Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio
Stato: Indagine conoscitiva
Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
Entrata in vigore prevista il 1° gennaio 2017.
Commento e contenuto delle disposizioni
Berna, marzo 2016
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Sommario
1 Situazione iniziale 6
2 Principali ambiti della revisione dell’ordinanza 6
3 Commenti ai singoli articoli 7
Sostituzione di espressioni 7
Articolo 2 Deroghe all’obbligo assicurativo 7
Articolo 3 Persone al beneficio di privilegi secondo il diritto internazionale 7
Articolo 9 Lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio 8
Articolo 15 Trattamento in un ospedale 8
Articolo 16 Cambiamento del medico, del dentista, del chiropratico o dell’ospedale 8
Articolo 18 Assistenza e cure a domicilio 8
Articolo 19 Mezzi ausiliari 8
Articolo 22 Guadagno assicurato in generale 8
Articolo 25 Ammontare dell’indennità giornaliera 9
Articolo 27 Trattenute in caso di ricovero in ospedale 9
Articolo 33a Oggetto della riduzione della rendita durante l’età di pensionamento 9
Articolo 33b Riduzione della rendita durante l’età di pensionamento in caso di infortuni plurimi 9
Articolo 33c Riduzione della rendita durante l’età di pensionamento in caso di ricaduta e conseguenze tardive 9
Articolo 36 Indennità per menomazione dell’integrità 10
Articolo 38 Assegno per grandi invalidi; ammontare 10
Articolo 43 Calcolo delle rendite complementari 11
Articolo 53 Notifica dell’infortunio 11
Titolo prima dell’articolo 67 11
Articolo 67 Principi delle cure 11
Titolo prima dell’articolo 68 11
Articolo 68 Ospedali e case di cura 12
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Titolo prima dell’articolo 69a 12
Articolo 70 Tariffe 12
Articolo 70a Calcolo dei costi e registrazione delle prestazioni 12
Articolo 70b Rimunerazione delle cure ambulatoriali 13
Articolo 70c Rimunerazione delle cure ospedaliere 13
Articolo 71 Coordinamento dei tariffari 13
Articolo 72 Obbligo degli assicuratori e dei datori di lavoro 13
Articolo 72b Durata della funzione del Presidente e dei due vicepresidenti del Consiglio di amministrazione 14
Articolo 85 Aziende di lavoro temporaneo 14
Articolo 93 Contratto-tipo 14
Articolo 95 Attribuzione ad assicuratori 14
Articolo 95a Compiti della cassa suppletiva in caso di eventi di grandi proporzioni 14
Articolo 98 Diritto di scelta delle amministrazioni pubbliche 15
Articolo 99 Obbligo alle prestazioni in caso di più datori di lavoro 15
Articolo 100 Obbligo alle prestazioni in caso di reiterato infortunio 16
Articolo 103 Cooperazione degli assicuratori 16
Articolo 108 Basi contabili 16
Articolo 110 Dotazioni supplementari 16
Articolo 111 Riserve 16
Articolo 112a Finanziamento delle indennità di rincaro da parte degli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a LAINF e della cassa suppletiva 17
Articolo 113 Classi e gradi 17
Articolo 115 Salario determinante 17
Articolo 123a Diritto di accesso 17
Articolo 124 17
Articolo 128 Prestazioni in caso d’infortunio e malattia 18
Titolo prima dell’articolo 129 18 3
Articolo 129 Importo dell’indennità giornaliera 18
Titolo prima dell’articolo 130 18
Articolo 130 Guadagno intermedio secondo l’articolo 24 LADI 18
Articolo 131 Premi 18
Articolo 132 Ricorso interposto dall’Ufficio federale 18
Titolo prima dell’articolo 140a 18
Articolo 140a Ricorso interposto dall’Ufficio federale 19
Titolo prima dell’articolo 141 19
Articolo 147b Disposizioni transitorie 19
II 19
III 19
IV 20
Modifica di altri atti normativi 20
1. Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità (RS 831.441.1) 20
Contesto 20
Articolo 24 Riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento e riduzione delle prestazioni per i superstiti 20
Articolo 24a Riduzione delle prestazioni d'invalidità dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento 21
Ripercussioni della soluzione proposta sulle prestazioni regolamentari 22
2. Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali (OPI; RS 832.30) 22
Sostituzione di un termine 23
Articolo 1 Principio 23
Articolo 92 Destinazione del premio supplementare 23
3. Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM; RS 833.11) 23
Articolo 9a e articoli 13 – 13c 23
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Principi delle cure, tariffe e prezzi, calcolo dei costi e registrazioni delle prestazioni, rimunerazione delle prestazioni ambulatoriali e delle prestazioni ospedaliere 23
Articolo 11 Ospedali, stabilimenti di cura e di ricovero nonché centri d’accertamento medico 23
Articolo 14 Coordinamento delle tariffe 23
Articolo 16 Guadagno assicurato in caso d’indennità giornaliera 24
Articolo 20 Contributi alle assicurazioni sociali per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa 24
Articolo 31 Coordinamento con l’assicurazione contro gli infortuni 24
Articolo 33 Patrocinio gratuito nella procedura amministrativa 24
4. Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
l’indennità per insolvenza (OADI; RS 837.02) 25
Articolo 36 25
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1 Situazione iniziale
La revisione della legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) è stata accolta dalle due Camere nella votazione finale del 25 settembre 2015 dopo un processo che si è protratto per diversi anni. Dopo che il parlamento ha rinviato al Consiglio federale il progetto 1 (assicurazione contro gli infortuni e pre- venzione contri gli infortuni) proposto nel messaggio del 30 maggio 2008, un messaggio addizionale gli è stato sottomesso il 19 settembre 2014 con una nuova versione del progetto 1 e delle nuove proposte di mo- difica del progetto 2, il quale è stato sospeso finora. Il contenuto del messaggio addizionale si basa in manie- ra determinante sul compromesso elaborato tra i partner sociali che gode anche del supporto degli assicuratori. Il Parlamento ha apprezzato molto il messaggio aggiuntivo con cui gli sono state sottoposte proposte di revi- sione che poggiano su un ampio consenso. Di conseguenza sono state accolte quasi senza modifiche. Con queste premesse la revisione dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202) si limita in sostanza a precisazioni tecniche della legge incontestate. Le novità e le modifiche a livello di ordi- nanza intendono migliorare e semplificare ulteriormente alcuni punti dell’applicazione del diritto in materia di assicurazioni contro gli infortuni che, fondamentalmente, ha dato buona prova.
2 Principali ambiti della revisione dell’ordinanza
- Riduzione della rendita durante l’età di pensionamento L’articolo 22 capoverso 2ter OAINF introduce una riduzione della rendita d’invalidità, corrisposta a vita nell’assicurazione contro gli infortuni, al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. In questo ambito sono necessarie prescrizioni complementari per chiarire le modalità di riduzione nei casi speciali, ad esempio per un’invalidità totale, ascrivibile a infortuni plurimi invalidanti.
- Disposizioni di coordinamento nella previdenza professionale Per evitare che le riduzioni delle rendite nell’assicurazione contro gli infortuni comportino un aumento del- le prestazioni a titolo compensativo nella previdenza professionale, nell’ordinanza sulla previdenza pro- fessionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP2; RS 831.441.1) saranno emanate le pertinenti disposizioni di coordinamento.
- Assicurazione infortuni di disoccupati La revisione della legge intende integrare nella LAINF l’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati. Con questo intento diverse disposizioni dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccu- pati (AINF D; RS 837.171) sono state trasposte nella LAINF. Al fine di garantire che l’intera branca assi- curativa sia disciplinata dalla legislazione in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, le disposizioni rimaste nella AINF D sono integralmente trasposte nella OAINF e riunite al titolo ottavo. La AINF D può quindi essere abrogata.
- Indennità per menomazione dell’integrità Con la revisione dell’articolo 24 capoverso 2 LAINF è stata attribuita al Consiglio federale la competenza di stabilire che, in casi speciali, segnatamente se i danni alla salute sono dovuti all’inalazione di fibre di amianto, il diritto nasce in un altro momento. Di conseguenza, per gli assicurati affetti da una malattia pro- fessionale provocata dall’esposizione all’amianto, il diritto alla prestazione nasce nel momento in cui vie- ne stabilita la diagnosi.
- Tariffe mediche Nell’ambito di una procedura di fissazione delle tariffe il Tribunale amministrativo federale, nella sua sen- tenza del 10 dicembre 2014 (C-529/2012), ha deciso che nelle assicurazioni sociali federali AINF/AI/AM non sono contenute prescrizioni di contenuto concernenti il calcolo delle tariffe. Se, come sembra logico, devono valere gli stessi principi che si applicano all’assicurazione malattie, questo aspetto dovrebbe es- sere sancito almeno a livello di ordinanza. Il Tribunale critica inoltre la mancanza di un disciplinamento da parte delle assicurazioni sociali federali AINF/AI/AM anche riguardo al grado della copertura dei costi.
