14.xxx
Avamprogetto per la consultazione ottobre 2014
Decreto federale sulla seconda tappa d'apertura del mercato dell'energia elettrica
Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
2014–...... 1
Compendio
Scopo del presente decreto federale è l'apertura totale del mercato dell'energia elettrica. Chiunque potrà acquistare energia elettrica dal fornitore di propria scelta, mentre oggi ciò è possibile soltanto per i grandi consumatori. Le economie domestiche e altri piccoli consuma- tori finali continueranno ad avere la possibilità di acquistare energia elettrica a prezzi adeguati, trasparenti e unitari dalle imprese di ap- provvigionamento presso cui si riforniscono attualmente.
Situazione iniziale La legge sull'approvvigionamento elettrico è stata approvata dal Parlamento nel 2007. Oltre a garantire l'approvvigionamento di energia elettrica, lo sco- po principale di questa legge è la creazione di un mercato dell'elettricità competitivo. Secondo le disposizioni legali, l'apertura del mercato dell'ener- gia elettrica deve avvenire in due fasi. Nella prima fase, attualmente in cor- so, soltanto i consumatori finali con un consumo annuo pari o superiore a
100 MWh di energia elettrica per centro di consumo hanno accesso al mer-
cato e pertanto la possibilità di scegliere il fornitore di energia elettrica. Tutti gli altri consumatori finali non hanno invece possibilità di scelta e devono acquistare l'energia elettrica dal gestore della rete di distribuzione locale. Pertanto, durante questa fase d'apertura parziale del mercato, gran parte dei consumatori finali è esclusa dalla concorrenza. Di conseguenza, le econo- mie domestiche come pure le piccole e medie imprese sono penalizzate dato che non possono passare a offerte più economiche e concludere con- tratti a condizioni quadro più vantaggiose. In particolare per le imprese, questa situazione può comportare uno svantaggio concorrenziale rispetto ai concorrenti che possono scegliere liberamente il fornitore di energia elettri- ca.
Punti essenziali del progetto L'articolo 34 capoverso 3 della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) stabilisce che le disposizioni contenenti i principi della seconda fase d'aper- tura del mercato (apertura totale) saranno messe in vigore mediante un decreto federale sottostante a referendum facoltativo. Dopo che il mercato sarà stato completamente aperto, i consumatori finali in Svizzera potranno in linea di principio scegliere liberamente da quale fornito- re acquistare l'energia elettrica. I gestori di rete sono tenuti ad accordare a tutti i partecipanti al mercato l'accesso non discriminatorio alla rete. Ai con- sumatori finali con un consumo annuo inferiore a 100 MWh di energia elettri- ca per centro di consumo è garantito un servizio universale con approvvigio- namento assicurato. Questo gruppo di consumatori potrà scegliere se continuare ad approvvigionarsi presso lo stesso fornitore o concludere un contratto di fornitura elettrica con un'altra impresa. Il servizio universale
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previsto dalla legge sull'approvvigionamento elettrico con la dicitura «Model- lo opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato» garantisce il diritto di approvvigionarsi in ogni momento con la quantità desiderata di energia elettrica, della qualità necessaria e a tariffe adeguate. La sorveglianza dei prezzi nel settore del servizio universale assicurato incombe alla Commis- sione federale dell'energia elettrica.
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Indice
Compendio 2
1 Punti essenziali del progetto 6
1.1 Situazione iniziale 6
1.2 La normativa proposta 8
1.2.1 Modifiche della legge secondo l'articolo 34
capoverso 3 LAEl 8
1.2.2 Prospettiva: modifica di ordinanza 10
1.2.3 Accesso non discriminatorio alla rete 11
1.2.4 Modello opzionale di approvvigionamento elettrico
assicurato 11
1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta 12
1.3.1 Seconda tappa d'apertura del mercato 12
1.3.2 Regolazione del servizio universale e verifica
dell'adeguatezza da parte della ElCom 13
1.4 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo 15
1.5 Attuazione 17
1.5.1 Regolamentazione a livello di ordinanza 17
1.5.2 Cooperazione con le organizzazioni interessate 20
1.6 Interventi parlamentari 20
2 Commento ai singoli articoli 21
3 Ripercussioni 24
3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni 24
3.2 Ripercussioni economiche 24
3.2.1 Panoramica dei principali risultati 24
3.2.2 Ripercussioni per la crescita, l'occupazione, il benessere e il
commercio estero 25
3.2.3 Ripercussioni per le economie domestiche 26
3.2.4 Ripercussioni per determinati settori 26
3.3 Ripercussioni per l'ambiente 27
4 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio
federale 27
4.1 Rapporto con il programma di legislatura 27
4.2 Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale 27
4.2.1 Rapporto con la Strategia energetica 2050 27
4.2.2 Rapporto con la strategia in materia di infrastrutture 28
5 Aspetti giuridici 28
5.1 Costituzionalità e legalità 28
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 29
5.3 Forma dell'atto 30
5.4 Subordinazione al freno alle spese 30
4
5.5 Delega di competenze legislative 30
5.6 Protezione dei dati 31
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1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Con l'approvazione da parte del Parlamento della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico1 (LAEl) è stata decisa l'apertura progressi- va del mercato dell'elettricità. Dal nuovo regime di mercato ci si attende una diminuzione dei prezzi dell'energia elettrica, la crescita dell'economia, una maggiore competitività a livello internazionale, che il settore elettrico diventi più innovativo per effetto della concorrenza e che tenga conto in misura maggiore delle esigenze della clientela. L'apertura a tappe del mercato è stata tra l'altro motivata dal fatto che per- mette di prendere in considerazione le richieste e le esigenze dei diversi operatori del mercato dell'elettricità. Inoltre, fa sì che le esperienze maturate durante la prima tappa d'apertura (apertura parziale) possano essere utiliz- zate come elementi su cui far poggiare la decisione di aprire integralmente il mercato.2 Nella fase attuale d'apertura parziale del mercato, i consumatori finali con un consumo annuo pari o superiore a 100 MWh di energia elettrica per centro di consumo hanno accesso illimitato al mercato. Le economie domestiche e altri consumatori finali con un consumo annuo inferiore continuano ad acqui- stare l'energia elettrica dal proprio gestore della rete di distribuzione locale e non hanno la possibilità di scegliere un altro fornitore. Pertanto, la scelta del prodotto di energia elettrica è circoscritta all'offerta di questo fornitore. Conformemente all'articolo 34 capoverso 3 LAEl, l'apertura totale del merca- to dell'elettricità sarà realizzata attraverso un decreto federale sottostante a referendum facoltativo. Oggetto del presente testo è il decreto federale. In un mercato completamente aperto, l'accesso alla rete è garantito a tutti i partecipanti in modo tale che ogni cliente possa scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica. I consumatori finali con un consumo annuo inferiore a 100 MWh di energia elettrica per centro di consumo (picco- li consumatori finali) possono scegliere se ricorrere a un servizio universale assicurato offerto dal proprio gestore di rete locale (cosiddetto modello op- zionale di approvvigionamento elettrico assicurato) o se acquistare l'elettrici- tà presso un fornitore di propria scelta. Dalle esperienze finora maturate emerge che i consumatori finali aventi accesso alla rete e i gestori della rete di distribuzione traggono vantaggi dall'apertura parziale del mercato e dallo sviluppo della concorrenza sul mercato dell'energia elettrica. La diminuzione dei prezzi del commercio all'ingrosso nell'Unione europea (UE) ha fatto sì che i prezzi sul mercato aperto siano in parte più vantaggiosi delle tariffe applicate dalle imprese di
1 RS 734.7 2 Messaggio del 3 dicembre 2004 concernente la modifica della legge sugli impianti elettri- ci e la legge sull’approvvigionamento elettrico, FF 2005 1447, qui 1448, 1457 seg., 1464.
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approvvigionamento ai consumatori finali che non hanno la possibilità di scegliere il fornitore. I consumatori finali con accesso al mercato si avvalgo- no in misura crescente delle offerte del libero mercato. Inoltre, la concorren- za ha spinto le imprese di approvvigionamento elettrico già affermate a sviluppare offerte più adatte al mercato. L'apertura parziale del mercato ha inoltre contribuito a una migliore integrazione della Svizzera nel mercato interno europeo; i grandi consumatori finali possono in linea di principio scegliere fornitori di energia elettrica anche al di fuori della Svizzera e, al contrario, i fornitori svizzeri guardano con interesse alla clientela dell'area dell'UE. Pertanto, durante la fase d'apertura parziale del mercato, la concorrenza si è sviluppata positivamente e le ripercussioni favorevoli della liberalizzazione, attese con l'emanazione della LAEl, si sono verificate. Le esperienze dei mercati esteri indicano, inoltre, che la concorrenza funziona anche quando il mercato dell'energia elettrica è completamente aperto, a condizione che sussistano condizioni quadro regolatorie adeguate quali principalmente la regolamentazione efficace della rete di trasporto e delle reti di distribuzione, l'accesso non discriminatorio alla rete, l'esistenza di mercati all'ingrosso, di fornitori indipendenti di prestazioni di servizio relative al sistema come pure di un regolatore indipendente.3 Anche i piccoli consumatori finali devono poter beneficiare dei vantaggi che il libero accesso al mercato offre ai grandi consumatori. L'apertura totale del mercato permette ai piccoli consumatori finali di scegliere offerte più econo- miche, circostanza che costituirà un vantaggio soprattutto per i consumatori che pagano tariffe dell'energia elettrica relativamente elevate. Inoltre, con offerte interessanti, i fornitori si creano ulteriori possibilità di vendita sul mercato. Le distorsioni di concorrenza sono eliminate poiché non soltanto i grandi consumatori, ma anche, in particolare, le piccole imprese possono scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e approvvigionarsi a condi- zioni possibilmente più vantaggiose dopo aver comparato le offerte sul mer- cato. Durante la seconda tappa d'apertura del mercato, i piccoli consumatori finali continuano ad avere la possibilità di approvvigionarsi dalle imprese presso cui si riforniscono attualmente a tariffe sottoposte a regolazione. Le imprese di approvvigionamento elettrico sono tenute ad approvvigionare come in passato, a prezzi adeguati, i piccoli consumatori allacciati alla loro rete che non optano per il cambiamento del fornitore. Inoltre, il passaggio dal servizio universale sottoposto a regolazione al libero mercato deve essere agevolato da condizioni quadro adeguate. Un ritorno al servizio universale è consentito e, in questo modo, viene promossa la disponibilità dei piccoli clienti finali a cambiare fornitore.
