Revisione parziale della legge federale (LIDI) e dell'ordinanza (OIDI) sul numero d'identificazione delle imprese
Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST
Berna,
Rapporto esplicativo sulla revisione parziale della legge (LIDI) e dell'ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI)
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Sommario
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Lista delle abbreviazioni CMFB Committee on monetary, financial and balance of payment statistics, Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti). Il CMFB è il forum di coordinamento sia degli statistici che lavorano per gli istituti nazionali di statistica, con Eurostat, sia per le banche centrali nazionali, con la banca centrale europea (BCE). http://www.cmfb.org/. COU Central Operating Unit (unità operativa centrale). La COU è l’organo incaricato di coordinare e vigilare sull'operato delle LOU (Local Operating Unit, unità operative locali). http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20151007-1.pdf EG Enterprises Group. Gruppi d’impresa FSB Financial Stability Board (FSB). Un organismo internazionale, di cui è membro an- che la Svizzera, incaricato di monitorare la stabilità finanziaria in un'ottica mondiale. http://www.financialstabilityboard.org/ FINMA Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). https://www.finma.ch/it/ GEI General Entity Identifier, dal 2016 WM Datenservice. Il GEI è l’unità operativa locale (Local Operating Unit - LOU) attiva in Germania. https://www.wm-leiportal.org/ GMEI Global Markets Entity Identifier (GMEI) è l’unità operativa locale (Local Operating Unit - LOU) attiva negli Stati Uniti (USA). GLEIS Global Legal Entity Identifier System. Il GLEIS è il sistema mondiale d'identifica- zione unica degli attori dei mercati finanziari messo a punto dal Financial Stability Board (FSB) su richiesta del G20. GLEIF Global Legal Entity Identifier Foundation. La GLEIF è una fondazione senza scopo lucrativo di diritto svizzero istituita il 26 giugno 2014 con il ruolo di COU. https://www.gleif.org/en IDI/UID Numero d'identificazione delle imprese secondo la LIDI e l’OIDI. https://www.uid.admin.ch/Search.aspx INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, Istituto nazionale della statistica e degli studi economici (INSEE). https://lei-france.insee.fr/faq#Q1 LEI Legal Entity Identifier. Il LEI è un identificatore unico degli attori dei mercati finan- ziari. È basato sulla norma ISO 17442: 2012 "Servizi finanziari - Schema dell'iden- tificatore dell'entità giuridica (LEI)". http://www.iso.org/iso/fr/catalogue_de- LIDI Legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI). La LIDI è entrata in vigore il 1° gennaio 2011.
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20082601/index.html LInFi Legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi). La LInFi è entrata in vigore il 1° gennaio
2016. https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/themen/wirtschaft--waehrung--finan-
LSE London Stock Exchange, in italiano Borsa di Londra, unità operativa locale (Local Operating Unit - LOU) attiva in Gran Bretagna. http://www.lseg.com/LEI LOU Local Operating Unit (Unità operativa locale). - La LOU è incaricata di emettere i LEI, di garantirne la registrazione, il rinnovo nonché di svolgere altri servizi. Le LOU agiscono come interfaccia principale per le entità giuridiche che desiderano otte- nere un LEI. NOGA Nomenclatura generale delle attività economiche. La NOGA è uno strumento di lavoro essenziale per strutturare, analizzare e presentare le informazioni statisti- che. Consente di classificare le unità statistiche «imprese» e «stabilimenti» in fun- zione della loro attività economica, raggruppandole in insiemi coerenti. Serve a ri-
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produrre la realtà osservata il più fedelmente possibile, in modo esaustivo e suffi- cientemente dettagliato al fine di raggiungere differenti obiettivi. http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/infothek/nomenklatu-
OIDI Ordinanza del 26 gennaio 2011 sul numero d’identificazione delle imprese (OIDI): Stato al 1° dicembre 2015. https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101476/index.html ROC Regulatory Oversight Committee. Il Comitato di Supervisione Regolamentare (ROC) è stato istituito nel gennaio 2013. È composto dai rappresentanti delle auto- rità pubbliche. http://www.leiroc.org/ SIRENE Système informatisé du répertoire national des entreprises et des établissements (Registro nazionale computerizzato delle imprese e degli stabilimenti) / SIRENE: il sistema computerizzato del registro nazionale delle imprese e degli stabilimenti (SI- RENE), la cui gestione è stata affidata all'INSEE, registra lo stato civile di tutte le imprese e dei loro stabilimenti indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal settore in cui operano, sia che abbiano sede in Francia metropolitana, che nei Dom (Guadalupe, Guyana, Martinica, La Réunion e Mayotte) e nelle isole Saint-Pierre e Miquelon. Il registro raccoglie anche le imprese straniere che hanno una sede o un'attività in Francia. nel.htm UST Ufficio federale di statistica (UST) http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index.html http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/00/05/blank/02.html
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1 Introduzione
Il 4 dicembre 2015 il Consiglio federale ha deciso che la Svizzera avrebbe partecipato alla messa in opera di un sistema mondiale d'identificazione degli attori dei mercati finanziari. A tal fine il Consiglio federale ha deciso di autorizzare il Dipartimento federale delle finanze (DFF) a diventare membro a tutti gli effetti del Regulatory Oversight Committee (ROC) del sistema Legal Entity Identifier e di incaricare il Dipartimento federale degli interni (DFI) di elaborare le basi legali affinché in avvenire l'Ufficio federale di statistica (UST) possa operare in qualità di ufficio assegnatario dei numeri LEI (Legal Entity Identifier). Il numero d'identificazione unico e standardizzato su scala internazionale (LEI) consentirà in futuro, una volta conclusa la sua implementazione, di migliorare la qualità dei dati finanziari e di facilitare la valutazione dei rischi sistemici.
