Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dell’ambiente UFAM
Divisione Prevenzione dei pericoli
Divisione Giuridica
Riferimento/n. d’incarto: N034-1216 Stato: 16° settembre 2014
Commento alla revisione dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)
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Commento alla revisione dell’OPIR Stato: 16.09.14
Commento alla revisione dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) 1
1 Punti essenziali della revisione dell’ordinanza 3
1.1 Situazione iniziale 3
1.2 Obiettivo e scopo 3
1.3 Le principali modifiche in sintesi 4
1.3.1 Campo d’applicazione 4
1.3.2 Adozione di misure di sicurezza 5
1.3.3 Indicazioni sul trasporto di merci pericolose 5
1.3.4 Controlli 6
1.3.5 Informazione del pubblico 6
1.4 Ripercussioni per l’esecuzione 6
1.5 Valutazione dal punto di vista dell’economia pubblica 7
2 Commento alle singole sezioni 7
2.1 Sezione 1: Disposizioni generali 7
2.2 Sezione 2: Principi per la prevenzione 8
2.3 Sezione 4: Compiti dei Cantoni 10
2.4 Sezione 5: Compiti della Confederazione 10
2.5 Sezione 6: Disposizioni finali 10
2.6 Allegato 1 Campo d’applicazione e rapporto 11
2.7 Allegato 2 Adozione di misure di sicurezza 12
2.8 Allegato 3 Misure particolari di sicurezza 13
2.9 Allegato 4 Analisi dei rischi 14
2.10 Allegato 5 Abrogazione e modifica di altri atti normativi 14
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1 Punti essenziali della revisione dell’ordinanza
1.1 Situazione iniziale
L’ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.012) concretizza l’articolo 10 (protezione dalle catastrofi) della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla pro- tezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb; RS 814.01), allo scopo di proteg- gere la popolazione e l’ambiente da danni gravi in seguito a incidenti rilevanti. Oggi essa si applica alle aziende con sostanze e preparati pericolosi o rifiuti speciali, alle aziende con organismi genetica- mente modificati o patogeni nonché alle vie di comunicazione su cui sono trasportate merci pericolose e agli impianti di trasporto in condotta destinati al trasporto di combustibili e carburanti liquidi e gas- sosi. Per le aziende con sostanze e preparati, il campo d’applicazione è definito mediante quantitativi so- glia, che devono essere determinati in base alle classificazioni delle sostanze (all. 1.1 OPIR). A tal fine sinora si è fatto ricorso alla classificazione dell’Unione europea (UE), alle disposizioni concernenti il trasporto di merci pericolose e la protezione antincendio nonché a valori espliciti di prove fisiche, chi- miche ed ecologiche. Con la revisione dell’ordinanza sui prodotti chimici, che entrerà in vigore il 1° giugno 2015, la Svizzera adotterà, analogamente all’UE, il nuovo sistema di classificazione delle sostanze e dei preparati GHS (Globally Harmonized System) sviluppato nell’ambito delle Nazioni Unite. L’OPIR va pertanto riveduta entro la metà del 2015. Nel corso degli ultimi 20 anni sono state maturate molte esperienze nell’ambito dell’esecuzione dell’OPIR. Tali esperienze mostrano che l’efficienza e l’efficacia dell’OPIR possono essere migliorate. Inoltre sia i detentori di impianti che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR sia le autorità ese- cutive e terzi hanno formulato varie richieste. La presente revisione fa tesoro di tali esperienze ed esamina le richieste avanzate. Se del caso, essa prevede inoltre un adeguato ravvicinamento alla direttiva Seveso III, riveduta di recente. Un’entrata in vigore il 1° giugno 2015 presuppone che il progetto sia sottoposto a indagine conoscitiva nell’agosto 2014. Vista questa scadenza sono state prese in considerazione unicamente le proposte di adeguamento per cui risulta possibile una soluzione consensuale nei tempi previsti. Una delle richieste avanzate dall’industria e da alcune autorità esecutive cantonali riguarda la tematica delle nuove costruzioni nei pressi di impianti che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR. Il nuovo articolo 11a, entrato in vigore il 1° aprile 2013 (nell’ambito dell’inclusione nel campo d’applicazione dell’OPIR degli impianti di trasporto in condotta), precisa l’obbligo di coordinamento sancito dal diritto vigente in materia di pianificazione del territorio (in particolare in merito a nuovi az- zonamenti e aumenti della densità edificatoria). La tematica delle nuove costruzioni in zone (edifica- bili) già delimitate non è oggetto della presente revisione, ma viene approfondito da un gruppo di la- voro istituito nel novembre 2013, che esamina anche possibili soluzioni al di fuori del contesto giuri- dico attuale.
1.2 Obiettivo e scopo
La revisione dell’ordinanza mira da un lato ad attuare l’adeguamento al GHS e dall’altro ad aumentare l’efficienza e l’efficacia della prevenzione degli incidenti rilevanti. A tal fine essa prevede uno snelli- mento del campo d’applicazione, in modo da poter concentrare l’esecuzione sugli impianti più rile- vanti. Per gli impianti che restano nel campo d’applicazione sono introdotti una procedura sistematica di adozione di misure di sicurezza, una regolamentazione esplicita dei controlli (ispezioni) e chiari obblighi d’informazione, il che comporta anche un modesto ravvicinamento alla direttiva Seveso dell’UE. Sono infine introdotti alcuni miglioramenti nelle procedure di controllo e valutazione dell’OPIR.
