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Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI Sviluppo delle professioni:

Revisione parziale dell’ordinanza sulla maturità professio- nale federale

(Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr)

Rapporto esplicativo

Berna, giugno 2016

1. Situazione iniziale

L’inclusione dei diplomi di lingue straniere nell’esame di maturità professionale è prevista dal 1998 e si basa sull’ordinanza del 30 novembre 1998 sulla maturità professionale (OMPr, art. 27, «Certificati e diplomi riconosciuti») nel quadro dell’esame di maturità professionale nelle scuole medie professio- nali parallele al tirocinio: «Esami per l’ottenimento di certificati o di diplomi da parte di organizzazioni esterne possono essere conside- rati parte integrante degli esami di maturità professionale per le materie corrispondenti, a condizione che siano riconosciuti dall’Ufficio federale». L’inclusione dei diplomi di lingue straniere negli esami finali della maturità professionale è stata ri- presa anche nell’OMPr del 24 giugno 2009 all’articolo 23 «Diplomi di lingue riconosciuti». I principali diplomi di lingue straniere rivestono grande importanza sul mercato del lavoro, in particolare per gli impiegati di commercio. Il loro insegnamento nelle scuole professionali deve corrispondere ai livelli B1 e B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) sia per quanto riguarda l’at- testato federale di capacità (AFC), sia per la maturità professionale. La selezione e la valutazione dei diplomi di lingue straniere si basa sull’attività del gruppo di lavoro permanente diplomi di lingue straniere della Commissione federale di maturità professionale (CFMP), che ha pubblicato - e aggiorna regolarmente - il promemoria IV Raccomandazioni alle scuole concernenti l’integrazione di diplomi internazionali di lingua negli esami di maturità professio- nale. A seguito della pubblicazione dell’elenco dei diplomi di lingue straniere riconosciuti dalla SEFRI ai fini dell’applicazione dell’OMPr del 24 giugno 2009 e del programma quadro d’insegnamento per la maturità professionale del 18 dicembre 2012, le scuole professionali hanno iniziato a convertire in note anche i risultati degli esami per l’ottenimento di un diploma di lingue straniere (esami di lingue straniere) non superati per includere tali note nell’esame di maturità professionale al posto di quelle conseguite nell’ambito di esami di lingue straniere istituzionali oppure svizzeri o regionali. Questa procedura va contro le raccomandazioni del promemoria IV della CFMP, nel quale si precisa che vanno convertiti i risultati dei diplomi di lingua effettivamente conseguiti o degli esami di lingue straniere superati. Per quanto concerne gli esami non superati, secondo il promemoria IV le scuole professionali sono tenute a prevedere un esame di lingua istituzionale. Alla base di tale raccomanda- zione vi è il fatto che gli interessati non hanno diritto di ricorso contro le decisioni delle organizzazioni che rilasciano i principali diplomi di lingue straniere. Le scuole, invece, giustificano il proprio modo di procedere sostenendo che, in caso di mancato superamento di un esame di lingue straniere, la pos- sibilità di sostenere un esame istituzionale equivarrebbe già a una prima ripetizione dello stesso.

2. Obiettivo della modifica d’ordinanza

Il 27 novembre 2014 la Conferenza svizzera delle scuole professionali commerciali (CSSPC), la Conferenza dei direttori delle scuole di commercio svizzere (CDSCS) e l’Associazione delle scuole di commercio svizzere (Verband Schweizerischer Handelsschulen, VSH) hanno richiesto alla SEFRI la modifica dell’articolo 23 OMPr per poter sancire a livello legale anche la conversione e l’inclusione delle note degli esami di lingue straniere non superati. In occasione della seduta plenaria del 12 febbraio 2015, la Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale (CSFP) si è espressa a favore di tale misura e ha chiesto di separare il concetto di conversione dei risultati in note da quello di superamento/mancato superamento dell’esame e, quindi, dal conseguimento del diploma stesso. Per i cicli di formazione per la maturità professionale iniziati dopo il 1° gennaio 2015 sulla base dell’OMPr del 24 giugno 2009 e del programma quadro del 18 dicembre 2012 è stata elaborata e messa a disposizione una guida a titolo di regolamentazione transitoria nella quale sono riportati i diplomi di lingue straniere riconosciuti in francese, inglese, italiano e tedesco. Un gruppo di lavoro composto dalla presidentessa della CSSPC, dal direttore di una scuola di com- mercio, dal membro della CFMP responsabile per i diplomi di lingue straniere, da un membro della

