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Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Servizio giuridico

Rapporto esplicativo concernente la revisione dell’ordinanza sulla protezione degli animali 2016

I. Situazione iniziale

Negli ultimi tempi si è assistito a un aumento delle perplessità sollevate da esposi- zioni, borse di settore, manifestazioni sportive e di altro genere coinvolgenti animali, e in alcuni casi si sono riscontrate situazioni non conformi alla protezione degli ani- mali. Le autorità d’esecuzione e le organizzazioni per la protezione degli animali, ma anche diverse associazioni di detentori e allevatori di animali, reclamano quindi nuove disposizioni per le manifestazioni con animali. Secondo il diritto vigente, mani- festazioni a scopo pubblicitario o commerciale sono soggette ad autorizzazione. Ciò permette agli organi cantonali preposti alla protezione degli animali di verificare in ogni richiesta di autorizzazione i presupposti stabiliti nell’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) ed eventualmente di formulare oneri o condizioni. Ora andreb- bero inserite nell’OPAn singole disposizioni specifiche anche per manifestazioni non commerciali e quindi non soggette ad autorizzazione. Inoltre, con singoli adegua- menti dell’OPAn andrebbe generalmente aumentata la protezione degli animali coin- volti nelle manifestazioni. L’importazione e la vendita di astici vivi destinati al consumo possono essere proble- matici dal punto di vista della protezione degli animali, poiché questi animali vengono spesso trasportati, conservati e uccisi in condizioni non conformi alla protezione degli animali. Nel suo parere sulla mozione Maya Graf 15.3860 «Vietare l’importazione di astici vivi destinati al consumo» il Consiglio federale ha quindi prospettato la modifica delle prescrizioni d’esecuzione della legge federale sulla protezione degli animali (RS 455), modifica che dovrebbe portare a un effettivo miglioramento delle condizioni di vita degli astici. Nella presente revisione vengono quindi proposte modifiche al passo con le più recenti ricerche nel campo. In particolare andranno migliorati i requi- siti per il trasporto e le condizioni di detenzione nella vendita di astici vivi. Come esposto dal Consiglio federale nella risposta all’interpellanza Maya Graf

14.3353 «Con il boom del commercio on line di cani aumentano la sofferenza degli

animali e la criminalità» l’USAV, insieme alle autorità esecutive, ha vagliato possibili misure per combattere l’aumento delle importazioni illegali di cani. Con l’inasprimento di diverse disposizioni, l’acquisto di cani importati illegalmente dovrebbe essere reso più difficile. Non è invece prevista l’abrogazione delle eccezioni all’obbligo di vaccina- zione contro la rabbia per i cuccioli in vista dell’importazione. Ciò porterebbe di fatto

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a un divieto di importazione per i cuccioli. Ci sarebbe poi da temere non una diminu- zione delle importazioni di cuccioli, bensì un ulteriore aumento delle importazioni ille- gali. I Cantoni dovrebbero sostenere un notevole onere supplementare e in partico- lare affrontare anche problemi legati all’adozione di misure adeguate (rinvii,eutana- sia, quarantena).

Per la prima volta deve essere inserita nell’ordinanza sulla protezione degli animali la funzione di incaricato della protezione degli animali per la sperimentazione animale e ne devono essere definiti compiti e competenze. Viene così applicata una delle mi- sure contenute nel rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Maya Graf 12.3660 «Futuro della Fondazione 3R e metodi alternativi alla sperimen- tazione su animali». In aggiunta, vengono regolamentate in modo uniforme la forma- zione e la formazione continua delle persone che eseguono o dirigono esperimenti sugli animali, dirigono un centro di detenzione di animali da laboratorio o si assu- mono responsabilità in qualità di incaricati della protezione degli animali.

Per finire, con l’attuale revisione si intende da un lato modificare la sistematica del capitolo 8 «Abbattimento e macellazione di animali» in modo tale che sia chiaro quali disposizioni valgano per la macellazione e l’abbattimento e quali valgano solo per la macellazione. (Affinché l’atto modificatore resti chiaro, i puri e semplici spostamenti di articoli o sezioni senza modifiche materiali verranno effettuati solo dopo la consulta- zione.) Devono essere effettuati alcuni miglioramenti materiali affinché la richiesta di abbattimenti rispettosi degli animali possa effettivamente essere fatta valere nella pratica. Si intende introdurre una nuova e più chiara regolamentazione delle prescri- zioni per un abbattimento rispettoso degli animali ed elevare i requisiti richiesti per le persone che possono abbattere gli animali. Il diritto vigente vieta già di uccidere gli animali in modo crudele, ad esempio affogandoli o soffocandoli.

II. Commento ai singoli articoli

1. Articoli dell’ordinanza sulla protezione degli animali

Sostituzione di un’espressione Il termine «cavalli» deve essere sostituito dal termine «equidi». Nell’OPAn veniva fi- nora utilizzato il termine «cavalli», intendendo con esso tutti gli equidi addomesticati. Nell’OFE e nel diritto UE, per essi si impiega invece il termine «equidi». Il termine viene quindi adeguato all’uso corrente nelle altre ordinanze. Contemporaneamente, per evitare confusione, il termine «cavalli giovani» viene abrogato. Al posto di «ca- valli giovani», nel testo si impiega la definizione del temine utilizzata finora in riferi- mento agli «animali giovani» degli equidi. In alcuni articoli si mantiene il termine «ca- valli», là dove non si intendono gli equidi ma proprio i cavalli.

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Art. 2 Cpv. 3 lett. p e q: il termine «cavalli» deve essere sostituito dal termine «equidi» e il termine «cavalli giovani» è abrogato (v. sopra nota esplicativa «Sostituzione di un’espressione»). Cpv. 3 lett. v: il termine «animali geneticamente modificati» (AGM) viene definito per la prima volta e uniformato alla definizione presente nell’ordinanza sull’impiego confi- nato del 9 maggio 2012 (OIConf; RS 814.912). Il rapido sviluppo della genetica mole- colare solleva la questione della distinzione tra animali geneticamente modificati e animali generati con l’ausilio di altri metodi di allevamento e riproduzione. Indipen- dentemente dal tipo di modificazione, nella legislazione in materia di protezione degli animali gli animali il cui genoma sia stato modificato tramite tecniche di ricombina- zione degli acidi nucleici devono sottostare alle disposizioni per gli AGM. Gli organi- smi geneticamente modificati sono definiti all’articolo 3 lettera d dell’OIConf con un rimando alle tecniche di ricombinazione elencate all’allegato 1. Queste sono però elencate sempre in relazione all’inserzione di acidi nucleici estranei alla specie. In tal modo gli organismi sottoposti solo a delezione di sequenze di acidi nucleici senza in- serzione di acidi nucleici estranei alla specie (knockout) non rientrano necessaria- mente nella definizione di AGM. Negli animali da laboratorio i modelli knockout sono però importanti almeno tanto quanto i modelli transgenici. Inoltre, nel settore degli animali domestici si fa strada lo sviluppo di animali knockout (ad esempio gatti privi di allergeni). Tali animali devono restare soggetti alle disposizioni per gli AGM. In tal modo si elimina l’incertezza riguardo al fatto se unicamente gli animali transgenici siano da considerare AGM. Per i discendenti di questi animali si rinvia all’articolo 123.

