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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'energia UFE Sezione Diritto dell'elettricità, del trasporto in condotta e delle acque

agosto 2016

Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione Revisione parziale

Rapporto esplicativo

1. Situazione iniziale e procedura

L'ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) rappresenta il qua- dro normativo di riferimento per tutto il settore degli installatori e degli addetti al controllo degli impianti elettrici. È entrata in vigore il 1° gennaio 2002, in sostituzione dell'omonima ordinanza del 1987, e da allora è stata modificata solo in singoli punti di secondaria importanza.

Dall'entrata in vigore dell'OIBT, 13 anni fa, le condizioni quadro economiche e tecniche del settore dell'impiantistica elettrica sono cambiate:

 nuovi materiali e nuovi attrezzi di lavoro impongono una verifica della valutazione concernente la sicurezza di determinati lavori (esempio: posa dei tubi d'installazione);  la specializzazione, la pressione economica e la presenza crescente di installatori stranieri ren- dono necessaria una verifica del sistema delle autorizzazioni;  il profilo delle professioni del 2015 non corrisponde più a quello dl 2002. I percorsi e i contenuti formativi sono mutati; in considerazione dell'evoluzione tecnica, la formazione continua ha as- sunto un peso molto maggiore rispetto al 2002. Di conseguenza è necessario procedere a un rie- same, ed eventualmente a un adeguamento, della "permeabilità" fra le diverse professioni in campo elettrotecnico;  in sede di esecuzione e nelle procedure amministrative sono inoltre emerse lacune che occorre colmare;  la produzione decentrata di energia e la tendenza, già in atto, verso una controllo centralizzato del consumo pongono nuove sfide dal punto di vista dell’impiantistica elettrica.

Nell'autunno 2014, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha istituito un gruppo di lavoro per la rielabora- zione dell'OIBT, nel quale sono rappresentati gli ambienti maggiormente toccati dall'ordinanza. Si tratta dell'Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti (USIE) e dell'Associazione Svizzera per i Con-

Ufficio federale dell'energia UFE Werner Gander Mühlestrasse 4, 3063 Ittigen Postadresse: Bundesamt für Energie, 3003 Bern Tel. +41 58 462 56 11, Fax +41 58 463 25 00 Werner.Gander@bfe.admin.ch www.bfe.admin.ch

trolli di impianti elettrici (ASCE), quali organizzazioni professionali direttamente interessate, dell'Asso- ciazione Svizzera dei Proprietari Fondiari (APF), quale rappresentante dei proprietari degli impianti, dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), quale rappresentante dei gestori di rete, e dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI), quale autorità tecnica di vigilanza. Nel corso dell'elaborazione del progetto di ordinanza, ulteriori soggetti sono stati invitati in modo mirato a discutere di questioni che li riguardavano in maniera particolare. Si è trattato soprattutto di rappresen- tanti di categorie professionali affini al settore dell'impiantistica elettrica o che con esso collaborano, come per esempio i produttori di impianti fotovoltaici, i rappresentanti del settore dell'impiantistica sa- nitaria o domestica (ascensori, riscaldamento, climatizzazione, ventilazione). In questo modo è stato possibile elaborare o quanto meno preparare soluzioni consensuali per diversi punti.

2. Commento ai singoli articoli

Articolo 7

Negli ultimi anni si è visto che i titolari di un'autorizzazione d'installazione generale non prestano suffi- ciente attenzione alla necessità di effettuare una formazione continua e che si informano in misura insufficiente sui progressi della tecnica d'installazione. Per questa ragione, per il rilascio di un'autoriz- zazione d'installazione, in aggiunta agli attuali requisiti si impone ora anche l’obbligo di formazione con- tinua. Questa formazione continua deve essere tale da garantire l’esecuzione dei lavori d’installazione secondo lo stato più attuale della tecnica.

