Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
Segreteria di Stato dell’economia SECO Condizioni di lavoro Ispettorato federale del lavoro
Rapporto esplicativo
Seconda indagine conoscitiva
sulla
Revisione dell’ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4)
Passaggi (artt. 7 e 8 OLL 4)
Contenuto 1 Situazione iniziale ...................................................................................................... 3
2 Obiettivi ....................................................................................................................... 3 3 Confronto: OLL 4 - Prescrizioni AICAA .................................................................... 4
4 Note esplicative .......................................................................................................... 5
4.1 Articolo 7 Rampe di scale e uscite ................................................................................ 5 4.2 Articolo 8 capoversi 5 e 7 vie d’evacuazione ................................................................ 8
1 Situazione iniziale
L’ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4; RS 822.114) disciplina i requisiti specifici inerenti alla costruzione e trasformazione di aziende industriali e di una serie di aziende non industriali con elevato pericolo di infortuni, indicate in un elenco (art. 1 OLL 4). Oltre ai requisiti dei locali di lavoro, dell’illuminazione e dell’aerazione, nella sezione 3 l’OLL
4 disciplina i passaggi (artt. 6-16 OLL 4), in particolare le vie d’evacuazione.
L’OLL 4 ha lo scopo di tutelare le persone che lavorano in queste aziende dai pericoli collegati alla loro attività, e cioè da prodotti chimici nocivi, microrganismi dei gruppi 3 e 5 (come la malaria e l’HIV), macchine pericolose e apparecchi a pressione, carichi di incendio ecc. Nella sua norma di protezione e nelle direttive l’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA) disciplina la sicurezza antincendio per tutti gli edifici assicurati e stabilisce la protezione strutturale minima contro gli incendi. Nell’estate 2014 è stata effettuata una prima indagine conoscitiva sulle modifiche degli articoli 7 (rampe di scale e uscite) e 8 (vie di evacuazione) dell’OLL 4. L’obiettivo della revisione era armonizzare quanto più possibile l’OLL 4 con le prescrizioni antincendio in vigore dal 1° gennaio 2015. Al fine di eliminare le divergenze rimaste nella prima bozza, si procede a un adeguamento degli articoli 7 e 8 e a una seconda indagine conoscitiva.
2 Obiettivi
Con la revisione dell’OLL 4 il Consiglio federale si prefigge di adeguare le disposizioni concernenti le vie d’evacuazione alle prescrizioni dell’AICAA, allo scopo di mantenere l’armonizzazione tra le due regolamentazioni. L’obiettivo è continuare a garantire la tutela dei lavoratori nelle aziende industriali e standardizzare l’esecuzione inerente alla protezione antincendio.
A integrazione della prima bozza, il numero di rampe di scale previsto dall’OLL 4 sarà stabilito in base agli stessi principi delle prescrizioni antincendio. Per contro l’AICAA armonizzerà i requisiti sulla larghezza utile della porta con quanto previsto dall’articolo 10 OLL 4.
3 Confronto: OLL 4 - Prescrizioni AICAA
OLL 4 Prescrizioni AICAA
Campo di Aziende industriali Le prescrizioni antincendio si applicazione Aziende non industriali con un applicano alle costruzioni e agli elevato pericolo di infortuni impianti da costruire e a quelli secondo l’art. 1 cpv. 2 OLL 4 esistenti, nonché alle costruzioni provvisorie (art. 2 della norma Rami di attività soggetti all’OLL 4 antincendio)
Pericoli / Rischi Lavoro a contatto con prodotti Incendio chimici pericolosi Lavoro a contatto con microrganismi dei gruppi 3 e 4 Lavoro con macchine pericolose e apparecchi a pressione Incendio Esplosione ecc.
