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Art. 32k Rendita transitoria e prestazioni complementari del datore di lavoro 1 In caso di pensionamento prima della fine dell’obbligo contributivo conformemen- te alla LAVS, i regolamenti della previdenza prevedono, fino alla rendita di vec- chiaia, una rendita transitoria. 2 La rendita transitoria è finanziata dal datore di lavoro e dall’assicurato nell’ambito di una procedura di copertura del capitale. Il datore di lavoro partecipa al finanzia- mento in ragione del 50 per cento al massimo. La quota del datore di lavoro può essere aumentata a favore degli assicurati di determinate categorie di personale oppure per motivi sociali. 3 In aggiunta alle prestazioni di PUBLICA, il Consiglio federale può prevedere, per

determinate categorie di personale che non possono restare in servizio fino all’età di pensionamento ordinaria, una prestazione supplementare di durata determinata finanziata e versata dal datore di lavoro.

Art. 41a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 20 dicembre 2006 3 I regolamenti previdenziali prevedono che durante un periodo compreso tra i cinque e i dieci anni i datori di lavoro sgravano dall’uno al due per cento dei contri- buti, a seconda delle classi d’età, gli assicurati attivi che all’entrata in vigore delle presenti disposizioni transitorie hanno già compiuto i 45 anni di età ma non ancora i 55. I limiti di cui all’articolo 32g capoverso 1 e la somma totale degli averi di vec- chiaia regolamentari non vanno comunque superati.

Modifica proposta

Art. 32k Rendite transitorie 1 Le disposizioni d’esecuzione possono prevedere una rendita transitoria nei casi in cui il pensionamento avvenga prima di raggiungere l’età di pensionamento di cui all’articolo 21 LAVS67. La rendita transitoria è finanziata generalmente dagli impie- gati. Nel singolo caso i datori di lavoro possono partecipare al finanziamento della rendita transitoria in ragione del 50 per cento al massimo. 2 La partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria può essere superiore al 50 per cento per determinate categorie di personale o per motivi di carattere sociale.

Art. 41a cpv. 3

66 RS 172.220.1 67 RS 831.10

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Abrogato

Art. 32k Quando venne introdotto il prepensionamento nel 1988, l’obiettivo principale consi- steva nel consentire a tutti i dipendenti l’accesso al pensionamento anticipato (FF 1987 II 405; 414 seg. e 435 seg.). Dato il cambiamento della situazione giuridi- ca e demografica, il pensionamento anticipato non deve essere più promosso come finora. Per queste ragioni l’articolo in esame dev’essere adeguato sul piano redazio- nale e dei contenuti. Tuttavia deve costituire ancora il fondamento giuridico per una rendita transitoria in caso di pensionamento prima del raggiungimento dell’età AVS. Per quanto concerne la rendita transitoria, l’articolo 32k LPers si rivolge a tutti i datori di lavoro, il cui diritto del personale si orienta alla LPers. Per questa ragione rimanda la rispettiva impostazione e le modalità di finanziamento alle disposizioni d’esecuzione (cfr. ad es. art. 44 ordinanza del METAS sul personale68).

Titolo Per via dell’abrogazione del capoverso 3, il titolo recita solo «Rendite transitorie».

Cpv. 1 La rendita transitoria costituisce una possibilità per l’assicurato di compensare, in caso di pensionamento volontario prima del raggiungimento dell’età AVS (pensio- namento anticipato), la rendita AVS non ancora percepita. Secondo il diritto vigente, quando l’assicurato decide di percepire la rendita transitoria, il datore di lavoro è tenuto a partecipare al suo finanziamento. Il percepimento della rendita transitoria è volontario. La disposizione cogente della LPers viene sostituita da una disposizione potestativa. Essa conferisce al datore di lavoro la possibilità di non partecipare al finanziamento della rendita transitoria. Per ogni singolo caso, la partecipazione del datore di lavoro non può superare il 50 per cento delle spese attuariali.

Cpv. 2 La formulazione corrisponde al contenuto dell’ultima frase dell’articolo 32k capo- verso 2 in vigore. Il Consiglio federale è dell’opinione che anche oggi siano ancora presenti funzioni nell’ambito dell’Amministrazione federale che non consentono facilmente un’occupazione continuata fino all’età AVS (ad es. membri del Corpo delle guardie di confine). In casi di questo tipo deve essere ancora possibile sostene- re il pensionamento anticipato persino con una completa assunzione dei costi della rendita transitoria.

Cpv. 3 Il capoverso 3 esistente può essere cancellato senza sostituzioni. Le prestazioni del datore di lavoro ivi citate per gli appartenenti a particolari categorie di personale

68 RS 941.273

76

verranno meno nel 2017 (art. 16 OPPAn69). Inoltre, a metà 2013, la competenza di fissare un’età di pensionamento inferiore dell’età AVS è stata rimandata alle dispo- sizioni d’esecuzione (art. 10 cpv. 2 lett. a LPers). Dal 1° luglio 2013 possono essere previsti in generale contributi previdenziali sovraparitetici (art. 32g cpv. 4 LPers). Per gli appartenenti a particolari categorie di personale l’ordinanza del 20 febbraio 201370 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale prevede da metà 2013 contributi supplementari del datore di lavoro per l’indennizzo di speciali esigenze nel corso dell’esercizio della funzione.

Art. 41a cpv. 3 Questa disposizione transitoria è venuta meno il 1° luglio 2015 a seguito dell’introduzione del primato dei contributi e può essere cancellata senza sostituzio- ni.

4.2 Legge federale del 4 ottobre 197471 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali Nella legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali viene introdotto un nuovo articolo 4a cpv. 1, in cui sono contenuti i nuovi mandati di risparmio per gli anni 2017–2019. Il mandato di risparmio contempla tutti i prov- vedimenti che il Consiglio federale ha la competenza di adottare in virtù dell’articolo 18 capoverso 1 lettera a della legge federale del 7 ottobre 200572 sulle finanze della Confederazione. Con l’inserimento delle misure di consolidamento in un mandato di risparmio sanci- to dalla legge, si intende sottolineare che il programma di stabilizzazione 2017–2019 è considerato un pacchetto unitario nonché accrescerne il suo carattere vincolante. L’articolo 4a capoverso 1 definisce nella frase introduttiva le basi per le riduzioni, ossia il piano finanziario 2017–2019 provvisorio del 1° luglio 2015. I valori di riferimento del presente piano finanziario provvisorio sono illustrati ai numeri 1.1 e 1.2. I numeri 1–15 del capoverso 1 riportano i mandati di risparmio. Le spiegazioni dei relativi provvedimenti si trovano nei numeri 2.2–2.16 del presente rapporto. L’articolo 4a capoverso 2 consente al Consiglio federale di proporre, nel quadro dell’elaborazione del preventivo, una diversa ripartizione tra le differenti misure di sgravio, purché siano complessivamente realizzate le economie annue previste. L’articolo 4a capoverso. 3 riporta, da ultimo, che è fatta salva la sovranità del Par- lamento in materia di preventivo, e con essa, il potere di decidere diversamente dal programma di stabilizzazione 2017–2019 in sede di allestimento del preventivo. Con i mandati di risparmio ai sensi del capoverso 1, il Parlamento soggiace a vincoli di natura politica ma non giuridica.