Articolo 8

La formulazione delle condizioni per essere considerati persone del mestiere viene semplificata e rap- presentata in modo più chiaro. Il metro per giudicare se una persona è del mestiere è il curriculum professionale con la formazione professionale di base e il conseguimento dell'attestato federale di ca- pacità (AFC) e il superamento dell’esame professionale e dell’esame di maestria nella professione di installatore elettricista. Questo curriculum garantisce il necessario ammontare di esperienza pratica. (cpv. 1). Per tutti gli altri curricula professionali è necessario acquisire e dimostrare di possedere un livello analogo di esperienza pratica.

La differenziazione per quanto riguarda l'esperienza pratica non è più necessaria e può essere elimi- nata. Sono considerati adeguati tre anni di esperienza pratica per tutti i curricula professionali che non terminano nell'esame di maestria per installatori elettricisti diplomati (cpv. 2).

Per i cittadini extracomunitari, il riconoscimento di diplomi professionali esteri è generalmente regola- mentato dall'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101) e per i cittadini UE, dalla direttiva 2005/36/CE, che è parte dell'allegato 3 dell'accordo fra la Svizzera e l'UE sulla libera circola- zione delle persone (RS 0.142.112.681). Una regolamentazione separata per il settore dell'installazione nel quadro dell'OIBT non è quindi più necessaria e può essere stralciata (attuale cpv. 1 lett. f). Dal punto di vista materiale, tuttavia, non cambia nulla. L'ESTI continua a decidere in merito all'equivalenza delle formazioni professionali estere in applicazione dell'Allegato II all'Accordo sulla libera circolazione delle

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persone e dell’Accordo di Vaduz del 21 giugno 2001 (RS 0.632.31) e, a titolo sussidiario, dei criteri dell’ordinanza sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101) (cpv. 4); se necessario, ordina misure di compensazione, come un esame di idoneità o un corso di formazione complementare. Si rinuncia volutamente a coinvolgere sistematicamente il settore nel riconoscimento dell'equivalenza delle forma- zioni. Ciò implicherebbe un impegno supplementare sproporzionato per il settore professionale, senza che ne risulti un valore aggiunto di rilievo. Se non dispone esso stesso delle conoscenze necessarie per effettuare il confronto di materie e formazioni eventualmente necessario per valutare l'equivalenza, l'ESTI deve per forza di cose coinvolgere il settore professionale. Ciò non è tuttavia la regola.

Secondo il capoverso 3, l’esame pratico è disciplinato dal DATEC, che può limitarsi a fissare i requisiti fondamentali e incaricare della definizione dei particolari la Commissione degli esami professionali e di maestria del settore dell’installazione. Questa, a sua volta, può rimandare a un regolamento dell’ESTI che, di per sé, non ha carattere di legge. Il contenuto concreto dell’esame pratico continua quindi ad essere definito dall’ESTI.

Articolo 9

Come nel caso dell’autorizzazione d’installazione per le persone fisiche (art. 7), anche per il rilascio di autorizzazioni d'installazione a imprese si chiede ora che le persone menzionate nell'autorizzazione abbiano, al momento del rilascio, un livello di formazione corrispondente allo stato attuale della tecnica e che sia garantita la formazione continua (cpv. 1).

Nel capoverso 2, con la sostituzione dell'espressione «succursali gestite in modo autonomo» con il termine «succursali» si vuole chiarire che si tratta di succursali nel senso del codice delle obbligazioni.

