Revisione dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV, RS 784.401), dell'ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC, RS 784.102.1), dell'ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST, RS 784.106) e delle Direttive sulle frequenze per la radiodiffusione (FF 2011 491).
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM
Febbraio 2017 (procedura di consultazione)
Revisione parziale dell’ordinanza sulla radio- televisione (ORTV)
Rapporto esplicativo
1 Introduzione: una revisione nel segno della digitalizzazione
La revisione parziale dell’ORTV si situa nel contesto della digitalizzazione. Nell’universo televisivo questo fenomeno è da tempo una realtà: in Svizzera il passaggio dalla televisione analogica al digitale terrestre è terminato già a febbraio 2009. Ora è giunto il turno della radio. La digitalizzazione ha am- pliato considerevolmente il ventaglio delle possibilità di diffusione, consentendo in larga misura di porre rimedio alla penuria di capacità di trasmissione. Ha spianato la strada a nuove forme di intera- zione tra emittenti e consumatori, modificando radicalmente e in breve tempo la nostra fruizione dei media.
In virtù della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), il Consiglio federale è incaricato di fornire impulsi al paesaggio radiotelevisivo. A tal fine, ad esempio, verifica pe- riodicamente, ma al più tardi ogni dieci anni, il numero e l’estensione delle zone di copertura in cui le concessioni con partecipazione al canone possono essere rilasciate (art. 39 cpv. 4 LRTV). L’attuale definizione delle zone di copertura locali e regionali risale al 20071; è dunque indubbiamente necessa- ria una revisione dettagliata.
Sono due le questioni che lo sviluppo tecnologico pone al centro degli attuali dibattiti sulla regolamen- tazione:
In che ambito si giustifica oggi l’utilizzo della concessione quale strumento di regolamentazione? Come creare condizioni quadro ottimali per il passaggio della radio dalla diffusione analogica a quella digitale terrestre? Il Consiglio federale intende dare una risposta a tali domande allo scopo di offrire a un paesaggio della radiodiffusione sempre più diversificato delle condizioni al passo con i tempi che consentano di gestire in maniera quanto più autonoma le relative attività.
1.1 Prassi in materia di concessioni e zone di copertura
Il concetto di zona di copertura è strettamente legato alla concessione. Definisce la zona in cui un’emittente titolare di una concessione è tenuta ad adempiere un mandato di prestazioni in materia di
Le zone di copertura delle emittenti radiotelevisive locali/regionali titolari di una concessione sono definite negli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401) e sono entrate in vigore il 1°agosto 2007 (cfr. RU 2007 3555).
programmi e nella quale, come contropartita, ha diritto di diffondere il proprio programma (diritto d’ac- cesso). In alcuni casi la concessione dà diritto a una quota dei proventi del canone di ricezione o del canone radiotelevisivo (cfr. l’art. 38 cpv. 1 e 2 nonché l’art. 43 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LRTV).
I classici argomenti a favore dell’impiego della concessione quale strumento di regolamentazione si rifanno in particolare ad aspetti tecnici (gestione del limitato spettro delle frequenze2) e all’ampio im- patto, all’attualità e alla forza suggestiva specifici della radiodiffusione, soprattutto della televisione3. La digitalizzazione ha largamente relativizzato l’argomentazione della scarsità di canali di diffusione. Al contempo la popolazione, prime fra tutti le fasce più giovani, ha imparato a considerare con occhio consapevole e critico le numerose fonti d’informazione e di comunicazione digitali. Questi sviluppi mo- strano che, sotto la spinta della digitalizzazione, i motivi «storici» per il rilascio di concessioni alle emit- tenti radiotelevisive hanno perso in parte la propria ragion d’essere.
Un’ulteriore ragione per il rilascio di concessioni risiede nell’importanza dei media elettronici per la cul- tura di una società e la formazione della volontà politica all’interno di una democrazia4. Inizialmente il rilascio di concessioni di radiocomunicazione locali con i relativi mandati di prestazioni in materia di programmi era finalizzato a garantire in tutta la Svizzera offerte editoriali radiofoniche e televisive com- plementari all’offerta della SSR. Le analisi dei programmi, effettuate e pubblicate da molti anni da isti- tuti universitari e imprese specializzate su incarico dell’UFCOM, attestano che oggi negli agglomerati urbani le radio locali commerciali offrono programmi prevalentemente composti da brevi informazioni, prestazioni di servizi (bollettini meteo, informazioni sul traffico stradale, consigli per uscite, ecc.) e in- trattenimento. Queste stazioni mirano a raggiungere un tasso di audience elevato e sono per la mag- gior parte redditizie. I loro programmi sono meno incentrati su cronache locali rilevanti sul piano infor- mativo rispetto a quanto previsto inizialmente con l’introduzione della radiodiffusione locale 5.
A differenza delle regioni periferiche e di montagna, in genere i centri urbani dispongono di un ampio ventaglio di contenuti editoriali locali e regionali, che vengono trasmessi attraverso i più svariati vettori (stampa, radio e tv, Internet, social media). Se si considera tale situazione e il fatto che attraverso i suoi programmi la SSR garantisce un’informazione di base di qualità, è ipotizzabile dispensare le ra- dio locali commerciali degli agglomerati urbani dall’obbligo di fornire prestazioni editoriali. L’assenza di oneri restrittivi di tipo redazionale consentirà a queste radio locali di strutturare i propri programmi libe- ramente in funzione delle aspettative dei propri ascoltatori. A fine 2019, una volta che le concessioni odierne saranno giunte a scadenza, tali radio saranno sollevate dall’obbligo di concessione e do- vranno semplicemente notificare i propri programmi all’UFCOM (art. 3 lett. a LRTV). La definizione delle zone di copertura di queste stazioni diventerà irrilevante, tanto più che esse potranno decidere liberamente in merito alla diffusione dei propri programmi.
