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Art.19 cpv. 2 lett. a 2 I provvedimenti di cura dei popolamenti giovani comprendono:

a. la cura del novelleto e delle spessine, come pure il dirado delle perticaie al fine di ottenere popolamenti adatti alla stazione, resistenti e capaci di adattarsi ai cambiamenti;

Secondo il vigente articolo 19 capoverso 2 lettera a dell’OFo la cura dei popolamenti giovani è finaliz- zata alla crescita di popolamenti forestali stabili; il nuovo articolo sancisce, invece, l’importanza di creare popolamenti adatti alle condizioni stazionali, resistenti e capaci di adattarsi ai cambiamenti. I cambiamenti climatici, infatti, espongono i popolamenti a maggiori rischi biotici e abiotici: si deve quindi aumentare ovunque la loro resistenza e capacità di adattamento a tali cambiamenti e agli eventi naturali estremi che ne possono derivare. Ciò è possibile attraverso una selezione mirata delle specie arboree e una cura conseguente della foresta per ripartire i rischi su diverse specie e genotipi. Una cura adeguata della foresta permetterà di fare crescere strutture più resistenti.

Articolo 28

Art. 28 Principi (art. 26) 1 Per danni alla foresta si intendono danni che possono mettere in grave pericolo la foresta e le sue

funzioni e che sono causati da: a. eventi naturali, quali tempeste, incendi o siccità; b. organismi nocivi, quali determinati virus, batteri, vermi, insetti, funghi o piante. 2 La vigilanza e la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi è disciplinata dallʼordi-

nanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali.

Capoverso 1: La nuova legge forestale parla di danni dovuti a eventi naturali o a organismi nocivi e che possono mettere in grave pericolo la foresta e le sue funzioni (art. 26 cpv. 1 LFo). Lʼarticolo 28 ca- poverso 1 dell’OFo precisa questa definizione indicando da una parte i danni dovuti a eventi naturali, ossia ai pericoli abiotici quali tempeste, incendi e siccità (lett. a), e dall’altra i danni causati da organi- smi quali virus, batteri, vermi, insetti, funghi o piante – i cosiddetti organismi nocivi – (lett. b). Questi danni devono avere una particolare rilevanza, ossia in caso di evento si deve dimostrare che le fun- zioni della foresta sono in grave pericolo: a tale scopo si applicano, sia in caso di pericoli biotici che abiotici, le strategie e le direttive di cui allʼarticolo 29 capoverso 1 lettera a dell’OFo e ci si basa sulla pianificazione forestale cantonale o regionale e sulle funzioni della foresta qui indicate (art. 18 OFo). Si deve poter intervenire tempestivamente per scongiurare ulteriori danni e gestire efficacemente la situazione. Per la gestione di eventi di grosse dimensioni come le catastrofi forestali di rilevanza na- zionale si applica anche lʼarticolo 28 della LFo perché in simili casi le risorse ordinarie si esauriscono rapidamente.

Capoverso. 2: Per la vigilanza e la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi lʼarticolo 28 capoverso 2 dell’OFo rimanda all’ordinanza sulla protezione dei vegetali, che li elenca nei suoi alle- gati 1 e 2: si tratta di organismi molto pericolosi per le funzioni della foresta, non presenti in Svizzera e contro i quali esistono misure protettive. Nell’allegato 1 parte A sezione I OPV figura, in particolare, il tarlo asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis [Motschulsky]). La vigilanza e la lotta contro altri or- ganismi nocivi particolarmente pericolosi per le funzioni della foresta ma, ad esempio, già più diffusi

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nel nostro Paese rientrano invece nellʼambito di applicazione dellʼordinanza sulle foreste: può trattarsi sia di altri organismi nocivi alloctoni sia di organismi nocivi autoctoni.

Articolo 29

Art. 29 Compiti della Confederazione (art. 26 e 27a cpv. 2) 1 Per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta lʼUFAM adempie in particolare i seguenti

compiti: a. stabilisce, con la partecipazione dei Cantoni interessati, strategie e direttive per eventi natu- rali e organismi nocivi; b. coordina i provvedimenti dei Cantoni di importanza intercantonale; c. stabilisce i provvedimenti dei Cantoni, se il coordinamento di cui alla lettera b non è suffi- ciente. 2 L’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) adempie, nei limiti del pro-

prio mandato di base, i seguenti compiti: a. organizza, insieme ai servizi forestali cantonali, il rilevamento di dati importanti ai fini della protezione della foresta; b. informa sulla comparsa di organismi nocivi o di altri fattori che possono mettere in pericolo la foresta; c. presta consulenza in materia di protezione della foresta ai servizi specializzati federali e cantonali.

Capoverso 1 lettera a: La lettera a dellʼarticolo 29 dell’OFo affida allʼUFAM il compito di stabilire, con la partecipazione dei Cantoni interessati, le strategie e le direttive della Confederazione per determinati eventi naturali e organismi pericolosi. Si tratta, da una parte, della gestione di eventi naturali, come lʼuragano Lothar del 1999, e il manuale dellʼUFAM relativo ai danni da tempesta 8 ne è un esempio; dallʼaltra della gestione dei rischi legati agli organismi nocivi pericolosi e particolarmente pericolosi, la cui vigilanza e lotta sono regolate attraverso istruzioni specifiche in apposite linee guida nazionali: un esempio è la guida per la gestione dei rischi legati al tarlo asiatico del fusto 9. La collaborazione con i Cantoni di cui alla lettera a prevede lʼanalisi tempestiva e completa delle diverse situazioni cantonali, così da poterle prendere in considerazione, e la possibilità per i Cantoni di esprimere un parere in me- rito alle direttive nazionali.

Capoverso 1 lettere b e c: Lʼesecuzione della legge forestale spetta, in linea di principio, ai Cantoni. Ciò vale anche per la prevenzione e la riparazione dei danni alle foreste 10. Basandosi sullʼarticolo 26 capoverso 3 LFo, le lettere b e c stabiliscono i casi in cui lʼUFAM può, se del caso, coordinare lʼesecu- zione, in particolare in presenza di un’infestazione di organismi nocivi in più Cantoni (lett. b). Soltanto sussidiariamente, ossia se il solo coordinamento delle misure non dovesse bastare a prevenire e ripa- rare efficacemente i danni alla foresta, lʼUFAM può stabilire anche i provvedimenti da adottare in una zona costituita da più Cantoni (lett. c), garantendo così un intervento efficace. Il Consiglio federale si avvale quindi solo in parte della competenza riconosciuta alla Confederazione per stabilire i provvedi- menti intercantonali (art. 26 cpv. 3 LFo).

Capoverso 2: Già lʼattuale articolo 30 capoverso 2 dell’OFo, basato sugli articoli 26 e 31 della LFo, af- fida all’FNP i compiti qui citati (rilevamento dati, informazione e consulenza in materia di protezione

8 UFAM 2008: Manuale relativo ai danni da tempesta. Aiuto all’esecuzione per far fronte ai danni alle foreste provocati da tem- peste d’importanza nazionale. Pratica ambientale n. 0801. Ufficio federale dellʼambiente, Berna. III edizione rivista, 241 pagg. (inclusi terza parte e allegato) 9 Servizio fitosanitario federale (SFF): Leitfaden zum Umgang mit dem Asiatischen Laubholzbockkäfer ALB, 2013 (Entwurf zur Erprobung) - italiano non disponibile. 10 FF 2014 4257 8/27

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della foresta). Concretamente, si tratta del Servizio fitosanitario per il bosco svizzero (SFOI 11). Nel nuovo articolo il termine tedesco «Forstschutz» viene sostituito con il più attuale «Waldschutz». Viene, inoltre, meglio esplicitato il mandato affidato all’FNP di fornire consulenza in materia di protezione della foresta ai servizi specializzati federali e cantonali, quali il Servizio fitosanitario federale (SFF). Viene precisato che queste prestazioni rientrano, insieme al loro finanziamento, nel mandato di base ’che l’FNP svolge per i politecnici federali.

Articolo 30

Art. 30 Compiti dei Cantoni (art. 23 e 27 cpv. 1) 1Per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta i Cantoni provvedono in particolare alle

seguenti misure: a. alla costruzione di impianti tecnici permanenti e all’adozione di misure selvicolturali per la prevenzione e la lotta agli incendi; b. alla riduzione del carico fisico sul suolo; c. alla lotta agli organismi nocivi in determinate zone, eliminandoli, contenendoli o limitandone i danni; d. alla sorveglianza di tali zone per riconoscere tempestivamente nuovi focolai d’infestazione da organismi nocivi e seguire il loro sviluppo; e. all’adeguata informazione della popolazione per prevenire la propagazione di organismi no- civi in zone non ancora colpite; f. al ripopolamento dopo i danni alla foresta. 2 Presentano all’UFAM, a sua richiesta, un rendiconto dei provvedimenti adottati.

Premessa: LʼOFo attuale raggruppa i provvedimenti a carico dei Cantoni negli articoli 28 («Preven- zione dei danni alla foresta») e 29 («Riparazione dei danni alla foresta»). Una simile suddivisione non è più opportuna e pertanto viene eliminata: misure quali la lotta agli organismi nocivi, il monitoraggio del territorio e l’informazione servono, infatti, sia alla prevenzione sia alla riparazione dei danni alla fo- resta.

