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Cancelleria federale Sezione del diritto

Versione del 05.06.2015

Spiegazioni

relative alla revisione parziale

dell’ordinanza sulla consultazione (OCo)

1. Situazione iniziale

1.1 Valutazione della procedura di consultazione

Negli ultimi anni le Commissioni della gestione delle Camere federali (CdG) si sono occupate della procedura di consultazione e hanno incaricato il Controllo parlamentare dell’amministrazione (CPA) di effettuare una valutazione. La competente sottocommis- sione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha quindi stabilito che il CPA avrebbe dovuto focalizzare il proprio esame sulla prassi dell’Am- ministrazione federale in ambito di indagini conoscitive. Basandosi sul rapporto del CPA del 9 giugno 20111 (rapporto del CPA), la CdG-N ha adottato il suo rapporto del 7 settembre 20112 in cui formula diverse raccomandazioni relative a un riesame della legislazione concernente la consultazione.

In occasione del «Dialogo federalista» del 18 marzo 2011, le delegazioni del Consiglio federale e della Conferenza dei Governi cantonali hanno deciso di istituire un gruppo di lavoro composto da membri della Confederazione e dei Cantoni al fine di elabo- rare proposte di natura tecnica volte a migliorare l’attuazione del diritto federale da parte dei Cantoni. Nel rapporto del 13 febbraio 20123, il gruppo di lavoro (GL Con- federazione-Cantoni) ha proposto fra l’altro misure volte a meglio tener conto delle questioni relative all’attuazione nel quadro di consultazioni e indagini conoscitive. Que- ste raccomandazioni riguardano in particolare l’impostazione dei rapporti esplicativi sugli avamprogetti posti in consultazione, la relativa documentazione e i rapporti sui risultati della consultazione. Nel corso della seduta del 16 marzo 2012, il «Dialogo federalista» ha preso atto del rapporto del gruppo di lavoro e ha deciso di attuare le misure previste. L’attuazione delle raccomandazioni concernenti il diritto in materia di consultazione avverrà essenzialmente a livello di ordinanza.

1.2 Il messaggio del Consiglio federale

Il 6 novembre 2013 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revi- sione della legge sulla consultazione (LCo). Il relativo disegno di legge prevedeva di attuare una serie di misure in risposta alle raccomandazioni della CdG-N, che il Con- siglio federale aveva già deciso il 15 febbraio 2012. Il progetto è incentrato sui seguenti aspetti principali4.

 Rafforzare il ruolo e le competenze della Cancelleria federale (CaF): l’ordinanza deve imporre esplicitamente ai servizi responsabili di sottoporre il progetto all’esame della CaF con sufficiente anticipo rispetto all’avvio della procedura di consultazione, in modo da consentirle di verificare il rispetto delle prescrizioni legali.  Rinuncia alla distinzione fra «consultazione» e «indagine conoscitiva»: la distin- zione concettuale in uso finora è abbandonata e sostituita da due tipologie di 3 Die Umsetzung von Bundesrecht durch die Kantone. Bericht und Anträge der gemeinsamen Arbeits-

gruppe Bund-Kantone vom 13. Febr. 2012 zuhanden des Föderalistischen Dialogs vom 16. März 2012 (disponibile soltanto in ted. e franc.), www.bj.admin.ch > Temi > Stato & Cittadino > Federalismo