Secondo il Consiglio federale le concessioni rilasciate alle emittenti, e dunque anche la definizione delle relative zone di diffusione, conservano la propria funzione quali strumenti di gestione a livello di politica dei media laddove per ragioni federalistiche e allo scopo di accrescere la pluralità delle opi- nioni sono richieste prestazioni editoriali particolari che non potrebbero essere fornite in assenza di uno specifico sostegno finanziario e infrastrutturale. Ciò interessa gli operatori di emittenti televisive regionali, le radio nelle regioni periferiche e di montagna e le radio complementari che sono titolari di
Cfr. a titolo di esempio il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 1987 a sostegno di una legge federale sulla radiotelevisione, n. 155 (FF 1987 III 593, in particolare pag. 624) Cfr. in particolare DTF 133 II 136 segg., pag. 147 seg. consid. 6.4 Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 2002 concernente la revisione totale della legge federale sulla ra- diotelevisione, n. 1.3.6.1.1 (FF 2003 1399, in particolare pag. 1443) Cfr. www.ufcom.admin.ch > Media elettronici > Ricerca mediatica/Sostegno alla formazione > Contributi e studi > Ricerca nel campo dei mass media – Contributi e studi 2014 > «Rapporto 2014 sull’analisi dei programmi delle radio private sviz- zere» e il rapporto del Consiglio federale del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici, pag. 64 segg., n. 8.2.1, consultabile alla pagina www.ufcom.admin.ch > L’UFCOM > Organizzazione > Basi legali > Affari del Consiglio federale > Rapporto del Consiglio federale sul servizio pubblico nell’ambito dei media
una concessione con mandato di prestazioni e beneficiano di una quota di partecipazione al canone. In linea di principio, le loro zone di diffusione non devono subire alcuna modifica (cfr. il n. 2.2.1 sotto).
1.2 Condizioni quadro per la migrazione digitale delle radio
Il potenziale delle tecnologie di trasmissione analogica come la diffusione OUC è ormai esaurito. Come già esposto dal Consiglio federale nella sua strategia 2006, le tecniche di trasmissione digitali sono molto più idonee a conseguire il raggiungimento degli obiettivi politico-istituzionali volti a consen- tire una comunicazione quanto più ampia possibile 6. Pertanto, il Consiglio federale promuove la migra- zione delle emittenti radiofoniche esistenti dalle OUC al DAB+. Grazie a condizioni quadro più vantag- giose intende inoltre facilitare l’accesso alla tecnologia DAB+ a nuovi fornitori di programmi.
La migrazione digitale deve essere sostenuta dal settore della radiodiffusione e tenere debitamente conto del comportamento del pubblico. Negli scorsi anni la SSR, le associazioni delle radio private commerciali e non commerciali in Svizzera e altri attori sono stati fortemente coinvolti nella fase di transizione. Il rapporto finale del gruppo di lavoro Migrazione digitale (AG DigiMig) del 1° dicem- bre 20147 contiene uno scenario messo a punto e approvato dall’intero settore. Secondo il piano di misure del GL DigiMig presentato nel rapporto, tale processo si svolgerà in due fasi:
Prima fase 2014–2019: passaggio di tutte le emittenti OUC al DAB+
Sostegno finanziario efficace della diffusione DAB+ Grandi sforzi di promozione sul mercato Collegamento delle principali gallerie stradali al DAB+ Allentamento dell’obbligo di diffusione via OUC, le frequenze OUC abbandonate ritornano all’UFCOM Nessuna messa a concorso delle frequenze OUC, zone di diffusione invariate Proroga di al massimo cinque anni per l’utilizzo delle radiofrequenze OUC in caso di diffusione simulcast
Seconda fase 2020–2024: passaggio successivo dalle OUC al DAB+
Messa fuori servizio coordinata dei principali trasmettitori OUC da parte delle emittenti private e della SSR, non è più garantita una ricezione continua delle OUC Il sostegno alle radio di montagna si limita alla diffusione DAB+ Riduzione progressiva della promozione tecnologica Messa fuori servizio coordinata dei trasmettitori OUC rimanenti entro fine 2024 al più tardi
Figura 1: Fasi della migrazione digitale, fonte: Rapporto finale GL DigiMig del 1.12.2014, pag. 5
Il Consiglio federale si allinea al piano proposto dal GL DigiMig. Constata con piacere che il settore radiofonico è disposto ad assumersi la responsabilità del processo di migrazione digitale. L’atteggia- mento manifestato dal settore rafforza la convinzione del Governo che una forma di co-regolamenta- zione flessibile offra un quadro adeguato per la riuscita del passaggio al DAB+. Nel caso in questione l’autorità fissa l’obiettivo da raggiungere, lasciando però agli attori interessati ampi margini per deter- minare le tempistiche e i mezzi per il suo raggiungimento.
Nel frattempo la maggior parte delle misure previste per la prima fase del piano di migrazione 2014–
2019 è stata attuata o perlomeno decisa:
Il Consiglio federale prepara il terreno per la radio digitale: comunicato stampa del 29 marzo 2006, https://www.bakom.ad- min.ch/bakom/it/pagina-iniziale/l-ufcom/informazioni-dell-ufcom/comunicati-stampa.msg-id-4347.html https://www.bakom.admin.ch/dam/bakom/it/dokumente/2014/12/schlussbericht_derarbeitsgruppedigitalemigration.pdf.down-
Il Consiglio federale aveva adeguato già il 1° gennaio 2015 l’allegato 1 dell’ORTV, allo scopo di alleggerire l’obbligo di diffusione via OUC8. Al contempo aveva deciso di non più assegnare le frequenze OUC resesi libere a seguito della digitalizzazione. L’entrata in vigore della LRTV sottoposta a revisione, avvenuta il 1° luglio 2016, ha gettato le basi per un sostegno finanziario duraturo al processo di migrazione digitale. Ai sensi della revisione dell’ORTV decisa il 25 maggio 2016, la Confederazione si fa carico al massimo dell’80 per cento dei costi di diffusione DAB+ dei programmi svizzeri9. A ottobre 2016 l’UFCOM ha designato un’agenzia che nel periodo 2017/2018 organizzerà una campagna informativa su vasta scala per il passaggio al DAB+. Per il finanziamento della campa- gna informativa sono stati messi a disposizione 4 milioni di franchi10. Il 14 aprile 2016 l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha comunicato che entro fine 2018 le 200 gallerie più importanti della rete stradale nazionale saranno dotate della tecnologia DAB+11. Ultimo, ma non meno importante: il settore radiofonico ha già ampiamente completato la prima tappa del passaggio al digitale, poiché dei 57 programmi della SSR e delle radio private diffusi via OUC, 51 sono già captabili anche via DAB+ (cosidd. fase simulcast, stato 15 novem- bre 2016). A questi vanno ad aggiungersi più di 60 programmi complementari e di stampo musi- cale lanciati appositamente per la tecnologia DAB+ o creati alla base come offerte online. Da un esame del fabbisogno12 svolto dall’UFCOM nella primavera del 2016 è inoltre emerso che nelle tre regioni linguistiche sussiste una domanda di coperture supplementari in standard DAB+. Il nu- mero di programmi radiofonici disponibili via DAB+ è dunque destinato ad aumentare. Questi progressi sembrano avere i propri effetti sul pubblico. Nella primavera del 2016 la quota di frui- zione della radio digitale ha raggiunto il 53 per cento, superando per la prima volta quella della radio analogica OUC; DAB+ e la radio via Internet hanno contribuito in maniera quasi equivalente a questo sviluppo (risp. 27 e 26 %)13. A metà 2016 il numero di ricevitori DAB+ domestici e per automobili ven- duti ha raggiunto quota 2,6 milioni di unità (cfr. la fig. 2 sotto).