3 Cfr. Joskow, P. (2008), Lessons learned from Electricity Market Liberalization, in: Energy Journal, Special Issue: Papers in Honor of David Newberry, pagg. 9–41.
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1.2 La normativa proposta
1.2.1 Modifiche della legge secondo l'articolo 34 capover-
so 3 LAEl Conformemente all'articolo 34 capoverso 3 LAEl, gli articoli 7 e 13 capover- so 3 lettera b saranno messi in vigore cinque anni dopo l’entrata in vigore di questa legge mediante un decreto federale sottostante a referendum facolta- tivo. Nello stesso decreto verranno abrogati gli articoli 6, 13 capoverso 3 lettera a e 29 capoverso 1 lettera a. Il tenore delle disposizioni da porre in vigore è stato deciso già con l'appro- vazione della LAEl. Esse non possono subire modifiche materiali nel quadro del decreto federale. I lavori concernenti la seconda fase d'apertura del mercato sono stati accan- tonati nel marzo 2011 dopo la catastrofe nucleare di Fukushima, vista l'ur- genza del nuovo orientamento della politica energetica (Strategia energetica 2050). Di conseguenza, l'emanazione del decreto federale è stato posposto rispetto al calendario inizialmente previsto. Nel contempo, per effetto del rinvio, è possibile prendere più adeguatamente in considerazione gli obiettivi della Strategia energetica 2050 in sede di ulteriore impostazione della rego- lazione del mercato dell'energia elettrica. È previsto di porre in vigore le modifiche menzionate all'inizio 2017. In que- sto caso, per i piccoli consumatori finali, la prima data utile per passare a un fornitore diverso è il 1° gennaio 2018. Tenuto conto della notevole importanza politica e del grande impatto eco- nomico dell'apertura totale del mercato, viene svolta una consultazione (cfr. art. 3 cpv. 2 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di con- sultazione4). Di seguito sono riportati i testi di legge che entrano in vigore o sono abrogati per effetto del decreto federale. L'articolo 7 entra in vigore: L'articolo 7 recita: Art. 7 Modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato 1I gestori delle reti di distribuzione prendono i provvedimenti necessari affin- ché, nel loro comprensorio, possano fornire in ogni momento ai consumatori finali che, con un consumo annuo inferiore a 100 MWh per centro di consu- mo, non fanno uso del loro accesso alla rete secondo l’articolo 13 capoverso 1, la quantità desiderata di energia elettrica, della qualità necessaria e a tariffe adeguate. 2 I gestori delle reti di distribuzione fissano, nei loro comprensori, un tariffario unitario per i consumatori finali secondo il capoverso 1 che hanno un profilo di consumo equivalente e ricevono energia elettrica dello stesso livello di tensione. I tariffari per l’energia elettrica sono fissi per almeno un anno e sono pubblicati suddivisi in «utilizzazione della rete», «fornitura di energia», «tasse» e «prestazioni a enti pubblici».
4 RS 172.061
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3 Per determinare la componente tariffaria relativa all’utilizzazione della rete
si applicano gli articoli 14 e 15. Per la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia il gestore di rete tiene una contabilità per unità finali di imputazione. 4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare le modalità contrat- tuali.
Inoltre, entra in vigore l'articolo 13 capoverso 3 lettera b. La lettera a dello stesso capoverso è abrogata: Art. 13 Accesso alla rete 1 I gestori di rete sono tenuti a garantire a terzi l’accesso non discriminatorio alla rete. (già in vigore; finora tuttavia non si applica ai piccoli consumatori finali, cfr. art. 6 cpv. 6 LAEl)
2 L’accesso alla rete può essere negato, con motivazione scritta, entro dieci
giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda, qualora il gestore di rete dimostri che (già in vigore): a. ne risulterebbe minacciata la sicurezza della gestione della rete; b. non vi è capacità libera disponibile; c. in caso di utilizzazione transfrontaliera della rete, non è concessa la reciprocità da parte dello Stato estero; o d. sussiste un’eccezione secondo l’articolo 17 capoverso 6.
3 Nell’attribuzione di capacità nella rete, hanno la precedenza, rispetto ad
altre forniture, nell’ordine: a. le forniture a consumatori finali secondo l’articolo 6 capoverso 1; (a- brogato) b. le forniture a consumatori finali secondo l’articolo 7 capoverso 1; (nuovo) c. le forniture di energia elettrica a partire da energie rinnovabili, in par- ticolare la forza idrica (già in vigore).
Sono abrogati l'articolo 6 e 29 capoverso 1 lettera a che recitano: Art. 6 Obbligo di fornitura e impostazione tariffale per i consumatori fissi finali 1I gestori delle reti di distribuzione prendono i provvedimenti necessari affinché, nel loro comprensorio, possano fornire in ogni momento ai consu- matori fissi finali e ai consumatori finali che rinunciano all’accesso alla rete la quantità desiderata di energia elettrica, della qualità necessaria e a tariffe adeguate.
2 Sono consumatori fissi finali ai sensi del presente articolo le economie
domestiche e gli altri consumatori finali con un consumo annuo inferiore a
100 MWh per centro di consumo.
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3 I gestori delle reti di distribuzione fissano, nei loro comprensori, un tariffario unitario per i consumatori fissi finali che hanno un profilo di consumo equiva- lente e ricevono energia elettrica dello stesso livello di tensione. I tariffari per l’energia elettrica sono fissi per almeno un anno e sono pubblicati suddivisi in «utilizzazione della rete», «fornitura di energia», «tasse» e «prestazioni a enti pubblici».
4 Per determinare la componente tariffaria relativa all’utilizzazione della rete
si applicano gli articoli 14 e 15. Per la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia il gestore di rete tiene una contabilità per unità finali di imputazione. 5 I gestori delle reti di distribuzione hanno l’obbligo di traslare proporzional- mente sui consumatori fissi finali i vantaggi tariffari derivanti dal loro libero accesso alla rete.
6 I consumatori fissi finali non hanno diritto d’accesso alla rete secondo
l’articolo 13 capoverso 1. Art. 29
1 È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:
a. non trasla i vantaggi di prezzo o lo fa solo in maniera insufficiente (art. 6);
Ulteriori modifiche a livello di legge non sono previste nel contesto della seconda fase d'apertura del mercato.
1.2.2 Prospettiva: modifica di ordinanza
L'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico5 (OAEl) disciplina, secondo l'articolo 1 capoverso 1, soltanto la prima fase d'apertura del mercato dell'elettricità, durante la quale i consumatori finali con un con- sumo annuo inferiore a 100 MWh di energia elettrica per centro di consumo non hanno diritto d'accesso alla rete ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 LAEl. Di conseguenza, l'OAEl deve essere sottoposta a revisione. Da un lato si tratta di completare l'OAEl con le disposizioni d'esecuzione relative agli articoli 7 e 13 capoverso 3 lettera b che entreranno in vigore, dall'altro, occorre modificare o abrogare le disposizioni d'esecuzione che non corrispondono più alla nuova situazione giuridica e del mercato. In particola- re, occorre rivedere le modalità (contrattuali) riguardanti il modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato (scadenze, costi per il cambia- mento di fornitore), la verifica delle tariffe del servizio universale, nonché eventualmente altri dettagli che sono necessari a garantire l'accesso non discriminatorio alla rete.
5 RS 734.71
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1.2.3 Accesso non discriminatorio alla rete
L'articolo 13 LAEl conferisce il diritto all'utilizzazione della rete. L’accesso alla rete garantisce la libertà di acquistare elettricità da un fornitore di propria scelta oppure di immettere elettricità in una rete qualunque.6 Il gestore di rete ha l'obbligo di garantire l'accesso non discriminatorio alla rete. Pertanto non può privilegiare la propria impresa o le imprese associate. Ciò è partico- larmente importante nelle imprese di approvvigionamento elettrico integrate verticalmente, ovvero le imprese che svolgono sia funzione di distribuzione o di commercializzazione che di generazione di energia elettrica. In caso di congestioni di capacità, l'approvvigionamento dei consumatori finali è prioritario nel modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato (art. 13 cpv. 3). Questa regolamentazione assicura l'obbligo legale di fornitura dei gestori delle reti di distribuzione secondo l'articolo 7 capoverso 1. L'articolo 13 non contiene disposizioni supplementari dettagliate, ad esempio riguardanti le misure da adottare affinché soprattutto i piccoli consumatori finali possano esercitare il diritto di accesso alla rete senza maggiori ostacoli di fatto (ad es. amministrativi o tecnici) e affinché i nuovi fornitori non siano ostacolati al loro ingresso sul mercato da costi supplementari. Tuttavia, simili regolamentazioni potrebbero essere necessarie per la seconda fase d'aper- tura del mercato in modo che la concorrenza possa realmente funzionare. In questo contesto, il settore dell'elettricità è sollecitato a sviluppare strategie compatibili con la situazione dei piccoli consumatori finali per facilitare sia la percezione del diritto alla scelta del fornitore che il cambiamento di quest'ul- timo. Se conformi alla legge, gli accordi e le regolamentazioni elaborate dal settore possono essere ripresi nelle disposizioni di esecuzione (cfr. art. 3 cpv. 2 LAEl; cfr. anche spiegazioni al n. 1.5). La legge stabilisce già che i costi per il cambiamento di fornitore non posso- no essere fatturati ai consumatori finali (art. 12 cpv. 3 LAEl).