Art. 17 Lett. e: in anatomia è oggetto di controversia dove finisca il muso e inizi il setto na- sale. La precedente formulazione non escludeva dunque inequivocabilmente l’inseri- mento illecito di un anello nasale nei bovini per evitare disturbi comportamentali. Con l’esplicita menzione del setto nasale, la disposizione viene precisata. Lett. kbis: ci si riferisce qui ad apparecchi per calmare gli animali tramite scariche elet- triche (come ad esempio il «cow pacifier» per l’immobilizzazione durante trattamenti sull’animale). Tali apparecchi provocano nell’animale paura e stress. Naturalmente non rientrano sotto questo punto gli apparecchi per l’elettronarcosi, dal momento che non mirano a modificare il comportamento dell’animale.

Art. 22 Cpv. 3: finora era compito del detentore del cane notificare al gestore della banca dati centrale di cui all’articolo 30 capoverso 2 LFE i cani con orecchie e/o coda recise (importati a titolo di trasloco di masserizie o recisi per motivi medici) o con code natu- ralmente corte (art. 17b cpv. 3 lett. d OFE). Da ora questo compito dovrà spettare ai 3/24

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veterinari, poiché solo loro sono in grado di valutare se una coda corta sia una carat- teristica congenita o sia tale perché recisa. I veterinari registrano queste caratteristi- che direttamente nella banca dati. Secondo l’articolo 17b OFE, il detentore del cane importato deve recarsi da un veterinario entro dieci giorni dall’importazione. Se un animale importato presenta il relativo certificato di un veterinario estero, il veterinario in Svizzera non lo deve valutare nuovamente ma può eseguire la propria notifica ba- sandosi su tale certificato.

Art. 23 Cpv. 1 lett. f: il trasporto di pesci vivi su ghiaccio o in acqua ghiacciata era già vietato. Ora il divieto vuole essere esteso anche ai decapodi, anche se il trasporto di astici in casse raffreddate tramite elementi refrigeranti resta tollerato se gli animali sono se- parati dall’elemento refrigerante, ad esempio tramite un cartone o del polistirolo. Gli animali non possono però in alcun caso entrare in diretto contatto con il giacchio (l’acqua derivante dallo scioglimento potrebbe portare negli animali a lesioni dovute all’osmosi). Cpv. 1 lett. g: nelle aziende gastronomiche gli astici vivi vengono tenuti fuori dall’ac- qua dentro a box refrigeranti fino al momento della preparazione (a volte anche per giorni). Alcune specie di decapodi possono sopravvivere a questo tipo di detenzione, che non è però rispettoso della specie. Poiché inoltre i decapodi, al di fuori dell’ac- qua, non possono secernere i prodotti del metabolismo attraverso le branchie, que- sto tipo di detenzione è discutibile anche dal punto di vista dell’igiene delle derrate alimentari. Per queste ragioni, in futuro la detenzione dei decapodi al di fuori dell’ac- qua dovrebbe essere vietata.

Art. 24 La lettera f vieta gli zoo dove è possibile toccare gli animali e nei quali c’è contatto di- retto tra visitatori e animali. Le specie animali citate sono tipici animali da preda, cac- ciati da predatori selvatici (rapaci, predatori di terra), il cui comportamento naturale necessita di avere sempre a disposizione nascondigli di facile accesso. Sono sempre pronti alla fuga e per questo motivo possono essere, specialmente in ambienti a loro nuovi, molto timorosi. Se i visitatori entrano nel loro parco, i conigli e i piccoli roditori (p. es. porcellini d’india) o i pulcini vengono sottoposti ad un potenziale considerevole stress. Soprattutto se vengono inseguiti o addirittura presi e sollevati da terra, lo stress che ne deriva per gli animali risulta totalmente sproporzionato rispetto all’even- tuale beneficio per l’organizzatore e il pubblico.

Art. 35 Cpv. 4 lett. b: i tori, vista la loro anatomia, urinano sul pavimento senza inarcare la schiena. Tale comportamento escretorio non può dunque essere controllato con il giogo elettrico. I tori, sotto il giogo elettrico, vengono quindi esposti a scariche puni-

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tive durante le attività più disparate. Tali scariche sono però inefficaci e li limitano inu- tilmente nel loro comportamento. Con la precisazione dell’articolo, l’impiego del giogo elettrico viene limitato alle vacche e ai bovini femmina di età superiore a 18 mesi.

Art. 39 Cpv. 3: la disposizione si riferisce alla detenzione di bovini da ingrasso tenuti per lungo tempo «esclusivamente» in box ad area unica con lettiera profonda. Il pro- blema legato a questi box è che essi non garantiscono un’usura sufficiente degli un- ghioni. Se il box ad area unica con lettiera profonda viene però utilizzato soltanto come settore di riposo in una stalla con un parchetto all’aperto o con un pascolo uti- lizzabile durante tutto l’anno, questa forma di detenzione risulta possibile anche per i bovini da ingrasso. In questo caso si tratta dunque di un sistema con superfici multi- ple, poiché oltre alla lettiera profonda gli animali dispongono anche di un altro tipo di pavimento. Inserendo nella disposizione il termine «esclusivamente» si specifica tale distinzione.

Art. 59 Cpv. 4: poiché il termine cavalli giovani non è più definito all’art. 2 cpv. 3, si deve chiarire qui fino a quale età debbano essere applicate le disposizioni relative alla de- tenzione in gruppo. Dal punto di vista materiale, la disposizione non subisce alcuna modifica.

Art. 61 Cpv. 4: devono essere concesse uscite quotidiane a tutti gli equidi che non sono uti- lizzati ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 lett. o OPAn.

Art. 69a Finora l’obbligo per i detentori di cani, di cui all’art. 30 LFE, di notificare al gestore della banca dati centrale l’addestramento come cani per i servizi di difesa, l’impiego di cani da protezione del bestiame e lo scopo di utilizzo per cani guida per non ve- denti, cani per disabili e cani da soccorso era regolato nell’art. 17b cpv. 3 lett. a - c OFE. Per motivi legati alla sistematica, tale obbligo viene ora spostato nell’OPAn. Ora è previsto che effettivamente i detentori di cani continuino a notificare al gestore della banca dati centrale il previsto impiego di cani da protezione del bestiame. Tutta- via, è previsto anche che l’UFAM registri nella banca dati i cani da protezione del be- stiame che soddisfano i requisiti dell’UFAM. D’ora in poi si considereranno cani da protezione del bestiame «ufficiali» solo i cani che, in termini di allevamento, adde- stramento, detenzione e impiego, soddisfano integralmente i requisiti delle direttive dell’UFAM sulla protezione del bestiame e delle api e sui cani da protezione del be- stiame. In tal modo tutte le persone autorizzate (p. es. i veterinari cantonali), nel caso 5/24

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di eventuali incidenti con cani da protezione del bestiame, possono sapere in qual- siasi momento se si tratta di un cane da protezione del bestiame «ufficiale» e finan- ziato dall’UFAM, per il quale esiste anche una scheda esaustiva di prestazioni, impie- ghi, esami del cane e informazioni correlate.

