Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio
Ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal)
(Adeguamento alla modifica dell’ordinanza sullo Stato ospite, adeguamento in seguito alla revisione del 30 settembre 2016 della LAMal, modifiche in base a una sentenza del Tribunale federale, modifiche nel capitolo sul mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, importo restante dalla correzione dei premi)
Modifiche previste per il 1° gennaio 2018 e per il 1° gennaio 2019
Commento e tenore delle modifiche
Berna, aprile 2017
Indice
1 Situazione iniziale ......................................................................................... 3 1.1 Disposizioni con pertinenza internazionale ......................................................................... 3 1.2 Articoli 29, 106b e 106c: sentenza del Tribunale federale secondo cui i premi devono essere riscossi su base giornaliera ...................................................................................... 3 1.3 Articoli 105e–105k: richieste della CDS e di santésuisse ................................................... 3 2 Contenuto della revisione, principali modifiche ........................................ 4 2.1 Adeguamento alla modifica dell’ordinanza sullo Stato ospite (OSOsp; RS 192.121)...... 4 2.2 Adeguamento in seguito alla revisione del 30 settembre 2016 della LAMal .................... 4 2.3 Modifiche in base a una sentenza del Tribunale federale secondo cui i premi devono essere riscossi su base giornaliera ...................................................................................... 5 2.4 Modifiche nel capitolo sul mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi .......................................................................................................................................... 5 2.5 Altre modifiche ........................................................................................................................ 5 3 Commento alle singole disposizioni ........................................................... 6 3.1 Articolo 6 Persone a beneficio di privilegi in virtù del diritto internazionale ................... 6 3.2 Articolo 19a Ripartizione tra i Cantoni della quotaparte cantonale ................................... 6 3.3 Articolo 22 Contenzioso ......................................................................................................... 7 3.4 Articolo 23................................................................................................................................ 8 3.5 Articolo 29 Effettivo medio degli assicurati ......................................................................... 8 3.6 Articolo 36a Assunzione dei costi in caso di cooperazione transfrontaliera ................... 9 3.7 Articolo 36b Assunzione dei costi per assicurati residenti all’estero ............................. 10 3.8 Articolo 37 Assunzione dei costi in caso di assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni per persone assicurate all’estero ................................................. 11 3.9 Articolo 91 Graduazione dei premi ..................................................................................... 12 3.10 Articolo 99 Assicurazioni con scelta limitata dei fornitori di prestazioni a. Principio... 12 3.11 Articolo 105e Notifiche relative alle esecuzioni ................................................................. 12 3.12 Articolo 105f Notifiche relative ai certificati di carenza di beni........................................ 14 3.13 Articolo 105j Organo di revisione ....................................................................................... 14 3.14 Articolo 105k Pagamenti dei Cantoni agli assicuratori ..................................................... 15 3.15 Articolo 106b Notifiche del Cantone ................................................................................... 17 3.16 Articolo 106c Compiti dell’assicuratore ............................................................................. 17 3.17 Articolo 136 Importo restante dalla correzione dei premi ................................................ 17 3.18 Disposizione transitoria ....................................................................................................... 18 4 Entrata in vigore ......................................................................................... 18
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1 Situazione iniziale
1.1 Disposizioni con pertinenza internazionale
Il 30 settembre 2016, l’Assemblea federale ha approvato la revisione della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) (FF 2016 6859). Il termine di referendum è scaduto il 19 gennaio 2017. La revisione autorizza il Consiglio federale a emanare disposizioni negli ambiti espo- sti qui di seguito.
Il Consiglio federale deve stabilire le condizioni per l’assunzione dei costi delle prestazioni fornite all’estero nel quadro della cooperazione transfrontaliera ad assicurati residenti in Svizzera (art. 34 cpv. 2 lett. a LAMal riv.).
Secondo l’articolo 41 capoverso 2ter della LAMal rivista, le cure ospedaliere fornite in Svizzera ad assi- curati che risiedono in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o in Norvegia e percepiscono una rendita svizzera o a loro familiari vengono rimunerate al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell’elenco del Cantone di riferimento che il Consiglio federale deve designare.
In caso di cure ospedaliere fornite in Svizzera agli assicurati menzionati sopra, i Cantoni sono obbligati ad assumere congiuntamente la quotaparte cantonale fissata dal Cantone di ubicazione e ripartita sui singoli Cantoni proporzionalmente alla popolazione residente (art. 49a cpv. 3bis LAMal riv.). L’attuazione di questa disposizione esige la definizione di una procedura a livello di ordinanza.
Inoltre, il Consiglio federale fissa l’entrata in vigore della revisione della LAMal.
1 In aggiunta a quelle menzionate, con la presente revisione dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’as- sicurazione malattie (OAMal) vengono emanate anche altre disposizioni con pertinenza internazionale necessarie ma non connesse con la revisione del 30 settembre 2016 della LAMal.
1.2 Articoli 29, 106b e 106c: sentenza del Tribunale federale secondo cui i premi devono es- sere riscossi su base giornaliera Sino alla fine del 2015, era prassi tra gli assicuratori riscuotere i premi per l’intero mese anche se, in particolare in caso di nascita, decesso, partenza all’estero, arrivo dall’estero o assoggettamento all’as- sicurazione militare, dovevano garantire la copertura assicurativa solo per una parte di tale periodo.
Il 3 dicembre 2015, il Tribunale federale ha deciso che alla cessazione dell’obbligo d’assicurazione (de- cesso, partenza all’estero) l’assicuratore deve restituire il premio per la parte rimanente del mese (DTF 142 V 87).
In seguito a questa sentenza, ora gli assicuratori calcolano i premi degli assicurati, che nel corso del mese entrano o escono dall’assicurazione, non più per l’intero mese bensì su base giornaliera. Alcune disposizioni che fanno riferimento ai mesi devono essere di conseguenza modificate.
1.3 Articoli 105e–105k: richieste della CDS e di santésuisse
Il 19 marzo 2010, il Parlamento ha modificato il disciplinamento del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, nonché della riduzione del premio (art. 64a e 65 LAMal). Parallelamente, ha stabilito che l’importo forfetario annuo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
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(AOMS) deve essere versato all’assicuratore (art. 21a della legge federale sulle prestazioni comple- mentari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, LPC; RS 831.30). Il Consiglio federale ha quindi emanato le pertinenti disposizioni esecutive (art. 105b–106e OAMal, e art. 22 cpv. 5 e 54 cpv. 5 dell’ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, OPC-AVS/AI; RS 831.301). Sia le modifiche delle leggi sia le modifiche delle ordinanze sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012.
Alla fine del 2015, la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) e santésuisse, Gli assicuratori svizzeri, hanno chiesto all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) di modificare gli articoli 105e, 105f, 105j e 105k OAMal, adducendo un bisogno di precisazioni nell’attua- zione dello scambio di dati per la riduzione dei premi.
2 Contenuto della revisione, principali modifiche
2.1 Adeguamento alla modifica dell’ordinanza sullo Stato ospite (OSOsp; RS 192.121) Per evitare casi di doppia assicurazione, in sintonia con la modifica dell’ordinanza sullo Stato ospite entrata in vigore il 1° gennaio 2016, anche in Svizzera i familiari attivi professionalmente di persone che godono di privilegi internazionali o che godevano di tali privilegi in virtù della loro precedente attività presso un’organizzazione interessata, devono poter essere esentati dall’AOMS. L’articolo 6 OAMal è quindi modificato di conseguenza.
