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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell'ambiente UFAM

31.10.2016

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) Pacchetto di ordinanze sull’ambiente, autunno 2017

Referenz/Aktenzeichen: P402-0621

054.11-00539/00006/00002/P402-0621

Pacchetto di ordinanze sull’ambiente, autunno 2017 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

Sommario

1 Situazione iniziale ............................................................................................................................ 3 2 Punti essenziali del progetto ........................................................................................................... 5 3 Compatibilità e relazione con il diritto europeo ............................................................................... 6 4 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni .............................................................................. 7 4.1 Inquinanti organici persistenti (allegato 1.1) ............................................................................ 7 4.2 Mercurio (allegato 1.7) ............................................................................................................ 7 4.2.1 I punti più importanti delle modifiche previste ................................................................. 8 4.2.2 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni (4.2.2) ................................................. 10 4.2.3 Specchietto riassuntivo delle corrispondenze ............................................................... 15 4.3 Sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione (allegato 1.10) ............ 15 4.4 Disposizioni particolari concernenti i metalli (allegato 2.16) ................................................. 15 4.4.1 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni ............................................................ 17 5 Modifica di altri atti normativi ......................................................................................................... 18 5.1 Modifiche dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR) ............................................................................ 18 5.1.1 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni ............................................................ 18 5.2 Modifica dell’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) ............................................................... 19 5.3 Indicazioni in merito alla modifica dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti ...................................................................................................................................... 19 6 Ripercussioni ................................................................................................................................. 20 6.1 Ripercussioni per la Confederazione .................................................................................... 20 6.2 Ripercussioni per i Cantoni ................................................................................................... 20 6.3 Ripercussioni per l’economia ................................................................................................ 20

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1 Situazione iniziale

Dopo quattro anni di negoziati sotto l’egida del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (PNUA), nell’autunno 2013 è stata sottoscritta in Giappone, a Kumamoto, la Convenzione di Minamata sul mercurio. Scopo della Convenzione di Minamata (qui di seguito: Convenzione) è proteggere la salute dell’uomo e l’ambiente da emissioni e rilasci antropogenici di mercurio e di composti di mercurio. La Convenzione prevede disposizioni per l’intero ciclo di vita del mercurio e, tra queste, anche misure per diminuirne la domanda e l’offerta1. Alla fine del 2014 il Consiglio federale ha presentato al Parlamento il messaggio concernente l’approvazione della Convenzione di Minamata sul mercurio 2. Il 18 dicembre 2015 le Camere hanno adottato in votazione finale la Convenzione e autorizzato il Consiglio federale a ratificarla3. Il 25 maggio 2016 la Svizzera ha depositato lo strumento di ratifica. Per conformarsi alle disposizioni della Convenzione occorre ora modificare la legislazione federale sui prodotti chimici e quella sui rifiuti. Le nuove disposizioni previste vanno oltre le condizioni minime poste dalla Conven- zione. Con esse, la Svizzera intende in primo luogo contribuire alla riduzione dell’offerta globale di mercurio. La Convenzione pone limitazioni a prodotti e processi noti per i quali si ricorre al mercurio. Divieti e limitazioni all’impiego del mercurio sono operanti in Svizzera già da una trentina di anni. Oggi si trova- no nell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81), entrata in vigore il 1° agosto 2005 e da allora aggiornata regolarmente (nel caso delle disposizioni concernenti il mercurio, per l’ultima volta nel 2015). In Svizzera, pertanto, le disposizioni della Convenzione che intendono orientare la domanda di mercurio trovano già ampiamente applicazione. Le modifiche dell’ORRPChim qui presentate si concentrano sul controllo delle importazioni e delle esportazioni di mercurio e di suoi composti. Per regolare le quantità esportate, è stata prevista una disposizione nell’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600). Non possedendo giacimenti di cinabro o di metalli non ferrosi che valga la pena sfruttare per l’estrazione di mercurio il nostro Paese non aveva fino a poco tempo fa alcun motivo per emanare disposizioni intese a ridurre l’offerta di mercurio dalla Svizzera in direzione del mercato mondiale. Inol- tre, le quantità di questa sostanza ancora utilizzate in processi di fabbricazione e che resteranno in giacenza dopo la conversione ad altre tecnologie esenti da mercurio sono relativamente ridotte. Tutta- via, una fonte non trascurabile dell’offerta di mercurio è diventato, nel frattempo, il trattamento di rifiuti, mediante il quale da qualche anno si produce, su territorio svizzero, un’importante quantità di questa sostanza riciclata. Poiché la domanda interna è scarsa, la sostanza così ottenuta è quasi completa- mente venduta all’estero. Ciò ritarda inutilmente l’obiettivo della Convezione, ossia la messa al bando del mercurio. Inoltre, quando il mercurio giunge in Paesi in sviluppo e in transizione, bisogna mettere in conto che il suo impiego comporta con ogni probabilità considerevoli emissioni inquinanti. Per que- ste ragioni, nel suo messaggio concernente l’approvazione della Convenzione di Minamata il Consi- glio federale aveva annunciato misure a livello di ordinanza per ridurre le quantità di mercurio esporta- te, che ora si concretizzano nelle modifiche dell’ORRPChim e dell’OPSR qui proposte. Come il mercurio, anche il piombo è un metallo pesante ad azione neurotossica. La ripetuta esposi- zione a questa sostanza può condurre, in particolare nei bambini, a disturbi neurocomportamentali irreversibili e a ritardi nello sviluppo. A tutela soprattutto di questa fascia della popolazione, l’ORRPChim riprende ora una disposizione dell’allegato XVII del regolamento REACH, che limita l’impiego di piombo in determinati articoli45.

1 Convenzione di Minamata sul mercurio (FF 2015 313).

2 Messaggio del 19 novembre 2014 concernente l’approvazione della Convenzione di Minamata sul mercurio (FF 2015 289). 3 Decreto federale del 18 dicembre 2015 che approva la Convenzione di Minamata sul mercurio (FF 2015 7961). 4 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il rego- lamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, p. 1). 5 Regolamento (UE) 2015/628 della Commissione, del 22 aprile 2015, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizio- ne delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo e i suoi composti (GU L 104 del 23.4.2005, p. 2). 3/21

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Le paraffine clorurate a catena corta (SCCP) sono inquinanti organici persistenti, ampiamente vietati in Svizzera come nell’UE. La modifica dell’ORRPChim qui presentata adegua il tenore di SCCP auto- rizzato nei prodotti a quello previsto nell’UE, stabilito nel novembre 2015 con una modifica del regola- mento POP67.

6 Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, p. 7). 7 Regolamento (UE) 2015/2030 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l’allegato I (GU L 298 del 14.11.2015, p. 1).

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2 Punti essenziali del progetto

La conseguenza delle restrizioni sull’utilizzazione del mercurio in prodotti e processi e delle disposi- zioni per limitare le emissioni di mercurio provenienti da impianti e processi industriali è che nei Paesi industrializzati le quantità di rifiuti contenenti mercurio (ad es. mercurio obsoleto da impianti industriali e rifiuti contenenti mercurio) sono superiori alla domanda di mercurio da utilizzare per impieghi auto- rizzati. In questa prospettiva, l’ordinanza sui rifiuti (OPSR) va ora modificata in modo da considerare rifiuti di mercurio che occorre pertanto depositare nel rispetto dell’ambiente:  il mercurio di cui non si ha più bisogno nei processi industriali o i composti di mercurio di cui non si ha più bisogno;  il mercurio proveniente dal trattamento di rifiuti contenenti mercurio o i composti di mercurio estratti da rifiuti. Ciò non si applica al mercurio o ai suoi composti importati per un impiego auto- rizzato in Svizzera. In sintesi, queste le modifiche dell’allegato 1.7 ORRPChim proposte:  il divieto attualmente in vigore di immettere sul mercato pile contenenti mercurio è completato dal divieto di utilizzare mercurio, suoi composti e preparati mercuriali per fabbricarle;  il divieto attualmente in vigore di immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroni- che che comprendono interruttori e relè contenenti mercurio è completato con un divieto di im- mettere sul mercato questi componenti e con un divieto di utilizzare mercurio per fabbricarli;  materialmente in linea con le disposizioni attualmente in vigore sui cosmetici e sui medicamenti, sulla base della legislazione sulla protezione dell’ambiente è introdotto il divieto di immettere sul mercato cosmetici contenenti mercurio (fanno eccezione i prodotti per gli occhi) e antisettici to- pici, e di utilizzare mercurio e suoi composti per fabbricarli;  è introdotto il divieto di immettere sul mercato prodotti contenenti mercurio per impieghi ignoti prima del 31 dicembre 2017 (ossia fino a tale data irreperibili in commercio) e di utilizzare mer- curio e suoi composti per fabbricarli;  è introdotto l’obbligo di chiedere un’autorizzazione dell’UFAM per importare mercurio, suoi composti e sue leghe. Importazioni a scopo di riesportazione non saranno più autorizzate. In deroga a questa disposizione, l’importazione di mercurio, composti o leghe di mercurio o prepa- rati per scopi di analisi e di ricerca o per fabbricare prodotti destinati a questi stessi scopi com- porterà solo un obbligo di notifica;  è introdotto il divieto di esportare strumenti di misurazione, interruttori e relè (per il mercato dell’usato) e amalgama dentale contenenti mercurio;  è introdotto l’obbligo di chiedere un’autorizzazione per esportare mercurio, che sarà rilasciata soltanto per l’unico impiego finale autorizzato in Svizzera per il mercurio come tale, ossia l’analisi e la ricerca. In vista di un adeguamento al diritto europeo, l’ORRPChim è inoltre completata con un divieto relativo agli oggetti contenenti piombo, se essi sono destinati al grande pubblico e se i bambini possono met- terli in bocca (cfr. all. 2.16). Sarà inoltre ridotto dall’1 allo 0,15 per cento il tenore di paraffine clorurate a catena corta autorizzato negli oggetti (cfr. all. 1.1).