In Svizzera tale numero d'identificazione sarà utilizzato anzitutto nell'ambito dell'obbligo di di- chiarare le transazioni di derivati conformemente alla legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi), entrata in vigore il 1° gennaio 20161. La summenzionata decisione del Consiglio fede- rale precisava che «occorrerà inoltre stabilire le basi legali in modo che i numeri d'identifica- zione possano essere emessi dall'Ufficio federale di statistica (UTS)».
In virtù della legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) e segnatamente dell'ar- ticolo 41, l'UST può fornire tale prestazione commerciale a terzi poiché essa è in stretto rap- porto con uno dei suoi compiti principali, ovvero l'attribuzione del numero d’identificazione delle imprese (IDI). Il compito di attribuire il LEI (ruolo della Local Operating Unit, LOU) non ostacola l'esecuzione dei compiti principali dell'UST, dato che è un calco diretto dell'attribuzione dell'IDI, uno dei compiti principali che l'UST già svolge. I costi derivanti dalla fornitura di prestazioni della LOU saranno interamente coperti dal pagamento di un contributo fatturato a chi richiede
Il LEI è un sistema d'identificazione delle entità giuridiche su scala mondiale, volto ad assicu- rare l'identificazione di un'entità giuridica in modo univoco a livello mondiale. Il LEI contribuisce a raggiungere gli obiettivi fissati dal G20, ovvero il controllo dei rischi di determinate transazioni finanziarie e il miglioramento della qualità generale e dell'esattezza dei dati finanziari.
Se si paragonano lo scopo e la definizione del sistema IDI con quelli del sistema LEI, si con- stata che sono identici. L'IDI è un sistema d'identificazione delle entità giuridiche in Svizzera mentre il LEI lo è su scala mondiale. Pertanto è evidente che si possa utilizzare l'infrastruttura dell'IDI come elemento di base nazionale per istituire la LOU a livello svizzero.
La revisione parziale della legge (LIDI) e dell'ordinanza sul numero d'identificazione delle im- prese (OIDI), illustrata nel presente documento, concretizza l'istituzione di una LOU all'interno del contesto svizzero.
1.1 Che cosa è il LEI?
L'IDI assicura l'identificazione unica delle entità giuridiche e di quelle economiche a livello sviz- zero. Fino a poco tempo fa non esisteva alcun sistema normativo analogo per garantire a livello mondiale l'identificazione completa e standardizzata delle entità giuridiche e di quelle attive nei mercati finanziari. Ragion per cui, in seguito alla crisi finanziaria del 2008, nel giugno 1 LInFi (RS 958.1): https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/themen/wirtschaft--waehrung--finanzplatz/finanzmarkt-
2 Messaggio concernente la revisione totale della legge sulle finanze della Confederazione (LFC); FF 2005 5 e
numero 1.5
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2012 al vertice di Los Cabos il G20 ha approvato l'attuazione di un dispositivo d'identificativi unici degli attori dei mercati finanziari (Global Legal Entity Identifier System – GLEIS) per faci- litare la gestione e il controllo dei rischi sia da parte del settore privato che delle autorità pub- bliche.
Tale identificativo unico degli attori dei mercati finanziari, denominato Legal Entity Identifier (LEI), è conforme alla norma ISO 17442:2012. Consente d'identificare su scala mondiale le entità che partecipano ai mercati finanziari con transazioni finanziarie, in particolare nel mer- cato dei derivati (ad es. banche, negozianti in materie prime, fondi d'investimento). La messa in opera dell'esercizio del LEI prevede due tappe distinte:
Fase 1, chiamata anche “Level 1 data”. Ha lo scopo di attribuire un numero d'identificazione unico (LEI) alle entità che concretamente eseguono transazioni finanziarie, il che attual- mente è il ruolo dell'IDI nei confronti delle imprese in Svizzera. Fase 2, chiamata anche “Level 2 data”. Lo scopo di questa fase è di associare a ogni entità identificata nel registro pubblico (Open Data) del GLEIF le informazioni che consentono di collegare tale entità all'entità giuridica della società madre. L'obiettivo finale è quello di disporre di una banca dati consolidata che permetta di analizzare i potenziali rischi sulla base delle relazioni finanziarie tra le entità. La seconda fase è iniziata nel 2014 sotto forma di un progetto di ricerca e dovrebbe essere operativa nel corso del 2016. Si fa notare che questa parte è quella più problematica, tenuto conto della sensibilità dei dati e del fatto che siano pubblicati in forma pubblica (Open Data).
