Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata»)
ALLEGATO
15.057 – Tabella sinottica dei testi (diritto vigente [Costituzione e legge], iniziativa popolare, controprogetto)
Diritto costituzionale vigente Legislazione vigente (LBCR, Iniziativa popolare federale Controprogetto diretto (Cost.) LIFD, LRD) «Sì alla protezione della sfera privata» I I I La Costituzione federale è modificata La Costituzione federale è modificata come segue: come segue: : : Art. 13 Protezione della sfera privata Art. 13 Protezione della sfera privata Art. 13 Protezione della sfera privata 1 1 1 Ognuno ha diritto al rispetto della Ognuno ha diritto alla protezione Ognuno ha diritto alla protezione sua vita privata e familiare, della sua della sfera privata. della sfera privata. abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. 2 2 2 Ognuno ha diritto d'essere protetto Ognuno ha diritto al rispetto della Ognuno ha diritto al rispetto della da un impiego abusivo dei suoi dati sua vita privata e familiare, della sua sua vita privata e familiare, della sua personali. abitazione, della sua corrispondenza abitazione, della sua corrispondenza epistolare e delle sue relazioni via epistolare e delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni, nonché posta e telecomunicazioni, nonché alla protezione della sua sfera finan- della sua sfera finanziaria privata. ziaria privata. Ognuno ha diritto d’essere protetto 3 Ognuno ha diritto d’essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati da un impiego abusivo dei suoi dati personali. personali.
4 4 Art. 47 cpv. 1, 1bis 4 e 5 LBCR: In relazione a imposte dirette riscos- Le banche sono autorizzate e obbli-
1 se mediante imposizione ed esazione gate a trasmettere alle autorità attesta-
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria da parte dei Cantoni, terzi sono auto- zioni, informazioni e comunicazioni chiunque, intenzionalmente: rizzati a fornire alle autorità informa- concernenti le relazioni bancarie di a. rivela un segreto che gli è zioni su una persona domiciliata o persone domiciliate o aventi sede in confidato o di cui ha notizia avente sede in Svizzera, e che non Svizzera soltanto se, nel quadro di un nella sua qualità di membro di acconsente alla comunicazione di tali procedimento penale relativo a impo- un organo, impiegato, manda- informazioni, soltanto nell’ambito di ste dirette riscosse mediante imposi- tario o liquidatore di una ban- un procedimento penale ed esclusi- zione ed esazione da parte dei Canto- ca, membro di un organo o vamente se: ni, sussiste il sospetto fondato di una impiegato di una società di grave infrazione fiscale. Commette audit; una grave infrazione fiscale in parti- b. ovvero tenta di indurre a sif- colare chi: fatta violazione del segreto professionale; c. divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera a, oppure lo sfrutta per sé o per altri. È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettera a o c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale. 3 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione. Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali
sull'obbligo di dare informazioni all'autorità e di testimoniare in giudi- zio Art. 186 cpv. 1 LIFD a. sussiste il sospetto fondato che per a. per sottrarre un’imposta fa uso, a Chiunque, per commettere una sot- commettere una sottrazione d’imposta scopo d’inganno, di documenti falsi, trazione d'imposta a' sensi degli arti- si sia fatto uso, a scopo d’inganno, di alterati o contenutisticamente inesatti, coli 175-177, fa uso, a scopo d'ingan- documenti falsi, alterati o contenuti- quali libri contabili, bilanci, conti no, di documenti falsi, alterati o con- sticamente inesatti, quali libri contabi- economici o certificati di salario e tenutisticamente inesatti, quali libri li, bilanci, conti economici o certifica- altre attestazioni di terzi; contabili, bilanci, conti economici o ti di salario e altre attestazioni di terzi; certificati di salario e altre attestazioni o di terzi, è punito con la detenzione o con la multa sino a 30 000 franchi Art. 187 cpv. 1 LIFD b. sussiste il sospetto fondato di sot- b. si appropria indebitamente Chiunque, tenuto a trattenere un'im- trazione, intenzionale e continuata, di d’imposte alla fonte; o posta alla fonte, impiega a profitto un’importante somma d’imposta op- proprio o di un terzo la ritenuta d'im- pure di assistenza o istigazione a tale posta, è punito con la detenzione o atto. con la multa sino a 30 000 franchi Art. 190 cpv. 2 LIFD c. sottrae in maniera continuata im- Sono considerate gravi infrazioni portanti somme d’imposta. fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d'im- posta (art. 175 e 176) e i delitti fiscali (art. 186 e 187). 5 5 Art. 190 cpv. 1 LIFD Un tribunale decide se sussiste un Se sussiste il sospetto fondato di 1 Il capo del DFF può autorizzare sospetto fondato ai sensi del capover- gravi infrazioni fiscali, o di assistenza l'AFC a svolgere un'inchiesta in colla- so 4. o istigazione a tali atti, il capo del borazione con le amministrazioni Dipartimento federale delle finanze cantonali delle contribuzioni, se esi- può autorizzare l’Amministrazione stono sospetti giustificati di gravi federale delle contribuzioni a svolgere infrazioni fiscali, d'assistenza o d'isti- un’inchiesta in collaborazione con le gazione a tali atti amministrazioni cantonali delle con- tribuzioni.