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3 Compatibilità e relazione con il diritto europeo

Tutte le disposizioni dell’ORRPChim concernenti l’immissione sul mercato di prodotti contenenti mer- curio concordano con il diritto europeo in vigore 8 o con proposte avanzate dalla Commissione europea per modificarlo9. Le modifiche introdotte nell’ORRPChim relative a prodotti contenenti mercurio che non sono riprese dal diritto europeo riguardano pile e amalgama dentale contenenti mercurio. Il diritto svizzero vigente vieta l’immissione sul mercato di pile contenenti mercurio e l’utilizzo di amalgama dentale. Queste disposizioni vanno ora completate vietando anche in Svizzera la produzione di pile e di amalgama. Con questo divieto si vuole prevenire che i prodotti contenenti mercurio che non corri- spondano allo stato della tecnica e non sono idonei alla circolazione in Svizzera siano fabbricati allo scopo di esportarli in Paesi terzi. Scopo delle modifiche dell’OPSR e dell’ORRPChim è limitare l’esportazione di mercurio metallico e di composti di mercurio soltanto ancora all’unico impiego finale autorizzato in Svizzera per il mercurio come tale, ossia l’analisi e la ricerca. Nel caso dei composti di mercurio le disposizioni svizzere vanno oltre quelle europee, poiché si riferiscono a tutti i composti e non solo ai tre menzionati espressamen- te (cloruro di mercurio(I), ossido di mercurio(II) e cinabro); nel caso del mercurio metallico, le disposi- zioni svizzere sono un poco meno restrittive di quelle europee, che vietano l’esportazione senza ecce- zione alcuna10. Le esportazioni in quantità limitate e a scopi di analisi e di ricerca sono tuttavia compa- tibili con gli obiettivi della Convenzione. Le modifiche dell’ORRPChim e dell’OPSR contribuiscono a ridurre l’offerta globale di mercurio e sono giustificate dall’intenzione di proteggere la salute umana e l’ambiente. Diminuire a livello globale le emissioni e i rilasci di mercurio è nell’interesse del Paese: il consumo di pesce importato è la prima fonte di esposizione della popolazione svizzera al metilmercurio, un prodotto molto tossico della tra- sformazione del mercurio. Modelli matematici mostrano d’altra parte che in Svizzera oltre il 60 per cento del mercurio che si deposita nel suolo e nelle acque in provenienza dall’atmosfera è dovuto al trasporto intercontinentale. Le disposizioni che si intende adottare sono equilibrate, non distinguono tra prodotti interni ed esteri e non comportano pertanto alcuna limitazione eccessiva del commercio. Tutte le modifiche concernenti il mercurio e motivate a livello nazionale sono in linea con le direttive della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51). Sono presentate in detta- glio nel capitolo 4.2 per quanto riguarda le modifiche dell’allegato 1.7 ORRPChim, e nel capitolo 5.2 per quanto riguarda le modifiche dell’OPSR. In merito alle paraffine clorurate a catena corta (SCCP) e agli oggetti contenenti piombo, sono state valutate e riprese nell’ORRPChim le nuove disposizioni emanate nel 2015 dall’Unione europea per modificare i regolamenti POP e REACH. Le modifiche, che interessano gli allegati 1.1 e 2.16 OR- RPChim, sono spiegate in dettaglio nei capitoli 4.1 e 4.3.

8 Cfr. il rapporto esplicativo del 1° luglio 2015 concernente la modifica dell’ORRPChim (il documento è consultabile a partire dal comunicato stampa del 1° luglio 2015). 9 Proposta COM (2016) 39 del 2.2.2016 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2208. 10 Regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esporta- zione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico (GU L 304 del 14.11.2008, p. 75). 6/21

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4 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni

4.1 Inquinanti organici persistenti (allegato 1.1)

In occasione dell’ultima modifica dell’ORRPChim, le paraffine clorurate a catena corta (SCCP) del precedente allegato 1.2 erano state trasferite nell’allegato 1.1, ma il tenore di SCCP ammesso nelle sostanze, nei preparati e negli oggetti, ossia 1 per cento, non era stato cambiato. Di recente l’Unione europea ha stabilito, mediante il regolamento (UE) 2015/2030 11, che il tenore di SCCP negli oggetti non può più superare lo 0,15 per cento, ossia la quantità di SCCP eventualmente presente quale im- purità in un oggetto prodotto con paraffine clorurate a catena media (MCCP). Questo valore limite è ora ripreso con la modifica del numero 2 capoversi 1bis e 2 dell’allegato 1.1. Secondo analisi dell’EMPA, le MCCP reperibili in Svizzera presentano un tenore di SCCP compreso tra lo 0,1 e lo 0,5 per cento. Ciò significa che al momento non occorre chiedere ai fabbricanti di MCCP un impegno supplementare per diminuire il tenore di SCCP per consentire agli oggetti contenenti MCCP di mante- nersi entro i nuovi valori limite. A titolo di paragone, una campagna dell’ispettorato svedese per i pro- dotti chimici ha rilevato, in 16 su 62 oggetti contenenti prevalentemente PVC, tenori di SCCP compresi tra lo 0,1 e l’1,4 per cento. Per consentire agli importatori di oggetti contenenti MCCP di adattarsi alla nuova situazione e di adottare misure precauzionali a garanzia della conformità è stato previsto un termine transitorio di 6 mesi.

4.2 Mercurio (allegato 1.7)

Per meglio comprendere le nuove disposizioni concernenti il mercurio e i loro effetti, occorre premette- re qualche dato sul consumo di questa sostanza in Svizzera (sulla base del diritto in vigore). Si valuta che la quantità di mercurio importata nel 2016 per essere impiegata in Svizzera ammonterà a circa 1 500 chilogrammi. Entro il termine del 2016 l’elettrolisi cloroalcalina sarà definitivamente convertita a tecnologie non basate sul mercurio, e ciò comporterà una riduzione del consumo di circa 1 000 kg. Dopo la scadenza, nell’autunno 2017, del periodo transitorio previsto dall’ORRPChim per l’impiego di composti di mercurio come additivi nella lavorazione di materiali sintetici, entro il 2020 saranno con- sumati solo ancora all’incirca 300 kg di mercurio, soprattutto per l’analisi e la ricerca. Nel caso delle lampade a scarica contenenti mercurio si prevede che in un prossimo futuro potranno essere sostitui- te, in tutti i settori, da diodi luminosi (LED) esenti da questa sostanza. Il consumo di capsule di amal- gama dentale contenenti mercurio, utilizzate nella medicina dentistica, stagna invece a un livello molto basso (cfr. fig. seguente).

Consumo di mercurio in Svizzera, con gli impieghi finali

11 Regolamento (UE) 2015/2030 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l’allegato I (GU L 298 del 14.11.2015, p. 1). 7/21

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Negli anni 2010 – 2013 si è registrata una domanda di mercurio da parte di fabbricanti svizzeri di pro- dotti per la medicina dentistica, di pile e di determinate macchine saldatrici 12 nonché da parte di forni- tori di prodotti chimici per l’analisi e la ricerca. All’interno di questi prodotti hanno lasciato la Svizzera, in media, 700 chilogrammi di mercurio l’anno. Inoltre, tra il 2011 e il 2014 sono stati esportati, sempre in media annuale, 100 000 chilogrammi di mercurio metallico, destinato a scopi ampiamente scono- sciuti nei diversi Paesi in cui è giunto. Si trattava di mercurio riciclato, ricavato soprattutto da rifiuti importati contenenti mercurio. La modifica della legislazione sui rifiuti intende diminuire questo flusso e garantire che il deposito finale del mercurio ottenuto dal riciclaggio di rifiuti avvenga nel rispetto dell’ambiente13.

4.2.1 I punti più importanti delle modifiche previste

I dati a disposizione mostrano che, in seguito agli interventi di regolamentazione e all’autolimitazione alla quale si sottopongono gli operatori economici, la domanda di mercurio si situa oggi a un livello esiguo, sia per gli impieghi in Svizzera sia per la fabbricazione di prodotti finiti poi destinati all’estero. Nell’ORRPChim manca tuttavia una disposizione che, a titolo preventivo, vieti di immettere sul merca- to prodotti contenenti mercurio destinati a impieghi oggi non ancora noti. Inoltre, occorre vietare espressamente la fabbricazione e l’esportazione di prodotti contenenti mercurio la cui fornitura o il cui impiego non sono autorizzati in Svizzera. Infine, l’ORRPChim non prevede ancora disposizioni con- cernenti la sorveglianza del traffico internazionale della «materia prima», ossia del mercurio metallico, dei suoi composti o delle sue leghe. La Convenzione impone l’adozione di tali disposizioni, almeno per il mercurio metallico. Nelle pagine seguenti sono spiegati in dettaglio i motivi e gli effetti delle maggiori modifiche previste per l’allegato 1.7.

4.2.1.1 Divieto di fabbricare pile contenenti mercurio

Secondo il diritto vigente, dal 2016 le pile immesse sul mercato non devono contenere mercurio (all. 2.15 n. 2 cpv. 1 in c. d. con il n. 7 cpv. 1 ORRPChim, versione in vigore). L’ordinanza, tuttavia, non limita né la fabbricazione né l’esportazione di pile contenenti mercurio. Sovente all’estero le pile usate non sono raccolte separatamente e finiscono nelle discariche dalle quali, con il tempo, il mercurio può fuoriuscire. Se da un lato le disposizioni della Convenzione (art. 4 par. 1 in c. d. con l’all. A parte I) vietano, dal 2020, la fabbricazione di pile contenenti mercurio, dall’altro escludono tuttavia da questa disposizione le pile a bottone zinco-aria e le pile a bottone all’ossido di argento e zinco. Poiché si pre- vede che in tempi brevi la Convenzione sarà aggiornata allo stato della tecnica anche in questo ambi- to, il disegno di modifica dell’allegato 1.7 ORRPChim formula già un divieto di utilizzare mercurio, composti di mercurio e preparati mercuriali per produrre pile. L’unico fabbricante svizzero di pile di questo tipo ha comunicato all’UFAM che tale divieto non comporterà per lui alcuno svantaggio rispetto alla concorrenza.