Capoverso 1 lettere a – c: Degli otto provvedimenti elencati negli attuali articoli 28 e 29 dell’OFo e che i Cantoni devono adottare per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta 12, sei misure tecniche per la lotta concreta agli organismi nocivi non sono più citate esplicitamente in quanto troppo specifiche; la nuova formulazione, più generica, parla ora di provvedimenti di lotta agli organismi nocivi tramite «loro eliminazione, contenimento oppure limitazione dei danni» (lett. c). Le misure di lotta concrete da adot- tare in un caso specifico o contro un preciso organismo nocivo devono essere ricavate dalle strategie e direttive di cui allʼarticolo 29 lettera a OFo, cui i Cantoni devono riferirsi (art. 27 cpv. 1 LFo). La guida per la gestione dei rischi legati al tarlo asiatico del fusto, ad esempio, prevede misure diverse a seconda dellʼinfestazione13. Le aree di intervento vengono delimitate sulla base delle direttive in vigore e com- prendono zone di lotta e di sorveglianza specifiche secondo l’organismo. Alle lettere a e b ritroviamo rispettivamente gli impianti per la prevenzione e la lotta agli incendi e la riduzione del carico fisico del suolo, già elencati nell’attuale OFo (art. 28 rispettivamente lett. a e d), ma nel primo caso con una formulazione più completa. La lettera a è completata dalle misure selvicolturali per la prevenzione degli incendi: sono previste, ad esempio, misure per ridurre il rischio d’incendio nelle vicinanze di zone abitate o strade oppure nelle foreste molto frequentate e/o in zone secche. La vicinanza di una foresta a una zona abitata aumenta, da una parte, la probabilità di incendio e, dallʼaltra, il potenziale di danni a cose

11 SFOI = Servizio Fitosanitario di Osservazione e Informazione 12 Ad es. lʼesercizio di trappole per bostrici di cui allʼarticolo 28 lettera b oppure la ripulitura della tagliata (compresa la distru- zione del materiale sgomberato) di cui allʼarticolo 28 lettera c e allʼarticolo 29 lettera c dellʼattuale OFo. 13 Servizio fitosanitario federale (SFF): Leitfaden zum Umgang mit dem Asiatischen Laubholzbockkäfer ALB, 2013 (Entwurf zur

Erprobung), Anhang 3 –non disponibile in italiano. 9/27

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o persone. Tra le misure di riduzione del rischio di incendio rientrano la raccolta, la sminuzzatura o la rimozione degli avanzi dei tagli, che potrebbero prendere fuoco.

Capoverso 1 lettere d ed e: La lettera d introduce, per ragioni di completezza, il monitoraggio degli or- ganismi nocivi sul territorio, già citato esplicitamente allʼarticolo 27 capoverso 1 LFo. Un altro nuovo importante provvedimento dei Cantoni è l’informazione mirata e adeguata nonché la sensibilizzazione in materia di organismi nocivi (lett. e), che permettono di prevenire una propagazione dell’infestazione in zone indenni. Devono essere informati di un’eventuale infestazione di organismi nocivi anche, ad esempio, i proprietari della foresta e del terreno colpiti.

Capoverso 1 lettera f: Il ripopolamento dopo i danni alla foresta è già disciplinato, in linea di massima, dall’articolo 23 LFo, che prevede l’obbligo di ripopolamento delle radure. Tale obbligo vale tuttavia solo in caso di radure dovute a interventi dell’uomo o a fenomeni naturali compromettenti la stabilità o la funzione protettiva della foresta. La revisione dell’OFo dispone, invece, il ripopolamento dopo danni alla foresta (lett. f) che ne mettano in grave pericolo le funzioni (art. 27 cpv. 1 LFo). Il modo di proce- dere cambia a seconda dell’infestazione. Dove possibile bisogna lasciare che la superficie boschiva si rigeneri naturalmente; qualora, però, manchino piante madri adatte alla stazione o la rinnovazione na- turale sia impossibile o difficile per altri motivi, si deve ricorrere all’impianto di nuovi esemplari.

Capoverso 2: Viene introdotta anche la rendicontazione allʼUFAM, a sua richiesta, sui provvedimenti adottati (cpv. 2). Essa può riguardare, ad esempio, i provvedimenti presi contro nuovi casi di infesta- zione provocati da organismi nocivi particolarmente pericolosi o contro gravi infestazioni di altri organi- smi nocivi. Tale rendicontazione permette allʼUFAM di assolvere il compito di coordinamento di cui al nuovo articolo 29 capoverso 1 lettera b dell’OFo e gli obblighi derivanti dall’accordo agricolo con l’UE. Sulla base di questa rendicontazione, inoltre, può essere verificata l’efficienza delle misure adottate e possono essere aggiornate, se del caso, le strategie e direttive di cui al nuovo articolo 29 capoverso 1 lettera a dell’OFo. La rendicontazione viene coordinata, nella misura del possibile, con altri rilevamenti per contenere il lavoro a carico dei Cantoni.

Articolo 31

Art. 31 cpv.2 Il piano di prevenzione comprende provvedimenti forestali, provvedimenti venatori e provvedimenti per il miglioramento e lʼacquietamento degli spazi vitali come pure un controllo dellʼefficacia dei provvedimenti assunti.

Secondo lʼarticolo 31 capoverso 1 dell’OFo, se si producono danni causati dalla selvaggina nono- stante la regolazione degli effettivi, si stabilisce un relativo piano di prevenzione (chiamato nella prassi piano bosco–selvaggina). Lʼaiuto allʼesecuzione Bosco e selvaggina dellʼUFAM, pubblicato nel 2010, raccomanda per tale piano i seguenti ambiti d’intervento (e le rispettive misure)13:

1. misure nell’ambito della caccia (per la regolazione della selvaggina e per una maggiore tran- quillità degli habitat); 2. misure forestali (misure di prevenzione attiva dei danni da selvaggina per migliorare l’habitat e garantire maggiore tranquillità alla selvaggina, misure di prevenzione passiva quali recinzioni o protezioni individuali chimiche e meccaniche); 3. misure agricole (per migliorare l’habitat e garantire maggiore tranquillità alla selvaggina); 4. misure negli ambiti turismo, tempo libero e pianificazione del territorio (per migliorare l’habitat e garantire maggiore tranquillità alla selvaggina).

13 Ufficio federale dellʼambiente UFAM (ed.) 2010: Aiuto allʼesecuzione Bosco e selvaggina. La gestione integrata del capriolo, del camoscio, del cervo e del loro habitat. Pratica ambientale n. 1012, 24 pagg., p. 17. 10/27

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Siccome le misure si sono rivelate efficaci, il nuovo capoverso 2 istituisce ora l’obbligo di inserirle nel piano bosco–selvaggina. Le misure volte al miglioramento e all’acquietamento degli spazi vitali di cui al capoverso 2 comprendono sia le misure agricole (punto 3 della lista qui sopra) sia le misure negli ambiti del turismo e del tempo libero (punto 4 della lista qui sopra).

Articolo 32

Art. 32 Formazione e formazione continua sul piano teorico e pratico (Art. 29 cpv. 1 e cpv. 2) 1 L’UFAM, in collaborazione con le scuole universitarie, i Cantoni e altre organizzazioni interessate,

provvede al mantenimento delle conoscenze e delle capacità acquisite durante gli studi, come pure all’introduzione ’d’innovazioni teoriche e pratiche. 2 Dopo aver consultato i Cantoni, l’UFAM emana direttive su requisiti, contenuto, certificato nonché

garanzia di qualità della formazione continua sul piano pratico. 3 I Cantoni provvedono, insieme all’UFAM, a garantire il numero necessario di posti per la forma-

zione continua sul piano pratico.

Premessa: Alla luce dei cambiamenti che hanno interessato le scuole universitarie (scuole universita- rie professionali e università), il nuovo articolo 29 capoverso 2 della LFo prevede, a differenza di quello ancora in vigore, che la Confederazione provveda non più solo alla formazione e alla forma- zione continua degli ingegneri forestali presso i Politecnici federali ma, in collaborazione con i Cantoni, alla formazione e alla formazione continua sul piano teorico e pratico in campo forestale a ogni livello universitario (art. 29 cpv. 2 LFo). È abrogata la disposizione che prevede che la Confederazione regoli l’eleggibilità a posti superiori nel servizio forestale pubblico (attuale art. 29 cpv. 3 LFo).

Capoverso 1: Il capoverso 1 concretizza il succitato mandato del Legislatore relativamente alla forma- zione continua sul piano teorico e pratico. La nuova rubrica di questo articolo recita «Formazione e formazione continua sul piano teorico e pratico». Lʼattuale capoverso 1, che incarica i Politecnici fede- rali della formazione continua degli ingegneri forestali, è abrogato. Come in precedenza, lʼUFAM conti- nua a provvedere, in collaborazione con gli attori interessati, al mantenimento delle conoscenze e delle capacità acquisite durante gli studi, come pure all’introduzione ’d’innovazioni teoriche e pratiche; a seguito, tuttavia, dei cambiamenti che hanno riguardato le scuole universitarie e gli altri attori inte- ressati, i Politecnici federali sono stati sostituiti dalle scuole universitarie. Tra le altre organizzazioni interessate figurano, ad esempio, le scuole specializzate superiori o istituti di ricerca quale l’FNP. Lʼof- ferta per la formazione continua sul piano teorico in ambito forestale si basa su una strategia di forma- zione elaborata congiuntamente dallʼUFAM e dalla Conferenza degli ispettori forestali cantonali (CIC)14. Essa prevede di affidare in futuro la formazione continua sul piano teorico e pratico in ambito forestale a una piattaforma comune gestita dagli attori elencati al capoverso 1.