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1.3 Le principali modifiche in sintesi
1.3.1 Campo d’applicazione
Aziende con sostanze e preparati Oggi rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR circa 2400 aziende che superano i quantitativi so- glia, ma solo per il 10 per cento circa di esse le autorità esecutive hanno richiesto un’analisi dei rischi, avendo constatato la possibilità di gravi danni alla popolazione e all’ambiente. I criteri per i quantitativi soglia sono fissati in modo tale che solo in caso di convergenza di condizioni aziendali e ambientali sfavorevoli sono ipotizzabili gravi danni, il che si verifica tuttavia raramente. I criteri di classificazione dettagliati del GHS, ad esempio con la distinzione tra le forme gassosa, liquida e solida, hanno per- messo di concentrare maggiormente il campo d’applicazione sulle aziende con un maggior potenziale di gravi danni. Nel complesso ciò comporta uno snellimento del campo d’applicazione (si stima a circa 1800 aziende), benché in base al GHS rientri ora nel campo d’applicazione una decina di aziende che utilizza aerosol. In analogia alla direttiva Seveso dell’UE, sono inoltre inserite nel campo d’applicazione aziende che utilizzano certi fuochi d’artificio (una ventina di aziende). D’intesa con l’industria sono infine sottoposte all’OPIR aziende che utilizzano sostanze attive classificate tra le so- stanze ad alta attività biologica, che possono nascondere un elevato potenziale di pericoli già in pic- cole quantità. Una valutazione dell’impatto induce a presumere che in base a questi criteri sarà inse- rita nel campo d’applicazione al massimo una ventina di aziende finora non sottoposte all’OPIR.
Aziende con organismi Nell’ambito della presente revisione dell’ordinanza, per le aziende con un potenziale di pericoli biolo- gici è previsto un adeguamento all’ordinanza del 9 maggio 2012 sull’impiego confinato (RS 814.912). Ora rientrano quindi nel campo d’applicazione dell’OPIR anche aziende che eseguono attività delle classi 3 e 4 con organismi alloctoni soggetti a impiego confinato. Benché il campo d’applicazione diventi più ampio, l’esecuzione è snellita poiché le aziende con attività della classe 3 che in caso di incidenti rilevanti non possono provocare gravi danni possono essere eccettuate, nel singolo caso, dal campo d’applicazione dell’OPIR. La revisione non comporterà alcun onere supplementare per le aziende.
Ferrovie Anche il campo d’applicazione degli impianti ferroviari sottoposti all’OPIR è precisato. Nel Piano setto- riale dei trasporti la Confederazione ha già definito una rete di impianti ferroviari che assume rilievo per la prevenzione degli incidenti rilevanti e di conseguenza deve essere presa in considerazione an- che nelle decisioni di pianificazione del territorio. Il campo d’applicazione è quindi limitato a questa rete (comprese le relative stazioni di smistamento principali, dette ora impianti del traffico merci), che comprende solo impianti delle FFS, della BLS, della Deutsche Bahn e delle stazioni portuali di BL e BS, ed è descritto in un allegato. La competenza di adeguare tale allegato a eventuali nuovi sviluppi è delegata al Dipartimento (DATEC) (nuovo art. 23a). Ciò è in sintonia con le esperienze maturate nell’ambito dell’esecuzione, le quali hanno evidenziato che la procedura dell’OPIR comporta un onere notevole per i detentori di impianti ferroviari in cui tran- sitano piccole quantità di merci pericolose (meno di 200 000 t/anno circa), senza migliorare sensibil- mente la protezione contro gli incidenti rilevanti. Per questi impianti, l’alta vigilanza da parte dell’UFT (in particolare secondo gli art. 8a-8f e 17c Lferr) garantisce una protezione sufficiente contro gli inci- denti rilevanti. Se in casi eccezionali non dovesse essere così, secondo l’articolo 1 capoverso 3 lettera c OPIR l’UFT può sottoporre all’OPIR impianti ferroviari che, in base al loro potenziale di pericoli, pos- sono danneggiare seriamente la popolazione o l’ambiente. Con questa modifica i binari di raccordo non sono più automaticamente sottoposti all’OPIR se su di essi sono trasportate merci pericolose. Spetta all’autorità esecutiva (i Cantoni) sottoporre anch’essi all’OPIR, in casi giustificati, secondo l’articolo 1 capoverso 3 lettera c dell’OPIR.
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Strade Come per le ferrovie è emerso che in caso di trasporti di quantità molto piccole di merci pericolose non sono giustificati obblighi di notifica (brevi rapporti) o misure di sicurezza particolari. È incontestato che l’esecuzione deve essere ottimizzata anche per le strade di grande transito: non devono infatti essere elaborati, valutati e aggiornati brevi rapporti per tutte le strade di grande transito. Siccome però sulle strade le condizioni del traffico mutano più rapidamente, la rete è nettamente più estesa e le probabi- lità di incidenti divergono molto, non erano disponibili criteri unitari per la definizione di una rete stra- dale chiusa, che avrebbe potuto essere sottoposta dell’OPIR e definita in un allegato analogamente a quella ferroviaria. Per questo motivo è mantenuto il campo d’applicazione vigente. L’OPIR è però mo- dificata nel senso che l’autorità esecutiva esonera i detentori delle strade di grande transito dall’obbligo di inoltrare un breve rapporto se dispone già di dati sufficienti per valutare se la probabilità di incidenti rilevanti con gravi danni è sufficientemente bassa (art. 6 cpv. 3). È il caso ad esempio se manifestamente, in base all’ambiente circostante e allo scarso volume di traffico, la probabilità di inci- denti rilevanti con gravi danni alla popolazione e all’ambiente è sufficientemente bassa.
Impianti di trasporto in condotta Per gli impianti di trasporto in condotta, sottoposti all’OPIR il 1° aprile 2013, il campo d’applicazione resta invariato.