2.2 Adeguamento in seguito alla revisione del 30 settembre 2016 della LAMal
Sulla scorta dell’articolo 34 capoverso 2 lettera a della LAMal rivista, il Consiglio federale deve definire le condizioni per l’assunzione dei costi delle prestazioni fornite all’estero nel quadro della cooperazione transfrontaliera ad assicurati residenti in Svizzera. Al riguardo, le nuove disposizioni dell’articolo 36a OAMal si ispirano ampiamente al vigente articolo 36a OAMal per i progetti pilota.
Conformemente all’articolo 41 capoverso 2ter della LAMal rivista, le cure ospedaliere fornite ad assicu- rati che risiedono in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o in Norvegia e percepiscono una rendita svizzera o da loro familiari vengono rimunerate al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell’elenco del Cantone di riferimento. Vista la necessità di disporre di un disciplinamento durevole e attuabile per gli assicuratori-malattie, nell’articolo 36b capoverso 1 OA- Mal come Cantone di riferimento è designato il Cantone di Berna.
L’articolo 49a capoverso 3bis della LAMal rivista obbliga i Cantoni, in caso di cure ospedaliere fornite in Svizzera ad assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o in Norvegia e percepi- scono una rendita svizzera o a loro familiari, ad assumere congiuntamente la quotaparte cantonale fissata dal Cantone di ubicazione e ripartita sui singoli Cantoni proporzionalmente alla popolazione re- sidente. Affinché questa disposizione di legge possa essere attuata, a livello di ordinanza viene definita una procedura semplice. Gli assicuratori versano all’ospedale entrambe le quoteparti e per ottenere il rimborso dell’anticipo della quotaparte cantonale presentano all’istituzione comune i loro crediti nei con- fronti dei Cantoni (art. 36b cpv. 2 OAMal). In questo contesto, all’istituzione comune vengono assegnati i nuovi compiti seguenti: ricevimento dei crediti degli assicuratori-malattie, calcolo del contributo che ogni Cantone deve versare, riscossione di tale contributo da ogni Cantone e pagamento dei crediti degli assicuratori. Dato che l’istituzione comune assolve già compiti a livello internazionale e che in virtù dell’articolo 18 capoverso 3 LAMal il Consiglio federale può assegnarle altri compiti, segnatamente in materia di esecuzione di obblighi internazionali, è naturale affidarle anche i nuovi compiti citati (art. 19a OAMal).
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2.3 Modifiche in base a una sentenza del Tribunale federale secondo cui i premi devono es- sere riscossi su base giornaliera In tre disposizioni dell’OAMal vigente, il riferimento ai mesi viene eliminato consentendo agli assicuratori (art. 29 e 106c) e ai Cantoni (art. 106b) di fissare il loro periodo di riferimento.
2.4 Modifiche nel capitolo sul mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi Per migliorare l’attuazione dell’articolo 64a LAMal da parte dei Cantoni e degli assicuratori, la CDS e santésuisse propongono le seguenti modifiche: l’assicuratore deve comunicare al Cantone non solo i dati personali dei debitori nei confronti dei quali avvia una procedura di esecuzione, ma anche quelli di eventuali altri assicurati coinvolti (p. es. bambini) (art. 105e cpv. 1); l’assicuratore deve informare il Cantone sull’evoluzione dei certificati di carenza di beni rilasciati dall’inizio dell’anno entro due settimane dalla fine di ogni trimestre (art. 105f cpv. 1); l’organo di revisione deve essere obbligato a verificare le informazioni fornite dagli assicuratori con- cernenti anche le restituzioni al Cantone secondo l’articolo 64a capoverso 5 LAMal (art. 105j); per quanto riguarda i pagamenti del Cantone agli assicuratori, occorre un nuovo disciplinamento che indichi come procedere in caso di riduzione del premio per un periodo per il quale il Cantone ha già assunto un credito giusta l’articolo 64a capoverso 4 LAMal (art. 105k).
2.5 Altre modifiche
L’entrata in vigore il 1° gennaio 2016 della legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal; RS 832.12) rende necessaria una modifica dell’articolo 23. Inoltre, viene introdotto un nuovo arti- colo 136 che disciplina la destinazione dell’importo restante dalla correzione dei premi. L’importo re- stante dal supplemento di premio e dal contributo degli assicuratori deve essere versato nel fondo per i casi d’insolvenza. L’importo restante dal contributo della Confederazione deve essere utilizzato innan- zitutto per coprire i costi di attuazione derivanti all’istituzione comune e un eventuale ulteriore resto versato nel fondo citato.
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3 Commento alle singole disposizioni
3.1 Articolo 6 Persone a beneficio di privilegi in virtù del diritto internazionale
Capoverso 3 In occasione della modifica dell’ordinanza sullo Stato ospite (OSOsp; RS 192.121), entrata in vigore il 1° gennaio 2008, l’articolo 6 capoverso 3 OAMal era stato modificato e, nella nuova versione, erano stati involontariamente omessi i familiari. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) intende ora eliminare questa lacuna. Per evitare casi di doppia assicurazione, propone di reintrodurre la possibilità di esentare dall’obbligo d’assicurazione le persone assicurate insieme al titolare principale presso l’as- sicurazione malattie della sua organizzazione primitiva. La definizione del campo di applicazione per- sonale di cui al capoverso 3 è semplificata per rispecchiare meglio la realtà. In effetti, secondo la prassi attuale, solo le organizzazioni intergovernative e le istituzioni internazionali ai sensi dell’articolo 2 capo- verso 1 lettere a e b della legge sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12) offrono al loro personale una co- pertura assicurativa per le cure in Svizzera.
Nei capoversi 3 e 4 è opportuno precisare che l’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione dall’obbligo assicurativo. L’aggiunta di questa frase (in fine) è giustificata dal fatto che tali persone non beneficiano di alcun privilegio in virtù del diritto internazionale o vi hanno rinunciato, per cui non vi è motivo di permettere loro di ritornare sulla loro scelta assicurativa come prevede l’articolo 7 capoverso 6 OAMal per i beneficiari di privilegi ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1. Trattandosi di per- sone che risiedono stabilmente in Svizzera è opportuno evitare un andirivieni tra diversi sistemi assicu- rativi per motivi particolari (finanziari o di altra natura). Inoltre, sarebbe contrario al principio di solidarietà consentire a tali persone di entrare nel sistema LAMal quando sono anziane malate, senza avervi mai contribuito.
Capoverso 4 I familiari di persone che beneficiano in Svizzera di privilegi in virtù del diritto internazionale non sono soggetti all’assicurazione malattie obbligatoria e possono affiliarsi presso l’assicurazione dell’organiz- zazione internazionale insieme al titolare principale. Sinora questa regola si applicava unicamente alle persone che non esercitavano alcuna attività lucrativa. Quelle che lavoravano dovevano assicurarsi in Svizzera, anche se beneficiavano della copertura assicurativa dell’organizzazione internazionale. Per evitare casi di doppia imposizione, il DFAE ha rivisto l’articolo 24 OSOsp. Dal 1° gennaio 2016, i familiari o altre persone autorizzate ad accompagnare il titolare principale (secondo l’articolo 22 OSOsp) che scambiano la loro carta di legittimazione con un permesso Ci per poter esercitare un’attività lucrativa in Svizzera non sono più soggetti all’assicurazione malattie obbligatoria.
Tuttavia, l’OSOsp non si applica alle persone che non beneficiano di privilegi in virtù del diritto interna- zionale. Pertanto, i loro familiari in possesso di un permesso di soggiorno o di domicilio, o di un per- messo per frontalieri, nonché le persone di nazionalità svizzera, rimangono soggetti all’assicurazione malattie obbligatoria anche se possono affiliarsi all’assicurazione dell’organizzazione internazionale in- sieme al titolare principale. La presente revisione vuole evitare casi di doppia assicurazione anche per queste persone.