4 FF 2013 7619 segg.; disegno di legge: pag. 7653–7656

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consultazioni, quelle avviate dal Consiglio federale e quelle indette dai diparti- menti o dalla CaF.  Trasparenza nella comunicazione dei risultati: le due procedure sono in gran parte unificate e vengono disciplinate con maggiore precisione nella legge.  Introduzione dell’obbligo di motivare la riduzione del termine per l’inoltro dei pa- reri: il termine legale minimo impartito dalla legge è di tre mesi. Al fine di garan- tire un quadro di riferimento univoco per tutte le consultazioni, nella legge sono sanciti termini minimi prolungati a causa di vacanze o giorni festivi. In caso di riduzione del termine, i motivi materiali che rendono un progetto urgente devono essere indicati nella lettera accompagnatoria inviata ai destinatari della consul- tazione.  Rinuncia alla procedura svolta in forma di conferenza: le procedure orali do- vranno avere soltanto un carattere complementare rispetto alle procedure in forma scritta.  Rinuncia allo svolgimento di una procedura di consultazione se lo scopo definito nella legge (art. 2 cpv. 2 LCo) non è adempiuto: la prassi invalsa che in taluni casi permette eccezionalmente di rinunciare a svolgere una procedura di con- sultazione dev’essere sancita in modo trasparente ed esaustivo nella legge.

1.3 Adeguamento del progetto del Consiglio federale durante i dibattiti

parlamentari Il Consiglio degli Stati, come Camera prioritaria, ha trattato il progetto nella sessione primaverile 2014. Il 27 gennaio 2014 la Commissione delle istituzioni politiche del Con- siglio degli Stati (CIP-S) aveva sentito la Conferenza dei Governi cantonali (CdC). Le proposte della CdC sono state in parte riprese dalla CIP-S. Dopo l’entrata in materia sul progetto e la successiva deliberazione di dettaglio, il 3 marzo 2014 il Consiglio degli Stati ha deciso all’unanimità di approvare il disegno modificato5.

In qualità di seconda Camera, il Consiglio nazionale si è occupato del disegno di legge il 2 giugno 2014, su proposta della CIP-N. Nella deliberazione di dettaglio ha deciso di stralciare interamente le eccezioni allo svolgimento di una consultazione e la riduzione della cerchia dei destinatari per progetti di portata limitata. Pertanto, nella votazione sul complesso sono emerse divergenze rispetto al Consiglio degli Stati e al disegno del Consiglio federale6. In occasione dell’eliminazione delle divergenze, il 10 e il 15 settembre 2014, le Camere si sono accordate su un compromesso.

Secondo il testo adottato nella votazione finale del 26 settembre 2014 7, l’autorità re- sponsabile può rinunciare a indire una consultazione unicamente quando non sono da attendersi nuove informazioni, poiché le posizioni delle cerchie interessate sono già

5 Cfr. paragramma SP 2014 ad 13.088; Boll. Uff. 2014 S 3

6 Cfr. paragramma SE 2014; Boll. Uff. 2014 N 781

7 Cfr. testo sottoposto a referendum: FF 2014 6249

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conosciute. Una consultazione non è indispensabile neppure quando il progetto ri- guarda principalmente l’organizzazione o le procedure delle autorità federali8. Inoltre, la cerchia dei destinatari non deve essere ridotta. Il Consiglio federale aveva voluto iscrivere nella legge che la cerchia dei destinatari poteva essere ridotta se il progetto di legge aveva un’importanza minore o se interessava essenzialmente i Can- toni. Da ultimo, i dipartimenti non possono delegare la loro competenza di indire una pro- cedura di consultazione a un’unità amministrativa subordinata 9, contrariamente a quanto proposto dal Consiglio federale nel suo disegno.

2. Risultati delle sedute del gruppo di lavoro interdipartimentale «Revisione

del diritto della consultazione»

I lavori di revisione, affidati a un gruppo di lavoro interdipartimentale comprendente rappresentanti dei Cantoni e della CdC, sono stati avviati nell’ottobre 2014. La CIP-N ha chiesto di essere consultata in merito al progetto di ordinanza e la CdC ha chiesto di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni. L’entrata in vigore della modifica della legge e dell’ordinanza è prevista per il 1° aprile 2016.

L’ordinanza del 17 agosto 200510 sulla consultazione (OCo) viene adeguata nell’am- bito della modifica della legge, tenendo conto in particolare anche del rapporto del GL Confederazione-Cantoni11 menzionato in precedenza. Questo rapporto contiene rac- comandazioni volte a far sì che già in occasione della procedura di consultazione si considerino maggiormente le questioni legate all’attuazione di atti normativi della Con- federazione, in particolare da parte dei Cantoni12.

