Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI)
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI
Legge federale sull’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Legge Innosuisse, LASPI)
Rapporto esplicativo
Avamprogetto del 18 maggio 2015
Versione per la consultazione
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Compendio Il presente progetto crea la base legale che consente di trasformare la Commissione per la tec- nologia e l’innovazione (CTI) in un istituto di diritto pubblico. La CTI sarà così meglio preparata ad affrontare le sfide riguardanti la promozione dell’innovazione nell’interesse dell’economia svizzera. La CTI è l’organo della Confederazione incaricato di promuovere l’innovazione fondata sulla scienza. La sua missione è di fungere da tramite tra il mondo della ricerca e il mercato, al fine di sostenere e accelerare i processi d’innovazione. Agisce da catalizzatore delle innovazioni mettendo in relazione le imprese e gli istituti di ricerca attraverso i progetti d’innovazione. Ha anche il compito di sostenere l’im- prenditorialità fondata sulla scienza e la costituzione e lo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza. Infine, sostiene la valorizzazione del sapere e il trasferimento di sapere e tecnologie tra le scuole universitarie, l’economia e la società. Conformemente alla legge federale del 14 dicembre 20121 sulla promozione della ricerca e dell’innova- zione (LPRI) la CTI è una commissione extraparlamentare, dotata, dalla sua istituzione nel 2011, di competenze decisionali. In Svizzera è un organo di promozione consolidato. Le esperienze degli ultimi anni hanno tuttavia mostrato che la forma di commissione extraparlamentare non è ideale per i suoi compiti di promozione, perché non garantisce né una netta separazione tra compiti strategici e compiti operativi né l’indipendenza della vigilanza. Negli scorsi anni la struttura organizzativa della CTI è stata oggetto di diversi interventi parlamentari. Il Consiglio federale ha preso spunto dalla mozione del consigliere agli Stati Felix Gutzwiller (11.4136)2 per effettuare un’analisi dettagliata delle possibilità di miglioramento organizzativo della CTI. Ha incari- cato il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di esaminare, in collaborazione con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), se la forma giuridica di un istituto di diritto pubblico fosse adeguata. L’analisi svolta dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) indica che sono necessari notevoli miglioramenti nelle strutture di governance, attuabili soltanto mediante una riforma radicale. Sulla base dei risultati dell’analisi, il Consiglio federale
ha incaricato il DEFR di elaborare un progetto per la trasformazione della CTI in un istituto di diritto pubblico. L’avamprogetto di legge assegna gli attuali compiti della CTI al nuovo istituto denominato «Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse)» e ne disciplina l’organizzazione. Prevede una chiara ripartizione delle responsabilità tra gli organi istituiti, garantendo in particolare una netta separa- zione tra i compiti strategici e quelli operativi, nonché l’indipendenza della vigilanza. La riforma proposta consente anche una migliore integrazione della CTI nel sistema svizzero di promozione della ricerca e dell’innovazione. Il presente progetto costituisce una legge speciale rispetto alla LPRI. Anche nella nuova forma giuridica, l’organo di promozione rimarrà soggetto alla LPRI.
1 RS 420.1
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1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Introduzione
Oggi, la Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) è consolidata nel panorama svizzero della ricerca e dell’innovazione come organo della Confederazione incaricato di promuovere l’innovazione fondata sulla scienza. Funge da tramite tra il mondo della ricerca e il mercato, contribuendo in maniera determinante a che le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), possano beneficiare delle competenze delle scuole e dei centri di ricerca universitari nei loro progetti d’innovazione. La CTI ha quindi un ruolo chiave nella promozione dell’innovazione. Le origini della CTI risalgono al 1943, quando il Consiglio federale istituì la Commissione per il promo- vimento della ricerca scientifica (CPRS) al fine di contrastare la minaccia di recessione tra l’altro pro- muovendo la ricerca orientata all’applicazione e lo sviluppo. Nel 1954, la promozione dell’innovazione da parte della Confederazione fu inserita nella legge federale sulle misure preparatorie intese a com- battere le crisi e a procurare lavoro. L’attuale denominazione «Commissione per la tecnologia e l’inno- vazione (CTI)» è del 1996. La sua forma giuridica corrispondeva a una commissione extraparlamentare, ma poiché non aveva potere decisionale, operava in qualità di commissione amministrativa a carattere esclusivamente consultivo. Nel 2006, nel quadro della revisione della Costituzione federale (Cost.)3, la promozione dell’innovazione è stata inserita nell’articolo 64 come compito della Confederazione accanto alla promozione della ri- cerca. Questo principio costituzionale è stato attuato con il messaggio del Consiglio federale del 5 di- cembre 2008 concernente la modifica della legge sulla ricerca. La revisione parziale della legge sulla ricerca ha dato maggior valore alla CTI, organo sino ad allora puramente consultivo, trasformandola in commissione decisionale4. Da allora, la CTI fa parte dell’Amministrazione federale decentralizzata; può prendere decisioni nel suo settore di attività e di competenza senza essere vincolata a istruzioni. Tutta- via, in quanto commissione extraparlamentare, non è dotata di personalità giuridica. Da allora la prassi ha però mostrato che le strutture dell’attuale forma organizzativa della CTI non sono tutte conciliabili con le esigenze cui deve rispondere nel settore della promozione del innovazione. Se il
bisogno di una maggiore autonomia è stata la ragione principale dell’istituzione della CTI in forma di commissione decisionale, oggi le esigenze organizzative connesse a tale forma giuridica ne ostacolano il funzionamento ottimale. In particolare, non sono garantite né una netta separazione tra i compiti stra- tegici e quelli operativi né una vigilanza indipendente. Affinché la CTI possa adempiere in maniera otti- male al suo compito di promuovere l’innovazione e sia meglio preparata ad affrontare le sfide di domani, è prevista la sua trasformazione in un istituto di diritto pubblico.
Promozione dell’innovazione e ruolo della CTI
La competitività delle economie fortemente sviluppate si fonda oggi sulla capacità d’innovazione delle imprese. Per innovazione si intende lo sviluppo di nuovi prodotti, procedure, processi e servizi e la loro valorizzazione da parte dell’economia e della società5. Nel processo d’innovazione si osserva un’intensa collaborazione tra diversi attori, con una crescente divisione dei compiti tra produttori, fornitori, clienti,
3 RS 101 4 In tale occasione fu anche modificato il titolo della legge in legge federale sulla promozione della ricerca e dell’in-
novazione (LPRI). La LPRI è entrata in vigore il 1° gennaio 2011. 5 Questa concezione dell’innovazione è confluita nella definizione di «innovazione fondata sulla scienza» di cui
all’art. 2 lett. b LPRI: «Lo sviluppo di nuovi prodotti, procedure, processi e servizi per l’economia e la società mediante la ricerca, in particolare la ricerca orientata all’applicazione, e la valorizzazione dei suoi risultati».
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concorrenti, organizzazioni di ricerca e scuole universitarie. Le reti tra le imprese e i loro diversi partner si sono rivelate una forma di organizzazione particolarmente efficace per i processi d’innovazione6. In seguito a tale evoluzione, nella politica dell’innovazione dei Paesi industrializzati occidentali si è im- posto l’approccio del sistema d’innovazione nazionale (SIN). Per SIN s’intende un insieme di istituzioni, di soggetti e le loro relazioni che, in un Paese o in una regione determinati, contribuiscono a sviluppare e a diffondere le innovazioni. Interfacce funzionanti tra i diversi partner e tra le fasi del processo d’inno- vazione sono determinanti per il successo della prestazione d’innovazione. Il potenziale di un SIN è anche determinato dalla presenza di soggetti competenti che dispongono delle conoscenze necessarie per contribuire a venire a capo dei problemi nel processo d’innovazione. Inoltre è necessario poter reperire tali conoscenze: ciò rappresenta una grande sfida per i soggetti del sistema che affrontano problematiche specifiche del settore dell’innovazione. Infine, occorre coordinare effica- cemente il sapere di tutti i soggetti interessati e questo presuppone una collaborazione intensa. Nell’approccio SIN, lo scopo della politica nel settore dell’innovazione consiste nel sostenere il buon funzionamento del sistema d’innovazione. È perseguito un approccio globale, che tiene conto dei diversi sottosistemi, quali il sistema scientifico, educativo ed economico. La politica nel settore dell’innovazione mira in generale a facilitare o a promuovere le interazioni tra questi sistemi e l’apprendimento interattivo dei soggetti interessati. Anche la promozione dell’innovazione in Svizzera segue questo approccio. Il suo ruolo è inteso come sussidiario a quello dell’economia privata. Nei settori che non sono espressamente attribuiti allo Stato, la responsabilità delle decisioni in materia d’innovazione è lasciata ai soggetti privati. Diversamente da quello di altri Paesi comparabili, l’approccio svizzero della promozione dell’innovazione prevede che non siano versati sussidi diretti a imprese private. Il ruolo dello Stato consiste nel creare un contesto generale favorevole, condizioni interessanti e incentivi per l’attività delle imprese nell’ambito dell’inno-
vazione, per esempio con regolamentazioni favorevoli all’innovazione, prestazioni materiali preliminari, quali un’infrastruttura di ricerca di alto livello, e l’internazionalizzazione dell’economia e della ricerca. La Confederazione fonda la sua azione sul mandato costituzionale di promuovere la ricerca scientifica e l’innovazione. Nella concretizzazione di tale mandato secondo la LPRI, il sistema di promozione svizzero è organizzato in modo centralizzato; il Fondo nazionale svizzero (FNS) e la CTI7 sono gli or- gani di promozione principalmente responsabili della sua esecuzione. Il FNS è l’organo della Confede- razione incaricato di promuovere la ricerca scientifica, dalla ricerca fondamentale alla ricerca orientata all’applicazione. La CTI è l’organo della Confederazione incaricato di promuovere l’innovazione fon- data sulla scienza. La promozione da parte del FNS e della CTI copre l’intera catena di creazione del valore del processo d’innovazione fondato sulla scienza, con l’eccezione della fase di promozione ri- guardante i programmi pilota e di dimostrazione su scala industriale, di competenza di servizi federali quali l’Ufficio federale dell’ambiente e l’Ufficio federale dell’energia. I compiti degli organi di promo- zione del sistema dell’innovazione sono quindi complementari. La promozione pubblica della ricerca e dell’innovazione da parte del FNS e della CTI si basa sulla competizione e i temi di ricerca sono scelti «dal basso verso l’alto» (principio bottom-up)8. Infatti, anche nei casi in cui le priorità tematiche sono
6 Cfr. Hotz-Hart und Rohner (2014): Nationen im Innovationswettlauf – Ökonomie und Politik der Innovation. Ber-
lin/Wiesbaden: Springer Fachmedien (disponibile solo in tedesco). 7 Oltre alla promozione da parte del FNS e della CTI, esistono altri provvedimenti di promozione della Confedera-
zione in ambito nazionale, sotto forma di sostegno sussidiario ai centri di ricerca extrauniversitari e nella ricerca del settore pubblico, a cui l’Amministrazione federale fa ricorso per adempiere ai propri compiti. 8 Rispetto alle prassi degli altri Paesi, la promozione svizzera dell’innovazione è molto cauta nella definizione delle
priorità tematiche. Per esempio, l’Unione europea (UE) basa le priorità dei suoi programmi quadro di ricerca sulle sfide sociali, definendo tecnologie chiave («key enabling technologies») e, successivamente, stabilendo l’ordine di priorità nella promozione dell’innovazione. Anche gli Stati Uniti impiegano la promozione dell’innova- zione per obiettivi sociali, mirando a rafforzare l’industria manifatturiera per contrastare la potenziale perdita dell’egemonia tecnologica. In confronto all’UE e agli Stati Uniti, la Svizzera utilizza molto meno la promozione dell’innovazione per temi specifici.