L'esperienza ha dimostrato che le attuali disposizioni concernenti l'occupazione a tempo parziale del responsabile tecnico di un’impresa che dispone di un'autorizzazione d'installazione portano a risultati insoddisfacenti. Da un lato, il tasso di occupazione minimo del 20 per cento per ogni impresa seguita è troppo basso per garantire una direzione e un'assistenza tecnica efficiente; dall'altro lato, le esigenze a cui oggi occorre far fronte non consentono più a una sola persona di occuparsi a tempo parziale di tre imprese indipendenti fra loro. Per questa ragione, nel capoverso 3, il tasso di occupazione minimo del responsabile tecnico di un’impresa d'installazione viene portato al 40 per cento (lett. a) e, nel contempo, il numero di imprese di cui egli si può occupare viene ridotto da tre a due (lett. c). Il tasso di occupazione minimo del 40 per cento per impresa consente di essere impiegati in due imprese e di svolgere anche altre attività come l’insegnamento o la partecipazione a corsi di formazione. Inoltre continua a restare possibile un rapporto di lavoro a tempo parziale, Questa regola vale per tutti i rapporti di lavoro a tempo parziale iniziati o modificati dopo l'entrata in vigore di questa modifica di ordinanza. I rapporti di lavoro a tempo parziale preesistenti dovranno essere adeguati alle nuove norme entro tre anni (art. 44a cpv. 2).

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Articoli 10, 10a e 10b

Le prescrizioni per le imprese d'installazione vengono adeguate alle attuali esigenze del mercato. An- che nel settore dell’installazione il lavoro interinale e il lavoro temporaneo sono aumentati in misura tale da rendere necessaria una regolamentazione ad hoc. Per questa ragione l’attuale articolo 10, che disciplina l’organizzazione delle imprese di installazione, viene suddiviso in tre articoli diversi. Nel nuovo testo dell’articolo 10 restano gli attuali capoversi 1 e 2 sull’organizzazione generale dell’im- presa. Il nuovo articolo 10a disciplina l’esecuzione dei lavori d’installazione da parte di personale pro- prio dell’impresa e il nuovo articolo 10b la collaborazione con personale esterno ad essa.

Secondo l’articolo 10, in futuro, nelle imprese d'installazione, ogni responsabile tecnico potrà sorvegliare fino a tre persone autorizzate al controllo ciascuna delle quali, a sua volta, potrà sorvegliare 10 persone impiegate nell'installazione (cpv. 2 nuovo). Ciò amplia il margine di manovra delle imprese di installa- zione. In tal modo, un'impresa può costituire per ogni responsabile tecnico tre gruppi di 10 persone, ciascuno sorvegliato da una persona autorizzata al controllo. Questo significa, in primo luogo, uno sgra- vio per le responsabili tecnici; in secondo luogo, consente di sorvegliare e seguire meglio i lavori d'in- stallazione e, come terzo vantaggio, la gestione dell'impresa ne risulta più flessibile. Complessivamente, queste disposizioni aumentano la sicurezza del lavori d'installazione e degli impianti stessi.

L’articolo 10a (nuovo) riprende le prescrizioni in materia di esecuzione dei lavori di installazione da parte di personale proprio dell’impresa dell’attuale articolo 10 capoversi 3 -7. Il capoverso 1 lettera a stabilisce ora che anche per agli elettricisti di montaggio vi è la possibilità di accettare una formazione equivalente, come già da tempo è il caso per le altre professioni e funzioni nel settore dell'installazione. Inoltre, secondo il capoverso 3, ora anche gli elettricisti di montaggio avranno il diritto di mettere in servizio impianti, a condizione che ne abbiano la formazione. Poiché l'insegnamento delle relative conoscenze è obbligatorio solo in base alle nuove disposizioni in materia di formazione in vigore dal 2015, le persone che hanno iniziato la loro formazione prima del 2015 devono acquisire queste conoscenze attraverso una formazione supplementare se vogliono poter mettere in servizio impianti elettrici (cfr. art. 44a cpv. 3).