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La sentenza del Tribunale amministrativo federale dà l’occasione per concretare la competenza del Con- siglio federale di cui all’articolo 56 capoverso 2 LAINF di promuovere il coordinamento con gli ordinamenti tariffali di altre branche delle assicurazioni sociali, di dichiararli applicabili e procedere nei limiti del possi- bile a un’armonizzazione con il diritto tariffario dell’assicurazione malattie. Oltre alla precisazione dei principi delle cure, nella OAINF viene ora definito in modo generale e astratto che, nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, i principi di determinazione delle tariffe di cui agli articoli 43 e 49 della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) devono essere appli- cati per analogia. Secondo la convinzione dei giudici, l’autorità competente, che deve stabilire una tariffa per decisione, su questa base potrà definire una tariffa concreta in senso stretto, ossia l’ammontare del valore del punto tariffale o del valore del caso base. In base alle indicazioni del Tribunale, anche nella OAINF viene precisato che, a differenza dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, per la cura ospedaliera si applica un grado di copertura dei costi del 100 per cento. Infine si rammenta che le tariffe si basano sulle strutture uniformi, stabilite a livello nazionale, determinan- ti per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ad esempio su TARMED per le prestazioni ambulatoriali e su SwissDRG per le prestazioni ospedaliere. Viene così codificata la prassi esistente.
- Eventi di grandi proporzioni Per i sinistri, che superano una soglia per evento, gli assicuratori devono creare un fondo di compensa- zione presso la cassa suppletiva secondo l’articolo 68 LAINF. L’ordinanza definisce ora alcuni principi basilari, ma lascia agli assicuratori l’organizzazione e la regolamentazione dei dettagli. Gli assicuratori al- lestiscono un regolamento amministrativo, che deve essere approvato dal Dipartimento.
- Riserve Le ormai obsolete prescrizioni dell’articolo 111 OAINF sono abrogate e sostituite da nuove prescrizioni in materia di riserve che rimandano alle disposizioni di leggi speciali applicabili ai rispettivi assicuratori. In considerazione delle peculiarità della LAINF, per le casse malati e la Suva sono definite regole che si ba- sano sui principi riconosciuti dell’esame della solvibilità.
- CFSL Per ottenere un miglioramento della governance nella Commissione federale di coordinamento per la si- curezza sul lavoro (CFSL), all’articolo 92 dell’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI; RS 832.30) è chiarito che la destinazione dei premi supplementari deve basarsi sulle decisioni della CFSL, unica autorità autorizzata a decidere. Alla Suva è riconosciuta soltanto una funzio- ne fiduciaria nell’ambito dell’amministrazione dei premi supplementari.
3 Commenti ai singoli articoli
Sostituzione di espressioni
La vasta portata della revisione offre l’opportunità di adeguare l’ordinanza sull’assicurazione contro gli infor- tuni alle vigenti Direttive di tecnica legislativa (DTR). Di conseguenza, nell’intera ordinanza «Dipartimento» è sostituito con «DFI» e «Ufficio federale» con «UFSP».
Articolo 2 Deroghe all’obbligo assicurativo
Capoverso 1 lettera g La giurisprudenza qualifica l’attività di chi vive in regime di concubinato e si occupa dell’economia domestica non più come attività lucrativa ai fini dell’AVS, di conseguenza queste persone non sono più tenute a versare i contributi AVS in funzione del guadagno. La deroga di cui alla lettera g può dunque essere abrogata.
Articolo 3 Persone al beneficio di privilegi secondo il diritto internazionale
Capoverso 3
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«Ufficio federale» è sostituito con «UFSP».
Articolo 9 Lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio
Capoverso 3 Il vigente capoverso 3 diventa l’unica disposizione dell’articolo 9 con l’aggiunta del rimando all’articolo 6 ca- poverso 2 della legge.
Articolo 15 Trattamento in un ospedale
La modifica della terminologia utilizzata nella LAINF comporta i conseguenti adeguamenti nell’ordinanza. Nella rubrica e ai capoversi 1, 2 e 3 «stabilimento di cura» è sostituito con «ospedale».
Articolo 16 Cambiamento del medico, del dentista, del chiropratico o dell’ospedale
Nella rubrica e nel testo la terminologia viene adeguata alla LAINF. «Stabilimento di cura» è sostituito con «ospedale».
Articolo 18 Assistenza e cure a domicilio Nella rubrica e ai capoversi 1 e 2 il termine obsoleto di «cure a domicilio» è sostituito con «assistenza e cure a domicilio», come nella LAINF.
Articolo 19 Mezzi ausiliari
«Dipartimento» è sostituito con «DFI».
Articolo 22 Guadagno assicurato in generale
Capoverso 4, terzo periodo Le rendite d’invalidità e per i superstiti dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono calcolate so- stanzialmente in base al guadagno assicurato, che corrisponde al salario riscosso dall’assicurato durante l’anno precedente l’infortunio (art. 15 cpv. 2 LAINF). Questa disposizione presuppone tuttavia un tradizionale modello occupazionale, quindi il legislatore ha incaricato il Consiglio federale di emanare disposizioni specia- li per lavoratori con un impiego irregolare (art. 15 cpv. 3 lett. d LAINF).
È considerato occupato in modo irregolare chi non ha una media oraria di lavoro costante in un determinato periodo. L’articolo 22 capoverso 4 disciplina il guadagno assicurato rilevante per il calcolodella rendita di questa cerchia di persone. In caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato inferiori a un anno si presume che l’assicurato avrebbe lavorato alle stesse condizioni per l’intero anno, di conseguenza il salario riscosso in questo periodo è convertito su un intero anno (cpv. 4 secondo periodo). Il capoverso 4 terzo periodo nella versione attuale precisa che, nel caso di un’attività temporanea, la conversione è limitata alla durata prevista dell’attività.
Il Tribunale federale, nella sua sentenza DTF 138 V 106 del 15 dicembre 2011, ha fatto presente che anche sul mercato del lavoro svizzero ricorrono con sempre maggiore frequenza contratti di lavoro non standard, tra cui contratti a tempo parziale, contratti su chiamata, contratti con imprese di lavoro interinale, contratti freelance ecc. Per questi e altri rapporti di lavoro cosiddetti «atipici» il pericolo è che i dipendenti in questione siano esclusi da un’adeguata protezione assicurativa, se le prestazioni in denaro dell’assicurazione obbliga- toria contro gli infortuni sono calcolate in anticipo sulla base del guadagno provvisoriamente conseguito al momento dell’infortunio. Un contratto di lavoro a tempo determinato non può essere equiparato in ogni caso a un’attività temporanea secondo il capoverso 4 terzo periodo. Piuttosto il salario percepito al momento dell’infortunio deve essere stabilito per la «durata normale dell’attività» dell’assicurato determinabile in base alla sua biografia lavorativa.
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Al fine di garantire una determinazione appropriata del salario rilevante per il calcolo della rendita, al capo- verso 4 terzo periodo è aggiunto: «a condizione che in base al modello attuale o previsto della biografia lavo- rativa non risulti una durata normale diversa dell’attività». Di conseguenza, per calcolare la rendita sia di assicurati che al momento dell’infortunio hanno un rapporto di lavoro superiore a un anno sia di quelli con un rapporto di lavoro inferiore a un anno è rilevante la durata normale dell’attività svolta nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro. Questa durata si basa sul modello attuale o previsto della biografia lavorativa.
Articolo 25 Ammontare dell’indennità giornaliera
Capoverso 3 La disposizione riguarda l’assicurazione contro gli infortuni di disoccupati. Nella revisione dell’ordinanza le disposizioni in materia sono riunite al titolo ottavo. Il contenuto dell’articolo 25 capoverso 3 è dunque traspo- sto nell’articolo 129 capoverso 3. Di conseguenza il capoverso 3 vigente è abrogato.
Articolo 27 Trattenute in caso di ricovero in ospedale
Nella rubrica e al capoverso 1 (frase introduttiva) «stabilimento di cura» è sostituito con «ospedale» confor- memente alla modifica nella LAINF.
Articolo 33a Oggetto della riduzione della rendita durante l’età di pensionamento
Con questa disposizione s’intende precisare che la riduzione deve avere luogo sull’ammontare della rendita comprese le indennità di rincaro e non sul grado d’invalidità.
Articolo 33b Riduzione della rendita durante l’età di pensionamento in caso di infortuni plurimi
Capoverso 1 Le regole della riduzione si applicano anche agli infortunati plurimi con un’invalidità totale. Il capoverso 1 precisa che la riduzione di cui all’articolo 20 capoverso 2ter LAINF deve essere determinata separatamente per ogni parte della rendita. Sono rilevanti l’età dell’assicurato al momento dell’infortunio invalidante e la per- tinente parte della rendita.
Capoverso 2 Se diversi infortuni invalidanti, ognuno con un grado d’invalidità inferiore al 40 per cento, provocano un’invalidità complessiva del 40 per cento o maggiore, la determinazione dei punti percentuali della riduzione annua deve basarsi sul grado dell’invalidità effettiva ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2ter LAINF. I rispettivi punti percentuali della riduzione devono essere applicati all’intero ammontare della rendita.
Capoverso 3 Nel caso in cui, dopo più infortuni invalidanti, sia accordata per la prima volta una rendita totale, al capoverso 3 è definito, in analogia con la DTF 123 V 50, cons. 3b, che per determinare l’entità della riduzione di cui all’articolo 20 capoverso 2ter LAINF ci si deve basare soltanto sull’età dell’assicurato al momento del primo infortunio invalidante.
Articolo 33c Riduzione della rendita durante l’età di pensionamento in caso di ricaduta e conseguenze tardive
Capoverso 1 Riguardo alle disposizioni concernenti la riduzione secondo l’articolo 20 capoverso 2quater LAINF, è precisato che l’entità della riduzione si basa sul numero di anni interi dal compimento dei 45 anni fino al sopraggiunge- re dell’incapacità lavorativa dopo il compimento dei 60 anni che ha un effetto sulla rendita.