Art. 74 Cpv. 5: l’obbligo di notificare l’inizio dell’addestramento come cani per i servizi di di- fesa alla banca dati centrale secondo l’articolo 30 LFE è stato spostato nell’OPAn per motivi di sistematica (cfr. anche art. 69a).

Art. 76 Cpv. 6: gli apparecchi che, quando il cane abbaia, spruzzano acqua o aria com- pressa devono essere vietati. Tali apparecchi vengono azionati automaticamente dal latrato del cane, indipendentemente dalla sua causa. L’animale viene punito ad esempio anche quando abbaia perché è felice di rivedere il padrone, ha paura della separazione, prova dolore o per altri motivi. Il cane non può quindi stabilire nessuna connessione con la causa della punizione così che l’effetto mirato - non abbaiare in qualsiasi situazione - non viene raggiunto.

Art. 76a Si è notato che gli annunci di vendita di cani spesso non riportano il recapito del ven- ditore ma unicamente un numero di cellulare o un indirizzo e-mail anonimo, in parti- colare anche nel caso degli annunci online molto diffusi nel commercio illegale di cani. È facilissimo pubblicare fotografie e dati falsi e fuorvianti. Per il venditore, inol- tre, è molto facile restare anonimo. Ciò rende spesso molto difficile l’esecuzione delle disposizioni in materia di protezione degli animali, ma anche di polizia sanitaria, ed è un problema anche per chi acquista un cane. Per queste ragioni, le persone che cer- cano di vendere cani pubblicamente devono indicare per scritto il loro recapito com- pleto (vale a dire nome, cognome e indirizzo).

Art. 80 Cpv. 3-5: i capoversi vengono precisati nel senso che le unità di detenzione per la detenzione singola temporanea durante al massimo tre settimane sono «gabbie» ai sensi della nuova osservazione 2 tabella 11 allegato 1 OPAn. Tali gabbie sono pen- sate in primo luogo per le pensioni per gatti. I gatti maschi d’allevamento non pos- sono invece essere tenuti in queste gabbie ma, nell’intervallo tra un accoppiamento e l’altro, devono disporre di un parco di almeno 7 m2. Nel contempo si precisa che i gatti tenuti in gabbie devono potersi periodicamente muovere al di fuori della gabbia. L’uscita può essere offerta anche in un parco di 7 m2.

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Art. 89 Lett. c: L’espressione «ateruro» per «Schuppentiere» non è corretta ed è sostituita con «pangolini». Lett. e: finora i pesci indigeni non erano soggetti all’autorizzazione per i pesci che in libertà possono raggiungere una lunghezza superiore a 1m. Questa eccezione esi- steva in particolare per dare la possibilità ai pescatori di detenere senza autorizza- zione, per breve tempo prima di ucciderle, specie ittiche indigene di grosse dimen- sioni da loro catturate, ad esempio lucci o siluri. Poiché però anche per la detenzione a breve termine di grandi pesci indigeni sono necessarie infrastrutture adeguate e conoscenze specifiche, in futuro anche la detenzione di pesci indigeni sarà soggetta alle stesse disposizioni valide per tutti gli altri pesci. Lett. f: qui sono state inserite ulteriori specie che devono essere soggette ad autoriz- zazione [diavoli spinosi (Moloch horridus)] o esonerate dall’obbligo di autorizzazione [pitone di Boelen (Morelia boeleni)]. La detenzione del diavolo spinoso è molto pro- blematica, mentre in genere lo è meno quella del pitone di Boelen.

Art. 90 Cpv. 3 lett. a: finora, di massima, i vivai utilizzati nella ristorazione non venivano con- siderati detenzioni professionali di animali selvatici. Da ora ciò dovrà valere ancora solo per i bacini per la detenzione di pesci commestibili di acqua dolce. La deten- zione di pesci e crostacei marini deve invece rispondere a requisiti più elevati e l’in- frastruttura necessaria è molto più impegnativa. Per questo motivo, in futuro i vivai di acqua salata utilizzati nella ristorazione saranno soggetti ad autorizzazione.

Art. 94 Cpv. 1: il presente capoverso rinvia all’articolo 209. Siccome i modelli di formulari sa- ranno disciplinati nell’articolo 209a, occorre adeguare il rinvio.

Art. 95 Cpv. 2 lett. a: deve essere esplicitato che la regolamentazione derogatoria dell’arti- colo 95 capoverso 2 lettera a per la detenzione di animali selvatici per i circhi vale solo durante il tour. Nei periodi in cui il circo non è itinerante, ad esempio quando si trova nella sede invernale, vanno assolutamente rispettate le misure minime di cui all’allegato 2, anche se gli animali durante quei periodi vengono regolarmente adde- strati, allenati o si esibiscono in spettacoli nel maneggio.

Art. 100 Cpv. 4: i pesci appena immessi in acque da pesca potevano finora essere pescati solo dopo un termine di attesa di un giorno. Poiché gli stagni per la pesca sportiva 7/24

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presentano un esercizio stagionale e durante l’alta stagione, per garantirne la redditi- vità, nella maggior parte dei casi sono aperti sette giorni alla settimana, tale disposi- zione non risulta compatibile con la prassi. Per evitare perdite finanziarie e non dover chiudere gli stagni per un giorno alla settimana, i pesci devono essere immessi prov- visoriamente per un giorno ad esempio in un parco a rete, ciò che potrebbe sottoporli ad ulteriore stress. La riduzione del termine di attesa ad un minimo di 12 ore do- vrebbe dare la possibilità ai gestori degli impianti di pesca di immettere di nuovo i pe- sci negli stagni ogni sera dopo la fine dell’attività di pesca giornaliera. Il temine di at- tesa di una notte che ne consegue, dal punto di vista del benessere degli animali, è da preferirsi alla detenzione provvisoria di un giorno in una gabbia retata.

Titolo prima dell’art. 101: Capitolo 5: Trattamento degli animali con obbligo di autorizzazione e di notifica Finora il capitolo 5 regolava il trattamento professionale degli animali. A seguito della revisione, in esso verranno regolamentate anche attività non professionali, soprat- tutto manifestazioni con animali. Le disposizioni riguardanti le manifestazioni ven- gono inserite sotto questo capitolo perché, per natura, presentano similitudini con il trattamento professionale e possono essere soggette all’obbligo di notifica o addirit- tura essere di natura commerciale. Il trattamento disciplinato qui si distingue poi an- che dal trattamento ordinario, disciplinato nel capitolo 2 dell’OPAn.

Art. 101 Lett. d: con l’eliminazione della lettera d si intende semplificare l’esecuzione, poiché con l’obbligo di autorizzazione sarà rilevante solo il numero di animali o di cuccioli ce- duti e non si devono verificare altri fattori. Inoltre, sono solo pochi i casi in cui le de- tenzioni di animali da compagnia a titolo professionale non sono pensioni o rifugi o non offrono a titolo professionale servizi di accudimento (lett. a e b). Si tratta essen- zialmente dei circhi che tengono solo animali domestici e pertanto non rientrano nell’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 90 capoverso 2. Con la revisione dell’ordinanza sulla protezione degli animali sono proprio questi circhi con animali do- mestici a essere considerati manifestazioni sovraregionali ai sensi dell’articolo 107a e a essere soggetti all’obbligo di notifica e non all’obbligo di autorizzazione.

