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Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio

Modifica dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)

Entrata in vigore prevista per il 1° aprile 2016

Rapporto esplicativo

Berna, giugno 2015

Indice

1. Situazione iniziale ................................................................................................. 3

2. Modifica dell'ordinanza proposta........................................................................... 3

3. Commenti relativi all'articolo 32c e all'articolo 55 capoverso 1 OPI ...................... 4

4. Entrata in vigore .................................................................................................... 5

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1. Situazione iniziale

a) Attualmente il deposito e l'utilizzazione di impianti e installazioni di gas liquido sono disciplinati come segue:

- Direttiva CFSL n. 1941 «Gas liquefatti, parte 1: Recipienti, stoccaggio, carico, scarico e travaso» - Direttiva CFSL n. 1942 «Gas liquefatti, parte 2: Uso di gas liquefatti nell'economia domestica, nell'artigianato e nell'industria» - Direttiva Suva n. 2151 «Flüssiggas-Richtlinien, Teil III, Verwendung von Flüssiggas auf Fahrzeugen» (Gas liquefatti, parte 3: Uso di gas liquefatti su veicoli [non disponibile in italiano]) - Direttiva CFSL n. 2388 «Gas liquefatti, parte 4: Uso di gas liquefatti su battelli»

Tutte queste direttive seguono ancora il vecchio modello di disciplinamento, ossia non si riferiscono direttamente al diritto d'esecuzione sovraordinato. Inoltre alcune necessitano da tempo di una revisione, in particolare di un adeguamento al diritto dell'UE modificato e all'evoluzione tecnica. Nel quadro della revisione prevista, le nuove direttive devono essere emanate in base al «modello a due livelli»: nelle ordinanze occorre sancire disposizioni vincolanti, mentre la direttiva CFSL ne concretizza le modalità di adempimento. Occorre pertanto creare le basi necessarie a livello di ordinanza.

b) Le quattro direttive esistenti hanno ambiti d'impiego e obiettivi di protezione differenti. Hanno come oggetto la protezione dei lavoratori e della popolazione in generale. Inoltre intendono proteggere non soltanto le persone, ma anche i beni materiali e l'ambiente. Per questo motivo, vanno oltre il campo d'applicazione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) e dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI). Le parti delle direttive che non si limitano alla protezione dei lavoratori devono quindi fondarsi su basi legali diverse da quelle della LAINF e dell'OPI. Anche in questo caso occorre creare basi legali a livello di ordinanza e autorizzare la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) a emanare direttive in questo settore che va oltre la protezione aziendale dei lavoratori.

2. Modifica dell'ordinanza proposta

Nell'OPI sono già presenti alcune prescrizioni che possono essere applicate anche agli impianti di gas liquido. Tuttavia vi è l'urgente necessità di prevederne un disciplinamento specifico, che comprenda anche la costruzione, la manutenzione e il controllo degli impianti. Questo dovrà avvenire con un nuovo articolo 32c OPI.

Secondo l'articolo 85 capoverso 3 LAINF, la CFSL è incaricata di provvedere all'applicazione uniforme delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali nelle aziende. A questo scopo la CFSL può emanare direttive conformemente all'articolo 52a capoverso 1 OPI. Un rinvio nell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41; cfr. numero II della presente modifica dell'OPI) e nell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI; RS 747.201.1; la relativa modifica dell'ONI è stata intrapresa nell'ambito dell'ampia revisione attualmente in corso) conferisce alla CFSL la facoltà di emanare per queste disposizioni d'ordinanza direttive che vanno al di là della protezione aziendale dei lavoratori, affinché possa essere garantito un disciplinamento uniforme per tutti i settori. L'elaborazione di queste direttive è compito di un collegio

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specializzato della CFSL, in cui sono rappresentati anche gli Uffici federali interessati e il comitato di esperti Circolo di lavoro GPL.

3. Commenti relativi all'articolo 32c e all'articolo 55 capoverso 1 OPI

Articolo 32c

Capoverso 1

Il testo si basa sul precedente articolo 32 capoverso 1 (Bruciatori). Tuttavia il nuovo articolo disciplina anche la manutenzione degli impianti di gas liquido. La menzione della limitazione dei danni in caso di guasto consente di integrare le esigenze di protezione dagli incendi, in caso di incidenti e ambientali.

Capoverso 2

Una disposizione sulle misure in materia di sicurezza contro i danni da parte di terzi e sull'obbligo di soddisfare le esigenze di protezione dagli incendi non può essere dedotta direttamente da altri articoli dell'OPI ed è pertanto disciplinata nel capoverso 2.

Capoverso 3

L'articolo 33 successivo disciplina l'aerazione, ma si limita espressamente all'aria del posto di lavoro. Nel capoverso 3 del nuovo articolo si chiede pertanto anche un'aerazione sufficiente del luogo in cui sono ubicati gli impianti di gas liquido, che non deve essere necessariamente un posto di lavoro. Lo scarico senza pericolo dei gas e dell'aria è un ulteriore requisito di aerazione, che deve corrispondere alle regole della tecnica.

Capoverso 4

Il presente capoverso ha l'obiettivo di sancire un controllo regolare degli impianti di gas liquido. Stabilisce infatti che, prima della messa in servizio nonché dopo lavori di riparazione e modifiche, gli impianti devono essere sottoposti in particolare a una prova di tenuta. Durante la loro utilizzazione devono essere controllati regolarmente in generale.

Capoverso 5

Il presente capoverso stabilisce che soltanto le persone dotate di sufficienti conoscenze in materia possono costruire, modificare, installare e controllare gli impianti di gas liquido.

Capoverso 6

Poiché le direttive intersettoriali sugli impianti di gas liquido vanno oltre l'ambito della protezione aziendale dei lavoratori, nell'emanare le direttive la CFSL deve tenere conto dell'articolo 49a OETV e dell'articolo 129 ONI. In questo ambito prevalgono ogni volta le disposizioni di queste ordinanze. Le prescrizioni dell'OPI sulla costruzione, l'esercizio e la manutenzione di impianti di gas liquido trovano applicazione soltanto se l'OETV e l'ONI non contengono disposizioni particolari in materia. È quanto stabilito nel nuovo articolo 49a OETV e precisato in modo corrispondente nell'articolo 129 ONI.

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L'attuale disciplinamento uniforme è accolto favorevolmente ed è sostenuto da gruppi target che si sono riuniti nel Circolo di lavoro GPL (GPL= gas di petrolio liquefatto) e nella Commissione gas liquefatti (GPL). Quest'ultima è costituita da rappresentanti della Suva, degli Uffici federali competenti in materia e delle associazioni professionali interessate. Il Circolo di lavoro esiste da circa 30 anni. Ha tra l'altro formulato le direttive vigenti e si occupa della formazione e dei controlli nel settore LAINF e in quello privato. Pertanto si prevede che, nell'elaborazione delle nuove direttive, la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL debba istituire un collegio specializzato in cui siano rappresentati anche gli Uffici federali interessati e il comitato di esperti Circolo di lavoro GPL.

Articolo 55 capoverso 1

Il termine «commissione specializzata» utilizzato finora nell'OPI potrebbe dare l'idea che si tratti di una commissione extraparlamentare ai sensi dell'articolo 57a e seguenti della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010); poiché non è questo il caso, per ragioni di chiarezza si parla di «collegio specializzato». A tal proposito l'articolo 55 capoverso 1 OPI deve essere adeguato di conseguenza.

4. Entrata in vigore

La modifica dell'ordinanza entrerà in vigore il 1°aprile 2016.

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