69 RU 2000 2429 70 RS 172.220.111.35 71 RS 611.010 72 RS 611.0

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4.3 Legge federale del 20 dicembre 195773 sulle ferrovie Modifica proposta

Art. 57 cpv. 1bis (nuovo) 1bis I prezzi e l’indicizzazione sono retti per analogia dall’articolo 3 capoverso 2 della

legge sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria74.

Nell’ambito della consultazione relativa al progetto FAIF75, il Parlamento ha stabili- to all’articolo 57 capoverso 1 della legge federale sulle ferrovie (Lferr) una parteci- pazione dei Cantoni sotto forma di un contributo annuo di 500 milioni di franchi al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria. Il nuovo capoverso 1a garantisce che la dispo- sizione determinante per il conferimento della Confederazione di cui nella legge federale concernente il Fondo per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (art. 3 cpv. 2 LFIF) valga anche per l’indicizzazione del contributo cantonale. Per- tanto l’indicizzazione del contributo cantonale segue le stesse regole del conferimen- to della Confederazione. Si tiene conto dell’indice di rincaro delle opere ferroviarie (IRF) e dell’evoluzione economica (evoluzione reale del prodotto interno lordo). L’indicizzazione si basa sui prezzi del 2014, analogamente al conferimento della Confederazione. La Conferenza dei direttori cantonali dei trasporti pubblici (CTP) ha già espresso il suo consenso per questo adeguamento di legge prima della proce- dura di consultazione.

4.4 Legge del 21 giugno 201376 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria Diritto vigente

Art. 7 cpv. 2 2 Il Fondo costituisce una riserva adeguata. Modifica proposta

Art. 7 cpv. 2 2 Il Fondo costituisce una riserva adeguata dal 2020.

Al fine di minimizzare il rischio di ritardi, soprattutto nell’ambito di progetti di ampliamento pronti per la realizzazione, una precisazione della disposizione consen- te di costituire la riserva di fluttuazione prevista di 300-500 milioni solo dal 2020.

73 RS 742.101 74 RS 742.140, RU 2015 661 75 FF 2012 1283 76 RS 742.140

78

4.5 Legge del 23 giugno 200677 sugli impianti a fune Diritto vigente

Art. 3 cpv. 5 5 L’autorizzazione di esercizio è di regola rilasciata per la durata della concessione.

Art. 17 cpv. 4 4 Se la concessione è prorogata, l’autorizzazione d’esercizio è prorogata per la stessa durata, sempre che sia adempiuto l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 18.

Art. 29 cpv. 2 2 Le concessioni federali rilasciate conformemente al diritto anteriore rimangono

valide fino alla loro scadenza. Alle autorizzazioni d’esercizio rilasciate conforme- mente al diritto cantonale o federale si applica l’articolo 17 capoverso 4.

Modifica proposta

Art. 3 cpv. 5 Abrogato

Art. 15a (nuovo) Modifica di impianti a fune non soggetta ad approvazione o autorizzazione 1 Gli impianti a fune possono essere modificati senza obbligo di approvazione e di autorizzazione, se: a. non ledono interessi degni di protezione concernenti la pianificazione del territorio, la protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio, o terzi; b. secondo le disposizioni del rimanente diritto federale non sono necessarie autorizzazioni o approvazioni. 2 In caso di dubbio, si applica la procedura semplificata. 3 Il Consiglio federale determina quali modifiche possono essere apportate senza approvazione e autorizzazione.

Art. 17 cpv. 4

4 Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune concessionati sono di regola

rilasciate per una durata indeterminata. L’autorizzazione di esercizio decade tuttavia con l’estinzione della concessione.

Art. 29 cpv. 2 2 La durata di validità delle concessioni federali rilasciate prima del 1° gennaio 2007

77 RS 743.01

79

è prorogata di 15 anni.

Art. 29a Disposizione transitoria della modifica del … Se l’autorizzazione d’esercizio degli impianti a fune concessionati è stata rilasciata per la durata della concessione, le autorizzazioni d’esercizio rilasciate prima della modifica del …. sono considerate di durata indeterminata.

Art. 3 cpv. 5 Questa disposizione deve essere abrogata, poiché nel diritto vigente essa prevede già la medesima prescrizione di cui all’articolo 17 capoverso 4.

Art. 15a (nuovo) Modifica di impianti a fune non soggetta ad approvazione o autorizzazione La trasformazione di un impianto a fune che gode di una concessione federale è sottoposta oggi obbligatoriamente a una verifica del progetto da parte dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT) e alla definizione della procedura da eseguire (art. 3 LIFT in combinato disposto con l’art. 36 OIFT78). Questo implica che devono essere presentate all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione anche modifiche di poco conto per verificare la documentazione e stabilire la procedura da eseguire. Ciò vale anche se le modifiche previste non sono rilevanti ai fini della sicurezza, non ledono diritti di terzi o non comportano rischi dal punto di vista della protezione dell’ambiente e della pianificazione del territorio. L’introduzione dell’articolo 15a (nuovo) crea il margine di apprezzamento necessario per escludere progetti di scarsa portata dall’obbligo di verifica. I provvedimenti proposti (rinuncia alle procedure di approvazione e autorizzazione nel caso di adeguamenti di piccola portata) sgravano il settore degli impianti a fune. Essi introducono infatti una riduzione dell’onere amministrativo e procedurale, senza incidere negativamente sull’attuale livello di sicurezza nel settore.

Art. 17 cpv. 4 Ai sensi del diritto vigente le autorizzazioni di esercizio per gli impianti a fune che godono di una concessione federale vengono rilasciate fino alla scadenza della concessione. Così, a ogni rinnovo della concessione occorre verificare se la relativa impresa ha adempiuto al suo obbligo di diligenza sotto il profilo della sicurezza e se l’autorizzazione di esercizio può quindi essere prorogata. Tuttavia, dal momento che la sicurezza dell’esercizio degli impianti a fune viene regolarmente verificata in funzione dei rischi dall’UFT in occasione di audit e controlli dell’esercizio, è possi- bile rinunciare a un’ulteriore verifica al momento del rinnovo della concessione. In futuro, le autorizzazioni di esercizio dovranno perciò essere concesse con durata indeterminata, il che implica sgravi amministrativi sia presso le imprese sia presso l’autorità di vigilanza. Soltanto con l’estinzione della concessione decade anche l’autorizzazione di esercizio.

78 RS 743.011

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Art. 29 cpv. 2 In virtù dell’adeguamento del capoverso 2, la durata di validità delle concessioni di impianti rilasciate prima dell’entrata in vigore della legge sugli impianti a fune è prorogata a 40 anni. Grazie alla maggiore durata della validità delle concessioni possono essere ridotti i dispendi amministrativi delle imprese e dell’autorità compe- tente per il rilascio della concessione.

Art. 29a (nuovo) In futuro le autorizzazioni di esercizio per gli impianti a fune che godono di una concessione federale verranno rilasciate con durata indeterminata (art. 3 cpv. 5 LIFT). Con l’introduzione dell’articolo 29a viene garantito che anche gli impianti già esistenti possano trarre vantaggio da questa nuova regolamentazione. Ciò deter- mina sgravi amministrativi sia per le imprese di trasporto a fune esistenti sia per l’autorità di vigilanza, senza compromettere l’esercizio in sicurezza degli impianti.