3.2 Articolo 19a Ripartizione tra i Cantoni della quotaparte cantonale
In caso di cure ospedaliere fornite in Svizzera ad assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o in Norvegia e percepiscono una rendita svizzera, o a loro familiari, i Cantoni sono obbligati conformemente all’articolo 49a capoverso 3bis della LAMal rivista ad assumere congiuntamente la quo- taparte cantonale fissata dal Cantone di ubicazione e ripartita sui singoli Cantoni proporzionalmente alla popolazione residente. Affinché questa disposizione possa essere attuata, a livello di ordinanza viene definita una procedura. I compiti che quest’ultima comporta devono essere affidati a un’istituzione.
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L’istituzione comune esegue già diversi compiti per i beneficiari di rendite e i loro familiari che risiedono in uno Stato membro dell’UE/AELS: decide delle loro domande di esenzione dall’obbligo d’assicura- zione (art. 18 cpv. 2bis LAMal), assegna a un assicuratore quelli che non hanno assolto tempestivamente l’obbligo d’assicurazione (art. 18 cpv. 2ter LAMal) e effettua per loro la riduzione dei premi (art. 18 cpv. 2quinquies LAMal). In base all’articolo 18 capoverso 3 LAMal, il Consiglio federale ha la facoltà di assegnare all’istituzione comune altri compiti, segnatamente in materia d’esecuzione di obblighi inter- nazionali. Per tutti questi motivi, appare naturale conferire all’istituzione comune anche i nuovi compiti per il gruppo di persone citato.
Per ridurre al minimo i costi per l’esecuzione dei nuovi compiti da parte dell’istituzione occorre prevedere una procedura semplice che eviti doppioni. Nel nuovo articolo 36b capoverso 2 OAMal viene pertanto disciplinato che, in caso di cure ospedaliere fornite a questo gruppo di persone, gli assicuratori versano all’ospedale entrambe le quoteparti e per ottenere rimborso della prestazione anticipata presentano all’istituzione comune i loro crediti nei confronti dei Cantoni. Compiti come la verifica degli aventi diritto e il controllo delle fatture degli ospedali rimangono perciò esclusivamente di competenza degli assicu- ratori-malattie.
All’istituzione comune vengono assegnati i nuovi compiti seguenti: ricevimento dei crediti degli assicu- ratori-malattie, calcolo del contributo di ciascun Cantone giusta l’articolo 49a capoverso 3bis della LAMal rivista, riscossione di tale contributo da ogni Cantone e pagamento dei crediti degli assicuratori.
Capoverso 1 Questo capoverso stabilisce che, dopo la presentazione dei crediti degli assicuratori secondo l’arti- colo 36b capoverso 2 OAMal, l’istituzione comune calcola a quanto ammonta il contributo della quota- parte cantonale che ogni Cantone deve assumersi. Inoltre, dato che sulla base dell’articolo 49a capo- verso 3bis della LAMal rivista la quotaparte cantonale deve essere ripartita tra i singoli Cantoni propor- zionalmente alla popolazione residente, questo capoverso stabilisce che per il calcolo di quest’ultima l’istituzione comune deve attenersi alle cifre dell’ultimo censimento della popolazione residente perma- nente media effettuato dall’Ufficio federale di statistica (UST), consultabile e riconosciuto da tutte le parti coinvolte. L’istituzione comune è altresì tenuta a riscuotere da ciascun Cantone l’importo calcolato.
Capoverso 2 Una volta ricevuti i pagamenti dei Cantoni, l’istituzione comune salda i crediti degli assicuratori. Se ne- cessario, i dettagli della relativa procedura possono essere definiti dall’istituzione comune.
Capoverso 3 In virtù dell’articolo 18 capoverso 6 LAMal, in questo capoverso il Consiglio federale disciplina il finan- ziamento dei nuovi compiti assegnati all’istituzione comune. Dato che i Cantoni devono assumersi con- giuntamente la quotaparte cantonale proporzionalmente alla popolazione residente, appare naturale che si facciano carico nelle stesse proporzioni anche del finanziamento dei nuovi compiti dell’istituzione comune. I costi (ca. 200 000 franchi l’anno) stimati per l’esecuzione di tali compiti sono relativamente bassi in quanto non includono la verifica di ogni singolo caso.
3.3 Articolo 22 Contenzioso
Capoverso 3, frase introduttiva e lettera d Attualmente, l’articolo 22 capoverso 3 OAMal disciplina in quali contestazioni che l’oppongono a un as- sicuratore, l’istituzione comune statuisce pronunciando una decisione secondo l’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Si tratta segnatamente di contestazioni in merito alla ridistribuzione delle riserve secondo (lett. a), alla riscossione di contributi al fondo per i casi di insolvenza e al pagamento di prestazioni da parte di detto fondo (lett. b) e al versamento dell’eccedenza di entrate ai sensi dell’articolo 67 capoverso 2ter (lett c). La nuova lettera d autorizza l’istituzione comune a statuire pronunciando una decisione anche nelle contestazioni con gli
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assicuratori-malattie connesse con la ripartizione della quotaparte cantonale tra i Cantoni. Inoltre, nella frase introduttiva del capoverso viene aggiunta l’abbreviazione (PA) della legge federale menzionata visto che anche nel nuovo capoverso 3bis si rimanda allo stesso atto normativo.
Capoverso 3bis Questo nuovo capoverso stabilisce che l’istituzione comune può anche statuire pronunciando una de- cisione secondo l’articolo 5 PA in caso di una contestazione che l’oppone a un Cantone in merito alla ripartizione della quotaparte cantonale tra i Cantoni, per esempio se un Cantone contesta la propria partecipazione a tale quotaparte. Con l’assegnazione di nuovi compiti all’istituzione comune in virtù dell’articolo 18 capoverso 3 LAMal, il Consiglio federale deve conferirle anche la competenza decisio- nale affinché possa realizzarli.
3.4 Articolo 23
Capoverso 1 Conformemente al vigente articolo 23 capoverso 1, due disposizioni dell’OAMal valide per l’istituzione comune si applicano per analogia anche all’istituzione di cui all’articolo 19 LAMal. Entrambe le disposi- zioni sono però state abrogate con effetto dal 1° gennaio 2016 e riformulate nella nuova LVAMal negli articoli 45 e 46 validi per l’istituzione comune. È ragionevole che, sulla falsariga delle due disposizioni dell’ordinanza abrogate, anche queste nuove disposizioni elevate a livello di legge siano applicabili per analogia all’istituzione di cui all’articolo 19 capoverso 2 LAMal. Inoltre, occorre eliminare l’aggettivo «prevista».
Capoverso 3 Attualmente, il termine «rapporto d’attività» è spesso sostituito – anche dalla fondazione Promozione Salute Svizzera – con il termine «rapporto di gestione». L’ordinanza è adeguata in tal senso e la dispo- sizione in questione trasferita dal capoverso 1 al capoverso 3.
3.5 Articolo 29 Effettivo medio degli assicurati
Nel capitolo «Vigilanza» sezione «Dati relativi alla vigilanza», l’ordinanza vigente prevede che l’UFSP pubblichi per assicuratore, tra l’altro, l’effettivo degli assicurati (art. 28b cpv. 2 lett. h) e stabilisce che, se l’assicurazione è durata meno di un anno, per il calcolo degli effettivi medi degli assicurati che vanno comunicati dagli assicuratori è determinante il numero totale dei mesi d’assicurazione diviso per dodici (art. 29). L’UFSP pubblica l’effettivo medio degli assicurati nei dati relativi alla vigilanza degli assicuratori (vedi «Statistica dell’assicurazione malattie obbligatoria», tabella 5.01).