L’articolo 10b (nuovo) disciplina la partecipazione di personale esterno all'impresa ai lavori di installa- zione. Nel capoverso 1 si stabilisce quindi che l'esecuzione di lavori di installazione può essere affidata in subappalto solamente a imprese che dispongono esse stesse di un'autorizzazione d'installazione e che soddisfano i relativi criteri. Le persone singole che eseguono lavori in subappalto per un'impresa titolare di autorizzazione d'installazione devono essere completamente integrate nell'organizzazione dell'impresa stessa secondo le prescrizioni dell'articolo 10 (cpv. 2). Il capoverso 3 stabilisce inoltre che la responsabilità della corretta esecuzione dei lavori non può essere delegata all'impresa o alla persona singola cui i lavori vengono subappaltati; il capoverso 4, di conseguenza, obbliga l'impresa d'installa- zione subappaltante a sorvegliare il subappaltatore e a controllare i lavori da esso eseguiti.

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Articolo 12

Il divieto di cumulare le autorizzazioni limitate per i lavori d’installazione di impianti speciali e per il rac- cordo di materiali elettrici nel capoverso 2 viene abrogato. In futuro sarà possibile per un'impresa di- sporre di entrambe le autorizzazioni, se queste sono rilasciate a dipendenti diversi.

Articolo 13

L'autorizzazione si chiama ora «autorizzazione per lavori su impianti propri dell’impresa». In tal modo si sottolinea il fatto che si tratta di lavori eseguiti su impianti di proprietà della medesima impresa che è anche titolare dell'autorizzazione (cpv. 1). Si chiarisce così che le aziende che esercitano impianti e ne effettuano la manutenzione su mandato del titolare dell'impresa stessa (facility management) non pos- sono lavorare con una autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo 13, ma necessitano di un'autorizza- zione d'installazione generale. Nel settore delle strade nazionali, sono considerate proprietari degli im- pianti ai sensi del capoverso 1 le unità territoriali competenti per la manutenzione corrente secondo l’articolo 49a della legge federale sulle strade nazionali (LSN; RS 725.11).

Il capoverso 4 viene completato menzionando il fatto che il titolare di un'autorizzazione limitata è re- sponsabile della formazione e della formazione continua dei suoi collaboratori.

Articolo 14 e articolo 15

Secondo l'articolo 14, i collaboratori di un'impresa titolare di un'autorizzazione per lavori d'installazione su impianti speciali (in particolare il personale di assistenza del settore dell'impiantistica domestica) potranno in futuro eseguire lavori di manutenzione e riparazione sugli impianti in questione anche se non soddisfano personalmente le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione limitata. A tale scopo devono tuttavia aver seguito una formazione in elettrotecnica riconosciuta dall'ESTI (cpv. 3). In tal modo è possibile continuare a garantire la sicurezza degli impianti in questione riducendo nel contempo i costi di manutenzione e riparazione. Il capoverso 4 contiene ora una disposizione sulla formazione e la for- mazione continua dei dipendenti dell'impresa e sull'assistenza professionale da parte di un servizio d’ispezione accreditato, che riprende in larga misura la norma dell'articolo 13.

Nell'articolo 15, nella frase introduttiva del capoverso 1, si afferma ora chiaramente che il titolare di un'autorizzazione di raccordo può affidare l'esecuzione dei lavori menzionati nell'autorizzazione esclu- sivamente a persone che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a o b della disposizione medesima. Entrambe le condizioni sono state riprese dal diritto vigente e riunite in un unico capoverso. Si può rinunciare all'attuale disposizione derogatoria del capoverso 3 perché l’ESTI, sulla base dei requisiti definiti dal DATEC in virtù dell’articolo 21 capoverso 2, adeguerà il regolamento dell'esame pratico in modo tale che l'autorizzazione di raccordo possa essere ottenuta da tutte le figure professionali, a con- dizione che sia stata seguita una formazione supplementare. Nel capoverso 2 si precisa ora che l'auto- rizzazione vale solamente per i lavori e per il raccordo dei materiali elettrici in essa esattamente men- zionati. In tal modo si impedisce che vengano effettuati lavori o raccordati materiali per i quali le persone

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impiegate non sono formate. Come nell'articolo 14, è prescritto ora l'obbligo di formazione e formazione continua dei dipendenti dell'impresa (cpv. 3).