1.2.4 Modello opzionale di approvvigionamento elettrico assi-
curato Ai consumatori finali con un consumo annuo inferiore a 100 MWh per centro di consumo continua ad essere garantito un servizio universale con approv- vigionamento assicurato. Le condizioni di questo servizio universale sono definite nell'articolo 7 LAEl. Invece, il servizio universale con approvvigiona- mento assicurato decade definitivamente per i consumatori finali con un consumo pari o superiore a 100 MWh per centro di consumo. I piccoli consumatori finali possono scegliere se acquistare, come in passa- to, l'energia elettrica presso l'impresa di approvvigionamento locale oppure se passare a un altro fornitore (modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato). Pertanto, il fornitore del servizio universale è il gestore della rete di distribuzione locale. Non appena conclude un contratto di forni- tura di energia elettrica con un altro fornitore (o utilizza un'offerta del gestore
6 Messaggio del 3 dicembre 2004 concernente la modifica della legge sugli impianti elettri- ci e la legge sull’approvvigionamento elettrico, FF 2005 1447, qui 1488.
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della rete di distribuzione soggetta a concorrenza), un piccolo consumatore finale non è più nel servizio universale assicurato. Dopo la disdetta di questo contratto, ha però il diritto di ritornare al servizio universale assicurato, cioè all'approvvigionamento da parte del gestore della rete di distribuzione alle condizioni dell'articolo 7 LAEl. Il servizio universale garantisce il diritto di approvvigionarsi in ogni momento con la quantità desiderata di energia elettrica, della qualità necessaria e a tariffe adeguate. La sorveglianza dei prezzi nel modello opzionale di approv- vigionamento elettrico assicurato spetta secondo l'articolo 21 capoverso 2 lettera a LAEl alla Commissione dell'energia elettrica (ElCom). Tale sorve- glianza deve avvenire ex post ed essere impostata come verifica dell'ade- guatezza. Ciò significa che la ElCom deve controllare, basandosi sui prezzi di offerte comparabili (cosiddetti prezzi comparativi) nel libero mercato e altri criteri, se le tariffe del modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato sono adeguate. Se le tariffe sono eccessivamente elevate, la ElCom le può ridurre.
1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
1.3.1 Seconda tappa d'apertura del mercato
Grazie all'apertura parziale del mercato che ha creato maggiore concorrenza nel mercato svizzero dell'energia elettrica, i grandi consumatori finali di energia elettrica (consumo annuo a partire da 100 MWh) hanno potuto al- meno in parte beneficiare della diminuzione dei prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica. I consumatori finali nel segmento di mercato aperto hanno potuto ridurre i costi dell'energia scegliendo un'altra offerta e benefi- ciare in tal modo dei vantaggi di un mercato che funziona in modo concor- renziale. Sotto la spinta della concorrenza, le imprese di approvvigionamen- to elettrico hanno sviluppato offerte più adeguate al mercato. I fornitori (ovvero le imprese di approvvigionamento affermate e i loro concorrenti) offrono alle grandi imprese contratti individuali a prezzi non distanti da quelli del mercato all'ingrosso. Alle medie imprese sono proposti contratti di ap- provvigionamento completi standardizzati a prezzi interessanti (rispetto alla permanenza nel servizio universale).7 Pertanto, il tasso di cambiamento del fornitore è raddoppiato dal 2011 al 2013; nel 2013, il 13 per cento dei con- sumatori finali con accesso al mercato ha usufruito della possibilità di sce- gliere il fornitore. Misurato in termini di quantità di energia dei consumatori finali con accesso al mercato la quota è del 26 per cento. In tali quote sono compresi sia il passaggio a un altro fornitore che il passaggio a un'altra offerta dello stesso fornitore.8 Il tasso di cambiamento ha continuato a cre- scere nel corso del 2014; attualmente il 27 per cento dei consumatori finali
7 Cfr. BET Dynamo Suisse, Markt und Wettbewerbsanalyse für den Bericht des BFE zu den Massnahmen des StromVG und der StromVV nach Art. 27. Abs. 3 StromVV, Zofin- gen 2013, in particolare il capitolo 3.2.2. 8 Cfr. per lo sviluppo della concorrenza nel quadro dell'apertura parziale del mercato anche il rapporto dell'UFE, Sicurezza di approvvigionamento ed evoluzione della concorrenza in regime di applicazione della LAEl e dell'OAEl, Rapporto ai sensi dell'articolo 27 capo- verso 3 OAEl, Berna, 2013, in particolare il capitolo 4 (disponibile all'indirizzo: www.bfe.admin.ch).
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con diritto di accesso al mercato è nel libero mercato, il che equivale a una quota del 47 per cento della quantità di energia. Grazie all'apertura completa del mercato, anche i piccoli consumatori finali ottengono il diritto di accesso alla rete. I clienti che avevano accesso al mercato già durante la prima fase della sua apertura sono invece esclusi dal servizio universale assicurato. Pertanto, la sorveglianza delle tariffe dell'e- nergia sarà mantenuta soltanto per i piccoli consumatori che preferiscono continuare a rifornirsi di energia elettrica presso l'attuale impresa di approv- vigionamento nel quadro delle prescrizioni dell'articolo 7 (servizio universa- le). In questo modo diminuisce l'intervento dello Stato sul mercato e viene promosso lo sviluppo della concorrenza. In un mercato dell'energia elettrica aperto, la determinazione dei prezzi avviene in modo globale secondo i principi economici, ovvero il prezzo sca- turisce dall'interazione tra l'offerta e la domanda. Secondo la teoria econo- mica, la formazione dei prezzi attraverso i meccanismi del mercato garanti- sce un migliore approvvigionamento, a condizione però che si sviluppi una concorrenza efficace. Il valore economico dei beni determina il livello dei prezzi il che, dal punto di vista economico, rappresenta un importante effetto di regolazione in un'economia di mercato. L'apertura del mercato comporta vantaggi per i consumatori finali poiché possono scegliere liberamente il fornitore e beneficiare di offerte più econo- miche. Le piccole e medie imprese, in particolare quelle che sono già entrate in diretta concorrenza con i grandi consumatori aventi diritto d'accesso al mercato, migliorano la propria competitività. Le attuali distorsioni di concor- renza possono essere eliminate. La varietà delle offerte e delle tariffe au- menta, cioè, grazie all'apertura del mercato diventeranno sempre più nume- rose le offerte adatte alle esigenze dei diversi gruppi di clienti. Se in Svizzera il mercato continua a essere soltanto parzialmente aperto, sarà più difficile integrarlo nel mercato europeo. Senza l'apertura completa del mercato dell'elettricità non potrà neppure essere concluso l'accordo sull'energia elettrica con l'UE poiché le regolamentazioni della prima fase d'apertura sono in contrasto con le disposizioni europee sull'accesso alla rete e sul servizio universale. Un accordo bilaterale sull'energia elettrica aumenterebbe la sicurezza degli investimenti, agevolerebbe l'integrazione della forza idrica in Europa, aumentando così la sicurezza di approvvigiona- mento. Soltanto attraverso un accesso garantito al mercato europeo dell'e- nergia elettrica la Svizzera potrà sfruttare proficuamente la sua funzione al centro della rete (circa il 10% dell'energia elettrica europea passa attraverso la Svizzera). Senza l'accordo sull'energia elettrica, l'accesso al mercato potrebbe essere più difficile e più caro e la sua realizzazione tecnica sareb- be più complessa, circostanza che comporterebbe costi supplementari per l'economia svizzera.
