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11 febbraio 2015

Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA)

Rapporto esplicativo sulla revisione totale dell’ORD-FINMA

Laupenstrasse 27, 3003 Berna tel. +41 (0)31 327 91 00, fax +41 (0)31 327 91 01 www.finma.ch

Indice Punti chiave ............................................................................................................................. 5

Abbreviazioni ........................................................................................................................... 7

1 Introduzione....................................................................................................................... 9

1.1 Situazione di partenza ............................................................................................ 9 1.2 Punti essenziali del progetto di ordinanza ........................................................... 9

2 Spiegazione delle singole disposizioni ........................................................................ 11

2.1 Disposizioni generali (titolo 1) ............................................................................. 11 2.1.1 Nozioni (art. 2) ..................................................................................... 11 2.1.2 Obblighi generali di diligenza (titolo 1, cap. 4) ..................................... 14 2.1.3 Indicazioni nell’ambito degli ordini di bonifico (art. 10) ........................ 15 2.1.4 Rinuncia all’adempimento degli obblighi di diligenza (art. 11) ............ 15

2.1.5 Obblighi di diligenza semplificati per emittenti di mezzi di pagamento

(art. 12) ................................................................................................ 17 2.1.6 Obblighi di diligenza particolari (cap. 5)............................................... 18 2.1.7 Relazioni d’affari che comportano un rischio superiore....................... 18 2.1.8 Chiarimenti complementari in caso di rischi superiori (art. 15) ........... 19

2.1.9 Responsabilità della direzione generale in caso di rischi superiori (art.

19) ........................................................................................................ 19 2.1.10 Sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni (art. 20) ......... 19 2.1.11 Nuovi prodotti, pratiche commerciali e tecnologie (art. 22) ................. 20 2.1.12 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro (art. 23) ........................ 20 2.1.13 Direttive interne (art. 25) ...................................................................... 22

2.1.14 Comportamento in assenza di una decisione delle autorità (art. 29) .. 23

2.1.15 Relazioni d’affari dubbiose e diritto di comunicazione (art. 30) ........... 24 2.1.16 Interruzione della relazione d’affari (art. 31) ........................................ 24 2.1.17 Esecuzione di ordini dei clienti (art. 32) ............................................... 24

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2.2 Banche e commercianti di valori mobiliari (titolo 2) .......................................... 25

2.2.1 Obbligo dell’identificazione della controparte, dell’accertamento del

detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali (art. 34) ............................................................................. 25

2.2.2 Relazioni di banca corrispondente con banche estere (art. 36) ......... 25

2.3 Direzioni di fondi, società d’investimento ai sensi della LICol e gerenti

patrimoniali ai sensi della LICol (istituti ai sensi della LICol) (titolo 3) ........... 25 2.3.1 Direzioni di fondi e società d’investimento ai sensi della LICol (art. 39)26 2.3.2 Gerenti patrimoniali di società di investimenti collettivi di capitali esteri (art. 40) ................................................................................................ 27 2.4 IFDS (titolo 5) – Identificazione della controparte (art. 3 LRD) (cap. 1) ........... 28 2.4.1 Informazioni necessarie (art. 43) ......................................................... 28 2.4.2 Persone giuridiche, società di persone e autorità (art. 45) .................. 28 2.4.3 Attestazione di autenticità (art. 47) ...................................................... 28 2.4.4 Operazioni di cassa (art. 49) ............................................................... 28 2.5 IFDS (titolo 5) – Accertamento dell’avente economicamente diritto all’azienda e ai valori patrimoniali (cap. 2) ............................................................................. 29 2.6 IFDS (titolo 5) – Detentore del controllo (sezione 1) .......................................... 29 2.6.1 Principio (art. 54) ................................................................................. 30 2.6.2 Informazioni richieste (art. 55) ............................................................. 31 2.6.3 Eccezione all’obbligo di accertamento (art. 56) ................................... 31 2.7 IFDS (titolo 5) – Avente economicamente diritto ai valori patrimoniali (sezione 2) ............................................................................................................................. 32 2.7.1 Principio (art. 57) ................................................................................. 32 2.7.2 Operazioni di cassa (art. 58) ............................................................... 33 2.7.3 Informazioni necessarie (art. 60) ......................................................... 33 2.7.4 Società di sede (art. 61) ...................................................................... 34 2.7.5 Unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali (art. 62)................... 34

2.7.6 Intermediario finanziario sottoposto a vigilanza in virtù di una legge

speciale o istituto di previdenza professionale esonerato dall’obbligo fiscale come controparte (art. 63) ........................................................ 34 2.7.7 Società semplici (art. 65) ..................................................................... 34

2.8 IFDS (titolo 5) – Rinnovo dell’identificazione o accertamento dell’avente

economicamente diritto ai valori patrimoniali (cap. 3) ...................................... 35

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2.9 IFDS (titolo 5) – Relazioni d’affari e transazioni che comportano un rischio

superiore (cap. 4) .................................................................................................. 35 2.9.1 Trasferimento di denaro e di valori (art. 71) ........................................ 35

2.10 IFDS (titolo 5) – Obbligo di documentazione e conservazione dei documenti

(cap. 5) .................................................................................................................... 36 2.11 Disposizioni finali e transitorie (titolo 6) ............................................................. 36 2.12 Indizi di riciclaggio di denaro (allegato) .............................................................. 36

3 Conseguenze ................................................................................................................... 37

3.1 Conseguenze per gli intermediari finanziari....................................................... 37 3.2 Conseguenze per le istanze preposte alla vigilanza ......................................... 38 3.3 Conseguenze per l’economia nazionale ............................................................. 38

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Punti chiave

1. Nella forma finora vigente, l’ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) è in vigore senza cambiamenti dal 1° gennaio 2011. Nel 2012 sono state sottoposte a revisione parziale le raccomandazioni del GAFI che fissano gli standard internazionalmente riconosciuti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Successivamente il Diparti- mento federale delle finanze ha messo a punto una proposta di legge finalizzata all’attuazione del- le raccomandazioni del GAFI rivedute. In data 12 dicembre 2014 è stata approvata dalle Camere federali la versione aggiornata della legge sul riciclaggio di denaro (LRD).

2. La revisione dell’ORD-FINMA, oggetto del presente rapporto esplicativo, recepisce le raccoman- dazioni del GAFI della legge sul riciclaggio di denaro rivedute concretizzando le disposizioni dei due atti normativi. Nella revisione riveduta sono confluite, le constatazioni tratte dalla prassi di vigi- lanza e i più recenti sviluppi registrati sul mercato. A causa dell’estensione della struttura in cui si articola il testo e dell’aggiunta sia di nuovi livelli di partizione che di nuovi articoli si è proceduto a una revisione totale al fine di assicurare una visione chiara dell’intera ordinanza.

3. Il nuovo titolo aggiunto contiene disposizioni relative alle direzioni di fondi, alle società d’investimento ai sensi della LICol e ai gerenti patrimoniali ai sensi della LICol (titolo 3, art. 39 s.). In esso viene stabilito da una parte il principio dell’identificazione del sottoscrivente e dell’accertamento dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali e dall’altra vengono previste agevolazioni nell’adempimento degli obblighi di diligenza.

4. Nel titolo «Disposizioni particolari per IFDS» (titolo 5, art. 43 ss.) viene aggiunta una nuova sezio- ne che contempla una novità fondamentale nell’ambito dell’accertamento degli aventi economica- mente diritto ai valori patrimoniali nel caso di persone giuridiche con attività operativa. Conforme- mente a quanto sancito a livello di legge deve trattarsi sempre di persone fisiche. L’iter di accer- tamento si svolge secondo un principio di procedura a cascata a tre livelli. In questo contesto vie- ne introdotto il concetto di detentore del controllo.

5. Un’altra novità concerne il comportamento da seguire per quanto attiene agli obblighi di diligenza e la loro osservanza in riferimento ai nuovi metodi di pagamento (new payment methods) e alle valute virtuali (virtual currencies). Mentre nell’ambito dei nuovi metodi di pagamento sono messi in primo piano, in particolare, i requisiti per le agevolazioni o per la rinuncia all’adempimento degli obblighi di diligenza, per le valute virtuali gli obblighi di diligenza da adempiere vengono equiparati a quelli imposti per il trasferimento di denaro e di valori.

6. Le modifiche apportate per quanto riguarda l’interruzione della relazione d’affari e la comunicazio- ne sono conseguenti al cambiamento di sistema deciso a livello di legge e all’ampliamento delle competenze del MROS. È indispensabile che tutti gli ordini dei clienti vengano eseguiti nonostante la comunicazione dell’intermediario finanziario e che il prelievo di importanti valori patrimoniali sia autorizzato unicamente in una maniera che, se necessario, permetta alle autorità di perseguimen- to penale di seguirne la traccia.

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7. L’ampliamento dell’accezione assegnata a livello di legge al termine di persona politicamente esposta comporta la cancellazione della definizione a livello di ordinanza e la modifica dei criteri per il riconoscimento delle relazioni d’affari che comportano un rischio superiore.

8. Le informazioni richieste per gli ordini di bonifico vengono estese. Ora negli ordini di bonifico tran- sfrontalieri devono essere indicati obbligatoriamente dall’intermediario finanziario, oltre ai dati rela- tivi alla controparte ordinante, anche quelli del beneficiario.

9. Vengono aumentati i requisiti posti all’organizzazione interna dell’intermediario finanziario a cui viene fatto obbligo di sottoporre la propria attività a un’analisi dei rischi di riciclaggio di denaro ad essa connessa e di tenere in debito conto le nuove tecnologie d’imminente adozione. Inoltre all’interno dell’istituto deve essere fissata e documentata una chiara regolamentazione dei compiti e delle competenze del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro e delle altre unità aziendali preposte all’adempimento degli obblighi di diligenza. Vengono anche inaspriti i requisiti relativi alle direttive interne.

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Abbreviazioni

ASB Associazione svizzera dei banchieri

CDB 08 Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche 2008

CP Codice penale svizzero (RS 311.0)

DFF Dipartimento federale delle finanze

FINMA Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

GAFI Gruppo d’azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro

IFDS Intermediario/i finanziario/i direttamente sottoposto/i alla FINMA

LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (RS 956.1)

LICol Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (RS 951.31)

LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il rici- claggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore fi- nanziario (RS 955.0)

MROS Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

OAD Organismo di autodisciplina

OAIF Ordinanza del 18 novembre 2009 concernente l’esercizio a titolo professionale dell’attività d’intermediazione finanziaria (RS 955.071)

ORD-FINMA Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari dell’ 8 dicembre 2010 sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (RS 955.033.0)

PEP Persona/e politicamente esposta/e

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Progetto CDB 15 Progetto di revisione della Convenzione relativa all’obbligo di dili- genza delle banche 2015

SACOL Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale

SICAF Società d’investimento a capitale fisso

SICAV Società d’investimento a capitale variabile

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1 Introduzione

1.1 Situazione di partenza

Nel 2012 sono state sottoposte a revisione parziale le raccomandazioni del GAFI che fissano gli stan- dard internazionalmente riconosciuti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. È stato effettuato un adeguamento ai metodi, frutto di un’inventiva inesauribile, della criminalità economica e finanziaria internazionale e ad altri sviluppi verificatisi dall’approvazione degli standard del GAFI nel 1990, segnatamente in materia fiscale e per quanto riguarda i requisiti di tra- sparenza per le persone giuridiche.

Per essere in linea con questi standard, che la Svizzera soddisfa ampiamente già oggi, e per rimedia- re ad alcune carenze rilevate nella valutazione svolta dal GAFI nell’anno 2005 e non ancora corrette, il Consiglio federale ha incaricato il DFF di elaborare un disegno di legge che dia attuazione pratica alle raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012. Il 13 dicembre 2013 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il relativo messaggio. Una volta esperita la procedura di appianamento delle divergen- ze, il Parlamento ha approvato il 12 dicembre 2014 la versione aggiornata della legge sul riciclaggio di denaro.

Nella forma finora vigente, l’ORD-FINMA è in vigore senza cambiamenti dal 1° gennaio 2011. La revi- sione delle raccomandazioni del GAFI e la conseguente revisione parziale della LRD hanno reso ne- cessario un adeguamento dell’ORD-FINMA. L’attuazione delle raccomandazioni del GAFI a livello di legge/ordinanza e nel quadro dell’autodisciplina deve avvenire nella prospettiva dell’esame dei paesi che sarà condotto sulla Svizzera nella primavera del 2016. Gli adeguamenti normativi dovranno esse- re in vigore al momento dei suddetti sopralluoghi La LRD prevede all’art. 17 che la FINMA concretizzi, per gli intermediari finanziari ad essa sottoposti secondo l’art. 2 cpv. 2 LRD, gli obblighi di diligenza disciplinati al cap. 2 «Obblighi degli intermediari finanziari» e ne stabilisce le modalità di adempimento, tranne nel caso in cui tali obblighi di diligenza e il loro adempimento siano regolati da un OAD. Inoltre, conformemente all’art. 18 LRD la FINMA ha il compito, nell’ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari secondo l’art. 2 cpv. 3 LRD, di concretizzare per gli IFDS gli obblighi di diligenza disciplinati al suddetto cap. 2 e stabilisce il modo in cui essi devono essere adempiuti.

