Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro - Disposizioni speciali per studi veterinari e cliniche per animali (art. 21 OLL 2)
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell’economia SECO Condizioni di lavoro Protezione dei lavoratori
Marzo 2017
Rapporto esplicativo
Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2; RS 822.112) – Disposizioni speciali per gli studi veterinari e le cliniche per animali (art. 21 OLL 2)
1 Situazione iniziale
Gli studi veterinari (art. 18 OLL 2) e le cliniche per animali (art. 21 OLL 2) sono soggetti a disposizioni speciali per quanto riguarda la durata del lavoro e del riposo prevista dalla legge sul lavoro (LL; RS 822.11). In base al quadro giuridico in vigore, i lavoratori che curano e assistono gli animali nelle cliniche per animali o che garantiscono il servizio delle urgenze negli studi veterinari possono prestare lavoro notturno e domenicale senza obbligo d‘autorizzazione (art. 4 cpv. 1 e 2 OLL 2). A questa categoria di lavoratori non si applicano invece altre disposizioni speciali. I veterinari rientrano nel campo d’applicazione della legge federale sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11) e, analogamente ai medici, dentisti o farmacisti, sono tenuti a prestare assistenza in casi di urgenza e a partecipare ai servizi di emergenza conformemente alle prescrizioni cantonali (art. 40 lett. g LPMed). In Svizzera vengono riconosciuti sempre più diritti agli animali (cfr. OPAn; RS 455): le loro esigenze e benessere sono una priorità importante. È cambiata anche la percezione sociale sulla detenzione degli animali, come dimostra la richiesta di assistenza medica totale nei loro confronti. Rispetto ad altre attività, l’assistenza medica per gli animali in casi di urgenza richiede molti interventi di picchetto durante la notte o la domenica. La presente revisione è volta a garantire un’adeguata tutela della salute dei lavoratori del settore. Nella primavera del 2016 sono stati lanciati due progetti indipendenti per regolamentare il servizio di picchetto dei veterinari. La mozione Fässler Daniel (16.3160) incarica il Consiglio federale di escludere gli studi veterinari, ovvero i veterinari, dal campo d’applicazione della legge sul lavoro o di adeguare le norme generali sul picchetto in modo da aumentare il numero di picchetti ammessi. Nella mozione si sottolinea che le disposizioni vigenti sono molto difficili da rispettare, soprattutto per gli studi di piccole dimensioni con 2-4 collaboratori. Questo crea problemi enormi, soprattutto nelle aree rurali. Pur consapevole di queste difficoltà e desideroso che venga trovata una soluzione praticabile, il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione perché resta ancora da definire il giusto modo per raggiungere gli obiettivi prefissi.
Anche la Società delle veterinarie e dei veterinari svizzeri (GST) si è rivolta alla SECO chiedendo una regolamentazione attuabile per il servizio di picchetto. La necessità di una nuova regolamentazione deriva dalla riduzione, negli ultimi anni, del numero di studi medici. I giovani veterinari non sono più disposti a essere reperibili 24 ore su 24: preferiscono farsi assumere in uno studio e spesso lavorano a tempo parziale. Hanno l’esigenza di avere orari di lavoro in giorni fissi per riuscire a conciliare lavoro e famiglia (work-life-balance). Questo desiderio deriva anche dal fatto che nel settore si diplomano e operano sempre più donne. La GST ha chiesto una regolamentazione del servizio di picchetto adeguata ai veterinari. A suo avviso, per consentire una migliore pianificabilità, sarebbe necessario eliminare la regola secondo cui una volta terminato l’ultimo servizio di picchetto, nelle due settimane successive il lavoratore non può più essere chiamato a prestare detto servizio. Inoltre chiede di alzare il numero degli interventi di picchetto ammessi secondo l’articolo 14 capoverso 3 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1). La GST rileva infine che, dopo le notti di picchetto non è possibile rispettare la durata del riposo prevista dalla legge, perché la trasmissione dei casi trattati avviene la mattina, subito dopo la notte di picchetto.
La GST funge da rappresentante dei veterinari svizzeri: difende gli interessi sia dei lavoratori che dei datori di lavoro. La richiesta di adeguare la regolamentazione sul servizio di picchetto per i veterinari è dunque ampiamente condivisa. Nel corso di una riunione di redazione con i sindacati Unia, VPOD/SSP, Travail.Suisse e l’Unione svizzera degli imprenditori si è constatato che si tratta chiaramente di un problema molto specifico del settore, da disciplinare in modo adeguato.