A fronte di questa tendenza al rialzo, la tabella di marcia proposta dal GL DigiMig per il passaggio dalla tecnologia OUC al DAB+ entro e non oltre fine 2024 sembrerebbe realistica. La Norvegia com- pirà il passaggio dalle OUC al DAB+ nel corso del 2017. Dopo alcune resistenze iniziali, nei Paesi limi- trofi al nostro il DAB+ sta prendendo rapidamente piede14.
Revisione del 5 novembre 2014 del n. 3.3 dell’allegato 1 dell’ORTV, RU 2014 3849. Cfr. https://www.bakom.ad- min.ch/bakom/it/pagina-iniziale/l-ufcom/informazioni-dell-ufcom/comunicati-stampa.msg-id-55099.html Revisione del 25 maggio 2016 dell’art. 51 ORTV, RU 2016 2151. Cfr. https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-ini- ziale/l-ufcom/informazioni-dell-ufcom/comunicati-stampa.msg-id-61867.html Pubblicazione dell’UFCOM del 25.10.2016, https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/media-elettronici/tecnolo- gia/diffusione-digitale/campagna-di-promozione-per-il-dab-.html Comunicato stampa dell’USTRA del 14 aprile 2016, https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comuni- cati-stampa.msg-id-61362.html Comunicato stampa dell’UFCOM del 15 aprile 2016, https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/l-ufcom/informa- zioni-dell-ufcom/comunicati-stampa.msg-id-61374.html Comunicato stampa di MCDT SA del 25 agosto 2016, https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/media-elettro- nici/tecnologia/diffusione-digitale/fruizione-radiofonica-in-svizzera-la-radio-digitale-supera-le-ouc.html Panoramica dei Paesi: http://www.worlddab.org/country-information
Figura 2: Apparecchi di ricezione DAB+ venduti in Svizzera (fonte: MCDT SA, disponibile all’indirizzo: www.mcdt.ch/it > Media > Facts & Figures, stato: metà 2016)
Nei prossimi anni il paesaggio radiofonico svizzero attraverserà una fase di transizione. Si tratterà di accompagnare la migrazione digitale con gli attuali strumenti in materia di diritto sulla radiodiffusione e delle telecomunicazioni. Talvolta saranno necessarie soluzioni transitorie speciali, per andare tempo- raneamente incontro alle esigenze specifiche degli attori: Le concessioni rilasciate alle emittenti radiofoniche locali che continueranno ad essere soggette all’obbligo di concessione ai sensi della LRTV anche dopo il 2019 saranno prorogate di cinque anni, dunque sino a fine 2024, senza che venga indetto un concorso pubblico (cfr. l’art. 45 cpv. 1bis LRTV). Tali emittenti potranno così affrontare la migrazione digitale con una pianifica- zione sicura. Il DATEC, in qualità di autorità concedente, rilascerà le relative decisioni a tempo debito. A partire dal 2020, le emittenti radiofoniche che dopo il 2019 continueranno ad essere titolari di una concessione dovranno designare il DAB+ quale modalità di diffusione principale. Otterranno così per legge un diritto d’accesso alle piattaforme DAB+. Questa tappa avverrà conformemente all’articolo 39 capoverso 1 LRTV come indicato nel nuovo allegato 1 dell’ORTV (cfr. il n. 2.2.1 sotto). In quanto parte integrante del paesaggio radiofonico svizzero, le attuali emittenti radiofoniche OUC che a partire dal 2019 saranno esonerate dall’obbligo di concessione dovranno disporre di uno spazio duraturo e stabile sulle piattaforme DAB+. Non essendo più rilasciata loro una con- cessione, ciò sarà realizzato non più attraverso dei diritti d’accesso diretti, ma tramite l’imposi- zione di oneri agli operatori della piattaforma (titolari di una concessione di radiocomunicazione). Il momento della formulazione di questi oneri coinciderà con il rinnovo delle attuali concessioni di radiocomunicazione DAB+ o con il rilascio di nuove. A tale scopo occorrerà creare le basi neces- sarie nell’ordinanza del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radio- comunicazione (OGC; RS 784.102.1) e nelle Direttive del Consiglio federale del 22 dicem- bre 2010 concernenti l’utilizzazione di frequenze per la radio e la televisione (Direttive sulle fre- quenze per la radiodiffusione, FF 2011 491) (cfr. i n. 2.3 e 2.3).
È probabile che le attuali stazioni OUC che dal 2019 saranno esonerate dall’obbligo di conces- sione continueranno ad utilizzare le OUC per un certo lasso di tempo oltre il 2020, finché il pas- saggio dalle OUC al DAB+ sarà ultimato conformemente alla tabella di marcia coordinata dal set- tore radiofonico. Attualmente la concessione di radiocomunicazione OUC è vincolata a una con- cessione come emittente. La proroga menzionata le svincola l’una dall’altra nell’OGC (art. 62a, cfr. il n. 2.4 sotto). Al contempo è fissata la tassa di concessione per l’utilizzo delle frequenze OUC da parte di radio senza concessione. L’articolo 39 capoverso 1 riveduto della legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997 (LTC; RS 784.10), modificato nel quadro della revisione parziale della LRTV ma finora non ancora posto in vigore, prevede simili tasse di concessione (RU 2016 2131). L’ordinanza del DA- TEC del 7 dicembre 2007 sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni (OTST; RS 784.106) viene adeguata di conseguenza, cosicché nulla ostacola più l’entrata in vigore dell’articolo 39 LTC sottoposto a revisione parziale (art. 17a, cfr. il n. 2.5 sotto).
Infine, la revisione sarà sfruttata per aggiornare alcune disposizioni dell’OGC. In particolare sarà abro- gato l’articolo 28a OGC; tale disposizione, introdotta nel 2010, non aveva mai acquisito rilievo (cfr. il n. 2.4 sotto).