1.2 Punti essenziali del progetto di ordinanza

Le proposte di modifica riguardano nove campi tematici. Il primo concerne la definizione di PEP. L’ampliamento dell’accezione assegnata a livello di legge al termine di PEP comporta la cancellazione della definizione a livello di ordinanza e la modifica dei criteri per le relazioni d’affari che comportano un rischio superiore. Il secondo campo tematico concretizza gli obblighi degli intermediari finanziari nell’accertamento dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali. Per le persone giuridiche con attività operativa viene introdotto il relativo concetto di detentore del controllo, in analogia al pro- getto CDB 15. Nel terzo campo tematico vengono trattate le indicazioni necessarie nell’ambito degli ordini di bonifico. Ora negli ordini di bonifico transfrontalieri devono essere indicati obbligatoriamente dall’intermediario finanziario, oltre ai dati relativi alla controparte ordinante, anche quelli del beneficia- rio. Il quarto campo tematico concerne il comportamento da seguire per quanto attiene agli obblighi di

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diligenza e la loro osservanza in riferimento ai nuovi metodi di pagamento e alle valute virtuali. Mentre nell’ambito dei nuovi metodi di pagamento sono messi in primo piano, in particolare, i requisiti per le agevolazioni resp. per la rinuncia all’adempimento degli obblighi di diligenza, per le valute virtuali gli obblighi di diligenza da adempiere vengono equiparati a quelli imposti per il trasferimento di denaro e di valori. Il quinto campo tematico riguarda gli istituti ai sensi della LICol e disciplina gli obblighi di dili- genza e le eventuali agevolazioni nell’adempimento da parte delle direzioni di fondi, delle società d’investimento ai sensi della LICol e dei gerenti patrimoniali ai sensi della LICol. Nel sesto campo te- matico si considerano le modifiche apportate a livello di legge nell’ambito della comunicazione e l’ampliamento delle competenze del MROS. Il settimo campo tematico concerne l’estensione delle disposizioni che regolano le misure organizzative. All’intermediario finanziario viene fatto obbligo di sottoporre la propria attività a un’analisi dei rischi di riciclaggio di denaro ad essa connessa e di tenere in debito conto le nuove tecnologie d’imminente adozione. Inoltre deve essere fissata e documentata all’interno dell’istituto una chiara regolamentazione dei compiti e delle competenze del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro e delle altre unità aziendali preposte all’adempimento degli obblighi di diligenza. Vengono anche inaspriti i requisiti relativi alle direttive interne. L’ottavo campo tematico estende le disposizioni esistenti per gli IFDS nell’ambito del trasferimento di denaro e di valori. Il nono campo tematico riassume diverse disposizioni che richiedevano un adeguamento.

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2 Spiegazione delle singole disposizioni

A titolo preliminare occorre precisare che la denominazione dell’ORD-FINMA viene modificata. Il ter- mine «prevenzione» viene sostituito da «lotta», per cui il nome completo diventa: «Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il fi- nanziamento del terrorismo». Alla base della modifica vi è un allineamento alla terminologia usata nel nome della relativa legge: «Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finan- ziamento del terrorismo nel settore finanziario».

2.1 Disposizioni generali (titolo 1)

2.1.1 Nozioni (art. 2)

2.1.1.1 Persone politicamente esposte (cancellato)

La definizione di PEP riportata all’art. 2 cpv. 1 lett. a ORD-FINMA è ora regolata a livello di legge all’art. 2a LRD. Ciò garantisce un trattamento unitario da parte di tutti gli intermediari finanziari delle relazioni clienti in cui sono presenti delle PEP. Accanto alla definizione di PEP estere che resta inva- riata, vengono aggiunte ora le categorie delle PEP svizzere, delle PEP presso organizzazioni intergo- 1 vernative e delle PEP presso federazioni sportive internazionali , includendo nuovamente anche le persone a loro vicine. L’estensione alla cerchia di persone sopra menzionata degli obblighi di diligenza previsti finora è una conseguenza diretta della raccomandazione 12 del GAFI. Si rinuncia a ripetere a livello di ordinanza la definizione data nuovamente nella legge, per cui viene soppresso il termine di PEP nell’ORD-FINMA.

2.1.1.2 Società di sede (lett. a)

La formulazione negativa (esclusione) che figurava finora al cpv. 2 lett. a e b viene inserita alla lett. a 2 n. 1 riveduta. L’art. 2 cpv. 2 viene quindi cancellato. Inoltre, seguendo la prassi , alla lett. a n. 2 è pre- visto che nemmeno le cosiddette società holding debbano essere considerate società di sede. La nozione di società holding comporta in particolare le società, gli istituti, le fondazioni, i trust/le fiduciarie che detengono partecipazioni maggioritarie in una o più società le quali a loro volta esercitano un’attività commerciale, di fabbricazione o un’altra attività gestita secondo criteri commerciali e il cui scopo non consiste prevalentemente nell’amministrazione di patrimoni di terzi. Tutte queste entità non sono quindi ritenute società di sede.

1 Ai sensi dell’art. 2a cpv. 5 LRD, per federazioni sportive internazionali si intende il Comitato olimpico interna- zionale e le organizzazioni non statali, da questo riconosciute, che regolano una o più discipline sportive uffi- ciali su scala mondiale. 2 Vedi nm. 108 Circ. FINMA 2011/1 e n. 39 CDB 08.

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2.1.1.3 Trasferimento di denaro e di valori (lett. c)

La definizione esistente di trasferimento di denaro e di valori viene completata con due nuove aggiun- te.

In primo luogo viene ampliato l’ambito del trasferimento di denaro e di valori, definito come il trasferi- mento di valori patrimoniali attraverso l’accettazione di contanti, assegni o altri mezzi di pagamento in Svizzera e il pagamento della somma corrispondente in contanti all’estero o attraverso il trasferimento scritturale, il bonifico o altra utilizzazione di un sistema di pagamento o di conteggio all’estero. Si pre- vede di prefigurare e inserire tra i trasferimenti di valori patrimoniali anche l’accettazione di valuta vir- tuale e il pagamento in valuta virtuale.

Una valuta virtuale può essere definita come la rappresentazione digitale di un valore negoziabile in internet che svolge una funzione di denaro senza peraltro essere ammessa come mezzo legale di pagamento. Le valute virtuali hanno una proprio denominazione e, a differenza della moneta elettroni- ca, sono sprovviste di un mezzo legale di pagamento sottostante. Esistono solo come codice digitale e perciò non hanno una materializzazione fisica in un titolo corrispondente p.es. in una forma di monete o di banconote. Tuttavia le valute virtuali possono essere utilizzate come mezzo di pagamento per beni e servizi reali. In virtù di quanto sopra illustrato, le valute virtuali devono essere considerate dei valori patrimoniali.

Da alcuni (pochi) anni le valute virtuali, in particolare il cosiddetto bitcoin, conoscono un successo e una diffusione crescenti sia a livello internazionale che in Svizzera. In seguito alle loro caratteristiche tecniche, offrono numerose possibilità di trasferimento transfrontaliero di valori patrimoniali e salva- guardia dell’anonimato. Alle luce di quanto precede la negoziazione in valute virtuali comporta dei rischi superiori in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Con l’introduzione della nozione di valuta virtuale al cpv. 1 lett. c i commercianti sono ora obbligati ad adempiere ai rigo- rosi obblighi di diligenza dell’art. 50 (art. 45 cpv. 4 lett. a della versione finora vigente) e dell’art. 59 (art. 54 cpv. 4 lett. a della versione finora vigente), cioè a procedere in ogni caso all’identificazione della controparte e all’accertamento dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali.

I rigorosi obblighi di diligenza sopra menzionati valgono, secondo le circostanze, anche per le opera- zioni di cambio in valute virtuali. In genere, il cambio di valuta è una relazione bipartite: il venditore di una delle valute è contemporaneamente l’acquirente dell’altra valuta. Il cambio, p. es., di bitcoin in valute ufficiali invece è possibile anche in una relazione tripartite. È possibile, infatti, che il prelievo di contanti a un distributore automatico di cambio di bitcoin possa essere effettuato da una persona di- 3 versa da quella il cui wallet aveva trasferito il controvalore in bitcoin al distributore automatico. Pari- menti è possibile in teoria che i bitcoin ottenuti contro denaro contante ai distributori automatici venga- no accreditati al wallet di una terza persona. Si potrebbe pensare addirittura che una somma in con- tanti sia versata presso un distributore automatico di cambio di bitcoin, il controvalore in bitcoin sia trasferito a un altro distributore e lì sia prelevato in contanti da un terza persona. Simili transazioni, per le modalità in cui si svolgono, non sono qualificabili come cambio di valuta, ma piuttosto come opera- zioni di trasferimento di denaro (money transmitting). La distinzione risulta rilevante in quanto le ope-

3 Definito come portafoglio elettronico in cui un utente della rete detiene i suoi averi in bitcoin.

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razioni di trasferimento di denaro, a causa del rischio superiore che comportano per quanto riguarda il riciclaggio di denaro, rientrano sempre tra le attività esercitate a titolo professionale, non prevedono l’applicazione dei valori di soglia stabiliti per tali attività e richiedono inoltre obblighi di diligenza più stringenti.

Al contrario di quanto succede nel cambio di valute ufficiali, generalmente in quello di denaro contante contro bitcoin – per via dell’anonimato connesso alla negoziazione in bitcoin – non si può capire se l’acquirente e il venditore di bitcoin coincidono con il beneficiario del rispettivo controvalore. Quindi è pressoché impossibile capire se, nel singolo caso, si configuri una relazione bipartite o tripartite e quindi un cambio di valuta o un money transmitting. Di conseguenza, i commercianti di bitcoin posso- no usufruire dei valori di soglia per l’esercizio dell’attività a titolo professionale e dei minori obblighi di diligenza solo qualora sia garantito in modo inequivocabile, mediante opportune misure tecniche, che vengono eseguite solo operazioni bipartite in cui i clienti sono anche i beneficiari del controvalore in denaro o in bitcoin. Se non è possibile garantire questo requisito, le operazioni devono essere classifi- cate come money transmitting in considerazione del loro rischio superiore di riciclaggio di denaro.

Il secondo supplementoconcerne l’aggiunta di «o viceversa» nella definizione relativa al trasferimento di denaro e di valori fatta allo scopo di comprendere non solo le operazioni di money transmitting co- me finora, ma anche quelle di money remitting. Per operazioni di money remitting si intende il trasfe- rimento di valori patrimoniali secondo il cpv. 1 lett. c dall’estero in Svizzera. L’ampliamento è dovuto 4 alla raccomandazione 16 del GAFI (vedi nm. 20 della nota interpretativa ). La disposizione stabilisce che, nell’ambito di un trasferimento di denaro e di valori dall’estero in Svizzera, un intermediario finan- ziario deve identificare il beneficiario a partire da una valore di soglia pari a zero (ora art. 50, art. 45 cpv. 4 lett. a della versione finora vigente).

2.1.1.4 Detentore del controllo (lett. f)

Sia la nozione di detentore del controllo che le modalità del suo accertamento sono stati sviluppati dall’ASB nel quadro della rielaborazione della CDB e ripresi nell’ORD-FINMA in modo da garantire un trattamento unitario nei diversi settori del mercato finanziario. Questa uniformità vuole andare incontro alle esigenze pratiche, soprattutto per quanto riguarda le relazioni d’affari tenute congiuntamente da banche e gerenti patrimoniali, investimenti collettivi di capitale, fiduciari e avvocati.

Con il termine di detentori del controllo si designano in seguito, le persone fisiche che:

 5 controllano la persona giuridica o la società di persone detenendo una partecipazione diretta o indiretta, a titolo personale o d’intesa con terzi, di almeno il 25% delle quote sociali e dei diritti di voto di questa società,  o che controllano la società in altro modo,

4 Il testo recita: «for qualifying wire transfers, a beneficiary financial institution should verify the identity of the beneficiary, if the identity has not been previously verified, and maintain this information in accordance with Recommendation 11 [record keeping]». 5 Nel caso in cui la controparte sia una società semplice, il relativo detentore del controllo non deve essere accertato; a questo proposito e per altre eccezioni dell’obbligo di accertamento vedi art. 56 ORD-FINMA.

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 o se le persone sopra citate non possono essere accertate, il membro superiore della direzione generale.

Alla tematica del detentore del controllo viene dedicata una sezione a se stante (sezione 1 del capitolo 2, nel titolo 5, art. 54 ss). Inoltre, il termine di detentore del controllo viene inserito in varie disposizioni della nuova ordinanza, talvolta senza uno specifico riferimento o commento.