1.3.2 Adozione di misure di sicurezza
L’OPIR vigente obbliga i detentori di aziende ad adottare misure di sicurezza suddividendole in misure di sicurezza generali (art. 3 e all. 2) e particolari (art. 4 e all. 3), i cui principi sono stabiliti negli allegati 2 e 3. Per le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta non è prevista questa distin- zione. L’esperienza maturata nell’ambito dell’esecuzione con l’ampio ventaglio di aziende soggette all’OPIR mostra che questa distinzione rappresenta un confine artificiale e che le misure di sicurezza devono essere adottate o ordinate dall’autorità esecutiva in funzione del potenziale di pericoli e della complessità degli impianti. L’esperienza mostra anche che è garantita una prevenzione adeguata de- gli incidenti rilevanti solo se vi è una cultura della sicurezza vissuta, fondata su un’analisi sistematica dei rischi. Alla luce di questa situazione iniziale si propone di rinunciare a una suddivisione delle misure di sicu- rezza in «generali» e «particolari» e di obbligare, all’articolo 3 OPIR, tutti i detentori, nel senso di un minor denominatore comune, a seguire la nuova sistematica descritta nell’allegato 2.1 nell’adottare misure di sicurezza. In tal modo si intende favorire lo scambio di opinioni in relazione ai temi sicu- rezza, pericoli e rischi e tenere conto del fatto che per una prevenzione efficace ed efficiente degli incidenti rilevanti occorre una cultura della sicurezza consolidata. Per gli impianti più grandi e com- plessi ciò presuppone quasi inevitabilmente l’applicazione di un sistema di gestione della sicurezza. Per gli impianti più piccoli e/o più semplici, la sistematica descritta nell’allegato 2.1 è già sufficiente- mente concreta e può essere specificata ulteriormente in aiuti all’esecuzione e soluzioni settoriali. Inoltre, nel quadro dell’elaborazione dei punti menzionati nell’allegato 2.1 è possibile ricorrere alla documentazione di altri settori che presenta una struttura analoga (p. es. «il sistema di sicurezza» per la sicurezza sul lavoro secondo la SUVA) in modo che i costi supplementari siano ragionevoli anche per le imprese più piccole. Sulla falsariga di questa struttura sistematica, gli ex principi suddivisi in «generali» (ex all. 2) e «particolari» (ex all. 3) sono ora raggruppati e leggermente completati negli allegati 2.2-2.5 sotto forma di misure di sicurezza per i vari tipi di impianti. L’allegato 3 vigente è per- tanto abrogato. Gli elenchi di misure di sicurezza negli allegati 2.2-2.5 sono esemplificativi e non esaustivi. Essi contengono inoltre prevalentemente termini che consentono un margine di discreziona- lità (p. es. «idoneo», «necessario», «rischioso» o «adeguato») e possono essere adeguati al caso specifico solo attraverso la procedura sistematica (all. 2.1).
1.3.3 Indicazioni sul trasporto di merci pericolose
Per stabilire e valutare i rischi dei trasporti di merci pericolose sulle strade sono necessari dati sulla loro entità e sul loro genere. All’articolo 10 (cpv. 2) l’OPIR vigente obbliga le imprese di trasporto ad annunciarsi all’autorità esecutiva e a comunicare, su richiesta, indicazioni sui trasporti effettuati. Que- 5/14
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sta disposizione non ha preso piede nella prassi esecutiva. Uno studio commissionato dall’UFAM mo- stra che con i dati rilevati dall’Ufficio federale di statistica (UST) sono disponibili valori medi abba- stanza precisi (a livello nazionale/regionale). Per i trasporti di merci pericolose su rotaia e sul Reno, le disposizioni dell’articolo 10 OPIR (cpv. 1 e 4) sono superflue, dal momento che i detentori di questi impianti sono in grado di fornire tali indicazioni e, nell’ambito del breve rapporto (per le ferrovie sotto forma di screening), sono tenuti a farlo. È quindi possibile rinunciare all’articolo 10. Secondo l’articolo 18 OPIR «Indicazioni sull’importazione, sull’esportazione e sul transito di merci pericolose su strada» l’Amministrazione federale delle dogane provvede affinché all’UFAM siano messe a disposizione, su richiesta, le indicazioni sulle merci pericolose importate, esportate o spedite in transito necessarie per stabilire e valutare i rischi. Finora non è mai stato necessario ricorrere a questo articolo. È quindi possibile rinunciare all’articolo 18. Secondo l’articolo 19 OPIR, l’UFAM provvede all’elaborazione delle indicazioni sul trasporto di merci pericolose su strada (art. 10 e 18). In seguito all’abrogazione degli articoli 10 e 18, questo articolo risulta superfluo ed è quindi abrogato a sua volta.
1.3.4 Controlli
Per principio, dall’entrata in vigore dell’OPIR sono valutati le misure di sicurezza delle aziende e delle vie di comunicazione nel campo d’applicazione dell’OPIR e i pericoli per la popolazione e l’ambiente. Il grado di sicurezza elevato raggiunto va tutelato dall’erosione e, se del caso, migliorato ulteriormente. L’OPIR vigente prescrive solo implicitamente alle autorità cui compete l’esecuzione di effettuare con- trolli (l’art. 15 obbliga i Cantoni a coordinare i controlli). A differenza della direttiva Seveso III, essa non impone tuttavia alcun obbligo. Con la revisione dell’OPIR, l’attività d’ispezione è prescritta espressamente e l’autorità esecutiva è obbligata a stabilire la frequenza dei controlli per ogni impianto. L’esecuzione dell’OPIR sarà così raf- forzata e armonizzata, senza rimettere in questione la prassi collaudata, in certi Cantoni e per gli im- pianti sottoposti all’esecuzione federale. La regolamentazione mira anche a contribuire ad assicurare le risorse umane e finanziarie necessarie per i controlli, cosa che oggi non è ancora garantita ovun- que.