In seguito alla sentenza del Tribunale federale DTF 142 V 87, gli assicuratori calcolano il premio degli assicurati che nel corso del mese entrano o escono (nascita, decesso, partenza all’estero, arrivo dall’estero o assoggettamento all’assicurazione militare) non più su base mensile bensì giornaliera. Di conseguenza, per calcolare i loro effettivi medi degli assicurati ora devono sommare i giorni di assicu- razione e dividere il totale per 365 o per 366 se l’anno è bisestile.
Esempio: in un anno bisestile (=366 giorni) un assicuratore assicura tre persone. La prima è assicurata dal 1° gennaio al 31 dicembre (366/366 = 1), la seconda dal 15 marzo, giorno in cui viene al mondo ((17+275)/366 = 0,797814), la terza fino al 3 luglio, giorno in cui muore ((182+3)/366 = 0,505464). L’ef- fettivo medio degli assicurati di questo assicuratore è pari a 2.30328 (1 + 0,797814 + 0,505464).
Dato che il vigente articolo 28b capoverso 2 lettera h OAMal utilizza il termine «effettivo degli assicu- rati», quest’ultimo deve essere utilizzato anche nella rubrica dell’articolo 29 in sostituzione dell’attuale «effettivo del rischio», e poiché la disposizione disciplina il calcolo dell’effettivo medio degli assicurati, occorre aggiungere l’aggettivo «medio» nella rubrica.
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3.6 Articolo 36a Assunzione dei costi in caso di cooperazione transfrontaliera
Dal 2006, visto l’articolo 36a OAMal, l’AOMS può, nell’ambito di progetti pilota, assumere i costi di cure mediche fornite all’estero nelle zone di frontiera. Attualmente, i progetti in corso di questo tipo sono tre – due nella zona di Basilea/Lörrach e uno nella zona di San Gallo/Liechtenstein – ed entrambi si stanno dimostrando validi. Questa soluzione consolida le regioni di frontiera svizzere e attraverso il migliora- mento dell’offerta di cure in tali regioni, risponde anche a un loro bisogno.
Per poter proseguire nel lungo termine i progetti pilota in corso e creare nuove forme di cooperazione transfrontaliera era indispensabile una base legale formale creata con la revisione del 30 settembre
2016 della LAMal.
Poiché l’articolo 34 capoverso 2 della legge rivista contiene unicamente una norma di delega al Consi- glio federale, nel suo messaggio del 18 novembre 2015 (FF 2016 1) quest’ultimo ha dichiarato che nel definire la cooperazione transfrontaliera si atterrà al quadro dei progetti pilota in corso e indicato a quali condizioni concrete sarà legata tale cooperazione. Il relativo elenco si ispira ampiamente al vigente articolo 36a OAMal relativo ai progetti pilota. Un’ulteriore apertura non rientra tra gli obiettivi perseguiti.
Per i motivi sopra esposti, le vigenti condizioni per i progetti pilota vengono nel limite del possibile riprese anche per la cooperazione transfrontaliera sul lungo periodo. Pertanto, in alcune disposizioni dell’arti- colo 36a OAMal la revisione si limita a sostituire il termine «progetti pilota» con «programmi di coope- razione transfrontaliera» dato che in futuro avranno una durata illimitata. La disposizione, secondo cui la domanda deve essere presentata congiuntamente da uno o più Cantoni di frontiera e da uno o più assicuratori, è trasferita dal capoverso 3 al capoverso 2 in quanto riguarda appunto la domanda e non un’esigenza che il programma deve adempiere. La disposizione relativa alla durata limitata dei progetti pilota è abolita. Queste e altre modifiche comportano inoltre uno spostamento dei capoversi e delle lettere vigenti. I commenti sottostanti riguardano unicamente le disposizioni oggetto di una modifica materiale.
Capoverso 1 Dal punto di vista materiale, il capoverso 1 rivisto corrisponde a quello vigente, salvo che ora è l’UFSP e non più il Dipartimento federale dell’interno (DFI) a poter autorizzare programmi di cooperazione tran- sfrontaliera. L’articolo 56 LVAMal stabilisce che l’UFSP esercita la vigilanza ai sensi di tale legge. Spetta quindi a quest’ultimo, per esempio, rilasciare a un assicuratore l’autorizzazione a esercitare l’assicura- zione sociale malattie e perciò autorizzare una cooperazione transfrontaliera.
Capoverso 3 lettera a La sostituzione nel vigente articolo 36a capoverso 3 lettera c OAMal dell’espressione «che dimorano abitualmente» con l’espressione «che risiedono» chiarisce che il programma è aperto alla popolazione residente del Cantone di frontiera che partecipa alla cooperazione transfrontaliera.
Capoverso 3 lettera b L’inserimento di questa nuova lettera risponde alla richiesta avanzata sia durante la consultazione (vedi Sintesi dei risultati della consultazione dell’aprile 2015 all’indirizzo https://www.bag.ad- min.ch/bag/it/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-revisionspro- jekte/kvg-aenderungen-mit-internationalem-bezug.html) sia nel corso dei dibattiti parlamentari di fissare come condizione per la cooperazione transfrontaliera il divieto agli assicuratori di obbligare gli assicurati a farsi curare all’estero nel quadro di tale cooperazione.
Capoverso 3 lettera e seconda condizione Dal punto di vista del contenuto, questa disposizione corrisponde a quella del vigente articolo 36a let- tera f numero 2 OAMal, ma è formulata in modo più chiaro. Conformemente a tale disposizione, i Can- toni e gli assicuratori-malattie possono rimunerare esclusivamente le prestazioni fornite nel quadro di
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una cooperazione transfrontaliera, le cui tariffe o i cui prezzi non superano quelle e quelli applicabili nel Cantone di frontiera in cui risiede la persona assicurata. I programmi di cooperazione transfrontaliera non si basano sul diritto comunitario in materia di coordinamento delle assicurazioni sociali, recepito dalla Svizzera con l’accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone e con la convenzione del 4 gennaio 19603 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (Con- venzione AELS). La decisione di disciplinare il rimborso dei costi delle prestazioni in questione separa- tamente dall’assistenza reciproca in materia di prestazioni è pertanto giustificato.
Progetti pilota in corso In virtù delle decisioni del 3 novembre 2015 e del 31 dicembre 2015 del DFI, i tre progetti pilota in corso nelle zone di Basilea/Lörrach e di San Gallo/Liechtenstein potranno essere protratti fino al 31 dicembre 2018 rispettivamente fino al 31 dicembre 2019. Se dopo queste scadenze i Cantoni di frontiera e gli assicuratori-malattie che partecipano a questi progetti pilota vorranno proseguire la cooperazione tran- sfrontaliera con fornitori di prestazioni esteri dovranno presentare una nuova domanda all’UFSP sulla base delle nuove disposizioni di cui all’articolo 36a OAMal.
3.7 Articolo 36b Assunzione dei costi per assicurati residenti all’estero
Capoverso 1 Giusta la nuova disposizione dell’articolo 41 capoverso 2ter LAMal rivista, gli assicuratori-malattie e i tutti Cantoni assumono congiuntamente la rimunerazione delle cure ospedaliere fornite in Svizzera ad assi- curati che risiedono in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o in Norvegia e percepiscono una rendita svizzera, o a loro familiari, al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell’elenco del Cantone di riferimento designato dal Consiglio federale.
I beneficiari di rendite ai quali si applica tale disposizione sono persone assicurate che non possono essere assegnate direttamente ad alcun Cantone, in quanto non per tutti è possibile stabilire il loro ultimo luogo di residenza in Svizzera. La mancanza di un punto di riferimento attuale in Svizzera obbliga il Consiglio federale a designare un Cantone di riferimento.