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definite dalla Confederazione, queste sono sviluppate secondo il principio bottom-up grazie al forte coinvolgimento degli organi scientifici e sono attuate con strumenti di promozione del FNS e della CTI che rispondono esclusivamente criteri di competizione. Nel 2014 la CTI ha stanziato fondi di promozione per un importo di 151 milioni di franchi, inclusi i pro- grammi a carattere tematico o congiunturale (fig. 1). Circa il 79 per cento dei fondi è destinato al soste- gno di progetti d’innovazione (2014: 118,5 mio. fr.), che quindi rappresenta il principale strumento di promozione della CTI. La CTI partecipa al finanziamento di progetti che sono presentati e realizzati congiuntamente da centri di ricerca universitari o da centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucra- tivo e da imprese, in qualità di partner attuatori, secondo il principio bottom-up. I partner attuatori dell’economia e della società non ricevono sussidi diretti dalla CTI, ma beneficiano delle conoscenze specialistiche dei centri di ricerca universitari e di quelli a scopo non lucrativo. Nella promozione di progetti non vi sono quote a favore di scuole universitarie o di singoli centri di ricerca. Il criterio di sele- zione determinante è il potenziale d’innovazione sul mercato. I progetti sono esaminati dai membri della CTI, esponenti dell’economia e della ricerca che esercitano a titolo accessorio la loro attività presso la Commissione. La promozione dell’innovazione rappresenta un’importante risorsa per le PMI orientate all’innovazione: nel 2014, circa il 71 per cento dei sussidi di promozione della CTI sono stati concessi a piccole o medie imprese. Fondi corrispondenti a circa il sette per cento dell’attività di promozione della CTI sono destinati alla costituzione e allo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza (2014: 9,8 mio. fr.). Con circa il tre per cento dei suoi fondi, la CTI promuove il trasferimento di sapere e tecnologie (TST) tra le scuole universitarie e le imprese, in particolare con gli strumenti di promozione «mentoring per l’innovazione», «reti tematiche nazionali» e «piattaforme tematiche» (2014: 3,7 mio. fr.). Inoltre, circa il 12 per cento dei sussidi è stato messo a disposizione dello sviluppo delle competenze negli Swiss Competence Centers for Energy Research (SCCER), nel quadro del programma di promo- zione Energia (2014: 18,8 mio. fr.).
Infine, la CTI è attiva nella promozione dell’innovazione sul piano internazionale. In questo contesto, partecipa per esempio alla valutazione di domande di promozione nel quadro dell’iniziativa EUREKA9 e dello strumento ERA-NET10.
9 EUREKA è un’iniziativa europea per progetti di cooperazione transfrontaliera nei settori ricerca e sviluppo (R&S)
industriali orientati al mercato, nata con l’obiettivo di potenziare la competitività europea. L’ente responsabile dell’iniziativa è stato fondato nel 1985 come associazione senza scopo di lucro secondo il diritto belga e la Svizzera è uno dei fondatori. EUREKA conta oggi 40 membri più l’UE, ma è indipendente dai programmi quadro della Commissione europea. 10 Lo strumento ERA-NET si rivolge alle istituzioni di promozione nazionali e regionali attive nello spazio europeo
della ricerca. L’obiettivo della messa in rete consiste nel coordinare i programmi di ricerca e di innovazione nazionali e regionali e nel rafforzare lo spazio europeo della ricerca nonché alcuni settori dell’industria europea. Nell’ambito delle ERA-NET vengono pubblicati bandi di concorso comuni per progetti di ricerca e di innovazione transnazionali. I partner di progetto ricevono finanziamenti sulla base dei criteri di promozione nazionali delle singole regioni o dei singoli Paesi interessati. Il coordinamento delle ERA-NET è affidato a istituzioni di promo- zione partecipanti dei Paesi dell’UE o degli Stati associati.
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Fig. 1 Fondi di promozione CTI 2014 in milioni di franchi11
Promozione TST 3.7 SCCER 18.8 Start-up e imprenditoria 9.8
Progetti d’innovazione 118.5
Struttura e governance della CTI
La struttura organizzativa della CTI è conforme alle disposizioni per le commissioni extraparlamentari previste dalla legge del 21 marzo 199712 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA). Per la CTI, tali disposizioni sono state concretizzate nella LPRI. La CTI si compone di un pre- sidente, dei presidenti dei settori di promozione e degli altri membri, assegnati ai sei settori di promo- zione13. Gli organi decisionali sono la presidenza, i singoli settori di promozione e l’assemblea dei mem- bri. Tutti i 72 membri della CTI sono nominati dal Consiglio federale. La CTI dispone di una segreteria costituita dal direttore, dai capiservizio e dal personale rimanente. Il direttore e i capiservizio formano la direzione. I compiti e le competenze decisionali fondamentali degli organi e della segreteria sono precisati nella LPRI e, sulla base di quest’ultima, nel regolamento interno della Commissione per la tecnologia e l’in- novazione del 21 ottobre 201014. Sono brevemente descritti qui di seguito. La presidenza, formata dal presidente e dai presidenti dei settori di promozione, è l’organo di- rettivo della CTI. Ha tra l’altro il compito di approvare il programma pluriennale e il rapporto d’attività annuale, delibera sulle domande di promozione qualora i contributi richiesti superino il milione di franchi e prende tutte le decisioni che non sono espressamente assegnate a un altro organo decisionale della CTI. Il presidente dirige la Commissione ed è responsabile delle sue attività. Dirige le riunioni della presidenza, informa la Commissione e il direttore della segreteria in merito alle proprie attività e a quella della presidenza e rappresenta la CTI verso l’esterno.
11 Rapporto d’attività 2014
12 RS 172.010 13 Si tratta dei seguenti sei settori: Enabling Sciences (in particolare scienze umane, economiche e sociali nonché
tecnologie della comunicazione e dell’informazione); Life Sciences (in particolare biologia, biochimica, biotec- nologia, farmacologia, scienze dell’alimentazione, tecnologia alimentare, agricoltura e tecnologia medica)); in- gegneria; micro e nanotecnologie; start-up e imprenditoria; trasferimento di sapere e tecnologie (TST). 14 RS 420.124.1
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Inoltre vigila sulle attività della segreteria. Quindi, oltre ai sopracitati compiti operativi nel quadro della presidenza, svolge una funzione di controllo superiore. I singoli settori di promozione dispongono di una propria competenza decisionale. Valutano le domande di promozione e, nel quadro del rispettivo settore di promozione, sono autorizzati a deliberare in merito a domande di sussidi fino a un milione di franchi. Il presidente di ciascun settore di promozione dirige le riunioni del rispettivo settore e, nel contempo, assume compiti strategici in quanto membro della presidenza. L’assemblea dei membri emana il regolamento interno e il regolamento sui sussidi della CTI, entrambi soggetti all’approvazione del Consiglio federale. La segreteria prepara gli affari della CTI e ne esegue le decisioni. La direzione è l’organo diret- tivo della segreteria. Il direttore dirige la segreteria ed è responsabile delle sue attività. Prepara, insieme al presidente della CTI, le riunioni della presidenza, informa la CTI e la presidenza sulle attività della segreteria e provvede al flusso di informazioni all’interno dalla CTI sulla base di un programma elaborato dalla presidenza. Inoltre vigila sul budget della CTI e sullo stato degli impegni assunti e pianificati. I capiservizio preparano gli affari che rientrano nel loro ambito di competenza e vigilano sulla gestione dei dossier.
Interventi parlamentari in merito alla struttura organizzativa della CTI
La promozione dell’innovazione da parte della CTI riveste un ruolo importante a complemento degli investimenti privati. In Svizzera la CTI è un organo di promozione consolidato. Tuttavia, negli ultimi anni, la sua forma organizzativa è stata oggetto di diversi interventi parlamentari. La mozione del consigliere agli Stati Felix Gutzwiller «Commissione per la tecnologia e l’innovazione. Attività di promozione sostenibile» del 22 dicembre 2011 (11.4136) incarica il Consiglio federale di pro- porre un nuovo piano finanziario per l’attività di promozione della CTI. Un obiettivo della mozione è quello di garantire un flusso costante di capitale per tutta la durata del progetto e la possibilità di costi- tuire delle riserve. Nella sua risposta, il Consiglio federale ha spiegato che gli strumenti esistenti offerti dalla legge federale del 7 ottobre 200515 sulle finanze della Confederazione (LFC) (p. es. i riporti di credito di cui all’articolo 36 LFC) sono sufficienti per consentire alla CTI di garantire una pianificazione flessibile e a lungo termine. Ha proposto pertanto di respingere la mozione. Inoltre, ha argomentato che in base alla LFC non è possibile costituire riserve per le unità amministrative. Nelle sue linee guida di politica finanziaria, il Consiglio federale ha anche stabilito che nel finanziamento dei compiti statali si deve evitare il ricorso alla «soluzione del fondo», poiché in tal modo si perde la trasparenza, si aggira il principio di annualità e si mina la sovranità del Parlamento in materia di bilancio. Le Camere federali, tuttavia, hanno accolto la mozione con una netta maggioranza (29 voti contro 2 in Consiglio degli Stati e 163 voti contro 0 in Consiglio nazionale). La mozione del Gruppo liberale radicale «Equiparazione organizzativa e finanziaria di CTI e FNS» del 15 marzo 2012 (12.3186) chiede che la forma organizzativa della CTI sia adeguata al modello del FNS. La mozione chiede segnatamente che la CTI sia convertita in una fondazione indipendente di diritto privato. Facendo riferimento al processo di consultazione parlamentare della mozione Gutzwiller, il Con- siglio federale ha proposto di respingere la mozione. Il 19 marzo 2014, il Consiglio nazionale ha accolto con una netta maggioranza anche la mozione del Gruppo liberale radicale (con 100 voti contro 77). Il
24 giugno 2014, la CSEC-S ha raccomandato di sospendere la trattazione della mozione in attesa espli- cita delle decisioni in merito all’attuazione della mozione Gutzwiller. Successivamente, il 23 settem- bre 2014, il Consiglio degli Stati ha formalmente rinviato la mozione alla commissione. Considerata la similarità del contenuto, occorre prima esaminare l’attuazione della mozione Gutzwiller.