1.3.5 Informazione del pubblico
Dall’entrata in vigore dell’OPIR, nel 1991, si è assistito a una rapida evoluzione nell’ambito della ge- stione delle informazioni sull’ambiente, in particolare in seguito alla Convenzione UNECE sugli inci- denti industriali, ratificata dalla Svizzera già nel 1999, e alla Convenzione UNECE di Aarhus, ratificata nel 2014, nonché alla direttiva Seveso III, riveduta nel 2012. Nell’attuazione della Convenzione di Aarhus (nuovo art. 10e LPAmb) sono espressamente fatti salvi gli interessi pubblici o privati all’osservanza del segreto; il segreto di fabbricazione e d’affari è in ogni caso protetto. La revisione mira a rendere una quantità adeguata di informazioni accessibili al pubblico. Queste in- formazioni devono poter essere messe a disposizione dalle autorità senza un onere particolare. Ciò che è accessibile «su richiesta» è disciplinato dalle nuove disposizioni della LPAmb, in modo tale che la regolamentazione vigente sul rapporto di controllo e sul riassunto dell’analisi dei rischi può essere abrogata. Ora tutte le valutazioni delle autorità devono tuttavia essere messe per iscritto, compresi i risultati dell’esame e la valutazione del breve rapporto (art. 6 cpv. 3) nonché i risultati dei controlli (art. 8b), in modo da essere accessibili su richiesta ai sensi della LPAmb. L’espressione «rapporto di con- trollo» scompare.
1.4 Ripercussioni per l’esecuzione
Con l’entrata in vigore dell’OPIR riveduta, le autorità esecutive devono svolgere compiti unici legati all’entrata in vigore (in relazione all’«esonero» degli impianti non più sottoposti all’OPIR, all’inserimento delle nuove aziende nel campo d’applicazione, all’introduzione di procedure di controllo e all’informazione del pubblico). 6/14
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Successivamente, nel complesso l’onere dell’esecuzione dovrebbe restare pari a quello attuale. Da un lato gli impianti che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR saranno meno di adesso e dall’altro alcuni compiti (soprattutto i controlli e l’informazione del pubblico) assumeranno maggiore importanza, il che comporterà un certo onere.
1.5 Valutazione dal punto di vista dell’economia pubblica
In merito alla revisione dell’ordinanza proposta, l’UFAM ha effettuato una valutazione dal punto di vista dell’economia pubblica (Volkswirtschaftliche Beurteilung, VOBU). La VOBU giunge alla conclu- sione che il fatto di concentrarsi sulle aziende con rischi di incidenti rilevanti e sul rafforzamento dell’esecuzione consente di mantenere l’elevato livello di sicurezza. La revisione dell’OPIR migliora le relative condizioni. Inoltre, l’obbligo della gestione sistematica della sicurezza permette di rafforzare l’autoresponsabilità dei detentori e la migliore informazione del pubblico tiene conto delle esigenze della Convenzione di Aarhus, ratificata dalla Svizzera. La VOBU evidenzia infine come le ripercussioni economiche saranno esigue e che non vi saranno praticamente effetti negativi per l’economia globale. Di conseguenza, le modifiche dell’OPIR possono quindi essere considerate pertinenti e adeguate. In seguito alla riduzione del campo d’applicazione, circa 600 aziende non sono più tenute ad allestire un breve rapporto e a sottoporsi ai controlli delle autorità. Per le altre aziende (ca. 1800) si prevedono costi supplementari per l’applicazione della procedura sistematica di adozione di misure di sicurezza e il miglioramento dei controlli delle autorità. Il relativo carico per le aziende dovrebbe tuttavia essere nettamente inferiore rispetto ad esempio ai costi per l’attuazione delle disposizioni sul ricorso a spe- cialisti per la sicurezza sul lavoro1. Tali costi sono contabilizzati con un importo pari a circa 840 franchi per azienda, ossia complessivamente a 1,5 milioni di franchi per tutte le aziende soggette all’OPIR.
2 Commento alle singole sezioni
2.1 Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e campo d’applicazione Cpv. 2 lett. b: oltre alle aziende con microrganismi patogeni e geneticamente modificati rientrano ora nel campo d’applicazione dell’OPIR anche le aziende in cui viene eseguita un’attività mediante orga- nismi alloctoni soggetti a impiego confinato che secondo l’OIConf deve essere assegnata alla classe 3 o 4. Dall’entrata in vigore della revisione dell’OIConf del 9 maggio 2012, le attività con organismi al- loctoni soggetti a impiego confinato sono soggette a notifica e autorizzazione. Il termine «microrgani- smi» è sostituito ovunque con «organismi». Gli organismi alloctoni soggetti a impiego confinato sono macrorganismi e il nuovo termine «organismi» designa sia i macrorganismi sia i microrganismi. Cpv. 2 lett. c: il campo d’applicazione per gli impianti ferroviari è definito in un nuovo allegato 1.2a (cfr. cap. 1.3.1). bis Cpv. 2 : questo nuovo capoverso offre alle autorità esecutive la possibilità di eccettuare dal campo d’applicazione dell’OPIR aziende che eseguono attività della classe 3 secondo l’OIConf se, in virtù delle loro proprietà, gli organismi impiegati non possono propagarsi in modo incontrollato tra la popo- lazione o nell’ambiente e di norma in caso di incidenti rilevanti non possono provocare gravi danni. D’intesa con gli altri uffici federali competenti e previa consultazione della CFSB, questi organismi del gruppo 3, utilizzati in attività della classe 3, che non possono propagarsi in modo incontrollato, ven- gono inseriti nell’allegato 1.4 della revisione dell’OPIR; il DATEC può adeguare l’allegato su richiesta o di propria iniziativa in base alle nuove conoscenze.
1 Cfr. «Regulierungs-Checkup Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Unfallversicherung», 15 maggio 2013 (pdf) disponibile solo in tedesco 7/14
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Cpv. 3 lett. b: questo articolo consente alle autorità esecutive di sottoporre all’OPIR, previa consulta- zione della CFSB, aziende che eseguono attività della classe 2 mediante organismi geneticamente modificati e patogeni nonché ora anche mediante organismi alloctoni soggetti a impiego confinato, che per principio non rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR, in base al loro potenziale di pericoli. Cpv. 5: «microrganismi geneticamente modificati o patogeni» è sostituito con «organismi genetica- mente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato» (cfr. il commento relativo al cpv. 2 lett. b).