Articolo 16

Nel capoverso 1 le precedenti denominazioni delle professioni sono sostituite, come in tutta l'ordinanza, con quelle attuali tratte dal vigente regolamento della formazione professionale. Nel contempo viene eliminato l'elenco delle professioni autorizzate a effettuare il controllo degli impianti e si rimanda invece alla definizione di persona autorizzata al controllo di cui all'articolo 27 capoverso 4. A questa definizione si rimanda, del resto, anche in altre disposizioni dell'ordinanza (p. es. art. 17 o 24). Nel capoverso 2 si stabilisce che, senza autorizzazione d’installazione, possono essere installate solo singole prese di cor- rente e interruttori. Questa precisazione si è rivelata necessaria perché si è visto che la regolamenta- zione precedente ha portato ad abusi e a distorsioni del senso originario dell’articolo, che era quello di permettere la realizzazione di semplici impianti a valle di ruttori di sovraintensità anche da parte di per- sone non appositamente formate.

Articolo 17

Il contenuto dell’autorizzazione generale d’installazione resta invariato e viene solamente completato con l'obbligo di menzionare nell'autorizzazione stessa anche le persone autorizzate al controllo che ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 sorvegliano esse stesse collaboratori (cpv. 1 lett. b). Nelle autorizza- zioni d’installazione limitate dovrà in futuro essere menzionato esattamente l'ambito di validità (cpv. 2 lett. c). Dal momento che per tutte le autorizzazioni limitate (articolo 13 - articolo 14) è prescritta l'assi- stenza tecnica professionale da parte di un servizio d’ispezione accreditato, l'attuale capoverso 3 è sostituito da una nuova lettera d nel capoverso 2 con un campo di applicazione più ampio.

Articolo 19

L’ESTI dovrà in futuro, di regola, rendere pubblica la revoca di un’autorizzazione d’installazione. Il ca- poverso 3 viene quindi ora formulato come mandato.

Articolo 23

Oggetto di questo articolo è la notificazione dei lavori d’installazione prima della loro esecuzione. Nel capoverso 1 si precisa che la responsabilità della notificazione dei lavori d'installazione è attribuita in modo chiaro al titolare dell'autorizzazione; inoltre si precisa che devono essere annunciati tutti i lavori d'installazione. La disposizione concernente la notificazione della conclusione dei lavori d’installazione (attuale cpv. 2) è spostata senza modifiche nel nuovo capoverso 6 dell’articolo 24. Per contro, nel ca- poverso 2 vengono riformulate le eccezioni all'obbligo di notificazione che si applicano ai lavori che durano meno di 4 ore (lavori di manutenzione) e per i quali la modifica della potenza complessiva dell'im- pianto risulta inferiore a 3,6 kVA.

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Articolo 24

Nella prassi ci si è resi conto che il concetto di «consegna di un impianto al proprietario» è oggetto di interpretazioni diverse a seconda degli interessi in gioco. Lo scopo di questa disposizione è far sì che siano messi in funzione solamente impianti sicuri e regolarmente controllati. Ciò significa che gli impianti devono funzionare correttamente al momento a partire dal quale vengono utilizzati dal proprietario o da un’altra persona in maniera conforme alla destinazione. Questo viene specificato nel nuovo capoverso 3. Non può aver luogo alcuna messa in servizio «provvisoria» di impianti non ancora completati e con- trollati. Al medesimo contesto si riferisce anche il nuovo capoverso 5, che stabilisce che al proprietario dell'impianto devono essere consegnati i risultati documentati dei controlli. La notifica della conclusione dei lavori d’installazione continua a essere di competenza del proprietario dell’impianto (nuovo cpv. 6, finora art. 23 cpv. 2). Per ragioni di sistematica, si è volutamente rinunciato a trasferire quest'obbligo all'installatore.

Articolo 25

Nel capoverso 2 viene precisata la terminologia e, nel contesto dei lavori d'installazione effettuati con un'autorizzazione limitata, l'espressione «controlli finali» viene sostituita con le espressioni «prima veri- fica» e «verifica della riparazione».

