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Iniziativa parlamentare Soppressione delle priorità nella rete di trasporto transfrontaliera Rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del 17 novembre 2015
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Compendio
Dal 2006 vengono svolte vendite all’asta con cui aggiudicare lo sfruttamento della rete transfrontaliera per il trasporto di energia elettrica. Conformemente alla legge del 23 marzo 20071 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl), in tali vendite all’asta la priorità spetta alle forniture basate su contratti internazionali di acquisto e di fornitura conclusi prima del 31 ottobre 2002, come pure alle forniture di elettricità destinate ai consumatori finali con servizio universale e provenienti da fonti rinnovabili. Nelle disposizioni d’esecuzione il Consiglio federale ha precisato la procedura da seguire per quanto riguarda la priorità concessa ai consumatori finali con servizio universale. Nel 2014 per la prima volta le aziende di approvvigionamento energetico e le centrali elettriche hanno chiesto la priorità per le forniture a consumatori finali con servizio universale e per le forniture di elettricità prodotta da fonti rinnovabili. La questione se una tale priorità sia fondata non è ancora accertata con decisione passata in giudicato. La Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati ha deciso di elaborare una modifica del regolamento che disciplina le priorità: dopo la modifica la priorità spetta solo alle forniture fondate su contratti internazionali di acquisto e fornitura e a quelle provenienti da centrali idroelettriche di frontiera. Il rinvio all’articolo 13 capoverso 3 LAEl, secondo cui la priorità spetta a forniture di elettricità destinate a consumatori finali con servizio universale e prodotte da fonti rinnovabili è stralciato. Il 17 novembre 2015 la Commissione ha adottato il progetto preliminare senza voti contrari e con una astensione.
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Rapporto
1 Genesi del progetto
Il 29 aprile 2015 la Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) ha deciso senza voti contrari e con due astensioni di elaborare una modifica della LAEl, volta ad adattare le regole che disciplinano le priorità nelle forniture di energia elettrica sulla rete di trasporto transfrontaliera alla situazione attuale. A tal fine la CAPTE-S ha presentato un’iniziativa parlamentare. Conformemente all’articolo 109 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002 2 sul Parlamento (LParl), la Commissione ha sottoposto la decisione alla sua commissione omologa del Consiglio nazionale (CAPTE-N) che durante la seduta del 22 giugno 2015 ha trattato l’iniziativa approvando senza voti contrari e con quattro astensioni la decisione della CAPTE-S di elaborare un progetto legislativo.
La CAPTE-S ha quindi elaborato un progetto preliminare di legge con il sostegno del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazione (DATEC). Il 17 novembre 2015 ha approvato il progetto preliminare senza voti contrari e con una astensione e lo ha inviato in consultazione.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Capacità transfrontaliera e vendite all’asta
La capacità transfrontaliera della rete di trasporto è fisicamente limitata e di conseguenza è limitata la possibilità di importare ed esportare elettricità. Se la domanda di capacità di trasporto transfrontaliera supera la capacità disponibile e si presentano problemi di congestionamento, la società nazionale di rete Swissgrid procede a vendite all’asta (art. 17 cpv. 1 LAEl). I gestori delle reti di trasporto limitrofi stabiliscono congiuntamente la porzione di capacità fisica da utilizzare per non sovraccaricare la rete. Su incarico dei gestori delle reti di trasporto, la capacità disponibile è venduta all’asta sotto diverse forme (prodotti annuali, mensili e giornalieri) tramite una piattaforma comune di vendita (Capacity Allocation Service Company; CASC.EU). Conformemente all’articolo 17 capoverso 2 LAEl sono prioritarie e pertanto escluse dalla vendita all’asta in primo luogo le forniture basate su contratti internazionali di acquisto conclusi prima del 31 ottobre 2002 (i cosiddetti contratti a lungo termine). Si tratta in particolare di contratti nei quali il settore svizzero dell’elettricità ha disciplinato le partecipazioni e i diritti di opzione per centrali elettriche estere. Tali priorità sono realmente accordate dall’introduzione delle vendite all’asta nel 2006.
