi approvate dalla SEFRI. Con la nuova normativa sarà richiesto il rilascio di un’autorizzazione per formare apprendisti o l’esame di un’autorizzazione già esistente da parte delle autorità cantonali preposte alla formazione affinché i giovani possano essere im- piegati per lavori pericolosi se ciò è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi della for- mazione. Il riferimento al diritto previgente significa che l’età minima di 16 anni per i lavori pe- ricolosi eseguiti nell’ambito della formazione professionale di base continua a valere finché le misure di accompagnamento non sono state approvate dalla SEFRI. Una volta che la SEFRI ha approvato le misure di accompagnamento, non sarà più consenti- to impiegare giovani per lavori pericolosi senza una specifica autorizzazione per formare ap- prendisti. Nel fissare la data di approvazione, la SEFRI tiene quindi conto del fatto che possa essere assicurato un esame entro certi tempi delle autorizzazioni esistenti.

Come vengono elaborate le misure di accompagnamento?

Le organizzazioni del mondo del lavoro definiscono le necessarie misure di sicurezza sul la- voro e di protezione della salute e fanno obbligatoriamente ricorso per i loro accertamenti a specialisti della sicurezza sul lavoro conformemente all’ordinanza del 25 novembre 1996 sul- la qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (RS 822.116). Dato che le misure di ac- compagnamento specifiche per i giovani sono in primo luogo rappresentate da integrazioni nell’ambito dell’ergonomia (sollevamento, trasporto e spostamento di carichi, ecc.) e della psicologia del lavoro (stress, traumi, ecc.), ai medici del lavoro dovrebbe essere assegnata una funzione di primo piano. In merito alle misure di accompagnamento definite e presentate dalla competente organizza- zione del mondo del lavoro la SEFRI consulta la SECO che a sua volta chiede un parere alla SUVA (art. 21 cpv. 2 OLL 5). Se la SECO non concorda con le misure di accompagnamento proposte, l’oml è tenuta a rielaborarle.

Le misure di accompagnamento approvate vengono allegate sotto forma di lista di controllo al piano di formazione e pubblicate su Internet (www.sefri.admin.ch). Questa nuova lista fun- ge da strumento volto a garantire l’attuazione delle misure di accompagnamento sia per le aziende di tirocinio che per i servizi incaricati della vigilanza sul tirocinio.

Finanziamento

I sussidi federali ammontano a 5000 franchi (v. «Finanziamento» al punto 2.2).

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3 Commento all’articolo 4 capoversi 5 e 6 OLL 5: autorizzazioni

rilasciate dalle autorità cantonali e dalla SECO

3.1 Tenore del nuovo capoverso 5

5 L’impiego di giovani per lavori pericolosi ai sensi dell’ordinanza del DEFR del 4 dicembre 20073 sui lavori pericolosi per i giovani necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professio- nale di base o di corsi riconosciuti dalle autorità richiede un’autorizzazione da parte delle autorità can- tonali preposte alla formazione. I Cantoni provvedono all’attuazione e al coordinamento della proce- dura di autorizzazione. Le autorizzazioni per formare apprendisti accordate prima dell’approvazione delle misure di accompagnamento sono esaminate dalle autorità cantonali preposte alla formazione.

3.2 Attuazione

Situazione attuale

Nelle ordinanze in materia di formazione emanate dalla SEFRI su richiesta delle organizza- zioni del mondo del lavoro per l’ambito della formazione professionale di base e nei rispettivi piani di formazione vengono stabiliti, tra l’altro, i contenuti della formazione, i requisiti che l’azienda di tirocinio deve soddisfare e i lavori pericolosi. D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) la SEFRI può prevedere nelle ordinanze in materia di formazione de- roghe al divieto di eseguire lavori pericolosi per i giovani a partire da una certa età minima se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o di corsi riconosciuti dalle autorità. Per poter formare persone che svolgono una formazione professionale di base le aziende di tirocinio devono disporre, tra l’altro, di un’autorizzazione per formare apprendisti e conclude- re un contratto di tirocinio con le persone in formazione. Oltre alla legittimità del contratto di tirocinio i servizi incaricati della vigilanza sul tirocinio verificano se l’azienda di tirocinio è in possesso di tale autorizzazione, che questi servizi rilasciano se l’azienda soddisfa le condi- zioni per la trasmissione dei contenuti della formazione pratica e altre condizioni contenute nell’ordinanza in materia di formazione. Tra le condizioni rientrano la necessaria infrastruttu- ra, il tipo di lavori da eseguire all’interno dell’azienda e le qualifiche dei formatori. Durante la procedura per il rilascio dell’autorizzazione vengono considerati anche aspetti relativi alla si- curezza sul lavoro e alla protezione della salute; a questo proposito i Cantoni non seguono però tutti la stessa prassi. Se necessario nei Cantoni si svolge anche una collaborazione tra servizi incaricati della vigilanza sul tirocinio e ispettorato del lavoro. La frequenza e il grado di formalizzazione di questa collaborazione varia da Cantone a Cantone. Se necessario i servi- zi incaricati della vigilanza sul tirocinio esaminano anche un’autorizzazione già rilasciata. So- no inoltre il punto di riferimento delle parti contraenti per chiarimenti e reclami in caso di vio- lazioni delle disposizioni sulla formazione e delle clausole contenute nel contratto di tirocinio. Soluzione proposta