4.2.1.2 Divieto di esportare amalgama dentale

In principio, in Svizzera l’utilizzazione di amalgama dentale è vietata per motivi ambientali (all. 1.7 n. 1.2 lett. b ORRPChim, versione in vigore). L’ordinanza, tuttavia, non limita né l’immissione sul mer- cato, né la fabbricazione né l’esportazione di amalgama dentale. All’estero sovente gli studi dentistici non dispongono di impianti di raccolta di amalgama, oppure ne hanno ma non li sottopongono a una manutenzione sufficiente, così che buona parte dell’amalgama finisce poi nell’ambiente. Per tenere conto della situazione della medicina dentistica nei Paesi in sviluppo, la Convenzione prevede (art. 4 par. 3 in c. d. con l’all. A parte II) un’introduzione progressiva della rinuncia all’impiego di amalgama dentale. Poiché, rispetto all’amalgama, i materiali di otturazione alternativi presentano ancora certi svantaggi nel rapporto prezzo-prestazioni, per far sì che si impongano sul mercato a livello mondiale, l’offerta andrebbe in principio ridotta. Il disegno di modifica dell’ORRPChim propone pertanto di vietare l’esportazione di amalgama dentale. Poiché la produzione in Svizzera è stata interrotta di recente, è

12 Le macchine utilizzate ad es. negli impianti per confezionare contenitori di metallo ermetici prevedevano in passato, per distribuire la corrente, teste a rulli contenenti mercurio. Le teste a rulli sono restituite per la manutenzione ai fabbricanti delle saldatrici, che tolgono il mercurio e le ritornano ai gestori degli impianti. Questi le riempiono di mercurio, fornito su domanda dai fabbricanti svizzeri (< 100 kg Hg/a). 13 Cfr. le spiegazioni del n. 5.2 concernenti la modifica dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR).

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sufficiente che non si riprenda la fabbricazione di capsule di amalgama dentale (per l’esigua domanda limitata alla Svizzera) e che non se ne importino allo scopo di riesportarle.

4.2.1.3 «Divieto condizionato» per prodotti contenenti mercurio destinati a nuovi impieghi Un’altra misura proposta è il divieto di fabbricare e immettere sul mercato prodotti contenenti mercurio destinati a nuovi impieghi, accompagnato dalla possibilità di inoltrare una domanda di deroga. Questo «divieto condizionato» si fonda su una condizione posta dalla Convenzione (art. 4 par. 6), che obbliga ogni Parte a dissuadere dalla fabbricazione e dalla commercializzazione di prodotti contenenti mercu- rio per finalità che, al momento dell’entrata in vigore della Convenzione, non erano note allo Stato contraente. L’approccio normativo proposto con la presente modifica si orienta in funzione del «divieto condizionato» già in vigore per l’impiego di mercurio quale sostanza ausiliaria in processi di fabbrica- zione industriali (all. 1.7 n. 1.2 lett. d in c. d. con il n. 2.2 ORRPChim, versione in vigore). Qui la Sviz- zera rispetta già un’altra disposizione della Convenzione (art. 5 par. 7), che obbliga ogni Parte a dis- suadere dallo sviluppo di impianti con processi di fabbricazione che richiedono mercurio o suoi com- posti come sostanze ausiliarie e che, al momento dell’entrata in vigore della Convenzione, non esiste- vano nello Stato contraente. Queste normative, che la Svizzera ha già o prevede di introdurre, do- vrebbero inoltre essere riprese dall’UE, per analogia, tanto per i «nuovi prodotti» quanto per i «nuovi processi»14. Queste disposizioni proteggono nel miglior modo possibile l’ambiente e l’uomo e preven- gono gli operatori economici dal rischio di investire nello sviluppo di prodotti che in un secondo tempo, con ogni probabilità, cadrebbero sotto un divieto.

4.2.1.4 Autorizzazione obbligatoria per importare la «materia prima»

Ora che, sulla scia del messaggio del Consiglio federale concernente l’approvazione della Convenzio- ne di Minamata, occorre ridurre le esportazioni di mercurio riciclato dalla Svizzera, i contatti commer- ciali esistenti non dovrebbero essere utilizzati per continuare a esportare mercurio metallico che sa- rebbe procurato, in alternativa, mediante importazione. In seguito alla domanda presentata da un’autorità estera di controllo dei prodotti chimici, è emerso che di recente considerevoli quantità di mercurio provenienti dall’Indonesia sono giunte, via un deposito doganale aperto in Svizzera, in Co- lombia, dove è noto che si pratica l’estrazione artigianale dell’oro con l’impiego di mercurio metallico, in condizioni molto problematiche per l’ambiente e la salute umana. Un modo efficace per impedire la riesportazione è sottoporre l’importazione di mercurio metallico a un’autorizzazione obbligatoria. Per colmare sin dall’inizio una possibile lacuna nella normativa, occorre sottoporre alla stessa autorizza- zione anche i composti e le leghe di mercurio. Poiché si intende invece esimere dall’autorizzazione le importazioni di mercurio metallico, composti e leghe di mercurio destinati a scopi di analisi e di ricerca e, in questi casi, di sottoporli a un semplice obbligo di notifica, resteranno solo pochissimi operatori economici che saranno tenuti a presentare una richiesta di importazione 15. Inoltre, nell’ambito della procedura di autorizzazione l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), nella sua funzione di punto nazio- nale di contatto per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 17 paragrafo 4 della Convenzione, rilascia al Paese esportatore il consenso necessario per l’importazione di mercurio metallico, come previsto dall’articolo 3 paragrafo 6 della Convenzione, e garantisce che nel caso di importazioni pro- venienti da Paesi che non hanno sottoscritto la Convenzione, sia esibita una certificazione sulla pro- venienza del mercurio, come previsto dall’articolo 3 paragrafo 8.

4.2.1.5 Autorizzazione obbligatoria per esportare mercurio metallico

Secondo la Convenzione, il Paese destinatario deve dare al Paese esportatore il consenso per l’importazione di mercurio metallico; può farlo per iscritto (art. 3 par. 6) o sotto forma di notifica genera- le (art. 3 par. 7). Per permettere all’UFAM di svolgere i suoi compiti di punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 17 capoverso 4 della Convenzione, il disegno di modi- fica dell’ORRPChim prevede di sottoporre ad autorizzazione l’esportazione di mercurio metallico. L’impiego finale di mercurio metallico come tale in esperimenti scientifici, lavori di ricerca e analisi è il

14 Proposta COM (2016) 39 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2208 del 2.2.2016. 15 La deroga vale anche per sostanze e preparati destinati alla fabbricazione di prodotti chimici utilizzati nell’analisi e nella ricerca. 9/21

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solo autorizzato; nel disegno, di conseguenza, si chiarisce che le esportazioni saranno concesse esclusivamente a questi scopi. L’introduzione dell’autorizzazione obbligatoria toccherà soprattutto un’azienda attiva a livello globale nel settore dei prodotti chimici destinati alla ricerca. La Convenzione prevede eccezioni all’esigenza del consenso quando il mercurio è destinato a scopi di analisi e di ricerca. Tuttavia si applicano solo per l’esportazione di mercurio nelle quantità abituali per la ricerca di laboratorio (art. 3 par. 2 lett. a Conv.). Poiché l’azienda cui si è accennato sopra esporta mercurio metallico soprattutto per la distribuzione mondiale all’interno del gruppo cui appartie- ne, questa clausola di deroga non entra in linea di conto. Il disegno di modifica dell’allegato 1.7 preve- de ad ogni modo il consenso del Paese importatore. Per limitare al minimo il carico amministrativo di tutte le parti coinvolte, le autorizzazioni saranno rilasciate per le esportazioni sull’arco di un anno e a più destinatari (che saranno elencati). Nella maggior parte dei casi, sarà possibile prevedere i destina- tari e le quantità fornite sulla base dei dati concernenti l’anno precedente. Contrariamente alle importazioni, le esportazioni di composti di mercurio non saranno sottoposte a un’autorizzazione, poiché la Convenzione non prevede un obbligo di questo tipo per le Parti e inoltre, in futuro, i Paesi destinatari di composti di mercurio in provenienza dalla Svizzera saranno informati dall’UFAM nel quadro delle disposizioni dell’ordinanza PIC (OPICChim, RS 814.82), la cui modifica in tal senso è ora in consultazione fino al 15 settembre 2016. Per consentire alle aziende attive nella fabbricazione di mercurio riciclato di passare senza difficoltà alla nuova normativa, la modifica prevede un periodo transitorio durante il quale le esportazioni di mercurio per la manutenzione di saldatrici a rulli o la fabbricazione di amalgama dentale e di lampade a scarica potranno essere autorizzate, a condizione che il Paese destinatario acconsenta e l’esportatore trasmetta una dichiarazione scritta del destinatario, nella quale quest’ultimo si impegna a utilizzare il mercurio per uno degli impieghi menzionati. È tuttavia inevitabile constatare che anche con questo nuovo sistema di controllo delle esportazioni l’impiego finale del mercurio nel Paese destinata- rio non sarà verificabile dalla Svizzera. Non esiste pertanto alcuna garanzia che il mercurio esportato sia effettivamente utilizzato in modo conforme.

4.2.1.6 Obbligo di notificare la «materia prima» estratta da rifiuti

Contrariamente a chi importa «materia prima», chi produce mercurio metallico o composti di mercurio dal trattamento di rifiuti è noto alle autorità poiché è tenuto, conformemente alla legislazione sui rifiuti, a chiedere un’autorizzazione. Ora la legislazione sui prodotti chimici lo obbligherà a notificare anche le quantità di sostanza fornite annualmente e l’identità dei destinatari.

