Dipartimento federale delle finanze DFF
Avamprogetto per la consultazione relativo al decreto federale concernente il nuovo ordina- mento finanziario 2021
Rapporto esplicativo
del 24 giugno 2015
Compendio
Il nuovo ordinamento finanziario 2021 (NOF 2021) si prefigge di garantire le due principali fonti di entrata, ovvero l’imposta federale diretta (IFD) e l’imposta sul valore aggiunto (IVA). Esso prevede pertanto di abolire il limite temporale della riscossione dell’IVA e dell’IFD, fissato al 2020. Ciò consenti- rebbe alla Confederazione di riscuotere le due imposte durevolmente. Il NOF 2021 mira dunque ad assicurare la continuità della politica fiscale. Una riforma del sistema fiscale non rientra invece tra i suoi obiettivi. L’obiettivo del NOF 2021 è abolire il limite temporale della riscossione dell’IVA e dell’IFD, che consentirebbe alla Confederazione di riscuotere le due imposte in modo permanente. A tal fine è necessario stralciare dalle disposizioni transitorie della Costituzione federale (Cost.) l’articolo 196 numero 13 e numero 14 capover- so 1. Queste modifiche consentono infatti di garantire nel tempo le due principali fonti di entrata della Confederazione. L’abolizione del limite temporale presenta alcuni vantaggi. In considerazione della grande importanza che queste due imposte rivestono per le finanze federali, non appare più giustificato fissare un limite temporale. Senza queste due imposte, la Confederazione non sarebbe più in grado di svolgere i suoi compiti. In passato non è stato inoltre constatato alcun «ristagno delle riforme» in relazione a queste due imposte. Infine, le riforme non dovrebbero più essere operate in modo occa- sionale. Il limite temporale non costituisce uno strumento idoneo per limitare l’attività dello Stato. Questa può infatti essere limitata con altri mezzi, come ad esempio con il freno all’indebitamento, le aliquote massime per l’IFD e l’IVA tuttora sancite nella Costituzione federale, l’elenco esaustivo delle imposte federali nella Costituzione federale e con la compensazione della progressione a freddo. Oltre all’abolizione del limite temporale dell’IFD e dell’IVA, occorre stralciare anche la disposizione transitoria e ormai desueta concernente la riscossione dell’imposta sulla birra (art. 196 n. 15 Cost.). Poiché contiene una modifica costituzionale, il progetto sottostà al referendum obbligatorio.
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Indice
Compendio 2
1 Punti essenziali del progetto 4
1.1 Situazione iniziale 4
1.1.1 Necessità di intervento 4
1.1.2 Storia e costituzione dell’ordinamento finanziario 4
1.1.3 L’attuale ordinamento finanziario 7
1.1.3.1 Le entrate della Confederazione 7
1.1.3.2 Il sistema fiscale svizzero nel confronto internazionale 8
1.2 La nuova normativa proposta 14
1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta 14
1.3.1 Abolizione del limite temporale 14
1.3.2 Abolizione di una disposizione transitoria 18
1.3.3 Rinuncia a ulteriori elementi di riforma 18
1.4 Delimitazione rispetto ad altri progetti di riforma 18
2 Spiegazioni concernenti le nuove disposizioni costituzionali 19
3 Ripercussioni 19
3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni 19
3.2 Ripercussioni per l’economia 19
4 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale 19
5 Aspetti giuridici 20
5.1 Costituzionalità 20
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 20
5.3 Forma dell’atto 20
Allegato 21
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Rapporto esplicativo
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
La facoltà di riscuotere le due principali fonti di entrata della Confederazione, ovvero l’imposta federale diretta (IFD) e l’imposta sul valore aggiunto (IVA), decade alla fine del 2020. Il NOF 2021 ha dunque l’obiettivo di stralciare le relati- ve disposizioni costituzionali e di assicurare alle finanze federali, sul fronte delle entrate, una nuova base costituzionale per il periodo successivo al 2020.
L’articolo 196 numero 15 della Costituzione federale contiene una disposizione transitoria concernente la riscossione dell’imposta sulla birra, divenuta caduca con l’entrata in vigore della legge federale del 6 ottobre 2006 sull'imposizione della birra1.
1.1.1 Necessità di intervento
In assenza di una modifica della Costituzione federale, a partire dal 2021 l’IFD e l’IVA non potranno più essere riscosse. Il NOF 2021 s’impegna a favore del mantenimento dello status quo di politica fiscale e prevede unicamente l’abolizione del limite temporale dell’IVA e dell’IFD nonché l’aggiornamento della Costituzione federale, che permette di stralciare le disposizioni transitorie caduche. Con l’abolizione del limite temporale dell’IVA e dell’IFD, la Confedera- zione ottiene la facoltà di riscuotere le due imposte in modo permanente a partire dal 2021. Una riforma del sistema fiscale non rientra invece tra gli obiettivi del presente progetto.
1.1.2 Storia e costituzione dell’ordinamento finanziario
Costituzione dell’ordinamento finanziario e del limite temporale dell’IVA e dell’IFD Prima della Prima guerra mondiale la Confederazione conseguiva le proprie entra- te quasi esclusivamente attraverso i dazi. La prima imposta diretta introdotta a livello federale fu l’imposta di guerra durante la Prima guerra mondiale. Essa venne accolta a larga maggioranza nella votazione popolare del 6 giugno 1915 e riscossa una tantum (1916/1917).
Già nel 1918 venne compiuto un tentativo volto a introdurre la riscossione perma- nente di un’imposta generale sul reddito e di un’imposta complementare sulla sostanza. L’iniziativa popolare del partito socialdemocratico venne tuttavia respin- ta. Fu invece approvata dal Popolo la riscossione di un’imposta di guerra straordi- naria (1921-1932).
In seguito alla crisi economica mondiale, a partire dal 1934 venne riscossa un’imposta federale per la difesa nazionale. A questo scopo, l’Assemblea federale
1 RU 2007 2895
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fece ricorso al diritto di necessità extracostituzionale sotto forma di un decreto federale urgente. La validità di quest’ultimo era limitata al 1937, ma venne proro- gata altre due volte: una prima volta dal Parlamento (fino al 1938) e successiva- mente dal Popolo. Su questa base il 30 settembre 1938 il Parlamento emanò il decreto federale concernente l'attuazione dell'ordinamento transitorio delle finanze federali (Regime finanziario dal 1939 al 1941) che riprendeva sostanzialmente il diritto di necessità fiscale.