Capoverso 2: I requisiti della formazione continua sul piano pratico sono fissati in direttive emanate dall’UFAM ed elencati al capoverso 2. Il certificato che dimostra lʼesperienza pratica acquisita si con- segue di norma assolvendo un tirocinio presso il servizio forestale pubblico. Per garantire in tutto il Paese lo stesso livello qualitativo del tirocinio le direttive devono precisare, tra l’altro, obiettivi, stan- dard qualitativi e durata minima nonché l’autorità incaricata della sua organizzazione. La formazione continua sul piano pratico è incentrata sul conseguimento di esperienza pratica nei compiti di polizia forestale nonché delle competenze necessarie per la salvaguardia duratura di tutte le funzioni della foresta. Sarà ancora possibile far riconoscere eventuali altre formazioni o esperienze pratiche fatte in ambito forestale. LʼUFAM è tenuto a consultare i Cantoni prima di emanare le direttive di cui al capoverso 2; di fatto, però, le elabora direttamente insieme ad essi per i seguenti motivi: da una parte perché i Cantoni sono i datori di lavoro dei direttori di un circondario o di un settore forestale

14 Ufficio federale dellʼambiente (UFAM) e Conferenza degli ispettori forestali cantonali (CIC): Bildungsstrategie Wald Schweiz, maggio 2013 (non disponibile in italiano) 11/27

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e sono, quindi, i primi interessati ai requisiti dellʼesperienza pratica; dallʼaltra perché, conformemente al capoverso 3, devono mettere a disposizione una buona parte dei posti necessari.

L’obbligo per i futuri direttori di un circondario o di un settore forestale di possedere esperienza pratica è sancito dall’articolo 66 capoverso 3.

Capoverso 3: Per conseguire un certificato che dimostri lʼesperienza pratica acquisita si assolve di norma un periodo di pratica presso il servizio forestale pubblico (cfr. al riguardo i commenti al capo- verso 2). Ne consegue che i Cantoni e l’UFAM devono mettere a disposizione un numero sufficiente di posti di pratica nel proprio servizio forestale pubblico (Sezione forestale cantonale, Ufficio forestale di circondario). Al termine degli studi, i praticanti possono essere impiegati a tempo pieno ovunque nei servizi forestali pubblici e hanno diritto a una remunerazione adeguata. Essa viene garantita dai Can- toni e dall’UFAM. Per la remunerazione dei praticanti la Confederazione attinge a fondi già esistenti.

[Fatto salvo l’appianamento delle divergenze sull’integrazione della LFo]

Articolo 34

Art. 34 Sicurezza sul lavoro (art. 21a e 30) 1 I Cantoni, in collaborazione con organizzazioni specializzate, provvedono affinché siano offerti

corsi rivolti alla manodopera forestale non qualificata e agli agricoltori per migliorare la sicurezza du- rante i lavori di raccolta del legname nella foresta. 2 L’UFAM emana un’ordinanza che disciplina i contenuti e la durata dei corsi. L’Ufficio stabilisce

inoltre i requisiti per gli erogatori di formazione e per l’attestato di formazione. 3 La raccolta del legname nella foresta comprende l’abbattimento, l’esbosco, la sramatura, lo scor-

tecciamento e il sezionamento di alberi e tronchi. 4 Particolare attenzione agli aspetti della sicurezza sul lavoro deve essere riservata nel caso della

raccolta di legname nella foresta dopo un evento naturale.

Premessa: Il nuovo articolo 21a capoverso 1 della LFo prevede che gli incaricati che svolgono lavori di raccolta del legname nella foresta dimostrino che la manodopera impiegata possiede una formazione professionale riconosciuta dalla Confederazione; i requisiti di tale formazione sono stabiliti dal Consi- glio federale (art. 21a cpv. 2 LFo). Con questa nuova disposizione s’intende aumentare la sicurezza sul lavoro nella foresta. Tuttavia, per procurarsi la prova di cui allʼarticolo 21a capoverso 1 della LFo i suddetti incaricati dovranno attendere l’attuazione dellʼarticolo 34 dell’OFo: occorre, infatti, che prima entri in vigore l’ordinanza del DATEC e che le cerchie interessate assolvano la formazione richiesta. È pertanto necessaria una regolamentazione transitoria: si sta valutando se sia più opportuna un’entrata in vigore scaglionata della disposizione o piuttosto una disposizione transitoria.

Capoverso 1: Questa disposizione, che si basa sugli articoli 21a e 30 della LFo, prevede lʼobbligo dei Cantoni di offrire corsi specialistici per aumentare la sicurezza sul lavoro durante la raccolta del le- gname in bosco. L’articolo 30 della LFo prevede, in particolare, che i Cantoni curino la formazione pro- fessionale degli operai forestali. I principali destinatari di questi corsi sono la manodopera forestale non qualificata e gli agricoltori. Per lo svolgimento dei suddetti corsi i Cantoni devono collaborare con le organizzazioni forestali ed agricole o con altre organizzazioni interessate e ricevono dalla Confede- razione aiuti finanziari di cui al nuovo articolo 38a capoverso 1 lettera e della LFo.

Capoverso 2: Il DATEC disciplina in un’apposita ordinanza i requisiti della formazione e del certificato richiesti per svolgere i lavori di raccolta del legname in bosco. Tale ordinanza si baserà sul Progetto per la formazione di operai forestali (raccomandazione del gruppo di lavoro «Sicurezza sul lavoro») del febbraio 2014 e disciplinerà in particolare anche i certificati di equipollenza per le persone che già

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possiedono sufficiente esperienza professionale. Oltre agli incaricati e alla loro manodopera sotto- stanno altresì all’obbligo di formazione le persone che prestano servizio militare, servizio civile o servi- zio di protezione civile e che nell’ambito del loro servizio sono chiamate ad eseguire lavori di raccolta di legname in bosco e hanno diritto a indennità di perdita di guadagno15.

Capoverso 3: Questo capoverso precisa i lavori di raccolta del legname che sottostanno all’obbligo di formazione. Si tratta dei lavori di raccolta eseguiti con o senza macchinari di grosse dimensioni, quindi ad esempio anche l’esbosco con i cavalli dei tronchi abbattuti. Altri lavori quali la cura dei popolamenti giovani o la manutenzione delle strade forestali non rientrano nel campo di applicazione dellʼarticolo 21a della LFo. Non sono interessati dallʼobbligo di formazione nemmeno i lavori di raccolta del le- gname eseguiti al di fuori di rapporti diretti tra mandatari e datori di lavoro, per esempio i lavori di rac- colta del legname nel proprio bosco privato16.

Capoverso 4: I corsi devono riservare una particolare attenzione alla raccolta del legname nella fore- sta dopo un evento naturale (sgombero del legname). In una simile situazione, infatti, il rischio di inci- denti è particolarmente elevato e in una prima fase degli interventi sono spesso impiegate persone senza una formazione specifica in ambito forestale, ad esempio per lo sgombero delle vie di comuni- cazione o per la riparazione delle linee elettriche aeree danneggiate.

Articoli 36-37

Capitolo 5, Sezione 2 (art. 36-37) Abrogata

Il cosiddetto certificato di eleggibilità, che risale ai tempi dello statuto di funzionario e della verifica della reputazione ivi connessa18, è abolito e con esso è abrogato lʼarticolo 29 capoverso 3 della LFo. È quindi abrogata anche la sezione 2 del capitolo 5 (art. 36 e 37) dellʼattuale OFo («Eleggibilità a fun- zioni superiori nel servizio forestale pubblico»).

Articolo 37a

Art. 37a (art. 33 e 34) 1 L’UFAM è competente per i rilevamenti dei dati sulle foreste.

2 In collaborazione con l’FNP, rileva:

a. nell’inventario forestale nazionale, i dati di base concernenti le stazioni, le funzioni e lo stato delle foreste; b. i processi di sviluppo a lungo termine nelle riserve forestali naturali. 3 Nell’ambito del proprio mandato di base, l’FNP rileva mediante programmi di ricerca a lungo ter-

mine il carico ambientale degli ecosistemi forestali. 4bis L’Ufficio federale di statistica (UST) è responsabile del sondaggio annuale nelle aziende fore- stali (statistica forestale svizzera). 5 L’UFAM informa le autorità e la popolazione in merito ai rilevamenti.

15 FF 2014 4254 16 FF 2014 4254 18 FF 2014 4261

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Capoverso 1: Questa disposizione è stata mantenuta invariata con la sola differenza che viene indi- cato il nome dell’ufficio federale competente, ossia l’UFAM.