2.1.2 Obblighi generali di diligenza (titolo 1, cap. 4)

Nota preliminare sugli artt. 11 e 12:

All’art. 11 rielaborato e all’art. 12 di nuova formulazione sono trattate le prestazioni finanziarie con un rischio minimo di riciclaggio di denaro. Sono considerate tali l’emissione di mezzi di pagamento per il traffico dei pagamenti senza contanti e il leasing di finanziamento, a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni specificate nei due articoli. In conseguenza, l’intermediario finanziario può beneficia- re di agevolazioni nell’adempimento degli obblighi di diligenza resp. può rinunciare a tale adempimen- to.

Negli ultimi anni i mezzi di pagamento per il traffico dei pagamenti senza contanti hanno subito pro- fondi cambiamenti in seguito a numerose innovazioni tecniche. Se prima i mezzi di pagamento senza contanti erano limitati alle carte di credito o alle carte di debito collegate a un conto, oggi comprendo- no anche le carte prepagate e le applicazioni di pagamento su dispositivi mobili come smartphone e tablet, in internet o a sportelli automatici situati in aree comuni. L’evoluzione dei supporti di memoriz- zazione impiegati nel traffico dei pagamenti senza contanti ha indotto anche una trasformazione spes- so radicale degli offerenti di questi servizi, dei loro canali di vendita e soprattutto delle possibilità d’uso. In passato le carte di credito e le carte di debito collegate a un conto sono state distribuite prevalen- temente da banche come prodotti complementari per le relazioni d’affari già in essere. In questi casi è stato possibile avvalersi del fatto che gli obblighi di diligenza erano già stati adempiuti nel quadro della relazione bancaria. La diffusione delle carte prepagate e delle applicazioni di pagamento su terminali mobili e in internet ha determinato l’affermarsi sul mercato di offerenti che propongono i propri prodotti indipendentemente da servizi bancari o altri servizi finanziari esistenti e che quindi non possono conta- re sul fatto che gli obblighi di diligenza siano già stati adempiuti. Inoltre, generalmente simili relazioni d’affari non sono più intrattenute sulla base di un contatto personale tra l’operatore finanziario e il cliente, bensì per corrispondenza o tramite internet. Infine, i prodotti in questione non sono più desti- nati solo al pagamento di beni e servizi , ma anche al regolamento di pagamenti tra due o più persone (fisiche) (peer-to-peer; P2P).

La gestione di relazioni d’affari per corrispondenza, le nuove possibilità d’uso quali i pagamenti tra privati così come la presenza dei presupposti di fondo concernenti il paper trail, il monitoraggio delle transazioni e il profilo dei clienti hanno spostato notevolmente i rischi di riciclaggio di denaro legati ai mezzi di pagamento per il traffico dei pagamenti senza contanti rispetto ai metodi tradizionali in con- tanti. Nella valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro, il tipo di strumento di pagamento utilizzato – carte di credito o di debito, applicazioni di pagamento su dispositivi mobili o in internet – non fa alcuna differenza.

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Le agevolazioni e le condizioni quadro specificate definite agli artt. 11 e 12 tengono in debito conto queste circostanze e si riferiscono in particolare alle relazioni d’affari intrattenute per corrispondenza.

2.1.3 Indicazioni nell’ambito degli ordini di bonifico (art. 10)

L’art. 10 del progetto di ordinanza stabilisce (come in precedenza) le indicazioni necessarie che un intermediario finanziario è tenuto a fornire per gli ordini di bonifico. Le disposizioni vengono inoltre ampliate nel modo descritto più avanti. Questo comporta una modifica dell’intestazione dell’articolo che diventa così «Indicazioni nell’ambito degli ordini di bonifico».

Finora per gli ordini di bonifico un intermediario finanziario doveva indicare il nome, il numero di conto e l’indirizzo della controparte ordinante. In conformità alla raccomandazione 16 del GAFI, al cpv. 1 dell’art. 10 viene ora imposto all’intermediario finanziario della controparte ordinante di specificare negli ordini di bonifico (transfrontalieri) anche il nome e il numero di conto del beneficiario. Se il nume- ro di conto del beneficiario non è conosciuto, può essere sostituito da un numero di riferimento relativo alla transazione. Secondo il cpv. 2 riveduto, nel caso di ordini di bonifico all’interno della Svizzera l’intermediario finanziario della controparte ordinante può limitarsi a fornire il numero di conto o un numero di riferimento relativo alla transazione, nella misura in cui, su richiesta, sia in grado di fornire le ulteriori indicazioni all’intermediario finanziario del beneficiario entro tre giorni lavorativi. Ciò presuppo- ne che, indipendentemente da un valore di soglia, i dati necessari sulla controparte ordinante debbano essere registrati dall’intermediario finanziario prima dell’esecuzione dell’ordine di bonifico. La regola vale soprattutto per gli ordini di bonifico che non si riferiscono a una relazione d’affari continua. Al con- trario della prassi seguita in passato dalla Commissione federale delle banche, le transazioni con il Principato del Liechtenstein non possono essere più considerate operazioni svolte in Svizzera; questo 6 per rispondere ai nuovi requisiti chiaramente definiti dalla raccomandazione 16 del GAFI . Al cpv. 2 viene pertanto precisato che l’agevolazione concernente l’indicazione dei dati dell’ordinante si applica solo ai bonifici all’interno della Svizzera.

Il cpv. 4 specifica, in linea con il nm. 19 della nota interpretativa relativa alla raccomandazione 16 del GAFI, che l’intermediario finanziario responsabile di regolare la procedura da seguire in caso di ordini di bonifico contenenti informazioni incomplete sull’ordinante e/o (ora) sul beneficiario è l’intermediario finanziario del beneficiario. Qualora egli riceva un ordine di bonifico contenente informazioni incomple- te deve decidere, secondo un approccio basato sul rischio, se eseguirlo, rifiutarlo o tenerlo in sospeso. Inoltre è obbligato ad adottare opportune misure successive, per esempio richiedere il completamento dei dati mancanti.

2.1.4 Rinuncia all’adempimento degli obblighi di diligenza (art. 11)

L’art. 11 fissa i requisiti che consentono di rinunciare all’adempimento degli obblighi di diligenza per due diversi tipi di servizi finanziari.

6 Cfr. in proposito le spiegazioni sui domestic wire transfers riportate nel glossario della nota interpretativa rela- tiva alla raccomandazione 16 del GAFI.

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Al cpv. 1 lett. a-c sono trattati i mezzi di pagamento per il traffico dei pagamenti senza contanti desti- nati esclusivamente al pagamento di beni e servizi. La restrizione al «pagamento di beni e servizi» deve essere interpretata in senso restrittivo: in questo contesto si intendono i beni e i servizi offerti da commercianti e fornitori di servizi. Non rientrano nelle fattispecie di cui al cpv. 1 i pagamenti tra perso- ne private, anche quando il motivo per il pagamento è l’acquisto di beni o servizi, per esempio presso case d’asta in internet.

Al cpv. 1 si distinguono quattro casi:

1. La lett. a prevede la rinuncia all’adempimento degli obblighi di diligenza qualora con il mezzo di pagamento possano essere pagati beni e servizi per un massimo di CHF 5 000 all’anno ed eventuali rimborsi vengano effettuati soltanto su un conto possibilmente registrato in preceden- za presso l’emittente del mezzo di pagamento, intestato al cliente e tenuto presso una banca autorizzata in Svizzera. I rimborsi menzionati sono quelli effettuati dall’emittente del mezzo di pagamento al titolare del mezzo di pagamento, per esempio al termine della relazione d’affari. Non ricadono però obbligatoriamente in questo ambito i rimborsi di un commerciante al titolare del mezzo di pagamento, per esempio dovuti al cambio di un articolo acquistato precedente- mente.

2. Anche la lett. b si riferisce ai mezzi di pagamento per il pagamento di beni e servizi. A differenza della lett. a, l’emittente dei suddetti mezzi di pagamento può usufruire di un limite notevolmente più alto, ovvero CHF 5 000 al mese e CHF 15 000 all’anno – purché venga garantito che il mez- zo di pagamento sia alimentato o caricato esclusivamente mediante un conto bancario intestato alla controparte dell’emittente stesso e tenuto presso una banca autorizzata in Svizzera. Questa condizione può essere soddisfatta in particolare tramite il sistema di addebitamento diretto. Inol- tre, sia la controparte dell’emittente del mezzo di pagamento che l’offerente dei beni e servizi da pagare devono avere il loro domicilio resp. la loro sede in Svizzera. Infine, come ultimo criterio per le agevolazioni, l’emittente del mezzo di pagamento è tenuto a garantire che eventuali rim- borsi da parte dell’offerente dei beni e servizi al cliente non vengano effettuati per il tramite del mezzo di pagamento.

3. Alla lett. c. figurano i criteri per la rinuncia all’adempimento degli obblighi di diligenza per le co- siddette carte dei grandi magazzini, come già previsto nella versione finora vigente all’art. 11 cpv. 1 lett. b n. 1 ORD-FINMA. Tuttavia è stato modificato il valore di soglia che non può essere superato in un anno civile, quest’ultimo è passato da CHF 25 000 a CHF 15 000 (vedi in propo- sito punto 2.4.4).

4. La lett. d disciplina la rinuncia all’adempimento degli obblighi di diligenza nell’ambito del leasing di finanziamento secondo l’art. 11 cpv. 1 lett. c della versione finora vigente. Le esperienze pra- tiche hanno dimostrato che la regolamentazione adottata finora creava non poche difficoltà di applicazione, soprattutto nel calcolo del valore complessivo di più oggetti presi in leasing in tempi diversi o nel corso dell’anno. Per ovviare a queste difficoltà di calcolo, il valore di soglia che fa scattare l’obbligo d’identificazione viene agganciato all’ammontare delle rate di leasing dovute annualmente, IVA inclusa, e fissato a CHF 5 000 all’anno.

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2.1.5 Obblighi di diligenza semplificati per emittenti di mezzi di pagamento (art. 12)

L’art. 12 fissa i requisiti che consentono agli emittenti di mezzi di pagamento di adempiere a obblighi di diligenza semplificati. A seconda della situazione, si tratta dell’esonero dall’obbligo di allegare agli atti le copie dei documenti che servono all’identificazione della controparte e all’accertamento dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali e dell’esonero dall’obbligo di richiedere un’attestazione di autenticità per le copie di documenti identificativi.

Il cpv. 1 concerne gli emittenti di mezzi di pagamento destinati al pagamento di beni e servizi che pos- sono essere impiegati anche per il prelievo di contanti. Un tipico esempio sono le carte di credito; tut- tavia, grazie agli sviluppi tecnologici, anche altri supporti dati possono svolgere questa funzione. Se questi mezzi di pagamento non vengono distribuiti direttamente dall’emittente, bensì da una banca autorizzata in Svizzera, l’emittente è esonerato dall’obbligo di allegare agli atti le copie dei documenti che servono all’identificazione della controparte e dell’avente economicamente diritto ai valori patri- moniali resp. del detentore del controllo, qualora la distribuzione si fondi su un accordo di delega che risponde ai requisiti descritti alle lett. a-c. Le copie di cui sopra restano invece presso la banca che procede all’identificazione della controparte e all’accertamento dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali nonché del detentore del controllo. Un cenno speciale merita la lett. c in cui si stabi- lisce che l’emittente del mezzo di pagamento deve garantire di poter soddisfare le istanze d’edizione delle autorità di produrre la documentazione, mettendo la banca che si occupa per lui dell’adempimento degli obblighi di diligenza in condizione di fornire le copie alle suddette autorità.

Il cpv. 2 disciplina la rinuncia all’attestazione di autenticità per i mezzi di pagamento che vengono sot- toscritti per corrispondenza o in internet e che, al contrario di quanto previsto all’art. 12 cpv. 1, non sono distribuiti da una banca autorizzata in Svizzera. Al cpv. 2 vengono trattati praticamente gli stessi mezzi di pagamento del cpv. 1, con la differenza che l’ammontare dell’avere mensile e della cifra d’affari mensile vengono entrambi limitati.

Al cpv. 3 vengono trattati i mezzi di pagamento che servono in primo luogo al traffico dei pagamenti senza contanti tra persone private (P2P). È possibile rinunciare alla richiesta di un’attestazione di au- tenticità nonostante si è in presenza di una distribuzione diretta per corrispondenza resp. in internet, qualora la somma messa a disposizione per ogni cliente non superi CHF 1 000 al mese e CHF 5 000 all’anno. Inoltre il mezzo di pagamento deve essere alimentato, per esempio, tramite il sistema di ad- debitamento diretto, da un conto bancario intestato alla controparte dell’emittente del mezzo di paga- mento, tenuto presso una banca autorizzata in Svizzera. Anche i rimborsi devono essere accreditati su un conto intestato alla controparte dell’emittente del mezzo di pagamento e tenuto presso una ban- ca autorizzata in Svizzera. E infine, il mezzo di pagamento deve essere impiegato esclusivamente tra utenti domiciliati in Svizzera.