2 Commento alle singole disposizioni
2.1 Principi per l’esercizio degli impianti di trasmissione OUC di cui nell’alle- gato 1 numero 2 dell’ordinanza della radiotelevisione (ORTV) Finora i dettagli relativi alla procedura di misurazione per la deviazione di frequenza e la potenza di modulazione erano stabiliti in una direttiva UFCOM. Lo stato della tecnica di allora richiedeva la speci- ficazione degli apparecchi atti alle misurazioni. Oggigiorno questi apparecchi non sono più disponibili sul mercato e sono difficilmente riparabili. Lo sviluppo tecnologico permette oggi di effettuare queste misurazioni con un gran numero di apparecchi in parte molto più convenienti. Risulta pertanto obso- leto prescrivere degli apparecchi. La direttiva viene di conseguenza abrogata e il riferimento al capo- verso 2 soppresso.
D’ora in poi i principi per l’esercizio degli impianti di trasmissione OUC si basano sulle relative racco- mandazioni dell’UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni). La raccomandazione dell’UIT de- scrive la procedura in modo esatto. Con i complementi nei nuovi capoversi 2bis e 2ter sono stabilite tutte le condizioni quadro per la misurazione della deviazione di frequenza e della potenza di modula- zione.
2.2 Nuova versione degli allegati 1 e 2 della ORTV
Le nuove versioni degli allegati 1 e 2 della ORTV entreranno in vigore soltanto il 1° gennaio 2020. Per ragioni legate alla certezza del diritto e per consentire una pianificazione sicura, sono tuttavia già ora disponibili nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). Sino alla fine del 2019, le OUC restano la tecnologia di diffusione principale e le attuali zone di copertura rimangono valide.
2.2.1 Allegato 1 dell’ORTV (zone di copertura radio)
Numeri 1–2 (Definizioni/ Principi generali sulla diffusione)
A partire dal 2020 DAB+ sarà la tecnologia di diffusione principale delle emittenti radiofoniche titolari di una concessione, prendendo così il posto delle OUC. Poiché nel contesto della diffusione DAB+ le emittenti non sono più allo stesso tempo titolari di una concessione di radiocomunicazione, come lo erano invece con le OUC, l’allegato dell’ORTV non stabilisce principi generali di pianificazione e d’esercizio per la tecnologia DAB+. Le prescrizioni relative all’assegnazione dei blocchi di frequenze, all’esercizio degli impianti di trasmissione e alla qualità della copertura DAB+ saranno invece fissate nelle concessioni di radiocomunicazione delle emittenti che diffondono via DAB+. Diverranno quindi irrilevanti diverse definizioni concettuali attuali che fanno riferimento alla tecnologia OUC. Secondo il numero 2, l’emittente è tenuto ora unicamente a provvedere affinché il proprio programma sia diffuso
nell’intera zona di copertura via DAB+. A tal fine deve concludere un accordo con quel concessionario di radiocomunicazione che deve garantirle l’accesso alla diffusione DAB+.
I principi generali di pianificazione e d’esercizio per la tecnologia OUC (attuale allegato 1 numeri 1–3) finora applicabili rimarranno in vigore sino a fine 2019. Se anche dopo il 2020 continueranno ad es- sere necessari dei principi generali di pianificazione e d’esercizio in relazione alle concessioni di radio- comunicazione per la diffusione OUC di programmi radiofonici, l’UFCOM provvederà a definirne dei nuovi in forma adeguata.
Numero 3 (Zone di copertura per la diffusione nella banda DAB+)
Zone di copertura radio sino a fine 2019
Secondo l’articolo 39 capoverso 2 lettera a LRTV, il Consiglio federale deve stabilire le zone di coper- tura in modo che esse costituiscano un’entità politica e geografica o presentino legami culturali o eco- nomici particolarmente stretti. Le odierne zone di copertura per le emittenti radiofoniche sono definite al numero 4 dell’attuale allegato 1 ORTV e sono entrate in vigore il 1° agosto 2007 (cfr. RU 2007 3555). Tutte le radio hanno diritto d’accesso alla banda OUC e hanno dunque diritto a una concessione di radiocomunicazione OUC (art. 38 cpv. 2 e art. 43 cpv. 1 LRTV). Il diritto a una quota di partecipazione al canone è tuttavia riservato alle stazioni che senza un sostegno finanziario non sa- rebbero in grado di offrire prestazioni editoriali (radio di regioni periferiche e di montagna, radio com- plementari).
Sulla base di queste esigenze fissate dal Consiglio federale, nel 2008 il DATEC ha rilasciato 12 con- cessioni15 con partecipazione al canone per l’emittenza di un programma radiofonico commerciale, 9 concessioni con partecipazione al canone per l’emittenza di un programma complementare e senza scopo lucrativo e 21 concessioni senza partecipazione al canone per l’emittenza di un programma ra- diofonico commerciale. Le concessioni scadranno a fine 2019.
Ai sensi dell’articolo 39 capoverso 4 LRTV, le zone di copertura devono essere verificate ogni dieci anni. Le zone di copertura odierne continuano a corrispondere alle zone di comunicazione locali-regio- nali ai sensi della LRTV e rimarranno pertanto invariate sino al termine del 201916.
Zone di copertura radio a partire dal 2020
Le presenti modifiche saranno valide dal 2020 ma, per ragioni legate alla certezza del diritto e per consentire una pianificazione sicura, sono ora pubblicate nella RU.
Le odierne zone di copertura delle radio senza partecipazione al canone saranno abolite dal 2020. Si tratta delle attuali zone numero 2 (Regione Arco Lemanico), 10 (Regione Berna), 14 (Regione Soletta- Olten), 15 (Regione Argovia), 17 (Regione Basilea), 19 (Regione occidentale della Svizzera centrale), 21 (Regione nord della Svizzera centrale), 22 (Regione sud della Svizzera centrale), 23 (Regione Zu- rigo-Glarona), 24 (Regione Zurigo), 25 (Regione città di Zurigo), 29 (Regione Svizzera orientale - zona Ovest) e 30 (Regione Svizzera orientale - zona Est). Per ragioni di politica dei media non è più neces- sario esigere prestazioni editoriali in queste zone di copertura (mandati di prestazioni), poiché nel frat- tempo gli agglomerati interessati dispongono di un’ampia offerta editoriale. Inoltre, la digitalizzazione contribuisce a moltiplicare le tecnologie di trasmissione: viene dunque a mancare la ragione primaria per il rilascio di concessioni senza partecipazione al canone, ossia la penuria di frequenze. Dal 2020 per queste radio non vi saranno più oneri redazionali, scomparirà il diritto d’accesso e i programmi do- vranno essere notificati (art. 3 lett. a LRTV). Per attenuare gli effetti di questi cambiamenti le emittenti possono, anche senza concessione come emittente, mantenere la propria concessione di radiocomu- nicazione OUC al più tardi sino all’abbandono della tecnologia OUC (cfr. l’art. 62a OGC sotto). Per
La concessione di Radio Freiburg/Fribourg fa riferimento a due zone di copertura (attuali n. 7 e 8) Cfr. la definizione delle attuali zone di copertura radio nella RU 2007 3555, 2014 3849, 2016 2151
quanto concerne l’accesso di queste emittenti al DAB+ a partire dal 2020, il complemento alle Direttive sulle frequenze per la radiodiffusione permette di privilegiarle anche in caso di scarsità dei canali di diffusione (cfr. la spiegazione al n. 2.3).
