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Rapporto esplicativo concernente la revisione parziale della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare

del 11 gennaio 2017

2015–...... 1

Compendio

In sostanza, la legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO) è modificata nei seguenti punti: la durata dell’assoggettamento è adeguata alla nuova legislazione militare e sul servizio civile (la cui entrata in vigore è prevista al 1° gennaio 2018) mentre l’assoggettamento alla tassa in caso di differimento della scuola reclute viene soppresso. La tassa unica pagata in caso di proscioglimento degli assoggettati con giorni di servizio residui da prestare consente di migliorare la parità di trattamento. L’avamprogetto, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gen- naio 2019, contempla inoltre ulteriori adeguamenti e precisazioni.

Situazione iniziale Le modifiche della legge sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare si impongono per due motivi:  le basi legali per l’ulteriore sviluppo dell’esercito (USEs) prevedono, tra l’al- tro, modifiche della legislazione militare e sul servizio civile che rendono ne- cessaria una serie di adeguamenti in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare;  a seguito delle esperienze maturate negli ultimi anni sono necessari ulteriori adeguamenti e precisazioni.

Contenuto dell’avamprogetto I punti principali dell’avamprogetto sono i seguenti:  la durata dell’assoggettamento viene adeguata alla legislazione militare e sul servizio civile mentre l’assoggettamento alla tassa in caso di differimento della scuola reclute viene soppresso. Si tratta dunque di adeguamenti imposti dalla nuova legislazione militare e sul servizio civile;  per gli obbligati al servizio militare e gli obbligati al servizio civile che alla fine del loro obbligo di servizio vengono prosciolti nonostante non abbiano assolto l’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio è prevista una tassa d’esen- zione unica. La nuova tassa consente di migliorare la parità di trattamento au- spicata a livello politico e retta dall’articolo 8 della Costituzione federale (Cost.)1 e di aumentare l’incentivo a prestare servizio per evitare di pagare la tassa;  le nuove disposizioni in materia di prescrizione sono intese a garantire che, per quanto possibile, tutti gli assoggettati alla tassa – anche coloro che sono oggetto di complessi procedimenti giudiziari – vengano tassati secondo la ca- pacità economica. La vigilanza viene potenziata con verifiche periodiche dei flussi finanziari tra le autorità cantonali competenti per la tassa d’esenzione e l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Il miglioramento dell’assistenza amministrativa comporta l’estensione dell’obbligo di notifia- zione agli uffici controllo abitanti dei Comuni e dovrebbe ridurre l’onere con-

1 RS 101

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nesso alla riscossione della tassa d’esenzione. Con la precisazione riguar- dante il blocco dei documenti s’intende garantire maggiormente la riscossione della tassa.

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Meccanismo e problemi del diritto vigente

Di regola, la tassa d’esenzione dall’obbligo militare (di seguito «TEO») è percepita in base alla tassazione dell’imposta federale diretta. Determinante è il reddito imponibile dell’assoggettato. L’anno di tassazione è l’anno civile successivo all’anno di assog- gettamento. Per la riscossione della tassa d’esenzione è dunque rilevante il servizio militare o il servizo civile prestato nel corso dell’anno precedente. Gli adeguamenti dovuti alla modifica delle basi legali per l’ulteriore sviluppo dell’esercito (USEs) di- ventano quindi rilevanti per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare nell’anno suc- cessivo alla loro entrata in vigore. Una revisione parziale della legge federale del 12 giugno 19592 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO) deve pertanto entrare in vigore al 1° gennaio 2019.

Nella pubblicazione «Censimento dell’esercito» elaborato dal Personale dell’esercito è riportato il numero degli obbligati al servizio militare che negli ultimi anni sono stati prosciolti senza aver assolto l’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio: GSR 2012 2013 2014 2015 Militari Militari Militari Militari 1-18 981 813 848 621 19-37 1276 928 854 597 38-56 1074 778 652 467 57-75 794 515 396 327 76-94 470 335 274 249 95-114 290 203 208 171 115-132 151 134 150 101 133+ 40 26 36 32 Totale 5076 3732 3418 2565 Legenda: GSR: giorni di servizio residui; militari: numero di militari prosciolti

Anche tra persone che prestano servizio civile, alcuni vengono prosciolti dall’obbligo di servizio senza aver assolto l’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio. Il tasso di adempimento è però più elevato rispetto al servizio militare. Nel 2015 sono stati prosciolti in via ordinaria 2863 persone che hanno prestato servizio civile, di cui 2799 avevano assolto l’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio (cfr. rapporto di gestione «Servizio civile 2015»3 elaborato dall’Organo d’esecuzione del servizio civile).

2 RS 661 3 Consultabile all’indirizzo: www.zivi.admin.ch > Infoteca > Pubblicazioni > Rapporti di gestione > 2015 (stato 22.08.2016).

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Fino alla fine del 2009 gli obbligati al servizio militare potevano chiedere il rimborso della tassa pagata subito dopo aver recuperato il servizio differito. Dal 1° gennaio 2010 l’importo versato viene invece rimborsato soltanto dopo che è stato assolto l’ob- bligo di prestare l’intero servizio obbligatorio. Per il servizio civile questa regola vale sin dalla sua istituzione, ossia dal 1996. Nonostante questa nuova regolamentazione, ogni anno diverse migliaia di assoggettati agli obblighi militari vengono ancora prosciolti senza aver prestato tutti i giorni di servizio richiesti. Tra questi figurano molti assoggettati che per diversi motivi non erano più stati chiamati in servizio per diversi anni. L’articolo 51 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19954 nella versione del 18 marzo 2016 (nuova legge militare, nLM [entrata in vigore prevista per l’1.1.2018]) stabilisce che in linea di principio deve essere prestato un servizio all’anno. Secondo l’articolo 89 capoverso 5 del regolamento di servizio dell’esercito svizzero del 22 giugno 19945 (RS 04) e la pagina 34 del breviario «L’esercito in breve»6, coloro che prestano servizio militare hanno l’obbligo di annunciarsi presso l’ufficio competente se non sono chiamati in servizio, Quest’obbligo è poco rispettato da chi non viene chiamato in servizio. L’obiettivo della presente revisione deve essere, da un lato, che tutti gli assoggettati agli obblighi militari prestino l’insieme dei loro giorni di servizio e, d’altro lato, che coloro che non prestano servizio paghino tutte le TEO dovute. L’impostazione delle vigenti disposizioni in materia di prescrizione causa regolar- mente consistenti perdite di gettito provenienti dalla tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Il termine di prescrizione quinquennale previsto per la tassazione e la riscos- sione della tassa d’esenzione comincia a decorrere alla fine dell’anno di tassazione, ossia di regola alla fine dell’anno civile successivo all’anno di assoggettamento. La prescrizione decorre dunque indipendentemente dall’esistenza o meno di una tassa- zione definitiva. Nella sentenza 2C_1094/2014 del 12 giugno 2015, il Tribunale fede- rale ha confermato che le TEO possono prescriversi anche se a causa di complesse procedure di ricorso pendenti in ambito di imposta federale diretta non possono essere tassate definitivamente. Occorre quindi fare in modo che la prescrizione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare non possa più sopravvenire durante una procedura di tassazione in corso per l’imposta federae diretta.

1.2 Revisione delle basi legali per l’ulteriore sviluppo

dell’esercito del 18 marzo 2016 L’USEs sarà attuato dal 1° gennaio 2018. Secondo il testo del messaggio, l’esercito deve essere ben istruito, equipaggiato in modo moderno e completo, radicato a livello regionale e poter essere chiamato in servizio rapidamente. L’USEs dovrà inoltre con- tribuire ad armonizzare in modo duraturo le prestazioni dell’esercito con le risorse disponibili. Esso si basa su un nuovo modello di servizio e d’istruzione. Concreta- mente, con l’USEs vengono modificati i seguenti parametri del modello: - il totale di giorni di servizio per la truppa passerà dagli attuali 260 giorni a 245 giorni di servizio;