3. Consultazione della CIP-S

….

4. Risultati della consultazione (panoramica del contenuto)

....

8 Art. 3a cpv. 1

9 Art. 5 cpv. 1

10 RS 172.061.1

11 Cfr. n. 1.1 e messaggio concernente la modifica della LCo: FF 2013 7619 7625.

12 Cfr. rapporto n. 2.1, 2.2 e 2.2.4

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5. Commento ai singoli articoli

L’avamprogetto di modifica dell’ordinanza sulla consultazione (AP-OCo) è commen- tato di seguito.

I

Art. 1 Campo d’applicazione

In sede di deliberazioni parlamentari (cfr. n. 1.3) l’articolo 1 capoverso 2 LCo è stato esteso come segue: «(La legge) si applica alle procedure di consultazione indette dal Consiglio federale, da un dipartimento, dalla Cancelleria federale, da un’unità dell’Amministrazione federale o da una commissione parlamentare». Di conse- guenza anche il campo d’applicazione dell’ordinanza sulla consultazione dev’essere esteso a queste autorità. Secondo il diritto vigente l’ordinanza si applica alle consul- tazioni indette dal Consiglio federale. Con la presente modifica essa si applicherà in generale alle autorità competenti di cui all’articolo 5 LCo conformemente alla revi- sione del 26 settembre 2014 (LCo-rev.).

Secondo l’articolo 70 capoverso 2 della legge sul Parlamento (LParl)13, le disposizioni normative esecutive che si applicano all’Amministrazione federale, emanate dal Con- siglio federale o da servizi che gli sono subordinati, sono applicate anche nel settore dell’amministrazione del Parlamento, sempre che un’ordinanza dell’Assemblea fede- rale non disponga altrimenti. Questo è il caso in particolare quando il campo d’appli- cazione della legge federale contempla espressamente i Servizi del Parlamento o l’Amministrazione federale14. Le commissioni parlamentari sono menzionate esplicita- mente nella LCo-rev. Pertanto, non vi è motivo di emanare normative differenti per lo svolgimento di procedure di consultazione da parte di commissioni parlamentari o da parte delle loro segreterie. La procedura di consultazione dev’essere applicata in modo uniforme.

Art. 2 Indagini conoscitive

L’estesa unificazione delle due procedure (consultazioni e indagini conoscitive) 15 ha reso l’articolo 10 LCo privo d’oggetto; pertanto esso è stato abrogato 16. L’arti- colo 2 OCo disciplina le indagini conoscitive e quindi dev’essere a sua volta abrogato.

Art. 3 Pianificazione

Come già spiegato a proposito dell’articolo 1, la presente modifica prevede di esten- dere il campo d’applicazione dell’ordinanza. Pertanto, nell’articolo 3 per quanto ri- guarda la pianificazione (e nell’art. 4 per quanto riguarda il coordinamento) è utilizzata l’espressione «autorità responsabili».

13 RS 171.10 14 Cfr. Martin Graf, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002; marg. 3 ad

art. 70

15 FF 2013 7619 7637 seg.

16 FF 2014 6249

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Nell’ambito del gruppo di lavoro interdipartimentale «Revisione del diritto della consul- tazione», i dipartimenti hanno espresso l’auspicio di poter aggiornare costantemente l’attuale pianificazione semestrale, affinché le cerchie esterne all’Amministrazione fe- derale possano essere informate in maniera ottimale sull’eventuale rinvio dell’indizione di una procedura di consultazione o su ogni altro cambiamento della pianificazione. L’articolo 3 tiene conto di questo desiderio e stabilisce che la pianificazione sarà rego- larmente aggiornata se verranno comunicati cambiamenti da parte delle autorità re- sponsabili.

La CaF continuerà a svolgere sondaggi per garantire l’attualità della pianificazione.

