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Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR

Segreteria di Stato dell’economia SECO Condizioni di lavoro Protezione dei lavoratori

Febbraio 2016

Rapporto esplicativo

Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) – Disposizioni speciali per le aziende per la trasformazione di prodotti agricoli (art. 52 OLL 2)

1 Contesto

Conformemente all’articolo 52 dell’ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2; RS 822.111), le aziende per la trasformazione di prodotti agricoli sottostanno a disposizioni speciali per quanto riguarda la durata del lavoro e del riposo prevista dalla legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (LL; RS 822.11). La regolamentazione attuale prevede in particolare che vengano accordate al lavoratore 26 domeniche libere per anno civile, che possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell’anno purché venga garantita al- meno una domenica libera per trimestre civile (art. 12 cpv. 1 OLL 2).

L’associazione svizzera del commercio di frutta, verdura e patate (Swisscofel) aveva chiesto, già alcuni anni fa, di estendere l’esenzione dall’obbligo di autorizzazione per il lavoro dome- nicale. Tale auspicio era stato dettato dai cambiamenti subentrati negli ultimi anni nei pro- cessi lavorativi e nella domanda di prodotti freschi da parte dei consumatori. Per evitare per- dite di qualità e per garantire la sicurezza alimentare è necessario poter distribuire i prodotti in maniera rapida e adeguata ai bisogni. A causa dell’elevata deperibilità dei prodotti per ef- fetto di influssi termici e microbiologici è importante avere un’efficiente catena di produzione e di distribuzione a circuito chiuso. Il volume di merce ordinata dalla domenica al lunedì che deve essere distribuita nei negozi è il doppio della merce che deve essere consegnata il martedì, il mercoledì e il giovedì. Nel commercio al dettaglio gran parte dei prodotti agricoli viene infatti venduta nel fine settimana. Tutta questa merce deve essere consegnata entro il lunedì mattina.

La suddetta associazione ritiene inoltre ormai superata la limitazione introdotta dall’articolo 52 capoverso 2 OLL 2, in base a cui alcune disposizioni speciali sono applicabili soltanto du- rante i periodi della raccolta e unicamente per evitare un deperimento dei prodotti. Per tener conto delle esigenze attuali, le deroghe dovrebbero poter essere applicabili tutto l’anno. Con i metodi di produzione moderni non più condizionati dalle stagioni e dalle condizioni meteoro- logiche e l’internazionalizzazione del commercio di prodotti agricoli non vi è più una stagione di maturazione. Molti tipi di frutta e di verdura vengono raccolti e venduti in ogni stagione.

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Erläuternder Bericht

Questi punti sono sollevati dalle parti sociali del settore da molti anni. Per questo motivo la SECO ha rilasciato alle aziende per la trasformazione di prodotti agricoli un permesso glo- bale che consente di ridurre a 12 il numero di domeniche libere purché nelle settimane senza domeniche libere sia accordato un riposo settimanale di almeno 47 ore consecutive oppure di almeno 35 ore consecutive per due volte. Tale permesso prevede inoltre che le disposi- zioni speciali menzionate all’articolo 52 capoverso 2 OLL 2 siano applicabili anche al di fuori dei periodi di raccolta.

Il permesso globale è valido fino al 31 agosto 2016. Dato che le disposizioni previste nel per- messo globale si sono dimostrate efficaci, è importante – come condiviso anche da Swisscofel e dalle parti sociali – che siano trasposte nel diritto ordinario con effetto dal 1° settembre 2016.

La modifica dell’OLL 2 prevista è pertanto richiesta da Swisscofel e dalle parti sociali coin- volte.

2 Commenti alle singole disposizioni

2.1 Articolo 12 capoverso 2 OLL 2

Il numero minimo di domeniche libere viene ridotto da 26 (art. 52 cpv. 1 in combinato dispo- sto con l’art. 12 cpv. 1 OLL 2) a 12 (secondo quanto previsto all’art. 12 cpv. 2 OLL 2). Dalle discussioni con le parti sociali è emerso che le aziende interessate hanno a volte difficoltà a garantire il riposo settimanale nelle settimane senza domenica libera previsto all’articolo 12 capoverso 2 OLL 2. In base alla disposizione attuale deve infatti essere accordato un riposo settimanale di 36 ore consecutive immediatamente dopo il riposo giornaliero.

Con l’articolo 12 capoverso 2 OLL 2 si intende ora consentire che nelle settimane senza do- menica libera il riposo settimanale possa, in alternativa, essere accordato anche prevedendo due volte almeno 35 ore consecutive di riposo. Ciò corrisponde alla prassi in vigore istituita con il permesso globale. L’applicabilità di questa regolamentazione è stata esaminata sulla base di piani di lavoro concreti e garantisce la protezione dei lavoratori. In futuro, la scelta tra queste due varianti sarà quindi possibile anche per le altre categorie di aziende o di lavoratori a cui si applica attualmente il rinvio all’articolo 12 capoverso 2 OLL 2 2.2 Modifica delle disposizioni speciali per le aziende per la trasformazione di pro- dotti agricoli a) Articolo 52 capoverso 1 OLL 2

L’articolo 52 capoverso 1 OLL 2 contiene ora un rinvio all’articolo 12 capoverso 2 OLL 2 menzionato al punto 2.1, che sostituisce il rinvio all’articolo 12 capoverso 1 OLL 2.

b) Articolo 52 capoverso 2 OLL 2

Questo capoverso viene stralciato. L’articolo 52 capoverso 2 OLL 2 limita alcune disposizioni speciali contemplate al capoverso 1 specificando che gli articoli menzionati sono applicabili soltanto durante i periodi della raccolta per evitare un deperimento dei prodotti. L’abroga- zione di questo capoverso permette di eliminare questa restrizione ormai superata. Gli arti- coli 5, 8 capoverso 1, 9, 10 capoverso 1 e 11 OLL 2 sono ora applicabili tutto l’anno.

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