4 RS 510.10 5 RS 510.107.0

6 Consultabile all’indirizzo: www.vtg.admin.ch > Media > Pubblicazioni

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- le scuole reclute (SR) saranno ridotte a 18 settimane (di regola) e saranno orga- nizzate due volte all’anno (attualmente tre all’anno); - i militari possono assolvere la loro SR tra il 19° e il 25° anno di età; - le unità assolvono ogni anno corsi di ripetizione (CR) della durata di tre settimane; - i soldati e gli appuntati (gradi di truppa) devono assolvere sei CR; - nella legge militare riveduta, la durata dell’incorporazione dei militari con gradi di truppa è fissata a 12 anni (attualmente: dieci anni, al massimo 14 anni); il Con- siglio federale potrà ora ridurre tale durata; questo margine di manovra deve es- sere sfruttato a livello di ordinanza; si auspica una durata d’incorporazione effet- tiva di dieci anni (compreso l’anno del proscioglimento); e - per i militari la durata dell’incorporazione inizia nell’anno successivo all’assolvi- mento della SR; dato che la SR può essere assolta in modo flessibile, il servizio militare sarà prestato al più presto nel 19° anno di età e al più tardi nel 37° anno di età (attualmente tra il 20° e il 34° anno di età). Questo nuovo modello si ripercuote anche sul servizio civile. I 245 giorni di servizio militare da prestare in futuro per i gradi di truppa vengono moltiplicati per il coeffi- ciente 1,5 e convertiti così in 368 giorni di servizio civile (oggi 390). Inoltre, anche il servizio civile potrà essere prestato tra il 20° e il 37° anno di età. L’incorporazione nel servizio civile sarà ridotta da un massimo di 14 anni a un massimo di 12 anni. Nonostante non faccia parte né dell’USEs, né della legge sul servizio civile, né dell’adempimento dell’obbligo militare, occorre menzionare in questa sede anche l’armonizzazione della durata dell’obbligo di prestare servizio nella protezione civile. Questo servizio dovrà durare 12 anni, ossia 245 giorni di servizio, ed essere prestato tra il 19° e il 36° anno di età (anziché tra il 20° e il 40° anno di età). Le condizioni quadro per i gradi di truppa e di sottufficiali nel militare, nel servizio civile e nella protezione civile vengono dunque ampiamente armonizzate, anche se gli adeguamenti in ambito di protezione civile sono ancora in corso in quanto l’entrata in vigore è prevista soltanto dal 1° gennaio 2020. Queste novità impongono una serie di modifiche della LTEO.

1.3 Mozione 14.3590 «Diritto di riduzione della tassa

d’esenzione dall’obbligo militare durante tutto il periodo di servizio per i militi della protezione civile» Il 20 giugno 2014 il consigliere nazionale Walter Müller ha depositato una mozione in cui incarica il Consiglio federale di creare le basi legali affinché i militi della pro- tezione civile abbiano diritto alla riduzione della tassa d’esenzione dall’obbligo mili- tare durante tutto il periodo di servizio. La motivazione della mozione recita quanto segue: «Secondo la normativa attuale le persone che prestano servizio nella protezione civile hanno diritto a una riduzione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare fino all’età di 30 anni. Per i servizi svolti tra i 30 e i 40 anni non è più concessa alcuna riduzione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Questa situazione è ingiusta e spesso disincentiva militi della protezione civile ben istruiti, che di solito restano an- che a lungo nel medesimo cantone di domicilio, a continuare a prestare servizio o ad

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assumere funzioni di quadro». Il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mo- zione. La mozione è stata adottata dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati rispettivamente il 26 settembre 2014 e il 10 marzo 2015 ed è stata trasmessa al Con- siglio federale per l’elaborazione delle basi legali. La problematica di fondo della mozione sta nel fatto che la durata dell’assoggetta- mento alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (11 anni) non corripsonde alla du- rata dell’obbligo di prestare servizio nella protezione civile (21 anni). La situazione è illustrata dalla seguente tabella: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TEO X X X X X X X X X X X SPC                      Legenda: SPC: durata dell’obbligo di prestare il servizio di protezione civile; TEO: durata dell’assoggettamento alla tassa Secondo il rapporto del 6 luglio 2016 sull’attuazione della «Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+» è ora prevista una modifica del sistema di servizio e quindi anche un nuovo disciplinamento della TEO per il servizio di protezione civile. In futuro l’obbligo di prestare servizio di protezione dovrà durare 12 anni ed essere assolto tra il 19° e il 36° anno di età. Dopo 245 giorni di servizio prestati, si potrà considerare assolto anche l’obbligo di prestare servizio di protezione. Le modifiche previste possono tuttavia essere attuate solo nel quadro dell’imminente revisione della legge federale del 4 ottobre 20027 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile e delle altre pertinenti basi legali.

1.4 Digressione: rapporto del gruppo di studio sul

sistema dell’obbligo di prestare servizio Il rapporto del 15 marzo 20168 elaborato dal gruppo di studio sul sistema dell’obbligo di prestare servizio (di seguito «rapporto») si prefigge di analizzare il sistema degli obblighi di prestare servizio (il servizio militare e il servizio civile, ovvero la tassa d’esenzione dall’obbligo militare secondo l’art. 59 Cost. e l’obbligo di prestare servi- zio di protezione nella protezione civile secondo l’art. 61 Cost.) sotto il profilo della necessità d’intervento e del potenziale di ottimizzazione. Il rapporto è destinato ai responsabili politici, ai quali è stata sottoposta un’analisi esaustiva con possibili campi d’azione e soluzioni. Il gruppo di studio raccomanda di sviluppare ulteriormente l’attuale sistema dell’ob- bligo di prestare servizio sulla base del «Modello norvegese» (cfr. pag. 203 del rap- porto). Qui di seguito sono illustrate in breve le raccomandazioni su una possibile nuova impostazione del concetto della TEO. Dato che secondo l’articolo 59 Cost. la TEO rappresenta un metodo alternativo, sus- sidiario, di adempiere l’obbligo militare, il gruppo di studio ha analizzato anche le ripercussioni e gli incentivi positivi o negativi dell’attuale impostazione della TEO.

7 RS 520.1 8 Consultabile all’indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > 6.7.2016 «Il Consiglio federale prende atto del rapporto del gruppo di lavoro sul futuro dell’obbligo di prestare servizio» (stato 19.08.2016).

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In prima linea occorre considerare il numero delle TEO che deve pagare una persona dichiarata inabile (attualmente 1 TEO all’anno per 11 anni), l’ammontare dell’aliquota della TEO (attualmente il 3 % del reddito netto soggetto all’imposta federale diretta) nonché l’importo minimo della tassa (attualmente 400 franchi). Inoltre, in relazione alla TEO il gruppo di studio esprime alcune importanti conside- razioni sulla parità di trattamento in materia di obbligo di prestare servizio militare. Esso ritiene logico che la tassa d’esenzione dall’obbligo militare sia commisurata al reddito e che venga definito un importo minimo, ma ritiene ingiusto che una persona debba assolvere una scuola reclute per 21 settimane mentre un suo coetaneo dichiarato inabile al servizio che studia o percepisce un reddito modesto debba soltanto pagare come compenso una tassa minima di 400 franchi. Il gruppo di studio propone pertanto di aumentare la tassa minima a 1000 franchi (cfr. pag. 151 del rapporto). Il gruppo di studio non intravede alcuna necessità d’intervento in relazione alle riper- cussioni che il servizio o il mancato servizio possa avere sulle condizioni di reddito di queste due categorie di persone. Secondo uno studio del 20039, il servizio militare ha un effetto positivo e statisticamente significativo sull’evoluzione del salario. Infine, il gruppo di studio giunge alla conclusione che nel complesso la parità di trattamento in materia di obbligo di prestare servizio militare è ancora garantita (cfr. pag. 94 del rap- porto). Il gruppo di studio raccomanda inoltre di introdurre nuovi incentivi per il servizio militare (raccomandazione 7, pag. 116 del rapporto). Questi incentivi positivi potreb- bero consistere, ad esempio, in certificazioni di attività svolte nell’esercito o aumenti del soldo. Inversamente, sarebbe anche stato possibile creare incentivi negativi per quanto riguarda la TEO, aumentando massicciamente l’aliquota della TEO, attual- mente pari al 3 per cento del reddito netto soggetto all’imposta federale diretta. Tut- tavia, il gruppo di studio non ha preso posizione riguardo a questo tipo di incentivi negativi. L’attuale impostazione della TEO, commisurata al reddito, comprende anche una forte componente sociale. Le persone dichiarate inabili, ad esempio, hanno in media un reddito inferiore rispetto ai coetanei che prestano servizio militare10. Con un forte aumento dell’aliquota al 4 o addirittura al 5 per cento, in relazione al reddito disponi- bile, le persone socialmente più deboli verrebbero tassate molto più pesantemente ri- spetto ai redditi più elevati. L’onere risulterebbe ancora più elevato se la tassa minima aumentasse del 250 per cento, ossia venisse portata a 1000 franchi. La tassa minima è pagata da chi percepisce redditi modesti e quindi dalle persone socialmente deboli. Nel 2015 la tassa minima rappresentava una percentuale non inferiore al 31 per cento del totale delle TEO pagate. Questa cifra relativamente elevata è destinata a diminuire con il nuovo sistema, dato che gli uomini che differiscono la SR non pagheranno più la tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Tuttavia, sarà sempre la stessa categoria di persone a pagare la tassa minima. Con l’ulteriore sviluppo dell’esercito l’intero servizio obbligatorio verrà ridotto da 260 a 245 giorni, ma l’impostazione della TEO non sarà modificata. Pertanto, rispetto

9 Studio Old Boys Network, pubblicato in «Zeitschrift für Soziologie», anno 32, n. 2, aprile 2003, pag. 139–155 (studio Old Boys Network).