Art. 101a Lett. abis: poiché pensioni e rifugi per animali e servizi di accudimento sono organiz- zati molto diversamente, documentazione accurata e buona organizzazione sono im- portanti e presupposto per la concessione dell’autorizzazione. Ciò è di particolare im- portanza per le organizzazioni che ad esempio accudiscono (fanno accudire) animali in differenti sedi e per quelle in cui una persona, che non accudisce lei stessa gli ani- mali, organizza il servizio di accudimento di diversi animali da parte di più persone.

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Art. 101b Cpv. 1: il presente capoverso rinvia all’articolo 209. Siccome i modelli di formulari sa- ranno disciplinati nell’articolo 209a, occorre adeguare il rinvio. Cpv. 3 lett. d: il capoverso viene precisato in seguito alla proposta di modifica dell’ar- ticolo 101a lettera abis.

Art. 101c Cpv. 1 e 2: poiché la cura a titolo professionale di zoccoli e unghioni non è forzata- mente legata ad una sede, viene solitamente offerta anche al di fuori del Cantone di domicilio. La legge sul mercato interno prevede che un’autorizzazione cantonale con- cessa, di regola, dovrebbe permettere di svolgere l’attività in tutta la Svizzera. Al fine di fare chiarezza, la procedura di autorizzazione e il campo di applicazione vengono qui esplicitamente disciplinati.

Art. 102 Cpv. 2 lett. c: lo stralcio è una conseguenza della soppressione dell’articolo 101 lettera d. Persone, offerte o istituti che non rientrano nell’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 101 lettere a, b e c non devono neppure soddisfare i requisiti in materia di personale di cui all’articolo 102. Nei suddetti casi valgono gli obblighi di formazione previsti per le singole specie animali detenute (p. es. per gli equidi cfr. art. 31). Cpv. 2 lett. d: questa lettera non è una deroga al capoverso 1 e pertanto deve essere disciplinata separatamente (cfr. nuovo cpv. 4). Cpv. 4: l’attuale capoverso prevede che per gli allevamenti o le detenzioni a titolo professionale di animali selvatici valgono le disposizioni dell’articolo 85. Tali disposizioni tuttavia valgono anche senza che tale aspetto sia disciplinato nel presente capoverso. Questa frase sarà pertanto stralciata. Il nuovo capoverso 4 preciserà quale formazione devono possedere coloro che cedono gli animali di cui all’articolo 101 lettera c.

Titolo prima dell’art. 103 Si può fare a meno della limitazione a manifestazioni «di durata limitata», dato che il termine manifestazione nella lingua di uso comune descrive già un evento di carat- tere transitorio.

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Art. 103 Titolo dell’articolo e frase introduttiva: la persona responsabile dell’accudimento degli animali deve essere titolare di un attestato di competenza anche per le manifesta- zioni senza commercio o pubblicità. Lett. c: adeguamento formale dovuto all’acronimo della legge sulle epizoozie già in- trodotto nell’articolo 22. Lett. d: si può fare a meno della limitazione a manifestazioni «di durata limitata» (mo- tivazione: v. sopra alla nota su «Titolo prima dell’art. 103»).

Art. 103a Cpv. 1: gli organizzatori possono essere singole persone oppure organizzazioni, per- sone fisiche oppure giuridiche. Lett. a: con «sano» si intende che un animale non mostra segni di malattia o di stress, presenta pelo, piumaggio o pelle di aspetto normale e si comporta in modo adeguato per la sua specie e rispetto alla situazione. Lett. g: in particolare non possono esserci segnali di uno stress eccessivo per l’ani- male (sintomi di stress). In caso di chiare anomalie comportamentali o di persistenti sintomi di stress, devono essere prese misure adeguate a ridurre il livello di stress (p. es. schermatura dal pubblico, ulteriori possibilità di ritirarsi, eventualmente sposta- mento in un altro locale o abbandono del luogo della manifestazione).

Art. 104 Rubrica: finora l’articolo definiva solo l’obbligo di autorizzazione. Ora occorre una de- nominazione più chiara per distinguere rispetto all’articolo 107a.

Art. 107a Cpv. 1: il termine manifestazioni sovraregionali indica tutte le forme di esposizioni, mostre, mercati, borse di settore, aste e concorsi (sportivi), tornei, ecc. dalla portata sovraregionale. Anche un circo che non impiega animali selvatici (e quindi non è sog- getto all’art. 90 cpv. 2 OPAn) è considerato una manifestazione. Nelle manifestazioni sovraregionali e quindi soggette all’obbligo di notifica è di responsabilità dell’organiz- zatore che la notifica pervenga entro i termini all’autorità competente (servizio veteri- nario cantonale). La notifica deve avvenire tramite il formulario ufficiale dell’USAV e deve contenere le informazioni fissate all’articolo 209 capoverso 6. L’obbligo di noti- fica non vale però per le manifestazioni commerciali o pubblicitarie (borse di settore, aste, mercati, ecc.) che sono soggette all’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’arti- colo 104 OPAn.

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Cpv. 2: se durante la manifestazione gli animali sono sotto la custodia degli organiz- zatori, nella notifica deve essere designata una persona responsabile dell’accudi- mento degli animali. Questo non vale ad esempio per le competizioni in cui il deten- tore di animali stesso è responsabile dell’accudimento degli animali. La persona re- sponsabile dell’accudimento degli animali deve possedere un attestato di compe- tenza. Per molte specie animali esistono relative formazioni per l’ottenimento dell’at- testato di competenza oppure si deve trovare una persona con una formazione pro- fessionale di cui all’articolo 193 capoverso 2 (nella maggior parte dei casi agricoltore o guardiano di animali) o per lo meno con sufficiente esperienza secondo l’arti- colo 193 capoverso 3.

Art. 108 Il rimando corretto è per l’articolo 92 capoverso 1, non capoverso 2.

Art. 111 Cpv. 2: specialmente online, ma anche in cataloghi, vengono regolarmente offerti parchi per animali di piccola taglia che non rispettano i requisiti minimi, rispettiva- mente la cui dichiarazione è mancante, insufficiente o addirittura falsa. Per questo motivo, da ora anche i venditori di parchi che non vendono animali sono tenuti a in- formare per iscritto e a dichiarare correttamente.

Art. 122 Cpv. 2: nel sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali e-sperimentazione animale, non sono presenti funzioni per l’inoltro di richie- ste di autorizzazione per i centri di detenzione di animali da laboratorio. Non si pre- vede di sviluppare un formulario di richiesta e dunque le richieste non potranno es- sere inoltrate tramite e-sperimentazione animale. L’USAV pubblica sulla propria ho- mepage il formulario per la richiesta in forma cartacea.

Art. 123 Il rimando alla definizione di animali geneticamente modificati secondo l’ordinanza sull’impiego confinato del 9 maggio 2012 (RS 814.912) viene stralciato. Vale ora la nuova definizione di animali geneticamente modificati inserita all’articolo 2 lettera v OPAn.

