Disciplinamento a livello di ordinanza concernente l'entrata in vigore della legge sulle attività informative: Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn)
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS
Berna, 27 febbraio 2017
Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn)
Commento alle singole disposizioni
Situazione iniziale La legge federale sulle attività informative (LAIn) entrerà verosimilmente in vigore il 1° settembre 2017. L’OVAIn è una delle tre ordinanze di applicazione.
Sezione 1: Oggetto L’ordinanza si limita ai tre ambiti che, nel settore della vigilanza secondo la LAIn, il Consiglio federale deve disciplinare: le questioni amministrative concernenti l’Autorità di vigilanza indi- pendente sulle attività informative (AVI-AIn); il controllo dell’esplorazione radio e dei segnali via cavo da parte dell’Autorità di controllo indipendente (ACI); le questioni inerenti alla colla- borazione tra la Confederazione e le autorità di vigilanza cantonali. Finora le disposizioni sul controllo delle attività informative erano disseminate in vari atti normativi (O-SIC, O-SIEs, OCGE nonché istruzioni).
Sezione 2: Autorità di vigilanza indipendente Da un lato, l’ordinanza non può limitare l’indipendenza dell’autorità di vigilanza prescritta dalla legge, dall’altro è necessaria una disposizione d’ordinanza laddove nell’attività di vigi- lanza vengono toccati i diritti e gli obblighi di terzi.
Art. 2 Aggregazione L’articolo 77 capoverso 1 LAIn si limita a prescrivere l’aggregazione amministrativa a un or- gano del DDPS. Analogamente all’Ufficio dell’uditore in capo dell’esercito, l’autorità di vigi- lanza sarà aggregata amministrativamente alla SG-DDPS. Questa soluzione garantisce l’indipendenza organizzativa dell’autorità di vigilanza e consente inoltre a tale autorità di be- neficiare del sostegno del DDPS nei settori finanziario, organizzativo e del personale(bandi di concorso, gestione delle spese, locali, TIC ecc.). Come nel caso dell’IFPDT, si precisa la sede dell’autorità (cfr. art. 30 cpv. 1 dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, OLPD; RS 235.11).
Art. 3 Preventivo Nell’ambito del processo di preventivazione l’autorità di vigilanza potrà sollecitare le proprie risorse autonomamente e senza alcun influsso da parte di un dipartimento. A tale scopo si applica la stessa soluzione adottata per il CDF. Il DDPS non può quindi influire sulla situa- zione in materia di risorse dell’autorità di vigilanza.
Art. 4 Trasmissione di documenti Secondo l’articolo 78 capoverso 4 LAIn, l’autorità di vigilanza può chiedere tutti i documenti e le informazioni utili. Affinché l’autorità sia informata rapidamente su affari attuali, la LAIn vie- ne completata dall’articolo 4 capoverso 3 della presente ordinanza in modo che riceva siste- maticamente dai servizi soggetti al controllo tutti i documenti trasmessi al capo del DDPS o all’alta vigilanza parlamentare. Al riguardo, non è necessaria una richiesta dell’autorità di vigilanza. In tal modo può rimanere informata sugli affari correnti rilevanti sotto il profilo politi- co. In questo contesto ci si riferisce per esempio a lettere, pareri e concetti, compresi le boz- ze e i documenti elettronici. Sono eccettuate le mail di carattere prettamente amministrativo, per esempio riguardo a date di incontri o simili. I destinatari della norma sono tutti i servizi della Confederazione che allestiscono documenti su attività informative.
