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Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas (Ordinanza sugli apparecchi a gas)

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR

Segreteria di Stato dell’economia SECO Condizioni di lavoro Sicurezza dei prodotti

Commento relativo all’ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas (Ordinanza sugli apparecchi a gas, OAppG)

1. Situazione iniziale

A vent’anni dall’introduzione del cosiddetto “New Approach”, un concetto che ha contribuito in modo decisivo alla realizzazione della libera circolazione delle merci nel mercato interno europeo, è stata constatata la necessità di migliorarne l’attuazione. In effetti, il contesto normativo è diventato sempre più complesso e spesso un prodotto è contemporaneamente soggetto a diverse normative. Se poi tali normative non sono uniformi, diventa sempre più difficile per gli operatori economici e le autorità applicarle in modo corretto. Per ovviare a queste lacune orizzontali, il 1° gennaio 2010 è entrato in vigore nell’UE il nuovo quadro legislativo per la commercializzazione dei prodotti (il cosiddetto “New Legislative Framework”, NLF)1, il cui scopo è rendere più efficaci le prescrizioni europee relative alla sicurezza dei prodotti e rafforzare i meccanismi per la loro attuazione nonché conseguire una maggiore coerenza nei diversi settori economici.

L’NLF stabilisce i requisiti di base per l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato favorendo inoltre una legislazione uniforme (p.es. definizioni armonizzate) e condizioni concorrenziali paritarie fra gli operatori economici (diritti e obblighi uniformi). L’intera legislazione europea sui prodotti va adeguata al nuovo quadro giuridico. Nell’ambito del cosiddetto “Alignment Package“2 sono già state riviste e attuate entro il termine prestabilito del 20 aprile 2016 otto direttive europee.

Nell’ottica di tale sviluppo, l’UE ha provveduto alla revisione, alla modernizzazione e all’adeguamento all’NLF delle direttive esistenti in materia di “sicurezza dei dispositivi di protezione individuale” e di “sicurezza degli apparecchi a gas” nonché alla sostituzione di queste due direttive con due regolamenti (UE).

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. Direttiva 2014/28/UE (esplosivi), 2014/29/UE (recipienti semplici a pressione), 2014/30/UE (compatibilità elettromagnetica), 2014/31/UE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 2014/32/UE (strumenti di misura), 2014/33/UE (ascensori), 2014/34/UE (apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva), 2014/35/UE (materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione).

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Sia le direttive dell’“Alignment Package” sia il regolamento (UE) sui DPI e il regolamento (UE) sugli apparecchi a gas non hanno subìto una revisione sostanziale. Gli adeguamenti riguardano le definizioni, gli obblighi degli operatori economici, i requisiti per gli organismi di valutazione della conformità e i principi della sorveglianza del mercato.

L’NLF introduce definizioni legali uniformi per i concetti fondamentali che fino ad oggi, nel quadro del “New Approach”, venivano definiti in maniera diversa nelle singole direttive settoriali europee. In tutto il mercato interno dell’UE vengono ora utilizzati termini praticamente identici.

Anche gli obblighi degli operatori economici vengono ridefiniti. Nell’immissione sul mercato e nella messa a disposizione sul mercato dei loro prodotti, gli operatori economici devono agire con responsabilità e nel pieno rispetto dei requisiti normativi vigenti. L’UE presuppone il principio della responsabilità graduata che stabilisce una ripartizione chiara e proporzionale dei diritti e degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nel processo di fornitura e distribuzione.

I nuovi requisiti per gli organismi di valutazione della conformità stabiliti dall’NLF assicurano inoltre un livello qualitativo uniforme nell’esecuzione della valutazione della conformità.

Infine, l’NLF definisce i requisiti di base a livello orizzontale nell’ambito della sorveglianza del mercato per gli Stati membri e le autorità nazionali che, come avvenuto fino ad oggi, continuano a disporre delle autorizzazioni e dei mezzi necessari per ritirare dal mercato o distruggere i prodotti non conformi o pericolosi. Queste misure di protezione, come le prescrizioni sui controlli dei prodotti provenienti da Paesi terzi, trovano ora il loro fondamento giuridico nell’NLF che prevede inoltre l’introduzione di nuovi mezzi di comunicazione per la collaborazione fra le autorità nazionali e fra tali autorità e la Commissione europea.