81

4.6 Legge del 20 marzo 200979 sul trasporto di viaggiatori Diritto vigente

Art. 6 cpv. 3 1 La concessione è accordata per 25 anni al massimo. Può essere trasferita, modifi- cata e rinnovata.

Art. 37 cpv. 1 e 2 1 I conti e i bilanci devono essere chiusi alla fine dell’anno di esercizio. Le imprese che ricevono contributi o mutui dall’ente pubblico presentano il conto annuale, con i pertinenti documenti giustificativi, all’UFT per esame e approvazione. L’UFT può chiedere alle imprese ulteriori documenti. 2 L’UFT verifica se i conti sono conformi alle prescrizioni di legge e alle relative convenzioni in materia di contributi e mutui dell’ente pubblico. Determina l’entità della verifica. La verifica dei conti nell’ottica del diritto dei sussidi da parte dell’autorità di vigilanza completa il controllo dell’ufficio di revisione dell’impresa. 3 L’impresa pubblica nel suo rapporto di gestione il risultato della verifica dei conti nell’ottica del diritto dei sussidi.

Modifica proposta

Art. 6 cpv. 3, primo periodo 3 La concessione è accordata per 25 anni al massimo, per gli impianti di trasporto a fune per 40 anni al massimo.

Art. 37 cpv. 1, secondo periodo, e cpv. 2, primo periodo 1 Le imprese che ricevono contributi o mutui dall’ente pubblico presentano il conto annuale, con i pertinenti documenti giustificativi, all’UFT. 2 L’UFT verifica, periodicamente o all’occorrenza, se i conti sono conformi alle prescrizioni di legge e alle relative convenzioni in materia di contributi e mutui dell’ente pubblico.

Art. 67 Disposizione transitoria della modifica del … La durata di validità di concessioni rilasciate prima della modifica del … è prorogata di 15 anni.

Art. 6 cpv. 3, primo periodo Di regola, le concessioni per gli impianti a fune che godono di una concessione federale vengono accordate attualmente per 25 anni. Una proroga della durata delle

79 RS 745.1

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concessioni fino a un massimo di 40 anni per gli impianti a fune è possibile senza compromettere il livello di sicurezza. Infatti la sicurezza dell’esercizio degli impianti viene verificata nel quadro di audit regolari. La proroga della durata delle concessio- ni determina sgravi sia per le imprese sia per l’autorità competente del rilascio dell’autorizzazione.

Art. 37 cpv. 1, secondo periodo, e cpv. 2, primo periodo Le imprese di trasporto che ricevono contributi o mutui dall’ente pubblico presenta- no il conto annuale, con i pertinenti documenti giustificativi, all’UFT. Finora l’UFT era tenuto a verificare nell’ottica del diritto dei sussidi ognuno dei circa 120 conti annuali. Con la presente modifica, l’UFT viene esonerato da questo obbligo. I conti delle piccole imprese di trasporto devono essere verificati solo periodicamente e in funzione dei rischi, ma non più annualmente. Al contrario, l’UFT si concentrerà sulle imprese di trasporto esposte a un maggior rischio finanziario, a cui viene attribuita importanza nazionale o in merito alle quali circostanze particolari impon- gano una verifica. I conti di queste imprese di trasporto continuano a essere verifica- ti annualmente. Se tutti i conti annuali non devono più essere verificati, il «risultato della verifica dei conti nell’ottica del diritto dei sussidi» che le imprese devono pubblicare nei rispet- tivi rapporti di gestione ai sensi del capoverso 3 non può più avere il carattere di un’«approvazione». Le imprese non sottoposte a verifica potrebbero infatti non ricevere un’approvazione. Questa modifica interpretativa non comporta un adegua- mento giuridico e pertanto l’articolo 37 capoverso 3 resta invariato.

Art. 67 (nuovo) In virtù della modifica dell’articolo 6 capoverso 3 la durata della concessione per gli impianti a fune è prorogata a 40 anni al massimo. Grazie all’introduzione dell’articolo 67 viene garantito che anche gli impianti esistenti possano trarre van- taggio da questa nuova regolamentazione. La proroga della durata della concessione deve valere anche per le concessioni rilasciate per una durata minore a 25 anni secondo il diritto previgente. Essa genera delle agevolazioni amministrative per le imprese e l’autorità competente per il rilascio della concessione.

83

4.7 Legge del 7 ottobre 198380 sulla protezione dell’ambiente Diritto vigente

Art. 17 cpv. 2 2 I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici e vibrazioni, come pure il valore d’allarme per le immissioni foniche, non devono tuttavia essere supe- rati.

Modifica proposta

Art. 17 cpv. 2 2 I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici, come pure il valore

d’allarme per le emissioni foniche, non devono tuttavia essere superati.

Se, nel singolo caso, l’esecuzione dell’obbligo di risanamento ai sensi dell’articolo 16 si rivelasse sproporzionata le autorità possono accordare facilitazio- ni. Secondo il diritto in vigore, i valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici e vibrazioni, come pure il valore d’allarme per le immissioni foniche, non devono tuttavia essere superati. Con l’adeguamento dell’articolo 17 capover- so 2, in futuro potranno essere accordate facilitazioni per il risanamento delle immis- sioni per vibrazioni, anche quando i relativi valori limite venissero superati. In questo modo si istituisce una regolamentazione analoga per la questione del rumore; in questo caso sono ammesse facilitazioni, nella misura in cui le immissioni foniche non superino il valore d’allarme.

80 RS 814.01

84

4.8 Legge federale del 20 dicembre 194681 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Diritto vigente

Art. 95 cpv. 1bis 1bis Il Fondo di compensazione AVS rimborsa inoltre alla Confederazione le altre spese derivanti dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e da un’informazione generale degli assicurati in merito ai contributi e alle presta- zioni. Dopo aver consultato il consiglio d’amministrazione del Fondo di compensa- zione AVS, il Consiglio federale fissa l’importo che può essere utilizzato per l’informazione degli assicurati. Modifica proposta

Art. 95 cpv. 1bis 1bis Il Fondo di compensazione AVS rimborsa inoltre alla Confederazione le altre spese derivanti dallo svolgimento delle funzioni di vigilanza, dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e da un’informazione generale degli assicurati in merito ai contributi e alle prestazioni. Dopo aver consultato il consiglio d’amministrazione del Fondo di compensazione AVS, il Consiglio federa- le fissa l’importo che può essere utilizzato per l’informazione degli assicurati.

La LAVS e la LAI prevedono diverse regolamentazioni per il rimborso delle spese che insorgono presso l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) per l’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e la vigilanza in merito alle assicurazioni sociali. L’AI si fa carico delle spese per i compiti di appli- cazione dell’assicurazione e per quelli di vigilanza. Al contrario, nell’ambito dell’AVS, il Fondo AVS rimborsa attualmente solo le spese derivanti dall’applicazione dell’assicurazione. Con l’aggiunta proposta dell’articolo 95 capo- verso 1bis LAVS, il Fondo AVS – analogamente alla regolamentazione nell’ambito dell’AI – dovrà finanziare in futuro anche le spese dei compiti di vigilanza dell’UFAS (cfr. n. 2.19)

81 RS 831.10

85

4.9 Legge federale del 19 giugno 195982 su l’assicurazione per l’invalidità Diritto vigente

Art. 78 cpv. 1 1 Il valore iniziale del contributo della Confederazione ammonta al 37,7 per cento della media aritmetica delle uscite dell’assicurazione nel 2010 e 2011.