4.2.2 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni (4.2.2)

Poiché non è possibile introdurre le disposizioni menzionate in ordine sistematico all’interno dell’attuale struttura dell’allegato 1.7 ORRPChim, occorre una nuova versione di questo allegato con- cernente il mercurio. È stata mantenuta l’idea di una «lista di impieghi vietati», tanto più che è seguita anche nelle normative europee e nella Convenzione stessa (invece di un «divieto totale con dero- ghe»). Per riconoscere più facilmente le disposizioni in vigore riprese senza modifiche da quelle nuo- ve, al termine di questo capitolo si trova uno specchietto riassuntivo con le diverse corrispondenze (cfr. numero 4.2.3). La nuova versione dell’allegato 1.7 dovrebbe entrare in vigore il 31 dicembre 2017, tranne che per i divieti di immissione sul mercato di interruttori e relè contenenti mercurio e di esportazione di amalgama dentale, che entreranno in vigore rispettivamente il 1° maggio 2018 e il 1° gennaio 2021.

4.2.2.1 Divieto di interruttori e relè contenenti mercurio

Secondo le attuali disposizioni dell’allegato 2.18 ORRPChim, le apparecchiature elettriche ed elettro- niche e i loro pezzi di ricambio non devono contenere mercurio. Costituiscono un’eccezione le appa- recchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali della Svizzera in materia di sicurezza (all. 2.18 n. 3 cpv. 1 lett. a), alcune macchine, impianti di grandi dimensioni, mezzi di trasporto e oggetti analoghi (all. 2.18 n. 3 cpv. 1 lett. b), apparecchiature e pezzi di ricambio che, secondo gli allegati III

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e IV della cosiddetta direttiva europea RoHS 16, possono comprendere componenti contenenti mercu- rio (all. 2.18 n. 3 cpv. 1 lett. c) e pezzi di ricambio di tali componenti (all. 2.18 n. 8 cpv. 3). Tuttavia, né l’allegato 2.18 né l’allegato 1.7 ORRPChim vietano la fabbricazione e l’immissione sul mercato di in- terruttori e relè contenenti mercurio in quanto tali, come invece richiesto dalla Convenzione all’articolo

4 paragrafo 1 in combinato disposto con l’allegato A parte I.

Ora il necessario divieto di immettere sul mercato interruttori e relè contenenti mercurio è stabilito al numero 1.1 capoverso 2 lettera c dell’allegato 1.7. Secondo il numero 3.1 lettera a cifra 1 è vietato utilizzare mercurio per fabbricarli. Conformemente alle disposizioni della Convenzione, i divieti di cui al numero 1.2 capoverso 3 lettera a non si applicano alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali della Svizzera in materia di sicurezza (rinvio all’allegato 2.18 n. 3 cpv. 1 lett. a ORRPChim), a certi interruttori e relè destinati a strumenti di sorveglianza e controllo secondo l’allegato IV della direttiva RoHS17 (rinvio all’allegato 2.18 n. 3 cpv. 1 lett. c ORRPChim) e, secondo il numero 1.2 capoverso 3 lettera b, a pezzi di ricambio per i quali non vi sono alternative esenti da mer- curio. Per quanto si sa, in Svizzera non vengono fabbricati interruttori e relè contenenti mercurio. Se ne tro- vano sporadicamente ancora presso certi grossisti di componenti elettronici o fornitori specializzati di componenti per sistemi segnaletici e di controllo. Il divieto di fabbricazione e di immissione sul mercato entrerà in vigore il 1° maggio 2018, dopo un periodo transitorio di sei mesi dall’entrata in vigore dell’atto modificatore, il 1° novembre 2017.

4.2.2.2 Divieto di cosmetici contenenti mercurio

Secondo l’articolo 35 capoverso 4 lettera a dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr, RS 817.02) il DFI stabilisce le sostanze autorizzate nella composizione di cosmetici. Secondo le disposizioni dell’ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos, RS 817.023.31) nei cosmetici non sono ammessi composti di mercurio (iscrizione n. 221 allegato 4 OCos), eccezion fatta per i casi elencati all’allegato 3. L’allegato 3 annovera il fenilmercurio e sali (compreso il borato) e il tiomersale (tiosalici- lato di etimercurio) quali conservanti nei prodotti per truccare e struccare gli occhi (prodotti per gli oc- chi). Inoltre, sulla base della legislazione sulle derrate alimentari, è vietato importare cosmetici che potrebbero mettere in pericolo la salute. Di conseguenza, le disposizioni della Convenzione, che vie- tano di importare, esportare e fabbricare cosmetici contenenti mercurio, ad eccezione dei due compo- sti di mercurio menzionati in precedenza quali conservanti nei prodotti per truccare gli occhi (art. 4 par. 1 in c. d. con l’all. A parte I della Conv.) trovano intera applicazione in Svizzera. È tuttavia oppor- tuno che l’ORRPChim, un’ordinanza del Consiglio federale subordinata alla legge sui prodotti chimici e alla legge sulla protezione dell’ambiente, preveda un disciplinamento in tal senso. Il numero 1.1 capoverso 2 lettera d cifra 4 dell’allegato 1.7, pertanto, stabilisce il divieto di immettere sul mercato cosmetici contenenti composti di mercurio. Il numero 3.1 lettera a cifra 1, inoltre, vieta di utilizzare composti di mercurio per la fabbricazione di tali prodotti. Per i motivi menzionati, non occorre prevede- re un termine transitorio.

4.2.2.3 Divieto di antisettici contenenti mercurio

Quanto appena detto per i cosmetici si applica per analogia anche ai farmaci. Il divieto stabilito dalla Convenzione di importare, esportare e fabbricare antisettici topici contenenti mercurio, ossia medica- menti ad applicazione locale per impedire l’infezione di una ferita, è ora sancito nell’ORRPChim al numero 1.1 capoverso 2 lettera d cifra 5 (immissione sul mercato) e al numero 3.1 lettera a cifra 1 (utilizzazione di composti di mercurio per fabbricare antisettici). Come per i cosmetici, non occorrono disposizioni transitorie.

16 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell’1.7.2011, p. 88). 17 Secondo la versione in vigore dell’allegato IV della direttiva RoHS, si tratta di ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e di interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo, con un tenore di mercurio non superiore ai 20 mg per interruttore o relè. 11/21

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4.2.2.4 Divieto di prodotti contenenti mercurio destinati a nuovi impieghi

Il disegno di modifica dell’allegato 1.7 vieta l’immissione sul mercato di preparati e oggetti contenenti mercurio o suoi composti destinati a un impiego non noto prima del 31 dicembre 2017 (n. 1.1 cpv. 2 lett. e); inoltre, secondo il numero 3.1 lettera a cifra 1, è vietato utilizzare mercurio, suoi composti o preparati mercuriali per fabbricare tali prodotti. A determinate e molto restrittive condizioni, in base al numero 1.3 l’UFAM può concedere deroghe, su richiesta. Nel caso di preparati mercuriali utilizzati quali sostanza ausiliaria in processi di fabbricazione industriali si applica il numero 3.1 lettera c in combinato disposto con il numero 1.2 capoverso 5. Su domanda motivata, in virtù dell’articolo 25 della legge federale sulla procedura amministrative (RS 172.021) l’UFAM può decidere una procedura d’accertamento, volta a stabilire che l’immissione sul mercato di determinati preparati o di un determinato oggetto è consentita se il preparato o l’oggetto è immesso sul mercato ai fini dell’impiego di mercurio o di composto di mercurio, se il preparato o l’oggetto è destinato a un’utilizzazione di mercurio o di un composto di mercurio ammissibile già nota prima del 31 dicembre 2017.

4.2.2.5 Autorizzazione d’importazione

Le nuove disposizioni dell’allegato 1.7 ORRPChim vincolano l’importazione di mercurio metallico 18, composti e leghe di mercurio a un’autorizzazione dell’UFAM (n. 1.4.1 cpv. 1). È considerato importa- zione anche lo stoccaggio in un deposito doganale aperto19, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale20 (n. 1.4.1 cpv. 2). Se le sostanze e i preparati che si intende importare sono destinati all’analisi e alla ricerca oppure alla fabbricazione di prodotti a tali scopi, non occorrono autorizzazioni. Nel caso del mercurio metallico vige la condizione supplementare secondo la quale il Paese dal quale è importato deve essere Parte della Convenzione (n. 1.4.2). L’autorizzazione è rilasciata quando le sostanze e i preparati che si intende importare sono destinati a un impiego consentito (n. 1.4.3 lett. a) e l’importatore conferma che le sostanze e i preparati non sa- ranno riesportati nella stessa o in un’altra forma chimica (n. 1.4.3 lett. b). Se il mercurio metallico pro- viene da un Paese che non è Parte della Convenzione, l’autorizzazione è concessa solo se è stata trasmessa all’UFAM una certificazione del Paese esportatore, secondo la quale il mercurio non pro- viene da attività di estrazione primaria o da impianti per la produzione di cloro-alcali (n. 1.4.3 lett. c). Questa condizione si fonda sull’articolo 3 paragrafo 8 della Convenzione. L’autorizzazione d’importazione è rilasciata su domanda. Nella domanda devono figurare il nome e l’indirizzo del richiedente e dell’esportatore estero e, per ogni sostanza o ogni lega, il nome chimico, la voce di tariffa doganale, l’impiego al quale è destinata e la quantità che si intende importare. Occorre inoltre un documento che confermi che la sostanza o il preparato non è destinato alla riesportazione (n. 1.4.4 lett. a – c) e, nel caso il Paese importatore non sia Parte della Convenzione, una certificazio- ne conformemente al numero 1.4.3 lettera c (n. 1.4.4 lett. d). L’UFAM decide in merito alla richiesta entro 30 giorni da quando dispone di tutti i documenti necessari (n. 1.4.5 cpv. 1). L’autorizzazione d’importazione è limitata a un periodo massimo di 12 mesi (n. 1.4.5 cpv. 2). Nella dichiarazione doganale deve figurare che l’importazione delle sostanze e dei preparati sottostà ad autorizzazione conformemente all’allegato 1.7 ORRPChim (n. 1.4.6 cpv. 1 lett. a). Deve inoltre figurare il numero dell’autorizzazione comunicato all’importatore dall’UFAM (n. 1.4.6 cpv. 1 lett. b). Su richiesta dell’ufficio doganale la persona soggetta all’obbligo di notifica deve presentare una copia dell’autorizzazione d’importazione (n. 1.4.6 cpv. 2). In caso di stoccaggio in un deposito doganale