Nel capoverso 4 viene fissata l'attuale prassi per il controllo degli impianti temporanei come quelli per cantieri, mercati, circhi e aziende di spettacolo: se sono raccordati alla rete in modo stabile (mediante morsetti) sono considerati impianti e deve essere allestito un rapporto di sicurezza secondo l'articolo 37 da parte del titolare di un'autorizzazione di controllo. Gli impianti innestabili sono considerati prodotti e, in quanto tali, non sottostanno al controllo d'installazione.

Il nuovo capoverso 5 stabilisce che, anche in caso di autorizzazioni d'installazione limitate, i risultati dei controlli devono essere consegnati in forma scritta al proprietario dell'impianto, se i lavori effettuati com- portano una modifica dell'impianto stesso.

Articolo 27

Nel capoverso 2 lettera a viene introdotto il concetto di “persona autorizzata al controllo”. Dal punto di vista materiale, nulla cambia rispetto alla precedente regolamentazione. Con questa definizione, però, l'ordinanza diventa più leggibile perché le diverse qualifiche professionali ammesse per le persone au- torizzate al controllo (che continuano ad essere in uso) non devono sempre essere ripetute. Per l'auto- rizzazione di controllo vale ora, inoltre, il principio secondo cui le persone autorizzate a effettuare il controllo degli impianti devono essere menzionate nell'autorizzazione stessa (cpv. 4). Questo serve a evitare che vengano effettuati controlli da parte di persone non autorizzate.

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Articolo 28

Oltra alla revoca di un’autorizzazione d’installazione, l’ESTI dovrà in futuro rendere pubblica, di regola, anche la revoca di un’autorizzazione di controllo (cpv. 4).

Articolo 32

L'attribuzione di responsabilità e competenze per i diversi compiti nell'ambito dell'esecuzione di lavori di installazione e del relativo controllo deve essere resa più chiara. Di conseguenza, in futuro l'ESTI non potrà più operare come organo di controllo accreditato su mandato dei titolari di autorizzazioni limitate. Il secondo periodo dell'attuale capoverso 3 viene quindi stralciato.

Articolo 33

Oltre ad adeguamenti di carattere redazionale, nel capoverso 4 lettera e si stabilisce ora che i gestori di rete devono indicare nel loro registro anche gli organi coinvolti nel controllo di ciascun impianto. Nel capoverso 5 vengono raccolti in un'unica disposizione gli obblighi d'informazione dei gestori di rete (fi- nora indicati in parte anche nel cpv. 2). In futuro, inoltre, anche l'effettuazione senza autorizzazione di lavori d'installazione o di controlli dovrà essere segnalata all'ESTI.

Articolo 34

In conseguenza delle nuove prescrizioni dell'articolo 32 capoverso 3, secondo cui l'ESTI non può più operare come organo di controllo su mandato dei proprietari di impianti, nel capoverso 2 deve essere stralciato il relativo riferimento. Per contro si stabilisce espressamente che il controllo dell'impianto spetta all'ESTI se non può essere effettuato in altro modo. Il capoverso 3bis contiene una disposizione particolare secondo cui l'ESTI può incaricare i proprietari di reti e impianti a bassa tensione particolar- mente estesi e ramificati, secondo il numero 1 dell'allegato, di sorvegliare la ricezione dei rapporti di sicurezza. Ciò riguarda soprattutto le ferrovie o le grandi aziende industriali, come quelle del settore chimico. In questo caso l'ESTI effettua controlli a campione per verificare il rispetto di questa prescri- zione e la correttezza dei rapporti.