Modifica proposta

Art. 78 cpv. 1 1 Il valore iniziale del contributo della Confederazione ammonta al 37,7 per cento della media aritmetica delle uscite dell’assicurazione negli anni 2010 e 2011 dopo deduzione dell’1,6 per cento. Sulla base della 6ª revisione dell’AI (1° pacchetto di misure), dal 2014 il contributo della Confederazione all’assicurazione per l’invalidità non è più legato all’evoluzione delle uscite dell’AI. Per contro, il contributo della Confederazione cresce tenendo conto dell’evoluzione dei salari e dei prezzi, in linea con gli introiti derivanti dall’imposta sul valore aggiunto della Confederazione. La base di partenza per la crescita è costituita dalla media dei contributi della Confederazione negli anni 2010 e 2011. Tuttavia questo valore iniziale è troppo elevato a causa di due fattori. Innanzitutto nel contributo della Confederazione per il 2011 è contenuto un paga- mento arretrato di natura straordinaria e unica in relazione alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Inoltre i contributi federali negli anni 2010 e 2011 si basano ancora su interessi passivi nettamente maggiori; nel valore iniziale non viene considerato il fatto che l’onere a titolo di interessi dell’assicurazione per l’invalidità diminuisce costantemente a seguito della riduzione del debito. Con la diminuzione del valore iniziale dell’1,6 per cento pari a 3520,6 milioni (56,3 mio.) vengono corretti questi fattori, che determinano un onere supplementare per la Confederazione ingiustificato e non previsto dal legislatore (cfr. n. 2.20).

82 RS 831.20

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4.10 Legge federale del 18 marzo 199483 sull’assicurazione malattie Diritto vigente

Art. 66 cpv. 2 2 Il sussidio della Confederazione corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Modifica proposta

Art. 66 cpv. 2 2 Il sussidio della Confederazione corrisponde al 7,3 per cento delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Con la modifica dell’articolo 66 capoverso 2 della legge federale sull’assicurazione malattie, il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi viene ridotto di 0,2 punti percentuali, passando dal 7,5 al 7,3 per cento delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (cfr. n. 2.21).

83 RS 832.10

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4.11 Legge federale del 19 giugno 199284 sull’assicurazione militare Diritto vigente

A Premi delle casse malati nell’assicurazione militare

Art. 2 Assicurati a titolo professionale 1 Le persone assicurate secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera b (assicurati a titolo professionale) versano un premio adeguato in contropartita delle prestazioni fornite loro dall’assicurazione militare: a. in luogo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo gli articoli 25–31 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie; e b. in luogo dell’assicurazione infortuni obbligatoria per gli infortuni non pro- fessionali secondo gli articoli 10–33 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni. 2 A partire dal pensionamento, gli assicurati a titolo professionale possono conclude- re un’assicurazione di base presso l’assicurazione militare per le affezioni risultanti da una malattia o da un infortunio (assicurazione facoltativa di base per pensionati). 3 Gli assicurati secondo il capoverso 2 hanno diritto alle prestazioni previste negli articoli 16 e 18a–21. Le altre disposizioni della presente legge si applicano per analogia all’assicurazione facoltativa di base per pensionati. 4 Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza l’importo dei premi che gli assicurati devono versare secondo i capoversi 1 e 2. Tale importo è stabilito in funzione dei premi versati per prestazioni simili agli assicuratori dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione infortuni obbligatoria.

B Rendite per menomazione dell’integrità nell’assicurazione militare

Art. 8 Prestazioni Le prestazioni dell’assicurazione militare sono: m. le rendite per menomazione dell’integrità (art. 48–50);

Art. 48 Presupposti e inizio del diritto 1 L’assicurato colpito da una rilevante e durevole menomazione dell’integrità fisica, mentale o psichica ha diritto a una rendita per menomazione dell’integrità. 2 La rendita per menomazione dell’integrità è dovuta a partire dal termine della cura medica o qualora la continuazione della cura non lasci presumere un miglioramento notevole delle condizioni di salute dell’assicurato.

Art. 49 Principi di calcolo e adeguamento della rendita

84 RS 833.1

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1 La gravità della menomazione dell’integrità è determinata equamente tenendo conto di tutte le circostanze. 2 La rendita per menomazione dell’integrità è stabilita in percentuale dell’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite giusta il capoverso 4 e tenendo conto della gravità della menomazione dell’integrità. In caso di perdita totale di una funzione vitale quale l’udito o la vista, di massima, è accordata una rendita per menomazione dell’integrità del 50 per cento. 3 La rendita per menomazione dell’integrità è concessa per una durata indeterminata. In generale è riscattata. 4 L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite ammonta a 20 000 franchi. Il Consiglio federale lo adegua periodicamente, mediante ordinanza, all’evoluzione dei prezzi.

Art. 50 Revisione Nel caso di un successivo rilevante aumento della menomazione dell’integrità, l’assicurato può domandare una rendita suppletiva per menomazione dell’integrità.

Art. 59 Riparazione morale 2 La rendita per menomazione dell’integrità esclude le indennità a titolo di ripara- zione morale.

Art. 66 Prestazioni sottoposte a riduzione f. la rendita per menomazione dell’integrità (art. 48–50);

Modifiche proposte

A Premi delle casse malati nell’assicurazione militare

Art. 2 Assicurazione facoltativa di base Le persone assicurate ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera b (assicurati a titolo professionale), a condizione che siano domiciliate in Svizzera, a partire dal pensionamento possono concludere un’assicurazione di base presso l’assicurazione militare per l’assunzione dei costi delle prestazioni fornite in caso di malattia e di infortunio (assicurazione facoltativa di base per pensionati). L’assicurazione facolta- tiva di base dà diritto alle prestazioni previste negli articoli 16 e 18a–21.

Art. 27a Tessera d’assicurato Gli assicurati a titolo professionale e le persone assicurate presso l’assicurazione facoltativa di base hanno diritto a una tessera d’assicurato ai sensi dell’articolo 42a della legge federale del 18 marzo 199485 sull’assicurazione malattie.

85 RS 832.10

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Capitolo 2° Premi degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati presso l’assicurazione facoltativa di base

Art. 66a Finanziamento Le prestazioni dell’assicurazione militare fornite agli assicurati a titolo professionale in caso di malattia e di infortunio non professionale e quelle fornite agli assicurati presso l’assicurazione facoltativa di base in caso di malattia e di infortunio sono finanziate con premi calcolati secondo il principio di reciprocità.

Art. 66b Premi per le prestazioni in caso di malattia 1 La tariffa dei premi per le prestazioni in caso di malattia è calcolata in modo da coprire la totalità dei costi risultanti da malattie non insorte durante il servizio, segnatamente: a. la cura medica (art. 16 e 18a); b. le spese di viaggio e di soccorso (art. 19); c. le cure a domicilio e le cure (art. 20); d. i mezzi ausiliari (art. 21); e. le spese di gestione amministrativa dell’evento assicurato. 2 L’obbligo di versare il premio per le prestazioni in caso di malattia è sospeso quando l’assicurato a titolo professionale presta servizio per oltre 60 giorni consecu- tivi.