Il cpv. 4 fissa i requisiti per la sorveglianza delle transazioni degli emittenti di mezzi di pagamento che vogliono usufruire delle agevolazioni descritte all’art. 12. Se, monitorando una transazione, l’emittente del mezzo di pagamento ha degli indizi che il mezzo di pagamento sia stato ceduto dalla controparte a un terzo, è tenuto a identificare nuovamente la controparte e ad accertare il relativo avente economi- camente diritto.

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2.1.6 Obblighi di diligenza particolari (cap. 5)

L’intestazione del nuovo cap. 5 (prima dell’art. 13) viene modificata per uniformarla all’art. 6 LRD. Re- lazioni d’affari che comportano un rischio superiore (art. 13).

2.1.7 Relazioni d’affari che comportano un rischio superiore

Le modifiche apportate all’art. 12 sono il risultato dell’estensione del concetto di PEP (vedi precedente punto 2.1.1).

La tematica delle persone straniere politicamente esposte viene trattata ora al cpv. 3 lett. b e c. Come in precedenza, gli obblighi di diligenza particolari vengono imposti non solo per le persone straniere politicamente esposte, ma anche per la cerchia di persone a loro vicine. L’intermediario finanziario deve considerare entrambe le categorie di persone come relazioni d’affari che comportano un rischio superiore, indipendentemente dal fatto che tali persone intervengano resp. agiscano in veste di con- troparti, aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali, titolari di controllo o mandatarie.

L’art. 4 cpv. 1 LRD stabilisce che gli intermediari finanziari sono tenuti ad accertare l’avente economi- camente diritto ai valori patrimoniali resp. il detentore del controllo di una persona giuridica. Se l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali resp. il detentore del controllo della persona giu- ridica è qualificato come persona politicamente esposta, gli obblighi di diligenza particolari devono essere applicati anche alla relazione d’affari con quella persona giuridica. Resta così in vigore la pras- si esistente, anche senza la menzione esplicita relativa alle imprese nella definizione di persone politi- camente esposte. In questi casi la relazione d’affari deve essere approvata dalla direzione e verificata periodicamente.

Al contrario di quanto avviene per le relazioni d’affari con persone straniere politicamente esposte, secondo la raccomandazione 12 del GAFI le relazioni d’affari con persone politicamente esposte in Svizzera e persone politicamente esposte presso organizzazioni intergovernative sono da considerarsi relazioni d’affari che comportano un rischio superiore solo se vi è almeno un altro criterio di rischio. Il cpv. 4 tiene conto di questa differenziazione. Pertanto, le relazioni d’affari con persone politicamente esposte in Svizzera e con persone politicamente esposte presso organizzazioni intergovernative e federazioni sportive internazionali come pure le persone a loro vicine – indipendentemente dal fatto che nei confronti dell’intermediario finanziario figurino in veste di controparti, aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali, titolari di controllo o mandatarie – sono da considerarsi (obbligatoriamente) relazioni d’affari che comportano un rischio superiore soltanto nel caso in cui subentri almeno un altro criterio di rischio. In questo contesto, i criteri di rischio risultano, senza alcuna variazione, dai criteri messi a punto autonomamente dall’intermediario finanziario conformemente al cpv. 1. Fermo restando che al cpv. 2 vengono elencati i principali casi esemplificativi. Se una relazione d’affari con una perso- na politicamente esposta in Svizzera o con persone politicamente esposte presso organizzazioni in- tergovernative o presso federazioni sportive internazionali viene qualificata come relazione d’affari che comporta un rischio superiore, dovranno essere adempiuti in futuro gli stessi obblighi di diligenza par- ticolari applicati nel caso di una relazione d’affari con persone straniere politicamente esposte. Lo stesso vale per le persone vicine a queste persone politicamente esposte.

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Il cpv. 5 riprende materialmente quanto disposto al cpv. 4 della versione finora vigente, in base al qua- le l’intermediario finanziario deve individuare le relazioni d’affari che comportano un rischio superiore e designarle come tali per l’uso interno. In seguito all’ampliamento delle regole relative alle PEP, il cam- po di applicazione di questa disposizione comprende anche quanto sancito nuovamente ai cpv. 3 e 4.

2.1.8 Chiarimenti complementari in caso di rischi superiori (art. 15)

Tra gli aspetti da chiarire secondo l’art. 15 cpv. 2 lett. e e g viene aggiunto il concetto di detentore del controllo. Alla luce delle prescrizioni relative al primo accertamento o al nuovo accertamento del de- tentore del controllo di persone giuridiche con attività operativa resp. dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali di società di sede, l’art. 15 cpv. 2 lett. h della versione finora vigente, che imponeva di chiarire i rapporti di controllo all’interno della persona giuridica, risulta superfluo e quindi viene cancellato.

2.1.9 Responsabilità della direzione generale in caso di rischi superiori (art. 19)

L’estensione della definizione di PEP rende necessario un adeguamento del cpv. 1 lett. a. Come in precedenza, è la direzione generale o almeno uno dei suoi membri che decide in merito all’avvio di relazioni d’affari con persone straniere politicamente esposte o con persone a loro vicine. Nel caso di persone politicamente esposte in Svizzera, di persone politicamente esposte presso organizzazioni intergovernative, di persone politicamente esposte presso federazioni sportive internazionali o di per- sone a loro vicine, la direzione generale deve decidere in merito all’avvio di una relazione d’affari solo se vi è almeno un altro criterio di rischio di cui all’art. 13 cpv. 1, cioè se si presume o si configura una relazione d’affari che comporta un rischio superiore.

Oltre a ciò si segnala che, secondo il cpv. 2 ripreso senza variazioni, gli intermediari finanziari con un’attività di gestione patrimoniale molto importante e strutture con numerosi livelli gerarchici possono delegare questa responsabilità alla direzione di un’unità d’affari.

2.1.10 Sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni (art. 20)

La riformulazione del cpv. 2 dell’art. 19 della versione finora vigente è connessa alle nuove agevola- zioni per le direzioni di fondi, le società d’investimento ai sensi della LICol e i gerenti patrimoniali ai sensi della LICol regolate ora all’art. 39 (vedi in proposito punto 2.3). In concreto, il cpv. 2 esonera in generale le direzioni di fondi, le società d’investimento ai sensi della LICol e i gerenti patrimoniali ai sensi della LICol dall’obbligo di gestire un sistema informatico per la sorveglianza delle transazioni che comportano un rischio superiore. Si tratta quindi di un’agevolazione per gli intermediari finanziari men- zionati.

Tale agevolazione è giustificata dall’attività degli istituti ai sensi della LICol. In linea di massima, un istituto ai sensi della LICol – al contrario di una banca – non esegue praticamente mai transazioni su incarico di investitori di un fondo. Le caratteristiche intrinseche del prodotto «fondo» sono la gestione di terzi e di conseguenza l’impossibilità da parte degli investitori di esercitare un influsso (art. 7 LICol e art. 5 OICol). Inoltre le somme di denaro degli investitori derivanti dall’acquisto e dalla vendita di quote

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del fondo passano attraverso la banca depositaria del fondo (art. 73 LICol) che, da parte sua, dispone in genere di un sistema informatico di sorveglianza delle transazioni.

Per contro, l’ampliamento contenuto al cpv. 5 stabilisce che la FINMA possa richiedere ora anche dalle direzioni di fondi, dalle società d’investimento ai sensi della LICol e dai gerenti patrimoniali ai sensi della LICol l’introduzione di un sistema informatico di sorveglianza, se ciò è necessario per una sorveglianza efficace. Nella versione finora vigente ciò era previsto solo per istituti di assicurazione e IFDS.

2.1.11 Nuovi prodotti, pratiche commerciali e tecnologie (art. 22)

L’adeguamento dell’art. 22 (art. 21 della versione finora vigente) è conseguente alla raccomandazione 15 del GAFI («New technologies»). Nell’ambito di questa disposizione, l’intermediario finanziario è tenuto a prendere in considerazione i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo che sorgono in seguito (i) allo sviluppo di nuovi prodotti o di nuove pratiche commerciali, compresi i nuovi meccanismi di distribuzione, e (ii) all’uso di tecnologie nuove o in evoluzione per prodotti nuovi o esistenti. La valutazione dei rischi e la loro taratura devono avvenire prima del lancio di un nuovo pro- dotto, dell’introduzione di una nuova pratica commerciale o dell’uso di tecnologie nuove o in evoluzio- ne. Nel quadro della gestione dei rischi, l’intermediario finanziario è obbligato anche a identificare, limitare e controllare in modo adeguato i rischi che emergono e ad affrontarli seguendo le regole e i processi interni appositamente predisposti.

2.1.12 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro (art. 23)

Come specificato all’art. 6 LRD, nell’attuazione della suddetta legge gli intermediari finanziari devono adottare un approccio basato sul rischio. L’intermediario finanziario è tenuto a identificare l’oggetto e lo scopo della relazione d’affari auspicata dalla controparte. Inoltre l’estensione delle informazioni da richiedere avviene in funzione del rischio rappresentato dalla controparte. L’intermediario finanziario deve suddividere i propri clienti in almeno due categorie: quelli con rischio di riciclaggio normale e quelli con rischio di riciclaggio superiore, definendo in genere autonomamente i criteri di classificazio- ne. Fanno eccezione le persone straniere politicamente esposte e le banche corrispondenti estere che rappresentano sempre relazioni d’affari a rischio superiore (vedi art. 13 cpv. 3).

Il punto di partenza per definire i criteri e le categorie di rischio è dato da un’analisi dei rischi che iden- tifica, rileva, esamina e misura i rischi a cui va incontro l’intermediario finanziario. Appoggiandosi sui risultati ricavati, egli determina le misure da adottare per la gestione, il condizionamento, il controllo, la reportistica e il monitoraggio di questi rischi.

Già oggi gli intermediari finanziari impostano il loro processo di gestione dei rischi di riciclaggio di de- naro su analisi periodiche e sistematiche dei rischi di riciclaggio di denaro ai quali sono esposti. L’art.

23 cpv. 3 inserito ora nell’ORD-FINMA accoglie questo dato di fatto.

La disposizione prevede che l’intermediario finanziario debba svolgere, in base al settore in cui opera e al tipo di relazioni d’affari che intrattiene, un’analisi dei rischi al fine di individuare i rischi di riciclaggio

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di denaro e di finanziamento del terrorismo connessi alla sua attività. Come criterio ausiliare può con- siderare in particolare il domicilio dei clienti finali, la presenza geografica dell’istituto, il segmento dei clienti gestiti e i prodotti e servizi offerti. Di seguito sono specificati i dettagli al riguardo.

1. Sede o domicilio dei clienti finali: per la piazza finanziaria svizzera i clienti di paesi ad alto tasso di criminalità (p. es. corruzione, traffico di droga, tratta di esseri umani) e i clienti di paesi colpiti da sanzioni devono essere classificati come rischi superiori. Il primo raggruppamento è basato sul fatto che, tipicamente, i valori patrimoniali generati sulla base di un crimine vengono portati fuori dal paese di origine per essere depositati in un luogo sicuro o trasferiti oltre frontiera per occultare la loro provenienza. Per una clientela di questo genere, la stabilità e la sicurezza offer- te dalla piazza finanziaria svizzera è particolarmente attrattiva. Per quanto riguarda il secondo raggruppamento, l’intermediario finanziario deve tenere presente che non è consentito intratte- nere relazioni d’affari con determinate persone o imprese specificate nominate e che non sono ammessi flussi di denaro in rapporto a determinate transazioni. Le relazioni d’affari con persone fisiche o giuridiche colpite da sanzioni sono tassativamente proibite. Inoltre, le sanzioni a carico di determinati stati e governi possono far sorgere interrogativi circa il perseguimento penale in questi paesi, ragione per cui occorre prestare particolare attenzione ad eventuali retroscena criminosi dei valori patrimoniali in questione.

2. Presenza geografica dell’istituto: le disposizioni concernenti la prevenzione del riciclaggio di denaro e la diligenza da impiegare nella loro attuazione evidenziano differenze a volte notevoli da un paese all’altro. La presenza dell’intermediario finanziario all’estero e la conseguente su- bordinazione alla legislazione locale, che può perseguire uno standard inferiore a quello sviz- zero, è suscettibile di aumentare i rischi per un istituto. Vi è, per esempio, il pericolo che le prescrizioni meno rigide dell’unità d’affari estera e di altri istituti finanziari nella giurisdizione accresca il rischio per l’unità d’affari svizzera o per l’intero gruppo.

3. Segmento dei clienti: è possibile distinguere, per esempio, tra clienti privati e clienti aziendali. Per i clienti privati il rischio varia a seconda dell’ammontare dei valori patrimoniali conferiti. Per una persona che mira a riciclare denaro sporco, l’apporto di grossi importi è di gran lunga più interessante di numerosi conferimenti di piccola entità. D’altra parte, è più facile dissimulare valori patrimoniali acquisiti illegalmente diluendoli in patrimoni legittimi consistenti che in pa- trimoni legittimi esigui.