La messa a punto del GLEIS avviene sotto l'egida del Financial Stability Board (FSB), che ha approvato un'architettura organizzativa (figura 1) a tre livelli.
1. Comitato di Supervisione Regolamentare (ROC), istituito nel gennaio 2013 e composto da rappresentanti delle autorità pubbliche, si occupa della governance e della supervisione del GLEIS. Il suo ruolo principale è quello di controllare il rispetto dei principi approvati dal G20 (ad es. lo scopo non lucrativo, l'interesse pubblico). In seno al ROC la Svizzera è rappresentata dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) e dalla Banca nazionale sviz- zera (BNS).
2. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF3), una fondazione di diritto svizzero con sede a Basilea, incaricata della gestione operativa del GLEIS, della centralizzazione e della gestione delle informazioni delle LOU.
3. Unità operative locali (Local Operating Unit – LOU) incaricate di emettere i LEI. Le LOU si occupano della registrazione, del rinnovo, dell'approvazione nonché di altri servizi. Per- tanto è il partner principale delle entità giuridiche che desiderano ottenere un LEI.
3 GLEIF : https://www.gleif.org/en/about
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Figura 1: visione generale della struttura operativa che sottende al LEI.
Il GLEIS, attraverso la GLEIF, centralizza tutte le informazioni relative alle entità LEI attribuite dalle LOU e le distribuisce agli utenti pubblici e privati.
Numerosi interventi hanno affrontato il tema e l'importanza d'introdurre il numero d'identifica- zione, tra cui possiamo citare un articolo apparso su ISO focus4 nel 2011 (in francese e inglese) nonché un articolo apparso ne «La vie économique» nel 20135 (in francese e tedesco).
1.2 Ambito operativo del LEI
L'iter per controllare e sorvegliare i mercati finanziari, come illustrato nel messaggio6 concer- nente la legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi), richiede una collaborazione internazionale e una visione d'insieme degli attori economici.
Con la decisione del Consiglio federale del 4 dicembre 2015 di aderire in toto al ROC, la Sviz- zera sarà ora un attore partecipante a tutti gli effetti alla gestione e all'evoluzione del GLEIS. Inoltre, alcune giurisdizioni, come quella degli Stati Uniti, hanno anteposto all'accesso degli attori ad alcuni dei loro mercati finanziari la condizione di essere registrati con un LEI. A tal fine buona parte dei partecipanti dei mercati finanziari svizzeri hanno già ottenuto un LEI negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Germania o in un'altra giurisdizione, operazione del tutto possibile nel sistema vigente.
Inoltre, si valuta d'introdurre il LEI anche nella produzione statistica7 nell'ambito della bilancia dei pagamenti. Infine, il piano a medio termine del comitato esecutivo del ROC prevede di
4 ISO Focus+, Paul Janssens, Identifier le risque systémique (Identificare il rischio sistemico), aprile 2011, 5 La vie économique, Nigel Jenkinson, Irina Leonova, Un système mondial d’identification des entités juridiques sur
les marchés financiers (Un sistema mondiale d'identificazione delle entità giuridiche nei mercati finanziari), 01.03.2013, http://dievolkswirtschaft.ch/fr/2013/03/jenkinson-2/ Messaggio concernente la legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi).https://www.admin.ch/opc/it/federal-ga- zette/2014/6445.pdf 7 Report on the outcome of the 2014 Committee on monetary, financial and balance of payment statistics (CMFB),
questionnaire on the utilization of the LEI in statistical production., Frankfurt, 29-30 January 2015
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estendere l'utilizzo del LEI ad altri settori, senza limitarsi più unicamente agli scambi finanziari. Da questo punto di vista è importante continuare a garantire la connettività tra i vari registri e le fonti amministrative alfine di mettere a disposizione della statistica e degli utenti, quali la Banca nazionale (BNS), un'infrastruttura che consenta di coprire tali esigenze a costi minimi.
1.3 Quali sono i soggetti interessati dal LEI?
Siccome la vocazione principale del LEI consiste nell'identificare univocamente le entità che eseguono transazioni finanziarie, ad essere interessati sono tutti i settori di attività economi- che, come mostra la tipologia delle entità che hanno ottenuto un LEI presso la LOU francese (tabelle 1 e 2).
