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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

12 luglio 2016

Revisione parziale dell'ordinanza sull'energia nu- cleare (OENu) Rapporto esplicativo

KLASSIFIZIERUNGSVERMERK Referenz/Aktenzeichen: 691

1. Parte generale

1.1 Situazione iniziale

Nell'ambito delle deliberazioni relative al messaggio concernente il primo pacchetto di misure della Stra- tegia energetica 2050 (revisione del diritto in materia di energia) e all’iniziativa popolare «Per un abban- dono pianificato dell’energia nucleare (Iniziativa per l’abbandono del nucleare)» (FF 2013 6489), in data 8 dicembre 2014 il Consiglio nazionale aveva deciso di inserire un cosiddetto «piano di esercizio a lungo termine» nel progetto di revisione della legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare (LENu, RS 732.1); la disposizione prevedeva quanto segue:  prima dello scadere del quarantesimo anno d'esercizio, il titolare della licenza avrebbe dovuto pre- sentare all'IFSN un piano di esercizio a lungo termine completo che, mediante misure di riequipag- giamento, permettesse di garantire la sicurezza per la durata d'esercizio restante; nella fattispecie, le parti dell'impianto rilevanti per la sicurezza interna avrebbero dovuto sempre disporre di un mar- gine di sicurezza rispetto ai loro limiti di progettazione;  l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) avrebbe potuto dare il nulla osta all'esercizio a lungo termine della centrale nucleare, sulla base del piano, per al massimo 10 anni. In caso di man- cato rispetto di elementi importanti del piano d'esercizio a lungo termine, l'IFSN avrebbe disposto la messa fuori servizio temporanea;  prima della scadenza del piano d'esercizio a lungo termine approvato, l'esercente avrebbe potuto presentare un nuovo piano per un ulteriore periodo di 10 anni. Tuttavia, gli esercenti delle centrali nucleari che, al momento dell'entrata in vigore delle modifiche, fossero state già in esercizio da oltre 40 anni, avrebbero potuto presentare una volta soltanto il piano d'esercizio a lungo termine. In con- creto, questa regola avrebbe riguardato in primo luogo la centrale nucleare di Beznau (Beznau I è stata messa in servizio nel 1969 e Beznau II nel 1972) ed eventualmente quella di Gösgen (1979).

Il 23 settembre 2015 il Consiglio degli Stati ha deciso di stralciare queste disposizioni. In seguito, il Consiglio nazionale, nell'eliminazione delle divergenze del 2 marzo 2016, è ritornato sulla sua decisione respingendo anch'esso il piano d'esercizio a lungo termine. Dopo la bocciatura del piano d'esercizio a lungo termine da parte delle Camere federali, le parti non controverse, ovvero le parti per le quali non è necessaria una base legale formale nella LENu, dovranno ora essere attuate nell'ordinanza del 10 di- cembre 2004 sull'energia nucleare (OENu, RS 732.11). Ciò corrisponde anche ad un auspicio espresso dal Parlamento. L'11 aprile 2016 la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'e- nergia (CAPTE) ha preso atto del progetto di revisione dell'ordinanza; il 18 aprile 2016 è stata la volta della CAPTE del Consiglio degli Stati.

Diversamente dal piano d'esercizio a lungo termine oggetto della decisione del Consiglio nazionale dell'8 dicembre 2014, i margini di sicurezza, il nulla osta e la messa fuori servizio temporanea non sono oggetto della revisione della OENu.

1.2 Aspetti principali della revisione

Secondo il presente avamprogetto, la prova della sicurezza per l'esercizio a lungo termine è parte in- tegrante della verifica periodica della sicurezza, VPS. La VPS è definita nel vigente articolo 34 OENu. Gli articoli 34 e 34a proposti corrispondono sostanzialmente alla direttiva e alla prassi dell'IFSN a que- sto riguardo (IFSN-A03, Periodische Sicherheitsüberprüfung von Kernkraftwerken, ottobre 2014, n. 5.8, cfr. http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2014/10/ensi-a03-web.pdf).

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK Referenz/Aktenzeichen: 691 Nel 2017 saranno presumibilmente sottoposte a VPS due centrali nucleari. Nel contempo dovrà es- sere fornita la prova della sicurezza per l'esercizio a lungo termine. A tale riguardo, i requisiti essen- ziali della prova della sicurezza devono ora essere stabiliti a livello di ordinanza. Questo permette di fissare per gli esercenti, nelle VPS previste per il 2017, un'obbligatorietà che precedentemente, a li- vello di direttiva, non era data. La definizione a livello di ordinanza dei requisiti minimi della prova della sicurezza ha inoltre l'effetto di concretizzarli. Ciò crea maggiore certezza giuridica per gli esercenti e le autorità negli imminenti casi concreti di applicazione.

1.3 Regolamentazione transitoria

Una regolamentazione transitoria non è necessaria. Le nuove disposizioni dovranno entrare in vigore il 1° maggio 2017, sempre a condizione che l'Iniziativa per l’abbandono del nucleare sia respinta (FF

2013 6731) nella votazione popolare del 27 novembre 2016.

Nel caso in cui l'iniziativa fosse accolta, nell'ordinanza si dovrebbe ancora stabilire che per la centrale nucleare di Beznau I non deve più essere presentata una VPS con prova della sicurezza per l'eserci- zio a lungo termine. Le centrali nucleari di Beznau II e Mühleberg non sarebbero più interessate da ciò perché secondo l'iniziativa dovrebbero essere messe fuori servizio dopo 45 anni di esercizio, e quindi prima del termine di presentazione della VPS ai sensi dell'articolo 34 capoverso 3.