Art. 129 Cpv. 1 e 2: ogni istituto o laboratorio che effettua esperimenti sugli animali deve desi- gnare una persona incaricata della protezione degli animali. Nelle aziende che com-

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prendono più divisioni, istituti, laboratori o centri di detenzione di animali da laborato- rio deve essere designata una persona incaricata (in modo centralizzato) della prote- zione degli animali. Su raccomandazione dell’USAV, le scuole universitarie e le aziende industriali che effettuano esperimenti sugli animali hanno designato il personale specializzato che svolge un ruolo importante nel processo di autorizzazione con l’utilizzo di e-speri- mentazione animale quale persona di riferimento per i servizi specializzati cantonali e dell’USAV. Nell’ordinanza sulla protezione degli animali mancava però finora la de- scrizione di tale funzione e la regolamentazione delle competenze delle persone re- sponsabili della protezione degli animali. Cpv. 2 e 3: si tratta dei capoversi 1 e 2 in vigore, che sono stati spostati.

Art. 129a-129b Con l’introduzione della funzione di incaricato della protezione degli animali va rego- lamentata la ripartizione delle responsabilità tra capounità e incaricato della prote- zione degli animali. Il capounità è responsabile delle risorse aziendali e di personale. Gli incaricati della protezione degli animali sono responsabili dell’adempimento delle disposizioni in materia di protezione degli animali nella pianificazione e nell’esecu- zione degli esperimenti sugli animali. Per quel che riguarda il rispetto dei principi 3R, devono poter rilasciare istruzioni ai responsabili d’esperimento. Consigliano i respon- sabili d’esperimento e le persone che eseguono gli esperimenti in particolare nell’ap- plicazione dei principi 3R e sono le persone di riferimento principali all’interno dell’azienda per i servizi di autorizzazione cantonali. Al fine di adempiere a tale com- pito, devono possedere almeno la stessa qualificazione professionale dei responsa- bili d’esperimento.

Art. 132 I responsabili d’esperimento devono continuare a soddisfare i medesimi requisiti di formazione e perfezionamento posti agli incaricati della protezione degli animali. Tali requisiti sono stabiliti come corso di perfezionamento concernente la sperimenta- zione animale di cui all’articolo 197 e sono disciplinati nell’OFPAn (RS 455.109.1).

Art. 142 Cpv. 1 lett. e: dai direttori di centri di detenzione di animali da laboratorio, che deten- gono linee o ceppi con mutazioni patologiche o animali che necessitano di un accudi- mento e di una cura particolari, si pretendono requisiti più elevati che non se ad es- sere detenuti sono solo animali da laboratorio senza particolari esigenze. Per questo motivo si deve verificare anche la qualificazione del direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio. I requisiti da adempiere sono fissati all’articolo 115.

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Art. 152 Cpv. 1 lett. e: da ora, oltre al tempo di percorrenza dovrà essere annotata per scritto anche la durata del trasporto. In tal modo è possibile migliorare la sicurezza giuridica per i trasportatori e la possibilità di riscostruire la durata dei trasporti di animali. La durata autorizzata del trasporto è disciplinata dall’articolo 152a (in vigore dal 1° di- cembre 2015).

Art. 157 Cpv. 1 e 2: nella versione italiana in vigore dell’ordinanza sulla protezione degli ani- mali l’aggettivo tedesco «fachkundig» è tradotto con «competente». Nell’articolo 16 della legge sulla protezione degli animali e nell’articolo 15 capoverso 2 dell’OPAn «fachkundig» è invece tradotto con l’aggettivo «esperto», che occorre riprendere an- che nell’OPAn.

Art. 160 Cpv. 1: poiché il termine cavalli giovani non è più definito all’articolo 2 capoverso 3, si deve chiarire qui a partire da quale età gli equidi debbano essere obbligatoriamente legati durante il trasporto.

Art. 165 Cpv. 1 lett. h: il rischio che gli animali scendano da un veicolo in modo incontrollato non sussiste solo se essi vengono scaricati dalla parte posteriore. Oggigiorno molti mezzi di trasporto presentano possibilità di uscita laterali anteriori. Anche queste do- vranno in futuro essere assicurate da un dispositivo di chiusura separato.

Art. 177 La norma vigente prevede che può uccidere un animale vertebrato soltanto chi di- spone delle conoscenze e delle capacità necessarie a tal fine. Nella pratica ciò non è sufficiente. D’ora in avanti si richiede, analogamente ai requisiti per l’anestesia (art. 15), che anche le persone che uccidono i decapodi siano esperte.

Art. 177a L’articolo si riferisce esplicitamente solo alle aziende di macellazione e non è quindi al suo posto nella sezione riguardante le disposizioni generali. Viene quindi spostato nella nuova sezione 2 (art. 179a).

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Art. 178 L’obbligo di stordimento, che finora valeva solo per gli animali vertebrati, deve appli- carsi ora anche ai decapodi, poiché si deve presumere che anch’essi siano in grado di provare sensazioni e sofferenza. Per ragioni di chiarezza, le eccezioni saranno contenute nell’articolo 178a.

Art. 178a Cpv. 1: le eccezioni all’obbligo di stordimento si trovavano finora all’articolo 178 ca- poverso 2. L’unica novità qui è che ora valgono anche per i decapodi (v. sopra; nota sull’art. 178). Cpv. 2: questa disposizione si trovava finora all’articolo 178 capoverso 3. Cpv. 3: l’uccisione di pulcini ed embrioni era finora regolamentata nell’articolo 183. Poiché si tratta di un tipo di uccisione senza stordimento ai sensi del capoverso 1 let- tera c, deve essere invece trattato qui. Per correttezza, al posto di embrioni negli in- cubatoi si deve parlare di feti negli incubatoi.

Art. 179 Nell’articolo 179, capoversi 1 e 2, figureranno esplicitamente i requisiti per un abbatti- mento rispettoso degli animali. Il capoverso 3 corrisponde all’attuale articolo 179.

Titolo dopo l’art. 179: Sezione 1a: Responsabilità per la macellazione L’articolo 177a regolava finora le responsabilità nell’azienda di macellazione alla se- zione «Disposizioni generali» del capitolo «Abbattimento e macellazione di animali». La disposizione si riferisce però esplicitamente alle aziende di macellazione e non all’abbattimento. Non è nemmeno di carattere generale. Il contenuto dell’arti- colo 177a deve dunque essere trasferito nell’articolo 179a e disciplinato in una se- zione propria.

Art. 179a V. sopra alla nota sul titolo dopo l’articolo 179. Il contenuto della disposizione non viene modificato.

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Titolo prima dell’art. 180: Sezione 2: Trattamento degli animali negli impianti di macellazione La sezione 2 si riferisce esplicitamente al trattamento degli animali nella consegna, nel ricovero e nella conduzione alla macellazione all’interno dell’impianto di macella- zione. Ciò deve risultare ora già dal titolo della sezione.

Art. 183 La disposizione viene spostata nell’articolo 178a capoverso 3 (v. sopra alla nota sull’art. 178a cpv. 3).