Capoverso 2
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È così chiarito che anche il versamento di una prima rendita o un aumento della rendita attuale in seguito a ricadute o conseguenze tardive comporta una riduzione se l’infortunio si è verificato prima del compimento dei 45 anni. In questi casi l’entità della riduzione è tuttavia calcolata come se l’infortunio fosse avvenuto al compimento dei 45 anni.
Articolo 36 Indennità per menomazione dell’integrità
Capoverso 5 L’indennità per menomazione dell’integrità è determinata in linea di principio simultaneamente alla rendita d’invalidità o al termine della cura medica se l’assicurato non ha diritto a una rendita (art. 24 cpv. 2 LAINF). Secondo l’articolo 24 capoverso 1 LAINF, il diritto nasce in caso di menomazione importante e durevole all’integrità fisica, mentale o psichica. Nella maggior parte dei casi le patologie dovute all’esposizione all’amianto insorgono dopo un lungo periodo di latenza durante l’età di pensionamento e il progredire della malattia incurabile non consente di terminare la cura medica per il conseguimento di una condizione stabile. Pertanto i presupposti del diritto all’indennità sanciti dalla legge sarebbero difficilmente soddisfatti. Nella DTF 113 V 224 segg. il Tribunale federale da deciso che il diritto può insorgere solo 12 mesi dopo il passaggio a una cura puramente palliativa. Dal 2006 la Suva segue una prassi più generosa versando anticipatamente alle persone affette da mesotelioma un’indennità del 40 per cento per menomazione dell’integrità sei mesi dopo il manifestarsi della malattia. Una seconda tranche del 40 per cento è versata a distanza di altri 12 mesi, se la persona malata non muore pri- ma, come d’altronde succede spesso. La particolare problematica delle malattie professionali causate dall’esposizione all’amianto ha indotto il legi- slatore ad attribuire al Consiglio federale, all’articolo 24 capoverso 2 secondo periodo LAINF, la competenza di prevedere in casi particolari, segnatamente per pregiudizi alla salute provocati dall’inalazione di fibre di amianto, un momento diverso per l’insorgere del diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità. Se- condo la volontà del legislatore, la deroga deve riferirsi alla componente temporale, ossia all’elemento della persistenza. In altre parole, nei casi in cui la prognosi prevede solo una breve sopravvivenza, il versamento dell’indennità per menomazione deve essere rapido e integrale, senza dover attendere un certo periodo di sofferenze continue secondo il consueto criterio della persistenza. Di conseguenza, all’articolo 36 capoverso 5 OAINF si prevede che, in caso di malattie professionali causate dall’esposizione all’amianto, il diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità nasce con la diagnosi medica accertata. In tal modo sono eliminate le difficoltà collegate, in un’ottica temporale, ai presupposti del diritto di cui all’articolo 24 capoverso 1 LAINF. Nel caso di un mesotelioma ciò significa che con la diagnosi medica accertata è dovuta l’intera indennità per menomazione dell’integrità dell’80 per cento. Dato che, secondo la volontà del legislatore, la soluzione speciale è limitata all’elemento temporale, gli altri presupposti del diritto a una indennità per menomazione dell’integrità devono essere comunque soddisfatti. Di conseguenza rimangono necessari il nesso causale dimostrato tra l’esposizione professionale all’amianto e l’insorgere della malattia così come il criterio della menomazione importante sancito dall’articolo 24 capo- verso 1 LAINF. Nel caso di un mesotelioma queste esigenze sono chiaramente soddisfatte, mentre per altre forme di malattie professionali causate dall’esposizione all’amianto occorre una verifica del singolo caso.
Articolo 38 Assegno per grandi invalidi; ammontare
Capoversi 3 e 4 Al capoverso 3 lettera c e al capoverso 4 lettera e l’elenco per la grande invalidità di grado medio e per quel- la di grado lieve è completato con l’«accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana» ai sensi dell’articolo 38 capoversi 1 e 3 dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI; RS 831.201). La restri- zione prevista all’articolo 38 capoverso 2 OAI nel caso di un danno riguardante unicamente la salute psichi- ca non sarà applicata all’assicurazione contro gli infortuni. Se un danno psichico viene riconosciuto come riconducibile a un infortunio in una rigorosa valutazione delle cause, la limitazione del diritto a un assegno per grandi invalidi prevista nell’assicurazione per l’invalidità non è giustificata. Si approfitta del completamento dell’articolo 38 OAINF per correggere errori di tecnica legislativa.
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Articolo 43 Calcolo delle rendite complementari
Capoversi 1, 2 e 4 Il testo dei capoversi 1, 2 e 4 deve essere adeguato alla nuova disposizione dell’articolo 31 capoverso 4bis LAINF, secondo cui per il calcolo della rendita complementare devono essere prese in considerazione anche le prestazioni equivalenti di assicurazioni sociali estere. Per motivi di chiarezza è inoltre stabilito che deter- minante è il tasso di cambio vigente al momento in cui le prestazioni dell’assicurazione svizzera e quelle dell’assicurazione estera concorrono per la prima volta.
Articolo 53 Notifica dell’infortunio
Capoverso 1 Come nella legge, al capoverso 1 lettera b l’espressone «stabilimento di cura» deve essere sostituito da «ospedale».
Titolo prima dell’articolo 67
Al titolo quarto «Diritto sanitario e tariffe» si trova ora il capitolo 1 «Principi delle cure».
Articolo 67 Principi delle cure
Capoverso 1 Al fine di concretizzare l’articolo 56 capoverso 1 LAINF, che stipula la collaborazione contrattuale tra gli assi- curatori e le persone esercitanti una professione sanitaria, gli ospedali o le case di cura, occorre precisare che l’obiettivo della collaborazione consiste nel dispensare cure sufficienti ai pazienti assicurati contro gli infortuni secondo la LAINF. Da un lato ciò dovrebbe evitare un’offerta eccedentaria di prestazioni, dall’altro conferma il principio (indirettamente) contemplato dall’articolo 56 capoverso 2 LAINF, secondo il quale le convenzioni tariffali devono essere stipulate solo con gli ospedali che sono necessari a garantire le cure. Nell’ambito ospedaliero non c’è dunque alcun obbligo di contrarre. Per i fornitori di prestazioni in ambito am- bulatoriale, invece, chiunque soddisfi i requisiti può sottoscrivere la convenzione. Dovrà essere inoltre precisato che la cura deve soddisfare anche criteri qualitativi, il che non è stato sinora esplicitamente menzionato nell’assicurazione contro gli infortuni.
Capoverso 2 Agli articoli 10 (Cura medica), 11 (Mezzi ausiliari) e 48 LAINF (Cura adeguata) sono menzionate l’adeguatezza delle cure e l’adeguatezza e la semplicità dei mezzi ausiliari, senza che questo concetto sia precisato. Pertanto, per conformarsi alla giurisprudenza del Tribunale federale deve essere specificato che l’appropriatezza è espressione della proporzionalità, nel senso che le cure e i mezzi ausiliari devono essere idonei e necessari a conseguire nel singolo caso i diversi obiettivi della legge, in un rapporto ragionevole tra costo e utilità. Gli obiettivi della legge non si limitano soltanto a raggiungere condizioni di salute stabili, che consentano un reinserimento. All’articolo 21, sotto il titolo «Cura medica dopo la determinazione della rendi- ta», sono menzionati anche altri obiettivi, ad esempio il sensibile miglioramento oppure l’impedimento me- diante cure mediche di un notevole peggioramento delle condizioni di salute per gli infortunati molto gravi con una incapacità di guadagno. Inoltre, con la definizione del termine di appropriatezza secondo il capoverso 2, viene perseguita un’armonizzazione con l’assicurazione delle cure medico-sanitarie, in quanto l’ordinanza del DFI sulle pre- stazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) deve rappresentare una linea gui- da anche nell’assicurazione contro gli infortuni per l’assunzione di prestazioni. In altre parole, le prestazioni già esaminate nella LAMal ed escluse dall’assunzione obbligatoria con l’inserimento nell’allegato 1 OPre non saranno rimunerate neppure nell’assicurazione contro gli infortuni.
Titolo prima dell’articolo 68
Il capitolo 1 diventa il capitolo 1a con il titolo «Ospedali e personale sanitario».
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Articolo 68 Ospedali e case di cura
Come nella legge, anche nell’ordinanza «stabilimento di cura» è sostituito con «ospedale».
Titolo prima dell’articolo 69a
Il capitolo 1a diventa il capitolo 1b.