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In secondo luogo sono previste priorità per le forniture di elettricità ai consumatori finali con servizio universale e le forniture di elettricità a partire da energie rinnovabili conformemente all’articolo 17 capoverso 2 LAEl in combinato disposto con l’articolo 13 capoverso 3 LAEl. Nei primi anni dopo l’introduzione delle vendite all’asta tali priorità non sono state né reclamate né concesse. Sono state richieste dalle aziende di approvvigionamento energetico e dalle centrali elettriche per la prima volta nel 2014. Per ragioni di applicazione pratica, con l’articolo 20 capoverso
2 dell’ordinanza del 14 marzo 20083 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl) il
Consiglio federale ha concretizzato le condizioni da osservare per quanto riguarda la precedenza alle forniture destinate ai consumatori finali con servizio universale. Gli importatori devono dimostrare che senza le importazioni non possono adempiere all’obbligo di fornitura e che nel frattempo non hanno notificato forniture a terzi all’estero. La conformità di tale disposizione dell’ordinanza con la legge e la fondatezza di un tale diritto di priorità non sono ancora accertate con decisione passata in giudicato. Non si può escludere che seguiranno ulteriori richieste di priorità per quanto riguarda le forniture destinate ai consumatori finali con servizio universale e quelle derivanti da fonti rinnovabili. I prezzi dell’elettricità tendenzialmente favorevoli in Germania, Francia e Austria rendono interessante importare elettricità. Se nel corso della procedura ancora pendente si dovesse constatare che per le forniture di elettricità ai consumatori finali con servizio universale e per quelle provenienti da fonti rinnovabili devono essere concesse priorità senza condizioni, dovranno essere adottate misure supplementari per garantire la stabilità della rete. In mancanza di tali misure potrebbero verificarsi sovraccarichi della rete tali da compromettere la stabilità del sistema e di conseguenza la sicurezza dell’approvvigionamento in Svizzera. La gestione delle capacità transfrontaliere deve essere coordinata a livello internazionale. Le priorità in vigore in Svizzera non possono essere imposte unilateralmente. Infatti, per esempio, le priorità per i contratti di fornitura internazionale conformemente all’articolo 17 capoverso 2 LAEl sono accolte dalla Francia ma non dall’Italia. Dal 1° gennaio 2015 non è più possibile far valere le priorità ai confini con la Germania, dopo che i fornitori della rete di trasporto tedeschi TransnetBW GmbH e Amprion GmbH hanno disdetto l’accordo di cooperazione con la società nazionale di rete Swissgrid. Attualmente la Svizzera e l’Unione europea stanno analizzando la questione delle priorità nel quadro dei negoziati concernenti un accordo sull’energia.
2.2 Genesi delle priorità legali
2.2.1 Contratti a lungo termine
Forniture di elettricità basate su contratti internazionali di acquisto e di fornitura conclusi prima del 31 ottobre 2002 hanno la priorità sulle vendite all’asta. La priorità in questi contratti di acquisto e fornitura trova il suo fondamento nella certezza del diritto. Le parti che hanno concluso contratti in un momento in cui ancora nessuno immaginava che un giorno le capacità di trasporto avrebbero potuto
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essere vendute all’asta non devono veder tradita la loro fiducia nella validità del contratto (cfr. Boll. Uff. 2006 del Consiglio degli Stati, p. 847). È stata scelta la data del 31 ottobre 2002 in quanto a novembre dello stesso anno, al forum tenuto a Firenze, i regolatori dell’UE hanno deciso di assegnare le capacità mediante procedure orientate al mercato, quali le vendite all’asta. Dopo questa data le parti che hanno concluso contratti a lungo termine erano a conoscenza del nuovo sistema di vendita all’asta. Dalla data menzionata non è più possibile giustificare una posizione di preminenza adducendo la certezza del diritto (cfr. messaggio concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull’approvvigionamento elettrico [04.083], p. 1475).
2.2.2 Consumatori finali con servizio universale
Il legislatore ha introdotto la priorità per le forniture destinate ai consumatori finali del servizio universale in quanto i piccoli acquirenti interni beneficiano di una garanzia di fornitura della loro impresa di approvvigionamento elettrico (art. 6 cpv. 1 LAEl, Boll. Uff. CS 2006, p. 847). Per quel che riguarda la modifica della legge sugli impianti elettrici e della legge sull’approvvigionamento elettrico negli anni 2005 e 2006 nelle commissioni parlamentari competenti la priorità di cui all’articolo 13 capoverso 3 LAEl è stata motivata con l’obbligo di fornitura del gestore di rete. Anche nel dibattito riguardante la priorità nella rete di trasporto transfrontaliera l’argomentazione addotta è stata l’obbligo di fornitura. Tuttavia non si parlava del fatto di far valere le priorità per tutti i consumatori finali. Allora si ipotizzava l’eventualità di non disporre più di sufficiente energia. Affinché il gestore della rete possa adempiere in qualunque momento il suo mandato di approvvigionamento, dovrebbe disporre di una priorità sulla rete dei trasporti quando deve importare l’energia. Al contempo è stato fatto notare che la concessione di priorità deve essere gestita con la massima parsimonia. Nell’attuazione concreta non si tratta di garantire fisicamente l’approvvigionamento, ma esclusivamente di regolare il prezzo dell’energia: infatti chi ottiene una priorità ha un vantaggio economico nel mercato dell’energia.