Art. 190 Cpv. 1 lett. b: anche le persone incaricate della protezione degli animali devono pos- sedere vaste conoscenze tecniche e aver seguito i relativi aggiornamenti. Cpv. 1 lett. e: chi effettua a titolo professionale la cura di unghioni e zoccoli, in caso di esecuzione non corretta può recare grave danno agli animali. Per questo motivo è importante che queste persone si aggiornino regolarmente. Cpv. 2: nella pratica si è visto che per il personale delle imprese di commercio e di trasporto di bestiame e per quello dei macelli il ritmo degli aggiornamenti può essere dilazionato da uno ogni tre anni a uno ogni cinque.

Art. 194 Cpv. 1 lett. b: modifica redazionale affinché la formulazione corrisponda a quella dell’articolo 4 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sui pagamenti diretti (RS 910.13).

Art. 199 Se anche i Cantoni possono riconoscere i perfezionamenti e gli aggiornamenti nell’ambito della sperimentazione animale, si verifica un accavallarsi di competenze tra l’USAV e i Cantoni. Ciò deve essere evitato. Questa competenza viene dunque stralciata. Il riconoscimento della formazione resta di competenza dei Cantoni.

Art. 200 Cpv. 5: in caso di rinnovo del riconoscimento dopo 5 anni, l’USAV deve poter control- lare il rispetto dell’obbligo di aggiornamento di cui all’articolo 190 per le persone che offrono corsi di formazione per detentori di animali ed esigerlo quale condizione per il rilascio dell’autorizzazione.

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Cpv. 6: finora era possibile vietare il rilascio degli attestati di formazione solo se l’ese- cuzione dei corsi non era conforme all’ordinanza sulla protezione degli animali. L’USAV dovrebbe però avere tale competenza anche se l’esecuzione non è con- forme ad esempio all’OFPAn. Per questo motivo la disposizione deve essere formu- lata in modo più generico.

Art. 200a Occorre disciplinare con maggiore chiarezza il riconoscimento dei cicli di formazione e dei diplomi esteri. Si tratta innanzitutto di distinguere tra: - il riconoscimento di corsi di formazione che si svolgono all’estero e frequentati in loco anche da Svizzeri (art. 199 cpv. 1 ultimo periodo e - il riconoscimento di una formazione estera o di un diploma estero di una persona che vuole lavorare o fornire un servizio in Svizzera (cpv. 1-3). Il primo caso è disciplinato nell’articolo 199 capoverso 1 (ultimo periodo). L’USAV pubblica sulla propria pagina Internet i cicli di formazione e i corsi che sono ricono- sciuti come equivalenti. Siccome i cicli di formazione e i corsi sono stati riconosciuti come equivalenti dall’USAV, i loro responsabili possono rilasciare diplomi svizzeri (FSNP/AC). Ciò significa che chiunque frequenta all’estero un ciclo di formazione o un corso riconosciuto equivalente dall’USAV e consegue un diploma (FSNP/AC) non deve presentare una domanda di riconoscimento per il proprio diploma. Questa disposizione disciplina il riconoscimento di diplomi esteri che sono stati con- seguiti con un corso non riconosciuto dall’USAV. Cpv. 1-2: i professionisti con diplomi esteri che lavorano in Svizzera per oltre 90 giorni e che vogliono esercitare un’attività disciplinata nell’ordinanza sulla protezione degli animali necessitano di un riconoscimento (p. es. anche chi si trasferisce dall’estero). Sul sito Internet della SEFRI figura un elenco delle attività regolamentate in Svizzera che esplicita chiaramente per quali attività e a chi è necessario presen- tare una domanda di riconoscimento: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/temi/ri- conoscimento-dei-diplomi-esteri/procedura-di-riconoscimento-in-caso-di-stabili- mento.html. Cpv. 3: coloro che vogliono esercitare in Svizzera un’attività disciplinata nell’ordi- nanza sulla protezione degli animali per meno di 90 giorni sono considerati prestatori di servizi. I prestatori di servizi e le persone che vogliono esercitare in Svizzera un’at- tività disciplinata nell’OPAn per meno di 90 giorni non necessitano di un riconosci- mento. Occorre tuttavia che notifichino la loro attività (cfr. art. 2 LDPS).

Art. 201 Cpv. 3: poiché i requisiti per i responsabili d’esperimento sono stati ridefiniti nell’arti- colo 132, i corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento nell’ambito della sperimentazione animale devono riguardare anche la direzione degli esperimenti.

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Art. 202 Cpv. 1: per assicurarsi che nel corso di una formazione siano stati appresi i contenuti più importanti, è necessario effettuare un esame finale. Finora erano prescritti esami finali solo per una parte delle formazioni specialistiche non legate a una professione e per la formazione di impiegato di commercio al dettaglio. Si propone di estendere l’obbligo di esame a tutte le formazioni specialistiche non legate alla professione, così da elevare la qualità della formazione.

Art. 203 Cpv. 1: concerne solo la versione italiana dell’ordinanza sulla protezione degli ani- mali. L’espressione «anni esperienza professionale» non è corretta. Il testo tedesco parla solo di «anni di esperienza con la specie animale in questione» e non di «espe- rienza professionale». L’espressione sarà pertanto sostituita con «anni di espe- rienza».

Art. 205 Cpv. 1 lett. c e cpv. 2: la formulazione attuale è troppo ampia. La modifica garantisce che valgono solo certificazioni per istituti nella formazione degli adulti e non altre cer- tificazioni non rilevanti per la valutazione dei centri di formazione secondo l’OPAn.

Art. 209a Per motivi di chiarezza, l’attuale articolo 209 è suddiviso in due articoli distinti. I capo- versi 1 e 2 sono stati ripresi nell’articolo 209. I capoversi 3-5 sono spostati come ca- poversi 1-3 nel nuovo articolo 209a, che riguarda i modelli per i formulari. È stato ag- giunto un nuovo capoverso. Cpv. 2 (ex cpv. 4): la novità qui è data dalla lettera h per le domande di autorizza- zione per i centri di detenzione di animali da laboratorio. Cpv. 4: questo nuovo modello di formulario consentirà agli organizzatori di adem- piere l’obbligo di notifica per le manifestazioni sovraregionali di cui all’articolo 107a. Cpv. 4 lett. c: con persone partecipanti si intendono tutte le persone attivamente coinvolte come espositori, detentori di animali, allevatori, fantini, detentori di cani, ecc.

Art. 225b Esistono ancora molti parchi che sono più piccoli rispetto alle superfici minime ora ri- chieste. Con questo termine transitorio vi è tempo a sufficienza per i necessari ade- guamenti strutturali.

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2. Modifica di altri atti normativi

Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITEAc, RS 916.443.14) Ingresso e art. 5 L’abbreviazione «LFE» viene inserita nell’ingresso e può quindi essere utilizzata nell’articolo 5.

Art. 34 Rilascio La novità sta nel fatto che ora il veterinario deve notificare al gestore della banca dati centrale il numero del passaporto per animali da compagnia, se ne rilascia uno.

Ordinanza sulla caccia (OCP, RS 922.01) Art. 10quater Cani da protezione del bestiame Il rimando nel capoverso 2 lettera d deve essere adeguato poiché la notifica del pre- visto impiego come cani da protezione del bestiame ora è regolamentata nell’OPAn.