Art. 2 Definizioni Cpv. 2: con la definizione esplicita del campo d’applicazione per gli impianti ferroviari nel nuovo alle- gato 1.2a è superfluo definire l’espressione «impianto ferroviario». Il capoverso è abrogato. Cpv. 3: «microrganismi» è sostituito con «organismi» (cfr. il commento relativo al cpv. 2 lett. b).
2.2 Sezione 2: Principi per la prevenzione
Art. 3 Misure di sicurezza Il titolo dell’articolo è adeguato alla rinuncia alla suddivisione in misure di sicurezza «generali» e «par- ticolari» (cfr. cap. 1.3.2). Cpv. 3: questo capoverso disciplina ora espressamente, in modo vincolante per tutti i detentori, la procedura di adozione di misure di sicurezza. Quest’ultima è descritta nella prima parte dell’allegato 2 «Adozione di misure di sicurezza» rimaneggiato («Procedura per le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta», all. 2.1) (cfr. commento all’allegato).
Art. 4 Misure particolari di sicurezza La definizione di una procedura sistematica per l’adozione di misure di sicurezza rende superfluo que- sto articolo, che è abrogato (cfr. cap. 1.3.2).
Art. 5 Rapporto del detentore Cpv. 4: la procedura in caso di modifiche è ora disciplinata a livello sia di breve rapporto sia di analisi dei rischi all’articolo 8a. Cpv. 5: l’autorità esecutiva esonera ora i detentori di strade di grande transito dall’obbligo di inoltrare un breve rapporto se dispone già di indicazioni sufficienti per valutare se la probabilità di incidenti rile- vanti con gravi danni è sufficientemente bassa (cfr. cap. 1.3.1).
Art. 6 Valutazione del rapporto, analisi dei rischi Cpv. 3bis: per garantire l’informazione passiva, ossia la consultazione su richiesta, bisogna prescrivere sistematicamente che i risultati degli esami e delle valutazioni da parte dell’autorità esecutiva siano annotati per iscritto (cfr. anche art. 7 cpv. 1 e art. 8b cpv. 1). La formulazione del capoverso è ade- guata di conseguenza. Cpv. 4: sulla scorta della formulazione dell’articolo 5 concernente il rapporto, si precisa che, oltre a essere eseguita, l’analisi dei rischi deve essere inoltrata all’autorità esecutiva.
Art. 7 Valutazione dell’analisi dei rischi Cpv. 1: per garantire l’informazione passiva, ossia la consultazione su richiesta, bisogna prescrivere sistematicamente che i risultati degli esami e delle valutazioni da parte dell’autorità esecutiva siano annotati per iscritto (cfr. anche art. 6 cpv. 3bis e art. 8b cpv. 1). La formulazione del capoverso è ade- guata di conseguenza.
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Art. 8a Mutamento delle circostanze Oggi l’OPIR prevede che il detentore completi il breve rapporto qualora le condizioni siano mutate in modo sostanziale o siano disponibili nuove conoscenze di rilievo (art. 5 cpv. 3). Il completamento del rapporto da parte del detentore deve avvenire spontaneamente, senza alcun sollecito da parte dell’autorità. L’obiettivo è di fornire la base per una nuova valutazione da parte dell’autorità. La forma al passato utilizzata in precedenza suscita l’impressione che ad esempio in caso di nuova costruzione accanto all’impianto soggetto all’OPIR il rapporto debba essere inoltrato solo una volta realizzata la nuova costruzione. Ciò impedirebbe tuttavia all’autorità un coordinamento tempestivo di tutti gli interessi. In questi casi il rapporto deve quindi essere adeguato e inoltrato non appena è disponibile un progetto di costruzione concreto (p. es. alla pubblicazione della domanda di costruzione). In caso contrario, conformemente all’articolo 11a le autorità di pianificazione sono tenute a coordinare i piani direttori e di utilizzazione con la prevenzione degli incidenti rilevanti e in tal senso informare i detentori sulle possibili ripercussioni nelle vicinanze degli impianti soggetti all’PIR. I detentori possono in seguito far valere i loro interessi nei confronti delle autorità attraverso il breve rapporto. La formulazione è adeguata di conseguenza (... «se le circostanze subiscono un mutamento sostanziale»). Finora non era chiaro se, in caso di mutamento delle circostanze, gli impianti per i quali in seguito alla valutazione del breve rapporto era stata effettuata un’analisi dei rischi dovessero per forza per prima cosa inoltrare un rapporto completato (secondo l’art. 5 cpv. 4 OPIR). Nell’ottica odierna appare logico che il detentore di un’azienda con un potenziale di gravi danni, in particolare nei settori in rapida evo- luzione, analizzi e valuti costantemente tale rischio. È pertanto inserita nell’OPIR la disposizione espli- cita secondo cui il detentore deve completare l’analisi dei rischi anche quando le circostanze subi- scono un mutamento sostanziale o emergono nuove conoscenze rilevanti. Se in base al mutamento delle circostanze o alle nuove conoscenze è manifestamente prevedibile che l’azienda non può più provocare gravi danni, invece dell’analisi dei rischi completata il detentore può inoltrare un breve rap- porto.
Art. 8b Controlli Cpv. 1: questo capoverso obbliga espressamente l’autorità esecutiva a effettuare controlli per verifi- care se il detentore adempie i suoi obblighi secondo l’OPIR. Per garantire l’informazione passiva, ossia la consultazione su richiesta, bisogna prescrivere sistema- ticamente che i risultati degli esami e delle valutazioni da parte dell’autorità esecutiva siano annotati per iscritto (cfr. anche art. 6 cpv. 3bis e art. 7 cpv. 1). Anche qui l’autorità esecutiva è quindi obbligata ad annotare per iscritto i risultati dei controlli. Cpv. 2: l’autorità esecutiva deve stabilire la frequenza (gli intervalli) dei controlli in funzione del poten- ziale di pericoli, del genere e della complessità dell’impianto nonché dei risultati di controlli precedenti. Si è pertanto rinunciato a fissare tale frequenza in questo articolo. Nella revisione dell’aiuto all’esecuzione dedicato all’OPIR sono forniti gli elementi necessari per decidere, sulla scorta di uno studio commissionato dall’UFAM completato nel 2012.