Nel 1940, in virtù dei poteri straordinari che gli erano stati conferiti, il Consiglio federale introdusse una nuova imposta di guerra, la cosiddetta imposta per la difesa nazionale. Al contempo esso prorogò il Regime finanziario dal 1939–1941 fino alla fine del 1945 e successivamente fino al 1949. Nel 1941 fu introdotta l’imposta sulla cifra d’affari. L’imposta per la difesa nazionale e quella sulla cifra d’affari furono mantenute anche dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Solo con la votazione popolare dell’11 maggio 1958 fu possibile sancire nella Costituzione federale le diverse fonti di entrata della Confederazione, originaria- mente basate sul diritto di necessità. Si era lottato sin dalla Prima guerra mondiale per ottenere questo ordinamento finanziario di diritto costituzionale. A cause delle forti resistenze contro l’abolizione del limite temporale dell’imposta per la difesa nazionale e dell’imposta sulla cifra d’affari, la competenza di riscuotere queste imposte fu limitata sia mediante limiti temporali sia mediante aliquote massime. Il 1° gennaio 1959 l’ordinamento finanziario entrò in vigore.
Nel 1982 l’imposta per la difesa nazionale è stata ribattezzata imposta federale diretta. Nel 1995 l’IVA ha preso il posto dell’imposta sulla cifra d’affari.
Dal 1959 sono stati compiuti diversi tentativi volti ad abolire il limite temporale delle due principali fonti di entrata della Confederazione, sancito nella Costituzio- ne federale. Per ben tre volte ‒ il 12 giugno 1977, il 20 maggio 1979 e il 2 giugno 1991 ‒ i rispettivi decreti federali sono stati tuttavia respinti nella vota- zione popolare. Da allora l’abolizione del limite temporale delle due imposte non è più stata posta in votazione.
Costituzione dell’attuale ordinamento finanziario 2007
Il 9 dicembre 20022 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente il nuovo ordinamento finanziario (NOF). Il progetto era incentrato principalmente sull’abolizione del limite temporale per la riscossione dell’IFD e dell’IVA. Esso proponeva inoltre l’abolizione dell’aliquota speciale IVA applicabile alle presta- zioni nel settore alberghiero. L’aggiornamento della Costituzione federale preve- deva invece la soppressione dell’imposta sul capitale per le persone giuridiche, dopo che questa era già stata abolita a livello di legge; l’adeguamento dell’aliquota massima applicabile all’imposta sull’utile netto per le persone giuridiche dal 9,8 per cento all’aliquota in vigore dell’8,5 per cento;
2 FF 2003 1361
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l’assegnazione del 5 per cento del gettito dell’IVA la cui destinazione non è vincolata a favore di una riduzione temporanea dei premi delle casse malati, allo scopo di sgravare le classi di reddito inferiori. Questa assegnazione di mezzi era già disciplinata nelle disposizioni transitorie.
Già in occasione della consultazione era emerso chiaramente che l’abolizione del limite temporale dell’IVA e dell’IFD nonché la soppressione dell’aliquota speciale IVA applicabile alle prestazioni nel settore alberghiero sarebbero state contestate. Questo timore trovò conferma nell’ambito della consultazione parlamentare, nella quale il Consiglio degli Stati ribadì di voler mantenere il limite temporale e proro- gò l’aliquota speciale oltre il 2007. Infine, il Consiglio degli Stati era intenzionato a riprendere la riduzione dei premi delle casse malati anche nel diritto permanente e non, come proposto dal Consiglio federale, nelle disposizioni transitorie. Il Consiglio nazionale si associò sostanzialmente alla posizione del Consiglio degli Stati.
Nelle votazioni finali del 19 marzo 2004, il decreto federale concernente un nuovo ordinamento finanziario 2007 (02.078) fu approvato con i seguenti punti chiave: IVA/IFD: la facoltà di riscuotere l’IVA e l’IFD resta limitata nel tempo ed è prorogata fino alla fine del 2020; imposta sull’utile (IFD): sul reddito netto delle persone giuridiche può essere riscossa un’imposta con un’aliquota massima dell’8,5 per cento; imposta sul capitale (IFD): l’imposta sul capitale e sulle riserve delle persone giuridiche è abrogata; IVA: l’aliquota normale resta in vigore come aliquota massima, l’aliquota ridotta come aliquota minima; IVA: per l’imposizione delle prestazioni del settore alberghiero, la legge può stabilire un’aliquota superiore a quella ridotta e inferiore a quella normale; il 5 per cento del gettito d’imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori, per quanto non si stabilisca per legge un’altra utilizzazione volta a sgravare queste classi di reddito.
Nella votazione popolare del 28 novembre 2004 il NOF venne approvato dal 73,8 per cento dei votanti e da quasi tutti i Cantoni. Il NOF nonché la proroga dell’aliquota IVA speciale per le prestazioni del settore alberghiero (05.428) entrarono in vigore il 1° gennaio 2007.
Struttura dell'ordinamento finanziario L’ordinamento finanziario è descritto nel terzo capitolo della Costituzione federa- le. Esso comprende gli articoli 126–135 Cost. ed è strutturato in più parti: Gestione finanziaria (art. 126 Cost.): l’articolo 126 della Costituzione federale stabilisce che la Confederazione è tenuta a equilibrare a lungo termine le sue uscite ed entrate. A breve termine sono consentiti disa- vanzi, ma le maggiori uscite sono da compensare negli anni successivi. Il freno all’indebitamento, deciso nel 2001 dall’Assemblea federale e mediante votazione popolare, costituisce una regola secondo cui le usci-
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te della Confederazione devono orientarsi alle entrate stimate. I dettagli relativi al freno all’indebitamento sono disciplinati nella legge federale sulle finanze della Confederazione3. Principi dell’imposizione fiscale (art. 127 e 129 Cost.): secondo l’articolo 127 capoverso 2 Cost., l’imposizione fiscale deve avvenire in osservanza dei principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizio- ne, come pure del principio dell'imposizione secondo la capacità econo- mica. L’articolo 129 Cost. disciplina l’armonizzazione formale della ri- scossione delle imposte dirette. Imposte e dazi della Confederazione (art. 128, 130–133 e 196–197 Cost.): questo settore contiene un elenco esaustivo delle imposte e dei dazi federali (art. 128, 130, 131, 132 e 133 Cost.) nonché le disposizioni transitorie relative a singole imposte (art. 196–197 Cost.). Le disposizio- ni transitorie disciplinano tra l’altro il limite temporale dell’IVA (art. 196 n. 14 cpv. 1 Cost.) e dell’IFD (art. 196 n. 13 Cost.). Ordinamento federale (art. 134–135 Cost.): le competenze in materia di imposizione in rapporto ai Cantoni sono disciplinate dall’articolo 134 Cost. L’articolo 135 Cost. riguarda la perequazione finanziaria che ha lo scopo, tenendo conto delle particolarità topografiche e sociodemografi- che, di ridurre le differenze tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria, di garantire ai Cantoni risorse finanziarie minime e di man- tenere la concorrenzialità fiscale dei Cantoni senza compromettere gli incentivi nella produzione delle entrate.