10 Cfr. studio Old Boys Network.

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all’USEs non si assisterà a un allentamento dell’obbligo di prestare servizio o di as- soggettamento per quanto riguarda la TEO, poiché nella LTEO i 15 giorni di servizio militare in meno o i 23 giorni di servizio civile in meno non vengono compensati. Un ultimo miglioramento proposto dal gruppo di studio riguardo alla TEO concerne l’esenzione dall’obbligo militare per «determinate» attività (cfr. pag. 152 del rap- porto). Il diritto attuale stabilisce che, secondo l’articolo 18 LM e per analogia anche secondo l’articolo 13 della legge sul servizio civile del 6 ottobre 199511 (LSC), le per- sone dichiarate idonee al servizio militare sono esentate dall’obbligo di prestare ser- vizio militare per attività indispensabili. Tale esenzione è previsto per le seguenti per- sone: a. i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e i vice- cancellieri; b. gli ecclesiastici che non fanno parte dell’assistenza spirituale dell’esercito; c. il personale indispensabile per garantire il funzionamento delle installazioni mediche della sanità pubblica nell’ambito del servizio sanitario; d. i membri professionisti di servizi di salvataggio, nella misura in cui non sono assolutamente indispensabili all’esercito per i suoi propri servizi di salvatag- gio; e. i direttori e il personale di sorveglianza di istituti, carceri o riformatori, nei quali si eseguono carcerazioni preventive, pene o misure; f. i membri di servizi di polizia organizzati che non sono assolutamente indi- spensabili all’esercito per lo svolgimento di compiti di polizia; g. i membri del Corpo delle guardie di confine; h. il personale dei servizi postali, delle imprese di trasporto titolari di una con- cessione federale, nonché dell’amministrazione, che in situazioni straordina- rie è indispensabile alla cooperazione nazionale in materia di sicurezza; i. i membri professionisti dei corpi di pompieri e dei servizi di difesa ricono- sciuti dallo Stato. Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare di cui alle lettere c–i ne sono esentate soltanto dopo aver assolto la scuola reclute. Di conseguenza queste persone che prestano servizio militare o servizio civile sono esentate dalla tassa in virtù dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c LTEO. La LTEO non fa che eseguire quanto prescritto dalla LM e dalla LSC. Non sarebbe coerente se que- ste categorie di persone, che per legge sono esentate dall’obbligo di prestare servizio militare, dovessero comunque pagare la tassa. Per contro, le persone che non prestano servizio per causa di inabilità non sono esen- tate dalla tassa in quanto non possono essere esentate dall’obbligo di prestare servizio militare poiché a seguito della dichiarazione di inabilità non sono più soggetti all’ob- bligo di prestare servizio militare. Queste persone sono unicamente assoggettate alla tassa d’esenzione e alcune di esse sono anche soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile. Tuttavia, con la prestazione del servizio di protezione civile l’ob- bligo di prestare servizio militare secondo l’articolo 59 Cost. non è, de jure, assolto.

11 RS 824.0

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Di conseguenza, un agente di polizia che non presta servizio militare deve – contra- riamente al suo collega dichiarato abile al servizio e che deve assolvere un’intera SR – continuare a pagare la TEO. Il fatto che soggettivamente ciò possa essere conside- rato ingiusto è comprensibile. Tuttavia, il Tribunale federale ha già più volte stabilito che questa prassi è compatibile con l’articolo 59 Cost. e l’ha quindi giudicata oppor- tuna (ad es. nella sentenza 2A.300/2003 del 24 febbraio 2004, consid. 5.1 fino a 5.2). Nella citata sentenza, il Tribunale federale stabilisce quanto segue: Come esposto nel caso di un infermiere anestesista dichiarato inabile al servizio, il principio di uguaglianza giuridica non impone di esentare dalla tassa d’esenzione gli assoggettati agli obblighi militari dichiarati inabili al servizio perché esercitano una funzione che, in virtù dell’articolo 13 capoverso 1 OM (attuale art. 18 LM), conferi- rebbe loro un diritto all’esenzione dal servizio. Anche nell’ottica dell’assoggetta- mento alla tassa, l’abilità o inabilità a prestare personalmente servizio configura una differenza rilevante e giustifica quindi un diverso trattamento tra assoggettati agli obblighi militari nella stessa situazione professionale. Se gli assoggettati agli obbli- ghi militari dichiarati inabili fossero esentati dalla tassa in ragione della loro posi- zione professionale, ne deriverebbero importanti disparità giuridiche rispetto agli as- soggettati agli obblighi militari che non prestano servizio militare per motivi personali e quindi devono pagare la tassa d’esenzione (DTF 108 Ib 115 consid. 5 pag. 120). Nella sentenza 2A.236/1998 del 23 agosto 1999 (consid. 5) il Tribunale federale ha confermato questa giurisprudenza.12

1.5 Nuovo disciplinamento proposto

Il presente avamprogetto prevede in particolare:

1. la soppressione dell’assoggettamento alla tassa in caso di differimento della

SR: come è già oggi il caso, la SR può essere assolta al più presto nel 19° anno di età. A causa di congedi all’estero, formazioni o altri motivi personali, con il nuovo sistema flessibile dell’esercito la SR può tuttavia essere differita al più tardi fino al 25° anno di età. Con il nuovo disciplinamento proposto soltanto i corsi di ripetizione o gli interventi del servizio civile che sono stati differiti per motivi personali oppure i servizi non prestati per intero saranno soggetti alla TEO;

2. l’armonizzazione della durata dell’assoggettamento con la durata dell’obbligo

di prestare servizio militare o servizio civile: escluso l’anno dell’assolvimento della SR, gli obbligati al servizio militare sono incorporati nell’esercito al massimo per 12 anni. Pertanto, chi assolve la SR solo nel 25° anno di età verrà prosciolto dall’esercito al più tardi nel 37° anno di età. Anche per le persone che prestano servizio civile viene adeguata la durata durante la quale è possibile assolvere il servizio (dal 20° fino al mas- simo il 37° anno di età). Nella LTEO la durata dell’assoggettamento viene quindi adeguata e va dal 20° al 37° anno di età. Durante questo periodo la TEO verrà riscossa al massimo 11 volte;

12 Trad.

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3. l’introduzione della tassa unica:

dal punto di vista militare, esistono diversi motivi per cui gli assoggettati agli obblighi militari non prestano il loro servizio obbligatorio (ad es. assenza di una chiamata in servizio a causa della mancanza di fabbisogno di personale da parte dell’esercito). Secondo la LTEO, questi motivi esentano il militare dal pagamento della tassa annuale. Si prevede quindi l’introduzione di una tassa unica per gli assoggettati agli obblighi militari e civili che sono prosciolti alla fine del loro obbligo nonostante non abbiano assolto l’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio. La tassa deve essere pagata indipendentemente dai motivi che nei singoli anni della durata dell’obbligo di prestare servizio militare o servzio civile hanno comportato l’esenzione dal servizio o la pre- stazione incompleta del servizio;

4. ulteriori modifiche e precisazioni:

– in futuro il termine di prescrizione in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare dipenderà dalla tassazione dell’imposta federale di- retta passata in giudicato; – la vigilanza sarà potenziata imponendo agli organi cantonali di vigilanza finanziaria di verificare regolarmente i flussi finanziari tra le autorità can- tonali competenti per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare e l’AFC; – l’assistenza amministrativa gratuita sarà estesa agli uffici controllo abi- tanti dei Comuni; – il blocco dei documenti quale misura di garanzia dovrà prevedere anche il blocco di passaporti o carte d’identità in corso di validità.

1.6 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

1.6.1 Soppressione dell’assoggettamento alla tassa in caso

di differimento della SR e armonizzazione della durata dell’assoggettamento

Nessun assoggettamento alla tassa in caso di differimento della SR In base all’attuale sistema, chi non assolve la SR nel 20° anno di età deve pagare la tassa d’esenzione in virtù dell’obbligo di assoggettamento che subentra «automatica- mente» con l’inizio del 20° anno di età. Nel 2014 gli assoggettati agli obblighi militari interessati erano 10 741 e nel 2015 10 282, ovvero solo il 48 per cento (2014) o il 46 per cento (2015) ha assolto la SR durante il 20° anno di età. Anche se le tasse d’esenzione pagate vengono rimborsate dopo l’assolvimento dell’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio, negli ultimi anni questa situazione ha provocato sempre più irritazioni e reclami da parte dei genitori e degli obbligati al servizio militare. I vantaggi del nuovo sistema, che prevede un inizio flessibile della SR, non devono pertanto essere annullati dal ricevimento del conteggio della tassa per il differimento della SR. Il nuovo disciplinamento prevede dunque che l’assoggettamento alla tassa cominici solo dopo l’assolvimento della SR.