Art. 4 Coordinamento

Per indicare le autorità cui spetta lo svolgimento di una procedura di consultazione è già stata introdotta l’espressione «autorità responsabili» nell’articolo 3 AP-OCo.

Secondo il diritto vigente (art. 4 cpv. 2 OCo), spetta ai dipartimenti decidere, d’intesa con la Cancelleria federale, se indire una consultazione o un’indagine conoscitiva. Questo capoverso dev’essere stralciato in seguito alla soppressione delle indagini co- noscitive. Il vigente capoverso 3 diventa il capoverso 2.

Conformemente al nuovo articolo 4a, ogni progetto per la consultazione ai sensi dell’articolo 3 capoversi 1 e 2 LCo-rev., vale a dire sia le consultazioni «obbligatorie» sia quelle «facoltative», sarà sottoposto alla Cancelleria federale per esame. L’autorità responsabile, d’intesa con la Cancelleria federale, deciderà a quel momento se svol- gere una consultazione «obbligatoria» o «facoltativa».

Art. 4a (nuovo) Consultazione della Cancelleria federale

Il nuovo articolo 4a scaturisce essenzialmente da uno scambio di corrispondenza fra la CdG-N e il Consiglio federale. Nel suo parere del 19 giugno 201217 in risposta al parere del Consiglio federale del 15 febbraio 201218, la CdG-N aveva chiesto al Con- siglio federale di pronunciarsi più dettagliatamente sulla funzione della Cancelleria fe- derale. Inoltre, la CdG-N aveva sollevato il problema della scarsa conoscenza delle disposizioni legali applicabili alla procedura da parte dei partecipanti alle consultazioni, chiedendo al Consiglio federale di esaminare approfonditamente questo tema.

Nella risposta alla CdG-N del 5 settembre 2012, in attuazione della raccomandazione 119, il Consiglio federale ha illustrato la funzione svolta dalla Cancelleria federale per l’esame delle consultazioni. Prima dell’avvio della procedura essa controlla ogni pro- getto verificando il rispetto delle disposizioni legali e l’esaustività dell’incarto. Se la Cancelleria federale e il dipartimento competente non riescono a trovare un accordo su aspetti centrali (p. es. la necessità di una procedura di consultazione su un deter- minato progetto oppure l’adempimento dei requisiti per ridurre il termine di inoltro dei

17 FF 2013 5415, n. 3.2 (www.parlamento.ch > Documentazione > Rapporti > Rapporti delle Commis-

sioni di vigilanza > Commissione della gestione CdG > Rapporti 2012; n. 3.2) 18 FF 2012 2089

19 FF 2013 7627 (n. 1.3)

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pareri), spetta al Consiglio federale prendere la decisione finale (art. 15 cpv. 3 dell’or- dinanza del 25 novembre 199820 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministra- zione, OLOGA).

In questo senso, l’autorità competente deve sottoporre il progetto per esame alla CaF con sufficiente anticipo prima dell’indizione della consultazione. La procedura interna all’amministrazione è retta dall’OLOGA21. Se la procedura di consultazione è indetta dal Consiglio federale, occorre organizzare preventivamente una consultazione degli uffici (art. 4 OLOGA). Se invece per indire la consultazione è competente un diparti- mento secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera b LCo-rev. oppure un’unità amministra- tiva secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera c LCo-rev., la procedura interna all’ammi- nistrazione è retta dall’articolo 15 OLOGA (Partecipazione di unità amministrative coin- teressate). Nella prassi questa procedura si svolge come una consultazione degli uffici. Se dopo la consultazione degli uffici permangono divergenze fra le unità amministra- tive interessate e la CaF, decide il Consiglio federale (art. 15 cpv. 3 OLOGA).

La procedura di cui all’articolo 4a capoverso 1 AP-OCo si applica anche alle commis- sioni parlamentari. Eventuali divergenze fra le commissioni competenti e la CaF sa- ranno eliminate per quanto possibile mediante un dialogo tra le parti.