4. Prodotti e servizi offerti: non tutti i prodotti sono idonei in uguale misura al riciclaggio di dena- ro. Un esempio di rischio generalmente basso è rappresentato dalle operazioni di credito. In questo caso, il cliente è sottoposto a una serie di esami aggiuntivi, per esempio sulla sua sol- vibilità. Nell’interesse dell’intermediario finanziario che vuole procurarsi una certa sicurezza del rimborso del credito vengono svolti accertamenti approfonditi. Ciò porta a una riduzione del rischio. Un esempio di rischio generalmente alto è rappresentato dalla costituzione di fon- dazioni, società di sede e trust con domiciliazioni offshore e la tenuta dei loro conti. Simili strutture si prestano particolarmente a impedire la tracciabilità dei valori patrimoniali. I motivi sono da ricercarsi in una molteplicità di fattori: l’avente economicamente diritto ai valori patri- moniali non è obbligato a palesarsi verso l’esterno, la costituzione risulta in molti casi semplice e possibile in ogni parte del mondo con una preferenza per le domiciliazioni offshore, la crea-

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zione di più società permette un trasferimento oltre frontiera rapido e agevole di somme anche ingenti.

L’allestimento e l’esecuzione dell’analisi dei rischi vengono effettuati dal servizio di lotta contro il rici- claggio di denaro. L’estensione della valutazione dipende dalla natura e dalla dimensione dell’attività dell’intermediario finanziario. L’analisi dei rischi deve essere documentata in forma scritta, verificata periodicamente e, se necessario, adeguata. La ratifica compete al consiglio di amministrazione o alla direzione generale, dato che i risultati di questa analisi hanno rilevanza anche per decidere la politica dei rischi e fissare i mercati target e i segmenti di clientela strategici.

L’analisi dei rischi serve all’intermediario finanziario anche per adottare e attuare in modo efficiente e proporzionato alle risorse le misure volte alla gestione e al contenimento dei rischi. Se svolta in modo ottimale porta a un trattamento diversificato dei settori operativi in cui sono presenti rischi superiori e quelli in cui sono presenti rischi più bassi.

L’esigenza di allestire un’analisi dei rischi risulta dalla raccomandazione 1 del GAFI («Assessing risks and applying a risk-based approach») che impone ai singoli Stati e agli intermediari finanziari di ap- prontare i provvedimenti necessari per identificare e valutare i rischi di riciclaggio di denaro e di finan- ziamento del terrorismo.

2.1.13 Direttive interne (art. 25)

Il primo adeguamento dell’art. 24 della versione finora vigente concerne il nuovo cpv. 2 lett. k che estende i requisiti minimi in materia di direttive interne. Fino a questo momento le direttive interne hanno previsto soprattutto criteri e linee essenziali nel senso di principi (lett. a-j). In pratica e nella maggior parte dei casi le direttive interne vanno però ben oltre i principi, definendo l’organizzazione strutturale e funzionale destinata all’attuazione degli obblighi di diligenza secondo la LRD resp. le di- sposizioni di esecuzione. Il nuovo art. 25 cpv. 2 lett. k tiene conto di questa prassi e perfeziona anche sul piano formale quanto gli intermediari finanziari mettono in atto già ora.

Il secondo adeguamento concerne il nuovo cpv. 2 lett. l in cui viene sancito l’obbligo a carico dell’intermediario finanziario di regolare e fissare in forma scritta la ripartizione interna all’impresa dei compiti e delle competenze tra il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro e le altre unità aziendali incaricate dell’applicazione degli obblighi di diligenza. In concreto, con la nuova disposizione si pre- scrive una chiara regolamentazione e una delimitazione dei compiti e delle competenze tra la first e la second line of defense, in altri termini tra le unità di front office, il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro e/o le altre unità d’affari preposte all’adempimento degli obblighi di diligenza. La regolamenta- zione è giustificata dal fatto che l’elenco dei compiti del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro riportato agli artt. 23 e 24 non è esaustivo. La nuova regolamentazione deve sollecitare l’intermediario finanziario ad attenersi a una precisa assegnazione dei compiti e ha come scopo ultimo quello di defi- nire le responsabilità interne. Intenzionalmente non sono state impartite istruzioni sulle modalità di attuazione.

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2.1.14 Comportamento in assenza di una decisione delle autorità (art. 29)

La modifica dell’art. 28 cpv. 1 della versione finora vigente si è resa necessaria in seguito all’adeguamento a livello di legge del sistema di comunicazione in cui si stabilisce che la comunica- zione al MROS secondo l’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD non comporta alcun blocco immediato dei valori patrimoniali. Il blocco dei beni scatta solo dopo la notifica della decisione del MROS di trasferire alle autorità di perseguimento penale il caso segnalato. A causa del cambiamento del sistema e dell’estensione dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 9 cpv. 1 lett. c LRD, sotto l’intestazione dell’articolo «comportamento in assenza di una decisione delle autorità» vengono ora distinte le diver- se fattispecie da utilizzare come base per l’intermediario finanziario che deve decidere se e come proseguire la relazione d’affari.

Nelle fattispecie di cui al cpv. 1 lett. a nn. 1 e 2 l’intermediario finanziario non deve procedere al blocco dei valori patrimoniali a cui si riferisce la comunicazione. Si tratta del caso in cui l’intermediario finan- ziario ha fatto una comunicazione secondo l’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD e non ha ricevuto dal MROS entro venti giorni lavorativi secondo l’art. 23 cpv. 5 LRD alcuna risposta (n. 1) o ha ricevuto una notifica in cui si dice che la comunicazione non verrà inoltrata a un’autorità di perseguimento penale (n. 2). Nel caso previsto al cpv. 1 lett. a n. 3 l’intermediario finanziario ha ricevuto dal MROS entro venti giorni lavorativi dall’avvenuta comunicazione secondo l’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD una notifica in cui si dice che la comunicazione è stata inoltrata a un’autorità di perseguimento penale. Se ciò si verifica, l’intermediario finanziario deve bloccare i valori patrimoniali a cui si riferisce la comunicazione. Tutta- via, se entro cinque giorni lavorativi secondo l’art. 10 cpv. 2 LRD dal momento in cui il MROS ha in- formato l’intermediario finanziario dell’inoltro della comunicazione, non perviene a quest’ultimo una decisione dell’autorità competente, il blocco non va mantenuto.

Il cpv. 1 lett. b riguarda esclusivamente le comunicazioni secondo l’art. 9 cpv. 1 lett. c LRD. In esso si tratta la questione dei dati riguardanti attività terroristiche sulla base della Risoluzione 1373 del Consi- glio di sicurezza dell’ONU. Il termine di venti giorni lavorativi per la risposta del MROS non vale per questo tipo di comunicazione (argumentum a contrario dell’art. 23 cpv. 5 LRD). Secondo l’art. 10 cpv. bis 1 LRD l’intermediario finanziario deve provvedere al blocco dei valori patrimoniali a cui si riferisce la comunicazione immediatamente dopo la suddetta comunicazione. Il blocco cessa se l’intermediario finanziario entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione non riceve alcuna decisione dalle autorità di perseguimento penale.

Il cpv. 1 lett. c tratta infine il caso delle comunicazioni fatte in virtù del diritto di comunicazione secondo ter l’art. 305 cpv. 2 CP. Anche qualora venga fatta una comunicazione esercitando il proprio diritto di comunicazione, il MROS informa sempre l’intermediario finanziario se intende inoltrare o meno tale comunicazione alle autorità di perseguimento penale. Il MROS non è vincolato a un termine, nono- stante ciò l’intermediario finanziario deve attendere la sua notifica. Se il MROS informa che la comuni- cazione è stata inoltrata a un’autorità di perseguimento penale, l’intermediario finanziario deve prov- vedere al blocco dei valori patrimoniali a cui si riferisce la comunicazione.

Il cpv. 2 viene aggiunto in seguito alle nuove disposizioni della LRD entrate in vigore il 1° novembre 2013 che riconoscono al MROS, a partire da tale data, nuove possibilità per raccogliere informazioni complementari al fine di svolgere la sua analisi di una comunicazione ricevuta. Secondo gli artt. 11a e

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30 LRD, per completare la sua analisi il MROS ha la facoltà di rivolgersi sia all’intermediario finanziario autore della comunicazione che a un altro intermediario finanziario coinvolto nella transazione così come a uffici partner esteri (cosiddetti Financial Intelligence Units, FIU). Qualora si configurino le fatti- specie previste all’art. 23 cpv. 4 LRD, la denuncia alle autorità di perseguimento penale di competenza deve avvenire immediatamente, come in precedenza. In alcune situazioni – per esempio, nel caso in cui il MROS chieda informazioni a un ufficio partner estero – è ipotizzabile che la denuncia alle autori- tà di perseguimento penale venga sporta prima della ricezione di informazioni complementari probanti dall’ufficio partner estero. Se entro cinque giorni lavorativi non viene inviata alcuna decisione dalle autorità di perseguimento penale all’intermediario finanziario, quest’ultimo può decidere discrezional- mente se e come proseguire la relazione d’affari. Dato che il quadro dei fatti suffragati da prove può mutare in seguito alla ricezione di maggiori informazioni, è importante che l’intermediario finanziario abbia l’obbligo di consentire il prelievo di importanti valori patrimoniali solo in una forma tale da con- sentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia.

2.1.15 Relazioni d’affari dubbiose e diritto di comunicazione (art. 30)

L’art. 29 cpv. 1 della versione finora vigente viene adeguato per tenere conto dell’ampliamento dell’art. bis 305 n. 1 CP. La modifica apportata all’art. 30 precisa che il diritto di comunicazione vale anche per le fattispecie di cui all’art. 9 cpv. 1 lett. c LRD in cui il necessario «motivo di ritenere» che i dati relativi a una persona o a un’organizzazione trasmessi dalla FINMA o da un OAD corrispondano ai dati di una controparte, di un avente economicamente diritto ai valori patrimoniali o di un soggetto autorizzato a firmare di una relazione d’affari o di una transazione non è sufficiente per una comunicazione secondo l’art. 9 LRD.

2.1.16 Interruzione della relazione d’affari (art. 31)

L’adeguamento del cpv. 1 è di natura puramente linguistica. Al cpv. 3 si dice che, qualora le condizioni previste per l’obbligo di comunicazione secondo l’art. 9 cpv. 1 LRD siano soddisfatte o sia stata fatta ter una comunicazione secondo l’art. 305 cpv. 2 CP, la relazione d’affari con la controparte non possa essere interrotta.

2.1.17 Esecuzione di ordini dei clienti (art. 32)

L’art. 32 viene aggiunto in seguito all’introduzione dell’art. 9a LRD. In base alla nuova disposizione un intermediario finanziario è tenuto a eseguire gli ordini dei clienti che concernono i valori patrimoniali ter oggetto di comunicazione secondo l’art. 9 cpv. 1 lett. a o c LRD oppure secondo l’art. 305 cpv. 2 CP. Con questa regola viene minimizzato il rischio che il cliente dell’intermediario finanziario possa sospet- tare che ci sia stata una comunicazione e sia indotto a tentare di sottrarre nuovamente i valori patri- moniali a un’eventuale confisca da parte delle autorità di perseguimento penale. Il nuovo sistema im- plica peraltro un ruolo fondamentale assunto dalla ricerca (successiva) della traccia della transazione, il cosiddetto paper trail. In generale, il paper trail deve essere garantito in caso d’interruzione di una relazione d’affari. Non è questo il caso, per esempio, di una chiusura di conto con versamento del saldo in contanti.

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2.2 Banche e commercianti di valori mobiliari (titolo 2)

Gli adeguamenti del titolo 2 sono connessi allo stralcio della tematica LICol dal cap. 2 della versione finora vigente e alla nuova regolamentazione dettagliata di cui al titolo 3. Pertanto, nell’intestazione viene tolto il termine «direzioni di fondi». Il titolo si chiama ora: «disposizioni particolari per banche e commercianti di valori mobiliari».

2.2.1 Obbligo dell’identificazione della controparte, dell’accertamento del detentore del con- trollo e dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali (art. 34)

Nell’intestazione dell’art. 34 viene aggiunto il termine resp. il concetto di detentore del controllo, diven- ta così: «obbligo dell’identificazione della controparte, dell’accertamento del detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali». Spiegazioni più approfondite sul concetto di detentore del controllo sono riportate al punto 2.6.

Il cpv. 1 viene completato in seguito all’introduzione del concetto di detentore del controllo e accorciato a causa dello stralcio della tematica LICol dal cap. 2 della versione finora vigente. Viene inserito inoltre un rimando alla CDB 15.

Anche la modifica del cpv. 2 è conseguente allo stralcio della tematica LICol dal cap. 2 della versione finora vigente. Il rimando alla CDB è stato aggiornato.