Tipologia Numero LEI Ripartizione Fondi comuni di investimento 7133 36%
Sicav8 563 3%
Società di gestione 219 1%
Società controparti 11692 60%
Totale 19607 100%
Tabella 1: entità che hanno richiesto un LEI presso la LOU francese (stato al 31.10.14 - fonte INSEE)
Eccetto le società di gestione, le sicav e i fondi, le società interessate, cioè le società contro- parti, sono distribuite in tutti i settori di attività e, oltre l'80% di esse, nei 15 settori seguenti:
Numero di Codice NOGA9 % LEI 46 – Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli 2259 19% 64 – Prestazioni di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi 1808 15% pensione)
68 – Attività immobiliari 1552 13%
01 – Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi 1087 9%
70 – Attività di sedi centrali; consulenza gestionale 447 4%
35 – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 412 4%
47 – Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli 394 3%
10 – Industrie alimentari 284 2%
41 – Costruzione di edifici 269 2%
66 – Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative 221 2% 84 – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 146 1% 71 – Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecni- 145 1% che
77 – Attività di noleggio e leasing 145 1%
65 – Assicurazioni 133 1%
25 – Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 121 1% Totale 9423 81%
Tabella 2: ripartizione per settori di attività economica delle imprese, tolti i «fondi comuni di investi- mento», che hanno richiesto un LEI presso la LOU (stato al 31.10.14 - fonte INSEE)
8 Società di investimento a capitale variabile
9 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/infothek/nomenklaturen/blank/blank/noga0/vue_d_ensemble.html
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All'inizio del 2016 nel registro pubblico della GLEIF erano già registrate circa 2500 entità sviz- zere (imprese e fondi). Circa 1800 hanno ottenuto un LEI presso il Global Markets Entity Iden- tifier (GMEI) negli USA, 456 presso il WM Datenservice (precedentemente General Entity Identifier GEI) in Germania, 183 presso il London Stock Exchange (LSE) in Gran Bretagna e alcune decine in altre giurisdizioni.
Per determinare quali siano le unità potenzialmente interessate in Svizzera la cosa migliore è basarsi sulla Nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA). Se si prendono in considerazione unicamente le divisioni 64 (Prestazioni di servizi finanziari ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione) comprese le banche, 65 (Assicurazioni) e 66 (Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative) della NOGA, si ottiene un primo gruppo di 50'000 entità, come illustrato nella tabella 3.
D'intesa con la FINMA, dovrebbe poi essere definito anche un secondo gruppo, al quale an- drebbero aggiunte le direzioni dei fondi e i fondi stessi.
Divisione NOGA Numero di imprese Prestazioni di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi pen- 28403 sione) (64) Assicurazioni (65) 4700
Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative (66) 15794
Totale 48897
Tabella 3: entità con un potenziale interesse per l’introduzione del LEI a breve (stato al 19.02.15)
Per quanto riguarda la fase 1, presentata al capitolo 1.1, è ovvio che al momento non tutte le entità richiederanno l'iscrizione per ottenere un LEI presso la LOU svizzera, ma almeno si potrà valutare l'ordine di grandezza degli interessati. Secondo le informazioni ottenute dall'IN- SEE, le unità in Svizzera cui il LEI potrebbe interessare in un primo tempo non dovrebbero essere più di 4000-5000.
Per quanto riguarda la fase 2, presentata al capitolo 1.1, è prevista l'obbligatorietà di registrare i legami tra le entità giuridiche sin dalla fine del 2016, il che implica che bisognerà anche gestire i gruppi di imprese e le loro entità giuridiche. Nel sistema EuroGroups Register (EGR - Euro- stat), cui l'UST partecipa già da anni10 nel quadro delle statistiche della globalizzazione, sono già stati identificati circa 13'000 gruppi multinazionali con circa 20'000 entità giuridiche e i re- lativi legami di appartenenza, come illustrato nella tabella 4.
10 Altre informazioni sull’EGR : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/00/05/blank/02/12.html
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Numero Numero di Numero Categoria di gruppi di entità giuridi- di imprese imprese (EG) che A. Tutti i gruppi di imprese (EG) residenti 6’052 15’817 15’817 B. Gruppi di imprese (EG) multinazionali a) Gruppi di imprese (EG) straniere sul terri- 6’985 10’517 10’517 torio nazionale (totale da i a viii)
Distribuzione secondo il paese in cui è si- tuato il centro decisionale i) EU28 5’283 7’812 7’812 ii) AELS 201 271 271 iii) Resto dell'Europa 44 58 58 iv) Cina 18 20 20 v) India 60 84 84 vi) Giappone 127 205 205 vii) Stati Uniti 809 1’440 1’440 viii) Altro extra Europa 443 627 627 b) EG svizzere 6’100 i) Nel territorio nazionale 11’647 11’647 ii) Filiali all'estero 62’740 62’740
Tabella 4: situazione dei gruppi di imprese in Svizzera nel 2014 secondo la loro tipologia all'interno dell’EuroGroup Register (stato al 19.02.15 – Fonte UST)
Si noti inoltre che al momento il Committee on monetary, financial and balance of payment statistics (CMFB) studia il ricorso sistematico al LEI come identificativo di base per la sua produzione statistica. Se questo si realizzasse, in Svizzera il LEI potrebbe diventare equiva- lente all'IDI (UID) ai fini della produzione statistica.