1.1.3 L’attuale ordinamento finanziario
1.1.3.1 Le entrate della Confederazione
Alla Confederazione sono posti dei limiti nell’imposizione fiscale, in quanto può riscuotere unicamente le imposte che le sono espressamente attribuite dalla Costi- tuzione federale. Il diritto esclusivo della Confederazione di riscuotere imposte si concentra essenzialmente su una parte delle imposte indirette. Nel caso dell’imposta sul reddito e sull’utile, sia la Confederazione che i Cantoni e i Comu- ni esercitano la propria sovranità fiscale. Le imposte riscosse dalla Confederazione hanno un peso fiscale molto diverso. L’IFD e l’IVA costituiscono le principali fonti di entrata della Confederazione (Figura 1). Le disposizioni transitorie della Costituzione federale limitano la facoltà di riscuotere queste imposte al 2020. In virtù della rilevanza fiscale delle due imposte, la rispettiva riscossione resta in linea di principio indiscussa. Oltre al limite temporale per la riscossione delle due imposte, alla Confederazione sono imposti ulteriori limiti: la Costituzione federale fissa anche aliquote massime per l’IFD e l’IVA. Le prime ammontano al massimo all’11,5 per cento del reddito imponibile delle persone fisiche (art. 128 n. 1 lett. a Cost.) e all’8,5 per cento del reddito netto delle persone giuridiche (art. 128 n. 1 lett. b Cost.). Fino al 31 dicembre 2017 l’aliquota IVA normale ammonta all’8 per cento (art. 130 n. 1
3 art. 13-18 LFC; RS 611.0
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nonché art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. e e n. 14 cpv. 2 lett. a Cost. nonché art. 25 cpv. 1 legge sull’IVA, RS 641.20).
Figura 1: Ripartizione delle entrate della Confederazione nel 2014
Fonte: DFF
1.1.3.2 Il sistema fiscale svizzero nel confronto internazionale
La struttura federalista Rispetto a molti altri Stati, il sistema fiscale svizzero è caratterizzato da una spic- cata decentralizzazione dettata dal federalismo. La Confederazione condivide con i Cantoni e i Comuni il diritto di riscuotere imposte sul reddito delle persone fisiche e sull’utile netto delle persone giuridiche. Essa può tuttavia riscuotere unicamente le imposte che le sono esplicitamente attribuite nella Costituzione federale.
Una conseguenza della struttura federalista è un notevole grado di decentralizza- zione a livello di entrate fiscali, poiché sia i Cantoni sia i Comuni dispongono della competenza di riscuotere imposte. Nei Paesi a orientamento tendenzialmente centralizzato, come la Francia, il livello degli Stati membri è invece tendenzial- mente insignificante (cfr. Figura 2). A prima vista, il sistema fiscale svizzero sembra somigliare a quello tedesco per quanto riguarda il suo grado di decentraliz- zazione. In Germania vige tuttavia un sistema integrato per quanto concerne l’imposta sul reddito, sull’utile e sul valore aggiunto che nel settore dell’imposizione fiscale limita sensibilmente la sovranità legislativa dei livelli
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statali sottostanti4. In Svizzera, per contro, i Cantoni e i Comuni non possiedono unicamente competenze relative alle proprie entrate, bensì anche competenze legislative. La spiccata autonomia dei Cantoni e dei Comuni riguardo alle uscite va dunque di pari passo con una competenza legislativa sul fronte delle entrate. Per questo motivo in Svizzera regna congruenza nell’autonomia relativa alle entrate e alle uscite. I Cantoni usufruiscono di questa autonomia per riscuotere imposte dirette o altre imposte e tasse sempreché queste non siano riservate alla Confederazione. Le competenze dei Comuni di riscuotere imposte sono disciplinate nelle rispettive costituzioni cantonali. Nel caso dell’imposta sul reddito e sull’utile, la Confedera- zione condivide la propria competenza fiscale con i Cantoni e i Comuni. L’IFD, riscossa sia sugli utili delle persone giuridiche che sul reddito delle persone fisi- che, affluisce nelle casse della Confederazione, ma i Cantoni partecipano alle entrate dell’IFD con una quota cantonale del 17 per cento. Il gettito dell’IVA affluisce invece interamente alla Confederazione. In virtù della loro spiccata autonomia fiscale, Cantoni e Comuni possono entrare in concorrenza tra loro nell’attrarre contribuenti mobili. Nel sistema federalista l’IFD assume tuttavia la funzione di un importante correttivo, poiché non assog- getta all’imposta i contribuenti con un reddito basso e inoltre presenta un anda- mento estremamente progressivo della tariffa. In considerazione di queste caratte- ristiche dell’IFD e nonostante la spiccata concorrenza fiscale in Svizzera, i contribuenti con una capacità finanziaria particolarmente significativa partecipano in misura più che proporzionale al finanziamento dello Stato.
Figura 2: Decentralizzazione fiscale in alcuni Paesi OCSE selezionati, in percen- tuale delle entrate fiscali complessive
Fonte: OCSE
4 I Länder tedeschi hanno il diritto di legiferare unicamente nel caso dell’imposta sul diritto di mutazione; la competenza legislativa dei Comuni tedeschi si estende sostanzialmente all’im- posta sul commercio e all’imposta immobiliare.
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Imposta sull’utile
La Figura 3 illustra per il 2013 l’onere fiscale medio effettivo dovuto all’imposta sull’utile di 15 Cantoni e 11 Paesi, in considerazione di tutti i livelli statali5. Alcu- ni Cantoni presentano un onere fiscale attrattivo per quanto concerne l’imposta sull’utile e addirittura i Cantoni con una tassazione più elevata si situano a livello internazionale nella fascia intermedia. Nel confronto internazionale, in Svizzera gli utili delle persone giuridiche sono complessivamente tassati in misura relati- vamente moderata.