Le attuali zone di copertura delle radio con partecipazione al canone manterranno in linea di principio la propria estensione odierna anche dopo il 2020. Si tratta delle zone di copertura delle 12 radio com- merciali nelle regioni periferiche e di montagna e delle 9 radio complementari. Non è prevista la crea- zione di nuove zone di copertura. Si intende prorogare di un massimo di cinque anni la durata delle concessioni rilasciate alle emittenti. Ciò consentirà di garantire la stabilità necessaria a facilitare la mi- grazione digitale di queste radio, che implica molte incertezze e costi elevati, fino all’abbandono della tecnologia OUC. Nel quadro della strategia di digitalizzazione la tecnologia di diffusione OUC sarà so- stituita dal DAB+. A partire dal 2020 sarà così introdotto un diritto d’accesso alla tecnologia DAB+. Le concessioni di radiocomunicazione OUC saranno prolungate al più tardi fino all’abbandono delle OUC (cfr. l’art. 62a OGC sotto).
Non sarà possibile garantire ovunque che le zone di copertura delle radio con partecipazione al ca- none rimangano invariate. I contorni delle zone dovranno essere adeguati alla nuova definizione di ag- glomerato dell’Ufficio federale di statistica (UST)17 in vigore dal 18 dicembre 2014, come pure alla rior- ganizzazione delle unità amministrative operata in vari Cantoni negli ultimi anni. In questi casi le zone di copertura attuali sono delineate nel modo più preciso possibile in base alle mutate condizioni qua- dro (cfr. i cambiamenti per zona di copertura rispetto ad oggi nella tabella riassuntiva sottostante).
La regione «Svizzera sud orientale» (oggi zona di copertura n. 32) è stata modificata intenzionalmente rispetto alla situazione attuale: la regione amministrativa Moesa non ne fa più parte. La Moesa com- prende tre distretti italofoni del Cantone dei Grigioni, ossia Mesolcina, Roveredo e Calanca, che sono orientati al limitrofo Cantone Ticino sotto il profilo economico, culturale e linguistico. In questa regione non è dunque facile che un programma radiofonico prevalentemente germanofono riesca a raggiun- gere un’ampia fetta di pubblico. Considerato tale contesto, l’obiettivo che era all’origine della decisione di integrare la regione Moesa nella zona di copertura «Svizzera sud orientale», ossia quello di tra- smettere informazioni riguardanti il resto del Cantone dei Grigioni, risulta quindi difficile da raggiun- gere. La copertura della popolazione nella regione amministrativa Moesa con contenuti informativi di tipo locale e regionale è però garantita, in quanto la regione continuerà ad appartenere alla zona di copertura «Sopraceneri» (attuale zona n. 33).
Anche la regione «Lucerna» (attuale zona n. 20), dove diffonde una radio complementare, subirà un cambiamento rispetto alla situazione attuale. L’UST ha ridefinito completamente gli agglomerati della regione, determinando un ampliamento della zona di copertura verso est. Inoltre, l’area del Cantone di Obvaldo, aggiunta alla zona di copertura 20 nel 2007, viene esclusa: essendo prevalentemente rurale non beneficia di una copertura tecnica o redazionale specifica da parte dell’emittente titolare di una concessione. I costi supplementari di una simile copertura sarebbero sproporzionatamente elevati per una radio non commerciale («3fach») che orienta la propria offerta all’agglomerato. A seguito di tali modifiche, il numero di abitanti della zona di copertura 20 diminuisce dello 0,2 per cento.
L’attuale delimitazione di una zona nucleo all’interno di una zona di copertura, con maggiori esigenze tecniche sotto il profilo della qualità della copertura, è stata abbandonata. Tale distinzione è appro- priata per una copertura OUC locale, mentre per la tecnologia DAB+ le direttive relative alla qualità di copertura si applicano in modo equivalente a tutta la zona di copertura.