Capoverso 2: Conformemente all’articolo 33 della LFo, la Confederazione provvede ad accertamenti periodici riguardanti le stazioni, le funzioni e lo stato della foresta, la produzione e l’utilizzazione del legno nonché le strutture e la situazione economica delle aziende forestali. In virtù di tale disposizione l’FNP rileva dal 1983, in collaborazione con l’UFAM, i dati di base per l’inventario forestale nazionale (lett. a). Da molto tempo vengono studiate anche le dinamiche all’interno delle riserve forestali natu- rali: qui si indagano lo sviluppo della foresta e le differenze rispetto alle foreste gestite dall’uomo. Le informazioni che se ne ricavano servono anche alla verifica della politica nazionale in materia di ri- serve forestali. Attraverso il nuovo capoverso 2 vengono quindi introdotte per la prima volta nell’ordi- nanza le ricerche a lungo termine sulle dinamiche nelle riserve forestali naturali (lett. b). La collabora- zione tra UFAM e FNP negli ambiti succitati prevede anche la condivisione dei costi. Vista la respon- sabilità comune in tale ambito non viene citato espressamente il mandato di base per il settore dei po- litecnici federali, benché esso sia rilevante anche per i compiti indicati al capoverso 2.

Capoverso 3: In virtù dell’articolo 33 della LFo, l’FNP conduce dal 1994 il programma Ricerca a lungo termine su ecosistemi forestali (LWF) di cui al capoverso 3. Tale programma studia, tra l’altro, gli ef- fetti dell’inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici sulla foresta. L’FNP deve portare avanti e finanziare questa attività di ricerca nell’ambito del mandato di base per il settore dei politecnici fede- rali.

Capoverso 4: Dal 1975 l’Ufficio federale di statistica (UST) effettua la Statistica forestale svizzera, un rilevamento globale sui boschi privati eseguito ogni anno presso le aziende forestali pubbliche e pri- vate. Vengono rilevati, tra l’altro, la superficie forestale, l’utilizzazione e le piantagioni. Nel caso delle aziende forestali con superficie superiore a 50 ettari vengono raccolti anche dati economici. Basan- dosi sull’articolo 33 della LFo, viene così fissato nell’ordinanza il terzo importante rilevamento sulle fo- reste del Paese, dopo l’inventario forestale nazionale e il programma LWF.

Capoverso 5: Si tratta di una semplice sostituzione formale dettata da esigenze redazionali. Già il di- ritto vigente prevede, infatti, l’obbligo delI’UFAM di informare le autorità e la popolazione in merito ai rilevamenti effettuati.

[Fatto salvo l’appianamento delle divergenze sull’integrazione della LFo]

Articolo 37b

Art. 37b Vendita e utilizzo del legno derivante da produzione sostenibile (art. 34a) 1 La vendita e l’utilizzo del legno derivante da produzione sostenibile vengono promossi unicamente

in ambito precompetitivo e sovraziendale. 2 Possono essere sostenuti, in particolare, progetti di ricerca e sviluppo innovativi che, ai sensi di

una gestione forestale sostenibile, migliorano la base di dati disponibile, le possibilità di vendita e utilizzo del legno o l’efficienza delle risorse, come pure le attività di relazioni pubbliche. 3 Devono essere fornite all’UFAM, a sua richiesta, tutte le informazioni in relazione con le attività og-

getto di finanziamento.

Capoverso 1: Come ogni altra attività economica, anche l’economia del legno sottostà al principio della libertà economica sancito dall’articolo 27 della Costituzione federale. Ne deriva che lo Stato non

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può, in linea di principio, intervenire direttamente sul mercato. Per evitare distorsioni della libera con- correnza la Confederazione si limita pertanto alla promozione del legno di cui all’articolo 34a della LFo in ambito precompetitivo e sovraziendale17.

Capoverso 2: La realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo innovativi è un compito congiunto della Confederazione, dei Cantoni e dell’economia forestale e del legno18. Essa poggia sul piano d’azione Legno, basato a sua volta su una politica della Confederazione per la gestione della risorsa legno coordinata con la Politica forestale del Consiglio federale. Dal 2009, anno del suo avvio, il piano d’azione Legno viene portato avanti con successo. In esso figurano provvedimenti innovativi quali l’adeguamento dei requisiti in materia di protezione antincendio, insonorizzazione e protezione del le- gno. Per la fase 2013–2016 esso fissa sei punti chiave19 in relazione ai quali vengono sostenuti pro- getti di ricerca e sviluppo innovativi. Grazie soprattutto al basso quantitativo di energia grigia e di emissioni di gas serra prodotti, il legno lavorato delle foreste svizzere dà un contributo importante per il raggiungimento degli obiettivi delle politiche federali, in particolare climatica ed energetica, per l’eco- nomia verde (cleantech, economia a ciclo chiuso) e per ’l’edificazione densa.

Con il riferimento ad una gestione sostenibile della foresta si vuole mettere l’accento sul fatto che l’uti- lizzo del legno è una condizione necessaria per garantire le funzioni della foresta e si deve quindi ga- rantire la vendita di questa risorsa; una filiera di valorizzazione chiusa è a sua volta una premessa irri- nunciabile per incrementarne l’utilizzo. Attraverso un’analisi della situazione in Svizzera, condotta in- sieme agli attori del settore20, l’UFAM ha individuato alcune importanti lacune lungo la filiera, che nei prossimi anni, sempre insieme al settore, dovranno essere colmate.

Capoverso 3: I risultati e le conoscenze acquisiti attraverso i progetti finanziati di cui al capoverso 2 devono essere messi a disposizione dell’UFAM qualora esso lo richieda. Solo in questo modo l’UFAM può provvedere a diffondere nuovi risultati e acquisizioni e a rivedere la politica della Confederazione per la gestione della risorsa legno e il piano d’azione Legno.

Articolo 40

Art. 40 cpv. 3 Il contributo, accordato tramite decisione formale, ai costi di progetti scaturiti da eventi naturali ecce- zionali ammonta al massimo al 40 per cento ed è stabilito in base al capoverso 1 lettere a, c e d.

La legge forestale prevede ora che per le misure di protezione della foresta scaturite da eventi naturali eccezionali la Confederazione possa accordare, in via eccezionale, singole indennità tramite deci- sione formale, al posto delle indennità globali basate su accordi programmatici (art. 37 cpv. 1 bis LFo). L’importo di tali contributi è calcolato sulla base dei costi effettivi e non può superare il 40 per cento degli stessi. Questa quota corrisponde all’attuale entità del contributo forfettario federale di 5000 CHF/ha erogato, nell’ambito di accordi programmatici, per la cura del bosco di protezione: esso è pari al 40 per cento dei costi medi netti (costi totali al netto di eventuali ricavi della vendita del legno). Per ricevere contributi di tale entità i singoli progetti devono soddisfare i criteri di cui al capoverso 1 (poten- ziale di pericolo e di danno, entità e pianificazione dell’infrastruttura necessaria per la cura del bosco di protezione e qualità della prestazione fornita).

17 FF 2014 4263 18 FF 2014 4263 19 Punti chiave delle misure previste dal piano d'azione Legno: www.bafu.admin.ch/aktionsplan-holz > Punti chiave delle misure previste 20 Analyse und Synthese der Wertschöpfungskette (WSK) Wald und Holz in der Schweiz (2014), bwc management consulting GmbH e Berner Fachhochschule Hochschule für Agrar-, Forst-und Lebensmittelwissenschaften HAFL (non disponibile in itali- ano) 15/27

BOZZA del 23.9.2015 per l'indagine conoscitiva

Articolo 40a

Art. 40a Provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione (art. 37a) 1 L’ammontare delle indennità globali destinate a provvedimenti per la prevenzione e la riparazione

di danni al di fuori della foresta di protezione è stabilito in base: a. al pericolo rappresentato per le funzioni della foresta; b. al numero di ettari interessati da provvedimenti; c. alla qualità della prestazione fornita. 2 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.

3 Le indennità possono essere accordate singolarmente per provvedimenti non prevedibili e partico-

larmente onerose. Il contributo ai costi ammonta al massimo al 40 per cento ed è stabilito in base al capoverso 1 lettere a e c. 4 Le indennità possono essere accordate soltanto se i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti

della selvicoltura naturalistica e sono conformi alle strategie e direttive dell’UFAM in materia di pro- tezione della foresta.

Premessa: Già in virtù del diritto vigente i Cantoni sono tenuti ad adottare misure contro i danni alla foresta anche al di fuori della foresta di protezione (art. 41 segg. OPV e art. 28 OFo); attualmente, tut- tavia, la Confederazione fornisce un sostegno finanziario soltanto per provvedimenti adottati all’interno di quest’ultima (art. 50 OPV in combinato disposto con l’art. 40 OFo). Il nuovo articolo 37a della LFo introduce una nuova fattispecie per l’erogazione di sussidi ai fini del sostegno finanziario dei Cantoni nell’adempimento dei compiti connessi ai danni alla foresta dovuti a danni biotici e abiotici al di fuori delle foreste di protezione, ed elimina così questa disparità di trattamento 21. L’art. 40a disciplina i det- tagli del finanziamento dei provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori della foresta di prote- zione di cui all’articolo 37a della LFo. Secondo il capoverso 1 della disposizione transitoria della pre- sente modifica dell’OFo, per i provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di prote- zione che sono realizzati prima del 31 dicembre 2019 l’ammontare delle indennità può essere stabilito in base all’entità delle misure stesse invece che secondo i criteri di cui all’articolo 40a capoverso 1: ciò significa che per il primo periodo programmatico (sino a fine 2019) le sovvenzioni possono basarsi sui costi, derogando temporaneamente all’articolo 37a capoverso 3 della LFo (cfr. più avanti la disposi- zione transitoria al paragrafo 4.6).