Articolo 70 Tariffe
Capoverso 1 Nella sentenza del 10 dicembre 2014 del Tribunale amministrativo federale (C-529/2012), nell’ambito di una procedura di fissazione delle tariffe è stato criticato che la LAINF, la LAM e la LAI non contengono indicazio- ni di contenuto per misurare le tariffe. Mancherebbero infatti principi generali astratti sull’ordinamento delle tariffe e sulla determinazione dei costi per l’indennizzo delle prestazioni. Appare senz’altro appropriato non calcolare le tariffe mediche nell’ambito della AINF/AM/AI secondo un modello diverso da quello del diritto tariffario nell’assicurazione malattie. Tuttavia l’ente pubblico non è libero nella tariffazione. Anche in questo ambito vigono i principi fondamentali generali dell’attività dello Stato. L’ordinamento tariffale deve poggiare su una base giuridica. La possibilità di applicare le tariffe della LAMal deve essere sancita almeno a livello di ordinanza. In base ai principi generali astratti, l’autorità inferiore potrebbe quindi stabilire mediante decisione una tariffa concreta in senso stretto, ossia l’ammontare del punto tariffale o del valore del caso base nel caso specifico concreto. Secondo l’articolo 56 capoverso 2 LAINF il Consiglio federale promuove il coordinamento con gli ordinamenti tariffali di altre branche delle assicurazioni sociali e può dichiararli applicabili. In base a questa norma che disciplina le competenze, nella OAINF sarà inserito un rimando alle disposizioni tariffali di cui all’articolo 43 capoversi 2, 3 e 4 secondo periodo nonché all’articolo 49 capoversi 1, 3, 4, 5 e 6 LAMal. Occorre esplicitare che queste disposizioni si applicano «per analogia» nell’AINF. Si intende così specificare che devono essere tenute in considerazione le differenze sistematiche tra l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione malattie.
Capoverso 2 Dal momento che l’articolo 56 capoverso 2 LAINF attribuisce al Consiglio federale la competenza di dichiara- re applicabili gli ordinamenti tariffali di altri assicuratori sociali, le pertinenti disposizioni dell’articolo 43 capo- verso 4 secondo periodo LAMal e dell’articolo 59c OAMal possono essere riprese anche per quanto riguarda i requisiti per le tariffe e i prezzi. Pertanto, anche nell’AINF le convenzioni tariffali devono essere stabilite se- condo le regole dell'economia e adeguatamente strutturate, nonché coprire soltanto i costi comprovati in modo trasparente e necessari per una fornitura efficiente delle prestazioni. Nell’ambito ospedaliero questa disposizione viene concretizzata all’articolo 70c capoverso 1 ultimo periodo OAINF.
Articolo 70a Calcolo dei costi e registrazione delle prestazioni
Per poter calcolare le tariffe e i prezzi secondo l’articolo 70 capoverso 2 OAINF in base a criteri di economici- tà, quindi nel rispetto delle condizioni di un benchmarking trasparente secondo l’articolo 70c capoverso 1 OAINF, agli ospedali e agli stabilimenti di cura che operano per l’AINF devono essere imposti gli stessi ob- blighi di quelli definiti nella OCPre per determinare le prestazioni e i costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in relazione con le cure stazionarie in ospedale. Detti obblighi sono adempiuti con la delega al Consiglio federale del coordinamento degli ordinamenti tariffali di cui all’articolo 56 capoverso 2 LAINF. In mancanza di un’applicazione analoga della OCPre da parte degli ospedali e degli stabilimenti di cura secondo l’articolo 56 capoverso 1 LAINF, non sarebbe possibile coordinare gli ordinamenti tariffali nell’ottica di una valutazione dei prezzi secondo criteri identici a quelli vigenti nell’assicurazione malattie. Il diritto di consultazione deve essere attribuito agli organi competenti della Confederazione (UFSP), all’associazione Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM) e ai partner tariffali.
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Articolo 70b Rimunerazione delle cure ambulatoriali
Capoverso 1 Il testo dell’attuale articolo 70 capoverso 1 OAINF è completato con la menzione delle imprese di trasporto e salvataggio, e inoltre è previsto che per la rimunerazione delle cure ambulatoriali nell’AINF determinanti sono le stesse strutture tariffali uniformi a livello nazionale dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie di cui all’articolo 43 capoverso 5 LAMal (ad es. TARMED). È così sancita una prassi in atto da anni.
Capoverso 2 Corrisponde al tenore dell’articolo 70 capoverso 3 OAINF vigente.
Articolo 70c Rimunerazione delle cure ospedaliere
Capoverso 1 Anche nell’ambito ospedaliero devono valere le stesse strutture tariffali uniformi a livello nazionale dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 49 capoverso 1 LAMal (ad es. SwissDRG). Conformemente alla prassi attualmente seguita dalla Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM), deve essere inserito nella OAINF che per fissare la tariffa ospedaliera occorre basarsi su un bench- mark. In proposito, determinante è la decisione di principio C-1698/2013 del Tribunale amministrativo federa- le del 7 aprile 2014 in merito all’interpretazione dell’articolo 59c capoverso 1 lettere a e b OAINF, secondo la quale nel settore stazionario non sono rilevanti i costi individuali dell’ospedale la cui tariffa è oggetto della valutazione, bensì i costi dell’ospedale i cui costi formano il benchmark. Ciò vale parimenti per i «costi della prestazione comprovati» così come per i «costi necessari per la fornitura efficiente delle prestazioni».
Capoverso 2 La rimunerazione delle cure stazionarie in ospedale mediante importi forfettari rappresenta la regola di base. I partner tariffali possono tuttavia convenire una fatturazione separata di prestazioni diagnostiche e terapeu- tiche speciali. Queste prestazioni non sono dunque considerate nell’importo forfettario. Ciò consente in parti- colare di sgravare gli importi forfettari delle prestazioni fornite più raramente e particolarmente onerose. I costi di queste prestazioni supplementari saranno quindi addebitati solo agli assicurati cui vengono effetti- vamente fornite tali prestazioni.
Capoverso 3 Nell’ottica di una norma puramente dichiarativa, che rispecchia la prassi incontestata, è sancita una parteci- pazione del 100 per cento ai costi degli assicuratori per tutte le prestazioni nell’ambito ospedaliero nella LAINF. Si vuole così tenere conto dell’indicazione contenuta nella sentenza del 10 dicembre 2014 del Tribu- nale amministrativo federale (C-529/2012), secondo la quale anche il grado della copertura dei costi deve essere regolamentato in una norma generale astratta.
Capoverso 4 Per la disdetta delle convenzioni tariffali e di collaborazione si applica un termine di almeno sei mesi anche nell’ambito stazionario.
Articolo 71 Coordinamento dei tariffari
Capoverso 1 Il tenore attuale stabilisce che i tariffari di cui all’articolo 70 capoverso 1 OAINF devono essere approntati secondo i principi applicabili anche ad altre assicurazioni sociali. Il Dipartimento può emanare direttive. Con le nuove disposizioni dell’articolo 70 e degli articoli 70a – 70c OAINF questa esigenza è soddisfatta poiché sono dichiarati applicabili per analogia i principi tariffali dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie. In queste circostanze il capoverso 1 può essere abrogato.
Articolo 72 Obbligo degli assicuratori e dei datori di lavoro
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L’articolo 72 viene suddiviso in due capoversi: il capoverso 1 disciplina gli obblighi degli assicuratori e rimane uguale dal punto di vista del contenuto, mentre al capoverso 2 sono elencati gli obblighi dei datori di lavoro. L’obbligo del datore di lavoro di trasmettere le informazioni è precisato nel senso che alla conclusione del rapporto d’impiego i lavoratori devono essere informati sulla possibilità di protrarre l’assicurazione mediante accordo. Ma perché questa possibilità, disciplinata all’articolo 3 capoverso 3 LAINF, possa realizzarsi nell’assicurazione nell’assicurazione contro gli infortuni che è caratterizzata da un’impostazione collettiva, il datore di lavoro deve fungere da «intermediario» tra l’assicuratore e gli assicurati e informare adeguatamen- te i propri lavoratori.
Articolo 72b Durata della funzione del Presidente e dei due vicepresidenti del Consiglio di amministrazione
La durata della funzione dei membri del consiglio della SUVA (sinora consiglio di amministrazione) è ora di- sciplinata a livello di legge all’articolo 63 capoverso 3 LAINF. La presente disposizione può dunque essere abrogata.
Articolo 85 Aziende di lavoro temporaneo
«Intermediato» è sostituito con «fornito a prestito», che si conforma così all’espressione utilizzata nella legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC; RS 823.11).
Articolo 93 Contratto-tipo
Il contratto-tipo è ora disciplinato a livello di legge all’articolo 59a LAINF. L’articolo 93 può essere dunque abrogato.
Articolo 95 Attribuzione ad assicuratori
Capoverso 2 Il rimando all’articolo 105 capoversi 1 e 2 della legge è abrogato, come sarebbe dovuto avvenire già con l’introduzione della LPGA. Il rimando corretto all’articolo 52 LPGA è ora ripristinato.
Articolo 95a Compiti della cassa suppletiva in caso di eventi di grandi proporzioni
Capoverso 1 Presumendo che gli assicurati, a prescindere dalla loro professione, sono colpiti da eventi di grandi propor- zioni con la stessa frequenza, i supplementi di premio sono stabiliti in modo unitario, uguale per tutte le aziende, in per mille del guadagno assicurato per ogni branca assicurativa. I supplementi di premio in per cento dei premi netti comporterebbero contributi più elevati al fondo da parte di aziende e assicurati in settori con rischi maggiori di infortunio, penalizzando ingiustificatamente queste aziende e gli assicurati. I supplementi di premio devono essere stabiliti in modo da coprire i costi correnti e i pagamenti effettuati ai sensi dell’articolo 78 della legge. Nell’ambito del margine di oscillazione delle stime sarà rilevante il valore medio del fabbisogno.