3. Allegati dell’ordinanza sulla protezione degli animali

Allegato 1, osservazioni sulla tabella 7 Osservazione 7: questa osservazione vale solo per gruppi nei quali ci sono esclusi- vamente animali giovani. Un gruppo del quale fanno parte anche cavalle con puledri non è un gruppo di animali giovani, poiché la cavalla ha più di 30 mesi.

Allegato 1, tabella 9-1, (categoria animale) Punti 1 e 2: per rendere i termini che descrivono le differenti categorie di pollame uni- formi tra l’articolo 66 e la tabella 9-1 e tra le versioni francese e tedesca dell’ordi- nanza, «animali d’allevamento» è stato modificato in «genitori di galline domesti- che/ovaiole». Ciò permette inoltre di chiarire il fatto che i requisiti minimi della tabella 9-1 si applicano anche ai genitori di galline domestiche (genitori di animali da in- grasso e genitori di galline ovaiole). Finora queste categorie di animali erano com- prese nel termine generico animali d’allevamento, ciò che ha spesso portato a confu- sione.

Allegato 1, tabella 9-1, cifra 22 Per semplificare la comprensione della tabella, le formule per calcolare il numero d’animali per m2 sono state modificate per definire semplicemente il numero mas- simo di animali ammessi per m2 di superficie grigliata e per m2 di superficie ricoperta 18/24

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da lettiera. Gli attuali sistemi di detenzione sono costruiti in modo tale che basta ef- fettuare un semplice calcolo. Non ci sono cambiamenti a livello della densità animale.

Allegato 1, tabella 9-3: Piccioni domestici Questa tabella deve essere completamente rielaborata, da un lato perché è di diffi- cile comprensione e incongruente e dall’altro perché da alcuni anni nella pratica si trovano sempre più spesso le cosiddette «stalle a fronte aperto» (parco esterno con riparo). Da ora vengono dunque indicate le superfici minime per il parco interno, il parco esterno e anche per la stalla a fronte aperto, sulle quali può essere tenuto in determinato numero di animali. Tale superficie minima non può essere inferiore nem- meno se sulla superficie vengono tenuti meno animali del numero massimo per- messo. Con ogni ulteriore animale si aggiunge poi una determinata superficie per animale. In particolare per la stalla a fronte aperto (parco esterno con riparo) queste dimensioni minime sono importanti, perché il parco contiene una possibilità di ritirarsi protetta con tutte le infrastrutture necessarie. Da ora la superficie minima è costituita solo dalla superficie di base, vale a dire che le superfici o le infrastrutture sopraele- vate non vengono più conteggiate nella superficie minima. Siccome i nuovi requisiti rendono necessarie alcune misure strutturali, nell’articolo 225b è previsto un termine transitorio.

Allegato 1, tabella 10: Cani domestici Dal punto 12 e dalla nota a piè di pagina 1 risulta ora chiaramente che la superficie di base dei box per la detenzione di due cani non può essere ridotta, se in essi viene tenuto solo un cane.

Allegato 1, tabella 11: Gatti domestici L’osservazione 2 viene adeguata alla precisazione dell’articolo 80 capoversi 3 e 5 ed utilizza, per chiarezza, il termine «gabbia».

Allegato 2, tabella 1 Il foraggio grezzo viene ora richiesto anche per degu e cincillà, perché si tratta di un loro alimento di base come lo è ad esempio anche per porcellini d’India, criceti e ger- billi della Mongolia. Per queste specie il foraggio grezzo è obbligatorio già da tempo.

Allegato 2, tabella 1, punto 18 Il numero minimo per i tupaidi deve essere adeguato e diminuire da 5 animali a 2. Vengono modificate la superficie minima del parco a 1,5 m2 e il volume a 3 m3. L’ag- giunta di superficie per ogni ulteriore animale rimane invariata ed è fissata a 0,5 m2. Un gruppo di 5 animali continua così ad avere a disposizione 3 m2. È difficile tenere i tupaidi in gruppo, se non si tratta di genitori con la prole. Per questo motivo non ci

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sono ragioni valide per imporre una dimensione minima del gruppo di 5 animali. I tu- paidi sono inoltre notevolmente più piccoli degli uistitì, per i quali è definita una su- perficie minima del parco di 3 m2 per 2 animali.

Allegato 2, tabella 2 Struzzi comuni, nandù, casuarii ed emù non devono per forza disporre di un locale interno. Per queste specie animali è sufficiente un riparo che offra protezione dalle condizioni meteorologiche. Poiché i dati relativi alle superfici minime nella tabella sono indicati sotto «locale interno», nei requisiti particolari viene indicato che le su- perfici valgono anche per un riparo.

Un’altra novità è data dal fatto che ora alle quaglie ovaiole deve essere messo a di- sposizione un nascondiglio. Inoltre ci sono disposizioni sulle dimensioni minime per l’allestimento dei nidi e deve essere messa a disposizione sabbia adeguata all’as- sunzione.

Allegato 2, tabella 7: Pesci commestibili e da ripopolamento I valori riguardanti effettivo, parametri dell’acqua e privazione di cibo sono stati attua- lizzati sulla base di attuali conoscenze scientifiche, opinioni degli esperti e discus- sioni con i rappresentanti del settore. Concretamente le modifiche sono le seguenti: Effettivo Finora, per l’effettivo massimo per la detenzione di salmonidi e ciprinidi veniva indi- cato un range. Poiché l’indicazione di un range per definire un valore massimo di tanto in tanto portava a confusione, si è deciso di indicare solo il valore superiore. Per definire l’effettivo massimo si rimanda ora alla frase che dice che l’effettivo deve essere scelto in modo tale che i parametri dell’acqua sul lungo termine possano es- sere rispettati. Saturazione di ossigeno Sia per la detenzione che per il trasporto degli animali, la saturazione massima di os- sigeno deve ora essere aumentata da 120 a 200%, sia per i salmonidi sia per i cipri- nidi. Valori che raggiungono il 200% possono verificarsi in impianti di circolazione che funzionano con ossigeno liquido. Allo stato attuale della conoscenza, saturazioni di ossigeno fino al 200% risultano non essere problematiche né per i salmonidi né per i ciprinidi. Sia per la detenzione sia per il trasporto, la saturazione minima di ossigeno deve es- sere fissata al 60%, sia per i salmonidi sia per i ciprinidi. Poiché per molti salmonidi e ciprinidi spesso non è possibile fissare in modo univoco il confine tra animali giovani e animali adulti, da ora si indicherà un solo valore per la saturazione minima di ossi- geno per tutte le classi d’età.