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1.2 Necessità d’intervento
Rapporto del DEFR sulla forma organizzativa della CTI
La mozione Gutzwiller ha offerto al Consiglio federale l’occasione per effettuare un’analisi approfondita della forma organizzativa, al di là degli aspetti puramente finanziari. Nella sua decisione del 26 giu- gno 2013, il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di esaminare, in collaborazione con il DFF, la possibilità di adeguamento della forma giuridica dell’attuale CTI a quella del FNS. L’analisi doveva in particolare determinare se, con la forma di un istituto di diritto pubblico16, si sarebbero ottenuti migliora- menti sostanziali nella gestione dei compiti e delle finanze della CTI, come pure a livello di coordina- mento e cooperazione con il FNS, pur conservando spese amministrative comparabili. Per adempiere questo mandato, il DEFR ha effettuato un’analisi completa17 insieme al DFF, includendo la CTI nell’organizzazione del progetto. L’analisi della gestione finanziaria conferma la risposta del Consiglio federale alla mozione del 22 feb- braio 2012 e inficia l’ipotesi avanzata dalla mozione Gutzwiller, secondo la quale il principio dell’annua- lità nella gestione del credito della CTI rende difficile portare avanti una pianificazione a lungo termine. L’analisi delle strutture, invece, identifica diversi problemi sul piano organizzativo che si ripercuotono tra l’altro sulla gestione finanziaria. Sono problematiche sia la ripartizione poco chiara dei compiti e delle competenze tra la presidenza e la segreteria, sia l’attuale governance interna della CTI. Da un lato, la forma giuridica di commissione decisionale determina lacune per quanto riguarda la responsabilità della vigilanza sulle attività di promozione: secondo il disciplinamento attuale, infatti, tale responsabilità com- pete alla presidenza, che però è direttamente coinvolta nelle decisioni in materia di promozione. Dall’al- tro lato, vi è poca chiarezza in merito alla ripartizione dei compiti e delle competenze tra presidenza e segreteria, in particolare nella pianificazione e nel controlling finanziari. L’attuale struttura non tiene suf- ficientemente conto delle esigenze fondamentali del buon governo. L’analisi indica inoltre una necessità di ottimizzazione nell’ambito della cooperazione con il FNS. Attual- mente, la complementarietà dei due organi di promozione (CTI e FNS) traspare troppo poco dalla prassi
di promozione dei progetti di ricerca e innovazione. Inoltre, esiste un notevole potenziale di ottimizza- zione sul piano della collaborazione internazionale, nonché dell’interfaccia, importante in quest’ambito, tra la CTI e i compiti ministeriali. È necessario agire sia sul piano dell’efficacia sia in relazione alle possibilità di sviluppo della CTI a medio termine. Oggi la CTI è soprattutto responsabile dell’attività di promozione nazionale, mentre l’attività internazionale nel settore dell’innovazione è svolta in gran parte dalla SEFRI. A questo livello è possibile ottimizzare delle interfacce. Per quanto concerne le spese amministrative, l’analisi mostra che l’attuale forma organizzativa non è particolarmente efficiente. Da un lato, le prestazioni imprescindibili per l’attività operativa sono fornite in ampia misura da consulenti esterni o nel quadro di impieghi a tempo determinato piuttosto che dal personale fisso della segreteria. Dall’altro lato, l’attuale sistema di valutazione è oneroso nel confronto internazionale, oltre che poco flessibile e soggetto a una rotazione comparativamente scarsa. Nel complesso, il rapporto conclude che, per molti aspetti, l’attuale funzionamento della CTI non è otti- male, essenzialmente a causa della sua forma organizzativa. Il rapporto illustra che, con la trasforma- zione della CTI in un istituto di diritto pubblico, si possono affrontare in maniera approfondita gli attuali problemi (cfr. n. 1.4). L’autonomia giuridica risulta realizzabile con spese amministrative comparabili a quelle dell’attuale commissione decisionale (cfr. n. 3.1 Ripercussioni per la Confederazione).
16 Nel rispetto delle direttive del rapporto del Consiglio federale sul governo d’impresa è stata scartata la solu-
zione della fondazione. 17 Rapporto del DEFR del novembre 2014 sulla forma organizzativa della CTI (disponibile in francese e tedesco)
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L’analisi è stata oggetto di una procedura di consultazione cui hanno partecipato esperti rinomati nel settore della promozione della ricerca e dell’innovazione. Gli esperti ne hanno confermato gli esiti, ap- provando le conclusioni finali, la completezza e l’argomentazione. Infine, hanno confermato la necessità d’intervento e nel loro insieme si sono espressi chiaramente a favore di una profonda riforma della CTI, ovvero a favore della sua autonomia giuridica.
Mandato del Consiglio federale per l’elaborazione del progetto
Alla luce dei risultati dell’analisi, nella sua seduta del 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha incari- cato il DEFR di elaborare una legge speciale per trasformare la CTI in un istituto di diritto pubblico. Con tale procedura, la mozione Gutzwiller potrà essere completamente adempiuta.
1.3 Scopi del progetto
L’obiettivo della politica svizzera in materia d’innovazione consiste nel creare un contesto generale fa- vorevole e condizioni interessanti per le attività d’innovazione nella ricerca e nell’economia. Non include soltanto regolamentazioni favorevoli all’innovazione e un’infrastruttura di ricerca di alto livello, ma anche un’efficace promozione dell’innovazione. Le attuali attività di promozione della CTI generano una do- manda forte e in costante crescita e riscuotono un ampio consenso nell’economia e nella società. Come mostrato, è necessaria un’ottimizzazione sul piano delle strutture e dell’organizzazione. Ottimizzando la struttura organizzativa, si garantirà anche in futuro l’efficacia della promozione dell’innovazione. L’avamprogetto crea la base legale necessaria per una riorganizzazione. Nel rispetto delle direttive del rapporto del Consiglio federale sul governo d’impresa18, prevede in particolare chiare strutture direttive con una netta separazione tra i compiti esecutivi, l’attività di valutazione e la funzione di vigilanza. La struttura organizzativa prevista consente anche una migliore integrazione di Innosuisse come organo di promozione nel sistema svizzero di promozione. L’integrazione riguarda, da un lato, la cooperazione con il FNS, perché la similarità delle condizioni quadro permetterà di semplificare l’attuazione di progetti e iniziative congiunti. Dall’altro lato, semplifica l’interfaccia con la SEFRI, l’autorità ministeriale, raffor- zando la CTI in particolare nell’esecuzione della promozione dell’innovazione sul piano internazionale. Nel contesto della crescente internazionalizzazione della ricerca e dell’innovazione, questi aspetti po- trebbero acquisire sempre più importanza.
1.4 La normativa proposta
Punti principali del progetto
La trasformazione in un istituto di diritto pubblico comporta principalmente modifiche organizzative per l’attuale CTI. Le normative devono basarsi sulle direttive del rapporto sul governo d’impresa. Tra gli elementi centrali dell’avamprogetto vi sono in particolare il disciplinamento delle strutture della nuova forma organizzativa, l’attribuzione di competenze agli organi di Innosuisse e la gestione strate- gica e finanziaria (cfr. n. 1.4.2‒1.4.4). In qualità di istituto di diritto pubblico, la nuova agenzia avrà la possibilità di partecipare, nel quadro degli obiettivi strategici del Consiglio federale, a soggetti giuridici a scopo non lucrativo e di acquisire mezzi finanziari di terzi, in particolare come indennità per determinate prestazioni commerciali. Poiché Innosuisse porterà avanti i compiti dell’attuale CTI, nell’avamprogetto si rimanda alle norme mantenute nella LPRI. Le disposizioni della LPRI che definiscono la CTI come commissione decisionale diventano superflue e dovranno quindi essere abrogate. Un unico nuovo compito è introdotto nella LPRI:
18 Rapporto del Consiglio federale sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione (Rap-
porto sul governo d’impresa), FF 2006 7545
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la promozione delle nuove leve in forma di borse di studio a diplomati delle scuole universitarie alta- mente qualificati. Questa nuova forma di promozione è complementare alla promozione delle nuove leve scientifiche del FNS. Inoltre, le disposizioni della LPRI sul sostegno alla costituzione e allo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza nonché sulla valorizzazione del sapere e sul trasferi- mento di sapere e tecnologie sono completate da un piano per le attività di consulenza, che concerne soprattutto provvedimenti di sostegno nell’ambito dell’«accompagnamento operativo» e del «mentoring per l’innovazione» (cfr. n. 1.4.2).
Struttura direttiva della nuova forma organizzativa e assegnazione dei compiti
La nuova forma organizzativa da un lato deve soddisfare le direttive del rapporto del Consiglio federale sul governo d’impresa, dall’altro deve considerare le esigenze di una promozione dell’innovazione che funzioni in maniera ottimale. Analogamente al FNS, Innosuisse disporrà di quattro organi: consiglio d’amministrazione, direzione, Consiglio dell’innovazione e ufficio di revisione, a ciascuno dei quali sono assegnate funzioni e compe- tenze specifiche: Il consiglio d’amministrazione, composto di 5-7 membri, agisce in qualità di massimo organo direttivo di Innosuisse e assume tutti i compiti inalienabili conformemente al governo d’impresa della Confederazione. In particolare, è responsabile della realizzazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale e gli presenta un rapporto sul loro raggiungimento. Decide, da un lato, in merito all’assunzione del responsabile della direzione, fatta salva l’approvazione del Consiglio federale e, dall’altro, in merito all’assunzione degli altri membri della direzione, su proposta del direttore. Inoltre, nomina i membri del Consiglio dell’innovazione e stabilisce i loro onorari. Vigila sul Consiglio dell’innovazione e sulla direzione. È libero di istituire un servizio di verifica della conformità incaricato di fornire consulenza al consiglio d’amministrazione, al Consiglio dell’in- novazione e alla direzione sulla garanzia della qualità delle decisioni in materia di promozione e legalità dell’esecuzione. I membri del consiglio d’amministrazione esercitano la loro attività secondo il sistema di milizia. Sono nominati dal Consiglio federale, che stabilisce anche il loro onorario e le altre condizioni contrattuali (art. 6). La direzione, in quanto organo operativo di Innosuisse, è il principale responsabile dell’ammi- nistrazione dell’Agenzia e l’interlocutore per l’insieme delle domande di promozione. Prepara la documentazione per le decisioni e la sottopone per valutazione e decisione al Consiglio dell’in- novazione insieme alla sua proposta di decisione. Quest’ultima riguarda le condizioni formali della promozione ma non gli aspetti tecnico-scientifici. Se le decisioni del Consiglio dell’innova- zione si discostano dalle sue proposte, le sottopone al consiglio d’amministrazione qualora non riesca a raggiungere un’intesa con il Consiglio dell’innovazione.