Se l’autorità responsabile (unità amministrativa o commissione parlamentare) intende rinunciare a indire una procedura di consultazione obbligatoria conformemente all’ar- ticolo 3 capoverso 1 LCo-rev. deve preliminarmente consultare la Cancelleria federale.

Art. 6 Obbligo di motivare

Il presente articolo corrisponde ampiamente al diritto vigente e alla prassi. Il suo tenore è stato adeguato a quello della LCo-rev. L’obbligo di motivare la procedura di consul- tazione nella proposta al Consiglio federale è stato sancito esplicitamente nell’ordi- nanza.

Conformemente all’articolo 6 AP-OCo, l’obbligo di motivare si applica anche alle com- missioni parlamentari, le quali indicheranno le motivazioni nei loro rapporti. Tale ob- bligo si applica anche alle consultazioni facoltative indette dai dipartimenti o dalla Can- celleria federale (art. 5 cpv. 1 lett. b LCo-rev.) o dalle unità amministrative competenti dell’Amministrazione federale centrale o decentralizzata, se hanno la facoltà di ema- nare norme di diritto (art. 5 cpv. 1 lett. c LCo-rev.).

Art. 7 Entità e lingua della documentazione

Questa disposizione non deve essere applicata unicamente alle procedure indette dal Consiglio federale (cfr. vigente art. 1 OCo22). Pertanto il vigente articolo 7 capoverso

1 OCo è stralciato e l’intero articolo è ristrutturato.

20 RS 172.010.1 21 RS 172.010.1 22 Raccoglitore rosso: http//intranet.bk.admin.ch > Raccoglitore rosso > Procedura di consultazione

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Nel suo rapporto del 13 febbraio 201223 (cfr. n. 1.1), il GL Confederazione-Cantoni ha proposto di completare l’attuale capoverso 2. In particolare chiede che la documenta- zione sia completata con questioni concrete sull’attuabilità del progetto (p. es. me- diante un questionario). I servizi federali competenti sarebbero in tal modo indotti a occuparsi maggiormente delle questioni relative all’attuazione e sarebbero in grado di riconoscere eventuali difficoltà di attuazione dell’atto normativo previsto. Un questio- nario agevolerebbe inoltre la valutazione dei risultati della procedura di consultazione. La Cancelleria federale, in collaborazione con i dipartimenti e i Cantoni, potrebbe ela- borare una guida o una lista di controllo per l’allestimento del questionario.

I rappresentanti dei Cantoni in seno al gruppo di lavoro interdipartimentale hanno in- vece proposto di introdurre questo complemento nel successivo articolo 8 (cfr. cpv. 3): il rapporto esplicativo si esprime o, se del caso, solleva questioni sulla necessità di una pianificazione coordinata dell’attuazione con gli organi preposti all’esecuzione nonché sul tempo necessario all’attuazione nei Cantoni e nei Comuni.

Nelle spiegazioni riguardanti il capitolo «Tener conto delle questioni di attuazione nell’ambito della consultazione», il GL Confederazione-Cantoni precisa che le relative domande sono integrate nella lettera che accompagna il progetto posto in consulta- zione oppure in un questionario separato. La lettera accompagnatoria invita espressa- mente i destinatari a esprimere un parere (anche) su queste questioni24.

Il gruppo di lavoro interdipartimentale «Revisione del diritto della consultazione» era del parere che non fosse opportuno prevedere nell’ordinanza l’introduzione di un que- stionario separato riguardante l’attuazione come parte integrante della documenta- zione per la consultazione. Quale esigenza minima, l’articolo 9 prevede che la lettera d’informazione evochi il tema dell’attuazione.