2. Conseguenze per la Svizzera

Secondo la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51), il legislatore deve elaborare prescrizioni tecniche in modo da renderle compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera (art. 4 cpv. 2), e il Consiglio federale può concludere accordi internazionali con l’intento di ridurre o rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio (art. 14 LOTC). L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement, MRA, RS 0.946.526.81) copre venti settori di prodotti le cui disposizioni normative e amministrative svizzere e dell’UE sono considerate equivalenti. Per la commercializzazione sul mercato svizzero e su quello dell’UE, i prodotti rientranti nel campo d’applicazione dell’MRA vengono sottoposti a un’unica valutazione della conformità (verifica, certificazione, ispezione) svolta da un organismo di valutazione della conformità riconosciuto ai sensi dell’Accordo.

Il regolamento (UE) sugli apparecchi a gas e il regolamento (UE) sui DPI rientrano nel campo d’applicazione dell’MRA. Per garantire l’equivalenza tra la legislazione europea e quella svizzera anche dopo il 21 aprile 2018, le corrispondenti ordinanze devono essere

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emanate tempestivamente e i capitoli dell’MRA interessati devono essere rivisti tramite una decisione del Comitato misto. Prima di applicare il regolamento (UE) dovranno essere rinotificati presso la Commissione europea tutti gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti nel quadro dell’MRA.

3. Ordinanze interessate

L’adeguamento riguarda le seguenti tre ordinanze settoriali:

Ordinanza Regolamento Capitolo MRA Ufficio competente

Ordinanza sulla sicurezza dei Regolamento (UE) 5, Apparecchi a SECO/ABPS prodotti (RS 930.111) n. 426/2016 gas e caldaie

Ordinanza sulla sicurezza dei Regolamento (UE) 2, Dispositivi di SECO/ABPS prodotti (RS 930.111) n. 425/2016 protezione individuale Regolamento (UE) Ordinanza sugli impianti a 19, Impianti a fune UFT fune adibiti al trasporto di n. 424/2016 persone (RS 743.011)

Il presente documento tratta l’emanazione dell’ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas per la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) n. 426/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE dal diritto svizzero.

4. Rapporto tra le disposizioni legali svizzere e la regolamentazione dell’UE

Le disposizioni concernenti gli apparecchi a gas sono attualmente contenute nell’articolo 1 lettera c, nella sezione 4 e negli allegati 1-3 dell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro, RS 930.11). Per gli apparecchi a gas viene ora creata un’ordinanza specifica. Tale ordinanza sugli apparecchi a gas traspone la regolamentazione dell’UE ad eccezione della marcatura CE. L’emanazione dell’ordinanza svizzera sugli apparecchi a gas è in sintonia con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con il MRA.

5. Basi giuridiche

L’ordinanza sugli apparecchi a gas si basa sull’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11). Ulteriori basi sono la legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20), la legge federale del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RS 734.00) e la legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51).

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Poiché si tratta di una nuova creazione, l’ordinanza sugli apparecchi a gas avrà una propria numerazione alla Raccolata sistematica. L’ordinanza sugli apparecchi a gas sarà registrata con il numero RS 930.116.

6. Data dell’entrata in vigore

Analogamente a quanto disposto dall’articolo 46 del regolamento (UE) n. 426/2016 sugli apparecchi a gas, la Svizzera prevede l’entrata in vigore dell’ordinanza sugli apparecchi a gas per il 21 aprile 2018.

7. Commento alle singole disposizioni dell’ordinanza sugli apparecchi a gas

Premesse: L’ordinanza sugli apparecchi a gas si basa sul metodo dei rimandi3 già applicato – e accettato dalle cerchie interessate – in occasione della trasposizione della direttiva UE relativa alle macchine, della direttiva sugli ascensori, della direttiva sulle attrezzature a pressione e della direttiva sui recipienti semplici a pressione. Le novità riguardano, oltre alla struttura dell’ordinanza, le definizioni, gli obblighi degli operatori economici e i requisiti per gli organismi di valutazione della conformità.

Il diritto svizzero non può prescrivere il requisito della marcatura CE, poiché questo simbolo appartiene all’UE. La Svizzera, comunque, ammette la marcatura CE se apposta in maniera conforme al diritto UE, pur non prevedendola nella propria legislazione. In questo caso si parla di riserva nei confronti della marcatura CE (cfr. commenti relativi all’articolo 3 capoverso 2).