La Figura 3 non tiene conto del fatto che molti Paesi, tra cui anche la Svizzera, propongono un’imposizione fiscale particolarmente moderata per alcune funzioni mobili dei gruppi di società. La legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (legge sulla rifor- ma III dell’imposizione delle imprese) si prefigge di sopprimere questi regimi fiscali. Con l’attuazione della legge si intende creare però un nuovo contesto fiscalmente attrattivo per le funzioni mobili dei gruppi di società. L’obiettivo di rafforzare l’attrattiva della piazza economica svizzera è legato all’ampio consenso internazionale nei confronti delle misure previste dalla riforma e della redditività finanziaria di tali misure.
Figura 3: Aliquote medie effettive dell’imposta sull’utile nel 2013 per alcuni Cantoni e Paesi seleziona
5 A differenza di quanto avviene per le aliquote d’imposta statutarie, nel caso delle aliquote medie effettive è considerata nel calcolo anche la base di calcolo dell’imposta. Le aliquote medie effettive sono pertanto in grado di fornire un quadro più dettagliato dell’onere fiscale che grava le persone giuridiche rispetto a un mero confronto delle aliquote d’imposta statuta- rie.
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Fonte: BAK Basel / Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung
Persone fisiche
Anche per quanto riguarda l’imposizione delle persone fisiche, nel confronto internazionale la Svizzera si situa nel gruppo di punta. L’onere fiscale riportato nella Figura 4 rappresenta la situazione di un lavoratore dipendente non coniugato, che abita nel Cantone di Zurigo e che guadagna il 167 per cento del salario medio. Oltre all’onere dell’imposta sul reddito, questo onere fiscale comprende anche i contributi del dipendente all’AVS e all’AD.
Occorre tuttavia tenere presente che i dati relativi all’onere fiscale medio non comprendono le uscite sostenute per i premi dell’assicurazione malattie e per il secondo pilastro, mentre nella maggioranza dei Paesi OCSE questi contributi sono inclusi nei dati. Anche se si tenesse conto di questi due contributi, l’onere fiscale di un lavoratore dipendente che abita a Zurigo e che percepisce un salario superio- re alla media sarebbe mediamente comunque inferiore all’onere fiscale sostenuto nei Paesi dell’OCSE. Per un lavoratore dipendente con un salario superiore alla media, l’onere fiscale è particolarmente elevato in Austria, Germania, Danimarca e Belgio. In Svizzera le aliquote massime sul reddito delle persone fisiche si applicano soltanto ai redditi molto elevati.
Figura 4: Onere fiscale di una persona non coniugata nel 2013 (167% del salario medio, in percentuale del salario lordo)
Fonte: OCSE
La stessa cosa vale anche per una coppia sposata con due figli e un solo stipendio che ha a disposizione un reddito medio. Solo per i dipendenti con un reddito molto
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elevato (ad es. superiore a 500 000 CHF) emerge un quadro più differenziato. Infatti, mentre nei Cantoni caratterizzati da una tassazione modesta l’onere fiscale è comunque nettamente inferiore alla media, nei Cantoni con un’aliquota massima sul reddito molto elevata il carico fiscale è relativamente elevato rispetto ai Paesi dell’OCSE6.
Questo effetto è dovuto sostanzialmente a due fattori: da un lato, in alcuni Cantoni l’aliquota massima dell’imposta sul reddito è superiore alla media. Questo signifi- ca che coloro che percepiscono un reddito molto elevato devono sostenere un onere fiscale marginale altrettanto elevato. D’altro lato, le assicurazioni sociali svizzere non prevedono alcun limite massimo per il calcolo dei contributi7 e ciò grava in particolare i dipendenti che guadagnano uno stipendio molto più elevato della media, poiché ciononostante non possono beneficiare pienamente delle prestazioni delle assicurazioni sociali.
Struttura fiscale La Figura 5 mostra come sono ripartite le entrate derivanti dalle imposte sul con- sumo, dai contributi a favore delle assicurazioni sociali nonché dai redditi dei lavoratori, dagli utili e dai redditi da capitale in relazione alle imposte complessi- ve. Per quanto concerne le entrate dei contributi a favore delle assicurazioni socia- li, la Svizzera presenta un quadro poco degno di nota, mentre i Paesi dell’Europa centrale (Austria, Germania, Italia e Francia) si finanziano in misura leggermente superiore attraverso i contributi a favore delle assicurazioni sociali. Risulta invece più evidente la quota inferiore delle entrate derivanti dalle imposte sul consumo, riconducibile soprattutto alle aliquote IVA contenute. In contrapposizione al minor peso delle imposte sul consumo, le entrate dell’imposta sul reddito e sugli utili delle persone giuridiche rivestono una grande importanza per la Svizzera. Soltanto negli Stati Uniti il peso di queste entrate risulta all’incirca altrettanto elevato che in Svizzera.
Per quanto riguarda gli incentivi al risparmio, alla formazione continua e all’investimento, un sistema fiscale che attribuisce un peso significativo alle imposte sul consumo è più adeguato di un sistema basato sull’imposta sul reddito. Per contro è incerto se un sistema basato sull’imposta sul reddito sia da giudicare più vantaggioso per quanto riguarda gli incentivi al lavoro rispetto a un sistema basato sulle imposte sul consumo. In un’ottica distributiva, è invece decisamente preferibile assegnare maggiore importanza alle imposte basate sul reddito, poiché quest’ultime esplicano un effetto progressivo più marcato.
Nella Figura 5 non sono rappresentate le entrate dell’imposizione del suolo (ad es. imposta immobiliare), della sostanza e dei trasferimenti di patrimonio (ad es. imposta sulle successioni e imposta sui diritti di mutazione). Rispetto agli altri
6 L’imposizione forfettaria rappresenta peraltro uno strumento che consente di corregger questo svantaggio relativo alla piazza, perlomeno nella concorrenza volta ad attirare persone (straniere) facoltose. 7 Né per l’AVS né per l’AD esistono limiti per il salario su cui si basa il calcolo dei contributi. Nel contempo, tuttavia, i sussidi di disoccupazione sono limitati al 70 % del guadagno assicu- rato (2015: 126 000 franchi) e nel 2015 la rendita AVS massima ammontava a 28 200 franchi (coppie sposate: 42 300 franchi).