Capoverso 2 È ipotizzabile che un evento di grandi proporzioni causi infortuni professionali e non professionali. Dal mo- mento che, secondo l’articolo 89 LAINF, gli assicuratori tengono un conto distinto, per le due branche assicu- rative si applicano le rispettive soglie per un evento di grandi proporzioni ai sensi dell’articolo 78 capoverso 1 LAINF. Di conseguenza la cassa suppletiva può stabilire diversi supplementi di premio per le due branche assicurative.
Capoverso 3 Gli assicuratori si assumono il costo dei sinistri e del trattamento dei sinistri causati da eventi di grandi pro- porzioni al di sotto della soglia in quote proporzionali ai sinistri complessivi. Questi ultimi, e quindi anche le
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quote dei sinistri che gli assicuratori devono assumersi, sono noti definitivamente solo dopo il trattamento di tutti gli infortuni. La cassa suppletiva deve dunque stimare costantemente i danni complessivi di tutti gli assi- curatori coinvolti. Quote degli assicuratori nei sinistri modificate a causa di nuove stime saranno regolate con pagamenti compensativi tra gli assicuratori cui provvede la cassa suppletiva. I costi annunciati alla cassa suppletiva per il trattamento dei sinistri possono comprendere solo spese amministrative allocabili, ossia at- tribuite direttamente ai sinistri. Ai sensi dell’articolo 90 capoverso 4 LAINF il fondo di compensazione copre il costo complessivo dei sinistri di un evento di grandi proporzioni che superi il limite per evento, quindi in particolare anche le rendite accor- date a causa di questo evento e le rispettive indennità di rincaro. Ai sensi dell’articolo 90a LAINF queste ul- time non possono essere assunte dal fondo di garanzia di rendite future, poiché le casse pubbliche d’assicurazione contro gli infortuni non aderiscono a tale fondo secondo l’articolo 68 capoverso 1 lettera b LAINF.
Capoverso 4 Per ridurre la durata d’esercizio del fondo, la cassa suppletiva e gli assicuratori possono convenire un rim- borso anticipato, definitivo dei sinistri che il fondo deve assumersi non appena abbiano potuto essere stimati in modo attendibile. Il capitale eventualmente restante allo scioglimento del fondo viene rimborsato alle aziende assicurate per gli infortuni professionali e ai loro dipendenti per gli infortuni non professionali.
Capoverso 5 Oltre ai principi stabiliti ai capoversi da 1 a 4, al capoverso 5 è sancito che la cassa suppletiva tiene una con- tabilità aggregata del fondo. Questa riguarda sia i premi supplementari incassati dagli assicuratori per ogni branca assicurativa sia il costo complessivo stimato individualmente dei sinistri e i pagamenti eseguiti. Inol- tre, l’organizzazione del fondo di compensazione per gli eventi di grandi proporzioni e i dettagli nello svolgi- mento del finanziamento devono essere definiti dalla cassa suppletiva in un regolamento amministrativo. Giusta l’articolo 72 capoverso 1 LAINF il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale.
Articolo 98 Diritto di scelta delle amministrazioni pubbliche
Nel vigente articolo 98 capoverso 1 OAINF si parla soltanto di un’autonomia organizzativa. L’elemento della contabilità propria non è menzionato. La questione se esistano le condizioni per una nuova unità ha acquisi- to una maggiore importanza negli ultimi tempi, dal momento che molti enti pubblici si riorganizzano. Una nuova unità può essere definita tale se non ci si limita a una trasformazione giuridica e a un nuovo ordina- mento organizzativo di un’unità amministrativa già esistente senza che l’attività e il personale cambino, ma se alla nuova unità organizzativa creata viene attribuita per la prima volta la competenza di tenere una con- tabilità propria. Dove esisteva già una struttura e un’organizzazione con una contabilità propria, dal punto di vista della legislazione sull’assicurazione contro gli infortuni una riorganizzazione giuridica e amministrativa non dà vita a una nuova unità. Rimane determinante se, in seguito alla ristrutturazione, viene tenuta per la prima volta una contabilità propria. Nelle sentenze del Tribunale federale del 27 marzo 2015 (8C_600/2014) e del 2 aprile 2015 (8C_601/2014 e 8C_602/2014) in re ospedali di Basilea è stata condivisa la posizione giuridica dell’UFSP in materia.
Articolo 99 Obbligo alle prestazioni in caso di più datori di lavoro
Capoverso 2 Al capoverso 2 viene sancita la prassi attuale secondo la quale, in caso di infortunio non professionale di un assicurato con più datori di lavoro, sono tenuti al rimborso soltanto gli assicuratori presso i quali esiste anche una copertura contro gli infortuni non professionali. Questo obbligo di rimborso è ora esteso all’assegno per grandi invalidi.
Capoverso 3 Il capoverso 3 disciplina la competenza dell’assicuratore, qualora essa non possa essere determinata ine- quivocabilmente secondo i capoversi 1 e 2. In questo caso è tenuto a fornire la prestazione l’assicuratore presso il quale è assicurato il guadagno massimo.
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Articolo 100 Obbligo alle prestazioni in caso di reiterato infortunio
Capoverso 4 Nell’ambito di un nuovo infortunio sorgono spesso questioni delicate concernenti il nesso di causalità relativo al concorso di un danno preesistente dovuto a uno o più infortuni precedenti. La disposizione di cui al capo- verso 4 intende garantire che l’assicurato non sia danneggiato a causa di controversie in merito all’obbligo di prestazione tra gli assicuratori infortuni coinvolti. In particolare occorre evitare che l’assicurato sia costretto ad avviare una procedura per determinare la competenza che nessuno degli assicuratori coinvolti vuole rico- noscere per via delle conseguenze incerte dell’infortunio. Verso terzi, ossia nei confronti dell’assicurato, l’assicuratore che sotto il profilo temporale è più vicino all’insorgere delle conseguenze dell’infortunio è tenu- to a fornire prestazioni sotto forma di prestazioni anticipate.
Articolo 103 Cooperazione degli assicuratori
L’articolo 103 vigente sanciva che gli assicuratori dovevano comunicare, oltre alle summenzionate informa- zioni, anche la ripartizione nel tariffario dei premi. Questa esigenza non è più opportuna da quando è stata soppressa la tariffa comune, poiché con essa è stata abolita anche la definizione dei livelli tariffari. Da quel momento gli assicuratori non sono più tenuti ad approntare livelli di tariffe unitari e in generale già oggi non li rendono più noti. La modifica del presente capoverso rappresenta quindi un adeguamento alla prassi attua- le.
Articolo 108 Basi contabili
Capoverso 1 L’articolo 108 capoverso 1 vigente prevedeva che il Dipartimento federale dell’interno, d’intesa con il Dipar- timento federale di giustizia e polizia, potesse emanare direttive. Nel frattempo la vigilanza sugli assicuratori privati è di competenza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. Inoltre, dal momento che le basi contabili sono vincolanti per tutti gli assicuratori, queste indicazioni costituiscono «norme di condotta» e non «direttive». «Dipartimento» è sostituito con «DFI».
Articolo 110 Dotazioni supplementari
L’articolo 110 vigente esigeva dotazioni supplementari al fine di coprire prestazioni assicurative di corta dura- ta per infortuni già occorsi e riconosceva all’Ufficio federale della sanità pubblica e all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari la facoltà di emanare direttive in materia. Queste disposizioni non sono più necessarie, perché il nuovo articolo 90 capoverso 1 LAINF prescrive il sistema di copertura del fabbisogno per le prestazioni di breve e lunga durata.
Articolo 111 Riserve
L’articolo 111 sinora in vigore sanciva al capoverso 1 la costituzione di una riserva obbligatoria da alimentare ogni anno con l’uno per cento degli introiti dei premi. Il capoverso 3 dell’articolo consentiva inoltre la costitu- zione di riserve di compensazione facoltative. Queste disposizioni sono ormai obsolete e devono essere adeguate alle basi giuridiche modificate nell’assicurazione privata e nell’assicurazione malattie.
Gli assicuratori privati di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a soddisfano le esigenze in materia di riserve secondo l’articolo 90 capoverso 3 LAINF se ottemperano alle esigenze sui fondi propri sancite dalla legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01). La loro verifica sottostà alla vigilanza della FINMA. Per gli assicuratori di diritto pubblico di cui alla lettera b si applicano le disposizioni del rispettivo ente pubbli- co. Il secondo caso riguarda oggi solo due assicuratori, la Aargauische Gebäudeversicherung e la Unfallver- sicherung Stadt Zürich, che assicurano contro gli infortuni i dipendenti del Cantone di Argovia e della Città di Zurigo. Gli assicuratori malattie di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera c quantificano i propri rischi e i fondi propri dell’assicurazione contro gli infortuni in futuro all’UFSP nell’ambito del test di solvibilità per le presta-
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zioni secondo la LAMal. La nuova regolamentazione per la Suva secondo il capoverso 4 corrisponde alla prassi attuale.
In base alla disposizione transitoria dell’articolo 147b, la riserva obbligatoria accumulata in percentuale degli introiti dei premi secondo l’articolo 111 capoverso 1 deve essere trasposta nella nuova dotazione supple- mentare secondo l’articolo 90 capoverso 4 LAINF per finanziare il capitale di copertura delle rendite in caso di modifica delle basi contabili.
Articolo 112a Finanziamento delle indennità di rincaro da parte degli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a LAINF e della cassa suppletiva
Dal momento che i singoli assicuratori detengono le dotazioni supplementari distinte nel proprio patrimonio ed esse non sono parte dei fondi propri dell’associazione, è precisato che l’associazione allestisce un conto globale (conto aggregato delle dotazioni supplementari distinte di tutti i membri).
