Lexipedia

Art. 4 OCP «Regolazione degli effettivi di specie protette»

Art. 4 cpv. 1 lett. d Concerne soltanto il testo francese. La modifica proposta mira a un’armonizzazione linguistica dell’testo dell’ordinanza con quello della legge sulla caccia.

Art. 4 OCP «Regolazione del lupo»

Art. 4bis OCP «Regolazione del lupo» (nuovo)

Art. 4bis Regolazione del lupo 1 L’abbattimento di lupi secondo l’articolo 4 capoverso 1 è autorizzato unicamente in branchi di lupi riprodottisi con successo durante l’anno in cui è effettuata la regolazione. È ammesso l’abbattimento di un numero di lupi che non superi la metà dei cuccioli nati nel corso dell’anno. I genitori vanno risparmiati. 2 In caso di danni ad animali da reddito, la regolazione è autorizzata se nell’areale abituale di attività di un branco di lupi riprodottosi con successo sono stati uccisi almeno 10 animali da reddito nell’arco di quattro mesi. Per valutare i danni è applicabile per analogia l’articolo 9bis capoversi 3 e 4. 3 In caso di grave pericolo per l’uomo, la regolazione è autorizzata se lupi appartenenti a un branco si aggirano regolarmente e spontaneamente all’interno o nelle immediate vicinanze degli insediamenti mostrandosi troppo poco timorosi o aggressivi nei confronti dell’uomo. 4 Le autorizzazioni di abbattimento devono essere limitate all’areale abituale di attività del branco di lupi. Devono essere

rilasciate entro il 31 dicembre dell’anno in questione e la loro validità non può andare oltre il 31 marzo dell’anno successivo.

Il presente articolo va inteso quale complemento all’articolo 4 OCP vigente, che disciplina i principi della regolazione degli effettivi di specie protette secondo la legge sulla caccia (art. 12 cpv. 4 LCP).

Condizioni per una regolazione degli effettivi del lupo 1. Effettivo di lupi elevato: secondo la legge sulla caccia, il fatto che un elevato effettivo di lupi causi danni ingenti o grave pericolo è una condizione che giustifica una regolazione (art. 12 cpv. 4 LCP). La nozione di effettivo elevato va intesa a livello regionale. Anche se nel complesso in Svizzera vive un numero esiguo di lupi, nelle regioni in cui i lupi si riproducono e occupano il territorio come branco l’effettivo regionale di lupi può anche risultare elevato. Per questo motivo, 3/7