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Paesi considerati, le imposte legate alla sostanza rivestono una certa importanza per la Svizzera (anche se soltanto i Cantoni e i Comuni riscuotono imposte sulla sostanza; nel 2012 le entrate risultanti dalle imposte legate alla sostanza corri- spondevano al 7,1 % del gettito fiscale). Questa categoria di imposte riveste un’importanza maggiore unicamente negli Stati Uniti e in Francia. In questi due Paesi è tuttavia l’imposta immobiliare a costituire il vettore principale del gettito fiscale, mentre in Svizzera, con un gettito fiscale di oltre 5 miliardi di franchi, è l’imposta sulla sostanza riscossa dai Cantoni e dai Comuni a fornire un contributo significativo. Questo aspetto merita attenzione in quanto – a parte Francia, Norve- gia e Spagna – nessun Paese europeo genera più entrate della Svizzera mediante la riscossione di un’imposta sulla sostanza.
Sotto l’aspetto dell’uguaglianza, un’imposta generale sulla sostanza è molto più adatta rispetto a un’imposta immobiliare poiché, se configurata in modo da evitare lacune, comprende tutte le forme della sostanza. Sotto il profilo di un’imposizione teoricamente ottimale e in considerazione del peso troppo basso assegnato alla sostanza immobiliare, l’esistenza di un’imposta immobiliare è senz’altro giustifi- cabile. A differenza di un’imposta sul reddito, le imposte sulla sostanza riguardano le entrate obiettive. Quanto più elevato è il rendimento realizzato sulla sostanza, tanto più basso è l’onere fiscale effettivo di un’imposta sulla sostanza. Un’imposta sul reddito, invece, tassa i proventi effettivi. Diversamente dall’imposta sulla sostanza, l’imposta sul reddito non esplica dunque un effetto regressivo sul rendi- mento realizzato. Se si considera il reddito come indicatore della capacità econo- mica, un’imposta sul reddito rispetta il principio dell’imposizione secondo la capacità economica, mentre un’imposta sulla sostanza – a causa della sua caratte- ristica di tassare le entrate obiettive – tiene conto di questo principio solo se si accetta la sostanza come indicatore a sé stante della capacità economica.
Figura 5: Struttura fiscale in alcuni Paesi OCSE selezionati nel 2012 (in percen- tuale delle entrate fiscali)
Fonte: OCSE
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Conclusione Concludendo è possibile osservare quanto segue: la Svizzera presenta un elevato grado di decentralizzazione che – a diffe- renza di altri Stati federalisti – va di pari passo con un’ampia competen- za legislativa di tutti e tre i livelli statali; la spiccata autonomia fiscale dei Cantoni e dei Comuni determina una concorrenza fiscale volta ad attirare i contribuenti mobili. Al riguardo l’IFD svolge una funzione correttiva, poiché assicura che anche i contri- buenti con un’elevata capacità economica contribuiscano adeguatamente al finanziamento dello Stato;
in un confronto con i Paesi dell’OCSE, sia l’onere fiscale delle persone fisiche sia quello delle persone giuridiche è generalmente inferiore alla media;
per i lavoratori che percepiscono redditi molto elevati la situazione è più differenziata, poiché a seconda del Cantone di domicilio l’onere fiscale può risultare anche superiore alla media; nonostante l’onere fiscale relativamente modesto che grava sul reddito delle persone fisiche e sull’utile delle persone giuridiche, il gettito deri- vante da queste imposte è significativo in rapporto al PIL; l’imposizione delle basi di calcolo degli immobili, della sostanza e dei trasferimenti patrimoniali contribuisce in misura significativa al finan- ziamento dei Cantoni e dei Comuni.
1.2 La nuova normativa proposta
Il NOF 2021 si prefigge di garantire le principali fonti di entrata della Confedera- zione, ovvero l’IVA e l’IFD. S’intende pertanto abolire il limite temporale della riscossione dell’IVA e dell’IFD, fissato al 2020. Ciò consentirebbe alla Confede- razione di riscuotere le due imposte nel tempo. Il NOF 2021 mira dunque a garan- tire la continuità della politica fiscale. Una riforma del sistema fiscale non rientra invece tra i suoi obiettivi. Oltre all’abolizione del limite temporale dell’IFD e dell’IVA, occorre stralciare anche la disposizione transitoria e ormai desueta concernente la riscossione dell’imposta sulla birra (art. 196 n. 15 Cost.).
1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
1.3.1 Abolizione del limite temporale
La riscossione dell’IVA e dell’IFD è stata più volte limitata nel tempo (cfr. n. 1.1.2). I limiti temporali sanciti da leggi o disposizioni costituzionali non si applicano soltanto in Svizzera. I fautori delle clausole dei limiti temporali («sunset legislation») citano diversi vantaggi:
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1. i limiti temporali sono uno strumento adeguato per reagire a situazioni
finanziarie straordinarie, ma temporanee;
2. i limiti temporali aumentano la quota di consenso quando il beneficio
netto di una misura è incerto o è oggetto di discussioni controverse;
3. le clausole dei limiti temporali determinano tendenzialmente
un’inversione dell’onere della prova, poiché invitano gli attori che nu- trono un interesse nei confronti dell’imposta a illustrarne il vantaggio netto positivo;
4. i limiti temporali possono contribuire a promuovere la riduzione della
burocrazia. Queste argomentazioni a favore del limite temporale dell’IVA e dell’IFD sancito a livello costituzionale, non appaiono però convincenti. L’IVA è stata introdotta nel 1995 in sostituzione dell’imposta sulla cifra d’affari, riscossa dal 1941, mentre l’IFD è emersa nel 1983 dall’imposta per la difesa nazionale (cfr. n. 1.1.2), che a sua volta aveva preso il posto dell’imposta di guerra, riscossa per la prima volta nel 1916. In considerazione dell’importanza delle entrate fiscali, il limite temporale non è appropriato: seppure al momento della sua introduzione il limite temporale era senz’altro opportuno – il nome stesso di «imposta di guerra» suggerisce infatti che non avrebbe dovuto trattarsi di un tributo obbligatorio da riscuotere permanente- mente – una limitazione basata sulle argomentazioni 2 e 3 non è attualmente più giustificabile. Infatti, sia l’IVA sia l’IFD assumono una posizione di rilievo nel preventivo della Confederazione (cfr. n. 1.1.3.1). Ciò avveniva già una ventina di anni fa. Da allora, le quote dell’IFD e dell’IVA alle entrate ordinarie della Confe- derazione sono aumentate da poco più del 55 per cento nel 1997 a circa il 64 per cento nel 2014. Occorre osservare che l’IFD costituisce circa il 28 per cento e l’IVA circa il 35 per cento delle entrate ordinarie (cfr. Figura 6). Se la Confedera- zione deve continuare ad adempiere i suoi compiti nella misura attuale, l’abolizione delle due imposte va esclusa.