Articolo 113 Classi e gradi
Capoverso 1 L’articolo 113 capoverso 1 vigente esigeva la ripartizione delle aziende o di parti di aziende in classi di tariffe dei premi solo per i costi degli infortuni professionali e delle malattie professionali. La disposizione si applica dunque soltanto all’assicurazione contro gli infortuni professionali. Questa restrizione viene ora abolita. Gli assicuratori definiscono già nelle loro tariffe classi di tariffe per tutte le branche assicurative, quindi anche per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali e l’assicurazione facoltativa. La modifica del presente capoverso rappresenta dunque un adeguamento alla prassi attuale.
Capoverso 4 Conformemente a una prassi seguita da tempo, l’ordinanza sancisce che gli assicuratori registrati devono sottoporre all’Ufficio federale le tariffe per l’anno successivo nell’anno corrente. Ciò deve avvenire al più tardi entro la fine di maggio. Gli assicuratori hanno comunque la facoltà di presentare le tariffe precedentemente.
Capoverso 5 Sempre secondo la prassi seguita, è stabilito nell’ordinanza che gli assicuratori registrati nell’anno corrente devono sottoporre all’Ufficio federale le statistiche di rischio dell’anno precedente.
Articolo 115 Salario determinante
Capoverso 2 Nel caso in cui gli assicurati sono impiegati presso diversi datori di lavoro, il salario determinante per calcola- re il guadagno soggetto al pagamento del premio è preso in considerazione per ogni rapporto di lavoro, complessivamente fino al raggiungimento del guadagno massimo assicurato. Per chiarire che ciò vale anche per le persone che, oltre all’attività dipendente, esercitano un’attività indipendente assicurata facoltativamen- te secondo la LAINF, il secondo periodo del capoverso 2 viene modificato di conseguenza.
Articolo 123a Diritto di accesso
Dal momento che il diritto di accesso secondo la legislazione in materia di protezione dei dati si applica evi- dentemente anche alle persone assicurate secondo la LAINF, il rimando all’articolo 123a è obsoleto, pertan- to può essere abrogato.
Articolo 124
Riguarda soltanto il testo francese.
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Articolo 128 Prestazioni in caso d’infortunio e malattia
Conformemente alla terminologia modificata nella legge, «stabilimento di cura» al capoverso 1 primo periodo e al capoverso 2 primo periodo è sostituito con «ospedale».
Titolo prima dell’articolo 129
Al titolo ottavo dell’ordinanza sono ora raggruppate tutte le disposizioni concernenti l’assicurazione contro gli infortuni di disoccupati. A tal fine tutte le prescrizioni dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (AINF D), ove non siano state già riprese con la revisione della LAINF, sono trasposte nell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni.
Articolo 129 Importo dell’indennità giornaliera
Questa disposizione corrisponde all’articolo 5 AINF D vigente.
Titolo prima dell’articolo 130
Il titolo prima dell’articolo nella versione vigente dell’ordinanza è abrogato.
Articolo 130 Guadagno intermedio secondo l’articolo 24 LADI
I capoversi 1 – 4 corrispondono sostanzialmente all’articolo 6 AINF D vigente.
I disoccupati sono assicurati contro gli infortuni presso la Suva. Se l’assicurato lavora come indipendente e consegue un guadagno intermedio, in caso di infortunio spetta esclusivamente alla Suva e a nessun altro assicuratore contro gli infortuni versare le indennità. «Assicuratore contro gli infortuni» è dunque sostituito con «Suva».
Al capoverso 5 è ripresa la vigente disposizione dell’articolo 8 AINF D concernente la disoccupazione parzia- le con rinvio ai capoversi 1-4 che possono essere applicati per analogia.
Articolo 131 Premi
I capoversi 1 e 2 sono ripresi senza modifiche dall’articolo 10 AINF D vigente.
Capoverso 3 Le modalità di pagamento dei premi per coloro che partecipano a programmi per l’occupazione temporanea, a periodi di pratica professionale o a misure di formazione secondo l’articolo 91 capoverso 4 della legge so- no disciplinate a livello di legge. L’ammontare dell’aliquota dei premi è invece stabilita all’articolo 133 capo- verso 3 ed è uguale per tutte queste persone. A livello di contenuto ciò corrisponde alla disposizione vigente dell’articolo 10 capoverso 3 ultimo periodo AINF D.
Anche i capoversi 4, 5 e 6 sono ripresi invariati dall’articolo 10 AINF D.
Articolo 132 Ricorso interposto dall’Ufficio federale
Il ricorso interposto dall’Ufficio federale è ora disciplinato all’articolo 140a. L’articolo 132 è quindi abrogato.
Titolo prima dell’articolo 140a
La giurisdizione è ora disciplinata al titolo decimo dell’ordinanza.
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Articolo 140a Ricorso interposto dall’Ufficio federale
L’articolo 140a corrisponde alla disposizione vigente dell’articolo 132. «Ufficio federale» è sostituito con «UFSP».
Titolo prima dell’articolo 141
Le disposizioni finali sono ora al titolo undicesimo.
Articolo 147b Disposizioni transitorie
Capoverso 1 Il capoverso 2 terzo periodo delle disposizioni transitorie relative alla modifica della legge del 25 settembre 2015 contiene un’imprecisione redazionale, in quanto è scritto che la graduazione «per ogni ulteriore anno intero successivo all’ottavo anno» deve corrispondere a un quinto della riduzione prevista dal nuovo diritto. In tal modo l’ottavo anno viene erroneamente escluso. Il legislatore intendeva tuttavia una graduazione del 20 per cento per ogni anno a partire dall’ottavo fino all’undicesimo compreso, in modo che i beneficiari di tale rendita, che raggiungono l’età pensionabile almeno dodici anni dopo l’entrata in vigore della modifica di leg- ge, siano soggetti all’intera aliquota di riduzione prevista dalla legge. Occorre dunque precisare che nell’ottavo anno la riduzione è del 20 per cento, nel nono anno del 40 per cento, nel decimo anno del 60 per cento e nell’undicesimo anno dell’80 per cento dell’intera riduzione. È inoltre necessario chiarire che l’applicazione della riduzione delle rendite di invalidità, introdotta con la re- visione della LAINF, al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento non dipende né dal momento in cui si verifica l’infortunio (prima o dopo l’entrata in vigore della modifica di legge) né dal momento in cui è stabilita la rendita (prima o dopo l’entrata in vigore della modifica di legge). In tutti i casi è rilevante soltanto il momento del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento dopo l’entrata in vigore delle modifiche del- la LAINF. Se il beneficiario di una rendita raggiunge l’età ordinaria di pensionamento entro sette anni dall’entrata in vigore della revisione dell’ordinanza, non è soggetto ad alcuna riduzione; in caso di entrata in vigore al 1° gennaio 2017 tutti i beneficiari di rendita che raggiungono l’età ordinaria di pensionamento entro il 2023 sono esonerati da una riduzione. In seguito, in caso di pensionamento ordinario negli anni dal 2024 al 2027 si applica una riduzione graduata, poi a partire dal 2028 si applicano le disposizioni in materia di ridu- zioni di cui agli articoli 20 capoverso 2ter LAINF.
Capoverso 2 La riserva obbligatoria accumulata in percentuale degli introiti dei premi secondo l’articolo 111 capoverso 1 deve essere trasposta degli assicuratori secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettera a e b della legge, vale a dire le imprese di assicurazione privata e le casse pubbliche d'assicurazione contro gli infortuni nella nuova dotazione supplementare secondo l’articolo 90 capoverso 3 LAINF per finanziare il capitale di copertura delle rendite in caso di modifica delle basi contabili. Gli assicuratori secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettera c del- la legge, vale a dire le casse malati, non necessitano questa dotazione supplementare, poiché trasferiscono l'assicurazione delle prestazioni di lungo termine alle imprese di assicurazione privata. Quindi le riserve se- condo l'articolo 111 capoverso 1 delle casse malati che offrono l'assicurazione secondo la LAINF, sono tra- sposte nelle loro rimanenti riserve.
II
Dal momento che tutte le disposizioni che non sono già state trasposte nella modifica della LAINF sono inse- rite nella OAINF, l’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (AINF D) può essere abro- gata.
III
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
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IV
Le riviste disposizioni dell’ordinanza dovranno entrare in vigore con la modifica di legge il 1° gennaio 2017.