Art. 66c Premi per le prestazioni in caso di infortunio 1 Per gli assicurati a titolo professionale, il premio per gli infortuni non professionali

è uguale a quello corrispondente dell’assicurazione contro gli infortuni dovuto dagli altri impiegati della Confederazione. 2 Per le persone assicurate presso l’assicurazione facoltativa di base, il premio per le

prestazioni in caso di infortunio corrisponde a un supplemento al premio dovuto per le prestazioni in caso di malattia. Questo supplemento è calcolato in modo da coprire per questa categoria di assicurati i costi delle prestazioni di cui all’articolo 66b capoverso 1 in caso di infortunio.

Art. 66d Modalità Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la forma di riscossione del premio, la riduzione del premio per gli assicurati delle classi di stipendio inferiori o pari a 16 e la procedura di adeguamento del premio all’evoluzione dei costi.

B Rendite per menomazione dell’integrità nell’assicurazione militare

Art. 8 lett. m Le prestazioni dell’assicurazione militare sono:

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m. l’indennità per menomazione dell’integrità (art. 58a);

Sezione 7 (art. 48 –50) Abrogata

Art. 58a Indennità per menomazione dell’integrità 1 L’assicurato ha diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità se, in seguito a un infortunio (art. 4 LPGA) insorto nel quadro di un’attività di servizio o in segui- to a una malattia (art. 3 LPGA) causata esclusivamente o in misura determinante dall’adempimento del servizio, è colpito da un’importante e durevole menomazione dell’integrità fisica, mentale o psichica. 2 L’indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Il suo importo e la sua graduazione sono retti dagli articoli 24 e 25 LAINF. L’importo è tuttavia maggiorato come segue: a. del 10 per cento se la menomazione è compresa tra il 40 e il 50 per cento; b. del 20 per cento se la menomazione è compresa tra il 51 e il 60 per cento; c. del 30 per cento se la menomazione è compresa tra il 61 e il 70 per cento; d. del 40 per cento se la menomazione è compresa tra il 71 e l’80 per cento; e. del 50 per cento se la menomazione è compresa tra l’81 e il 90 per cento; f. del 60 per cento se la menomazione è compresa tra il 91 e il 100 per cento. 3 L’assicurato ha diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità se, in seguito

a un infortunio (art. 4 LPGA) insorto nel quadro di un’attività di servizio durante un periodo coperto dall’assicurazione militare, è colpito da un’importante e durevole menomazione dell’integrità fisica, mentale o psichica. L’importo e la graduazione dell’indennità sono retti dagli articoli 24 e 25 LAINF.

Art. 59 cpv. 2 2 L’indennità per menomazione dell’integrità esclude il versamento di indennità a titolo di riparazione morale a favore dell’assicurato.

Art. 66 lett. f f. l’indennità per menomazione dell’integrità (art. 58a);

Disposizioni transitorie della modifica del … 1 Le rendite per menomazione dell’integrità in corso continuano ad essere versate

secondo il diritto previgente. 2 I casi che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica non sono ancora stati oggetto di una decisione che stabilisce l’importo di una rendita per menomazione dell’integrità saranno trattati secondo il nuovo diritto.

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A Premi delle casse malati nell’assicurazione militare

Art. 2 A seguito delle norme in materia di responsabilità su cui si fonda l’assicurazione militare, l’assicurazione facoltativa di base riservata agli assicurati a titolo profes- sionale in pensione viene mantenuta. Per facilitare i controlli necessari, questa assicurazione è tuttavia limitata agli assicurati domiciliati in Svizzera.

Art. 27a Per semplificare la gestione dell’assicurazione e dei fornitori di prestazioni, agli assicurati a titolo professionale in attività nonché alle persone che hanno stipulato l’assicurazione facoltativa di base dell’assicurazione militare è già stata distribuita una tessera d’assicurato. Questo dato di fatto è sancito da una base legale.

Art. 66a-66d È stato introdotto un nuovo capitolo sui premi. Dal 2006 gli assicurati a titolo pro- fessionale, che comprendono principalmente i militari di carriera, versano all’assicurazione militare un premio per il rischio di malattia e per gli infortuni non professionali. Diversamente dagli impiegati federali, essi non sono assicurati né dalla LAMal, né dalla legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Inoltre non è riscossa alcuna franchigia o partecipazione ai costi. L’articolo 66a precisa che nel calcolo dei premi (parte malattia), per la relazione tra assicurati a titolo professionale in attività e assicurati presso l’assicurazione facolta- tiva di base vige il principio di reciprocità. L’articolo 66b elenca le prestazioni che rientrano nel calcolo dei premi. In questo modo il nuovo testo di legge stabilisce chiaramente che il premio copre la totalità dei costi effettivi generati da questa categoria di assicurati, segnatamente la cura medica, le spese di viaggio e di soccor- so, le cure a domicilio e le cure, i mezzi ausiliari nonché le spese di gestione ammi- nistrativa. Gli introiti provenienti dai premi dovranno coprire la totalità delle spese. Al momento mancano 2,6 milioni. Il premio attuale dovrà essere aumentato di circa il 14 per cento. Il nuovo premio rimarrà comunque nettamente inferiore al premio medio dell’assicurazione malattie in Svizzera, nonostante le prestazioni dell’assicurazione militare siano più generose di quelle previste dalla LAMal. Come finora, è prevista un’esenzione dall’obbligo di versare il premio quando l’assicurato presta servizio per oltre 60 giorni consecutivi. Secondo l’articolo 66c e analogamente alla situazione attuale, il premio per gli infortuni non professionali dovuto dagli assicurati a titolo professionale in attività è uguale a quello degli altri impiegati della Confederazione. Il premio facoltativo degli assicurati in pensione, che finora era identico (parte malattia) a quello degli assicurati a titolo professionale in attività, sarà leggermente aumentato. In questo modo si tiene conto, come nel caso della LAMal, dei costi degli infortuni della categoria degli assicurati in pensione. Nel caso dell’assicurazione malattie questo supplemento ammonta a circa il 5 per cento, mentre nel caso dell’assicurazione militare sarà probabilmente inferiore. Secondo l’articolo 66d il Consiglio federale disciplinerà le necessarie regolamenta- zioni di dettaglio. Si tratta in particolare di garantire che il necessario adeguamento periodico dei premi venga effettuato in modo che i rispettivi proventi permettano di

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coprire a medio e lungo termine la totalità dei costi effettivi risultanti dalla presta- zioni assicurative a favore degli assicurati a titolo professionale e facoltativo86.

B Rendite per menomazione dell’integrità nell’assicurazione militare

Art. 8 lett. m Modifica formale: l’espressione «rendite per menomazione dell’integrità» è sostitui- ta da «indennità per menomazione dell’integrità».