2.2.2 Relazioni di banca corrispondente con banche estere (art. 36)

Il nuovo cpv. 4 aggiunto all’art. 34 della versione finora vigente si riferisce alle indicazioni fornite per gli ordini di bonifico secondo l’art. 10 ORD-FINMA ed è volto a garantire che i dati trasmessi dalla banca di partenza arrivino alla banca di destinazione quando il bonifico viene svolto attraverso una banca intermediaria.

2.3 Direzioni di fondi, società d’investimento ai sensi della LICol e gerenti pa- trimoniali ai sensi della LICol (istituti ai sensi della LICol) (titolo 3)

Ragioni a monte della nuova regolamentazione a livello dell’ORD-FINMA:

La revisione della LICol effettuata nel 2013 ha comportato un adeguamento della formulazione dell’art. bis 2 cpv. 2 lett. b e b LRD. In questo contesto è emersa l’esigenza di una regolamentazione chiara per gli istituti sottoposti a cui rispondono i nuovi capitoli del progetto di ordinanza contenenti disposizioni specifiche per gli istituti ai sensi della LICol.

Rischio LRD nell’ambito LICol:

Si può qualificare in generale il rischio di riciclaggio di denaro nel settore della gestione di fondi come moderato. La prima fase del processo di riciclaggio di denaro consiste nell’infiltrazione di capitali ille-

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gali nel sistema finanziario legale. I flussi di denaro non transitano direttamente dal cliente alle direzio- ni di fondi, alle società d’investimento ai sensi della LICol e ai gerenti patrimoniali ai sensi della LICol (insieme «istituti ai sensi della LICol»), ma i valori patrimoniali affidati a un istituto ai sensi della LICol vengono versati alla banca depositaria dell’investimento collettivo di capitale dalla banca degli investi- tori finali. Vi è dunque un controllo a vari livelli. Occorre considerare anche che gli istituti ai sensi della LICol normalmente non hanno contatti diretti con gli investitori. Le sottoscrizioni sono spesso condotte da banche e commercianti di valori mobiliari che, a loro volta, sono sottoposti a sorveglianza pruden- ziale. Trova quindi giustificazione il fatto che gli istituti ai sensi della LICol godano di alcune agevola- zioni. Sono esclusi i casi che presentano un rischio di riciclaggio di denaro normale, cioè un rischio non ridotto, per esempio una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SACOL) che abbia contatti diretti con gli investitori finali, una direzione del fondo o un gerente patrimoniale che propongano una gestione patrimoniale individuale o una direzione del fondo che tenga essa stessa dei conti di quote o chieda alla banca depositaria di incorporare i diritti in carte valori senza valore nominale secondo l’art. 108 cpv. 2 OICol.

Nozione di società d’investimento ai sensi della LICol:

Il termine di società d’investimento ai sensi della LICol citato all’art. 3 cpv. 1 lett. a comprende le SICAV, le SICAF e le SACOL.

Quotazione in borsa:

In caso di sottoscrizione di quote di investimenti collettivi di capitale quotati in borsa non viene richie- sto l’adempimento degli obblighi di diligenza previsti. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che le negozia- zioni in borsa sono disciplinate da prescrizioni in materia di trasparenza e avvengono tramite banche e commercianti di valori mobiliari a loro volta sottoposti alla LRD.

2.3.1 Direzioni di fondi e società d’investimento ai sensi della LICol (art. 39)

Obblighi di diligenza e valore di soglia:

La soglia per l’identificazione del sottoscrivente o l’accertamento del detentore del controllo e/o dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali è fissata a CHF 15 000. Questa soglia è da intendersi nel quadro sia delle possibilità di sottoscrizione per un investitore che delle agevolazioni previste ai cpv. 2 e 3 per le direzioni di fondi e le società d’investimento ai sensi della LICol.

In base alla prassi seguita, un investitore ha due modi di sottoscrivere la quota di un investimento collettivo di capitale.

1. Sottoscrizione tramite banca: se un investitore sottoscrive una quota tramite banca, la sola con- seguenza – secondo il sistema implementato nel progetto– è che le direzioni dei fondi e le so- cietà d’investimento ai sensi della LICol devono identificare la banca nella sua qualità di sotto- scrivente secondo il cpv. 1, qualora la somma di sottoscrizione superi CHF 15 000. In generale, il detentore del controllo o l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali non dovrebbe

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essere accertato, dato che nella maggior parte dei casi la banca rientra nell’eccezione prevista dalla CDB concernente le relazioni d’affari con banche e commercianti di valori mobiliari sotto- posti a una sorveglianza prudenziale appropriata. Se, per contro, la banca estera non sia sotto- posta né a una sorveglianza prudenziale appropriata né a una regolamentazione LRD adegua- ta, aumenta il rischio di riciclaggio e non è più giustificata l’agevolazione.

2. Emissione di carte valori senza valore nominale da parte della banca depositaria: in questo caso, più raro, l’investitore chiede alla banca depositaria di incorporare i diritti in carte valori senza valore nominale secondo l’art. 108 cpv. 2 OICol. Se ciò si verifica non può essere con- cessa alcuna agevolazione nell’adempimento degli obblighi di diligenza. Questa fattispecie deve essere trattata come un’operazione di cassa secondo la CDB, in modo che le direzioni di fondi e le società d’investimento ai sensi della LICol siano tenute a identificare il sottoscrivente e ad ac- certare il detentore del controllo o l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali a partire da CHF 15 000. Lo stesso vale se l’investitore effettua la sottoscrizione direttamente presso la direzione del fondo.

Coinvolgimento della banca depositaria nell’adempimento degli obblighi di diligenza:

La regola stabilita al cpv. 3 tiene conto del principio secondo cui nell’ambito LICol sono le banche de- positarie a intrattenere contatti diretti con il sottoscrivente e non le direzioni di fondi o le SICAV e SICAF. È prevista in particolare un’agevolazione nell’obbligo di documentazione.

2.3.2 Gerenti patrimoniali di società di investimenti collettivi di capitali esteri (art. 40)

Occorre innanzitutto fare una premessa: il campo di applicazione dell’art. 40 è circoscritto unicamente ai gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitali esteri. Conformemente alla LRD, i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitali svizzeri sono esonerati dall’adempimento degli obblighi formali di diligenza, nello specifico dall’identificazione della controparte e dall’accertamento del deten- tore del controllo e dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali, poiché il rischio LRD insito nella gestione di investimenti collettivi di capitali svizzeri è considerato basso. In primo luogo il commit- tente del gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitali svizzeri è la direzione del fondo, cioè un intermediario finanziario sottoposto a sorveglianza prudenziale. In secondo luogo vengono svolti dei controlli LRD a diversi livelli (direzione del fondo, banca depositaria, banca di fiducia dell’investitore ed eventualmente gerente patrimoniale dell’investitore) per quanto riguarda il detentore di quote di fondi svizzeri.

Secondo il cpv. 1 i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitali esteri sono esonerati dall’adempimento degli obblighi formali di diligenza, nello specifico dall’identificazione della contropar- te e dall’accertamento del detentore del controllo o dell’avente economicamente diritto ai valori patri- moniali, se la società di investimenti collettivi di capitali estera o la sua società di gestione sottostà a una sorveglianza prudenziale appropriata e a una regolamentazione adeguata in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La disposizione sarebbe applicabile, per esempio, alla gestione di OICVM UE o di FIA UE. Il gerente patrimoniale è esonerato anche nel caso in cui sia in grado di dimostrare l’applicazione di una regolamentazione LRD adeguata da parte

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di un altro intermediario finanziario che sottostà a una sorveglianza prudenziale appropriata. Ciò po- trebbe verificarsi, per esempio, quando il custodian o il promotor di un fondo offshore è una banca sottoposta a sorveglianza prudenziale.

La regola sancita al cpv. 2 rappresenta l’applicazione per analogia dell’art. 39 cpv. 2 per gerenti patri- moniali di società di investimenti collettivi di capitali esteri, secondo cui questi non devono procedere all’accertamento del detentore del controllo resp. dell’avente economicamente diritto ai valori patrimo- niali se vi sono i presupposti menzionati.

2.4 IFDS (titolo 5) – Identificazione della controparte (art. 3 LRD) (cap. 1)

2.4.1 Informazioni necessarie (art. 43)

I cpv. 3 e 4 dell’art. 39 della versione finora vigente vengono riuniti nel cpv. 3 riformulato. È così possi- bile verificare, come nel progetto CDB 15, l’identità della persona che instaura la relazione d’affari a nome della persona giuridica anche mediante l’attestazione di autenticità della firma.

2.4.2 Persone giuridiche, società di persone e autorità (art. 45)

Le autorità non possono essere identificate con le stesse modalità impiegate per le persone fisiche o le persone giuridiche. Il cpv. 3 chiarisce in che modo un IFDS deve identificare un’autorità come con- troparte.

Per autorità svizzere si intendono la Confederazione, i Cantoni e i Comuni compresi i suoi enti. Il ter- mine di autorità estere è preso nell’accezione assunta nel diritto estero di pertinenza.

2.4.3 Attestazione di autenticità (art. 47)

Il nuovo cpv. 2 dell’art. 43 della versione finora vigente tiene conto della crescente digitalizzazione e deve essere considerato come un’alternativa alla presentazione fisica di una copia autenticata.

2.4.4 Operazioni di cassa (art. 49)

Il valore di soglia specificato al cpv. 1 lett. b per le operazioni di cassa viene abbassato da CHF 25 000 della versione finora vigente a CHF 15 000. La riduzione è una conseguenza della rac- comandazione 10 del GAFI che prevede un valore di soglia di USD/EUR 15 000 per le transazioni occasionali (occasional transaction). A causa dell’andamento del tasso di cambio del franco svizzero contro dollaro USA ed euro registrato negli ultimi anni, il valore di soglia di CHF 25 000 non è più giu- stificato. Anche l’art. 58 cpv. 1 lett. b viene adeguato al nuovo valore.

L’aggiunta della congiunzione «e» al cpv. 3 lett. b rende più precisa la disposizione che concerne i supporti dati non riscrivibili nell’ambito dei mezzi di pagamento elettronici. Una rinuncia all’identificazione è prevista pertanto solo se i presupposti di cui alle lett. a-c sono soddisfatti cumulati-

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vamente. Ciò corrisponde alla prassi seguita ed è inoltre già presente nella versione francese dell’ORD-FINMA (art. 45 della versione finora vigente).

2.5 IFDS (titolo 5) – Accertamento dell’avente economicamente diritto

all’azienda e ai valori patrimoniali (cap. 2)

Il cap. 2 del titolo 5 («disposizioni particolari per IFDS») affronta il tema dell’accertamento dell’avente economicamente diritto all’azienda e ai valori patrimoniali ed è suddiviso in due sezioni.

La sezione 1 («detentore del controllo») si allinea alla nuova regolamentazione sancita all’art. 4 cpv. 2 lett. b LRD, introdotta per accogliere le raccomandazioni 10 e 24 del GAFI. In essa viene disposto che un intermediario finanziario deve provvedere all’accertamento dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali nel caso in cui la controparte sia una persona giuridica con attività operativa. La novità consiste nel fatto che, per definizione, l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali di una persona giuridica con attività operativa configura o deve essere sempre una persona fisica. Se- condo l’art. 2a cpv. 3 LRD l’accertamento della persona fisica si svolge in base a una procedura a 7 cascata (vedi in proposito punto 2.6.1) .

Per attuare la disposizione legale vengono ripresi e introdotti agli artt. 54-56 del progetto il concetto di detentore del controllo creato dall’ASB e l’apparato concettuale finalizzato all’accertamento del deten- tore del controllo. In concreto, il concetto di detentore del controllo serve ad accertare la persona fisica o la(e) persona(e) fisiche avente/i economicamente diritto alla società.

La sezione 2 («avente economicamente diritto ai valori patrimoniali») riguarda principalmente l’accertamento della persona fisica avente economicamente diritto ai valori patrimoniali apportati nella relazione d’affari. Regola inoltre l’accertamento dell’avente economicamente diritto ai valori patrimo- niali di persone giuridiche o società di persone che non esercitano un’attività operativa.