Altre particolarità La permanenza delle persone in queste aziende è in media di nove ore al giorno. In caso di turni lavorativi, questa può arrivare fino a ventiquattro ore al giorno La probabilità che si verifichi un evento pericoloso aumenta con la durata dell’attività La velocità di propagazione dell’incendio dipende dalla natura e dalla distribuzione dei carichi di incendio all’interno del locale e dalla disposizione degli impianti
4 Note esplicative
4.1 Articolo 7 Rampe di scale e uscite
Prima Adesso Articolo 7 Articolo 7 capoversi 2, 3, 4 e 5 2 2 Devono essere predisposte le vie d’evacuazione Devono essere predisposte le vie d’evacuazione seguenti: seguenti: a. almeno una rampa di scale o un’uscita che dia a. almeno una rampa di scale o un’uscita che dia direttamente sull’esterno per i piani con superfici direttamente sull’esterno per i piani con superfici 2 fino a 900 m ; fino a 600 m2; b. almeno due rampe di scale per i piani con b. almeno due rampe di scale per i piani con 2 superfici fino a 1800 m ; per ogni porzione di superfici di oltre 900 m2; 2 superficie supplementare fino a 900 m deve esserci un’ulteriore rampa di scale; c. in edifici con più di otto piani completi o che c. abrogato superano i 25 metri di altezza deve esserci almeno una rampa di scale per una superficie fino a 600 m2; per ogni porzione di superficie supplementare di 600 m2 deve esserci un’ulteriore rampa di scale. 3 3 Negli edifici con un solo piano interrato si deve potere abrogato accedere da ogni locale ad almeno una rampa di scale e, inoltre, a un’uscita di soccorso praticabile in piena sicurezza. La larghezza utile dell’uscita di soccorso deve essere di almeno 0,80 metri. Se vi sono diversi piani interrati, l’edificio deve avere almeno due rampe 4 abrogato di scale. 4 Se sono prescritte due o più uscite o rampe di scale, queste non devono trovarsi a più di 15 metri dalle 5 abrogato estremità dell’edificio. 5 Negli edifici con oltre otto piani completi o che superano i 25 metri di altezza, le necessarie rampe di scale devono essere concepite come rampe di scale di sicurezza.
Capoverso 2 Lettera a (testo come nella prima indagine conoscitiva) La superficie di piano che richiede almeno un’uscita che dia direttamente sull’esterno o una rampa di scale viene aumentata da 600 m2 a 900 m2.
Motivazione Questo requisito coincide con quello della bozza della direttiva antincendio AICAA «Vie di fuga e di soccorso». L’aumento della superficie di piano a 900 m 2 è un abbassamento minimo e accettabile del livello di protezione, effettuato nel rispetto della lunghezza della via d’evacuazione stabilito nell’articolo 8, capoversi 3 e 5.
Lettera b (testo diverso dalla prima indagine conoscitiva) Per i piani con superfici a partire da 900 m2 devono essere predisposte almeno due rampe di scale.
Motivazione Il numero minimo di rampe di scale, come previsto anche dalle prescrizioni antincendio, è il medesimo per tutti i piani e per tutti gli usi. Tutti i piani con superfici a partire da 900 m2 devono essere dotati di almeno due rampe di scale.
L’eventuale necessità di ulteriori rampe di scale dipende dal rispetto della distanza della via d’evacuazione in base all’articolo 8 e dalla possibilità di raggiungere lo stato della tecnica definito per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute.
Lo stato della tecnica per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute è stabilito nelle varie direttive e guide CFSL alle ordinanze.
Lettera c (come nella prima indagine conoscitiva) La lettera c viene annullata.
Motivazione L’OLL 4 considera le aziende industriali ubicate nelle palazzine al pari di tutte le altre aziende industriali. Le prescrizioni che si applicano alle palazzine e i requisiti strutturali supplementari sono definiti dalle prescrizioni antincendio.
Le aziende industriali ubicate nelle palazzine devono soddisfare, oltre ai requisiti delle vie d’evacuazione (art. 7 cpv. 2 lett. a e b OLL 4), i requisiti supplementari per le palazzine previsti dalle prescrizioni antincendio.
Capoverso 3 (diverso dalla prima indagine conoscitiva) I piani interrati non sono soggetti a requisiti supplementari e sono equiparati ai piani superiori. Tutti i piani con superfici a partire da 900 m 2 devono essere dotati di almeno due rampe di scale. La necessità di altre rampe di scale dipende dalla distanza delle diverse vie d’evacuazione. Motivazione
A condizione che sia rispettata la distanza della via d’evacuazione stabilita dall’articolo 8 e che sia raggiunto lo stato della tecnica per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute, non sono richieste ulteriori rampe di scale.
Lo stato della tecnica della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute è stabilito nelle varie direttive e guide CFSL alle ordinanze.
I requisiti supplementari richiesti dall’ispettorato del lavoro in caso di pericoli particolari in base all’articolo 8 capoverso 7 permettono di mantenere il livello di sicurezza.