2.2.3 Energie rinnovabili
Uno degli scopi della legge sull’energia è promuovere le energie rinnovabili, pertanto il legislatore le ha dichiarate prioritarie. Nel dibattito parlamentare si è parlato soprattutto di esportazioni di energia, in particolare di quella idraulica. Le commissioni si sono dichiarate favorevoli a non effettuare vendite all’asta per le esportazioni di energia proveniente da fonti rinnovabili. Tale regolamentazione è importante per l’energia idroelettrica nazionale che in linea di massima deve avere la priorità nella rete. Vi rientra anche l’energia prodotta da acque di confine, con riferimento tra l’altro all’Accordo tra la Svizzera e l’Italia concernente la concessione di forze idrauliche del Reno di Lei, del 18 giugno 1949. Conformemente al trattato, l’energia prodotta da queste centrali è trattata come se
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fosse prodotta in Italia e pertanto non è soggetta a limitazioni di natura fiscale e politico-commerciale (Boll. Uff. CS 2006, p. 847).
2.3 Possibili conseguenze in caso di concreta concessione
delle priorità Sebbene l’ulteriore concessione di priorità per contratti a lungo termine sia controversa dal punto di vista politico, dal punto di vista operativo non presenta difficoltà. Le procedure necessarie sono stabilite e armonizzate a livello internazionale. La prosecuzione di questa normativa è parte dei negoziati con l’UE per un accordo sull’energia. Il potenziale fabbisogno di forniture per consumatori finali con servizio universale supera la capacità transfrontaliera disponibile in particolare nel semestre invernale, quando l’energia è scarsa e i prezzi all’ingrosso in Francia e in Germania sono inferiori rispetto alla Svizzera. Il fabbisogno annuale di elettricità della Svizzera (escludendo i trasporti pubblici) ammonta a circa 55 teravattore (TWh). Di questi circa la metà, ossia 27,5 TWh, è destinata ai consumatori finali. Se tale energia potesse essere importata ininterrottamente per tutto l’anno, sarebbe necessaria una priorità di 3000 Megawatt (MW), ossia 27,5 TWh / 8760 h = 3082 MW. Se si aggiungono ancora i circa 2500 MW e le priorità per le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili, la capacità disponibile supera i circa 4500 MW al confine nord della Svizzera. Se risultassero operative anche le priorità per le forniture di energia destinata ai consumatori finali con servizio universale e prodotte da fonti rinnovabili occorrerebbe adottare obbligatoriamente misure supplementari per garantire la stabilità della rete. Una plausibile misura supplementare sarebbe la vendita anticipata all’asta di capacità per le priorità destinate ai consumatori finali con servizio universale o per le forniture da fonti rinnovabili, il che comporta una procedura complicata con vendite all’asta sequenziali. In una prima fase le capacità per le priorità sarebbero vendute all’asta e solo in un secondo momento le eventuali restanti capacità sarebbero vendute sul mercato. Inoltre la concessione di capacità transfrontaliera richiede il consenso dei gestori della rete di trasporto limitrofi. È altamente improbabile che i gestori della rete di trasporto esteri approvino una simile procedura sequenziale in quanto già la posizione prioritaria dei contratti a lungo termine è controversa e ulteriori priorità potrebbero superare definitivamente il limite di tolleranza. Tutt’al più si potrebbe decidere d’accordo con gli Stati vicini che la capacità disponibile venga ripartita tra la Svizzera e i Paesi limitrofi, il che tuttavia causerebbe una supplementare penuria dell’offerta dunque prezzi più elevati. Come misura alternativa sarebbe concepibile la riduzione pro rata delle priorità per le forniture a consumatori finali con servizio universale e di energia prodotta da fonti rinnovabili, se la capacità non è sufficiente per tutti i progetti annunciati. Una procedura analoga è applicata già oggi per i contratti a lungo termine; tuttavia anche in questo caso si presume che i gestori della rete di trasporto estera non acconsentirebbero. Dal punto di vista operativo, le vendite all’asta vengono svolte in tempi brevi. Non è certo se per una vendita all’asta sequenziale o una riduzione pro rata sarebbe disponibile un adeguato lasso di tempo e se tali misure potrebbero essere attuate dal
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punto di vista tecnico. Garantire nuove priorità metterebbe in discussione le priorità di circa 2500 MW per i contratti a lungo termine. Si deve considerare che concedendo priorità per forniture a consumatori finali con servizio universale e per energia prodotta da fonti rinnovabili diventerebbe obsoleto il modello di attuazione per i contratti a lungo termine previsto con l’UE in seguito a lunghe trattative, dopo che l’argomento della protezione degli investimenti è stato accettato a livello internazionale. Si impedirebbe inoltre l’ulteriore ottimizzazione delle procedure per l’assegnazione e l’utilizzo della capacità di trasporto transfrontaliera. Ciò riguarda in particolare il cosiddetto market coupling, che prevede la vendita all’asta congiunta della capacità della rete e della fornitura di elettricità. Concedendo ogni priorità in mondo incondizionato, conformemente alla legge in vigore, lo scambio trasfrontaliero subirebbe un pregiudizio tale da neutralizzare complessivamente l’utilità per i consumatori finali con servizio universale e per la promozione delle energie rinnovabili.
