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2 settembre 2015

Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’assistenza amministrativa fi- scale (dati rubati)

Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’assistenza amministrativa fiscale (dati

1 Situazione iniziale

1.1 Punti essenziali della modifica

Secondo il vigente articolo 7 lettera c della legge sull’assistenza amministrativa fi- scale (LAAF) non si entra nel merito di una domanda se viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il di- ritto svizzero. Nell’estate del 2013 si è tenuta una consultazione concernete la modifica della LAAF, entrata in vigore il 1° febbraio dello stesso anno. Per quanto concerne l’articolo 7 let- tera c LAAF era stato proposto di limitare il testo della disposizione, in modo tale da non entrare nel merito di una domanda se si fonda su informazioni che lo Stato ri- chiedente ha ottenuto mediante un comportamento attivo a seguito di reati punibili secondo il diritto svizzero. A causa delle forti critiche espresse in occasione della consultazione si è rinunciato a modificare la disposizione per non compromettere lo scopo principale della revisione, ovvero l’introduzione di un’eccezione concernente l’informazione a posteriori delle persone legittimate a ricorrere (numerose domande erano bloccate a causa della richiesta di tutela del segreto della procedura di assi- stenza amministrativa da parte dello Stato richiedente, richiesta che non poteva es- sere soddisfatta a causa dell’assenza di una tale disposizione). Si era consapevoli che la posizione della Svizzera in relazione a dati ottenuti illegalmente era conside- rata non conforme allo standard dell’OCSE per lo scambio di informazioni a fini fiscali da parte di importanti Paesi partner e che avrebbe potuto peggiorare la valutazione della Svizzera nella seconda fase della peer review del Forum globale sulla traspa- renza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale). La presente modifica di legge tiene conto delle esigenze internazionali. Essa per- mette di entrare nel merito di una domanda di uno Stato richiedente che si fonda su informazioni originariamente ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero ma di cui è entrato in possesso nel quadro di una procedura di assistenza amministrativa e senza comportarsi attivamente. Uno Stato non si comporta in modo attivo anche quando ricava informazioni da fonti accessibili al pubblico, come ad esempio dai me- dia. Resta invece sanzionabile nell’ambito dell’assistenza amministrativa l’otteni- mento di informazioni mediante reati, ovvero non si entra nel merito di una domanda se lo Stato richiedente ha acquisito tali informazioni mediante un comportamento at- tivo che esula da una procedura di assistenza amministrativa.

1.2 Contesto internazionale

1.2.1 Standard internazionale

Secondo lo standard dell’OCSE per lo scambio di informazioni su domanda in mate- ria fiscale devono essere di principio scambiate informazioni che per lo Stato richie- dente sono «verosimilmente rilevanti». Lo standard non fa espressamente riferi- mento alla problematica della concessione dell’assistenza amministrativa quando la domanda si basa su dati rubati. Tuttavia sia l’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE sia il suo commentario stabiliscono in via definitiva le eccezioni dello scambio di informazioni. Esse sono previste soltanto in casi speciali, ad esempio lo scambio di informazioni può essere negato se contrario all’ordine pubblico. Questa categoria è molto restrittiva ed è applicabile soltanto a casi estremi come le domande motivate da persecuzioni razziste, politiche o religiose. L’attuale prassi svizzera in relazione ai dati rubati si basa sull’articolo 7 lettera c LAAF. Secondo questa disposizione non si entra nel merito della domanda se viola il 2/9