Art. 188 LIFD Procedura L'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta, se pre- sume che sia stato commesso un delit- to secondo gli articoli 186 e 187, de- nunzia il fatto all'autorità competente per il perseguimento del delitto fiscale cantonale. Questa autorità persegue successivamente anche il delitto in materia d'imposta federale diretta. La procedura è retta dalle norme del Codice di procedura penale del 5 ot- tobre 20071 (CPP).2 Se l'autore è condannato a una pena detentiva per il delitto fiscale cantona- le, il delitto commesso in materia d'imposta federale diretta è punito con una pena detentiva complementare; la sentenza cantonale di ultima istanza può essere impugnata mediante ricor- so in materia penale al Tribunale fede- rale secondo gli articoli 78-81 della legge del 17 giugno 20053 sul Tribu- nale federale.4 L'AFC può chiedere l'apertura di un procedimento penale Art. 191 LIFD Procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori La procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori è retta dagli articoli 19-50 della legge federale del 22 marzo 19741 sul diritto penale amministrativo. È escluso il fermo
dell'autore secondo l'articolo 19 capo- verso 3 della legge federale sul diritto penale amministrativo. All'obbligo d'informare si applica per analogia l'articolo 126 capoverso 6 6 Le condizioni di cui ai capoversi 4 e Le banche possono trasmettere alle
5 si applicano per analogia alle infor- autorità fiscali comunicazioni in meri-
mazioni che possono essere fornite to al pagamento di redditi dei capitali alle autorità in relazione a imposte indirette. mobili finalizzate a garantire la ri- scossione delle imposte svizzere sul reddito e sulla sostanza soltanto con il consenso del beneficiario. 7 7 Art. 9 LRD Obbligo di communi- La legge disciplina le condizioni alle In relazione al capoverso 4 rimango- cazione quali possono essere fornite informa- no salvi gli obblighi di comunicazione L'intermediario finanziario che: zioni in relazione a questioni che non delle banche relativi alla lotta contro il a. sa o ha il sospetto fondato che rientrano nell’ambito fiscale. riciclaggio di denaro. i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari:
1. sono in relazione con un reato
ai sensi degli articoli 260ter
2. provengono da un crimine o
da un delitto fiscale qualifica- to secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP,
3. sottostanno alla facoltà di di-
sporre di un'organizzazione criminale, o
4. servono al finanziamento del
terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP); b. interrompe le trattative per
l'avvio di una relazione d'affa- ri a causa di un sospetto fon- dato di cui alla lettera a; c. alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 ca- poverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i da- ti di una persona o di un'orga- nizzazione trasmessi dalla FINMA, dalla Commissione federale delle case da gioco o da un organismo di autodisci- plina coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a fir- mare di una relazione d'affari o di una transazione, ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).4 Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contan- te utilizzato per una transazione commerciale: a. è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter nu- b. proviene da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis nu- c. sottostà alla facoltà di dispor-
re di un'organizzazione crimi- nale, ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.5 Nelle comunicazioni di cui ai ca- poversi 1 e 1bis deve figurare il nome dell'intermediario finanziario o del commerciante. Il nome degli impiega- ti incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l'Ufficio di co- municazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.6 Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professio- nale conformemente all'articolo 321 CP. In relazione a questioni che non rientrano nell’ambito delle infrazioni fiscali, la legge disciplina le condizio- ni alle quali possono essere fornite attestazioni, informazioni e comuni- cazioni. II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Art. 197 n. 11 (nuovo)
11. Disposizione transitoria dell’art.
13 (Protezione della sfera privata)
L’articolo 13, così come modificato, entra in vigore con l’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. L’articolo 13 capoverso 2, per quan- to disciplini la protezione della sfera finanziaria privata, e capoverso 4 è determinante per tutte le autorità inca- ricate dell’applicazione del diritto. Entro tre anni il legislatore adegua le leggi all’articolo 13 capoverso 2, per quanto disciplini la protezione della sfera finanziaria privata, e capoversi 4‒7. Entro un anno il Consiglio fede- rale emana le disposizioni d’esecuzione necessarie relative all’articolo 13 capoversi 4 e 5 che rimangono valide fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali.
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i Elementi costitutivi della sottrazione d’imposta LIFD :: Art. 175 Sottrazione consumata Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta, chiunque, se obbligato a tratte- nere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato, è punito con la multa. La multa equivale di regola all'importo dell'imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo dell'imposta sottratta. Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che: a. la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
b. egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e c. si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta. 1 Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, sempre che siano adempite le condizioni di cui al capoverso 3
Art. 176 Tentativo di sottrazione Chiunque tenta di sottrarre un'imposta è punito con la multa. La multa è pari a due terzi della multa inflitta nel caso di sottrazione intenzionale e consumata d'imposta.
Art. 177 Istigazione, complicità, concorso Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione d'imposta, vi presta aiuto oppure, come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa, è punito con la multa indipendentemente dalla punibi- lità del contribuente e risponde solidalmente per il pagamento dell'imposta sottratta. La multa è di 10 000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50 000 franchi al massimo. Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta e sono adempite le condizioni di cui all'articolo 175 capoverso 3 lettere a e b, si prescinde dall'aprire un procedimento penale e la responsabilità solidale decade. 1