Ripercussioni dell’armonizzazione della durata dell’assoggettamento In base all’attuale diritto in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare, l’as- soggettamento alla tassa in caso di servizi differiti per motivi personali dura fino al

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34° anno di età. Al riguardo si è sempre fatto il paragone con gli obbligati al servizio di uguale età (cfr. art. 8 cpv. 1 LTEO). Con il nuovo sistema di entrata flessibile nell’esercito questo confronto non regge più. Secondo il nuovo diritto militare, dopo l’assolvimento della SR rimane ancora l’obbligo di assolvere annualmente un corso di istruzione nella propria formazione di incorporazione (ad es. un CR). Chi non presta annualmente il servizio obbligatorio completo dopo la SR viene dunque sottoposto alla tassa d’esenzione finché ha assolto l’obbligo di prestare l’intero servizio obbliga- torio, ma al più tardi fino al compimento dei 37 anni. Dato che non vengono assolti soltanto CR di 19 giorni complessivi, ma anche altri servizi, non è possibile definire un numero fisso di giorni di servizio militare da prestare annualmente come nel caso del servizio civile. Per coloro che prestano servizio civile, l’assoggettamento alla tassa comincia l’anno successivo all’ammissione, qualora non abbiano assolto il numero minimo richiesto di 26 giorni di servizio computabili. Per gli obbligati al servizio civile il disciplina- mento attualmente applicabile rimane invariato. Chi presta meno di 14 giorni di ser- vizio civile computabili nell’anno di assoggettamento, paga la TEO intera. Chi presta tra i 14 e i 25 giorni di servizio civile computabili deve la metà della tassa, mentre chi presta 26 o più giorni non paga nessuna TEO. Vi sono inoltre persone che per vari motivi vengono dichiarate inabili nel corso del loro servizio militare o servizio civile. Esse pagano la TEO a partire da quel momento. I giorni di servizio che hanno prestato sino ad allora sono computati nel calcolo della tassa d’esenzione dovuta per 11 anni. La SR, il CR oppure un impegno lungo o an- nuale nel servizio civile sono convertiti di volta in volta in TEO non più dovute. Que- sto calcolo garantisce la parità di trattamento tra tutti gli assoggettati agli obblighi militari. La nuova durata dell’assoggettamento, che va dal 19° al 37° anno di età, garantisce che anche chi viene reclutato tardivamente, ovvero solo nel 24° anno di età, e dichia- rato inabile al servizio paghi le 11 annualità richieste della tassa. Un diciannovenne che al momento del reclutamento viene dichiarato inabile paga quindi 11 annualità, ossia dal 20° al 30° anno di età. Chi inizia tardivamente ed è dichiarato inabile al servizio nel 24° anno di età, è assoggettato alla tassa dal 25° al 35° anno di età.

1.6.2 Tassa unica in caso di proscioglimento degli

assoggettati con giorni di servizio residui da prestare È prevista l’introduzione di una tassa unica per gli obbligati al servizio militare o al servizio civile che alla fine del loro obbligo vengono prosciolti nonostante non ab- biano assolto l’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio. La proposta di intro- durre una tassa unica si fonda sul principio dell’anno di assoggettamento come pure su motivi di economia amministrativa. Se venisse computato ogni giorno mancante, occorrerebbe stabilire quale giorno di servizio non è stato prestato e in quale anno di assoggettamento, come pure quale base di calcolo applicare alla tassazione. L’assog- gettato deve essere tassato secondo la propria capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). Se il reddito conseguito nell’anno di proscioglimento costituisse la base per la tassazione di ogni singolo giorno di servizio mancante in diversi anni di assoggetta- mento all’obbligo di prestare servizio, questa norma costituzionale sarebbe violata. Nell’anno del proscioglimento il reddito medio sarebbe più elevato rispetto a quello

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realizzato negli anni di assoggettamento precedenti, in cui l’obbligo annuale di pre- stare servizio non è stato completamente assolto. In molti casi si porrebbe pure il pro- blama della prescrizione. Un conteggio per ogni giorno di servizio non prestato com- porterebbe troppe disparità di trattamento, per cui è opportuno rinunciarvi. Occorre inoltre creare un incentivo che in caso di mancata chiamata in servizio induca gli as- soggettati agli obblighi militari ad annunciarsi presso l’ufficio competente. Sebbene la nuova regolamentazione sulla tassa unica non garantisca la piena parità di trattamento, essa incentiva comunque le persone che prestano servizio a impegnarsi personalmente per assolvere l’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio. I mi- litari che non vengono chiamati in servizio sono già oggi tenuti ad annunciarsi presso l’ufficio competente (art. 89 cpv. 5; RS 04). Il nuovo disciplinamento migliora sensi- bilmente la parità di trattamento in materia di obbligo di prestare servizio militare. Il secondo importante pilastro della presente revisione permette di colmare una lacuna che è sempre esistita. Affinché la parità di trattamento relativa (chi presta servizio compie tutti i giorni di servizio stabiliti e chi non presta servizio paga tutte le TEO obbligatorie) che è stata stabilita dalla politica possa essere realizzata, le autorità com- petenti devono adempiere i compiti loro assegnati. Le autorità cantonali competenti per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare ricevono ogni anno dall’AFC i nomi delle persone assoggettate alla tassa che non hanno assolto l’obbligo di prestare l’in- tero servizio obbligatorio. A loro volta, le autorità cantonali stabiliscono e riscuotono la nuova tassa unica. La parità di trattamento in materia di obbligo di prestare servizio militare può quindi essere migliorata grazie a una riscossione completa. La soluzione proposta è semplice, chiara e facilmente attuabile, basata sull’assolvimento incom- pleto dell’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio. Secondo l’articolo 19 capoverso 1 LTEO, per chi presta servizio militare o civile la tassa d’esenzione è ridotta conformemente al numero totale dei giorni di servizio che l’assoggettato ha prestato sino alla fine dell’anno di assoggettamento. Con il paga- mento della tassa unica questa disposizione non è applicabile, altrimenti lo scopo della tassa d’esenzione (miglioramento della parità di trattamento in materia di obbligo di prestare servizio militare) verrebbe fortemente indebolito. Esempio pratico in cui la tassa unica sarebbe dovuta (dopo l’entrata in vigore dell’USEs): 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31° 32° Osservazioni AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE SR Diff. Diff. Diff. Diff. CR Diff. CR Diff. Diff. PRO Dei 245 giorni di servizio dovuti sono 124 mil. mil. mil. mil. 19 pag. 19 pag. pag. 0 stati prestati effettivamente solo 162 GS GS TEO GS TEO TEO GS giorni di servizio (SR + 2 CR). Per mo- tivi militari, durante 4 anni il militare non è stato chiamato in servizio. Per 3 CR differiti in base a domande di diffe- rimento del servizio è stata pagata la TEO. Il milite è stato prosciolto con 83 giorni di servizio residui. Non ha diritto al rimborso della TEO. Legenda: AE: anno di età; SR: scuola reclute; CR: corso di ripetizione; Diff. mil.: differimento del servizio per motivi militari (senza pagamento della TEO); GS: giorni di servizio; Diff.: dif- ferimento del servizio (pagamento della TEO); PRO: proscioglimento; TEO: tassa d’esenzione dall’obbligo militare

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Per evitare un «sovraadempimento» dell’obbligo militare superando il totale dei giorni di servizio da prestare, la tassa unica deve essere versata soltanto se mancano più di 15 giorni di servizio militare o più di 25 giorni di servizio civile. Esempio di calcolo per evitare un «sovraadempimento» dell’obbligo di prestare ser- vizio militare: 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° Osservazioni AE AE AE AE AE AE AE AE AE SR NCS NCS CR CR Diff. Diff. CR CR Dei 245 giorni di servizio dovuti

124 19 20 pag. pag. 19 20 sono stati assolti 240 giorni (202 ef-

GS GS GS TEO TEO GS GS fettivamente prestati e 38 quali ac- credito per 2 TEO pagate). Se al mo- PRO mento del proscioglimento fosse esigibile un’intera TEO, a causa dell’accredito di 19 GS per la TEO pagata, è come se fossero stati pre- stati complessivamente 259 GS. Legenda: AE: anno di età; SR: scuola reclute; CR: corso di ripetizione; NCS: non chiamato in servizio; GS: giorni di servizio; Diff.: differimento del servizio (pagamento della TEO); Acc.: accredito; PRO: proscioglimento; TEO: tassa d’esenzione dall’obbligo militare