Art. 9 Informazione sull’esito dei controlli In seguito all’attuazione della Convenzione di Aarhus, le informazioni sull’ambiente accessibili su ri- chiesta sono ora disciplinate all’articolo 10e LPAmb. L’articolo 9 OPIR può quindi essere abrogato (cfr. cap. 1.3.5). In merito all’informazione attiva confronta gli articoli 13 e 20 modificati.
Art. 10 Indicazioni sul trasporto di merci pericolose I detentori devono mettere a disposizione delle autorità e aggiornare le indicazioni sul volume del traf- fico su rotaia (cpv. 1) e sul Reno (cpv. 4) già in sede di breve rapporto (per le ferrovie ciò avviene in base allo screening dei rischi e al monitoraggio concordato). Per le strade (cpv. 2 e 3), le statistiche dettagliate dell’Ufficio federale di statistica (UST) consentono di rinunciare a questo rilevamento one- roso di dati sul traffico e di abrogare l’articolo (cfr. cap. 1.3.3).
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2.3 Sezione 4: Compiti dei Cantoni
Art. 13 Informazione e allarme Cpv. 1: ai fini della prevenzione, anche i Cantoni devono ora informare il pubblico attivamente (cfr. cap. 1.3.5) indicando i nomi dei detentori e l’ubicazione delle aziende e delle vie di comunicazione sul loro territorio nonché eventuali «settori contigui» secondo l’articolo 11a capoverso 2 OPIR (area di coordinamento). Per le aziende, le altre strade di grande transito e il Reno, questa informazione è assicurata di norma attraverso portali cantonali di geoinformazione, nel frattempo operativi in tutti i Cantoni. Cpv. 2 e 3: i capoversi sono semplicemente rinumerati.
Art. 15 Coordinamento dei controlli Siccome l’obbligo di effettuare controlli (ispezioni) (art. 8b) riguarda tutti gli impianti soggetti all’OPIR, l’espressione «controlli d’azienda» non è esatta e viene corretta.
2.4 Sezione 5: Compiti della Confederazione
Art. 18 Indicazioni sull’importazione, sull’esportazione e sul transito di merci pericolose su strada [abrogato] Le statistiche dettagliate dell’Ufficio federale di statistica (UST) consentono di rinunciare a questo rile- vamento oneroso di dati sul traffico e di abrogare l’articolo (cfr. cap. 1.3.3).
Art. 19 Elaborazione delle indicazioni sul trasporto di merci pericolose su strada [abrogato] In seguito all’abrogazione degli articoli 10 e 18 anche questo articolo è superfluo ed è quindi abrogato (cfr. cap. 1.3.3).
Art. 20 Informazione Cpv. 1: analogamente ai Cantoni (cfr. art. 13) anche i servizi federali devono informare il pubblico atti- vamente (cfr. cap. 1.3.5). Per le aziende, le strade nazionali, gli impianti ferroviari e gli impianti di tra- sporto in condotta nella loro sfera di competenza, questa informazione è assicurata di norma attra- verso i portali federali di geoinformazione. Cpv. 2: il capoverso è semplicemente rinumerato.
Art. 21 Commissioni di esperti Cpv. 1: inserimento dell’abbreviazione del Dipartimento (DATEC) ed esplicitazione del nome dell’ufficio (UFAM). Cpv. 2: «microrganismi geneticamente modificati o patogeni» è sostituito con «organismi genetica- mente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato» (cfr. il commento relativo al cpv. 2 lett. b). Per la commissione di esperti già menzionata nell’articolo 1 capoverso 3 viene ora utilizzata la sigla (CFSB).
2.5 Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 23a Modifica degli allegati Il nuovo sistema di classificazione dei prodotti chimici GHS, che prevede una graduazione più detta- gliata rispetto al sistema precedente e, in particolare, una classificazione basata meglio sulla via di assunzione delle sostanze e dei preparati, ha consentito, nel quadro della revisione, di adeguare il campo d’applicazione in base alle esperienze acquisite. Per le principali sostanze e i preparati è stata effettuata un’analisi dell’impatto (impact assessment) per verificare se i quantitativi soglia tengono 10/14
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sufficientemente conto del potenziale di pericoli. Non è tuttavia possibile escludere che in seguito all’adeguamento una sostanza o un preparato disponga di un quantitativo soglia che non rispetta in misura adeguata il potenziale di pericoli. In simili casi, dopo consultazione da parte dell’organo di contatto addetto all’esecuzione dell’OPIR, l’elenco delle eccezioni deve permettere di assumere que- ste sostanze e preparati tenendo conto di un quantitativo soglia adeguato. Inoltre, le nuove costruzioni lungo gli impianti ferroviari o il trasferimento del traffico di merci pericolose possono causare uno spo- stamento dei rischi su tratte finora non soggette all’OPIR. Sia i quantitativi soglia stabiliti per le sostanze e i preparati che il campo di applicazione per gli impianti ferroviari devono quindi essere se del caso adeguati. Per tale ragione, al Dipartimento va attribuita la competenza di poter adeguare a eventuali sviluppi l’elenco dei quantitativi soglia stabiliti (all. 1 n. 3) e l’elenco degli impianti ferroviari soggetti all’OPIR (all. 1.2a). Le autorità esecutive hanno ora la possibilità di escludere dal campo di applicazione dell’OPIR aziende con attività della classe 3 secondo l’OIConf se, in base alle loro proprietà, gli organismi utiliz- zati non possono propagarsi in modo incontrollato nella popolazione e nell’ambiente e se, in caso di incidente rilevante, non causano pericoli gravi. Gli organismi del gruppo 3 che soddisfano i criteri menzionati sono riportati nell’allegato 1.4. In quanto allegato dell’OPIR, l’elenco assume carattere giuridicamente vincolante. L’adeguamento dell’elenco viene delegato al Dipartimento (DATEC), che gestisce l’elenco d’intesa con gli altri uffici federali competenti e dopo aver sentito la CFSB. Le aziende con attività della classe 3 possono essere escluse dal campo di applicazione dell’OPIR solo dopo che gli organismi del gruppo 3 sono stati integrati nell’allegato 1.4.