1.4 Principi dell’implementazione della LOU in Svizzera
L'UST dovrà essere accreditato dalla GLEIF prima dell'entrata in vigore della revisione parziale della legge (LIDI) e dell'ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI). Dovrà inoltre assicurarsi di non perdere questo accreditamento. L'accreditamento come LOU serve per dimostrare che l'UST ha la capacità di implementare e rispettare i principi della GLEIF, in particolare di garantire l'identificazione dei soggetti che partecipano ai mercati finanziari e la registrazione dei legami di appartenenza, come indicato nel capitolo 1.1. Tali processi saranno messi a punto con l'ausilio dell'infrastruttura gestita dall’UST.
Al momento della registrazione della richiesta da parte delle entità richiedenti, il sistema IDI può, come avviene in Francia con il registro SIRENE, fornire loro una convalida di tale richie- sta. Una volta inoltrata, attraverso il suo IDI, la richiesta del LEI da parte dell'entità richiedente, quest'ultima non ha più bisogno di registrare o convalidare le informazioni che la riguardano poiché sono già disponibili nel sistema IDI. Il servizio è immediato, la qualità dei dati è garantita poiché poggia sull'infrastruttura e i dati sono presenti nel sistema IDI. In tal senso, il sistema
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IDI potrà soddisfare uno dei requisiti della strategia tratteggiata per l'implementazione dell'IDI, ossia lo sviluppo di servizi B2G (Business to Government) e B2B (Business to Business).
Le informazioni sui gruppi di imprese possono anche essere usate per convalidare e trattare i dati della fase 2, descritta nel capitolo 1.1.
Il principio di base consiste nell'usare l'infrastruttura esistente e nel riutilizzare i processi di convalida messi a punto a seguito della messa in opera della LIDI e della OIDI. L'attribuzione all'UST della funzione di LOU in Svizzera poggerà totalmente sul sistema IDI e l'identificativo LEI diventerà un attributo dell'IDI per le esigenze internazionali.
Nel sistema GLEIS in generale un'impresa può scegliere di iscriversi presso qualsiasi LOU. Ad esempio, un'azienda italiana può iscriversi presso la LOU tedesca. Il principio del sistema vuole che la LOU debba verificare annualmente la veridicità delle informazioni che fornisce al GLEIS. Questo principio di qualità è l’elemento centrale su cui poggia il sistema GLEIS. Pertanto la LOU deve poter garantire che le informazioni che fornisce siano corrette nell'ottica di soddisfare gli obiettivi perseguiti dal GLEIS.
È proprio su questo punto che sistemi come il SIRENE in Francia e l'IDE in Svizzera possono garantire informazioni corrette e controllate in merito alle entità operanti sul loro territorio. La situazione attuale mostra che quando le entità svizzere sono registrate in LOU all'estero, la qualità dei dati lascia a desiderare e il controllo non viene effettuato secondo gli standard de- finiti. In effetti, si enumerano molti casi di entità registrate da LOU all'estero che recano nomi di imprese sbagliati e/o indirizzi obsoleti e/o imprese da anni radiate dal registro IDI.
Alla stessa stregua di quella della Francia, la LOU svizzera si incaricherà unicamente delle entità giuridiche di diritto svizzero. Le entità localizzate fuori dalla Svizzera dovranno rivolgersi alle altre LOU.
Per la Svizzera, e in particolare per le sue autorità federali, è essenziale poter disporre di informazioni affidabili e corrette. Inoltre, trattandosi di una finalità destinata in particolare alle autorità di regolazione, ovvero a entità che conducono politiche pubbliche, è fondamentale garantire la stabilità delle informazioni nel tempo e la durabilità del ruolo di LOU. Questa è la qualità intrinseca dell'IDI.
1.5 Come sono finanziate le LOU?
Il sistema GLEIS si basa su un modello di business in cui le LOU devono incassare dei contri- buti presso le imprese in contropartita dell'attribuzione e della manutenzione del LEI senza realizzare utili. I contributi devono solo coprire le spese. Per sistemi come SIRENE e IDI, in concreto, ciò significa mettere a punto processi per il controllo dell'attribuzione del LEI, visto che l'infrastruttura in gran parte c'è già.
Il sistema IDI permette di mettere a punto e di gestire il LEI in Svizzera senza ricorrere a grandi investimenti informatici (uso dell’infrastruttura dell’IDI, uso del sito Internet dell’IDI, ecc.). Gli investimenti possono essere coperti dai contributi. Inoltre, i compiti legati alla gestione del LEI possono essere integrati nei compiti assegnati al personale dell'IDI. I contributi al LEI permet- teranno anche di coprire i costi relativi ai processi amministrativi di fatturazione, di incasso dei contributi e di versamento alla GLEIF.
La pratica attuale mostra che ogni LOU applica tariffe diverse, come descritto nella tabella 5.