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principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute me- diante reati secondo il diritto svizzero. Tuttavia l’assistenza amministrativa non viene sistematicamente negata, ma si svolge un esame caso per caso. È possibile entrare nel merito qualora lo Stato partner basa la sua domanda non solo su informazioni ot- tenute illegalmente ma anche su altri elementi da essi indipendenti. Tali elementi sono ad esempio informazioni e documenti che lo Stato richiedente ha a disposizione grazie a proprie inchieste. In pratica gli Stati partner considerano troppo restrittiva e non conforme allo standard l’interpretazione svizzera che considera l’assistenza amministrativa chiesta in buona fede da uno Stato richiedente sulla base di una convenzione internazionale come quella di uno Stato che ha commesso un reato. Il caso più conosciuto è quello dell’In- dia, che ha presentato domande di assistenza amministrativa fondate sulla lista HSBC. Ci sono però anche altri importanti Stati partner del G20 o dell’UE che hanno espresso riserve rispetto alla collaborazione della Svizzera in questo ambito. Essi fanno valere il fatto di aver presentato in buona fede alla Svizzera le domande fon- date sulla lista HSBC1, poiché avrebbero ottenuto l’elenco sulla base di una conven- zione conforme allo standard e non avrebbero appoggiato attivamente il furto dei dati.2 Gli Stati in questione ritengono che la Svizzera dovrebbe dare seguito a queste domande poiché i dati sono stati ottenuti per via legale e non mediante reati secondo il diritto svizzero. Nel quadro della peer review il Forum globale ha già preso posizione due volte sulle basi legali della Svizzera. Nel 2011, al momento della prima fase della peer review della Svizzera era ancora in vigore l’ordinanza sull’assistenza amministrativa se- condo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI; RU 2010 4017 segg.), poi abrogata con l’entrata in vigore della LAAF. L’articolo 5 capoverso 2 let- tera c OACDI disponeva che una domanda di assistenza amministrativa estera do- veva essere respinta se si fondava su informazioni ottenute o trasmesse mediante reati secondo il diritto svizzero. Il rapporto del Forum globale sul quadro giuridico dell’assistenza amministrativa in Svizzera, pubblicato nel 2011, spiegava inoltre che se l’articolo 5 capoverso 2 OACDI va oltre il concetto dell’ordine pubblico o della buona fede avrebbe potuto creare un’ulteriore barriera non in linea con lo standard. La seconda fase della peer review deve valutare se la disposizione viene applicata nella prassi conformemente allo standard. Il vigente tenore dell’articolo 7 lettera c LAAF riprende già queste osservazioni nella misura in cui non si entra nel merito di una domanda se viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su infor- mazioni acquisite illegalmente. Anche il rapporto supplementare del mese di marzo del 2015 sulla prima fase, in cui la Svizzera veniva autorizzata a passare alla seconda fase, fa riferimento alla posi- zione della Svizzera riguardo ai dati rubati. Questa domanda è stata ampiamente di- battuta in occasione della presentazione del rapporto nella seduta del Peer Review Group del Forum globale nel mese di febbraio 2015. La delegazione svizzera ha di-

1 Il numero di domande basate su dati rubati inoltrate alla Svizzera è confidenziale e dunque non destinato alla

pubblicazione. Questa prassi è stata confermata dalla decisione A-1784/2014 del Tribunale amministrativo fede- rale. 2 Al momento degli accadimenti la Francia si era impegnata, mediante le dichiarazioni ministeriali del 28 gennaio

e del 12 febbraio 2010, a non presentare domande basandosi esclusivamente sulla lista HSBC. La Francia aveva dichiarato tuttavia che avrebbe trasmesso le informazioni della lista HSBC che li riguardano ai Paesi che avrebbero presentato domanda ufficiale alle autorità francesi sulla base di un accordo bilaterale e in seguito avrebbe informato le autorità svizzere al riguardo.

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feso l’attuale interpretazione dello standard e della LAAF rimandando al principio in- ternazionale della buona fede. La maggioranza degli Stati si è dichiarata in disac- cordo con questa prassi e ha confermato le tensioni constatate a livello bilaterale. Ad eccezione dell’India, erano tutti però d’accordo di spostare la discussione alla se- conda fase della valutazione. Nel rapporto supplementare viene raccomandato alla Svizzera di interpretare l’articolo 7 lettera c LAAF «conformemente allo standard» e si osserva che in occasione della seconda fase verrà esaminato se la prassi corri- sponde allo standard. Il rapporto supplementare riconosce quindi che una domanda contraria al principio della buona fede possa essere in teoria respinta ma una tale prassi non deve essere applicata in modo così restrittivo da impedire lo scambio di informazioni secondo lo standard. Già il rapporto del 2011 sulla prima fase conte- neva una raccomandazione simile. Tuttavia la raccomandazione del rapporto supple- mentare è di particolare importanza, poiché contrariamente alla situazione nel 2011, è stata espressa in un momento in cui nella prassi l’interpretazione della Svizzera si era rilevata già problematica viste le numerose domande basate su dati rubati.