Art. 24 Modifica del diritto vigente Art. 2 cpv. 4 OIConf: «microrganismi» è sostituito con «organismi» per tener conto dell’estensione del campo d’applicazione dell’OPIR riveduta agli organismi alloctoni. All. n. 80.8 OEIA: siccome questo allegato recepisce le disposizioni dell’OPIR riveduta e/o rimanda direttamente a esse, tutte le attività sottoposte all’OPIR sono sottoposte anche all’OEIA. Lo stesso vale per l’esonero da parte delle autorità cantonali, se il progetto lo consente.
Art. 25 Disposizioni transitorie Le disposizioni transitorie del 1991 non sono più necessarie e l’articolo è abrogato.
Art. 25b Disposizioni transitorie della modifica del ... Cpv. 1: il periodo transitorio per l’inoltro del breve rapporto da parte dei detentori dei nuovi impianti inseriti nel campo d’applicazione è di due anni, analogamente a quanto previsto all’entrata in vigore dell’OPIR nel 1991. Per gli altri obblighi mutati o nuovi non è previsto alcun periodo transitorio.
2.6 Allegato 1 Campo d’applicazione e rapporto
Allegato 1.1 Quantitativi soglia per sostanze, preparati o rifiuti speciali La procedura di determinazione dei quantitativi soglia per le sostanze e i preparati mediante un elenco di quantitativi soglia fissi (n. 3, detto anche «elenco delle eccezioni» poiché a tali sostanze non si ap- plicano i criteri di cui ai n. 4 e 5) e un elenco di criteri (n. 4) resta sostanzialmente invariata, ma i criteri si fondano ora perlopiù sulla classificazione GHS (secondo il regolamento CLP dell’UE o regolamento (CE) n. 1272/2008). Il GHS consente però una classificazione più dettagliata di quella vigente, il che permette di definire i quantitativi soglia in modo da focalizzare meglio il campo d’applicazione sulle aziende che possono avere il potenziale di provocare gravi danni. Nel complesso l’adozione di questa classificazione più dettagliata comporta uno snellimento del campo d’applicazione. Per la determinazione dei quantitativi soglia per il gruppo eterogeneo delle sostanze ad alta attività (HAS) non è possibile applicare i criteri GHS, poiché non tengono conto delle proprietà ad alta attività. L’UFAM ha pertanto elaborato, in collaborazione con rappresentanti dei Cantoni e dell’industria, criteri per la determinazione delle HAS (all. 1 n. 5) e per le HAS ha fissato un quantitativo soglia di 11/14
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20 chilogrammi. Una valutazione dell’impatto ha rivelato che in base a questi criteri sarà inserita nel campo d’applicazione al massimo una ventina di aziende finora non sottoposte all’OPIR. La verifica dei criteri HAS non è necessaria per tutte le sostanze o i preparati. Tale fattispecie sarà chiarita in un aiuto all’esecuzione separato (previsto per il 2015). L’elenco delle eccezioni, che enumera le sostanze e i preparati con un quantitativo soglia differente da quello che si applicherebbe in base all’elenco dei criteri, è adeguato ai nuovi criteri, osservando i se- guenti principi: • le sostanze e i preparati che soddisfano i criteri per le HAS (e a cui si applica un quantitativo soglia di 20 kg) sono stralciati dall’elenco delle eccezioni; • nell’elenco sono inseriti (con un quantitativo soglia di 500 kg) le sostanze e i preparati per cui la direttiva Seveso III applica un quantitativo soglia di 500 chilogrammi, mentre il nuovo elenco dei criteri applicherebbe un quantitativo soglia superiore; • le sostanze e i preparati per cui l’elenco delle eccezioni vigenti applica un quantitativo soglia di 1 chilogrammo e la direttiva Seveso III un quantitativo soglia di 500 chilogrammi sono ora menzionati anche nell’elenco delle eccezioni con un quantitativo soglia di 500 chilogrammi; • i carburanti a base di etanolo con vari tenori di etanolo nella benzina sono inseriti nell’elenco delle eccezioni in analogia ai quantitativi soglia per i carburanti benzina e cherosene; • siccome in base ai criteri GHS sono ancora classificati come sostanze pericolose solo i con- cimi a base di nitrato di ammonio con un titolo di azoto del 33,5 per cento e di conseguenza non sono presi in considerazione i possibili pericoli di detonazione e ossidazione, per i concimi a base di nitrato di ammonio con un titolo di azoto ≥ 25 per cento l’elenco delle eccezioni fissa un quantitativo soglia di 20 000 chilogrammi rispettivamente, in caso di risultato negativo nella prova di resistenza alla detonazione e all’ossidazione, un quantitativo soglia di 200 000 chilo- grammi. È necessario anche adeguare i quantitativi soglia per i rifiuti speciali e tale adeguamento è effettuato dal DATEC parallelamente alla procedura di revisione dell’OPIR mediante la revisione dell’elenco dei rifiuti. Al numero 22 dell’allegato sono semplicemente adeguate alla terminologia del GHS le proprietà da prendere in considerazione.
Allegato 1.2a Campo d’applicazione per gli impianti ferroviari Le tratte degli impianti ferroviari che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR sono iscritte in un elenco. Il formato dell’elenco corrisponde a quello degli allegati 1 e 2 dell’ordinanza dell’UFT relativa all’ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF-UFT; RS 742.122.4). Le tratte delle linee menzionate in questo elenco che si trovano in territorio estero non sono soggette all’OPIR.