1.3.2 Regolazione del servizio universale e verifica dell'adegua-
tezza da parte della ElCom Il modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato garantisce ai piccoli consumatori finali un approvvigionamento di energia elettrica sicuro,
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sufficiente, di buona qualità e regolato dalle disposizioni legislative. Questo servizio universale protegge le economie domestiche e le piccole e medie imprese da sviluppi indesiderati del mercato, da fluttuazioni dei prezzi e da problemi di approvvigionamento. La sicurezza per i piccoli clienti risiede nel fatto che le tariffe dell'energia elettrica sono fisse per almeno un anno e che il loro ammontare è verificato dalla ElCom. Le tariffe del modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato devono essere adeguate. Ciò significa, in primo luogo, che sono fissate in funzione dei prezzi delle offerte comparabili sul mercato, circostanza che la ElCom deve esaminare. Questo controllo viene effettuato ex post sotto forma di una verifica dell'adeguatezza. Esso è necessario per proteggere i consumatori finali dal potere di mercato che il fornitore del servizio universa- le mantiene nel mercato aperto. Ad esempio, si vuole evitare che il fornitore del servizio universale faccia ricadere soltanto sui clienti del modello opzio- nale di approvvigionamento elettrico assicurato i costi elevati dell'approvvi- gionamento energetico (dovuti a contratti sfavorevoli oppure ad altre condi- zioni svantaggiose), proponendo offerte vantaggiose ai clienti grossisti. A determinate condizioni (cfr. n. 1.5.1), i costi effettivi della produzione o dell'acquisto di energia possono essere presi in considerazione nel quadro della verifica dell'adeguatezza, ma non costituiscono più la base principale, o l'unica base, dell'impostazione tariffale, circostanza che caratterizza la prima fase d'apertura del mercato. Attraverso l'impostazione del servizio universale, ovvero la regolazione ex- post e altre modalità quali scadenze e costi del cambiamento del fornitore (cfr. spiegazioni al n. 1.5), devono essere creati incentivi per una maggiore concorrenza, ferma restando la sicurezza dell'approvvigionamento. L'obietti- vo è che anche le economie domestiche e le piccole imprese possano bene- ficiare dello sviluppo della concorrenza e prendere in considerazione offerte di energia elettrica al di fuori del servizio universale come alternativa all'ap- provvigionamento elettrico assicurato. Solo in tal modo, infatti, è possibile tenere adeguatamente in considerazione l'obiettivo fissato all'articolo 1 della legge sull'approvvigionamento elettrico, cioè la creazione di un mercato dell'elettricità orientato alla competitività. Lo sviluppo di una sana concorrenza dipende dalla regolazione delle tariffe nel modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato. Poiché nel mercato regolato dalla concorrenza e nel servizio universale l'offerta riguar- da beni molto simili che soddisfano le stesse esigenze, sul piano economico i due settori sono strettamente interconnessi. Prima di un eventuale cam- biamento, il consumatore finale comparerà le offerte del libero mercato con quella del servizio universale. La concorrenza a 360 gradi potrà svilupparsi soltanto se la regolazione delle tariffe nel servizio universale assicurato si orienterà a prezzi comparabili sul mercato. Conformemente al diritto vigente, le tariffe dell'energia elettrica del servizio universale si basano sui prezzi di costo di una produzione efficiente e su contratti di acquisto a lungo termine del gestore della rete di distribuzione (art. 6 LAEl in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 1 OAEl, riferimento indica- to come «regolazione dei costi di produzione»). In un mercato completamen- te aperto, una simile regolamentazione ha effetto negativo sulla concorren- za. Se i costi di produzione sono più elevati dei prezzi di mercato conviene
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ricorrere alle offerte del libero mercato. Ma, non appena i prezzi del libero mercato superano i costi di produzione, vi è un incentivo a ritornare al servi- zio universale. Pertanto, le dinamiche della concorrenza sono influenzate in modo determinante dalla regolazione esistente. In una situazione di questo tipo, le imprese di approvvigionamento non hanno alcun incentivo economi- co a investire. Nell'attuale regolazione orientata ai costi, esse non possono trasformare in ricavi aggiuntivi i vantaggi sui costi della loro produzione o dell'acquisto di energia. Al contrario, attraverso la regolazione dei costi di produzione, gli impianti non adeguati al mercato sono finanziati in modo duraturo dai consumatori finali del settore del servizio universale poiché i costi di questi impianti determinano le tariffe applicate in tale ambito e sono così imputati ai consumatori finali.
1.4 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo
La politica energetica dell'UE persegue anche l'obiettivo di garantire il fun- zionamento del mercato energetico e l'approvvigionamento energetico nell'UE. Gli Stati membri sono in linea di principio liberi di determinare la struttura generale del loro approvvigionamento energetico (art. 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea9). Tuttavia, il parametro di riferimento dell'UE è la creazione di un mercato dell'energia armonizzato e liberalizzato su scala europea, che poggi su regolamentazioni comuni, ad esempio per quanto concerne la costruzione del mercato. Con le direttive 2003/54/CE10 e 2009/72/CE11 l'UE ha emanato prescrizioni comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. In virtù di queste disposizioni, dal 1° luglio 2007 tutti i clienti sono dei cosiddetti «clienti idonei», cioè tutti i clienti, siano essi grossisti oppure piccoli o grandi consumatori finali, sono liberi di acquistare energia elettrica da un fornitore a propria scelta. Gli Stati membri devono garantire l'attuazione di un sistema di accesso di questi clienti ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema (direttiva 2009/72/CE, art. 32 par. 1 e art. 33 par. 1 lett. c). La direttiva 2009/72/CE prevede inoltre che, nell'interesse economico gene- rale, gli Stati membri possano imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi alla sicurezza (inclusi la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture) e alla tutela dell'ambiente. Questi obblighi sono chiaramente definiti, traspa- renti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese della Co- munità che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai
9 Versione di cui al Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1.12.2009 e pubblicato in GU CE n. C 115 del 9.5.2008, pag. 47. 10 Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la diret- tiva 96/92/CE «direttiva sull'energia elettrica» (GU. n. L 176 pag. 37). Essa prevedeva l'apertura completa dei mercati dell'energia elettrica entro il 1° luglio 2007 (art. 20 par. 1 e art. 21 par. 1). È stata abrogata con l'emanazione della direttiva 2009/72/CE. 11 Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU. n. L 211 pag. 55).
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consumatori nazionali (art. 3 par. 2). Gli Stati membri impongono alle società di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla propria rete alle condizioni e alle tariffe stabilite (art. 3 par. 3). Inoltre, gli Stati membri devono garantire il servizio universale a tutti i clienti civili, vale a dire il diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. Gli Stati membri sono liberi di estendere il diritto al servizio universale anche alle piccole imprese (art. 3 par. 3). Infine, la direttiva stabilisce che gli Stati membri adot- tano misure adeguate per tutelare i clienti finali e assicurare ai clienti vulne- rabili un'adeguata protezione (art. 3 par. 7). Con il presente decreto federale sono poste in vigore le disposizioni della LAEl che accordano l'accesso alla rete a tutti i consumatori finali e ai piccoli consumatori finali il diritto a un servizio universale assicurato. In questo modo, la Svizzera realizza l'apertura totale del suo mercato e armonizza il suo diritto con le disposizioni dell'UE nella misura in cui, secondo queste ultime, l'accesso regolamentato alla rete è obbligatorio per tutti i clienti finali dal 1° luglio 2007. L'impostazione del servizio universale secondo l'articolo 7 LAEl non è con- traria al diritto dell'UE. Nelle sentenze C-265/0812 e C-242/1013, la Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha chiarito i criteri secondo i quali gli obblighi delle imprese di approvvigionamento elettrico sono compatibili con le disposizioni giuridiche del mercato interno dell'energia. Ne consegue l'interesse economico generale a regolamentazioni vincolanti nell'equilibrio tra gli obiettivi di liberalizzazione e la necessaria tutela dei clienti finali. Oltre ai criteri espressamente menzionati all'articolo 3 paragrafo 2 della direttiva 2009/72/CE, l'obbligo deve in particolare essere conforme al principio della proporzionalità. Ad esempio, è possibile imporre alle imprese incaricate di fornire un servizio pubblico obblighi riguardanti la determinazione dei prezzi dell'approvvigionamento elettrico. Una simile disposizione nazionale è con- forme al criterio della proporzionalità soltanto se permette di garantire la realizzazione dell'obiettivo d'interesse economico generale perseguito, sen- za però andare oltre a ciò che è necessario per il conseguimento di questo obiettivo. In particolare, una misura che per sua natura costituisce un osta- colo alla realizzazione di un mercato interno efficiente non può essere man- tenuta in modo duraturo, ma soltanto per il tempo necessario al raggiungi- mento dell'obiettivo perseguito. È dunque compatibile con il diritto dell'UE intervenire con regolamentazioni nella libera fissazione dei prezzi nella misura in cui sia necessario per la tutela dei piccoli clienti. Anche la maggior parte degli Stati membri dell'UE ha previsto certe regolamentazioni dei prezzi.14 La regolamentazione non do- vrebbe però andare oltre o essere al di sotto del livello necessario. In un
12 Federutility e altri contro Autorità per l’energia elettrica e il gas, procedimento C-265/08 del 20 aprile 2010., cfr. in particolare n. 33 seg. 13 Enel Produzione SpA contro Autorità per l’energia elettrica e il gas, procedimento C- 242/10 del 21 dicembre 2011, cfr. in particolare n. 42, 55 e 75. 14 Cfr. CEER (Council of European Energy Regulators) Status Review of Customer and Retail Market Provisions from the 3rd Package as of 1 January 2012, pag. 26 segg.
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parere motivato15, la Commissione europea ha osservato che, in virtù della legislazione dell'UE, i prezzi devono essere determinati, in primo luogo, dall'offerta e dalla domanda. Impostando le condizioni di un obbligo che limita la libera determinazione dei prezzi, cioè in sede di concretizzazione della regolazione delle tariffe nel quadro del modello opzionale di approvvi- gionamento elettrico assicurato nelle disposizioni esecutive, occorre quindi prestare particolare attenzione al principio della proporzionalità. L'entità dell'intervento deve essere limitato allo stretto necessario e la sua necessità deve essere verificata periodicamente. In quest'ottica, la regolazione del prezzo prevista in forma di verifica dell'adeguatezza ex-post (cfr. n. 1.5) rappresenta un intervento piuttosto modesto rispetto ad altre forme della regolazione delle tariffe (ad es. la regolazione dei costi di produzione, cfr. n. 1.3.2). Infine, occorre notare, che l'attuale apertura parziale del mercato e le dispo- sizioni applicabili in questo quadro (in particolare l'esclusione dei piccoli consumatori finali dall'accesso alla rete) non sono compatibili con le disposi- zioni dell'UE concernenti il mercato interno dell'energia elettrica. L'apertura totale del mercato è pertanto una condizione per la conclusione di un accor- do sull'energia elettrica con l'UE.