Nell’ambito delle sue competenze, la direzione decide in merito alla promozione dell’informa- zione sui programmi nazionali e internazionali nonché in merito alla presentazione di domande e vigila sull’esecuzione in quest’ambito (art. 7). Il Consiglio dell’innovazione, composto al massimo da 25 membri, è l’organo scientifico in- caricato di prendere le decisioni di promozione dell’innovazione di Innosuisse. Esercita quindi le attività centrali dell’Agenzia. Valuta le domande di promozione e decide in merito alla con- cessione di fondi o prestazioni di promozione, salvo per quanto riguarda la promozione dell’in- formazione. Se le sue decisioni si discostano dalla proposta della direzione in merito alle con- dizioni formali della promozione, deve presentarle la motivazione. Segue i progetti promossi. Elabora proposte concernenti la strategia e gli strumenti di promozione, che il consiglio d’am- ministrazione potrà utilizzare come base per emanare l’ordinanza sui sussidi. I suoi compiti
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includono inoltre l’elaborazione di programmi pluriennali, che sottopone al consiglio d’ammini- strazione. Al pari del consiglio d’amministrazione, svolge i suoi compiti secondo il sistema di milizia (art. 8). L’ufficio di revisione verifica ogni anno i conti di Innosuisse. Nella relazione annuale esamina l’attuazione di una gestione dei rischi adeguata all’istituto nonché le informazioni sullo sviluppo del personale (art. 9). Inoltre, l’avamprogetto disciplina espressamente il ricorso a competenze esterne nei due settori se- guenti: Il Consiglio dell’innovazione può ricorrere a esperti per la valutazione di domande nel suo set- tore di attività e per seguire i lavori di progetto. Tali esperti sono nominati dal consiglio d’ammi- nistrazione su proposta del Consiglio dell’innovazione. Come nel Consiglio dell’innovazione, esercitano la loro attività secondo il sistema di milizia. Il consiglio d’amministrazione ne stabili- sce l’onorario (art. 6 cpv. 8 lett. k in combinato disposto con l’art. 8 cpv. 9). Innosuisse prevede un nuovo approccio nell’ambito di provvedimenti per sostenere la costitu- zione e lo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza, come pure in quello dei provvedimenti per la valorizzazione del sapere e il trasferimento di sapere e tecnologie. Inno- suisse non affiderà più l’accompagnamento operativo dei giovani imprenditori e il mentoring delle imprese ad accompagnatori (di seguito «coach») e mentori predefiniti. Si limiterà a inden- nizzare, ai giovani imprenditori o alle imprese, le prestazioni di fornitori di prestazioni che si sono qualificati in una procedura di selezione stabilita dall’Agenzia. Innosuisse terrà un elenco di fornitori qualificati accessibile al pubblico. I giovani imprenditori e le imprese interessate a un coach o a un mentore potranno liberamente scegliere una persona dall’elenco e stipulare con essa un contratto di diritto privato. In futuro, i coach e i mentori per l’innovazione non saranno legati a Innosuisse da nessun rapporto contrattuale. L’Agenzia definisce la prestazione soste- nute in un contratto di diritto pubblico con il giovane imprenditore o con l’impresa oppure l’ac- corda mediante decisione nei casi semplici, in particolare nell’ambito del mentoring per l’inno- vazione (allegato con gli adeguamenti della LPRI, nuovo art. 21).
Gestione strategica e finanziaria
In qualità di istituto di diritto pubblico, Innosuisse è diretta per mezzo di obiettivi strategici del Consiglio federale, conformemente al rapporto sul governo d’impresa. Non si tratta di una gestione dettagliata, bensì, analogamente a quanto avviene per il FNS, della definizione di obiettivi e priorità pluriennali e dei mezzi previsti a tal fine. Innosuisse è responsabile dell’attuazione operativa (art. 23). L’avamprogetto prevede inoltre che il Consiglio federale fissi il limite massimo delle spese amministrative dell’Agenzia negli obiettivi strategici di Innosuisse, secondo la pratica in uso per Pro Helvetia e per il FNS. Il Consiglio federale può così garantire che nell’istituto di diritto pubblico le spese funzionali non superino un deter- minato volume. Con il messaggio sulla promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione, il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento un limite di spesa che comprende l’importo massimo riservato ai sussidi per la promozione che Innosuisse verserà nel periodo di finanziamento, nonché i fondi per il funzionamento dell’Agenzia (art. 36 nuova lett. c LPRI). I sussidi annuali (indennità) accordati a Innosuisse sono sotto- posti all’approvazione del Parlamento con il messaggio concernente il preventivo della Confederazione (art. 13). Oltre alle indennità accordate dalla Confederazione, l’avamprogetto prevede la possibilità che l’Agenzia partecipi agli utili che i partner attuatori hanno realizzato grazie ai progetti d’innovazione (art. 22). Inoltre,
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Innosuisse può accettare liberalità di terzi e percepisce compensi per le prestazioni commerciali fornite (art. 14 cpv. 2). Nel quadro dell’approvazione del rapporto di gestione annuale, il Consiglio federale decide in merito all’impiego degli utili conseguiti dall’Agenzia (art. 6 cpv. 8 lett. o). Può destinare gli utili alle riserve, nel limite del tetto massimo del 10 per cento fissato per le riserve costituite da contributi federali (art. 17).
Vantaggi della nuova forma organizzativa
Dalla nuova forma organizzativa derivano molti vantaggi, che determinano un’ottimizzazione dell’adem- pimento dei compiti: La forma organizzativa rende possibile un’organizzazione strutturale trasparente e una netta separazione tra i compiti strategici e quelli operativi. È garantita l’indipendenza della vigilanza sulle decisioni in materia di promozione e sul relativo lavoro di esecuzione. Inoltre, le responsabilità nel settore della pianificazione finanziaria e del controlling sono chiaramente definite e attribuite alla direzione. Quest’ultima gestisce l’insieme delle domande ed è responsabile del rispetto delle direttive formali del consiglio d’amministra- zione e in particolare del budget annuale disponibile. I contratti di promozione dei progetti sono conclusi dalla direzione, che emana anche le decisioni; ciò le permette di garantire che le deci- sioni siano conformi alle condizioni formali. La procedura per l’eliminazione delle divergenze tra la direzione e il Consiglio dell’innovazione, descritta al punto 1.4.2, contribuisce all’efficacia dell’Agenzia nell’adempimento dei compiti. L’elemento centrale necessario per le decisioni in materia di promozione, ovvero il ricorso alle conoscenze specialistiche della scienza e dell’economia, è assicurato in maniera flessibile gra- zie alla combinazione tra il numero di membri del Consiglio dell’innovazione, inferiore rispetto a quello attuale della CTI, e la possibilità di ricorrere a un pool di esperti esterni, tutti attivi secondo il sistema di milizia. La flessibilità e la trasparenza caratterizzano il nuovo approccio dell’accompagnamento opera- tivo descritto nel capitolo 1.4.2 nell’ambito dei provvedimenti per sostenere la costituzione e lo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza, come pure quello del mentoring per l’innovazione nel settore della valorizzazione del sapere e del trasferimento di sapere e tecno- logie. Il nuovo sistema di gestione strategica e finanziaria porta a una maggiore autonomia di Inno- suisse e risponde alla richiesta della mozione Gutzwiller. L’equiparazione della forma organizzativa a quella del FNS consente una migliore cooperazione tra i due organi di promozione, nel segno della complementarietà. Infine, la nuova forma giuridica permette all’Agenzia di rafforzare la sua presenza in ambito
internazionale. Innosuisse non potrà concludere accordi internazionali nemmeno in futuro, ma grazie alla sua personalità giuridica, nel quadro dei compiti internazionali, potrà concludere nell’ambito delle sue competenze contratti internazionali che non rappresentano accordi inter- nazionali secondo il diritto internazionale pubblico e che impegnano soltanto la stessa Agenzia.
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2 Commento ai singoli articoli
Titolo, titolo abbreviato e abbreviazione Il titolo della legge contiene la designazione dell’istituto, menzionato per esteso all’articolo 1 capoverso 6. La legge presenta inoltre un titolo abbreviato. Quest’ultimo si riferisce alla designazione abbreviata dell’istituto, Innosuisse, prevista all’articolo 1 capoverso 6. L’abbreviazione LASPI deriva invece dal ti- tolo completo dell’atto normativo.
Sezione 1 Agenzia e obiettivo Art. 1 Agenzia Questa disposizione stabilisce la base legale per l’istituzione dell’Agenzia conferendole la forma di un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Questa forma giuridica corrisponde ai principi guida del rapporto sul governo d’impresa19 per le unità amministrative scorporate. L’Agenzia tiene una propria contabilità. In quanto parte dell’Amministrazione federale decentralizzata, la sua contabilità sarà considerata nella deliberazione sul consuntivo secondo il principio del consolidamento integrale (art. 55 cpv. 1 lett. c della legge federale del 7 ottobre 200520 sulle finanze della Confederazione). Art. 2 Obiettivo L’obiettivo fissato costituisce il fondamento per la descrizione dei compiti di Innosuisse. Insieme ai com- piti descritti all’articolo 3 e alle altre disposizioni legali, questo obiettivo funge a sua volta da base per la formulazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale per un periodo di quattro anni. Per raggiungere gli obiettivi fissati Innosuisse tiene conto in particolare dei principi e dei mandati enun- ciati all’articolo 6 LPRI.
Sezione 2 Compiti e collaborazione Art. 3 Compiti La LPRI in vigore designa l’attuale CTI quale organo della Confederazione incaricato di promuovere l’innovazione fondata sulla scienza in tutte le discipline presenti nei centri di ricerca universitari. Nel quadro della presente riforma organizzativa, questa funzione è trasferita a Innosuisse (cpv. 1). I compiti di Innosuisse sono descritti ai capoversi 2-6. Il consiglio d’amministrazione li precisa nella sua ordinanza sui sussidi, che sottopone per approvazione al Consiglio federale (art. 6 cpv. 8 lett. e). Il capoverso 2 rinvia ai compiti della Confederazione stabiliti nella LPRI e delegati a Innosuisse nel settore della promozione dell’innovazione. Questa delega di compiti richiede diverse modifiche della LPRI. Da un lato, all’articolo 18 è aggiunto un nuovo compito della Confederazione. In base a questa disposizione la Confederazione può sostenere le nuove leve nel settore dell’innovazione tramite borse di studio. Dall’altro, Innosuisse subentra alla Confederazione come istituto responsabile della promo- zione di progetti d’innovazione (art. 19) e dei provvedimenti di sostegno all’imprenditorialità, alla valo- rizzazione del sapere e al trasferimento di sapere e tecnologie (art. 20). L’articolo 21 sull’istituzione della CTI diventa superfluo ed è sostituito da una disposizione che precisa i provvedimenti di sostegno di cui all’articolo 20. L’articolo 22 affida Innosuisse il nuovo compito di promuovere le nuove leve nel settore dell’innovazione. L’articolo 23 sui regolamenti dell’attuale CTI è sostituito da disposizioni che discipli- nano la compensazione dei costi indiretti di ricerca (overhead)21. Queste modifiche rendono superfluo
19 FF 2006 7545 segg .
20 LFC, RS 611.0 21 La regolamentazione sulla compensazione dei costi indiretti di ricerca prevista all’articolo 24 in occasione della
revisione totale della LPRI non è ancora in vigore al momento della messa in consultazione del presente avam- progetto di legge. Attualmente rimangono applicabili le disposizioni precedenti alla revisione totale, in base alle quali la CTI può accordare sussidi overhead. Queste disposizioni restano in vigore fino alla fine del 2016.
