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8 luglio 2015

Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assi- curazioni

Rapporto esplicativo sulla revisione parziale dell’OS-FINMA

Laupenstrasse 27, 3003 Bern Tel. +41 (0)31 327 91 00, Fax +41 (0)31 327 91 01 www.finma.ch

Punti chiave

1. In ragione della revisione dell’OS entrata in vigore il 1° luglio 2015, l’OS-FINMA viene sottoposta a revisione parziale e integrata con due nuove disposizioni.

2. Innanzitutto viene inserita una disposizione concernente la cauzione che le imprese di assicura- zione estere devono depositare; si tratta in primo luogo di una correzione del livello normativo. Inoltre, in ragione di una delega delle competenze, nell’OS viene fissata una disposizione concer- nente l’allestimento dei conti.

3. L’OS-FINMA rivista entrerà in vigore nel 2015.

1 Situazione iniziale

Il 1° luglio 2015 entrerà in vigore la revisione parziale dell’Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS; RS 961.011).

L’art. 15 cpv. 2 OS è stato abrogato, in quanto da un’attenta analisi è emerso che l’OS non costituisce il livello normativo adeguato, pertanto tale disposizione deve essere trasposta nell’Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni (OS-FINMA; RS 961.011.1).

Inoltre, con la revisione dell’OS è stata creata una base per la FINMA che le attribuisce la competenza di introdurre, per il conto annuale, prescrizioni sull’articolazione minima divergenti rispetto al Codice delle obbligazioni (CO; RS 220).

2 Spiegazioni sulle singole disposizioni

2.1 Cauzione

L’art. 15 cpv. 2 OS è stato abrogato, in quanto la regolamentazione della cauzione che le imprese di assicurazione estere devono depositare in Svizzera deve essere prevista a livello di ordinanza della FINMA.

Questo perché, ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 lett. e frase 2 della legge sulla sorveglianza degli assicurato- ri (LSA; RS 961.01), la FINMA stabilisce la frazione da adottare e determina il calcolo, il luogo di cu- stodia e gli elementi patrimoniali computabili relativi alla cauzione che le imprese di assicurazione estere devono depositare.

Il previsto art. 5b OS-FINMA corrisponde, a livello materiale, sostanzialmente all’art. 15 cpv. 2 OS abrogato, tuttavia occorre precisare quanto segue.

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Gli artt. 23–26 OS disciplinano il margine di solvibilità richiesto per le imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione sulla vita. Tali disposizioni vengono abrogate nel quadro della revisione dell’OS. L’art. 5b P-OS-FINMA tiene conto di tale modifica nella misura in cui, per le imprese di assicu- razione che esercitano l’assicurazione sulla vita, nel calcolo della cauzione vengono impiegati unica- mente gli importi minimi di cui alle lettere a e b. Per le imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione contro i danni è invece determinante un importo del 10 per cento del margine di solvibi- lità richiesto in conformità all’art. 27 segg. OS, tuttavia almeno gli importi minimi di cui all’art. 5b cpv. 3 lett. a–d P-OS-FINMA. Tale distinzione concernente l’assicurazione sulla vita e contro i danni risulta palese in ragione del tenore dell’art. 5b P-OS-FINMA.

Nel quadro della revisione dell’OS, l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni ha fatto presente la neces- sità di precisare che, per quanto riguarda il margine di solvibilità richiesto, si tratta di quello relativo all’attività in Svizzera. Mediante la revisione OS si tiene debitamente conto di tale richiesta. Tuttavia, ciò non sfocia in una modifica materiale in quanto, in ragione della disposizione di cui all’art. 15 cpv. 1 lett. e LSA, è già garantito il fatto che può trattarsi unicamente del margine di solvibilità per un’attività in Svizzera.

Inoltre, la BNS non è più designata come luogo di custodia della cauzione. Alla FINMA viene conferita la competenza di designare altri luoghi di deposito, in quanto la BNS non è più disponibile in misura illimitata per tale operazione.