1.5 Attuazione
1.5.1 Regolamentazione a livello di ordinanza
Le disposizioni della LAEl (art. 7 e art. 13), il cui testo è già stato definito ed entrerà in vigore con il decreto federale allegato, costituiscono il quadro della seconda tappa d'apertura del mercato. Poiché la densità normativa di queste disposizioni giuridiche è modesta, di seguito verranno trattate punto per punto le modifiche previste nella revisione dell'OAEl. Impostazione della verifica dell'adeguatezza delle tariffe del servizio univer- sale L'attuale disposizione dell'articolo 4 OAEl secondo cui le tariffe nel servizio universale devono basarsi sui prezzi di costo di una produzione efficiente e su contratti di acquisto a lungo termine del gestore della rete di distribuzione deve essere sostituita da una verifica dell'adeguatezza ex-post, nella quale le tariffe devono essere esaminate in base ad adeguati valori comparativi relativi al prezzo delle offerte sul mercato. Questa osservazione comparativa del mercato sfocia nella definizione di un prezzo di riferimento per le fornitu- re di energia nel servizio universale, un riferimento a cui sono misurate successivamente le offerte del servizio universale. Il prezzo di riferimento può discostarsi dai prezzi del servizio universale. Da una parte, occorre tenere conto delle particolarità del servizio universale assicurato, ad esempio della sicurezza garantita dalle tariffe fisse, dall'altra, anche di eventuali incertezze nel raffronto tra i prezzi. Conformemente alla regolamentazione in vigore (che verrà presumibilmente mantenuta anche
15 Comunicato stampa relativo alla «reasoned opinion» del 6 aprile 2011 indirizzata all'Ita- lia, IP/11/414. La procedura d'infrazione contro l'Italia è stata chiusa il 27 febbraio 2012.
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con la piena apertura del mercato), il fornitore del servizio universale è tenu- to a notificare le tariffe entro il 31 agosto (art. 4 cpv. 3 OAEl), mentre i con- sumatori finali con accesso al mercato che intendono uscire dal servizio universale (art. 11 cpv. 4 OAEl) devono darne comunicazione entro il 31 ottobre. Questa regolamentazione costituisce un rischio per il fornitore di energia visto che i prezzi dell'energia elettrica possono cambiare nei due mesi che intercorrono; i consumatori finali hanno invece un'opzione, ovvero la possibilità di tenere conto dell'evoluzione del mercato durante il periodo concesso per la scelta del fornitore. Per questi motivi, le tariffe nel modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato non devono corrispondere ai prezzi di mercato, ma pos- sono essere lievemente più alte o più basse. Se sono più alte, oltre ad assi- curare un servizio pubblico adeguato dal punto di vista del prezzo, si eviterà pertanto che il fornitore di energia elettrica dei clienti del modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato sia penalizzato rispetto a un fornitore che opera sul mercato dato che, a causa delle prescrizioni tariffarie, sarà considerevolmente limitato nella sua libertà economica. La regolazione deve proteggere i consumatori finali solo dai prezzi eccessivi. I costi per la produzione o l'acquisto di energia esposti nel conto dei costi (cfr. art. 7 cpv. 3) possono essere presi in considerazione nel contesto della verifica dell'adeguatezza. Sulla base del conto dei costi, la ElCom può avere accesso alla struttura dell'acquisto di energia e ai calcoli tariffari interni all'impresa e contestarli in caso di tariffe eccessive. Inoltre, in questo modo, si evita o si elimina un possibile sovvenzionamento trasversale tra diversi settori d'impresa per proteggere i consumatori finali nel regime di servizio universale da eccessive tariffe dell'energia elettrica. I costi della produzione e dell'acquisto di energia possono determinare un prezzo più elevato del prezzo di riferimento definito, ad esempio quando un gestore della rete di distribuzione ha concluso contratti di acquisto dell'ener- gia nell'attuale regime di regolazione basato sui costi di produzione e il prezzo fissato contrattualmente è notevolmente più elevato del prezzo di riferimento. L'impresa di approvvigionamento elettrico deve motivare in modo esauriente la computabilità dei costi più elevati e inoltre provare che tali costi sono ripartiti tra diversi gruppi di clienti e non imputati soltanto ai clienti del modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato. Inoltre i contratti che saranno stati conclusi dopo la scadenza inutilizzata del termine di referendum relativo alla LAEl (dopo il 12 luglio 2007) non devono causare prezzi più elevati nel modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato. Da tale data, le imprese di approvvigionamento sono a conoscenza dell'obiettivo della piena apertura del mercato dell'energia elet- trica. Se eccessivamente elevate, la ElCom può abbassare le tariffe del servizio universale. Per quanto concerne l'attuazione concreta della verifica dell'ade- guatezza, dispone di un margine di discrezionalità. In sede decisionale, deve però considerare il possibile impatto delle sue decisioni sulla futura fissazio- ne delle tariffe del servizio universale e sullo sviluppo della concorrenza ad essa legato. La libera formazione dei prezzi deve essere limitata soltanto se questa misura permette di ridurre i prezzi eccessivi del servizio universale. Questa regolamentazione che risponde all'intento di tutela del modello op-
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zionale di approvvigionamento elettrico assicurato è nel contempo compati- bile con l'obiettivo di competitività menzionato all'articolo 1 LAEl.
Altre modifiche previste dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico Oltre ai dettagli concernenti la fornitura dei consumatori finali nel modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato, l'ordinanza sull'ap- provvigionamento elettrico dovrà in particolare prevedere anche le disposi- zioni necessarie che consentano ai piccoli consumatori finali di accedere alla rete. Inoltre, l'ordinanza preciserà le modalità del passaggio dal servizio universa- le al mercato (a un fornitore a scelta del consumatore finale) e quelle del ritorno dal mercato nel servizio universale (date, scadenze, esenzione dalle spese e anche le necessarie modalità tecniche quali quelle concernenti la trasmissione e il formato dei dati). È previsto che il passaggio da un gestore di rete locale a un nuovo fornitore di energia elettrica possa sempre avvenire a fine anno con un termine di disdetta di due mesi. Con l'entrata in vigore degli articoli 7 e 13 capoverso 3 lettera b all'inizio del 2017, i piccoli consu- matori finali potrebbero pertanto cambiare fornitore per la prima volta dal 1° gennaio 2018. Anche il ritorno dal libero mercato al servizio universale sarà possibile a fine anno nel rispetto di un termine di disdetta di due mesi (ad eccezione di un trasloco in una zona di approvvigionamento in cui il fornitore attuale di energia elettrica non è presente oppure in caso di fallimento di un fornitore di energia elettrica). In questo modo, per i fornitori del servizio universale, migliora la pianificazione dei costi di acquisto visto che gli acqui- sti di energia infrannuali sono influenzati soltanto dai traslochi. In particolare va precisato che occorre adeguare le disposizioni di ordinanza riferite all'esercizio del diritto di accesso alla rete da parte dei grandi consu- matori nell'attuale regime di apertura parziale del mercato. Ciò concerne ad esempio la vigente disposizione d'ordinanza che stabilisce che i consumatori finali che intendono cambiare fornitore devono essere muniti di un dispositi- vo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati. Per i clienti il cui consumo annuo è inferiore a 100 MWh, la misurazione del profilo di carico non è necessaria dal punto di vista tecnico. Inoltre, la disponibilità dei clienti finali a cambiare fornitore verrebbe indebolita dai costi del dispositivo, con un conseguente effetto negativo sullo sviluppo della concorrenza. I comportamenti di consumo delle economie domestiche e delle piccole imprese corrispondono a degli schemi definiti che possono essere riprodotti oggettivamente con standard di profili di carico. Con un raffronto delle quantità effettivamente consumate sull'anno e ricavate attra- verso un conteggio delle eccedenze e delle differenze negative, è possibile stabilire la differenza tra il consumo effettivo e il consumo standard. Nel conteggio, occorre fare in modo di evitare le pratiche che limitano la concor- renza (ad es. applicazione di prezzi eccessivi in caso di differenze di quanti- tà).
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1.5.2 Cooperazione con le organizzazioni interessate
Conformemente all'articolo 3 capoverso 1 LAEl, nell'esecuzione della legge, la Confederazione collabora in particolare con le organizzazioni economiche. I provvedimenti volontari del settore destinati all'adempimento degli obiettivi della LAEl sono presi in considerazione sia in sede di emanazione di nuove prescrizioni (ad es. a livello di ordinanza) che di esecuzione. Pertanto, al settore dell'elettricità è richiesta l'elaborazione di piani e di pro- poste, conformi alla legge e comunemente accettati, con cui attuare la se- conda tappa d'apertura del mercato e, in particolare, concedere e garantire un accesso non discriminatorio alla rete. Al riguardo, occorre evitare che i piccoli consumatori finali siano penalizzati in misura eccessiva da ostacoli di natura amministrativa, tecnica o da motivi legati ai costi nel loro accesso alla rete e che i fornitori che fanno il loro ingresso sul mercato siano svantaggiati. Le condizioni che devono essere adempiute affinché le economie domesti- che e le piccole imprese si avvalgano realmente del loro diritto di accesso alla rete sono notevolmente diverse da quelle che erano state stabilite per la prima tappa d'apertura del mercato, in parte nell'ordinanza e in parte negli accordi di settore. In un mercato completamente aperto, in particolare, do- vrebbero essere semplificate le modalità che regolano il cambiamento del fornitore. Al riguardo è importante sviluppare condizioni contrattuali, adatte a grandi numeri e non discriminatorie, per i fornitori e i consumatori finali e stabilire formati di dati uniformi e standardizzati. Nel quadro dello sviluppo dei modelli di contratto già esistenti, in particolare dei contratti quadro dei fornitori, oppure dello sviluppo di nuovi contratti occorre adottare regolamen- tazioni la cui attuazione permetta di ridurre al minimo i costi del processo di cambiamento, e che prevedono una ripartizione adeguata dei rischi tra fornitore e gestore di rete e limitano l'onere del cambiamento per i consuma- tori finali. Pertanto, i piccoli consumatori finali devono, per quanto possibile, poter sbrigare tutte le fasi necessarie al cambiamento di fornitore avendo sempre contatti con lo stesso interlocutore.