Articolo 35

La crescente diffusione degli impianti per la produzione di energia da fonti alternative (soprattutto im- pianti fotovoltaici), che alimentano direttamente un impianto a bassa tensione o che attraverso un tale impianto immettono energia in una rete di distribuzione, rende necessaria una regolamentazione più precisa della loro realizzazione e del loro controllo. In relazione ai controlli periodici, si è dimostrata valida l'attuale regolamentazione secondo cui il controllo periodico dell'impianto di produzione segue quello dell'installazione dell'impianto a cui è collegato (numero 4 dell'allegato). Questa regola non deve essere modificata. Con la modifica della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), entrata in vigore il 1° maggio 2014, secondo cui per gli impianti solari nelle zone edificabili e nelle zone agricole non è più necessaria una licenza di costruzione, e dell'ordinanza sulla procedura

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d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS 734.25), secondo cui per gli impianti di potenza inferiore a 30 kVA non è più necessaria l'approvazione dei piani, per tali impianti è venuto meno anche il controllo di collaudo secondo l'OPIE. Eventuali difetti possono rimanere nascosti fino al primo controllo (20 anni nel caso degli edifici abitativi) e comportare un grave rischio permanente per persone e cose, che spesso non porta a incidenti o a incendi solamente grazie al caso o a circostanze particolarmente favorevoli. Per questa ragione deve essere obbligatoriamente introdotto un controllo di collaudo per questi impianti indipendentemente dal periodo di controllo dei relativi edifici. In tal modo si può verificare se l'impianto può essere esercitato in modo sicuro (progetto, dimensionamento, realizzazione, collega- mento con la rete). Il capoverso 3 viene quindi completato con una disposizione in tal senso e il proprie- tario di un simile impianto viene obbligato, come ogni altro titolare di impianti, a presentare un rapporto di sicurezza per l'impianto di produzione in proprio entro sei mesi dalla ripresa dal realizzatore.

Articolo 36

Secondo l’attuale capoverso 2, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo, l'ESTI invita per scritto i titolari di un’autorizzazione d’installazione limitata a presentare il rapporto di sicurezza. È emerso che il controllo dei titolari di autorizzazioni per lavori d'installazione all'interno dell'impresa comporta un onere ormai quasi insostenibile sia per l’ESTI che per i titolari stessi delle autorizzazioni. Per questa ragione, nel settembre 2015, il DATEC ha approvato la richiesta dell’ESTI di emanare una deroga (periodicità di presentazione triennale invece che biennale, nel caso di queste autorizzazioni limitate). Il periodo di controllo di un anno per i lavori dei titolari di autorizzazioni limitate continua di per sé ad essere giustificato, e deve essere mantenuto. È tuttavia sufficiente che le attestazioni di un servi- zio di ispezione accreditato in merito all’attività dei titolari di autorizzazioni per lavori su impianti propri dell’impresa siano presentate solo ogni tre anni. In questo modo si può garantire la sicurezza degli impianti in questione con un onere amministrativo ragionevole e il controllo viene reso più efficiente. Per le altre autorizzazioni limitate rimane valido il periodo di controllo quinquennale da parte dell’ESTI (cpv. 4).

Articolo 37

La disposizione relativa alla firma del rapporto di sicurezza nel capoverso 2 viene adeguata alle mutate condizioni quadro. Dal momento che, di regola, vengono effettuati un controllo finale e un controllo indipendente, si deve parlare di "persone" al plurale. Sotto "Installatore" (nel caso del controllo finale) non deve più obbligatoriamente firmare il titolare dell'autorizzazione d'installazione ma, conformemente alle nuove prescrizioni in materia di organizzazione, è sufficiente la firma di una delle persone menzio- nate nell’autorizzazione d’installazione. Per quanto riguarda il controllore, una disposizione analoga non è necessaria perché in forza dell'ordinanza ogni singolo controllore è menzionato nell'autorizzazione di controllo. Il titolare dell'autorizzazione d'installazione non è quindi più tenuto ad apporre anche la sua firma.

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Articolo 40

Nel capoverso 4 viene stabilita espressamente la possibilità per l'ESTI di ricorrere all'eliminazione for- zata dei difetti o all'interruzione dell'erogazione di energia elettrica. Una disposizione in tal senso era finora mancante.