Le destinazioni vincolate delle imposte sono spesso orientate a lungo termine: anche le entrate dell’IVA presentano in parte una destinazione vincolata. A tempo indeterminato, le entrate provenienti
da 1 punto percentuale dell’aliquota IVA normale, 0,3 punti percentuali dell’aliquota IVA ridotta e – fino al 2017 – 0,5 punti percentuali dell’aliquota speciale applicabile alle prestazioni nel settore alberghiero sono destinate all’AVS (art. 130 cpv. 2 e 3 Cost. nonché art. 25 cpv. 4 LIVA); da 0,1 punti percentuali dell’aliquota IVA sono destinate al finanziamen- to di grandi progetti ferroviari (art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. e Cost.); queste entrate confluiranno nel Fondo per l’infrastruttura ferroviaria; dal 5 per cento del gettito d'imposta la cui destinazione non è vincolata, sono impiegate per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattie (art. 130 cpv. 4 Cost.).
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Figura 6: Evoluzione dell’IFD e dell’IVA in percentuale delle entrate della Con- federazione
Fonte: Amministrazione federale delle finanze
Con l’approvazione il 9 febbraio 2014 dell’iniziativa popolare «Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria» (FAIF), dal 2018 al 2030 verrà desti- nato al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria lo 0,1 per cento del gettito dell’IVA. Dal 2011 al 2017 l’aliquota normale è stata aumentata di 0,4 punti percentuali, l’aliquota ridotta di 0,1 punti percentuali e l’aliquota speciale applicabile alle prestazioni nel settore alberghiero di 0,2 punti percentuali per finanziare l’assicurazione invalidità (art. 196 n. 14 cpv. 2 Cost.). Infine, nel suo messaggio sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 20208, il Consiglio federale si è dichiarato favorevole a colmare una lacuna di finanziamento che si andava profi- lando nell’AVS in particolare attraverso un aumento proporzionale (scaglionato nel tempo) e a tempo indeterminato dell’1,5 per cento dell’IVA. Un primo aumen- to dell’1 per cento è previsto per il 2019, un secondo aumento dello 0,5 per cento nel 2027.
Nel complesso, le numerose destinazioni vincolate dell’IVA e l’importanza finan- ziaria delle due imposte mostrano che la loro abolizione non costituisce un’ipotesi praticabile. In caso contrario, la politica finanziaria assumerebbe un orientamento asimmetrico, poiché i compiti a lungo termine si contrapporrebbero a entrate soggette a una limitazione temporale. Una situazione simile non compromettereb- be unicamente la Confederazione, bensì anche i Cantoni che attualmente parteci- pano alle entrate dell’IFD con una quota cantonale del 17 per cento. Se la Rifor- ma III dell’imposizione delle imprese verrà attuata, conformemente alla proposta del Consiglio federale presentata nel progetto posto in consultazione, questa quota cantonale all’IFD dovrebbe aumentare al 20,5 per cento.
8 FF 2015 1
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Le riforme fiscali verrebbero avviate raramente e in modo occasionale: piut- tosto che in un’ottica di sostituzione delle due imposte, le argomentazioni 2 e 3 potrebbero essere interpretate anche nel senso di obbligare il legislatore a riflette- re, al momento della scadenza del limite temporale delle due imposte, su una loro eventuale riforma. Se l’obiettivo del limite temporale è questo, le riforme verreb- bero avviate in modo contingente. Dato che il limite temporale perdura da più di un decennio, l’orizzonte temporale per operare una riforma delle due imposte sarebbe decisamente troppo lungo. In definitiva, gli impulsi riformisti non si manifesterebbero soltanto raramente e in modo contingente, ma anche nello stesso momento per due imposte tanto complesse e importanti. Il fatto di dover affrontare in un unico progetto numerose normative di dettaglio relative a queste due imposte aumenterebbe sensibilmente la complessità di una riforma. Le limitazioni temporali non contribuiscono a uno sgravio burocratico: l’impiego di clausole di limitazioni temporali intese come misura di sgravio buro- cratico (argomentazione 4) non convince. Attraverso il limite temporale vengono ripetutamente vincolate risorse per preparare e attuare il processo legislativo. Il limite temporale di queste due imposte genera dunque un carico di lavoro burocra- tico superiore, anche se non in misura significativa. Non è possibile diagnosticare alcun ristagno delle riforme: infine, numerosi esempi degli ultimi anni evidenziano che per entrambe le imposte non è possibile diagnosticare alcun «ristagno delle riforme» (cfr. Allegato). Sebbene la modifica dell’attuale regime fiscale non costituisca un obiettivo in sé, le numerose misure adottate dimostrano che il diritto fiscale viene adeguato quando se ne presenta la necessità e pertanto non esiste per principio alcuna esigenza di avviare una discus- sione in merito a singole imposte attraverso una limitazione temporale delle stesse. Il limite di tempo fissato per le imposte non contribuisce in definitiva a chiarire problemi materiali legati alle singole imposte, poiché nello stabilire un limite di tempo ci si pone in ogni caso la domanda di fondo, ovvero se l’imposta in questio- ne è effettivamente necessaria. I limiti temporali possono rappresentare uno stru- mento adeguato per determinare se un’imposta è generalmente accettata o respin- ta. Se però la riscossione di un’imposta è fuori discussione, le limitazioni temporali non costituiscono uno strumento idoneo per modificare il sistema fiscale all’interno del quadro predefinito. Esistono meccanismi più efficaci per limitare l’attività dello Stato: la principa- le argomentazione a favore di un limite temporale delle imposte si fonda sul fatto che in uno spirito democratico sia utile riflettere regolarmente sull’ordinamento finanziario e sul sistema fiscale in modo da poter eventualmente attenuare una propensione alla spesa dello Stato. Tuttavia, in Svizzera esistono già meccanismi in grado di arginare più efficacemente un simile comportamento rispetto a un limite temporale, ad esempio il freno all’indebitamento, le aliquote massime per l’IFD e l’IVA, l’elenco esaustivo delle competenze della Confederazione in mate- ria di imposizione, sancite nella Costituzione federale, la compensazione automa- tica delle conseguenze della progressione a freddo e la concorrenza fiscale. Da un confronto internazionale emerge che questi meccanismi sono effettivamente efficaci, poiché un onere fiscale relativamente modesto gravante sul reddito delle persone fisiche e sull’utile delle persone giuridiche si accompagna a un gettito relativamente elevato da queste imposte (cfr. n. 1.1.3.2). Di conseguenza non è possibile accertare alcuna imposizione eccessiva e la spiccata autonomia fiscale di
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cui godono i tre livelli statali fornisce un contributo prezioso per contrastare que- sto fenomeno anche in futuro.