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Ossigeno libero minimo Poiché l’attuale distinzione tra «a lungo termine» e «a breve termine» di tanto in tanto ha creato confusione, da ora si indicherà un unico valore per l’ossigeno libero minimo. Tenore massimo di ammoniaca Anche per il tenore massimo di ammoniaca da ora non si distinguerà più tra animali giovani e animali adulti. Poiché nel trasporto degli animali è possibile che i valori di ammoniaca siano temporaneamente più elevati, vengono inoltre aumentati i limiti su- periori per il trasporto di salmonidi e di ciprinidi. I nuovi valori limite superiori per il tra- sporto restano innocui per gli animali. Tenore di nitrato, tenore di nitrito, tenore di sale e tenore di anidride carbonica I valori per il tenore di nitrato, di sale e di anidride carbonica sono relativamente diffi- cili da interpretare, in parte difficili da misurare e per giunta non esattamente essen- ziali per una valutazione efficace della qualità dell’acqua. Perciò tali valori vengono stralciati dalla tabella. Ciò che finora invece mancava nella tabella era il tenore di ni- trito. Poiché valori di nitrito troppo elevati possono essere tossici per i pesci, nella ta- bella viene ora introdotto un valore massimo per il tenore di nitrito. pH Visto che le famiglie di salmonidi e ciprinidi comprendono moltissime specie diverse con a volte esigenze molto differenti tra loro, gli esperti sono dell’opinione che i range del pH erano finora troppo esigui. Tali range sono quindi stati ampliati. Temperatura massima Sempre per le ragioni addotte sopra, anche per la temperatura dell’acqua ora non si distingue più tra animali giovani e animali adulti. Inoltre, la temperatura massima per la detenzione dei salmonidi viene aumentata sulla base delle attuali conoscenze. Variazione massima di temperatura in caso di trasferimento Finora, nella variazione massima di temperatura in caso di trasferimento non viene fatta distinzione se gli animali vengono trasferiti in acqua più fredda o più calda. Poi- ché però il trasferimento in acqua più fredda per i pesci risulta essere molto più pro- blematico, la tabella indica ora valori limite differenti per il trasferimento in acqua più fredda e per il trasferimento in acqua più calda. Durata massima della privazione di cibo La maggior parte dei salmonidi mangia molto meno nei mesi invernali, rispettiva- mente in acque più fredde (i pesci che depongono le uova in inverno, durante quel periodo smettono addirittura quasi completamente di nutrirsi). Tenendo conto di que- sto fatto, la durata massima della privazione di cibo per i salmonidi deve essere au- mentata a 200 giorno-gradi (= giorni x temperatura dell’acqua).

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Siccome le singole specie all’interno delle famiglie di salmonidi e ciprinidi talvolta dif- feriscono di molto sotto il profilo biologico, per quel che riguarda effettivo massimo e parametri dell’acqua si devono considerare sempre anche le esigenze specifiche delle singole specie, oltre ai requisiti minimi generali. Dato che inoltre la maggior parte dei parametri dell’acqua si influenza a vicenda, la qualità dell’acqua deve es- sere considerata sempre nel suo insieme. In aggiunta, per valutare i valori dell’acqua non si dovrebbero utilizzare misurazioni singole ma valori sul lungo termine (il supe- ramento temporaneo della temperatura massima dell’acqua può ad esempio essere compensato dal sufficiente apporto di acqua fresca e da una saturazione di ossigeno sufficientemente alta).

Allegato 2, tabella 8: Pesci ornamentali Poiché lo schema di calcolo per definire le dimensioni minime per gli acquari utiliz- zato finora, secondo l’opinione degli esperti, in molti casi non portava a valori con- formi alla protezione degli animali, con l’aiuto di veterinari dei pesci ed esperti di pe- sci ornamentali si è creato un nuovo schema. Quale mezzo ausiliario c’è ora una ta- bella con 13 classi di dimensioni e un corrispondente numero di litri per classe. Per calcolare il volume minimo si deve per prima cosa moltiplicare il numero di pesci per classe con la relativa lunghezza e il relativo numero di litri. Il volume in litri risulta poi dalla somma dei prodotti delle singole classi. Un’altra novità è data dal fatto che la tabella contiene ora disposizioni separate per calcolare i volumi di acquari e stagni. Inoltre, il termine «lunghezza del corpo» è stato ridefinito: ora con esso non si intende più la lunghezza complessiva bensì la lun- ghezza standard (= distanza tra la punta della testa e l’attaccatura della pinna cau- dale); dato che molte specie di pesci ornamentali presentano filamenti allungati, la lunghezza standard fornisce una misura più affidabile per valutare le dimensioni dei pesci. Questo nuovo schema di calcolo è di più semplice impiego e fornisce valori più affi- dabili per determinare il volume minimo di acquari e stagni, pur con alcune riserve. Le più importanti sono riportate nelle osservazioni preliminari e nelle osservazioni sulla tabella 8. Ad esempio, lo schema per il calcolo dei volumi degli acquari è pen- sato in primo luogo per gli acquari di comunità. Non è adatto a calcolare le dimen- sioni di acquari per specie territoriali, aggressive o di grandi dimensioni e che nuo- tano molto. Oltre ai volumi calcolati, si devono sempre considerare anche le esi- genze specifiche delle singole specie. Oltre a ciò, lo schema non è nemmeno adatto a calcolare le dimensioni dei bacini per il commercio delle carpe koi. Poiché le carpe koi sono semplicemente una variante colorata della carpa comune, per le detenzioni professionali di questi pesci si dovrebbe tener contro piuttosto delle disposizioni per le carpe destinate al consumo indicate nella tabella 7 dell’allegato 2 OPAn.

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III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

A livello federale, le modifiche dell’ordinanza proposte non comportano oneri finanziari e di personale aggiuntivi.

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

In linea di massima, le presenti modifiche dell’ordinanza non generano nuovi costi per i Cantoni. La nuova strutturazione del capitolo «Abbattimento e macellazione di animali» ha quale obbiettivo la semplificazione dell’esecuzione cantonale. Da un lato vengono precisati i requisiti per le persone che abbattono e macellano e le disposizioni per la macellazione e l’uccisione, dall’altro viene chiarito quali metodi di abbattimento siano adeguati per quali specie animali.

3. Ripercussioni per l’economia

Finora il detentore era tenuto a comunicare al gestore della banca dati di cui all’articolo 30 capoverso 2 LFE i cani con orecchie e/o coda recise (trasloco di masserizie e taglio di orecchie/coda per motivi medici) e i casi di coda corda congenita. D’ora in poi spet- terà ai veterinari registrare queste informazioni. I veterinari dovranno registrare nella banca dati anche il numero del passaporto per animali da compagnia, se rilasciato. Questi nuovi obblighi di notifica comportano per i veterinari un onere supplementare, che però sarà limitato grazie all’introduzione dei necessari ausili. I requisiti per il trasporto, la detenzione e l’uccisione di astici devono essere elevati, ciò che aumenterà le spese per i fornitori di astici destinati al consumo per i negozi e le aziende della ristorazione. In alternativa all’importazione di astici vivi resta però l’im- portazione di astici uccisi già nel Paese d’origine e quindi surgelati. Per le manifestazioni con animali, ora gli organizzatori dovranno nominare una per- sona responsabile dell’accudimento degli animali che sia in possesso di un attestato di competenza. Si può però presupporre che a tal scopo potranno essere impiegati agricoltori e guardiani di animali già formati o altre persone con una formazione ade- guata. Ogni istituto o laboratorio che effettua esperimenti sugli animali deve ora determinare un incaricato della protezione degli animali che deve completare una formazione spe- cialistica non legata a una professione. Tali specialisti incaricati della protezione degli animali sono già oggi una figura presente in molte scuole universitarie e aziende indu- striali.

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IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera La presente modifica non ha alcuna influenza sugli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale ed è dunque compatibile con essi.

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