18 Secondo la definizione di cui all’articolo 3 paragrafo 1 lettera a della Convenzione, il mercurio metallico comprende anche le miscele di mercurio metallico e altre sostanze con un tenore di mercurio pari al 95 per cento. Nel disegno di modifica dell’ORRPChim tali «preparati» sono disciplinati in modo esplicito (n. 1.4.1 cpv. 1 lett. b). 19 Per depositi doganali aperti sono depositi doganali ubicati in territorio svizzero in cui il depositario (importatore, speditore, intermediario, trasportatore ecc) può depositare merci proprie o straniere. Le merci transitano dalla frontiera al deposito (luogo ammesso) e non sono sdoganate. Sono applicati i decreti non doganali della Confederazione. (Fonte: http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04203/04306/04319/04534/index.html?lang=it) 20 Per deposito franco doganale si intende un deposito di merci in cui possono essere immagazzinate temporaneamente erci non sdoganate o non tassate. Le merci transitano dalla frontiera al deposito franco doganale. Dopo il deposito intermedio possono essere importate definitivamente o essere trasportate in un’operazione di transito doganale fuori dal territorio doga- nale. 12/21

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aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale, il depositario o il depositante deve indicare il numero dell’autorizzazione d’esportazione in un inventario di tutte le merci depositate secondo l’articolo 56 della legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (LD, RS 631.O) (n. 1.4.6 cpv. 3). L’autorizzazione deve essere conservata per un periodo di cinque anni (n. 1.4.7). Le disposizioni concernenti l’importazione entrano in vigore il 31 dicembre 2017.

4.2.2.6 Obblighi di notifica

Le sostanze e i preparati per i quali non occorre un’autorizzazione di importazione, così come il mer- curio metallico o i composti di mercurio estratti da rifiuti, sottostanno a obblighi di notifica (n. 1.5 cpv. 1 – 2). Le quantità importate o ricavate da rifiuti dovranno essere notificate per la prima volta per il 2018, entro il 30 aprile 2019.

4.2.2.7 Divieti di esportazione

Il diritto in vigore vieta di immettere sul mercato determinati strumenti di misurazione e di utilizzare mercurio per la loro fabbricazione. Ora disposizioni analoghe sono adottate anche per gli interruttori e i relè contenenti mercurio. Il divieto di esportazione di cui al numero 2.1 lettera a intende porre fine al mercato dell’usato con l’estero. Quale Parte della Convenzione, la Svizzera deve fare in modo di inter- rompere qualsiasi esportazione di strumenti di misurazione, interruttori o relè contenenti mercurio (art. 4 par. 1 in c. d. con l’all. A parte I della Conv.), indipendentemente dal fatto che si tratti di prodotti nuovi di fabbrica oppure già usati. Non occorrono termini transitori; i prodotti non più utilizzati devono essere consegnati quali rifiuti e smaltiti correttamente. Il nuovo divieto di esportazione di amalgama dentale è sancito nel numero 2.1 lettera b. Poiché in Svizzera non si produce più amalgama dentale, ora il divieto di esportazione concerne solo ancora i rivenditori. Le esportazioni del prodotto finito contenente mercurio dovranno cessare entro la data in cui non saranno più rilasciate autorizzazioni per l’esportazione di mercurio destinato alla sua fabbrica- zione, ossia entro il 1° gennaio 2021. Inoltre, secondo il numero 2.2.2 capoverso 1 non è autorizzato neanche il mercurio confezionato in cuscinetti («mercury pads») per la fabbricazione di capsule di amalgama dentale.

4.2.2.8 Autorizzazione d’esportazione

Il disegno di modifica dell’allegato 1.7 ORRPChim vincola a un’autorizzazione dell’UFAM l’esportazione di mercurio metallico21 o il suo trasferimento in un altro Paese da un deposito doganale aperto, un deposito di merci di gran consumo o un deposito franco doganale (n. 2.2.1). L’esportazione è autorizzata quando il mercurio è destinato a scopi di analisi e ricerca nel Paese de- stinatario e all’UFAM è stato trasmesso il consenso del Paese destinatario (n. 2.2.2 cpv. 1)22. Se il mercurio è esportato verso un Paese che non aderisce alla Convenzione, l’autorizzazione è concessa solo se è stata trasmessa all’UFAM una certificazione supplementare, nella quale il Paese destinatario stabilisce le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dal mercurio (n. 2.2.2 cpv. 2). Anche questa condizione si fonda su una disposizione della Convenzione (art. 3 par. 6 lett. b cifra i). L’autorizzazione all’esportazione è rilasciata su domanda (n. 2.2.3). Nella richiesta devono figurare almeno il nome e l’indirizzo del richiedente, il nome e l’indirizzo degli importatori esteri suddi- visi secondo i Paesi destinatari, la quantità che si intende esportare verso ogni importatore e ogni Paese destinatario e la data prevista per la prima esportazione, per Paese (n. 2.2.3 lett. a – d). Occor- rono inoltre un documento che confermi che il mercurio è destinato a scopi di analisi e di ricerca (n. 2.2.3 lett. e) e le certificazioni di cui al numero 2.2.2 capoversi 1 – 2, se il mercurio è destinato a un Paese che non aderisce alla Convenzione. L’UFAM decide in merito alla richiesta entro 30 giorni da quando dispone di tutti i documenti necessari e assegna un numero all’autorizzazione d’esportazione (n. 2.2.4 cpv. 1). Un’autorizzazione dà diritto

21 Secondo la definizione data dall’articolo 3 paragrafo 1 lettera a della Convenzione, il mercurio metallico comprende anche le miscele di mercurio metallico e altre sostanze con un tenore di mercurio pari al 95 per cento. Nel disegno di modifica dell’ORRPChim tali «preparati» sono disciplinati in modo esplicito. 22 Il consenso può essere presentato per iscritto (art. 3 par. 6 Conv.) o inoltrato sotto forma di notifica generale al segretariato della Convenzione di Minamata (art. 3 par. 7 Conv.). 13/21

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ad esportare mercurio per un periodo non superiore a un anno, periodo al quale essa è comunque limitata (n. 2.2.4 cpv. 2). Nella dichiarazione doganale occorre indicare che l’esportazione di mercurio soggiace a un’autorizzazione ai sensi dell’allegato 1.7 ORRPChim (n. 2.2.5 cpv. 1 lett. a) Occorre inoltre indicare il numero dell’autorizzazione, segnalato all’esportatore nella decisione dell’UFAM (n. 2.2.5 cpv. 1 lett. b). Su richiesta dell’ufficio doganale una persona soggetta all’obbligo di notifica deve presentare una copia dell’autorizzazione d’esportazione (n. 2.2.5 cpv. 2). In caso di stoccaggio in un deposito dogana- le aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale, il depositario o il depositante deve indicare il numero dell’autorizzazione d’esportazione in un inventario di tutte le merci depositate secondo l’articolo 56 della legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (LD, RS 631.O) (n. 2.2.5 cpv. 3). L’autorizzazione di esportazione deve essere conservata per un periodo di cinque anni (n. 2.2.5 cpv. 6). Le disposizioni concernenti l’autorizzazione d’esportazione entrano in vigore il 31 dicembre 2017. Fatto salvo il consenso del Paese destinatario, fino al 1° gennaio 2021 l’UFAM potrà ancora autorizza- re l’esportazione di mercurio destinato alla fabbricazione di lampade a scarica e di amalgama dentale, e alla manutenzione di saldatrici a rulli (n. 4.2 cpv. 1). Se il mercurio è esportato in un Paese che non aderisce alla Convenzione, l’autorizzazione è concessa solo se è stata trasmessa all’UFAM una di- chiarazione, nella quale il Paese importatore stabilisce le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dal mercurio (n. 4.2 cpv. 2). La domanda deve inoltre comprendere una dichiara- zione scritta del destinatario, nella quale egli si impegna a utilizzare il mercurio per uno degli impieghi indicati (n. 4.2 cpv. 3 lett. e).

4.2.2.9 Divieti di impiego

Oltre ai divieti di impiego di cui al numero 1.2 lettera a dell’allegato 1.7 nella versione attualmente in vigore, d’ora in poi sarà vietato utilizzare mercurio metallico, composti di mercurio e preparati mercu- riali per la fabbricazione di interruttori e relè contenenti mercurio, di cosmetici (fanno eccezione i pro- dotti per gli occhi), di antisettici topici, di preparati e oggetti per un impiego non noto prima del 31 di- cembre 2017 (n. 3.1 lett. a cifra 1), di pile contenenti mercurio e di loro componenti (n. 3.1 lett. a ci- fra 2). Sono fatti salvi gli impieghi per i quali i numeri 1.2 o 1.3 prevedono eccezioni in vista dell’immissione sul mercato. Non sono necessarie disposizioni transitorie per l’utilizzazione di mercu- rio metallico, composti o leghe di mercurio destinati alla fabbricazione di pile. In linea con la terminologia della Convenzione, le attuali disposizioni che vietano l’impiego di mercurio metallico quale sostanza ausiliaria per l’elettrolisi cloroalcalina (n. 1.2 lett. c dell’allegato 1.7 nella ver- sione attuale, che entrerà in vigore il 31.12.2017) e di mercurio metallico, composti di mercurio e pre- parati mercuriali quali sostanze ausiliarie per le sintesi chimiche su scala industriale (all. 1.7 n. 1.2 lett. d, versione in vigore) sono ora riunite. Inoltre l’impiego di mercurio metallico, composti di mercurio e preparati mercuriali quali sostanze ausiliarie nei processi di fabbricazione industriali è ora vietato in linea di principio (n. 3.1 lett. c della presente modifica). Il numero 3.2.1 qui proposto chiarisce che l’impiego di mercurio per l’elettrolisi cloroalcalina non sarà autorizzato, nemmeno su richiesta. Ciò concerne anche la fabbricazione di metilato o etilato di sodio o potassio, un caso particolare dell’elettrolisi cloroalcalina; in tal caso, nel disamalgamatore si utilizzano metanolo o etanolo. La Con- venzione (art. 5 par. 3 in c. d. con l’all. B parte II) prevede qui una messa al bando progressiva. Non sono necessarie disposizioni transitorie, poiché in Svizzera non si ricorre a questo procedimento per produrre gli alcolati in questione23.