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/attualita/comunicati-stampa.assetdetail.38625.html
Singole zone di copertura radio (dal 2020)
Le zone di copertura per le emittenti radiofoniche con partecipazione al canone dal 2020 in poi sono elencate al numero 3 dell’allegato 1 dell’ORTV. Le definizioni delle zone di copertura attuali, valide sino a fine 2019, sono modificate come segue:
Zona di copertura Cambiamenti rispetto ad oggi Numero di abitanti (n. regione)
1: Città di Ginevra Adeguamento alla nuova definizione di agglomerato: ora 550 866, integrazione di Dardagny, Russin, Marchissy, Longi- poi +17 581 (+3.2 %) rod, Saint-George, Begnins, Luins, Vinzel, Bursins, Bursinel, Gilly, Rolle, Mont-sur-Rolle
2: Chablais Nessun cambiamento (soltanto una nuova definizione ora 241 077, delle unità amministrative) poi +/- 0
3: Basso Vallese Nessun cambiamento ora 267 907, poi +/- 0
4: Alto Vallese Nessun cambiamento ora 144 789, poi +/- 0
5: Arco giurassiano Adeguamento alla nuova definizione delle unità am- ora 417 505, ministrative: integrazione di Vugelles-La Mothe, Or- poi +1748 (+ 0.4 %) ges, Champvent, Pomy
6: Friburgo (f) Nessun cambiamento (soltanto una nuova definizione ora 284 026, delle unità amministrative) poi +/- 0
7: Friburgo (d) Nessun cambiamento ora 192 017, poi +/- 0
8: Biel/Bienne Adeguamento alla nuova definizione delle unità am- ora 202 833, ministrative: integazione di Romont, Péry-La Heutte, poi +3276 (+1.6 %) Orvin
9: Città di Berna Adeguamento alla nuova definizione delle unità am- ora 353 388, ministrative: integrazione di Bäriswil, Rapperswil, poi +7137 (+2.0 %) Schüpfen
10: Oberland bernese Adeguamento alla nuova definizione delle unità am- ora 258 630, ministrative: integrazione di Seftigen, Gurzelen; esclu- poi +1226 (+0.5 %) sione di Rüeggisberg
11: Emmental Nessun cambiamento (soltanto nuova definizione ora 336 556, delle unità amministrative) poi +/- 0
12: Argovia centrale Adeguamento alla nuova definizione delle unità am- ora 379 077, ministrative: integrazione di Hauenstein-Ifenthal, poi +10 059 (+2.7 %) Wangen bei Olten, Rickenbach (SO), Hägendorf, Kappel (SO), Boningen, Vordemwald, Wisen (SO), Stüsslingen, Remigen, Wikon, Uerkheim, Holderbank (AG), Schinznach-Bad; esclusione di Würenlingen, Freienwil, Niederrohrdorf, Mellingen
13: Basilea-città Adeguamento alla nuova definizione degli agglome- ora 468 696, rati: integrazione di Pfeffingen poi +2 334 (+0.5 %)
14: Lucerna Adeguamento alla nuova definizione delle unità am- ora 254 937, ministrative¸ modifica della zona di copertura: integra- poi -337 (-0.2 %) zione di Weggis, Greppen, Meierskappel, Inwil, Eschenbach (LU), Rain, Hildisrieden, Neuenkirch, Malters, Schwarzenberg; esclusione del Cantone di Obvaldo
15: Zurigo Nessun cambiamento ora 391 359, poi +/- 0
16: Winterthur Nessun cambiamento ora 161 863, poi +/- 0
17: Sciaffusa Adeguamento alla nuova definizione delle unità am- ora 137 968, ministrative: integrazione di Eglisau poi +4966 (+3.6 %)
18: Città di Sciaffusa Adeguamento alla nuova definizione degli agglome- ora 69 106, rati: integrazione di Merishausen, Bargen (SH), Siblin- poi +4243 (+6.1 %) gen, Beringen; esclusione di Dachsen
19: Città di S. Gallo Nessun cambiamento ora 75 310, poi +/- 0
20: Svizzera sud-est Esclusione della regione amministrativa Moesa ora 235 578, poi -8338 (-3.5 %)
21: Sopraceneri Adeguamento alla nuova definizione degli agglome- ora 347 481, rati poi +/- 0
22: Sottoceneri Adeguamento alla nuova definizione degli agglome- ora 338 614, rati: integrazione di Centovalli, Isorno, Mergoscia, Vo- poi +6525 (+1.9 %) gorno, Moleno, Corippo, San Vittore, Buseno, Santa Maria in Calanca, Cresciano, Osogna, Lodrino
2.2.2 Allegato 2 ORTV (zone di copertura televisive)
Numero 1 (Definizioni) Come nell’allegato 1, ora anche nell’allegato 2 vengono definiti i termini importanti utilizzati.
Numero 2 (Zone di copertura)
In base all’allegato 2 della ORTV, nel 2007 il DATEC ha rilasciato 13 concessioni con partecipazione al canone per l’emittenza di un programma televisivo regionale. Ai sensi dell’articolo 39 capoverso 5 LRTV, le zone di copertura devono essere verificate ogni dieci anni. Le zone di copertura odierne con- tinuano a corrispondere alle zone di comunicazione locali-regionali ai sensi della LRTV e rimarranno pertanto invariate fino alla scadenza delle concessioni, ossia sino a fine 2019. Anche a partire dal 2020 le zone di copertura non subiranno modifiche. In questo modo alle emittenti televisive regionali è garantita la necessaria stabilità per poter affrontare le sfide del futuro (in ambito tecnico, economico e di politica dei media).
Come per le zone di copertura radio secondo l’allegato 1, non in tutti i casi è possibile mantenere completamente invariate le zone di copertura delle televisioni con partecipazione al canone. Anche in questo contesto i contorni delle zone devono essere adeguati sia alla nuova definizione di agglome- rato dell’Ufficio federale di statistica (UST) in vigore dal 18 dicembre 2014, sia alle riorganizzazioni delle unità amministrative avvenute in vari Cantoni negli ultimi anni. In questi casi le zone di copertura attuali sono delineate nel modo più preciso possibile in base alle mutate condizioni quadro (cfr. i cam- biamenti per zona di copertura rispetto ad oggi nella tabella riassuntiva sottostante).
Il diritto d’accesso e l’obbligo di diffusione dell’emittente televisiva continuano a essere applicati alla diffusione su linea del relativo programma nella zona di copertura.
La disposizione in merito alla diffusione DVB-T viene abrogata perché divenuta nel frattempo pratica- mente irrilevante. Se anche in futuro l’emittente diffonderà il proprio programma via DVB-T, ciò sarà indicato nella relativa concessione ai sensi dell’articolo 38 capoverso 4 LRTV.