1.6 Interventi parlamentari
La mozione Gasche (12.3253) chiede che per il calcolo delle tariffe elettriche applicate al servizio universale siano presi in considerazione i prezzi del mercato e non più i prezzi di costo o la durata dei contratti di fornitura. Nel quadro della seconda fase d'apertura del mercato, il Consiglio federale adempie questa richiesta. Basandosi sui prezzi comparativi delle offerte sul libero mercato e su altri criteri, la ElCom valuta se le tariffe del modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato sono adeguate. La richiesta è soddisfatta con l'entrata in vigore dell'articolo 7 e dell'articolo 13 capoverso 3 lettera b. L'intervento può pertanto essere tolto di ruolo.
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2 Commento ai singoli articoli
Art. 7 Modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato I consumatori finali con un consumo annuo inferiore a 100 MWh per centro di consumo, cioè in particolare le economie domestiche e le piccole imprese, hanno il diritto di accesso alla rete in virtù dell'articolo 13 capoverso 1. Con- formemente all'articolo 7, possono scegliere se continuare, nel quadro dell'approvvigionamento elettrico assicurato, a rifornirsi di energia elettrica dal loro fornitore o se passare a un altro fornitore. Se non intraprendono alcuna azione, le economie domestiche continuano ad essere rifornite dall'impresa di approvvigionamento locale.16 Se hanno concluso un contratto con un altro fornitore, i consumatori finali con un consumo annuo inferiore a
100 MWh per centro di consumo hanno il diritto di ritornare al servizio uni-
versale dopo la disdetta di questo contratto. I clienti del modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato si determinano secondo il consumo annuo registrato nel corso degli ultimi 12 mesi precedenti l’ultima lettura (cfr. art. 11 OAEl). Il capoverso 1 contempla l'obbligo dei gestori della rete di distribuzione di fornire, nel loro comprensorio, energia elettrica a prezzi adeguati ai consu- matori finali che rinunciano all'accesso alla rete. Questo obbligo decade non appena il consumatore finale conclude un contratto di fornitura energetica con un altro fornitore, ma insorge di nuovo quando il consumatore finale ritorna al servizio universale. Nel quadro dell'apertura completa del mercato, le tariffe della fornitura di energia non si orienteranno più in primo luogo ai costi di produzione, bensì ai prezzi di offerte comparabili sul mercato. Diversamente dai prezzi dell'e- nergia elettrica sul libero mercato, le tariffe del modello opzionale di approv- vigionamento elettrico assicurato sono verificate dalla ElCom (ex post) e se necessario ridotte. Il motivo di questa modifica rispetto alla regolamentazione vigente (regola- zione dei costi di produzione secondo l'articolo 4 dell'OAEl) risiede princi- palmente nel fatto che la regolazione delle tariffe è in contrasto con l'obietti- vo previsto di un mercato dell'elettricità competitivo di cui all'articolo 1 capoverso 1 LAEl. Il previsto mercato dell'elettricità competitivo non deve essere vanificato dalla misura e dal modo della regolazione (circostanza che caratterizza piuttosto la regolazione dei costi di produzione; cfr. n. 1.3.2). Il tipo di controllo tariffario proposto per l'apertura completa del mercato, i cui criteri devono essere definiti nell'ordinanza (cfr. le spiegazioni al n. 1.5.1), risponde meglio al principio della concorrenza della LAEl, mentre la tutela dei piccoli clienti resta comunque garantita. Una regolazione delle tariffe che si orienta innanzitutto ai prezzi comparabili sul mercato, ma che lascia anche aperta la possibilità di prendere in consi- derazione costi di acquisto e di produzione più elevati, è conforme all'articolo
7 LAEl. Il testo dell'articolo 7 non definisce cosa si intende per «tariffa ade-
16 Cfr. Messaggio del 3 dicembre 2004 concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull’approvvigionamento elettrico, FF 2005 1447, qui 1483.
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guata» e neppure nei testi legislativi vi è un chiaro riferimento a ciò. Dall'ob- bligo dei gestori della rete di distribuzione di tenere una contabilità, di cui all'articolo 7 capoverso 3 LAEl, non si può concludere che i costi della pro- duzione e/o dell'acquisto di energia debbano essere l'unico elemento deter- minante dell'ammontare delle tariffe nel servizio universale. Secondo le spiegazioni contenute nel messaggio concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull’approvvigionamento elettrico questi costi sono sì un elemento (non imperativo, ma l'unico) di valutazione dell'adegua- tezza; la contabilità analitica serve però anche a evitare un sovvenziona- mento trasversale dei consumatori finali liberi di scegliere il proprio fornitore. 17
Secondo il principio della solidarietà sancito nel capoverso 2, ai consumatori finali con profilo di consumo equivalente nel modello opzionale di approvvi- gionamento elettrico assicurato si applicano le stesse tariffe dell'energia elettrica. La regola secondo cui le tariffe devono essere fisse per un anno rappresenta una tutela nei confronti delle oscillazioni stagionali imprevedibili (cfr. messaggio concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull’approvvigionamento elettrico18, secondo cui rimane possibile un’impostazione differenziata delle tariffe, per esempio tariffe estive e inver- nali o tariffe alte e basse). Il capoverso 4 attribuisce al Consiglio federale la competenza di definire i dettagli per la fornitura ai consumatori finali nel modello opzionale di approv- vigionamento elettrico assicurato. Nell'ordinanza, ad esempio, occorre preci- sare come impostare la procedura di verifica dell'adeguatezza delle tariffe nel modello opzionale e secondo quali criteri deve essere determinata l'ade- guatezza. Fissando le modalità contrattuali, il Consiglio federale può emana- re oltre alle scadenze in caso di cambiamento del fornitore19 ulteriori dispo- sizioni; ad esempio, è previsto il divieto di addossare costi ai consumatori finali in caso di cambiamento del fornitore.
Art. 13 cpv. 3 lett. b Tutti i partecipanti al mercato ottengono il diritto di accesso alla rete e pos- sono così liberamente scegliere il fornitore presso cui acquistare l'energia elettrica. Le economie domestiche e altri consumatori finali con un consumo annuo inferiore a 100 MWh per centro di consumo possono scegliere se restare nel servizio universale (cfr. modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato, art. 7) o rivendicare il diritto di accesso alla rete sce- gliendo liberamente il fornitore. I consumatori finali con un consumo annuo pari o superiore a 100 MWh di energia elettrica sono invece trattati come clienti aventi accesso al mercato anche quando non hanno scelto attivamen- te il fornitore. In presenza di congestioni di capacità, la fornitura ai consumatori finali nel modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato (art. 7 cpv. 1) è
17 FF 2005 1447, qui 1483.
18 FF 2005 1447, qui 1483.
19 Messaggio del 3 dicembre 2004 concernente la modifica della legge sugli impianti elettri- ci e la legge sull’approvvigionamento elettrico, FF 2005 1447, qui 1483.
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considerata prioritaria. Questa priorità è necessaria visto l’obbligo di fornitura che incombe all'impresa di approvvigionamento elettrico.20 La priorità per i consumatori finali senza possibilità di scelta decade poiché tale categoria di consumatori viene meno a seguito dell'abrogazione dell'articolo 6. Di conse- guenza, è abrogato anche l'articolo 13 capoverso 3 lettera a. I gestori di rete prendono i provvedimenti necessari affinché il diritto di ac- cesso alla rete possa essere effettivamente esercitato da tutti i partecipanti al mercato. Nel quadro delle disposizioni esecutive (cfr. art. 30 cpv. 2), il Consiglio federale può fissare provvedimenti necessari all'esercizio del diritto di accedere alla rete che permettono, in particolare, anche di garantire che le imprese integrate verticalmente non privilegino la propria impresa o quelle associate. Si pensi ad esempio alla definizione degli obblighi d'informazione (nei confronti di fornitori e clienti finali), delle scadenze entro le quali le in- formazioni e i dati devono essere trasmessi o scambiati nonché delle altre modalità della trasmissione dei dati.
20 Messaggio del 3 dicembre 2004 concernente la modifica della legge sugli impianti elettri- ci e la legge sull’approvvigionamento elettrico, FF 2005 1447, qui 1489.
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3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
La seconda tappa d'apertura del mercato non comporta alcuna ripercussio- ne finanziaria o organizzativa diretta per la Confederazione. Il settore di attività della ElCom non viene ampliato. Il previsto controllo delle tariffe del servizio universale (verifica dell'adeguatezza) non comporterà presumibilmente la creazione di alcun nuovo posto di lavoro visto che la ElCom esamina anche le tariffe del servizio universale conformemente al diritto vigente. Anche presso l'Ufficio federale dell'energia non è previsto aumento dell'organico.