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l’articolo 24, che definisce i compiti della CTI in riferimento all’articolo 18. L’articolo 24 è sostituito da una disposizione sull’applicabilità della legge del 5 ottobre 199022 sui sussidi alla promozione dell’inno- vazione da parte di Innosuisse. Il rinvio all’articolo 18 capoversi 1 e 2 nonché agli articoli19-24 LPRI comprende tutte le disposizioni che vi sono stabilite. Si applica quindi in particolare a Innosuisse l’articolo 19 capoverso 6, che prevede il rispetto dei principi dell’integrità scientifica e della buona prassi scientifica. Per il resto, le modifiche della LPRI, in particolare l’articolo 22 sulla promozione delle nuove leve e la precisazione prevista all’articolo 21 sui provvedimenti di sostegno di cui all’articolo 20, sono presentate più avanti nel commento all’allegato dell’avamprogetto di legge. Il capoverso 3 tiene conto delle disposizioni previste all’articolo 24 capoverso 4 in combinato disposto con l’articolo 28 capoverso 2 lettera c LPRI. Conformemente alla prassi attuale, l’Agenzia prende anche decisioni sulla concessione di sussidi a partner di ricerca svizzeri di progetti d’innovazione nel quadro dell’attuazione degli accordi internazionali. La disposizione è modificata nel senso che la competenza di Innosuisse di svolgere questo compito è retta dal diritto interno anziché dal diritto internazionale. Il capoverso 4 corrisponde alle disposizioni dell’articolo 24 capoverso 6 LPRI. La disposizione del capoverso 6 concretizza l’articolo 7 capoverso 3 LPRI, secondo cui il Consiglio federale può incaricare Innosuisse di realizzare programmi di promozione tematici. Attraverso le sue disposizioni sul sistema di promozione della ricerca e dell’innovazione, sui principi che lo reggono e sulla pianificazione, il coordinamento e la cooperazione, la LPRI deve restare una legge quadro per il settore della promozione dell’innovazione. Nell’elenco degli organi di ricerca all’articolo 4 LPRI, Innosuisse figurerà al posto dell’attuale CTI (cfr. art. 26 sulla modifica di altri atti normativi). Nell’esercizio delle sue attività, Innosuisse tiene conto anche degli obiettivi di uno sviluppo sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente fissati all’articolo 6 LPRI e, nelle sue attività di promozione, provvede a fornire un contributo alla competitività, alla creazione di valore aggiunto e all’occupazione in Svizzera.
Art. 4 Cooperazioni e partecipazione a soggetti giuridici La possibilità per l’Agenzia di avviare cooperazioni con organizzazioni di promozione estere nell’ambito di progetti d’innovazione transfrontalieri si fonda sull’attuale disposizione dell’articolo 24 capoverso 5 LPRI che, come indicato nel commento all’articolo 3, sarà abrogata con il presente progetto. Questa disposizione conferisce a Innosuisse la competenza di concludere in modo autonomo convenzioni con servizi di promozione esteri. I partner esteri di tali convenzioni possono essere organizzazioni o organi- smi di promozione come le autorità statali. Quale istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, l’Agenzia può impegnarsi contrattualmente, di propria iniziativa e competenza, nel quadro di strumenti di promozione internazionali come gli ERA-NET23. In base al capoverso 2 Innosuisse può partecipare esclusivamente a soggetti giuridici a scopo non lucrativo. Le partecipazioni autorizzate devono soddisfare le esigenze formulate per gli obiettivi strate- gici. Questa possibilità di partecipazione non costituisce un’opzione di delega di compiti a terzi.
Sezione 3 Organizzazione Art. 5 Organi Innosuisse disporrà degli organi usuali delle unità federali indipendenti, ossia il consiglio d’amministra- zione (art. 6), la direzione (art. 7) e l’ufficio di revisione (art. 9). L’istituzione del Consiglio dell’innovazione (art. 8) quale organo supplementare deriva dalla missione di Innosuisse di promuovere l’eccellenza nel
22 RS 616.1
23 Cfr. nota 10.
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quadro dell’innovazione fondata sulla scienza. Il Consiglio dell’innovazione è dotato della competenza decisionale e rappresenta per l’Agenzia un organo chiave, centrale e indispensabile. I compiti degli organi sono descritti separatamente agli articoli corrispondenti. Art. 6 Consiglio d’amministrazione Le disposizioni si basano essenzialmente sulla normativa usuale per gli istituti di diritto pubblico. Pos- sono entrare a far parte del consiglio d’amministrazione solo persone in possesso di esperienza nel settore dell’innovazione (cpv. 1). Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d’amministrazione per un mandato che può essere rinnovato due volte. Non ne deriva tuttavia per i membri alcun diritto ad essere rieletti. Il capoverso 2 prevede l’obbligo per i candidati di indicare le loro relazioni d’interesse. Il capoverso 3 stabilisce che i membri sono tenuti ad adempiere i loro compiti con la massima diligenza. Il rischio di conflitti d’interesse secondo il capoverso 4 può insorgere anche con il passaggio a un im- piego nell’economia privata. Se necessario si può prevenire un tale rischio tramite apposite disposizioni contrattuali (ad es. termine d’attesa). I membri che saranno nominati dal Consiglio federale nel consiglio d’amministrazione sono legati all’Agenzia da un rapporto di lavoro di diritto pubblico (cpv. 5). A titolo complementare si applicano le disposizioni del CO24 concernenti il mandato. I loro onorari e le altre disposizioni contrattuali si allineano all’articolo 6a della legge del 24 marzo 200025 sul personale federale (LPers) e sulla legislazione d’ese- cuzione che ne deriva, in particolare l’ordinanza del 19 dicembre 200326 sulla retribuzione dei quadri. Il contratto di lavoro può prevedere un termine d’attesa onde evitare conflitti d’interesse. L’informazione su questo aspetto è oggetto di un rapporto annuale sulla retribuzione dei quadri da presentare al Con- siglio federale e alla Delegazione delle finanze delle Camere federali. L’ordinanza sulla retribuzione dei quadri contiene tra l’altro disposizioni sulla rappresentanza equilibrata delle lingue nazionali nel consi- glio d’amministrazione. Fatto salvo l’articolo 6a, la LPers non si applica ai membri del consiglio d’ammi- nistrazione. Il Consiglio federale ha inoltre adottato disposizioni sulla rappresentanza dei sessi. I membri
del consiglio d’amministrazione devono essere assicurati a una cassa di previdenza professionale se soddisfano le condizioni della legge federale del 25 giugno 198227 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Il consiglio d’amministrazione risponde nei confronti del Consiglio federale della compatibilità delle re- lazioni d’interesse contratte dai suoi membri dopo che sono stati nominati con la loro funzione presso Innosuisse. Il consiglio d’amministrazione è tenuto a sorvegliare e a valutare costantemente le relazioni d’interesse dei suoi membri. Se una relazione d’interesse è incompatibile con il mandato e ciò nono- stante il membro persiste nel mantenerla, il consiglio d’amministrazione deve chiedere al Consiglio fe- derale di revocare membro in questione (cpv. 6). In base al capoverso 7 i membri sono tenuti al segreto d’ufficio. Il regolamento di organizzazione disci- plinerà la possibilità di svincolare i membri dal segreto d’ufficio, in particolare nel caso in cui un membro sia chiamato a testimoniare nell’ambito di una procedura giudiziaria. I membri potranno esprimersi sol- tanto dopo avere ottenuto l’autorizzazione scritta di Innosuisse. Il capoverso 8 stabilisce, da un lato, i compiti usuali di un consiglio d’amministrazione, fra cui ad esempio quello di emanare il regolamento di organizzazione nel quale definisce l’organizzazione degli organi. D’altro lato, questo capoverso precisa i compiti derivanti dalla missione e dall’organizzazione specifiche dell’Agenzia, fra cui quello di emanare un’ordinanza sui sussidi che definisce gli strumenti di promozione dell’Agenzia e le condizioni per la concessione dei sussidi (lett. e). Secondo la lettera h, la sua decisione
24 RS 220 25 RS 172.220.1 26 RS 172.220.12 27 RS 831.40
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in merito all’inizio e alla fine del rapporto di lavoro del direttore è sottoposta per approvazione al Consi- glio federale. Inoltre, il consiglio d’amministrazione è responsabile della nomina dei membri del Consi- glio dell’innovazione, organo specifico di Innosuisse, e della nomina degli esperti proposti dal Consiglio dell’innovazione (lett. j). Gli esperti intrattengono con Innosuisse un rapporto contrattuale di diritto pub- blico. Il consiglio d’amministrazione stabilisce in un regolamento l’onorario e le altre disposizioni con- trattuali che si applicano ai membri del Consiglio dell’innovazione nonché l’indennizzo degli esperti che lavorano per quest’ultimo (lett. k). Per quanto riguarda gli onorari si basa sull’ordinanza sulla retribuzione dei quadri e per l’indennizzo degli esperti sugli importi applicati nelle commissioni extraparlamentari e disciplinati dall’ordinanza del 25 novembre 199828 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministra- zione (OLOGA). Il regolamento sottostà all’approvazione del Consiglio federale. Secondo la lettera q il consiglio d’amministrazione disciplina le attività di comunicazione di tutta l’Agenzia. Il capoverso 9 conferisce espressamente al consiglio d’amministrazione la possibilità di istituire un ser- vizio di verifica della conformità, il quale fornisce consulenza al consiglio d’amministrazione, al Consiglio dell’innovazione e alla direzione sulla garanzia della qualità delle decisioni in materia di promozione e legalità dell’esecuzione.