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Inghil- Italia terra Stati Germa- Tipi di (Camere Francia (LSE Uniti nia Media contributi di com- (INSEE) London (GMEI) (GEI) mercio) Stock Ex- change) (1° anno)
Contributo iniziale fr. 210.00 fr. 154.00 fr. 134.20 fr. 165.00 fr. 207.00 fr. 174.04 (1° anno) Contributo annuo fr. 104.00 Fr. 99,00.- fr. 93.94 fr. 55.00 fr. 126.00 fr. 95.59 -
Tabella 5: contributi richiesti dalle principali LOU (dollari, euro e lire sterline, poi in franchi svizzeri)
La GLEIF fa in modo che i principi del GLEIS siano rispettati, in particolare quello che riguarda la copertura dei costi. Se una LOU non rispetta tale principio, può esserle revocato l'accredi- tamento presso la GLEIF e non essere più abilitata ad attribuire il LEI.
1.6 Uno sguardo alla funzione delle LOU all'estero
Sul piano internazionale esistono varie situazioni. Posto che si è optato per un sistema GLEIS aperto, possono diventare LOU sia organizzazioni private che pubbliche e possono coesistere varie LOU in un paese. Questo è tra l'altro dovuto al fatto che in alcuni paesi non esistono organismi assimilabili ai registri di commercio svizzeri. Negli Stati Uniti, ad esempio, manca un sistema d'identificazione univoco, mentre in Europa questi sistemi esistono e sono associati a questo modo di procedere. Le due legislazioni che impongono l'uso del LEI come identifica- tore, ovvero EMIR11 nei paesi europei (oltre al SEE), e il Dodd-Frank Act12 negli Stati uniti, hanno consentito di mettere a punto rapidamente le infrastrutture dei LOU. In Svizzera è solo dall'entrata in vigore della LInFi il 1° gennaio 2016 che si può trattare la questione del LEI nell'ambito dei mercati finanziari.
Negli Stati Uniti è un organismo privato che espleta la funzione di LOU, mentre in Europa il compito è svolto da vari organi statali o parastatali. Si fa notare che in Francia la Banque de France, incaricata di sorvegliare il mercato finanziario francese, ha chiesto all’INSEE di diven- tare LOU per poter beneficiare di tutta l'infrastruttura d’identificazione che il suddetto istituto gestisce.
L'esempio succitato è interessante poiché la Francia, precorritrice in materia, ha introdotto il numero unico nazionale negli anni '70. In Francia il numero SIRENE è stato introdotto allo scopo di semplificare il lavoro amministrativo nella misura in cui si riducevano gli oneri delle imprese. Lo stesso vale per l'IDI in Svizzera.
D'altra parte è sulla scia di questa logica che per gestire il LEI la Francia ha usato il registro nazionale SIRENE (idem IDI) gestito dall'INSEE. È quindi l'INSEE, in qualità di responsabile del registro SIRENE, ad essere stato scelto per fare le veci della LOU sul territorio francese.
11 Regolamento (UE) n ° 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. Testo rilevante ai fini del SEE (http://eur-lex.europa.eu/legal-con-
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L'esempio francese è quello che più si avvicina alla situazione svizzera perché illustra l'orga- nizzazione di un'infrastruttura a costi minimi e a vantaggio delle imprese svizzere.
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La decisione del Consiglio federale del 4 dicembre 2015 precisa che gli adeguamenti delle basi legali necessari per permettere all'UST di assumere le veci di LOU in Svizzera, vanno fatti sulla legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI ; RS 431.03) e sull'Ordi- nanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI ; RS 431.031). Tale soluzione consente di sfruttare l'infrastruttura già ideata per l'attribuzione dell'IDI e di poter implementare il LEI come attributo dell'IDI senza spese supplementari.
I partecipanti ai mercati finanziari, ovvero le entità giuridiche o filiali che vi fanno capo o fondi di loro proprietà, devono ottenere un LEI se le leggi o i regolamenti applicabili lo prescrivono. Il caso delle entità giuridiche è chiaro poiché dispongono di una personalità giuridica propria. La situazione è diversa, invece, per le entità senza personalità giuridica propria e per i fondi delle entità giuridiche, poiché essi fanno sempre capo a un'entità giuridica ai sensi della LIDI, che, dal canto suo, possiede un numero IDI. Di conseguenza ogni LEI può fare capo a un numero IDI e un numero IDI può essere il punto cui fanno capo vari LEI.
L'attribuzione all'UST della funzione di LOU in Svizzera richiede, oltre alle basi legali esplicite, il suo accreditamento da parte della GLEIF (cfr. numero 1.4. qui sopra). Solo quando avrà ottenuto l'accreditamento l'UST potrà attribuire i LEI ufficialmente. L'entrata in vigore delle mo- difiche della LIDI e dell'OIDI è condizionata dall'accreditamento dell'UST e viceversa. Di con- seguenza, il Consiglio federale fisserà la data di entrata in vigore delle presenti modifiche in funzione dell'accreditamento ottenuto dall'UST.