Art. 58a Il sistema d’indennità per le menomazioni dell’integrità disciplinato dall’assicurazione militare è unico. Questo sistema prevede il versamento di una rendita all’assicurato, mentre nel diritto in materia di responsabilità civile o nell’assicurazione contro gli infortuni la vittima o l’assicurato percepisce una presta- zione in capitale. Dato che secondo l’articolo 49 capoverso 3 LAM, la rendita per menomazione dell’integrità è in generale riscattata, il capitale che in fin dei conti è concesso all’assicurato per le menomazioni particolarmente importanti può raggiun- gere il doppio di quanto viene versato secondo il diritto in materia di responsabilità civile. Questo sovraindennizzo deve essere corretto scegliendo il versamento di una prestazione in capitale anziché di una rendita. Si tratta del sistema dell’assicurazione contro gli infortuni, anche se quest’ultima prevede un ammontare massimo d’indennità di 148 200 franchi a partire dal 2016 (art. 25 LAINF), ossia un importo inferiore rispetto a quanto è ammesso dal diritto in materia di responsabilità civile per i casi più gravi. Nel caso dell’assicurazione militare un importo più elevato è giustificato poiché, in virtù della legge militare, l’assicurato che ha subito una me- nomazione dell’integrità non ha il diritto di rivalersi né contro l’esercito, né contro un altro militare all’origine del danno. Per i casi gravi di menomazione l’assicurazione militare deve pertanto fornire una prestazione in capitale più elevata rispetto all’assicurazione contro gli infortuni. Questo importo sarà quasi identico a quello della riparazione morale corrisposto in ambito di diritto privato. In tal modo sarà preservato il ruolo di assicurazione di responsabilità attribuito all’assicurazione militare. A partire da un tasso di menomazione del 40 per cento, l’importo dell’indennità è pertanto aumentato gradualmente in considerazione di quanto verse- rebbe l’assicurazione contro gli infortuni in un caso simile. Il supplemento previsto per i casi gravi è ammesso soltanto se l’infortunio è insorto durante il servizio vero e proprio. Un infortunio prodottosi durante il tempo libero, il fine settimana o nel quadro dell’attività professionale degli assicurati a titolo profes- sionale sarà risarcibile come un infortunio civile. In tal caso l’indennità per meno- mazione dell’integrità dell’assicurazione militare sarà uguale a quella che avrebbe versato l’assicurazione contro gli infortuni. Tale supplemento è giustificato anche per le malattie che sono state causate dall’adempimento del servizio stesso. Fra queste non figurano segnatamente le malattie degenerative o riscontrate fortuitamente durante il servizio, e che erano latenti prima del servizio.

86 Nel caso degli assicurati a titolo professionale, questo non vale per i danni insorti nel quadro di un servizio militare.

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La seconda caratteristica importante del sistema della rendita per menomazione dell’integrità riguarda la maniera di valutare la menomazione. A questo scopo l’assicurazione militare si basa sui casi già giudicati (case law). Per contro, l’assicurazione contro gli infortuni dispone di un elenco dettagliato delle menoma- zioni corredata del tasso di menomazione corrispondente, pubblicata nell’allegato dell’ordinanza e nelle direttive dell’INSAI. Riprendendo il sistema dell’assicurazione contro gli infortuni, la soglia minima della menomazione che dà diritto a un’indennità sarà identica, e non si procederà più alla valutazione dell’incidenza della lesione fisica sul godimento della vita dell’assicurato. Questo nuovo sistema garantisce maggiore trasparenza e sicurezza giuridica. Affinché la nuova misura produca pienamente e rapidamente l’effetto auspicato, i casi che al momento dell’entrata in vigore della modifica della legge non sono ancora stati oggetto di una decisione in merito a questo punto, saranno trattati se- condo il nuovo diritto.

Art. 59 cpv. 2 Modifica formale: l’espressione «rendita per menomazione dell’integrità» è sostitui- ta da «indennità per menomazione dell’integrità». Viene inoltre precisato che l’assicurato non può percepire un’indennità per menomazione dell’integrità contem- poraneamente a un’indennità a titolo di riparazione morale. In casi eccezionali i stretti congiunti possono beneficiare di una riparazione morale, come previsto dalla giurisprudenza secondo l’articolo 49 del Codice delle obbligazioni.

Art. 66 lett. f Modifica formale: l’espressione «rendita per menomazione dell’integrità» è sostitui- ta da «indennità per menomazione dell’integrità».

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4.12 Legge federale del 20 giugno 195287 sugli assegni familiari nell’agricoltura Diritto vigente

Art. 20 Riserva per l’ordinamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti 1 Una riserva per l’ordinamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli

agricoltori indipendenti è costituita mediante prelevamento di un terzo del Fondo previsto dall'articolo 1 capoverso 1 lettera c del decreto federale del 24 marzo 19471 che istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazio- ne. 2 La riserva è alimentata mediante un versamento annuo stabilito dal Consiglio federale ma assommante almeno al 4 per cento dell’ammontare della medesima all’inizio dell’anno.

Modifica proposta

Art. 20 Accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agri- coltori indipendenti 1 Un accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori

indipendenti è costituito mediante prelevamento di un terzo del Fondo previsto dall'articolo 1 capoverso 1 lettera c del decreto federale del 24 marzo 19471 che istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione. 2 L’accantonamento è remunerato.

Con l’entrata in vigore della legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura è stato costituito un accantonamento di 32 milioni. In virtù dell’articolo 20 capover- so 2 LAF, la Confederazione su tali fondi applica un tasso del 4 per cento. Confor- memente all’articolo 21 capoverso 2 LAF i redditi derivanti dagli interessi spettano ai Cantoni, generando una diminuzione del loro contributo agli assegni familiari nel settore dell’agricoltura. Con la modifica proposta si intende rendere possibile una remunerazione conforme al mercato: l’aliquota in futuro non verrà più stabilita nella legge. L’Amministrazione federale delle finanze, secondo dell’articolo 70 capover- so 2 dell’ordinanza del 5 aprile 200688 sulle finanze della Confederazione, stabilirà l’aliquota tenendo conto della situazione di mercato, come anche del tipo e della durata degli averi. La remunerazione si baserà sulla rendita delle obbligazioni set- tennali della Confederazione (cfr. n. 2.23).

87 RS 836.1 88 RS 611.01

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4.13 Legge federale del 17 dicembre 201089 concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio Dal momento che con la legge sulle attività sportive a rischio non è stato possibile creare ulteriore sicurezza, essa dev’essere abrogata. Il settore, a proprio vantaggio, è comunque interessato al proseguimento degli standard elaborati. Pertanto, con l’abrogazione non si devono temere effetti negativi.