Art. 7 Direzione e segreteria La direzione, posta sotto la guida di un direttore, è dotata di competenze decisionali e svolge attività di sostegno in ambito operativo (cpv. 1). Per adempiere i suoi compiti dirige una segreteria (cpv. 2 lett. a). Essa decide in modo autonomo in merito alle domande di sussidio per la promozione di provvedimenti che servono a informare i ricercatori interessati sulle attività nazionali e internazionali nel settore dell’innovazione e a sostenerli sia dal punto di vista dei contenuti che sul piano formale nell’elaborazione delle loro domande di promozione (lett. b). Questo compito di promozione non è nuovo ma rientra già negli attuali compiti della CTI previsti all’arti- colo 24 capoverso 6 LPRI. La direzione è inoltre incaricata di vigilare sull’esecuzione di questi provve- dimenti (lett. e). Un altro compito centrale della direzione consiste nella preparazione della documenta- zione per le decisioni del Consiglio dell’innovazione. A tale scopo verifica che le domande di promozione adempiano le condizioni formali del sostegno secondo le basi legali, senza tuttavia pronunciarsi sugli aspetti tecnico-scientifici. In base a questa verifica e tenuto conto delle risorse disponibili, sottopone al Consiglio dell’innovazione le relative proposte di sostegno. Se le decisioni del Consiglio dell’innovazione si discostano dalla sua proposta, elimina le divergenze d’intesa con quest’ultimo. Qualora non si riesca a trovare un accordo, la direzione ha il compito di sottoporre al consiglio d’amministrazione le divergenze rimanenti. In qualità di massimo organo direttivo, quest’ultimo prende in tal caso la decisione definitiva di Innosuisse (lett. c e d). Considerato che la direzione non esegue una valutazione scientifica o mate- riale delle domande, essa non può formulare proposte in materia; spetta unicamente al Consiglio dell’in- novazione di Innosuisse decidere in merito alle condizioni di finanziamento principali e giudicare i con- tenuti scientifici e innovativi delle domande e la fattibilità dei progetti. La verifica interna delle decisioni su questi aspetti costituisce una novità e non sarebbe possibile se la CTI mantenesse il suo statuto di commissione decisionale. Inoltre, questa competenza prevista alla lettera c rappresenta una norma
d’applicazione speciale della lettera g, la quale stabilisce in linea generale che la direzione sostiene il consiglio d’amministrazione e il Consiglio dell’innovazione nella preparazione degli affari. Infine, la dire- zione riceve la competenza sussidiaria di adempiere tutti i compiti che la presente legge non affida a un altro organo (lett. j). Gli altri dettagli organizzativi e le procedure di lavoro saranno definiti nel regolamento di organizzazione.
Art. 8 Consiglio dell’innovazione
28 RS 172.010.1
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Il Consiglio dell’innovazione è l’organo scientifico che prende le decisioni di promozione dell’innovazione di Innosuisse (cpv. 1). I membri del Consiglio dell’innovazione esercitano la loro attività secondo il si- stema di milizia. Con una composizione di al massimo 25 membri, esso conta meno della metà dei membri dell’attuale CTI (cpv. 2). Il numero di consiglieri previsto deve permettergli di lavorare in team con gli esperti di cui può avvalersi in base al capoverso 9, anch’essi impiegati secondo il sistema di milizia. Si intende così garantire uno svolgimento efficace e competente dei compiti. In quanto organo, il Consiglio dell’innovazione sottostà in linea di principio alle stesse disposizioni sulla rappresentanza equilibrata delle lingue e dei sessi già previste per la composizione del consiglio d’amministrazione. Nominando i membri del Consiglio dell’innovazione, il consiglio d’amministrazione deve fare il possibile per raggiungere una tale composizione. Al momento della nomina dei membri del Consiglio dell’innova- zione e degli esperti di cui al capoverso 9 si provvederà a garantire il coordinamento con le attività della Confederazione in materia d’innovazione e il trasferimento di sapere. Come già stabilito per il consiglio d’amministrazione, i candidati alla nomina nel Consiglio dell’innovazione devono indicare le loro rela- zioni d’interesse (cpv. 3). La possibilità di rinnovare il mandato non conferisce alcun diritto ad essere rieletti (cpv. 4). Il consiglio d’amministrazione può prevedere nel regolamento di organizzazione una suddivisione del Consiglio dell’innovazione in settori di promozione dotati di competenze decisionali, per analogia con le disposi- zioni della LPRI per l’attuale CTI. Il capoverso 5 prevede un obbligo di diligenza per i membri del Consiglio dell’innovazione. Quest’ultimo deve costantemente sorvegliare e valutare le relazioni d’interesse dei suoi membri (cpv. 6). Se una relazione d’interesse è incompatibile con il mandato e ciò nonostante il membro persiste nel mantenerla, il Consiglio dell’innovazione deve chiedere al consiglio d’amministrazione di revocare il membro in que- stione. Le relazioni d’interesse esistenti sono commentate nel rapporto di gestione annuale presentato al Consiglio federale. I membri del Consiglio dell’innovazione sono tenuti al segreto d’ufficio (cpv. 7). Al pari dei membri del
consiglio d’amministrazione, non possono testimoniare nell’ambito di una procedura giudiziaria su fatti osservati nell’esercizio delle proprie funzioni senza prima avere ottenuto l’autorizzazione di Innosuisse. Il regolamento di organizzazione disciplinerà la possibilità di svincolare i membri dal segreto d’ufficio. Come il consiglio d’amministrazione, anche il Consiglio dell’innovazione è un organo e i suoi membri devono tutelare in buona fede gli interessi di Innosuisse (cpv. 5). Il Consiglio dell’innovazione decide in merito a tutte le domande di promozione, ma non in merito alla promozione di provvedimenti di informazione sui programmi e di provvedimenti di sostegno per la pre- sentazione di domande, che è di competenza della direzione (cpv. 8 lett. a). Secondo la lettera b il Consiglio dell’innovazione prende le decisioni concernenti le prestazioni commerciali di Innosuisse. Al fine di garantire un impiego ottimale dei fondi di promozione il Consiglio dell’innovazione segue l’esecu- zione delle attività previste alla lettera a (cpv. 8 lett. c). La lettera d rinvia a una disposizione da introdurre con il presente progetto che prevede alcune precisazioni per quanto riguarda i provvedimenti di soste- gno di cui all’articolo 21 LPRI (cfr. commento a questo articolo qui di seguito). Le proposte concernenti la strategia e gli strumenti di promozione (lett. e) fungono da basi per l’emanazione dell’ordinanza sui sussidi. La norma di delega formulata alla lettera g conferisce al Consiglio dell’innovazione la compe- tenza di emanare disposizioni d’esecuzione relative ai costi computabili per il calcolo dei sussidi per ogni strumento di promozione nonché alle esigenze concernenti la presentazione delle domande. Que- sta competenza consente di snellire l’ordinanza sui sussidi da varie disposizioni di dettaglio. Le dispo- sizioni rilevanti per i sussidi devono essere stabilite nell’ordinanza sui sussidi. Il Consiglio dell’innovazione può avvalersi del sostegno degli esperti nominati dal consiglio d’ammini- strazione. Prima di essere nominati gli esperti devono indicare le loro relazioni d’interesse. Il Consiglio dell’innovazione li ingaggia per valutare le domande di promozione e per seguire i progetti promossi
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(cpv. 9). Questo pool di esperti offre a Innosuisse la possibilità di ricorrere in modo flessibile alle com- petenze indispensabili nel settore d’attività del Consiglio dell’innovazione. La regolamentazione sugli onorari del Consiglio dell’innovazione e sull’indennizzo del pool di esperti è precisata nel commento all’articolo 6. Al pari dei membri del consiglio d’amministrazione, i membri del Consiglio dell’innovazione e gli esperti devono essere assicurati presso una cassa di previdenza professionale se soddisfano le condizioni della LPP. Il capoverso 9 rinvia alle norme applicabili ai membri del Consiglio dell’innovazione per quanto riguarda l’obbligo degli esperti di comunicare eventuali cambiamenti sopravvenuti nelle loro relazioni d’interesse nonché il segreto d’ufficio. Le altre disposizioni organizzative sono definite nel regolamento di organizzazione, in particolare il rap- porto contrattuale di mandato tra gli esperti e l’Agenzia.
Art. 9 Ufficio di revisione Innosuisse tiene una propria contabilità. Deve quindi essere previsto un ufficio di revisione. Il rimando al diritto della società anonima è di natura dinamica (cpv. 2). Contrariamente a quanto prevede il diritto della società anonima, gli istituti di diritto pubblico devono far rivedere non soltanto il loro conto annuale, ma anche una parte della loro relazione annuale. L’ufficio di revisione deve verificare la relazione an- nuale e presentare un rapporto per quanto riguarda i tre aspetti seguenti: eventuali incoerenze rispetto al conto annuale, introduzione di un sistema adeguato di gestione dei rischi ed eventuali incoerenze con il rapporto sul personale. La legge affida quindi all’ufficio di revisione un compito supplementare.
Sezione 4 Personale Art. 10 Condizioni di assunzione In base al rapporto supplementare del Consiglio federale concernente il rapporto sul governo d’impresa, occorre prevedere uno statuto del personale retto dal diritto pubblico nel quadro della legge del 24 marzo 200029sul personale federale (LPers) per le unità rese autonome che forniscono prestazioni a carattere monopolistico. L’Agenzia rientra dunque in questa categoria e pertanto si applicano la LPers e l’ordi- nanza quadro del 20 dicembre 200030 relativa alla legge sul personale federale. Secondo l’articolo 37 capoverso 3bis LPers le unità amministrative alle quali il Consiglio federale ha delegato le competenze del datore di lavoro secondo l’articolo 3 capoverso 2 della stessa legge emanano proprie disposizioni d’esecuzione. Queste ultime sottostanno all’approvazione del Consiglio federale affinché esso possa svolgere il suo ruolo di autorità di controllo. La procedura di approvazione include la verifica della com- patibilità con la LPers. Nonostante la competenza conferita a Innosuisse dall’articolo 37 capoverso 3bis LPers, saranno applicabili al personale di Innosuisse anche tutti gli altri atti d’esecuzione relativi alla LPers, in particolare l’ordinanza del 3 luglio 200131sul personale federale (OPers), l’ordinanza del DFF del 6 dicembre 200132 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers) e l’ordinanza del 26 ottobre 201133 sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers). Il consiglio d’am- ministrazione dispone solo nella misura strettamente necessaria della competenza di emanare disposi- zioni d’esecuzione in un’ordinanza sul personale. Quest’ultima dovrà disciplinare in particolare le com- petenze in materia di diritto del personale. Lo statuto di datore di lavoro conferito all’Agenzia al capoverso 3 include tutti i diritti e gli obblighi del datore di lavoro stabiliti dalla LPers e concretizzati nell’ordinanza quadro LPers.
Art. 11 Cassa pensioni
29 RS 172.220.1 30 RS 172.220.11 31 RS 172.220.111.3 32 RS 172.220.111.31 33 RS 172.220.111.4
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Il personale di Innosuisse è assicurato presso PUBLICA (cpv. 1). Per evitare di creare casse di previ- denza troppo piccole, Innosuisse rimane nella Cassa di previdenza della Confederazione e non crea una propria cassa. Questa disposizione nella legge speciale impedisce che con l’entrata in vigore della legge venga automaticamente creata una nuova cassa pensioni che dovrebbe poi essere in seguito reintegrata nella Cassa pensioni della Confederazione (cpv. 2). I contributi di previdenza saranno fattu- rati separatamente da PUBLICA. L’Agenzia è il datore di lavoro competente anche per i beneficiari di rendite dell’attuale segreteria della CTI (art. 29 cpv. 1).
Sezione 5 Finanziamento e finanze Art. 12 Finanziamento Questa disposizione elenca le fonti di finanziamento di Innosuisse e rinvia agli articoli che le precisano e alla legge del 5 ottobre 199034 sui sussidi (LSu), che si applica a Innosuisse in base al nuovo articolo 24 LPRI. Le restituzioni secondo la LSu sono necessarie in particolare qualora gli aiuti finanziari non siano stati utilizzati dai beneficiari.