1.6.3 Ulteriori adeguamenti e precisazioni

Nuovo diritto in materia di prescrizione La TEO è percepita in base alla tassazione dell’imposta federale diretta. In linea di principio l’anno di tassazione è l’anno civile successivo all’anno di assoggettamento. Secondo il vigente diritto in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare, il ter- mine di prescrizione quinquennale comincia a decorrere alla fine dell’anno di tassa- zione della TEO. Il termine di prescrizione decorre dunque indipendentemente dall’esistenza o meno di una tassazione definitiva per l’imposta federale diretta. Nella sentenza 2C_1094/2014 del 12 giugno 2015, il Tribunale federale ha confermato che le TEO possono prescriversi anche se a causa di complesse procedure di ricorso e in ambito di imposta federale diretta non possono essere tassate definitivamente. A causa delle lungaggini legate a queste procedure, si registrano regolarmente perdite milionarie sul fronte della TEO. In futuro il termine di prescrizione in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare dovrà quindi basarsi sulla tassazione passata in giu- dicato dell’imposta federale diretta. Nonostante il termine di prescrizione di cinque anni sia piuttosto breve, non sono am- messe deroghe. Tale termine si applica anche alle tasse d’esenzione dall’obbligo mi- litare che sono state fissate sulla base di una dichiarazione speciale (in particolare in caso di ritorno da congedi all’estero). Dato che, durante il periodo di residenza all’estero, per questi assoggettati la prescrizione è sospesa o non inizia, normalmente per queste TEO il termine di prescrizione di cinque anni non rappresenta alcun pro- blema. Siccome le autorità cantonali competenti per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare non emanano una decisione di tassazione specifica, ma (in considerazione dell’onere amministrativo) per definire l’importo della TEO si basano di fatto sulla tassazione

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dell’imposta federale diretta passata in giudicato, in futuro la tassazione e riscossione della TEO dovuta potranno essere garantite.

Potenziamento della vigilanza Obiettivo della misura è garantire che la tassa d’esenzione dall’obbligo militare venga riscossa senza lacune in tutti i Cantoni e che l’intero gettito venga annunciato dai Cantoni all’AFC. In futuro la verifica dei flussi finanziari tra le autorità cantonali competenti per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare e l’AFC dovrà essere ese- guita almeno una volta ogni tre anni. Ciò è quanto avviene già oggi ma soltanto in alcuni Cantoni. Questa prescrizione si fonda su una raccomandazione del Controllo federale delle finanze (CDF) ed è stata ripresa in modo analogo ma più severo nell’ar- ticolo 104a della legge federale del 14 dicembre 199013 sull’imposta federale diretta (LIFD). Affinché non sussistano lacune a livello di controllo tra le ispezioni effettuate ogni tre anni dall’AFC e le verifiche eseguite dagli organi cantonali di vigilanza fi- nanziaria, occorre garantire all’AFC l’accesso al rapporto di verifica dell’organo can- tonale di vigilanza finanziaria.

Miglioramento dell’assistenza fra le autorità Tutte le persone assoggettate alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, comprese le persone dichiarate inabili al servizio, devono adempiere l’obbligo di notificazione di- sciplinato nella legislazione (art. 27 LM, art. 32 LSC e art. 50 dell’ordinanza dell’11 settembre 199614 sul servizio civile [OSCi]). I loro dati personali sono tenuti nel Sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA) o nel corrispondente si- stema del servizio civile (E-ZIVI). Per legge, le autorità cantonali competenti per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare e l’AFC hanno un accesso a entrambi i sistemi. Le esperienze insegnano che per quanto riguarda il servizio civile questo obbligo di notificazione è sempre meno rispettato. L’obbligo di notificazione all’autorità di po- lizia in materia di domicilio e dimora viene invece adempiuto con maggior rigore. La proposta di estendere l’assistenza amministrativa garantisce dunque che le autorità cantonali della TEO abbiano regolarmente accesso ai dati aggiornati sugli assoggettati e che la TEO possa essere riscossa senza dover effettuare onerose ricerche.

Nuovo disciplinamento in materia di blocco dei documenti Attualmente il rilascio di un passaporto svizzero può essere subordinato al pagamento delle TEO dovute (art. 35 cpv. 1 LTEO). Oggi il passaporto è valido dieci anni e non può più essere prolungato. Pertanto, la richiesta di blocco del documento di identità di un assoggettato che due mesi prima ha ricevuto un nuovo passaporto è di scarsa utilità, dato che sarebbe applicabile solo dopo nove anni e dieci mesi. In simili costel- lazioni, questo strumento di garanzia per la riscossione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare è quindi inefficace. Si propone dunque non solo che la richiesta per un passaporto o una carta d’identità venga respinta se vi sono TEO ancora impa- gate, ma anche che i documenti di identità in corso di validità (passaporto e carta d’identità) possano essere ritirati. Non appena le TEO pendenti vengono pagate, il blocco dei documenti deve essere tolto immediatamente. L’applicazione di questa mi- sura di garanzia presuppone l’autorizzazione della richiesta di blocco dei documenti da parte del giudice cantonale competente. Fino al 2012 i Cantoni non hanno mai richiesto o deciso il blocco di documenti. In quell’anno, l’AFC in qualità di autorità

13 RS 642.12 14 RS 824.01

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di vigilanza ha imposto alle autorità cantonali competenti per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare di garantire le pertinenti condizioni processuali. Da allora sono già stati disposti due blocchi di documenti autorizzati da un giudice (decisioni non pubblicate in 2 Cantoni). Nei casi in questione è stato bloccato non solo il rilascio del documento di identità, ma è stato pure disposto il ritiro dei documenti (passaporto e carta d’identità) in corso di validità.

Per valutare la proporzionalità della proposta misura di garanzia è opportuno effet- tuare una confronto con le sanzioni previste per le persone che rifiutano di prestare servizio militare o civile:  il rifiuto del servizio e la diserzione sono puniti con una pena detentiva fino a 18 mesi o con una pena pecuniaria (art. 81 del codice penale militare del 13 giu- gno 192715, CPM);  un’omissione del servizio e un’assenza ingiustificata – quindi uno o più servizi / giorni di servizio non prestati – sono puniti con una pena pecuniaria sino a

180 aliquote giornaliere (art. 82 CPM).

Rispetto a queste sanzioni, il blocco dei documenti rappresenta una misura propor- zionata.

1.6.4 Misure respinte

Con la mozione Studer (04.3672) la tassa minima è stata raddoppiata da 200 a 400 franchi con effetto dal 1° gennaio 2010. Già allora le istanze politiche discutevano se mantenere invariata la tassa minima o aumentarla a 1000 franchi. Il Parlamento aveva seguito il Consiglio federale decidendo di raddoppiare la tassa minima a 400 franchi. L’importo minimo viene pagato da circa il 31 per cento degli assogget- tati. Si tratta per lo più di persone con redditi modesti o che non percepiscono alcun reddito. È questa la ragione principale per cui si rinuncia all’aumento dell’importo minimo (cfr. anche il rapporto dell’AFC del 7 giugno 2007). Inoltre occorre conside- rare che un massiccio aumento della tassa minima potrebbe comportare problemi a livello di incasso. La riscossione comporterebbe oneri supplementari dovuti a un au- mento delle procedure di escussione e al trattamento di numerose istanze di condono. Viste le perdite di gettito legate agli oneri amministrativi supplementari che ne deri- verebbero, l’aumento della tassa minima non sembra una misura efficace. Inoltre, la TEO media ammonta a 675 franchi, ossia solo 275 franchi in più della tassa minima attuale. Nonostante la riduzione del totale obbligatorio dei giorni di servizio prevista con l’USEs, il Consiglio federale rinuncia consapevolmente a una modifica delle 11 TEO dovute. Sarebbe stata ipotizzabile una riduzione delle 11 annualità attuali a 10 per chi non presta il servizio militare. Il mantenimento delle 11 TEO a scadenza annuale si- gnifica che il prezzo per il giorno di servizio non prestato aumenta. Lo scopo è man- tenere gli incentivi a prestare il servizio anziché a evitarlo con l’esonero su certificato medico. L’aliquota del 3 per cento del reddito netto è ritenuta adeguata, tra l’altro, anche nel rapporto dell’AFC. Si rinuncia quindi ad aumentare questa percentuale.