Nell’ambito della procedura per il rilascio di un’autorizzazione per formare apprendisti ven- gono esaminati anche il rispetto e l’attuazione delle misure di accompagnamento approvate dalla SEFRI in relazione all’impiego di giovani per lavori pericolosi necessario per il raggiun- gimento degli obiettivi della formazione professionale di base o di corsi riconosciuti dalle au- torità. Le autorizzazioni già rilasciate al momento dell’approvazione delle misure di accom- pagnamento devono essere esaminate sulla base di queste ultime. Senza un’autorizzazione di questo tipo le aziende di tirocinio non possono impiegare giovani per lavori pericolosi nel senso citato. L’attuazione e il coordinamento della procedura di autorizzazione o di esame

3 RS 822.115.2

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delle autorizzazioni già accordate è compito degli uffici cantonali della formazione professio- nale che se ne devono assumere la responsabilità. Essi disciplinano tra l’altro la collabora- zione tra i servizi incaricati della vigilanza sul tirocinio e l’ispettorato del lavoro e assicurano in particolare lo scambio regolare di informazioni. Le competenze degli ispettorati del lavoro e dei servizi incaricati della vigilanza sul tirocinio sostanzialmente non cambiano. Agli ispetto- rati del lavoro spetta il controllo delle aziende per quanto riguarda le misure di sicurezza ge- nerali e specifiche del ramo conformemente alla LL e alla LAINF. Ai servizi incaricati della vi- gilanza sul tirocinio competono il rilascio e l’esame dell’autorizzazione per formare apprendisti secondo la legge sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10); a tal fine tengono conto delle condizioni generali formulate nella LFPr e delle condizioni particolari contenute nelle ordinanze in materia di formazione delle singole professioni. Il controllo sistematico delle misure di accompagnamento relative alla sicurezza sul lavoro viene quindi inserito nella procedura per il rilascio delle autorizzazioni per formare apprendi- sti (art. 20 cpv. 2 LFPr) e l’autorizzazione a impiegare giovani per lavori pericolosi viene quindi accordata nel quadro del rilascio o dell’esame di un’autorizzazione per formare ap- prendisti. Si impedisce così che si debba creare una nuova procedura distinta e si riduce al minimo l’onere amministrativo supplementare. Si assicura inoltre che non vengano modificati gli ambiti di competenza. Formazione dei formatori: l’attuazione di misure come l’assistenza adeguata fornita alle per- sone in formazione nell’esecuzione di lavori pericolosi può essere assicurata solo in parte con esami e controlli. Per raggiungere anche qui uno standard elevato la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute saranno inserite nella formazione dei formatori.

3.3 Commento all’articolo 4 capoverso 6 OLL 5: autorizzazioni

eccezionali della SECO L’attuale capoverso 5 diventa il capoverso 6 dell’articolo 4 OLL 5 e rimane invariato dal punto di vista dei contenuti. Con esso alla SECO viene attribuita la competenza di prevedere in singoli casi autorizzazioni eccezionali (permessi individuali) per lavori pericolosi nella forma- zione professionale di base per giovani di età superiore ai 16 anni. La riduzione dell’età mi- nima per i lavori pericolosi comporta il fatto che in futuro anche per i giovani che hanno com- piuto il quindicesimo anno di età sarà possibile rilasciare un’autorizzazione eccezionale. Deve comunque in ogni caso essere raggiunta l’età minima di 15 anni prevista per i lavori pericolosi. Questo permesso individuale deve rimanere un’eccezione, perché l’obiettivo è applicare il sistema illustrato al capoverso 4 (inserimento dei lavori pericolosi nelle ordinanze in materia di formazione se questi sono necessari al raggiungimento degli obiettivi della for- mazione). Le autorizzazioni eccezionali dovranno permettere di proteggere i giovani da nuo- ve fonti di pericolo finora sconosciute fino a che queste fonti non saranno inserite nelle ordi- nanze in materia di formazione.