Art. 13 Indennità della Confederazione Le indennità servono a finanziare i compiti previsti all’articolo 3 e le spese d’esercizio che ne derivano. Esse rappresentano sussidi ai sensi della LSu. Questo articolo non rinvia all’articolo 4 capoverso 1 poiché i sussidi concessi a istituti di ricerca nell’ambito di progetti d’innovazione che si svolgono nel quadro di cooperazioni rientrano nella promozione secondo l’articolo 3 capoverso 2.
Art. 14 Mezzi finanziari di terzi Innosuisse può in parte finanziarsi tramite mezzi finanziari di terzi, in particolare mediante i compensi per prestazioni commerciali e le liberalità di terzi. L’accettazione di mezzi finanziari di terzi non può limitare l’indipendenza di Innosuisse nell’adempimento dei suoi compiti.
Art. 15 Rapporto di gestione Il rapporto di gestione è composto dal conto annuale e dalla relazione annuale. Entrambi devono essere verificati dall’ufficio di revisione.
Art. 16 Presentazione dei conti Per garantire il consolidamento integrale secondo l’articolo 55 LFC devono essere ripresi i principi es- senziali della contabilità previsti dalla LFC. Il Consiglio federale può emanare disposizioni che si disco- stano dalle norme stabilite dal consiglio d’amministrazione (cpv. 2 e 5).
Art. 17 Riserve Innosuisse deve poter costituire riserve. Il Consiglio federale decide se destinare eventuali utili di Inno- suisse alle riserve. Innosuisse può trarre guadagno dalle seguenti attività:
- quote non utilizzate delle indennità versate annualmente dalla Confederazione (art. 13);
- restituzioni secondo la LSu in seguito ai conteggi finali di progetti d’innovazione finanziati da Inno- suisse o a progetti abbandonati;
- rimborsi in caso di sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca e partecipazione agli utili (art. 22);
- compensi per prestazioni commerciali di cui all’articolo 14 capoverso 2 lettera a;
- liberalità di terzi.
34 RS 616.1
\ COO.2101.103.4.708284 20/27
Innosuisse decide in merito all’impiego delle riserve. Le riserve che sono state costituite mediante sus- sidi continuano ad essere destinate all’attività di promozione di Innosuisse. Le liberalità di terzi dovranno poter essere assegnate alle riserve indipendentemente dal limite massimo stabilito al capoverso 2.
Art. 18 Tesoreria Innosuisse è annessa alla tesoreria centrale della Confederazione per la gestione delle sue liquidità. Conformemente all’articolo 60 capoverso 1 LFC, l’AFF gestisce la tesoreria centrale della Confedera- zione. Per garantire la solvibilità di Innosuisse, la Confederazione può ricorrere alla raccolta di fondi.
Art. 19 Imposte Questa disposizione corrisponde alle norme vigenti per gli istituti.
Art. 20 Immobili La Confederazione concede in locazione a Innosuisse gli immobili necessari. Innosuisse ha però anche la possibilità di affittare immobili che non appartengono alla Confederazione o di farsi cedere un diritto di usufrutto da terzi. Un usufrutto può comportare spese ridotte, o essere gratuito, in particolare nel caso di un legato.
Sezione 6 Ordinanza sui sussidi; rimborso in caso di sfruttamento commerciale e parteci- pazione agli utili Art. 21 Ordinanza sui sussidi Questo articolo indica i contenuti principali dell’ordinanza sui sussidi che deve essere emanata dal con- siglio d’amministrazione. In base all’articolo 6 capoverso 8 lettera e questa ordinanza sottostà all’appro- vazione del Consiglio federale. Nell’ordinanza sui sussidi Innosuisse definisce anche una procedura semplice per la selezione di coach e mentori dell’innovazione qualificati, ora prevista all’articolo 21 capoverso 1 LPRI (lett. c). La lettera f delega a Innosuisse il disciplinamento dei diritti immateriali. La regolamentazione prevista dall’ordinanza sui sussidi sostituirà le disposizioni speciali per la CTI oggi stabilite all’articolo 41 dell’ordinanza del 29 novembre 201335 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (O-LPRI).
Art. 22 Rimborso in caso di sfruttamento commerciale e partecipazione agli utili Questa disposizione si basa sull’articolo 39 della LPRI, secondo cui le istituzioni di promozione della ricerca, fra anche il FNS, hanno la possibilità di esigere il rimborso dei mezzi che hanno accordato e un’adeguata partecipazione agli utili se i risultati della ricerca sono sfruttati commercialmente.
Sezione 7 Tutela degli interessi della Confederazione Art. 23 Obiettivi strategici Il Consiglio federale gestisce Innosuisse mediante obiettivi strategici, fissati per periodi di quattro anni. Con questi obiettivi il Consiglio federale impartisce a Innosuisse direttive relative al suo funzionamento e ai suoi compiti in base alle disposizioni concernenti l’obiettivo e i compiti. Il consiglio d’amministrazione è consultato in via preliminare. Dopo che sono stati stabiliti, gli obiettivi strategici sono pubblicati nel Foglio federale.
Art. 24 Vigilanza
35 RS 420.11
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Secondo l’articolo 8 capoverso 4 LOGA il Consiglio federale controlla, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentrate della Confederazione. Di conseguenza il Consiglio fede- rale vigila su Innosuisse (cpv. 1). L’elenco delle possibilità di cui il Consiglio federale dispone per eser- citare la vigilanza non è esaustivo (cpv. 2). Sono fatte salve le competenze legali del Controllo federale delle finanze e l’alta vigilanza del Parlamento.
Sezione 8 Prestazioni commerciali Art. 25 Questa disposizione costituisce la base legale indispensabile per le attività commerciali di Innosuisse secondo l’articolo 41 LFC. La contabilità deve essere redatta in modo da presentare i costi e i ricavi di queste attività. Oltre alle imposte, gli obblighi di cui al capoverso 3 includono le norme in materia di lavoro, sicurezza e responsabilità. Innosuisse può fornire prestazioni commerciali solo se queste non compromettono l’adempimento dei suoi compiti. La fornitura di queste prestazioni non deve inoltre ri- chiedere importanti risorse materiali o umane supplementari.
Sezione 9 Disposizioni finali Art. 26 Modifica di altri atti normativi Si rendono necessarie alcune modifiche di legge nella LPRI e nella legge federale del 30 settembre 201136 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). Le modifiche sono disciplinate nell’allegato e commentate più avanti.
Art. 27 Istituzione di Innosuisse Questo articolo contiene una serie di disposizioni che disciplinano la conversione in istituto di diritto pubblico. Al momento stabilito, il Consiglio federale trasferirà all’Agenzia mediante un atto legale gli attivi e i pas- sivi designati. Per tale motivo il capoverso 6 precisa che la legge sulle fusioni non è applicabile.
Art. 28 Trasferimento dei rapporti di lavoro I rapporti di lavoro sono trasferiti a Innosuisse in base alla legge. I collaboratori non dovranno essere licenziati e non ci sarà bisogno che Innosuisse li riassuma. Conformemente all’articolo 27 capoverso 3, i rapporti di lavoro sono trasferiti alla data fissata dal Consiglio federale (cpv. 1). Poiché Innosuisse ha una struttura organizzativa diversa dall’attuale CTI, il settore di attività e la funzione dei collaboratori possono cambiare (cpv. 2). Il capoverso 2 prevede invece una garanzia dei diritti acquisiti per quanto riguarda il salario dei collaboratori.
Art. 29 Datore di lavoro competente Il capoverso 1 precisa che Innosuisse è il datore di lavoro competente, con tutti gli obblighi che ne derivano, per tutti i beneficiari di rendite di vecchiaia, d’invalidità e per i superstiti legati alla CTI. I bene- ficiari di rendite legati a Innosuisse sono affiliati alla stessa cassa di previdenza dei collaboratori attivi. Il capoverso 2 è una disposizione transitoria per i casi in cui l’incapacità al lavoro sia sopravvenuta prima dell’entrata in vigore del progetto ma la rendita d’invalidità inizia ad essere versata solo dopo questo termine.
Art. 30 Altre disposizioni transitorie Questo articolo disciplina altre fattispecie rilevanti per quanto riguarda il diritto transitorio.
36 RS 414.20
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Art. 31 Referendum ed entrata in vigore In base al capoverso 2 il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore. Affinché i lavori d’esecuzione, in particolare l’elaborazione degli atti d’esecuzione da parte degli organi competenti, pos- sano essere effettuati prima dell’inizio dell’attività nella nuova forma giuridica, risulta necessaria un’en- trata in vigore graduale.
Allegato (art. 26) Modifica di altri atti normativi
1. Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)
Art. 4 cpv. 5 e art. 13 lett. g Le disposizioni fanno ora riferimento a Innosuisse anziché alla CTI.
2. Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI)
Sostituzione di espressioni In tutta la LPRI la denominazione «CTI» è sostituita con «Innosuisse». Inoltre «Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione (CSSI)» è sostituito con «Consiglio svizzero della scienza (CSS)». Questa nuova designazione serve a evitare qualsiasi confusione con il Consiglio dell’innovazione di Innosuisse.
Art. 4 lett. b Innosuisse è menzionata per esteso come organo di ricerca in sostituzione della CTI.
Art. 7 cpv. 1 lett. f e g L’espressione «l’esercizio di Innosuisse» sostituisce «l’istituzione della CTI». Inoltre è stato effettuato un adeguamento redazionale.
Art. 16 cpv. 3 Innosuisse è ora menzionata espressamente nella normativa. Questa modifica precisa che le istituzioni di ricerca del settore pubblico possono ricevere sussidi dall’Agenzia alle condizioni stabilite all’articolo 16 capoverso 3 LPRI. Ciò vale sia per le unità dotate di personalità giuridica come METAS che per le istituzioni di ricerca del settore pubblico giuridicamente non autonome come l’istituto di virologia e d’im- munoprofilassi (IVI) o la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM). Il diritto delle istituzioni ricerca del settore pubblico annesse all’Amministrazione federale e i centri fede- rali di ricerca (cfr. art. 17 cpv. 6) di richiedere e ricevere finanziamenti dall’Agenzia è in contrasto con l’articolo 3 LSu. Secondo questa legge quadro i sussidi, anche se sono accordati da unità scorporate della Confederazione, possono essere destinati in linea di principio soltanto a beneficiari estranei all’Am- ministrazione federale. I finanziamenti accordati da Innosuisse a progetti d’innovazione sono destinati unicamente al partner di ricerca. Il versamento di sussidi al partner economico è escluso, benché in definitiva sia quest’ultimo a usufruirne. Nel caso specifico deve pertanto essere possibile una deroga all’articolo 3 LSu. Questa eccezione non intacca tuttavia il principio secondo cui l’Amministrazione non può essere la beneficiaria di sussidi federali, per cui resta un caso isolato e non crea un precedente.