Le ripercussioni per i Cantoni e i Comuni si riferiscono al fatto che il futuro valore di rendimento delle loro imprese interessate dall'apertura del mercato potrebbe modificarsi. Il futuro valore di rendimento di queste imprese dipen- derà da come si affermeranno sul mercato.
3.2 Ripercussioni economiche
3.2.1 Panoramica dei principali risultati
Un modello macroeconomico semplificato ha permesso di individuare 21 le modifiche a livello di parametri economici che interverranno a seguito delle variazioni previste dei prezzi dell'energia elettrica. Simili cambiamenti dei prezzi dell'energia elettrica vanno messi in conto visto che i prezzi di merca- to in seno all'UE incideranno in misura maggiore sulle tariffe svizzere in caso di ulteriore apertura del mercato. Di conseguenza, gli effetti macroeconomici connessi dipenderanno in misura rilevante dalla futura evoluzione dei prezzi, che non può essere determinata con esattezza in anticipo. Per tale motivo, sono state formulate ipotesi plausibili sotto forma di scenari dei prezzi. Ne derivano affermazioni «se/allora», ovvero dichiarazioni sugli effetti dei prezzi che interverranno in Svizzera con la piena apertura del mercato quando i prezzi si modificheranno in una certa misura. Inoltre, gli effetti attesi dell'a- pertura completa del mercato sono stati analizzati qualitativamente. Di seguito sono elencati i principali risultati dei modelli quantitativi semplifica- ti e della valutazione qualitativa: L'apertura completa del mercato comporterà un ravvicinamento dei prezzi dell'energia al livello dei prezzi europei (al riguardo si suppone una piena integrazione nel mercato interno dell'UE). Da un punto di vista del benessere globale, l'economia svizzera avrà dei modesti benefici. Il prodotto interno lordo aumenterà leggermente.
21 ECOPLAN, Strommarktliberalisierung – zweiter Marktöffnungsschritt, Analysen zu den Auswirkungen eines zweiten Marktöffnungsschrittes; documento di lavoro del 15 febbraio 2013 all'attenzione dell'Ufficio federale dell'energia, Berna.
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Degli aumenti dei prezzi dell'energia elettrica beneficeranno i produttori. Invece, si prevedono perdite per le economie domestiche e la restante economia quando i prezzi aumentano. Sul piano macroeconomico, pre- dominano gli effetti positivi per i produttori. Della diminuzione dei prezzi dell'energia elettrica, potranno beneficiare le economie domestiche, gli altri piccoli consumatori finali come pure i grandi clienti che finora erano rimasti nel regime di servizio universale, mentre i produttori subiranno perdite. Anche in questo caso gli effetti economici globali sono positivi. Le differenze di prezzo tra le regioni della Svizzera si ridurranno con l'inizio della concorrenza. Sul piano qualitativo, si prevedono effetti dinamici positivi nel settore elettrico in quanto la concorrenza genererà nuove offerte specifiche per la clientela e la pressione dell'efficienza aumenterà in generale a livello degli acquisti. Contemporaneamente, l'attuazione della piena apertura del mercato farà insorgere presso le imprese elettriche determinati costi unici di adattamento. Per quanto riguarda i consumatori finali, le condizioni per il passaggio a un modello di mercato sono attualmente convenienti (tasso di cambio franco/euro, prezzi di mercato tendenzialmente al ribasso).
3.2.2 Ripercussioni per la crescita, l'occupazione, il benessere
e il commercio estero Il passaggio dei piccoli clienti al libero mercato dipende essenzialmente dall'importo della tariffa adeguata del servizio universale. All'atto pratico, a ciò si aggiunge una certa inerzia dei consumatori finali a cambiare fornitore, circostanza che non è modellizabile in modo univoco. Che i clienti possano cambiare fornitore in modo semplice e a prezzi contenuti e che i nuovi forni- tori abbiano un accesso non discriminatorio alla rete sono condizioni impor- tanti affinché la concorrenza possa funzionare correttamente. Per valutare, a livello economico, l'impatto dell'aumento o della riduzione dei prezzi dovuti alla liberalizzazione, nel modello è stato definito che i prezzi dell'energia aumenteranno al massimo del 10 per cento (scenario 1) o dimi- nuiranno al massimo del 10 per cento (scenario 2) quando si adegueranno a quelli dell'UE. Ciò implica che i prezzi al consumatore finale varieranno di circa +/- 5 per cento, presupponendo che i costi per i consumatori finali si ripartiscono per circa la metà tra l'acquisto dell'energia e le reti. Tra i possibili effetti dei prezzi connessi con la piena apertura del mercato vi è in entrambi i casi l'aumento del prodotto interno lordo (PIL). Inoltre, vi sono anche ripercussioni lievemente positive per il benessere delle economie domestiche e dell'industria (in una considerazione globale). Il consumo e l'occupazione restano praticamente invariati in caso di aumen- to dei prezzi. In caso di diminuzione dei prezzi, le esportazioni e le importa- zioni aumentano, anche per effetto di condizioni concorrenziali migliori per i beni svizzeri.
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I vantaggi qualitativi essenziali dell'apertura del mercato risiedono nell'au- mento dell'efficienza nel settore elettrico svizzero poiché l'apertura permette, dal punto di vista economico, di lanciare i «giusti» segnali (segnali di scarsi- tà) quando l'offerta e la domanda determinano il livello delle tariffe (prezzo). La piena apertura del mercato comporterà lo sviluppo di nuovi prodotti e combinazioni prezzi-prodotti, nonché un effetto retroattivo sulla concorrenza a livello di produzione.22 Attualmente, ma anche a breve-medio termine, le condizioni sono favorevoli per procedere a un'apertura completa del mercato dell'energia elettrica essendo i prezzi all'ingrosso relativamente bassi. Tale situazione è determi- nata, da una parte, dall'andamento del corso di cambio, dall'altra, dal calo dei prezzi di mercato dovuto alle sovraccapacità europee, specialmente alla crescente immissione di energia da fonti rinnovabili e ai prezzi bassi del CO 2 e del carbone in Europa.
3.2.3 Ripercussioni per le economie domestiche
Per le economie domestiche, le ripercussioni di una piena apertura del mer- cato sono limitate. Sia in caso di aumento che di diminuzione dei prezzi dell'energia elettrica a seguito di una liberalizzazione in Svizzera, risultano effetti economici positivi, ma diversi effetti distributivi: della diminuzione dei prezzi dell'energia elettrica beneficeranno immediatamente le economie domestiche considerato il minor costo dell'elettricità. Se il prezzo dell'energia elettrica aumenta, le economie domestiche saranno in perdita per via dei maggiori costi dell'elettricità. Inoltre, potranno ripercuotersi sulle economie domestiche anche i costi unici che risulteranno con l'introduzione di nuovi processi informatici nelle imprese di approvvigionamento. A medio termine, questi costi verranno traslati sui consumatori finali, soprattutto se sono rico- nosciuti come costi computabili. In un'ottica regionale, le economie domestiche delle regioni dove il livello dei prezzi è elevato dovrebbero guadagnare, mentre quelle delle regioni in cui attualmente le condizioni sono vantaggiose dovrebbero perdere. La rispetti- va entità dipenderà dalla modifica del livello dei prezzi.
3.2.4 Ripercussioni per determinati settori
In caso di aumento dei prezzi dell'energia elettrica, il settore elettrico realizza maggiori utili. La produzione aumenta e il commercio di energia elettrica con l'estero si intensifica. La domanda interna di energia elettrica diminuisce se aumentano i prezzi. Se i prezzi diminuiscono, aumenta invece la domanda dei consumatori finali. Il settore elettrico svizzero perderà quote di mercato a favore della concorrenza estera, ma il suo volume di produzione resterà all'incirca lo stesso vista la crescente domanda globale. Per il settore elettri- co, occorre notare in modo generale, che aumenta il peso dei rischi di mer- cato poiché viene meno la regolazione basata sui costi di produzione; nel contempo, vi sono opportunità economiche generalmente legate a una
22 Cfr. Defeuilley, C. (2008), Retail Competition in electricity markets, Larsen Working paper no.5, pag. 6f.
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liberalizzazione. Queste considerazioni sono rilevanti se le proprie centrali non possono produrre a prezzi compatibili col mercato. Con l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica, i restanti settori economici sono penalizzati. Tra i settori che potrebbero essere sfavoriti a causa della piena apertura del mercato vanno principalmente menzionati la produzione e la lavorazione dei metalli, l'industria tessile, i settori dei prodotti di carta e di cartone, del mobile, della gioielleria e dei giocattoli qualora, nel quadro dell'attuale apertura parziale del mercato, non siano ancora passati al libero mercato. Tuttavia, alcuni settori traggono vantaggi dall'aumento dei prezzi dell'energia elettrica. Si tratta in particolare della fornitura di gas (poiché diventa più conveniente dell'energia elettrica). Invece, quando i prezzi dell'e- nergia elettrica diminuiscono, sono favoriti soprattutto i citati settori ad alto consumo energetico. In questo caso, gli effetti sono in linea di principio inversi rispetto a quelli di un aumento dei prezzi dell'energia elettrica. Visti i potenziali di riduzione dei costi, gli effetti dinamici descritti in prece- denza (non modellati) possono essere un'ulteriore possibilità per l'economia.
3.3 Ripercussioni per l'ambiente
Allo stato attuale non sono note ripercussioni per l'ambiente. L'aumento delle centrali elettriche dipende soprattutto dalle condizioni d'investimento sul mercato europeo, che una piena apertura del mercato svizzero non modifi- ca.
4 Programma di legislatura e strategie nazionali del
Consiglio federale
4.1 Rapporto con il programma di legislatura
Il disegno è annunciato nel messaggio del 25 gennaio 201223 sul program- ma di legislatura 2011–2015.