2 Commenti ai singoli articoli
2.1 Nuovo articolo 8b OLL 2: Pianificazione e ripartizione del picchetto
Il capoverso 1 stabilisce nuove norme per il servizio di picchetto negli studi veterinari e nelle cliniche per animali. Il capoverso 2 introduce un’eccezione per le cliniche per animali di modesta entità. Capoverso 1: Il numero di servizi di picchetto ammessi per lavoratore resta invariato rispetto alla regola generale dell’articolo 14 capoverso 2 OLL 1; nell’arco di quattro settimane si può prestare picchetto per al massimo sette giorni. Tuttavia, diversamente dalla regola generale, secondo cui in un periodo di quattro settimane, dopo il settimo giorno di picchetto deve essere prevista una pausa di due settimane dal servizio di picchetto, l’articolo 8b capoverso 1 OLL 2 stabilisce che il servizio di picchetto può essere ripartito in modo regolare, vale a dire senza l’interruzione di 14 giorni, e cadere sempre lo stesso giorno della settimana. La regola generale parte dal presupposto che possono essere pianificati anche servizi di picchetto di una settimana, ma in determinati periodi dell’anno non sarebbe una soluzione praticabile per i veterinari. Per loro è meno stressante se il servizio di picchetto viene pianificato regolarmente tutte e quattro le settimane per un giorno preciso della settimana. Ciò è particolarmente importante per chi lavora a tempo parziale. Conformemente all’articolo 69 OLL 1 i datori di lavoro devono coinvolgere i lavoratori nella pianificazione del servizio di picchetto e nei limiti del possibile, tener conto delle loro esigenze. Capoverso 2:
L’articolo 8b capoverso 2 OLL 2 si riferisce ai piccoli studi veterinari che dispongono di poco personale e si trovano in regioni lontane e isolate o sono specializzati in un ambito specifico (p.es. su animali di piccola taglia, determinati animali da reddito o cavalli). In base all’articolo 2 OLL 2, gli studi veterinari di piccole dimensioni sono aziende con al massimo quattro veterinari. Dato che per il servizio di picchetto si possono prendere in considerazione solo i medici, il numero complessivo dei lavoratori non è rilevante. In questi studi i singoli lavoratori
520-02541 \ COO.2101.104.2.2187159 2/3
possono prestare picchetto al massimo per dieci giorni nell’arco di quattro settimane. In questo caso per anno civile sono ammessi in media non più di sette servizi di picchetto con uno o più interventi in un mese. Si conta dunque il numero di servizi di picchetto con intervento effettivo e non ogni singolo intervento per notte di picchetto.
La regola generale della OLL 1 per le aziende di piccole dimensioni prevede invece che, eccezionalmente, un lavoratore possa essere di picchetto al massimo 14 giorni nello spazio di quattro settimane, purché il numero degli interventi di picchetto effettivi nella media di un anno civile non superi un totale di cinque al mese (art. 14 cpv. 3 OLL 1). I veterinari che operano in piccoli studi non riescono chiaramente a rispettare questa media, per cui si propone un moderato aumento del numero medio di interventi di picchetto effettivi. Al contempo è stato ridotto il numero dei servizi di picchetto ammessi in modo da evitare un eccessivo affaticamento dei lavoratori. Capoverso 3: Secondo questa disposizione, durante le notti di picchetto è possibile ridurre a nove ore la durata del riposo giornaliero, purché nella media di due settimane sia comunque di 12 ore. Si tratta di una deviazione dalla norma generale dell’articolo 19 capoverso 3 OLL 1, secondo la quale il periodo di riposo giornaliero deve essere sempre di 11 ore dopo le notti di picchetto. Per il resto si applicano invece le regole generali per il servizio di picchetto: tra gli interventi deve esserci almeno un periodo di riposo minimo di quattro ore consecutive, altrimenti, immediatamente dopo l’ultimo intervento dev’essere accordato il periodo di riposo giornaliero complessivo (art. 19 cpv. 3 OLL 1), che per le notti di picchetto dei veterinari è di nove ore.
18.00 22.00 1:00 6.00
Inizio del lavoro Lavoro normale intervento Riposo possibile già dalle 6.00 Riposo
Durata: 4 ore Durata: 5 ore
2.2 Modifica delle disposizioni speciali per studi veterinari e cliniche per animali a) Rettifica dell’articolo 18 OLL 2 – studi medici e dentistici
Ora che le disposizioni speciali per gli studi veterinari sono state associate a quelle per le cliniche per animali, è necessario rettificare la rubrica e il testo dell’ordinanza. Gli studi veterinari sono stati cancellati da questo articolo, per cui il nuovo articolo 18 si riferisce esclusivamente agli studi medici e dentistici. La disposizione speciale per queste due categorie di lavoratori resta invariata. b) Accorpamento e completamento dell’articolo 21 OLL 2 – studi veterinari e cliniche per animali Nell’articolo 21 OLL 2 gli studi veterinari vengono accorpati alle cliniche per animali. L’articolo 4 resta applicabile agli studi veterinari per tutta la notte e tutta la domenica se si tratta di garantire la cura e l’assistenza di animali o il servizio delle urgenze. Ciò significa che in questi casi è possibile prestare lavoro notturno e domenicale senza obbligo di autorizzazione. Viene aggiunto anche un rimando al nuovo articolo 8b OLL 2, che si applica esclusivamente al servizio delle urgenze (cpv. 2).
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