2.4 Possibili conseguenze della soppressione delle
priorità nelle forniture
2.4.1 Contratti a lungo termine
Il modo migliore di prolungare la protezione degli investimenti concessa dal legislatore per i contratti a lungo termine è sopprimere la posizione prioritaria dei consumatori finali con servizio universale e delle forniture di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Le priorità per contratti a lungo termine di cui all’articolo 17 capoverso 2 LAEl restano invariate. La soluzione proposta nei negoziati preliminari con l’UE di trasferire la priorità fisica in una soluzione conforme ai principi unionali avrebbe in questo modo una possibilità di essere realmente attuata.
2.4.2 Consumatori finali con servizio universale
Poiché finora non sono state concesse priorità a consumatori finali con servizio universale con decisioni passate in giudicato, rispetto allo status quo non si prevedono ripercussioni negative. Il mercato all’ingrosso in Svizzera può essere definito in linea di massima come liquido e le aziende di approvvigionamento energetico in genere non hanno alcun problema nel rifornire i consumatori finali a prezzi adeguati nell’ambito dell’approvvigionamento di base. La sicurezza dell’approvvigionamento in Svizzera è garantita anche senza le importazioni privilegiate e i gestori di rete possono adempiere in ogni momento i loro obblighi di fornitura. Tuttavia è chiaro che le aziende di approvvigionamento energetico non possono sfruttare eventuali priorità consentite dalla legge, pur continuando a sostenere i costi delle aste. Ciò comporta che importanti consumatori finali con servizio universale potrebbero sfruttare il proprio diritto di accesso al mercato per trarre vantaggio dai prezzi più convenienti, ad es. rivolgendosi a fornitori che dispongono di contratti a
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lungo termine e dunque di posizioni prioritarie. Le norme che regolano la priorità non sono tuttavia state adottate per migliorare la competitività delle aziende locali, bensì per garantire la sicurezza degli investimenti e dell’approvvigionamento. Viste le ripercussioni negative delle misure necessarie per garantire la stabilità della rete riportati al n. 2.3, in ultima analisi la soppressione delle priorità sarebbe anche nell’interesse dei consumatori finali con servizio universale.