Art. 17 cpv. 6
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La disposizione prevista all’articolo 16 capoverso 3 LPRI si applica anche ai centri federali di ricerca, ad esempio Agroscope (per il diritto ai sussidi dei centri federali di ricerca si veda il commento all’art. 16 cpv. 3 LPRI).
Art. 18 cpv. 2 lett. d L’elenco dei compiti della Confederazione è completato da un riferimento alla promozione delle nuove leve nel settore dell’innovazione.
Art. 19 cpv. 1 e 3-5 Il soggetto «Innosuisse» sostituisce «la Confederazione».
Art. 21 Indennità per l’assistenza, la consulenza, l’accompagnamento operativo e il mentoring Innosuisse prevede un nuovo approccio nel settore dei provvedimenti di sostegno alla costituzione e allo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza, alla valorizzazione del sapere e al trasfe- rimento di sapere e tecnologie. Il presente progetto si riferisce in proposito alla LPRI, di conseguenza anche il nuovo approccio è introdotto nella LPRI con questo nuovo articolo. In base alla nuova disposi- zione i coach e i mentori dell’innovazione non saranno più legati da un rapporto contrattuale a Inno- suisse, ma forniranno le loro prestazioni nel quadro di una convenzione stipulata con il giovane impren- ditore o con la giovane impresa. Le loro prestazioni potranno essere indennizzate come provvedimento di sostegno di Innosuisse a condizione che possiedano le qualifiche definite da quest’ultima. A tale scopo l’Agenzia stabilisce una procedura di selezione semplice e tiene un elenco accessibile al pubblico dei fornitori di prestazioni qualificati. I giovani imprenditori e le giovani imprese possono scegliere libe- ramente i loro coach o i loro mentori.
Art. 22 Promozione delle nuove leve Questo provvedimento rappresenta un importante contributo alla lotta contro la carenza di personale qualificato nel quadro dell’iniziativa sul personale qualificato. Essa prevede una promozione delle nuove leve complementare alla promozione delle nuove leve scientifiche ad opera del FNS. Gli strumenti di promozione della carriera del FNS sono orientati verso la carriera accademica e la ricerca scientifica. Per completarli, la promozione dei talenti dell’innovazione da parte di Innosuisse si focalizza sullo scam- bio di personale qualificato tra la ricerca e l’economia nel settore dell’innovazione fondata sulla scienza. L’obiettivo è di colmare a livello di promozione di nuove leve una lacuna nell’intero processo d’innova- zione. Lo scambio dovrebbe funzionare nei due sensi: dalla ricerca verso l’economia, ma anche dall’eco- nomia verso la ricerca. Saranno accordati sussidi a singole persone qualificate per il finanziamento delle loro attività post-diploma (cpv. 1). Innosuisse definisce un programma individuale per ogni periodo se- condo il capoverso 2. Questa promozione individuale aumenterà considerevolmente le qualifiche delle nuove leve accademiche attraverso l’acquisizione di esperienza pratica nel settore dell’innovazione. Da un lato, questo strumento consentirà di potenziare sensibilmente le carriere di ricerca nelle scuole uni- versitarie professionali, dall’altro consentirà a giovani accademici che lavorano nell’economia privata di rientrare - nell’ambito di un progetto e per una durata limitata - nella ricerca delle scuole universitarie per sviluppare le loro competenze nella ricerca orientata all’applicazione e di rafforzare così indiretta- mente la capacità innovativa nella loro impresa. La promozione delle nuove leve tramite la concessione di borse di studio di una durata massima di tre anni rappresenta uno strumento di promozione sussidiario rispetto agli altri strumenti di Innosuisse (cpv.
3 e 4).
Art. 23 Compensazione dei costi indiretti di ricerca (overhead)
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Questa disposizione corrisponde all’articolo 24 capoverso 3. Come già indicato nella nota 21, questa regolamentazione non è ancora in vigore.
Art. 24 Applicabilità della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu) Questo articolo stabilisce espressamente l’applicabilità della LSu per Innosuisse quale istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica.
Art. 36 lett. c In seguito alla trasformazione della CTI in un istituto di diritto pubblico, anziché un credito d’impegno è previsto un limite di spesa per la promozione dell’innovazione.
Art. 57a Disposizioni transitorie relative alla modifica del….. I contratti dell’attuale CTI in corso con coach e mentori dell’innovazione al momento dell’entrata in vigore del progetto sono validi fino alla loro scadenza senza che i fornitori di prestazioni debbano sottoporsi alla procedura di selezione prevista. Al termine del loro contratto sono sottoposti alle nuove disposizioni previste all’articolo 21.
3 Ripercussioni della nuova legge
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il progetto non comporta nuovi compiti per la Confederazione, tranne che per un’eccezione: solo il so- stegno specifico delle nuove leve accademiche sotto forma di borse di studio nel settore dell’innovazione è legato a nuove spese. La pianificazione pluriennale 2017-2020 della CTI stima a 5,6 milioni di franchi le spese di promozione che ne deriveranno nei tre anni successivi all’entrata in vigore del progetto prevista nel 2018. Questo compito rientra quindi nel freno alle spese ed è precisato nel capitolo 5.5 del rapporto esplicativo. Le spese d’esercizio dell’Agenzia saranno inferiori alle spese amministrative dell’attuale CTI visto che dall’integrazione di compiti trasversali (in particolare l’informatica) risulteranno guadagni di efficienza e il Consiglio dell’innovazione avrà un numero molto inferiore di membri rispetto all’attuale Commissione. Inoltre, i costi del pool di esperti verranno notevolmente ridotti poiché - analogamente a quanto avviene per il FNS - essi forniranno le loro valutazioni secondo il sistema di milizia. L’avamprogetto prevede che il Consiglio federale stabilisca il limite massimo delle spese amministrative dell’Agenzia nel quadro degli obiettivi strategici. In tal modo potrà gestire in modo semplice ed efficace, come nel caso del FNS, le spese funzionali della nuova agenzia. Il processo di ristrutturazione vero proprio si svolgerà dopo l’entrata in vigore parziale della legge nel 2017 e dovrebbe concludersi con l’istituzione di tutti gli organi entro la fine del 2017. I costi legati a questa trasformazione saranno essenzialmente registrati nel 2016 e sono coperti dai crediti della CTI previsti nella pianificazione finanziaria in vigore. A partire dal 2017 il personale che lavora per l’attuale CTI, così come una parte del personale della SEFRI (al più tardi a partire dal 2019), che assume oggi compiti legati alle attività internazionali in ma- teria di promozione dell’innovazione o che fornisce prestazioni a favore della CTI, lascerà l’effettivo dell’Amministrazione federale e sarà assunto con nuovi contratti di lavoro dall’Agenzia resa giuridica- mente autonoma. Le spese funzionali dell’Agenzia saranno presentate in modo trasparente nel mes- saggio ERI 2017-2020 e faranno parte del limite di spesa.
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3.2 Ripercussioni per l’economia e la società
La Svizzera è attualmente ben posizionata come piazza dell’innovazione. La sua capacità innovativa beneficia di professionisti altamente qualificati e delle prestazioni di spicco della ricerca nazionale. Le imprese private attive in Svizzera e all’estero svolgono da anni un ruolo centrale nel finanziamento delle attività di R&S in Svizzera. La promozione dell’innovazione attuata dalla CTI svolge un ruolo di media- zione che facilita i processi d’apprendimento tra la formazione, la scienza e l’economia. Come hanno dimostrato diversi studi di valutazione, le imprese realizzano, attraverso i progetti d’innovazione soste- nuti, prestazioni innovative di rilievo quali domande di brevetto, processi innovativi e aumenti del fattu- rato. Le imprese creano in tal modo posti di lavoro altamente qualificati e generano un valore aggiunto superiore alla media. In definitiva, i provvedimenti di promozione dell’innovazione contribuiscono in molti modi ad aumentare la capacità innovativa dell’economia svizzera37. Ciò nonostante, le lacune organizzative dell’attuale CTI fanno temere un indebolimento del sistema di promozione a medio e lungo termine. La sua ottimizzazione garantirà anche in futuro una promozione efficace ed effettiva dell’innovazione. Si può presuppore che il buon funzionamento dell’agenzia di pro- mozione avrà un effetto positivo sull’intera economia. Il presente avamprogetto di legge crea le condi- zioni strutturali necessarie per un’organizzazione di promozione trasparente ed efficace.
4 Programma di legislatura
L’avvio della riforma della CTI in adempimento della mozione Gutzwiller (11.4136) figura tra gli obiet- tivi del Consiglio federale per il 2015.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
Il presente progetto si fonda sull’articolo 64 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.). Questa disposizione conferisce alla Confederazione la competenza di promuovere la ricerca scientifica e l’in- novazione.
5.2 Forma dell’atto
Il presente progetto prevede disposizioni importanti che contengono norme di diritto da emanare sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.). La competenza dell’Assemblea federale per quanto riguarda l’emanazione di atti normativi è sancita dall’articolo 163 capoverso 1 Cost. L’atto sottostà a referendum facoltativo.
5.3 Delega di competenze legislative
Il progetto contiene le seguenti deleghe di competenza per l’emanazione di disposizioni d’esecuzione: - Secondo l’articolo 6 capoverso 8, il consiglio d’amministrazione emana il regolamento di orga- nizzazione (lett. a), il regolamento sull’accettazione e sulla gestione di mezzi finanziari di terzi (lett. d), l’ordinanza sui sussidi, fatta salva l’approvazione del Consiglio federale (lett. e), l’ordi- nanza sul personale, fatta salva l’approvazione del Consiglio federale (lett. f), il regolamento sugli onorari dei membri del Consiglio dell’innovazione e sull’indennizzo degli esperti secondo
37 Hotz-Hart und Rohner (2013): Wirkungen innovationspolitischer Fördermassnahmen in der Schweiz. Stand der
Forschung, Synthese bestehender Evaluationsstudien und Empfehlungen für die zukünftige Ausgestaltung. Berna: SEFRI
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l’articolo 8 capoverso 9, fatta salva l’approvazione del Consiglio federale (lett. k). Tali deleghe sono conformi al rapporto del Consiglio federale sul governo d’impresa.
- Secondo l’articolo 8 capoverso 8 lettera g, il Consiglio dell’innovazione emana disposizioni d’esecuzione per determinati settori.
- Secondo l’articolo 23 capoverso 2 LPRI, il Consiglio federale disciplina i principi del calcolo dei sussidi per i costi indiretti di ricerca. Questa disposizione corrisponde all’articolo 24 capoverso
3 LPRI, non ancora in vigore.
5.4 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Gli impegni internazionali non sono toccati dal progetto.
5.5 Subordinazione al freno alle spese
La promozione delle nuove leve scientifiche introdotta con il progetto all’articolo 22 LPRI rappresenta un nuovo compito della Confederazione. Essa può comportare nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi e richiede pertanto, secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., il consenso della mag- gioranza dei membri di ciascuna Camera.
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