Art. 5 Rilascio di informazioni Questa disposizione disciplina i diritti e gli obblighi dei rappresentanti delle unità organizzati- ve soggette al controllo nei confronti dell’autorità di vigilanza. Finora tali disposizioni figura- vano in istruzioni interne del DDPS (per la vigilanza sulle attività informative). La cerchia di persone che potrebbero essere interrogate dall’autorità di vigilanza corrisponde agli organi e alle persone di cui all’articolo 78 capoverso 1 LAIn. Per contro, analogamente alla legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo delle finanze (RS 614.0) e all’ordinanza dell’Assemblea federale del 1° ottobre 2010 sull’organizzazione e i compiti dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (RS 173.712.24), la presente ordinanza non disciplinerà tutte le forme immaginabili di attività di vigilanza e le relative procedure. Tutte le altre questioni concernenti l’attività dell’autorità di vigilanza (organizzazione, piano dei controlli, metodi di lavoro, procedure ecc.) saranno disciplinate in un regolamento interno dall’autorità di vigilanza stessa, ovvero dal capo nominato dal Consiglio federale. In tale am- bito, il Consiglio federale non dispone di competenze normative in virtù dell’indipendenza dell’autorità di vigilanza dall’esecutivo.
Sezione 3: Autorità di controllo indipendente per l’esplorazione radio e dei segnali via cavo Questa sezione riprende sostanzialmente le disposizioni dell’OCGE (RS 510.292) sull’ACI integrandole con quelle relative al controllo dell’esplorazione dei segnali via cavo introdotto con il capitolo 3 e la sezione 7 della LAIn. Nei commenti seguenti si illustreranno soltanto le modifiche rispetto alla normativa finora in vigore.
Art. 6 Composizione Cpv. 1: in seguito all’ampliamento del compito al controllo dell’esplorazione dei segnali via cavo previsto dalla LAIn, il numero massimo di membri dell’ACI è aumentato da tre a cinque. Poiché i membri dell’ACI in quanto autorità di controllo interna all’Amministrazione sono rap- presentanti dell’Amministrazione federale, questo incremento di personale non comporta ripercussioni finanziarie. Cpv. 3: è importante che l’ACI possa disporre delle conoscenze specialistiche necessarie. Ciò non significa che ogni singolo membro dell’ACI debba disporre di ampie conoscenze specialistiche in tutti gli ambiti rilevanti.
Art. 7 Organizzazione
Anche nel caso dell’ACI, in virtù della sua indipendenza dal resto dell’Amministrazione fede- rale non è possibile formulare in un’ordinanza prescrizioni sui metodi di lavoro. L’ACI si or- ganizza pertanto autonomamente. Non sono parimenti possibili prescrizioni concernenti il programma di verifiche, così che all’ACI è lasciata la maggiore libertà possibile al riguardo. Si rinuncia a una disposizione concernente l’informazione del pubblico da parte dell’ACI. Quest’ultima può informare in termini generali sulla propria funzione, composizione, organiz- zazione e attività anche in assenza di norme specifiche. Per contro, deve osservare in ogni caso i limiti di cui all’articolo 79 capoverso 3 LAIn.
Art. 8 Obbligo di notifica e di informazione dei servizi controllati Si fa ora menzione della notifica dei mandati di esplorazione dei segnali via cavo. Per garan- tire l’efficienza dei controlli è essenziale che l’ACI riceva spontaneamente tali informazioni dai servizi controllati. Con il secondo periodo del primo capoverso si precisa che anche l’elenco delle chiavi di ricerca (selettori) fa parte dei documenti da presentare spontanea- mente.
Art. 9 Metodi di lavoro Cpv. 1: le esperienze maturate (attività dell’ACI nell’ambito dell’esplorazione radio dal 2005) mostrano che è opportuno precisare le attività di controllo dell’ACI. Le precisazioni stabili- scono chiaramente quali informazioni gli organi soggetti al controllo devono approntare in vista dell’attività di verifica dell’ACI. L’elenco non è esaustivo: quale autorità di controllo indi- pendente, l’ACI può definire, nell’ambito delle sue attività di controllo, requisiti supplementari. Cpv. 2: come finora l’ACI verificherà ogni anno i mandati di esplorazione radio. La precisa- zione «di regola» consentirà all’ACI, nel caso di accordi e mandati particolarmente sensibili, di incrementare la frequenza dei controlli. Nell’ambito dell’esplorazione dei segnali via cavo una difficoltà è data dal fatto che il Tribuna- le amministrativo federale può rilasciare autorizzazioni di durata inferiore a sei mesi o pro- lungarle per durate inferiori a tre mesi (art. 41 cpv. 3 LAIn). Per l’ACI è praticamente impos- sibile controllare l’esecuzione di tutti questi mandati di esplorazione prima della scadenza dell’autorizzazione. Per tale ragione, l’ordinanza prevede che i mandati di esplorazione dei segnali via cavo siano controllati entro sei mesi dal loro inizio. Sarà tuttavia possibile che un mandato di esplorazione dei segnali via cavo sia controllato dall’ACI soltanto dopo la sua conclusione o soltanto dopo una proroga dell’autorizzazione da parte del Tribunale ammini- strativo federale.