2.6 IFDS (titolo 5) – Detentore del controllo (sezione 1)

Spiegazioni introduttive:

Analogamente a quanto previsto nel progetto CDB 15, anche nella versione riveduta dell’ORD-FINMA il concetto di detentore del controllo viene usato non solo per le persone giuridiche, ma anche per le società di persone (ad eccezione delle società semplici, vedi in proposito punto 2.6.3). A tutta prima ciò sembra contraddire quanto disposto all’art. 2a cpv. 3 LRD in cui si parla dell’avente economica- mente diritto ai valori patrimoniali di persone giuridiche con attività operativa, ma non di società di persone. Il fatto che occorra accertare l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali anche di società di persone si desume tuttavia dall’art. 4 cpv. 1 LRD che impone all’intermediario finanziario l’obbligo di accertare l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali con la diligenza richiesta dalle circostanze. Un’eccezione a questo principio è rappresentata, secondo l’art. 4 cpv. 1 LRD, dal

7 Tale procedura trova la sua fonte al nm. 5 (b) della nota interpretativa relativa alla raccomandazione 10 del GAFI.

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caso in cui la controparte sia una società quotata in borsa o una società figlia da questa controllata a maggioranza. Ne consegue che l’accertamento dell’avente economicamente diritto ai valori patrimo- niali non è riconducibile esclusivamente alle persone giuridiche con attività operativa e che quindi l’intermediario finanziario sia tenuto a procedere all’accertamento dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali anche nelle relazioni d’affari con società di persone. Poiché, a rigore di logica, l’adempimento dell’obbligo di accertamento per le società di persone con attività operativa è parago- nabile a quello per le persone giuridiche con attività operativa piuttosto che a quello per le persone fisiche e poiché l’attuazione secondo le regole per queste ultime comporterebbe notevoli difficoltà pratiche, viene utilizzato il concetto di detentore del controllo pure per le società di persone con attività operativa. Ciò trova riscontro anche nelle raccomandazioni 10 e 24 del GAFI; al mn. 16 della nota interpretativa vengono esplicitamente comprese anche «other legal persons» (p. es. partnerships). Non vi sono dunque motivi che ostino all’applicabilità alle società di persone.

Sulla scorta di queste riflessioni, il concetto di detentore del controllo viene adottato, analogamente a quanto previsto nel progetto CDB 15, anche per le società di persone (ad eccezione delle società semplici).

2.6.1 Principio (art. 54)

I cpv. 1-3 illustrano l’iter della procedura a cascata prevista per i chiarimenti del caso. Con il termine di detentore del controllo si designano tutte le persone indicate di seguito.

1. In una prima fase occorre accertare le persone fisiche che detengono una partecipazione di almeno il 25% delle quote sociali o dei diritti di voto della persona giuridica o della società di persone. A questo scopo il rappresentante della persona giuridica o della società di persone deve fornire all’IFDS una dichiarazione scritta al riguardo. Per appurare la partecipazione de- terminante per le società per azioni ci si rifà al registro degli azionisti e al registro delle società o al contratto societario per le altre persone giuridiche e società di persone.

2. Se non vi sono partecipazioni determinanti in termini di quote sociali o di diritti di voto e non sia possibile quindi accertare il detentore del controllo come stabilito al cpv. 1, si procede in una seconda fase all’accertamento delle persone fisiche che esercitano il controllo della persona giuridica o della società di persone in qualsiasi altro modo manifestamente riconoscibile. L’individuazione concerne il detentore del controllo e non il detentore fiduciario delle parti.

3. Nel caso in cui non sia possibile accertare persone né come stabilito al cpv. 1 né come stabilito al cpv. 2, si deve accertare l’identità del membro superiore della direzione generale. In concreto occorre richiedere una copia del passaporto del CEO resp. del direttore. In genere questa per- sona non è l’«avente economicamente diritto ai valori patrimoniali» in senso classico. Si tratta pertanto di una misura alternativa.

Il principio di procedura a cascata sopra esposto viene applicato indipendentemente dal fatto che il detentore del controllo eserciti il controllo in modo diretto/lineare o indiretto/non lineare: il controllo è diretto quando i detentori del controllo possiedono una partecipazione diretta delil 25% o più delle quote sociali o dei diritti di voto o controllano direttamente la società in altro modo manifestamente

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riconoscibile. Il controllo indiretto viene esercitato innanzitutto da altre persone giuridiche che deten- gono una partecipazione di almeno il 25% delle quote sociali o dei diritti di voto. In questi casi, si risale attraverso le società che esercitano il controllo lineare alle persone fisiche che vi stanno dietro e che esercitano il controllo delle società intermedie (looking through). Vi è controllo delle società intermedie quando le persone fisiche che agiscono in secondo piano le dominano o le controllano effettivamente (p. es. decidendo la politica aziendale e/o nominando gli organi direttivi).

Il cpv. 4 mostra il campo di applicazione di queste disposizioni. In base a quanto stabilito, nell’accertamento del detentore del controllo deve essere seguito il principio di procedura a cascata sia all’avvio della relazione d’affari che nelle operazioni di cassa e nei trasferimenti di denaro e di valo- ri secondo gli artt. 49 e 50. L’accertamento del detentore del controllo è da ripetersi qualora nel corso della relazione d’affari sorgano dubbi circa l’esattezza o l’attualità dell’accertamento fatto in preceden- za (art. 67 ORD-FINMA).

2.6.2 Informazioni richieste (art. 55)

Secondo il cpv. 1 l’IFDS deve confermare o annotare per iscritto cognome e nome, data di nascita, nazionalità e indirizzo del domicilio del detentore del controllo.

Per la registrazione del detentore del controllo vi sono due possibilità: mediante l’utilizzo del nuovo modulo (modello) E creato dall’ASB (nell’allegato alla CDB 15) o di un modulo messo a punto dall’IFDS di contenuto equivalente oppure mediante una conferma scritta della controparte. La con- ferma scritta può avvenire ricorrendo a un estratto del registro di commercio in cui figurino i nomi dei detentori del controllo, per esempio in qualità di soci con l’ammontare della rispettiva partecipazione (p. es. sagl) o in qualità di direttori.

Il modulo E o il modulo messo a punto dall’IFDS stesso di contenuto equivalente può essere preparato dall’IFDS o da una terza persona resp. può essere compilato su indicazione della controparte. Quest’ultima deve confermare in ogni caso, apponendo la sua firma, l’esattezza dei dati contenuti. Il modulo può essere firmato dalla controparte o da uno dei suoi mandatari. Per le persone giuridiche la firma deve essere apposta dalle persone autorizzate a firmare o da un mandatario a cui è stata asse- gnata una procura da parte delle persone autorizzate a firmare.

Il cpv. 2 regola la fattispecie in cui il detentore del controllo provenga da un paese nel quale non si richiedono gli indirizzi di domicilio. In questo caso l’IFDS non può quindi né rilevare né registrare i dati di cui sopra. Al fine di mettere in chiaro che in tali circostanze non vi è violazione dell’ORD-FINMA, l’IFDS viene sollevato dall’obbligo di raccogliere i suddetti dati. Egli deve precisarne i motivi in una nota.

2.6.3 Eccezione all’obbligo di accertamento (art. 56)

Lett. a – Autorità: per le autorità non occorre risalire alle persone che agiscono in secondo piano. La regola vale sia per un’autorità controparte che per un’autorità detentrice del controllo. Per autorità

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svizzere si intendono la Confederazione, i Cantoni e i Comuni compresi i suoi enti. Il termine di autori- tà estere è preso nell’accezione assunta nel diritto estero di pertinenza.

Lett. b – Banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni di fondi, società d’investimento ai sensi della LICol, gerenti patrimoniali ai sensi della LICol, società di assicurazioni sulla vita nonché istituti di previdenza professionale esonerati dall’obbligo fiscale con sede in Svizzera: anche questi istituti non devono fornire alcuna spiegazione sui detentori del controllo.

Lett. c – Banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni di fondi, società d’investimento ai sensi della LICol, gerenti patrimoniali ai sensi della LICol, società di assicurazioni sulla vita con sede o do- micilio all’estero a condizione che siano sottoposti a una sorveglianza equivalente al diritto svizzero: per la definizione di istituti esteri si applicano le leggi specifiche del paese di domicilio.

Lett. d – Altri intermediari finanziari con sede o domicilio all’estero a condizione che siano sottoposti a una sorveglianza prudenziale appropriata e a una regolamentazione adeguata in materia di lotta con- tro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Lett. e – Società semplici: le società semplici hanno spesso un numero elevato di soci, che cambiano spesso, aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali contabilizzati. In linea di massima tali so- cietà sono esonerate dall’obbligo di accertare il detentore del controllo.

2.7 IFDS (titolo 5) – Avente economicamente diritto ai valori patrimoniali (se-

zione 2)

2.7.1 Principio (art. 57)

Il concetto di accertamento dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali è stato adeguato a livello di legge per recepire la raccomandazione 10 del GAFI. Da un lato, l’art. 4 cpv. 2 LRD, in combi- nato disposto con l’art. 2a cpv. 3 LRD, sancisce il principio generale dell’accertamento della persona fisica che, a livello di progetto , viene attuato con l’introduzione del concetto di detentore del controllo; dall’altro, l’art. 4 cpv. 1 LRD prevede che un intermediario finanziario sia tenuto ad accertare l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali con la diligenza richiesta dalle circostanze. In concreto, ciò si traduce in un abbandono del principio di presunzione finora adottato secondo cui si poteva parti- re dal presupposto che la controparte e l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali coinci- dessero. In base alla nuova regola, qualora l’intermediario finanziario ritenga che la controparte sia anche l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali deve documentarlo conformemente all’art. 7 LRD. Se non sussistono dubbi, si può limitare ad accertare l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali. Per farlo, deve confermare nel dossier di apertura del conto l’assenza di indizi che sugge- riscano la non coincidenza della controparte con l’avente economicamente diritto ai valori patrimonia- 8 li . Questo nuovo obbligo di documentazione è stabilito all’art. 57 cpv. 4 del progetto.

8 Cfr. Messaggio concernente I’attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d‘azione finanziaria (GAFI) rivedu- te nel 2012, FF 2014 563 ss, 682.

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I cpv. 1 e 2 tengono conto del nuovo concetto di detentore del controllo. Per quanto attiene al princi- pio, sancito all’art. 49 cpv. 1 della versione finora vigente, secondo cui l’IFDS deve richiedere alla con- troparte una dichiarazione scritta qualora la suddetta controparte non sia anche l’avente economica- mente diritto ai valori patrimoniali o sussistano dubbi in merito, viene fatta una distinzione in base alla tipologia della controparte coinvolta. Il cpv. 1 del progetto disciplina il caso in cui la controparte non sia una persona giuridica con attività operativa. Il cpv. 2 tratta il caso in cui la controparte sia una persona giuridica non quotata in borsa con attività operativa. Se i detentori del controllo non coincidono con gli aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali o sussistono dubbi in merito, l’IFDS deve richiede- re alla controparte una dichiarazione scritta. Ciò si verifica, per esempio, quando una società fiduciaria versa i valori patrimoniali di un cliente a proprio nome su un conto bancario a lei intestato, affidandoli alla gestione di un gerente patrimoniale a proprio nome ma per conto del cliente. La controparte della banca e del gerente patrimoniale è la società fiduciaria, l’avente economicamente diritto ai valori pa- trimoniali è però il cliente della società fiduciaria, mentre il detentore del controllo è il proprietario o il direttore della società fiduciaria.

Il cpv. 3 dell’art. 49 della versione finora vigente viene cancellato. All’art. 4 cpv. 1 LRD viene ora stabi- lito che è possibile rinunciare all’accertamento dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali se la controparte è una società quotata in borsa o una società figlia da questa controllata a maggio- ranza.

Al cpv. 4 si considera la nuova esigenza relativa all’obbligo di documentazione. Qualora l’intermediario finanziario ritenga che la controparte sia anche l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali deve documentare questa sua certezza in modo verificabile, allegando tale documentazione al dossier cliente tenuto in forma fisica o elettronica. Di conseguenza , la richiesta di una dichiarazione scritta o di una dichiarazione mediante il modulo A nonobbligatoria in tutti i casi.

2.7.2 Operazioni di cassa (art. 58)

Al termine del cpv. 3 lett. b viene aggiunta la congiunzione «e» per riprendere a livello di ordinanza la prassi già seguita (vedi spiegazioni dell’art. 49 al punto 2.4.4).

2.7.3 Informazioni necessarie (art. 60)

L’adeguamento del cpv. 1 dell’art. 52 della versione finora vigente tiene conto del fatto che, secondo la nuova impostazione, esclusivamente le persone fisiche possono essere aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali. La dichiarazione scritta della controparte sul detentore del controllo e/o sull’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali deve contenere i dati che, in precedenza, erano necessari per le persone fisiche o per proprietari di imprese individuali: cognome, nome, data di nascita, indirizzo del domicilio e nazionalità.

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2.7.4 Società di sede (art. 61)

L’art. 61 cpv. 1 prescrive che un IFDS la cui controparte sia una società di sede (secondo la definizio- ne di cui all’art. 2 lett. a) è tenuto a richiedere a quest’ultima una dichiarazione scritta che indichi chi è la persona fisica avente economicamente diritto ai valori patrimoniali.

Al cpv. 2 il termine «indizi» chiarisce che è necessario decidere caso per caso se si tratta effettiva- mente di una società di sede. Qualora sussistano dubbi si presume che sia una società di sede.