Capoverso 1: A partire dal 1° gennaio 2020 i provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione di cui al nuovo articolo 37a della LFo saranno sussidiati in base ai criteri elencati alle lettere a, b e c (cfr. più avanti cpv. 1 della disposizione transitoria alla modifica del ...). Alla lettera a figura il grado di pericolo cui sono esposte la funzione protettiva, sociale ed economica della foresta: ciò significa che in caso di comparsa di nuovi organismi nocivi hanno la priorità le misure immediate per la loro eliminazione, come stabilito nelle direttive e strategie di cui all’articolo 29 capoverso 1 let- tera a (che secondo il capoverso 4 devono essere rispettate) e la OPV. Un altro criterio è il numero di ettari interessati dai provvedimenti (lett. b): ciò significa che i provvedimenti per danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione sono sussidiati con una somma forfettaria a seconda della superficie. Il criterio della qualità della fornitura della prestazione (lett. c), infine, impone il rispetto di certi standard qualitativi fissati nel manuale dell’UFAM «Accordi programmatici nel settore ambientale». Per il pros- simo periodo programmatico 2016-2019 deve essere considerata la disposizione transitoria illustrata al paragrafo 4.6.

Capoverso 2: Come nel caso degli altri accordi programmatici nel settore ambientale, l’importo esatto delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato sulla base dei criteri di cui al capoverso 1. Si procede come previsto all’articolo 46 segg. dell’OFo e nel manuale dell’UFAM «Ac- cordi programmatici nel settore ambientale».

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Capoverso 3: Invece di contributi globali erogati sulla base di accordi programmatici, la Confedera- zione può accordare, in via eccezionale, singole indennità tramite decisione formale (art. 37a cpv. 2 LFo). Ciò vale nel caso di provvedimenti non prevedibili e particolarmente onerosi, come quelli che possono imporsi nella situazione attuale per la lotta al tarlo asiatico del fusto (misure di lotta ed even- tualmente monitoraggio pluriennale in caso di focolai puntuali e imprevisti). L’importo di tali contributi è calcolato sulla base dei costi effettivi e non può superare il 40 per cento degli stessi.

Capoverso 4: Oltre a determinati standard qualitativi (cpv. 1 lett. c), i provvedimenti devono essere conformi alle direttive e strategie dell’UFAM in materia di protezione della foresta di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera a (ad es. la guida per la gestione dei rischi legati al tarlo asiatico del fusto 22) e alle esigenze della selvicoltura naturalistica, secondo l’articolo 20 capoverso 2 della LFo.

Articolo 40b

Art. 40b Indennità per costi (art. 37b) 1 Può essere versata un’indennità in casi di rigore, ossia a singoli soggetti che hanno subito un

danno particolarmente pesante e del quale non si può pertanto pretendere che si assumano i costi. 2 Le richiesta d’indennità, debitamente motivate, devono essere presentate al servizio cantonale

competente dopo l’accertamento del danno, ma al più tardi a un anno dall’esecuzione dei provvedi- menti. 3 Non viene accordata alcuna indennità per perdita di guadagno o danni immateriali. 4 La Confederazione rimborsa ai Cantoni, nel quadro delle indennità globali di cui all’articolo 40a,

dal 35 al 50 per cento delle indennità versate.

Capoverso 1: Secondo l’articolo 37b capoverso 1 della LFo, ai destinatari di provvedimenti contro gli organismi nocivi di cui all’articolo 27a capoverso 3 della LFo può essere versata un’equa indennità per i costi che non sono assunti secondo l’articolo 48a: questi possono essere, in particolare, i costi per la distruzione, disposta dalle autorità competenti, di alberi infestati da organismi nocivi. L’interesse è fo- calizzato su casi di rigore al di fuori delle superfici boschive 23. Secondo il capoverso 1 tale indennità può essere accordata solo in casi isolati. L’articolo 37b della LFo disciplina appunto i casi di rigore, quale ad esempio quello di un proprietario di un vivaio di piante forestali colpito duramente sul piano finanziario dalle misure disposte dalle autorità.

Capoverso 2: Questa disposizione descrive la procedura per la presentazione delle domande di in- dennizzo al servizio cantonale competente. Dal momento che eventuali danni intervenuti dopo l’attua- zione delle misure sono di norma evidenti quindi immediatamente identificabili, il termine di prescri- zione di un anno è ragionevole.

Capoverso 3: Sono accordate indennità unicamente per i danni procurati immediatamente sul posto, ossia, in particolare, per i costi reali e dimostrabili del materiale distrutto. Non sono versate indennità per la perdita di guadagno, che viene calcolata di norma sulla base del futuro valore del legname che le piante avrebbero prodotto se non danneggiate. Lo stesso vale per le spese supplementari dovute all’utilizzo del terreno o di strutture di terzi o per lo stipendio di aiutanti temporanei. L’esclusione dei danni immateriali significa che viene corrisposta un’indennità solo per i costi materiali, quindi non, ad esempio, per danni all’immagine del proprietario del terreno o di un’azienda causati dalle misure adot- tate.

22 Servizio fitosanitario federale (SFF): Leitfaden zum Umgang mit dem Asiatischen Laubholzbockkäfer ALB, 2013 (Entwurf zur Erprobung) - non disponibile in italiano. 23 FF 2014 4264 17/27

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Capoverso 4: Secondo il capoverso 2, le indennità vengono accordate dai Cantoni. Nell’ambito delle indennità globali concesse per i provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori della foresta di pro- tezione (art. 40), la Confederazione si assume dal 35 al 50 per cento dei costi certificati a carico dei Cantoni. L’esatto importo del contributo federale è calcolato dall’UFAM e dal Cantone interessato sulla base dei criteri di cui all’articolo 40a capoverso 1.

Articolo 41

Art. 41 Rimando, rubrica, nonché cpv. 1 lett. b ed e nonché cpv. 4 (art. 38 cpv. 1) 1 L’ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti che contribuiscono alla conser-

vazione e al miglioramento della diversità biologica nella foresta è stabilito in base: b. Abrogata e. al numero di ettari della superficie definita al di fuori delle riserve forestali con un’alta percen- tuale di alberi vecchi e di legno morto o con un sufficiente numero di alberi che presentano una strutture di particolare valore per la biodiversità nella foresta (alberi-biotopo); 4 Abrogato

Capoverso 1: Il finanziamento della cura dei popolamenti giovani è ora disciplinato dal nuovo articolo della LFo relativo alla gestione forestale (art. 38a LFo). Il criterio per stabilire l’importo dei contributi federali destinati alla cura dei popolamenti giovani viene pertanto cancellato e sostituito dalla nuova lettera b che disciplina i criteri per stabilire l’ammontare dei contributi federali destinati ai provvedi- menti intesi a promuovere la diversità delle specie e la diversità genetica nella foresta (art. 38 cpv. 1 lett. b LFo) – ossia sull’intera superficie forestale al di fuori delle riserve forestali e delle isole di legno senescente. L’articolo 41 capoverso 1 lettera e dell’OFo regola il finanziamento delle superfici con un’alta percentuale di alberi vecchi e di legno morto o un sufficiente numero di alberi aventi strutture di particolare valore per la biodiversità nella foresta (alberi-biotopo). Gli alberi-biotopo sono di norma vecchi e grossi alberi particolarmente importanti per la flora e la fauna. Insieme ai soprassuoli sene- scenti e al legno morto, formano nell’ecosistema della foresta microhabitat con caratteristiche ideali per differenti specie, aumentando così la biodiversità. Nell’aiuto all’esecuzione «Biodiversität im Wald: Ziele und Massnahmen» del 2015 sono indicati i valori di riferimento per il numero e la distribuzione delle isole di soprassuolo vecchio e di legno morto nonché degli alberi-biotopo.

Capoverso 4: Siccome ora il finanziamento della cura dei popolamenti giovani rientra nella gestione forestale, l’attuale capoverso 4 deve essere abrogato e ripreso nell’articolo 43 (Gestione forestale).

Articolo 42

Art. 42 Abrogato

I provvedimenti per la produzione di materiale di riproduzione forestale rientrano ora nell’articolo della LFo relativo alla gestione forestale, completato infatti dall’integrazione relativa all’adeguamento ai cambiamenti climatici (art. 38a cpv. 1 lett. f). I dettagli per il loro finanziamento sono disciplinati all’arti- colo 43 (Gestione forestale). L’articolo 42, pertanto, può essere abrogato.

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Articolo 43

Art. 43, rubrica, cpv. 1 lett. a ed e−j, nonché cpv. 4–7 Gestione forestale 1 L’ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a migliorare la redditività

della gestione forestale è stabilito: a. per le basi della pianificazione cantonale: secondo l’estensione della superficie forestale cantonale e della superficie forestale presa in considerazione nella pianificazione o in un’analisi ’dell’effetto dei provvedimenti; e. per la promozione della formazione professionale di operai forestali: secondo il numero delle giornate di corso frequentate; f. per la formazione pratica di operatori forestali con un titolo universitario: secondo il numero delle giornate di formazione frequentate; g. per la cura dei popolamenti giovani: secondo gli ettari di popolamenti giovani da curare; h. per l’adeguamento mirato dei popolamenti forestali alle condizioni climatiche in mutamento: secondo il numero di ettari di superficie interessati da provvedimenti; i. per la produzione di materiale di riproduzione forestale: secondo l’infrastruttura e l’equipag- giamento degli essicatoi forestali nonché il numero delle specie arboree importanti per la diversità genetica nelle piantagioni da seme.