1.3.2 Abolizione di una disposizione transitoria
L’articolo 196 numero 15 della Costituzione federale prevede che l’imposta sulla birra sia riscossa «secondo il diritto anteriore» fino all’emanazione della nuova legge federale (all’epoca: una decisione del Consiglio federale fondata sui pieni poteri). Con l’introduzione della legge sull’imposizione della birra (cfr. n. 1.1) questa disposizione transitoria concernente l’imposta sulla birra è divenuta caduca.
1.3.3 Rinuncia a ulteriori elementi di riforma
La storia delle finanze federali evidenzia come le modifiche dell’ordinamento delle finanze federali non abbiano avuto un destino facile nelle votazioni popolari. Numerosi progetti finanziari sono stati bocciati, l’ultima volta nel 1991 (cfr. n. 1.1.2). Anche se le ragioni della bocciatura variavano da un progetto all’altro, è comunque possibile trarre alcuni insegnamenti dal passato.
Quanto maggiore è il numero di modifiche previsto, tanto più difficile è stimarne le ripercussioni. È dunque opportuno che il NOF 2021 contenga un numero limita- to di innovazioni. Un’integrazione di progetti di riforma speciali e in parte indi- pendenti tra loro in un progetto di NOF 2021 globale aumenterebbe sensibilmente la complessità del processo legislativo e di votazione e pertanto favorirebbe una possibile bocciatura. Un progetto snello accresce invece la probabilità di essere approvato da Popolo e Cantoni, poiché garantisce trasparenza.
Il presente progetto NOF 2021 tiene conto di questi aspetti. Le modifiche non prevedono né un aumento d’imposta, né una ridistribuzione dell’onere fiscale. In quanto progetto snello, il NOF 2021 prevede unicamente l’abolizione del limite temporale dell’IFD e dell’IVA e lo stralcio di una disposizione transitoria. Anche questo progetto dai confini chiaramente delimitati è ambizioso, poiché già in passato è stato riscontrato un certo scetticismo da parte del Parlamento, del Popolo e dei Cantoni nei confronti di un’abolizione del limite temporale. La posizione del Consiglio federale continua tuttavia ad essere coerente, poiché l’obiettivo di abolire il limite temporale delle due imposte era già stato previsto nel messaggio concernente il NOF 2002.
1.4 Delimitazione rispetto ad altri progetti di riforma
Il NOF 2021 determina una modifica della Costituzione federale per quanto con- cerne l’IFD e l’IVA. Pertanto va delimitato rispetto ad altri progetti che perseguo- no o hanno perseguito in passato (cfr. Allegato) riforme fiscali che spesso non prevedono o non hanno previsto alcuna modifica della Costituzione federale. Un’ulteriore differenza rispetto a questi progetti di riforma è che il presente pro- getto non comporta alcuna modifica materiale del diritto fiscale. Diversamente da questi progetti di riforma, il NOF 2021 non determina né una modifica della base di calcolo delle imposte, né una modifica della tariffa. Ne consegue che l’approvazione del NOF 2021 non avrebbe effetti riallocativi o ridistributivi. Il
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NOF 2021 ha ripercussioni unicamente sull’obiettivo fiscale, poiché intende garantire le entrate provenienti dall’IFD e dall’IVA. Rispetto allo status quo, il progetto non presenta dunque né vantaggi né svantaggi per singoli gruppi della popolazione, poiché pone in primo piano il mantenimento delle due imposte e non la riforma del sistema fiscale.
2 Spiegazioni concernenti le nuove disposizioni costituzionali
Imposta federale diretta Il NOF 2021 si prefigge di abolire il limite temporale dell’IFD. A tal fine è neces- sario stralciare dalle disposizioni transitorie della Costituzione federale l’articolo 196 numero 13. Lo stralcio di questa disposizione transitoria consentirà alla Confederazione di riscuotere l’IFD nel tempo.
Imposta sul valore aggiunto Anche in questo caso occorre stralciare la disposizione transitoria sancita all’articolo 196 numero 14 capoverso 1 della Costituzione federale. Lo stralcio della disposizione transitoria autorizza la Confederazione a riscuotere l’IVA nel tempo.
Imposta sulla birra Con l’entrata in vigore, il 1° luglio 2007, della legge del 6 ottobre 2006 sull’imposizione della birra (cfr. n. 1.1), l’articolo 196 capoverso 15 della Costitu- zione federale è divenuto caduco e può essere stralciato.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
L’abolizione del limite temporale dell’IFD e dell’IVA non ha ripercussioni finan- ziarie né per la Confederazione, né per i Cantoni e i Comuni. Va semplicemente mantenuto il regime fiscale esistente.
3.2 Ripercussioni per l’economia
L’abolizione del limite temporale delle due fonti principali di entrata della Confe- derazione non ha ripercussioni economiche.