2.1 Modifica della LIDI
Art. 2 Il LEI è costituito quale attributo dell'IDI ma con un'identità propria. È gestito nel registro IDI come caratteristica addizionale. La sua attribuzione da parte dell'UST costituisce per quest'ul- timo un nuovo compito accessorio. In effetti, in virtù della legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) e segnatamente dell'articolo 41, l'UST può fornire tale prestazione com- merciali a terzi in considerazione del suo stretto rapporto con uno dei suoi compiti principali, ovvero l'attribuzione del numero d’identificazione delle imprese (IDI). Il compito di attribuire il LEI (ruolo di una LOU) non ostacola l'esecuzione dei compiti principali dell'UST, dato che se- gue il medesimo iter processuale dell'attribuzione dell'IDI, uno dei compiti principali che l'UST già svolge.
Occorre così creare una base legale chiara ed esplicita affinché l'UST possa attribuire questo identificatore ai fini delle esigenze internazionali. Il GLEIS prevede per principio che tale pre- stazione potrebbe anche essere fornita da imprese private o pubbliche nel quadro dell'econo- mia di mercato.
Rapporto esplicativo sulla revisione parziale della legge (LIDI) e dell'ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI)
Art. 3 cpv. 1 lett. g Siccome il LEI è un termine tecnico e comunemente usato in tutte le lingue, occorre definirlo con più precisione nella legge. Il LEI persegue il medesimo scopo dell'IDI, ma si distingue da quest'ultimo segnatamente per il fatto che ha una valenza internazionale e che può essere attribuito a entità, in particolare a una filiale o a un fondo, che invece non sono unità IDI. Un'u- nità IDI può richiedere un LEI per sé e per i fondi che gestisce o le filiali che le appartengono.
Sezione 2a Nel caso della LOU svizzera gestita dall'UST, il LEI è costituito come un attributo dell'IDI e perciò può essere attribuito solo a delle unità IDI o ad altre unità gestite da un'unità IDI. Tuttavia la sua regolamentazione in alcuni punti differisce da quella dell'IDI. Ragion per cui occorre introdurre una nuova sezione propria al LEI. Il LEI ad esempio, contrariamente all'IDI, è attri- buito solo su richiesta (art. 10a). È costruito sulla base dell'IDI in qualità di caratteristica addi- zionale (art. 10b) ed è attribuito solo dietro pagamento. L'attribuzione del LEI costituisce un'at- tività commerciale. Pertanto non occorre percepire emolumenti. In virtù della LFC, i costi cal- colati sulla base di una contabilità analitica devono tuttavia essere coperti. L'UST deve così calcolare e fissare il prezzo per l'attribuzione di un LEI in funzione del contributo annuale che deve versare in qualità di Local Operating Unit (LOU) alla GLEIF e per i costi amministrativi
2.2 Modifiche dell'OIDI
Art. 6 cpv. 2 Si approfitta della revisione per modificare anche questo articolo. Occorre infatti sopprimere "per iscritto", che non è indispensabile e non figura in alcun altro punto della legge o dell'ordi- nanza. Per il resto l'articolo rimane invariato.
Sezione 2a Siccome il LEI possiede un'identità propria con una regolamentazione che non corrisponde interamente a quella dell'IDI, occorre creare una nuova sezione 2a per il LEI anche nell'ordi- nanza. L'art. 8a definisce le caratteristiche e la composizione del LEI: rispetta la norma ISO 17442:2012 e si compone di quattro parti. La prima parte (caratteri 1-4) corrisponde al codice attribuito in modo univoco dalla GLEIF a ogni LOU (lett. a). La seconda parte (caratteri 5-6) è una parte di riserva (lett. b). La terza parte (caratteri 7-18) costituisce la parte principale del LEI, ovvero una serie di cifre unica per ogni entità, attribuita dall'UST (lett. c). La quarta parte (caratteri 19-20) si compone di due cifre di controllo (lett.d). L'art. 8b regola l'attribuzione e la comunicazione del LEI e l'art. 8c il calcolo dei costi da pagare dai richiedenti. Secondo la decisione del Consiglio federale del 4 dicembre 2015 e conformemente alla LFC l'attribuzione del LEI da parte dell'UST non deve né generare nuove spese per la Confederazione né per- mettere di accumulare utili. In concreto, l'UST deve poter adattare il prezzo da pagare in fun- zione del numero totale di richieste di attribuzione di un LEI in un anno. La somma totale degli importi fatturati deve corrispondere al contributo annuo che l'UST, in qualità di LOU, deve versare alla GLEIF, addizionato alle spese amministrative generate da questa attività. Poiché si tratta dell'esercizio di un'attività commerciale accessoria, non sarà finanziata attraverso emolumenti. L'UST dovrà comunicare, secondo le esigenze della legge (art. 10c LIDI), la tariffa dei contributi necessari a coprire le spese di funzionamento del LOU svizzero secondo i prin- cipi del GLEIS, senza generare utili, come indicato nel capitolo 1.5.
Art. 9 cpv. 1, lett. d, n. 5 Il registro pubblico centrale del LEI è gestito dalla GLEIF. Poiché il registro della GLEIF è
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pubblico (Open Data), i LEI attribuiti dall'UST possono essere pubblicati anche nel quadro del registro IDI. L'art. 9, cpv. 1, lett. d, n. 5 precisa che il LEI figura anche nel registro IDI come caratteristica addizionale.