Le disposizioni concernenti gli organismi di valutazione della conformità sono contenute nell’ordinanza sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e di omologazione (ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione, OAccD, RS 946.512) e nell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di conformità (MRA, RS 0.946.526.81). Nel diritto svizzero il capitolo relativo alla sorveglianza del mercato è coperto dalle disposizioni sulla sorveglianza del mercato della LSPro e dell’OSPro.

L’esecuzione dell’ordinanza sugli apparecchi a gas è retta dall’ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) del 18 giugno 2010 concernente l’esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (RS 930.111.5). Conformemente alla lettera b numero 1-3 dell’allegato all’articolo 3, gli organi competenti per il controllo degli apparecchi a gas sono la Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) e l’Associazione Svizzera per la Tecnica della Saldatura (ASS).

Solo rimandi statici.

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Articolo 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizione e diritto applicabile

Il capoverso 1 descrive le modalità di immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato degli apparecchi a gas e degli accessori per apparecchi a gas come oggetto della regolamentazione dell’ordinanza sugli apparecchi a gas.

Poiché in base all’obbligo di equivalenza derivante dall’MRA la presente ordinanza ha come scopo la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas, questa relazione viene riportata nell’articolo 1 capoverso 1 con un rimando al suddetto regolamento. Non si tratta tuttavia di rinviare in modo globale al regolamento (UE) sugli apparecchi a gas, ma piuttosto di evidenziare che l’ordinanza sugli apparecchi a gas deve essere interpretata nell’ottica del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

Con il rimando del capoverso 2 al regolamento (UE) sugli apparecchi a gas si definisce il campo d’applicazione dell’ordinanza sugli apparecchi a gas affinché corrisponda a quello del regolamento (UE). Poiché il campo d’applicazione del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas viene definito anche da rimandi ad altre direttive, le ordinanze corrispondenti sono riportate nella tabella al punto 2 dell’allegato.

Il capoverso 3 rimanda alle definizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas, con la riserva che alcune definizioni riportate nell’allegato all’ordinanza sugli apparecchi a gas sono formulate diversamente. Le differenze sono indicate nella tabella di concordanza fra le definizioni UE e le rispettive definizioni svizzere figurante al numero 1 dell’allegato all’ordinanza sugli apparecchi a gas. Con il rimando al regolamento (UE) sugli apparecchi a gas nel capoverso 3 si riprendono le definizioni “immissione sul mercato”, “messa a disposizione sul mercato” per gli apparecchi a gas e gli accessori per apparecchi a gas e “messa in servizio” per gli apparecchi a gas. Ne risulta una certa discrepanza rispetto alla definizione “immissione in commercio” prevista dalla LSPro e dall’OSPro, di cui si è tenuto conto. La definizione “immissione di commercio” contenuta nella LSPro e nell’OSPro è più ampia rispetto alla definizione “immissione sul mercato” del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas, poiché comprende sia la “messa a disposizione sul mercato” sia “l’immissione sul mercato” previste dal regolamento (UE) sugli apparecchi a gas. La revisione della LSPro e dell’OSPro consentirà di armonizzare queste definizioni.

Conformemente al capoverso 5, l’ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro) trova applicazione in modo sussidiario se l’ordinanza sugli apparecchi a gas e i rimandi al regolamento (UE) e ai suoi allegati in essa contenuti non prevedono disposizioni particolari concernenti gli apparecchi a gas e gli accessori per apparecchi a gas.

Articolo 2 Condizioni per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio

Questo articolo definisce le condizioni per l’immissione sul mercato degli apparecchi a gas e degli accessori per apparecchi a gas. Poiché alla lettera a capoversi 1 e 2 riprende le istruzioni generali dell’articolo 3 capoverso 1 LSPro, l’ordinanza sugli apparecchi a gas tiene conto del campo d’applicazione della LSPro. Conformemente all’articolo 39 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas, l’articolo 2 definisce in senso più ampio, rispetto al passato, i beni giuridici da tutelare poiché comprendono sia gli esseri umani sia gli animali domestici

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oltre ai beni. Il termine “persone” che figura nel regolamento (UE) sui sugli apparecchi a gas è sostituito dal termine “esseri umani”. Il campo d’applicazione del termine nel regolamento (UE) sugli apparecchi a gas non cambia. Con il termine di “esseri umani” si esclude un’estensione del campo d’applicazione alle persone giuridiche.