1.2.2 Influsso dell’attuale prassi della Svizzera sulla seconda fase della

peer review Nella seconda fase verrà esaminata la prassi della Svizzera relativa all’assistenza amministrativa3 sulla base di dieci criteri di valutazione che costituiscono lo standard internazionale. L’esame si concluderà con un rapporto e una valutazione comples- siva4. Se un Paese non soddisfa uno dei dieci criteri, riceve nel migliore dei casi la valutazione complessiva «parzialmente conforme». In questo contesto la prassi in relazione ai dati rubati riveste particolare importanza perché può ripercuotersi su due criteri di valutazione: da un lato, sulla possibilità di recuperare informazioni tramite l’autorità competente svizzera (in questo caso l’Am- ministrazione federale delle contribuzioni) e dall’altro, sull’interpretazione da parte della Svizzera delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) che potrebbe essere valutata come troppo restrittiva. Dunque, malgrado un’ampia rete di conven- zioni con una clausola sullo scambio di informazioni conforme allo standard, po- trebbe essere rimproverato alla Svizzera di limitare lo scambio di informazioni in modo non conforme allo standard. Per alcuni Stati partner della Svizzera la proble- matica dei dati rubati costituisce una questione di principio che presenta anche una dimensione politica. È plausibile che l’attuale prassi della Svizzera potrebbe influire negativamente sulla valutazione complessiva della Svizzera nella seconda fase. Nel quadro dei Paesi già esaminati dal Forum globale sono già stati trattati due casi simili: il Liechtenstein e il Lussemburgo. Il Lussemburgo è stato valutato «non con- forme» a causa della sua non entrata nel merito di domande basate su dati rubati in combinazione con altri problemi, criticati in occasione della seconda fase della peer review. Di conseguenza il Lussemburgo ha cambiato in modo sostanziale la sua legi- slazione e adeguato la sua prassi ai fini della conformità allo standard. Le autorità competenti lussemburghesi operano ora soltanto un esame formale delle domande inoltrare, anche quando vi è il sospetto che le informazioni oggetto della domanda possano essere state ottenute illegalmente. Per il Lussemburgo l’entrata nel merito di

3 La seconda fase valuta lo scambio di informazioni su domanda e non concerne lo scambio automatico di infor-

mazioni. 4 La scala di valutazione ha quattro livelli: «conforme», «conforme in ampia misura», «parzialmente conforme» e

«non conforme». Le ultime due valutazioni sono considerate insufficienti secondo le direttive del G20 e del Fo- rum globale.

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una domanda di uno Stato partner dipende dunque unicamente dal fatto che la do- manda riguardi informazioni «verosimilmente rilevanti». È dunque preconizzabile an- che uno scambio di informazioni con uno Stato che ha partecipato direttamente al furto dei dati. Con l’articolo 8 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 della sua legge del 30 giugno 2010 sull’assistenza amministrativa fiscale (SteAHG; LR 353) il Liechtenstein di- spone oggi di una norma paragonabile a livello materiale con l’articolo 7 lettera c LAAF. Nonostante l’esame della seconda fase sia ancora in corso e dunque non è attualmente possibile valutare l’influsso di questa disposizione sul risultato globale della peer review del Liechtenstein, è probabile che susciterà dibattiti. Nella concreto, il Liechtenstein era già stato confrontato a domande basate su dati bancari rubati sebbene non nella stessa misura della Svizzera. Le conseguenze di una valutazione «non conforme» non sono da sottovalutare e hanno ripercussioni dirette nella prassi. Da un lato una tale valutazione offre agli altri Stati la base necessaria per applicare sanzioni economiche. Ad esempio il Lussem- burgo è stato incluso in una lista nera dal Belgio a causa della valutazione «non con- forme». Per le imprese belghe ciò significa che in futuro dovranno comunicare tutte le transazioni di oltre 100 000 euro effettuate con il Lussemburgo. Su mandato del G20, l’OCSE prepara un elenco di misure difensive che possono essere adottate contro gli Stati non conformi. Tra queste vi è ad esempio la soppressione di determi- nate deduzioni accordate alle imprese sulla base di una CDI. Le organizzazioni inter- nazionali in materia di finanziamenti, come la Banca mondiale o la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo evitano di collaborare con Stati che non si ade- guano allo standard internazionale a causa dei rischi per la propria reputazione. Una valtuazione insufficiente sminuirebbe anche la credibilità della Svizzera nei gremi in- ternazionali. Essa si ripercuoterebbe negativamente ad esempio sulla valutazione della Svizzera del GAFI e limiterebbe le sue possibilità di allacciare alleanze nonché di rappresentare i propri interessi in modo efficace e credibile in particolare nel qua- dro dell’OCSE. Il pericolo che siano adottate tali misure aumenta inoltre le incertezze nei confronti della Svizzera quale luogo di domicilio per imprese estere.