5 Ripercussioni 5.1 Ripercussioni per la Confederazione Gli effetti delle misure associate al programma di stabilizzazione 2017–2019 sui singoli settori di compiti della Confederazione sono descritti dettagliatamente al numero 2. Successivamente vengono quindi illustrati solo gli effetti sul bilancio della Confederazione nel suo complesso e sulle sue parti. Il bilancio della Confederazione, rispetto al piano finanziario 2016–2018, viene sgravato di un miliardo di franchi circa. Ciò non basta tuttavia a garantire comple- tamente il rispetto delle direttive del freno all’indebitamento stante la situazione attuale (cfr. n. 1.4.3). Pertanto, è tuttora necessaria una solida disciplina in materia di politica delle spese. Devono essere limitati il più possibile gli oneri supplementari gravanti sul bilancio e dovuti all’assunzione di nuovi compiti o all’intensificazione di quelli esistenti. Il programma di stabilizzazione 2017–2019 interessa tutti i settori di compiti della Confederazione. Ciononostante, il Consiglio federale ha fissato delle priorità e ad esempio per l’esercito ha definito in modo decrescente le misure di risparmio per non danneggiare il suo ulteriore sviluppo nonostante il difficile quadro finanziario. La seguente tabella riporta gli sgravi risultanti dal programma di stabilizzazione per i diversi settori di compiti e raffronta le loro quote in rapporto al programma di stabilizzazione con le rispettive quote rispetto alle uscite imponibili (riferendosi al 2019). Questa rappresentazione esclude in particolare, in quanto uscite non imponi- bili, le quote di terzi al gettito della Confederazione, gli interessi passivi, la perequa- zione finanziaria e le partite transitorie come le tasse d’incentivazione, oltre alle uscite stabilite in modo esaustivo nella Costituzione.

Uscite per settori di compiti nel Piano finanziario 2017–2019 provvisorio In mio. fr. Sgravi in mio. Quota al programma di Quota alle uscite 2017 2018 2019 stabilizzazione imponibili 2019 2019 Totale 784,2 978,3 1 32,6 100 % 100 % Premesse istituzionali e finanziarie 58,9 67,8 69,7 6,8 % 5,2 % Ordine e sicurezza pubblica 20,9 23,2 27,6 2,7 % 1,8 % Relazioni con l’estero – Cooperazione internazionale 148,8 207,3 250,2 24,2 % 7,6 % Difesa nazionale 139,7 91,0 41,3 4,0 % 10,0 % Educazione e ricerca 152,5 188,9 214,8 20,8 % 14,2 %

89 RS 935.91

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Cultura e tempo libero 7,9 8,0 8,0 0,8 % 1,1 % Sanità 1,3 1,4 1,4 0,1 % 0,5 % Previdenza sociale 16,8 163,5 176,5 17,1 % 39,1 % Trasporti 129,0 97,9 110.1 10,7 % 11,0 % Ambiente e assetto del territorio 21,8 26,0 20,2 2,0 % 1,4 % Agricoltura e alimentazione 75,8 91,7 100,5 9,7 % 7,3 % Economia 10,9 11,7 12,2 1,2 % 0,9 % Considerando la loro quota rispetto alle uscite imponibili, le relazioni con l’estero, in particolare la cooperazione internazionale, nonché l’educazione e la ricerca contri- buiscono al programma di stabilizzazione 2017–2019 in modo decisamente spropor- zionato. Si tratta anche dei due settori di compiti che negli ultimi anni hanno regi- strato la maggiore crescita. Sono invece interessate in misura decisamente minore la difesa nazionale – in vista dell’implementazione dell’ulteriore sviluppo dell’esercito – e la previdenza sociale, poiché la maggioranza delle prestazioni è fortemente vincolata a livello di legge e le riforme, per via della loro complessità, vengono implementate perlopiù al di fuori del programma di stabilizzazione. Con le misure proposte dal Consiglio federale, una parte adeguata delle misure viene implementata nell’ambito proprio dell’Amministrazione. Contestualmente il Consi- glio federale mantiene quindi la sua controproposta rispetto alla mozione Müller (cfr. n. 1.3.2). Nel settore del personale si renderanno necessarie riduzioni di circa 120 milioni di franchi che toccheranno i posti di lavoro e saranno distribuite sugli anni 2016 e 2017. Ciò equivale a uno smantellamento delle spese di oltre il 2 per cento e, a seconda dell’attuazione all’interno dei dipartimenti, di un numero di posti che si situa tra 500 e 700. Poiché lo smantellamento è ripartito su due anni e il tasso annuo di fluttuazione si situa sopra il 4 per cento, nella maggior parte dei settori lo smantel- lamento potrà essere attuato evitando licenziamenti. Non si può tuttavia escludere che in singoli casi si rendano necessari. Oltre alle riduzioni sul fronte dei posti, il Consiglio federale prevede pure adeguamenti riguardanti le condizioni di assunzione (vedi n. 1.5.2 e 2.1).

5.2 Ripercussioni per i Cantoni I Cantoni, in parte per le stesse ragioni della Confederazione, sono oggetto di una forte pressione al risparmio. Considerando che circa un quarto delle uscite della Confederazione è destinato ai Cantoni, è quindi inevitabile che anche i trasferimenti ai Cantoni siano interessati dal programma di stabilizzazione 2017–2019. Nella scelta delle misure Il Consiglio federale si è però premurato di rinunciare a semplici trasferimenti di oneri ai Cantoni. Le misure che interessano i trasferimenti ai Canto- ni devono consentire loro, ove possibile, di sgravarsi in modo analogo. Ai Cantoni – secondo i principi della perequazione finanziaria – dev’essere lasciata la più ampia libertà possibile nella scelta di rimpiazzare o meno con mezzi propri i contributi federali soppressi. La metà circa delle misure del programma di stabilizzazione 2017–2019 riguarda, in un modo o nell’altro, i Cantoni. È possibile distinguere diverse categorie:

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 nella prima categoria rientrano misure con le quali la Confederazione adegua la propria pianificazione a quella dei Cantoni. Si tratta in particolare dei tagli nell’ambito della protezione dalle piene e della rivitalizzazione delle acque (n. 2.14), del taglio del versamento nel fondo infrastrutturale (n. 2.13), del taglio dei contributi edilizi destinati ai posti per la carcerazione amministra- tiva (n. 2.7) e della riduzione dei contributi alle misurazioni ufficiali e al ca- tasto RDPP (n. 2.9). In questi casi non insorge alcun onere supplementare per i Cantoni; al contrario, in questi settori anche essi risultano sgravati. Il programma di stabilizzazione 2017–2019 non adegua la quota del finanzia- mento della Confederazione a questi progetti; laddove in futuro le uscite dei Cantoni dovessero tornare a crescere, aumenterebbero anche i contributi del- la Confederazione;  nell’ambito della seconda categoria di misure la Confederazione, pur ridu- cendo i suoi contributi destinati ai Cantoni, ridimensiona nel contempo il li- vello delle prestazioni previsto per legge o altrimenti convenuto con i Can- toni. In questa categoria rientra in particolare il ridimensionamento dei contributi per la riduzione individuale dei premi (n. 2.21) collegato alla pre- vista modifica della legge federale del 6 ottobre 200690 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), contemporaneamente posta in consultazione. Questa modifica della LPC determina per i Cantoni sgravi che vanno ben oltre il ridimensionamen- to dei contributi della Confederazione per la riduzione dei premi. A ciò van- no aggiunti i tagli ai contributi per i miglioramenti strutturali (n. 2.11), le misure nell’ambito dell’integrazione degli stranieri (n. 2.6), i ridimensiona- menti nell’ambito della concezione degli impianti sportivi di importanza na- zionale (n. 2.9), la riduzione del sostegno ai cantoni plurilingue (n. 2.5) e il ridimensionamento dei contributi per gli impianti della protezione civile (n. 2.9). I Cantoni vengono sgravati sul piano finanziario grazie a tutte que- ste misure, fintantoché non decidano di sostituire con mezzi propri i contri- buti federali soppressi;  le misure nell’ambito dell’educazione e della ricerca (n. 2.10), la cui riparti- zione esatta tra i singoli settori (per citarne alcuni: scuole universitarie, ri- cerca, formazione professionale) viene stabilita solo nell’ambito del messag- gio ERI 2017–2020, oltre che la fissazione di un limite massimo per i contributi alle strade principali e i contributi alle strade principali nelle re- gioni di montagna e nelle regioni periferiche (n. 2.13) sono giustificate an- che in virtù del fatto che la Confederazione (in parte per via del rincaro) pre- senta minori entrate. Tuttavia, anche in questo caso non avviene un trasferimento di oneri ai Cantoni, poiché essi nella determinazione del rispet- tivo livello di uscite in questi settori hanno un consistente margine di mano- vra. Nel settore della formazione e della ricerca si deve altresì rilevare che è tuttora prevista una forte crescita reale delle uscite della Confederazione;  un ulteriore gruppo di misure si propone un’adeguata ripartizione degli oneri tra la Confederazione e i Cantoni. In questo caso vengono corretti errori del passato, del legislatore e di altra natura, e alcune tasse vengono accresciute tenendo conto del principio del grado di copertura dei costi. Si tratta in parti- colare dell’indicizzazione del contributo dei Cantoni al fondo per