Singole zone di copertura televisiva (dal 2020)
Le definizioni delle zone di copertura che esisteranno a partire dal 2020 per le emittenti televisive con partecipazione al canone sono elencate al numero 3 dell’allegato 2 ORTV. Le definizioni delle attuali zone di copertura, in vigore sino alla fine del 2019, sono modificate come segue:
Zona di copertura Cambiamenti rispetto a oggi Numero di abitanti (n. regione)
1: Ginevra Adeguamento alla nuova definizione degli agglome- ora 555 784, rati: integrazione di Marchissy, Longirod, Saint- poi +17 149 (+3.1 %) George, Burtigny, Luins, Vinzel, Bursins, Gilly, Tar- tegnin, Essertines-sur-Rolle, Dully, Bursinel, Rolle, Mont-sur-Rolle, Perroy
2: Vaud – Friburgo Nessun cambiamento ora 1 109 896, poi +/- 0
3: Vallese Nessun cambiamento ora 375 437, poi +/- 0
4: Arco giurassiano Adeguamento alla nuova definizione delle unità am- ora 360 449, ministrative e degli agglomerati: integrazione di poi +11 139 (+3.1 %) Cheyres, Pailly, Essertines-sur-Yverdon, Orbe, Va- leyres-sous-Rances, Rances, Vuiteboeuf
5: Berna Adeguamento alla nuova definizione delle unità am- ora 1 382 440, ministrative: integrazione di Wolhusen poi +4294 (+0.3 %)
6: Biel/Bienne Adeguamento alla nuova definizione delle unità am- ora 280 854, ministrative: integrazione di Bangerten; esclusione poi -2246 (-0.8 %) di Meikirch
7: Basilea Nessun cambiamento ora 583 715, poi +/- 0
8: Argovia – Soletta Adeguamento alla nuova definizione delle unità am- ora 1 279 357, ministrative: integrazione di Huttwil, Eriswil, Wyssa- poi +7766 (+0.6 %) chen, Walterswil
9: Svizzera centrale Nuova denominazione della zona di copertura, altri- ora 974 868, menti nessun cambiamento poi +/- 0
10: Zurigo-Svizzera nord Nessun cambiamento ora 1 863 707, orientale poi +/- 0
11: Svizzera orientale Nessun cambiamento ora 641 315, poi +/- 0
12: Svizzera sud orientale Nessun cambiamento ora 312 953, poi +/- 0
13: Ticino Nessun cambiamento ora 358 701, poi +/- 0
2.3 Direttive del Consiglio federale concernenti l’utilizzazione di frequenze per la radio e la televisione (Direttive sulle frequenze per la radiodiffusione) Art. 3 cpv. 2 lett. b Secondo l’articolo 3 delle direttive sulle frequenze per la radiodiffusione, il DATEC libera le frequenze per la radiodiffusione e determina gli elementi chiave in termini di politica dei media. Secondo il capo- verso 2 definisce la quota di capacità trasmissiva disponibile per la diffusione di programmi radiotelevi- sivi con o senza diritto d’accesso, la qualità di trasmissione e lo scaglionamento della copertura della zona di diffusione. Questo elenco non è esaustivo; a seconda della situazione può rendersi necessa- rio fornire all’autorità concedente ulteriori indicazioni per il rilascio delle corrispondenti concessioni di radiocomunicazione. Questo sarà eventualmente il caso quando rimarranno da assegnare soltanto poche risorse di frequenze digitali, rendendo necessaria la formulazione di esigenze più elevate per i futuri concessionari di radiocomunicazione nell’interesse della pluralità dell’offerta e delle opinioni.
Capoverso 3 lettera b: Come spiegato precedentemente, alla fine del 2019 numerose radio locali OUC saranno esonerate dall’obbligo di concessione (cfr. il n. 1.1 e la fine del n. 1.2), il che concretamente interessa 21 delle odierne radio locali titolari di una concessione senza partecipazione al canone 18. Mentre le 21 radio locali che continueranno ad essere titolari di una concessione con partecipazione al canone otterranno entro il 2020 un esplicito diritto d’accesso alle piattaforme digitali DAB+ (cfr. il n. 2.2.1 sopra), anche le emittenti rimanenti, rappresentanti dell’attuale paesaggio radiofonico OUC, dovranno aggiudicarsi un posto sicuro e stabile sulle piattaforme DAB+. Il mezzo impiegato a tal fine sono gli oneri imposti agli operatori delle piattaforme digitali nelle concessioni di radiocomunicazione. Per quanto concerne la liberazione delle frequenze digitali, il DATEC deve pertanto poter incoraggiare le autorità concedenti (Commissione federale delle comunicazioni ComCom e Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM) a prendere i provvedimenti adeguati nell’interesse di una diffusione duratura dei programmi delle emittenti svizzere (soggette all’obbligo di notificazione) su queste frequenze. A tal fine, ad esempio, si può obbligare il concessionario di radiocomunicazione a emanare un regolamento interno sull’attribuzione dei posti di programma che tenga conto in particolar modo delle attuali radio OUC. Nel caso concreto, l’UFCOM vigilerà affinché queste disposizioni siano rispettate dai concessio- nari di radiocomunicazione (art. 58 LTC). La lettera b viene pertanto adeguata: se il DATEC stabilisce i dettagli della diffusione di programmi svizzeri (non solo con diritto di accesso), d’ora in poi oltre alla qualità di trasmissione dovrà considerare anche altri criteri, in particolare quelli che favoriscono la plu- ralità delle opinioni.
Indirettamente sono interessate anche due emittenti che hanno ricevuto una concessione DAB+ senza partecipazione al canone e le cui concessioni scadono a fine 2017 (Digris/Open Broadcast) e a fine 2020 (Radio Rhône/ Vertical Radio).
2.4 Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radioco-
municazione (OGC) Art. 26 cpv. 1 lett. a e b I primi operatori delle piattaforme DAB+ erano organizzati in quanto collettività delle emittenti radiofo- niche. In base a questa realtà è stato redatto l’attuale articolo 26 capoverso 1 OGC. Da allora la situa- zione è evoluta, non soltanto in relazione all’organizzazione interna degli operatori delle piattaforme ma in particolare per quanto riguarda la composizione del ventaglio di programmi trasmessi. Pertanto occorre riformulare le premesse per il rilascio di concessioni di radiocomunicazione senza pubblica gara.
Oltre ai presupposti attuali (l’impiego previsto soprattutto per la diffusione di programmi radiotelevisivi, cpv. 1 lett. a), d’ora in poi sarà determinante che il richiedente soddisfi le condizioni del DATEC se- condo l’articolo 3 capoverso 3 delle Direttive sulle frequenze per la radiodiffusione (cpv. 1 lett. b n. 1), segnatamente in merito alla protezione della diffusione dei programmi svizzeri (cfr. il n. 2.3 sopra). Inoltre nella domanda deve essere dimostrata in modo verosimile la capacità di poter finanziare la creazione e l’esercizio delle reti di frequenze (cpv. 1 lett. b n. 2). Infine, la futura emittente concessio- naria deve disporre delle necessarie conoscenze tecniche per garantire un esercizio professionale e trattare i propri clienti a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie (cpv. 1 lett. b n. 3).
Art. 27 Anche l’articolo 27 necessita di un adeguamento orientato al futuro (cfr. l’art. 26). Durante o allo sca- dere della durata della concessione possono sopraggiungere delle circostanze che giustificano senz’altro una proroga o un rinnovo della concessione di radiocomunicazione. Si pensi ad esempio alla difficoltà di trovare altri terzi interessati all’esercizio delle reti di frequenze a condizioni identiche o analoghe, agli interessi delle emittenti dipendenti dall’attuale concessionario di radiocomunicazione per quanto attiene a una diffusione senza interruzioni dei loro programmi, o alla protezione dei conti- nui investimenti del concessionario di radiocomunicazione al fine di potenziare la qualità della sua rete. Ammesso che il concessionario di radiocomunicazione soddisfi le condizioni per il rilascio di una concessione di radiocomunicazione secondo l’articolo 26 capoverso 1 riveduto, sul piano della politica dei media niente si oppone ad agevolare una proroga o un rinnovo della concessione. A condizioni identiche, anche un trasferimento della concessione di radiocomunicazione durante la durata della concessione dovrebbe, su richiesta, poter essere autorizzato dall’autorità concedente.