334/2005-02295/01/J402-2095

Riferimento/n. d’incarto: J402-2095

nelle regioni in cui i lupi formano un branco e si riproducono nel corso dell’anno è applicabile l’articolo 4bis OCP. 2. Danni ingenti: la legge sulla caccia subordina già la regolazione degli effettivi delle specie protette all’esistenza di danni ingenti (art. 12 cpv. 4 LCP). Il presente avamprogetto di ordinanza definisce il concetto di «danni ingenti ad animali da reddito» con una soglia di danno di almeno 10 animali da reddito uccisi dal lupo nell’arco di quattro mesi. In linea di massima s’intendono 10 capi di bestiame minuto (ossia ovini o caprini). In caso di danni a bestiame grosso (bovini, asini, lama ecc.) i Cantoni possono ridurre adeguatamente la soglia di danno. I Cantoni valutano gli animali da reddito predati e determinano il responsabile del danno (art. 10 cpv. 2 OCP). Nel computare gli animali da reddito predati nel contingente per l’abbattimento, i Cantoni sono sottoposti alla seguente restrizione: possono essere contate unicamente le prede appartenenti a greggi protette, sempreché gli animali da reddito possano essere protetti con un onere esigibile e gli animali predati pascolavano in una regione in cui il lupo aveva già causato danni in anni precedenti (art. 4 cpv. 1 OCP). Questa restrizione non si applica al risarcimento di eventuali animali da reddito predati. In altre parole, la Confederazione continuerà a partecipare, sempre nella misura dell’80 per cento, al risarcimento cantonale anche per gli animali da reddito predati che non erano stati protetti. 3. Forti perdite per le regalie cantonali della caccia: anche forti perdite per le regalie cantonali della caccia possono essere considerate danni agli animali da reddito. A causa delle differenze cantonali a livello di condizioni territoriali naturali, sistemi di caccia e metodi di pianificazione della caccia e rilevamento degli effettivi di ungulati, la Confederazione non è tuttavia in grado di prescrivere una procedura uniforme su scala nazionale per stimare le perdite nell’ambito dell’esercizio delle regalie cantonali della caccia. Ai Cantoni sono pertanto concessi la libertà e il margine di manovra necessari per calcolare e documentare un’eventuale forte diminuzione delle entrate delle regalie della caccia causate da un effettivo elevato di lupi in funzione delle condizioni cantonali. In ogni caso, la domanda presentata all’UFAM deve tener conto anche della situazione della rigenerazione nel bosco (art. 4 cpv. 2 lett. f OCP). 4. Pericolo per l’uomo: la legge sulla caccia stabilisce che in caso di grave pericolo per l’uomo è possibile regolare gli effettivi di specie protette (art. 12 cpv. 4 LCP). I Cantoni possono quindi prevedere la regolazione di branchi di lupi in caso di grave pericolo per l’uomo. Il concetto di «grave pericolo» deve essere concretizzato: in linea di massima, i lupi sono animali prudenti, che evitano l’uomo, ma non le strutture costruite e abitate dall’uomo. Per questo motivo in questi luoghi possono sempre verificarsi incontri casuali tra l’uomo e il lupo. In genere tali incontri si verificano di notte o in presenza di persone in automobile. In occasione di tali incontri, il lupo può osservare l’uomo, ma poi si allontana. In genere non dà l’impressione di essere particolarmente timoroso. Un comportamento del genere non è quindi considerato problematico. Il fatto che invece il lupo si aggiri regolarmente nei pressi degli insediamenti adottando un comportamento rivolto verso l’uomo, ossia che non eviti più di avvicinarsi agli insediamenti umani e in caso d’incontro casuale invece di allontanarsi si mostri sempre meno timoroso dell’uomo, può rappresentare l’inizio di un’evoluzione indesiderata. Può capitare ad esempio che il lupo si avvicini a cani all’interno di un insediamento o a persone e non si allontani più in caso d’incontro diretto o ancora che si costruisca una tana sotto un edificio (p. es. una stalla) e via dicendo. Per insediamento s’intende un gruppo di edifici occupati in permanenza dall’uomo (città, villaggio, casale). Non è chiaro se e a partire da quale momento un comportamento del genere del lupo possa costituire un pericolo diretto per l’uomo né se sia possibile dissuadere i lupi dall’adottare tale comportamento. Un obiettivo importante della gestione internazionale del lupo consiste tuttavia nel fare in modo che il lupo resti un animale sostanzialmente timoroso (Linnell et. al. 20021). Questo rapporto raccomanda di allontanare dalla popolazione i lupi poco timorosi o aggressivi nei confronti dell’uomo (pag. 6). Per evitare che il lupo si abitui all’uomo occorre in particolare impedire di attirarlo nei pressi degli insediamenti mediante fonti alimentari umane. Lo stesso principio vale per la gestione dell’orso. Per questo motivo, in presenza di lupi (o orsi) i Cantoni devono vietare la posa mirata nei pressi degli insediamenti di carni per attirare predatori selvatici da cacciare (il cosiddetto foraggiamento d’adescamento). Se però malgrado ciò il lupo perde il suo timore o adotta un comportamento

1 Linnell, John D.C. et.al., 2002: «The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans», NINA Trondheim 4/7

334/2005-02295/01/J402-2095

Riferimento/n. d’incarto: J402-2095

aggressivo nei confronti dell’uomo, il Cantone deve avere la possibilità di regolare l’effettivo di lupi, abbattendo in particolare gli individui pochi timorosi e abituati all’uomo. Di conseguenza, i lupi più timorosi possono sopravvivere, il che permette di ridurre un’importante fonte di conflitti nella convivenza con il lupo. La mozione 14.3151 «Convivenza tra lupi e comunità montane» cerca di andare proprio in questa direzione e contribuirà inoltre a far valere la problematica della «sicurezza pubblica» anche per l’abbattimento di singoli individui (secondo l’art. 12 cpv. 2 LCP) nonché per un controllo preventivo degli effettivi. Procedura di regolazione e calcolo della quota di abbattimento: un’eventuale regolazione del lupo deve avvenire nell’anno di riproduzione dei lupi, in altre parole la decisione deve essere emanata entro il 31 dicembre dell’anno con riproduzione e valere fino al 31 marzo dell’anno successivo. Il calcolo della quota di abbattimento si riferisce alla riproduzione dimostrabile dell’anno in corso e il numero di lupi abbattuti non può superare il 50 per cento dei cuccioli. In altre parole possono essere abbattuti anche giovani lupi nati l’anno precedente. I genitori vanno tuttavia risparmiati: l’abbattimento di individui che accudiscono cuccioli non ancora indipendenti, che resterebbero così orfani, è contrario alla legge sulla caccia (art. 7 cpv. 5 LCP). Tenendo conto di questa restrizione, importante per motivi di protezione degli animali, la regolazione del lupo può tuttavia iniziare già in estate, ossia durante la stagione in cui si verifica il maggior numero di danni nella regione d’estivazione, a patto che siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 4bis capoverso 2 e 9bis capoverso 3. Autorizzazione dell’UFAM per le domande di regolazione: se un Cantone intende regolare l’effettivo di lupi è necessaria un’autorizzazione preliminare dell’UFAM (art. 12 cpv. 4 LCP e art. 4 cpv. 1 OCP). Ciò vale sia per le domande di regolazione a causa di danni della fauna selvatica, sia per quelle a causa di un pericolo. Diritto di ricorso delle associazioni contro la regolazione degli effettivi del lupo: la regolazione degli effettivi del lupo rientra tra i compiti della Confederazione. Per questo motivo le relative decisioni cantonali devono essere comunicate in forma adeguata alle organizzazioni legittimate a ricorrere (art. 12b LPN).