2. Commento ai singoli articoli

Come detto poc'anzi, l'IFSN richiede già, sulla base della direttiva IFSN-A03, una prova della sicurezza per l'esercizio a lungo termine. Rispetto alla direttiva, l'articolo articolo 34a del progetto di revisione chiede agli esercenti le seguenti indicazioni supplementari:  la durata d'esercizio programmata (cpv. 1 lett. a)  le misure per assicurare un organico sufficiente e le necessarie conoscenze specialistiche (cpv. 1 lett. d).

Articolo 34 Verifica approfondita della sicurezza nelle centrali nucleari

Secondo l'articolo 22 capoverso 2 lettera e LENu, il titolare della licenza d'esercizio per una centrale nucleare deve procedere periodicamente a un'approfondita verifica della sicurezza. L'articolo 34 OENu stabilisce gli elementi principali e la frequenza della VPS. I necessari contenuti della VPS sono illustrati in modo esaustivo nella direttiva IFSN-A03.

Rispetto all'attuale articolo 34 OENu, l'articolo 34 proposto nel progetto OENu è modificato solo leg- germente. I capoversi 3 e 4 sono nuovi. Il capoverso 3 assicura il coordinamento temporale fra la VPS e la prova della sicurezza. "A partire dal quarto decennio" (cpv. 4) significa che la prova della sicu- rezza deve essere presentata al più tardi dopo 38 anni d'esercizio (art. 34 cpv. 3) e, a partire da allora, ogni 10 anni.

Nella sua direttiva IFSN-G03, l'IFSN ha già stabilito i requisiti che la VPS e la prova della sicurezza devono soddisfare. Negli articoli 34 capoverso 5 e 34a capoverso 2 si incarica l'IFSN di effettuare le corrispondenti modifiche e integrazioni in questa direttiva.

Sono inoltre stati rielaborati dal punto di vista grammaticale e stilistico i capoversi 1 (solo nella ver- sione tedesca) e 2. Non sono tuttavia state apportate modifiche di carattere materiale.

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK Referenz/Aktenzeichen: 691 Articolo 34a: Prova della sicurezza per l'esercizio a lungo termine

Quest'articolo fissa i requisiti che la prova della sicurezza per l'esercizio a lungo termine deve soddi- sfare. Essi corrispondono sostanzialmente a quelli del piano d'esercizio a lungo termine secondo la decisione del Consiglio nazionale dell'8 dicembre 2014, senza tuttavia utilizzare l'espressione "margine di sicurezza" (SIcherheitsmarge). Il termine "esercizio a lungo termine" viene da tempo utilizzato dal settore per questa fattispecie e lo si ritrova anche nella direttiva IFSN A-03 (Langzeitbetrieb).

La "durata d'esercizio programmata" (cpv. 1 lett. a) è la durata d'esercizio ipotizzata per pianificare l'impianto. Non indica in modo vincolante la durata d'esercizio rimanente.

La richiesta della prova che i limiti di progettazione non saranno raggiunti nell'ambito della durata d'e- sercizio programmata (cpv. 1 lett. b) si riferisce in particolare alle parti più grandi dell’impianto, difficil- mente sostituibili. In sede di progettazione di questi componenti si è tenuto conto degli effetti dei feno- meni di invecchiamento conosciuti. Al raggiungimento della durata d’esercizio originariamente pro- grammata, devono essere verificati i margini di sicurezza dello stato reale dei materiali, determinato dall’esercizio, rispetto ai limiti di progettazione ammissibili fissati dalle prescrizioni costruttive o dai re- golamenti vigenti.

Per quanto riguarda le misure di riequipaggiamento previste (cpv. 1 lett. c), l'esercente deve illustrare in particolare, in un piano di riequipaggiamento, come e entro quando saranno eliminate, ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 lettera g LENu, le divergenze eventualmente riscontrate rispetto ai requi- siti di legge. Eventuali divergenze rispetto al piano di riequipaggiamento devono essere sottoposte all'IFSN.

Come misure di miglioramento ai sensi del capoverso 1 lettera c, l'IFSN indica già oggi le misure che non sono riequipaggiamenti in senso stretto quali, nella fattispecie, le misure riguardanti l'organizza- zione e il personale.

L’arresto definitivo dell’esercizio produttivo non comporta l’annullamento degli obblighi che la licenza d’esercizio comporta per il suo titolare. È però ovvio che dopo l’arresto definitivo dell’esercizio produt- tivo non è più necessario fornire una prova della sicurezza per l’esercizio a lungo termine. Allo stesso modo, in questa situazione, i requisiti applicabili alla VPS devono essere adeguati alle circostanze e alle esigenze concrete.

3. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo

per Confederazione e Cantoni nonché conseguenze sull'eco- nomia, l'ambiente e la società I Cantoni non sono interessati dal progetto di revisione. L'IFSN richiede già, sulla base della direttiva IFSN-A03 in vigore dal 2014, indicazioni per lo sfruttamento della centrale nell'esercizio a lungo ter- mine. Le nuove regole hanno quindi conseguenze limitate sulla Confederazione. Altrettanto si può dire per le conseguenze sugli esercenti e sull'economia. Non si prevedono conseguenze immediate sull'ambiente e sulla società.

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