1.2.3 Sviluppi recenti

Molto è successo dal 2013, anno in cui è stata posta in consultazione la prima revi- sione della LAAF che prevedeva anche una modifica dell’articolo 7 capoverso c. Nel momento in cui la problematica dell’ottenimento illegale di dati bancari sembrava aver perso di attualità, nel mese di febbraio del 2015 è ritornata all’ordine del giorno di pubblico e autorità grazie alIa diffusione mediatica dei dati rubati alla banca HSBC. La pubblicità data al caso HSBC e la pressione politica hanno indotto maggiormente gli Stati a presentare domande alla Svizzera sulla base di dati rubati, sia tramite assi- stenza amministrativa oppure, in caso di assenza di una clausola di scambio di infor- mazioni conforme allo standard, tramite assistenza giudiziaria in materia penale. Il numero dei Paesi che hanno ricevuto la lista aumenterà. Nel mese di marzo del 2015 il ministro delle finanze francese ha annunciato che la Francia avrebbe fornito la lista HSBC tramite assistenza amministrativa a 11 Paesi, oltre ai 19 Stati che l’hanno già ricevuto. Questa situazione comporta il rischio di un possibile peggioramento delle relazioni tra la Svizzera e altri Stati partner. Ciò potrebbe minacciare i progressi rico- nosciuti e già realizzati in ambito di collaborazione in materia di assistenza ammini- strativa fiscale. Nel mese di luglio del 2014 la Svizzera ha riconoscito lo standard dell’OCSE per lo 5/9

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scambio automatico di informazioni. Qualora lo scambio automatico di informazioni entrasse in vigore come previsto dal piano del Consiglio federale, in futuro gli Stati partner dovrebbero avere meno interesse per i dati rubati, poiché dal 2018 entrereb- bero automaticamente in possesso dei dati bancari. A tal proposito occorre eviden- ziare che lo scambio automatico di informazioni non sostituirà lo scambio di informa- zioni su domanda. Fintanto che i dati della lista HSBC saranno impiegati da Paesi partner della Svizzera e i relativi reati fiscali non sono caduti in prescrizione, la Sviz- zera dovrà aspettarsi nuove domande di assistenza amministrativa sulla base degli accordi vigenti o che entreranno in vigore. Alla luce di quanto esposto e tenendo conto degli sviluppi recenti il rifiuto di collabo- rare della Svizzera non è più giustificabile e potrebbe essere interpretato come un atto di protezione nei confronti di determinate persone, unicamente perché queste fi- gurano in una lista.

1.2.4 Valutazione

Dal punto di vista del contenuto la precisazione nell’articolo 7 lettera c LAAF segue per l’essenziale la formulazione del 2013 proposta nel quadro della procedura di con- sultazione concernente la revisione della LAAF. Essa precisa la portata della buona fede. Il principio della buona fede è sancito anche dall’articolo 31 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 19695 sul diritto dei trattati. Secondo questa disposizione un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo. Nella prassi e nella giurisprudenza concernente il diritto internazionale è ad esempio riconosciuto che nel principio della buona fede rientrano gli obblighi specifici di infor- mazione e cooperazione a cui le parti contrattuali sottostanno, che rafforza il principio della fiducia reciproca delle parti contrattuali e che deve proteggere le lecite aspetta- tive di una parte contrattuale. Un accordo internazionale che prevede uno scambio di informazioni in materia fiscale viene concluso tra due territori anche per disciplinare lo scambio di informazioni seguendo la via dell’assistenza amministrativa. Se uno Stato si comporta attivamente per entrare in possesso di informazioni ottenute in modo illegale e su queste basa la sua domanda di assistenza amministrativa allora tale Stato elude lo strumento dell’assistenza amministrativa convenuto e la fattispecie può essere considerata una violazione del principio della buona fede. Se invece uno Stato riceve informazioni, originariamente ottenute illegamente, nel quadro di una procedura di assistenza amministrativa e basa la sua domanda su queste informa- zioni allora è difficile considerarla una violazione del principio della buona fede se- condo l’interpretazione del diritto internazionale. Lo stesso vale se uno Stato ha rice- vuto informazioni tramite fonti pubbliche. La precisazione dell’articolo 7 lettera c LAAF non mette in questione il principio se- condo cui il furto di dati bancari rappresenta un comportamento riprovevole che deve essere punito. L’assistenza amministrativa verrà anche negata in futuro se uno Stato ha avuto un comportamento attivo che esula da una procedura di assistenza ammini- strativa per entrare in possesso di informazioni ottenute illegalmente. Occorre inoltre segnalare che il 1° luglio 2015 è entrata in vigore la legge federale sull’estensione della punibilità della violazione del segreto professionale (RU 2015 1535) che garan- tisce una migliore tutela dei dati relativi a clienti bancari. Con la legge, che deriva da un’iniziativa parlamentare presentata dal Gruppo liberale-radicale, può essere punito più severamente chiunque violi il segreto bancario o il segreto professionale in altri 5 RS 0.111