Art. 28 L’articolo 28 nella sua attuale versione è da considerare ormai superato per gli stessi motivi indicati per l’articolo 26 capoverso 1 (cfr. sopra). Secondo l’articolo 24c LTC, una concessione di radiocomuni- cazione viene rilasciata per un periodo determinato. L’autorità concedente stabilisce la durata in fun- zione del genere e dell’importanza della concessione. Nel rilascio di concessioni ad esempio per l’esercizio di piattaforme DAB+ occorre tenere in considerazione in modo preponderante la durata dei programmi con diritto d’accesso diffusi tramite la piattaforma in questione. L’introduzione di una nor- mativa particolare nella OGC non è necessaria, creerebbe anzi solo problemi, come dimostrato dall’associazione obbligatoria delle concessioni di radiocomunicazione alla concessione come emit- tente secondo l’attuale articolo 26 capoverso 1. Si deve prevedere che durante la fase della migra- zione digitale le attuali emittenti OUC che non disporranno più di una concessione come emittenti dopo il 2019 vorranno impiegare per un certo periodo le proprie frequenze OUC per la diffusione si- mulcast in modo da perdere meno ascoltatori possibile durante il passaggio al DAB+. La versione odierna dell’articolo 26 capoverso 1 OGC non permette che si continui temporaneamente a utilizzare le frequenze senza concessione come emittente. Pertanto occorre creare una base tramite la norma speciale all’articolo 62a (cfr. sotto).
La disposizione è stata introdotta nel 2010 per permettere la radio HD. Questa tecnologia non si è af- fermata, privando la disposizione di rilievo. Quest’ultima può pertanto essere abrogata.
Art. 62a (Disposizione transitoria per la proroga di concessioni di radiocomunicazione per la diffusione analogica di programmi radiofonici) Capoverso 1: con il nuovo articolo 62a la concessione di radiocomunicazione OUC e la concessione come emittente con diritto d’accesso secondo la LRTV vengono svincolate l’una dall’altra. Le attuali radio che avevano una concessione come emittente con diritto a una concessione di radiocomunica- zione OUC sino a fine 2019 dovranno, a partire dal 2020, poter presentare una richiesta di proroga per l’attuale concessione di radiocomunicazione OUC al più tardi fino alla disattivazione delle OUC.
Capoverso 2: evidenzia che si tratta di una regolamentazione di una fase transitoria che mira ad ab- bandonare progressivamente la diffusione OUC. La strategia della migrazione digitale impone che il passaggio dalle OUC al DAB+ proceda in modo coordinato. Per questo motivo l’UFCOM deve poter impedire che le singole emittenti rallentino questo passaggio e frenino la concorrenza proiettata verso la digitalizzazione nel processo di abbandono della diffusione OUC. Considerato che a partire dal 2020 la diffusione OUC non sarà comunque più garantita su tutto il territorio e avrà solo un ruolo se- condario e transitorio in rapporto alla diffusione digitale, la disattivazione coordinata d’intesa con il set- tore avverrà senza risarcimenti, soprattutto perché la revoca delle concessioni di radiocomunicazione sarà comunicata con dovuto anticipo.
2.5 Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni
Finora per la parte della larghezza di banda utilizzata per la diffusione di programmi radiotelevisivi non era dovuta alcuna tassa di concessione di radiocomunicazione (art. 39 cpv. 1 LTC in vigore). Ora que- sta deroga sussiste ancora solo per la diffusione di programmi radiotelevisivi previsti da una conces- sione (art. 39 cpv. 1 LTC riveduta).
Questa modifica incide sui titolari di concessioni di radiocomunicazione per la diffusione OUC, DAB+ e DVB-T.
Secondo l’articolo 39 capoverso 3bis della LTC riveduta, questo onere supplementare può essere atte- nuato prevedendo una riduzione per favorire l’introduzione di nuove tecnologie. Secondo l’articolo 58 LRTV in combinato disposto con l’articolo 50 ORTV, ciò interessa unicamente la diffusione DAB+.
Secondo l’articolo 16 capoverso 1 dell’ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni, non viene riscossa nessuna tassa di concessione per la diffusione di programmi radiotelevisivi secondo l’articolo 39 capoverso 1 LTC. Anche questa esenzione dalle tasse interessa d’ora in poi unicamente i programmi previsti da una concessione.
Art. 17a (Disposizione transitoria concernente la riscossione delle tasse di concessione di ra- diocomunicazione per la diffusione analogica di programmi radiofonici)
Finora sono state utilizzate tutte le frequenze OUC per la diffusione di programmi radiotelevisivi previ- sti da una concessione, ma a partire dal 2020 la situazione cambierà. Infatti, da questa data le attuali emittenti radiofoniche OUC titolari di una concessione senza partecipazione al canone non saranno più tenute a disporre di una concessione come emittenti. Fino allo spegnimento delle OUC dovranno però poter mantenere la propria concessione di radiocomunicazione OUC (cfr. l’art. 62a OGC). Quale controprestazione per l’utilizzo delle OUC, queste radio non dovranno più adempiere un mandato di prestazioni in materia di programmi come avvenuto sinora, ma versare una tassa per la concessione di radiocomunicazione ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 LTC riveduta.
Alla luce di queste constatazioni occorre aggiungere che, con l’introduzione della tassa per le conces- sioni di radiocomunicazione OUC, per la stessa emittente decade nel contempo l’attuale tassa per la
concessione come emittente dovuta sulle entrate pubblicitarie e di sponsorizzazione secondo l’arti- colo 22 LRTV.
La tassa per la concessione di radiocomunicazione dovrebbe rispecchiare il valore economico delle frequenze. Le entrate pubblicitarie e di sponsorizzazione riflettono il potenziale economico e si pre- stano a fungere come base per il calcolo della tassa per la concessione di radiocomunicazione. Sic- come le emittenti interessate non hanno più alcun obbligo di dichiarare le proprie entrate pubblicitarie e di sponsorizzazione, sarà presa come riferimento l’ultima tassa per la concessione come emittente (2019). Ciò è giustificato in quanto tale tassa è in larga misura stabile.
Nel caso di un notevole calo del potenziale economico dovuto alla diminuzione degli utenti OUC, in seguito alla restituzione delle frequenze o a una revoca parziale, la tassa per le concessioni di radio- comunicazione potrà essere ridotta in modo corrispondente.