Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio
Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni; adeguamento del guadagno minimo assicurato nell’assicurazione facoltativa contro gli infortuni
L’entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2016.
Rapporto esplicativo
Berna, maggio 2015
Sommario
1. Situazione iniziale .................................................................................................3
2. Nuova modalità di adeguamento del guadagno minimo assicurato
nell’assicurazione facoltativa.................................................................................4
3. Adeguamento dell’ordinanza ................................................................................4
4. Entrata in vigore ....................................................................................................4
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1. Situazione iniziale
1.1 Dipendenza del guadagno minimo assicurato nell’assicurazione facoltativa contro gli infortuni dal guadagno massimo assicurato ai sensi della LAINF
Secondo la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), possono assicurarsi a titolo facoltativo le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente domiciliate in Svizzera, come pure i loro familiari collaboranti nell’impresa non assicurati d’obbligo (art. 4 cpv. 1 LAINF). Il Consiglio federale regola segnatamente l’affiliazione e il calcolo dei premi (art. 5 cpv. 2 LAINF). Attualmente l’articolo 138 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202), che definisce la base per il calcolo dei premi e le prestazioni in contanti, ha il tenore seguente:
«Nei limiti dell’articolo 22 capoverso 1, i premi e le prestazioni in contanti sono calcolati secondo il guadagno assicurato, il cui importo, pattuito alla conclusione del contratto, potrà essere modificato all’inizio di ogni anno civile. Per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, questo importo non può essere inferiore alla metà e, per i familiari, a un terzo del guadagno massimo assicurato».
Il guadagno minimo assicurato è stato introdotto per evitare premi sproporzionati rispetto al guadagno, poiché i costi per le cure medico-sanitarie possono risultare elevati anche per i redditi bassi. Questa soluzione permette di mantenere a un livello sostenibile il carico finanziario imputabile ai premi.
Il 5 novembre 2014 il Consiglio federale ha deciso di aumentare da 126 000 a 148 200 franchi il guadagno massimo assicurato per l'assicurazione infortuni. La modifica, effettiva dal 1° gennaio 2016, rende necessario un adeguamento del guadagno minimo assicurato nell’assicurazione facoltativa. Se venissero mantenuti i rapporti attuali, pari alla metà o a un terzo del guadagno massimo assicurato, il guadagno minimo passerebbe da 63 000 a 74 100 franchi per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e da 42 000 a 49 400 franchi per i familiari.
1.2 Conseguenze dell’adeguamento automatico in virtù dell’articolo 138 OAINF
Nell’ultimo decennio l’evoluzione dei redditi non è stata uniforme per tutte le fasce di reddito. Dalla rilevazione della struttura dei salari per il 2012 (rilevazione svizzera della struttura dei salari 2013) si evince che tra il 2002 e il 2012 i salari del decimo percentile sono aumentati del 9,5 per cento, contro il 22,5 per cento di quelli del novantesimo percentile. In altri termini, diversamente dai redditi più alti, quelli più bassi hanno segnato solo un leggero aumento. Si osservano inoltre differenze regionali, settoriali e di genere.
Va rilevato che la situazione reddituale delle persone che esercitano un’attività indipendente è diversa da quella dei lavoratori salariati. Dalla statistica dei redditi AVS emerge che oltre il 60 per cento degli indipendenti percepisce un reddito inferiore al minimo attualmente assicurabile, ossia 63 000 franchi (statistica dei redditi AVS 2014 per il 2009). Ciò significa che per molti di loro questa soglia è già oggi relativamente alta e che un aumento marcato impedirebbe loro di affiliarsi all’assicurazione facoltativa prevista dalla LAINF o li costringerebbe a sovrassicurarsi versando premi alti per un reddito che, di fatto, non conseguono. Entro determinati limiti, la giurisprudenza ammette questa situazione tenuto conto delle normali oscillazioni del guadagno percepito dagli indipendenti.
In particolare i titolari di ditte individuali e i loro familiari di categorie professionali o regioni caratterizzate da redditi più bassi faticherebbero a sostenere l’aumento dei premi indotto dall’aumento della soglia minima. Chi non volesse o non potesse pagarli perderebbe l’attuale 3/4
protezione assicurativa ai sensi della LAINF. Dell’aumento risentirebbero però anche i rami che occupano manodopera prevalentemente femminile (con redditi generalmente bassi) come pure i giovani indipendenti concentrati sull'avvio della propria attività. Si dovrebbe quindi valutare l’opportunità di una conversione in un’assicurazione contro gli infortuni secondo la LCA con prestazioni sensibilmente inferiori.
Per evitare queste conseguenze e mantenere ai livelli attuali la protezione assicurativa ai sensi della LAINF nell’assicurazione facoltativa, occorre modificare la modalità di adeguamento del guadagno minimo assicurato di cui all’articolo 138 OAINF.
2. Nuova modalità di adeguamento del guadagno minimo assicurato
nell’assicurazione facoltativa Le soglie minime devono essere mantenute a un certo livello per poter finanziare anche i costi delle cure che non dipendono dal guadagno assicurato. Se si riducono queste soglie, per coprire i costi si dovrebbero aumentare massicciamente i premi rispetto al salario. Viceversa, se si aumentano le soglie, le categorie professionali a reddito più basso potrebbero difficilmente permettersi una protezione assicurativa adeguata.
Per garantire nella misura attuale l’assicurazione facoltativa anche dopo l’entrata in vigore dell’aumento del guadagno massimo assicurato, prevista il 1° gennaio 2016, sarebbe opportuno fissare le soglie al 45 per cento del guadagno massimo assicurato per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e al 30 per cento per i loro familiari. Ciò significa che se il guadagno massimo assicurato verrà portato a 148 200 franchi, quello minimo corrisponderà rispettivamente a 66 690 e 44 460 franchi. Questi importi, solo leggermente superiori a quelli attuali pari a 63 000 e 42 000 franchi, permetteranno di mantenere una protezione assicurativa secondo la LAINF e di evitare una sovrassicurazione derivante dall’impossibilità di raggiungere il reddito previsto. Le nuove percentuali garantiranno valori soglia adeguati nell’assicurazione facoltativa anche nel caso di futuri adeguamenti del guadagno massimo assicurato.
3. Adeguamento dell’ordinanza
Per effetto della prevista modifica del guadagno minimo assicurato nell’assicurazione facoltativa contro gli infortuni, l’articolo 138 OAINF è modificato come segue:
«Nei limiti dell’articolo 22 capoverso 1, i premi e le prestazioni in contanti sono calcolati secondo il guadagno assicurato, il cui importo, pattuito alla conclusione del contratto, potrà essere modificato all’inizio di ogni anno civile. Per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, questo importo non può essere inferiore al 45 per cento e, per i familiari, al 30 per cento del guadagno massimo assicurato».
4. Entrata in vigore
L’adeguamento del guadagno minimo assicurato nell’assicurazione facoltativa dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2016.
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