4.2 Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale
4.2.1 Rapporto con la Strategia energetica 2050
La seconda tappa d'apertura del mercato è un atto distinto dalla Strategia energetica 2050. Ciononostante vi sono certi punti di contatto, soprattutto per quanto riguarda le seguenti tematiche: importazioni e sicurezza dell'ap- provvigionamento, integrazione delle imprese di approvvigionamento elettri- co negli obiettivi di efficienza, offerte di prestazioni di servizi elettrici e, nel quadro della seconda tappa della Strategia energetica 2050, sostituzione dell'attuale sistema di promozione con un sistema di incentivazione.
23 FF 2012 305, qui 437.
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I punti in comune si ricollegano al fatto che la Strategia energetica 2050 aumenterà l'importanza degli scambi di energia elettrica con l'UE. La secon- da fase d'apertura del mercato ha effetti positivi sull'integrazione della Sviz- zera nel mercato interno europeo dell'elettricità. L'apertura del mercato tenderà a rafforzare gli scambi commerciali tra la Svizzera e l'UE e gli opera- tori del mercato potranno utilizzare meglio le differenze di prezzo. Per quan- to concerne la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare la stabilità della rete, un più forte coinvolgimento della Svizzera nel mercato interno europeo ha in generale un effetto tendenzialmente positivo. L'introduzione di un sistema di incentivazione dell'energia è previsto a partire dal 2021, nel quadro della seconda tappa della Strategia energetica 2050. Al riguardo, è fondamentale che, dal punto di vista economico, siano lanciati i «giusti» segnali e che si eviti così che le tasse di incentivazione sull'energia si basino su distorsioni dei prezzi. Un'apertura completa del mercato va in questa direzione.
4.2.2 Rapporto con la strategia in materia di infrastrutture
La strategia del Consiglio federale in materia di infrastrutture comprende, 24 secondo il rapporto del Consiglio federale sulle reti infrastrutturali , obiettivi della sostenibilità economica, ambientale e sociale. A tal fine sono stati definiti cinque obiettivi: 1. Garanzia dell'efficienza dei progetti infrastrutturali nazionali, 2. Garanzia della protezione dell’uomo, dell’ambiente e delle infrastrutture, 3. Ottimizzazione delle condizioni quadro per i settori infra- strutturali, 4. Aumento della redditività delle reti infrastrutturali statali e 5. Garanzia del finanziamento a lungo termine delle reti infrastrutturali statali. Con la seconda tappa d'apertura del mercato si cerca di aumentare l'effi- cienza del settore, non da ultimo esponendolo in maniera maggiore alla concorrenza. I settori della produzione energetica e del commercio sono quelli più interessati, essendo coinvolti nella concorrenza più ampia. Le reti di distribuzione e la rete di trasmissione continuano ad essere dei monopoli regolati e non direttamente interessati dall'apertura del mercato.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
Costituzionalità Conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale del 18 aprile 199925 (Cost.), i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge, possono essere sottoposti a referendum facoltativo. Il presente decreto federale si basa su una simile disposizione di legge, ovvero sull'articolo 34 capoverso 3 LAEl. In virtù dello stesso, gli
24 Rapporto del Consiglio federale del 17 settembre 2010 sul futuro delle reti infrastrutturali in Svizzera FF 2010 7665. 25 RS 101
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articoli 7 e 13 capoverso 3 lettera b saranno messi in vigore mediante un decreto federale sottostante a referendum facoltativo e gli articoli 6, 13 ca- poverso 3 lettera a e 29 capoverso 1 lettera a verranno abrogati nello stesso decreto. In merito alla costituzionalità delle disposizioni da mettere in vigore si è già espresso il messaggio del 3 dicembre 2004 concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull’approvvigionamento elettri- co.26
Rapporto con il diritto in materia di cartelli e di sorveglianza dei prezzi La competenza per il controllo delle tariffe per l'energia elettrica nel modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato spetta alla ElCom. Prima di decidere, chiede il parere del Sorvegliante dei prezzi conformemen- te all'articolo 15 della legge del 20 dicembre 198527 sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr). L'adeguatezza di queste tariffe viene verificata in base a criteri che devono essere stabiliti a livello di ordinanza sulla base della LAEl. La competenza in materia di sorveglianza e di controllo dei prezzi dell’elettricità soggetti alla concorrenza spetta invece alla sorveglianza dei prezzi o alla Commissione della concorrenza. 28 In quanto atto legislativo di diritto federale di carattere generale e in materia di concorrenza, la legge del 6 ottobre 199529 sui cartelli (LCart) copre le bis attività delle imprese di diritto privato o di diritto pubblico (art. 2 cpv. 1 e 1 LCart). Tale legge non si applica se un settore economico è sottoposto a un regime statale di mercato o dei prezzi (art. 3 cpv. 1 lett. a LCart). Per il setto- re delle reti (ma non per il settore dell'energia), la LAEl costituisce un simile regime di mercato e dei prezzi. Secondo l'articolo 22 capoverso 2 LAEl, la ElCom è competente per decidere, in caso di controversia, sull'accesso alla rete e sulle condizioni per l'utilizzazione della rete, ad esempio nel caso di divergenze connesse al rifiuto di transito, alla fissazione di condizioni di accesso inadeguate o alla discriminazione legata all'accesso alla rete. Nei restanti ambiti del settore dell'elettricità, la legge sui cartelli è invece pienamente applicabile (accordi illeciti, pratiche illecite di imprese che domi- nano il mercato, concentrazioni di imprese; art. 5, 7 e 10 LCart). 30
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La seconda fase d'apertura del mercato è compatibile con gli obblighi inter- nazionali della Svizzera. Non viola alcun obbligo già assunto dalla Svizzera nel contesto dell'adesione a organizzazioni internazionali oppure di accordi internazionali conclusi.
26 FF 2005 1447, 1511 segg.
27 RS 942.20 28 Cfr. Messaggio del 3 dicembre 2004 concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull’approvvigionamento elettrico, FF 2005 1447, qui 1498 e 1513. 29 RS 251 30 Cfr. Messaggio del 3 dicembre 2004 concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull’approvvigionamento elettrico, FF 2005 1447, qui 1512.
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5.3 Forma dell'atto
Il presente atto è stato emanato in forma di decreto federale (art. 163 cpv. 2 Cost.). La LAEl prevede esplicitamente il referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. c Cost. in combinato disposto con l'art. 34 cpv. 3 LAEl).
5.4 Subordinazione al freno alle spese
Il decreto federale allegato non introduce alcun sussidio, né credito d'impe- gno o limite di spesa che comporti una spesa unica superiore a 20 milioni di franchi o nuove spese ripetute superiori a due milioni di franchi. Il decreto non sottostà al freno alle spese, ragion per cui non è richiesto il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera secondo l'articolo 159 capoverso 3 Cost.
5.5 Delega di competenze legislative
L'articolo 30 capoverso 2 LAEl contiene una competenza generale per l'e- manazione di disposizioni esecutive, di cui il Consiglio federale si è già avvalso emanando l'ordinanza del 14 marzo 200831 sull'approvvigionamento elettrico. L'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico disciplina soltanto la prima fase d'apertura del mercato dell'energia elettrica, durante la quale i piccoli consumatori finali non hanno diritto d'accesso alla rete ai sensi dell'ar- ticolo 13 capoverso 1 LAEl. Di conseguenza, il passaggio all'apertura com- pleta del mercato è subordinato alla revisione parziale di questa ordinanza. In particolare, il Consiglio federale ha la competenza di stabilire i dettagli della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali conformemente all'articolo 7 LAEl, specialmente le modalità contrattuali (ad es. scadenze) nel modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato (art. 7 cpv.
4 LAEl).32 Inoltre, dovrà concretizzare alcune modalità connesse alla garan-
zia dell'accesso alla rete secondo l'articolo 13. Si tratta di contenuti con un elevato livello di dettaglio che devono essere disciplinati in base alle concre- te condizioni di mercato, tenendo conto di eventuali piani elaborati dal setto- re dell'elettricità (cfr. art. 3 LAEl) e coordinando le esigenze dei diversi parte- cipanti al mercato. L'emanazione di disposizioni esecutive richiede che si provveda, conforme- mente alla Costituzione, affinché le importanti disposizioni esecutive siano emanate sotto forma di legge (art. 164 cpv. 1 Cost). Secondo la giurispru- denza del Tribunale federale, le disposizioni esecutive devono essere con- formi al quadro normativo e, in particolare, non devono stabilire nuove pre- scrizioni che limitano i diritti dei cittadini o che impongono loro nuovi obblighi.33
31 RS 734.71 32 Cfr. Messaggio del 3 dicembre 2004 concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull’approvvigionamento elettrico, FF 2005 1447, qui 1483.
33 Cfr. DTF 139 II 460 E. 2, 133 II 331 E. 7.2.2 e 126 II 283 E. 3b.
30
5.6 Protezione dei dati
La disposizione in vigore relativa alla protezione dei dati (art. 27 LAEl) funge da base giuridica per l'elaborazione e l'archiviazione elettronica di dati da parte della ElCom. Il rilevamento e l'elaborazione dei dati da parte della ElCom sono tra l'altro necessari per verificare l'adeguatezza delle tariffe nel modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato (art. 7). In tale contesto, la ElCom deve tenere conto dei diritti della personalità garantiti dalla Costituzione e attuati nella legge federale del 19 giugno 199234 sulla protezione dei dati (LPD).
34 RS 235.1
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