L’articolo 2 capoverso 1 lettera b e l’articolo 2 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza sugli apparecchi a gas rimandano ai requisiti essenziali di cui all’articolo 5 e all’allegato I del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

Articolo 3 Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione

Questo articolo disciplina la procedura di valutazione della conformità e gli organismi di valutazione della conformità degli apparecchi a gas.

Per i principi riguardanti le procedure di valutazione della conformità degli apparecchi a gas e degli accessori per apparecchi a gas, l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza sugli apparecchi a gas rimanda alle corrispondenti norme del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

L’articolo 17 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas contiene regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE nonché di altre indicazioni. In linea di principio, questo articolo può essere applicato, salvo la parte riguardante la marcatura CE esclusa dalla riserva formulata all’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza sugli apparecchi a gas.

Il capoverso 3 stabilisce i requisiti relativi all’apposizione di scritte per gli apparecchi a gas e gli accessori per apparecchi a gas.

Nei capoversi 4 e 5, per motivi di leggibilità, si rimanda agli articoli dell’OAccD che definiscono le condizioni e la procedura per la designazione di un organismo di valutazione della conformità come organismo designato nonché i requisiti per le autorità di designazione.

Articolo 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici

Ora gli obblighi degli operatori economici sono disciplinati in maniera dettagliata. Pertanto si rimanda agli articoli del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas che stabiliscono gli obblighi dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori e che definiscono i casi in cui i distributori e gli importatori possono essere considerati come “quasi-fabbricanti” nonché i doveri concernenti l’identificazione degli operatori economici.

Articolo 5 Definizione delle norme tecniche

L’articolo 5 dell’ordinanza sugli apparecchi a gas rimanda all’articolo 6 LSPro, nel quale si descrive la presunzione di conformità alle norme. Se, per determinati aspetti di un prodotto, il fabbricante applica una norma tecnica secondo l’articolo 6 LSPro, egli ha solo l’obbligo di dimostrare l’applicazione della norma. In questo caso, la presunzione di conformità del prodotto si riferisce all’ambito coperto dalla norma. Ne consegue che, in occasione di un controllo, è l’autorità di sorveglianza del mercato a dover fornire la prova contraria. Il presente articolo stabilisce esplicitamente che la SECO è responsabile della designazione delle relative norme.

Articolo 6 Sorveglianza del mercato

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Gli articoli 36 e seguenti del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas stabiliscono i criteri per il controllo degli apparecchi a gas e degli accessori per apparecchi a gas da parte degli Stati membri dell’UE. Grazie agli articoli 19-29 OSPro, la Svizzera dispone già di un efficace sistema di sorveglianza del mercato nell’ambito della sicurezza dei prodotti.

Articolo 7 Modifica di altri atti normativi

Con l’entrata in vigore della nuova ordinanza sugli apparecchi a gas, l’articolo 1 lettera c, la sezione 4 e gli allegati 1-3 OSPro sono abrogati. Queste disposizioni riguardano non solo gli apparecchi a gas, ma anche i dispositivi di protezione individuale. Dal punto di vista giuridico non è lecito abrogare nell’ordinanza sui DPI (ODPI, RS 930.115) le stesse disposizioni per analogia all’ordinanza sugli apparecchi a gas. Di conseguenza sono abrogati l’articolo 1 lettera c, la Sezione 4 e gli allegati da 1 a 3 OSPro nell’articolo 7 dell’ordinanza svizzera sugli apparecchi a gas; nell’ordinanza svizzera sui DPI si rinuncia a una disposizione sull’abrogazione e modifica del diritto anteriore.

Articolo 8 Disposizioni transitorie

Gli apparecchi a gas e gli accessori per apparecchi a gas immessi sul mercato entro il 21 aprile 2018 secondo il diritto anteriore, possono essere messi a disposizione sul mercato anche il 21 aprile 2018 e dopo. Inoltre, questi apparecchi a gas possono essere messi in servizio dopo tale data.

Articolo 9 Entrata in vigore

La nuova ordinanza sugli apparecchi a gas entra in vigore il 21 aprile 2018 e pertanto contemporaneamente al regolamento (UE) sugli apparecchi a gas applicabile negli Stati membri dell’UE. La pubblicazione tempestiva garantisce alle cerchie interessate il tempo necessario per adeguarsi alla nuova ordinanza.

Allegato

Cfr. articolo 1

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