A livello di ordinanza, occorre pertanto introdurre una disposizione che sia praticabile per gli assicuratori- malattia chiamati ad applicarla e che non debba essere adeguata ogni anno dal Consiglio federale. Al riguardo, è opportuno sottolineare che la designazione come Cantone di riferimento non ha alcuna con- seguenza, nemmeno di natura finanziaria, per il Cantone in questione.
Nel messaggio del 18 novembre 2015 (FF 2016 1) il Consiglio federale asserisce di voler designare come Cantone di riferimento un Cantone le cui tariffe per gli ospedali figuranti nell’elenco si avvicinano di più alle tariffe medie svizzere.
Secondo calcoli eseguiti in quest’ottica, il Cantone che soddisfa questo requisito è quello di Berna. Sulla base delle cifre chiave degli ospedali svizzeri 4 degli anni 2014 e 2015 sono stati calcolati i costi medi per caso standardizzati per tipo di trattamento, per Cantone e per anno nel settore ospedaliero (stan- dardizzazione in base al Case Mix Index, CMI). A tale scopo, sono stati considerati unicamente gli ospedali per cure acute con costi medi per caso standardizzati CMI compresi tra 5000 e 15 000 franchi. Nella prima fase, sono stati calcolati i costi per caso standardizzati CMI per ospedale. I costi per caso per Cantone si ottengono nella seconda fase come media aritmetica ponderata per il numero di casi dell’ospedale per Cantone.
2 RS 0.142.112.681
3 RS 0.632.31
4 https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/service/zahlen-fakten/zahlen-fakten-zu-spitaelern/kennzahlen-der- schweizer-spitaeler.html
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Capoverso 2 In caso di cure ospedaliere fornite in Svizzera ad assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o in Norvegia e beneficiano di una rendita svizzera, o a loro familiari, tutti i Cantoni sono obbligati conformemente all’articolo 49a capoverso 3bis della LAMal rivista ad assumere congiunta- mente la quotaparte cantonale fissata dal Cantone di ubicazione e ripartita tra i singoli Cantoni propor- zionalmente alla popolazione residente. Affinché tale disposizione possa essere attuata, a livello di or- dinanza viene definita una procedura che comporta l’assegnazione all’istituzione comune di nuovi com- piti descritti nell’articolo 19a OAMal.
Come già illustrato nel commento all’articolo 19a OAMal, al fine di ridurre al minimo i costi per l’esecu- zione dei nuovi compiti occorre prevedere una procedura semplice che eviti doppioni. Per questo mo- tivo, nel nuovo articolo 36b capoverso 2 OAMal è stabilito che, in questi casi, gli assicuratori versano all’ospedale entrambe le quoteparti e che, per ottenere il rimborso della prestazione anticipata, presen- tano all’istituzione comune i loro crediti nei confronti dei Cantoni. In questo modo, i compiti come la verifica delle persone aventi diritto e il controllo delle fatture degli ospedali rimangono di competenza degli assicuratori-malattia com’è il caso per tutti gli altri assicurati.
L’articolo 49a capoverso 3 della LAMal stabilisce che per la rimunerazione delle prestazioni ospedaliere l’assicuratore e il Cantone possono convenire che il Cantone paghi la sua quotaparte all’assicuratore e che quest’ultimo versi entrambe le quoteparti all’ospedale. Pur trattandosi di una disposizione potesta- tiva, in questo caso speciale, è giustificato per i motivi sopra esposti disciplinare nell’ordinanza l’obbligo di prestazione anticipata degli assicuratori.
Capoverso 3 Le disposizioni di legge riviste obbligano i Cantoni ad assumere la quotaparte cantonale anche per le cure ospedaliere fornite in Svizzera ad assicurati residenti in Stati membri dell’UE/AELS. Per gli assicu- rati con un punto di riferimento attuale in un Cantone (frontalieri e loro familiari, familiari senza un’attività lucrativa di persone titolari di un permesso di dimora in Svizzera, beneficiari di una prestazione dell’as- sicurazione svizzera contro la disoccupazione e loro familiari) l’obbligo citato incombe a quest’ultimo, mentre per i beneficiari di rendite e i loro familiari senza un punto di riferimento attuale in Svizzera, la quotaparte cantonale deve essere assunta congiuntamente da tutti i Cantoni. Per i lavoratori distaccati all’estero (art. 4 OAMal) nonché per le persone che soggiornano all’estero al servizio di una collettività pubblica (art. 5 OAMal), che risiedono in uno Stato membro dell’UE/AELS, sono soggetti all’assicura- zione svizzera e hanno rinunciato al loro domicilio in Svizzera, la quotaparte cantonale deve essere assunta dall’ultimo Cantone di residenza in Svizzera, visto che fino alla loro partenza dalla Svizzera è in tale Cantone che hanno pagato le tasse.
Capoverso 4 La prassi ha ripetutamente dimostrato che per le cure ospedaliere fornite in Svizzera a lavoratori distac- cati (art. 4 OAMal) e a persone che soggiornano all’estero al servizio di una collettività pubblica (art. 5 OAMal), che non risiedono in uno Stato membro dell’UE/AELS, sono soggetti all’assicurazione svizzera e hanno rinunciato al loro domicilio in Svizzera, la questione di quale Cantone debba assumersi la quo- taparte cantonale è controversa. Per questo gruppo di persone, i costi delle cure ospedaliere sono in- teramente a carico dell’assicuratore-malattie che può coprire i costi supplementari così generati tramite i premi.
3.8 Articolo 37 Assunzione dei costi in caso di assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni per persone assicurate all’estero
Dal punto di vista materiale, questa disposizione corrisponde a quella del vigente articolo 37 lettera b OAMal, fatta salva la sostituzione, in linea con l’articolo 49a capoverso 1 della legge, del termine «im- porti forfettari» con «rimunerazioni», motivata dal fatto che oltre agli importi forfettari è ancora possibile
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fatturare singole prestazioni. Inoltre, l’articolo rivisto chiarisce che le persone aventi diritto sono assicu- rate all’estero. Nella disposizione deve essere menzionato anche il Liechtenstein, dato che l’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni è applicabile anche nelle relazioni tra Svizzera e, ap- punto, Liechtenstein. Per citare un esempio, questo articolo trova applicazione anche in caso di una cura necessaria dispensata in Svizzera su presentazione della tessera europea di assicurazione malat- tie a persone assicurate in Liechtenstein.
Le disposizioni dell’articolo 41 capoversi 2bis e 2ter e dell’articolo 49a capoversi 2 e 3bis della LAMal rivista obbligano i Cantoni ad assumere la quotaparte cantonale anche per le cure ospedaliere fornite in Sviz- zera a persone residenti in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o in Norvegia e assicurate in Svizzera. Per questo motivo, la vigente disposizione di cui all’articolo 37 lettera a OAMal che obbliga gli assicura- tori-malattie ad assumere la totalità dei costi di tali cure fornite a questi assicurati deve essere abrogata. Le disposizioni di legge citate non menzionano il Liechtenstein in quanto valgono per persone assicurate in Svizzera che risiedono in Stati membri dell’UE/AELS. Dato che, per quanto riguarda l’assicurazione malattie obbligatoria, nella convenzione AELS (allegato K appendice 2, protocollo 2 all’appendice 2) la Svizzera ha concordato con il Liechtenstein il principio del domicilio, non esistono persone assicurate in Svizzera che risiedono in Liechtenstein.