Se l’autorizzazione eccezionale per svolgere un lavoro pericoloso è rilasciata dalla SECO, per tale lavoro non è necessaria l’autorizzazione supplementare da parte delle autorità can- tonali preposte alla formazione secondo l’articolo 4 capoverso 5 OLL 5. In questo caso spet- ta unicamente alla SECO verificare nel caso specifico se sussistono le condizioni per il rila- scio di un’autorizzazione eccezionale. Questo modo di procedere permette di evitare doppioni e lavoro inutile alle autorità cantonali della formazione.

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4. Commento all’articolo 21 capoverso 2 OLL 5: migliorare la

collaborazione tra SECO, SEFRI e SUVA

4.1 Tenore dell’articolo rivisto

2 La SEFRI consulta la SECO per l’elaborazione di ordinanze in materia di formazione e di piani di formazione; quest’ultima chiede un parere alla SUVA.

4.2 Attuazione

Situazione attuale

Attualmente la SECO e la SUVA esprimono separatamente il loro parere nel quadro delle consultazioni nazionali della SEFRI relative all’elaborazione di nuove ordinanze in materia di formazione o all’esame di ordinanze esistenti (ogni 5 anni). SECO e SUVA non si consultano a vicenda: la SEFRI riceve due pareri distinti in relazione alle tematiche della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute contenute nelle ordinanze in materia di formazione e nei piani di formazione. Soluzione proposta Tramite l’aggiunta all’articolo 21 capoverso 2 OLL 5 si intende rafforzare la prevenzione nell’elaborazione delle ordinanze in materia di formazione e dei piani di formazione intensifi- cando la collaborazione delle organizzazioni principalmente coinvolte, la SUVA e la SECO, e ottimizzando i processi. L’obiettivo è che la SEFRI riceva dalla SECO possibilmente solo un parere consolidato in merito alla sicurezza sul lavoro secondo la LAINF e alla protezione del- la salute secondo la LL e sia quindi ridotto il suo carico di lavoro. Nel parere della SECO tra- smesso alla SEFRI devono essere riportate invariate le osservazioni della SUVA in merito ai rischi di malattie professionali. Questo ambito (malattie professionali in tutte le imprese) è di esclusiva competenza della SUVA (art. 50 cpv. 1 dell’ordinanza sulla prevenzione degli infor- tuni e delle malattie professionali, OPI, RS 832.30).

5. Misure integrative a protezione dei giovani nell’ambito delle

campagne di prevenzione della CFSL e della SUVA Situazione attuale

Visti i rischi più elevati di infortuni professionali ai quali sono esposti i giovani, come menzio- nato in apertura, e il numero più elevato di infortuni professionali in questa fascia di età, nell’estate del 2013 la CFSL e la SUVA hanno avviato due campagne di prevenzione com- plementari. Mentre la campagna be smart, work safe della CFSL si rivolge ai giovani con l’intento di modificarne il comportamento, la campagna Tirocinio in sicurezza della SUVA è indirizzata anche ai formatori e ai superiori delle persone in formazione. Oltre a uno starter- kit specifico per le varie professioni, la SUVA rilascia gratuitamente il cosiddetto tesserino STOP che viene firmato all’inizio del tirocinio dalla persona in formazione e dal formatore e che autorizza la persona in formazione a dire STOP in caso di pericolo. Se una «regola vita- le» non viene rispettata, si devono sospendere subito i lavori ed eliminare il pericolo. Solo dopo si può riprendere l’attività. Soluzione proposta

La campagna della SUVA mira a dimezzare entro il 2020 gli infortuni professionali delle per- sone in formazione impiegate nelle aziende assicurate presso la SUVA (finora 19 000 all’anno). Secondo le stime della SUVA, ogni anno 6000 persone in formazione rimangono vittima di infortuni professionali in aziende non assicurate presso la SUVA (totale 25 000 in-

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fortuni all’anno). La CFSL prevede di monitorare l’andamento di queste cifre. Se entro il 2018 (5 anni dopo l’avvio delle due campagne) non dovessero ridursi sensibilmente, la SEFRI, la SECO, la SUVA e altre organizzazioni che operano nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute verificheranno altre misure (ad es. valutazioni, strumenti sup- plementari e/o altre campagne) che sottoporranno alla CFSL.

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