90 RS 831.30

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l’infrastruttura ferroviaria (FInFer; n. 2.16), della misura nell’ambito delle prestazioni complementari (n. 2.5), dell’adeguamento della remunerazione del fondo per gli assegni familiari nel settore dell’agricoltura (n. 2.23) e dell’incremento delle tasse per le prestazioni nel settore della sorveglianza delle telecomunicazioni (n. 2.25). Queste misure comportano senza dubbio un crescente aggravio per i Cantoni – per via dell’indicizzazione del contri- buto cantonale al FInFer – ma l’onere supplementare è adeguato, essendo in linea con i principi della perequazione finanziaria;  da ultimo alcune misure più ridotte, che hanno effetti difficilmente quantifi- cabili sull’amministrazione nei Cantoni, come la riduzione del personale presso l’Ufficio federale di polizia negli ambiti coordinamento e scambio di informazioni (n. 2.2, potenziale aggravio dei Cantoni) e l’abrogazione della legge sulle attività sportive a rischio (n. 2.24, sgravio dei Cantoni). Nel complesso il programma di stabilizzazione 2017–2019, unitamente alla prevista riforma delle prestazioni complementari, dovrebbe comportare uno sgravio dei Cantoni e quindi sostenere i loro sforzi di risanamento dei bilanci.

5.3 Ripercussioni per l’economia pubblica Le ripercussioni del programma di stabilizzazione 2017–2019 sull’economia pubbli- ca sono esigue. Complessivamente le misure di risparmio hanno un effetto legger- mente restrittivo. La politica finanziaria anticiclica della Confederazione non ne risulta tuttavia compromessa, poiché tali misure mirano unicamente all’equilibrio strutturale del bilancio pubblico (eliminazione del deficit strutturale). Gli stabilizza- tori automatici nel bilancio della Confederazione non ne risultano pregiudicati; il deficit congiunturale ammesso dal principio del freno all’indebitamento non viene eliminato dal programma di stabilizzazione.

Sulla base delle misure di risparmio, a partire dal 2017 la Confederazione spenderà meno di quanto previsto finora. Rispetto alla creazione di valore a livello nazionale, le uscite soppresse sono tuttavia esigue e non incidono pienamente sulla domanda interna:  complessivamente, con le misure di stabilizzazione il bilancio della Confe- derazione viene sgravato entro il 2019 di circa 1,1 miliardi di franchi. Ciò corrisponde indicativamente allo 0,11 per cento del prodotto interno lordo nominale;  non tutte le misure proposte nel programma di stabilizzazione incidono tut- tavia sulla domanda e generano ripercussioni per l’economia pubblica svizzera. In particolare le misure nel settore della cooperazione internazio- nale, che determinano innanzitutto un calo della domanda all’estero, non- ché la riduzione del versamento nel fondo infrastrutturale, che non in- fluenza l’attività di investimento della Confederazione e che diminuisce unicamente la liquidità del fondo, non hanno alcuna influenza sulla crea- zione di valore interna;  inoltre occorre rilevare che l’effetto moltiplicatore di una variazione della domanda, in una economia pubblica piccola e aperta come quella svizzera, risulta inferiore a 1. In altre parole, mediante una riduzione delle importa-

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zioni, una parte della flessione della domanda statale si ripercuote all’estero. Sulla base di queste riflessioni e dei valori empirici dedotti da altri programmi di consolidamento, l’esiguo influsso sulla crescita economica complessiva per il perio- do dal 2017 al 2019 risulta trascurabile.

6 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale 6.1 Programma di legislatura Il Consiglio federale, l’11 novembre 2015, ha deciso di inserire il messaggio sul programma di stabilizzazione 2017–2019 come oggetto che figura nell’ambito del programma di legislatura 2015–2019. Il messaggio è anche menzionato negli obiet- tivi annuali del Consiglio federale per il 2016.

7 Aspetti giuridici 7.1 Costituzionalità Le leggi federali da modificare sono state emanate a suo tempo secondo la procedura ordinaria, fondandosi sulla Costituzione. La base costituzionale figura nell’ingresso dei singoli atti di cui è proposta la modifica. Le modifiche proposte con il presente rapporto rispettano i limiti di queste norme costituzionali. Inoltre, i mandati di risparmio destinati al Consiglio federale si basano sulle competenze costituzionali della Confederazione nei settori di compiti interessati. Nel suo insieme il progetto rispetta quindi la costituzionalità.

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera Il presente pacchetto di misure non ha ripercussioni sugli impegni risultanti dalla ratifica di accordi internazionali o dall’adesione o partecipazione a organizzazioni o a commissioni internazionali. Le misure riguardano essenzialmente contributi a beneficiari di sussidi in Svizzera nonché il settore proprio dell’Amministrazione. Le misure dell’Amministrazione federale delle dogane relativamente agli uffici dogana- li (cfr. n. 2.2) comportano la trasmissione di informazioni alla Commissione europea e il coordinamento con le amministrazioni doganali dei paesi confinanti. Le lievi riduzioni nell’ambito dei contributi alle organizzazioni internazionali riguardano solo contributi volontari.

7.3 Forma dell’atto normativo Per l’attuazione giuridica del programma di stabilizzazione 2017–2019 occorre modificare 13 leggi federali, per le quali a suo tempo era possibile chiedere il refe-

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rendum ai sensi dell’articolo 141 della Costituzione federale. Tutte le misure del programma di stabilizzazione sono riassunte in un cosiddetto atto mantello; esso riveste la forma di una legge federale e sottostà a referendum facoltativo. Questo modo di procedere è giustificato dallo scopo comune delle diverse misure (sgravio del bilancio).

7.4 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale Le modifiche legislative proposte dal programma di stabilizzazione 2017–2019 sono conciliabili con i principi della sussidiarietà e dell’equivalenza fiscale. Non vengono chiesti trasferimenti significativi di compiti o oneri finanziari tra la Confederazione e i Cantoni.

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