Sezione 4: Autorità di vigilanza cantonale Le competenze ai vari livelli di controllo secondo la LAIn sono precisate sulla base delle esperienze maturate negli ultimi anni. Gli obiettivi principali rimangono invariati: garantire l’efficacia dei controlli, evitare eventuali «angoli morti» nell’ambito dei controlli e tutelare l’autonomia dei Cantoni in materia di organizzazione.
Art. 10 Designazione e richieste Cpv. 2: l’articolo 82 capoverso 4 LAIn non precisa a chi l’autorità di vigilanza cantonale si deve rivolgere quando vuole consultare i dati trattati dal Cantone su mandato della Confede- razione. L’articolo 7 capoverso 2 OVAIn stabilisce che il SIC riceve tali richieste e decide in merito. Quando l’autorità di vigilanza cantonale svolgerà un controllo, di norma inviterà quindi rappresentanti del SIC a parteciparvi affinché le richieste di consultazione dei dati possano essere presentate e decise rapidamente dal SIC.
Art. 11 Compiti Cpv. 3: questa disposizione si basa sulle esperienze degli ultimi anni, in particolare sui con- trolli effettuati nei Cantoni dall’attuale Vigilanza sulle attività informative in seno al DDPS e sulla cooperazione con gli organi d’esecuzione e di vigilanza cantonali. Le condizioni stabilite dalla LAIn sono adeguatamente considerate. Per esempio, in virtù della LAIn i Cantoni non potranno gestire collezioni di dati proprie: questo punto richiede una particolare attenzione da parte degli organi di controllo. Il SIC può negare la consultazione (cfr. art. 82 cpv. 4 LAIn) per tutte le attività di vigilanza cantonale menzionate, segnatamente quelle di cui al capover- so 3.
Sezione 5: Collaborazione degli organi di vigilanza
Art. 12 Questa disposizione definisce il quadro generale della collaborazione tra gli organi di vigilan- za. I capoversi 1–3 contengono gli obblighi fondamentali di coordinamento. Il capoverso 4 consente una collaborazione più ampia. Una descrizione più dettagliata di tale collaborazio- ne avrebbe un effetto limitante che sarebbe incompatibile con l’indipendenza degli organi di vigilanza. Un obiettivo importante della collaborazione consiste nell’evitare i doppioni nell’ambito dell’attività di vigilanza e di controllo. Il principio della proporzionalità fissa i limiti dello scambio tra gli organi di vigilanza (cpv. 4) vale a dire che sono scambiate unicamente informazioni che sono necessarie all’adempimento dei compiti dell’organo ricevente. I dettagli relativi alle modalità di coordi- namento tra gli organi di vigilanza indipendenti in base alla LAIn non rientrano nella compe- tenza normativa del Consiglio federale. Cpv. 5: eventuali risultati di verifiche o rapporti dell’ACI potranno essere messi a disposizione anche del Tribunale amministrativo federale quali elementi supplementari per la valutazione delle richieste di proroga di mandati di esplorazione dei segnali via cavo.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 14 Disposizione transitoria I membri dell’attuale ACI, in carica all’entrata in vigore della presente ordinanza, sono stati nominati sulla base delle disposizioni dell’OCGE. Le disposizioni corrispondenti figurano ora nell’OVAIn. Una nuova nomina non sarebbe tuttavia oggettivamente giustificata. I membri dell’attuale ACI resteranno pertanto in carica.