3.9 Articolo 91 Graduazione dei premi
Capoverso 2 Questa disposizione disciplina i premi per i lavoratori distaccati all’estero (art. 4 OAMal) nonché per le persone che soggiornano all’estero al servizio di una collettività pubblica (art. 5 OAMal), che non risie- dono in uno Stato membro dell’UE/AELS, sono soggetti all’assicurazione svizzera e hanno rinunciato al loro domicilio in Svizzera. Per gli assicurati che risiedono in Svizzera, gli assicuratori graduano i premi giusta l’articolo 61 capoversi 2 e 2bis LAMal in funzione delle differenze tra i costi dei vari Cantoni e delle varie regioni. Sulla base dell’articolo 61 capoverso 4 LAMal, per gli assicurati residenti in uno Stato membro dell’UE/AELS i premi devono essere calcolati in funzione dello Stato di residenza. Per le per- sone che non risiedono in uno Stato membro dell’UE/AELS, sono soggette all’assicurazione svizzera e hanno rinunciato al loro domicilio in Svizzera, è giustificato che gli assicuratori possano fissare un solo premio uguale per tutte in base ai costi comprovati, indipendentemente dallo Stato in cui esse risiedono. Qualora, in considerazione del numero esiguo delle persone interessate, ciò risulti nella maggior parte dei casi sproporzionato, l’assicuratore può applicare i premi svizzeri del loro ultimo domicilio in Svizzera o della sua sede.
3.10 Articolo 99 Assicurazioni con scelta limitata dei fornitori di prestazioni
a. Principio Capoverso 1bis Sia durante la consultazione (vedi Sintesi dei risultati della consultazione dell’aprile 2015 all’indirizzo https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversiche- rung-revisionsprojekte/kvg-aenderungen-mit-internationalem-bezug.html) sia nel corso dei dibattiti par- lamentari è stata avanzata la richiesta di non autorizzare agli assicuratori-malattie a sviluppare pro- grammi di cooperazione transfrontaliera basati sull’articolo 34 capoverso 2 lettera a della LAMal rivista come forma di assicurazione particolare con riduzione dei premi. Questo nuovo capoverso fissa tale richiesta come condizione per i programmi di cooperazione transfrontaliera. Poiché si tratta di una de- roga all’articolo 99 capoverso 1 OAMal, deve essere disciplinata in tale articolo e non nell’articolo 36a OAMal.
3.11 Articolo 105e Notifiche relative alle esecuzioni
Capoverso 1
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Se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l’assicuratore deve richiedere l’esecuzione. Il Cantone può esigere che l’as- sicuratore comunichi all’autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi (art. 64a cpv. 2 LA- Mal).
Nel suo rapporto del 28 agosto 2009 sull’iniziativa parlamentare 09.425 «Articolo 64a LAMal e premi non pagati», la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N), commentando l’articolo 64a capoverso 2 LAMal, ha asserito che l’autorità cantonale deve avere la pos- sibilità di agire a favore dell’assicurato prima che la procedura di esecuzione si concluda con un certifi- cato di carenza di beni. Per questo motivo può chiedere all’assicuratore di comunicarle i nomi dei debi- tori perseguiti per debiti (FF 2009 5760).
In virtù di questa disposizione, il vigente articolo 105e capoverso 1 OAMal obbliga gli assicuratori a comunicare all’autorità cantonale competente determinati dati personali dei debitori.
La CDS e santésuisse chiedono di obbligare gli assicuratori a comunicare oltre ai dati dei debitori anche quelli degli assicurati. Il Cantone ha bisogno di questi dati per decidere se tali assicurati sono di sua competenza e se deve assumere crediti relativi all’AOMS secondo l’articolo 64a capoverso 4 LAMal.
Visto l’obbligo di mantenimento dei genitori verso i figli sancito dal codice civile, gli assicuratori possono avviare una procedura di esecuzione nei confronti dei genitori per i premi dei loro figli. Dato che madre, padre e figli possono essere assicurati presso assicuratori diversi, un assicuratore può per esempio richiedere l’esecuzione di una madre per il premio di suo figlio anche se la donna non è assicurata presso di lui. In tal caso, il Cantone vuole che gli siano comunicati oltre ai dati personali della madre, anche quelli del figlio.
Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la LAMal o la LVAMal, o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare dati in deroga all’arti- colo 33 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) ad altri organi incaricati di applicare la LAMal o la LVAMal, nonché di controllarne o sorvegliarne l’ese- cuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla LAMal o dalla LVAMal (art. 84a LAMal). Sulla scorta di questa disposizione, gli assicuratori possono comunicare ai Cantoni i dati personali degli assicurati, purché i Cantoni ne abbiano bisogno per eseguire l’articolo 64a LAMal.
Secondo l’articolo 64a capoverso 2 LAMal, il Cantone può esigere che l’assicuratore gli comunichi il nome dei debitori escussi. Il fatto che questa disposizione menzioni unicamente i debitori non esclude che gli assicuratori siano autorizzati a comunicare i dati relativi agli assicurati non debitori. Il Cantone può pertanto esigere che l’assicuratore gli comunichi il nome dei debitori nei confronti dei quali avvia una procedura di esecuzione e quello di eventuali altri assicurati interessati da tale procedura (familiari).
Capoverso 1bis La CDS e santésuisse chiedono inoltre di obbligare gli assicuratori a notificare al Cantone il numero federale d’identificazione delle imprese qualora il debitore sia una persona giuridica. Dato che questa eventualità è possibile, occorre disciplinare quali sono i dati che gli assicuratori in tali casi devono co- municare al Cantone.
In linea di principio, sono soggette all’obbligo d’assicurazione unicamente le persone fisiche (art. 3 LA- Mal). Tuttavia, vi sono persone giuridiche che pagano regolarmente premi di assicurati (p. es. Comuni tramite i loro servizi sociali). Se un assicurato comunica al proprio assicuratore che i suoi premi sono pagati da una persona giuridica, l’assicuratore è tenuto a notificare alle autorità cantonali competenti il nome di tale persona e, se ne è a conoscenza, il relativo numero d’identificazione delle imprese (UID). Dal 2011, l’Ufficio federale di statistica (UST) assegna a ogni azienda un UID univoco (al riguardo vedi https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/registri/registro-imprese/numero-identificazione-imprese.html). Le unità UID non sono solo soggetti giuridici iscritti al registro di commercio, bensì anche unità della
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pubblica amministrazione che devono essere identificate a causa dei compiti che svolgono. Con l’UID è stato creato un identificatore univoco che facilita lo scambio automatico di dati.
3.12 Articolo 105f Notifiche relative ai certificati di carenza di beni
Capoverso 1 Questo capoverso obbliga l’assicuratore, alla fine di ogni trimestre, a informare l’autorità cantonale com- petente sull’evoluzione dei certificati di carenza di beni rilasciati dall’inizio dell’anno.
La CDS e santésuisse chiedono di obbligare gli assicuratori ad assolvere questo compito entro due settimane dalla fine di ogni trimestre, adducendo la necessità di concretizzare le scadenze.
L’articolo 64a capoverso 4 LAMal stabilisce che il Cantone assume l’85 per cento dei crediti che l’assi- curatore gli comunica ai sensi del capoverso 3. Dato che questo termine è stato concordato tra CDS e santésuisse quali rappresentanti rispettivamente dei Cantoni e degli assicuratori, è opportuno dare se- guito alla loro richiesta.
3.13 Articolo 105j Organo di revisione
Questo articolo è modificato nel contenuto e nella struttura.
Capoverso 1, frase introduttiva Secondo i capoversi 1 e 2 del vigente articolo 105j OAMal, l’organo di revisione è tenuto a verificare l’esattezza delle informazioni fornite dagli assicuratori.
Per strutturare l’articolo in modo più sistematico, in questo capoverso è stata inserita una frase introdut- tiva che obbliga l’organo di revisione a verificare le informazioni fornite dagli assicuratori e le informa- zioni da verificare sono state suddivise in tre lettere. Gli attuali capoversi 1 e 2 sono stati spostati rispet- tivamente nelle lettere a e b.