Conformemente al capoverso 3, nel caso di consultazioni indette a titolo facoltativo (art. 3 cpv. 2 LCo-rev.) sarà eccezionalmente possibile rinunciare alla traduzione del progetto da porre in consultazione e del rapporto esplicativo. Questo si applicherà uni- camente ai progetti che hanno soltanto una portata locale o regionale e che interes- sano regioni in cui si parla soltanto una o due lingue ufficiali. L’indagine conoscitiva del 30 ottobre 2013 concernente la revisione dell’ordinanza sulle zone palustri, oggetto n. 106 Wetzikon/Hinwil, per esempio, si è svolta soltanto in tedesco poiché il suo inte- resse era esclusivamente locale.

Art. 8 Rapporto esplicativo

L’articolo 8 corrisponde sostanzialmente al diritto vigente; il testo è stato ristrutturato. Il capoverso 3 riprende la proposta formulata dal GL Confederazione-Cantoni nel rap- porto del 13 febbraio 201325 secondo cui il rapporto esplicativo riguardante un progetto da porre in consultazione dovrebbe contenere riflessioni sostanziali sulle questioni re- lative all’attuazione. Ciò obbligherebbe il legislatore a esaminare più approfondita- mente tali questioni e indurrebbe i Cantoni a pronunciarsi più spesso sul tema.

I servizi federali responsabili potrebbero fornire un contributo attivo al rapporto espli- cativo, segnatamente ponendo domande relative all’attuazione dei progetti. I servizi

23 N. 2.2.3/4. 24 N. 3.2/5 25 N. 2.2.3/2.

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cantonali (o i servizi incaricati dell’attuazione) sarebbero a loro volta obbligati a occu- parsi più concretamente delle questioni riguardanti l’attuazione e l’esecuzione, for- nendo riscontri nell’ambito della procedura di consultazione. In quest’ottica è stato in- trodotto il capoverso 3 (a tale proposito cfr. anche l’art. 7).

La struttura del rapporto esplicativo seguirà quella dei messaggi 26, salvo le rubriche che concernono punti sui quali al momento della consultazione non è ancora possibile esprimersi.

Art. 9 Lettera d’informazione ai destinatari

Il termine «lettera accompagnatoria» è sostituito con «lettera d’informazione». Questo cambiamento è dovuto al fatto che nella prassi la documentazione non viene più in- viata per posta o per posta elettronica. La lettera d’informazione, che invece è inviata ai destinatari per posta o per posta elettronica, conterrà l’indicazione (il link) dell’indi- rizzo elettronico al quale può essere ottenuta la documentazione.

Il GL Confederazione-Cantoni ritiene che i Cantoni ed eventualmente altri destinatari debbano essere espressamente invitati a pronunciarsi sugli aspetti dell’attuazione al fine di ottenere facilmente un maggior numero di riscontri 27. Questa proposta è stata integrata nel capoverso 2; di conseguenza la lettera c nel capoverso 1 è superflua.

Il vigente capoverso 2 diventa il capoverso 3. L’invio ai Cantoni sarà indirizzato alle Cancellerie di Stato all’attenzione dei Governi cantonali.

Art. 10 Elenco dei destinatari

Il capoverso 1 è stato soltanto leggermente modificato dal profilo redazionale e ade- guato alla prassi corrente. Spetta all’autorità responsabile, d’intesa con la Cancelleria federale, definire nel singolo caso le cerchie interessate. Per quanto riguarda il conte- nuto, la disposizione non va oltre il compito generale di coordinamento della CaF.

La revisione parziale dell’OLOGA28 del 30 giugno 2010 ha suddiviso l’Amministrazione federale in Amministrazione centrale e Amministrazione decentralizzata (art. 6 OLOGA). Da allora le commissioni extraparlamentari fanno parte dell’Ammini- strazione federale decentralizzata (art. 7a cpv. 1 lett. a e allegato 2 OLOGA). In seguito alla modifica dell’articolo 4 capoverso 2 lettera e LCo-rev., nel singolo caso le commis- sioni extraparlamentari interessate possono essere invitate a esprimere il loro parere nelle procedure di consultazione. Dato che il vigente articolo 10 capoverso 2 OCo esclude le unità dell’Amministrazione federale centrale o decentralizzata dall’elenco dei destinatari, occorre adeguarlo.