Articolo 42

Sulla base delle esperienze maturate nelle procedure penali amministrative, la fattispecie penale gene- rale della lettera c viene descritta in modo più preciso. Ora vengono elencati a titolo esemplificativo le principali e più frequenti violazioni degli obblighi. In futuro non vi saranno quindi più discussioni sul fatto che un determinato comportamento sia punibile o meno.

Articolo 44a

Il capoverso 1 stabilisce che gli attestati di competenza e le autorizzazioni di controllo rilasciati in base al diritto previgente restano validi anche dopo l’entrata in vigore della revisione dell‘ordinanza. Inoltre occorrono ora disposizioni transitorie per consentire all'impresa titolare di un'autorizzazione d'istalla- zione di adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 9 capoverso 3 (cpv. 2). Il capoverso 3 infine riguarda la messa in servizio di impianti da parte di elettricisti di montaggio (art. 10 cpv. 3). Poiché l'insegnamento delle relative conoscenze è obbligatorio solo sulla base delle nuove prescrizioni in materia di formazione in vigore dal 2015, le persone che hanno iniziato la loro formazione prima del 2015 devono acquisire queste conoscenze attraverso una formazione supplementare se vogliono poter mettere in servizio im- pianti elettrici.

Allegato:

In accordo con le norme armonizzate a livello internazionale, la periodicità del controllo degli impianti nelle zone 2 e 22 di protezione contro le esplosioni è fissata a tre anni (ora n. 2.2., finora n. 2 lett. b n. 2). Anche la periodicità del controllo degli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario viene adeguata alle norme armonizzate a livello internazionale (n. 1.1.5, n. 1.2.5). Ai numeri 2.3.7 e 2.3.8 è descritto in modo più preciso quali sono i locali “destinati ad accogliere molte persone” e come viene effettuato il controllo nei piccoli esercizi di ristorazione. È inoltre emerso che le attuali formulazioni con- cernenti i periodi di controllo per gli impianti elettrici sulle autostrade (attuale n. 1.b.1) sono scarsamente differenziate e tengono troppo poco conto delle situazioni locali. Per questa ragione l’ESTI, già molto tempo fa, si era visto costretto a introdurre precisazioni e una differenziazione secondo diversi impianti attraverso un’istruzione (n. 322). La periodicità del controllo di questi impianti deve quindi basarsi ora sull’entità del pericolo derivante dalle condizioni ambientali (gas di scarico, prodotti chimici, acqua, traf- fico) e sull’importanza di un funzionamento ininterrotto dei singoli impianti per la sicurezza e per l’eser- cizio dell’infrastruttura in questione. A questo riguardo occorre tenere conto delle ridondanze esistenti per i vari sistemi. Le nuove norme recepiscono questa esigenza mantenendo una periodicità quinquen- nale per gli impianti critici in relazione alla sicurezza (n. 1.2.1.). Per gli altri impianti è sufficiente un controllo ogni 10 anni (n. 2.4.13.). L’attribuzione dei singoli impianti a un determinato periodo di controllo

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sarà effettuata dall’ESTI in collaborazione con l’USTRA nel quadro di un istruzione, sulla base di un’ap- profondita valutazione delle condizioni quadro.

3. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione e Cantoni nonché conseguenze su economia, ambiente e società

Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione e Cantoni

Le modifiche dell’ordinanza proposte non hanno alcuna conseguenza per la Confederazione e per i Cantoni.

Conseguenze su economia, ambiente e società

Le modifiche proposte consentono una gestione più flessibile e semplice delle imprese del settore dell’installazione, senza ripercussioni negative sul livello di sicurezza degli impianti elettrici. A trarne profitto saranno in primo luogo i titolari degli impianti (proprietari degli immobili). Non si prevedono con- seguenze dirette sull’ambiente e la società.

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