15 RS 321.0

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1.7 Attuazione

L’attuazione della progettata modifica di legge è fissata per il 1° gennaio 2019, vale a dire un anno dopo la prevista entrata in vigore della nuova legislazione sul servizio militare e sul servizio civile. Questa decisione è dettata dal fatto che la tassazione per il 2018, primo anno di assoggettamento, verrà effettuata soltanto nell’anno successivo. Le prime tassazioni in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare in base al nuovo diritto verranno notificate per il 1° maggio 2019. L’attuazione incombe in primo luogo ai Cantoni, i quali sono competenti per la tassa- zione e la riscossione della TEO. A livello di Confederazione, occorre modificare l’ordinanza del 30 agosto 199516 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (OTEO) come pure istruzioni, circolari e interfacce informatiche. A livello cantonale devono essere adeguati i tre sistemi informatici impiegati in tutta la Svizzera e in parte le ordinanze d’esecuzione cantonali. I costi per i Cantoni sono coperti dalla provvigione di riscossione, pari al 20 per cento. Prima dell’attuazione, l’AFC preparerà tutte le autorità cantonali competenti per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare in un se- minario di formazione specifico alle nuove prescrizioni e alla nuova prassi.

2 Commento ai singoli articoli

Ingresso Siccome il rinvio nell’ingresso rimanda ancora alle disposizioni della Costituzione federale del 29 maggio 1874, viene sostituito con un rinvio alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. L’articolo 40 capoverso 2 Cost. sostituisce l’articolo 45bis capo- verso 2 vCost. e l’articolo 59 capoverso 3 Cost. sostituisce l’articolo 18 capoverso 4 vCost.

Art. 2 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 Cpv. 1 lett. a: in materia di tassa d’esenzione vale la cosiddetta regola dei sei mesi, secondo cui chi conserva un certo statuto per più di sei mesi (ad es. inabilità al servizio o esenzione dalla tassa) è sottoposto alla tassa d’esenzione per l’intero anno di assog- gettamento. Questa precisazione stabilisce in modo trasparente che la regola dei sei mesi vale sia per il servizio militare sia per il servizio civile. Cpv. 3: ogni anno diverse migliaia di persone che prestano servizio militare e alcune decine di persone che prestano servizio civile vengono prosciolte dall’obbligo militare senza aver assolto l’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio. Il periodo non assolto può andare da pochi giorni a oltre 130 giorni di servizio. Questa circostanza pregiudica la parità di trattamento in materia di obbligo di prestare servizio militare rispetto a coloro che hanno assolto tutti gli obblighi di servizio prescritti e a coloro che non prestando servizio hanno pagato per intero la tassa d’esenzione. La modifica introdotta in questo capoverso è intesa a migliorare la parità di trattamento in questo campo.

16 RS 661.1

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Art. 3 Cpv. 1: secondo il vigente diritto in materia di tassa d’esenzione, chi non presta ser- vizio deve pagare 11 annualità. Questa regola sarà mantenuta. Durante il possibile periodo di assoggettamento alla tassa d’esenzione, tra i 19 e i 37 anni (18 anni), la TEO deve essere pagata soltanto per undici anni, a partire dall’anno successivo al reclutamento. La tassa deve essere pagata annualmente senza interruzione. Per le per- sone assoggettate all’obbligo militare che vengono dichiarate inabili soltanto nel corso degli anni di servizio, i giorni prestati vengono convertiti in tasse d’esenzione, cosic- ché anche costoro non devono versare più di 11 annualità. Sull’insieme dei giorni di servizio obbligatorio, la SR conta 124 giorni e un CR 19 giorni, per un totale corri- spondente a 11 annualità. Cpv. 2 e cpv. 3: la durata dell’assoggettamento alla tassa viene sostanzialmente ade- guata alla durata del servizio militare o civile e si estende dai 19 ai 37 anni.

Art. 7 cpv. 1 e cpv. 3 lett. a Cpv. 1: in materia di servizio militare e di servizio civile si distingue tra giorni di servizio «prestati» e «computabili». I giorni di servizio prestati comprendono anche i congedi personali, i congedi generali lunghi, i giorni di arresto, i servizi volontari ec- cetera. In materia di tassa d’esenzione, dal 2010 vengono considerati soltanto i giorni di servizio computabili, in linea con il diritto militare. Questa prassi viene ora preci- sata con la presente revisione. In materia di servizio civile vengono considerati, sin dalla sua introduzione, soltanto i giorni di servizio computabili. Cpv. 3 lett. a: questa disposizione concretizza la definizione prevista dalla legislazione militare. Dal 2010, il reclutamento viene di nuovo compreso nei giorni di servizio obbligatorio. Le ispezioni nei Comuni e le ispezioni complementari non vengono più effettuate. Inoltre, viene computato il corso per ripetenti.

Art. 8 Cpv. 1: nel diritto sinora vigente in materia di tassa d’esenzione, ci si è sempre basati sul confronto con gli obbligati al servizio di uguale età (cfr. il previgente art. 8 cpv. 1). Il nuovo sistema flessibile di entrata nell’esercito rende ormai impossibile l’applica- zione di questo confronto. In virtù dell’articolo 51 LM, dopo l’assolvimento della SR rimane ancora l’obbligo di assolvere annualmente un corso di istruzione nella loro formazione di incorporazione (ad es. un CR). Chi non presta annualmente il servizio obbligatorio dopo la SR viene dunque sottoposto alla tassa d’esenzione finché ha as- solto l’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio, ma al più tardi fino al compi- mento dei 37 anni. Dato che non vengono assolti soltanto CR di 19 giorni complessivi, ma anche altri servizi, non è possibile definire un numero fisso di giorni di servizio militare da prestare annualmente come nel caso del servizio civile. Cpv. 2: questo capoverso sostituisce il previgente capoverso 1bis riprendendone il te- nore. Cpv. 3: con l’introduzione dell’Esercito XXI, i cosiddetti «servizi differiti» sono stati aboliti. Tutti i servizi vengono prestati nell’ambito dell’intero servizio obbligatorio. Il servizio civile non ha mai conosciuto simili «differimenti». Per questo motivo, il testo di legge viene depennato. Ora la disposizione enumera esaustivamente tutti i motivi rilevanti che dispensano una persona assoggettata all’obbligo di servizio dalla tassa d’esenzione. Con la nuova disposizione, questi motivi vengono fortemente ridotti e

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concretizzati. Le chiamate in servizio dell’esercito si basano sulle formazioni esistenti e sulle funzioni a queste necessarie. Per questo motivo, l’esercito deve disporre di una certa flessibilità per quanto riguarda le chiamate o dispense annuali. Nemmeno le per- sone che prestano servizio civile devono essere tenute a pagare una TEO negli anni in cui non essendovi un obbligo di impiego non vengono convocati. Nella disposizione attualmente in vigore è stata cancellata l’espressione «per altri motivi non inerenti alla sua persona». Questo motivo, ideato come fattispecie sussidiaria, non riveste ormai più alcuna rilevanza pratica.

Art. 11

L’attuale articolo 10 OTEO dispone già che gli utili in capitale secondo l’articolo 18 capoverso 2 LIFD, le liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni periodi- che, i proventi da lotterie o manifestazioni analoghe, nonché le indennità per cessa- zione o mancato esercizio di un’attività o per mancato esercizio di un diritto sotto- stanno alla tassa d’esenzione (all’aliquota fissata all’art. 13 cpv. 1 LTEO) anche qualora essi vengano tassati separatamente con un’imposta annua speciale in virtù dell’articolo 47 LIFD nell’anno in cui sono stati realizzati. In virtù del principio di legalità, sancito all’articolo 164 capoverso 1 lettera d Cost., almeno la cerchia dei contribuenti, l’oggetto e la base di calcolo della tassa devono essere definiti nella legge stessa. Quindi, con la precisazione della base di calcolo nella legge, il princi- pio di legalità viene meglio rispettato nel quadro della TEO.

Art. 15 cpv. 1 e art. 19 cpv. 1 In materia di servizio militare quanto di servizio civile, si distingue tra giorni di ser- vizio «prestati» e «computabili». Nei giorni di servizio prestati sono compresi anche i congedi personali, i congedi generali lunghi, i giorni di arresto, i servizi volontari eccetera. In linea con il diritto applicabile in materia di servizio militare, dal 2010 anche in materia di tassa d’esenzione vengono conseguentemente considerati soltanto i giorni di servizio computabili. La regola viene dunque precisata in queste disposi- zioni. Nel servizio civile sono sempre stati considerati sistematicamente, sin dalla sua introduzione, soltanto i giorni di servizio computabili.

Art. 21a Ogni anno diverse migliaia di persone che prestano servizio militare vengono pro- sciolte dall’obbligo militare senza aver assolto l’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio. A causa di questa circostanza, la parità di trattamento in materia di ob- bligo di prestare servizio militare non è garantita. Nel quadro del servizio civile, il totale dei giorni di servizio obbligatorio è meglio e più sistematicamente rispettato. Per evitare un sovraadempimento dell’obbligo militare, la tassa d’esenzione deve es- sere versata soltanto a partire da 15 giorni computabili di servizio militare non prestati o 25 giorni di servizio civile. Per il calcolo del totale dei giorni di servizio obbligatorio computabili, le tasse pagate annualmente dagli obbligati al servizio devono essere convertite in giorni di servizio. L’esonero ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 non viene computato nel calcolo del totale dei giorni di servizio obbligatorio. Inoltre, per il calcolo della tassa unica la tassazione non tiene conto della riduzione prevista all’ar- ticolo 19.