23 Contrariamente a quanto previsto dalla Convenzione (art. 5 par. 3 in c. d. con l’all. B parte II), inoltre, nell’allegato 1.7 OR- RPChim la fabbricazione di poliuretano mediante catalizzatori contenenti mercurio non è disciplinata come un processo di fabbricazione, in accordo con le disposizioni europee. I composti di fenilmercurio utilizzati come additivi di lavorazione re- stano nel prodotto finale e, in quanto sostanze e componenti di preparati e oggetti, soggiacciono già al divieto di (prima) immissione sul mercato (all. 1.7 n. 1.1 cpv. 4 e 5 in c. d. con il n. 3 cpv. 3, versione in vigore). Inoltre non possono essere fabbricati o utilizzati per la fabbricazione di preparati e oggetti (n. 1.2 lett. a dell’all. 1.7, versione in vigore). 14/21

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4.2.3 Specchietto riassuntivo delle corrispondenze

La tabella indica quali disposizioni in vigore sono state riprese e quali sono invece nuove.

Corrispondenze tra la versione attuale e la nuova versione dell’allegato 1.7 ORRPChim

Nuove versione dell’allegato 1.7 ORRPChim Versione attuale dell’allegato 1.7 ORRPChim

n. 1.1 cpv. 1 n. 1.1 cpv. 4 n. 1.1 cpv. 2 lett. a – b n. 1.1 cpv. 1 – 2 n. 1.1 cpv. 2 lett. c - n. 1.1 cpv. 2 lett. d cifre 1 – 3 n. 1.1 cpv. 3 n. 1.1 cpv. 2 lett. d cifre 4 – 5 - n. 1.1 cpv. 2 lett. e - n. 1.1 cpv. 3 n. 1.1 cpv. 5 n. 1.1 cpv. 4 n. 1.1 cpv. 6 n. 1.2 cpv. 1 n. 2.1 cpv. 3 n. 1.2 cpv. 2 n. 2.1 cpv. 1 n. 1.2 cpv. 3 - n. 1.2 cpv. 4 n. 2.1 cpv. 2 n. 1.2 cpv. 5 - n. 1.3 – 1.5 - n. 2 - n. 3.1 lett. a cifra 1 n. 1.2 lett. a n. 3.1 lett. a cifra 2 - n. 3.1 lett. b n. 1.2 lett. b n. 3.1 lett. c n. 1.2 lett. c – d n. 3.2 n. 2.2 n. 4.1 cpv. 1 – 3 n. 3 cpv. 1 – 3 n. 4.2 -

4.3 Sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione (allegato 1.10) I colori per la pittura artistica sono esentati secondo cifra 2 capoverso 1 lettera b dal divieto di fornitura al grande pubblico (privati). L’esenzione non si applica tuttavia a colori per pittura artistica che conten- gono sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione (sostanze CMPR) di cui all’allegato 1.17 ORRPChim (ad es. cromato di piombo, giallo di piombo solfo-cromato). Tali colori per la pittura artistica possono essere messi in circolazione esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’allegato 1.17, ovvero soltanto con l’autorizzazione della Commissione europea o con una deroga dell’organo di notifica per prodotti chimici. Con la modifica del numero 2 capoverso 1 lettera b si preci- sa la preminenza della normativa specifica per sostanza dell’allegato 1.17.

4.4 Disposizioni particolari concernenti i metalli (allegato 2.16)

Il piombo e i suoi composti trovano impiego nei settori più disparati. Possono essere aggiunti a oggetti (nel caso del piombo metallico), essere presenti quali impurità ma anche come additivi in leghe metal- liche (ad es. ottone), oppure come pigmenti o stabilizzatori in polimeri (ad es. PVC). Il piombo e i suoi composti sono potenzialmente nocivi sia per la salute umana sia per l’ambiente. Secondo il regola- mento CLP (UE) n. 1272/200824 i composti di piombo figurano, nel sistema di classificazione armoniz- zato, tra le sostanze tossiche per la riproduzione della categoria 1°. A tale categoria è stato assegnato

24 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazio- ne, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/458/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006; GU L353 del 31.12.2008, p. 1-1355. 15/21

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il 1° marzo 2018 (regolamento 2016/1179 25) anche il piombo elementare (9° ATP del regolamento CLP). È stato dimostrato che il piombo e i suoi composti possono provocare disturbi neurocomporta- mentali gravi e irreversibili, e ritardo nello sviluppo (senza valore soglia per gli effetti). I bambini sono particolarmente esposti, poiché il loro sistema nervoso centrale è ancora in formazione. In un dossier26 presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) la Svezia ha dimo- strato che i bambini, in particolare quelli di età inferiore ai 36 mesi, possono entrare a più riprese in contatto con il piombo, attraverso gli oggetti che si portano alla bocca. In questa fascia di età, quando vanno attivamente alla scoperta dell’ambiente circostante, succhiano o masticano in media una venti- na di minuti al giorno oggetti non previsti a questo scopo, un quinto circa dei quali contiene piombo. Il regolamento (UE) n. 2015/62827 limita ora sul mercato interno europeo la ripetuta esposizione dei bambini a questa sostanza. Secondo questo regolamento è ora vietato immettere sul mercato un oggetto contenente piombo de- stinato al grande pubblico se:  la concentrazione di piombo (espressa in metallo) dell’oggetto o delle sue parti accessibili è pari o superiore allo 0,05 per cento in peso, e  in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, l’oggetto o le sue parti accessibili posso- no essere messi in bocca dai bambini. Come già nel caso dei gioielli28, il Comitato dell’ECHA per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment, RAC) ha ritenuto che porre un tasso limite di migrazione (tasso di cessione) sarebbe stata la miglior soluzione per contenere l’esposizione al piombo. Tuttavia, solo pochi dati sono dispo- nibili sulla migrazione del piombo contenuto in determinati oggetti e rispetto al suo tenore complessi- vo. Per questa ragione, come per i gioielli il limite è fissato in funzione del contenuto in massa di piombo dell’oggetto (0,05 % espresso in metallo), che è facile da determinare in pratica. Il calcolo su cui si fonda questo valore soglia è spiegato in dettaglio nel documento a cui si rimanda sopra (cfr. nota a piè di pagina 25). Si può derogare di caso in caso a questo valore soglia definito in base al contenuto in massa quando è possibile provare che il tasso di cessione del piombo non supera un determinato valore limite [0,05 μg/cm2 all’ora (corrisponde a 0,05 μg/g/h)]. Nel caso di oggetti rivestiti, il rivestimento dovrebbe garantire che questo tasso non sia superato per un periodo di due anni e in condizioni d’uso normali. Se vi è la prova che il tasso di cessione si situa sotto questo valore limite, l’oggetto può essere immesso sul mercato anche se presenta un contenuto in massa pari o superiore allo 0,05 per cento. L’altro importante elemento della limitazione è la condizione che gli oggetti o loro parti accessibili pos- sano, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, essere messi in bocca dai bambini. In questi casi, l’esposizione può essere data, in particolare, dall’abitudine dei più piccoli di succhiare o masticare gli oggetti. Si considera che un oggetto o una sua parte accessibile possa essere "messo in bocca dai bambini", se ha dimensioni inferiori a 5 centimetri (altezza/lunghezza/larghezza) o se pre- senta una parte staccabile o sporgente di tali dimensioni. La limitazione si fonda in questo caso sullo standard EN 71-13 in vigore per i giocattoli. La limitazione è quindi funzionale e concerne tutti gli oggetti «accessibili», anche quelli non pensati appositamente per bambini piccoli o per essere portati alla bocca. Per facilitare agli operatori econo-

25 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2016, relativo alla modifica del rego- lamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico; GU L195 del 31 di- cembre 2008, p. 11. 26 ECHA, 2014. Final background document on lead and its compounds in articles intended for consumer use. 27 Regolamento (UE) n. 2015/628 della Commissione, del 22 aprile 2015, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restri- zione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo e i suoi composti (GU L 104 del 23.4.2015, p. 2–5). 28 Regolamento (UE) n. 836/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, recante modifica dell’allegato XVII del regola- mento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo (GU L 252 del 19.9.2012, p. 4–6). 16/21

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mici e alle autorità l’applicazione di questa limitazione, tra breve sarà emanata a livello europeo una direttiva che indicherà gli oggetti in questione.