Capoverso 4 (come nella prima indagine conoscitiva) Il capoverso 4 viene annullato. Motivazione Il requisito della distanza massima consentita (15 metri) dalle uscite o dalle rampe di scale all’estremità dell’edificio cessa di essere obbligatorio. Le distanze sono regolate esclusivamente in base alla lunghezza delle vie d’evacuazione in base all’articolo 8, capoversi 3 e 5. Questo rappresenta un abbassamento minimo e accettabile del livello di protezione e un’armonizzazione con gli standard delle prescrizioni antincendio.
Capoverso 5 (come nella prima indagine conoscitiva) Il capoverso 5 viene eliminato. Motivazione L’OLL 4 considera le aziende industriali ubicate nelle palazzine al pari di tutte le altre aziende industriali. Le prescrizioni che si applicano alle palazzine e i requisiti strutturali supplementari sono definiti dall’AICAA.
Le aziende industriali ubicate nelle palazzine devono soddisfare, oltre ai requisiti delle vie d’evacuazione (art. 7 cpv. 2 lett. a e b OLL 4), i requisiti supplementari per le palazzine previsti dalle prescrizioni antincendio.
Questo rappresenta un abbassamento minimo e accettabile del livello di protezione.
4.2 Articolo 8 capoversi 5 e 7 vie d’evacuazione
Prima Adesso Art. 8 capoverso 5 Art. 8 capoversi 5 e 7 5 5 Se un locale ha una sola uscita, nessun punto di Ogni punto del locale può trovarsi a una distanza quest’ultimo deve trovarsi a oltre 20 metri dall’uscita. massima dall’uscita più vicina di 35 metri. Se le uscite Tale distanza raggiunge i 35 metri se i locali hanno due del locale non danno direttamente sull’esterno o su una rampa di scale, deve esserci un corridoio di o più uscite. Se le uscite dal locale non danno collegamento. In questo caso, la lunghezza totale della direttamente sull’esterno o su una rampa di scale, deve via d’evacuazione non deve superare i 50 metri. esserci un corridoio di collegamento. In questo caso, la lunghezza totale della via d’evacuazione non deve superare i 50 metri. 7 Se sono necessarie misure supplementari per proteggere i lavoratori da pericoli particolari, l’autorità competente prescrive un maggior numero di vie d’evacuazione oppure ne accorcia la lunghezza.
Capoverso 5 (testo come nella prima indagine conoscitiva) Il requisito di cui al capoverso 5, secondo il quale la distanza massima della via d’evacuazione, in un locale con una sola uscita, non deve superare i 20 metri, viene eliminato.
Motivazione
L’aumento della lunghezza della via d’evacuazione a 35 metri comporta un aumento del tempo di fuga minimo e accettabile. Con questa modifica i requisiti della lunghezza delle vie d’evacuazione vengono adeguati alla bozza della direttiva antincendio «Vie di fuga e di soccorso».
Capoverso 7 (diverso dalla prima indagine conoscitiva)
In seguito all’armonizzazione dei requisiti delle vie d’evacuazione con quelli delle prescrizioni antincendio, il livello di sicurezza per le aziende industriali viene abbassato. Nei casi in cui, successivamente all’adeguamento dell’OLL 4 alle prescrizioni antincendio, non possa più essere garantito un livello di protezione dei lavoratori adeguato, il capoverso 7 prevede che gli organi di esecuzione possano stabilire misure supplementari.
Motivazione del capoverso 7
Contrariamente alla normativa vigente, che prevede per l’ispettorato del lavoro la possibilità di esigere condizioni meno severe di quelle previste dall’OLL 4 (in casi particolari e previa richiesta), in futuro l’ispettorato potrà chiedere prescrizioni più severe in presenza di pericoli particolari. Ciò rappresenta un cambiamento sostanziale.
Poiché l’ambito di applicazione delle prescrizioni antincendio è diverso da quello dell’OLL 4, per mantenere il livello di sicurezza possono rendersi necessarie misure supplementari. Sulla base dello stato della tecnica corrente (direttive e guide CFSL alle ordinanze OPI e OLL 4) e di un eventuale parere tecnico, gli organi di esecuzione devono stabilire misure supplementari sulle vie d’evacuazione.
Lo stato della tecnica della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute è stabilito dalle direttive e guide CFSL alle ordinanze. Per usi particolari è possibile prevedere ulteriori misure che vadano oltre le misure di protezione antincendio.