2.2 Articolazione minima del conto annuale

È prevista l’introduzione nell’art. 5a e nell’allegato le prescrizioni sull’articolazione minima divergenti dal CO che tengono conto delle peculiarità dell’attività assicurativa e che promuovono una rappresen- tazione trasparente dell’attività operativa e della condizione economica delle imprese di assicurazione. Le modalità della regolamentazione sono in linea con quelle della normativa in ambito bancario (cfr. art. 28 e allegato I dell’Ordinanza sulle banche (OBCR; RS 952.02), in vigore dal 1° gennaio 2015). Laddove l’OS non consenta di divergere dalle disposizioni del CO, si applicano le disposizioni di quest’ultimo.

L’articolazione minima del nuovo diritto contabile si basa sull’orizzonte temporale (scadenze). Per l’economia assicurativa, il cui scopo principale è la compensazione del rischio nel corso del tempo, l’orizzonte temporale assume tuttavia, relativamente all’articolazione minima, un’importanza seconda- ria. Al contrario, le correlazioni fra gli impegni assunti sul versante dei passivi devono poter essere valutate con i fondi disponibili a tale scopo (investimenti di capitale). Le due posizioni principali nel bilancio sono pertanto gli investimenti di capitale sul versante degli attivi e le riserve tecniche sul ver- sante dei passivi. Si rinuncia a operare una distinzione tra attivo circolante e attivo fisso sul versante degli attivi e capitale di terzi a breve termine e a lungo termine sul versante dei passivi.

Ai fini di una migliore comparabilità e trasparenza del conto annuale è necessaria un’articolazione minima standardizzata sia del bilancio che del conto economico, motivo per cui le posizioni significati- ve di cui all’allegato dell’OS-FINMA vengono riportate in maniera vincolante. Ciò riguarda segnata- mente la ripartizione degli investimenti di capitale di cui al punto 1.1 in sette sottocategorie (1.1.1– 1.1.7). Per tali sottocategorie è inoltre necessaria una ripartizione delle poste relative ai ricavi (cfr.

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allegato lettera C, let. g e h). Nelle poste del conto economico vengono scelti concetti divergenti dalle pertinenti disposizioni del CO che meglio rappresentano l’attività assicurativa.

Mediante la disposizione di cui all’art. 6a viene garantito un chiaro disciplinamento della prima appli- cazione dell’articolazione minima. La nuova applicazione minima trova già applicazione per la chiusu- ra del 2015. La prima applicazione di tali prescrizioni va di pari passo con la prima applicazione delle nuove prescrizioni sulla presentazione dei conti ai sensi del CO ed è stata verificata con le imprese di assicurazione. Per la rappresentazione dei dati relativi agli anni precedenti devono essere applicate le medesime disposizioni delle disposizioni transitorie del nuovo diritto contabile, vale a dire che durante la prima applicazione non devono essere riportati i dati relativi agli anni precedenti.

Le imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione diretta e la riassicurazione attiva devono incorporare le corrispondenti poste del conto economico attuariale direttamente nel conto economico oppure nell’allegato. In questo modo si può rinunciare a una più estesa strutturazione articolata nel conto economico.

Per quanto riguarda le succursali, l’articolazione minima è parimenti applicabile. Nella strutturazione occorre tenere conto delle peculiarità delle succursali (poste di capitale proprio mancanti).

In conformità con il nuovo diritto contabile, anche l’art. 5 OS-FINMA deve essere adeguato. Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 LSA, l’assegnazione avviene alla riserva legale da utili. Questa dicitura è stata inse- rita nella disposizione alla luce del nuovo diritto contabile (in conformità al CO) entrato in vigore il 1° gennaio 2013. Pertanto, in ragione dell’adeguamento dell’art. 26 cpv. 1 LSA in correlazione al nuo- vo diritto contabile entrato in vigore il 1° gennaio 2013, nell’art. 5 OS-FINMA il concetto di «riserva legali» deve essere sostituito con il nuovo termine «riserva legale da utili».

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