Art. 4ter OCP «Zone di tranquillità per la selvaggina» A causa dell’inserimento del nuovo articolo «Regolazione del lupo», l’articolo 4bis OCP «Zone di tranquillità per la selvaggina» diventa l’articolo 4ter OCP conservando il testo invariato.

Art. 9bis OCP «Misure contro singoli lupi»

Art. 9bis OCP «Misure contro singoli lupi» (nuovo)

bis

Art. 9 Misure contro singoli lupi 1 Il Cantone può rilasciare un’autorizzazione di abbattimento per singoli lupi che causano danni rilevanti ad animali da reddito. 2 Un danno ad animali da reddito causato da un singolo lupo è considerato rilevante se nel suo areale abituale di attività:

a. sono uccisi almeno 35 animali da reddito nell’arco di quattro mesi; b sono uccisi almeno 25 animali da reddito nell’arco di un mese; o c. sono uccisi almeno 15 animali da reddito dopo che l’anno precedente erano già stati registrati danni causati da lupi. 3 Per valutare il danno di cui al capoverso 2 non sono considerati gli animali da reddito che sono uccisi in una regione in cui, malgrado precedenti danni causati da lupi, non è stata adottata alcuna misura di protezione esigibile. 4 In caso di danni a bestiame grosso, il numero minimo di animali da reddito uccisi di cui al capoverso 2 può essere ridotto adeguatamente. 5 I danni verificatisi sul territorio di due o più Cantoni devono essere valutati in modo coordinato dai Cantoni interessati.

6 L’autorizzazione di abbattimento deve servire a prevenire altri danni ad animali da reddito. La sua validità deve essere limitata al massimo a 60 giorni e a un perimetro di abbattimento adeguato. Quest’ultimo corrisponde al perimetro dell’alpeggio, se al suo interno non può essere adottata alcuna misura di protezione esigibile.