4.4.1 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni

Per proteggere anche in Svizzera la popolazione, e in particolare i bambini più piccoli, da esposizioni critiche a oggetti contenenti piombo, il disegno di modifica dell’allegato 2.16 prevede, al numero 3ter, una limitazione specifica. Secondo il numero 3.2ter capoverso 1, quindi, è vietata l’immissione sul mer- cato di oggetti contenenti piombo (0,05 % espresso in metallo) destinati al grande pubblico, se tali oggetti, o loro parti accessibili, possono, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, essere messi in bocca dai bambini. Di caso in caso è possibile escludere dal divieto gli oggetti conte- nenti piombo per i quali è provato che non superano i tassi di cessione menzionati al numero 3.4ter capoverso 2. In analogia alla normativa UE, il presente disegno costituisce in Svizzera un regolamento suppletivo. Le condizioni oggi già applicate nel caso di vari oggetti contenenti piombo continueranno a restare in vigore senza limitazioni. Tra queste figurano le disposizioni dell’ORRPChim sugli imballaggi, le appa- recchiature elettriche ed elettroniche e gli oggetti trattati con pitture e lacche contenenti piombo (n. 3.2ter cpv. 2). Fanno eccezione anche gli oggetti contenenti piombo per i quali sono state previste condizioni speciali sulla base dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.02) (n. 3.3ter). Tra questi figurano gli oggetti ai sensi dell’ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti (RS 817.023.21), i giocattoli ai sensi dell’ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (RS 817.023.11), i gioielli e gli stoppini di candele ai sensi dell’ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano (RS 817.023.41). In analogia al regolamento (UE) n. 2015/628, il numero 3.4ter capoverso 1 esclude dal divieto una se- rie di altri oggetti. Si tratta di oggetti nei quali il tasso di cessione è presumibilmente basso (ad es. vetro cristallo, smalti, pietre preziose e semipreziose) o resta entro limiti accettabili, a condizione che non si superi un valore soglia per il tenore della sostanza (leghe di ottone), e di oggetti che, poiché piccoli, suppongono un’esposizione al piombo minima (punte per strumenti di scrittura). Dal divieto sono esclusi inoltre gli oggetti per la cui fabbricazione al momento non si sono ancora tro- vate alternative adatte (chiavi, serrature, lucchetti e strumenti musicali) e la cui limitazione potrebbe avere ripercussioni socioeconomiche considerevoli. Per questi, così come per gli articoli religiosi (os- sia oggetti di devozione e preghiera, ad es. croci, crocifissi, rosari, figurine di santi) e per certe pile, la situazione sarà, a livello europeo, nuovamente rivalutata col tempo. Come nello Spazio economico europeo, per ragioni di applicazione pratica sono esclusi dalla limita- zione gli oggetti che si trovavano già nella catena di fornitura prima di un determinato momento, ossia che sono stati immessi sul mercato per la prima volta prima dello scadere del termine transitorio. Il numero 7 capoverso 1bis stabilisce questo termine per la Svizzera al 1° novembre 2018. In tal modo, per chi immette sul mercato svizzero oggetti contenenti piombo resta tempo a sufficienza per prende- re le necessarie disposizioni. Per le esportazioni verso lo Spazio economico europeo, la limitazione di piombo negli oggetti destinati al grande pubblico è ad ogni modo già in vigore dal 1° giugno 2016.

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5 Modifica di altri atti normativi

Tutte le normative di cui è questione qui di seguito (n. 5.1 – 5.3) riguardano i rifiuti, la loro definizione e il loro trattamento, quando tali rifiuti contengono mercurio o suoi composti oppure sono costituiti da queste sostanze. La Convenzione disciplina le questioni concernenti i rifiuti di mercurio all’articolo 11.

5.1 Modifiche dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR)29

Riscaldando, evaporando o sublimando mercurio metallico e composti di mercurio, a temperature comprese tra 400° e 700°C i composti di mercurio si decompongono, in un processo di riduzione, in mercurio metallico. Queste proprietà sono utilizzate per estrarre, mediante trattamento termico, mer- curio metallico dai rifiuti. In Svizzera vi è una sola azienda che gestisce impianti attrezzati a questo scopo. Poiché i soli rifiuti svizzeri sono insufficienti per sfruttare al meglio i suoi impianti, tale azienda importa rifiuti contenenti mercurio. Dal 2011 al 2013 sono stati esportati dalla Svizzera in media 115 000 chilogrammi di mercurio metallico l’anno. Dai rifiuti prodotti in Svizzera si possono ricavare al massimo 4 000 chilogrammi di mercurio, così che praticamente tutto il mercurio esportato proviene dal trattamento di rifiuti importati30. Se è vero che esportare mercurio riciclato non comporta il rilascio di «nuovo» mercurio nell’antroposfera, fornendolo a intermediari come negli anni 2011 – 2015 vi è il pericolo che esso sia utilizzato nell’estrazione artigianale di oro e, in tal modo, sia rilasciato pratica- mente tutto nell’ambiente. Inoltre, anche nel caso siano destinate all’impiego finale in processi e in prodotti, queste esportazioni ritardano inutilmente la limitazione del mercurio in circolazione, obiettivo cui mira la Convenzione. Nei Paesi in sviluppo e nei Paesi emergenti occorre mettere in conto che i processi e lo smaltimento inadeguato dei prodotti comportano con ogni probabilità elevate immissioni inquinanti, così che le esportazioni dalla Svizzera entrano in contraddizione con lo scopo della Con- venzione, ossia proteggere la salute umana e l’ambiente da emissioni antropogeniche di mercurio. Una volta terminata la conversione tecnologica ora in corso presso l’unico impianto di produzione di cloro-alcali ancora operante in base al procedimento per amalgama, resterà un’eccedenza di quasi 40 000 kg di mercurio. Una seconda azienda chimica conserva inoltre in deposito alcune migliaia di chilogrammi di mercurio, che non saranno più utilizzate come sostanza ausiliaria per sintesi chimiche. L’articolo 3 capoverso 5 lettera b della Convenzione vieta lo smercio di mercurio ancora inutilizzato dopo la disattivazione di impianti per la produzione di cloro-alcali.

5.1.1 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni

Secondo le previste modifiche dell’OPSR, il mercurio metallico o i composti di mercurio ottenuti dal trattamento di rifiuti e le eccedenze di mercurio restate dalla conversione ad altri processi di produzio- ne restano in linea di principio rifiuti, che devono essere depositati nel rispetto dell’ambiente. Si garan- tisce così che, conformemente agli obiettivi della Convenzione, il circuito economico e, in tal modo, l’ambiente saranno liberati da questo metallo tossico e che l’attenzione potrà dirigersi, in futuro, sulle condizioni necessarie a depositarlo nel rispetto dell’ambiente. Conformemente all’articolo 11 capoverso della Convenzione di Minamata si applicano le disposizioni della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, di cui la Svizzera è Parte contraente. In conformità a queste direttive e per mettere in evidenza la classificazione speciale di questi rifiuti si propone di introdurre nell’OPSR un nuovo artico- lo 3 lettera fbis, che definisce i rifiuti di mercurio. Partendo da una definizione generale di rifiuti, il nume- ro 1 definisce tali tutti i rifiuti che contengono mercurio o suoi composti. Il mercurio o i suoi composti estratti da questo tipo di rifiuti mantengono, con il numero 2, il loro statuto di rifiuti. Il numero 3 dell’articolo 3 lettera fbis, infine, stabilisce che anche le eccedenze di mercurio non più utilizzato per processi industriali vanno considerate rifiuti. Per disciplinare lo smaltimento dei rifiuti di mercurio la sezione 4 del capitolo 3 dell’OPSR dedicata al deposito di rifiuti propone di intitolare l’articolo 25 «Prescrizioni generali» e di introdurre un nuovo arti-

29 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti (OPSR, RS 814.600) 30 Nel periodo indicato, l’importazione annuale di mercurio metallico ammontava a soli 300 kg. 18/21

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colo 25a con il titolo «Rifiuti di mercurio». Quest’ultimo stabilisce che i rifiuti di mercurio devono essere trattati e depositati nel rispetto dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica. Da questa disposizione sono esclusi gli impieghi autorizzati ai sensi dell’ORRPChim. Per diverse ragioni si è intenzionalmente rinunciato a prescrivere un concreto procedimento di smalti- mento. Innanzitutto, per seguire nel limite del possibile la linea delle direttive europee, così da non sfavorire le aziende svizzere rispetto alla concorrenza europea. In secondo luogo, per non dover in- tervenire nuovamente e a breve termine, poiché in questo momento le disposizioni europee sono in corso di modifica31 e il contenuto esatto non è ancora noto. Infine, per mantenere flessibile la prassi dell’autorizzazione, che resta così facilmente adattabile ai progressi tecnici. Per lo stato della tecnica ci si riferisce per analogia alla definizione data all’articolo 3 lettera m OPSR. Nel caso dei rifiuti di mer- curio, si tratta attualmente di un processo nel quale si recupera dapprima mercurio metallico da rifiuti di mercurio, lo si converte nel modo più completo possibile in solfuro di mercurio (cinabro), che viene infine depositato in una discarica sotterranea. Depositare il solfuro di mercurio in una discarica a cielo aperto non è possibile, conformemente al numero 3.5 dell’allegato 5 OPSR. Il deposito in una discari- ca sotterranea è già oggi una soluzione ben collaudata per numerosi rifiuti speciali, quando occorre sottrarre durevolmente dall’ambiente le sostanze inquinanti e impedire che la popolazione possa ac- cedervi.