Modifica di altri atti normativi
1. Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1)
Contesto
La regolamentazione attualmente prevista in caso di sovrindennizzo (art. 34a LPP e art. 24–26 OPP 2) non tiene conto specificamente della situazione degli assicurati che hanno raggiunto l'età di pensionamento. Sin dalla sua introduzione, l'articolo 24 capoverso 2bis OPP 2 è stato inteso quale espediente temporaneo volto a impedire che in determinati casi, in seguito a un cambiamento della giurisprudenza, dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento si acquisisse il diritto a rendite complessivamente superiori a qualsiasi reddito po- tenzialmente conseguibile prima dell'età di pensionamento. Si era previsto di rielaborare la disposizione in un secondo momento, quando fosse stata trovata una soluzione nel quadro della revisione della legge fede- rale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Ora si tratta quindi di adeguare l'OPP 2 considerando in particolare due aspetti. Da un lato, conformemente alla revisione della LAINF del 25 settembre 2015, in futuro una parte delle rendi- te LAINF subirà una determinata riduzione al raggiungimento dell'età di pensionamento. In tal modo s'inten- de evitare che i beneficiari di queste prestazioni usufruiscano di un trattamento chiaramente più favorevole rispetto a persone non invalide in condizioni analoghe. Le prestazioni del 2° pilastro non dovranno compen- sare tale riduzione, poiché altrimenti si comprometterebbe il raggiungimento dell'obiettivo della revisione del- la LAINF – ovvero l'eliminazione del sovrindennizzo – e si produrrebbe inoltre un travaso generale dei costi dall'assicurazione contro gli infortuni al 2° pilastro, altro effetto non auspicato. La previdenza professionale obbligatoria non dovrà però nemmeno aumentare la riduzione delle prestazioni dell'assicurato derivante dal- la riduzione della rendita LAINF in età di pensionamento applicando a sua volta un'ulteriore riduzione. Dall'altro lato, nell'ambito della summenzionata revisione della LAINF, la delega di competenze prevista all'articolo 34a LPP è stata precisata in modo sostanziale, tenendo conto del fatto che la versione vigente non soddisfa le attuali esigenze in materia di tecnica legislativa.
Articolo 24 Riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento e riduzione delle prestazioni per i superstiti
La modifica concernente le rendite LAINF non comporta alcuna necessità di coordinamento materiale con le prestazioni per i superstiti e con quelle d'invalidità prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. Per contro, la nuova e assai più precisa formulazione della delega di competenze al Consiglio federale richiede un adeguamento della disposizione d'ordinanza. A livello di contenuto, si riprende in ampia misura la rego- lamentazione attuale, apportando al contempo ragionevoli precisazioni e modifiche volte a migliorare la leg- gibilità. Rubrica Si precisa che questa disposizione concerne solo la riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del rag- giungimento dell'età ordinaria di pensionamento e le prestazioni per i superstiti. Per quanto riguarda le rendi- te d'invalidità dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, la revisione della LAINF giustifica l'introduzione di un articolo a sé stante. Capoversi 1 e 2 Il contenuto della disposizione del capoverso 1 vigente è direttamente ripreso nella legge, nella nuova ver- sione dell'articolo 34a LPP.La riformulazione dei capoversi 1 e 2 dell'articolo 24 OPP 2 riprende il disciplina- mento materiale dell'attuale capoverso 2. Questa nuova struttura è volta a migliorare la leggibilità. Nel quadro della presente modifica, viene chiarito esplicitamente che possono essere computate anche le in- dennità giornaliere di assicurazioni obbligatorie e quelle di assicurazioni facoltative, ma in quest'ultimo caso
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solo se il datore di lavoro le finanzia almeno per metà. Le assicurazioni finanziate integralmente o prevalen- temente dall'assicurato non devono infatti determinare una riduzione delle prestazioni LPP. La lettera a del nuovo capoverso 2 (che definisce le prestazioni non computabili) menziona esplicitamente anche le indenni- tà in capitale e i contributi per l'assistenza. Capoverso 2bis Il vigente capoverso 2bis è abrogato e sostituito da una disposizione del nuovo articolo 24a coordinata con la revisione della LAINF. Capoversi 3–5 Questi capoversi non subiscono modifiche materiali. Come in altri punti della presente modifica sono però apportate alcune precisazioni terminologiche. Capoverso 6 Questo capoverso codifica la prassi finora definita dalla giurisprudenza.
Articolo 24a Riduzione delle prestazioni d'invalidità dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento
Capoverso 1 Questo capoverso definisce i casi di riduzione delle rendite d'invalidità LPP dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento da parte dell'assicurato. Per la maggior parte delle rendite d'invalidità una tale riduzione è superflua: la rendita d'invalidità secondo la LPP è calcolata in modo tale che al raggiungimento dell'età di pensionamento essa non supera quella di vecchiaia LPP prevista per una persona in condizioni analoghe che, a parità di salario assicurato, ha continuato a lavorare fino all'età di pensionamento. Nemmeno le prestazioni concesse nel quadro del 1° pilastro dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pen- sionamento (passaggio da una rendita AI a una di vecchiaia dell'AVS) sono più elevate di quelle previste per una persona non invalida in condizioni analoghe che ha lavorato fino all'età di pensionamento. Di conse- guenza, per le persone che beneficiano esclusivamente di una rendita del 1° pilastro e di una rendita d'inva- lidità secondo la LPP, al raggiungimento dell'età di pensionamento non sussiste alcuna necessità di una riduzione volta a equiparare la loro situazione a quella dei beneficiari di una rendita di vecchiaia senza inva- lidità precedente. Se nell'AVS le rendite per figli, lo splitting e gli accrediti per compiti educativi possono de- terminare un aumento della rendita, questi elementi non risultano da un'eventuale invalidità e l'aumento di rendita che ne deriva è uguale per tutti i beneficiari. Lo stesso vale per un eventuale reddito dell'attività lucra- tiva conseguito dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento: anche un beneficiario di una rendita di vecchiaia potrebbe conseguirlo, parallelamente alla riscossione della sua rendita. Non sussiste pertanto al- cun motivo per cui dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento le prestazioni LPP debbano essere ridotte a causa di un loro concorso con prestazioni AVS. Per contro, se in caso d'invalidità alle prestazioni del 1° e del 2° pilastro se ne aggiungono altre, come ad esempio prestazioni in virtù della LAINF o della LAM oppure eventuali prestazioni estere analoghe, è possi- bile che dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento la somma di queste prestazioni superi l'importo della rendita di vecchiaia (comprese le rendite per figli) che percepirebbe una persona non invalida in condi- zioni analoghe. In questi casi è necessaria una regolamentazione in materia di riduzione delle prestazioni sia al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento che successivamente. Capoverso 2 Il coordinamento tra le prestazioni LPP e quelle in virtù della LAINF non deve né compensare né aumentare la riduzione della rendita dell'assicurazione contro gli infortuni o della rendita dell'assicurazione militare al raggiungimento dell'età di pensionamento e nemmeno la riduzione di eventuali prestazioni estere analoghe. Nel caso delle rendite d'invalidità LPP, queste condizioni sono soddisfatte se per principio dopo il raggiungi- mento dell'età di pensionamento l'istituto di previdenza continua a versare a un assicurato lo stesso importo versatogli in precedenza, conformemente al calcolo iniziale del sovrindennizzo. Gli istituti di previdenza non devono dunque procedere a nuovi onerosi calcoli nemmeno per la maggior parte delle rendite d'invalidità
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LPP che concorrono con rendite dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare oppure con prestazioni estere analoghe. Il secondo periodo di questo capoverso precisa quali riduzioni delle presta- zioni attuate al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento non vanno compensate conformemente all'articolo 34a capoverso 4 LPP previsto nel quadro della revisione della LAINF. Per due gruppi relativamente piccoli di assicurati è necessario un correttivo per evitare che il loro trattamento risulti più sfavorevole rispetto agli altri (cfr. cpv. 3 e 4). Capoverso 3 Questo capoverso tiene conto della situazione delle persone per le quali le prestazioni del 1° pilastro sono in gran parte determinate da elementi di calcolo indipendenti dal loro reddito dell'attività lucrativa, ovvero ac- crediti per compiti educativi e per compiti assistenziali e splitting. Gli effetti di questi elementi, introdotti nel quadro della 10a revisione dell'AVS per motivi di politica sociale, non devono essere neutralizzati dal "coor- dinamento" con il 2° pilastro. Pertanto, al raggiungimento dell'età di pensionamento la somma tra la rendita LAINF (o la rendita LAM o una rendita estera analoga) e la rendita d'invalidità LPP ridotta (incluse le rendite per figli) deve corrispondere almeno all'importo della rendita d'invalidità LPP non ridotta (incluse le rendite per figli). Capoverso 4 Se le prestazioni del 1° pilastro subiscono modifiche dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensiona- mento, ad esempio perché viene meno il diritto a una rendita per figli, in linea di massima l'assicurazione contro gli infortuni ricalcola la sua rendita (cfr. art. 20 cpv. 2 LAINF). In questi casi, gli istituti di previdenza non devono dunque procedere a nuovi calcoli. Essi sono tenuti ad aumentare la quota della rendita LPP ver- sata solo se l'assicurazione contro gli infortuni non compensa integralmente una riduzione delle prestazioni AVS in quanto è stato raggiunto l'importo massimo di cui all'articolo 20 capoverso 1 LAINF. Questo aumento corrisponde alla riduzione della somma delle prestazioni secondo la LAVS e quelle secondo la LAINF (o la LAM) o le prestazioni estere analoghe. Ovviamente, anche nell'applicare questo articolo l'istituto di previden- za non deve versare prestazioni superiori all'importo non ridotto delle rendite d'invalidità e di quelle per figli secondo la LPP. Quanto illustrato per l'assicurazione contro gli infortuni vale anche per l'assicurazione milita- re, se è raggiunto l'importo massimo di cui all'articolo 40 capoverso 2 LAM e quindi le prestazioni AVS non sono compensate integralmente. Capoverso 5 Anche dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento l'assicurato rimane tenuto a fornire all'isti- tuto di previdenza le informazioni necessarie per il coordinamento delle prestazioni.