19

Art. 22 cpv.3 e cpv. 7 Cpv. 3: la revisione in corso della legge federale del 17 giugno 200517 sul Tribunale federale (LTF) prevede che, per sgravare lo stesso Tribunale, questo tratterà soltanto i ricorsi interposti contro decisioni di ultimo grado dei tribunali cantonali «superiori». Gli attuali tribunali cantonali che esaminano ricorsi in materia di TEO (commissioni di ricorso in materia di imposte o camere di diritto tributario) non sono predisposti come tribunali «superiori» in tutti i Cantoni. Affinché i Cantoni non debbano modifi- care radicalmente la propria struttura organizzativa, occorre accordare loro la libertà di rispondere sul piano organizzativo alla riforma della LTF prevedendo una seconda istanza di ricorso in materia di tassa d’esenzione. Cpv. 7: in virtù dell’articolo 104a LIFD, un organo cantonale indipendente di vigi- lanza finanziaria verifica ogni anno la regolarità e la legalità della riscossione dell’im- posta federale diretta e del versamento della quota spettante alla Confederazione. Que- sto controllo deve essere introdotto anche in materia di TEO. Rispetto all’imposta federale diretta, il rischio è da giudicarsi meno grave. Per questo non viene introdotta una verifica annuale, bensì una verifica dei flussi finanziari da effettuarsi ogni tre anni. Se un Cantone non dovesse fare tempestivamente rapporto all’AFC in merito all’ese- cuzione della revisione da parte dell’organo cantonale di vigilanza finanziaria, la LIFD dispone che la verifica venga eseguita da un’impresa di revisione privata a spese del Cantone interessato. Tuttavia, in materia di TEO occorre rinunciare a questa pos- sibilità. Il rapporto viene trasmesso all’AFC e al Controllo federale delle finanze.

Art. 24 cpv. 2 frase introduttiva, lett. k, l e m nonché cpv. 4 Cpv. 2: secondo l’articolo 24 capoverso 1, le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge devono prestarsi gratuitamente assistenza. Con esse si intendono le au- torità cantonali competenti in materia di tassa d’esenzione. Ma in avvenire l’assistenza amministrativa gratuita deve essere estesa anche alle autorità e agli uffici elencati all’articolo 24 capoverso 2. La precisazione è importante, poiché il numero di autorità che tentano di fatturare le prestazioni fornite in materia di assistenza amministrativa è in crescente aumento. Lett. k: circa l’assistenza amministrativa concessa dall’Ufficio federale delle assicu- razioni sociali (UFAS), va sottolineato che il libretto di servizio (LS) è il documento che rappresenta, ai sensi dell’articolo 27 LM, il mezzo di prova per dimostrare l’adem- pimento dell’obbligo militare. Le TEO versate dalle persone soggette all’obbligo mi- litare vengono rimborsate soltanto se è stato assolto l’obbligo di prestare l’intero ser- vizio obbligatorio. I servizi prestati vengono iscritti anche nel PISA, oltre che nel LS. In caso di richiesta di rimborso, le autorità competenti in materia di tassa d’esenzione verificano sia l’uno che l’altro. Spesso constatano differenze talvolta anche notevoli tra i giorni di servizio iscritti. Nel determinare il vero numero di giorni di servizio computabili, il conteggio della TEO si rivela uno strumento assai utile. La collabora- zione con l’UFAS funziona bene ed è disciplinata in modo informale. La presente disposizione si limita semplicemente a riprendere nella legge la prassi sin qui appli- cata. Lett. l: circa l’assistenza amministrativa da parte degli uffici cantonali e comunali preposti all’assistenza sociale che si occupano di persone sottoposte alla tassa d’esen- zione, occorre considerare che in molti casi questi uffici si rivolgono direttamente alle

17 RS 173.110

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autorità cantonali competenti in materia di TEO, per esempio per l’esonero dalla tassa, pagamenti rateali, condoni eccetera. Per garantire un esercizio efficiente ed effettivo dei diritti e doveri delle persone sottoposte alla tassa, le autorità competenti devono poter accedere alle informazioni di cui dispongono gli uffici dell’assistenza sociale. Questa nuova norma è già prevista all’attuale articolo 15 OTEO. Si tratta ora sempli- cemente di elevarla a livello di legge, come per tutte le altre autorità e gli altri uffici. Lett. m: quanto all’assistenza concessa dagli uffici controllo abitanti dei Comuni, tutte le persone assoggettate all’obbligo militare soggiacciono anche all’obbligo di notifica in materia di servizio militare o civile. Tale obbligo di notifica non è integralmente rispettato. È molto importante che le autorità cantonali competenti in materia di TEO abbiano accesso a questi dati affinché possano ottenere rapidamente e senza complessi accertamenti gli indirizzi aggiornati. Cpv. 4: ora rientrano nell’obbligo di assistenza amministrativa anche i dati sul reddito e sulla sostanza. Di tali dati necessitano in particolare gli uffici preposti all’assistenza sociale, inclusi nella nuova legge. Inoltre, per la gestione degli attestati di carenza di beni contano anche i dati degli uffici di esecuzione su eventuali nuovi beni a disposi- zione delle persone sottoposte alla tassa.

Art. 25 cpv. 3 L’aggiunta «e riscossa» rappresenta un’importante precisazione, poiché nel testo at- tuale è espressamente menzionata soltanto la tassazione e il fatto che la tassa venga contemporaneamente riscossa suscita regolarmente malumori. Le tasse delle persone soggette all’obbligo militare che intendono partire per l’estero vengono stabilite ma anche riscosse anticipatamente per tre anni al massimo (cfr. art. 19 OTEO).

Art. 26 Cpv. 1: il testo vigente viene ripreso senza modifiche. Cpv. 2: la procedura di tassazione attualmente vigente si basa già sulle decisioni di tassazione dell’imposta federale diretta passate in giudicato. Questo principio con- sente di escludere molti reclami presentati per contestare le basi di calcolo del reddito. Tutte le persone assoggettate all’obbligo militare che non pagano l’imposta federale diretta ricevono anch’esse una decisione relativa a tale imposta e pagano in linea di principio la tassa d’esenzione minima. Questa disposizione consente di accelerare l’esecuzione da parte delle autorità cantonali competenti in materia di tassa d’esen- zione. Con l’entrata in vigore del nuovo regime dei termini di prescrizione previsto all’articolo 38 LTEO, i complessi ricorsi in materia di imposta federale diretta non causeranno più la prescrizione della tassa d’esenzione e sarà dunque possibile evitare le perdite di gettito corrispondenti. Cpv. 3 e 4: ormai da tempo, le persone assoggettate alla TEO non sono più tassate in base al diritto cantonale, poiché tutti i Cantoni emanano una decisione di tassazione per l’imposta federale diretta, indipendentemente dal fatto che tale imposta sia o non sia dovuta. Il testo attuale del capoverso 3 può pertanto essere soppresso definitiva- mente. Esso sarà ora sostituito dal testo dell’attuale capoverso 4, di cui viene adeguato soltanto il rimando.

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Art. 28 cpv. 1 Siccome all’articolo 29 LTEO viene soppresso il termine «riduzione», nella decisione di tassazione vanno ora menzionate anche le riduzioni sulla tassa d’esenzione dovuta accordate in virtù dei giorni di servizio prestati.

Art. 29 cpv. 1 e art. 30 cpv. 1 Nel regime del diritto vigente, le riduzioni accordate sulla tassa per una durata supe- riore all’anno di assoggettamento devono essere oggetto di una decisione. Lo stesso vale per le esenzioni di durata superiore all’anno di assoggettamento. Tuttavia, per le riduzioni di durata superiore a un anno non vengono prese decisioni, poiché la situa- zione personale del contribuente deve essere nuovamente esaminata ad ogni anno di assoggettamento. In singoli casi, un’esenzione di durata superiore all’anno di assog- gettamento può senz’altro essere giustificata. Il termine «riduzione» può dunque es- sere soppresso, sia nella rubrica sia nel testo della disposizione.

Art. 31 cpv.4 La LTEO non contiene prescrizioni sulle ferie giudiziarie. La normativa cantonale in materia è molto eterogenea: alcuni Cantoni le escludono, mentre altri le prevedono per le imposte cantonali, altri ancora le prevedono soltanto per le procedure giudiziarie o non hanno disciplinato la questione. La LIFD esclude le ferie giudiziarie. Per ragioni di trasparenza e di uniformità, è necessario che la LTEO preveda un disciplinamento unico per tutti i Cantoni. La menzione del fatto che la sospensione dei termini di cui all’articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 196818 sulla procedura ammini- strativa non è applicabile chiarisce che durante le ferie giudiziarie i termini nella pro- cedura di reclamo e di ricorso non sono sospesi.