[Fatto salvo l’appianamento delle divergenze sull’integrazione della LFo] j. per la costruzione o l’acquisto nonché per il ripristino di strutture di raccordo: secondo il numero di ettari di superficie forestale raccordata.

4 Gli aiuti finanziari globali per la promozione della formazione professionale di operai forestali sono

accordati solo se i corsi sul miglioramento della sicurezza sul lavoro sono offerti da erogatori di corsi che possiedono una formazione riconosciuta dalla Confederazione. 5 Gli aiuti finanziari globali per la cura dei popolamenti giovani e per l’adeguamento mirato dei popo-

lamenti forestali alle condizioni climatiche in mutamento sono accordati solo se i relativi provvedi- menti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica. 6 Gli aiuti finanziari per la produzione di materiale di riproduzione forestale sono accordati solo se è

stato presentato un progetto di costruzione o piano di gestione approvato dal Cantone, corredato di preventivo e garanzia di finanziamento.

[Fatto salvo l’appianamento delle divergenze sull’integrazione della LFo] 7 Gli aiuti finanziari globali per le strutture di raccordo sono concessi solo se non esiste nessuna

pianificazione cantonale e se l’impianto corrisponde ai requisiti di cui all’articolo 13a e rispetta la foresta come ambiente naturale di vita.

Rubrica: A causa dell’omonima associazione mantello su scala nazionale, in Svizzera l’attuale rubrica «Economia forestale» viene associata, per antonomasia, ai detentori e/o proprietari di foreste e alle loro aziende forestali. L’articolo 38a e la presente disposizione, però, non sono incentrati sul sostegno a proprietari e imprese, bensì sulla promozione di provvedimenti mirati della gestione delle foreste se- condo l’articolo 20 segg. della LFo. La nuova rubrica dell’articolo 38a e della presente disposizione re- cita pertanto «Gestione forestale»24.

Capoverso 1 lettera a: D’ora in avanti, oltre alle pianificazioni e ai progetti potrà essere finanziata come parte delle basi della pianificazione cantonale sovraziendale anche l’analisi ’dell’effetto delle mi- sure adottate, che valuta cioè gli effetti della promozione dei provvedimenti per la diversità biologica di cui all’articolo 41.

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Capoverso 1 lettere e ed f: Sia il finanziamento della formazione professionale per operai forestali in materia di sicurezza sul lavoro (art. 34) sia la formazione pratica degli operatori forestali con titolo uni- versitario (art. 32) non avvengono più attraverso l’articolo 42 bensì nel quadro degli accordi program- matici in materia di gestione forestale. L’UFAM fisserà nel manuale Accordi programmatici nel settore ambientale una somma forfettaria per ogni giornata di corso e per ogni partecipante.

Capoverso 1 lettera g: Questa disposizione è ripresa senza modifiche dall’articolo 41 (cfr. al riguardo l’art. 41 più sopra). Per la concessione di aiuti finanziari per la cura dei popolamenti giovani è impor- tante che vengano rispettati i criteri di cui al paragrafo 5 e gli indicatori qualitativi contenuti nel ma- nuale Accordi programmatici nel settore ambientale.

Capoverso 1 lettera h: D’ora in avanti la Confederazione potrà promuovere con aiuti finanziari anche i provvedimenti che sostengono la foresta nella sua capacità di adempiere le sue funzioni anche in con- dizioni climatiche mutate (art. 38a cpv. 1 lett. f LFo). Sulla base di questa disposizione possono essere concessi aiuti finanziari per l’adattamento mirato dei popolamenti alle condizioni climatiche in muta- mento. Tale adattamento interessa i cosiddetti popolamenti sensibili al clima, che presentano specie arboree che nel breve o lungo periodo raggiungeranno i propri limiti ecologici, ad esempio gli abeti rossi in stazioni secche a bassa quota: una misura prevista in tal caso, ad esempio, è l’impianto di una nuova foresta di querce (cure successive incluse). Hanno diritto a un sussidio anche gli adattamenti mirati di popolamenti forestali instabili25. L’importo degli aiuti finanziari globali viene stabilito sulla base del numero di ettari in cui sono stati presi provvedimenti. Questi ultimi devono soddisfare gli indicatori qualitativi descritti nel manuale Accordi programmatici nel settore ambientale.

Capoverso 1 lettera i: Il sostegno alla produzione di materiale di riproduzione forestale non avviene più in forma di singoli progetti (attuale art. 42 OFo) bensì nell’ambito di accordi programmatici. Vengono considerati l’infrastruttura e l’equipaggiamento degli essicatoi. La quota federale si aggira attorno al 40 per cento dei costi legati alle necessarie misure edili e dotazioni tecniche per gli essicatoi nonché per la manutenzione e il risanamento degli impianti esistenti. Viene accordato anche un importo forfettario per ogni specie arborea e rispettive provenienze con la quale, in una piantagione da seme, viene prodotto materiale di riproduzione forestale per la diversità genetica.

[Fatto salvo l’appianamento delle divergenze sull’integrazione della LFo]

Capoverso 1 lettera j: Nell’ambito della discussione in Parlamento sull’integrazione della legge fore- stale, il Consiglio nazionale ha deciso che la Confederazione sostiene la costruzione o l’acquisto non- ché il ripristino di strutture di raccordo e il risanamento di quelle esistenti, nonché il loro adeguamento alle ultime tecnologie di raccolta del legname e di trasporto. È così abolita la separazione, nell’ambito del diritto sui sussidi, tra la promozione delle strutture di raccordo forestale all’interno e all’esterno del bosco di protezione. La promozione all’interno del bosco di protezione resta disciplinata all’articolo 40 capoverso 1 lettera c e corrisponde a un’indennità. All’esterno del bosco di protezione, l’ammontare degli aiuti finanziari globali è stabilito in base al numero di ettari di bosco raccordato e comprende an- che la promozione delle gru a cavo. I requisiti e le condizioni particolari sono presi in considerazione: a tal fine, i Cantoni elaborano una strategia di ottimizzazione, che contempli innanzitutto l’adegua- mento della rete viaria esistente alle nuove macchine e tecnologie per la raccolta del legname (com- prese le gru a cavo) e dimostri il fabbisogno di un moderato allargamento e miglioramento della por- tata. In rari casi sarà necessaria la realizzazione di nuove strade forestali. La strategia di ottimizza- zione deve comprendere anche un eventuale smantellamento o la rinuncia a tratti di strada non più necessari. L’ottimizzazione delle strutture di raccordo forestale deve avvenire in un’ottica globale, te- nendo conto di tutte le funzioni del bosco e della pianificazione cantonale. Le basi di pianificazione nell’ambito della biodiversità (inventari ecc.) disponibili attualmente sono di miglior qualità e vanno

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considerate nella pianificazione delle strutture di raccordo forestale. Misure di accompagnamento de- vono impedire o ridurre al minimo eventuali effetti negativi. D’altro canto, molti habitat di animali e piante richiedono strutture da aperte a rade nel bosco, che possono essere create mediante una ge- stione forestale adeguata, il che a sua volta presuppone strutture di raccordo di base. La promozione delle strutture di raccordo forestale deve soddisfare anche i requisiti di cui all’articolo 43 capoverso 7.

Capoverso 4: I requisiti fissati in questo capoverso per chi offre corsi per l’aumento della sicurezza sul lavoro (vale a dire il possesso di una formazione riconosciuta dalla Confederazione) sono precisati dal DATEC nell’ordinanza di cui all’articolo 34 capoverso 2.

Capoverso 5: I provvedimenti per la cura dei popolamenti giovani devono tenere conto delle esigenze della selvicoltura naturalistica di cui all’articolo 20 capoverso 2 della LFo.

Capoverso 6: Gli aiuti finanziari globali per la produzione di materiale di riproduzione forestale conti- nueranno ad essere accordati solo se viene presentato un progetto di costruzione o piano di gestione approvato dal Cantone, corredato di preventivo e garanzia di finanziamento (attuale art. 42 cpv. 3 OFo).

[Fatto salvo l’appianamento delle divergenze sull’integrazione della LFo]

Capoverso 7: Gli aiuti finanziari globali per le strutture di raccordo sono concessi solo se non esiste nessuna pianificazione cantonale nel senso di una strategia di ottimizzazione secondo i commenti al capoverso 1 lettera j e sela struttura corrisponde ai requisiti di cui all’articolo 13a, secondo cui costru- zioni e impianti forestali quali le strade devono servire alla gestione della foresta, il loro fabbisogno deve essere dimostrato e le dimensioni devono essere conformi alle condizioni regionali. Non deve inoltre opporvisi nessun interesse pubblico preponderante. Sono fatte salve le altre condizioni del di- ritto federale e cantonale. Sussiste così anche la garanzia che il raccordo rispetta la foresta come am- biente naturale di vita. A seconda delle circostanze, possono essere necessarie misure di accompa- gnamento, come ad esempio barriere, per limitare le attività del tempo libero.

Articolo 44

Art. 44 cpv. 1 e 4 Abrogati

Capoverso 1: D’ora in avanti i contributi federali per la formazione pratica degli operatori forestali in possesso di un titolo universitario (in precedenza chiamata pratica forestale) e per la formazione e la retribuzione degli insegnanti saranno accordati globalmente attraverso gli accordi programmatici per il settore della gestione forestale (art. 43 cpv. 1 lett. f). L’articolo 44 capoverso 1, pertanto, può essere abrogato.