4 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio fede-
rale Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 2012 sul pro- gramma di legislatura, né nel decreto federale del 15 giugno 2012 sul programma di legislatura 2011–2015. All’origine della revisione della Costituzione federale vi è il limite temporale delle due principali fonti di entrata della Confederazione. Nel suo messaggio sul programma di legislatura 2011–2015, il Consiglio federale
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sottolinea peraltro la sua volontà di mirare a una piazza economica attrattiva e competitiva, caratterizzata da finanze federali sane e da istituzioni statali efficienti. La garanzia delle due principali fonti di entrata della Confederazione mediante l’abolizione del limite temporale non ostacola questi obiettivi e sul fronte delle entrate fornisce un contributo per soddisfare le esigenze del freno all’indebitamento, secondo cui nell’arco di un ciclo congiunturale le uscite non possono superare le entrate.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
In virtù del principio federativo di base (art. 3 Cost., sovranità dei Cantoni), la Costituzione federale stabilisce quali imposte può riscuotere la Confederazione e quali principi è tenuta a rispettare nel farlo. Con la prosecuzione della riscossione dell’IFD e dell’IVA si intende garantire a tempo indeterminato le due principali fonti di entrata della Confederazione, ponendole anche su una nuova base costitu- zionale.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Dato che la Svizzera non è uno Stato membro dell’UE, il diritto fiscale europeo non ha ripercussioni immediate per l’ordinamento fiscale svizzero e per il limite temporale delle due principali fonti di entrata della Confederazione, previsto con il progetto. Questo vale sia per l’IFD che per l’IVA. Poiché la Svizzera non ha adottato la direttiva europea 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto9, essa non si applica nel nostro Paese. La Svizzera può dunque continuare a strutturare in maniera autonoma la sua legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto. Gli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE riguarda- no l’IVA soltanto nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria. Nell’UE non esiste inoltre alcuna base giuridica a sé stante per il settore delle imposte dirette. L’abolizione del limite temporale dell’IFD e dell’IVA non è quindi in conflitto con nessun impegno internazionale.
5.3 Forma dell’atto
Ai fini dell’attuazione del NOF 2021 è necessaria una revisione parziale della Costituzione federale. L'Assemblea federale sottopone le modifiche della Costitu- zione federale al voto del Popolo e dei Cantoni sotto forma di decreto federale (art. 23 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento10). Il relativo atto sottostà al referendum obbligatorio (art. 140 cpv. 1 lett. a Cost.).
9L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 10 RS 171.0
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Allegato Numerosi esempi degli ultimi anni mostrano che sia per l’IFD che per l’IVA non è stato finora diagnosticato alcun «ristagno delle riforme». Al contrario, diversi progetti di riforma degli ultimi anni hanno comportato modifiche della base di calcolo e/o della tariffa fiscale. La Tabella 1 fornisce una panoramica sulle princi- pali misure di riforma attuate, bocciate o previste dall’introduzione del NOF nel 2007. Tabella 1: Progetti di riforma attuati, bocciati e previsti dal 2007 nell’ambito dell’IFD e dell’IVA Importanti progetti di legge attuati dal 2007
IFD IVA
Il 1° gennaio 2008 sono entrate in vigore le misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi (tra cui l’aumento della deduzione per chi consegue un secondo reddito e l’introduzione di una deduzione per coniugi). Riforma II dell’imposizione delle imprese: il 1° gennaio 2009 sono entrate in vigore ampie parti della Riforma II dell’imposizione delle imprese (tra cui l’imposizione parziale dei dividendi per partecipazioni qualificate e la possibilità di computo dell’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale). Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (parte A della riforma dell’imposta sul valore aggiunto) che attraverso numerose modifiche tecniche poneva l’accento sullo sgravio amministrativo e fiscale delle imprese contribuenti. Il 1° gennaio 2011 sono entrate in vigore ulteriori parti della Riforma II dell’imposizione delle imprese (ad es. imposizione degli utili di liquidazione; principio degli apporti di capitale). Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore la Il 1° gennaio 2011 le aliquote d’imposta sono legge federale sullo sgravio fiscale delle state temporaneamente aumentate per garantire famiglie con figli (ad es. deduzione delle il finanziamento dell’AI. Sino alla fine del spese per la cura prestata da terzi ai figli 2017 l’aliquota normale ammonta all’8 per fino a un massimo di 10 100 franchi per cento, l’aliquota ridotta al 2,5 per cento e figlio; aumento della deduzione per i l’aliquota speciale applicabile alle prestazioni figli da 4700 a 6400 franchi; tariffa per i genitori). nel settore alberghiero al 3,8 per cento.
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Il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la legge federale sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore (ad es. imposizione delle partecipazioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa al momento dell’esercizio). Il 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la Il 1° gennaio 2014 l’aliquota speciale applica- legge federale sull'adeguamento formale bile alle prestazioni nel settore alberghiero è delle basi temporali per l'imposizione stata prorogata di altri 4 anni, fino alla fine del diretta delle persone fisiche. 2017. Progetti bocciati dal 2007 (selezione) IFD IVA Il 28 novembre 2010 l’«Iniziativa per imposte eque» è stata respinta da Popolo e Cantoni. Il 21 dicembre 2011 il Consiglio nazionale ha rinviato al Consiglio federale il modello di aliquota unitaria con un numero possibilmente limitato di eccezioni fiscali, previsto nell’ambito della parte B della riforma dell’imposta sul valore aggiunto, con la richie- sta di presentare un modello a due aliquote. Il 24 novembre 2013 l’iniziativa popola- Il 23 settembre 2013 il Parlamento non è re «Iniziativa a favore delle famiglie: entrato in materia sul modello a due aliquote. deduzioni fiscali anche per i genitori che accudiscono personalmente i figli» è stata respinta da Popolo e Cantoni. Il 28 settembre 2014 l’iniziativa popolare federale «Basta con l'IVA discriminatoria per la ristorazione!» è stata respinta dal 71,5 per cento dei votanti e da tutti i Cantoni. L’8 marzo 2015 l’iniziativa popolare L’8 marzo 2015 l’iniziativa popolare «Imposta «Sostenere le famiglie! Esentare dalle sull'energia invece dell'IVA» è stata respinta. imposte gli assegni per i figli e gli assegni di formazione» è stata respinta. Importanti progetti previsti dopo il 2015 IFD IVA Riforma III dell’imposizione delle Il 25 febbraio 2015 il Consiglio federale ha imprese (ad es. soppressione delle licenziato il messaggio concernente la revisio- società con statuto speciale, introduzione ne parziale della legge sull’IVA. L’obiettivo di un patent box). principale della revisione è eliminare gli svantaggi concorrenziali causati dall’IVA alle imprese svizzere rispetto a quelle estere. Il Consiglio federale raccomanda di Il 1° gennaio 2018 le aliquote dell’imposta sul accettare l’iniziativa popolare «Per il valore aggiunto verranno temporaneamente matrimonio e la famiglia – No agli aumentate (fino al 31 dicembre 2030) dello svantaggi per le coppie sposate». 0,1 per cento ciascuna per finanziare l’infrastruttura ferroviaria. Nel suo messaggio del 19 novembre 2014, il Consiglio federale prevede di aumentare proporzionalmente le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto, in un primo momento di
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1 punto percentuale all’entrata in vigore della
riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 e in un secondo momento di un ulteriore 0,5 punto percentuale presumibilmente nel 2027.
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