Art. 32 cpv. 3 lett. b L’assoggettamento alla tassa d’esenzione può essere constatato soltanto annualmente alla fine dell’anno e la tassa viene fatturata l’anno successivo. A differenza di quanto stabilito per le imposte, per la TEO non è previsto un calcolo pro rata temporis. All’atto della dichiarazione del fallimento l’anno di assoggettamento non è ancora terminato e di conseguenza non è dato sapere a quel momento se i presupposti dell’as- soggettamento sono o non sono adempiuti per quell’anno. L’aggiunta riguardante la tassa degli anni precedenti è necessaria poiché gli uffici di esecuzione e fallimenti e gli assoggettati vogliono sempre tener conto anche della tassa dell’anno in corso. Con quest’aggiunta è fatta chiarezza.

Art. 35 cpv. 1 Il passaporto non viene più rinnovato: quando è scaduto viene rilasciato un documento d’identità interamente nuovo. Ma non per tutti i Paesi è necessario un passaporto: la carta d’identità può adempiere la stessa funzione e quindi viene ora espressamente menzionata nella disposizione. Dato che vi sono regolarmente assoggettati che espa- triano senza aver adempiuto i propri obblighi di notifica e senza aver provveduto al pagamento della tassa d’esenzione, deve poter essere limitata la libertà di spostarsi

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anche di coloro che già si trovano all’estero. Il periodo di validità della carta d’identità e del passaporto è di dieci anni. Ma per poter garantire subito il pagamento della tassa, è necessario prevedere la possibilità di disporre anche il blocco dei documenti in corso di validità e quindi il loro ritiro. In alcuni Cantoni sono già state pronunciate sentenze definitive al riguardo. Come stabilito dalla frase conclusiva di questa disposizione, nel disporre il blocco ampliato dei documenti il giudice deve rispettare il principio di pro- porzionalità.

Art. 38 cpv. 1 Le disposizioni sulla prescrizione devono essere adeguate, poiché le complesse pro- cedure di reclamo o ricorso in materia di imposta federale diretta sfociano regolar- mente in perdite importanti per la TEO. Il diritto vigente dispone che la prescrizione cominci automaticamente a decorrere dalla fine dell’anno fiscale successivo all’anno di assoggettamento. La TEO si basa oggi di fatto, e in futuro si baserà anche giuridi- camente, sulla tassazione in materia di imposta federale diretta passata in giudicato. Dal punto di vista dell’economia processuale e amministrativa, questa rappresenta la giusta soluzione. Non sarebbe ragionevole se le autorità cantonali competenti in ma- teria di TEO dovessero emanare integralmente la propria decisione di tassazione. Le- gando ora anche la prescrizione al passaggio in giudicato della tassazione per l’impo- sta federale diretta, ci si assicura che la prescrizione della TEO non sopraggiunga fintanto che non sussiste una tassazione passata in giudicato per l’imposta federale diretta. Pertanto, non è necessario prolungare il termine di prescrizione quinquennale.

Art. 39 Cpv. 1: i servizi differiti non sono più considerati tali. Di conseguenza, il testo della disposizione deve essere adattato prevedendo che il rimborso è concesso se l’obbli- gato al servizio militare o al servizio civile ha assolto l’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio. Cpv. 2: questa disposizione specifica che non sempre è necessario presentare una do- manda per ottenere il rimborso di TEO già pagate. Oggi la possibilità del rimborso senza domanda è già prevista all’articolo 54 OTEO. I presupposti definiti all’arti- colo 54 capoverso 2 OTEO sono già adempiuti sia per quanto riguarda il PISA sia per quanto riguarda l’E-ZIVI. Cpv. 3: secondo la legislazione militare, per la prova dell’adempimento dell’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio fa ancora stato il LS. Siccome tra il PISA e il LS si riscontrano regolarmente differenze nei giorni di servizio, le autorità competenti in materia di TEO hanno bisogno del libretto per decidere in merito ai rimborsi della tassa. La disposizione rinuncia deliberatamente a una definizione, poiché già da tempo si stanno esaminando altri formati (elettronici). A livello di prassi, le autorità compe- tenti in materia di TEO richiedono già oggi la presentazione del LS. Per le persone che prestano servizio civile, i giorni di servizio prestati non vengono iscritti nel LS, bensì unicamente nel sistema elettronico E-ZIVI. Le autorità cantonali competenti in materia di TEO hanno accesso a questo sistema e se ne avvalgono per esaminare le domande di rimborso presentate dalle suddette persone. Cpv. 4 e 5: per disciplinare il rimborso in modo inequivocabile anche dal punto di vista temporale, viene definito un termine di prescrizione. L’attuale capoverso 4 di- venta il capoverso 5.

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Art. 49 cpv. 2 Nel 2008, in occasione dell’ultima revisione, il legislatore ha dimenticato di soppri- mere questo capoverso. Ora si intende rimediare a questa dimenticanza.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1 Ripercussioni finanziarie

Con la TEO unica, che viene riscossa quando non si adempie l’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio, si possono prevedere maggiori entrate annue di pressap- poco 6 milioni di franchi. La base di calcolo sono i circa 3000 assoggettati che paghe- ranno una TEO unica di circa 2000 franchi. Il motivo per questo importo relativa- mente elevato rispetto all’attuale TEO media di 675 franchi è l’età di questi assoggettati. Nell’anno del proscioglimento avranno tutti un’età compresa tra i 30 e i 37 anni. In questa fascia di età i redditi sono anche più elevati. In ragione dell’atteso aumento delle persone che non prestano il servizio militare non è possibile stimare a quanto ammonteranno le maggiori entrate dal 2020. L’80 per cento del gettito com- plessivo va alla Confederazione mentre il 20 per cento ai Cantoni quale emolumento di riscossione.

3.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

Dato che i compiti come l’emanazione di istruzioni, l’elaborazione di direttive con- cernenti la prassi, le ispezioni e le consulenze avranno lo stesso volume di quello at- tuale, le modifiche proposte dalla LTEO avranno poche ripercussioni per la Confede- razione in qualità di autorità di vigilanza.

3.1.3 Altre ripercussioni

L’introduzione di una TEO unica per le persone che prestano il servizio militare o il servizio civile e non assolvono l’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio ten- denzialmente incentiverà chi deve prestare il servizio a compiere i giorni di servizio richiesti. Ci si aspetta che richieste in tal senso verranno presentate all’esercito. Per il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ciò potrebbe rappresentare un problema se le richieste dovessero essere pre- sentate con ritardo (ad es. negli ultimi due anni prima del termine di proscioglimento). Affinché le persone interessate prestino per tempo i giorni di servizio obbligatori, l’AFC in collaborazione con il DDPS fornirà tempestivamente le necessarie informa- zioni.

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3.2 Ripercussioni per i Cantoni

Dato che i Cantoni hanno strutture organizzative diverse per la tassazione e la riscos- sione della TEO, non è possibile fare previsioni in merito alle ripercussioni sulla pro- cedura di tassazione e di riscossione da modificare. I sistemi informatici specifici ai Cantoni devono essere adeguati. L’importo che deve essere stanziato a tale scopo è difficilmente stimabile a causa dei differenti sistemi. Anche per quanto riguarda il dispendio di lavoro, è difficile fare una stima. Da un lato, vien meno la tassazione dei circa 10 000 militari che ogni anno differiscono la scuola reclute, dall’altro lato, il sistema flessibile di inizio dell’esercito produce un maggior onere amministrativo e di controllo. Questo maggior dispendio sarà a carico di tutte le persone assoggettate. Inoltre, il fatto di riscuotere la TEO unica in occasione del proscioglimento dal servi- zio quando l’obbligo di prestare il servizio obbligatorio non è stato assolto provoca ulteriori oneri. Ci si attende anche che subentri lo stesso effetto come nel 2004, quando si è passati dall’Esercito 95 all’Esercito XXI. Tra il 2005 e il 2015 il numero degli assoggettati è aumentato da 132 800 a oltre 214 000 (ca. 61 %). Dal 2020 circa, l’AFC si aspetta un aumento annuo continuo delle persone che non prestano servizio. Oc- corre quindi prevedere nel complesso un onere amministrativo più elevato con diverse ripercussioni per i Cantoni sul fronte del personale.

3.3 Ripercussioni per l’economia

La revisione parziale della LTEO non avrà ripercussioni degne di nota per l’economia.

4 Costituzionalità e legalità

La TEO si fonda sull’articolo 59 Cost. Questa tassa vuole trovare un equilibrio tra le persone che prestano servizio militare o sostitutivo e quelle che non prestano affatto il servizio personale o lo prestano solo parzialmente.

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