2.4.3 Energie rinnovabili
Nel commercio di energia elettrica non si fa alcuna differenza tra fonte di energia rinnovabile e fonte di energia non rinnovabile. Al di fuori delle borse dell’energia elettrica e delle procedure in caso di congestione, il plusvalore ecologico dell’energia rinnovabile può continuare ad essere negoziato tramite certificati anche in caso di soppressione delle priorità. Le energie rinnovabili possono pertanto essere incentivate nella rete di trasporto transfrontaliera anche senza questi privilegi. Le posizioni prioritarie in base a trattati per forniture di corrente elettrica da impianti di confine sono già state concesse a Germania, Francia e Italia. Per l’import ed export di energia idrica da impianti al confine con la Germania, la società nazionale di rete Swissgrid non concede più posizioni prioritarie dall’inizio del 2015, poiché i gestori di rete tedeschi TransnetBW GmbH e Amprion GmbH hanno denunciato l’accordo comune di cooperazione. Attualmente anche la liceità del modo di procedere di Swissgrid deve essere valutata nel quadro di procedimenti giudiziari ancora in sospeso. Una priorità generalizzata per l’energia proveniente da fonti rinnovabili risulterebbe lucrativa soprattutto nell’esportazione verso l’Italia. La sua soppressione comporta in teoria per i produttori di energia rinnovabile lo svantaggio di non poter utilizzare eventuali altre posizioni prioritarie previste dalla legge, anche se continuano a sostenere i costi per aste. Questo in teoria, dato che i produttori di energia rinnovabile producono con gli impianti in Svizzera energia soprattutto per i consumatori finali nel Paese e le esportazioni di ampio respiro nello spazio unionale non sono possibili dal 2012. Fino a questa data l’Italia equiparava la garanzia di origine svizzera a quella italiana. Da quel momento questa prassi è stata abbandonata. Dato che inoltre la priorità per importazioni provenienti dalla produzione di energia rinnovabile riduce la competitività della produzione di energia rinnovabile in Svizzera, in un’ottica aziendale i produttori che hanno impianti in Svizzera non dovrebbero essere interessati a posizioni prioritarie. Produttori con impianti all’estero hanno lo svantaggio che a causa della soppressione perdono l’eventuale vantaggio concorrenziale nei confronti di altre importazioni o il margine supplementare nei confronti dei produttori svizzeri. Tuttavia è necessario tener conto anche del fatto che queste posizioni prioritarie possono comportare falsi incentivi. Nell’acquisto di energia non si tiene conto dei congestionamenti della rete se non esiste un incentivo economico. Se questi falsi incentivi portano ad importazioni in grande stile e a sovraccarichi di rete, è necessario prendere misure quali aste sequenziali o tagli pro rata, neutralizzando così il vantaggio delle posizioni di priorità.
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2.4.4 Gestori delle reti di trasporto
Per i gestori delle reti la vendita all’asta delle capacità genera profitti. Il fatto che la possibilità di riservare capacità riduca i ricavi della società elettrica di per sé non rappresenta un argomento contro ulteriori priorità. I ricavati delle aste risultano dalle differenze del prezzo di mercato di due zone di prezzo e non devono essere massimizzate per finanziare i costi dell’infrastruttura. Dato che Swissgrid può compensare i ricavati mancanti con un aumento della tariffa di utilizzazione della rete, da un punto di vista finanziario il gestore delle reti di trasporto non è vincolato da interessi. Per motivi di sicurezza, Swissgrid ha però un interesse a stabilire procedure di svolgimento delle aste semplici e condivise a livello internazionale. La prevista soppressione delle posizioni prioritarie le permette di rispettare meglio l’obbligo di garantire un esercizio stabile della rete e il coordinamento internazionale.
2.5 Forniture da centrali idroelettriche di frontiera
La modifica di legge proposta ha lo scopo di garantire la priorità ai rifornimenti da centrali idroelettriche nella rete di trasporto transfrontaliera. Secondo il diritto vigente, le forniture provenienti da queste centrali sono considerate provenienti da fonti rinnovabili per le quali è possibile far valere priorità. Se cade il rinvio all’articolo 13 capoverso 3 lettera c LAEI, le centrali idroelettriche di frontiera devono essere esplicitamente menzionate nella legge. Ventitre centrali idroelettriche sono nei pressi della fontriera svizzera: l’elettricità che producono spetta ad ambedue gli Stati confinanti a causa dello sfruttamento di acque di confine. Per garantire che l’energia elettrica prodotta da queste centrali possa essere fornita ad ambedue gli Stati alle stesse condizioni, può rivelarsi necessaria una fornitura prioritaria attraverso la rete di trasporto transfrontaliera a seconda di come la centrale è connessa all’infrastruttura della rete. Dato che le priorità devono essere concesse nel modo più restrittivo possibile al fine di garantire uno sfruttamento della rete efficace e scevro da discriminazioni, nel caso delle centrali idroelettriche di frontiera è necessario tener conto del collegamento della centrale all’infrastruttura di rete: se l’energia prodotta può essere fornita ad ambedue gli Stati confinanti attraverso la rete di distribuzione o linee interne della centrale, non sono necessarie priorità nella rete di trasporto.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Legge sull’approvvigionamento elettrico
Art. 17 cpv. 2 Accesso alla rete in caso di congestioni nella rete di trasporto transfrontaliera
Il rinvio alla regolamentazione sull’attribuzione di capacità nella rete svizzera di distribuzione secondo l’articolo 13 capoverso 3 LAEl è abrogato e sostituito da una priorità esplicita per forniture provenienti da centrali idroelettriche di frontiera. In tal modo ormai le forniture che si basano su contratti internazionali di acquisto e di
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fornitura conclusi prima del 31 ottobre 2002 e le forniture da centrali idroelettriche di frontiera hanno una posizione prioritaria, nella misura in cui è necessario fare ricorso alla rete di trasporto transfrontaliera. Nell’ultima parte del periodo, alle forniture provenienti da centrali idroelettriche di frontiera non vengono concesse prorità supplementari nuove rispetto al diritto anteriore. La priorità della corrente idroelettrica nella rete di trasporto transfrontaliera vale solo nella misura in cui gli Stati confinanti interessati non hanno potuto essere riforniti attraverso la rete di distribuzione o per mezzo di linee interne della centrale.