In base all’art. 2 cpv. a lett. 1 e 2 non sono considerate società di sede (i) le società che perseguono lo scopo di salvaguardare gli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un’azione comu- ne oppure perseguono fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili e (ii) le società holding. Di conseguenza, entrambe queste tipologie di società sono da trattare come perso- ne giuridiche con attività operativa o come società di persone il cui detentore del controllo deve essere accertato. In particolare le società con finalità ideali o utili alla collettività godono spesso di una grande credibilità presso l’opinione pubblica e non di raro hanno accesso a importanti risorse finanziarie ver- sate talvolta anche in contanti o in valute estere. In un’ottica complessiva, devono essere giudicate esposte ad abusi volti al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo; per questo motivo è giustificata la regolamentazione sopra descritta.

2.7.5 Unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali (art. 62)

Il nuovo cpv. 3 impone all’IFDS che intrattiene una relazione d’affari o esegue una transazione nella funzione di trustee di qualificarsi come tale nei confronti della controparte qualora anche questa sia un intermediario finanziario. Il soggetto a cui si riferisce la disposizione è pertanto l’intermediario finanzia- rio che opera in veste di trustee. A monte della nuova regola vi è la raccomandazione 25 del GAFI («Transparency and beneficial ownership of legal arrangements»). L’obiettivo primario è rendere tra- sparenti i rapporti proprietari nei trust. In questo contesto, la controparte del trustee, per esempio una banca, deve poter contare sulla collaborazione e sulla notifica degli atti da parte del trustee.

2.7.6 Intermediario finanziario sottoposto a vigilanza in virtù di una legge speciale o istituto di previdenza professionale esonerato dall’obbligo fiscale come controparte (art. 63)

Il nuovo cpv. 3 prevede una regolamentazione speciale per le assicurazioni sulla vita con gestione separata del conto/deposito. In tale contesto, e se sono soddisfatte le condizioni citate in alternativa alle lett. a-d, occorre procedere all’accertamento dello stipulante dell’assicurazione e, se non coincide con quest’ultimo, della persona che paga effettivamente i premi quale avente economicamente diritto ai valori patrimoniali. La disposizione si ritrova anche nel progetto CDB 15.

2.7.7 Società semplici (art. 65)

Secondo il nuovo art. 65, se l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali è una società sem- plice e i valori patrimoniali relativi alla relazione non superano CHF 15 000, l’IFDS può rinunciare a richiedere una dichiarazione relativa all’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali.

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2.8 IFDS (titolo 5) – Rinnovo dell’identificazione o accertamento dell’avente

economicamente diritto ai valori patrimoniali (cap. 3)

L’intestazione degli artt. 67 e 69 e alcune disposizioni di diverso tenore degli artt. 67-69 vengono com- pletate in seguito all’introduzione del concetto di detentore del controllo.

2.9 IFDS (titolo 5) – Relazioni d’affari e transazioni che comportano un rischio

superiore (cap. 4)

2.9.1 Trasferimento di denaro e di valori (art. 71)

Il nuovo cpv. 1 (inserito all’art. 61 della versione finora vigente) obbliga l’IFDS che opera nell’ambito delle operazioni di trasferimento di denaro e di valori a fissare i criteri per il riconoscimento delle tran- sazioni che comportano un rischio superiore. La disposizione rappresenta un ampliamento del cpv. 2 di tenore invariato (cpv. 1 della versione finora vigente) secondo cui se una o più transazioni che sem- brano legate tra loro raggiungono o superano l’importo di CHF 5 000 sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore. La considerazione complessiva e l’adozione esclusi- va di un valore di soglia in termini d’importo, utilizzate fino a questo momento, vengono integrate ora da criteri supplementari che devono essere fissati dall’IFDS. Un rischio superiore può configurarsi, per esempio, per le transazioni effettuate da (i) cittadini di paesi a rischio, (ii) persone senza domicilio fisso in Svizzera, (iii) persone senza attività lucrativa il cui soggiorno non ha uno stato permanente, oppure (iv) complessivamente per le transazioni che devono essere eseguite in determinati paesi (p. es. a causa di embarghi o della classificazione generale di rischio del paese). Per individuare le transazioni che comportano un rischio superiore l’IFDS è tenuto a gestire un apposito sistema informatico. Questa regola tassativa o prescrizione, definita in analogia agli artt. 14 e 20, è motivata dal rischio superiore di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo nell’ambito del trasferimento di denaro e di valo- ri e rispecchia in larga misura la prassi usualmente seguita.

Il cpv. 4, anch’esso di nuova introduzione, impone all’IFDS di tenere un elenco aggiornato degli ausi- liari che ha coinvolto e degli agenti dei gestori di sistemi. Il termine di ausiliari comprende tutte le per- sone di cui all’art. 1 cpv. 2 lett. f OAIF. Gli agenti dei gestori di sistemi sono degli intermediari finanziari che forniscono le loro prestazioni a proprio nome, ma sulla piattaforma di un terzo. Anche questa di- sposizione, che attua la raccomandazione 14 del GAFI, non dovrebbe comportare alcuna variazione sostanziale di contenuto per un IFDS. I dati disponibili presso l’IFDS aiutano in fine la FINMA a con- trollare che un ausiliario operi per un unico intermediario finanziario autorizzato o affiliato (art. 1 cpv. 2 lett. f n. 5 OAIF).

A proposito dell’art. 71 si deve precisare che l’IFDS è tenuto a rispettare anche quanto disposto all’art. 10 (indicazioni nell’ambito degli ordini di bonifico). Nei trasferimenti di denaro e di valori occorre indica- re quindi non solo le informazioni necessarie sulla controparte ordinante, ma anche le informazioni necessarie sul beneficiario.

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2.10 IFDS (titolo 5) – Obbligo di documentazione e conservazione dei docu-

menti (cap. 5)

All’art. 72 cpv. 1 lett. f è stato aggiunto che l’IFDS deve conservare una copia sia delle comunicazioni fatte per adempiere all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 9 cpv. 1 LRD che di quelle fatte eserci- ter tando il diritto di comunicazione di cui all’art. 305 cpv. 2 CP.

2.11 Disposizioni finali e transitorie (titolo 6)

Al titolo 6 vengono disciplinate le disposizioni finali e le disposizioni transitorie. Entrando in vigore, la nuova versione dell’ORD-FINMA sostituisce la versione finora vigente.

2.12 Indizi di riciclaggio di denaro (allegato)

Nell’allegato viene aggiunto un ulteriore indizio (A35) al punto III «Indizi specifici», 4 «Altro». Si tiene conto così della disposizione del nuovo art. 11a LRD in vigore dal 1° novembre 2013. Secondo l’art. 11a cpv. 2 LRD gli intermediari finanziari che, in base all’analisi di una comunicazione di sospetti fatta ter al MROS conformemente all’art. 9 LRD o all’art. 305 cpv. 2 CP, sono o sono stati coinvolti in una transazione o in una relazione d’affari oggetto della suddetta comunicazione, devono consegnare su richiesta all’Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, qualora ne siano in possesso. A questo scopo il MROS invia il modulo «Richiesta di fornitura di informazioni in conformità all’art. 11a cpv. 2 e 3 LRD» che ha elaborato autonomamente, specificando il termine di consegna dei documenti. La fornitura di informazioni non solleva tuttavia l’intermediario finanziario dall’obbligo di procedere ai chiarimenti previsti dall’art. 6 cpv. 2 lett. b LRD sulle relazioni d’affari a cui si riferisce la richiesta.

Se emergono altri indizi che fanno sorgere dubbi fondati circa la(le) relazione(i) d’affari in questione, l’intermediario finanziario è tenuto a comunicarlo al MROS nelle modalità indicate all’art. 9 LRD. In caso di semplici sospetti l’intermediario finanziario può avvalersi del diritto di comunicazione secondo ter l’art. 305 cpv. 2 CP.

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3 Conseguenze

3.1 Conseguenze per gli intermediari finanziari

Si può presumere che diverse disposizioni della nuova versione dell’ordinanza avranno ripercussioni dirette sugli intermediari finanziari sotto l’aspetto finanziario, personale e/o organizzativo.

In primo piano devono essere collocate le nuove prescrizioni concernenti l’accertamento dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali per le persone giuridiche. L’introduzione del concetto di detentore del controllo e le corrispondenti esigenze poste all’intermediario finanziario provocheranno molto probabilmente un aumento dei costi per la compliance e la documentazione ed esigeranno maggiori risorse di personale, senza contare gli adeguamenti delle infrastrutture informatiche (p. es. aggiornamento dei registri dei dati clienti). Le operazioni con persone giuridiche potrebbero risultare più complesse e allungare quindi i tempi di elaborazione. Non bisogna dimenticare che questa novità deriva direttamente dalle norme di legge rivedute.

L’estensione della definizione di PEP comporterà un carico amministrativo supplementare dovuto all’identificazione di queste persone. Si precisa peraltro che già oggi gli intermediari finanziari tengono conto di eventuali rischi insiti in una relazione d’affari con persone politicamente esposte in Svizzera, anche se tali persone non avevano finora una qualifica specifica. A seconda delle circostanze, d’ora in poi questa relazione d’affari dovrà essere considerata a rischio superiore analogamente a una relazio- ne d’affari con un cliente che non è una persona politicamente esposta, ma presenta un rischio supe- riore in ragione per esempio del suo paese di provenienza o della sua attività.

Il carico amministrativo è destinato a crescere anche a causa dei maggiori requisiti imposti all’intermediario finanziario per quanto riguarda le misure organizzative. Lo svolgimento dell’analisi dei rischi e l’ampliamento delle direttive interne assorbiranno risorse di personale.

Alcune delle modifiche dell’ordinanza avranno conseguenze dirette solo su determinati intermediari finanziari. Per esempio, gli intermediari finanziari che eseguono ordini di bonifico transfrontalieri devo- no ora registrare il beneficiario. Lo stesso vale per gli intermediari finanziari che si occupano della trasmissione di ordini di bonifico nel quadro di relazioni corrispondenti con banche estere. È ipotizzabi- le che questo nuovo obbligo corrisponda largamente a quanto già seguito nella prassi. In qualche caso dovranno essere apportati tuttavia degli adeguamenti che potrebbero comportare un ulteriore carico amministrativo. Anche le nuove disposizioni LICol concernono solo alcuni intermediari finanzia- ri. In virtù delle regole derogatorie che dovrebbero essere applicate a gran parte degli istituti sottopo- sti, non si prevede un consistente aumento generalizzato del carico amministrativo per le direzioni di fondi, le società d’investimento ai sensi della LICol e i gerenti patrimoniali ai sensi della LICol.

Considerando la congruità dell’insieme delle conseguenze, occorre osservare che il carico ammini- strativo è chiaramente indotto dalla necessaria attuazione degli standard internazionali del GAFI. Si può supporre che, a lungo termine, l’utilità sul piano individuale e sistemico della regolamentazione (stabilità, integrità e competitività della piazza finanziaria nel confronto internazionale) prevarrà sul maggiore carico amministrativo.

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3.2 Conseguenze per le istanze preposte alla vigilanza

La FINMA svolge la vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 LRD e sorveglia quindi l’osservanza delle disposizioni in materia di riciclaggio di denaro. Per l’esercizio della loro attivi- tà a titolo professionale, gli intermediari finanziari di cui all’art. 2 cpv. 3 LRD devono disporre di un’autorizzazione della FINMA oppure affiliarsi a un organismo di autodisciplina riconosciuto. La vigi- lanza relativa all’osservanza delle disposizioni in materia di riciclaggio di denaro compete pertanto alla FINMA o all’organismo di autodisciplina. In quest’ultimo caso la FINMA controlla l’attività degli organi- smi di autodisciplina.

Alla luce del sistema sopra illustrato non vi è motivo di ritenere che le disposizioni rivedute provochino un carico amministrativo considerevole per la FINMA o per gli organismi di autodisciplina. La verifica dell’osservanza delle nuove regole potrà essere integrato nei meccanismi di sorveglianza esistenti.

3.3 Conseguenze per l’economia nazionale

I cambiamenti e gli adeguamenti previsti nella nuova versione dell’ordinanza si rifanno strettamente alle prescrizioni internazionali e contribuiscono anche a soddisfare le esigenze che riguardano la tra- sparenza. Le nuove misure riducono il rischio di criminalità finanziaria e consentono alla piazza finan- ziaria svizzera di beneficiare, in generale, di un ritorno in termini d’integrità. In una prospettiva di lungo termine gli intermediari finanziari trarranno profitto dalla buona reputazione della piazza finanziaria svizzera, anche se dovranno mettere in conto esborsi talvolta più elevati per la messa in pratica dei nuovi requisiti. D’altronde, in diversi atti la normativa UE subordina l’accesso al mercato 9 10 11 all’ottemperanza delle raccomandazioni del GAFI (p. es. AIFMD , MiFID II , MiFIR ).

9 Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di inve- stimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, GU L 174 del 1.7.2011, p.1. 10 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, GU L 173 del 12.6.2014, p. 349. 11 Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, GU L 173 del 12.6.2014, p. 84.

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