5.2 Modifica dell’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)32

Accanto al traffico di rifiuti speciali in Svizzera e tra Paesi terzi, conformemente all’articolo 1 capoverso 2 lettera b l’OTRif disciplina anche il traffico transfrontaliero di tutti i rifiuti. Le disposizioni concernenti l’importazione di rifiuti in Svizzera figurano nella sezione 3 del capitolo 3, e pongono come condizione il consenso dell’UFAM (art. 22 cpv. 1). La sezione 4 del capitolo 3 stabilisce l’obbligo di notifica antici- pata in caso di transito. Lo scopo di questo consenso o della notifica è ottenere informazioni sul tipo e la quantità di rifiuti im- portati, sulla loro destinazione ulteriore e, alla fine, garantire uno smaltimento nel rispetto dell’ambiente, secondo lo stato della tecnica. Finora l’UFAM non veniva informato in merito a rifiuti provenienti dall’estero stoccati in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consu- mo o in un deposito franco doganale33. Ciò gli impediva di verificare se le condizioni per il rilascio del consenso secondo l’articolo 23 OTRif, erano date. Vi era così la possibilità di portare in Svizzera rifiuti, stoccarli ed esportarli nuovamente senza chiedere il permesso alle autorità. La modifica dell’articolo 22 capoverso 1 permette di applicare le condizioni dell’OTRif anche in caso di fornitura via un deposi- to doganale aperto. Ora, infatti, sarà espressamente considerata importazione anche lo stoccaggio in un deposito doganale aperto, un deposito di merci di gran consumo o un deposito franco doganale. Nel caso del commercio di mercurio dichiarato rifiuto, il nuovo disciplinamento intende impedire che la Svizzera funga da piattaforma di transito verso Paesi nei quali questo mercurio è destinato a impieghi contrari agli obiettivi della Convenzione, ad esempio l’estrazione artigianale dell’oro.

5.3 Indicazioni in merito alla modifica dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti34 Oltre alle modifiche dell’OPSR e dell’OTRif, sarà presentata, in un progetto a parte, una modifica dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti (OLTRif). In seguito alla modifica dell’OLTRif, due nuovi codici di rifiuti per rifiuti mercuriali saranno ripresi nelle liste. Informazioni sup- plementari sono illustrate nelle spiegazioni relative al progetto di modifica dell’OLTRif.

31 Proposta COM (2016) 39 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2208 del 2.2.2016.

32 Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif) (RS 814.610).

33 Un deposito franco doganale è un deposito nel quale merci non sdoganate e non tassate vengono immagazzinate tempo- raneamente. Dal confine, la merce giunge al deposito franco doganale in regime di transito. Dopo l’immagazzinamento temporaneo la merce può essere importata definitivamente oppure asportata dal territorio doganale, sempre in regime di transito (cfr. http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04203/04306/04319/04537/index.html?lang=it) 34 Ordinanza del DATEC del 18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1).

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6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il messaggio concernente l’approvazione della Convenzione di Minamata calcola, per l’attuazione a livello nazionale e per l’accompagnamento e lo sviluppo internazionale della Convenzione, due posti di lavoro supplementari presso l’UFAM, che saranno compensate internamente mediante l’adeguamento di attuali mansioni amministrative.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni

Con le nuove modifiche si allunga la lista delle limitazioni e dei divieti che le autorità cantonali sono tenute a verificare e, di conseguenza, aumenta il carico amministrativo.

6.3 Ripercussioni per l’economia

Sull’economia, le ripercussioni dei nuovi divieti concernenti lo smercio di prodotti contenenti mercurio saranno minime, poiché tali divieti o sono già applicati sulla base di disposizioni in vigore e ora, sulla scia delle disposizioni della Convenzione, sono disciplinati anche in un’ordinanza del Consiglio federa- le fondata sulla legislazione sulla protezione dell’ambiente e la legislazione sui prodotti chimici (medi- camenti e cosmetici) oppure la conversione a una produzione esente da mercurio ha già avuto luogo (pile). Secondo quanto dichiarato dal loro fabbricante svizzero, le pile esenti da mercurio sono state esaminate da diversi laboratori indipendenti e sono state approvate da importanti clienti del settore industriale. Il previsto divieto di esportare amalgama dentale toccherà solo la distribuzione, poiché in Svizzera la fabbricazione non ha più luogo. Il fabbricante svizzero di prodotti per la medicina dentaria è considerato un pioniere nello sviluppo di composito, ossia materiale di otturazione a base di resine sintetiche e particelle riempitive di quarzo, vetro e ceramiche. La quota di amalgama dentale nell’intero fatturato di materiali restaurativi era relativamente bassa. Inoltre, il divieto di immettere sul mercato prodotti contenenti mercurio per nuovi impieghi ha carattere preventivo: per gli operatori eco- nomici, riduce il rischio di investire nello sviluppo di prodotti contenenti mercurio che poi con ogni pro- babilità sarebbero costretti ad abbandonare perché cadrebbero sotto un divieto. Non ha alcun impatto sull’economia anche il rifiuto di autorizzare l’importazione di mercurio metallico, composti e leghe di mercurio destinati alla riesportazione in una forma chimica identica o modificata, eventualmente ricon- fezionato o leggermente raffinato in altro modo, che porrà un freno allo smercio esclusivamente spe- culativo di prodotti chimici in una fase di messa al bando progressiva. L’autorizzazione obbligatoria per l’importazione di mercurio metallico, composti e leghe di mercurio o per l’esportazione di mercurio metallico concernerà solo pochissimi operatori economici. Le nuove disposizioni sono tali da ridurre al minimo il carico amministrativo e toccheranno probabilmente solo un esportatore attivo nel settore dei prodotti chimici destinati alla ricerca. In base alle informazioni più aggiornate di cui dispone l’UFAM, le disposizioni dell’OPSR che entre- ranno in vigore prima della fine del 2017, in base alle quali il mercurio e i suoi composti rimasti inutiliz- zati nell’ambito di processi industriali dovranno essere trattati e depositati, nel rispetto dell’ambiente, quali rifiuti di mercurio, toccheranno solo due gruppi dell’industria chimica. Uno ha già ultimato la con- versione tecnologica, mentre l’altro la sta portando a termine. Entrambi potrebbero ancora vendere le eccedenze di mercurio senza infrangere la legislazione in vigore sui prodotti chimici e sui rifiuti. Rap- presentanti di entrambi i gruppi hanno tuttavia assicurato verbalmente all’UFAM che ciò non è nelle loro intenzioni. Su un sito, la conversione della produzione di cloro-alcali dal procedimento per amal- gama a un altro procedimento lascerà eccedenze nelle celle a mercurio, per una quantità pari a 35 – 40 tonnellate. A un prezzo di mercato di circa 50 000 franchi per tonnellata di mercurio, la vendita a un fornitore potrebbe rendere un margine compreso tra il 30 e il 50 per cento, ossia tra 0,5 e 1 milione di franchi. I costi per depositare questo materiale nel rispetto dell’ambiente ammontano invece a circa 0,1 milioni di franchi (base: 2 000 fr. per t di mercurio convertito in solfuro35). Sull’altro sito vi sono

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giacenze di mercurio non più usato quale sostanza ausiliaria per sintesi chimiche. In questo secondo caso si prevede che i costi di deposito ammonteranno a circa 10 000 franchi. Per un’azienda svizzera attiva in origine solo nel riciclaggio di pile, le nuove disposizioni in base alle quali il mercurio o i suoi composti provenienti dal trattamento di rifiuti devono essere considerati rifiuti di mercurio, hanno considerevoli ripercussioni, anche se sono stati previsti tempi di transizione suffi- cientemente lunghi. Con le conoscenze e le capacità che ha acquisito nel riciclaggio di pile, l’azienda ha esteso il suo campo di attività anche al trattamento di rifiuti di ogni tipo contenenti mercurio. Fino al 2014 ha vendu- to in diversi Paesi a diversi fornitori il mercurio così ottenuto. Dal 2015, parallelamente ai passi intra- presi dalla Svizzera per aderire alla Convenzione, l’azienda ha modificato le sue pratiche commerciali. Non vende più mercurio riciclato a distributori e fornisce solo ancora direttamente il mercurio a chi ne fa un uso appropriato (soprattutto fabbricanti di amalgama dentale), sottoponendo gli acquirenti a un’approfondita procedura di audit interna. Anche se questi sforzi vanno lodati, un sistema di controllo delle esportazioni basato esclusivamente sulla responsabilità che un’azienda si assume di propria iniziativa resta purtroppo imponderabile e difficile da sorvegliare. Le modifiche rilevanti per l’orientamento di questa azienda sono innanzitutto le definizioni che l’articolo 3 lettera fbis OPSR dà dei rifiuti di mercurio, ma anche l’obbligo di smaltire tali rifiuti nel rispetto dell’ambiente, stabilito dall’articolo 25a OPSR. Per l’azienda in questione, ciò significa che non potrà più esportare mercurio riciclato destinato a processi e prodotti. Essa dovrà pertanto rinunciare a un considerevole fatturato: la differenza tra il prezzo di vendita del mercurio e i guadagni per uno smalti- mento della sostanza nel rispetto dell’ambiente è stimata a circa 1 milione di franchi. Probabilmente questa PMI non riuscirà a compensare una tale perdita di fatturato mediante interventi di ottimizzazio- ne e misure a livello di personale. Ciò non di meno, essa ha già in parte anticipato queste disposizioni e investito in una tecnologia per uno smaltimento rispettoso dell’ambiente (sviluppo e costruzione di impianti per la conversione del mercurio metallico in solfuro di mercurio stabile). L’analisi delle conseguenze socioeconomiche della nuova limitazione concernente il piombo negli oggetti destinati al grande pubblico ha mostrato, per il mercato interno europeo, che si tratta da un lato di una misura equilibrata, in grado di diminuire effettivamente il rischio di un’esposizione dei bambini a questo metallo e, dall’altro, che i relativi costi sono nove volte inferiori rispetto ai probabili vantaggi economici36. Nella maggior parte dei casi è stato possibile trovare un’alternativa per il piombo o per i suoi composti. Dove questa manca, i relativi oggetti (ad es. chiavi, serrature, strumenti musicali) sono stati esclusi dalla limitazione. Si considera che i costi per rispettare la nuova limitazione siano tre volte inferiori rispetto ai relativi vantaggi economici. I costi maggiori derivano dal passaggio a prodotti esenti da piombo e dalle analisi per verificare che i valori limite siano rispettati. Non vi è alcuna ragione di credere che il rapporto costi-vantaggi della nuova normativa qui proposta non avrà anche in Svizzera esiti positivi analoghi a quelli previsti nell’UE.

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