Art. 12 Informazione

26 Cfr. Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale: http://www.bk.admin.ch/dokumenta-

tion/sprachen/04850/05005/index.html?lang=it 27 N. 2.2.3/3. 28 RS 172.010.1

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Per motivi legati alla sistematica, il contenuto del vigente capoverso 3 riguardante la tenuta da parte della Cancelleria federale di una lista delle consultazioni in corso ac- cessibile al pubblico sarà ora disciplinato nell’articolo 13 capoverso 2.

Art. 13 Comunicazione

L’articolo 13 corrisponde alla prassi vigente. Si continuerà a pubblicare nel Foglio fe- derale soltanto le consultazioni obbligatorie (art. 3 cpv. 1 LCo-rev.). Non sembra op- portuno estendere l’obbligo di pubblicazione nel Foglio federale poiché comunque le indicazioni relative a tutte le procedure di consultazione sono pubblicate sulla corri- spondente piattaforma della Cancelleria federale.

Art. 16 Pubblicazione dei pareri

Se la procedura di consultazione è indetta dal Consiglio federale o da una commis- sione parlamentare, l’autorità incaricata di svolgere la consultazione conformemente all’articolo 6 LCo-rev. è competente per la comunicazione dei pareri e dei verbali.

Conformemente all’articolo 9 capoverso 1 lettera c LCo-rev., i pareri espressi dai par- tecipanti alla consultazione, come nel diritto vigente, dovranno essere resi accessibili al pubblico al termine della procedura di consultazione. Conformemente all’articolo 9 capoverso 2 LCo-rev., i pareri sono resi accessibili mediante l’autorizzazione alla con- sultazione, la consegna di copie o la pubblicazione in forma elettronica e possono es- sere preparati tecnicamente a tale scopo. Da alcuni anni, nella prassi i pareri sono sempre più spesso pubblicati sul sito Internet dei dipartimenti o, in modo centralizzato, sul sito Internet ufficiale della Cancelleria federale. Per motivi di trasparenza e di coe- renza, è preferibile la registrazione nella banca dati della Cancelleria federale29.

Art. 17 Procedura di consultazione in forma di conferenza

Dato che non vi saranno più consultazioni svolte in forma di conferenza (cfr. art. 7 LCo- rev.), l’articolo 17 OCo è abrogato.

Art. 20 Rapporto sui risultati

Conformemente alla proposta formulata nel rapporto del 13 febbraio 201230 del GL Confederazione-Cantoni, nel rapporto sui risultati della consultazione un capitolo spe- ciale sarà dedicato all’attuazione degli atti legislativi previsti. Lo stesso si applica ai messaggi del Consiglio federale. In tal modo, la comunicazione dei risultati delle pro- cedure di consultazione sarà più trasparente.

Art. 21 Informazione e pubblicazione

29 www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione

30 Rapporto n. 2.2.3/7 e n. 3.2/7.

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Questa disposizione è stata adeguata dal profilo redazionale. Inoltre, viene esplicita- mente sancito che, conformemente alla prassi vigente, la Cancelleria federale tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni concluse, che rende accessibile al pubblico (cpv. 3).

Art. 21a

Sotto il nuovo titolo 5°, per ragioni di sistematica occorre inserire l’obbligo di motivare la rinuncia a svolgere una procedura di consultazione nel nuovo articolo 21a OCo. Tale obbligo si applica anche alle commissioni parlamentari. La motivazione deve figurare nella proposta al Consiglio federale e, se del caso, nel messaggio o nel rapporto espli- cativo.