Capoverso 4: La promozione della formazione degli operai forestali è disciplinata dall’articolo 43 capo- verso 1 lettera e. L’articolo 44 capoverso 4, pertanto, può essere abrogato.

Articolo 66

Art. 66 Rimando, rubrica, nonché cpv. 3

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(art. 50 e 51 cpv. 2) 3 Per dirigere un circondario o un settore forestale gli operatori forestali in possesso di una forma-

zione superiore devono disporre di esperienza pratica nell’esecuzione dei compiti di polizia fore- stale e di comprovate competenze per la salvaguardia duratura di tutte le funzioni della foresta.

Visti gli scopi della legge forestale, si richiede ancora ai futuri direttori di un circondario o di un settore forestale di conoscere, da una parte, i compiti di polizia forestale legati alla loro funzione e di avere una certa esperienza pratica in tale campo e, dall’altra, di possedere le competenze necessarie per garantire la salvaguardia duratura di tutte le funzioni della foresta (protettiva, sociale ed economica). Il capoverso 3 sancisce l’obbligo di possedere la suddetta esperienza pratica.

4.2 Abrogazione del regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale A seguito dell’abolizione del certificato d’eleggibilità (si vedano i commenti all’art. 66 cpv. 3), il regola- mento del 2 agosto 199426 concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito fore- stale non è più valido e può pertanto essere abrogato. I futuri direttori di un circondario o di un settore forestale devono, tuttavia, continuare a disporre di esperienza pratica (art. 66 cpv. 3). I requisiti della formazione pratica di cui all’articolo 32 capoverso 1 sono precisati dall’UFAM per mezzo di direttive.

4.3 Modifica dell’ordinanza sulla geoinformazione

Allegato 1 Identificatore 156: abrogato Identificatore 157: margine statico della foresta, RS 921.0 art. 10 cpv. 2 e 13; RS 921.01 art. 12a

Identificatore 156: Questo record di geodati di base riguarda gli accertamenti del carattere forestale di cui all’articolo 10 capoverso 1 della LFo. Gli accertamenti del carattere forestale di un fondo eseguiti senza la procedura per i margini statici della foresta di cui all’articolo 10 capoverso 2 della LFo non aboliscono il concetto di foresta dinamica. L’identificatore 156, pertanto, può essere cancellato.

Identificatore 157: La denominazione e i riferimenti giuridici (leggi e ordinanze) per il record di geodati di base Margini delle foreste vengono adeguati alle nuove circostanze illustrate qui di seguito: dal 1° luglio 2013 è possibile delineare margini statici della foresta anche al di fuori delle zone edificabili (art. 10 cpv. 2 lett. b LFo), tuttavia solo per le zone designate nel piano direttore cantonale (art. 12a OFo). Nel frattempo i Cantoni stanno adeguando i propri piani direttori e in seguito verranno definiti margini statici della foresta anche al di fuori delle zone edificabili.

4.4 Modifica dell’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM

Allegato N. 3a lett. e Controlli dei materiali da imballaggio in legno non lavorato se- condo la norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 : 1. emolumento minimo per ogni carico di container 200 2. supplemento per ritardo ai controlli 100 3. supplemento per mancato annuncio 200 4. supplemento per materiali d’imballaggio non conformi 100

26 RS 921.211.1 22/27

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5. supplemento per il ritrovamento di organismi nocivi per ogni carico di container 150 6. supplemento per il ritrovamento di organismi nocivi per ogni campione/analisi 350

Importando in Svizzera merci imballate in contenitori di legno grezzo o utilizzando legno grezzo per fissare le merci nei container vi è il pericolo che insieme al legno vengano introdotti anche organismi nocivi. Molto importante a questo riguardo è la cosiddetta ISPM n. 15 (ISPM 15), una normativa fitosa- nitaria internazionale pubblicata dal segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC). L’ISPM 15 mira all’armonizzazione tra gli Stati firmatari dell’IPPC delle prescrizioni per le importazioni, al fine di impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi presenti negli imballaggi in legno.

Per impedire il più possibile l’ingresso in Svizzera di organismi nocivi vengono eseguiti controlli sugli imballaggi in legno negli aeroporti, ai confini, nelle stazioni di trasbordo e anche nelle aziende così da individuare eventuali tracce di insetti vivi, larve o segatura fresca prodotta dagli insetti. A seguito della comparsa nel nostro Paese dell’organismo di quarantena Anoplophora glabripennis (tarlo asiatico del fusto), il Servizio fitosanitario federale (SFF) ha emanato la «Decisione di portata generale relativa aIl’applicazione dello standard ISPM 15 alle importazioni con imballaggi di legno provenienti da Paesi terzi», in vigore dal 1° luglio 2012. A partire da tale data tutti i container provvisti di una determinata voce di tariffa doganale sono soggetti all’obbligo di annuncio e possono essere controllati: nel 2013 e nel 2014 sono stati effettuati 2664 rispettivamente 2706 controlli.

I controlli previsti dall’ISPM 15 hanno costi elevati, che al momento sono sostenuti interamente dalla Confederazione (SFF); tuttavia, l’ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’ambiente (ordi- nanza sugli emolumenti dell’UFAM, OE-UFAM; RS 814.014) prevede che per la loro esecuzione pos- sano essere riscossi emolumenti (OE-UFAM, allegato, n. 3a lett. c e d). Se, inoltre, dai controlli delle merci emergono tracce di organismi nocivi e viene emanata una decisione, può essere applicata una tariffa oraria di 140 franchi per il dispendio impiegato (OE-UFAM, art. 4 cpv.2). Le basi giuridiche di riferimento sono la legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010) e l’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1).

L’attuale emolumento minimo di 50.-- franchi (allegato, n. 3a lett. c OE-UFAM) è ampiamente al di sotto dei costi effettivi e l’applicazione di una tariffa oraria in caso di ritrovamento di organismi nocivi (art. 4 cpv. 2 OE-UFAM) è inappropriata e onerosa sul piano amministrativo. Per tali ragioni finora non è stato riscosso alcun emolumento.

La presente modifica dell’ordinanza ha pertanto lo scopo di trasferire, conformemente al principio di causalità, almeno una parte di questi costi elevati al loro stesso responsabile. Ciò sgraverà il bilancio della Confederazione.

I costi annui per l’applicazione dell’ISPM 15, incluso il dispendio supplementare per la riscossione di una tassa dal diretto responsabile dei costi, sono stimati intorno a 1,2 milioni di franchi. Se i costi dei controlli effettuati sui circa 2700 container (anno di riferimento: 2014) venissero addossati completa- mente ai diretti responsabili, ne deriverebbe un emolumento molto elevato, pari a circa 440 franchi, e assai superiore ad altri emolumenti simili riscossi in Svizzera e all’estero. Siccome, inoltre, esiste an- che un interesse pubblico a impedire l’introduzione di organismi nocivi nel nostro Paese, non si deve necessariamente obbligare il responsabile dei costi ad assumerli completamente. Alla luce di quanto appena esposto, un emolumento minimo di 200 franchi è da ritenersi adeguato e ragionevole. Tale emolumento minimo permetterà di coprire circa il 45 per cento dei costi e porterà ogni anno circa 540 000 franchi di nuove entrate alla Confederazione (senza i supplementi descritti qui di seguito). L’emolumento minimo di 200 franchi, riscosso per ogni container controllato, copre i costi per la regi- strazione dell’annuncio, il viaggio del responsabile dei controlli, l’esecuzione dei controlli, l’attesa o i preparativi sul posto (max. 15 minuti) e il successivo iter amministrativo. A ciò si aggiungono singoli supplementi per l’eventuale lavoro aggiuntivo richiesto al responsabile dei controlli: - supplemento per ritardo ai controlli (dopo 15 minuti di attesa);

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- supplemento per mancato rispetto dell’obbligo di annuncio (cui si aggiunge l’emolumento mi- nimo): il container deve essere controllato in un secondo momento presso l’importatore; - supplemento per materiali d’imballaggio non conformi (etichettatura non conforme o quota di corteccia eccessiva). - supplemento in caso di ritrovamento di organismi nocivi per ogni carico di container: per il la- voro aggiuntivo richiesto ai responsabili del controllo; - supplemento in caso di ritrovamento di organismi nocivi per ogni campione che deve essere inviato per l’analisi all’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP).

L’implementazione di questi emolumenti è facile e veloce. I controlli sono eseguiti in base al poten- ziale di rischio delle merci importate, ossia del materiale del loro imballaggio: è controllato fino al 100 per cento delle spedizioni ad alto rischio, mentre quelle meno rischiose sono controllate a campione. È così garantito un trattamento equo degli operatori del mercato.

4.5 Modifica dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali

Articolo 15

Art. 15 cpv. 3 e 4 3 Se la situazione fitosanitaria lo esige, l’UFAG può, nei limiti delle proprie competenze, estendere

l’obbligo di controllo alle merci menzionate nell’allegato 5 parte A provenienti da Stati membri dell’UE. 4 Se la situazione fitosanitaria lo esige, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) può, nei limiti delle

proprie competenze, estendere l’obbligo di controllo alle merci menzionate nell’allegato 5 parte A provenienti da Stati membri dell’UE.

Capoverso 3: L’articolo 52 distingue già chiaramente le sfere di competenza dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e dell’UFAM (cfr. art. 52 più avanti). È pertanto superfluo precisare nuova- mente in questo capoverso le competenze dell’UFAG.