5/7

334/2005-02295/01/J402-2095

Riferimento/n. d’incarto: J402-2095

Questo nuovo articolo concretizza la legge sulla caccia in relazione all’abbattimento di singoli lupi che causano danni (art. 12 cpv. 2 LCP). Definizione di abbattimento di singoli lupi: in linea di massima l’abbattimento di un lupo entra in considerazione solo come risposta a un danno concreto causato dallo stesso agli animali da reddito. È pertanto necessaria una relazione causale tra il lupo da abbattere e il danno effettivo e rilevante. Un esempio potrebbe essere l’abbattimento di un lupo che causa danni attaccando a più riprese un gregge di animali da reddito. È invece escluso l’abbattimento durante l’inverno di un lupo che ha causato danni durante l’estate precedente. Occorre garantire che l’abbattimento secondo questo articolo colpisca l’individuo che ha causato il danno. L’attribuzione di un danno concreto all’individuo responsabile non è più possibile non appena i lupi formano un branco e si riproducono: in questa situazione si applica pertanto l’articolo sulla regolazione (cfr. sopra). Se i lupi si associano temporaneamente, ma non si riproducono, si applica invece l’abbattimento di singoli lupi per prevenire danni agli animali da reddito. Condizioni per l’abbattimento di singoli lupi: l’abbattimento di un lupo presuppone l’esistenza di un «danno rilevante» (art. 12 cpv. 2 LCP). È pertanto chiaro che secondo il diritto vigente non è ammesso l’abbattimento di singoli lupi che rappresentano un pericolo, come è invece possibile per la regolazione (cfr. sopra). Sono ovviamente eccettuati gli abbattimenti in situazioni di emergenza concrete, in cui non vi è altra soluzione. 1. Danni ad animali da reddito: l’avamprogetto definisce il concetto di «danni rilevanti» (art. 12 cpv. 2 LCP) con una soglia di danno di 15, 25 o 35 animali da reddito, a seconda del periodo in cui si verificano tali danni e del fatto che la presenza del lupo abbia già causato danni nella regione in anni precedenti o meno. In caso di danni a bestiame grosso (bovini, asini, lama ecc.) i Cantoni possono ridurre adeguatamente il limite di danno. I Cantoni valutano gli animali da reddito predati e determinano il responsabile del danno (art. 10 cpv. 2 OCP). Nel computare gli animali da reddito predati nel contingente per l’abbattimento, i Cantoni sono sottoposti alla seguente restrizione: possono essere contate unicamente le prede appartenenti a greggi protette, sempreché gli animali da reddito possano essere protetti con un onere esigibile e pascolino in una regione in cui il lupo aveva già causato danni in anni precedenti. Questa restrizione si applica unicamente al computo degli animali da reddito predati nel contingente per l’abbattimento e non al risarcimento di tali prede. In altre parole, la Confederazione continuerà a partecipare, sempre nella misura dell’80 per cento, al risarcimento cantonale anche per gli animali da reddito predati che non erano stati protetti. Procedura di abbattimento di singoli lupi: l’abbattimento di singoli lupi serve a prevenire un danno concreto agli animali da reddito. In altre parole, l’obiettivo è l’eliminazione del lupo che causa danni. Per questo motivo, la decisione deve essere valida al massimo 60 giorni e il perimetro di abbattimento deve essere limitato al perimetro dei danni causati dal lupo. Se nell’ambito dell’estivazione un lupo causa danni su un alpeggio su cui non è possibile adottare alcuna misura di protezione del bestiame esigibile, il lupo può essere abbattuto unicamente su tale alpeggio, non appena i danni raggiungono la massa critica. La decisione cantonale deve limitare il perimetro di abbattimento al perimetro dell’alpeggio. Se i danni di un singolo lupo riguardano il territorio di Cantoni limitrofi occorre un coordinamento intercantonale. In passato il coordinamento e il raggiungimento di un’intesa erano assicurati dalla Commissione intercantonale (CIC). Secondo l’articolo 9bis OCP modificato, i Cantoni valutano i danni causati da singoli lupi ed emanano l’eventuale decisione di abbattimento autonomamente. Sono tuttavia tenuti a garantire il necessario coordinamento con i Cantoni limitrofi. Nessuna consultazione dell’UFAM per l’abbattimento di singoli lupi: il Cantone può emanare decisioni concernenti l’abbattimento di singoli lupi senza consultare preliminarmente l’UFAM (art. 12 cpv. 2 LCP; cfr. art. 10bis lett. f sotto). Diritto di ricorso delle associazioni in caso di abbattimento di singoli lupi: le decisioni cantonali di abbattimento di singoli lupi rientrano tra i compiti della Confederazione. Per questo motivo le relative decisioni cantonali devono essere comunicate in forma adeguata alle organizzazioni legittimate a ricorrere (art. 12b LPN). 6/7

334/2005-02295/01/J402-2095

Riferimento/n. d’incarto: J402-2095

Art. 10bis OCP «Strategie di tutela di singole specie animali»

Art. 10bis lett. f OCP «Strategie di tutela di singole specie animali»

Art. 10bis lett. f Risarcimento e prevenzione dei danni L’UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all’articolo 10 capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti: a. la dissuasione, la cattura o, sempreché non già disciplinato agli articoli 4bis e 9bis, l’abbattimento, in particolare in base all’entità dei danni e dei pericoli, il perimetro delle misure nonché la consultazione preliminare dell’UFAM in caso di misure contro singoli orsi o linci;

Questo articolo presenta due novità: da un lato in caso di singoli interventi nell’effettivo di lupi l’UFAM non deve più essere consultato e dall’altro si precisa che la Strategia Lupo deve definire unicamente ciò che non è già disciplinato agli articoli 4bis e 9bis. In base alla presente proposta, l’aspetto dell’abbattimento di singoli lupi (art. 9bis) e quello della regolazione del lupo (art. 4bis) sono ora disciplinati direttamente nell’ordinanza sulla caccia. La Strategia Lupo non è però abrogata completamente. Essa resta in vigore e continua a disciplinare aspetti come ad esempio la cattura o la dissuasione di lupi.

3 Ripercussioni organizzative e finanziarie Il progetto ha delle ripercussioni a livello organizzativo per la Confederazione e i Cantoni. Per quanto riguarda gli interventi negli effettivi del lupo (abbattimento di singoli lupi, regolazione) e sempreché ciò sia ammesso dalla legge sulla caccia, la Confederazione esercita l’alta vigilanza. I Cantoni sono invece sostanzialmente responsabili dell’esecuzione. In questo modo beneficiano anche del massimo margine di manovra per risolvere i conflitti con il lupo a livello regionale. Per quanto riguarda l’abbattimento di singoli lupi, il coordinamento assicurato finora dalla Confederazione attraverso la Commissione intercantonale (CIC) per la gestione dei grandi predatori risulta superfluo. Il progetto non ha alcuna ripercussione finanziaria diretta per la Confederazione e i Cantoni.

7/7

334/2005-02295/01/J402-2095