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settori finanziari per ottentere o cercare di ottenere per sé o per altri un vantaggio pa- trimoniale. La precisazione proposta rappresenta un compromesso tra le esigenze interne e i requisiti esterni relativi al rispetto dello standard internazionale. La precisa- zione permette alla Svizzera di continuare a negare lo scambio di informazioni con uno Stato che partecipa a reati. Secondo calendario, la seconda fase della peer review della Svizzera dovrebbe co- minciare nel quarto trimestre del 2015. Verranno esaminate le domande di assi- stenza amministrativa presentate alla Svizzera tra il 1° luglio 2012 e il 30 giugno 2015. La precisazione dell’articolo 7 lettera c LAAF non cambia le decisioni di non entrata nel merito prese in passato, ma mostra la chiara volontà politica della Sviz- zera di attuare lo standard internazionale e manda un esplicito segnale agli Stati partner. Le condizioni per lo scambio di informazioni su domanda precisate nei nuovi Terms of Reference (in particolare per le domande raggruppate) saranno inoltre esa- minate in una nuova peer review a partire dal 2016. La nuova prassi basata sull’arti- colo 7 lettera c LAAF modificato migliorerà la posizione della Svizzera in vista di que- sto prossimo esame. La precisazione proposta offre inoltre alla Svizzera la possibilità di risolvere in modo pragmatico un problema ereditato dal passato che ha avuto un’importanza eccessiva nelle relazioni di assistenza amministrativa con i suoi Stati partner, ha messo in secondo piano i progressi raggiunti in ambito di trasparenza fi- scale e ha nuociuto alla sua reputazione.

1.3 Assistenza giudiziaria

Secondo la decisione del Consiglio federale del 6 gennaio 2011, la prassi in materia di assistenza giudiziaria si basa sulla prassi in materia di assistenza amministrativa. Nel settore dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale l’Ufficio fede- rale di giustizia fissa la prassi vigente emanando circolari inviate alle autorità incari- cate della sua esecuzione (anzitutto i ministeri pubblici cantonali e il Ministero pub- blico della Confederazione). Secondo la vigente versione della circolare non si entra nel merito di domande di assistenza giudiziaria se procedimenti penali e/o domande di assistenza giudiziaria si basano consapevolmente e principalmente su dati ottenuti illegalmente in Svizzera o in uno Stato terzo. La circolare verrà adeguata al tenore dell’articolo 7 lettera c LAAF al momento dell’entrata in vigore della modifica. In questo contesto bisogna però osservare che malgrado la disposizione proposta, in un caso concreto di assistenza giudiziaria devono essere presenti anche le usuali condizioni legali affinché l’assistenza giudiziaria possa essere autorizzata. In partico- lare non vi devono essere motivi di esclusione secondo l’articolo 3 capoverso 3 della legge sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), ovvero nes- suna collaborazione se il procedimento verte su un reato volto a una decurtazione di tributi fiscali e non concerne una truffa in materia fiscale. Inoltre, l’esposizione della fattispecie deve essere sufficiente, il criterio della doppia punibilità in caso di provve- dimenti coercitivi deve essere soddisfatto e non vi deve essere alcuna fishing expedi- tion. Per quanto concerne diversi casi attualmente pendenti che si basano sui dati provenienti dalla banca HSBC ciò significa che è possibile accordare assistenza giu- diziaria soltanto per una parte dei casi (ovvero soltanto se l’oggetto del procedimento non è una pura sottrazione d’imposta). Nel caso in cui si volesse cambiare tale pro- cedura, sarebbe necessaria una revisione dell’articolo 3 capoverso 3 AIMP in combi- nato disposto con una ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e con l’eventuale ritiro della riserva conte- nuta nel Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione.