Capoverso 4: Conformemente al nuovo articolo 49 capoverso 3 secondo periodo della LFo, viene de- legata direttamente all’UFAM la facoltà di estendere, nei limiti delle proprie competenze, l’obbligo di controllo per le merci importate. Anche in questo caso è superfluo precisare nuovamente le sfere di competenza dell’UFAM, essendo queste ultime già definite chiaramente nell’articolo 52.

Articolo 50

Art. 50 Gli aiuti finanziari per le misure di protezione della foresta sono disciplinati dagli articoli 40–40b dell’ordinanza del 30 novembre 199227 sulle foreste.

Gli articoli cui si rimanda in questa disposizione devono essere corretti sulla base della presente modi- fica dell’OFo. Inoltre, il concetto di protezione delle essenze forestali, non più attuale, è sostituito con quello più completo di protezione della foresta.

Articolo 51

Art. 51 cpv. 2

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2 Il DATEC è competente per i seguenti ambiti:

a. alberi e arbusti forestali all’interno e all’esterno delle foreste nonché piante selvatiche mi- nacciate; b. altre piante e parti di piante che possono compromettere notevolmente le funzioni della fo- resta.

Nella ripartizione delle competenze dei dipartimenti federali è ora affidata al DATEC anche la respon- sabilità per altre piante e materiale vegetale che possono compromettere notevolmente le funzioni della foresta. È così sancita la competenza della Confederazione anche al di fuori della foresta di pro- tezione e della foresta, in particolare negli spazi verdi pubblici e privati (giardini, parcheggi, ecc.), os- sia anche nei casi in cui non sono interessati né piante agricole coltivate né l’ortoflorovivaismo. Si colma così una grave lacuna nella lotta agli organismi nocivi (si veda pure l’art. 37a LFo), dal mo- mento che anche dagli spazi verdi delle zone abitate possono provenire pericoli per la foresta.

Articolo 52

Art. 52 cpv. 2 2 L’UFAM è competente, ai fini della presente ordinanza e delle prescrizioni che su di essa si ba-

sano, per i seguenti ambiti: a. alberi e arbusti forestali all’interno e all’esterno delle foreste nonché piante selvatiche mi- nacciate; b. altre piante e parti di piante che possono compromettere notevolmente le funzioni della fo- resta.

A seguito dell’ampliamento della sfera di competenza del DATEC (cfr. art. 51 qui sopra) vengono mo- dificate anche le competenze dell’UFAM.

Articolo 55

Art. 55 Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio L’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio è competente per gli aspetti scien- tifici e tecnici delle questioni relative alla protezione della foresta.

Il concetto di protezione delle essenze forestali, non più attuale, viene sostituito con quello più com- pleto di protezione della foresta.

Articolo 59

Art. 59 cpv.2 2 Contro le decisioni prese in base all’articolo 52 capoverso 2 può essere mossa opposizione presso

l’UFAM entro il termine di dieci giorni.

Il capoverso 1 prevede la possibilità di fare opposizione contro le decisioni dell’UFAG. Conforme- mente al nuovo articolo 46 capoverso 4 della LFo, viene introdotta una procedura di opposizione an- che contro le decisioni emanate dall’UFAM per gli ambiti di sua competenza. Siccome nel caso di una decisione impugnabile mediante opposizione l’autorità che la emana non è tenuta a sentire preliminar- mente le parti in causa (art. 30 cpv. 2 lett. b della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura 25/27

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amministrativa, PA; RS 172.021), la procedura di opposizione è particolarmente indicata per le deci- sioni in materia di protezione della foresta, che spesso sono urgenti e a carico di più soggetti. Inoltre, avendo diritto a presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale solo chi ha partecipato al pro- cedimento dinanzi all’autorità inferiore (ossia chi ha fatto opposizione), l’autorità di ricorso viene auto- maticamente sgravata da procedure di ricorso lunghe e onerose in un settore molto tecnico come que- sto. Le decisioni di massa, inoltre, sono per natura maggiormente suscettibili di errore rispetto alle de- cisioni individuali e la procedura di opposizione offre pertanto all’UFAM il vantaggio di poterle rivedere ancora una volta prima che venga avviata la procedura di ricorso. Può così derivarne anche una sorta di insegnamento per il futuro.

4.6 Disposizione transitoria

Disposizione transitoria della modifica del ... 1 Per i provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione realizzati prima

del 31 dicembre 2019, l’ammontare delle indennità può essere stabilito in base all’entità e alla qua- lità dei provvedimenti stessi invece che secondo i criteri di cui all’articolo 40a capoverso 31.

[Fatto salvo l’appianamento delle divergenze sull’integrazione della LFo] 2 Per le strutture di raccordo costruite, risanate o adeguate prima del 31 dicembre 2019 l’ammontare

degli aiuti finanziari può essere stabilito in base all’entità e alla qualità dei provvedimenti invece che secondo i criteri di cui all’articolo 43 capoverso 1 lettera j.

Capoverso 1: L’ammontare delle indennità globali per i provvedimenti volti a prevenire e riparare danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione è determinato in base al pericolo da evitare e all’effi- cacia dei provvedimenti, conformemente all’articolo 37a capoverso 3 della LFo. Le indennità sono quindi versate sulla base delle prestazioni. Nell’ambito della protezione della foresta, tuttavia, non si dispone ancora di dati sufficienti al riguardo e manca quindi la base per un finanziamento di questo tipo: mancano, in particolare, i dati sui costi medi delle misure efficaci e sulla superficie interessata da provvedimenti di protezione al di fuori della foresta. Per tale motivo, per i provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione realizzati prima del 31 dicembre 2019 l’ammontare delle indennità può essere stabilito in base all’entità dei provvedimenti stessi invece che secondo i cri- teri di cui all’articolo 40a capoverso 1: per il periodo programmatico 2016 - 2019 le indennità verranno quindi determinate sulla base dei costi, derogando temporaneamente all’articolo 37a capoverso 3 della LFo. Nel frattempo l’UFAM, insieme ai Cantoni, raccoglierà dati empirici ed esaminerà le tecni- che più avanzate per il monitoraggio e il trattamento degli organismi nocivi e da qui potrà sviluppare per i periodi programmatici successivi una soluzione basata sulle prestazioni anche per l’ambito della protezione forestale.

[Fatto salvo l’appianamento delle divergenze sull’integrazione della LFo]

Capoverso 2: Secondo l’articolo 43 capoverso 1 lettera j, anche la promozione delle strutture di rac- cordo forestale deve basarsi sulle prestazioni. Attualmente manca però una solida base di dati sui co- sti della costruzione, dell’acquisto e del ripristino di strutture di raccordo. Nelle varie regioni della Sviz- zera, le condizioni cambiano radicalmente. Inoltre, a seconda della funzione del bosco cambiano an- che i requisiti. Per questo motivo, per le strutture di raccordo forestale realizzate prima del 31 dicem- bre 2019 l’ammontare degli aiuti finanziari può essere stabilito in base all’entità e alla qualità dei prov- vedimenti invece che secondo i criteri di cui all’articolo 43 capoverso 1 lettera j. I requisiti di cui all’arti- colo 43 capoverso 7 si applicano anche alla promozione basata sui costi. Durante il periodo program- matico 2016-2019 l’UFAM raccoglierà, in collaborazione con i Cantoni, valori empirici e in base a essi 26/27

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svilupperà una promozione delle strutture di raccordo forestale basata sulle prestazioni per il periodo programmatico successivo.

4.7 Entrata in vigore

1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il … [secondo trimestre] 2016.

2 La modifica dell’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM di cui al numero III.2 entra in vigore il 1° giugno 2017. 3 L’articolo 32, l’abrogazione del capitolo 5 sezione 2 (art. 36-37), l’articolo 66 Rimando, rubrica, nonché capoverso 3 e l’abrogazione del regolamento di cui al numero II entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

Capoverso 1: La presente modifica dell’ordinanza sulle foreste entra in vigore il … [secondo trimestre] 2016, ad eccezione della modifica dell’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM, dell’articolo 32, dell’abrogazione del capitolo 5 sezione 2 (art. 36-37), dell’articolo 66 Rimando, rubrica, nonché capo- verso 3 e dell’abrogazione del regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universi- tari in ambito forestale.

Capoverso 2: La modifica dell’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM di cui al numero III.2 entra in vi- gore il 1° giugno 2017. Questo posticipo si spiega con il fatto che serve ancora del tempo per definire i dettagli del regime del nuovo emolumento, introdurlo e informare gli attori interessati e perché né il personale né l’organizzazione logistica necessari a tal scopo sono ancora disponibili.

Capoverso 3: L’articolo 32, l’abrogazione del capitolo 5 sezione 2 (art. 36-37), l’articolo 66 Rimando, rubrica, nonché capoverso 3 e l’abrogazione del regolamento di cui al numero II entrano in vigore il 1° gennaio 2018. Ciò dipende dal fatto che le direttive di cui all’articolo 32 capoverso 2 dell’OFo, che de- vono disciplinare il contenuto, il certificato nonché la garanzia di qualità della formazione e della for- mazione continua sul piano pratico, devono ancora essere elaborate e sottoposte ai Cantoni nell’am- bito di un’indagine conoscitiva. Non è pertanto possibile un’entrata in vigore prima del 1° gennaio 2018.

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