3 Conseguenze
3.1 Conseguenze per la Confederazione
3.1.1 Vantaggi
Uno degli elementi chiave di questo progetto è il principio di riutilizzo dell'infrastruttura esi- stente. Il sistema IDI e i processi amministrativi annessi, in concreto, sono stati introdotti nel quadro dei progetti di infrastruttura del Governo elettronico (eGovernment). Le finanze pubbli- che, pertanto, possono trarre diretto beneficio dagli investimenti realizzati nell'ambito dell'IDI affinché l'UST diventi il LOU svizzero, senza il bisogno di ulteriori ingenti investimenti. Si tratta di un esempio probante dell'attuazione della strategia di sostenibilità dei progetti del Governo elettronico.
Un altro vantaggio di questo progetto è costituito dall'elaborazione dell'informazione. Per la Svizzera, e in particolare per le sue autorità federali e per il settore privato, è essenziale poter disporre di informazioni affidabili e corrette. La stabilità delle informazioni nel tempo e quella del ruolo di LOU sono imprescindibili per garantire alle autorità di regolazione, come pure al settore privato, infrastrutture e prestazioni di qualità. È questa la qualità intrinseca dell'IDI.
Un altro elemento essenziale è costituito dalla politica dei prezzi che l'UST praticherà. Per garantire la durevolezza del GLEIS le imprese che desiderano disporre di un LEI sono chia- mate a partecipare al finanziamento del sistema versando un contributo iniziale e successiva- mente un contributo annuale che sarà incassato dalla LOU. Una parte dei contributi verrà ver- sata di nuovo al GLEIS per finanziare il sistema centrale, mentre il resto servirà a garantire la copertura dei costi di funzionamento della LOU.
L'entità dei contributi dovrà essere tale da coprire i costi di funzionamento, ma non da produrre utili. Il presente rapporto mostra che sussistono pratiche diverse come pure contributi di importi variabili in funzione dei paesi. Nel modello proposto è previsto di fissare i prezzi al minor livello possibile, solo per coprire i costi di funzionamento generati dal LEI.
L'UST intende offrire alle imprese svizzere un prezzo molto concorrenziale, pur garantendo l'elevata qualità delle prestazioni, rispetto a quello che dovrebbero pagare se s'iscrivessero presso un'altra LOU. In questo contesto è fondamentale perseguire l'obiettivo di assicurare la qualità delle informazioni e la continuità del servizio nel tempo.
3.1.2 Conseguenze finanziarie
L'introduzione del ruolo di LOU in Svizzera, ricoperto dall'UST, richiederà un minimo di costi d'investimento prima che il sistema sia in grado di coprire i propri costi, come presumibilmente avverrà a circa due anni dalla messa in opera. I costi d'investimento comprendono: la messa a punto di un'applicazione per gestire le richieste di registrazione dei LEI, stimata a CHF 70'000.- l'adeguamento del registro IDI alle esigenze del LEI, pari a circa CHF 50'000.-
Rapporto esplicativo sulla revisione parziale della legge (LIDI) e dell'ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI)
la partecipazione ai costi d'esercizio del registro IDI, per un importo di circa CHF 50'000.-
Vanno aggiunti inoltre il prefinanziamento dei costi dei contributi alla GLEIF per il primo anno di funzionamento, da quando l'UST sarà accreditato come LOU. Secondo il principio della GLEIF, infatti, i contributi sono pagati in anticipo l'anno precedente, sulla base di una stima che sarà rettificata (verso l'alto o il basso) l'anno successivo.
Natura delle spese Stima dei costi Applicazione "LEI Svizzera" Fr. 70’000
Adeguamento del registro IDI Fr. 50'000 Quota di partecipazione alle spese d'eser- Fr. 50’000 cizio del registro IDI Prefinanziamento dei contributi alla GLEIF Fr. 15'000 per il 1° anno Totale Fr. 185’000
Tabella 6: stima dei costi
3.2 Conseguenze per l’economia
Gli adeguamenti della LIDI e dell'OIDI proposti non comporteranno alcun nuovo obbligo per le imprese ma genereranno conseguenze positive per l'economia.
Anzitutto il sistema LEI permetterà alle imprese attive su scala internazionale di identificarsi a livello internazionale in modo univoco e riconosciuto grazie a un unico numero. Sempre più attività economiche con l'estero, infatti, esigono un identificativo unico ufficiale, che ha il van- taggio di aiutare le imprese nei loro impegni all'estero.
Inoltre, l'attribuzione di un numero LEI non provoca in sé alcun effetto coercitivo. Le imprese interessate devono curarsi da sole di adempiere a tutti i propri obblighi legali presso le autorità competenti. Devono rispettare la LInFi e ricevere tutte le autorizzazioni specifiche richieste per esercitare la loro attività. Pertanto è essenziale fare una distinzione chiara tra l'attribuzione di un numero LEI e il fatto di essere in regola con tutti gli obblighi legali.