Art. 33b Disposizione transitoria della modifica del [...] L’assegnazione effettiva delle capacità è assunta dalla società nazionale di rete Swissgrid. Le priorità per i contratti a lungo termine e le forniture da centrali idroelettriche di frontiera di cui all’articolo 17 capoverso 2 LAEl sono fatte valere dagli aventi diritto insieme alla designazione delle capacità acquistate all’asta per prodotti a lunga scadenza (annuali e mensili) presso la società nazionale di rete Swissgrid. Le domande di priorità di cui all’articolo 17 capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 13 capoverso 3 presentate prima dell’entrata in vigore della modifica di legge sono giudicate secondo il diritto vigente. Lo stesso dicasi per le procedure di ricorso relative a tali domande. Se una domanda di priorità viene approvata in base al diritto vigente o se una priorità è già stata concessa per un tempo illimitato, per motivi di proporzionalità questa priorità non deve venire a cadere con l’entrata in vigore della presente modifica. Al fine di garantire che eventuali contratti di fornitura possano essere conclusi almeno per un anno, vale quanto segue: se la presente modifica di legge entra in vigore nella prima metà dell’anno, è possibile far valere le capacità entro il 31 dicembre dello stesso anno presso la società nazionale di rete Swissgrid. Se entra in vigore nella seconda metà dell’anno, è possibile far valere le capacità presso la stessa società entro il 31 dicembre dell’anno successivo.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del
personale La modifica non ha ripercussioni finanziarie o sull’effettivo del personale dell’Amministrazione federale.
4.2 Altre ripercussioni
Fino ad oggi non sono state concesse con decisione passata in giudicato priorità a consumatori finali con servizio universale o per energie rinnovabili. Dunque la loro soppressione non ha ripercussioni né sugli ambiti economici legati all’energia elettrica né sui consumatori finali con servizio universale. Se tuttavia venissero mantenute e se vi si potesse far ricorso in maniera incondizionata, le aziende di approvvigionamento energetico e con loro i consumatori finali con servizio universale potrebbero trarre vantaggio da prezzi eventualmente più convenienti.
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D’altra parte però l’attuazione di queste posizioni prioritarie finora non concesse potrebbe causare grandi difficoltà, in particolare per quel che riguarda la stabilità della rete. Per la società nazionale di rete Swissgrid il progetto corrisponde ad una semplificazione dell’esecuzione, dato che, ad eccezione dei contratti a lungo termine e dell’elettricità da centrali idroelettriche di frontiera, le capacità dovrebbero essere acquistate alle aste da tutti gli operatori del mercato a pari condizioni.
5 Rapporto con il diritto europeo
La presente revisione non causa conflitti supplementari con il diritto europeo. La soppressione delle posizioni di priorità è attuata conformemente ai principi di tale diritto. Le priorità violano il principio di non discriminazione in caso di assegnazione di esigue capacità sulla base di criteri di mercato, come previsto in particolare all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003. Le rimanenti priorità per i trattati a lungo termine e per l’elettricità da centrali idroelettriche di frontiera sono oggetto di negoziati in vista di un accordo energetico tra la Svizzera e l’UE.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
L’articolo 91 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.)4 sancisce che la Confederazione emana prescrizioni sul trasporto e sull’erogazione di energia elettrica. Dunque spetta alla Confederazione disciplinare le posizioni prioritarie nel trasporto di energia elettrica. La costituzionalità è dunque garantita.
6.2 Forma dell’atto
In virtù dell’articolo 163 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo
164 capoverso 1 Cost., l’Assemblea federale emana sotto forma di legge federale
tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto. L’abrogazione nella vigente LAEl delle priorità valide finora per le forniture ai consumatori finali con servizio universale e per quelle da fonti rinnovabili va emanata sotto forma di legge federale.
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