La CDS e santésuisse chiedono di obbligare l’organo di revisione a verificare non solo l’esattezza ma anche la completezza di tali informazioni.
L’esattezza delle informazioni, infatti, presuppone anche la loro completezza. Affinché l’organo di revi- sione sia esplicitamente obbligato a verificare anche la completezza delle informazioni, occorre dare seguito alla richiesta della CSD e di santésuisse e inserire tale obbligo nell’ordinanza.
Capoverso 1 lettera a Corrisponde al vigente capoverso 1.
Capoverso 1 lettera b Secondo il capoverso 2 del vigente articolo 105j OAMal, l’organo di revisione è tenuto a verificare anche l’esattezza delle informazioni fornite dagli assicuratori sul pagamento dei crediti in arretrato da parte degli assicurati dopo il rilascio di un certificato di carenza di beni.
La CDS e santésuisse chiedono di eliminare da questa disposizione il complemento «da parte degli assicurati», adducendo che ai fini della realizzazione del certificato di carenza di beni non ha alcuna importanza chi ha saldato il credito, tanto più che potrebbe essere stato il debitore o terzi.
Conformemente all’articolo 64a capoverso 5 LAMal, non appena l’assicurato ha saldato tutto o in parte il debito verso l’assicuratore, questi restituisce al Cantone il 50 per cento dell’importo ricevuto dall’assi- curato. Anche la legge quindi prevede che il debito venga saldato dalla persona assicurata, ma poiché per l’assicuratore è irrilevante chi sia a farlo, è opportuno accogliere la richiesta avanzata dalla CDS e
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da santésuisse.
Capoverso 1 lettera c La CDS e santésuisse chiedono inoltre di obbligare l’organo di revisione a verificare l’esattezza e la completezza delle informazioni concernenti le restituzioni degli assicuratori ai Cantoni ai sensi dell’arti- colo 64a capoverso 5 LAMal. Dato che l’articolo 105f capoverso 2 OAMal include nel conteggio finale sia una ricapitolazione delle domande di assunzione dei crediti ai sensi dell’articolo 64a capoverso 3 LAMal sia una ricapitolazione delle restituzioni ai sensi dell’articolo 64a capoverso 5 LAMal, è necessa- rio che l’organo di revisione le verifichi entrambe.
L’articolo 64a capoverso 3 LAMal prevede solamente che l’assicuratore chieda all’organo di revisione designato dal Cantone di confermare l’esattezza dei dati che ha comunicato al Cantone secondo lo stesso capoverso. All’interrogativo se il Consiglio federale possa obbligare gli assicuratori ad assegnare a loro spese altri compiti al proprio organo di revisione si può rispondere affermativamente, in quanto con il capoverso 3 citato il legislatore voleva sostanzialmente fissare il principio della conferma da parte dell’organo di revisione dei dati che l’assicuratore comunica al Cantone e non escludere tale conferma per i dati citati in altri capoversi.
Già oggi il Consiglio federale obbliga l’organo di revisione a verificare l’esattezza delle informazioni fornite dagli assicuratori sul pagamento dei crediti in arretrato da parte degli assicurati dopo il rilascio di un certificato di carenza di beni (art. 105j cpv. 2). In base all’articolo 64a capoverso 5 LAMal, l’assicu- ratore è tenuto a restituire al Cantone il 50 per cento dell’importo pagato per i crediti in arretrato. Le informazioni concernenti il pagamento di tali crediti permettono di determinare l’importo che deve essere restituito.
Come richiesto dalla CDS e da santésuisse, ora l’organo di revisione ha l’obbligo di verificare anche le restituzioni.
Capoverso 2 Corrisponde al vigente capoverso 3. Attualmente, il Cantone assume i costi dell’organo di revisione qualora ne designi uno diverso da quello di cui all’articolo 86 (art. 105j cpv. 3). Con l’entrata in vigore della OVAMal tale articolo è stato abrogato. Al capoverso 1 esso stabiliva che ogni assicuratore designa un organo di revisione esterno. Oggi, l’ar- ticolo 25 capoverso 1 LVAMal prevede che gli assicuratori designano un ufficio di revisione esterno abilitato. Il capoverso 2 deve pertanto rimandare a quest’ultima disposizione.
3.14 Articolo 105k Pagamenti dei Cantoni agli assicuratori
Capoverso 1 Attualmente, l’autorità cantonale può trasmettere all’assicuratore i dati personali di cui all’articolo 105g relativi agli assicurati per i quali si assume gli importi in arretrato.
La CDS e santésuisse chiedono di obbligare l’autorità cantonale a comunicare tali dati adducendo che una formulazione potestativa non ha senso, in quanto le informazioni in questione sono sempre neces- sarie.
Il Cantone è libero di decidere se assumere o meno importi in arretrato, ma se decide di farlo è tenuto a trasmettere all’assicuratore i dati personali di cui all’articolo 105g relativi agli interessati. Occorre per- tanto dare seguito alla richiesta della CDS e di santésuisse.
Capoverso 3 Il vigente articolo 105k capoverso 3 OAMal recita: «Se una riduzione del premio è accordata retroatti-
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vamente per un periodo coperto da un certificato di carenza di beni che è stato messo in conto al Can- tone, e la riduzione del premio è stata notificata all’assicuratore prima del conteggio finale, l’assicura- tore deduce la riduzione del premio dal suo prossimo conteggio finale.»
Tale disposizione può essere interpretata in diversi modi.
La CDS e santésuisse propongono di modificarla come segue: «Se una riduzione del premio è accordata retroattivamente per un periodo coperto da un certificato di carenza di beni che è stato messo in conto al Cantone con il conteggio finale, e la riduzione del premio è stata notificata all’assicuratore prima del conteggio finale, l’assicuratore deduce l’85 per cento di tale riduzione del premio dal suo prossimo conteggio finale. Il credito riconosciuto nel certificato di carenza di beni è ridotto dell’intero importo della riduzione del premio. Se il periodo della riduzione del premio accordata retroattivamente coincide solo parzialmente con quello coperto da un certificato di carenza di beni, sia per la riduzione del premio sia per il certificato della carenza di beni è presa in considerazione la quota pro rata temporis corrispondente al periodo di sovrapposizione.» (N.d.t.: libera traduzione dal tedesco)
Tale modifica, spiegano, riguarda la gestione delle riduzioni del premio accordate dal Cantone dopo l’assunzione dei crediti sul certificato di carenza di beni. La riduzione del debito (pari al 100 % della riduzione del premio) non corrisponde all’importo restituito (pari all’85 % della riduzione del premio) al Cantone. Il termine «coperto» che figura nella prima frase è soddisfatto solo se e nella misura in cui il periodo coperto da un certificato di carenza di beni e quello della riduzione del premio accordata re- troattivamente coincidono.
Vista la richiesta avanzata dalla CDS e da santésuisse, è necessario rivedere la disposizione di cui al capoverso 3. Innanzitutto occorre chiarire se l’articolo 64a capoverso 5 LAMal deve essere applicato alle riduzioni del premio accordate retroattivamente. Posto che l’intento di tale disposizione è indenniz- zare l’assicuratore per le spese sostenute per recuperare crediti oggetto di certificati di carenza di beni e che una riduzione del premio accordata retroattivamente non gli arreca praticamente alcuna spesa supplementare, è lecito desumere che la disposizione in questione non debba essere applicata a tali riduzioni. Vi è quindi una lacuna legislativa che il Consiglio federale può eliminare applicando la ripartizione tra Cantone e assicuratore prevista dall’articolo 64a capoverso 4 LAMal (85 contro 15%). Se un Cantone accorda una riduzione del premio per un periodo per il quale l’assicuratore gli ha già notificato un credito ai sensi dell’articolo 64a capoverso 3 LAMal, l’assicuratore deduce l’85 per cento di tale riduzione del premio dal suo prossimo conteggio finale. In altre parole, l’assicuratore può trattenere il rimanente
15 per cento.