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Secondo la decisione del Consiglio federale del 20 febbraio 2013 il progetto di legi- slazione è stato sospeso fino alla pubblicazione del messaggio concernente il diritto fiscale penale. Per tutelare la priorità dell’assistenza amministrativa rispetto all’assistenza giudiziaria occorre tuttavia avvalersi se possibile dell’articolo 20 capoverso 3 LAAF, secondo cui le informazioni ottenute possono essere utilizzate anche a fini diversi da quelli fiscali se la convenzione applicabile lo prevede e l’autorità competente dello Stato richiesto lo approva. In questo modo le informazioni possono essere trasmesse in particolare alle autorità penali. Bisogna segnalare agli Stati richiedenti la possibilità di doman- dare un altro impiego delle informazioni ricevute sulla base di questa disposizione.

2 Spiegazione dell’articolo 7 lettera c LAAF

Art. 7 lett. c Per i motivi di cui al numero 1.2 l’articolo 7 lettera c LAAF deve essere precisato. Deve essere possibile entrare nel merito di una domanda se lo Stato richiedente ha ricevuto le informazioni, ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero, nel quadro di una procedura di assistenza amministrativa. Per contro non si deve entrare nel merito di una domanda se lo Stato richiedente si basa su tali informazioni ma non le ha ottenute nel quadro di una procedura di assistenza amministrativa e le ha ottenute con un comportamento attivo. Le condizioni sono cumulative. In particolare si consi- dera che lo Stato richiedente si sia comportato attivamente se ha esso stesso preso misure per entrare in possesso delle informazioni o se ha ottenuto le informazioni of- ferte da terzi contro dei vantaggi. Allo stesso modo si considera che lo Stato richie- dente abbia preso misure anche se ha negoziato tramite terzi. Qualora uno Stato ri- chiedente si fosse comportato attivamente per ottenere tali informazioni e abbia poi offerto assistenza amministrativa al fine di riottenere le informazioni «legalizzate» per mezzo della procedura di assistenza amministrativa e di potere presentare in seguito una relativa domanda, in virtù dell’articolo 7 lettera c LAAF non si entra nel merito della domanda, poiché il suo comportamento violerebbe il principio della buona fede. Uno Stato ha un comportamento passivo se accetta semplicemente le informazioni senza offrire incentivi o vantaggi. Il comportamento di uno Stato è da intendersi come passivo anche quando esso ricava informazioni da fonti accessibili al pubblico, come ad esempio dai media. In questi casi è possibile entrare nel merito della domanda di assistenza amministrativa.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

A seconda del numero delle domade presentate alla Svizzera sulla base del nuovo articolo 7 lettera c LAAF, sono attese per la Confederazione importanti ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale. Allo stato attuale non è possibile quantifi- carle. Diversi fattori potrebbero mitigare le ripercussioni, come in particolare l’esecu- zione di una procedura di regolarizzazione in alcuni Stati partner, in relazione al pas- saggio allo scambio automatico di informazioni previsto nel 2017. Un altro fattore at- tenuante potrebbe essere il fatto che alcuni Paesi partner non dispongono ancora di una clausola per lo scambio di informazioni fiscali conforme allo standard con la

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Svizzera, per cui non sarebbe ancora possibile entrare nel merito di domande di as- sistenza amministrativa sulla base di dati rubati anche dopo la modifica dell’articolo 7 lettera c LAAF. Un eventuale maggiore fabbisogno di risorse verrà precisato nell’am- bito del seguito dei lavori.

3.2 Ripercussioni sui Cantoni

Per i Cantoni l’avamprogetto dovrebbe avere ripercussioni minime sulle finanze e sul personale dei Cantoni.

3.3 Ripercussioni sull’economia

Grazie all’adeguamento dell’articolo 7 lettera c LAAF la Svizzera potrà fornire assi- stenza amministrativa conforme allo standard anche quando la domanda si basa su dati ottenuti illegalmente. L’adeguamento dovrebbe suscitare reazioni positive a livello internazionale. Per la piazza economica svizzera questo passo è considerato molto importante.

4 Rapporto con il programma di legislatura

Il presente progetto non è annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 20126 sul pro- gramma di legislatura 2011–2015 né nel decreto federale del 15 giugno 20127 sul pro- gramma di legislatura 2011–2015. Il motivo risiede nel fatto che la revisione è divenuta indispensabile allorquando, nel quadro della presentazione del rapporto supplemen- tare della Svizzera nella primavera del 2015, la maggioranza degli Stati si era dichia- rata in disaccordo con la prassi della Svizzera in relazione ai dati acquisiti illegalmente e le avevano raccomandato di interpretare l’articolo 7 lettera c LAAF in modo conforme allo standard (cfr. n. 1.2.1).

6 FF 2012 305

7 FF 2012 6413

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