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II Modifica dell’ordinanza del 25 novembre 199831 sull’organizzazione del Go- verno e dell’Amministrazione (OLOGA)

Art. 15a Collaborazione con i Cantoni

In occasione del Dialogo federalista del 16 marzo 201232, il GL Confederazione-Can- toni (cfr. n. 1.1) ha fra l’altro espresso la seguente raccomandazione 33: per i progetti della Confederazione riguardanti interessi essenziali dei Cantoni, segnatamente in re- lazione all’attuazione e all’esecuzione, l’Amministrazione federale e i Servizi del Par- lamento sono tenuti a coinvolgere i Cantoni allo stadio dell’elaborazione dell’avampro- getto per esaminare questioni inerenti alla futura esecuzione. In tal modo è possibile garantire che i responsabili delle decisioni politiche (capidipartimento) ottengano già in questa fase precoce del processo legislativo informazioni concrete sull’attuazione e sull’esecuzione di un progetto. Secondo il gruppo di lavoro, questa è la misura più importante fra quelle che ha proposto. Per i progetti del Parlamento, una normativa analoga sarà inserita nell’ordinanza del 3 ottobre 200334 sull’amministrazione parla- mentare (OParl) mediante un articolo 18a.

La disposizione qui proposta è stata formulata in modo più preciso dal profilo redazio- nale rispetto a quella raccomandata nel rapporto del gruppo di lavoro.

L’obbligo di collaborare con i Cantoni si riferisce a progetti che devono essere attuati dai Cantoni e che richiedono da parte loro la messa a disposizione di risorse conside- revoli (finanze, personale, infrastrutture), comportano importanti adeguamenti organiz- zativi (in particolare l’istituzione di nuove autorità) o richiedono notevoli adeguamenti della legislazione cantonale. Lo scopo è di garantire il coinvolgimento dei Cantoni nel caso di progetti importanti. I criteri per valutare l’importanza di un progetto sono in particolare le conseguenze finanziarie per i Cantoni, il numero degli interessati (per- sone, imprese) e l’eventuale carattere controverso dal profilo politico.

Quali esempi di settori giuridici in cui una collaborazione fra Confederazione e Cantoni nell’ambito dell’attività normativa avviene correntemente oppure ha avuto luogo per singoli progetti legislativi menzioniamo fra l’altro la legislazione sulle derrate alimentari, il diritto in materia di prodotti chimici, la legge sulle professioni mediche, la NPC, la legge sulle lingue, la legislazione federale concernente le lotterie e le scommesse pro- fessionalmente organizzate (cfr. il rapporto del gruppo di lavoro pag. 11). General- mente, nell’organizzazione del progetto viene coinvolta una rappresentanza dei Can- toni.

Lett. a e b: i Cantoni sono coinvolti attraverso la CdC; essi devono avere la possibilità di organizzare autonomamente la propria rappresentanza (e, se del caso, secondo criteri politici). Non è sufficiente che il servizio competente dell’Amministrazione fede- rale consulti singoli servizi o organi cantonali specializzati. I Cantoni, dal canto loro, devono assicurare che siano messe a disposizione le risorse necessarie per il coinvol- gimento. Quando vengono designati i rappresentanti, i Cantoni devono garantire che essi rappresentino validamente gli interessi di tutti i Cantoni coinvolti (rapporto del gruppo di lavoro, pag. 35). Spetta altresì ai Cantoni garantire che tutti i Cantoni inte- ressati ricevano le principali informazioni. Possono anche rinunciare a collaborare se

31 RS 172.010.1

32 Cfr. n. 1.1

33 Rapporto n. 3.1/2; cfr. inoltre n. 2.1.3/3. e n. 2.4.3/3

34 RS 171.115

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giungono alla conclusione che ciò non è necessario o opportuno per loro, oppure se interessi divergenti non consentono una collaborazione coerente.

Lett. c: la pianificazione coordinata dell’attuazione deve permettere in particolare ai Cantoni di avere voce in capitolo quando viene stabilito il momento dell’entrata in vi- gore. In tal modo è possibile garantire che i Cantoni abbiano sufficiente tempo a di- sposizione per prendere le necessarie misure organizzative o legislative.

III Entrata in vigore

L’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza e della modifica della legge del 26 set- tembre 2014 è prevista per il 1° aprile 2016.

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