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Conferenza svizzera dei rami di formazione e degli esami commerciali (CSRFC), da un delegato dei Cantoni e dal responsabile di progetto per la formazione commerciale presso la SEFRI ha elaborato la guida «I diplomi di lingue straniere riconosciuti nella maturità professionale e nella formazione di base commerciale». La SEFRI riconoscerà i diplomi di lingue straniere certificati dall’Association of Language Testers in Europe (ALTE) nelle tre lingue nazionali e in inglese per i livelli da B1 a C2. Dall’anno scolastico 2016 le raccomandazioni per la conversione in note dei risultati dei diplomi valgono sia per le per- sone che iniziano una formazione commerciale di base sia per quelle che iniziano un ciclo di forma- zione per la maturità professionale. Per garantire la conversione uniforme dei diplomi e l’inserimento semplice ed efficiente delle future modifiche nelle tabelle di conversione (modifiche necessarie per tenere conto di eventuali cambia- menti nella scala di valutazione da parte delle organizzazioni che rilasciano tali diplomi), è stato ela- borato un algoritmo specifico. I diplomi di lingue straniere non certificati dall’ALTE non verranno più riconosciuti dalla SEFRI a par- tire dal 1° gennaio dell’anno successivo all’esclusione e non potranno più essere offerti per le classi che iniziano un nuovo ciclo di formazione. I titolari di un diploma di lingue straniere non più ricono- sciuto possono far valere tale diploma per la lingua straniera in oggetto ai fini dell’esame di maturità professionale durante un periodo transitorio di tre anni. Il fatto di sancire nell’OMPr la conversione dei risultati degli esami di lingue straniere dal livello B1 al livello C2 e di mettere a disposizione una tabella di conversione per i diplomi certificati dall’ALTE per- mette di non escludere nessuna organizzazione che rilascia i diplomi e di non limitare l’offerta di Cantoni e scuole professionali. La conversione dei risultati conseguiti negli esami di lingue straniere riconosciuti consente il pari trat- tamento delle persone in formazione di una stessa scuola professionale per quanto riguarda il supe- ramento della procedura di qualificazione.

3. Spiegazioni relative alla modifica dell’articolo 23 OMPr

Titolo: La rubrica dell’articolo subisce un adeguamento terminologico e diventa Diplomi di lingue straniere riconosciuti. Capoverso 1: contiene la disposizione del primo periodo dell’attuale articolo 23. Capoverso 2: riprende la disposizione del secondo periodo dell’attuale articolo 23 specificando che l’esame per l’ottenimento di un diploma di lingue straniere riconosciuto sostituisce sempre completamente l’esame finale nella materia corrispondente. La modifica è motivata dal fatto che vengono riconosciuti solo i diplomi di lingue straniere che corri- spondono per portata e modalità agli esami finali di lingue straniere istituzionali e che coprono tutte le competenze linguistiche (comprensione orale, lettura, produzione orale e scritta. Con l’introduzione di un secondo periodo si precisa che i diplomi mantengono il rico- noscimento fino al momento dell’esame finale se risultavano riconosciuti all’inizio dell’insegnamento per la maturità professionale e in seguito hanno perso questa con- dizione. Un cambiamento in tal senso dipende dai criteri di certificazione dell’ALTE (Association of Language Testers in Europe) per i diplomi di lingue straniere sui quali si basa la SEFRI per il riconoscimento. Capoverso 3: il capoverso 3 interessa sia le persone in formazione che frequentano l’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale in parallelo alla maturità professionale (di seguito: MP 1), sia quelle che frequentano tale insegnamento dopo aver conse- guito l’AFC (di seguito: MP 2). Il capoverso trova applicazione quando l’esame di lin- gue straniere viene sostenuto durante il rispettivo ciclo di formazione della maturità professionale.

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Vengono convertiti in note tutti i risultati degli esami di lingue straniere, sia quelli suffi- cienti sia quelli insufficienti. La conversione spetta alla scuola professionale o alla commissione d’esame, che può avvalersi di un programma che calcola automatica- mente la nota d’esame in base alle voci «lingua straniera», «esame di lingue stra- niere», «punteggio ottenuto» e «livello richiesto». La SEFRI pubblica sul proprio sito l’elenco dei diplomi di lingue straniere riconosciuti ai fini dell’esame finale, che si basa sui diplomi di lingue straniere certificati dall’ALTE. È possibile inoltrare ricorso contro la nota d’esame ottenuta dalla conversione esclusi- vamente in caso di interpretazione errata della tabella di conversione o di conversione errata. Le possibilità di ricorso contro la decisione sull’esito dell’esame esterno di lin- gue straniere si basano sui regolamenti previsti a tal fine dalle organizzazioni che rila- sciano i diplomi di lingue straniere. Capoverso 4: il capoverso 4 trova applicazione quando un candidato è in possesso di un diploma di lingue straniere riconosciuto prima di iniziare il ciclo di formazione per la maturità pro- fessionale. Nei casi previsti dal capoverso 4 occorre frequentare la formazione per la maturità professionale per recuperare i contenuti che non sono stati trattati ai fini del consegui- mento del diploma di lingue straniere e per ottenere una nota finale della materia utile ai fini del calcolo della nota della lingua straniera. Anche in questo caso è possibile inoltrare ricorso contro la nota d’esame ottenuta dalla conversione esclusivamente in caso di interpretazione errata della tabella di conversione o di conversione errata.

4. Ripercussioni

La modifica d’ordinanza non ha alcuna ripercussione per la Confederazione e i Cantoni né a livello finanziario né sull’effettivo del personale.

5. Entrata in vigore

L’articolo 23 modificato entra in vigore il 1° agosto 2016. Il nuovo articolo 23 vale per le persone in formazione nei cicli di formazione per la maturità professio- nale (MP 1) che iniziano la formazione professionale nell’anno scolastico 2016. Il nuovo articolo 23 vale per i titolari di un attestato federale di capacità che frequentano i cicli di for- mazione per la maturità professionale (MP 2) con decorrenza dal 1° agosto 2016.

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