Tuttavia, dato che la persona assicurata ha diritto all’intera riduzione del premio, tale riduzione deve essere computata per intero dal credito nei suoi confronti. Se il periodo della riduzione del premio accordata retroattivamente dal Cantone coincide solo parzial- mente con quello del credito da lui assunto, sia per la riduzione del premio sia per il credito è presa in considerazione solo la quota proporzionale al periodo di sovrapposizione.
Esempio: da gennaio a marzo, la persona assicurata non è in grado di pagare il suo premio mensile di 400 franchi. L’assicuratore avvia una procedura di esecuzione nei suoi confronti e riceve un certificato di carenza di beni per un importo di 1300 franchi (1200 franchi di premi ai quali si aggiungono gli inte- ressi di mora e le spese di esecuzione). L’assicuratore notifica tale certificato al Cantone che gli rimborsa l’85 per cento della somma in questione, ossia 1’105 franchi. I rimanenti 195 franchi restano a carico dell’assicuratore. Da aprile, la persona assicurata riprende a pagare i premi. Il Cantone accorda retroattivamente alla persona assicurata una riduzione del premio pari a 300 franchi per i mesi di marzo e aprile e la versa all’assicuratore. Questi detrae dal suo prossimo conteggio finale l’85 per cento della riduzione del premio (255 franchi) per il mese di marzo, mentre può trattenere il rimanente 15 per cento (45 franchi). Il credito riconosciuto nel certificato di carenza di beni viene ridotto di 300 franchi e ora ammonta a 1000 franchi.
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La riduzione del premio per il mese di aprile non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 105k capoverso 3 rivisto.
3.15 Articolo 106b Notifiche del Cantone
Attualmente, il Cantone deve notificare all’assicuratore il periodo in mesi, per il quale è accordata la riduzione dei premi (art. 106b cpv. 2 lett. c).
Come esposto sopra, il 3 dicembre 2015 il Tribunale federale ha deciso che alla cessazione dell’obbligo d’assicurazione (decesso, partenza all’estero) l’assicuratore deve restituire il premio per la parte rima- nente del mese.
Per questo motivo, il Cantone non deve più essere tenuto a notificare all’assicuratore l’ammontare della riduzione dei premi per mese e il periodo in mesi per il quale riduce i premi.
3.16 Articolo 106c Compiti dell’assicuratore
Capoverso 4 In virtù della sentenza del Tribunale federale sulla riscossione del premio su base giornaliera, l’assicu- ratore non deve più essere tenuto a indicare la riduzione del premio per mese nel conteggio dei premi.
3.17 Articolo 136 Importo restante dalla correzione dei premi
Tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2013, in alcuni Cantoni sono stati pagati premi dell’AOMS in eccesso e in altri premi insufficienti. Il 21 marzo 2014, il Parlamento ha deciso di correggere questi squilibri con l’approvazione di una revisione della LAMal (art. 106–106c LAMal; RU 2014 2463). Tale revisione prevede una correzione dei premi su tre anni (2015–2017). Concretamente, un importo com- plessivo di 800 milioni di franchi sarà ridistribuito agli assicurati domiciliati nei Cantoni nei quali sono stati pagati premi troppo elevati.
La correzione dei premi è finanziata in parti uguali da tre fonti diverse:
- gli assicurati domiciliati in un Cantone in cui tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2013 sono stati riscossi premi insufficienti devono pagare un supplemento di premio; la somma dei supplementi di premio non può superare i 266 milioni di franchi (art. 106 cpv. 6 LAMal nella versione della modifica del 21 marzo 2014); - la Confederazione versa un contributo speciale unico di 266 milioni di franchi in tre rate annuali di uguale valore (art. 106a cpv. 5 e 6 LAMal nella versione della modifica del 21 marzo 2014); - gli assicuratori contribuiscono alla correzione dei premi riscuotendo un supplemento di premio unico pari a 33 franchi per persona assicurata; possono finanziare tale contributo anche attingendo alle riserve, qualora siano eccessive (art. 106a cpv. 2 e 3 LAMal nella versione della modifica del 21 marzo 2014).
Il supplemento di premio che deve essere riscosso l’anno successivo e il supplemento di premio unico sono stati calcolati sulla base di un effettivo degli assicurati stimato. Inoltre, l’effettivo comunicato dagli assicuratori per i Cantoni nei quali sono stati pagati premi in eccesso non corrisponde esattamente al numero di assicurati che di fatto beneficiano della correzione dei premi. Queste differenze incidono sul risultato annuale della correzione dei premi. Dato che per definizione la correzione si fonda su stime, il legislatore è implicitamente partito dal presupposto che vi sia un importo restante.
L’importo restante dalla correzione dei premi 2015 è stato utilizzato per la correzione dei premi 2017.
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Per gli anni 2016 e 2017 si procede in modo diverso a dipendenza della fonte di finanziamento:
- l’importo restante dal contributo degli assicurati e degli assicuratori è versato nel fondo per i casi d’insolvenza (art. 136 cpv. 1 OAMal); - l’importo restante dal contributo della Confederazione è utilizzato per coprire i costi derivanti all’isti- tuzione comune dalla sua attività per la correzione dei premi, ossia per indennizzarla per i lavori di amministrazione del fondo per la correzione dei premi nonché, una volta assolto tale compito, di stesura e presentazione all’UFSP di un rapporto esauriente (art. 106b cpv. 3 LAMal nella versione della modifica del 21 marzo 2014); un eventuale ulteriore resto dopo l’indennizzo di tali costi viene versato nel fondo per i casi d’insolvenza (art. 136 cpv. 2 OAMal).
L’importo restante dalla correzione dei premi versato nel fondo per i casi d’insolvenza torna a beneficio degli assicurati, poiché il fondo ha lo scopo di assumere i costi delle prestazioni legali in vece degli assicuratori insolvibili (art. 47 LVAMal). L’impiego dell’importo restante dalla correzione dei premi è quindi conforme all’articolo 5 lettera f LVAMal, in quanto i fondi dell’assicurazione sociale malattie non sono destinati ad altri scopi che non siano quelli di quest’ultima.
La correzione dei premi avrà luogo fino al 31 dicembre 2017. Di conseguenza, l’importo restante non potrà essere utilizzato giusta l’articolo 136 OAMal prima del 2018 e sara versato nel fondo per i casi d’insolvenza fino al 31 dicembre 2018. L’articolo 136 OAMal rimane in vigore fino a tale data.
3.18 Disposizione transitoria
L’organo di revisione deve verificare le informazioni di cui all’articolo 105j secondo le nuove disposizioni la prima volta per l’anno 2017.
4 Entrata in vigore
Gli articoli 36a e 99 OAMal sull’assunzione dei costi in caso di cooperazione transfrontaliera, rivisti sulla base della revisione del 30 settembre 2016 della LAMal, devono entrare in vigore già il 1° gennaio 2018 affinché possano essere presentate domande di autorizzazione di nuovi programmi. Lo stesso vale per altre singole modifiche non connesse con la revisione della LAMal, che non richiedono una fase di attuazione, ossia le modifiche degli articoli 6, 23, 29, 91, 105e, 105f, 105j, 105k, 106b e 106c nonché 136.
Dato che le modifiche restanti dell’OAMal connesse con la revisione del 30 settembre 2016 della LAMal, ossia le modifiche degli articoli 19a, 22, 36b e 37, necessitano di un periodo di preparazione per i Can- toni, gli assicuratori-malattie e l’istituzione comune, e incidono sul calcolo dei premi, possono essere poste in vigore solo il 1° gennaio 2019.
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