2.7 Allegato 2 Adozione di misure di sicurezza
Nella pratica la distinzione tra misure di sicurezza generali e particolari non si è rivelata utile ed è so- stituita dalla nuova procedura (cfr. cap. 1.3.2), nell’ambito della quale occorre stabilire nel singolo caso le misure di sicurezza adeguate e la loro entità. I principi degli ex allegati 2 e 3, che in genere sono formulati in modo aperto e devono essere interpretati, possono essere riuniti sotto l’etichetta di «mi- sure di sicurezza». La procedura secondo l’allegato 2.1 è un elenco sistematico, esaustivo e vinco- lante, mentre gli altri allegati contengono elenchi esemplificativi e non esaustivi di misure per ogni tipo di impianti (l’art. 3 cpv. 3 vi rimanda precisando «segnatamente»). Se e in quale entità tali misure debbano essere adottate in un impianto concreto scaturisce dalla procedura sistematica.
Allegato 2.1 Procedura per le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta La procedura definita si fonda sui vari standard per i sistemi di gestione della sicurezza (SMS), come ad esempio le prescrizioni della direttiva Seveso III e i requisiti europei relativi ai SMS per gli impianti ferroviari o per gli impianti di trasporto in condotta, come pure sugli elementi del concetto per la sicu- 12/14
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rezza e la salute sul luogo di lavoro. La procedura è formulata in modo da poter essere applicata, in casi semplici, efficacemente anche senza ulteriori spiegazioni. La formulazione tiene inoltre conto del fatto che, a seguito dei quantitativi soglia più bassi stabiliti nell’OPIR rispetto alla direttiva Seveso III, anche le PMI possono soddisfare queste esigenze a costi contenuti e basandosi su altri atti normativi.
Allegato 2.2 Misure per le aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali L’elenco esemplificativo e non esaustivo delle misure di sicurezza è derivato dagli ex principi per le misure di sicurezza generali e particolari di sicurezza con le seguenti modifiche: Lett. d: finora per i dispositivi di misurazione, di comando e di regolazione era richiesta unicamente l’«efficacia». Dall’esperienza maturata durante l’esecuzione è emersa l’esigenza che tali dispositivi siano anche «idonei» e il testo è stato adeguato di conseguenza. Lett. f: oltre alla sorveglianza e alla manutenzione è ora menzionato espressamente anche il controllo periodico. La sorveglianza e la manutenzione garantiscono il funzionamento delle parti d’impianto importanti per la tecnica della sicurezza, mentre un controllo periodico serve a constatare che le parti d’impianto identificate come importanti per la tecnica della sicurezza siano ancora quelle giuste. L’obbligo di conservare le prove dei controlli, menzionato finora espressamente sotto le misure parti- colari di sicurezza, è sostituito con un obbligo generale di documentazione. Lett. g: l’aggiornamento dell’elenco «una volta la settimana», menzionato finora sotto le misure parti- colari di sicurezza, è reso più flessibile con il termine «attuale». Lett. h: dall’esperienza maturata durante l’esecuzione è emerso che in molte aziende si presta troppo poca attenzione alla conservazione delle conoscenze malgrado gli avvicendamenti di personale (ge- stione delle conoscenze). Essa è pertanto menzionata espressamente quale misura di sicurezza. Lett. i: come sinonimo di «guasti importanti di funzionamento» è ora introdotta l’espressione «quasi incidenti rilevanti» per instaurare un riferimento inequivocabile alla direttiva Seveso III e alla Conven- zione ILO sulla prevenzione degli incidenti industriali maggiori. L’obbligo di conservazione menzionato finora espressamente sotto le misure particolari di sicurezza è sostituito con l’espressione flessibile «per un periodo sufficiente».
Allegato 2.3 Misure per le aziende con organismi L’elenco esemplificativo e non esaustivo delle misure di sicurezza è derivato dai principi applicati in passato per le misure di sicurezza generali e particolari di sicurezza con le seguenti modifiche: Lett. b - d: queste misure sono ora estese anche alle aziende con organismi, in analogia alle misure generali di sicurezza per le aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali.
Allegato 2.4 Misure per le vie di comunicazione L’elenco esemplificativo e non esaustivo delle misure di sicurezza è derivato dagli ex principi per le misure di sicurezza generali.
Allegato 2.5 Misure per gli impianti di trasporto in condotta L’elenco esemplificativo e non esaustivo delle misure di sicurezza è derivato dagli ex principi per le misure di sicurezza generali.
2.8 Allegato 3 Misure particolari di sicurezza
Siccome è abolita la distinzione tra misure di sicurezza «generali» e «particolari» (cfr. cap. 1.3.2) l’allegato 3 è abrogato.
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2.9 Allegato 4 Analisi dei rischi
Allegato 4.2 Aziende con organismi Il termine «microrganismi» è sostituito con «organismi» (cfr. il commento relativo al cpv. 2 lett. b).
2.10 Allegato 5 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
N. I: nell’articolo 2 capoverso 4 OIConf, «microrganismi» è sostituito con «organismi» (cfr. il commento relativo al cpv. 2 lett. b). N. II: il numero 80.8 dell’allegato OEIA è stralciato definitivamente. In tal modo, le aziende che svol- gono attività delle classi 3 o 4 con organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato non saranno più soggette all’OEIA. Da un lato, il diritto europeo (direttiva VIA 2011/92) non menziona questo tipo di aziende e, dall’altro, tutti gli aspetti rilevanti dal punto di vista ambientale sono già disciplinati nell’OIConf o nell’OPIR. Secondo l’OIConf, per tutte le attività delle classi 3 o 4 è necessaria un’autorizzazione federale per il caso singolo (emanata da UFAM, UFSP o UFAG) e secondo l’OPIR occorre un breve rapporto oppure addirittura un’analisi o una valutazione dei rischi.
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