Ripercussioni della soluzione proposta sulle prestazioni regolamentari
L'OPP 2 è un'ordinanza relativa alla LPP e, di conseguenza, per principio disciplina solo la previdenza pro- fessionale obbligatoria. Nel caso delle rendite d'invalidità, però, nei loro regolamenti numerosi istituti di pre- videnza definiscono le loro prestazioni diversamente dalla LPP. In particolare, molti regolamenti prevedono un sistema che consente all'assicurato di ricevere una rendita d'invalidità temporanea fino al raggiungimento dell'età di pensionamento e, parallelamente, di continuare ad alimentare un avere di vecchiaia (nel regime sovraobbligatorio), senza versare contributi, beneficiando dei corrispondenti accrediti di vecchiaia e interessi. Al raggiungimento dell'età di pensionamento si procede a un nuovo calcolo della rendita: l'avere accumulato è convertito in rendita applicando l'aliquota di conversione regolamentare, come per una "normale" rendita di vecchiaia. Trattandosi di una soluzione che deroga al sistema legale, il regolamento deve anche disciplinare l'eventualità del sovrindennizzo. Indirettamente, la pertinente disposizione dell'OPP 2 ha però ripercussioni importanti anche per questi istituti di previdenza, in quanto fissa il livello minimo delle prestazioni cui gli assi- curati hanno diritto: i loro regolamenti devono pertanto garantire prestazioni almeno equivalenti.
2. Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI; RS 832.30)
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Sostituzione di un termine Concerne solo li testo tedesco.
Articolo 1 Principio
Capoverso 1 La nuova definizione del campo d’applicazione all’articolo 81 capoverso 1 LAINF deve essere ripresa nell’ordinanza.
Articolo 92 Destinazione del premio supplementare
Capoverso 1 Sebbene nel titolo dell’articolo 92 figuri il termine «destinazione» del premio supplementare, l’articolo non disciplina tale aspetto. È dunque necessario precisare che la destinazione dei premi supplementari deve basarsi sulle decisioni della commissione di coordinamento, unica autorità cui compete la facoltà di decidere in merito ai premi supplementari amministrati dalla Suva.
Capoverso 2 La nuova disposizione, secondo la quale la Suva amministra i premi supplementari su incarico della com- missione di coordinamento, intende spiegare che la Suva assume una funzione esclusivamente fiduciaria. Rispetto al testo vigente, in conformità all’articolo 87 capoverso 2 LAINF, non è precisato chi ogni anno deve sottoporre per approvazione al Consiglio federale la contabilità separata tenuta dalla Suva e corredata di rapporto. Si vuole cosi creare la possibilità di definire per contratto se la Suva debba prima presentare i conti alla commissione di coordinamento, la quale sottopone per approvazione al Consiglio federale la contabilità separata che ha convalidato, oppure se i conti continuano a essere presentati al Consiglio federale diretta- mente dalla Suva. Conformemente alla prassi seguita negli ultimi anni, il rapporto e la contabilità separata devono essere pre- sentati al Consiglio federale per la fine del mese di giugno.
Capoverso 3 I dettagli dell’amministrazione fiduciaria dei premi supplementari da parte della Suva devono essere discipli- nati in un contratto stipulato tra la Suva stessa e la commissione di coordinamento.
3. Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM; RS 833.11)
Articolo 9a e articoli 13 – 13c Principi delle cure, tariffe e prezzi, calcolo dei costi e registrazioni delle prestazioni, rimunerazione delle prestazioni ambulatoriali e delle prestazioni ospedaliere
Analogamente alla OAINF, anche nella OAM sono disciplinati i principi delle cure e dichiarati applicabili per analogia i principi per determinare le tariffe di cui agli articoli 43 e 49 LAMal. È inoltre stabilito che le strutture tariffali unitarie a livello nazionale, ad esempio TARMED nel settore ambulatoriale e SwissDRG nel settore ospedaliero, devono essere rilevanti per i contratti con il personale sanitario e gli stabilimenti destinati alle cure stazionarie. In proposito si rimanda ai commenti all’articolo 67 e agli articoli 70 – 70c OAINF.
Articolo 11 Ospedali, stabilimenti di cura e di ricovero nonché centri d’accertamento medico
Dal momento che l’articolo 22 LAM è stato modificato, all’articolo 11 OAM deve essere modificato il rimando alla legge.
Articolo 14 Coordinamento delle tariffe
Capoverso 1
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Il testo attuale stabilisce che le tariffe di cui all’articolo 26 della legge devono essere determinate secondo i principi applicabili anche agli altri rami delle assicurazioni sociali. Il Dipartimento può emanare direttive. Con le nuove disposizioni degli articoli 13 – 13c OAM questa esigenza è soddisfatta poiché i principi tariffali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie sono dichiarati applicabili per analogia. In considerazione di queste circostanze, il capoverso 1 può essere abrogato.
Articolo 16 Guadagno assicurato in caso d’indennità giornaliera
Capoverso 4 L’indennità giornaliera dell’assicurazione militare è calcolata in base al guadagno assicurato. Al capoverso 4 è precisato che le indennità supplementari e gli assegni possono essere considerati. Vi sono esplicitamente menzionati gli assegni familiari e per i figli. D’altro canto, conformemente alla legge federale sugli assegni familiari (LAFam; RS 836.2), l’assicurato ha diritto ad assegni familiari interi che gli vengono versati nel mese corrente e nei tre mesi successivi anche in caso di totale impedimento al lavoro. In seguito il diritto prosegue, a condizione che l’assicurato percepisca un salario soggetto all’AVS, cosa che avviene con la riscossione dell’indennità giornaliera dell’assicurazione militare. Per evitare un sovraindennizzo dovuto alla somma degli assegni familiari e per i figli considerati nel guada- gno assicurato da un lato e al pagamento integrale basato sulla LAFam dall’altro, l’articolo 16 capoverso 4 deve essere modificato in modo che gli assegni familiari e per i figli non siano considerati nel guadagno assi- curato. Questa modifica comporta uno sgravio di circa 200 000 franchi l’anno per l’assicurazione militare.
Articolo 20 Contributi alle assicurazioni sociali per gli indipendenti e le persone senza attività lucra- tiva
Capoverso 1 L'attuale articolo 20 capoverso 1 OAM stabilisce che dall’indennità giornaliera, versata a un indipendente o a una persona che non esercita un’attività lucrativa, devono essere dedotti i contributi dovuti alle assicurazioni sociali al tasso valevole per i salariati. Tuttavia, secondo l’articolo 29 capoverso 3bis LAM, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, i contributi sono interamente a carico dell’assicurazione militare se corrisponde un’indennità giornaliera. Per rispondere alla volontà del legislatore, l’articolo 20 capoverso 1 OAM deve es- sere modificato in modo tale che l’assicurazione militare versi, oltre all’indennità giornaliera, anche i contribu- ti alle assicurazioni sociali prelevati sull’indennità (quota del datore di lavoro e quota del lavoratore), ad eccezione dei contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione. Nella prassi l’assicurazione militare si attiene già oggi alla disposizione dell’articolo 29 capoverso 3bis LAM, di conseguenza la modifica dell’articolo 20 capoverso 1 OAM ha solo una valenza formale.
Articolo 31 Coordinamento con l’assicurazione contro gli infortuni
Capoverso 1 Il rimando all’articolo 76 LAM menzionato al capoverso 1 deve essere modificato perché la disposizione di legge non è più articolata in paragrafi.
Articolo 33 Patrocinio gratuito nella procedura amministrativa
Capoverso 4 L’articolo 33 capoverso 4 OAM stabilisce che è esclusa una restituzione da parte dell’assicurato delle spese relative di patrocinio gratuito cui avrebbe diritto. Questa disposizione si basa sul vecchio articolo 91 LAM, abrogato con l’entrata in vigore della legge federa- le sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). Da allora la procedura in ma- teria di diritto delle assicurazioni sociali è disciplinata dalla LPGA, che tuttavia non contiene disposizioni sul rimborso delle spese relative al patrocinio gratuito. Ma per le procedure che non sono fissate in modo esau- stivo l’articolo 55 capoverso 1 LPGA rimanda alla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). L’articolo 65 capoverso 4 PA sancisce che la parte, ove cessi d’essere nel bisogno, deve rimbor- sare l’onorario e le spese d’avvocato all’ente o all’istituto autonomo che li ha pagati. Dal momento che la
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LAM non contiene disposizioni che deroghino alla LPGA o alla PA o attribuiscano al Consiglio federale la competenza di prevedere una diversa regolamentazione, va rilevato che l’articolo 33 capoverso 4 OAM è contrario alla legge e quindi deve essere abrogato. Su questo punto il diritto dell’assicurazione militare viene pertanto armonizzato con il diritto procedurale, così come applicato dalle altre assicurazioni sociali, dai Tri- bunali cantonali delle assicurazioni sociali (art. 60 cpv. 2 LPGA), dal Tribunale amministrativo federale (art.
37 LTAF; RS 173.32) e dal Tribunale federale (art. 64 cpv. 4 LTF; RS 173.110).
4. Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (OADI; RS 837.02)
Articolo 36
Capoverso 1 Dopo l’abolizione dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni per i disoccupati (AINF D) di cui al ca- poverso 1, visto che tutte le sue disposizioni che non sono state riprese nella LAINF saranno trasposte nella OAINF, deve essere modificato il rimando con indicazione della legislazione sull’assicurazione contro gli in- fortuni.
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